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I CORSI DI CELIVO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ETS E
DEGLI ORGANI SOCIALI(avv. Sara Minuto - dott. Giovanni Battista Raggi)
Genova, 13 marzo 2019
LA PREMESSA PER GLI ORGANI
SOCIALI
Con il D.LGS 117/2017 la responsabilità degli amministratori delle associazioni,
riconosciute o non, è stata del tutto assoggettata alla disciplina della
responsabilità degli amministratori di società.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE
Art. 27 D. LGS 117/17 - Conflitto di interessi
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 2475-ter C.C.
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di
interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della
società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore
in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere
impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo
2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della decisione.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 28 D.LGS. 117/17 - Responsabilita'
1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti
dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai
sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407
del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, in quanto compatibili.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2392 C.C. - Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo
statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176,
1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [2381, 2449, 2455].
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [2377, 2409].
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del
collegio sindacale [18, 2260, 2941, n. 7].
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2393 C.C. - Azione di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,
anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n. 4, 2366, 2373, 2409].
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si
tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale,
assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è
proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso
l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori [2386].
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2393-bis C.C. - Azione di responsabilità esercitata dai soci
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata
dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del
collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti
comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate
nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a
seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve
andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2394 C.C. - Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [2409, 2509].
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti [2949].
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei
creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione
revocatoria [2901] quando ne ricorrono gli estremi [2393, 2393 bis, 2395].
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2394-bis C.C. - Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario
liquidatore e al commissario straordinario.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2395 C.C. - Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al
singolo socio o al terzo [2419] che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis].
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il
socio o il terzo.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2396 C.C. - Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati
[2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2407 C.C. - Responsabilità (dei membri dell’Organo di Controllo - NdR)
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui
fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica [2409, 2449].
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632].
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2407 C.C. - Responsabilità (dei membri dell’Organo di Revisione - NdR)
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori
nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i
danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono
responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile
sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da
propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei
confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al
danno cagionato.
L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel
termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato
emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 29 D.LGS. 117/17 - Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in
quanto compatibile.
Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non
riconosciute, che hanno piu' di 500 associati, puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo
di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se
la denunzia e' fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire
ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3 (Enti Religiosi civilmente
riconosciuti - NdR).
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2408, 2 comma C.C. - Denunzia al collegio sindacale
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un
cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale
deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare
l'assemblea [2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di
partecipazione.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2409 C.C. - Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci
che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso
notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza
indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale
sugli accertamenti e le attività compiute.
LE FONTI NEL D.LGS 117/17 E NELCODICE CIVILE (segue)
Art. 2409 C.C. - Denunzia al tribunale (segue)
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma
risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e
convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può
revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394,
2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
società.
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
Amministratori con delega e senza delega
Con la riforma societaria, estensibile alla terzo settore per effetto della riforma del 2017, gli amministratori
vengono quindi suddivisi in due tipologie: quelli con o senza delega. La responsabilità degli amministratori
senza delega è alleggerita, in quanto essi NON sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza,
tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri
amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi
in virtù della conoscenza o della conoscibilità di elementi tali da sollecitare il loro intervento, stante
il dovere di diligenza da loro comunque dovuto per la carica ricoperta e per le loro specifiche
competenze, in virtù dell’obbligo ex art. 2381 c.c. di agire informati.
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
La durata della carica ai fini della determinazione della responsabilità
Cass. 9384/2011: “Neppure vale ad escludere la responsabilità degli amministratori sprovvisti di
delega la circostanza che essi abbiano ricoperto detta carica per breve tempo, stante la natura
solidale della responsabilità di cui alla norma citata, sicché l'entità del contributo causale fornito da
ciascun amministratore e la graduazione delle rispettive colpe possono assumere rilievo
esclusivamente ai fini della commisurazione dell'eventuale sanzione amministrativa nonché ai fini
dell'azione di regresso.”
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
Natura della responsabilità
La responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale, con ciò che la società deve allegare le
violazioni compiute dagli amministratori, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il
danno. Mentre spetterà agli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) di aver ben operato,
ossia di aver rispettato le norme (interne o di legge) e/o di aver operato con la diligenza
professionale da loro esigibile ex art. 1176, comma 2 C.c.
Ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a
meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
Natura della responsabilità
La responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale, con ciò che la società deve allegare le
violazioni compiute dagli amministratori, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il
danno. Mentre spetterà agli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) di aver ben operato,
ossia di aver rispettato le norme (interne o di legge) e/o di aver operato con la diligenza
professionale da loro esigibile ex art. 1176, comma 2 C.c.
Ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a
meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
In considerazione del fatto che la responsabilità è contrattuale, la Cassazione (sent. 5718/2004) ha anche
operato un distinguo tra gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge
o dalla normativa interna (atto costitutivo e Statuto) e obblighi derivanti dal generale principio di
agire secondo diligenza, affermando che, stante la specificità dell’obbligo, nel primo caso, la prova
liberatoria chiesta dall’amministratore è quella di cui all’art. 1218 C.c., ossia che l’inadempimento è dipeso
da causa a lui non imputabile.
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
La Business Judgement Rule
Cass. civ. n. 15470/2017: “In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per idanni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione(cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse,da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art.2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delleinformazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenzamostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione daintraprendere.
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
Responsabilità solidale
Dalla natura solidale della responsabilità degli amministratori deriva, principalmente, che essi sono
tutti responsabili per l’intero nei confronti della associazione, con ciò che poca importanza hanno
verso la società le varie graduazioni di corresponsabilità, al contrario, assolutamente rilevanti nei c.d.
rapporti interni ai fini del regresso. Ciò ovviamente qualora, seppur minima, una responsabilità vi sia,
perché se, al contrario, uno o più amministratori si fossero comportati in modo tale da non aver
violato in nessun modo gli obblighi su di loro gravanti, non andrebbero incontro ad alcuna
responsabilità (alla luce della riforma del d. societario del 2003, quindi, ciò potrebbe accadere
soprattutto con riguardo agli amministratori privi di delega).
LA RESPONSABILITA’ DEGLIAMMINISTATORI
La transazione
Cass. civ. n. 16050/2009: “La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha naturasolidale, ai sensi dell'art. 1292 c.c., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità siacontrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato danesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo,restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso ditransazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, c.c. si applicasoltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto delnegozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma restainapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importocorrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulantee gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.”
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EXART. 2393 C.C.
Condizioni per l’azione
Qualora l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento
degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, la delibera assembleare costituisce speciale e
necessario presupposto processuale dell'azione. La delibera assembleare non è, invece, necessaria
quando si versi in ipotesi di azione extracontrattuale. Non sono ammessi equipollenti, sicché l’azione
di responsabilità, la rinuncia o la transazione in assenza della delibera assembleare sono nulli, con
ciò che la nullità può essere fatta valere erga omnes da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile
d’ufficio (Cass. 14963/2011)
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ EXART. 2393 C.C.
Rinuncia all’azione sociale e transazioni.
Sia la rinuncia che la transazione vanno approvate con espressa delibera assembleare.
La previsione della norma è imperativa e non consente forme equipollenti.
Pertanto l'assenza di un'espressa delibera assembleare determina la nullità della transazione e della
rinuncia.