i diritti degli animaliromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792...

40
I DIRITTI DEGLI ANIMALI

Upload: others

Post on 28-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

I DIRITTI DEGLI ANIMALI

Page 2: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche
Page 3: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

791

Mauro Mazza

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese, con alcune considerazioni comparative sul welfarismo e abolizionismo

Sommario: 1. Uomini e animali nella cultura cinese: aspetti storico-giuridici – 2. Il diritto delle dinastie imperiali cinesi, relativamente agli animali non-umani – 3. Il diritto cinese contemporaneo in materia di protezione degli animali – 4. L’influenza dei modelli comparati e del dibattito internazionale in tema di welfarismo e abolizionismo: profili di comparative animal law.

1. Uomini e animali nella cultura classica cinese: aspetti storico-giuridici

Alla cultura classica cinese, fondamento dell’antico diritto della Cina, non è estranea la considerazione della condizione degli animali1 (non-umani2), ovvero delle creature non-umane (o zoomorfe), anch’esse come

1 Si vedano Mühlemann, Animal Protection in the Context of Chinese Culture, in Michel, Kühne, Hänni (hrsg./eds), Animal Law – Tier und Recht. Developments and Perspectives in the 21st Century – Entwicklungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert, Zürich-St. Gallen-Berlin, 2012, p. 495 ss.; Gaurier, La place des animaux dans la culture chinoise ancienne et moderne, in Revue internationale des droits de l’Antiquité, 60, 2013, pp. 281 ss.2 È implicito che, parlando di animali non-umani distinti dagli animali umani, si intende accogliere la tesi dell’animalità dei secondi, come indicano i parametri sia filosofici che pratici dei c.d. Critical Animal Studies (o Radical Animal Studies), su cui v. specialmente Matsouka, Sorenson (eds), Critical Animal Studies. Towards Trans-species Social Justice, London, 2018. Ed infatti, come già osservava Piero Martinetti (La psiche degli animali, testo di conferenze tenute nel 1920 presso la Società milanese di studi filosofici e religiosi, in Id., Saggi e discorsi, Torino, 1926, pp. 211 ss., spec. p. 247, e in Id., Pietà verso gli animali, 1920, ediz. a cura di Di Chiara, Genova, 1999, p. 63), “Gli animali partecipano […] dell’intelligenza e della ragione, ossia della natura umana: sono esseri affini a noi e il pre-sentimento pietoso non ci inganna quando nei loro occhi leggiamo l’unità profonda che ad essi ci lega”. Prima ancora, vedasi Washburn, The Animal Mind. A Textbook of Comparative Psychology, London, 1908.

Page 4: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

792

M. Mazza

l’uomo senzienti3. Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche e religiose hanno conformato il pensiero cinese. Si tratta, fondamentalmente, del taoismo, del buddhismo e del confucianesimo5, che rappresentano le principali tradizioni religiose-filosofiche, e relativi concetti etico-morali, di origine asiatica sulla concezione degli animali6.

Per il taoismo7, occorre rispettare la natura e gli animali. Questa è la giusta ‘via’ di comportamento. In particolare, l’uomo saggio non maltratta, né ferisce o tantomeno uccide gli animali. Una vita semplice implica il rispetto per i poveri, i bisognosi, e anche gli animali. La saggezza taoista insegna che bisogna costantemente tenere nella massima considerazione i tre ‘tesori’ della condotta umana, rappresentati da compassione, frugalità e modestia. Se si osservano questi tre precetti, ne discende una relazione intima tra l’uomo, la natura e gli animali non-umani. Tutte le specie, umana e non-3 Secondo la innovativa proposta (terminologica e classificatoria) avanzata da Portaluri, Lupus lupo non homo. Diritto umano per l’ethos degli «animali»?, in De Giorgi Cezzi, Greco, Morbidelli, Portaluri, Scoca (a cura di), Scritti in onore di E. Sticchi Damiani, Napoli, 2018, pp. 671 ss.4 Sulla storia della Cina v., ampiamente, Vogelsang, Geschicthe Chinas, Stuttgart, 2012, trad. it., Cina. Una storia millenaria, Torino, 2014; Sabattini, Santangelo, Storia della Cina, Roma-Bari, 2017 (ivi cartine e cronologia). Con specifico riferimento ai cicli dinastici, v. Bottazzi, Sul problema della periodizzazione della storia cinese, in Cina, 15, 1979, pp. 41 ss.5 Cfr. Cao, Les lois relatives à la protection des animaux en Chine: passé et présent, in Desblanche (dir.), Souffrances animales et traditions humaines. Rompe le silence, Dijon, 2014, pp. 67 ss. Sul piano storico-comparativo, v. anche Mazza, Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali, in Il Politico, 2, 2016, pp. 73 ss.; Giménez-Candela, Estatuto hurídico de los animales: aspectos comparados, in Baltasar (coord.), El derecho de los animales, Madrid, 2015, pp. 149 ss.; Saitova, Le droit des animaux à l’étranger, in Dossche (coord.), Le droit des animaux. Perspectives d’avenir, Prefazione di Delvaux, Louvain-la-Neuve, 2019, pp. 157 ss.; Le Bot, Les grandes évolutions du régime juridique de l’animal en Europe: constitutionnalisation et déréification, in Revue québécoise de droit international, 24, 2011, pp. 249 ss.6 Si veda, per esempio, Alonso García, Recarte Vicente-Arche, La diversidad de fundamentos de las distintas normas que constituyen el ‘derecho animal’: la ciencia aplicada del bienestar animal y las restantes ciencias cognitivas, los paradigmas filosóficos y éticos y los movimientos sociales en los que se basa dicho derecho, in Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal, novembre 2017 [<https://www.iustel.com>], passim, spec. sub parte I, par. 1. 7 Vedasi Andreini, Scarpari, Il daoismo, Bologna, 2007; Bianchi, Taoismo, Milano, 2009 e, più di recente, Andreini, Laozi. Daodejing. Il Canone della Via e della Virtù, Torino, 2018 (nonché la recensione di Crisma, Laozi: dimensione politica e natura provocatoria di un classico cinese, in Alias de Il manifesto, a. VIII, 16, 22 aprile 2018, pp. 6-8). In epoca risalente, v. Tucci, Apologia del taoismo, Roma, 1924. Per un (breve) raffronto con la dottrina cristiana, cfr. Capecchi, Dal Daodejing alla Laudato si, in <http://www.inchiestaonline.it>, 15 luglio 2018 (Editoriale del n. 200/2018 di Inchiesta, 2-3).

Page 5: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

793

umane, fanno parte – per i taoisti – di un’unica grande famiglia, cosicché sussiste una unità di fondo tra l’uomo e la natura. Le aggressioni portate agli uomini, alla natura e agli animali sono tutte condannate dal pensiero taoista. La religione taoista, d’altro canto, non è mera contemplazione, ma anche azione. Ciò si traduce nella necessità di agire concretamente, quotidianamente, a tutela e salvataggio degli animali, non tollerando gli atti di crudeltà verso gli animali.

Anche nella concezione buddhista8 sussiste una intima relazione tra l’uomo, la natura, e gli animali non-umani. La persona saggia – per i buddhisti – deve esercitare la compassione, non essere invece indifferente e apatico verso il danneggiamento (o, peggio, la distruzione) della natura, come pure nei confronti del maltrattamento e dell’uccisione degli animali. L’uomo deve ovviamente soddisfare i propri bisogni, ma mai tuttavia nutrire la sua avidità. L’uomo morale, dunque, rifugge da ogni sciupio. Il profondo rispetto per la natura e gli animali è, dunque, alla base della tradizione del buddhismo cinese9.

Poiché l’indifferenza è nemica della compassione, si spiega facilmente come per i buddhisti sia da evitare in ogni modo qualsiasi forma di uccisione, non soltanto, perciò, degli uomini (da parte di altri esseri umani). Prevenire l’indifferenza significa prevenire e, soprattutto, proibire l’uccisione. La sensibilità per la sofferenza degli animali costituisce uno dei fondamenti della compassione, cosicché ne discende – nel pensiero buddhista – il riconoscimento del diritto alla vita per gli animali non-umani.

Se la compassione si converte inter alia nel divieto di uccidere gli

8 Sulla tradizione spirituale buddhista, v. Franci, Il buddhismo, Bologna, 2004; Filoramo (a cura di), Buddhismo, Roma-Bari, 2011; De Simini, Il buddhismo. Storia di un’idea, Introduzione (Una preziosa occasione) di Sferra, Roma, 2013; Pasqualotto, Dieci lezioni sul buddhismo, Venezia, 2017. Nella prospettiva comparata, cfr. Vallet, Jésus et Bouddha. Destins croisès du christianisme et du bouddhisme, Paris, 1996 (trad. it., con Introduzione di Filoramo, Bari, 2000); Zago, Buddhismo e cristianesimo in dialogo, Roma, 1985, e prima Tucci, A proposito dei rapporti fra cristianesimo e buddhismo, Roma, 1920. Per una raccolta di saggi, il cui testo originale è in tibetano, cfr. Sua Santità Dalai Lama (Gyatzo Tenzin, in lingua e grafia tibetana བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།, nato Dondrub Lhamo, attuale XIV Dalai Lama), La via della liberazione. Gli insegnamenti fondamentali del buddhismo tibetano, Milano, 2009. Un’opera pionieristica, nella materia de qua, fu scritta dal celebre orientalista Giuseppe Tucci (Il buddhismo, Foligno, 1926).9 Lo ha efficacemente ricordato, da ultimo, Li, Some Notes on Chinese Animal Law/Algunas particularidades sobre el derecho animal chino, conferenza tenuta il 19-3-2019 presso l’Università autonoma di Barcellona-UAB (nel sito <http://www.derechoanimal.info>), il quale ha cercato di dimostrare “how animals are creatures to be taken care of, instead of taken profit from”.

Page 6: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

794

M. Mazza

animali, emerge la rilevanza della dieta vegetariana (id est, meat-free10, o ‘dieta non violenta’11, che esclude cioè la violenza umana verso altre specie)12. Il vegetarianesimo, per la verità, era (ed è tuttora) contemplato anche dal taoismo, e parimenti (come si vedrà) dal confucianesimo, ma è stato proprio il buddhismo a determinarne principalmente la diffusione in Cina13. Questo perché nei monasteri buddhisti vige la regola della dieta vegetariana, senza eccezione alcuna. Vi fu anzi un imperatore cinese, Wu della dinastia Liang14, che si convertì al buddhismo, divenne vegetariano ed emanò un decreto imperiale che imponeva ai monaci buddhisti di astenersi dal consumare carne e vino. I seguaci del buddhismo (in Cina, ma anche altrove), sebbene non monaci, sono soliti (ancora oggi) astenersi dal cibarsi di carne nel primo e quindicesimo giorno del calendario lunare.

Se uccidere gli animali è atto peccaminoso secondo il buddhismo, non stupisce che imperatori cinesi di fede buddhista imposero ai sudditi di astenersi dal macellare animali, nonché ovviamente dal cibarsi delle relative carni, quantomeno durante alcuni periodi dell’anno. Così fece il già menzionato imperatore Wu di Liang, che introdusse il divieto (recte,

10 Ovvero, meatless or animal-product-free diet (rectius dieta vegana, nel secondo caso; v. anche infra, nt. 143). La (complessa) questione dei rapporti tra diritti degli animali e alimentazione viene affrontata funditus da Rey Pérez, Los derechos de los animales en serio, Madrid, 2018, pp. 115 ss. Il senso del cibo può (alternativamente) consistere in ciò che non mangiamo (c.d. gastro-anomia), ossia, in altre parole: siamo ciò che ‘non’ mangiamo, con rovesciamento del detto “Dimmi ciò che [non] mangi, e ti dirò chi sei” (Niola, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, Bologna, 2015). Nell’ottica dei food studies (v. la nt. 13), i vegani esercitano un food activism, che consiste nel rifiuto totale, a fini alimentari (e non solo), della violenza sugli animali; cfr. Francione, Vegan Food, Newark (NJ), 26 aprile 2019, post su Instagram, e, ampiamente, Wright (ed.), Through a Vegan Studies Lens. Textual Ethics ann Lived Activism, Reno (Nevada), 2019.11 Sul tema, v. e multis (di recente) Pullia, Lo sguardo animale. Antispecismo e antitotalitarismo nella compresenza nonviolenta, in Il Ponte, 4, 2018, <https://www.ilponterivista.com>. 12 Cfr. Ghidini, Perché non mangiare carne: il Buddha spiega, in Ghidini, Scarpa, La scelta vegetariana, Una breve storia tra Asia ed Europa, Milano, 2019, pp. 28 ss.13 Nell’ambito del (nascente) settore dei food studies, si è anche indagata (per quanto qui interessa) l’influenza del fattore religioso/culturale nella cucina cinese; cfr. Stano, I sensi del cibo. Elementi di semiotica dell’alimentazione, Prefazione di Volli, Roma, 2018, pp. 181 ss.; Ma, Food, eating behavior, and culture in Chinese society, in Journal of Ethic Foods, 4, 2015, pp. 195 ss., nonché prima Newman, China: Transformations of its Cuisine, A Prelude to Understanding its People, in Journal for the Study of Food and Society, 1, 1998, pp. 5 s. Con riguardo alle istituzioni accademiche, si segnala la School of Oriental and African Studies dell’Università di Londra, che dispone dal 2013 di un innovativo Food Studies Centre specializzato nello studio delle esperienze alimentari (o ‘cibosfere’) extraeuropee ed extraoc-cidentali (id est, afroasiatiche e mediorientali).14 Wu sedette sul trono dal 502 al 549 d.C.

Page 7: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

795

la sospensione) della macellazione di animali per sei giorni al mese, fino ad arrivare al caso dell’imperatrice Wu Zetian (fondatrice) della dinastia Zhou, che dispose la sospensione della macellazione animale per l’intero biennio 608-700 d.C. Ma anche l’imperatore Gaozu, fondatore della dinastia Tang, impose nel 618 d.C. la sospensione della macellazione degli animali nei giorni festivi e in occasione di disastri naturali; prima di lui, l’imperatore Wen15 della dinastia Sui stabilì con un editto la sospensione della macellazione animale nel giorno del suo compleanno. A sua volta, l’imperatore Zhong Zong della dinastia Tang emanò nel 709 d.C. un decreto che stabiliva le pene da irrogare a coloro che non avessero rispettato i divieti (sospensioni) della macellazione animale. La compassione e la cura degli animali come aspetto centrale della religione buddhista venne altresì diffusa, per il tramite dei templi buddhisti, durante i regni degli imperatori Yuan della dinastia Liang (tra il 552 e il 555 d.C.) e Suzong della dinastia Tang (dal 756 al 762 d.C.).

Persino nel rapporto con i morti emerge il vegetarianesimo della dottrina buddhista. In particolare, la festa buddhista Ullambana, che è diffusa in Cina, Asia orientale, Nord-est e Sud-est asiatico (Giappone, Taiwan, Corea, Vietnam e Cambogia), dedicata ai defunti e agli esseri degli Inferi, voluta peraltro dal Buddha medesimo per attribuire meriti positivi agli abitanti dell’Aldilà, prevedeva appunto offerte vegetali (food-bestowal liturgies) per placare la loro fame (c.d. Festa degli spiriti affamati, id est dei defunti/hungry ghosts)16. La festa Ullambana cade nel quindicesimo giorno del settimo mese del calendario buddhista, che coincide con la seconda metà di agosto (attorno al nostro Ferragosto, o al più nel mese di settembre). Ullambana è parola che deriva dal sanscrito उल्लम्बन, che letteralmente significa “appeso a testa in giù”.

Si aggiunga che un particolare rito della tradizione buddhista cinese, il fangsheng, consiste nella liberazione di animali, tenuti in cattività, quale atto di misericordia in grado di generare karma positivo (c.d. mercy release rituals)17.15 Che regnò dal 581 al 604 d.C.16 Si vedano Khare (ed.), The Eternal Food. Gastronomic Ideas and Experiences of Hindus and Buddhists, Delhi, 1992; Scarpi, Religioni e scelte alimentari. Per una semantica alimen-tare religiosa, nel website dell’Accademia dei Georgofili di Firenze (<http://www.georgofili.net>). Per gli aspetti storici (nella Cina arcaica), v. Teiser, The Ghost Festival in Medieval China, Princeton (NJ), 1988; Gregory, Getz Jr. (eds), Buddhism in the Sung, Honolulu, 1999 (periodo 960-1279 d.C.).17 Fang significa «rilasciare» e sheng è traducibile «creature viventi». In dottrina, v. Shiu, Stokes, Buddhist Animal Release Practices: Historic, Environmental, Public Health And Economic Concerns, in Contemporary Buddhism, 2008, pp. 181 ss., che si soffermano sugli effetti indesiderati di queste pratiche compassionevoli, come ad esempio l’immissione

Page 8: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

796

M. Mazza

Quanto al confucianesimo18, si tratta come noto di una religione sociale, o ideologia secolare, fondata da Confucio19 e perfezionata da Mencio20. L’importanza del confucianesimo per la storia del pensiero filosofico, morale, sociale e giuridico cinese è comparativamente maggiore di quella sia del taoismo21 che del buddhismo22. Un concetto centrale del confucianesimo è rappresentato dalla benevolenza (cin. ren, 仁 23, che deve costantemente ispirare la condotta dell’uomo saggio e virtuoso, in primis dell’imperatore. La benevolenza va esercitata, secondo Confucio, primariamente nei confronti degli uomini. Ciò significa, forse, che il confucianesimo, il quale ha sicuramente un approccio antropocentrico24 – diversamente, come visto innanzi, dal taoismo e dal buddhismo –, si disinteressa della sofferenze (e dell’uccisione) degli animali non-umani? Non proprio. In primo luogo,

nell’ambiente di specie non-native invasive, con pericoli anche per la salute umana.18 Su cui v. Santangelo, La via della saggezza. Confucio e le scuole confuciane, Roma, 1986; Lanciotti, Confucio. La vita e l’insegnamento, Roma, 1997; Crisma, Il Cielo, gli uomini, Percorso attraverso i testi confuciani dell’età classica, Venezia, 2000; Ead., Canone confuciano, storia degli studi sul, in Melloni (dir.), Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento, Bologna, 2010, p. 230 ss.; Id., Le tradizioni del pensiero confuciano nel dibattito filosofico contemporaneo, Venezia, 2012; Scarpari, Confucianesimo, Brescia, 2015.19 Vissuto tra il 551 e 479 a.C.20 Che visse dal 372 al 289 a.C. Sul pensiero di Mencio, v. Scarpari (a cura di), Mencio e l’arte di governo, Venezia, 2013. Adde lo studio comparativo dello stesso Scarpari, La concezione della natura umana in Confucio e Mencio, Venezia, 1991.21 Si veda Crisma, Confucianesimo e Taoismo, Bologna, 2016.22 Cfr. Soothill, The Three Religions of China, London, 1913, trad. franc., Les trois religions de la Chine: confuciisme, bouddhisme, taoïsme, Paris, 1934 (raccolta di conferenze tenute a Oxford nel 1912); Lanciotti, Religioni della Cina, in Tucci (dir.), Le civiltà dell’Oriente, 3, Religioni, filosofia, scienze, Firenze-Roma, 1958, p. 935 ss.; Chang, In Search of the Way. Legal Philosophy of the Classic Chinese Thinkers, Edinburgh, 2019 (specialmente su confucianesimo e taoismo). Sterckx, Chinese Thought. From Confucius to Cook Ding, Gretna (LA), 2019. Per la comparazione con il cristianesimo, cfr. Dal Ferro, La luce dell’Oriente. Religioni orientali a confronto con il cristianesimo, Padova, 2005; Fumagalli, Cina e Occidente. Culture e religioni a confronto, Prefazione di De Natale, Milano, 2003. Lo studio classico sul tema in Italia si deve ancora una volta a Tucci, Asia religiosa, Roma, 1946.23 Su cui v. Crisma, Ren, il senso dell’umanità confuciano, <http://www.inchiestaonline.it,> 16 marzo 2015. La medesima autrice ha in precedenza affermato che il concetto di ren prescrive «erga omnes la mansuetudine», e costituisce «meta dell’educazione dell’’uomo di valore’ (君子 junzi)» (cfr. Le tradizioni del pensiero confuciano nel dibattito filosofico contemporaneo, cit., p. 133).24 Contrapposto all’approccio c.d. zoocentrico: v. per esempio Crozes, Du droit de l’animal au droit animalier: Ou l’extension de la notion de sensibilité à l’épreuve d’une domination de l’Homme sur l’animal, Strasbourg, 2016, pp. 97 ss., la quale insiste (opportunamente) sulla necessità di riclassificare e ridefinire l’animale, «pour parvenir à une meilleure ‘éthique’ juridique dictée par la conscientisation du rapport de l’Homme à l’animal».

Page 9: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

797

Mencio esorta il gentiluomo a tenere distante da sé i luoghi di macellazione degli animali, e la stessa cucina dove si preparano i cibi, dal momento che – per Mencio – la pietà che il gentiluomo prova per gli animali si traduce in benevolenza (anche) nei loro confronti. In secondo luogo, vi è perlomeno un filosofo neoconfuciano, Zhang Zai vissuto25 al tempo della dinastia Song, il quale espressamente sostenne la tesi per cui la benevolenza della quale parla Confucio riguarda tutti gli esseri viventi, inclusi quindi gli animali (e le stesse piante, quasi un tree rights activist ante litteram, o antesignano del tree rights movement 26).

Un ulteriore importante concetto del confucianesimo, che ha l’effetto di limitare la portata indubbiamente antropocentrica della dottrina ‘umanistica’ confuciana27, è rappresentato dalla moderazione. Quest’ultima significa rifiutare ogni forma di estremismo, eccesso, temerarietà o protagonismo. Significa, insomma, prudenza e ragionevolezza. Ciò si traduce, in relazione alla natura e agli animali, in un uso (che è consentito, ma deve essere) appunto prudente e ragionevole. Confucio parlò di pianificazione nell’utilizzo delle risorse naturali e degli animali; a sua volta Mencio, muovendosi sulla scia degli insegnamenti confuciani, sottolineò il ruolo centrale della conservazione delle risorse medesime.

Il valore della moderazione confuciana si manifestò non soltanto sul piano morale ma anche sotto il profilo giuridico. Uno tra i maggiori giuristi, statisti e riformatori dell’antica Cina, Shang Yang28 che contribuì in misura rilevante al rafforzamento del Regno dei Qin che poi fondarono, nel 221 a.C., la prima dinastia imperiale unificando la Cina, fu autore di un’importante opera di diritto, denominata Book of Lord Shang 29, comunemente considerata come la prima espressione storica della scuola dei c.d. legisti. In tale opera Shang Yang, portando casi pratici quali il divieto di cacciare gli animali giovani, di togliere le uova dai nidi, oppure di catturare animali rari, elaborò una teoria complessiva sulla conservazione della natura e degli animali, opponendosi ad ogni forma di sfruttamento eccessivo della

25 Dal 1020 al 1077.26 A tuttora la manifestazione più estrema dell’antispecismo (v. Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume, München, 2015; Mancuso, Viola, Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Presentazione di Pollan, Firenze, 2015; Viola, Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica, in Pellegrino, Di Paola, Etica e politica delle piante, Roma, 2019, pp. 205 ss.).27 Cfr. Scarpari, L’umanesimo etico di Confucio, in Orizzonte Cina, 1, 2019, pp. 9 ss.28 Vissuto tra il 390 e il 338 a.C., durante il Periodo dei Regni (o degli Stati) combattenti (dal 453 al 221 a.C.).29 Ovvero, «Libro del Signore di Shang», cin. Shāng jūn shū.

Page 10: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

798

M. Mazza

natura stessa (inclusi gli animali non-umani). In definitiva, il confucianesimo è certamente più antropocentrico del

taoismo e del buddhismo, ma il concetto tipicamente confuciano della moderazione30 portò comunque a condannare lo sfruttamento eccessivo, ovvero l’uso non ragionevole, sia della natura in generale che degli animali non-umani in particolare.

2. Il diritto delle dinastie imperiali cinesi, relativamente agli animali non-umani

Di grande interesse per comprendere il pensiero giuridico cinese riguardante gli animali è l’esame, sia pure necessariamente sintetico, delle previsioni contenute nelle principali fonti del diritto dell’Impero cinese, vale a dire i codici dinastici31. Ciascuna dinastia, infatti, ereditava il codice della dinastia precedente, apportandovi tuttavia modificazioni e integrazioni, sia pure mantenendo una linea generale di continuità. Tale linea implica che i codici dinastici della Cina, a dispetto della ricchezza del pensiero filosofico, morale e religioso cinese sul rapporto uomo-animale32, ebbero una concezione strettamente utilitaristica degli animali, rivolgendosi le loro disposizioni specialmente nei confronti degli animali domestici sui quali si basava la ricchezza e la potenza della Nazione, ossia i cavalli (necessari all’esercito33) e i bovini (usati per i lavori agricoli34, oltreché per l’alimentazione umana).

I codici dinastici, nelle cui disposizioni furono comunque rifusi i precetti giuridici già elaborati al tempo dei Regni combattenti, prima dunque – come si è visto innanzi – dell’unificazione dell’Impero cinese nel 221 a.C., rappresentavano nella gerarchia delle fonti del diritto cinese antico le c.d. leggi principali (cin. lü). Subordinate a queste leggi erano, poi, le ordinanze (cin. ling), che regolamentavano nel dettaglio le leggi e disponevano, altresì, su organizzazione e funzionamento dell’amministrazione imperiale. I codici delle dinastie imperiali erano composti essenzialmente di norme penali e

30 Parte essenziale, come si è visto sopra, del codice morale confuciano.31 Su cui v., ampiamente, JHead, Wang, Law Codes in Dynastic China A Synopsis of Chinese Legal History in the Thirty Centuries from Zhou to Qing, Durham (NC), 2005.32 Soprattutto dovuto alle elaborazioni del taoismo e del buddhismo (v. supra, nel paragrafo 1).33 Al punto che venne progressivamente a delinearsi una ‘politica equina’ (cin. mazheng).34 C.d. bovino da lavoro (cin. gengniu); vedasi Cartier, L’homme et l’animal dans l’agriculture chinoise ancienne et moderne, in Études rurales, 151-152, 1999, pp. 179 ss.

Page 11: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

799

(penali-)amministrative, mentre quasi assenti erano le previsioni relative al settore che, secondo la concezione occidentale, potremmo definire del diritto privato.

Il primo codice dinastico a contenere una sezione dedicata all’amministrazione degli animali fu il codice della dinastia dei Tang, al potere dal 618 al 908 d.C. Le norme sugli animali del codice dei Tang, peraltro, riprendevano in parte precedenti disposizioni legislative adottate durante il Regno dei Qin, in un periodo compreso tra il 221 e il 206 a.C. Fu, infatti, il sopra ricordato giurista Shang Yang35 a sottolineare l’importanza del bestiame, specialmente cavalli e bovini, per affermare la potenza e la buona amministrazione del Regno dei Qin. Shang Yang introdusse un complesso sistema di ricompense (sanzioni positive, o premiali) e punizioni (sanzioni negative, amministrative-pecuniarie e/o penali) per i funzionari che avessero, rispettivamente, superato le quote loro assegnate per l’incremento dei cavalli e/o dei bovini, oppure al contrario avessero registrato nel bestiame loro affidato un eccessivo tasso di mortalità. Furono altresì allestiti, allo scopo di verificare la regolare tenuta contabile e amministrativa degli animali allevati, appositi registri. Si può affermare, dunque, che la codificazione imperiale dei Tang interpretò e aggiornò le disposizioni sugli animali già adottate dai Qin, ponendosi in linea di continuità con queste ultime.

La responsabilità dei funzionari per i decessi eccessivi, o per le nascite insufficienti, furono sancite nell’art. 196 del codice dei Tang, così come fece il codice di un’altra grande dinastia imperiale cinese, quella dei Ming36, il cui codice all’art. 248 parimenti sanciva la responsabilità dei funzionari per il mancato rispetto delle quote di produzione degli animali. Le punizioni previste erano severe, e potevano includere anche le pene corporali (colpi di bastone37). Tuttavia, le punizioni corporali non vennero quasi mai effettivamente irrogate, poiché sussisteva un complesso sistema di compensazione, attestato da appositi registi contabili38, delle punizioni con i premi, cosicché l’accumulo di sanzioni positive consentiva di sfuggire all’applicazione delle eventuali sanzioni negative. Ben diverso, però, era il caso del funzionario che avesse effettuato un uso privato degli animali domestici (cavalli o bovini), allo scopo cioè di trarne un beneficio personale. In quest’ultima ipotesi, infatti, sia il codice dei Tang che quello dei Ming non esentavano il funzionario (dolosamente) responsabile dalla applicazione

35 V. nel paragrafo 1.36 Lungamente alla guida dell’Impero cinese, dal 1368 al 1644.37 Che venivano inferti al condannato utilizzando un’asticella flessibile di bambù.38 Di cui si è detto sopra, in questo paragrafo.

Page 12: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

800

M. Mazza

delle (sopra menzionate) punizioni corporali.Se le regole contenute nei codici dinastici imperiali, relativamente

agli animali non-umani, rimasero pressoché invariate nel passaggio da una dinastia all’altra, vi fu però l’approvazione di disposizioni sempre più dettagliate a livello regolamentare, ossia mediante ordinanze (cin. ling). Ciò avvenne durante le dinastie dei Song (dal 960 al 1279 d.C.), dei Ming (dal 1368 al 1644) e dei Qing39 (dal 1644 al 1911). Fu creato, in definitiva, un sistema (sempre più perfezionato) di dualità di regole – legislative e regolamentari – che indicavano, per esempio, i tassi ritenuti accettabili di mortalità del bestiame di proprietà dell’amministrazione imperiale, al fine di non incorrere nella responsabilità dei funzionari. Venne, inoltre, creata una peculiare istituzione paragiurisdizionale, denominata Corte degli equipaggiamenti imperiali con a capo un Intendente, incaricata di decidere le contestazioni relativamente agli adempimenti dei funzionari preposti all’amministrazione dei cavali e dei bovini di proprietà pubblica.

È pur vero che alcune dinastie imperiali furono più attive di altre nel rimodellare le disposizioni del codice relative agli animali, come avvenne per il codice dei Song molto simile al codice dei Tang, mentre invece il codice dei Ming si discostò in parte dal modello preesistente raggruppando le sezioni in sette parti, di cui la prima dedicata ai principi generali. Tuttavia, ad uno sguardo d’insieme quello che potremmo chiamare l’‘edificio giuridico’ della Cina imperiale, relativamente agli animali non-umani40, non subì variazioni significative di ‘tonalità’, in conformità del resto con l’insegnamento confuciano per cui il sistema giuridico deve ispirarsi a un ordine naturale ereditato dall’antichità.

Nel corso dei secoli, naturalmente, vi furono però fluttuazioni sia nelle politiche che nella disciplina relative all’allevamento degli animali non-umani. Così, se la dinastia dei Tang contò soprattutto sull’aristocrazia militare della Cina nord-occidentale per la produzione di cavalli, successivamente i luoghi principali per l’allevamento degli equini si concentrarono invece nel sud della Cina, con l’ulteriore particolarità che a occuparsene non furono più soltanto i funzionari imperiali, ma anche soggetti privati, sia pure sotto il controllo dell’amministrazione pubblica. Tale tendenza, rafforzatasi durante la dinastia degli Yuan, ovvero al tempo della c.d. pax mongolica tra il 1279 e il 1368, fu in parte rovesciata dalla dinastia dei Ming, i quali di nuovo privilegiarono le regioni del Nord-Ovest. In particolare, il codice

39 C.d. dinastia Manciù, ovvero dinastia cino-mancese.40 E ai rapporti tra uomo e animali.

Page 13: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

801

dinastico dei Ming41, prendendo atto del fatto che ormai l’allevamento dei cavalli era spesso delegato a soggetti privati, stabilì nell’art. 256 del codice che la dissimulazione della nascita di puledri, al fine di farne commercio privato, era sanzionata penalmente, mentre il rispetto delle quote annuali di produzione era da estendere anche agli allevatori privati (sorvegliati – come detto – dall’amministrazione imperiale).

La dottrina confuciana della conservazione delle risorse naturali riecheggiava anche negli art. 199 e 201 del codice dei Tang, dove si stabilivano sanzioni per coloro che sottoponevano cavalli e bovini a carichi eccessivi, oppure (per i cavalli) li montavano in maniera tale da procurare loro delle ferite, oppure ancora si rendevano colpevoli del furto dei suddetti animali (cavalli e bovini). Le punizioni erano più severe se ad essere oggetto dei comportamenti illeciti sopra descritti erano animali appartenenti allo Stato42, piuttosto che a privati. L’interpretazione fornita da alcuni giuristi, tra cui Ying Jia, Wang Kentang (entrambi attivi al tempo della dinastia dei Ming43) e Shen Zhiqi (che operò durante l’ultima dinastia, quella dei Qing), alle disposizioni del codice dei Tang portò all’estensione dell’applicazione delle norme medesime, in via di analogia e fatta salva un’attenuazione delle sanzioni, anche a cammelli, asini e muli44.

Il codice dei Tang, analogamente al codice dei Ming e a quello dei Qing, che comunque si ponevano in continuità l’uno con l’altro tanto è vero che circa il 40 per cento delle norme del codice dei Qing costituiva null’altro che una trasposizione delle previsioni contenute nel codice Tang45, nonché i relativi regolamenti amministrativi di attuazione, anch’essi di contenuto moderatamente innovante nel passaggio delle varie dinastie imperiali, stabilirono che l’abbattimento di un cavallo ovvero di un bovino dovesse preventivamente essere autorizzato da un funzionario pubblico. Soltanto

41 Cfr. Langlois Jr., The Code and ad hoc Legislation in Ming Law, in Asia Major, 2, 1993, pp. 85 ss.; Jiang, The Mandate of Heaven and The Great Ming Code, Seattle (WA), 2011.42 Id est, beni pubblici.43 Per l’esattezza, durante la media e tarda dinastia dei Ming, poiché Ying Jia vissse tra il 1494 e il 1554 mentre Wang Kentang nacque nel 1549 e morì nel 1613.44 I colpi di bastone inflitti al condannato erano, in questi ultimi casi, non cento ma ottanta.45 In tal senso, cfr. Zhang, Dong, The Great Qing Code in Comparative and Historical Perspective, in Abbattista (ed.), Law, Justice and Codification in Qing China. European and Chinese Perspectives. Essays in History and Comparative Law, Trieste, 2017, 155 ss. Il modello dei codici imperiali cinesi circolò nel passato in estremo Oriente, venendo recepito sia in Giappone che in Corea e Vietnam; v. Bourgon, Le code impérial des Ming et des Qing et son influence sur le droit asiatique, Lyon, 2015, nonché Nguyn Ngc Huy, The Ming Code in Vietnamese Legal History: Its Influence on the Vietnamese Codes and Other Legal Documents, in Ming Studies, 1, 1984, pp. 46 ss.

Page 14: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

802

M. Mazza

a seguito di tale autorizzazione, che rivestiva carattere di permesso speciale nel caso di un cavallo o un bovino morto per malattia, la carne dei suddetti animali poteva essere destinata al consumo umano. Per l’uccisione degli altri animali domestici, nonché per il loro utilizzo con finalità di alimentazione umana, non era invece prescritta alcuna autorizzazione amministrativa. Una eccezione fu, tuttavia, introdotta con un editto della dinastia dei Tang, che vietò l’uccisione di cani e galli, i primi perché difendono gli uomini e i secondi in quanto annunciano il mattino. Tali proibizioni vennero mantenute, però relativamente ai soli cani, dal codice dinastico imperiale dei Song, che prevedeva l’interdizione all’art. 203. Non vennero, infine, replicate nel codice dei Ming, e neppure in quello dei Qing.

Le disposizioni codicistiche, integrate da plurimi editti tra cui quelli emanati nel 1756 e nel 1811, stabilirono pene per contrastare le frodi, consistenti specialmente nella vendita di carne bovina (ma anche equina) senza le prescritte autorizzazioni amministrative preventive, alle quali si accompagnava il pagamento di tasse. L’editto del 1811, in particolare, sanzionò la condotta di chi effettuava la vendita di carne bovina (oppure equina) in assenza di autorizzazione amministrativa, e ciò anche nell’ipotesi che fossero pagate le relative tasse.

Un ulteriore profilo della disciplina contenuta nei codici delle dinastie imperiali riguardava la responsabilità per i danni eventualmente causati dagli animali non-umani. Sulla base della premessa generale per la quale il sistema giuridico della Cina imperiale non conosceva la categoria giuridica della responsabilità oggettiva, bisogna esaminare le ipotesi contemplate di responsabilità colposa imputabile al proprietario dell’animale che aveva determinato il danno.

Il regime della responsabilità nel diritto cinese antico subì alcune variazioni nel corso del tempo. Durante la dinastia dei Tang, per esempio, l’autore di un omicidio era sottoposto alla pena di morte; né lui né la sua famiglia erano tenuti a risarcire i familiari della vittima, poiché – si diceva – il reo “ha pagato con la sua vita”46. Una parziale eccezione si ebbe durante la dinastia Yuan, di origine mongola, la quale introdusse alcuni meccanismi compensativi47 (di origine mongolica) anche nelle ipotesi di omicidio intenzionale, punito con la pena capitale. Tali eccezioni furono, però, rimosse sia dal codice dei Ming che da quello dei Qing48. Se, invece, 46 In cinese, chang ming.47 Ovvero, d’indennizzo.48 Cfr. Constant, Compensation of Injuries and Homicide in Ming and Qing Law, in Law and History Review, 1, 2017, pp. 977 ss. Si mantenne, peraltro, l’autonomia di alcuni istituti del diritto mongolo; v. Constant, Le droit mongol dans l’état impérial sino-mandchou

Page 15: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

803

l’omicidio era colposo (per negligenza), allora l’omicida non era condannato alla pena di morte ma doveva risarcire il danno causato alla famiglia della persona uccisa.

Venendo ai danni eventualmente causati dal fatto degli animali non-umani, la loro omessa custodia poteva essere imputata ai proprietari degli animali medesimi, ovvero agli incaricati della loro vigilanza o custodia. In tali casi, i giudici cinesi potevano accordare al danneggiato, o ai suoi familiari, un risarcimento, il cui ammontare veniva liquidato (in assenza di norme codicistiche) in via equitativa, ossia secondo il loro prudente apprezzamento. Più frequente era però, nei casi in questione, il raggiungimento di accordi privati tra danneggiante e danneggiato, spesso grazie all’intervento di terzi, rappresentati dagli esponenti di spicco49 delle comunità locali.

Le disposizioni dei codici dinastici non prevedevano, dunque, un principio generale di responsabilità per fatti degli animali. Tuttavia, norme specifiche – in armonia con l’approccio più casistico che sistematico al diritto proprio del pensiero classico cinese – non mancavano. Così, nel codice dei Tang, erano contemplate le ipotesi del danno ai raccolti o ai beni dell’amministrazione causati da un animale domestico, dei danni provocati da animali domestici a raccolti o beni privati, delle ferite o della morte causati ad animali domestici altrui e delle lesioni o della morte di una persona provocata da animali domestici. Queste ipotesi erano disciplinate negli art. 204, 206, 207 e 209 del codice dei Tang, e rimasero sostanzialmente invariate50 nei codici delle dinastie Ming e Qing. In particolare, le previsioni corrispondenti erano contenute negli art. 254 e 255 del codice dei Ming, nonché nel solo art. 233 del codice dei Qing. Non furono, invece, mai previste dall’antico diritto cinese ipotesi di processi intentati contro gli animali non-umani51. Le norme distinguevano le ipotesi di comportamento

(1644-1911): entre autonomie et assimilation, Paris, 2007; Id., Le droit mongol sous les Qing (1644-1911), Paris, 2018 (l’a. è uno specialista di diritto cinese e di diritto mongolo durante la dinastia imperiale dei Qing).49 C.d. notabili.50 Sia pure accorpate, come si vedrà subito nel testo.51 Per l’affermazione che il diritto della Cina imperiale (dell’epoca dei Tang) «ignore les jugements d’animaux qui ont été en usage dans l’Occident chrétien jusqu’à une époque assez tardive», cfr. Genret, A propos de la notion de responsabilité dans l’ancien droit chinois, in Lanciotti (a cura di), Il diritto in Cina. Teoria e applicazioni durante le dinastie imperiali e problematica del diritto cinese contemporaneo, Firenze, 1978, spec. p. 135. Sui processi di animali nell’Europa medievale, con una quantomeno iniziale personificazione giuridica degli animali stessi, v. Radomme, Des animaux et des hommes. Les procès d’animaux au Moyen Âge et la conception occidentale de l’animalité, in Dossche (coord.), Le droit des animaux. Perspectives d’avenir, cit., pp. 17 ss. (che si interroga sulla esistenza di una ecologia medievale;

Page 16: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

804

M. Mazza

intenzionale ovvero negligente tenuto da chi doveva vigilare sugli animali domestici, disponendo sanzioni e obblighi di risarcimento maggiori per il primo caso rispetto al secondo. Per esempio, l’art. 206 del codice dei Tang prevedeva sanzioni penali corporali per chi intenzionalmente non vigila sull’animale52 che ha provocato danni, mentre nell’ipotesi di negligenza era contemplato soltanto l’obbligazione di risarcire i danni causati. Inoltre, come venne statuito in una sentenza pronunciata nel 1750, l’ammontare del risarcimento dovuto a chi ha subito danni causati da un animale non-umano è doppio se il proprietario, o la persona incaricata della vigilanza dell’animale, si è comportato in maniera negligente, in particolare lasciando l’animale del tutto privo di sorveglianza53.

Qualora, poi, l’animale domestico avesse determinato lesioni o la morte di un uomo, si applicavano le pene per i reati non intenzionali, con la conseguente irrogazione di sanzioni penali corporali (colpi di bastone). Tuttavia, il responsabile del comportamento negligente nella custodia dell’animale domestico poteva sfuggire alla punizione corporale versando una somma54 a titolo di indennizzo in favore del danneggiato, ovvero dei suoi familiari.

Circa, poi, le misure idonee a evitare il prodursi di danni, l’art. 206 del codice dei Tang stabiliva che le corna dei bovini dovevano essere coperte, gli zoccoli fasciati e, se i cani erano in condizione di mordere, muniti di museruola.

In definitiva, nel diritto cinese classico il danno provocato dall’animale domestico non comportava sempre la responsabilità di chi era tenuto a custodire l’animale. Ciò perché, in primo luogo, la responsabilità era esclusa in assenza di un comportamento negligente; in secondo luogo, come disponeva l’art. 207 del codice dei Tang, non vi era responsabilità se il danno era stato

v. 36 ss.); Chauvet, La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles), Paris, 2012; Grand-Carteret, Procès intentés aux animaux, in Id., L’Histoire, la Vie, les Mœurs et la Curiosité, Paris, 1927, t. II, pp. 423 ss.; Evans, The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, New York, 1906, trad. it., Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all’Ottocento, Presentazione di Celli, Roma, 1989 (una raccolta dei principali casi giudiziari ivi esaminati è stata ripubblicata in Evans, Animal Trials, London, 2013). Tra gli studiosi italiani, v. Francione, Processi agli animali. Il bestiario del giudice, Roma, 1996; Frugoni, Uomini e animali nel Medioevo, Bologna, 2018, pp. 314 ss.; nella letteratura giusanimalista di espressione tedesca, cfr. Dinzelbacher, Das fremde Mittelalter. Gottesurteil und Tierprozess, Essen 2006; in quella ispanofona, v. Molina Roa, Los derechos de los animales. De la cosificación a la zoopolítica, Presentazione di del Pilar García Pachón, Bogotá, 2018, pp. 65 ss. 52 Lasciandolo, in particolare, del tutto libero di muoversi.53 La vertenza legale si trova menzionata nelle «Memorie del Ministero delle Pene» della dinastia dei Qing (sezione penale).54 C.d. prezzo del riscatto.

Page 17: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

805

causato per il comportamento negligente della vittima, che ad esempio si era avvicinato a un cane toccandolo, senza curarsi delle indicazioni che erano state apposte dal soggetto tenuto alla vigilanza dell’animale domestico, che ammonivano i passanti a non avvicinarsi al cane medesimo.

3. Il diritto cinese contemporaneo in materia di protezione degli animali

Dopo il periodo della c.d. Cina nazionalista, fondata nel 1911 sulle ceneri dell’ultima dinastia imperiale dei Qing55, che si distinse – per quanto qui interessa – soprattutto per la creazione a Shanghai nel 1930 della (prima) “Società cinese per la protezione degli animali”56, nata dall’iniziativa di un (piccolo) gruppo di militanti buddhisti laici, occorre ora esaminare il diritto della Repubblica Popolare Cinese (RPC, id est la Cina popolare), creata nel 194957.

Sia pure in un contesto politico-istituzionale tutto sommato poco favorevole alla difesa della natura e degli animali, dal momento che il maoismo degli anni cinquanta del secolo scorso ebbe a dichiarare, in nome dello sviluppo economico, una vera e propria ‘conquista’ della natura da parte dell’uomo, tuttavia alcuni primi interventi normativi a tutela (indiretta) degli animali non-umani furono adottati dalla RPC. Si trattò, in particolare, della legge sulla caccia del 1950, dei regolamenti amministrativi (di poco successivi) riguardanti la caccia ma, altresì, la protezione delle foreste e la gestione delle risorse acquatiche, nonché dalla creazione di una prima riserva naturale nel 1956.

Il rapido e continuo deterioramento delle condizioni della natura e della fauna in Cina condusse all’approvazione di una nuova disciplina, di fonte governativa, relativa alla protezione della fauna. A quest’ultima fu riconosciuta, dal regolamento in esame, una “importanza ecologica”. Il rinnovamento della disciplina si era reso necessario in presenza di comportamenti diffusi tendenti al commercio di animali appartenenti a specie naturali in via di estinzione, talvolta ceduti anche ad aziende

55 Sulla dissoluzione dell’Impero cinese, v. ex multis Ma, The Eclipse of Empire in China: From the Manchus to Mao, in Thomas, Thompson (eds), The Oxford Hanbook of the Ends of Empire, Oxford, 2018, pp. 231 ss.56 Conosciuta come Zhongguo Baohu Dongwuhui, ossia (in ingl.) China Conservation Society.57 Sul processo rivoluzionario cinese, v. da ultimo Samarani, La rivoluzione in cammino. La Cina della Lunga Marcia, Roma, 2018.

Page 18: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

806

M. Mazza

farmaceutiche. Sull’onda di questa prima ‘apertura’ politica-legislativa al rinnovamento, nel 1988 fu adottata una legge organica sulla protezione degli animali selvatici58.

Sebbene la legge del 1988, all’art. 3, sancisca inequivocabilmente la responsabilità dello Stato per la protezione della fauna selvatica59, tuttavia l’art. 16 consente che, a seguito del rilascio di speciali autorizzazioni amministrative, gli animali selvatici possano essere utilizzati (inter alia) con finalità di ricerca ovvero di “esposizione”, potendo altresì essere oggetto di ‘addomesticamento’. Quanto al riparto delle relative competenze amministrative, la menzionata legge emanata nel 1988 stabilisce che per l’importazione e l’esportazione degli animali selvatici la competenza spetta alle autorità dello Stato centrale, mentre le altre autorizzazioni amministrative sono rilasciate dalle autorità del livello provinciale e, infine, i controlli sull’attuazione della legge sono ripartiti tra le autorità statali, provinciali e delle amministrazioni locali (id est, municipi/comuni).

Di un certo interesse è l’apparato sanzionatorio a tutela degli animali selvatici, previsto dagli art. 31 e seguenti della legge sopra citata del 1988, ma altresì da altre fonti, rappresentate sia dal codice penale (del 1997) che da quello doganale (del 2000), e inoltre dalla deliberazione dell’Assemblea nazionale popolare (ANP)60 del 1988 su traffico illegale e contrabbando di animali selvatici appartenenti a specie protette, come pure – sul piano delle decisioni adottate da organi giudiziari (di vertice) – dalla interpretazione emanata dalla Corte suprema popolare61 nel 2000 per quanto concerne il metodo di trattazione delle cause penali che implicano animali selvatici. Le sanzioni previste sono alquanto severe, poiché prevedono la reclusione da un minimo di quindici giorni fino addirittura all’applicazione della pena di morte. Le fattispecie sanzionate vanno dall’utilizzo di strumenti/

58 In cinese, Zhonghua Renmin Gongheguo Yesheng Dongwu Baohu Fa [PRC Wildlife Protection Law]. A commento della citata legge, v. Cao, Wildlife Crimes and Legal Protection of Wildlife in China, in Cao, White (eds), Animal Law and Welfare - International Perspectives, Cham (Switzerland), 2016, pp. 263 ss. Amplius, v. Gao, The Legal Status of Animals, Beijing, 2005.59 Di cui è proprietario lo Stato medesimo.60 Parlamento nazionale unicamerale della RPC.61 Che ha funzioni sia giudiziarie che quasi-legislative; cfr. Wang, Guiding Cases as a Form of Statutory Interpretation: Expansion of Supreme People’s Court’s Judicial Lawmaking Authority in China, in Hong Kong Law Journal, 2018, pp. 1067 ss.; Yin, Le interpretazioni della Suprema Corte del Popolo Cinese e lo ius honorarium, in Roma e America, 37, 2016, pp. 251 ss.; Sul guiding case system ‘Chinese style’, creato nel 2010, v. Wang, Guiding Cases and Bureaucratization of Judicial Precedents in China, in University of Pennsylvania Asian Law Review, 2, 2019, p. 96-135, che si sofferma sulle differenze rispetto al case law sia nei Paesi di common law che in quelli di civil law.

Page 19: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

807

metodi di caccia vietati, al commercio illegale ovvero al contrabbando di animali selvatici appartenenti a specie protette, nonché alla falsificazione di documenti (riguardanti le attività medesime). Una delle maggiori criticità della legge in esame, che d’altra parte può essere estesa a buona parte della legislazione penalistica cinese, è però rappresentata dal fatto che viene lasciata una amplissima discrezionalità all’autorità giudiziaria, dal momento che gli illeciti sono classificati in tre categorie dai contorni piuttosto ‘vaghi’, vale a dire infrazioni gravi, infrazioni molto gravi e infrazioni estremamente gravi. Come giustamente è stato affermato62, infatti, il diritto penale della RPC ha subìto l’influenza di differenti dottrine penalistiche straniere, da quella sovietica prima a quelle giapponese e tedesca più recentemente, ma ha comunque mantenuto, nel corso del tempo e nella transizione da un periodo ad un altro, ovvero da una fase alla fase successiva del medesimo periodo, le sue caratteristiche cinesi. Il c.p. cinese vigente, la cui denominazione ufficiale è, peraltro, quella di legge penale, risale al 1997, e da allora, rispetto alla formulazione originaria, è stato(/a) emendata dieci volte, nel 1999, 2001 (in due occasioni), 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2015 e 2017 (la precedente legge penale era del 1979).

Da un punto di vista più generale, la legge del 1988 sulla protezione degli animali selvatici aveva in effetti la finalità, ben delineata nell’art. 1, di proteggere soltanto alcuni animali non-umani, ossia quelli rari o in via di estinzione, ma non escludeva affatto lo sfruttamento della fauna selvatica in quanto tale. L’art. 1 della legge citata, infatti, afferma che scopo della normativa in esame è “proteggere, sviluppare e utilizzare razionalmente le risorse fornite dalla fauna”; l’obiettivo perseguito dal legislatore, in definitiva, è il mantenimento degli “equilibri ecologici”63.

Non stupisce più di tanto, dunque, che nonostante la legge del 1988 sulla tutela degli animali selvatici, in Cina si siano verificate situazioni gravissime per alcune specie di animali, tra cui per esempio la tigre siberiana64 e l’orso nero d’Asia65, cacciati e sfruttati e ‘allevati’ per ottenere 62 Cfr. Cardillo, Lo sviluppo del diritto penale cinese dalla fondazione della Repubblica popolare ad oggi, in Diritto penale XXI secolo – europeo, storico, comparato, 2018, pp. 261 ss., che propone la seguente periodizzazione: 1949-1957, 1957-1978, rinascita del diritto (politica c.d. di riforma e apertura), prima fase 1979-1997, seconda fase, 1997-oggi.63 Così dispone la parte finale dell’art. 1 cit.64 Nota anche come tigre dell’Amur; nome scientifico: Panthera tigris altaica. L’animale è così chiamato perché vive lungo il fiume Amur, che scorre in Russia, Mongolia e Manciuria. Il nome mongolo (e quello manciù) significa(no) «fiume nero» e quello cinese «fiume del drago nero». Si ritiene che sopravvivano attualmente circa cinquecento tigri siberiane/dell’Amur (erano intorno a centomila nel 1900).65 Il cui nome scientifico è Ursus selenarctos thibetanus; sono conosciuti anche come moon

Page 20: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

808

M. Mazza

sostanze – quali la bile dell’orso nero66 – ritenute utili a diversi scopi curativi dalla medicina tradizionale cinese (MTC)67. L’orso nero, in particolare, viene allevato nelle ‘fattorie della bile’, in condizioni di estrema sofferenza per gli animali rinchiusi in gabbie (di rete metallica) ristrettissime, dove vivono la loro intera esistenza, che può raggiungere anche i venti anni, attaccati alle cannule per l’estrazione della bile68; la fondatrice di Animals Asia Foundation, Jill Robinson, creò l’organizzazione benefica appena menzionata a Hong Kong nel 1998, dopo una visita a una ‘fattoria della bile’ cinese nel 1993. La sig.ra Robinson, in base ad accordi stipulati con il Governo cinese nel 2000, ha ottenuto che vengano rilasciati cinquecento orsi dalle ‘fattorie della bile’, con il trasferimento degli animali nei centri di accoglienza allestiti dalla stessa Animals Asia Foundation.

Che fare, dunque, della legislazione cinese sulla protezione degli animali del 198869? L’Assemblea nazionale del popolo, e più esattamente il suo Comitato permanente, dopo avere preso atto delle problematiche manifestate dalla legge, ha approvato il 2 luglio 2016 importanti emendamenti della legge medesima; le suddette modificazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017 70. Molti aspetti definitori sono stati innovati. Così, in particolare, l’art. 1 della legge viene privato dei riferimenti all’utilizzazione (recte: sfruttamento) della fauna selvatica, sostituiti da più tranquillizzanti richiami non soltanto alla protezione degli animali selvatici rari e/o minacciati, ma altresì alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico, nonché alla costruzione di una “civilizzazione ecologica”71. Resta il fatto, però, che

bears («orsi della Luna»), a motivo della mezzaluna di colore bianco che hanno sul torace (sono, infatti, chiamati altresì «orso dal collare»/«orso dalla gola bianca»). Le stime della Animal Asia Foundation (www.animalsasia.org) indicano circa 25000 orsi neri d’Asia che vivono allo stato selvatico.66 Che viene molto apprezzata, e conseguentemente acquistata, anche in Giappone e Corea del Sud.67 La prima legge sulla MTC della RPC è stata adottata il 25 dicembre 2016 durante la 25ª sessione del Comitato permanente della XIIª ANP. La legge stessa è diventata vigente il 1° luglio 2017. 68 V. i dati aggiornati nello scritto dal titolo Dentro alle fattorie della bile, centri di tortura per gli orsi, in La Rivista della Natura, 2 maggio 2019, disponibile all’indirizzo <https://rivistanatura.com>. 69 C.d. old Wildlife Protection Law (WPA).70 La versione in lingua inglese della legge, nel testo (formato da 59 articoli) che risulta dopo le modificazioni del 2016, è consultabile nel sito Web dell’Environmental Investigation Agency (EIA), all’indirizzo <https://eia-international.org>. 71 Su quest’ultimo concetto, cfr. Xiao, Zhao, China’s new era of ecological civilization, in Science, 6366, novembre 2017, pp. 1008-1009. La civilizzazione ecologica costituisce un obiettivo fortemente sostenuto dall’attuale Presidente della RPC Xi Jinping, del quale v.

Page 21: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

809

anche la nuova (versione della) legge sulla protezione degli animali selvatici consente di utilizzare gli animali stessi per finalità di ricerca scientifica, come anche il loro allevamento in cattività per scopi commerciali, senza inoltre vietare gli spettacoli pubblici e le esposizioni che fanno uso di animali selvatici. Tutte queste attività, infatti, sono permesse a condizione che sia stata preventivamente ottenuta la prescritta autorizzazione di competenza delle autorità amministrative di livello provinciale.

Vi sono, indubbiamente, punti di forza (quantomeno dal punto di vista ecologico) della rinnovata legislazione sulla protezione degli animali selvatici. L’osservazione vale, in primo luogo, per la tutela degli habitats faunistici, con una visione d’insieme rimasta invece estranea alla formulazione originaria della legge del 1988. Da questo discende una disciplina piuttosto restrittiva, contenuta nel testo novellato della legge, per quanto concerne la costruzione di strade, ferrovie, acquedotti, aeroporti, ecc., che di regola non possono attraversare le riserve naturali, e neppure – in via di principio – ostacolare il movimento sul territorio degli animali selvatici, interrompendo le loro vie di migrazione. In secondo luogo, è sicuramente da valutare in chiave positiva l’interdizione di (ulteriori rispetto al testo originario) metodi di caccia della fauna selvatica, quali i veleni, gli esplosivi, le scariche elettriche e le trappole elettroniche.

La principale criticità della legge riformata, tuttavia, riguarda il fatto che, se gli animali selvatici sono posti in cattività, essi paradossalmente sono privati del loro statuto (privilegiato e) protetto, poiché ad essi non si applicano più le norme della legge in esame. Lo dimostra, inter alia, la circolare emanata dal Consiglio di Stato72 della Repubblica Popolare Cinese il 29 ottobre 2018, che

Avanzare verso una nuova era di civiltà ecologica del socialismo, in Xi, The Governance of China, Beijing, 2014, trad. it., Governare la Cina, Firenze, 2016, pp. 263 ss., dove i punti essenziali del discorso tenuto dal Presidente Xi durante la VI sessione del gruppo di studio dell’Ufficio Politico del XVIII Comitato Centrale del PCC il 24 maggio 2013. Il XVIII Congresso Nazionale del PCC, svoltosi nel novembre 2012 a Pechino, ha adottato il modello dei ‘Cinque in uno’, mutuandolo dal precedente ‘Quattro in uno’, in modo da comprendere non soltanto la costruzione politica, economica, culturale e sociale, ma anche la realizzazione di una «cultura ecologica». Sono questi i cinque aspetti fondamentali dell’intero processo della «causa del socialismo con caratteristiche cinesi» (v. Xi, The Governance of China, cit., p. 263, testo e nt. 1). V., altresì, Xi, Promote Ecological Progress and Reform Environmental Management, in Id., The Governance of China, II, Beijing, 2017, pp. 421 ss., dove parte del discorso pronunciato da Xi Jinping il 26 ottobre 2015 durante la V sessione plenaria del XVIII Congresso Nazionale del PCC, nel quale il Presidente cinese ha commentato gli obiettivi previsti dal 13° Piano quinquennale (riferito agli anni 2016-2020).72 Vale a dire, il Governo nazionale della RPC; v. Mazza, Lineamenti di diritto costituzio-nale cinese, Milano, 2006, pp. 69 ss.; Id. (a cura di), I sistemi del lontano Oriente (Trattato di Diritto Pubblico Comparato, fondato e diretto da Ferrari), Milano, 2019, pp. 96 ss.;

Page 22: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

810

M. Mazza

prevede la possibilità di autorizzare speciali “fattorie” ad allevare rinoceronti e tigri, allo scopo di prelevare, rispettivamente, corni e ossa per finalità connesse alla medicina tradizionale cinese (MTC)73. Si pensa infatti, secondo la MTC, che tali ‘prodotti’ animali migliorino la virilità, e siano utili anche per guarire febbre, gotta, insonnia, meningite et alia. Il 12 novembre 2018, il Consiglio di Stato della RPC ha, però, sospeso provvisoriamente gli effetti della circolare, a seguito di proteste di gruppi ambientalisti. In particolare, la ONG Human Society International (HSI)74 aveva parlato di una “condanna a morte” per rinoceronti e tigri, mentre il WWF 75 faceva riferimento alle “conseguenze devastanti” della decisione cinese76.

Dal gennaio 2018 è, invece, vietato in Cina il commercio di avorio di elefante. A Hong Kong, conosciuta come epicentro mondiale del commercio d’avorio, il divieto si applicherà gradualmente, fino alla cessazione definitiva nel 2021. In tal senso ha, infatti, deciso il Consiglio legislativo77 hongkonghese, appena un mese dopo l’entrata in vigore della proibizione nella RPC (di cui HK è Regione amministrativa speciale, RAS) mediante l’Endangered Species of Animals and Plants (Amendment) Bill 2017, ovvero l’Hong Kong Ivory Ban Bill, adottato definitivamente il 31 gennaio 2018 (The Protection of Endangered Species of Animals and Plants (Amendment) Ordinance 2018) ed entrato in vigore il 1° maggio 201878.

Rinella, Cina, Bologna, 2006, pp. 67 ss.73 Cfr. China to control trade in rhino and tiger products, nel sito del Consiglio di Stato (CdS) della RPC, all’indirizzo <http://english.gov.cn>. Nella letteratura occidentale, vedasi Ellis, Tiger Bone & Rhino Horn. The Destruction of Wildlife for Traditional Chinese Medicine, Washington (DC), 2005. 74 Con sede principale a Washington (DC).75 World Wide Fund for Nature (Fondo mondiale per la natura).76 Si veda la cronaca e il commento di Le Belzic, Quand la Chine s’engage contre le braconnage des animaux africains, les effets sont immédiats. En l’espace de deux semaines, Pékin a autorisé puis de nouveau interdit le commerce de corne de rhinocéros, signe de son ambivalence dans la protection des espèces menacées, in Le Monde, 13 novembre 2018.77 Legislative Council, abbr. LegCo.78 Sono previste tre fasi (c.d. three-step plan della Amendment Ordinance); a) divieto di commercio d’avorio (trofei di caccia ecc.) successivo al 1975; b) divieto per l’avorio anteriore al 1975; c) smaltimento delle eventuali rimanenze entro il 2021. La seconda fase del provvedimento è diventata vigente dal 1° agosto 2018 e la terza fase avrà inizio il 31 dicembre 2021 (per la prima fase v. supra nel testo). Si veda la nota dettagliata dell’Agriculture, Fisheries and Conservation Department della RASHK, datata 5-3-2018, nel sito del Governo (locale) di HK (<https://www.afcd.gov.hk>). Il testo base hongkonghese è rappresentato dalla Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance (Cap 586) (the Ordinance) del 1976, che ha dato attuazione alla Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adottata a Washington (DC) il 3 marzo

Page 23: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

811

Una parlamentare di Hong Kong, la filocinese (ovvero: pro-Pechino) Elizabeth Quat, commentando la deliberazione del Consiglio legislativo di HK, ha affermato che “il voto segna un grande giorno per gli elefanti, ma i cambiamenti devono essere applicati in modo efficace. Spetta ora alle nostre forze dell’ordine assicurare che il divieto sia attuato correttamente”79. Circolano, in effetti, frequentemente notizie sul prosperare del contrabbando di avorio africano in Cina80, il quale avorio è del resto da lungo tempo apprezzato nella cultura cinese81.

Questo, però, non è ancora tutto. Parallelamente ai lavori per la preparazione degli emendamenti alla legge del 1988 sulla protezione degli animali selvatici, infine approvati dall’ANP nel 201682, è progressivamente emersa nella Cina popolare la sensibilità diffusa verso tutti gli animali non-umani, non soltanto quindi nei confronti degli animali selvatici. Un primo tentativo si ebbe nel 2004 da parte del Consiglio municipale di Pechino, che tentò di adottare un regolamento comunale sul benessere degli animali; tale iniziativa, tuttavia, non ricevette l’appoggio delle autorità centrali e fu, conseguentemente, abbandonata. Successivamente, nel settembre 2009, è stato elaborato, a cura dell’Accademia cinese delle scienze sociali83, un progetto di “Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione degli animali”84. Ben presto, però, il progetto, che come

1973, la quale ultima ha regolamentato il commercio internazionale di elefanti asiatici dal 1° luglio 1975 (dal 26 febbraio 1976 con riguardo agli elefanti africani). Per questo a HK si parla di ‘pre-Convention ivory’ (ante 1975) e ‘post-Convention ivory’ (dopo il 1975).79 Cfr. Voto ‘storico’ a Hong Kong: vietato il commercio di avorio, in Greenreport.it (quotidiano per un’economia ecologica), 1 febbraio 2018 (<http://www.greenreport.it>). 80 V. il Report di Save the Elephants di Nairobi (nel sito www.savetheelephants.org). 81 Si veda Bishop, The Elephant and Its Ivory in Ancient China, in Journal of the American Oriental Society, 41, 1921, pp. 290 ss.82 Come si è visto sopra, in questo stesso paragrafo. 83 I cui studiosi si sono avvalsi, per la predisposizione del progetto, della collaborazione della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), fondata a Londra nel 1824 (quale più antica organizzazione mondiale per il benessere degli animali), nonché dell’Interna-tional Fund for Animal Welfare (IFAW), che ha sede nel Massachussets. La Chinese Academy of Social Sciences, Institute of Law (CASS-IOL), ha co-organizzato con la RSPCA l’Interna-tional Forum on Animal Protection Law in China, tenutosi nel 2008 a Pechino, dove sono stati dibattuti i punti fondamentali della (di poco successiva; v. sopra nel testo) Draft Law.84 Coordinatore del progetto de quo è stato il prof. Chang Jiwen, docente presso l’Istituto di Diritto (Social Law Research Department) dell’Accademia cinese delle scienze sociali; successivamente, dal 2014, il prof. Chang ha assunto importanti incarichi ministeriali, quale vice-direttore generale dell’Institute for Resource and Environment Policiy, Development Research Center of the State Council. La formazione del prof. Chang è avvenuta, in Cina, nell’Università di Wuhan, per poi proseguire con i perfezionamenti

Page 24: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

812

M. Mazza

risulta dal titolo non riguarda soltanto gli animali selvatici ma, al contrario, l’insieme degli animali domestici (c.d. animali da compagnia), e inoltre gli animali d’allevamento, da laboratorio e c.d. da divertimento (esposizione, spettacoli), è stato ridenominato “Legge della RPC sulla prevenzione della crudeltà verso gli animali”. Per effetto del mutamento, dovuto a opposizione politica, si è determinato un sostanziale azzeramento delle disposizioni sulla tutela minimale del benessere degli animali, dal momento che, secondo il nuovo progetto (nella versione del 2010)85, sarebbero puniti unicamente i maltrattamenti gravi, ossia gli atti di crudeltà86.

A un esame più dettagliato, il progetto reso pubblico nel 2010 presenta sia luci che ombre. Cominciando da queste ultime, molto problematica è la nozione di “crudeltà” accolta dal progetto. È chiaramente un caso di norma dal contenuto ‘vago’, e molto sarà rimesso – se il progetto diventerà legge – all’interpretazione dei giudici. Inoltre, viene richiesto, al fine della sanzione, un comportamento intenzionale, non dunque una semplice negligenza. Chi, per esempio, omette di nutrire un animale domestico, provocandone in ipotesi la morte, difficilmente potrà essere punito. Da valutare positivamente è l’obbligo, contemplato dal progetto, per i proprietari o detentori di animali domestici di fare avere loro le cure medico-veterinarie, ma soltanto quando gli animali siano “gravemente” malati o feriti. Quest’ultimo inciso non si muove, evidentemente, nella direzione della protezione dell’animale rispetto a ogni sorta di sofferenza, perché – come detto – deve trattarsi di gravi malattie o ferite. Piuttosto avanzate sono, poi, le disposizioni del progetto del 2010 che, per un verso, richiedono il previo stordimento dell’animale rispetto alla sua macellazione, nonché, per altro verso, introducono i divieti di alimentazione eccessiva forzata (con cibo e/o acqua) di animali.

Il progetto, inoltre, vieta sia l’abbandono degli animali domestici che l’organizzare combattimenti di animali, come anche talune pratiche talvolta

in USA (Columbia University di New York e Temple University di Filadelfia) e Germania (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg). Viene considerato tra i massimi studiosi (di diritto ambientale e) dei diritti animali in Cina.85 Una traduzione inglese (a cura di Littlefair, cit. nella nota che segue) è disponibile nel web-site della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (<https://www.rspca.org.uk>).86 Cfr.: Li, Davey, Culture, Reform Politics, and Future Directions: A Review of China’s Animal Protection Challenge, in Society & Animals, 1, 2013, pp. 34 ss.; Littlefair, Towards Legal Protection for Animals in China, in Revue Semestrielle de Droit Animalier, 1, 2013, pp. 209 ss.; Whitfort, Evaluating China’s Draft Animal Protection Law, in Sydney Law Review, 34, 2012, pp. 347 ss.; Cao, Towards the Legal Protection of Animals in China, in Australian Animal Protection Law Journal, 5, 2011, pp. 76 ss. Per la comparazione con l’esperienza della Cina nazionalista (Taiwan), v. Wu, Animal Welfare Legislation in Taiwan and China: Examining the Problems and Key Issues, in Animal Law Review, 2, 2016, pp. 405 ss.

Page 25: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

813

verificatesi negli zoo (specialmente in quelli for profit) e nei circhi della Cina, consistenti nel nutrire animali carnivori con animali vivi87, senza contare che vi sono stati casi di ristoranti annessi allo zoo (così è accaduto anche della capitale Pechino) in cui venivano serviti ai clienti piatti contenenti parti di animali esotici88. I visitatori degli zoo cinesi, d’altro canto, sono talvolta alquanto ‘inadeguati’; basti ricordare che – come riportato dalla televisione cinese89 – un canguro femmina è stato barbaramente ucciso nel febbraio 2018 nel Fuzhou Zoo (Provincia di Fujian) a colpi di mattoni e sassi; un fatto analogo si è altresì verificato, nell’aprile dello stesso anno e sempre ai danni di due canguri, in altro zoo della Cina sud-orientale90. I visitatori, nel caso menzionato del Fuzhou Zoo, hanno dichiarato che, così facendo, volevano ‘soltanto’ svegliare il canguro per vederlo saltare91. D’altra parte, nel Safari Park di Pechino (Badaling Wildlife Park), che in verità dista circa sessanta chilometri dalla capitale e si trova ai piedi della Grande Muraglia, le condizioni in cui vengono tenuti gli animali sono da tempo assolutamente inidonee, malgrado ripetute denunce/segnalazioni e anche inchieste di giornalisti (relativamente a: gabbie molto piccole, animali limitati nel

87 Cfr., per esempio, Zuo, China’s terrible zoos and why they’re still thriving, in South China Morning Post, 1 luglio 2017, dove la (terribile) notizia di un asino dato in pasto vivo a due tigri in uno zoo cinese (Yancheng Safari Park in Changzhou); si hanno informazioni, inoltre, su cuccioli di cane vivi dati come cibo ai serpenti (pitoni) nello Zoo di Hebin (Hebin Park Zoo in Pingdingshan; v., se vuoi, il video nel sito di «PETA Asia», <https://www.petaasia.com>), oppure di pulcini venduti ugualmente vivi nei pressi di uno zoo (petting zoo, dove i visitatori possono nutrire gli animali) della periferia di Pechino per essere poi dati in pasto (dai bambi-ni!) ai locali coccodrilli (v. Cruelty to Zoo Animals in China, all’indirizzo <http://factsandde-tails.com/china>). Per una documentazione su abusi «di massa» nei confronti degli animali che avvengono nei circhi cinesi, v. ancora PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Asia, The Circus Industry in China, <https://www.petaasia.com>, 18-7-2016. 88 Cfr. Stone Fish, The Chinese Zoo Restaurant That Served Zoo Animals, in Foreign Policy, luglio 2014, <https://foreignpolicy.com>. Lo zoo restaurant pechinese, addirittura, avverti-va i clienti di prenotare con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter ‘preparare’ adeguatamente i patti esotici. Lo stesso giornalista cinese, Lan Yiyun del Legal Daily, che parlò di questi cibi non mostrò in verità alcuna sorpresa, limitandosi a una rassegna (con indicazione dei prezzi) dei cibi medesimi. A seguito di proteste in Cina e dell’indignazione internazionale (per es. della International Fund for Animal Welfare-IFAW), il ristorante non propone più exotic animals come cibo.89 China Central Television.90 Secondo la notizia apparsa sul giornale malese New Straits Times del 20 aprile 2018.91 In dottrina, sulla necessità di migliorare la condizione degli animali negli zoo, v. Donahue (ed.), Increasing Legal Rights for Zoo Animals. Justice on the Ark, Prefazione di Rothfels, Lanham (MD), 2017 (dove numerosi riferimenti a casi asiatici). Per cenni storici su zoo (e voliere) nella Cina imperiale, v. Schafer, Hunting Parks and Animal Enclouser in Ancient China, in Journal of the Economic and Social History of the Orient, 3, 1968, pp. 318 ss.

Page 26: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

814

M. Mazza

movimento, malnutrizione, pavimentazioni in cemento, polvere ovunque, mancanza di acqua, ecc.)92.

Vengono, infine, posti nel progetto del 2010 alcuni principi generali in tema di animali da sperimentazione o laboratorio93 (ovvero, i c.d. animali sperimentali94). Si tratta di tre principi-guida, ossia: a) sostituire con altri metodi la sperimentazione animale; b) utilizzare un numero decrescente di animali da laboratorio; c) migliorare i metodi di sperimentazione per ridurre la sofferenza degli animali95.

Questi ultimi aspetti sono di particolare rilevanza nel contesto cinese, 92 V. Li, It’s time to outlaw animal cruelty in China, in South China Morning Post, 6 agosto 2016, che parla di shocking conditions.93 Id est, di sperimentazione animale, sulle cui implicazioni etiche v., da ultimo, Linzey, Linzey (eds), The Ethical Case Against Animal Experiments, Champaign (IL), 2018, e prima Leyton, Problemas bioéticos de la experimentación con animales no humanos, in Derecho Animal, 3, 2010, nel sito <https://www.derechoanimal.info>. Circa le ragioni (e a difesa) dell’utilizzo di animali nella sperimentazione, v. Corbellini, Lalli, Cavie? Sperimentazione e diritti animali, Bologna, 2016, i quali muovono dalla domanda: “come ridurre la sofferenza umana senza aumentare quella animale”. Per una critica della vivisezione e dell’uso degli animali come modelli sperimentali, cfr. Herrmann, Jayne (eds), Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change, Prefazione di Singer, Leiden, 2019; Kojima, Seidle, Spielmann (eds), Alternatives to Animal Testing, Berlin, 2019; Marcus, An Ecocritical Approach to Cruelty in the Laboratory, in Journal of Animal Ethics, 2, 2016, pp. 223 ss., Rémy, L’animal cobaye: un corps sans intériorité? Un regard ethnographique sur l’expérimentation animale, in Journal des anthropologues, 112-113, 2008, pp. 367 ss., nonché Harang, Vers une abolition de la vivisection, in Derecho Animal, 4, 2013, online nel sito cit. supra. In Italia, v. Benedetti, Un mondo senza animali. Possiamo rinunciare alla sperimentazione sugli animali?, Roma, 2015; Ferroni, Campanaro (a cura di), Metodi alternativi alla sperimentazione animale, Torino, 2017; Zuolo, Etica e animali. Come è giusto trattarli e perché, Bologna, 2018 (sub IV, Animali da laboratorio). Per la Cina, v. Cao, Ethical Questions for Research Ethics: Animal Research in China, in Journal of Animal Ethics, 2, 2018, pp. 138 ss.94 Sui quali v. Pelagatti, Profili giuridici della sperimentazione animale, in Dirittifondamentali.it (<http://www.dirittifondamentali.it>), 1, 2018, e in precedenza Travaglini (a cura di), Vivisezione. Gli animali sperimentali nella ricerca scientifica e nella vita quotidiana, Roma, 1992.95 C.d. concetto delle «3R» ossia: replacement, reduction and refinement. Cfr. de Boo, Rennie, Buchanan-Smith, Hendriksen, The interplay between replacement, reduction and refinement: considerations where the Three Rs interact, in Animal Welfare, 2, 2005, pp. 327 ss.; Pollo, Vitale, Gayle, Zucco, The ‘3Rs’ Model and the Concept of Alternatives in Animal Research: A Questionnaire Survey, in LabAnimal, XXXIII, 7, luglio-agosto 2004, pp. 47 ss.; Rusche, The 3Rs and animal welfare - conflict or the way forward?, in Alternativen zu Tierexperimenten/Alternatives to Animal Experimentation-ALTEX, 2003, pp. 63 ss. Il principio c.d. delle ‘Three Rs’ venne per la prima volta enunciato da Russell, Burch, The Principles of Human Experimental Technique, London, 1959; gli autori, accademici britannici entrambi membri della Universities Federation for Animal Welfare, nell’opera preconizzarono il passaggio dai modelli di sperimentazione (animale) in vivo a quelli (sulle cellule) in vitro (c.d. three-dimensional-3D models, o in vitro systems).

Page 27: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

815

che costituisce una sorta di ‘terreno ideale’ e ‘nuovo mercato’ per le c.d. scienze e tecniche dell’animale da laboratorio (STAL). La Cina è, infatti, uno dei maggiori ‘consumatori’ di animali da laboratorio a livello mondiale; si pensi che annualmente nella RPC sono utilizzati circa sedici milioni di animali da laboratorio, a fronte di approssimativamente dodici milioni nei ventotto Paesi dell’Unione europea96. L’antica97 e prestigiosa Università Fudan di Shanghai, per esempio, dispone di una Facoltà di scienze e tecniche dell’animale da laboratorio. L’Università di Wuhan ha creato un Centro per la sperimentazione animale, del quale fa parte il Laboratorio per la ricerca animale. Sono stati così ‘prodotti’, nei laboratori universitari della RPC, suini in miniatura, nonché polli, cani e scimmie transgenici. Le stesse STAL (v. supra) sono finalizzate a garantire la ‘qualità’ degli animali da laboratorio, e dunque le relative attività.

La Cina è attualmente leader mondiale per l’allevamento e l’esportazione di primati non-umani da utilizzare per scopi di ricerca; nel contempo, sono numerose le Università straniere che hanno ‘delocalizzato’ la sperimentazione animale nella RPC98. Inoltre, è del gennaio 2019 la notizia99 dell’avvenuta clonazione in Cina, presso il “Centro per l’eccellenza nella scienza del cervello e la tecnologia dell’intelligenza” (abbr. Shanghai Brain Research Center) e il “Laboratorio per la neurobiologia dei primati” (abbr. Shanghai Laboratory Animal Center) dell’Istituto di neuroscienze (Institute of Neuroscience-ION100) dell’Accademia cinese delle scienze (Chinese Academy of Sciences-CAS) a Shanghai (recte: sezione/filiale di Shanghai dell’Accademia cinese delle scienze, la cui sede principale si trova a Pechino), di cinque scimmie geneticamente modificate (gene-edited monkey clones) e malate in quanto insonni, volendosi così studiare, attraverso le tecniche dell’ingegneria animale101 e, in particolare, della clonazione su DNA modificato (‘scimmie Ogm’, ovvero scimmie ‘fotocopia’ via editing genetico), gli effetti dei disturbi del sonno, nonché alcune altre patologie quali schizofrenia, ansia, depressione e, in generale, le malattie neurodegenerative (o degenerative del

96 Cfr. L’éxperimentation animale en Chine, nel sito IC (International Campaigns, collectif militant pour les droits fondamentaux des animaux), <http://www.international-campaigns.org>.97 Fondata nel 1905.98 V., recentemente, Cao, Ethical Questions for Research Ethics: Animal Research in China, cit., p. 138. 99 Pubblicata sulla rivista cinese in lingua inglese National Science Review, 1, gennaio 2019, sub Cloning of a Gene-edited macaque monkey by somatic cell nuclear transfer, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwz003>.100 Già Laboratory of Neurobiology, istituito nel 1989.101 Che comprende transgenesi e clonazione.

Page 28: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

816

M. Mazza

cervello)102. Già in precedenza, nel gennaio 2018, i sopra ricordati “Centro per l’eccellenza nella scienza del cervello e la tecnologia dell’intelligenza” e “Laboratorio per la neurobiologia dei primati” di Shanghai, che operano nel quadro (dopo alcune ri-organizzazioni103) degli Istituti di Shanghai per le scienze biologiche (Shanghai Institutes for Biological Sciences-SIBS, della CAS Shanghai Branch), avevano annunciato la ‘creazione’ di due scimmie transgeniche, chiamate Zhong Zhong e Hua Hua, con un gene modificato allo scopo di indagare i meccanismi patologici dell’Alzheimer, del Parkinson e dell’HIV, nonché altri disturbi dello sviluppo neurologico come quelli dell’autismo 104. Si è trattato, nel gennaio 2018, della prima clonazione di primati non-umani, ottenuta dal team di ricercatori coordinato da Mu-ming Poo, neuroscienziato cinese-americano in passato docente di biologia presso l’Università della California di Berkeley105 e ora direttore del “Centro per l’eccellenza nella scienza del cervello e la tecnologia dell’intelligenza” di Shanghai, e da Qiang Sun, scienziato esperto di sperimentazione animale e animali transgenici, che attualmente dirige il “Laboratorio per la neurobiologia dei primati” shanghainese. La ricerca ha avuto molta risonanza anche in Italia, venendo in particolare accolta con sostanziale favore dall’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” IRCCS di Milano106; essa ha fatto seguito al celebre caso della pecora Dolly107, primo mammifero clonato in Scozia oltre dieci anni prima, nel 1996108, e si può perciò parlare nel caso cinese di ‘Dolly 2.0’. Per la verità, una scimmia clonata, la femmina di macaco chiamata Tetra, era già stata ‘ottenuta’ nel 1999 presso l’Oregon Regional Primate Research Center della Oregon Health Sciences

102 Sui cloni di animali malati in Cina, v. nel sito della Lega anti vivisezione (www.lav.it). 103 Il Knowledge Innovation Program della CAS ha, in particolare, ridotto le unità di ricerca/Istituti shanghainesi da otto a quattro. Ciò è avvenuto con decorrenza dal 3 luglio 1999.104 La ricerca è stata pubblicata sub Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer, in Cell, v. 172, n. 4, febbraio 2018, 881 ss. (https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.01.020). 105 E prima ancora alla Yale School of Medicine e Columbia University.106 In tal senso si è recentemente espresso il responsabile del benessere animale presso l’Istituto «Mario Negri», nonché segretario generale di Research4life, Giuliano Grignaschi, secondo cui «ad oggi non possiamo fare a meno di test su animali»; v. l’intervista di Minciotti, In Italia si usano per sperimentazioni 600mila animali l’anno, in Il Sole 24Ore, 4 dicembre 2018, a margine del convegno «Diritti o tutela degli animali? Uno sguardo antropologico sull’animalismo», Roma, 3 dicembre 2018 (Grignaschi è ivi intervenuto, manifestando l’orientamento dei c.d. pro-testers, su Ricerca scientifica e sperimentazione animale).107 Ovvero, Dolly the sheep.108 Presso i laboratori del Roslin Institute dell’Università di Edimburgo.

Page 29: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

817

University109 di Beaverton (città dell’Oregon), ma utilizzando la tecnica della scissione dell’embrione110, ossia una metodica differente (e meno complessa) rispetto a quella cui si è fatto ricorso per la pecora Dolly (id est, il “trasferimento del nucleo di una cellula dell’individuo ‘da copiare’ in un ovulo non fecondato e privato del suo nucleo”), quest’ultima usata anche dai ricercatori cinesi nel 2018 e 2019.

Per altro verso, sebbene sia vero che (dal 2014111) in Cina è consentito importare prodotti cosmetici non testati su animali, ovvero non è più normativamente richiesto il c.d. post-market testing (quale realizzazione del trans-species bio-testing) per i prodotti finiti importati, tuttavia la RPC rimane ancora oggi il Paese nel quale l’industria cosmetica è più dipendente dall’animal testing, poiché annualmente oltre 300.000 animali – specialmente topi e conigli – vengono utilizzati per testare prodotti di bellezza, laddove si calcola che siano circa 500.000 all’anno gli animali impiegati a tale scopo a livello mondiale112. Inoltre, le autorità cinesi richiedono tuttora che prodotti cosmetici classificati come “sensibili”113 siano testati su animali prima di essere immessi nel commercio, a prescindere dal fatto che tali prodotti vengono fabbricati in Cina oppure all’estero. Due rilevanti eccezioni, però, sono rappresentate dalla ex colonia inglese di Hong Kong114 e dalla 109 Poi ridenominato (nel 2002) Oregon National Primate Research Center (ONPRC) della Oregon Health & Science University (OHSU). Il Centro di ricerca fu originariamen-te creato nel 1962.110 L’embrione venne diviso in quattro (embryo splitting e artificial twinning); cfr. Clonal Propagation of Primate Offspring by Embryo Splitting, in Science, 5451, Vol. 287, febbraio 2000, pp. 317 ss. Tetra (nata nell’ottobre 1999) era, dunque, nonhuman primate quadruplet («una di quattro gemelli»); v. Clonal Propagation of Primate Offspring by Embryo Splitting, cit., fig. 2, p. 318. La ricerca fu coordinata dallo zoologo Gerald Shatten.111 A seguito di una decisione dell’Agenzia cinese del farmaco (per esteso: China Food and Drug Administration, CFDA).112 V. nel sito di Humane Society International (www.hsi.org), sub Cruelty-Free China. 113 Quali sbiancanti per la pelle, coloranti per capelli, deodoranti o filtri solari.114 Tornata a far parte della RPC nel 1997, con un regime speciale c.d. One country, two systems (OCTS, o 1C2S). V., per esempio, Chen, Lo, The Constitutional Orders of ‘One Country, Two Systems’: A Comparative Study of the Visible and Invisible Bases of Constitutional Review and Proportionality Analysis in the Chinese Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau, in Dixon, Stone (eds), The Invisible Constitution in Comparative Perspective, New York, 2018, pp. 230 ss.; Buhi, Constitutional Asymmetry in the People’s Republic of China: Struggles for Autonomy Under a Communist Party-State. A Country Study of Constitutional Asymmetry in China, in Popelier, Sahadžić (eds.), Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism. Managing Multinationalism in Multi-tiered Systems, 2019, Basingstoke (UK)-New York, pp. 105 ss.; Yu, Subsidiarity, Authority and Constitutional Experimentalism in Hong Kong, in Hong Kong Law Journal, 2019, pp. 315 ss.; Wang, Relationship Between the Chinese Central Authorities and Regional Governments of

Page 30: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

818

M. Mazza

ex colonia portoghese di Macao115; in entrambi i menzionati territori, infatti, non vige, salvo per alcuni limitati casi, l’obbligo di animal testing sui cosmetici. Esenzioni sono, altresì, previste per le vendite online, specialmente per i beauty products che vengono acquistati da consumatori nella Cina continentale attraverso un foreign e-commerce website. Uno dei problemi particolari del contesto cinese nella materia de qua è rappresentato dalla situazione ancora tecnicamente arretrata dei metodi alternativi di animal-testing for cosmetics; recentemente, però, si registrano alcuni miglioramenti, con l’apertura per esempio del non-animal testing laboratory presso l’Istituto per il controllo del cibo e dei farmaci della Provincia dello Zhejiang con sede a Hangzhou (Zhejiang Institute for Food and Drug Control-ZJFDA) nel novembre 2017, che utilizza animal-alternative test methods, nonché con la creazione, annunciata durante la IIª International Conference on Cosmetics Alternative Methods tenutasi a Pechino nel settembre 2018 (per iniziativa dell’Istituto nazionale per il controllo degli alimenti e dei farmaci/National Institutes for Food and Drug Control-NIFDC116 della RPC), del China Working Group for the Validation of Alternative Methods117. La ricerca su in vitro testing methods in Cina, che è comunque iniziata da almeno dieci anni, conosce ora un’accelerazione118. Come bene è stato osservato, la sperimentazione animale, con riguardo al settore particolare dei prodotti cosmetici, costituisce un’ottima cartina di tornasole per valutare il grado di accoglimento della ‘giuridicità animale’ in un ordinamento119. Se, poi, consideriamo – come è necessario – il profilo economico, emerge che la Cina già attualmente è il più grande mercato a livello mondiale per la

Hong Kong and Macao: A Legal Perspective, Singapore, 2019.115 Riunitasi alla madrepatria nel 1999, anch’essa secondo il modello OCTS/1C2S (v. la nota che precede). Nella nostra letteratura, v. Orrù, Territorio di Macao: Il ritorno dell’Am-ministrazione (ma non ancora della piena sovranità) cinese e la nascita della RAEM, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, pp. 81 ss., nonché l’agile (ma ben documentata) monografia di Vagli, La Regione Amministrativa Speciale di Macao, Pisa, 2000.116 Agenzia subordinata della China Food and Drug Administration (CFDA), fondata nel 1950 con il nome di State Food and Drug Administration (SFDA) e così rinominata nel 2013. 117 V. i dettagli nel sito dell’Institute for In Vitro Sciences (<https://www.iivs.org>). La costituzione del citato Working Group è avvenuta il giorno prima dell’inizio dell’Interna-tional Conference on Cosmetics Alternative Methods (svoltasi dal 20 al 21-9-2018).118 Si veda Cheng, Qu, Qin, Harmonisation of animal testing alternatives in China, in Alternatives to Laboratory Animals, 2017, pp. 333 ss.119 Cfr. Rescigno, Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?, in Zeno-Zencovich (a cura di), Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica, Roma, 2014, pp. 45 ss.

Page 31: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

819

vendita di cosmetici, quasi il venti per cento del totale, con un giro d’affari che supera i tre bilioni di dollari120. Secondi i dati ufficiali forniti dall’Ufficio nazionale di statistica della RPC, le vendite totali al dettaglio di cosmetici in Cina nel 2018 hanno superato i 280 bilioni di yuan, con una crescita annuale di quasi il dieci per cento121. La vitalità economica del settore della vendita dei cosmetici ha indotto le autorità cinesi a prospettare l’imminente introduzione di una nuova disciplina, ancora nella fase progettuale nella primavere del 2019122.

Ad ogni modo, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al progetto del 2010 sono essenzialmente di natura pecuniaria123. Esse possono essere comminate sia alle persone fisiche124 che a quelle giuridiche. L’ammontare varia da 1000 yuan125 per le persone fisiche fino ad arrivare a importi superiori per le persone giuridiche, compresi tra un minimo di 5000 e un massimo di 20000 yuan126.

4. L’influenza dei modelli comparati e del dibattito internazionale in tema di welfarismo e abolizionismo: profili di comparative animal law

Nella RPC, le opinioni circa la progettata nuova legge a tutela degli animali sono (fortemente) divaricate127. Da un lato, vi sono docenti universitari – ad esempio operanti presso l’Università forestale di Pechino128 120 Cfr. Demolder, China’s Animal Testing Laws Are Changing, https://irishtatler.com/china-animal-testing, doc. datato 20 marzo 2019.121 V. nel sito http://www.stats.gov.cn. 122 Cfr. la nota (a cura dello studio legale/tributario internazionale King & Wood Mallensons, prima global law firm ad avere stabilito la sua sede principale in Cina, nella capitale Pechino) intitolata China: A Thing of Beauty New Regulations Coming for Cosmetics, in China Law Insight, 27 marzo 2019 (<https://www.chinalawinsight.com>).123 Si tratta, in particolare, di ammende amministrative.124 Le quali sono, altresì, tenute a sottoscrivere, al momento del pagamento, una «dichia-razione di pentimento».125 Che corrispondono a circa 125 euro.126 Ossia, tra (all’incirca) 628 e 2514 euro.127 Per il relativo dibattito, v. Lu, Bayne, Wang, Current Status of Animal Welfare and Animal Rights in China, in Alternatives to Laboratory Animals, 2013, pp. 351 ss., dove si osserva che “The protection of animals is closely related to the protection of humans; therefore, respect for animal welfare is also respect for human well-being” (cfr. p. 356).128 Beijing Forestry University (BJFU/BFU). Ivi il rafforzamento del diritto cinese degli animali (e della c.d. animal-centricity) è sostenuto dai prof.ri Wu Shuohua e Yang Zhaoxia, entrambi docenti di diritto dell’ambiente presso l’Ecological Law Research Center della

Page 32: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

820

M. Mazza

– i quali appoggiano i tentativi di rinnovare la legislazione cinese sugli animali non-umani, ritenendo troppo prudente l’approccio del progetto; dall’altro lato, troviamo anche giuristi129 che, invece, si scagliano contro gli “estremisti del diritto animale130” (ovvero, i c.d. abolizionisti dell’abolitionist animal rights advocacy, che si oppongono a qualsiasi utilizzazione degli animali131), poiché tali ultimi finirebbero con l’anteporre – secondo questa tesi – i ‘diritti’ degli animali132 agli interessi degli uomini. Si pone insomma, anche in Cina, la classica contrapposizione133 tra gli avvocati dei “diritti degli animali” (c.d. rightism animale) e i sostenitori della tesi per cui gli

BJFU. Si veda Kerr, Dan, Tradition as Precedent: Articulating Animal Law Reform in China, in Journal of Animal and Natural Resourse Law, 2015, spec. p. 78, testo e nt. 36.129 Come, per esempio, Shen Bin, Guojia zhende yao lifa fan nuedai dongwu ma? [Il paese vuole veramente legiferare contro la crudeltà sugli animali?], in Donfang zaobao (Shanghai), 27 gennaio 2010.130 Sulle molteplici definizioni del diritto animale, e dei suoi sostenitori/detrattori, cfr. ampiamente Dossche (coord.), Le droit des animaux. Perspectives d’avenir, cit.; Falaise, Droit animalier, Paris, 2018; Morales Frénoy, Le droit animal, Paris, 2017; Marguénaud, Burgat, Leroy, Le droit animalier, Paris, 2016, nonché prima Antoine, Le droit de l’animal, Prefazione di Coulon, Paris, 2007. 131 Gli abolizionisti, all’interno del movimento animalista (formato dagli zoo-attivisti/militanti, ingl. animal advocates), si distinguono dai (riformisti o) welfaristi, poiché i secondi, a differenza dei primi, si battono per la limitazione delle sofferenze degli animali, senza però negare la possibilità della loro utilizzazione (in altre parole: allargare le gabbie o liberare gli animali? Gabbie vuote o più grandi? Cfr. Regan, Empty Cages. Facing the Challnege of Animal Rights, Lanham, MD, 2004, trad. it., Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali, Casale Monferrato, 2009. 132 Una discussione critica dei concetti esistenti di «diritti (degli) animali» è svolta da Kaplan, Was sind Tierrechte? Zur notwendigen Weiterentwicklung des Tierrechtsbegriffs, in TIERethik - Zeitschrift zur Mensch-Tier-Beziehung, 2, 2017, pp. 41 ss.; Rogel Vide, Personas, animales y derechos, México-Madrid, 2018, spec. pp. 61 ss.; Filippi, I margini dei diritti animali, Aprilia, 2011. 133 Su cui v. ampiamente, per non ripetere quanto già detto altrove, Mazza, Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali, cit., e ivi cfr. particolarmente sub 1, Introduzione. Il diritto degli animali come sotto-settore disciplinare degli animal studies, tra antropocentrismo, biocentrismo, abolizionismo e protezionismo, pp. 73 ss. Vedasi anche Peters, Vom Tierschutzrecht zu Legal Animal Studies: Forschungsdesiderate und –perspektiven, in Tiere und Recht (Rechtswissenschaft Themenheft), 2016, pp. 325 ss. Per un’analisi delle teorie, antiche e moderne, sui diritti degli animali, v. ora la sintesi di Turkmenian, Petit coup d’œil sur la longue évolution des droits des animaux, Paris, 2017. Auspicano un riordinamento delle categorie concettuali de quibus Settanni, Ruggi, Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L’auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 1, 2019, pp. 477 ss., nonché, in precedenza, Rescigno, Dall’antropocentrismo all’affermazione dei diritti animali: un cammino ancora da completare, in Silvae. Rivista tecnico-scientifica del Corpo forestale dello Stato, 11, 2009, pp. 27 ss.

Page 33: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

821

animali non hanno diritti propri, ma nei cui confronti gli uomini hanno bensì doveri (sia morali che) giuridici, secondo la teoria della c.d. etica della responsabilità che prevede l’introduzione di norme protettive dell’animal welfare134, anche al fine di potere realizzare il ‘benessere degli animali’ nel contesto dell’economia agricola sostenibile135.

Nell’ottica macrocomparativa, è da valutare positivamente la scelta operata nel sopra esaminato progetto cinese del 2010 di preferire, almeno tendenzialmente, la sanzione pecuniaria a quella del c.d. diritto animale carcerario136, poiché questo appare essenziale al fine di non creare potenziali contrapposizioni tra il movimento per i diritti degli animali e altri movimenti137 che si battono per l’affermazione della giustizia sociale138. Con minore favore è, invece, con tutta probabilità da considerare, sempre muovendosi nell’ottica della macrocomparazione intersistemica, l’opzione di cui al medesimo progetto del 2010 di contrastare e sanzionare la crudeltà verso gli animali139 piuttosto che promuovere il loro benessere, che non è soltanto il ‘buon trattamento’ degli animali140; ciò, se è vero che il ‘nuovo’

134 Per questa dualità di impostazioni, v. in Italia Rescigno, L’inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di ‘fantadiritto’?, in Castignone, Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, Milano, 2012 (Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti), pp. 267 ss., e Mazzoni, La questione dei diritti degli animali, ivi, pp. 281 ss. Sul concetto di benessere animale, v. da ultimo Brels, Le droit du bien-être animal dans le monde. Évolution et universalisation, Prefazione di Létourneau e Ouellet, Paris, 2017; Hild, Schweitzer (dir.), Le bien-être animal: de la science au droit, Paris, 2018.135 Cfr. la complessiva disamina di Lay, Der faire Deal. Basis eines neuen Rechtsverständnisses im Tier-, Natur- und Umweltschutz, Baden-Baden, 2019, che collega tematicamente ‘diritti degli animali’, benessere animale e agricoltura (specialmente la ricerca agricola). 136 Applicazione, in subiecta materia, della c.d. idea carcerocentrica.137 Per una comparazione tra movimento animalista e gli altri movimenti sociali, v. Munro, The animal rights movement, in van de Heijden (ed.), Handbook of Political Citizenship and Social Movements, Cheltenham-Northampton, 2014, pp. 518 ss.138 In tal senso, v. da ultimo Marceau, Beyond Cages. Animal Law and Criminal Punishment, Cambridge, 2019, che evidenzia le molteplici criticità del ‘carceral animal law’. Adde Koskela, Optimal protection of Animals in the Criminal Procedure and the Public Administration, Kuopio (Finlandia), 2017. Sembra utile, semmai, comparare la carcerazi-one di uomini e animali; v. Morin, Carceral Space, Prisoners and Animals, London-New York, 2018, su prisoner and animal carcerality/human and non-human animal carcerality and captivity (id est, trans-species carceral geography).139 Per una valutazione comparativa, v. Sima, O’Sullivan, Chinese animal protection laws and the globalisation of welfare norms, in International Journal of Law in Context, 1, 2016, pp. 1 ss., che individuano convergenze nonché dissonanze del diritto contemporaneo cinese sulla protezione degli animali (recte: animal anti-cruelty law) rispetto ai modelli occidentali.140 Cfr., sul punto specifico, Guillaume, Le poids des mots/maux autour de la sentience animale. Différences sémantiques et traductologiques entre bien-être et bientraitance, in Hild,

Page 34: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

822

M. Mazza

modello di tutela degli animali non-umani è quello c.d. pro-benessere, in sostituzione progressiva del modello ‘vecchio’, ovvero ‘inziale’, c.d. anti-crudeltà141.

Tale ultima impostazione è, però, aspramente contestata dagli abolizionisti142, i quali criticano i welfaristi, che sono pro-benessere, muovendo da una posizione c.d. binaria, secondo cui o si è radicalmente e senza riserve contro ogni forma di sfruttamento/discriminazione143 a danno degli animali non-umani144 ovvero si finisce comunque145 per giustificare/legittimare siffatti atteggiamenti e, soprattutto, pratiche di sfruttamento e/o discriminazione (quindi, ‘there is no third choice’). La questione sarebbe, in altre parole, non tanto quella – pure sicuramente apprezzabile, specialmente per i welfaristi (it’s always better to impose less suffering than more suffering (...)146) – di rinforzare la protezione degli animali, ma quella di agevolare e sostenere l’apparizione progressiva di un’altra concezione della loro natura, la quale riconosca cioè agli animali, non soltanto come aggregazione ma altresì come singolo individuo, un intrinseco valore morale147. Secondo gli abolizionisti, i welfaristi aderenti al c.d. mainstream animal movement finiscono, invece, con il favorire involontariamente una ‘compassionate exploitation’ (o ‘happy exploitation’) degli animali (ed infatti: ‘compassionate’ violence is not a solution)148. Ciò, beninteso, almeno quando non si tratti, come talvolta avviene, di corporate charities che percepiscono donazioni, cosicché si potrebbe parlare di corporate animal movement e corporate

Schweitzer (dir.), Le bien-être animal: de la science au droit, cit,. pp. 69 ss.141 Cfr. Brels, Le droit du bien-être animal dans le monde. Évolution et universalisation, cit., pp. 77 ss.142 Su cui v. retro, in questo paragrafo.143 In altri termini, di specismo umanocentrico, basato sulla c.d. dualità tra essere umano e animali (nonhumans). Sul legame indissolubile tra i destini dell’uomo e dell’animale, in quanto entrambi esseri mortali, v. ora Canel-Depitre, Homme/Animal. Destins liés, Prefazione di Thouy, Paris, 2019. 144 I cui prodotti non dovrebbero essere – per gli abolizionisti – consumati per scopi alimentari, ma neppure indossati (ethical veganism, o abolitionist veganism). Cfr. Francione, Some Thoughts on the Meaning of ‘Vegan’, Newark (NJ), 17-1-2019 (post su Instagram).145 Anche, quindi, inconsapevolmente.146 Lo riconoscono gli stessi abolizionisti: v. Francione, Animal Welfare Regulation, ‘Happy Exploitation’, and Speciesism, Newark (NJ), 31-3-2019 (post su Instagram); Id., Direitos dos animais: Uma abordagem incrementadora, in Revista Brasileira de Direito Animal, 1, 2019, pp. 111 ss., il quale, peraltro, insiste sui (falsi) ‘miti’ del welfarismo.147 Vedasi, riassuntivamente, Lamy, L’animal, un citoyen comme les autres? «Homo sapiens» n’a plus le monopole des droits, in Le Monde diplomatique, luglio 2018, pp. 20-21.148 Così Francione, <https://www.abolitionistapproach.com>, 8 marzo 2019 (post su Instagram). Non esiste(rebbe), insomma, la ‘carne felice’ (‘happy’ meat).

Page 35: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

823

welfare groups, i quali a ben vedere non hanno un incentivo economico a eliminare ogni discriminazione nei confronti degli animali, poiché questo determinerebbe il venire meno delle donazioni a loro favore; si potrebbe, anzi, affermare, secondo l’abolitionist approach, che si è a volte (o, meglio, spesso) in presenza di ‘animal people’ making a living off the backs of animals.

Il presupposto, per gli abolizionisti, è che il/la ‘compassionate/respectful/dignified treatment/exploitationt’ non rappresenta una sorta di “‘baby steps’ strategy to lead people incrementally to ending animal exploitation”, ossia che non si può sostenere che “if we promote more ‘humane’ animal use, it twill lead to the abolition of animal use”. Tanto è vero che l’abolitionist mouvement si autoproclama abolitionist countermovement (focused on use and not treatment) rispetto al sopra menzionato mainstream animal movement, quale dunque mouvement for animal rights e non for animal exploitation, negando decisamente che sia utile – quantomeno dal punto di vista degli imperativi morali – avere best lives degli animali non-umani e, quindi, continuare a consumare ciò che si presume essere ‘happier’ animal products149. Inoltre – prosegue la critica degli abolizionisti – le posizioni fin qui sostenute dai welfaristi finiscono, per un verso, con il ‘tranquillizzare’ i consumatori di prodotti animali e, per altro verso, non mettono in discussione lo statuto proprietario150 che consente di mantenere la sottomissione degli animali all’uomo nei vari ordinamenti giuridici nazionali. Se gli animali senzienti sono membri della comunità morale, noi tutti – affermano gli abolizionisti – abbiano il dovere morale di abolire, e non già di regolamentare, lo sfruttamento (ogni tipo di sfruttamento) degli animali151. Del resto, è condivisibile l’osservazione per cui, pur essendo l’uomo “il solo soggetto capace di valutazioni morali, non è l’unico soggetto degno di considerazione morale”152. E anzi, se si accetta l’idea di un processo c.d. continuista, ossia di continuità tra facoltà umane e animali, nonché c.d. gradualista, vale a dire che riconosce la sussistenza tra le facoltà medesime di una differenza 149 Cfr. il ‘manifesto’ di Francione, An Invitation to Join the Abolitionist Countermovement, Newark (NJ), 9 gennaio 2019 (post su Instagram). V., tuttavia, l’auspicio di nuovi ‘ponti’ comunicativi, anche verso i ‘carnisti’, recentemente formulato da Joy, Beyond Beliefs. A Guide to Improving Relationships and Communication for Vegans, Vegetarians, and Meat Eaters, Prefazione di Freston, Petaluma (Cal.), 2017 (l’autrice ha coniato il termine ‘carnismo’ come ideologia opposta al veganismo).150 Per la cui critica, cfr. Boisseau-Sowinski, La désappropriation de l’animal, Limoges, 2013.151 Si veda Francione, Moral Concern, Moral Impulse, and Logical Argument in Animal Rights Advocay, Newark (NJ), 14 marzo 2019 (post su Instagram).152 Sono parole di Rescigno, I diritti degli animali: una vita e una morte dignitose, in 30giorni – Il mensile del medico veterinario, dicembre 2009, spec. p. 12.

Page 36: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

824

M. Mazza

soltanto di grado, allora ne consegue che le stesse capacità cognitive complesse dell’uomo, incluse quelle morali, sono presenti, quantomeno in una qualche forma, nel mondo animale153. I ‘continuisti’, infatti, contestano il c.d. antropodiniego154, che consiste in un rifiuto a propri di ammettere che tratti simili all’uomo si abbiano in alcune forme animali, ma sono contrastati da coloro che sostengono l’esistenza di un vero e proprio “salto di qualità”, quantomeno sotto il profilo dell’immaginazione e della creatività (umane)155.

Più in generale, “opponents [degli animal-rights advocates, scil. degli abolizionisti] reply that to give animals rights would not only be unprecedented but, by erasing distinctions between them and people, would undermine something fundamental to being human”156. Si aggiunge, peraltro, che le divisioni interne tra le varie ‘correnti’ del movimento animalista finiscono per indebolire la stessa ‘causa’ animalista157. I welfaristi, perciò, replicano agli abolizionisti che anch’essi desiderano contrastare lo sfruttamento degli animali, ma ritengono che lo scopo finale (id est, la cessazione dell’utilizzazione degli animali da parte degli uomini) possa essere raggiunto (anche) seguendo la ‘via’ progressiva indicata dai sostenitori del ‘benessere’ degli animali non-umani.

Non è certamente agevole prendere posizione su queste delicate questioni, ma sembra tutto sommato preferibile l’opinione di chi, nel

153 Si veda la sezione monografica, a cura di Caruana, Parravicini, Pievani, Continuità e discontinuità tra intelligenza umana e animale, in Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale, 1, 2019.154 Espressione introdotta nel dibattito scientifico da de Waal, Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?, Milano, 2016.155 V. Ferrari, Diversi dagli animali: peculiarità neurologiche e biologiche dell’Homo sapiens. La capacità unica di creare e inventare, in L’Indice dei libri del mese, aprile 2019, p. 13, sull’ingegno umano (immaginazione + momento creativo) quale caratteristica essenziale della ‘specie creativa’. Sugli uomini che ‘emergono’ dall’animalità dominando le cose e gli animali (così dimenticando di essere, in realtà, una parte del mondo), v. Urvoy, Quand le plus grand est tout petit. Ou Les bases de l’humanité de l’homme, Paris, 2019.156 Cfr. Animals in court. Do they have rihts?, in The Economist, v. 429, n. 9123, dicembre 2018-gennaio 2019, pp. 85-86 (la frase virgolettata si trova a p. 85). Per l’approccio welfarista, v. da ultimo Castro Álvarez, Los animales y su estatuto jurídico. Protección y utilización de los animales en el Derecho, Prólogo di Embid Irujo, Cizur, Navarra, 2019 (anche per riferimenti comparatistici).157 Si veda, per esempio, Bockman, Welfarists or Abolitionists? Division Hurts Animal Advocacy, nel sito Animal Charity Evaluators (<https://www.animalcharityevaluators.org>). Per l’approccio radicale del movimento abolizionista, rispetto agli altri nonhuman animal rights movements, cfr. ex multis Wrenn, Abolitionist animal rights: critical comparisons and challenges within the animal rights movement, in Interface: a journal for and about social movements, 2012, pp. 438 ss.

Page 37: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

825

dibattito tra i sostenitori degli animali quali soggetti di diritti e coloro che, invece, ritengono che vi siano soltanto doveri (da ampliare) degli uomini verso gli animali/viventi non-umani, ha affermato, con riguardo alla tesi dei primi, che “Tanto zelo nasconde la ‘natura’ squisitamente antropomorfa della convinzione per la quale le categorie umane – quelle giuridiche in testa – sono adattabili agli esseri umani tutti: convinzione che per non smentire se stessa viene ritenuta la quintessenza dell’ecocentrismo. Un ecocentrismo di facciata che rivela tutto il suo esclusivo apparire nel momento in cui si constata che il riconoscimento della soggettività giuridica agli animali – e come è stato proposto anche alle piante – comporterebbe per la specie umana – ad esempio – non pochi problemi di ordine alimentare”158.

In ogni caso, sembra indubitabile in Cina una sia pure lenta evoluzione dello status degli animali159 da beni economici a esseri sensibili160, considerati in sé stessi (fino a ipotizzare, almeno per alcuni di loro, la personalità giuridica, quali “persone fisiche non-umane”161 o “creature giuridiche”162) e

158 Così, (molto) efficacemente, Somma, Lo status di animale tra antropocentrismo e retorica animalista. Le esperienze tedesca e austriaca, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1996, pp. 209 ss., spec. p. 230.159 Tra scienza e pratica, come evidenzia da ultimo Giménez-Candela, La trasformazione dello status giuridico degli animali: scienza e diritto, lezione tenuta il 21 maggio 2019 presso il Dipartimento di filosofia dell’Università di Roma «La Sapienza».160 Si potrebbe forse, nella relazione uomo-animale, capovolgere la prospettiva, come suggerisce Mantovani, L’«umanità» dell’animale verso l’uomo e la «disumanità» dell’uomo verso l’animale, in Scritti per L. Lombardi Vallauri, II, Padova, 2016, pp. 877 ss.161 Secondo la teoria c.d. personificatrice (o della personalità quasi-antropomorfica); in tal senso, v. ora Hutton, Integrationism and the Self. Reflections on the Legal Personhood of Animals, London-New York, 2019, sulla (controversa) nozione della persona fisica non-umana, che implica simmetria tra personalità animale e personalità morale (paradigma c.d. dell’animal personhood, che sostituirebbe quello più tradizionale dell’animal property). Cfr. anche Regad, Schmitt, Riot (dir.), La personnalité juridique de l’animal. L’animal de compagnie, Prefazione di Di Manno, Hutin, Gomez-Bassac, Paris, 2018; Regad, Génesis de una doctrina: el animal como persona natural no humana, in Derecho Animal, 1, 2019, p. 84 ss.; Martini, La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione, in Rivista critica del diritto privato, 1, 2017, pp. 109 ss., sulla possibilità di una soggettività giuridica diversa da quella delle persone sia fisiche che giuridiche. Contra, v. invece Sohm-Bourgeois, La personnification de l’animal: une tentation à repousser, in Dalloz, 7, febbraio 1990, pp. 33 ss. 162 V. Spoto, Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele, in Cultura e diritti – Per una formazione giuridica (Rivista della Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense), gennaio-agosto 2018, pp. 61 ss., sulla scia peraltro di Lorz, Die Rechtsordnung und das Töten von Tieren, in Natur und Recht, 1992, pp. 401 ss.

Page 38: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

826

M. Mazza

non soltanto come fauna con una funzione ambientale ovvero ecologica163. In ciò consiste, del resto e in ultima analisi, tanto sul piano teorico quanto nell’esperienza giuridico-comparativa, la differenza essenziale tra, da un lato, il diritto animale, che è fondato sul valore intrinseco dell’animale non-umano individualmente considerato (dal momento che “caring for individual nonhuman animals is an important part of what animal rights is all about”164), e, dall’altro lato, il diritto ambientale, che si occupa della specie e della preservazione, non invece della protezione ‘zoocentrica’ del singolo animale165. Questo è precisamente l’obiettivo a lungo termine perseguito dalle più importanti associazioni cinesi-popolari di ‘animal lovers’166, come avviene specialmente per l’”Associazione per la protezione dei piccoli animali”167 nonché per gli “Amici della Natura”168. Inoltre, le linee guida adottate dal ministero dell’Istruzione cinese hanno introdotto, con decorrenza dal settembre 2018, la tutela del benessere animale come materia d’insegnamento (opzionale) nelle scuole secondarie169. La materia riguarda i principali aspetti etico-giuridici della condizione degli animali da compagnia, selvatici, ‘da fattoria’ e altresì degli animali in cattività, attraverso sia lezioni in aula che visite sul campo a centri di recupero di animali randagi 163 Si veda Shen, Le droit animalier comparé dans le monde chinois, Montpellier, 2019, dove una puntuale comparazione tra le regolamentazioni vigenti nella RPC, a Taiwan, nonché a Singapore, Hong Kong e Macao (tutte società di cultura cinese).164 Cfr. Francione, Animal Care and Control, Newark (NJ), 6 marzo 2019 (post su Instagram).165 Id est, concezione biocentrica del diritto animale vs. concezione antropocentrica del diritto ambientale. V. peraltro, sulla visione antropocentrata della realtà intesa nel senso che il tentativo di fuga (o evasione) dall’antropocentrismo sia a sua volta antropocentrico, Palmieri, Zengiaro, Il mondo dell’animalità: dalla biologia alla metafisica, Introduzione di Feltrin e Postfazione di Marchesini, Perugia, 2019. Sulle «molte facce dell’antropocentrismo», v. anche Cerini, Il dirtto e gli animali: note gius-privatistiche, Torino, 2012, pp. 1 ss., che discute gli antropocentrismi giuridico, etico, epistemologico e ontologico. Per uscire dall’antropocentrismo, vi è chi propone di chiamare gli animali «altri animali», e non «animali non-umani» (Filippi, Questioni di specie, Milano, 2017). Su limiti (e rischi) della retorica animalista sviluppata dal «sedicente ecocentrista» (ovvero, degli «inguaribili animalisti»), v. Somma, Lo status di animale tra antropocentrismo e retorica animalista. Le esperienze tedesca e austriaca, cit.166 Attualmente oltre duecento.167 China Small Animal Protection Association (CSAPA). Si tratta della più antica organiz-zazione della Repubblica Popolare Cinese per la tutela degli animali, creata nel 1992 da Lu Di, professore in pensione della rinomata Università di Pechino (Peking University-PKU, o Beida) e già assistente speciale dell’ex Presidente Mao.168 Friends of Nature (FON), organizzazione ambientalista/animalista istituita nel 1994, quale prima associazione ambientalista cinese. Secondo Li, China’s Voice for the Voiceless, cit., CSAPA, FON e altre associazioni animaliste «are charting a new roadmap for China’s future».169 Cfr. nel sito all’indirizzo <https://www.animalsasia.org>.

Page 39: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche

Gli animali nel pensiero giuridico e nel diritto cinese

827

o aziende agricole170. L’importanza della scuola nel promuovere il rispetto per gli animali non-umani quali esseri senzienti, così da preparare le nuove generazioni alla convivenza con le altre specie, è stata opportunamente sottolineata dalla stessa dottrina italiana171. Si deve nel contempo, però, registrare tuttora un sensibile ritardo in Cina nella difesa effettiva degli animali non-umani rispetto agli standards internazionali172.

Anche in Cina emergono, in definitiva, le tre tendenze classiche, a livello mondiale, del movimento animalista, vale a dire: a) la tutela degli animali di piccola specie, soprattutto a favore delle specie domestiche (fatto che è di particolare rilevanza in Cina, dove gli attuali pets erano in passato, e talvolta purtroppo sono ancora oggi, considerati alla stregua di cibo e, appunto, come tali consumati173); b) la protezione, in particolare attraverso organizzazioni di dimensioni medio/grandi, degli animali utilizzando un approccio prevalentemente welfarista; c) l’antispecismo abolizionista, con una impostazione assolutamente contraria alla discriminazione animale in una prospettiva dichiaratamente politica, nonché spesso anti-sistemica (cosa quest’ultima, peraltro, assai difficoltosa in Cina), ovvero in ogni caso sensibile alla natura politica della lotta per i diritti degli animali (secondo il c.d. approccio intersezionale, che connette cioè i movimenti di liberazione animale con altre realtà). Una pluralità di approcci dunque che, anche nel peculiare contesto cinese, prelude alla formazione di una multi issue coalition, fondata su varie premesse ideologiche ed etiche ma, almeno astrattamente, idonea a realizzare un strategic action field animalista. Uomo, ambiente/natura e animali non-umani potranno così ritrovare – ricollegandomi qui, in conclusione, a quanto già è stato osservato nella parte inziale del presente lavoro, e aggiungendovi motivi di buonumore – la tradizionale armonia del pensiero classico cinese174.

170 Potremmo dire: un corso teorico-pratico di legislazione e benessere animale.171 Si veda Rescigno, Audizione resa il 30 novembre 2017 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati concernente diversi Progetti di legge in materia di tutela degli animali, in Osservatorio costituzionale AIC, 3, 2017 (<https://www.osservatorioaic.it>), p. 15.172 Lo rileva da ultimo Raghavan, This is why China needs animal welfare policies, in Global-is-Asian, all’indirizzo https://lkyspp.nus.edu.sg/gia (sito della Lee Kuan Yew School of Public Policy,National University of Singapore), doc. online datato 12-12-2018. La riforma legislativa, nonché la più puntuale applicazione della normative esistenti, sono state auspicate da Li, China’s Animal Protection Challenges: What’s the Explanation?, conferenza tenuta il 19 marzo 2019 presso l’Università autonoma di Barcellona (sunto all’indirizzo https://derechoanimal.info/es).173 Cfr. Øyen, The Chinese animal: from food to pet, in Potthast, Meisch (eds), Climate change and sustainable development. Ethical perspectives on land use and food production, Wageningen, 2012, pp. 475 ss.174 Cfr. Scarpari, La Cina ha perso l’armonia tra uomo e natura, in La Lettura (Corriere della Sera), n. 373, 20 gennaio 2019, p. 7.

Page 40: I DIRITTI DEGLI ANIMALIromatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/06/32.glia-mazz.… · 792 M. Mazza l’uomo senzienti3.Da oltre tre millenni4, importanti correnti ideologiche