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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” IRoma, 4 dicembre 2002

I n d i c e

3UHVHQWD]LRQH pag. III

Parte prima������������/$�'(02/,=,21(�(�/¶(&2/2*,$

$�� QHOO¶�8QLRQH�(XURSHDLa Direttiva Comunitaria 2000/53/CE pag. 2La Decisione Comunitaria 2002/151 pag. 4

%�� LQ�,WDOLDNormativa in vigore pag. 6Considerazioni pag. 8Il Decreto Legislativo del Ministero dell’Ambiente pag. 9

Parte seconda: /$�&$1&(//$=,21(��'$,�5(*,675,$�� QHOO¶�8QLRQH�(XURSHD

La prassi Comunitaria pag. 12La prassi amministrativa nei vari Stati pag. 12

%�� LQ�,WDOLDGli effetti giuridici della cancellazione. pag. 14Le diverse causali di cancellazione pag. 15I diversi soggetti richiedenti pag. 16Le cancellazioni d’ufficio pag. 17

La normativa: l'art. 96 C.d.S. pag. 17La procedura amministrativa pag. 17Stato della procedura pag. 17Considerazioni pag. 18

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” IIRoma, 4 dicembre 2002

Parte terza: $3352)21',0(17,�3$57,&2/$5,�3(5�/,7$/,$$�� /D��EXURFUD]LD�

Le fonti normative pag. 20L’esportazione pag. 21La demolizione pag. 21Il ritiro in area privata pag. 22La responsabilità del privato pag. 24

%�� /LQIUDVWUXWWXUDI centri autorizzati pag. 27Le inadempienze dei centri pag. 28Gli interventi della Provincia pag. 29Casi particolari pag. 30La rete integrata ed adeguata degli impianti pag. 31Considerazioni sul “Decreto Ronchi” pag. 33Gli accordi volontari pag. 33

Parte quarta: '$7,�67$7,67,&,�3(5�/¶,7$/,$48$7752�$11,�$�&21)52172�������������

Indice dei grafici e delle tabelle pag. 36

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” IIIRoma, 4 dicembre 2002

Presentazione

A supporto del seminario ACI su “la rottamazione dei veicoli”, questo studio intendefornire un contributo per approfondire alcuni problemi legati ad aspetti fondamentali del“veicolo a fine vita”: la sua distruzione fisica (nel rispetto dell’ambiente) e la sua cancellazioneamministrativa dai registri di iscrizione, detta anche “radiazione”.

Nella prima parte si passeranno sinteticamente in rassegna le numerose norme chedisciplinano in generale quegli aspetti, siano esse prodotte nell’ambito dell’Unione Europea o,in attuazione di esse, in quello particolare dello Stato Italiano.

La seconda parte è dedicata principalmente al regime della “cancellazione dairegistri”, indicando le correlazioni tra normative determinate da esigenze diverse e le soluzioniadottate dal legislatore italiano.

La terza parte approfondisce aspetti particolari del nostro Paese, in riferimento aspecifiche procedure di “cancellazione” (ed alle problematiche che ne derivano) ed al regimeed alla distribuzione sul territorio dei centri di demolizione.

La quarta parte, infine, fornisce un gran numero di dati che, con l’ausilio di grafici,possono aiutare a comprendere meglio l’entità del fenomeno che il nostro Paese (conun’altissima densità di veicoli circolanti) deve affrontare e tentare di risolvere per coniugare,nel rispetto delle normative e dell’ambiente, l’efficacia e l’economicità nella eliminazione diveicoli obsoleti.

Lo studio è opera del dott. Francesco Azzarita, Dir. Gen. Studi, Ricerche eResponsabilità di Progetti; contributi editoriali ed editing della Dir. Gen. Studi e Ricerche.

Roma, dicembre 2002

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 1Roma, 4 dicembre 2002

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$��1HOO¶�8QLRQH�(XURSHDLa Direttiva Comunitaria 2000/53La Decisione Comunitaria 2002/151

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 2Roma, 4 dicembre 2002

�����/D�'LUHWWLYD���������&(�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR�GHO����VHWWHPEUH�*D]]HWWD�8IILFLDOH������������������HQWUDWD�LQ�YLJRUH�LO������������

Agli inizi degli anni novanta la Commissione europea elabora le modalità di attuazione deiprincipi contenuti in una sua Comunicazione del 1989 aventi ad oggetto la strategia deirifiuti.Prende vita in questo contesto l’idea di una Direttiva comunitaria in materia di veicoli fuoriuso in considerazione dell’impatto provocato dalla demolizione dei veicoli e dall’alto tassodi abbandono di carcasse di auto nell’ambiente.Si giunge così alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/53/CE del 18settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, definiti veicoli a fine vita (End-Life-Vehicle).I tempi di recepimento della Direttiva, fissati in 18 mesi dalla sua pubblicazione, sonoscaduti il 22 aprile 2002. Il nostro Parlamento con la Legge n° 39 del 1 marzo 2002, hadelegato il Governo a recepire, con Decreto legislativo ed entro un anno dalla suapubblicazione, la direttiva.

/D�'LUHWWLYD�VL�SUHILJJH�GLYHUVL�RELHWWLYL�WUD�FXL�- armonizzare i provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso sia per ridurre al

minimo l’impatto di questi veicoli sull’ambiente, sia per assicurare il correttofunzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nellaUnione;

- definire un quadro giuridico comunitario che garantisca la coerenza degliapprocci nazionali per il conseguimento degli obiettivi comunitari, con particolareriguardo alla progettazione dei veicoli in vista del loro riciclaggio e recupero, airequisiti degli impianti di raccolta e di trattamento e al conseguimento degliobiettivi del reimpiego, riciclaggio e recupero, tenendo conto del principio disussidiarietà e del principio "chi inquina paga";

- prevenire la produzione di rifiuti prodotti dai veicoli fuori uso e promuovere laraccolta, il reimpiego e il riciclaggio dei loro componenti per proteggerel’ambiente.

Priorità assoluta viene data all'adozione di PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH da adottare fin dallafase di progettazione dei veicoli; a tal fine è previsto che gli Stati membri incoraggino icostruttori dei veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, a:• ridurre e limitare l'uso di sostanze pericolose sin dalla fase di progettazione;• reimpiegare una quantità crescente di materiale riciclato nei veicoli al fine di sviluppare

il mercato dei materiali riciclati;• utilizzare norme di codifica dei componenti e dei materiali per facilitare l'identificazione

dei materiali idonei ad essere recuperati e reimpiegati;• fornire informazioni, per ogni tipo di veicolo nuovo immesso sul mercato, utili ad

identificare i diversi componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose presenti sulveicolo.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 3Roma, 4 dicembre 2002

La Direttiva disciplina le tre fasi della UDFFROWD, del WUDWWDPHQWR e del UHLPSLHJR�HUHFXSHUR3HU�OD�UDFFROWD l’art. 5�prevede che gli Stati membri adottino i provvedimentinecessari per:

- assicurare che gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti iveicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezziusati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture;

- assicurare un’adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale;- garantire che tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento

autorizzati;- garantire che la consegna del veicolo ad un impianto di trattamento autorizzato

avvenga senza che l'ultimo detentore o proprietario incorra in spese a causa delvalore di mercato nullo o negativo del veicolo (norma che, salvo diversadecisione dello Stato membro, dovrebbe applicarsi a far data dal 1 gennaio2007);

- garantire che i produttori sostengano interamente o per una parte significativa icosti di attuazione della precedente misura;

- prevedere che la consegna di veicoli fuori uso non sia del tutto gratuita qualorail veicolo fuori uso non contenga i suoi componenti essenziali (motore,carrozzeria) o qualora contenga rifiuti aggiunti;

- istituire un sistema che renda necessaria la presentazione di un certificato dirottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registroautomobilistico, rilasciato al detentore e/o proprietario del veicolo quando ilveicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento, e che le autoritàcompetenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazioneemessi dagli altri Stati (punto 5).

3HU�LO�WUDWWDPHQWR, l'art. 6 prevede che:gli Stati membri provvedano affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono leoperazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dallecompetenti autorità o siano registrate presso queste ultime come previsto dalla direttiva75/442/CE.

3HU�LO�UHLPSLHJR�H�LO�UHFXSHUR, l'art. 7 prevede che:gli Stati membri adottino misure interne idonee ad incoraggiare il reimpiego deicomponenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili e LQ�SULPLV, il riciclaggio, nonchéad adottare i provvedimenti necessari al raggiungimento di determinati obiettivi tra cui:entro il 1 gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, portare la percentuale di reimpiego erecupero all'85% del peso medio per veicolo e entro il 1 gennaio 2015, per tutti i veicolifuori uso, portare la percentuale di reimpiego e recupero almeno al 95% del peso medioper veicolo.

Al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi fissati, la direttiva ritiene necessarioacquisire dati sui veicoli fuori uso a livello comunitario.Perciò è previsto che ogni tre anni gli Stati membri trasmettano alla Commissione unarelazione sull’applicazione della direttiva per costituire banche dati sui veicoli fuori uso esul loro trattamento (art. 9).Sotto questo aspetto particolare, quello cioè dell'informazione concernente i veicoli fuoriuso, è bene sottolineare che l'Italia è l'unico Paese europeo che, con il Pubblico RegistroAutomobilistico, gestito dall' ACI, dispone di un compiuto sistema di registrazione ederegistrazione dei veicoli capace di fornire dati molto attendibili in sede comunitaria.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 4Roma, 4 dicembre 2002

È bene rammentare che, a norma della direttiva, i veicoli d’epoca, o storici o divalore per i collezionisti o destinati ai musei, da ritenere non più circolanti su areapubblica, purché conservati in modo adeguato e attento all’ambiente, non rientrano nelladefinizione di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE.

Lo stoccaggio e il trattamento dei veicoli fuori uso è inoltre soggetto a un severocontrollo, conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva 75/442/CEE e quellidell’allegato I della presente direttiva.

�����/D�'HFLVLRQH����������&(�GHOOD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD��UHODWLYD�DL�UHTXLVLWLPLQLPL�GHO�FHUWLILFDWR�GL�URWWDPD]LRQH�SHU�JDUDQWLUQH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�UHFLSURFR�WUDJOL�6WDWL�PHPEUL�

In attuazione al disposto di cui all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE, laCommissione europea ha emanato la Decisione 2002/151/CE del 19 febbraio 2002, perindicare i requisiti minimi del certificato di rottamazione necessario per procedere allacancellazione dei veicoli dai registri automobilistici e per consentire alle autoritàcompetenti di riconoscere e di accertare reciprocamente i certificati di rottamazionerilasciati negli Stati membri.I requisiti servono ad indicare con certezza l'identità e le coordinate dell'impianto ditrattamento, dell'autorità competente e del detentore del veicolo, nonché alcunecaratteristiche del veicolo stesso.

Tali requisiti sono:1. "Nome e indirizzo, firma e numero di registrazione o identificazione dello

stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato.2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione per gli

stabilimenti o le imprese che rilasciano il certificato di rottamazione.3. Se il certificato viene rilasciato da un produttore, un distributore o un operatore

addetto alla raccolta per conto di un impianto di trattamento autorizzato, nome,indirizzo e numero di registrazione o identificazione dello stabilimento odell'impresa che rilasci il certificato.

4. Data di rilascio del certificato di rottamazione.5. Segno distintivo nazionale e numero di immatricolazione del veicolo (allegare il

documento di immatricolazione o una dichiarazione dello stabilimento odell'impresa che rilascia il certificato che attesti la distruzione del documento diimmatricolazione).

6. Classe marca e modello del veicolo.7. Numero di identificazione del veicolo (telaio).8. Nome, indirizzo, nazionalità e firma del detentore o del proprietario del veicolo

consegnato."

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 5Roma, 4 dicembre 2002

3DUWH�SULPD/$�'(02/,=,21(�(�/(&2/2*,$

%��LQ�,WDOLDNormativa in vigoreConsiderazioniIl Decreto Legislativo del Ministero dell’Ambiente

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 6Roma, 4 dicembre 2002

��� 1RUPDWLYD�LQ�YLJRUHQueste le norme in Italia per regolare l’ecologia della rottamazione:

Il D. Lgs. 5/2/97 n.22, ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

Il D.Lg. 4 giugno 1997 n.143 e il DPR 13 settembre 1999 hanno attribuito alleRegioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, tutte le funzioni e i compiti svoltidal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il D.lg. 31 marzo 1998 n.112 ha devoluto alle Regioni e agli Enti locali tutte lefunzioni amministrative inerenti alla materia dell’inquinamento, ad eccezione di quelleespressamente mantenute allo Stato.

,O�'��/JV���������Q���� rappresenta lo strumento normativo attraverso il quale ilnostro Stato ha inteso regolamentare in maniera compiuta la materia dei rifiuti e del lorosmaltimento, al fine "GL�DVVLFXUDUH�XQHOHYDWD�SURWH]LRQH�GHOODPELHQWH�H�FRQWUROOL�HIILFDFL".Esso rappresenta una svolta decisiva sul piano legislativo e culturale per la sua ricchezzae le innovazioni normative, dimostrando di recepire in maniera chiara le linee strategichedefinite dall’U.E.La gestione dei rifiuti è considerata �DWWLYLWj�GL�SXEEOLFR�LQWHUHVVH��che deve conformarsi alprincipio di �UHVSRQVDELOL]]D]LRQH�H�GL�FRRSHUD]LRQH�GL�WXWWL�L�VRJJHWWL�FRLQYROWL�QHOODSURGX]LRQH��GLVWULEX]LRQH��QHOOXWLOL]]R�H�QHO�FRQVXPR�GL�EHQL�GD�FXL�RULJLQDQR�ULILXWL��.Collaborazione che deve interessare non solo gli operatori del settore, ma anche isoggetti pubblici, titolari della potestà regolamentare in materia di gestione dei rifiuti,nonché delle conseguenti potestà di controllo e sanzionatoria.I primi articoli del Decreto disciplinano, definendo una precisa gerarchia, la "prevenzionedella produzione dei rifiuti" (art. 3), "il recupero dei rifiuti" (art. 4), lo "smaltimento dei rifiuti"(art. 5), e la "bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" (art. 17).Per quanto concerne la prevenzione della produzione di rifiuti, l'art. 3 prevede che "OHDXWRULWj�FRPSHWHQWL�DGRWWDQR�FLDVFXQD�QHOODPELWR�GHOOH�SURSULH�DWWULEX]LRQL�LQL]LDWLYHGLUHWWH�D�IDYRULUH��LQ�YLD�SULRULWDULD��OD�SUHYHQ]LRQH�H�OD�ULGX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�H�GHOODSHULFRORVLWj�GL�ULILXWL", mediante diversi strumenti, tra cui la "SURPR]LRQH�GL�DFFRUGL�HFRQWUDWWL�GL�SURJUDPPD�ILQDOL]]DWL�DOOD�SUHYHQ]LRQH�H�DOOD�ULGX]LRQH�GHOOD�TXDQWLWj�H�GHOODSHULFRORVLWj�GHL�ULILXWL" (lett. f, art. 3��In coerenza con i principi comunitari, l'art. 4 prevede che le autorità competentifavoriscano la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego e ilriciclaggio.In tema di smaltimento dei rifiuti, l'art. 5 prevede che esso sia attuato "PHGLDQWH�LO�ULFRUVRDG�XQD�UHWH�LQWHJUDWD�HG�DGHJXDWD�GL�LPSLDQWL��FKH�WHQJD�FRQWR�GHOOH�WHFQRORJLH�SL�SHUIH]LRQDWH«««���DO�ILQH�GL�UHDOL]]DUH�ODXWRVXIILFLHQ]D�QHOOR�VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWLXUEDQL�QRQ�SHULFRORVL�LQ�DPELWL�WHUULWRULDOL�RWWLPDOL��La disposizione dell'art. 5 sopra riportata, pare degna di nota, in quanto anticipa la portatadella direttiva 2000/53/CE circa la necessità di assicurare la presenza di una reteintegrata di impianti di smaltimento sul territorio nazionale ed istituisce l'Ambito TerritorialeOttimale (A.T.O.) entro cui assicurare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti.Nella classificazione dei rifiuti formulata dall'art. 7, "L�YHLFROL�D�PRWRUH��ULPRUFKL�H�VLPLOL�IXRULXVR�H�OH�ORUR�SDUWL� sono inclusi nella categoria dei rifiuti speciali; ma la Decisione 22gennaio 2001 n.119, successiva e modificativa della Decisione 2000/532/CE, relativa airifiuti e alla loro catalogazione, sembra aver operato un vero e proprio stravolgimentonell'ambito di detta materia con l'elaborazione di un codice CER 16 01 04 identificativo dei

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 7Roma, 4 dicembre 2002

"veicoli fuori uso" e l’attribuzione della qualifica di rifiuto pericoloso agli stessi nel caso incui non siano del tutto privati delle componenti pericolose.Tale Decisione, indirizzata a tutti gli Stati membri, è applicata a far data dal 1 gennaio2002 per cui l'Italia deve recepire la nuova normativa comunitaria con l'adeguamento delDecreto Ronchi essendo la Decisione obbligatoria in tutti i suoi elementi.Come già anticipato, l'art. 7 comprende espressamente i veicoli fuori uso, quindi daavviare alla demolizione, tra i rifiuti speciali.La natura di rifiuti viene confermata dalla Cassazione, sez. pen. , che nella sentenza n.1899 del 6/7/99 afferma: "Sono da considerare rifiuti, ai sensi degli art. 7, comma terzo,lett.1) e 51 del D. Lgs. 22/97, gli autoveicoli destinati alla rottamazione, onde la lororaccolta e il loro smaltimento, al pari di ogni altra operazione di gestione, sono soggetti adautorizzazione amministrativa". Ne consegue che la gestione di tale categoria di rifiuti èsoggetta alla disciplina di carattere generale in tema di autorizzazione e comunicazioniprevista rispettivamente, per lo smaltimento e il recupero.Il D. Lgs.22/97 fissa un principio generale in materia di smaltimento dei veicoli e rimorchi:la loro distruzione deve essere "ecologica", deve cioè avvenire senza pericolo per lasalute dell'uomo e dell'ambiente. Principio che trova un forte richiamo ed una esplicitaconferma nella Direttiva CE 53/2000.La rottamazione dei veicoli deve essere sempre e comunque eseguita dai soggetti chepossiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla legge e secondo le modalitàindicate dalla legge.

/DUW�����'��/JV�������, al fine di assicurare la rottamazione ecologica dei veicoli giunti afine vita, quindi rifiuti, prevede lREEOLJR per il proprietario di un veicolo a motore o di inrimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso, di consegnarlo ad uncentro di raccolta, autorizzato a norma degli artt. 27 e 28, per la messa in sicurezza, lademolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.I centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da SDUWL�GHL�YHLFROL a motore.Nel caso infatti di radiazione per distruzione da incendio con residuale parziale carcassa(con distruzione di targhe e carte di circolazione o di sole targhe o di sola carta dicircolazione), il rottame deve essere comunque consegnato al centro autorizzato allaraccolta per il successivo avvio alla demolizione (la distruzione delle targhe e/o della cartadi circolazione, a causa di incendio, deve essere documentata da verbale dei VV.FF. odella P.S., ovvero da denuncia sporta agli organi di P.S.).La consegna può essere fatta anche ai concessionari o alle succursali delle casecostruttrici per la consegna successiva ai centri autorizzati qualora la cessione avvengaper acquistare un nuovo veicolo.L'obbligo di consegna al centro autorizzato sussiste sempre, ogniqualvolta il veicolodebba essere avviato alla demolizione, quindi anche nei casi di rinvenimento, su aree aduso pubblico, dei veicoli da parte di organi pubblici, o non reclamati dai proprietari aisensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.Tale ultima ipotesi è dettagliatamente disciplinata dal decreto del Ministero dell'Interno n.460 del 1999.

È previsto, infine, che le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli, adesclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli, possano esserecommercializzate e cedute agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,fermo restando che il loro commercio e uso deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 8Roma, 4 dicembre 2002

���� &RQVLGHUD]LRQL�Per l'Italia non sembra presentare particolari difficoltà l'attuazione della DecisioneComunitaria 2002/151, giacché con l'art. 46 del Decreto Legislativo 22/97 il nostro Statoha già regolamentato le procedure di rottamazione e di cancellazione dal PRA dei veicoliiscritti, anticipando, in diversi punti, il contenuto della Decisione e prevedendo per detteoperazioni precise formalità con rilascio di due tipologie di certificazioni, tra lorocomplementari: una di carattere "tecnico", quella rilasciata dal centro di raccoltaautorizzato; l'altra, emessa dal Pubblico Registro Automobilistico, di carattereamministrativo e di cui si parlerà nella Parte Seconda del presente studio.

Il certificato rilasciato dal centro di raccolta autorizzato attesta l'avvenuta consegna delveicolo al centro per le successive operazioni di trattamento e smaltimento dei materiali dicui il veicolo è composto; esso pertanto deve contenere, per espressa disposizione dilegge, oltre ai dati tecnici identificativi del veicolo da demolire, i dati del centro di raccolta,gli estremi dell'autorizzazione e dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Il contenutodella dichiarazione è arricchito da due elementi molto importanti rappresentatidall'assunzione dell'obbligo, da parte del centro autorizzato, di procedere non solo allarottamazione ecologica del veicolo, ma anche alla cancellazione del veicolo dal PubblicoRegistro Automobilistico e dalla previsione che il certificato rilasciato dal centro, libera ilproprietario del veicolo da responsabilità civile, penale e amministrativa legata alpersistere in vita del bene.

Il certificato di radiazione (C.d.R.) emesso dal P.R.A., attesta invece la cessazione delveicolo dalla circolazione per demolizione ecologica dello stesso, rappresentando unottimo strumento di pubblicità dell'operazione di rottamazione ecologica.La disciplina specifica dettata dall'art. 46 del D. Lgs. 22/97 è stata resa necessaria dalparticolare sistema di pubblicità, previsto nel nostro ordinamento per i veicoli, attuato conl'iscrizione degli stessi nel Pubblico Registro Automobilistico, e dal legame esistente traiscrizione nei registri e obbligazione tributaria - bollo auto, di cui si dirà in seguito.Dovrebbe ora provvedersi a coordinare tra loro le varie legislazioni dei singoli Stati C.E.,nel senso di dare valore europeo ai "certificati rilasciati dai Centri" situati in qualsiasi Statomembro al fine di consentire poi la conseguente cancellazione amministrativa dai Registrinazionali dove i veicoli sono iscritti.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 9Roma, 4 dicembre 2002

�� 'HFUHWR�/HJLVODWLYR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO$PELHQWH�Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con le parti interessate,sta elaborando il testo di un D. Lgs di recepimento della Direttiva 2000/53/CE.In considerazione dell’oggetto del presente studio e delle problematiche che nel prosieguodella trattazione verranno rappresentate, si ritiene utile richiamare l’attenzione suquestioni che, a parere di chi scrive, andrebbero considerate in vista dell’emanando D.Lgs.

����� 1R]LRQH�GL��YHLFROR��ULILXWR���/DUW����GHOOD�'LUHWWLYD�definisce "veicoli� quelli"appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all’allegato II, parte A della Direttiva70/156/CEE e i veicoli a motore a tre ruote definiti nella Direttiva 92/61/CEE, conl’esclusione dei tricicli a motore". Tale definizione, se riportata nel nuovo D. Lgs.,non si armonizzerebbe con l’art. 7/3.1 del Decreto Ronchi che stabilisce: "Sono rifiutispeciali i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti", e peraltro nonsarebbe esaustiva di tutte le categorie di veicoli di cui al D. Lgs 285/92. Si ritieneche, in sede di recepimento della Direttiva, sia opportuno ampliare le categorie diveicoli, sì da comprendere i ciclomotori, i motocicli, gli autobus, gli autocarri conportata superiore a 3.5 tonnellate, i rimorchi di qualsiasi genere che già ora vengonorottamati ecologicamente dai Centri di demolizione.

���� &ODVVLILFD]LRQH�GHL�ULILXWL��La Decisione�22 gennaio 2001 n.119, identifica con ilcodice CER 16 01 04 "i veicoli fuori uso" e attribuisce loro la qualifica di rifiutipericolosi quando non siano del tutto privati dei materiali pericolosi. È necessariopertanto rivedere la classificazione dei rifiuti formulata dall'art. 7 D. Lgs.22/97giacché i veicoli fuori uso, già rifiuti speciali a norma del suddetto art. 7, devonoessere considerati "pericolosi" quando non privati delle componenti pericolose. ��

��� 9HLFROL�FDQFHOODWL�GDO�35$�FRQ�FDXVDOH�1&�in quanto QRQ�SL��FLUFRODQWL�VX�DUHHSXEEOLFKH��PD�QRQ�DEEDQGRQDWL. Si ritiene necessario che il D. Lgs. facciaesplicito riferimento a tali veicoli per escluderli dalla categoria dei rifiuti. Detti veicolisono, infatti, da considerare in vita al pari di quelli conservati nei Musei. Pertanto,sussistendo anche per essi l'obbligo generale del rispetto della normativasull'ecologia, risulta conseguenziale l'obbligo per il proprietario/detentore di circolaree sostare ecologicamente e di consegnare il veicolo, al momento dellarottamazione, ad un centro autorizzato1. Le Province già verificano che detti veicolisiano conservati nel rispetto delle norme sull'ecologia.

����� ,O�FHUWLILFDWR�GL�URWWDPD]LRQH. Al momento della consegna del veicolo fuori uso alcentro di raccolta o a soggetto autorizzato che effettua l'attività di raccolta per contodel centro, il titolare del centro o il soggetto autorizzato, rilascerà, a favore delproprietario, apposito certificato di rottamazione che conterrà i requisiti indicati dallaDecisione Comunitaria 2002/151. È necessario però che i certificati di rottamazioneemessi in ciascuno Stato membro della C.E. siano standardizzati e riconosciuti aogni effetto di legge da ciascuno Stato purché presentino i requisiti minimi di cui allaDecisione 2002/151. Molti veicoli nazionali, infatti, sono consegnati ai Centri esteri,nella C.E., ad es. a seguito di incidente, ma devono essere cancellati dal PRAitaliano.

����� 5HVSRQVDELOLWj�GHL�FRQFHVVLRQDUL. Dovranno prevedersi incombenze specificheper il FRQFHVVLRQDULR�R�LO�JHVWRUH�GHOOD�VXFFXUVDOH�GHOOD�FDVD�FRVWUXWWULFHaffinché questi, contestualmente alla consegna del veicolo destinato alla

1 v. § 4, pagg. 22 ss. " ,O�ULWLUR�LQ�DUHD�SULYDWD" e § 5, pagg. 24 ss. "/D�UHVSRQVDELOLWj�GHO�SULYDWR��/DGLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GHOODWWR�GL�QRWRULHWj�SHU�OD�FHVVD]LRQH�GHOOD�FHVVD]LRQH�FRQ�FDXVDOH�1&".

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rottamazione, rilasci, a favore del proprietario del veicolo, apposita GLFKLDUD]LRQH�GLDVVXQ]LRQH�GL�UHVSRQVDELOLWj��HG�DVVXPD�OLPSHJQR�DOOD�FDQFHOOD]LRQH�GDO35$��e ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per la corretta gestionedel veicolo, con contestuale esonero del proprietario dalle suddette responsabilità eda quelle connesse alla proprietà del veicolo stesso. Una simile previsione verrebbead integrare e a rafforzare, sotto il profilo della responsabilità, le disposizioni di cui aicommi 2, 4 e 6 dell'art. 46 D. Lgs.22/97.

��� &RQWUROOL. Si auspica un maggiore controllo sui Centri, sulla determinazione delleTariffe, sui costi del trasporto dei veicoli presso i centri medesimi; quindi che ilmancato rilascio del certificato di rottamazione da parte del centro di raccolta, ilmancato rilascio della dichiarazione di assunzione di responsabilità e/o delcertificato di rottamazione da parte del concessionario o gestore della succursale, ilmancato compimento delle operazioni di rottamazione e cancellazione dal PRAsiano adeguatamente controllati e sanzionati dalle Province, soggetti delegati siaall'ecologia che al rilascio delle autorizzazioni.

������ 'DWL�VXL�YHLFROL�IXRUL�XVR. In tale contesto un contributo importante può veniredall'ACI che è in grado di fornire dati certi sui veicoli cancellati dal PRA ai sensidell'art. 46 D. Lgs.22/97.

��� &RVWL�GHOOD�FDQFHOOD]LRQH. Si auspica che la cancellazione dei veicoli dal PRA exart. 46 D. Lgs. 22/97, possa avvenire senza oneri e spese a carico dei soggettiintestatari/detentori dei veicoli. A ciò potrebbe giungersi attraverso unainterpretazione estensiva della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 46 ("'DO���JLXJQR������OD�FDQFHOOD]LRQH�GDO�35$�GHL�YHLFROL�H�ULPRUFKL�DYYLDWL�D�GHPROL]LRQHDYYLHQH�HVFOXVLYDPHQWH�D�FXUD�GHO�WLWRODUH�GHO�FHQWUR�GL�UDFFROWD�««««�VHQ]DRQHUL�GL�DJHQ]LD�D�FDULFR�GHO�SURSULHWDULR�GHO�YHLFROL�R�GHO�ULPRUFKLR") ovveroritoccando il guadagno medio per veicolo con la vendita di materiale ferroso especiale in attesa della trasposizione dei costi, della cancellazione e dellarottamazione, sui costruttori stessi dei veicoli.

���� &RQVRU]LR��Si auspica che un organo di autogoverno degli operatori economici delsettore, quale il Consorzio, possa riuscire a svolgere un ruolo di coordinamento e dicontrollo sull'attività di Centri, di rappresentanza in sede politica degli interessi delsettore e di collaborazione con gli organismi istituzionali deputati alla gestione dellamateria "ecologia".

2 Vedasi in tal senso l’art.2, comma 3, capo 2 del D.L.. 8/7/02, n.137.

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3DUWH�VHFRQGD/$�35$66,�$00,1,675$7,9$�3(5�/$&$1&(//$=,21(�'$,�5(*,675,

$��1HOOD�8QLRQH�(XURSHDLa prassi comunitariaLa prassi amministrativa nei vari Stati

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�� /D�SUDVVL�FRPXQLWDULD�La cancellazione dai registri dei veicoli in ambito comunitario non è disciplinata inmaniera uniforme né standardizzata.Nell'ambito di indirizzi, di principi, di regole generali e, in alcuni casi, di veri e propri vincolidettati dalla normativa comunitaria, ciascuno Stato membro è dotato di un proprio sistemadi registrazione e targatura dei veicoli e di regolamentazione delle procedure relative allacircolazione e alla cessazione della circolazione dei veicoli.

��� /D�SUDVVL�DPPLQLVWUDWLYD�QHL�YDUL�6WDWL��Dall'esame dei sistemi in uso presso 7 tra i principali paesi dell'Unione Europea: Austria,Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna è emerso che:• esiste sempre un registro pubblico nel quale viene registrata la proprietà dei veicoli;• il Ministero dei trasporti non ha mai compiti di diretta gestione degli adempimenti

connessi ai veicoli, né per quanto riguarda l'immatricolazione né per la registrazionedella proprietà. Mantiene piuttosto, in tutti i Paesi compiti di studio, di programmazionee di indirizzo, nonché quelli relativi ai collaudi, alle omologazioni e al controllo sullerevisioni;

• tutti gli adempimenti amministrativi collegati all'immatricolazione e alla registrazionevengono svolti da enti e presso organismi strumentali pubblici con gestione autonoma;

• nei paesi ad alta elevata densità automobilistica la targa è sempre riferita al veicolocon un sistema a base reale.

Gli adempimenti amministrativi previsti per la cessazione della circolazione sono iseguenti:

- $XVWULD: occorre semplicemente restituire la targa.- %HOJLR: l'intestatario dovrebbe, per legge, inviare all'ufficio Centrale la

documentazione entro 15 giorni dalla demolizione; non esistono esenzioni per leinadempienze; è possibile mantenere presso di sé la targa, ma se non se nerichiede la registrazione a fronte di altro veicolo entro 4 mesi, deve essererestituita.

- )UDQFLD: dev'essere data comunicazione ai competenti uffici.- *HUPDQLD� l'ufficio di registrazione provvede ad annullare la targa e la Carta di

circolazione. È previsto inoltre che chi vuole tenere un'auto senza usarla,deposita la targa e non paga i bolli.

- 2ODQGD� l'adempimento non è disciplinato.- 5HJQR�8QLWR: comunicazione al D.V.L.C., mediante invio postale del documento

del veicolo.- 6SDJQD: non esiste una specifica regolamentazione anche se è prevista la

volontaria comunicazione da parte dell'intestatario (senza sanzioni in caso diinadempimento)

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che l'Italia è l'unico Paese, tra quelliconsiderati, dotato di un compiuto sistema di "registrazione" e "deregistrazione" deiveicoli, e come tale in grado di fornire a livello comunitario informazioni precise eattendibili sullo smaltimento dei veicoli-giunti a fine vita e quindi "rifiuti".

3 "IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E LE PROCEDURE DI GESTIONE NEI PAESI DELLA UNIONEEUROPEA" , Direzione Studi e Ricerche dell’ACI, documento ad uso interno.

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3DUWH�VHFRQGD/$�&$1&(//$=,21(�'$,�5(*,675,

%�� LQ�,WDOLDGli effetti giuridici della cancellazione dal PRALe diverse causali di cancellazione dal PRAI diversi soggetti richiedentiLe cancellazioni d’ufficio

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�����*OL�HIIHWWL�JLXULGLFL�GHOOD�FDQFHOOD]LRQH�GDO�35$

La cancellazione dal PRA rappresenta l’ultima fase della vita del veicolo.La richiesta al P.R.A. di questa operazione, e la conseguente "disimmatricolazione" neiregistri del DTT (Dip. Trasporti Terrestri, cioè la 0RWRUL]]D]LRQH, dopo la ristrutturazioneoperata dalla legge 537/93), comportano un duplice ordine di effetti.Innanzitutto la perdita, per i veicoli, dello "VWDWXV" di bene mobile registrato. Infatti, ilveicolo, cancellato dal PRA, diviene un bene mobile comune, con conseguente modificadelle norme che ne regolano l'uso, la cessione, ecc., salvo quanto concerne il rispettodelle norme sull'ecologia.Altro importante effetto determinato dalla cancellazione dal PRA è l'automaticacessazione dell'obbligazione tributaria, rappresentata dal "Bollo Auto", legata allaiscrizione dei veicoli nei pubblici registri.

Questo è quanto disposto dalla legge 53/1983 che, dopo aver individuato nella inscrizionenei pubblici registri il presupposto d'imposta del Bollo-auto, prevede che: "DO�SDJDPHQWRGHOOH�WDVVH…..(stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n.463,) ……VRQRWHQXWL�FRORUR�FKH��DOOD�VFDGHQ]D�GHO�WHUPLQH�XWLOH�SHU�LO�SDJDPHQWR�«��RPLVVLV««�ULVXOWDQR�HVVHUH�SURSULHWDUL�GDO�SXEEOLFR�UHJLVWUR�DXWRPRELOLVWLFR��SHU�L�YHLFROL�LQ�HVVRLVFULWWL««/REEOLJR�GL�FRUULVSRQGHUH�LO�WULEXWR�FHVVD�FRQ�OD�FDQFHOOD]LRQH�GHL�YHLFROL�GDLSUHGHWWL�UHJLVWUL��Da tale disposizione normativa discende che il contribuente risultante proprietario al PRA,per non essere obbligato a rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l'oneredi richiedere l'annotazione della cessazione della circolazione o della perdita di possessoo di disponibilità del veicolo, entro l'ultimo giorno del mese già coperto da pagamento.L'art. 17, comma 18 della legge 27 dic.1997 n.449, ha sostituito il testo dell'art. 94 delCodice della strada prevedendo che "DL�ILQL�GHOOHVRQHUR�GDOOREEOLJR�GL�SDJDPHQWR�GHOOHWDVVH�GL�FLUFROD]LRQH�H�UHODWLYH�VRYUDWWDVVH�H�DFFHVVRUL�GHULYDQWL�GDOOD�WLWRODULWj�GHL�EHQLPRELOL�LVFULWWL�DO�SXEEOLFR�UHJLVWUR�DXWRPRELOLVWLFR��QHOOD�LSRWHVL�GL�VRSUDYYHQXWD�FHVVD]LRQHGHL�UHODWLYL�GLULWWL��q�VXIILFLHQWH�SURGXUUH�DL�FRPSHWHQWL�XIILFL�LGRQHD�GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWH�OD�LQHVLVWHQ]D�GHO�SUHVXSSRVWR�JLXULGLFR�SHU�ODSSOLFD]LRQH�GHOOD�WDVVD�,Q�WXWWL�L�FDVL�LQ�FXL�q�GLPRVWUDWD�ODVVHQ]D�GL�WLWRODULWj�GHO�EHQH�H�GHO�FRQVHJXHQWH�REEOLJRILVFDOH��JOL�XIILFL�GL�FXL�DO�FRPPD���SURFHGRQR�DOODQQXOODPHQWR�GHOOH�SURFHGXUH�GLULVFRVVLRQH�FRDWWLYD�GHOOH�WDVVH��VRSUDWWDVVH�H�DFFHVVRUL��Idonea documentazione, ai fini del presente studio, dovrebbe essere il certificato rilasciatodal centro autorizzato ex art. 46 D. Lgs.22/97.

Con circolari del Ministero Finanze 30/E del 27.1.1998, 122/E del 11 maggio 1998, e2/E/2002, si è voluto riconoscere al cittadino contribuente, la possibilità di dimostrare laperdita di titolarità del bene o la materiale privazione del veicolo in seguito a fatti nonannotati al PRA, al fine di ottenere l'annullamento delle procedure di riscossione coattivadella tassa.Resta ferma, comunque, anche al fine di evitare la reiterazione delle procedure diaccertamento, l'onere per gli interessati di provvedere, ai sensi della disciplina vigente,all'espletamento della relativa formalità PRA (cessazione della circolazione e/o perdita dipossesso).

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�����/H�GLYHUVH�FDXVDOL�GL�FDQFHOOD]LRQH�GDO�3�5�$�Per completare l’analisi della situazione italiana, dopo aver accennato agli effetti giuridici,passiamo ad esaminare la prassi corrente con cui un veicolo è cancellato dal P.R.A.Le causali con le quali è possibile chiedere al PRA la cancellazione del veicolo sonoriportate nella seguente tabella:

'(6&5,=,21( &+,$52 &2',&(

$����Rottamazione incentivata, legge 30/97 ART. 29 5B L.30/97 RO

$����Articolo 159 codice della strada ART. 159 COD.STR PO

$����Articolo n.215 codice della strada ART. 215 COD.STR RI

$����Rottamazione con contributo governativo CONTRIBUTO GOV CG

$ Demolizione DEMOLIZIONE DE

$� Distruzione DISTRUZIONE DI

% Annullamento di immatricolazione ANNULLAMENTO IMMATR. AI

%� Cambio categoria CAMBIO CATEG. CC

%� Conservazione musei CONSERV.MUSEI CM

% Esportazione ESPORTAZIONE ES

% Da area pubblica ad area privata NON CIRC. AREE PUBB. NC

% Trasferimento altro pubblico registro TRASF. ALTRO REG. TR

%� Causale non codificata ALTRO AL

Da un'attenta valutazione della tabella risulta produttivo, per attività di studio e percomodità di analisi dei dati della cessazione della circolazione, raggruppare in due DUHHle causali di cancellazione:

$� cancellazione dal PRA connessa alla effettiva rottamazione del veicolo;

%�� cancellazione del veicolo dal PRA non connessa alla effettiva rottamazione.

Rivestono particolare importanza la "Demolizione", per l'area $, e la "Non Circolazione suaree pubbliche", per l'area %.Nella parte terza di questo lavoro si analizzeranno principalmente questi due tipi dicancellazione.

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����,�GLYHUVL�VRJJHWWL�ULFKLHGHQWLCome visto nel paragrafo precedente, le cancellazioni dal P.R.A. si possono eseguiresulla base di numerose motivazioni (Causali), così come sono vari i soggetti legittimati arichiederle.

La cancellazione di un veicolo dal PRA può essere richiesta da:D� il privato cittadino che ne abbia titolo (causali ES, NC, CC, CM, TR);E� il responsabile o un delegato del centro di demolizione autorizzato (causale DE,

DI);F� la Pubblica Amministrazione o l’Autorità Giudiziaria ( causali RO, PO, RI).

Dei casi di cui ai punti a) e b) si parlerà più diffusamente nei successivi paragrafi, appareinvece necessario, per completezza di argomentazione, un cenno sul punto c).La P.A. o l’A.G. interagiscono con il P.R.A., per quanto concerne le richieste dicancellazione, sulla base di una consistente quantità di norme quali ad esempio lanormativa per la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (legge 92 del 19 marzo2001), il '�0�������� e il Codice della Strada (D. Lgs.285/92).

,O�'�0�������� è il “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure diconferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organipubblici e non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e923 del Codice Civile”.Stabilisce, in estrema sintesi, che nel caso in cui un veicolo venga rinvenuto dagli organidi Polizia (Stradale) su aree ad uso pubblico in condizioni da far presumere lo VWDWR�GLDEEDQGRQR, esso debba essere conferito ad un centro di raccolta individuato dal Prefettofra quelli previsti dal D. Lgs 22/97, previa verifica che sul veicolo non sia pendente unadenuncia per furto. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione al proprietario, o dalrinvenimento nei casi in cui il proprietario non sia identificabile, senza che il veicolo siastato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata, ed il Centrodi demolizione affidatario dovrà procedere alla sua demolizione previa cancellazione dalP.R.A..

Un procedimento simile è previsto dall’articolo 2 dello stesso D.M. in caso di VRVWDSURWUDWWD�SHU�ROWUH�VHVVDQWD�JLRUQL di un veicolo su area ad uso pubblico, salva lapossibilità di alienare il bene qualora il Comune competente per territorio lo ritenesseeconomicamente opportuno.In ultimo è interessante notare che il D.M. 460/99, pone gli oneri derivanti dal prelievo,dalla custodia e dalla cancellazione del veicolo dal P.R.A., a carico del proprietario dellastrada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.

,O�'��/JV���������&RGLFH�GHOOD�6WUDGD���all'art. 215�e gli artt.397 e 398 del Regolamentodi attuazione del C.d.S., prevedono la possibilità di demolire o alienare un veicoloULPRVVR�R�EORFFDWR per violazione al Codice della Strada, qualora trascorsi centottantagiorni dalla notificazione del verbale contenente la constatazione della violazione, ilproprietario o l’intestatario del documento di circolazione non si sia presentato all’ufficio oal comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco del veicolo.

L'art. 103, comma 2, prevede inoltre che ”Le targhe e i documenti di circolazione vengonoaltresì ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici delP.R.A. nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla ULPR]LRQH�del veicolo dallacircolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il

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veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti odall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo.”Il suddetto comma riportato per intero non necessita di alcun commento in quantosufficientemente chiaro; si tiene a specificare soltanto che esso riguarda esclusivamentele violazioni all'articolo 159 del C.d.S., mentre il precedente articolo 215 riguarda tutti icasi in cui la violazione preveda la sanzione accessoria della rimozione o blocco delveicolo.

����/H�FDQFHOOD]LRQL�GXIILFLR������/D�QRUPDWLYD��ODUW�����&�G�6���$GHPSLPHQWL�FRQVHJXHQWL�DO�PDQFDWRSDJDPHQWR�GHOOD�WDVVD�DXWRPRELOLVWLFD��

L'ipotesi di cancellazione dal PRA disciplinata dall'art. 96 C.d.S. rappresenta il momentofinale di un procedimento amministrativo, attivato dal soggetto pubblico e per questoriconducibile nella categoria delle "cancellazioni richieste dai pubblici uffici", cui segue lacessazione dell'obbligo tributario con effetto dal periodo d'imposta successivo al triennioevaso.

������/D�SURFHGXUD�DPPLQLVWUDWLYDLa procedura amministrativa elaborata per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.96 C.d.S., ha sinora considerato tre periodi tributari corrispondenti ai trienni:1994,1995,1996; 1995,1996,1997; 1996,1997,1998, in riferimento ai quali è stato creatol'archivio dei veicoli da radiare; detta procedura si articola in diversi momenti:

1. l'invio da parte del Ministero delle Finanze degli avvisi di accertamento relativi almancato pagamento con l'inserimento del veicolo nell'elenco dei radiandi; quindil'avvertimento che, l'ACI dovrà avviare la procedura di radiazione d'ufficio delveicolo dal PRA.

2. la notifica da parte del P.R.A. dell'avviso di proseguimento della procedura diradiazione;

3. la possibilità per l'utente di presentare ricorso, entro 30 giorni

Nel corso del procedimento di cancellazione d'ufficio possono emergere eventi cheincidono sull'esito del procedimento interrompendo, in alcuni casi, l'applicazione dell'art.96.

������6WDWR�GHOOD�SURFHGXUD�Ad oggi è stata avviata solo la prima fase della procedura, quella cioè dellacomunicazione da parte del Ministero delle finanze del mancato pagamento del tributoassociata al processo verbale relativo all'ultimo anno del primo triennio considerato.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 18Roma, 4 dicembre 2002

��� &RQVLGHUD]LRQL�Da una prima lettura dell’art. 96 potrebbe dedursi che siffatta ipotesi di cessazione dellacircolazione, una cessazione d’ufficio, sia una misura sanzionatoria conseguente almancato pagamento della tassa auto per almeno tre anni consecutivi.La disciplina attuativa della norma parrebbe invece non tanto sanzionare il mancatoversamento della tassa auto, quanto collegare la cessazione d’ufficio ad una "morteeffettiva" del veicolo.Dal mancato versamento della tassa per tre anni consecutivi si potrebbe infatti desumereche il veicolo sia "morto", abbia cioè cessato effettivamente e materialmente di circolare.Cancellarlo significa riconoscere che il proprietario vuole proprio ciò.Invece il persistere in vita del veicolo e la manifestazione di volontà del suo proprietario dimantenerlo in vita, attraverso ad es. la proposizione del ricorso, servirebbero ad evitareche la procedura avviata d'ufficio giunga a termine con la cancellazione, non voluta dalproprietario, del veicolo dal PRA.

Ai fini dello studio che si conduce in questa sede, è importante sottolineare che allacancellazione dal PRA ex art. 96 C.d.S. consegue solo la cessazione dell'obbligazionetributaria, non anche la morte fisica del veicolo. Questo, infatti, continua a rimanere nelladisponibilità materiale del proprietario che può conservarlo oppure provvedere da subitoalla sua rottamazione.Nel primo caso, e cioè quando il proprietario continui a tenere "in vita" il veicolo cancellatod'ufficio, egli dovrà conservarlo in stato di non abbandono, nel rispetto delle normesull'ecologia dettate dal decreto legislativo 22/97, al pari dei veicoli ritirati su area privata4;nel caso in cui invece il proprietario decida di demolire fisicamente il veicolo, questo dovràconfluire presso un centro autorizzato per la rottamazione, che deve essere sempre ecomunque ecologica.

A questo punto, una nuova formalità di cancellazione del veicolo dal PRA, contrassegnatacon causale apposita e successiva alla cancellazione ex. art. 96,�servirebbe a darepubblicità dell'avvenuta rottamazione fisica del veicolo in ottemperanza alle disposizioni dicui all'art. 46 D. Lgs.22/97 e contribuirebbe alla fornitura in sede comunitaria di datiattendibili sullo smaltimento dei veicoli-rifiuti e quindi sull'attuazione da parte del nostroStato della normativa comunitaria.

4 v. pagg. 22 ss.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 19Roma, 4 dicembre 2002

3DUWH�WHU]D$3352)21',0(17,�3$57,&2/$5,�3(5/,7$/,$

$�� /D��EXURFUD]LD�- Le fonti normative- L’esportazione- La demolizione- Il ritiro su area privata- La responsabilità del privato

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 20Roma, 4 dicembre 2002

�� /H�IRQWL�QRUPDWLYHLa cancellazione amministrativa del veicolo dal PRA, la "burocrazia", è regolata dalleseguenti leggi:

D���&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��DUW������FRPPD��� "La parte interessata, intestataria diun autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competentePRA, entro 60 giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi nonavviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe……RPLVVLV……".Diversamente dalle previsioni contenute nel Codice della strada del 1959, ai sensi dellequali unico soggetto legittimato a comunicare al PRA la cessazione della circolazione delveicolo era l'intestatario nel P.R.A., il D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) all'art.103, comma 1, come visto innanzi, estende la legittimazione soggettiva "all'avente titolo"e "alla parte interessata" che sono soggetti collegati comunque all'intestatario ma da luidiversi.Le disposizioni di cui all'art. 103 C.d.S. si completano con quelle dettate da:

E���'HFUHWR�/HJLVODWLYR�Q�������FKH�DOODUW���� disciplina l'ipotesi di cancellazionedal PRA per demolizione (rottamazione).

Dalle disposizioni richiamate (art. 103, comma 1, C.d.S. e art. 46 D. Lgs.22/97)discendono le seguenti principali causali di:• '(02/,=,21(, ex art. 46 del D. Lgs.22/97;• (63257$=,21(• 121�&,5&2/$17(�68�$5($�38%%/,&$�ex art. 103, comma 1 cds

���F����7�8��VXOOD�5HTXLVL]LRQH• Art. 4 R.D. 31/1/26 n.452 (T.U. sulla requisizione).• Art. 9 R.D. 11/12/27 n.2598 (Regolamento) e successive modificazioni.

Il Testo Unico, sopra richiamato, stabilisce l'obbligo di denunciare entro 10 giorni laperdita del possesso dei veicoli per distruzione degli stessi al competente ufficio delPRA per le conseguenti annotazioni.

���G����,O�'�3�5���������� prevede la possibilità di eseguire, con modalità in regime diSportello Telematico, cioè in oltre 3000 punti di Servizio sul territorio italiano, leoperazioni di cancellazione per 'HPROL]LRQH�HG�(VSRUWD]LRQH.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 21Roma, 4 dicembre 2002

�� /�HVSRUWD]LRQHLa cancellazione per esportazione definitiva all'estero può essere richiesta dall'intestatarioal PRA, o da chiunque altro abbia titolo, previa consegna al PRA oltre che della nota dirichiesta anche della carta di circolazione, delle targhe e del certificato di proprietà.Se il richiedente non è l'intestatario del veicoli, si considera titolo idoneo ai fini dellarichiesta di cancellazione per esportazione definitiva, un atto tra quelli previsti dall'art.2657 c.c. dal quale risulti che il veicolo è divenuto di proprietà del richiedente la formalità(ad es. atto di vendita).In caso di indisponibilità del predetto atto per smarrimento, è possibile sostituirlo con unadichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisognerà dichiarare di essereproprietario non intestatario del veicolo, e che l’atto di vendita a proprio favore è andatosmarrito.Se il C.dP. la C.C. o la targa anteriore o posteriore sono indisponibili per smarrimento ofurto, occorre farne denuncia alla P.S.Qualora la documentazione del veicolo sia indisponibile perché trattenuta dalle Autoritàestere all’atto della immatricolazione nel Paese straniero, va prodotta l’attestazione delrelativo ritiro che tali autorità rilasciano, solitamente, in sostituzione dei documentioriginali. In caso di rifiuto da parte delle Autorità estere al rilascio dell’attestazione, saràpossibile adoperare, per giustificare la sola mancanza del CdP, una dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’indisponibilità del CdP originale ed ilrifiuto dell’Autorità estera di rilasciare, in sostituzione, l’attestazione di trattenimento.

����/D�GHPROL]LRQH�Il decreto legislativo 22/97 ha innovato fortemente la disciplina della cancellazione deiveicoli dal Pubblico Registro Automobilistico, dettando con l'art. 46 un'attenta e accurataregolamentazione delle procedure di rottamazione dei veicoli e ponendo specifici obblighia carico dei soggetti coinvolti dalle procedure di cancellazione dal P.R.A. e dirottamazione dei veicoli.L'art. 46 del decreto legislativo n.22/97 disciplina l'ipotesi di cancellazione dal P.R.A. deiveicoli giunti a fine vita�e�destinati alla rottamazione � LQGLYLGXDQGR� L� VRJJHWWL�coinvoltidalle relative procedure e operazioni che sono:

• LO�SURSULHWDULR dei veicoli a motore o dei rimorchi da demolire;• LO�FHQWUR�GL�UDFFROWD autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del decreto stesso e LO

FRQFHVVLRQDULR� R� OD� VXFFXUVDOH della casa costruttrice cui i veicoli siano staticonsegnati a fronte dell'acquisto di altri veicoli.

,O� SURSULHWDULR di un veicolo a motore o di in rimorchio che intenda procedere allademolizione dello stesso GHYH infatti consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato anorma degli artt. 27 e 28, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero deimateriali e la rottamazione.,�FHQWUL�GL�UDFFROWD�RYYHUR�L�FRQFHVVLRQDUL�R�OH�VXFFXUVDOL rilasciano al proprietario delveicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deverisultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità delproprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte delgestore del centro stesso, ovvero del concessionario o del titolare della succursale,dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 22Roma, 4 dicembre 2002

Il certificato libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale eamministrativa connessa alla proprietà dello stesso.Dal 30 giugno 1998 quindi, l'intestatario del veicolo non può più procedere direttamentealla richiesta della cancellazione dal PRA, in quanto tale operazione deve essere eseguitaesclusivamente dal titolare del centro di raccolta o dal concessionario o dal titolare dellasuccursale della casa costruttrice cui il veicolo sia stato consegnato; questi ultimi devonoconsegnare il veicolo da rottamare ai centri autorizzati, senza oneri di agenzia a carico delproprietario del veicolo o del rimorchio.Entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, iltitolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casacostruttrice devono comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo edepositare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.Nel caso in cui il Certificato di Proprietà, la Carta di Circolazione o la targa anteriore oposteriore siano indisponibili per smarrimento, furto o incendio, tali documenti potrannoessere sostituiti da una denuncia resa alle autorità di P.S.La denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, da rendersi alle autorità di P.S.,non può in alcun modo essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto dinotorietà con la quale, invece, si può dichiarare di aver reso denuncia.Eseguite le dovute formalità, il Pubblico Registro Automobilistico emette il Certificato diRadiazione che attesta la cancellazione del veicolo dai registri e nel contempo completa ilcontenuto e la portata del certificato rilasciato dallo stesso centro ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.22/97.Per quanto riguarda infine gli adempimenti del centro, l'art. 46 comma 6WHU�� prevede chegli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documentiagli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito Registro di entrata e di uscitadei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n.285.

������,O�ULWLUR�LQ�DUHD�SULYDWDIl vigente Codice della Strada (artt. 1,2,93) pone l'obbligo di immatricolare e di iscrivere alPRA i veicoli circolanti su aree ad uso pubblico, cioè le strade.Qualora il proprietario intenda non utilizzare il veicolo su aree pubbliche ma impiegare lostesso in un'area privata, può non provvedere all'immatricolazione ed all'iscrizione al PRAe, se il veicolo è già immatricolato ed iscritto, può chiedere al PRA la cancellazione e laconseguente disimmatricolazione previa restituzione di targhe, carta di circolazione ecertificato di proprietà. In tale ultima ipotesi, la cancellazione e la conseguentedisimmatricolazione riportano il veicolo, già bene mobile registrato perchéprecedentemente immatricolato e iscritto, nella categoria dei beni mobili comuni.

La percentuale di veicoli cancellati dal P.R.A. con questa causale si attesta, nel 2001,intorno al 14%, un dato abbastanza elevato che induce a pensare che, almeno in parte,tale causale di radiazione forse venga utilizzata per coprire i problemi causati dalledifficoltà incontrate dagli automobilisti al momento della consegna del veicolo ai centriautorizzati per la demolizione.Le difficoltà maggiori sono rappresentate dalla distanza dei centri autorizzati, almeno incerte aree geografiche, dal Comune di residenza, ma anche dalle forti somme richieste daalcuni centri per il trasporto del veicolo.Se questa causale fosse effettivamente utilizzata dagli automobilisti come comodoHVFDPRWDJH per superare le difficoltà sopraevidenziate, tale causale si trasformerebbe in

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 23Roma, 4 dicembre 2002

un pronto e facile strumento di elusione della normativa che disciplina la materia delledemolizioni, a pregiudizio della salute dell’ambiente e dei cittadini tutti.La conseguenza potrebbe essere, infatti, l’abbandono in aree private di carcasse diveicoli, radiati dal PRA, perché dichiarati ritirati in aree private, ma in realtà abbandonatiin condizioni tali da produrre inquinamento ambientale.La cancellazione dal PRA per cessazione della circolazione del veicolo su aree pubbliche,rimane, pur alla presenza dei dubbi esposti, una formalità sempre consentita edeffettuabile sulla base di una dichiarazione di notorietà resa dal soggetto intestatario delveicolo o dal legittimo interessato, richiedente la formalità, che attesta il ritiro del veicoloda area pubblica per destinarlo ad area privata della quale si deve indicare l'indirizzo.

La questione richiede qualche riflessione.La vicenda dei veicoli cancellati con questa causale coinvolge, in momenti diversi e alivelli diversi, due categorie distinte di soggetti: gli intestatari dei veicoli e i centri dirottamazione autorizzati.È bene evidenziare infatti che i veicoli radiati dal PRA con causale NC sono, per legge,veicoli non destinati alla rottamazione fisica, pertanto devono essere tenuti in buono statodi conservazione e quindi di non abbandono fino al momento in cui l'intestatario nondecida di avviarlo alla demolizione che deve essere sempre e comunque ecologica.Tanto emerge dal combinato disposto degli artt. 14 e 46 del D. Lgs.22/97 ma anche esoprattutto dalla Direttiva 2000/53/2000.Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 D. Lgs.22/97: "LO� SURSULHWDULR� GL� XQ� YHLFROR� DPRWRUH� R� GL� XQ� ULPRUFKLR� FKH� LQWHQGD� SURFHGHUH� DOOD� GHPROL]LRQH� GHOOR� VWHVVR� GHYHFRQVHJQDUOR�D�XQ�FHQWUR�GL�UDFFROWD�SHU�OD�PHVVD�LQ�VLFXUH]]D��OD�GHPROL]LRQH��LO�UHFXSHURGHL�PDWHULDOL�H�OD�URWWDPD]LRQH��/DUW���� vieta in modo assoluto l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti nel suolo.La norma pone un duplice divieto:• il divieto assoluto di abbandonare qualsiasi cosa, da intendersi nel senso di lasciare o

dismettere qualsiasi cosa;• il divieto, inoltre, di deposito incontrollato, che ricorre quando si lasci in un luogo uno

o più rifiuti, anche con l'assenso del proprietario del luogo, e purché manchino irequisiti soggettivi e oggettivi per qualificare detto deposito temporaneo o preliminare.

Dalla violazione della disposizione da ultimo richiamata consegue un duplice tipo diVDQ]LRQH: una di carattere amministrativo o penale, a seconda della fattispecie e dellemodalità di abbandono; l'altra, concernente il ripristino della situazione pregressa, dicompetenza del Sindaco, che è tenuto a disporre con ordinanza la riduzione in pristinodel territorio; in caso di inottemperanza, all'esecuzione delle operazioni di ripristinoprovvederà il Comune a spese dei soggetti ritenuti responsabili, con anticipo delle stesseda parte dell'ente e successivo recupero, cui seguirà l'applicazione delle sanzioni penalispecifiche, previste dal secondo comma dell'art. 50.

/DUW����, infatti, al comma 1 prevede che "FKLXQTXH��LQ�YLROD]LRQH�GHO�GLYLHWR�GL�FXL�DOODUW�����FRPPL��H����DEEDQGRQD�R�GHSRVLWD�ULILXWL�RYYHUR�OL� LPPHWWH�QHOOH�DFTXH�VXSHUILFLDOL�RVRWWHUUDQHH��q�SXQLWR�FRQ�OD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�SHFXQLDULD�GD�OLUH�GXHFHQWRPLOD�D�OLUHXQ� PLOLRQHGXHFHQWRPLOD� e, per l'ipotesi di inottemperanza all'ordinanza di rimozione eripristino, prevede una sanzione di tipo penale, detentiva a carattere contravvenzionaledell'arresto.Dal divieto di abbandono del veicolo sul suolo, quale rottame e quindi rifiuto (art. 14),deriva l'obbligo di procedere sempre e comunque alla rottamazione fisica ecologica.Quindi anche a fronte di una cancellazione dal PRA con causale NC, se il veicolo è poiabbandonato.In tale ultima ipotesi sorge la necessità di coordinare la disposizione di cui al comma 1,con quelle di cui ai commi 5 e 6ter dell'art. 46 e di disciplinare i conseguenti adempimenti

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 24Roma, 4 dicembre 2002

del demolitore visto che i veicoli cancellati con causale NC sono destinati, a norma dilegge, a confluire sempre e comunque presso un centro autorizzato per la rottamazioneecologica (art. 46,1°).In questo caso ci troviamo innanzi a veicoli già cancellati dal PRA, per cui gli intestatarinon sono più in possesso delle targhe, della carta di circolazione e del certificato diproprietà, ma sono invece in possesso del certificato di cancellazione NC.Il demolitore dovrà comunque prendere in carico il veicolo sulla base del solo certificato dicancellazione avvenuta, dovrà eventualmente dotarsi di appositi registri da destinareesclusivamente al carico di tali veicoli e alle annotazioni relative alle conseguentiformalità/adempimenti e rilasciare all'intestatario del veicolo un "QXRYR� certificatocontenente l'impegno da parte del Centro di rottamare il veicolo ecologicamente.Tutti questi adempimenti dovranno essere dettagliatamente disciplinati.Si dovrebbe inoltre garantire che i dati dei veicoli rottamati provenienti da unacancellazione con questa causale, confluiscano in quelli relativi ai veicoli rottamati concausale DE per l'aggiornamento dei dati relativi ai veicoli-rifiuti previsto dalla Direttiva CE53/2000.Se inoltre si volesse realizzare un compiuto sistema di pubblicità relativo alla rottamazioneecologica di tutti i veicoli, quindi anche di quelli già cancellati dal PRA con causale diversada quella attestante una effettiva rottamazione si potrebbe prevedere una ulterioreformalità PRA, una semplice annotazione, a importo zero, che lo stesso demolitorepotrebbe presentare senza gravare il cittadino di inutili oneri e lungaggini burocratiche,che attesti l'avvenuta rottamazione ecologica.Obblighi ulteriori scaturiranno se il veicolo fuori uso (abbandonato di fatto anche seradiato) verrà classificato dall'emanando D. Lgs. Ambiente come "rifiuto pericoloso" oltreche speciale 5.

����� /D�UHVSRQVDELOLWj�GHO�SULYDWR��/D�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GHOODWWR�GL�QRWRULHWjSHU�OD�FHVVD]LRQH�GHOOD�FHVVD]LRQH�FRQ�FDXVDOH�1&�Si è già accennato alla possibilità di effettuare la cancellazione dal PRA con causale NCsulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal soggettointeressato che attesta la cessazione della circolazione del veicolo da aree pubblicheperché ritirato su area privata.Il numero elevato di formalità di cancellazione dal PRA con causale NC e i sospettisull'uso irregolare di siffatta causale da parte dei cittadini-automobilisti, intestatari deiveicoli, hanno indotto l'ACI a richiamare l'attenzione dei cittadini sugli obblighi e leresponsabilità discendenti dal decreto Ronchi.Per sottolineare la necessità di osservare le disposizioni dettate in materia di tutelaambientale e quindi di smaltimento ecologico dei rifiuti dal decreto richiamato, anche inarea privata, ma anche per offrire agli organi competenti uno strumento di controllo sulcontenuto della dichiarazione e sullo stato del veicolo, l'ACI ha proceduto allaformulazione di un articolato testo di GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD GL� DWWR�GL�QRWRULHWj daporre a fondamento della formalità di radiazioneNel corpo della dichiarazione, il cittadino è invitato ad LQGLFDUH�FRQ�HVDWWH]]D LO�OXRJR incui il veicolo, ritirato in area privata, è destinato a circolare o comunque ad essereconservato in stato di non abbandono, quindi l'impegno a non contravvenire ai divieti dicui all'art. 14 del decreto legislativo 22/97 e infine a consegnare il veicolo, una volta giuntoa fine vita, ad un centro autorizzato che provvederà alla rottamazione ecologica, inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 46. 5 v. pagg. 9-10

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 25Roma, 4 dicembre 2002

Si è inteso così richiamare l'attenzione del cittadino sul fatto che comunque il ritiro delveicolo in area privata, qualunque essa sia, non lo esime dal rispetto dei vincoli e degliobblighi specificatamente previsti dal decreto Ronchi in materia di smaltimento ecologicodei rifiuti. Rispetto della normativa che deve essere garantito durante il periodo di sosta odi circolazione del veicolo in area privata e alla fine del periodo di uso con la consegna aldemolitore autorizzato in attuazione del disposto dell'art. 46 che si riferisce a WXWWL�L�YHLFROLGD�DYYLDUH�DOOD�GHPROL]LRQH, quindi alla definitiva rottamazione.La dichiarazione sostitutiva in oggetto, per il suo peculiare contenuto, non risultasuscettibile di controllo da parte dell'ACI circa la veridicità delle affermazioni in essacontenute, non disponendo l'ACI della facoltà di operare verifiche in merito alla tenuta delveicolo su area privata.Di conseguenza WDOL� GLFKLDUD]LRQL� VRQR� LQYLDWH� GDL� 'LUHWWRUL� GHJOL� 8IILFL� SURYLQFLDOLGHOO$&,�� DJOL� 8IILFL� GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL� � SURYLQFLDOL� FRPSHWHQWL (settore ecologia)per l'esecuzione dei relativi controlli e, per conoscenza, alle Prefetture.Il controllo sul contenuto della dichiarazione è a tutela dell'ambiente ed è finalizzato adevitare che tali veicoli siano comunque ceduti a demolitori non autorizzati incrementando,tra l'altro, il mercato "nero" dei pezzi di ricambio.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 26Roma, 4 dicembre 2002

3DUWH�WHU]D$3352)21',0(17,�3$57,&2/$5,�3(5/,7$/,$

%� /LQIUDVWUXWWXUDI Centri autorizzati

Le inadempienze dei centriGli interventi della ProvinciaCasi particolari

La rete integrata dei centri

Considerazioni sul "Decreto Ronchi"

Gli accordi volontari

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 27Roma, 4 dicembre 2002

�����&HQWUL�DXWRUL]]DWLL’art. 46 del D. Lgs.22/97, disciplinando in maniera nuova e accurata le procedure dirottamazione e di cancellazione dei veicoli dal PRA e legandosi strettamente alledisposizioni di cui all’art. 103 C.d.S, individua nei Centri autorizzati lo strumento operativoattraverso il quale si deve assicurare la distruzione "ecologica" dei veicoli.Alle Regioni e, per delega delle stesse alle Province o ai Comuni, è affidato il compito diautorizzare l'esercizio dell'attività di demolizione in presenza dei requisiti stabiliti dallalegge.Il centro autorizzato diventa inoltre l'unico interlocutore del PRA in tema di cancellazionedei veicoli da avviare alla demolizione, essendo negata dalla legge al privato cittadino lapossibilità di procedere direttamente all'esecuzione di tale operazione.

Da questa previsione legislativa discendono una serie di incombenze, di oneri e diresponsabilità poste a carico dei gestori dei centri che, una volta autorizzati, rimangonosottoposti alla potestà di vigilanza e alla potestà sanzionatoria del soggetto autorizzante(Provincia).

Il Centro, a fronte della consegna del veicolo per la rottamazione da parte del soggettointestatario o dell'avente titolo, assume due obblighi specifici:

1) l'obbligo di rottamazione ecologica;2) l'obbligo di procedere alla cancellazione dal PRA del veicolo entro il termine di

sessanta giorni, consegnando al soggetto interessato un documento da cui risultil'assunzione di detto obbligo oltre ai dati identificativi del centro e dell'enteautorizzante, ai dati tecnici del veicolo e alla data di presa in consegna del veicolo.

A norma di legge, il certificato solleva la parte interessata da ogni responsabilità civile,penale e amministrativa.Il decreto legislativo 22/97 ha "istituzionalizzato" il ruolo dei centri di raccolta quali soggetti"competenti" a svolgere una certa attività, quella di smaltimento dei rifiuti, ma ha ancheistituzionalizzato il loro ruolo di soggetti abilitati al compimento di precise formalità, dinatura amministrativa, i cui effetti inevitabilmente si ripercuotono sul cittadino, fruitore delservizio da essi offerto.Il legislatore ha così inteso considerare i centri soggetti capaci di operare con competenzaprofessionale in modo da garantire un servizio efficiente ed efficace in grado di soddisfarele richieste provenienti dal mercato.L'esercizio professionale della propria attività e il puntuale adempimento di tutti gli obblighiad essa connessi potrebbe far intravedere, per il futuro, la possibilità per i centri diinteragire con il Pubblico Registro Automobilistico, in via telematica, per il compimentodelle formalità di cancellazione dei veicoli destinati alla rottamazione, procedendo essistessi direttamente alle operazioni di distruzione delle targhe e della carta di circolazione,sostituendosi, in tale fase, alle operazioni oggi compiute da ACI e DTT.

Il legislatore considera di interesse nazionale i centri - soggetti dotati competenzaprofessionale - e l'attività da essi svolta; quali sono allora le loro responsabilità neiconfronti degli intestatari dei veicoli per quanto concerne gli adempimenti legati allacancellazione dei veicoli dal PRA ?

Il certificato di presa in carico (previsto dall'art. 46, D. Lgs.22/97), che in maniera singolareha anticipato la portata della decisione della Commissione europea 2002/51 e ancorprima la stessa Direttiva 2000/53, per espressa disposizione normativa libera il cittadinoda responsabilità civile, penale e amministrativa e dovrebbe liberare totalmente ilcittadino da ogni onere e gravame inerente il veicolo successivamente alla data diconsegna.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 28Roma, 4 dicembre 2002

������/H�LQDGHPSLHQ]H�GHL�&HQWULNel caso di mancato compimento da parte del centro della cancellazione dal PRA delveicolo, rimane a carico del cittadino, comunque in possesso del certificato, dimostrarenelle sedi e alle autorità competenti la materiale privazione del bene perché consegnato aldemolitore "inadempiente".Ci riferiamo, in particolare, all'obbligazione tributaria del Bollo Auto, connessa all'iscrizionedei veicoli nel PRA, che viene meno automaticamente soltanto con l'annotazione neiRegistri della cessazione della circolazione.In caso di inadempienza del centro, è onere del cittadino-automobilista dimostrare, nellesedi e alle autorità competenti, la mancata detenzione del bene che giustifichil'interruzione dell'obbligazione tributaria e giustificare la causa ostativa alla relativaannotazione.Da un sondaggio condotto presso gli Uffici Provinciali del PRA, sono emersi numerosicasi di inottemperanza dei centri agli obblighi di legge relativi agli adempimenti previsti perla formalità di cancellazione dei veicoli dal PRA.

I casi più frequenti sono:• superamento del termine di 60 giorni dalla consegna per la cancellazione;• scomparsa o fallimento del gestore del centro di raccolta;• revoca o sospensione dell'autorizzazione, di cui agli artt. 27 e 28 D. Lgs.22/97, da

parte della Provincia.

Quale tutela accordare al cittadino che, pur avendo adempiuto puntualmente agli obblighidi legge in tema di consegna del veicolo al centro, si trova comunque intestatario al PRAdi un veicolo di cui non dispone più?Entra in gioco, in tale contesto, il ruolo della Regione, della Provincia e in alcuni casi delComune.

La 5HJLRQH sotto un duplice profilo:

D���TXDOH�VRJJHWWR�FRPSHWHQWH�D�UHJRODUH�OD�PDWHULD�GLVFLSOLQDWD�GDO�'HFUHWROHJLVODWLYR������ nel rispetto dei princìpi in esso contenuti che costituiscono princìpifondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione(art. 1).

Tra le competenze regionali, individuate dall'art. 19 del decreto lgs., rientrano:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province e i Comuni,dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti;- approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche

pericolosi e l'autorizzazione alle modifiche agli impianti già esistenti.;- l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei

rifiuti, anche pericolosi;- la delimitazione in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la

gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

E����TXDOH�VRJJHWWR�WLWRODUH�GHOOD�7DVVD�$XWR, obbligazione tributaria legata allaiscrizione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 17,comma 16 dellaLegge 449 del 1997 ha trasferito, con decorrenza 1 gennaio 1999, tutte le competenze inmateria di tasse automobilistiche alle Regioni a Statuto Ordinario e, alle provinceAutonome di Trento e Bolzano.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 29Roma, 4 dicembre 2002

La 3URYLQFLD �a cui competono, a norma dell’art. 20 D. Lgs.22/97, le funzioniamministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento deirifiuti a livello provinciale, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, diintermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni deldecreto in oggetto; l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle proceduresemplificate di cui agli artt. 31-33, le ispezioni, le verifiche all'interno degli stabilimenti,imprese o impianti che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

Il &RPXQH�a cui compete la gestione dei rifiuti urbani, e la collaborazione nellapredisposizione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

�������*OL�LQWHUYHQWL�GHOOD�3URYLQFLD�L'intervento della Provincia, chiamata, in prima linea, a gestire la materia "ecologia", puòsvolgersi in maniera compiuta a diversi livelli.

- Innanzitutto a livello di programmazione e di pianificazione territoriale, al fine diindividuare le aree idonee all'ubicazione dei centri che deve essere funzionale allaconcentrazione e collocazione del parco circolante.

- Quindi nella fase dell'autorizzazione.- Infine nella fase dei controlli.

Tra questi momenti, individuati in maniera netta e chiara dal legislatore del '97, se nepongono altri di pari importanza.La Provincia, potendo monitorare continuamente l'attività dei centri autorizzati, deveprontamente regolamentare quelle situazioni "nuove", che si presentano nella vita deicentri, non previste dalla legge, che necessitano di una risposta immediata, in quantocapaci di incidere negativamente non solo sulla salute dell'ambiente ma anche sulcittadino-automobilista.Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, ad esempio, dovrebbepure disciplinare in maniera accurata le procedure che lo stesso centro, soggetto asospensione o a revoca dell'autorizzazione, deve porre in essere per dare una compiutaattuazione alle disposizioni di cui all'art. 46 D. Lgs. in riferimento ai veicoli da avviare allademolizione che il centro ha già preso in consegna ma per i quali non ha ancoraproceduto alla cancellazione dal PRA, ovvero in riferimento ai veicoli già rottamatifisicamente ma non cancellati dal PRA, tutelando così gli interessi degli intestatari deiveicoli.

La Provincia dovrebbe inoltre sanzionare efficacemente i comportamenti omissivi deicentri autorizzati nei confronti degli obblighi di cancellazione dal PRA dei veicoli presi inconsegna.Un controllo più incisivo dovrebbe inoltre tendere ad evitare violazioni della normativavigente anche da parte di chi esercita attività di soccorso stradale.Frequenti sono i casi, infatti, di veicoli sinistrati trasportati dagli operatori del soccorsostradale presso centri di demolizione non autorizzati, a pregiudizio degli intestatari deiveicoli per i quali risulta impossibile adempiere agli obblighi ex art. 46 D. Lgs 22/97, per uncomportamento addebitabile a soggetti terzi.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 30Roma, 4 dicembre 2002

La compiuta regolamentazione della materia, la potestà di vigilanza e sanzionatoria piùforte e più incisiva, servirebbero a responsabilizzare maggiormente i centri tutelandocontestualmente il cittadino che non sempre ha un potere di scelta del centro cuiconsegnare il veicolo da rottamare.

I centri, sembrano infatti operare, talora, in un regime di "libertà incontrollata" checonferisce loro una posizione di forza nel mercato di fronte ai propri clienti, gliautomobilisti, che non hanno alternative, che molto spesso si vedono costretti araggiungere i centri ubicati in località poco agevoli, quindi a subire un servizio nonefficiente, e a sostenere costi "aggiunti", quale ad es. il trasporto del mezzo a prezzitalvolta eccessivi, comunque incontrollati.

È stato da più parti osservato che in alcune aree geografiche la politica fondata sullarigida disciplina e sul conseguente formale controllo molte volte si è rivelata fallimentare(si pensi al settore dell'abusivismo edilizio).Tali considerazioni indurrebbero a pensare che la mera prescrizione normativa e ilcontrollo formale spesso attivati in ritardo, difficilmente riescono a tener luogo dellamancata politica di programmazione e di prevenzione che risulta essere, invece,prioritaria e, alla lunga, vincente.

Diviene allora necessario definire un percorso semplice e trasparente di procedure eresponsabilità che coinvolga tutti i soggetti interessati all'attività di gestione dei rifiuti, dalcostruttore agli operatori economici del settore (demolitori, frantumatori, riciclatori)organizzati in maniera compiuta ed organica con idonee infrastrutture, all'interno di unprogramma strategico e operativo elaborato in collaborazione con le autorità prepostedalla legge alla regolamentazione del settore.Inoltre in un processo di pianificazione attenta e accurata svolta dagli organi pubblicicompetenti potrebbe intervenire, con funzione propositiva/consultiva, un organismo di"autogoverno" degli operatori del settore, quale potrebbe essere un network, o il previstoConsorzio, in grado di creare regole per tutti i soggetti coinvolti, di coordinarne econtrollarne l'attività, divenendo organismo capace di tutelare gli interessi del settore, maanche di realizzare in sede politica una propositiva ed efficace collaborazione con gliorganismi istituzionali.

��� &$6,�3$57,&2/$5,Mancata proroga o sospensione dell'autorizzazione ex decreto Ronchi al Centro da partedella Provincia.

In presenza di un provvedimento della Provincia di sospensione o di provvedimento chenega la proroga dell'autorizzazione al demolitore, le richieste di cancellazione da questopresentate devono essere respinte ma nel contempo deve essere salvaguardatol'interesse del privato richiedente che ha ottemperato alla consegna del veicolo.Pertanto, laddove sia stato superato anche il termine dei 60 giorni utili previsti dall'art. 46,comma 5, del D. Lgs.22/97, entro il quale il demolitore doveva adempiere a quanto di suaspettanza, e in presenza di un veicolo già fisicamente rottamato, deve essere acquisita lapresa in carico originaria a base della formalità, la quale dovrebbe essere presentata daaltro Centro autorizzato, facendo espressa segnalazione alla Provincia del casointervenuto.

In tale ipotesi la Provincia dovrebbe pure accertare che i veicoli giacenti presso ildemolitore destinatario del diniego alla proroga dell'autorizzazione, siano consegnati dadetto centro ad altro centro autorizzato individuato dalla stessa Provincia.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 31Roma, 4 dicembre 2002

Mancata radiazione da parte del demolitore "inadempiente".

Frequenti, come abbiamo già detto, sono i casi segnalati dagli Uffici provinciali dell'ACI dicittadini che hanno lamentato la mancata o ritardata cancellazione dal PRA da parte deicentri, a fronte di una regolare consegna agli stessi dei veicoli.Le Province sono gli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo suicentri e quindi devono farsi carico di regolamentare accuratamente le conseguenze degliinadempimenti agli obblighi di legge da parte dei centri stessi.

Veicoli consegnati ai Centri privi di targhe e documenti.

Il Centro deve accertare che il soggetto che consegna il veicolo sia l'intestatario/proprietario dello stesso, tramite esibizione di visura PRA o di titolo idoneo.

Veicoli intestati a soggetti diversi dal richiedente (caso del procuratore o dell'art. 2688c.c.).

La consegna del veicolo al Centro può essere effettuata dal procuratoregenerale/speciale e dall'intestatario ex art. 2688 c.c. previa esibizione e consegna dellaprocura generale/speciale o del titolo idoneo ex art. 2688 c.c. di avvenuto acquisto delveicolo.

�.��/D�UHWH�LQWHJUDWD�HG�DGHJXDWD�GL�LPSLDQWL�GL�VPDOWLPHQWR

L'art. 5 del Decreto Ronchi al comma 3 stabilisce che :"/R�VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL�q�DWWXDWRFRQ�LO�ULFRUVR�DG�XQD�UHWH�LQWHJUDWD�HG�DGHJXDWD�GL�LPSLDQWL�GL�VPDOWLPHQWR��FKH�WHQJDFRQWR�GHOOH�WHFQRORJLH�SL��SHUIH]LRQDWH�D�GLVSRVL]LRQH�«��RPLVVLV««��DO�ILQH�GL�D�� UHDOL]]DUH�ODXWRVXIILFLHQ]D�QHOOR�VPDOWLPHQWR�GHL�ULILXWL�XUEDQL�QRQ�SHULFRORVL�LQ

DPELWL�RWWLPDOL�«««�RPLVVLV««�����La norma istituisce, in riferimento ai rifiuti urbani l'A.T.O. ossia l'ambito territoriale ottimaleche deve realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. Principio che possiamoritenere di portata generale, applicabile oltre l'ambito dei rifiuti solidi urbani e che pertantoè possibile estendere anche allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai veicoli da rottamare.Siffatta impostazione sembra essere in perfetta armonia con la Direttiva 2000/53/CE laquale prevede, tra gli obiettivi che gli Stati membri devono attuare, la capillare diffusionesul territorio dei centri autorizzati .

In riferimento ai centri di raccolta e di autodemolizione presenti sul territorio provinciale eregolarmente autorizzati a norma degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. in oggetto, ci si chiede sel'attuale quantità e la loro dislocazione e ubicazione siano tali da riuscire a soddisfare larichiesta di rottamazione proveniente dal mercato del circolante.Sono stati registrati, nel corso degli anni 1998-2001, forti disagi da parte degliautomobilisti alle prese con le procedure di rottamazione e cancellazione dal P.R.A. deipropri veicoli giunti a fine vita, disagi che possono essere sintomatici di un'attualeconsistenza numerica e distribuzione territoriale dei centri non adeguata a coprire ilfabbisogno.Disagi rilevati dall'ACI, che ha cercato di formulare soluzioni idonee a sollevare il cittadinoautomobilista e intestatario dei veicoli da responsabilità soprattutto di natura tributariaderivante dalla mancata radiazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 32Roma, 4 dicembre 2002

Analizzando l’attuale distribuzione per provincia dei centri autorizzati (grafici e tabelle nellaparte quarta) e rapportando il numero dei centri ai veicoli circolanti nell’ambito dello stessoterritorio, al fine di considerare ODGHJXDWH]]D�GHO�QXPHUR�GHL�FHQWUL in confronto alfabbisogno per ciascuna Provincia, emerge che il valore medio di distribuzione non èquello ottimale, cioè derivante da una valutazione delle necessità reali.

Il livello ottimale di distribuzione dovrebbe essere elaborato da e per ogni singolaprovincia dopo aver ponderato, analizzato e posto su un piano di comparazione diversielementi quali:

1) il rapporto tra centri autorizzati e veicoli circolanti;

2) la capacità di assorbimento dei centri, quindi la loro capacità di smaltimento,determinata in considerazione della estensione superficiale dei centri, delnumero di veicoli che i centri riescono a demolire in un certo periodo di tempo,delle aree di cui i centri dispongono per lo stazionamento dei veicoli darottamare, delle apparecchiature di rottamazione di cui dispongono;

3) il rapporto tra centri autorizzati esistenti e la somma dei veicoli radiati con lecausali DE e NC negli ultimi tre anni o comunque dal 30 giugno 1998. La sommadei dati numerici corrispondenti alle due causali, proiettata nel futuro, puòrisultare utile ai fini della pianificazione in tema di politica attiva che la provinciadeve effettuare nel settore dell'ecologia e in particolare in quello dellosmaltimento dei rifiuti speciali. In tale ottica assume rilievo il dato relativo alleradiazioni con causale NC in quanto esse sono destinate a confluire, in un futuronon lontano, nel materiale da rottamare ecologicamente incrementando larichiesta del "servizio";

4) la dislocazione geografica, da rappresentare graficamente su cartina, che mettain risalto la distribuzione dei centri sul territorio provinciale al fine di verificare cheessa sia non solo omogenea ma risponda anche al criterio di reale accessibilitàda parte degli utenti in modo da offrire loro un servizio adeguato. È importanteconsiderare che la presenza dei centri deve essere maggiore nelle aree piùdensamente popolate, ovvero in quelle dove è maggiore la concentrazione delcircolante.

Dall'esame dei dati numerici relativi alle cancellazioni dal P.R.A. effettuate nel corso deglianni 1998-2001, emerge un alto tasso di cancellazioni con causale NC, che si aggira nel2001 intorno al 14% del totale delle cancellazioni e che tale percentuale risulta essere piùalta nel centro e nel sud Italia rispetto al Nord.

Nel caso in cui l'uso di tale causale di cancellazione fosse sintomo di un servizio pocoefficiente offerto dai centri di rottamazione o di una loro non adeguata distribuzione edislocazione territoriale, ciò indurrebbe a sostenere la necessità di una maggiore emigliore presenza dei centri in queste zone.Necessità che verrebbe confermata anche nel caso in cui il dato NC fosse veritiero,corrispondesse cioè a veicoli ancora in circolazione in aree private o conservati in stato dinon abbandono, giacché questi veicoli sarebbero destinati, a fine vita, a confluirecomunque nei centri autorizzati.Il discorso relativo al fenomeno delle cancellazioni relativamente alle causali DE e NCnon può essere generalizzato ma al contrario necessita di analisi e studio particolare dacondurre per area geografica, per singola Regione e per singola Provincia.

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 33Roma, 4 dicembre 2002

�� &RQVLGHUD]LRQL�VXO��'HFUHWR�5RQFKL�Pur avendo il decreto legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) l’ambizione di raggiungerel’obiettivo di "GHILQLUH�XQ�TXDGUR�RPRJHQHR�H�RUJDQLFR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�VHWWRUH" (art. 46legge di delega 146/94) si avverte ancora forte l’esigenza di definire un apparatolegislativo stabile ma flessibile, capace di tutelare la salute dell’ambiente e dei cittadini e direcepire in maniera efficace gli indirizzi comunitari.

Un aspetto rilevante è che la territorializzazione dello smaltimento diviene la strada pergiungere all'autosufficienza in DPELWL�WHUULWRULDOL�RWWLPDOL��individuando nella 3URYLQFLDquesto ambito stesso e dando comunque la possibilità alla Regione di definirne altridiversi, a seconda delle esigenze.In riferimento ai soggetti preposti alla regolamentazione della materia, è bene sottolineareche è stato attuato un efficace decentramento dei poteri; infatti i poteri dello Stato sonostati circoscritti all'emanazione delle norme generali, delle linee strategiche fondamentali ea fissare gli obiettivi generali (art. 18); è stata attribuita alle Regioni la competenza ademanare indirizzi per gli insediamenti degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimentoe a coordinare l'attività delle Province e dei Comuni (art. 19); è stata data la competenza astipulare accordi di programma agli Enti locali (art. 2 e art. 25).

Allo stato attuale si registra la mancata adozione o il mancato rispetto di piani regionali el'assenza di un'adeguata pianificazione degli interventi.In tema di pianificazione territoriale, nel mese di novembre 2001, il 37% delle Provinceitaliane aveva elaborato i piani territoriali di coordinamento provinciale e il 51% delleamministrazioni risultavano con il "Ptcp" in fase di elaborazione.Solo 12 Province su 103 non hanno ancora avviato il piano. La situazione fotografata dalrapporto curato dal Ministero dell'Ambiente e dall'Upi mostra comunque dei segnali dimiglioramento rispetto alla rilevazione fatta a giugno 2001 quando era in ritardo il 60%degli enti.

Tra gli strumenti cui possono ricorrere lo Stato, le Regioni e gli enti locali, al fine diraggiungere obiettivi di qualità ambientale, rilevano gli accordi e i contratti di programma,previsti da diverse disposizioni del D. Lgs.22/97 (artt.2,3,4,), quali strumenti di attuazionedelle politiche di gestione dei rifiuti, che implicano cooperazione tra P.A. e soggetti privati.

�� *OL�DFFRUGL�YRORQWDULL'uso dell'accordo volontario, quale strumento di politica ambientale, è piuttosto recentenel nostro Paese, essendo stato introdotto in applicazione dei più recenti indirizzicomunitari, che hanno inteso integrare la normativa ordinaria di protezione dell'ambientedi tipo prescrittivo con strategie di tipo partecipativo che implicano cooperazione tra lapubblica amministrazione e il settore privato6.

A livello comunitario si continua a sottolineare l'opportunità di ampliare l'utilizzo degliaccordi di programma nel settore dei rifiuti.Poiché il punto di forza degli strumenti volontari è costituito dalla partecipazione dei privatial momento sostanziale di formazione dell'atto, i cui effetti sono suscettibili di incideresulla loro sfera giuridica, la Commissione Europea vede nello strumento volontario unsegnale importante, da dare agli operatori economici, della volontà di ridurre gliadempimenti burocratici e amministrativi da parte della P.A.7

6 ANPA-ONR "Rapporto rifiuti 2001", Appendice D.7 v. nota n.6

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 34Roma, 4 dicembre 2002

Infatti la QHJR]LD]LRQH�SUHYHQWLYD pone precise regole e sanzioni per le reciprocheprestazioni e controprestazioni e attiva direttamente le imprese rispetto al raggiungimentodi elevate finalità di tutela ambientale, riuscendo a superare i costi elevati connessi allaverifica del rispetto della norma unilateralmente posta dalla P.A.8

/DFFRUGR�GL�SURJUDPPD può essere uno strumento per autorizzare, a determinatecondizioni, la costruzione e l'esercizio di impianti per il recupero dei rifiuti e può avere adoggetto, tra le iniziative di incentivazione a favore delle imprese, quella di promuoveresemplificazioni di ordine burocratico all'interno del procedimento amministrativonecessario per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali, ma può anche essereutilizzato per migliorare l'efficacia dei controlli pubblici o per mettere a disposizionedell'utenza idonei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti9.In conclusione, si ritiene di poter affermare che la pianificazione degli interventi, dellestrategie operative e delle politiche attive in materia di rifiuti, il coordinamento tra gli enticoinvolti, a livelli differenti, nella gestione e regolamentazione della materia, lacollaborazione e l'accordo tra il soggetto pubblico e il privato-gestore dei centri dismaltimento dei rifiuti, rappresentano la strada valida percorribile verso la tutela e lasalvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, in primo luogo, ma anche verso ilraggiungimento e la realizzazione di una efficiente gestione delle attività connesse econsequenziali allo smaltimento dei rifiuti in generale, e, nella specie, delle attività dirottamazione e di cancellazione dal PRA dei veicoli giunti a fine vita.

8 v. nota n.69 v. nota n.6

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“LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI”Roma, 4 dicembre 2002

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 36Roma, 4 dicembre 2002

Indice dei grafici e delle tabelle

1. I veicoli iscritti al Pra. Grafico dei 4 anniTabella valori, variazioni percentuali e medie regionali pagine 37- 38

2. I veicoli radiati dal Pra. Grafico dei 4 anni.Tabella valori, variazioni percentuali e medie regionali pagine 39 - 40

3. I veicoli circolanti nelle Regioni. Grafico dei 4 anniTabella dei valori pagine 41 – 42

4. Rapporto iscritti/radiati. Grafico dei 4 anniTabella valori pagine 43 - 44

5. Rapporto cancellati /circolante. Grafico dei 4 anniTabella valori pagine 45 - 46

6. I Centri autorizzati sul territorio nazionale. Grafico delladistribuzione regionaleTabella dei valori pagine 47 - 48

7. Rapporto Centri/circolante. Grafico dei 4 anniTabella dei valori pagine 49 - 50

8. Rapporto Centri e volume demolizioni. Grafico dei 4 anniTabella dei valori pagine 51 - 52

9. Rapporto demolizioni nei Centri/ritiro in area privata,per Regioni. Grafico anno 2001Tabella dei valori pagine 53 - 54

10. I veicoli radiati in valori assoluti, divisi per causale ein percentuale. Grafico dei 4 anniTabella dei valori pagine 55 - 56

11. I veicoli ritirati in area privata, in percentualerelativa, per Regione Grafico dei 4 anniTabella distribuzione percentuale delle causali dicancellazione, per Regione pagine 57 – 58

12. Radiazioni 2001 per Provincia e Regione e per causale pagina 59

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 37Roma, 4 dicembre 2002

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19 9 8 2 6 0 .8 2 5 4 4 .9 15 5 4 3 .2 3 5 4 8 .4 4 9 2 3 9 .4 9 5 8 1.0 6 1 9 8 .2 7 8 2 4 5 .5 5 6 2 2 7 .0 9 2 5 0 .17 6 8 0 .8 3 3 2 8 5 .4 3 4 5 8 .8 0 0 9 .4 8 4 15 8 .10 0 10 5 .8 0 0 17 .14 5 6 4 .6 2 7 17 7 .8 5 2 10 4 .0 3 6

19 9 9 2 6 1.2 5 4 2 7 .6 9 0 5 6 0 .9 7 6 5 0 .2 0 9 2 3 6 .4 5 9 6 6 .5 3 6 9 4 .8 4 4 2 4 5 .8 0 7 2 3 6 .0 0 4 4 4 .2 8 8 7 4 .4 8 6 3 7 9 .7 3 6 5 3 .3 10 9 .2 7 4 15 6 .10 2 10 4 .19 0 16 .0 8 6 5 9 .5 4 3 15 9 .4 2 5 7 0 .7 7 9

2 0 0 0 2 6 7 .3 5 2 3 1.4 4 7 5 9 2 .15 1 5 3 .6 19 2 5 3 .9 2 1 6 8 .9 0 6 10 6 .2 9 3 2 7 1.4 18 2 6 4 .9 11 4 6 .4 4 1 8 7 .6 9 5 4 2 9 .5 6 1 6 0 .0 7 2 9 .6 6 1 16 1.2 8 1 10 6 .6 4 5 16 .9 3 3 6 0 .6 8 8 16 9 .113 7 3 .6 5 6

2 0 0 1 2 7 0 .5 0 0 2 7 .9 4 1 5 9 4 .4 8 5 4 9 .0 0 1 2 4 0 .8 6 6 6 7 .19 9 9 8 .4 0 5 2 5 4 .8 9 0 2 6 8 .2 8 5 4 6 .7 5 2 8 0 .9 6 7 4 4 5 .2 9 1 5 6 .7 8 1 9 .3 3 5 16 3 .2 6 7 10 4 .6 4 5 16 .9 2 5 6 1.6 6 1 17 3 .8 4 6 7 4 .3 14

P I E M O N T E

V A L L E D ’A .

L O M B A R D I A

T R E N T I N O A .A .

V E N E T O

F R I U L I V . G .

L I G U R I AE M I L I A

R .T O S C A

N AU M

B R I AM A R C H E

L A Z I OA B R U Z Z

OM O L I S E

C A M P A N I A

P U G L I AB A S I L I C A T A

C A L A B R I A

S I C I L I AS A R D E G

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• Sulla base di quanto evidenzia il grafico, è possibile suddividere le Regioni in tre aree1. Regioni con progressivo incremento negli anni considerati e con totali assoluti più elevati:

LombardiaLazioPiemonteVenetoEmilia RomagnaToscana

2. Regioni con modesto incremento e con totali assoluti meno elevati:CampaniaLiguriaMarcheAbruzzoPugliaSicilia

3. Regioni praticamente senza incremento e con totali assoluti costanti:Valle d'AostaTrentinoFriuliUmbriaMoliseBasilicataCalabriaSardegna

• Utile il confronto con i dati delle cancellazioni della TAVOLA 2

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 38Roma, 4 dicembre 2002

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$11,��������� ���� ���� ���� PIEMONTE 260.825 261.254 267.352 270.500 264.983 0,2 2,3 1,2 VALLE D’AOSTA 44.915 27.690 31.447 27.941 32.998 -38,4 13,6 -11,1 LOMBARDIA 543.235 560.946 592.151 594.485 572.712 3,3 5,6 0,4 TRENTINO A. A. 48.449 50.209 53.619 49.001 50.320 3,6 6,8 -8,6 VENETO 239.495 236.459 253.921 240.866 242.685 -1,3 7,4 -5,1 FRIULI V. G. 81.061 66.536 68.906 67.199 70.926 -17,9 3,6 -2,5 LIGURIA 98.278 94.844 106.293 98.405 99.455 -3,5 12,1 -7,4 EMILIA R. 245.556 245.807 271.418 254.890 254.418 0,1 10,4 -6,1 TOSCANA 227.092 236.004 264.911 268.285 249.073 3,9 12,2 1,3 UMBRIA 50.176 44.288 46.441 46.752 46.914 -11,7 4,9 0,7 MARCHE 80.833 74.486 87.695 80.967 80.995 -7,9 17,7 -7,7 LAZIO 285.434 379.736 429.561 445.291 385.006 33,0 13,1 3,7 ABRUZZO 58.800 53.310 60.072 56.781 57.241 -9,3 12,7 -5,5 MOLISE 9.484 9.274 9.661 9.335 9.439 -2,2 4,2 -3,4 CAMPANIA 158.100 156.102 161.645 163.267 159.688 -1,3 3,3 1,2 PUGLIA 105.800 104.190 106.645 104.645 105.320 -1,5 2,4 -1,9 BASILICATA 17.145 16.086 16.933 16.925 16.772 -6,2 5,3 0,0 CALABRIA 64.627 59.543 60.688 61.661 61.630 -7,9 1,9 1,6 SICILIA 177.852 159.425 169.113 173.846 170.059 -10,4 6,1 2,8 SARDEGNA 104.036 70.779 73.656 74.314 80.696 -32,0 4,1 0,9

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 39Roma, 4 dicembre 2002

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19 9 8 13 7.0 2 1 5.76 0 2 6 5.4 4 4 2 8 .177 14 9 .54 4 4 4 .19 2 50 .714 12 5.3 8 6 10 0 .0 75 2 9 .8 77 4 9 .3 0 9 158 .6 79 3 6 .2 15 8 .18 5 150 .72 1 10 5.2 2 2 14 .714 4 6 .9 8 9 14 0 .9 4 6 4 7.9 0 8

19 9 9 110 .0 2 6 4 .8 2 8 2 3 5.16 7 2 6 .74 9 12 7.0 15 3 7.0 0 3 4 5.3 2 7 10 8 .2 6 2 8 2 .18 4 2 0 .3 8 2 3 5.0 19 13 8 .8 9 2 2 6 .3 52 5.79 2 12 3 .3 2 4 9 0 .54 2 10 .8 77 3 2 .58 6 9 9 .2 9 0 3 4 .0 9 9

2 0 0 0 16 6 .756 6 .6 3 6 3 6 1.576 3 7.6 71 18 1.8 8 5 50 .579 6 5.19 6 158 .10 6 12 8 .8 11 2 9 .3 4 5 50 .9 2 5 19 6 .8 71 3 8 .716 8 .4 14 171.2 2 5 12 7.8 6 2 15.4 0 1 4 7.2 9 8 13 4 .59 2 4 7.13 3

2 0 0 1 150 .9 4 3 7.6 0 4 3 3 6 .8 3 1 3 3 .3 6 3 16 8 .2 8 0 4 5.512 57.73 7 14 2 .6 8 4 12 1.8 9 6 3 1.6 4 7 4 7.6 74 2 0 5.2 8 4 3 8 .4 10 8 .53 0 18 4 .2 57 13 5.54 4 16 .114 4 8 .56 1 14 6 .6 9 2 4 9 .3 3 8

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Sulla base di quanto evidenzia il grafico, èpossibile suddividere le Regioni in tre aree:

1. A maggior incremento:LombardiaLazioCampaniaVenetoPiemonteEmiliaSiciliaPuglia

2. A medio incremento:LiguriaMarcheAbruzzoCalabriaSardegna

3. A basso incremento:Valle d'AostaTrentino Alto AdigeFriuli Venezia GiuliaUmbriaMoliseBasilicata

Utile il confronto con i dati delleiscrizioni del GRAFICO 1.

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 40Roma, 4 dicembre 2002

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PIEMONTE 137.021 110.026 166.756 150.943 141.187 -19,7 51,6 -9,5 VALLE D’AOSTA 5.760 4.828 6.636 7.604 6.207 -16,2 37,4 14,6

LOMBARDIA 265.444 235.167 361.576 336.831 299.755 -11,4 53,8 -6,8 TRENTINO A.A. 28.177 26.749 37.671 33.363 31.490 -5,1 40,8 -11,4 VENETO 149.544 127.015 181.885 168.280 156.681 -15,1 43,2 -7,5

FRIULI V. G. 44.192 37.003 50.579 45.512 44.322 -16,3 36,7 -10,0 LIGURIA 50.714 45.327 65.196 57.737 54.744 -10,6 43,8 -11,4 EMILIA R. 125.386 108.262 58.106 142.684 133.610 -13,7 46,0 -9,8

TOSCANA 100.075 82.184 128.811 121.896 108.242 -17,9 56,7 -5,4 UMBRIA 29.877 20.382 29.345 31.647 27.813 -31,8 44,0 7,8 MARCHE 49.309 35.019 50.925 47.674 45.732 -29,0 45,4 -6,4

LAZIO 158.679 138.892 196.871 205.284 174.932 -12,5 41,7 4,3ABRUZZO 36.215 26.352 38.716 38.410 34.923 -27,2 46,9 -0,8MOLISE 8.125 5.792 8.414 8.530 7.730 -29,2 45,3 1,4

CAMPANIA 150.721 123.324 171.225 184.257 157.382 -18,2 38,8 7,6 PUGLIA 105.222 90.542 127.862 135.544 114.793 -14,0 41,2 6,0 BASILICATA 14.714 10.877 15.401 16.114 14.277 -26,1 41,6 4,6

CALABRIA 46.989 32.586 47.298 48.561 43.859 -30,7 45,1 2,7 SICILIA 140.946 99.290 134.592 146.692 130.380 -29,6 35,6 9,0 SARDEGNA 47.908 34.099 47.133 49.338 44.620 -28,8 38,2 4,7727$/(1$=,21$/( ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� -17,8 45,3 -2,4

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 41Roma, 4 dicembre 2002

Seguendo un processo diarmonizzazione internazionaledelle statistiche che ha portatoalla definizione dei principaliaggregati, lo "stock" di veicoli diun Paese è pari al numero diveicoli che risultano registrati al31/12. Pertanto il parco veicolareè qui calcolato partendodirettamente dall'iscrizione alP.R.A., sottolineando che,comunque, potrà esserci qualchescostamento tra il cosiddettocircolante teorico (iscritto alP.R.A.) e quello effettivamentecircolante su strada. In tutte leelaborazioni effettuate il criterioadottato per includere un veicoloin uno o nell'altro aggregato èl'espletamento della formalitàpresso il P.R.A. ciò crea alcunedistorsioni temporali peraltroquasi insignificanti se il sistema è"a regime".

Infatti, i veicoli immatricolati inItalia - sia quelli nuovi di fabbricache quelli importati usatidall'estero - devono essere iscrittial PRA entro 60 gg. dalla data diimmatricolazione. Inoltre, lacancellazione dal PRA dei veicoliavviati a demolizione, a partire dal30.6.1998 deve avvenireesclusivamente a cura dei titolaridel centro di raccolta o delconcessionario o del titolare dellasuccursale della casa costruttrice,i quali assicurano la demolizione“ecologica” dei veicoli ed hanno60 gg. di tempo dalla data diconsegna del veicolo perpresentare la formalità PRA.

Vi sono inoltre alcuni veicoli che, pur essendo in circolazione, non sono iscritti al PRA: si tratta dei veicoli iscritti in altri Registri quali quello delMinistero della Difesa (targhe EI), quello della Croce Rossa Internazionale, quello del Ministero degli Esteri e del Ministero dell’Interno. È ragionevoleritenere che il numero di questi veicoli non sia tale da modificare sensibilmente le caratteristiche del parco nel suo complesso.

Nel definire la consistenza del parco veicolare si è partiti, pertanto, dai YHLFROL�LVFULWWL�DO�3�5�$��DO����GLFHPEUH�ai quali sono stati sottratti:- L�YHLFROL�UDGLDWL, considerando a tal fine la data di presentazione della formalità (in questo caso può esserci uno slittamento temporale rispetto

alla consegna per la rottamazione fino a 60 gg.);- L�YHLFROL�RJJHWWR�GL�IXUWR�o appropriazione indebita per i quali sia stata annotata la perdita di possesso;- L�YHLFROL�FRQILVFDWL�GDOOR�6WDWR�È possibile notare un andamento pressoché costante/uguale negli anni considerati. L'andamento dei veicoli circolanti sembra rispecchiare quellodegli iscritti e dei cancellati.

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1998 3.189 158 6.290 613 3.087 848 1.106 2.982 2.596 624 1.049 3.643 181 808 3.369 2.142 317 1.097 3.046 987

1999 3.210 138 6.380 604 3.080 850 1.114 2.998 2.608 596 1.058 3.743 183 812 3.586 2.193 324 1.088 3.104 1.000

2000 3.298 168 6.551 641 3.234 867 1.148 3.107 2.716 656 1.108 3.979 194 861 3.612 2.311 340 1.181 3.262 1.022

2001 3.368 162 6.803 660 3.325 898 1.181 3.200 2.841 677 1.154 4.244 203 899 3.743 2.394 355 1.238 3.402 1.063

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 42Roma, 4 dicembre 2002

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&,5&2/$17(5(*,21, ���� ���� ���� ���� PIEMONTE 3.189.415 3.272.276 3.315.737 3.378.639 VALLE D’AOSTA 158.136 164.826 180.661 162.716 LOMBARDIA 6.290.328 6.477.368 6.595.402 6.760.913

TRENTINO A.A. 612.799 631.459 646.195 660.490 VENETO 3.086.942 3.189.299 3.264.499 3.343.405 FRIULI V. G. 847.994 858.367 871.655 891.649

LIGURIA 1.106.098 1.138.087 1.163.474 1.191.182 EMILIA R. 2.981.764 3.063.185 3.133.529 3.206.746 TOSCANA 2.596.013 2.679.473 2.758.665 2.841.679

UMBRIA 624.360 645.213 664.428 681.613 MARCHE 1.049.475 1.085.077 1.124.192 1.158.506 LAZIO 3.642.713 3.868.081 4.033.276 4.231.474

ABRUZZO 807.963 841.932 874.016 906.102MOLISE 181.260 190.622 197.092 204.669 CAMPANIA 3.368.726 3.528.675 3.656.225 3.774.661

PUGLIA 2.141.757 2.256.929 2.337.759 2.411.374 BASILICATA 317.353 332.553 344.844 357.580 CALABRIA 1.097.038 1.153.347 1.198.615 1.247.020

SICILIA 3.045.722 3.190.432 3.307.034 3.417.647 SARDEGNA 987.127 1.007.330 1.034.650 1.067.081

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 43Roma, 4 dicembre 2002

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ISCRITTI

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 44Roma, 4 dicembre 2002

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&,5&� PIEMONTE 270.500 150.943 264.983 141.187 3.315.737 3.378.639 1,9

VALLE D’AOSTA 27.941 7.604 32.998 6.207 180.661 162.716 -9,9 LOMBARDIA 594.485 336.831 572.712 299.755 6.595.402 6.760.913 2,5 TRENTINO A.A. 49.001 33.363 50.320 31.490 646.195 660.490 2,2

VENETO 240.866 168.280 242.685 156.681 3.264.499 3.343.405 2,4 FRIULI V. G. 67.199 45.512 70.926 44.322 871.655 891.649 2,3 LIGURIA 98.405 57.737 99.455 54.744 1.163.474 1.191.182 2,4

EMILIA R. 254.890 142.684 254.418 133.610 3.133.529 3.206.746 2,3 TOSCANA 268.285 121.896 249.073 108.242 2.758.665 2.841.679 3,0 UMBRIA 46.752 31.647 46.914 27.813 664.428 681.613 2,6

MARCHE 80.967 47.674 80.995 45.732 1.124.192 1.158.506 3,1 LAZIO 445.291 205.284 385.006 174.932 4.033.276 4.231.474 4,9 ABRUZZO 56.781 38.410 57.241 34.923 874.016 906.102 3,7

MOLISE 9.335 8.530 9.439 7.730 197.092 204.669 3,8 CAMPANIA 163.267 184.257 159.688 157.382 3.656.225 3.774.661 3,2 PUGLIA 104.645 135.544 105.320 114.793 2.337.759 2.411.374 3,1

BASILICATA 16.925 16.114 16.772 14.277 344.844 357.580 3,7 CALABRIA 61.661 48.561 61.630 43.859 1.198.615 1.247.020 4,0 SICILIA 173.846 146.692 170.059 130.380 3.307.034 3.417.647 3,3

SARDEGNA 74.314 49.338 80.696 44.620 1.034.650 1.067.081 3,1

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 45Roma, 4 dicembre 2002

Si nota la variabilità nel corso degli anni, con i seguenti valori medi del rapporto:1998 4,45% cioè i veicoli cancellati sono il 4,45% del circolante1999 3,51% cioè i veicoli cancellati sono il 3,51% del circolante2000 5,03% cioè i veicoli cancellati sono il 5,03% del circolante2001 4,65% cioè i veicoli cancellati sono il 4,65% del circolante

La curva annua, molto diversa nei primi 3 anni, sembra tendere però nel 2001 adistendersi intorno ad un valore medio (4.65%).Probabilmente l'aumentare o il diminuire del cancellato rispetto al circolante è segnaledi tendenze che andrebbero studiate.Da notare la costante anomala impennata nella Regione Puglia.

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 46Roma, 4 dicembre 2002

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5$332572��5$',$7,���&,5&2/$17,�5(*,21,���� ���� ���� ����

PIEMONTE 4,30% 3,25% 5,06% 4,48% VALLE D’AOSTA 3,64% 3,51% 3,94% 4,70%

LOMBARDIA 4,22% 3,61% 5,52% 4,84% TRENTINO A.A. 4,60% 4,43% 5,88% 5,05% VENETO 4,84% 4,12% 5,62% 5,06%

FRIULI V. G. 5,21% 4,35% 5,84% 5,07% LIGURIA 4,58% 4,07% 5,68% 4,89% EMILIA R. 4,20% 3,61% 5,09% 4,46%

TOSCANA 3,85% 3,15% 4,74% 4,29% UMBRIA 4,79% 3,42% 4,47% 4,67% MARCHE 4,70% 3,31% 4,60% 4,13%

LAZIO 4,36% 3,06% 4,95% 4,29%ABRUZZO 4,52% 3,16% 4,33% 4,21%MOLISE 4,48% 3,24% 4,50% 4,27%

CAMPANIA 4,47% 3,44% 4,74% 4,92% PUGLIA 4,91% 4,13% 5,53% 5,66% BASILICATA 4,64% 3,36% 4,53% 4,54%

CALABRIA 4,28% 3,00% 4,00% 3,92% SICILIA 4,63% 3,12% 4,13% 4,31% SARDEGNA 4,85% 3,41% 4,63% 4,64%

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 47Roma, 4 dicembre 2002

Nel Grafico la distribuzione dei Centri sembra rispecchiare quella dei veicoli Iscritti, Circolanti e di quelli Cancellati.L'anno 1998 non è stato considerato in quanto non significativo essendo divenuta obbligatoria la rottamazione ecologica a far data dal 30 giugno 1998.La Tabella indica il progressivo costante aumento dei Centri dal 1999 al 2001.

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1999 205 7 256 26 122 51 64 165 96 45 73 193 11 31 133 144 6 28 128 29

2000 208 7 267 26 130 53 65 171 91 44 75 244 11 40 166 176 7 35 139 31

2001 225 7 277 26 134 53 65 179 93 69 74 260 12 41 190 198 7 40 168 32

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 48Roma, 4 dicembre 2002

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PIEMONTE 205 208 225 VALLE D’AOSTA 7 7 7

LOMBARDIA 256 267 277 TRENTINO A.A. 26 26 26 VENETO 122 130 134

FRIULI V. G. 51 53 53 LIGURIA 64 65 65 EMILIA R. 165 171 179

TOSCANA 96 91 93 UMBRIA 45 44 69 MARCHE 73 75 74

LAZIO 193 244 260ABRUZZO 11 11 12MOLISE 31 40 41

CAMPANIA 133 166 190 PUGLIA 144 176 198 BASILICATA 6 7 7

CALABRIA 28 35 40 SICILIA 128 139 168 SARDEGNA 29 31 32

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 49Roma, 4 dicembre 2002

Il 1998 non è stato rappresentato perché i dati relativi non sono significativi in quanto la rottamazione ecologica presso i Centri è divenuta obbligatoria a far data dal 30giugno 1998.La curva nel Grafico dovrebbe essere indicativa di un costante rapporto fra Centri e Circolante in ogni Regione; invece oscilla sopra e sotto la media nazionale di fatto (5,1per 100.000 veicoli circolanti).Inoltre la media nazionale "di fatto" dovrebbe essere sostituita da una media nazionale "ottimale", che al momento non esiste ed è quindi da studiare (v. pag.45).

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1999 6,4 5,1 4,0 4,3 4,0 6,0 5,7 5,5 3,7 7,5 6,9 5,2 6,0 3,8 3,7 6,6 1,9 2,6 4,1 2,9

2000 6,3 4,2 4,1 4,1 4,0 6,1 5,7 5,5 3,4 6,7 6,8 6,1 5,7 4,6 4,6 7,6 2,1 3,0 4,3 3,0

2001 6,7 4,3 4,1 3,9 4,0 5,9 5,5 5,6 3,3 10,2 6,4 6,1 5,9 4,6 5,1 8,3 2,0 3,2 4,9 3,0

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 50Roma, 4 dicembre 2002

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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� PIEMONTE 205 208 225 3.189.415 3.272.276 3.315.737 3.378.639 6,4 6,3 6,7 VALLE D’AOSTA 7 7 7 158.136 164.826 180.661 162.716 5,1 4,2 4,3

LOMBARDIA 256 267 277 6.290.328 6.477.368 6.595.402 6.760.913 4,0 4,1 4,1 TRENTINO A.A. 26 26 26 612.799 631.459 646.195 660.490 4,3 4,1 3,9 VENETO 122 130 134 3.086.942 3.189.299 3.264.499 3.343.405 4,0 4,0 4,0

FRIULI V. G. 51 53 53 847.994 858.367 871.655 891.649 6,0 6,1 5,9 LIGURIA 64 65 65 1.106.098 1.138.087 1.163.474 1.191.182 5,7 5,7 5,5 EMILIA R. 165 171 179 2.981.764 3.063.185 3.133.529 3.206.746 5,5 5,5 5,6

TOSCANA 96 91 93 2.596.013 2.679.473 2.758.665 2.841.679 3,7 3,4 3,3 UMBRIA 45 44 69 624.360 645.213 664.428 681.613 7,5 6,7 10,2 MARCHE 73 75 74 1.049.475 1.085.077 1.124.192 1.158.506 6,9 6,8 6,4

LAZIO 193 244 260 3.642.713 3.868.081 4.033.276 4.231.474 5,2 6,1 6,1 ABRUZZO 11 11 12 807.963 841.932 874.016 906.102 6,0 5,7 5,9 MOLISE 31 40 41 181.260 190.622 197.092 204.669 3,8 4,6 4,6

CAMPANIA 133 166 190 3.368.726 3.528.675 3.656.225 3.774.661 3,7 4,6 5,1 PUGLIA 144 176 198 2.141.757 2.256.929 2.337.759 2.411.374 6,6 7,6 8,3 BASILICATA 6 7 7 317.353 332.553 344.844 357.580 1,9 2,1 2,0

CALABRIA 28 35 40 1.097.038 1.153.347 1.198.615 1.247.020 2,6 3,0 3,2 SICILIA 128 139 168 3.045.722 3.190.432 3.307.034 3.417.647 4,1 4,3 4,9 SARDEGNA 29 31 32 987.127 1.007.330 1.034.650 1.067.081 2,9 3,0 3,0

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 51Roma, 4 dicembre 2002

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 52Roma, 4 dicembre 2002

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PIEMONTE 3.378.639 225 126.362 150.943 4,48% 562 VALLE D’AOSTA 162.716 7 5.748 7.604 4,70% 821 LOMBARDIA 6.760.913 277 282.622 336.831 4,84% 1020 TRENTINO A.A. 660.490 26 24.160 33.363 5,05% 929 VENETO 3.343.405 134 119.002 168.280 5,06% 888 FRIULI V. G. 891.649 53 34.796 45.512 5,07% 657 LIGURIA 1.191.182 65 48.522 57.737 4,89% 746 EMILIA R. 3.206.746 179 112.869 142.684 4,46% 631 TOSCANA 2.841.679 93 103.475 121.896 4,29% 1.113 UMBRIA 681.613 69 25.587 31.647 4,67% 371 MARCHE 1.158.506 74 38.990 47.674 4,13% 527 LAZIO 4.231.474 260 162.621 205.284 4,29% 625ABRUZZO 906.102 12 29.353 38.410 4,21% 2.446 MOLISE 204.669 41 6.028 8.530 4,27% 147 CAMPANIA 3.774.661 190 147.482 184.257 4,92% 776 PUGLIA 2.411.374 198 102.352 135.544 5,66% 517 BASILICATA 357.580 7 9.321 16.114 4,54% 1332 CALABRIA 1.247.020 40 27.890 48.561 3,92% 697 SICILIA 3.417.647 168 101.323 146.692 4,31% 603 SARDEGNA 1.067.081 32 36.219 49.338 4,64% 1.132�727$/(�1$=,21$/( 41.936.627 ����� 1.544.722 ��������� ����� ���

Questa statistica serve ad avviare approfondimenti su un'ipotesi di studio e cioè se il numeroattuale "di fatto" dei centri sia adeguato alle richieste (valori medi), ovvero eccessivo (valoribassi), ovvero insufficiente (valori alti).Per un approfondimento andrebbe studiata ad esempio la distanza media dei centri dai poli diconcentrazione dei veicoli, la contiguità con i confini provinciali; ma tali analisi ad oggi nonsono disponibili.Nel 2001 il numero assoluto dei demolitori diminuisce; restano i singoli picchi.Non è stato considerato il 1998 in quanto l'obbligo di consegnare i veicoli da rottamare aicentri autorizzati è sorto il 30 Giugno '98 per cui non si dispone di dati relativi al periodoprecedente.

I centri con carico maggiore (insufficienti come numero ?) si trovano in:Toscana SardegnaLombardia TrentinoCampaniaBasilicata (ma con valore NC molto alto, vedi statistica n.9)Veneto (ma con valore NC molto alto, vedi statistica n.9)

I centri con carico minore (eccessivi come numero ?) si trovano in :Umbria MarchePuglia SiciliaLazioPiemonte (ma con valore NC molto alto, vedi statistica n.9)Molise (ma con valore NC molto alto, vedi statistica n.9)

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 53Roma, 4 dicembre 2002

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127$. La causale N.C. significa per esteso: "Non più Circolante su aree pubbliche ma ritirata su area privata" .

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 54Roma, 4 dicembre 2002

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1�&��727��5$',$=�PIEMONTE 126.362 225 562 12.499 150.943 8,3VALLE D’AOSTA 5.748 7 821 973 7.604 12,8LOMBARDIA 282.622 277 1020 20.305 336.831 6,0TRENTINO A.A. 24.160 26 929 2.872 33.363 8,6VENETO 119.002 134 888 23.077 168.280 13,7FRIULI V.G. 34.796 53 657 1.668 45.512 3,7LIGURIA 48.522 65 746 2.303 57.737 4,0EMILIAR. 112.869 179 631 14.311 142.684 10,0TOSCANA 103.475 93 1.113 9.580 121.896 7,9UMBRIA 25.587 69 371 3.531 31.647 11,2MARCHE 38.990 74 527 5.389 47.674 11,3LAZIO 162.621 260 625 28.187 205.284 13,7ABRUZZO 29.353 12 2.446 7.549 38.410 19,7MOLISE 6.028 41 147 2.377 8.530 27,9CAMPANIA 147.482 190 776 34.195 184.257 18,6PUGLIA 102.352 198 517 30.208 135.544 22,3BASILICATA 9.321 7 1.332 6.582 16.114 40,8CALABRIA 27.890 40 697 20.103 48.561 41,4SICILIA 101.323 168 603 43.548 146.692 29,7SARDEGNA 36.219 32 1.132 12.228 49.338 24,8727$/(�1$=,21$/( 1.544.722 ����� ��� 281.485 ��������� ����

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Nel Sud si rileva che ad un alto carico di lavoro dei centri di demolizione, corrisponde un alto livello di radiazioni con causale NC e questosembrerebbe coerente: infatti se i Centri sono pieni, i privati trovano difficoltà e ritirano i veicoli su aree private.Il fenomeno però non si presenta al Nord dove, anche a fronte di un alto carico di lavoro per i demolitori, la percentuale di NC sul totale dellecancellazioni si attesta comunque su valori medio-bassi. Si tratta di alti costi per la rottamazione o di pigrizia degli automobilisti?La tabella fornisce dati per un approfondimento in relazione al solo anno 2001.Si richiama l'attenzione sui dati Demolizioni/Demolitori che riportano il numero di veicoli rottamati in media dai Centri in ciascuna regione (caricodi lavoro).

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 55Roma, 4 dicembre 2002

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 56Roma, 4 dicembre 2002

9(,&2/,�5$',$7,�68'',9,6,�3(5�&$86$/(���$112�����5(*,21, '(02/,=,21, (63257$=,21, 1�&� $/752 727$/( ��'( ��(6 ��1& ��$/752

PIEMONTE 126.362 11.758 12.499 324 150.943 83,7 7,8 8,3 0,2

VALLE D’AOSTA 5.748 875 973 8 7.604 75,6 11,5 12,8 0,1

LOMBARDIA 282.622 33.256 20.305 648 336.831 83,9 9,9 6,0 0,2

TRENTINO A.A. 24.160 5.970 2.872 361 33.363 72,4 17,9 8,6 1,1

VENETO 119.002 25.967 23.077 234 168.280 70,7 15,4 13,7 0,1

FRIULI V. G. 34.796 8.875 1.668 173 45.512 76,5 19,5 3,7 0,4

LIGURIA 48.522 6.727 2.303 185 57.737 84,0 11,7 4,0 0,3

EMILIA R. 112.869 14.810 14.311 694 142.684 79,1 10,4 10,0 0,5

TOSCANA 103.475 8.480 9.580 361 121.896 84,9 7,0 7,9 0,3

UMBRIA 25.587 2.517 3.531 12 31.647 80,9 8,0 11,2 0,0

MARCHE 38.990 3.266 5.389 29 47.674 81,8 6,9 11,3 0,1

LAZIO 162.621 14.306 28.187 170 205.284 79,2 7,0 13,7 0,1

ABRUZZO 29.353 1.464 7.549 44 38.410 76,4 3,8 19,7 0,1

MOLISE 6.028 116 2.377 9 8.530 70,7 1,4 27,9 0,1

CAMPANIA 147.482 2.142 34.195 438 184.257 80,0 1,2 18,6 0,2

PUGLIA 102.352 2.887 30.208 97 135.544 75,5 2,1 22,3 0,1

BASILICATA 9.321 176 6.582 35 16.114 57,8 1,1 40,8 0,2

CALABRIA 27.890 408 20.103 160 48.561 57,4 0,8 41,4 0,3

SICILIA 101.323 1.335 43.548 486 146.692 69,1 0,9 29,7 0,3

SARDEGNA 36.219 809 12.228 82 49.338 73,4 1,6 24,8 0,2

�727$/(�1$=,21$/( ��������� ������� ������� ����� ��������� ���� ��� ���� ���

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 57Roma, 4 dicembre 2002

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI” 58Roma, 4 dicembre 2002

9(,&2/,�5,7,5$7,�68�$5((�35,9$7($11,��������������

'(02/,=,21, (63257$=,21, 5,7,52�'(/�9(,&2/2�68$5((�35,9$7(5(*,21,

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����PIEMONTE 94% 83% 85% 84% 4% 6% 6% 8% 2% 10% 8% 8%VALLE D’A. 85% 73% 78% 76% 8% 12% 8% 12% 7% 15% 14% 13%

LOMBARDIA 92% 84% 86% 84% 5% 8% 8% 10% 2% 8% 6% 6%TRENTINO A.A. 86% 75% 76% 73% 11% 17% 16% 18% 3% 8% 7% 9%VENETO 86% 66% 72% 71% 8% 13% 13% 15% 3% 13% 13% 14%

FRIULI V. G. 85% 76% 77% 77% 13% 17% 18% 20% 2% 6% 4% 4%LIGURIA 95% 89% 89% 84% 4% 7% 7% 12% 1% 4% 3% 4%EMILIA R. 90% 77% 81% 79% 5% 9% 8% 10% 5% 14% 11% 10%

TOSCANA 93% 85% 87% 85% 3% 5% 5% 7% 3% 10% 8% 8%UMBRIA 96% 78% 82% 81% 2% 9% 5% 8% 2% 13% 13% 11%MARCHE 94% 81% 82% 82% 3% 6% 6% 7% 2% 11% 11% 11%

LAZIO 95% 82% 82% 79% 3% 4% 4% 7% 1% 10% 13% 14%ABRUZZO 97% 78% 73% 76% 1% 1% 1% 4% 1% 21% 25% 20%MOLISE 95% 77% 78% 71% 3% 3% 3% 1% 2% 17% 19% 28%

CAMPANIA 97% 80% 79% 80% 1% 1% 1% 1% 2% 19% 19% 19%PUGLIA 94% 66% 71% 76% 1% 2% 2% 2% 4% 31% 26% 22%BASILICATA 95% 58% 55% 58% 1% 1% 1% 1% 4% 40% 44% 41%

CALABRIA 95% 58% 56% 58% 0% 1% 1% 1% 4% 41% 43% 41%SICILIA 95% 69% 68% 69% 1% 1% 1% 1% 4% 29% 30% 30%SARDEGNA 92% 73% 74% 73% 3% 4% 2% 2% 2% 23% 23% 25%

0(',$�1$=,21$/( ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI”

Roma, 4 dicembre 2002 59

7$92/$���&$1&(//$=,21,

3,(0217($112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 ALESSANDRIA 11.798 1.732 1.299 2 14.831 79,55% 8,76%2001 ASTI 5.700 616 473 - 6.789 83,96% 6,97%2001 BIELLA 5.956 510 369 - 6.835 87,14% 5,40%2001 CUNEO 14.234 2.685 2.020 2 18.941 75,15% 10,66%2001 NOVARA 9.233 1.105 1.498 - 11.836 78,01% 12,66%2001 TORINO 69.746 4.061 5.155 28 78.990 88,30% 6,53%2001 VERBANIA 4.626 475 889 1 5.991 77,22% 14,84%2001 VERCELLI 5.361 573 796 1 6.731 79,65% 11,83%

727$/( 126.654 11.757 12.499 34 150.944 83,91% 8,28%

9$//(�'$267$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 AOSTA 5.754 875 973 2 7.604 75,67% 12,80%

727$/( 5.754 875 973 2 7.604 75,67% 12,80%

/20%$5',$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 BERGAMO 25.898 4.815 4.569 13 35.295 73,38% 12,95%2001 BRESCIA 35.026 3.959 1.952 3 40.940 85,55% 4,77%2001 COMO 16.934 2.598 723 11 20.266 83,56% 3,57%2001 CREMONA 9.773 1.054 1.089 - 11.916 82,02% 9,14%2001 LECCO 9.616 1.484 386 2 11.488 83,70% 3,36%2001 LODI 4.848 662 600 - 6.110 79,35% 9,82%2001 MILANO 118.912 11.014 5.297 22 135.245 87,92% 3,92%2001 MANTOVA 9.954 1.291 1.766 2 13.013 76,49% 13,57%2001 PAVIA 13.794 1.293 1.412 - 16.499 83,61% 8,56%2001 SONDRIO 5.301 505 837 - 6.643 79,80% 12,60%2001 VARESE 27.201 3.713 1.113 2 32.029 84,93% 3,47%

727$/( 277.257 32.388 19.744 55 329.444 84,16% 5,99%

75(17,12�$�$�$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 BOLZANO 10.671 3.286 1.852 311 16.120 66,20% 11,49%2001 TRENTO 13.530 2.684 1.019 9 17.242 78,47% 5,91%

727$/( 24.201 5.970 2.871 320 33.362 72,54% 8,61%

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI”

Roma, 4 dicembre 2002 60

9(1(72$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 BELLUNO 5.705 1.016 728 1 7.450 76,58% 9,77%2001 PADOVA 21.856 3.441 6.885 3 32.185 67,91% 21,39%2001 ROVIGO 6.384 546 1.774 4 8.708 73,31% 20,37%2001 TREVISO 21.848 5.424 2.437 3 29.712 73,53% 8,20%2001 VENEZIA 21.356 3.163 1.455 - 25.974 82,22% 5,60%2001 VICENZA 21.258 5.482 4.990 - 31.730 67,00% 15,73%2001 VERONA 20.815 6.891 4.812 1 32.519 64,01% 14,80%

727$/( 119.222 25.963 23.081 12 168.278 70,85% 13,72%

)5,8/,�9(1(=,$�*,8/,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 GORIZIA 4.879 993 113 - 5.985 81,52% 1,89%2001 PORDENONE 7.886 2.893 299 1 11.079 71,18% 2,70%2001 TRIESTE 7.491 1.900 272 1 9.664 77,51% 2,81%2001 UDINE 14.705 3.089 984 2 18.780 78,30% 5,24%

727$/( 34.961 8.875 1.668 4 45.508 76,82% 3,67%

/,*85,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 GENOVA 27.497 4.568 1.138 6 33.209 82,80% 3,43%2001 IMPERIA 6.667 809 318 - 7.794 85,54% 4,08%2001 LA SPEZIA 6.659 500 184 - 7.343 90,69% 2,51%2001 SAVONA 7.871 850 663 3 9.387 83,85% 7,06%

727$/( 48.694 6.727 2.303 9 57.733 84,34% 3,99%

(0,/,$�520$*1$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 BOLOGNA 25.694 2.269 3.125 1 31.089 82,65% 10,05%2001 FERRARA 11.137 798 1.083 5 13.023 85,52% 8,32%2001 FORLI’ 10.392 1.248 1.332 5 12.977 80,08% 10,26%2001 MODENA 16.788 3.061 2.923 4 22.776 73,71% 12,83%2001 PIACENZA 7.383 938 812 1 9.134 80,83% 8,89%2001 PARMA 10.889 1.481 2.053 4 14.427 75,48% 14,23%2001 RAVENNA 9.738 1.539 1.630 5 12.912 75,42% 12,62%2001 REGGIO EMILIA 13.923 1.933 1.005 1 16.862 82,57% 5,96%2001 RIMINI 7.588 1.544 349 1 9.482 80,03% 3,68%

727$/( 113.532 14.811 14.312 27 142.682 79,57% 10,03%

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LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI”

Roma, 4 dicembre 2002 61

726&$1$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 AREZZO 9.045 801 798 3 10.647 84,95% 7,50%2001 FIRENZE 28.538 2.585 1.947 - 33.070 86,30% 5,89%2001 GROSSETO 6.923 140 927 5 7.995 86,59% 11,59%2001 LIVORNO 10.306 654 1.464 3 12.427 82,93% 11,78%2001 LUCCA 11.543 1.036 663 1 13.243 87,16% 5,01%2001 MASSA CARRARA 5.346 785 239 1 6.371 83,91% 3,75%2001 PISA 10.759 817 1.452 2 13.030 82,57% 11,14%2001 PRATO 5.692 445 510 - 6.647 85,63% 7,67%2001 PISTOIA 6.908 667 1.139 3 8.717 79,25% 13,07%2001 SIENA 8.750 548 443 6 9.747 89,77% 4,54%

727$/( 103.810 8.478 9.582 24 121.894 85,16% 7,86%

80%5,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, 1&2001 PERUGIA 18.517 1.255 2.611 6 22.389 82,71% 11,66%2001 TERNI 7.075 1.262 919 - 9.256 76,44% 9,93%

727$/( 25.592 2.517 3.530 6 31.645 80,87% 11,16%

0$5&+($112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 ANCONA 12.084 1.168 1.742 - 14.994 80,59% 11,62%2001 ASCOLI PICENO 9.945 383 1.396 4 11.728 84,80% 11,90%2001 MACERATA 8.693 636 796 2 10.127 85,84% 7,86%2001 PESARO 8.293 1.079 1.455 - 10.827 76,60% 13,44%

727$/( 39.015 3.266 5.389 6 47.676 81,83% 11,30%

/$=,2$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 FROSINONE 7.943 187 6.807 - 14.937 53,18% 45,57%2001 LATINA 9.007 197 7.085 3 16.292 55,28% 43,49%2001 RIETI 3.757 76 1.048 1 4.882 76,96% 21,47%2001 ROMA 115.252 10.963 9.411 1 135.627 84,98% 6,94%2001 VITERBO 9.602 187 513 - 10.302 93,21% 4,98%

727$/( 145.561 11.610 24.864 5 182.040 79,96% 13,66%

02/,6($112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 CAMPOBASSO 4.607 86 1.262 7 5.962 77,27% 21,17%2001 ISERNIA 1.423 30 1.116 - 2.569 55,39% 43,44%

727$/( 6.030 116 2.378 7 8.531 70,68% 27,87%

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Roma, 4 dicembre 2002 62

$%58==2$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 L’AQUILA 7.263 119 1.506 5 8.893 81,67% 16,93%2001 CHIETI 8.519 475 2.238 5 11.237 75,81% 19,92%2001 PESCARA 6.987 271 1.953 1 9.212 75,85% 21,20%2001 TERAMO 6.616 600 1.852 - 9.068 72,96% 20,42%

727$/( 29.385 1.465 7.549 11 38.410 76,50% 19,65%

&$03$1,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 AVELLINO 7.529 107 5.086 - 12.722 59,18% 39,98%2001 BENEVENTO 5.970 79 2.396 - 8.445 70,69% 28,37%2001 CASERTA 21.368 360 6.387 - 28.115 76,00% 22,72%2001 NAPOLI 91.626 1.336 6.041 2 99.005 92,55% 6,10%2001 SALERNO 21.422 259 14.287 1 35.969 59,56% 39,72%

727$/( 147.915 2.141 34.197 3 184.256 80,28% 18,56%

38*/,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 BARI 47.328 1.013 7.038 8 55.387 85,45% 12,71%2001 BRINDISI 10.364 394 2.353 1 13.112 79,04% 17,95%2001 FOGGIA 16.877 226 3.918 - 21.021 80,29% 18,64%2001 LECCE 13.435 842 13.093 - 27.370 49,09% 47,84%2001 TARANTO 14.426 412 3.803 3 18.644 77,38% 20,40%

727$/( 102.430 2.887 30.205 12 135.534 75,58% 22,29%

%$6,/,&$7$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 MATERA 3.325 106 2.549 - 5.980 55,60% 42,63%2001 POTENZA 6.020 70 4.043 - 10.133 59,41% 39,90%

727$/( 9.345 176 6.592 0 16.113 58,00% 40,91%

&$/$%5,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 COSENZA 9.699 131 6.228 1 16.059 60,40% 38,78%2001 CATANZARO 6.712 113 3.008 - 9.833 68,26% 30,59%2001 CROTONE 2.330 46 1.768 - 4.144 56,23% 42,66%2001 REGGIO CALABRIA 7.684 99 6.550 - 14.333 53,61% 45,70%2001 VIBO VALENTIA 1.624 19 2.550 1 4.194 38,72% 60,80%

727$/( 28.049 408 20.104 2 48.563 57,76% 41,40%

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Roma, 4 dicembre 2002 63

6,&,/,$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 AGRIGENTO 7.608 144 4.861 8 12.621 60,28% 38,52%2001 CALTANISETTA 6.375 74 1.594 - 8.043 79,26% 19,82%2001 CATANIA 22.739 556 8.874 - 32.169 70,69% 27,59%2001 ENNA 1.438 48 2.923 - 4.409 32,62% 66,30%2001 MESSINA 13.466 118 4.320 - 17.904 75,21% 24,13%2001 PALERMO 34.067 189 4.493 3 38.752 87,91% 11,59%2001 RAGUSA 4.555 45 3.681 1 8.282 55,00% 44,45%2001 SIRACUSA 5.556 111 5.906 - 11.573 48,01% 51,03%2001 TRAPANI 5.985 49 6.892 3 12.929 46,29% 53,31%

727$/( 101.789 1.334 43.544 15 146.682 69,39% 29,69%

6$5'(*1$$112 3529,1&,$ '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&2001 CAGLIARI 18.873 217 3.928 1 23.019 81,99% 17,06%2001 NUORO 3.865 43 3.130 - 7.038 54,92% 44,47%2001 ORISTANO 3.051 32 1.304 - 4.387 69,55% 29,72%2001 SASSARI 10.511 517 3.866 - 14.894 70,57% 25,96%

727$/( 36.300 809 12.228 1 49.338 73,57% 24,78%

727$/(�1$=,21$/($112 '( (6 1& $/752 727$/( '(02/,=,21, �1&���� ��������� ������� ������� ��� ��������� ������ ������