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I POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE E LE INDAGINI FINANZIARIE DELEGATE ALLA GUARDIA DI FINANZA Fiorella Buttiglione PORDENONE 25 MAGGIO 2012 1

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I POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE E LE INDAGINI FINANZIARIE DELEGATE ALLA GUARDIA DI FINANZA

Fiorella ButtiglionePORDENONE 25 MAGGIO 2012

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LA CRISI DELLA FAMIGLIA NELL’ITALIA IN CRISI

•NUMERO CRESCENTE DI SEPARAZIONI (ISTAT 2010:3,4% sep- 7,3%

div)

•In un anno 82.000 separazioni 51.000 divorzi 150.000 i figli coinvolti

•PERDITA LAVORO- DONNE “INATTIVE”- GIOVANI DISOCCUPATI (31%)

•SISTEMA DI Welfare CARENTE, si basa sul lavoro non retribuito delle

donne

•DIMISSIONI IN BIANCO (800.000 donne obbligate a sottostare a tale

pratica illegale)

•MALTRATTAMENTI - OMICIDI IN DANNO DELLE DONNE (1 ogni 2-3

giorni, riguarda tutto il paese, specialmente il Nord)

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LA CRISI DEL PROCESSO

•EVASIONE FISCALE- CORRUZIONE- ECONOMIA SOMMERSA (120 ml, 60 ml, 350 ml)•scarsa propensione a•RISPETTARE LE REGOLE •ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI •DIRE LA VERITÀ AL GIUDICE•IL CONIUGE PIÙ RICCO SI ORGANIZZA PER APPARIRE PIÙ POVERO•IL PROCESSO NON GARANTISCE RISPOSTE IN TEMPI BREVI

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LA CRISI DEL PROCESSO

•E’ EVIDENTE CHE IL GIUDICE, NEL DETTARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SIA PERSONALI CHE PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

NON POSSA PRESCINDERE DA QUESTE NOTORIE SITUAZIONI DI ORDINE GENERALE

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LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

FULCRO DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI DELLA FAMIGLIA SEPARATA

•LA PROVA DELLA EFFETTIVA CONDIZIONE ECONOMICA DEL CONIUGE FORTE, •PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER LA LIQUIDAZIONE DI ASSEGNI CHE CONSENTANO AL CONIUGE DEBOLE DI CONSERVARE LO STESSO TENORE DI VITA•OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ DEL GIUDICE

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I SOLDI:IL PROBLEMA DEI PROBLEMI NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

Gli sposi fanno del denaro e dell’amore un unico indivisibile pacchetto (jean carbonnier)FINITO L’AMORE, OCCORRE RIDEFINIRE LE RELAZIONI

AFFETTIVE E RIDISTRIBUIRE IL DENARO

Una equa sistemazione delle questioni economiche consente di RISOLVERE ANCHE IL CONFLITTO

INTERIORE, di abbandonare il rancore ed il risentimento e di pensare al futuro della propria vita, salvaguardando

la serenità dei figli6

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ACCERTAMENTO DEI REDDITI - POTERI OFFICIOSI

TESI CONTRAPPOSTE:

I POTERI OFFICIOSI HANNO CARATTERE RESIDUALE E NON INTERFERISCONO CON LA DIALETTICA PROCESSUALE E IL DIRITTO DI DIFESA

SONO POTERI ECCEZIONALI PER FINALITA’ PUBBLICHE (Enrico Quadri impedire comportamenti ostuzionistici e ricorso a sotterfugi in danno del coniuge debole– la Cassazione)

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PARTI- GIUDICE

DOVERE DI VERITA’ DELLE PARTIPROTOCOLLI

PORDENONE (dich. redditi complete, doc.situazione econ. e tenore di vita)

CAGLIARI (dich. redditi e ricev. present., autocertificazione o doc.)

MILANO (dich. redditi complete, doc.situazione econ.)

Regole pattizie che definiscono i concreti contenuti dell’attività del difensore e del giudice

Ad un maggior dovere di informazione della parte corrisponde una più attenta e “partecipe” direzione del processo da parte del giudice

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AVVOCATI

In rappresentanza del cliente dovrà collaborare all’accertamento della verità, fornendo tutte le informazioni utili richieste dalla legge o dal giudice

DOVERI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO

correlati al raggiungimento dell’equilibrio familiare adeguato alle esigenze di vita del minore coinvolto,Evitando strategie, tatticismi, rigide procedure, volte ad ottenere la disfatta della controparte

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L’OPZIONE PREFERIBILE-LA PIRAMIDE PROBATORIA

ALLA BASE della piramide si collocano tutti i documenti e le prove che le parti possono e devono fornire

RISALENDO VERSO IL VERTICE della piramide si colloca l’intervento officioso del giudice, che eserciterà a tutto tondo i suoi speciali poteri per accertare quelle situazioni che le parti non riescono a provare

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COSA DEVONO PROVARE I CONIUGI

INFORMAZIONI da inserire sin dai primi atti difensivi (disclosure) e DOCUMENTAZIONE da allegare

TENORE DI VITA in costanza di convivenza, prova delle USCITE (soldi concretamente spesi)o delle ENTRATE (redditi percepiti)

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COSA DEVONO PROVARE I CONIUGI

NOTIZIE DA FORNIRE AL GIUDICE SIN DAL PRIMO MOMENTO– Titolo di studio e lavoro attuale– Redditi, disponibilità finanziarie e contributi non occasionali– Immobili, mobili registrati, beni di lusso– Stile di vita e viaggi– Collaborazioni domestiche e spese correnti– Mutui e addebiti mensili su carte di credito e bancomat

SERVIZI CASSA NAZIONALE AVVOCATI https://portaleavvocati.visura.it/mostraCategorieListinoPubblico

.do Accesso al PRA, Agenzia Territorio, banche dati Camere

Commercio ecc.

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PROSPETTI RIASSUNTIVI-A

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PROSPETTI RIASSUNTIVI-C

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NATURA E CONTENUTI DEI POTERI OFFICIOSI

POTERE SUSSIDIARIO DI NATURA PUBBLICISTICA

ratio: accertare la verità reale

Giudice DISPONE DI TUTTI I MEZZI DI PROVA che le parti possono dedurre (informazioni, interrogatorio, prova testi, ispezioni, giuramento suppletorio -non il giuramento decisorio)

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INDAGINI BANCARIE -ORDINI DI ESIBIZIONE ART. 210 cpc

•Non necessita istanza di parte•Ordine alle banche di esibire ESTRATTI CONTO, ED OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE DEL CONIUGE-CLIENTE•non necessità che il coniuge richiedente fornisca più specifiche indicazioni •irrilevanza carattere cd. “esplorativo”•segreto bancario non opponibile -Cass. 7953/90-•Ordine alla parte, inottemperanza,argomenti di prova art. 116 cpc, dovere di lealtà art. 88 cpc, dovere di verità art. 5 l.div16

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INDAGINI BANCARIE delegate- ART. 5 L.DIV

Art.5, comma 9, L. div. (introdotto con l. 74/87) “….. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi e sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”

GIÀ DAL 1987 IL GIUDICE CIVILE PUÒ DISPORRE D’UFFICIO ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

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INDAGINI BANCARIE-ART.155 C.C.

DAL 2006 AL GIUDICE CIVILE SONO RICONOSCIUTI POTERI ANCOR PIÙ INCISIVI

Art.155, comma 6, C.C. : “Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi ART.155-sexies. C.C. “Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova….” Discrezionalità dell’esercizio poteri officiosi.

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INDAGINI BANCARIE CON DELEGA ALLA POLIZIA TRIBUTARIA ART. 5 L.DIV.

E’ DIRITTO VIVENTE che il giudice possa:

“effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili ecc.) Cass.9915/07

le INDAGINI BANCARIE rientrano nella DELEGA ALLA Guardia di Finanza di un POTERE PROPRIO DEL GIUDICE

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LA COLLABORAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GdF effettua indagini BANCARIE CARTACEE senza necessità di AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE REGIONALE DELLA G.F.

Artt.32 D.P.R. n.600/73 (IVA)e 51 D.P.R. 633/72 (Imposte dirette)

AUTONOMI POTERI del giudice civile attribuiti da norme specifiche per finalita’ pubblica di

TUTELA DI DIRITTI DI RILIEVO COSTITUZIONALE (ARTT 30 E 31 Cost.)

PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO

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LA VEXATA QUAESTIO

DUBBI SUL POTERE del giudice civile DI CHIEDERE INDAGINI BANCARIE IN VIA TELEMATICA

NOSTRO OBIETTIVOdimostrare che il Giudice delle cause di famiglia può CHIEDERE L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI-SEZ ANAGRAFE TRIBUTARIA

ENORME BANCA DATI nella quale confluiscono i flussi di denaro movimentati dal coniuge attraverso il sistema creditizio. Le sue reali disponibilità finanziarie.21

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COS’E’ L’ ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

OPERATIVO DAL 2009

SEZIONE DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

alla data attuale” l’Archivio contiene i dati relativi “a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di terzi…”

Risultano i nomi di chi opera con procura in nome e per conto del titolare del conto o del destinatario della operazione extra conto (es. rimborso libretto risparmio)

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CONTENUTO DELL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

•890 milioni di rapporti finanziari: •290 milioni cointestati;

•85 milioni di operazioni extraconto registrate negli ultimi due anni; •68 milioni di deleghe

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OPERAZIONI EXTRA-CONTO

Operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell’accezione bancaria, allo” sportello”, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto

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OPERAZIONI EXTRA-CONTO

•i pagamenti diversi ( incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretto di risparmio, estinzione carte prepagate);•l’acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro istituto;•l’addebito per estinzione di assegno e assegni vidimati;•l’acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere;•bonifico a vostro favore;•bonifico sull’estero;•erogazione prestiti personali e finanziamenti;•vendita/acquisto d’oro e metalli preziosi;•servizio eurogiro e moneygram.

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IL LUNGO CAMMINO DELLE INDAGINI BANCARIE TELEMATICHE

la ricerca dei soldi “non dichiarati” interessa da sempreil FISCO per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di pagare le tasse

il GIUDICE PENALE per la lotta al terrorismo, alla mafia, alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro sporco

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GLI ANNI ’70- i DPR n 633/72 e n 600/73

Istituzione dell’ IVA (DPR n.633/1972) Nuova disciplina della IMPOSTE DIRETTE (DPR 600/1973)

MAGGIORI POTERI AL FISCO nelle attività di:controllo dichiarazioni IVA e versamentiaccertamento imposte sui redditi

accertamenti anche presso BANCHE E OPERATORI FINANZIARI ( SOC.FIDUCIARIE) OBBLIGATI A FORNIRE “dati, notizie e documenti su qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi”

INIZIA LA FINE DEL SEGRETO BANCARIO27

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DPR 605/1973: CODICE FISCALE

A PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI prive di personalità giuridica è attribuito

CODICE FISCALE INDICATO IN NUMEROSISSIMI ATTI

Bonifici per interventi di recupero edilizio

Domande di iscrizione in albi professionali

Contratti appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata non reg.

Dati in possesso uffici marittimi e motorizzazione civile sez. nautica

Dati relativi a contratti di assicurazione ( no RC), di somministrazione energia elettrica, gas, acqua ecc.

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DPR 605/1973: ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

BANCA DATI raccoglie su scala nazionale

le informazioni pervenute dalle Amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici e privati, obbligati alle comunicazione all’Anagrafe Tributaria

i dati e notizie risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle denunce IVA o emersi durante gli accertamenti fiscali

le informazioni utilizzate per accertare complessiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica fiscale

con rettifica dichiarazioni dei redditi

accertamento imposta dovuta29

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I FLUSSI DI DENARO NON ENTRANO ANCORA NEL DATA BASE

L’enorme massa di dati non ricomprende i flussi di denaro che il “contribuente” veicola attraverso il sistema bancario e finanziario

BANCHE, POSTE, OPERATORI FINANZIARI NON HANNO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Gli accertamenti bancari continuano ad essere fatti in modalità cartacea

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DAL 1972 AL 1991 AUMENTANO I POTERI DEL FISCO

Le richieste sono ancora in MODALITÀ CARTACEA

Le informazioni sono coperte dal SEGRETO

e utilizzate con CORRETTEZZA E RISERVATEZZA

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LE BANCHE CONSERVANO L’ELENCO DEI CLIENTI. L.197/1991

Gli intermediari creditizi o finanziari e le Poste italiane s.p.a. devono tenere un

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

degli ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI con i quali intrattengono rapporti di conto o di deposito.

Il fisco vi attinge senza il previo accertamento di gravi irregolarità da parte del contribuente

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DOPO 10 ANNI IL REGOLAMENTO DEL 2000 N. 269, UN PICCOLO PASSO AVANTI verso gli accertamenti telematici

Si prevede CENTRO OPERATIVO collegato in via telematica con gli ARCHIVI UNICI dei singoli istituti di credito

AVANZANO RICHIESTE: Autorità giudiziaria, UCI, Ministero Interno, esperti del SECIT, Comandante Nucleo Polizia Tributaria G.F.

Per ottenere

NOTIZIE relativa a RAPPORTI DI CONTO E DI DEPOSITO intrattenuti con le persone fisiche o giuridiche specificamente individuate

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IL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI PREVISTO NEL 2000

BANCHE trasmettono i dati finanziari del proprio Archivio unico alla SIA (società interbancaria per l’automazione)

E dalla SIA sono inviati al Centro Operativo

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LA LEGGE 311/2004

Potenzia i poteri del Fisco (estesi a operazioni extra conto)Prevede LA TRASMISSIONE “ESCLUSIVAMENTE” IN VIA TELEMATICA delle richieste e delle risposte

SISTEMA RAPIDO ED EFFICACEche però non viene ancora attivato

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2006 INDAGINI BANCARIE- UN TRENTENNIO DI CAMBIAMENTI

NEL 2006 ISTITUITO L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI-SEZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Art 37 legge 248/2006, MODIFICA D.P.R. 605/1973 “contiene i dati identificativi di tutti i soggetti che, a partire dal

1°gennaio 2005, intrattengono o hanno intrattenuto qualsiasi rapporto continuativo o hanno effettuato qualsiasi operazione di natura finanziaria (cosiddette extra conto), sia per conto proprio che per conto o a nome di terzi, in particolare presso le banche, le Poste italiane, gli intermediari finanziari, gli agenti in attività finanziaria, le imprese di investimento”

Nel 2009 ATTIVATA FINALMENTE LA PROCEDURA TELEMATICA36

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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE MENSILE DEI DATI L. 248/2006

1. BANCHE2. SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A .3. INTERMEDIARI FINANZIARI 4. IMPRESE DI INVESTIMENTO 5. ORGANISMI DI INVESTIMENTO

COLLETTIVO DEL RISPARMIO6. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO7. OGNI ALTRO OPERATORE FINANZIARIOIn complesso circa 25.000 operatori

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CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI L.

248/2006

DATI ANAGRAFICI persone fisiche o giuridiche con cui intrattengono un qualsiasi rapporto di natura finanziaria o hanno effettuato operazioni natura finanziaria

NATURA DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI connesse ad un RAPPORTO CONTINUATIVO ed EXTRA CONTO

RAPPORTI INTRATTENUTI ED OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO e a nome DI TERZI

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FINALITA’ dell’ACCESSO L. 248/2006 - art 7 DPR 605/73

PER ATTIVITA’1.GUARDIA FINANZA E AGENZIA ENTRATE (accertamento capacità contributiva, verifica dichiarazione dei redditi, adempimento obbligazione tributaria)2.RISCOSSIONE COATTIVA mediante ruoli;3.UCI E MINISTERO DELL’INTERNO4.PROVA NEL PROCESSO PENALE 5.FINALITÀ DI PREVENZIONE

E PER QUANTO DIRÒ, ANCHE PER LE FINALITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DAL GIUDICE DELLA FAMIGLIA

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SONO I TEMPI MODERNI

•I SOLDI NON PIU’ NEL MATERASSO•TUTTO QUELLO CHE PASSA PER VIA ELETTRONICA LASCIA UNA TRACCIA NEI SISTEMI DEL FISCO.•IN TEMPO REALE SCREENING SITUAZIONE FINANZIARIA DI UN SOGGETTO•IN PASSATO OGNI SERIO ACCERTAMENTO ERA OSTACOLATO DAL SEGRETO BANCARIO

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IL SOFTWARE SERPICO

CON UN UNICO ACCESSO SI CONOSCONO1. DICHIARAZIONI DEI REDDITI (REDDITI PERCEPITI,

SCONTRINI FARMACEUTICI, INTERESSI DI MUTUO, COSTI CONDIZIONATORE ECC.)

2. BENI POSSEDUTI( VISIONE PERIMETRI CATASTALI CASE APPART. TERRENI, DATI DI AUTOMOBILI, MOTO, BARCHE, AEROPLANI)

3. UTENZE (SPESE PER LUCE GAS TELEFONO ACQUA- ISCRIZIONE A CIRCOLI IPPICI,NAUTICI CLUB ESCLUSIVI, VIAGGI ALL’ESTERO)

4. CONTI CORRENTI E RAPPORTI FINANZIARI5. INTERAZIONE ALTRI DATA-BASE

(demanio,territorio,dogane,inps,inail, inpdap41

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IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA

Nella legge n.248/2006 istitutiva dell’Archivio

Non è richiamata l’attività del giudice civile di accertamento delle condizioni economiche dei

coniugi nella cause di famiglia

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DOMANDA

?IL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO -che indaga a tutto campo-PUO’ CHIEDERE che le indagini bancarie siano eseguite con ACCESSO ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI?

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ORDINI DI ESIBIZIONE ALLE BANCHE

Abbiamo visto che il giudice della famiglia può ordinare agli istituti di credito di esibire

gli estratti del conto corrente o gli estratti delle carte di credito, senza che possa essergli opposto il segreto bancario. Art. 210 cpc del 1940

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GUARDIA DI FINANZA E INDAGINI FINANZIARIE IN MODALITÀ CARTACEA

Abbiamo visto che da tempo LA GDF SVOLGE INDAGINI BANCARIE SU DELEGA DEL GIUDICE CIVILE

•Invia le richieste agli intermediari finanziari ed alle Poste s.p.a. •Poi acquisisce la documentazione •IL TUTTO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA

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INDAGINI BANCARIE-DIRITTO VIVENTE

Abbiamo visto che la GdF non può rifiutare le indagini per mancanza autorizzazione del Comandante di Zona (ex art 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 )

la Cassazione, riconosce potere di pieno accertamento risorse economiche onerato:disponibilità monetarie, investimenti in titoli azionari e obbligazionari, in beni mobili e immobili. Segreto bancario, segreto fiduciario inopponibili (sent. n. 9915/07)

POTERE AUTONOMO del giudice della separazione ex art. 5 l.div. ora ampliato ex art. 155 comma 6, c.c. nuovo testo.

AMBITI DECISIONALI E FINALITÀ DIVERSI

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POTERE VECCHIO- STRUMENTO NUOVO

Con la richiesta di accesso all’Archivio dei rapporti si esercita sempre lo stesso POTERE DI INDAGINI BANCARIE

DIVERSA E’ SOLO LA PROCEDURAMODALITÀ TELEMATICANON PIU’ CARTACEA

Situazione paradossale:segnalazione al

Comando GdF e al PM

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La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia e sulle Altre Associazioni Criminali-

premesse

Dalla relazione approvata il 17.11.2010

IMPORTANZA INDAGINI PATRIMONIALI nella lotta alla evasione e alla criminalità

INDAGINI FINANZIARIE (=accertamenti su titolarità e movimentazione rapporti con circuito creditizio) per anni uno dei PUNTI MENO FORTI DEL SISTEMA DEGLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI, soprattutto per le DIFFICOLTÀ CHE VENIVANO INCONTRATE NELL’INDIVIDUARE I RAPPORTI BANCARI SUI QUALI SVOLGERE LE INDAGINI

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La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia e sulle Altre Associazioni

Criminali-conclusioni

Con la PROCEDURA INFORMATICA di accesso all’Archivio dei rapporti finanziari

INVESTIGAZIONI PATRIMONIALI PIÙ EFFICACI

risparmio di tempo e di risorse umane

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CONCLUSIONI

• ACCESSO ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

• MERA MODALITA’ TECNICA DI ESPLETAMENTO INDAGINI BANCARIE

• IRRAGIONEVOLE PENSARE CHE IL LEGISLATORE• ATTRIBUISCA AL GIUDICE AMPI POTERI DI INDAGINE E

GLI PRECLUDA LO STRUMENTO PIU’ EFFICACE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO nel modo più VELOCE

• Art.111,comma 2,COST50

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LA PIU’ RECENTE POSIZIONE DELLA DOTTRINANOTA a Cassazione n.2098/2011

•Le norme citate (n.r. art. 155, ultimo comma c.c., art. 5, comma 9, l. div, art. 736 bis

c.p.c.) ricostruiscono un autonomo potere di accertamento che non si presta ad essere

ricondotto nell'alveo di altre previsioni normative aventi distinte finalità.

•l’art. 7 d.p.r. n.605 del 1973, che consente l'utilizzabilità dei dati contenuti nell'anagrafe

tributaria ai fini penali, certo non impedisce ad altra fonte normativa di legittimare

l'acquisizione dei dati contenuti in relazione a diverse finalità

•La disciplina speciale in esame opera, infatti, un generale riferimento ad accertamenti

sui redditi e i beni, in vista dell'adeguata ricostruzione della condizione economica delle

parti, senza porre limiti alle fonti cui si può attingere.

•Il dovere di trasparenza, reso palese dal menzionato art. 706, 3° comma, c.p.c.,

appare, nell'ottica del legislatore, assolutamente prevalente su quello di riservatezza

•Che il sistema si evolva nel senso qui delineato è dimostrato dalla generale possibilità

per l'ufficiale giudiziario di rivolgere richieste ai gestori dell'anagrafe tributaria, ai sensi

dell’art. 492, 7° comma, c.p.c. 51

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Novita’ legislative Art 11 bis L. n. 214/2011

“l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo”

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CONCLUSIONI

ACCERTAMENTO IN VIA TELEMATICA

•NON ROUTINARIO• IMPOSSIBILITA’ DI ACCERTARE ALTRIMENTI LE RISORSE FINANZIARIE DEI CONIUGI•LA PIRAMIDE PROBATORIA, alla base l’onere di prova delle parti• NECESSITA’ DI INDIRIZZARE LE INDAGINI•UTILITA’ DI LINEE GUIDA CONCORDATE

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CONCLUSIONI

OPPORTUNA LA LEALE E SERIACOLLABORAZIONE

TRA ISTITUZIONI TRA AVVOCATI E GIUDICI

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CONCLUSIONI

UN PROCESSO PIU’ VELOCE ED EFFICACE

IN GRADO DI TRASFORMARE I DIRITTI DI

CARTA IN TUTELA EFFETTIVA DEI

SOGGETTI DEBOLI55

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CONCLUSIONI

DAVANTI AL MAGISTRATO NON SI VA PER TACERE MA BENSÌ PER PARLARE, PER FAR CONOSCERE LE PROPRIE RAGIONI E I TORTI DELL'AVVERSARIO CON DICHIARAZIONI PRECISE, POSITIVE E PERTINENTI ALLA LITE Lodovico Mortara

IL DIRITTO NON HA NÉ SERVI NÉ PADRONI É AFFIDATO ALLE CURE DI TANTI Gustavo Zagrebelsky

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VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE

BBB

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