i segni distintivi lorenzo benatti parma, 23 settembre 2011

35
I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Upload: elpidio-distefano

Post on 01-May-2015

220 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

I segni distintivi

Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Page 2: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

I segni distintivi

• Alcuni segni distintivi sono disciplinati dalla legge in modo abbastanza completo:– Ditta,– Marchio.

• Altri segni sono solo parzialmente disciplinati:– Insegna,– Nome a dominio.

• Vi sono infine segni distintivi non previsti in modo esplicito dalla legge, detti anche atipici; sono tutelati in base alla disciplina sulla repressione della concorrenza sleale.

Page 3: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Funzione dei segni distintivi

favorire la formazione ed il mantenimento della clientela (collettori clientela).

Page 4: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Principi comuni

• Libertà di formazione da parte dell’imprenditore, nel rispetto di tre principi:– verità,– novità,– capacità distintiva.

Ma i segni distintivi devono anche essere leciti• Diritto all’uso esclusivo,

ma non si può impedire che altri adotti lo stesso segno distintivo quando, per la diversità dell’attività di impresa o dei mercati serviti, non vi è pericolo di confusione e sviamento della clientela.

• Possono essere trasferiti,ma solo a determinate condizioni: occorre evitare che si tragga in inganno il pubblico.

Page 5: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Unitarietà dei segni distintivi

• Art. 22 cpi enuncia un principio generale, per il quale è da ritenere che ditta, insegna, marchio e nome a dominio non devono essere uguali o simili all’altrui insegna, ditta, marchio o nome a dominio quando «a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico».

Page 6: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

La Ditta

• È il – «nome commerciale dell’imprenditore»

(Campobasso), oppure– il nome dell’azienda, oppure– «il segno distintivo dell’impresa» (Vanzetti

– Di Cataldo).

Page 7: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

La Ditta

• Se non è indicato diversamente la ditta coincide col nome civile dell’imprenditore. Altrimenti può essere scelta dall’imprenditore nel rispetto dei principi di verità, originalità, novità e liceità.

Page 8: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Capacità distintiva della ditta

• Si tratta generalmente di segni denominativi (quelli figurativi si considerano emblemi).

• La sua funzione è rivolta agli operatori professionali.

• Per garantire capacità distintiva e novità della ditta bastano differenze lievi rispetto denominazione generica e ditte esistenti.

• Si assiste spesso all’unificazione ditta-marchio.

Page 9: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Verità della Ditta

Bisogna distinguere:• Ditta originaria, quella formata dall’impren-

ditore, «deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore».

• Ditta derivata, quella formata da altro imprenditore e trasferita insieme all’azienda, si avrà una verità solo storica.

Page 10: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Liceità della ditta

• La ditta– non deve essere contraria alla legge,– non deve essere contraria all’ordine

pubblico,– non deve essere contraria al buon

costume,– non deve essere ingannevole.

Page 11: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Novità della Ditta

• La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi per primo l’ha utilizzata, ha diritto all’uso esclusivo, chi l’ha adottata successivamente dovrà integrarla o modificarla anche se corrisponde al suo nome civile (art. 2564 c.c.).

• Ma (art. 22 cpi) non deve essere neppure «uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni».

Page 12: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Obbligo di modifica

• Occorre che le due imprese siano tra loro concorrenti.

• La giurisprudenza adotta un concetto di concorrenzialità molto esteso.

• Occorre considerare:– il mercato di sbocco;– probabili possibilità espansione mercato

imprese interessate.• Si ha riguardo alla ditta “effettiva”.

Page 13: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Costituzione del diritto

• Il diritto si acquista usando la ditta. L’uso determina l’estensione del diritto, sia in senso merceologico che territoriale.

• Il secondo comma dell’art. 2564 c.c. prevede che «per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria nel registro delle imprese in epoca posteriore». Si ritiene però che l’iscrizione non abbia efficacia costitutiva (Vanzetti – Di Cataldo), per cui il titolare può dare prova di un proprio uso della ditta anteriore alla registrazione, e della conoscenza di questo da parte del registrante

Page 14: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Trasferimento della ditta

• La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda.

• Se il trasferimento avviene per atto tra vivi occorre il consenso espresso dell’alienante.

• Se il trasferimento avviene a causa di morte la ditta si trasferisce salvo diversa volontà testamentaria.

Page 15: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Estinzione del diritto

• La legge nulla dice.• Si ritiene che l’estinzione si verifichi quando:

– cessa l’uso della ditta,– si disperda la sua notorietà qualificata.

Page 16: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Il nome delle società

• La ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale di quelle di capitali sono disciplinate da specifiche norme. «Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564» (modificazione della ditta).

• Le società devono avere un nome che non può essere uguale o simile a quello prescelto da altra società concorrente.

Page 17: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Emblema

• L’emblema non è menzionato come segno distintivo dalla legge. Si tratta solitamente di un segno figurativo, che contraddistingue l’azienda nel suo insieme. Si ritiene che vada assimilato alla ditta, la cui disciplina si applica anche all’emblema.

Page 18: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

L’insegna

• Contraddistingue i locali dell’impresa o, secondo alcuni, l’intero complesso aziendale.

• Il rilievo della tutela della disciplina dell’insegna è ridotto dal fatto che le insegne più note sono registrate e usate come marchi, e trovano tutela nella disciplina di questi ultimi.

Page 19: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Novità dell’insegna

• Circa la novità, vale il principio generale enunciato dall’art. 22 cpi circa l’unitarietà dei segni distintivi, per cui è da ritenere che l’insegna non deve essere uguale o simile all’altrui insegna, ditta, marchio o nome a dominio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali è adottata, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Page 20: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Dalle norme generali

• Si deduce che l’insegna dovrà essere:– lecita,– veritiera (non contenere indicazione che

possano trarre in inganno il pubblico circa l’attività o i prodotti),

– originale (dotata di capacità distintiva).

Page 21: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Trasferimento insegna

• Nulla è detto, ma si ritiene trasferibile (secondo alcuni insieme all’azienda).

• Si ritiene possibile anche la licenza non esclusiva ed il co-uso dell’insegna.

Page 22: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Acquisto ed estinzione del diritto

• Il diritto all’uso esclusivo dell’insegna si acquista con l’uso.

• L’insegna si estingue quando viene meno il ricordo del segno presso il pubblico.

Page 23: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Nome a dominio prima del cpi

• Dottrina e giurisprudenza erano divise:– il domain name non è un segno distintivo e

non deve essere tutelato come tale;– il domain name è un segno distintivo

assimilabile all’insegna;– il domain name è un segno distintivo

assimilabile al marchio;– il domain name è un segno distintivo atipico e

può essere tutelato ricorrendo alla disciplina repressiva della concorrenza sleale;

– Sono previste norme a tutela del nomain name aziendale degli artt. 118, 6° co., e 133 cpi (possibilità di intervenire sulla registrazione).

Page 24: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Nome a dominio oggi

• Per le norme di registrazione, il domain name non può essere uguale a quello di altro soggetto.

• L’art. 22 cpi (e la lett. c del 1° c. dell’art. 12) include esplicitamente tra i segni distintivi anche il nome a dominio, ma il cpi non ne fornisce una disciplina dettagliata.

• Quando è adottato da un imprenditore, il nome a dominio non deve essere uguale o simile all’altrui insegna, ditta, marchio o nome a dominio «se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico».

Page 25: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Trasferimento nome a dominio

• Il regolamento di assegnazione afferma che il domain name è trasferibile. Nulla conduce a conclusione opposta in base alla disciplina dei segni distintivi.

• Per l’unicità dei domain name, non sono possibili la licenza non esclusiva ed il co-uso.

Page 26: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Il marchio

• Il marchio è il segno che distingue i prodotti.• Attribuisce a chi lo registra il diritto di valersene

in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato (art. 2569 c.c.).

• Disciplina nazionale (artt. 2569-2574 c.c. e cpi).• Disciplina comunitaria.

Page 27: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Classificazioni dei marchi

• marchio di fabbrica, marchio di commercio (art. 2572 c.c.)

• marchio di prodotto e marchio di servizio;• marchio generale e marchi speciali;• marchio denominativo, marchio figurativo,

marchio misto e marchio di forma;• marchio collettivo (art. 2570 c.c. e art. 11 cpi;

hanno lo scopo di garantire la qualità).

Page 28: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Requisiti del marchio

liceità, sono vietati i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 14, 1° c., lett.a) cpi),verità, non possono essere utilizzati «segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi» (art. 14, 1° c., lett.b), cpi).originalità,novità.

Page 29: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Originalità del marchio

• Il marchio deve essere dotato di capacità distintiva (art. 13, 1° c., cpi).

• Non possono essere usati come marchi:– le denominazioni generiche,– le indicazioni descrittive,– i segni divenuti di uso comune (art. 12, 1°

c., lett. a), cpi).• Ma ......

Page 30: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Marchi forti e marchi deboli

• Marchi deboli– utilizzano

denominazioni generiche modificate;

– basteranno minime modifiche o aggiunte per escludere la confondibilità del marchio.

• Marchi forti– utilizzano espressioni

di pura fantasia;– modifiche anche

significative non potranno escludere la confondibilità.

Page 31: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Secondary meaning Volgarizzazione

• Il secondary meaning può far acquisire carattere distintivo ad un segno che originariamente ne era privo, trasformando un marchio privo di capacità distintiva in un marchio valido e consentendone la regi-strazione (art. 13, 2°c., cpi).

• Con la volgarizzazione un marchio perde la sua capacità distintiva divenendo la deno-minazione del prodotto. Da ciò deriva la decadenza del marchio (art. 13, 4°c., cpi).

Page 32: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Novità del marchio (art. 12)• Non sono nuovi:

– i marchi uguali o simili ad uno già noto come marchio (marchio di fatto) a livello pluriregionale,

– i marchi simili a ditte, denominazioni sociali, insegne, nomi a dominio, ecc., quando possa generarsi confusione nel pubblico e siano noti a livello pluriregionale,

– i marchi già registrati da altri per lo stesso prodotto,

– i marchi già registrati per prodotti affini se si possa generare confusione per il pubblico.

• Marchi celebri:non sono nuovi i marchi confondibili con quello celebre utilizzato per pro-dotti o servizi non affini.

Page 33: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

La registrazione del marchio

• La registrazione ha durata di dieci anni ed è rinnovabile senza limiti (art. 15, 4° c., e art. 16, cpi).

• A tutela del marchio è prevista l’azione di contraffazione.

Page 34: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

Il marchio di fatto• «Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha

la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avval-so» (art. 2571 c.c., il principio è ribadito nell’art. 12, 1° c., lett. b) e c), cpi).

• Se il marchio è noto su tutto il territorio nazionale, il titolare potrà impedire che altri lo usi per lo stesso prodotto ma non per quelli affini. Potrà ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato per difetto di novità, ma entro cinque anni.

• Se il marchio è noto solo a livello locale, il titolare potrà continuare ad usarlo nello stesso ambito territoriale.

Page 35: I segni distintivi Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011

I segni distintivi

Lorenzo Benatti [email protected]