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I Social Network e la sanzioni disciplinari sul posto di lavoro, incontro svolto nel progetto "Una finestra sul mondo del lavoro" Avv.Artese Università Milano Bicocca.22.05.2014TRANSCRIPT
Relatore:
Avv. Edoardo E. Artese
Social Network e sanzioni disciplinari
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Il concetto di
Social Network
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In ambiente informatico,
il termine social network si riferisce
a qualsiasi piattaforma Web
che permetta al suo interno
la creazione un identità sociale individuale
e la gestione di una propria rete sociale.
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Social Media
I social network sono più propriamente chiamati social media,
visto che nascono dall’unione del
concetto sociologico di social network
a quello informatico di new media.
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I social network
(o social media)
sono caratterizzati da
3 elementi: 1) la presenza di uno spazio virtuale (forum)
in cui l’utente può costruire ed esibire un proprio profilo.
Il profilo deve essere accessibile, almeno in forma parziale,
a tutti gli utenti dello spazio;
2) la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete)
con cui è possibile entrare in contatto e comunicare;
3) la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria rete,
in particolare le connessioni degli altri utenti.
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I social network più diffusi
LA SANZIONE DISCIPLINARE ex statuto
lavoratori Art. 7 l. 300/1970
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Art. 7. - Sanzioni disciplinari.
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. [...]. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. […] il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. [...]Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.”
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CASISTICHE
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1- Uso Social Network durante orario di
lavoro per fini diversi e contrari ai
regolamenti aziendali (anche da
apparecchiature private e personali)
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Es. caso azione disciplinare Cassa Commercialisti di cui qui si riporta
uno stralcio:
A Genova un dipendente è stato licenziato in tronco perché
usava per fini personali il collegamento a internet del
cellulare aziendale. Il tribunale ha dato ragione al datore di
lavoro:
“L'utilizzo scriteriato della rete può essere giusta causa di
licenziamento, anche se avviene da uno smartphone (Trib.
Genova 2 maggio 2005).
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2- Attenzione ai Contenuti
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NEL MONDO
Ashley Payne:
Insegnante costretta
alle dimissioni per aver
postato questa foto
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Caitlin Davis:
Cheerleader dei New England Patriots
licenziata per essere apparsa nella foto
accanto alla ragazza coperta di scritte
(molte delle quali xenofobe)
Negli Usa 3 dipendenti sono stati licenziati da un Burger King
dopo che avevano postato questa foto su Facebook
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In Gran Bretagna un giurato è stato
rimosso dalla giuria popolare di un processo dopo aver postato
la seguente frase: “"I don't know which way to go, so I'm holding a poll."
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http://www.thefacebookfired.com/
E tanti altri casi:
- foto ferie postate durante la malattia
- post su Facebook riguardo il noioso lavoro di addetta alle fotocopie
- classifica sui colleghi affascinanti
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IN ITALIA
“[...] Coloro che si iscrivono a facebook
sono ben consci delle grandi potenzialità
offerte dal sito, ma anche delle potenziali
esondazioni dei contenuti che vi inseriscono”
(Tribunale di Monza, IV sez. civile, 2 marzo 2010 n.770)
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Concludendo:
Il principio applicabile per i Social Network è il
medesimo che vige nel diritto del lavoro
La misura adottata dovrà essere
proporzionata alla condotta del
lavoratore
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GIURISPRUDENZA
“Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa
quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal
contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata
infrazione.
Infatti, con il contratto collettivo, le parti sociali operano una valutazione
preventiva di determinati comportamenti, non considerati di gravità tale
da giustificare il pensionamento; pertanto il datore di lavoro non può
irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella pattizia. (Nella
fattispecie, il dipendente era stato licenziato a seguito di contestazione
disciplinare con l'addebito di uso improprio di strumenti di lavoro e in
particolare del PC affidatogli, delle reti informatiche aziendali e della
casella di posta elettronica.)”
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 18.03.2014 n° 6222
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FINE
Avv. Edoardo E. Artese [email protected]
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