i soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni ...la nascita delle “moderne”...
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I soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali
Cos’è un’organizzazione internazionale?
Un apparato di organi creato dagli Stati mediante accordo internazionale (cd. Trattato istitutivo) allo scopo di perseguire collettivamente e istituzionalmente fini e valori internazionalmente rilevanti
L’attuale proliferazione delle organizzazioni internazionali costituisce uno degli indici del passaggio
dal diritto internazionale della coesistenza al diritto internazionale della cooperazione (Friedmann 1981)
Le prime organizzazioni internazionali
• Unione telegrafica internazionale (1865; oggi Unione internazionale delle telecomunicazioni)
• Unione Postale Universale (1875)
Caratteri comuni
• Cooperazione tecnica
• Apparato organico elementare
La nascita delle “moderne” organizzazioni internazionali
• La fine della prima guerra mondiale e il Trattato di Versailles (1919)
• La Società delle Nazioni e l’Organizzazione internazionale del Lavoro
– Competenza su questioni politicamente delicate
– Apparato organico complesso (segretariato permanente; organo assembleare che si riunisce periodicamente; organo esecutivo a composizione limitata)
Il moltiplicarsi delle organizzazioni internazionali dopo la seconda guerra mondiale
Alcuni esempi • Organizzazioni universali
– di carattere politico (ONU) – di natura economico-finanziaria (FMI, Banca
Mondiale, OMC) – di natura sociale (FAO) – di natura culturale (UNESCO)
• Organizzazioni regionali – di carattere politico (Consiglio d’Europa, Lega Araba,
Organizzazione degli Stati Americani, Unione Africana) – di carattere militare (NATO)
La soggettività delle organizzazioni internazionali
La posizione tradizionale
Le organizzazioni internazionali non si distinguono, sotto il profilo della soggettività, dagli Stati che le creano, essendo meri “organi comuni” di questi ultimi
Il parere della Corte internazionale di giustizia nel caso Bernadotte (1949)
“L’ONU è un soggetto di diritto internazionale, [...] titolare di diritti e obblighi internazionali e [dotato del]la capacità di far valere i suoi diritti per mezzo di reclami internazionali”
Requisiti per la soggettività
Due teorie • Teoria consensualistica
– Occorre guardare al testo del trattato istitutivo per verificare se con esso gli Stati hanno inteso creare un centro autonomo di imputazione o soltanto un organo comune
– Elementi rilevanti: principio maggioritario, garanzie di indipendenza (di alcuni) degli organi
• Teoria obbiettivista – Indipendentemente da quanto indicato nell’atto istitutivo,
l’organizzazione deve, in via di fatto, agire in modo autonomo
Occorre tenere conto di entrambe le indicazioni (testuale e fattuale)
Caratteri della soggettività delle organizzazioni internazionali
• Secondaria o derivata – le OO.II. costituiscono il prodotto della volontà degli
Stati; la loro esistenza, quindi, è soggetta alla volontà di questi ultimi
• Funzionale – Il contenuto della loro capacità giuridica è limitato dai
compiti ad esse affidati
• Parziale – E’ (generalmente) esclusa l’applicabilità delle norme di
diritto internazionale che presuppongono il governo di una comunità territoriale
• Distinta dalla soggettività di diritto interno
Norme applicabili alle organizzazioni internazionali
• Treaty making power – materie rientranti nella competenza
dell’organizzazione – accordi di sede
• Immunità dalla giurisdizione • Diritto alla protezione dei propri funzionari
– e a presentare reclami internazionali in caso di violazioni
• Potere di sanzionare i membri • In generale, tutte le norme che incidono sulle
competenze dell’organizzazione
Le Nazioni Unite
Progetti di riforma della comunità internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale
• Progetto Roosevelt – Divieto di uso della forza – Mantenimento della pace attraverso organizzazione
internazionale a vocazione universale – Ruolo predominante delle Potenze vincitrici – Promozione della cooperazione economica e sociale – Smantellamento degli imperi coloniali
• Progetto Churchill – Divieto di uso della forza – Promozione della cooperazione economica e sociale – Mantenimento della pace attraverso consigli regionali,
coordinati da un consiglio mondiale
I fini delle Nazioni Unite
Art. 1 della Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 1945) 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace. 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale. 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.
I fini delle Nazioni Unite
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
I fini delle Nazioni Unite
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
I fini delle Nazioni Unite
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.
Altri scopi delle Nazioni Unite
Art. 11 1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. Art. 13 1. L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: (a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione
Altri scopi delle Nazioni Unite
Art. 11 1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. Art. 13 1. L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: (a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione
I fini delle Nazioni Unite
• Mantenere la pace e la sicurezza (art. 1(1)) • Promuovere la soluzione delle controversie
internazionali attraverso mezzi pacifici (art. 1(1)) • Sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni ispirate
ai principi di uguaglianza e di autodeterminazione (art. 1(2))
• Promuovere la cooperazione economica e sociale (art. 1(3))
• Promuovere il rispetto dei diritti umani (art. 1(3)) • Promuovere il disarmo e la disciplina degli
armamenti (art. 11) • Incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto
internazionale e la sua codificazione (art. 13(1)(a))
La struttura delle Nazioni Unite
Art. 7
(1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
(2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al presente Statuto.
La struttura delle Nazioni Unite
Art. 7
(1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
(2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente alla presente Carta.
Assemblea Generale
Art. 9 (Composizione) (1) L’Assemblea Generale si compone di tutti i
Membri delle Nazioni Unite Art. 18 (Votazione) (1) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di
un voto. (2) Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni
importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. [...]
Assemblea Generale
Art. 10 (Funzioni e poteri)
(1) L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla presente Carta o, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite o al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni o argomenti.
Assemblea Generale
Art. 10 (Funzioni e poteri)
(1) L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla presente Carta o, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite o al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni o argomenti.
Democraticità e ampiezza delle competenze sono bilanciati dalla (tendenziale) assenza di poteri
vincolanti
Assemblea Generale
Poteri vincolanti e operativi: la Carta • Delibere sulla ripartizione delle spese (art. 17)
– In caso di mancato pagamento dei contributi finanziari, sospensione del diritto di voto in Assemblea (art. 19)
• Adozione regole di procedura interna (art. 21)
• Creazione di organi sussidiari (art. 22)
• Elezione dei membri degli altri organi dell’ONU, incluso il Segretario Generale
Assemblea Generale
Poteri vincolanti e operativi: la prassi • Determinazione di tempi e modalità
dell’acquisizione dell’indipendenza da parte dei popoli soggetti a dominio coloniale
• Promozione di azioni militari a tutela della pace e della sicurezza in caso di inazione del Consiglio di Sicurezza (Risoluzione 377 (V), 3 novembre 1950, Uniting for peace)
Consiglio di Sicurezza
Art. 23 (Composizione) (1) Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle
Nazioni Unite. La [Repubblica popolare cinese], la Francia, [la Russia], il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti [...]
Art. 27 (Votazione) (1) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura
sono prese con un voto favorevole di nove Membri. (3) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti [...]
Consiglio di Sicurezza
Art. 24 (Funzioni e poteri) (1) Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da
parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Art. 25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni della presente Carta.
Composizione ristretta, competenza limitata e poteri vincolanti
Gli altri organi delle Nazioni Unite
• Segretario Generale
• Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) – Le agenzie specializzate (ad es. OIL, FAO, UNESCO)
• Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
• Corte internazionale di giustizia
Organi sussidiari (esempi)
• Commissione del diritto internazionale (Assemblea Generale)
• Consiglio dei diritti umani (ECOSOC)