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CONDOMINIO articolo Consulente immobiliare 846-2009 | 1669 Il previgente codice civile del 1865, all’art. 564, aveva già previsto l’istituto della soprae- levazione attribuendo al proprietario dell’ul- timo piano dell’edificio il potere di costruire salvo il caso in cui da tale attività non deri- vasse una diminuzione del valore della pro- prietà degli altri piani. Per cui il legislatore aveva di fatto stabilito un “diritto in forma negativa” in quanto limitava l’esplicazione del medesimo solo in presenza del consenso dei proprietari degli altri piani. Il diritto di sopraelevazione era un diritto più teorico che pratico. 1 Successivamente, nel 1934 la disposizione codicistica fu integrata dall’art. 12 del R.D.L. 56, che prevedeva una disciplina più concre- ta eliminando il consenso degli altri condo- mini per la sopraelevazione. Il legislatore, però, subordinava la realizzazione della nuova opera solo alla presenza dei seguenti presupposti: l’esistenza di condizioni stati- che tali da poter consentire la sopraeleva- zione sia pur ricorrendo a preventive opere di consolidamento; l’opera di sopraelevazio- ne non deve pregiudicare l’utilizzo della ter- razza condominiale; il proprietario che ef- fettua la sopraelevazione deve corrisponde- re un indennizzo agli altri condomini. L’attuale disciplina del cod. civ. Con l’entrata in vigore del nuovo codice del 1942 il contenuto della norma analizzata è stata trasfusa nell’art. 1127 precisando che: il diritto di sopraelevazione non è subordi- nato al consenso degli altri condomini; non è consentita se le condizioni statiche L’art. 1127 cod. civ. qualifica la sopraelevazione come una facoltà attribuita al condomino dell’ultimo piano dell’edificio o del lastrico solare. Tale facoltà però è soggetta ad alcuni limiti indicati espressamente nei commi 2 e 3 dell’articolo. L’esercizio di tale facoltà va anche coordinato e interpretato con le norme antisismiche in relazione ai vari tipi di strutture che si intendono costruire. Diritto di sopraelevazione e limiti sismici Ivan Meo, Alfredo e Angelo Pesce Consulente in diritto condominiale; Consulenti tecnici 1 Troiano, “Il diritto di sopraelevazione”, in Bianca (a cura di), Il condominio, Torino, 2007, pagg. 291-292. 081909CIM0846_1669a1679.qxd 25-09-2009 13:12 Pagina 1669

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Il previgente codice civile del 1865, all’art.564, aveva già previsto l’istituto della soprae-levazione attribuendo al proprietario dell’ul-timo piano dell’edificio il potere di costruiresalvo il caso in cui da tale attività non deri-vasse una diminuzione del valore della pro-prietà degli altri piani. Per cui il legislatoreaveva di fatto stabilito un “diritto in formanegativa” in quanto limitava l’esplicazionedel medesimo solo in presenza del consensodei proprietari degli altri piani. Il diritto disopraelevazione era un diritto più teoricoche pratico.1

Successivamente, nel 1934 la disposizionecodicistica fu integrata dall’art. 12 del R.D.L.56, che prevedeva una disciplina più concre-ta eliminando il consenso degli altri condo-mini per la sopraelevazione. Il legislatore,però, subordinava la realizzazione della

nuova opera solo alla presenza dei seguentipresupposti: l’esistenza di condizioni stati-che tali da poter consentire la sopraeleva-zione sia pur ricorrendo a preventive operedi consolidamento; l’opera di sopraelevazio-ne non deve pregiudicare l’utilizzo della ter-razza condominiale; il proprietario che ef-fettua la sopraelevazione deve corrisponde-re un indennizzo agli altri condomini.

L’attuale disciplina del cod. civ.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice del1942 il contenuto della norma analizzata èstata trasfusa nell’art. 1127 precisando che:– il diritto di sopraelevazione non è subordi-

nato al consenso degli altri condomini;– non è consentita se le condizioni statiche

L’art. 1127 cod. civ. qualifica la sopraelevazione come una facoltà attribuitaal condomino dell’ultimo piano dell’edificio o del lastrico solare.Tale facoltà però è soggetta ad alcuni limiti indicati espressamentenei commi 2 e 3 dell’articolo. L’esercizio di tale facoltà va anche coordinatoe interpretato con le norme antisismiche in relazione ai vari tipi di struttureche si intendono costruire.

Diritto di sopraelevazionee limiti sismici

Ivan Meo, Alfredo e Angelo PesceConsulente in diritto condominiale; Consulenti tecnici

1Troiano, “Il diritto di sopraelevazione”, in Bianca (a cura di), Il condominio, Torino, 2007, pagg. 291-292.

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dell’edificio non sono compatibili a taleopera;

– non sono consentite preventive opere diconsolidamento;

– vi è la possibilità di una opposizione daparte dei condomini qualora la sopraele-vazione possa pregiudicare un interessedi carattere generale (si veda per esempiola stabilità ma anche il decoro architetto-nico), oppure possa pregiudicare gli inte-ressi del singolo condomino (diminuzionedi aria o luce);

– il sopraelevando deve corrispondere unaindennità agli altri condomini;

– non si deve pregiudicare la sussistenza el’utilizzo del lastrico solare a uso comune.

L’art. 1127 è stato ritenuto una norma inno-vativa rispetto all’art. 12 del R.D.L. in quanto,non accennando più a un accertamento del-le condizioni statiche, né a opere di consoli-damento, inibisce la sopraelevazione quan-do la statica risulti inadeguata a sostenerla.All’interno di questa interpretazione, la dot-trina più risalente ha precisato che la normadetta le condizioni oggettive per la liceitàdella costruzione e si lascia al proprietario ilrischio della sua iniziativa, la quale può co-munque essere bloccata anche da un solocondomino attraverso l’azione di denunciadi nuova opera, prima che il pericolo di dan-no si trasformi in danno concreto.2 Altri, in-vece, parlano di “confini del diritto di soprae-levare”; i commi 2 e 3, infatti, si limitano aelencare i danni che normalmente possonoderivare dalle sopraelevazioni, ma ciò nonesclude l’illiceità del sopralzo quando dallostesso derivano danni diversi da quelli indi-cati nella norma.3

In giurisprudenza, secondo una linea inter-pretativa consolidatasi nei decenni, si ritie-

ne che l’art. 1127 cod. civ. sottopone il dirittodi sopraelevazione spettante al proprietariodell’ultimo piano dell’edificio a 3 limiti: 1. condizioni statiche del fabbricato; 2. pregiudizio del decoro architettonico; 3. diminuzione notevole di aria e luce ai pia-ni sottostanti.

Idoneità statica dell’edificio

Come già accennato, l’art. 1127 cod. civ., aicommi 2 e 3, introduce alcuni limiti all’eser-cizio del diritto di sopraelevazione,4 posti atutela dell’interesse del condominio o deisingoli condomini. La dottrina distingue i li-miti assoluti, che possono essere superati so-lo con il consenso unanime dei condomini ei limiti relativi, per la cui attivazione è neces-saria l’opposizione di uno dei condomini.5

Più precisamente il comma 2 stabilisce chela sopraelevazione non è ammessa se le con-dizioni statiche dell’edificio non lo consen-tono. La disposizione introduce un limite dicarattere assoluto all’esercizio del diritto disopraelevazione (si veda Cass., sent. n. 2708del 27 marzo 1996), tant’è che ai condominiè accordato il diritto di opporsi alla soprae-levazione che sia incompatibile con le con-dizioni statiche, indipendentemente da ognirafforzamento o consolidamento che il so-praelevante sia disposto a eseguire.Secondo la prevalente giurisprudenza l’ido-neità statica dell’edificio a sorreggere la so-praelevazione deve essere concepita «piut-tosto come un limite alla stessa esigenza benpiù che all’esercizio del diritto in questione».Il divieto si giustifica perché è «nell’interessegenerale che si impedisca la realizzazione diedifici che possono crollare da un momentoall’altro», sicché l’eventuale consenso dei

2Peretti Griva, Il condominio di case divise in parti, Torino, 1960. 3Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, Bologna-Roma, 1968.4Alcuni affermano che l’indicazione di limiti alla facoltà di sopraelevazione deve considerarsi tassativa (Troiano, op.cit., pagg.291-293); altri riconoscono l’esistenza di limiti ulteriori (Branca, op. cit., sub art. 1127, pag. 522) che discendano da norme di ca-rattere generale (per esempio, quelle relative alle distanze fra edifici) .5Troiano, op. cit., pagg. 291-292.

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condomini non vale certo a rendere lecitaun’attività comportante pericolo di disastroe minacci all’incolumità pubblica.6

Coerentemente alla tesi secondo la quale l’i-doneità statica dell’edificio rappresenta un li-mite alla stessa esistenza del diritto di sopral-zo, è stato più volte ribadito che è da ritener-si esclusa la legittimità di opere preventive dirafforzamento delle strutture portanti in vi-sta di una sopraelevazione, specie quando ta-li opere possano effettuarsi solo mediantel’invasione della sfera di godimento di uno opiù condomini (Cass., sent. n. 1595 del 24maggio 1968 e n. 729 del 31 marzo 1967).La ratio di tale limite, quindi, è da individua-re nella tutela dell’interesse generale alla si-curezza e integrità fisica dei condomini, chenon possono essere poste in pericolo dallarealizzazione di costruzioni che le strutturedell’immobile non siano idonee a sorreggere.Tale limite, infatti, può essere superato soloquando i condomini, con consenso unanime(Cass., sent. n. 1300 del 5 aprile 1977), auto-rizzino (Cass., sent. n. 3532 del 26 maggio1986) il condomino a eseguire le opere dirafforzamento e consolidamento necessariea rendere idoneo l’edificio a sopportare il pe-so della nuova costruzione.7 Secondo un’iso-lata opinione dottrinale, il limite dovrebbeinvece considerarsi rimosso, almeno sul pia-no dei rapporti fra privati, dal consenso deicondomini contro interessati.8 In ogni caso,anche avallando l’assunto della necessità delconsenso degli altri condomini per l’esecu-zione delle opere idonee a consentire senzapregiudizio la sopraelevazione, si deve am-mettere che il consenso manifestato a que-st’ultima, pur se inidoneo a rimuoverne il di-

vieto in caso di pericolo, si converta almenoin consenso all’adozione delle misure capacidi scongiurare il pericolo stesso.9

La sopraelevazionenelle zone sismiche

In questo contesto interpretativo, acquista-no particolare rilievo le c.d. norme antisi-smiche che – in relazione ai vari tipi di strut-ture10 – dettano delle norme tecniche aventia oggetto i criteri generali tecnico-costrutti-vi per la progettazione, esecuzione e collau-do degli edifici in muratura e per il loro con-solidamento. In particolare, per quel che quiinteressa, il capo II della legge 64/1964(Provvedimenti per le costruzioni con parti-colari prescrizioni per le zone sismiche) sta-bilisce all’art. 1411 che è consentita, nel ri-spetto degli strumenti urbanistici vigenti, lasopraelevazione di: a. un piano negli edifici in muratura, purchénel complesso la costruzione risponda alleprescrizioni di cui alla presente legge;b. edifici in cemento armato normale e pre-compresso, in acciaio o a pannelli portanti,purché il complesso della struttura siaconforme alle norme della presente legge.La sopraelevazione è consentita, ex comma2 dell’art. 90, previa certificazione preventivadell’ufficio tecnico regionale competenteche attesti l’idoneità della struttura esisten-te a sopportare il nuovo carico e il numeromassimo dei piani da realizzare. È evidente che essendo preclusa al sopraele-vante la facoltà di eseguire preventive operedi rafforzamento e/o consolidamento, sen-za il consenso unanime di tutti i condomini,

6Cass., sent. n. 2996/1963, secondo la quale l’art. 1127 «prevede solo limiti al diritto, cioè il diritto alla sopraelevazione non è con-sentito in ogni caso, sia pure sottoposto ad onere, ma è consentito solo se ristretto entro determinati limiti» che «ove siano su-perati, viene meno del tutto il diritto e la sopraelevazione non può essere più eseguita». Cass., sent. n. 1300/1977.7Salis, “Sopraelevazione e opere di consolidamento”, in Riv. Giur. Ed., 1964, I, pag. 20.8Dogliotti, Comunione e condominio, Torino, 2006, pag. 259Cfr. per tale opinione Gabrielli, “Facoltà di sopraelevazione dell’edificio condominiale e autonomia privata”, in Riv. Dir. Civ.,2009, pag. 39 e segg.10Terzago, Il condominio, Milano, 1988, pag. 738.11Il contenuto del presente articolo è stato trasfuso dall’art. 90, comma 1, D.P.R. 380/2001.

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in pratica il diritto di sopraelevazione nellezone sismiche non potrà mai essere eserci-tato, tranne nel caso di completamento diun edificio che il costruttore abbia realizza-to già idoneo a sostenere nuovi piani secon-do progetto, presentato e autorizzato ex artt.17 e 18, legge 64/1974.12

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che lasopraelevazione realizzata dal proprietariodell’ultimo piano di edificio condominiale inviolazione delle prescrizioni e cautele tecni-che, fissate dalle norme speciali antisismiche,è riconducibile nell’ambito della previsionedell’art. 1127, comma 2, cod. civ., in tema di so-praelevazioni non consentite dalle condizio-ni statiche del fabbricato e che, pertanto, afronte di tali opere deve riconoscersi la facoltàdel condominio di ottenere una condanna al-la demolizione del manufatto, nonché la legit-timazione alla relativa azione dell’ammini-stratore, vertendosi in materia di atti conser-vativi dei diritti inerenti alle parti comuni del-l’edificio, ex artt. 1130, n. 3, e 1131 cod. civ.(Cass., Sez. Unite, sent. n. 1514/1987).Con riferimento alle costruzioni situate in zo-na sismica, è intervenuta anche la Cassazio-ne, Sez. Unite, con la sent. n. 1552 dell’8 mar-zo 1986, stabilendo che l’art. 1127 cod. civ. vainterpretato non nel senso che la sopraeleva-zione è vietata soltanto se le strutture dell’e-dificio non consentono di sopportarne il pe-so, bensì estensivamente nel senso che il di-vieto sussiste anche nel caso in cui le struttu-re dell’edificio sono tali che, una volta elevatala nuova fabbrica, non consentono di soppor-tare l’uso di forze in movimento quali le solle-citazioni di origine sismica.13 Pertanto, preci-

sa la Corte, se le leggi speciali antisismicheprescrivono particolari cautele tecniche daadottarsi nella sopraelevazione di edifici, es-se sono da considerarsi integrative dell’art.1127, comma 2, cod. civ., e vanno considerateal fine di accertare o escludere il limite, di na-tura inderogabile, che tale comma pone al di-ritto di sopraelevazione del condominio.A questo orientamento si è confermata an-che la Sez. II della Corte di Cassazione che,con sent. n. 3196 dell’11 febbraio 2008,14 af-ferma che se vi sono leggi antisismiche pre-scriventi particolari cautele tecniche daadottarsi nella sopraelevazione di edifici, es-se sono da considerarsi integrative dell’art.1127, comma 2, e se ne deve tenere conto alfine di accertare o escludere il limite, di na-tura inderogabile, posto dalla norma codici-stica al diritto del condomino.15 L’art. 1127,comma 2, continua la Corte, va interpretatoestensivamente, nel senso che il divieto a so-praelevare sussiste anche nel caso in cui lestrutture dell’edificio siano tali che, una vol-ta elevata la nuova fabbrica, non consenta-no di sopportare l’urto di forze in movimen-to quali le sollecitazioni di origine sismica.In particolare, l’attualità del pericolo di dan-no deve valutarsi non già in riferimento allostato asismico, bensì in relazione alla possi-bilità, sempre incombente nelle zone sismi-che, di un movimento tellurico, sicché dallainosservanza delle prescrizioni tecnichedettate per prevenire le conseguenze dan-nose del sisma deve desumersi una presun-zione di instabilità della costruzione realiz-zata (la sopraelevazione) e, quindi, una si-tuazione di pericolo permanente, da rimuo-

12Cocchiara, “La sopraelevazione degli edifici in condominio”, in Arch. Loc. Cond., 2000, pagg. 232 e segg.13È per l’anzidetta finalità che le prescrizioni tecniche antisismiche risultano dettate non solo per le costruzioni da eseguire neinuovi centri, ma anche per quelle da realizzare nei centri abitati esistenti.14«L’astratta inidoneità della struttura sottostante a resistere alle sollecitazioni di un eventuale evento tellurico preclude in ca-po al condomino proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o proprietario esclusivo del lastrico solare il sorgere del diritto disopraelevazione» (nella specie, la Cassazione ha precisato che la domanda di demolizione della nuova fabbrica poteva essereparalizzata solo dalla prova che non solo la sopraelevazione, ma anche l’edificio sottostante erano adeguati a fronteggiare unrischio sismico).15Rufo Spina, “Diritto di sopraelevazione e limiti sismici”, nota a Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3196 dell’11 febbraio 2008, in Giur. It.,2008, pagg. 2185-2187.

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vere senza indugio (riduzione in pristino)(Cass., sent. n. 4009 dell’11 giugno 1983).

La normativa tecnica

Qualsiasi costruzione, sia pubblica sia priva-ta, deve essere realizzata in osservanza didettagliate norme tecniche riguardanti i va-ri elementi costruttivi. Dette norme tratte-ranno i seguenti argomenti:a. criteri generali tecnico-costruttivi per laprogettazione, esecuzione e collaudo degli edi-fici in muratura e per il loro consolidamento;b. carichi e sovraccarichi e loro combinazio-ni, anche in funzione del tipo e delle moda-lità costruttive e della destinazione dell’ope-ra; criteri generali per la verifica di sicurezzadelle costruzioni;c. indagini sui terreni e sulle rocce, stabilitàdei pendii naturali e delle scarpate, criterigenerali e precisazioni tecniche per la pro-gettazione, esecuzione e collaudo delle ope-re di sostegno delle terre e delle opere di fon-dazione;d. criteri generali e precisazioni tecniche perla progettazione, esecuzione e collaudo diopere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate ingenere, acquedotti, fognature;e. protezione delle costruzioni dagli incendi.Nello specifico, si deve far riferimento al Ti-tolo II della legge 64 del 2 febbraio 1974 “Nor-me tecniche per le costruzioni in zone sismi-che”, il quale disciplina tutte le costruzioni lacui sicurezza possa comunque interessare la

pubblica incolumità, da realizzarsi in zonedichiarate sismiche.16

Per il fenomeno terremoto, il primo obietti-vo da perseguire è quello di realizzare co-struzioni sicure in grado di resistere allescosse più intense prevedibili in una deter-minata area e adeguare gli edifici esistenticon le norme antisismiche vigenti.L’aspetto di maggiore innovazione nel contestodi questa problematica riguarda i nuovi criteridi classificazione sismica, che vincolerannoconseguentemente, in una seconda fase, la rea-lizzazione nel rispetto delle norme tecnicheper la progettazione (con il terremoto del Moli-se, anno 2002, il comune di San Giuliano di Pu-glia, tristemente noto per il crollo della scuolaelementare e l’ingente perdita di vite umane, inbase alla vecchia classificazione non era inclu-so, per esempio, in zona sismica; lo è diventatodopo l’Ord.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003).In definitiva, non esistono più zone “classifi-cate sismiche” e “non classificate”, ma zonesuddivise in quattro fasce di sismicità secon-do valori decrescenti di accelerazioni massi-me al suolo (figura 1).Come tutti i fenomeni di propagazione ener-getica, il sisma ha una propagazione territo-riale vasta che parte dall’epicentro (zona 1) esi riduce via via allontanandosi (zona 4) (ta-bella 1). Ciascun comune, quindi, viene asse-gnato a una delle quattro zone. Spetta poi al-le regioni formalizzare la classificazione delproprio territorio con facoltà di vincolare omeno la progettazione antisismica nella zona4. È auspicabile, inoltre, una previsione di sot-tozone in comuni al confine tra più regioni.

16La legge 64 del 2 febbraio 1974 attribuisce le funzioni in materia sismica al Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delleinfrastrutture). Tuttavia, negli anni si sono aggiunti una serie di decreti specificamente orientati a categorie particolari di strut-ture e una serie di circolari ministeriali. Il decreto fondamentale di riferimento è costituito dal D.M. lavori pubblici 16 gennaio1996. Nell’ottobre 2001 è stato predisposto un testo definitivo di aggiornamento delle norme tecniche. A livello europeo è sta-to predisposto da tutti i Paesi membri, inclusa l’Italia, un sistema integrato di norme per la progettazione antisismica di edifi-ci, ponti, serbatoi, torri, fondazioni e opere geotecniche e per la valutazione della sicurezza e l’adeguamento di strutture esi-stenti (Eurocodice 8). La differenza sostanziale con le tradizionali norme consiste nell’abbandono del carattere convenzionalee puramente prescrittivi a favore di una impostazione più prestazionale, nella quale gli obiettivi della progettazione vengonodichiarati e i metodi utilizzati allo scopo (analisi strutturale e dimensionamento degli elementi) vengono singolarmente giu-stificati. L’EC8 si pone due obiettivi fondamentali per il conseguimento di una protezione “adeguata” nei confronti di due con-dizioni limite: uno stato di danno strutturale accentuato che prelude al collasso, e uno stato di danno agli elementi non strut-turali, le cui conseguenze sono di natura fondamentalmente economica.

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Meglio si comprendono le cause che posso-no provocare eventi dannosi, più sono chia-ri gli obiettivi per stabilire gli interventiadatti per la mitigazione del rischio. Solocosì, nella fase in cui si deve attuare la pre-venzione, si possono compiere le scelte piùopportune per conseguire quell’adeguatostato di sicurezza sia per l’uomo che per lesue opere. Per capire come si può interveni-re sui fattori che definiscono il rischio sismi-co, bisogna che si abbia coscienza di quale

siano le dimensioni del problema in Italia,guardando i dati riferiti ai danni provocatidai terremoti:– oltre il 45% del territorio italiano è a ri-

schio sismico di cui il 70% solo al sud;– oltre 200 terremoti distruttivi (superiori

all’VIII MCS) a partire dall’anno 1000 aoggi;

– oltre 120.000 vittime nell’ultimo secolo;– oltre 60 miliardi di euro di danni negli ul-

timi 20 anni;– oltre il 65% degli edifici è insicuro.Per una corretta azione di prevenzione biso-gna individuare su quali dei fattori che de-terminano il rischio (pericolosità, vulnerabi-lità ed esposizione) si può intervenire con imezzi e le tecniche a disposizione.In definitiva, il rischio sismico assumerà va-lori più bassi lì dove, anche in presenza diuna forte pericolosità, si è certi di vivere inedifici progettati e realizzati con criteri anti-sismici e quindi con ridotta vulnerabilità, edove in caso di emergenza ci si è organizza-ti per far fronte al rischio tramite piani dievacuazione, in modo da ridurre l’incidenzadell’esposizione.A livello indicativo (tabella 2), le cause deidanni sismici sono classificabili in duegruppi: fattori certi e fattori incerti.

Terreno, fondazioni, strutturadi elevazione

La prima e più seria incognita che incontrail costruttore, sia in fase di progettazione siain fase di esecuzione, è quella delle fondazio-

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FIGURA 1 Classificazione sismica al 2006 (rece-pimento a parte delle regioni e pro-vince autonome dell’Ord.P.C.M. n.3274/2003. A cura della PCM – Dipar-timento della Protezione Civile).

TABELLA 1 Criteri per l’individuazione delle zone sismiche.

Accelerazione orizzontale Accelerazione orizzontaleZONA con probabilità di superamento di ancoraggio dello spettro

del 10% in 50 anni [ag/g] di risposta elastico [norme tecniche] [ag/g]

1 > 0,25 0,352 0,15-0,25 0,253 0,05-0.15 0,154 < 0,05 0,05

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ni e pertanto esse costituiscono la parte piùdelicata dell’organismo strutturale dell’ope-ra architettonica. La problematica derivaprincipalmente dalla natura incerta del sot-tosuolo (per qualità fisiche, meccaniche eidrauliche). L’esame del terreno di fonda-zione è indispensabile alla determinazionedella sua resistenza all’azione dei carichi. Leprove di carico costituiscono un mezzo diret-to per determinare sperimentalmente la resi-stenza unitaria di un terreno (σ) espressa inkg/cmq. Si definisce “resistenza naturaledel terreno”, il carico massimo verticalesotto il quale inizia il cedimento elasto-pla-stico della fondazione. Esso corrisponde alcarico critico che segna il limite di propor-zionalità dei cedimenti. Carico di sicurezzao ammissibile di un terreno è un’aliquota1/n del carico critico e rappresenta il mas-simo carico a cui può essere assoggettato ilterreno di fondazione affinché venga assi-curata, entro i limiti di sicurezza, la stabi-lità della fondazione.17 In definitiva, le rea-zioni del terreno dipendono dalle dimensio-ni e forma della superficie di fondazione,

dalle caratteristiche elastiche del corpo diterra interessato e della fondazione e infinedalla distribuzione dei carichi sulle sovra-strutture.Le fondazioni vengono classificate attraver-so vari criteri in dipendenza o della naturadel terreno, o della struttura di elevazionedel fabbricato: in “muratura continua” o a“scheletro indipendente” (in tal caso, il pro-blema è più complesso per la difficoltà di ri-partire su una superficie estesa di terreno icarichi concentrati alla base dei pilastri del-la struttura). In conclusione, le caratteristiche di interdi-pendenza reciproca fra la struttura dell’edi-ficio, l’area di fondazione e il terreno sono digrande importanza e ci si deve abituare aconsiderare i tre elementi inscindibili.Nell’analizzare i carichi, si considera oltre ilpeso proprio della costruzione (carico per-manente), anche quello accidentale chedipende dalla destinazione d’uso degli edifi-ci (abitazioni, uffici, scuole, magazzini ecc.).Poiché non tutti i carichi accidentali agisco-no simultaneamente, ma solo una loro per-

TABELLA 2 Cause dei danni sismici.

FATTORICERTI

FATTORIINCERTI

Qualità del progetto (rispetto di norme tecniche e controlli procedurali)

Qualità della costruzione (esecuzione, controlli in opera e collaudi)

Qualità geotecnica della localizzazione e delle fondazioni

Irregolarità di configurazione strutturale aggravata da ristrutturazioni

Modifiche all’impianto originario (ampliamenti, sopraelevazioni, superfetazioni)

Effetti indotti da interazione con edifici contigui

Vulnerabilità sismica pregressa (in aree non ancora inserite in zona sismica oper costruzioni realizzate prima della classificazione e non adeguate)

Parametri sismodinamici anomali (magnitudo, risonanza…)

Vetustà edificio

Tecnica costruttiva

Fonte: Dossier “Terremoto Normativo” di Latina C., in Costruire, n. 245, ottobre 2003.

17Cfr. Petrignani A., Tecnologie dell’architettura, Novara, 1992, pagg. 10-13.

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centuale, prendono il nome di carichi tem-poranei.I principi statico-costruttivi delle strutturein elevazione sono:– principio dell’architrave appoggiato sui

piedritti (trilite);– principio della volta ( fusione fra l’elemen-

to di sostegno e la copertura);– principio dell’architrave solidale con i pie-

dritti (telaio; tecnica costruttiva che siidentifica con il principio elastico dellacontinuità).

In questa struttura a scheletro (architravesolidale con i piedritti), la gabbia è formatada pilastri e travi orizzontali.I pilastri hanno la funzione di sostenere letravi che, a loro volta, servono a collegare inogni piano i ritti e a sorreggere i solai. Le tra-vi orizzontali costituiscono l’elemento di so-stegno dei muri perimetrali (muri di tampo-namento) e di quelli interni (tramezzi o divi-sori) delimitanti i vani. La solidarietà che vin-cola tutte le membrature fra loro, dalle fonda-zioni ai solai, alle coperture, attraverso gli ele-menti portanti, consente di ottenere un buoncomportamento anche nei confronti dellesollecitazioni esterne di carattere dinamicoda sisma (oltre che da vento, da vibrazionicausate da macchine lavoro e dall’uomoecc.), contro le quali male si comportano, in-vece, le strutture murarie tradizionali.Ai fini della progettazione, un criterio im-portante consiste nell’associare agli elemen-ti strutturali (primari [travi, pilastri] e secon-dari [pareti, solai, tamponamenti]), resi-stenze differenziate, tale che il cedimento dialcuni preceda e prevenga quello di altri. Al-tro criterio riguarda gli elementi non strut-turali il cui cedimento da comportamentoelastico-plastico sia tollerato, così che ledeformazioni siano sostenute dagli elemen-ti strutturali senza perdere la loro integrità e

resistenza. Il “calcolo strutturale” va esegui-to con il metodo degli “stati limite”. Con talemetodo, vengono definite esplicitamente leprestazioni che la struttura deve garantirenei confronti dei singoli eventi e in partico-lare verranno definite sia le prestazioni chegarantiscono la sicurezza nei confronti delcollasso (stati limite ultimi), che le presta-zioni che dovranno garantire l’utilizzabilitàe la durabilità (stati limite esercizio).18

La resistenza di un edificio antisismico si ba-sa su un giusto equilibrio tra la duttilità e larigidezza: la duttilità è la capacità delle strut-ture di assorbire le sollecitazioni nel campodelle sue proprietà elastiche e plastiche, taleda dissipare l’energia che producono le ondesismiche; la rigidezza è la capacità dellestrutture di opporsi alle deformazioni pro-dotte dalle sollecitazioni delle onde sismi-che. Un’ottimale distribuzione tra gli elemen-ti rigidi e duttili di un edificio è la base per ga-rantire un buon grado di resistenza totale,garantendo così quello che viene chiamato“comportamento scatolare” (gli elementiorizzontali, solai, e quelli verticali, pareti, de-vono essere ben collegati fra loro) (figura 2).L’elevata resistenza alle varie sollecitazionidi compressione, trazione, flessione e tagliopossedute dai materiali elastici usati per lecostruzioni degli elementi della gabbia con-sente di ridurre le sezioni di ingombro dellestrutture resistenti degli edifici a scheletrorispetto a quelle delle strutture murarie, avantaggio degli spazi d’uso.

Se il rapporto tra l’area totale coperta e quella del-le sezioni murari di un edificio in muratura è del25%, negli edifici in cemento armato è solo del10%; in quelle in acciaio, ancora meno.

Gli edifici a scheletro presentano orizzontal-mente una distribuzione puntiforme dei ca-richi, concentrati alla base dei pilastri, men-

18Accanto alle prestazioni, il metodo definisce gli eventi per cui tali prestazioni vanno garantite, per esempio nei confronti diun sisma severo basterà garantire solo lo stato limite ultimo accettando che la struttura non risulti più utilizzabile; diversamen-te su un solaio caricato da un livello di carico statisticamente frequente non si dovrà garantire solamente la resistenza, ma an-che che la deformabilità e la fessurazione siano compatibili con la sua funzionalità.

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tre negli edifici in muratura la distribuzionedei carichi ha andamento continuo coinci-dente con le maglie della rete murale.La proprietà eccezionale del cemento arma-to è che, nell’interno della massa cementiziadelle parti sollecitate a trazione, taglio e tor-sione, è possibile disporre (prima del getto)delle barre di ferro allo scopo di assorbirequelle sollecitazioni alle quali il cls di ce-mento, essendo lapideo, oppone una mini-ma resistenza. Nelle parti della struttura sol-lecitate a compressione (azioni verticali), in-vece, gli sforzi vengono interamente assorbi-ti dal cls anelastico. Per cui la forte aderenzaconsente la trasmissione delle sollecitazionidal ferro al cls e viceversa.Per esempio, se si sottopongono un trilite(architrave appoggiata) e un telaio a un’azio-ne orizzontale R applicata al trasverso, si os-servano diverse deformazioni da comporta-mento statico, con maggiore resistenza op-posta dal telaio alla sollecitazione orizzonta-le (figura 3). Più telai semplici uniti in succes-sione generano un telaio multiplo unico, chepuò essere orizzontale (in caso di capannonio industrie) o verticale (in caso di palazzi).19

Dal concetto di telaio, con relativa analisi deicarichi, si evince come una eventuale so-

praelevazione sia consentita (nel rispettodegli strumenti urbanistici vigenti) mag-giormente negli edifici a scheletro in cemen-to armato o in acciaio, laddove dovrebbepresentarsi come una continuità del telaiomultiplo, previa un’attenta analisi del di-mensionamento dei pilastri (con carichi gra-vanti), armature, plinti di fondazione.Pertanto, a far data dal 30 aprile 2004, gli in-terventi di sopraelevazione di edifici esisten-ti, comprese le sopraelevazioni di parti dell’e-dificio di altezza inferiore a quella massima,sono soggetti ad autorizzazione sismica pre-ventiva per l’inizio dei lavori, nell’ambito del-la quale è effettuata la certificazione previstadall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.È affermata la competenza del comune a ri-lasciare la certificazione dell’idoneità dellastruttura esistente a sopportare il nuovo ca-rico e il numero massimo di piani che è pos-sibile realizzare in conformità agli strumen-ti urbanistici e alle norme tecniche sismi-che, così come specificamente attestato edocumentato dal progettista incaricato dalcommittente. Essendo la certificazione perle sopraelevazioni una fase del procedimen-to di autorizzazione, la stessa non sarà ri-chiesta per le sopraelevazioni ricadenti in

FIGURA 2 Variazione del comportamento strutturale indotta dal diverso grado di collegamento tra le partie dalla differente rigidezza dei solai.

(a) Pareti non vincolate o ammorsate(b) Pareti ammorsate con orizzontamenti flessibili(c) Pareti ammorsate con orizzontamenti rigidi

19Cfr. Petrignani A., Tecnologie dell’architettura, cit., pagg. 107 e 108.

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zone dichiarate a bassa sismicità.Considerando a parte gli interventi di so-praelevazione in edifici di rilevante interes-se pubblico, per i quali è previsto un control-lo sistematico (accertamenti in corso d’ope-ra e di “conformità sismica” a lavori struttu-rali ultimati), in tutti gli altri casi alla certifi-cazione, che si inserisce nel procedimento diautorizzazione, non devono seguire da par-te del comune controlli (in corso d’opera e fi-nale) che restano comunque nella responsa-bilità delle figure tecniche incaricate dalcommittente.Stante il merito della norma statale, espres-samente riferito a «... numero massimo dipiani che è possibile realizzare in sopraeleva-zione e ... idoneità della struttura esistente asopportare il nuovo carico» (comma 2, art.90, D.P.R. 380/2001), si ritiene che debbanoessere soggetti ad autorizzazione e certifica-zione solo gli interventi di sopraelevazioneche prevedano la realizzazione, anche par-ziale, di un nuovo piano in elevazione. Con-seguentemente, sono soggetti alla proceduradel deposito con controllo a campione:a. gli interventi di semplice innalzamentodella quota d’imposta della copertura fina-lizzati a obiettivi di miglioramento sismico

nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;b. altri interventi che, nel rispetto di quantoprevisto dal punto C.2. e C.3. del D.M. 16 gen-naio 1996, prevedano – al di sopra dell’im-palcato piano di copertura – la realizzazionedi un tetto leggero a falde inclinate con pen-denze minime e senza sostanziale variazio-ne della quota d’imposta e, quindi, senzarealizzazione di un piano in più.Inoltre, non si considerano soggetti ad auto-rizzazione e certificazione gli interventi diristrutturazione con sopraelevazione conse-guenti a demolizione e ricostruzione com-pleta del fabbricato, nonché quegli interven-ti con soluzioni progettuali che prevedanol’inserimento di una nuova struttura (peresempio in c.a. e/o acciaio in un edificio esi-stente in muratura) alla quale risulti affidataper intero, dalle fondazioni alla copertura, lacapacità di resistere alle azioni statiche e si-smiche di progetto.

• Valutazione sismicae adeguamento dell’esistente

Alla luce delle nuove classificazioni sismi-che del territorio nazionale, delle esperienzeinnovative maturate in alcune regioni in te-

FIGURA 3 Comportamento statico di un trilite (a) e di un telaio (b) per effetto di una forza orizzontale.

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ma di riqualificazione antisismica degli edi-ficati storici e delle aree di espansione, non-ché i nuovi indirizzi in materia di pianifica-zione territoriale e urbanistica al fine di con-trollare la compatibilità di tali scelte con il li-vello di vulnerabilità sismica delle diversezone, possiamo affermare che la protezionesismica del costruito in Italia assume di-mensioni di particolare rilievo e priorità.Le attività di riqualificazione e riuso dell’esi-stente coprono da tempo una quota di mer-cato superiore a quella delle nuove costru-zioni. La problematica è evitare che taluneristrutturazioni peggiorino le eventuali con-dizioni di rischio sismico dell’edificio e valu-tare in che misura gli interventi sull’esisten-te costituiscono un modo per ridurlo conmisure di miglioramento e rinforzo20. Tra l’al-tro, le cose si complicano perché la loro resi-stenza dipende sia dal sistema costruttivoche dai materiali impiegati. Tutto il patrimonio edilizio dei centri storiciè costruito con sistemi e tecniche superati,per cui questi edifici necessitano di maggio-ri interventi (tabella 3).Ogni singolo edificio ha delle problematichespecifiche che richiedono l’applicazione diinterventi diversi: si parte da un semplicemiglioramento antisismico fino ad arrivare

alla ristrutturazione completa in chiave an-tisismica. Le tecniche di intervento più co-muni riguardano:– inserimento di catene o cordoli in cemen-

to armato, in modo tale da tenere legatetra loro le murature portanti;

– sostituzione dei solai fatiscenti o inter-venti di rinforzo per garantire una rigidez-za accettabile e un buon ancoraggio allestrutture verticali;

– eventuale rimozione delle falde dei tettitroppo spingenti, per ridurre la spintaorizzontale su cui poggiano;

– consolidamento delle murature portanti,come il riempimento di quelle a sacco conspeciali malte cementizie; ripristino (dovepossibile) della tessitura della maglia mu-raria; chiusura di grosse bucature che po-trebbero compromettere la rigidezza deimuri; riparazione di profonde lesioni ecc.;

– rinforzo delle fondazioni nei punti in cuipotrebbero cedere, sia per la natura del ter-reno, sia per l’indebolimento delle stesse.

Ovviamente, soltanto una accurata perizia deitecnici può fornire la giusta valutazione dellecarenze e la necessità degli interventi necessa-ri. L’insieme delle opere previste è tale da farconseguire all’edificio un maggior grado di si-curezza nei confronti delle azioni sismiche.

20Il tutto in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle costruzioni italiane è stata realizzata senza alcun cri-terio antisismico ed è quindi da ritenere potenzialmente vulnerabile ai terremoti. Se a questo si aggiunge l’evidente bassa qua-lità del costruito nei piani residenziali (pubblici e privati) realizzati nel periodo del boom edilizio, la scarsità dei controlli sullecostruzioni, condoni e sanatorie, il dilagante fenomeno dell’abusivismo e una mancata attuazione di una vera politica di pre-venzione, possiamo affermare che il grado di pericolosità è davvero allarmante. Cfr. Latina C., Dossier “Terremoto Normativo”,in Costruire, n. 245, ottobre 2003.

TABELLA 3 Valutazione di sicurezza e adeguamento sismico di edifici esistenti.

Procedura obbligatoria quando l’intervento prevede

– ampliamento o sopraelevazione dell’edificio (quest’ultima entro l’altezza massima consentita inzona sismica)

– variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi originari (permanenti eaccidentali) superiori al 20%

– effettuazione di interventi strutturali sistematici che modifichino l’impianto originariodell’edificio

– effettuazione di un insieme di interventi strutturali di modifica o sostituzione quando questicomportino una sostanziale modifica del comportamento globale dell’edificio

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