il bilancio d’esercizio nella disciplina...
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Il bilancio d’esercizio nella disciplina civilistica
Lezioni del 12 ottobre, 15 ottobre, 18 ottobre
Prof.ssa Lucia Biondi
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LA FUNZIONE INFORMATIVA DI BILANCIO
EVOLUZIONE
Funzione bilancio
RENDICONTO
mostrare ai soci il
risultato di gestione • inesistenti funzioni pubbliche
Carattere riservato, assenza di regole
ambiente
imprese
• privato, interno
BILANCIO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE INTERNA
a. Prima del decollo industriale
OBIETTIVO
RENDICONTO
+
STRUMENTO DI TUTELA
INTERESSI ESTERNI
Tutela dell’interesse
pubblico
Difficoltà di soddisfare le diverse esigenze conoscitive;
il bilancio non le soddisfa tutte.
Bilancio “civilistico” Dichiarazione dei redditi
CIVILISTICI FISCALI ECC.
b. Sviluppo dell’impresa industriale
OBIETTIVO
Creazione di diversi bilanci esterni:
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BILANCIO STRUMENTO PASSIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA
SI CREA UNA CONNESSIONE CAUSALE
FINALITA’ CRITERI DI
VALUTAZIONE
“Razionalmente composto solo se
in relazione ad un dato fine o più fini
tra loro compatibili”
Onida
Bilancio quale…
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RENDICONTO
+ STRUMENTO DI TUTELA
INTERESSI ESTERNI
+ STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE
Informare e comunicare con i
soggetti direttamente o
indirettamente interessati all’azienda
continuando ad essere strumento di
comportamento da parte di chi
governa l’impresa
c. Epoca recente
OBIETTIVO
Il ruolo del bilancio non si esaurisce in una dimensione
passiva di rendiconto del passato, ma implica scelte e
decisioni con impatto sulla gestione futura e sulle relative
condizioni di equilibrio.
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BILANCIO STRUMENTO ATTIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA
CAMBIA LA FINALITA’, MA RESTA LA
CONNESSIONE CAUSALE
“veicolo di aggregazione consensi” capace di
influenzare comportamento e scelte
degli stakeholder.
Provasoli
FINALITA’ CRITERI DI
VALUTAZIONE
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L’ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA
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Le fonti sulle quali si basa la normativa italiana in tema di bilancio delle imprese
(diverse da banche e assicurazioni):
Codice Civile – Titolo V Delle Società – Sezione IX Del Bilancio - artt. 2423 e segg.
cosi come modificato da:
D. Lgs. n. 127 del 09.04.1991 il quale recepisce
IV Direttiva CEE (bil. d'esercizio) e VII Direttiva CEE (bil. consolidato)
Le norme sono state recentemente rinnovate con il D.Lgs. n. 139 del
18/08/2015 di recepimento della Direttiva n. 34 del 26 giugno 2013
(che abroga le Direttive IV e VII!)
Riforma del diritto societario
D. Lgs. n. 6 del 17.01.2003, aggiornato con D. Lgs. 37/2004 e D. Lgs. 310/2004
Per le società quotate, Regolamento n. 1606/2002 ha avviato il meccanismo di
adozione degli IAS
D. lgs. n. 39/2010 sulla Revisione dei conti (Direttiva n. 43/2006 e Direttiva n.
34/2013)
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Analizzeremo:
Fini del Bilancio
Criteri Generali (Postulati)
Criteri Particolari di Valutazione
Modalità di redazione dei conti annuali:
- Forma dei conti
- Struttura dei conti
La normativa comunitaria accoglie la logica aziendalistica
True and fair view
Image fidèle
Quadro fedele
FINALITA’
CRITERI
PARTICOLARI DI
VALUTAZIONE
L’ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA
PRINCIPI GENERALI
DI VALUTAZIONE
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RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA
+
PRINCIPI GENERALI
+
CRITERI PARTICOLARI
MA QUALE E’
IL FINE DI
BILANCIO?
La logica adottata dal Legislatore
nazionale per la definizione del
FINE di BILANCIO non può dirsi
né completamente aderente ad
ALFA né completamente aderente
a BETA.
«Tendente» ad ALFA ma con
alcuni elementi di BETA
L’idea consolidata negli studi economici aziendali, della
correlazione tra fini di bilancio e criteri di valutazione (generali
e particolari), sembra aver trovato espressione normativa.
QUADRO FEDELE
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Tra fini, principi generali e principi particolari di
valutazione c’è un rapporto di interdipendenza ovvero
dal fine
i principi generali
di valutazione
i criteri particolari
di valutazione
FINE/CLAUSOLA
GENERALE
Art. 2423
PRINCIPI
GENERALI
Art. 2423 bis
CRITERI
PARTICOLARI
Art. 2426
SCATOLA CINESE
DIPENDONO
DIPENDONO
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DOCUMENTI DI BILANCIO Comma 1
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa.”
Bilancio di esercizio
Stato Patrimoniale
Conto economico
Rendiconto Finanziario
Nota integrativa
Documento
quali/quantitativo
Art. 2423 - Redazione del bilancio
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Documenti quantitativi
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“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.”
CLAUSOLA GENERALE Comma 2
Clausola
generale
Postulati di bilancio
Criteri di valutazione
CHIAREZZA
RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA
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Requisito di tipo formale: riguarda la modalità di rappresentazione dei
conti:
o forma – a sezioni contrapposte o scalare
o struttura – numero, denominazione, aggregazione, etc.
Rispetto degli schemi di Stato Patrimoniale (art. 2424, 2424 bis) e Conto
Economico (art. 2425 e 2425 bis) – art. 2423 ter per entrambi
Il Rendiconto Finanziario deve essere redatto conformemente all’art. 2425ter
e ai principi contabili nazionali OIC 10.
La Nota Integrativa deve rispondere agli artt. 2427 e 2427 bis, nonché ad
altre norme che ne regolano il contenuto (artt. 2423 e 2426 )
Divieto di aggregazione voci
Divieto di compensazione partite
a. Ma che cosa significa “chiarezza”?
La dottrina aziendalistica prevede la possibilità di adottare due diverse
configurazioni, entrambe nella forma a sezioni divise e contrapposte.
LIQUID FIRST FIXED FIRST
STATO PATRIMONIALE
Liquidità Debiti a breve
Disponibilità Debiti a medio-
lungo termine
Immobilizzazioni Capitale proprio
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni Capitale proprio
Disponibilità Debiti a medio-
lungo termine
Liquidità Debiti a breve
Il legislatore non ha applicato né l’una né l’altra.
Si è preferita una forma mista di classificazione patrimoniale.
Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale
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Lo schema di Stato Patrimoniale civilistico prevede l’adozione della forma a
sezioni distinte e contrapposte.
Le voci vengono collocate all’interno dello schema seguendo criteri differenti per
l’attivo e per il passivo.
ATTIVO PASSIVO
Liquidità crescente Collocazione per natura
Struttura MISTA.
Intermedia tra classificazione finanziaria e
classificazione per natura.
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Conto economico civilistico ATTIVITA’
A. CREDITI VERSO
SOCI
B. IMMOBILIZZAZIONI
C. ATTIVO
CIRCOLANTE
D. RATEI E RISCONTI
(ATTIVI)
PASSIVITA’
A. PATRIMONIO NETTO
B. FONDI PER RISCHI
ED ONERI
C. TFR
D. DEBITI
E. RATEI E RISCONTI
(PASSIVI)
Stato patrimoniale nel codice civile
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Il legislatore prevede l’adozione di uno schema a forma scalare (Report form)
che classifica i componenti economici in base alle aree gestionali di afferenza.
Il Report form offre la possibilità all’utilizzatore di bilancio di leggere il
risultato di esercizio come aggregato contabile, frutto della sommatoria dei
risultati economici generati da diverse aree gestionali.
Art. 2425 – Contenuto del Conto Economico
CONTO ECONOMICO
Costo della produzione Valore della produzione
Oneri finanziari Proventi finanziari
Svalutazione di attività
finanziarie
Rivalutazione di
attività finanziarie
MAGGIORE
INFORMAZIONE
SUL RISULTATO
D’ESERCIZIO
--------------------------
FORMA SCALARE
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Conto economico nel codice civile
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
B . COSTI DELLA PRODUZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------
= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D . RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
------------------------------------------------------------------------------------------
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D)
- IMPOSTE
------------------------------------------------------------------------------------------
= UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
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Art. 2423ter – Struttura del conto economico e
dello stato patrimoniale
•“Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello
stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
•Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere
raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del
bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci
oggetto di raggruppamento.
•Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di
quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
•Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura
dell'attività esercitata.
•Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
•Sono vietati i compensi di partite..”
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Art. 2425 ter – Rendiconto Finanziario
«Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il
bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle
disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari
dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le
operazioni con i soci.»
RENDICONTO FINANZIARIO COL METODO DIRETTO
A) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE REDDITUALE
B) FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITà DI INVESTIMENTO
C) FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITà DI FINANZIAMENTO
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITà LIQUIDE
DISPONIBILITà LIQUIDE AL 1 GENNAIO X
DISPONIBILITà LIQUIDE AL 31 DICEMBRE X
Documento OIC 10
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Art. 2427 – 2427 bis Nota Integrativa
Documento descrittivo che indica:
- Criteri di valutazione applicati
- Movimenti e composizione di singole voci dello SP e del CE
- Informazioni sul fair value degli strumenti derivati
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Altro (es. n. e VN di singole categorie di azioni, etc.)
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«Allegati» al Bilancio
Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.):
Relazione degli amministratori sulla situazione della società e
sull’andamento della gestione
Relazione dei sindaci e deposito del bilancio (art. 2429 c.c.)
Relazione in merito all’attività svolta dall’organo di controllo interno, ai
risultati prodotti dall’attività dell’organo nell’esercizio, eventuali
osservazioni e proposte in merito al bilancio da sottoporre ad approvazione
nell’assemblea dei soci
Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (art. 2429 c.c.)
Società quotate -> Società di revisione
Società non quotate -> Società di revisione, revisore o collegio sindacale
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“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.”
CLAUSOLA GENERALE Comma 2
Clausola
generale
Postulati di bilancio
Criteri di valutazione
CHIAREZZA
RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA
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b. Che cosa significa “modo veritiero e corretto”?
Requisito di tipo sostanziale: riguarda il contenuto dell’informativa di
bilancio:
o i conti annuali offrono una rappresentazione veritiera e corretta se
rispondono al fine assegnato al bilancio; si è visto però che
o il Legislatore italiano non dichiara esplicitamente il fine di bilancio;
o non esiste un reddito «vero» e un capitale di funzionamento «vero»
poiché sono quantità astratte.
Il Legislatore, in ogni caso, detta
I principi generali (art. 2423 bis c.c.)
I criteri particolari di valutazione (art. 2426 c.c.)
da cui si dovrebbe dedurre il fine di bilancio
Quindi, il bilancio offre una rappresentazione veritiera e corretta se rispetta le
norme sancite dal legislatore in tema di postulati di bilancio e criteri particolari
di valutazione
Verità
Corrispondenza fra fatti
aziendali e valori iscritti
in bilancio
Correttezza
Rispetto delle norme del codice civile al
fine di ridurre la discrezionalità degli
amministratori
Quadro fedele
(IV Dir. CEE)
Reale finalità
• la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
• il risultato economico dell’esercizio.
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b. Che cosa significa “modo veritiero e corretto”?
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OBBLIGO DI COMPLETEZZA INFORMATIVA
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Comma 3
L’esigenza di fornire una chiara , veritiera e corretta
rappresentazione della situazione aziendale è tale da
imporre integrazioni (comma 3) e deroghe (commi 4 e 5).
QUALI E DOVE?
La norma non specifica quale tipo di informazioni e in quale documento inserirle.
Solitamente in NOTA INTEGRATIVA
Comma 4
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di :
- rilevazione
- valutazione
- presentazione
- e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione
alla presente disposizione”
Il D.lgs. 139/2015 introduce il principio di RILEVANZA dell’informazione contabile.
Un’informazione contabile è rilevante «quando la sua omissione o errata indicazione
potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre
voci analoghe» (Direttiva 2013/34/UE).
Le modalità e i criteri di attuazione di tale deroga devo essere indicate in Nota
Integrativa
PRINCIPIO DI RILEVANZA
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Comma 5
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”
DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI
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OBBLIGO DI DEROGA IN CASI ECCEZIONALI
In caso di contrasto tra norma civilistica e rappresentazione veritiera e corretta,
prevale quest’ultima.
Obbligo di derogare, in casi eccezionali, pur di fare in modo che il bilancio sia
una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.
Comma 5
Quali sono i CASI ECCEZIONALI? (= SPECIALI RAGIONI)
Fenomeni eccezionali che riguardano:
A) I BENI DELLA SOCIETA’
A.1 – Cambiamento di destinazione economica di un bene
della società (es. terreno agricolo che diventa edificabile)
A.2 – Eliminazione/attenuazione di vincoli e/o servitù
presenti sui beni (es. servitù di passaggio, servitù militare,
vincolo paesaggistico, archeologico)
A.3 – Cambiamento di destinazione giuridica di un bene (es.
stipula di un compromesso, prima del 31/12, per la vendita,
che avverrà dopo il 31/12, ad un prezzo superiore al valore
contabile)
B) IL CAPITALE DELLA SOCIETA’
E’ il caso in cui occorrerebbe ridurre il capitale sociale per
effetto di perdite. Gli amministratori possono invocare la
presenza di un «caso eccezionale» e proporre la
rivalutazione di qualche elemento attivo anziché ridurre il
capitale
DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI
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Casi
riconosciuti da
dottrina e
giurisprudenza
Caso
riconosciuto
solo dalla
dottrina
«Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale
ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. […]
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,
l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio
deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. […]»”
In tale sede l’assemblea può deliberare di:
- Rinviare le perdite al futuro (max 1 anno);
- Coprire la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite
In alternativa, gli amministratori possono invocare un «caso eccezionale»:
Rivalutano i beni dell’attivo (in relazione all’effettivo valore di mercato)
Creano una riserva di rivalutazione -> che incrementa il CN -> la perdita si riduce a
meno di un terzo del capitale
Art. 2446 c.c. Riduzione del capitale per perdite
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Esempio – CASO A.1
Nel 2016 la società acquista un terreno agricolo per € 2.000.
Nel 2017 il piano regolatore cambia ed il terreno diventa edificabile. Il suo
valore di mercato è stimato pari a € 10.000 da un perito.
Nel 2018 il terreno viene venduto:
Ipotesi A) Prezzo € 10.000
Ipotesi B) Prezzo € 8.000
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Esempio – CASO A.1
x/x/2016
TERRENO a BANCA 2.000
31/12/2016
SP a TERRENO 2.000
31/12/2017
TERRENO a RIVALUTAZIONE 8.000
31/12/2017
RIVALUTAZIONE a RISERVA NON
DISPONIBILE 8.000
31/12/2017
SP a TERRENO 10.000
31/12/2017
RISERVA NON DISPONIB a SP 8.000
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Esempio – CASO A.1 segue
Ipotesi A) Prezzo = € 10.000.
x/x/2018
BANCA a TERRENO 10.000
dd
RISERVA NON DISP a RISERVA DISP 8.000
La riserva è diventata disponibile, posso distribuirla ai soci
dd
RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 8.000
Il plusvalore viene realizzato con la vendita. Posso liberare la riserva
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Esempio – CASO A.1 segue
Ipotesi B) Prezzo € 8.000
x/x/2018
DIVERSI a TERRENO 10.000
BANCA 8.000
MINUSVALENZA 2.000
31/12/2018
CE a MINUSVALENZA 2.000
dd
RISERVA NON DISPONIB a UTILIZZO RIS NON
DISP 2.000
dd
UTILIZZO RIS NON DISP a CE 2.000
La riserva residua diventa disponibile, posso distribuirla ai soci
dd
RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 6.000
dd
RISERVA NON DISP a RIS. DISPONIB 6.000
Si utilizza parte della Riserva non disponibile a copertura della Minusvalenza
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Esempio – CASO A.2
La società X ha acquistato due anni fa un fabbricato del costo storico di € 500,
con vita utile di 10 anni. Il bene è ammortizzato a quote costanti.
Al 31/12/n la Società, dopo aver rilevato la seconda quota di ammortamento del
cespite, a seguito della rimozione di vincoli archeologici determina un valore
corrente dello stesso di € 440.
Gli amministratori invocano i casi eccezionali.
Si redigano le scritture in PD al 31/12/n e al 31/12/n+1
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Esempio – CASO A.2
31/12/n
AMMORTAM FABBR. a F.DO AMM.TO FABBR 50
Il fabbricato pertanto risulta avere attualmente un valore contabile di € 400
FABBRICATO
500
F.DO AMM.TO
FABBRICATO
50 (amm.to
primo anno)
50 (amm.to
secondo
anno)
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Esempio – CASO A.2
dd
FABBRICATO a RIVALUTAZIONE 40
dd
RIVALUTAZIONE a RISERVA NON DISP 40
31/12/n+1
AMMORTAM FABBR. a F.DO AMM.TO FABBR 55
A seguito della rivalutazione, la società decide di mantenere inalterata la vita
utile residua del fabbricato (8 anni). La nuova quota di ammortamento sarà
dunque 440/8=55, di cui 50 relativa al piano antecedente la rivalutazione e 5 al
valore rivalutato
Ogni anno, mediante il processo di ammortamento, la società recupera una parte
del valore della riserva non disponibile, pari all’ammontare della quota di
ammortamento relativa al valore rivalutato
31/12/n+1
RIS. NON DISP. a RISERVA DISP 5
Poiché il valore corrente è € 440 a fronte di un valore contabile di € 400, gli
amministratori invocano i casi eccezionali e procedono alla rivalutazione del
cespite, iscrivendo il plusvalore in una riserva non disponibile
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Esempio – CASO A.3
La società X ha un fabbricato iscritto in bilancio al valore contabile di € 300. Al
30/12/n stipula con terzi un compromesso di vendita del fabbricato per €370.
Gli amministratori invocano le speciali ragioni a norma dell’art. 2423, 5 comma
cc. La vendita avviene in data 3/3/n+1
(Si ipotizzi, per semplicità, che negli anni passati si è provveduto ad un
ammortamento in conto, e pertanto non è presente il fondo ammortamento).
Si redigano le scritture in PD al 31/12/n e al 3/3/n+1 nelle seguenti due ipotesi
Ipotesi A) Prezzo € 370
Ipotesi B) Prezzo € 350
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Esempio – CASO A.3
30/12/n
FABBRICATO a RIVALUTAZIONE 70
dd
RIVALUTAZIONE a RISERVA NON DISP 70
FABBRICATO
370
dd
SP a FABBRICATO 370
dd
RISERVA NON DISPONIB a SP 70
RISERVA NON DISP
70
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Esempio – CASO A.3 segue
Ipotesi A) Prezzo € 370
3/3/n+1
BANCA a FABBRICATO 370
dd
RISERVA NON DISP a RISERVA DISP 70
La riserva è diventata disponibile, posso distribuirla ai soci
dd
RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 70
Il plusvalore viene realizzato con la vendita. Posso liberare la riserva
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Esempio – CASO A.3 segue
Ipotesi B) Prezzo € 350
3/3/n+1
DIVERSI a FABBRICATO 370
BANCA 350
MINUSVALENZA 20
31/12/2018
CE a MINUSVALENZA 20
dd
RISERVA NON DISPONIB a UTILIZZO RIS NON
DISP 20
dd
UTILIZZO RIS NON DISP a CE 20
La riserva residua diventa disponibile, posso distribuirla ai soci
dd
RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 50
dd
RISERVA NON DISP a RIS. DISPONIB 50
Si utilizza parte della Riserva non disponibile a copertura della Minusvalenza
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Quindi, come abbiamo visto negli esempi precedenti, il recupero del valore della
riserva non disponibile può avvenire in due modi:
A. RECUPERO DIRETTO: mediante la vendita del cespite
B. RECUPERO INDIRETTO: mediante l’ammortamento
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Esempio – CASO B
IMMOBILIZZ. a RIVALUTAZIONE ?
Di quanto rivalutare?
- Rivalutazione pari alla perdita: 350
- Rivalutazione pari al plusvalore dell’immobile: 500
- Rivalutazione per un importo tale da contenere la perdita entro 1/3: 151
RIVALUTAZIONE a RIS. NON DISPONIB ?
SP
Immob. 6.000 CS 900
Perdita 350 ….
Ipotesi) E’ cambiata la destinazione economica del bene.
Sulla base di una perizia, il valore di mercato dell’immobile è pari a 6.500 €
La perdita è superiore ad un terzo del capitale.
Gli amministratori invocano i casi eccezionali, così facendo possono
rivalutare le immobilizzazioni
La prassi valutativa
per prudenza valuta
al minore tra
perdita e plusvalore