il calcolo dei termini processuali civili
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Il calcolo dei termini processuali civili
La guida completa con le indicazioni necessarie per non sbagliare il calcolo e una
tabella riassuntiva con tutte le principali scadenze
di Marcella Ferrari
Pubblicato il 02/11/2020
Nel processo civile occorre rispettare i termini dettati dal codice di rito. Infatti, gli
atti processuali devono seguire un certo ordine e vanno compiuti nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge. L’inosservanza del termine può comportare preclusioni o
decadenze e, in taluni casi, alla parte è data facoltà di sanare le conseguenze negative
tramite la cosiddetta “rimessione in termini”.
Nella presente guida, vengono esaminate le classificazioni dei termini e le conseguenze
per la loro inosservanza; in particolare, ci si sofferma sulle modalità di calcolo,
cercando di fugare i dubbi più comuni, ad esempio, sulle scadenze di sabato, sui
termini a ritroso o sulla sospensione feriale.
Sommario
1. I termini processuali
2. Termini perentori, ordinatori e dilatori
3. Il computo del termine
4. Termini a giorni o ad ore
5. Termini a mesi o ad anni
6. Il computo dei giorni festivi e del sabato
7. I termini e il sabato
8. I termini a ritroso
9. Calcolo dei termini processuali civili
a. procedimento ordinario di primo grado
b. impugnazioni
c. processo del lavoro: cenni
d. procedimento monitorio e opposizione
e. procedimento per convalida di sfratto
f. procedimento cautelare: cenni
10. Calcolo dei termini nelle procedure esecutive
11. La sospensione feriale
12. La sospensione straordinaria (emergenza Covid-19): cenni
13. Tabella riassuntiva dei principali termini processuali (primo grado, impugnazioni,
esecuzioni, altri procedimenti)
1. I termini processuali
«Il termine è un periodo di tempo al cui decorso il diritto attribuisce un determinato
rilievo» (definizione tratta da C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale
civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 503). I termini processuali sono le scadenze che le
parti devono rispettare nel corso di un processo. Il codice di rito individua diverse
categorie di termini il cui mancato rispetto può comportare preclusioni e decadenze.
In talune circostanze, la legge consente la rimessione in termini. La disciplina generale
è contenuta negli articoli da 152 a 155 c.p.c. Per completezza espositiva, si segnala che
anche l’art. 2963 c.c., in materia di prescrizione, detta alcune utili regole relative al
computo dei termini. Si ricorda che i termini sono detti legali quando sono previsti da
una disposizione di legge e giudiziali se assegnati dal giudice.
2. Termini perentori, ordinatori e dilatori
I termini possono essere classificati in vari modi a seconda delle conseguenze che
derivano dalla mancata osservanza. Quando un atto deve essere compiuto entro un
certo tempo, il termine serve ad accelerare il procedimento, mentre se la legge
dispone che debba essere compiuto dopo e non prima di un certo tempo, l’intenzione
del legislatore è nel senso di rallentare l’iter. In ragione di ciò, solitamente, si
distinguono i termini in dilatori e acceleratori, nell’ambito dei termini acceleratori v’è
l’ulteriore distinzione tra termini perentori e ordinatori (C. MANDRIOLI – A.
CARRATTA, cit.).
I termini acceleratori servono a scandire l’attività processuale (si pensi al termine per
proporre le impugnazioni), mentre i termini dilatori consentono il compimento dell’atto
solo a seguito del loro decorso (si pensi al termine a comparire o a quello per il
deposito dell’istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati).
1) Il termine acceleratorio è un termine finale e, in base alle conseguenze della sua
inosservanza, può ulteriormente distinguersi in:
ordinatorio, è tale il termine che non è definito dalla legge come perentorio (art. 152
c. 2 c.p.c.), serve a regolare l’attività processuale, la sua inosservanza non comporta
preclusioni o decadenze ipso iure se non in seguito di una valutazione discrezionale del
giudice; è sanabile tramite la remissione in termini; è prorogabile dal giudice (art. 154
c.p.c.);
perentorio, è tale il termine che deve essere osservato a pena di decadenza ed è così
definito dalla legge (art. 152 c. 2 c.p.c.); la mancata osservanza del termine comporta
la decadenza dal diritto di compiere un atto, è possibile ottenere la rimessione in
termini solo ove si dimostri che il mancato rispetto è dipeso da causa non imputabile
(art. 153 c. 2 c.p.c.); non è né abbreviabile né prorogabile.
Si ricorda che vige la presunzione della natura ordinatoria dei termini, in quanto un
termine non può essere considerato perentorio se la legge non lo qualifica come tale
(art. 152 c. 2 c.p.c.); anche il giudice può assegnare un termine perentorio purché la
legge gli attribuisca tale potere. Affinché un termine sia perentorio non è necessario
che la legge lo qualifichi espressamente come tale, in quanto è sufficiente che la sua
natura possa desumersi dalla funzione che è chiamato a svolgere.
2) Il termine dilatorio consente di compiere l’atto processuale solo dopo il suo
decorso, gli atti compiuti prima sono nulli, non è prorogabile né abbreviabile salvo casi
eccezionali
Classificazione
1) Termine
acceleratorio
a) Termine
ordinatorio
Regola l’attività processuale
Rimessione in termini, prorogabile
b) Termine
perentorio
A pena di decadenza
Rimessione in termini solo in caso di
impossibilità non imputabile, non
prorogabile
2) Termine dilatorio Non prorogabile o abbreviabile salvo
casi eccezionali
Per chiarire maggiormente, indichiamo a titolo esemplificativo alcuni termini
rientranti in ciascuna categoria.
Esempi di termine ordinatorio:
termine per le udienze fissate in corso di causa (art. 175 c.p.c.)
termine per il deposito della sentenza (art. 275 c.p.c.)
Esempi di termine perentorio:
termine di riassunzione del processo dopo l'interruzione (art. 305 c.p.c.);
termine per l’integrazione del contraddittorio (art. 307 c. 3 c.p.c.);
termine per l’impugnazione (art. 325 c.p.c.);
termine per iniziare il giudizio di merito nel caso di un procedimento cautelare ante
causam (art. 669 octies c.p.c.).
Esempi di termine dilatorio:
termine a comparire (art. 163 bis c.p.c., art. 318 c.p.c., art. 660 c. 4 c.p.c.),
termine per il deposito dell’istanza di assegnazione o vendita.
3. Il computo del termine
I termini processuali possono essere calcolati a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
In ciascuno di questi casi la legge indica le modalità in cui effettuare il calcolo del
decorso del termine. Analizziamoli brevemente.
4. Termini a giorni o ad ore
I termini a giorni sono i più frequenti; la regola generale per il calcolo dei termini è
riassunta da un brocardo latino: dies a quo non computatur in termino. In altre parole,
nel calcolare un termine a giorni, non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si
considera quello finale (dies ad quem).
La regola generale di cui sopra non si applica nel caso in cui si parli di termini liberi.
Cosa significa?
Quando la legge parla di termine libero intende che il calcolo, a giorni o a ore, deve
partire senza conteggiare il giorno (o l’ora) iniziale e deve finire senza calcolare il
giorno (o l’ora) finale.
Se non è espressamente qualificato come libero, il termine si intende non libero,
quindi, si applica la regola generale e non si conteggia il giorno (o l’ora) iniziale ma solo
il giorno (o l’ora) finale.
Facciamo un esempio.
Il termine per la comparizione delle parti (art. 163 bis c.p.c.): la disposizione
normativa impone che decorrano termini liberi non minori di 90 giorni. Pertanto, se la
notifica dell’atto di citazione è stata effettuata il 10 marzo, l’udienza può essere
fissata a partire dal 9 giugno, nel calcolo non si deve considerare il dies a quo (ossia il
10 marzo, ma bisogna contare dall’11 marzo) e non si deve computare il dies ad quem
(ossia l’8 giugno).
5. Termini a mesi o ad anni
L’art. 155 c. 2 c.p.c. stabilisce che per il computo dei termini a mesi o ad anni si
osserva il calendario comune. Ciò significa che non si contano i singoli giorni che
compongono il mese, ma solo il mese o l’anno di per sé considerati. Utilizzando
un’espressione latina si può dire che:
il computo in mesi o anni avviene ex nominatione dierum,
il computo a giorni avviene in giorni ex numeratio dierum.
In ambo in caso, occorre sempre tenere conto della sospensione dei termini, ad
esempio, per la sospensione feriale o per la sospensione straordinaria causa Covid-19
(si vedano i paragrafi 11 e 12).
Ad esempio, nel caso in cui il termine sia di un anno, scade lo stesso giorno dell’anno
successivo. Quindi, se viene fissato il termine di un anno dal 18 settembre, il termine
scadrà sempre il 18 settembre dell’anno successivo. Non si devono calcolare i 365
giorni né verificare se l’anno sia o meno bisestile. Invece, si deve considerare la
sospensione feriale, pertanto, nell’esempio di cui sopra, visto che la sospensione
feriale opera dal 1° agosto al 31 agosto, il termine processuale ad 1 anno decorrente
dal 18 settembre dell’anno X, scadrà il 19 ottobre dell’anno Y (calcolo effettuato
senza calcolare la sospensione straordinaria per Covid-19).
Nel caso del termine a mesi, vige lo stesso principio, per cui non si conta il numero di
giorni che compongono il mese (30 o 31) e neppure che febbraio abbia 28 giorni;
quindi, se il termine è di un mese dal 18 ottobre, scadrà il 18 novembre.
6. Il computo dei giorni festivi e del sabato
I giorni festivi si computano nel calcolo dei termini?
L’art. 155 c. 3 c.p.c. dà una risposta affermativa, ossia nel computo dei termini si
calcolano anche i giorni festivi. I giorni festivi intermedi si conteggiano come se
fossero non festivi.
Invece, cosa accade se il temine scade di sabato o in un giorno festivo?
L’art. 155 c. 4 c.p.c. dispone che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si tratta di una regola
generale che vale per tutti i termini (acceleratori – ordinatori e perentori – e dilatori).
Invece, non si applica ai termini liberi, infatti, se l’ultimo giorno del termine è festivo,
il termine è comunque rispettato (Cass. 12944/1995).
Per la disciplina ad hoc sul sabato si veda il paragrafo 7.
Per i termini a ritroso, si veda il paragrafo 8.
Quali sono i giorni festivi?
Preme ricordare quali siano i giorni festivi.
Si trovano elencati nella legge 260/1949 agli articoli 1 e 2:
il primo giorno dell'anno (1° gennaio);
il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
l’anniversario della liberazione (25 aprile);
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
la festa del lavoro (1° maggio);
la data di fondazione della Repubblica (2 giugno),
il giorno dell'Assunzione (15 agosto)
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di Natale (25 dicembre);
il giorno di Santo Stefano (26 dicembre).
Il giorno del santo patrono non è festivo, fatto salvo il 29 giugno per la città di Roma,
infatti, il DPR 792/1985 stabilisce che “Sono festività religiose, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le
domeniche; il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del
Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i
Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25
dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma”.
7. I termini e il sabato
L’art. 155 c. 5 e 6 detta una disciplina peculiare per il sabato.
Il comma 5 dispone che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si
applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che
scadono nella giornata del sabato.
Il comma 6 afferma che il sabato è da considerarsi giornata lavorativa per il regolare
svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari.
Quindi, per quanto riguarda gli atti processuali fuori udienza, come il deposito di
memorie o comparse e così via, il termine che scade di sabato:
è prorogato al giorno successivo non festivo, solitamente il lunedì;
in caso di termine a ritroso (come quello per la costituzione del convenuto ex art. 166
c.p.c.) la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo, solitamente il
venerdì.
Invece, l’attività giudiziaria, come lo svolgimento di udienze o l’attività degli ausiliari
(si pensi al CTU) si svolge normalmente anche di sabato, dal momento che è
considerata al pari di una giornata lavorativa.
8. I termini a ritroso
Nei termini a ritroso, il calcolo inizia dal giorno finale (dies a quo).
Sono tali il termine di costituzione del convenuto, che deve costituirsi almeno 20
giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.) o il termine per cui, nel
giudizio di legittimità, le memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria
non oltre 5 giorni prima dell'udienza (art. 378 c.p.c.).
Poniamo il caso del termine di 5 giorni di cui sopra.
Se l’udienza è fissata il 15 febbraio, nel calcolo:
il 15 febbraio non ci computa, è il giorno iniziale e la regola prevede che dies a quo non
computatur in termino (art. 155 c. 1 c.p.c.);
si inizia a calcolare, all’indietro, dal 14 febbraio,
il 10 febbraio è il giorno finale (dies ad quem) e si calcola.
Quindi, la scadenza è il 10 febbraio, se l’udienza è il 15.
Il dies a quo non viene incluso nel computo, i giorni si contano all’indietro (quindi, a
ritroso, come dice il nome), sino a raggiungere l’ultimo giorno (dies ad quem) che viene
incluso nel computo.
Un altro esempio di termine a ritroso è quello di costituzione del convenuto (art. 166
c.p.c.) che deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata
nell’atto di citazione.
Pertanto, se l’udienza è fissata per il 25 novembre, nel computo non deve calcolarsi il
giorno iniziale (ossia il 25 novembre) mentre si computa quello finale (ossia il 5
novembre).
Cosa accade se il giorno della scadenza è festivo?
Dal momento che il termine è a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno
precedente non festivo (Cass. 21335/2017; Cass. 14767/2014; Cass. 17103/2009).
9. Calcolo dei termini processuali civili
Di seguito vengono riassunti i termini più significativi del procedimento ordinario di
primo grado, delle impugnazioni, del processo del lavoro, del procedimento monitorio e
di opposizione, del procedimento cautelare e del procedimento per convalida di
sfratto.
a. PROCEDIMENTO ORDINARIO DI PRIMO GRADO
Si riportano i principali termini presenti nel procedimento ordinario di primo grado,
con esempi pratici su come effettuare il calcolo.
Termini per comparire (art. 163 bis c.p.c.)
Tra il giorno di notificazione dell’atto di citazione e quello dell’udienza di comparizione
devono decorrere:
90 giorni liberi, se il luogo della notifica si trova in Italia,
150 giorni liberi, se il luogo della notifica si trova all’estero.
La norma fa espressamente riferimento alla circostanza che si tratta di termini liberi,
quindi, il giorno iniziale (dies a quo) coincidente con la data della notifica e il giorno
finale (dies ad quem) coincidente con il giorno dell’udienza non devono essere compresi
nel calcolo dei 90 o 150 giorni. Invece, si contano i giorni di sabato e domenica
intermedi o festivi intermedi, come Natale o Pasqua (Cass. S. U. 14699/2003). Quindi,
se la notifica è avvenuta il 5 marzo, il calcolo inizia dal 6 marzo, il novantesimo giorno,
ossia il 3 giugno, non si calcola, l’udienza potrà essere fissata dal 4 giugno in avanti.
Invece, nel computo del termine a comparire, non deve essere compreso il periodo
della sospensione feriale (ossia dal 1° al 31 agosto). Pertanto, il calcolo da effettuare
è il seguente: se la notifica è avvenuta il 18 luglio, l’avvocato deve calcolare dal 19
luglio al 31 luglio e poi dal 1° settembre a seguire.
Per completezza espositiva, si ricorda che la parte può chiedere di abbreviare i
termini a comparire sino alla metà, con istanza motivata al giudice (art. 163 bis c. 2
c.p.c.).
Termini per comparire davanti al Giudice di Pace
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace (art. 318 c.p.c.), tra il giorno della
notificazione e quello della comparizione, devono intercorrere i termini di cui al
paragrafo precedente ridotti alla metà, quindi:
45 giorni liberi se il luogo della notifica si trova in Italia,
75 giorni liberi se il luogo della notifica si trova all’estero.
Per il computo del termine si rinvia a quanto già detto.
Per il computo del termine si rinvia a quanto già detto.
Termine per la costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.)
L’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di citazione, ovvero
entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini. La costituzione dell’attore
consiste nell’iscrizione a ruolo della causa tramite deposito in cancelleria. Il termine
decorre dalla data in cui la notifica dell’atto di citazione si è perfezionata per il
destinatario (Cass. 11783/2007). Infatti, secondo la giurisprudenza, «la distinzione
dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario
dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione
solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di
questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze
negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di
attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un
termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo
dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del
ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti
perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 cod. proc.
civ., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui
l'impugnazione è rivolta» (Cass. 10837/2007).
Nel caso in cui vi siano più convenuti, il termine decorre dal perfezionamento della
prima notifica nei confronti di uno di essi (Cass. S.U. 10864/2011). Se il decimo giorno
cade in un giorno festivo, l’iscrizione a ruolo può effettuarsi il giorno successivo non
festivo.
Nel computo del termine si applica la sospensione feriale.
Termine per la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.)
La costituzione del convenuto avviene mediante il deposito in cancelleria del fascicolo,
almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di
citazione, oppure almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini nelle
cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis c. 2 c.p.c.). Se la costituzione nei
termini è tempestiva, il convenuto non incorre in nessuna preclusione. Nondimeno, il
convenuto può costituirsi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni; in tal caso,
la costituzione è tardiva e comporta le decadenze menzionate nell’art. 167 c.p.c., ossia
impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare
eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d’ufficio (per un
approfondimento vedasi la guida sulla comparsa di risposta).
Il termine di costituzione del convenuto è a ritroso, quindi, si inizia a contare dal
primo giorno precedente all’udienza e si arriva al ventesimo giorno precedente
all’udienza, il termine finale si computa nel calcolo. Facciamo un esempio, se l’udienza è
fissata al 20 ottobre, il termine di costituzione sarà il 30 settembre, il giorno iniziale
(20 ottobre) non si calcola, ma si inizia dal precedente (19 ottobre) mentre il termine
finale (30 settembre) viene computato. Se il giorno finale è domenica, il termine scade
il venerdì (il sabato, infatti, per gli atti fuori udienza è considerato festivo art. 155 c.
5 c.p.c.).
Nel caso in cui l’udienza sia rinviata d’ufficio, il termine continua a calcolarsi con il
riferimento contenuto nell’atto di citazione (a prescindere dal rinvio operato
d’ufficio); invece, nell’ipotesi in cui il giudice con decreto fissi un’altra data d’udienza,
il termine di calcola a ritroso da quest’ultima data.
Termini per le memorie istruttorie
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti i termini per il deposito delle
memorie istruttorie (art. 183 c. 6 c.p.c.). Si tratta di termini perentori:
un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (la
cosiddetta “prima memoria”);
un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o
modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali (la cosiddetta “seconda memoria”);
un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria ((la
cosiddetta “terza memoria”).
La prima memoria deve essere depositata entro 30 giorni dalla prima udienza; la
seconda memoria entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine concesso, la terza
memoria entro 20 giorni dal secondo termine concesso. Se uno dei termini cade di
sabato, di domenica o in un giorno festivo, nel calcolo bisogna passare al primo giorno
lavorativo successivo. Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. 13201/2006; Cass.
10741/1997), in presenza di termini plurimi, quando un termine intermedio cade in un
giorno festivo o di sabato, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza
posticipata del termine precedente (art. 155 c. 4 e 5 c.p.c.).
Al calcolo si applica la sospensione feriale dei termini.
Intimazione al testimone
L'intimazione ai testimoni di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati,
indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti
(art. 250 c.p.c.), va fatta ai testimoni almeno 7 giorni prima dell'udienza in cui sono
chiamati a comparire. Si tratta di un termine a ritroso. Con l'autorizzazione del
giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.
L'intimazione a cura del difensore contiene (art. 103 disp. att. c.p.c.):
l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi
dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la
persona deve presentarsi;
l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la
persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non
inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Termini per comparsa conclusionale e memorie di replica
Le comparse conclusionali devono essere depositate entro 60 giorni dalla rimessione
della causa al collegio e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi. Si tratta di
termini perentori (art. 190 c. 1 c.p.c.)
Come visto in tema di memorie istruttorie, se uno dei termini cade di sabato, di
domenica o in un giorno festivo, nel calcolo bisogna passare al primo giorno lavorativo
successivo. Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. 13201/2006; Cass. 10741/1997),
in presenza di termini plurimi, quando un termine intermedio cade in un giorno festivo
o di sabato, il dies a quo del termine successivo decorre dalla scadenza posticipata del
termine precedente (art. 155 c. 4 e 5 c.p.c.).
Al calcolo si applica la sospensione feriale dei termini.
Termine di integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o
del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono
essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di 6 mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o
comunicazione se prescritte. Si tratta di un termine perentorio (art. 289 c.p.c.)
decorrente o dal giorno dell’udienza o dal giorno della notificazione o comunicazione.
Termine per la fissazione dell’udienza dopo la sospensione
Nel caso della sospensione del procedimento, se con il provvedimento di sospensione
non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
·nella sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.), le parti devono chiederne la fissazione
entro il termine perentorio di 3 mesi decorrente dal momento in cui le parti abbiano
avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione (C. Cost. 34/1997) o dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
amministrativa;
·nella sospensione concordata (art. 296 c.p.c.), l'istanza deve essere proposta 10
giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
Termine per riassunzione del processo
Il processo deve essere riassunto entro 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue
(art. 305 c.p.c.). Il termine decorre:
dalla data della dichiarazione,
·oppure dalla data della notificazione dell’evento alle altre parti.
In buona sostanza, la decorrenza del termine avviene dalla conoscenza legale
dell’interruzione (Cass. 3783/2012; Cass. 3085/2010). La parte interessata per
riassumere il processo deve depositare un ricorso in riassunzione (art. 125 disp. att.
c.p.c.) nel termine perentorio di cui sopra. Il rispetto del termine viene valutato dal
giorno di deposito del ricorso.
Al termine di 3 mesi si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Estinzione per inattività delle parti
Può accadere che dopo la notificazione dell’atto di citazione, nessuna delle parti si sia
costituita o, nei casi previsti dalla legge, il giudice abbia ordinato la cancellazione della
causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel
termine di 3 mesi. Tale termine perentorio (art. 307 c.p.c.) decorre dalla scadenza del
termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di
cancellazione.
B. IMPUGNAZIONI
Termini per impugnazioni
Il termine breve per le impugnazioni è (art. 325 c.p.c.):
30 giorni per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo ex art. 404 c.
2 c.p.c.
60 giorni per proporre il ricorso per cassazione.
I termini sono perentori (art. 326 c.p.c.) e decorrono:
dalla notificazione della sentenza,
tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 c.
2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la
falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la
sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto
conoscenza della sentenza.
Il termine decorre anche per il notificante dalla data in cui la notifica è eseguita nei
confronti del destinatario. Infatti, secondo la giurisprudenza, «in tema di
notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di
impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla
data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli
effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto,
vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al
rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti»
(Cass. S.U. 6278/2019).
Se la sentenza non è stata notificata, la parte può proporre l’impugnazione entro 6
mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, si tratta del cosiddetto termine
lungo (art. 327 c.p.c.). La sentenza si intende pubblicata quando avviene il deposito in
cancelleria (art. 133 c. 1 c.p.c.). Il termine è a mesi, quindi, si prescinde dal numero di
giorni che compongono ciascun mese.
Termine per il deposito del ricorso in Cassazione
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di
improcedibilità, nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le
quali è proposto (art. 369 c. 1 c.p.c.).
Termine per notifica del controricorso in Cassazione
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso (art. 370 c.p.c.). Il controricorso deve essere notificato al
ricorrente, nel domicilio eletto, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito
per il deposito del ricorso.
Termine per deposito del controricorso in Cassazione
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso (art. 370 c.p.c.). Il controricorso è depositato nella cancelleria
della Corte entro 20 giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con
la procura speciale, se conferita con atto separato
Termine per il deposito delle memorie di parte in Cassazione
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre 5 giorni prima
dell'udienza (art. 378 c.p.c.).
C. PROCESSO DEL LAVORO: cenni
Termine di costituzione convenuto nel tentativo di conciliazione
Quando viene esperito il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro, se la
controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la
commissione di conciliazione, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto
e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Il deposito della
memoria deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta (art.
410 c. 7 c.p.c.).
Termine per la notifica del ricorso e del decreto
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di
discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto,
a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto
disposto dall'articolo (art. 415 c.p.c.). Tale termine è ordinatorio, infatti, «non
produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun
interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre
che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto
comma, c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di
discussione» (Cass. Ord. 23426/2013; Cass. 3959/2016, Cass. 8685/2012, Cass.
26489/2010, Cass. 26039/2005).
Per completezza espositiva, si segnala che il termine di 60 giorni entro cui il giudice
deve fissare l’udienza è ordinatorio (e sale a 80 giorni in caso di notifica all’estero);
pertanto, il mancato rispetto non produce decadenze.
Termine di comparizione
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni
(40 giorni in caso di notifica all’estero), si tratta di un termine perentorio (art. 415 c.
5 c.p.c.).
Termine per la costituzione del resistente
Il resistente deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza indicata
nel ricorso che gli è stato notificato dal ricorrente (art. 416 c.p.c.). Si tratta di un
termine a ritroso. Nel computo non si calcola il giorno dell’udienza, mentre si calcola
l’ultimo giorno utile per la costituzione.
Termine per il deposito del ricorso in appello
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d’Appello entro 30
giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro 40 giorni nel caso in cui la
notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero (art. 434 c. 2 c.p.c.).
Termine per la notifica di appello e decreto
Il presidente della Corte di appello entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso
nomina il giudice relatore e fissa, non oltre 60 giorni dalla data medesima, l'udienza di
discussione dinanzi al collegio. L'appellante, nei 10 giorni successivi al deposito del
decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato (art. 435 c.p.c.).
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di 25 giorni.
D. PROCEDIMENTO MONITORIO E OPPOSIZIONE
Termine per la notifica del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore:
entro 60 giorni dalla pronuncia (se la notifica avviene in Italia)
entro 90 giorni negli altri casi.
La mancata notifica comporta l’inefficacia del decreto che, però, può essere
riproposto (art. 644 c.p.c.). Si ricorda che, dopo la notifica, il decreto ingiuntivo
mantiene una “validità” di 10 anni. Per un approfondimento si veda la guida sul decreto
ingiuntivo.
Termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo
L’emissione del decreto ingiuntivo avviene unicamente su richiesta del creditore, in
assenza di contraddittorio del debitore. L’ingiunto può formulare opposizione al
decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). Il giudice, in questa sede, deve accertare la
fondatezza del credito. Lo scopo dell’opponente è ottenere la sospensione della
provvisoria esecuzione (se il decreto è provvisoriamente esecutivo) e la revoca del
decreto ingiuntivo. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di
crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso.
L’opposizione deve essere proposta:
entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto (art. 641 c. 1 c.p.c.),
entro 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea,
entro 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea, il
termine non può essere inferiore a 30 né superiore a 120 (art. 641 c. 2 c.p.c.),
tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono giusti motivi (art. 641 c. 2 c.p.c.).
L’opposizione è inammissibile se esperita oltre i termini di cui sopra, salvo il caso di
opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), che ricorre allorché il debitore dimostri di non
aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:
per irregolarità della notificazione,
per caso fortuito,
per forza maggiore.
In ogni caso, l’opposizione tardiva è inammissibile decorsi 10 giorni dal primo atto di
esecuzione (ossia il pignoramento).
L’atto di opposizione deve essere notificato al difensore del creditore (o alla parte se
sta in giudizio personalmente); i termini di comparizione sono ordinari (art. 645 c. 2
c.p.c.), ossia tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di
comparizione devono decorrere 90 giorni liberi (150 in caso di notifica all’estero). Il
creditore opposto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione
e quando si costituisce, deve depositare il fascicolo del procedimento monitorio.
E. PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Termine a comparire nell’udienza di convalida
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza devono
intercorrere non meno di 20 giorni, si tratta di termini liberi. Nelle cause che
richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto
motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla
metà i termini di comparizione (art. 660 c. 4 c.p.c.).
Termine sospeso per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
A causa dell’emergenza epidemiologica, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso abitativo, è sospesa dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
Infatti, il cosiddetto “Decreto rilancio” (d. l. 34/2020) all’art. 17 bis, ha prorogato la
sospensione originariamente prevista sino al 1° settembre (art. 103 c. 6 d. l. 18/2020,
cosiddetto “Cura Italia”) al 31 dicembre. Il locatore può incardinare un procedimento
di sfratto verso il conduttore, può ottenere l’ordinanza di convalida di sfratto,
tuttavia, i suddetti provvedimenti saranno eseguiti solo a partire dal gennaio 2021.
F. PROCEDIMENTO CAUTELARE: cenni
Termini per l’inizio del giudizio di merito
Nel caso di giudizio cautelare ante causam, l'ordinanza di accoglimento deve fissare
un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito (art.
669 octies c.p.c.). Il termine decorre:
dalla pronuncia dell’ordinanza, se avvenuta in udienza,
dalla sua comunicazione.
Se il giudizio di merito deve essere instaurato con atto di citazione, la sua
tempestività va valutata con riferimento al momento della notifica dell’atto; nel caso
in cui, invece, il giudizio debba instaurarsi con ricorso, va valutata la data del deposito.
Termine per il reclamo contro il provvedimento cautelare
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è
ammesso reclamo. L’impugnazione va proposta entro 15 giorni dalla pronuncia in
udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Si tratta di un
termine perentorio (art. 669 terdecies c.p.c.).
Termine di efficacia del sequestro
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il
termine di 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.). Il termine decorre dal momento
dell’emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) con il quale il sequestro è stato
autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata (Cass. 710/1971).
10. Calcolo dei termini nelle procedure esecutive
Termine per notificare il titolo esecutivo agli eredi
Può accadere che un creditore ottenga un titolo esecutivo e che il debitore muoia
prima di ricevere la notifica. Ebbene, il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia
contro gli eredi, ma non è possibile notificare congiuntamente il titolo e il precetto. La
legge prevede che il precetto possa notificarsi soltanto dopo 10 giorni dalla
notificazione del titolo (art. 477 c.p.c.). La notifica agli eredi:
se avviene entro un anno dalla morte del destinatario del titolo esecutivo, può essere
fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto;
se avviene dopo un anno dalla morte, deve essere effettuata ad ogni erede
personalmente, presso la propria residenza o domicilio.
Viceversa, se il debitore è deceduto dopo aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo
e del precetto, il creditore non deve effettuare una nuova notifica agli eredi (Cass.
5200/2000; Cass. 25003/2008).
Cessazione di efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è
iniziata l'esecuzione (art. 481 c.p.c.). Si tratta di un termine a pena di decadenza; non
è soggetto alla sospensione feriale; infatti, il termine di efficacia del precetto è
completamente avulso dal processo esecutivo e non ha natura processuale (Cass.
1840/1976; Cass. 3457/1980).
Al termine di efficacia del precetto si applica la sospensione straordinaria per
l’emergenza epidemiologica?
Si tratta di una questione piuttosto dibattuta; infatti, l’art. 83 c. 2 d. l. 18/2020
(come vedremo nel paragrafo 12) ha disposto la sospensione del “decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo 2020
all’11 maggio 2020. Orbene, l’atto di precetto è considerato stragiudiziale e, come già
affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla sospensione feriale, è
“completamente avulso dal processo esecutivo” (Cass. 1840/1976). Nondimeno,
secondo il dato letterale del citato art. 83, “si intendono, pertanto, sospesi, per la
stessa durata, i termini stabiliti […] per la proposizione degli atti introduttivi del
giudizio e dei procedimenti esecutivi […]”. Al lume di ciò, secondo la scrivente, il
termine di efficacia del precetto sembrerebbe rientrante nella sospensione
straordinaria.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a
decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c., ossia il termine riprende a decorrere dal
momento della riassunzione del processo che deve avvenire entro 6 mesi dalla
comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.
Cessazione di efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni
senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.). Il termine
decorre dalla data di notifica del pignoramento; al termine di efficacia del
pignoramento si applica la sospensione feriale (Cass. 4841/1986).
Notifica ed avviso ai creditori iscritti
I creditori che vantano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da
pubblici registri (ad esempio, l’ipoteca) devono essere avvertiti dell’espropriazione.
Per questo motivo, il creditore pignorante deve notificare un avviso, contenente
l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
delle cose pignorate, entro 5 giorni dal pignoramento (art. 498 c.p.c.). Si tratta di un
termine non perentorio. Il creditore privilegiato, in quanto titolare di un diritto di
prelazione, ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione del ricavato; la ratio
dell’avviso consiste nel mettere i creditori assistiti da prelazione nella condizione di
intervenire e di far valere la loro prelazione nel conseguente concorso.
Intervento del creditore senza titolo esecutivo
Il creditore privo di titolo esecutivo, che interviene nell'esecuzione, deve notificare
al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito, la copia del ricorso, nonché copia
dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione
ha luogo in forza di essa (art. 499 c.p.c.).
Termine per il deposito di istanza di vendita e assegnazione
Decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento (termine minimo), il creditore entro
45 giorni dalla notifica del pignoramento (termine massimo) può presentare l’istanza di
assegnazione o vendita. Il termine è soggetto a sospensione feriale. Decorso
inutilmente il termine massimo di 45 giorni, il pignoramento diventa inefficacie
(perento); in tal caso, il creditore deve procedere alla notifica di un nuovo atto di
pignoramento.
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare
L’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare deve avvenire entro 15 giorni dalla
consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 518 c. 6
c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di
iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del
termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto
notificato. In ogni caso, l’obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di
iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge (art. 164 ter disp. att.
c.p.c.)
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
L’iscrizione a ruolo del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi deve
avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione che l’istituto di vendite giudiziarie fa
tramite PEC al creditore pignorante (art. 521 bis c.p.c.). Il mancato rispetto del
termine comporta l’inefficacia del pignoramento.
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi
L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi deve avvenire entro 30 giorni dalla
consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 543 c.
4 c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di
iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del
termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto
notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di
iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge (art. 164 ter disp. att.
c.p.c.)
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare
L’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare deve avvenire entro 15 giorni dalla
consegna del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (art. 557 c.
3 c.p.c.). Il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del pignoramento.
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di
iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del
termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto
notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di
iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della
trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero
quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il
pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo nel termine stabilito (art. 164 ter disp. att. c.p.c.).
Termine per deposito documentazione catastale
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 60 giorni dal deposito del
ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni
anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e
dei registri immobiliari. Il termine di 60 giorni può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore
ad ulteriori 60 giorni. Un termine di 60 giorni è inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba
essere completata:
se la proroga non è richiesta o non è concessa,
·oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato,
il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento
relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta
documentazione (art. 567 c.p.c.).
Il termine per il deposito della documentazione è soggetto a sospensione feriale.
Termine per l’opposizione agli atti esecutivi
Le opposizioni agli atti esecutivi, ossia relative alla regolarità formale del titolo
esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di
citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del
precetto (art. 617 c. 1 c.p.c.). Si tratta di un termine perentorio.
Nel caso in cui sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione
l’opposizione relativa
alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto,
alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto,
ai singoli atti di esecuzione,
essa si propone con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di 20
giorni decorrenti:
dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto,
·oppure dal giorno in cui i singoli atti sono stati compiuti.
Non si applica la sospensione feriale dei termini.
11. La sospensione feriale
La sospensione feriale opera dal 1° agosto (incluso) al 31 agosto (incluso) come
previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (come modificato dall'art. 16 della legge
162/2014). Quindi,
se il decorso del termine è iniziato prima della sospensione (ad esempio, a giugno), si
interrompe il 1° agosto e continua nuovamente a decorrere a partire dal 1° settembre;
se il decorso del termine inizia durante la sospensione (ad esempio, a metà agosto),
l’inizio del decorso del termine è differito al 1° settembre.
Facciamo un esempio sul termine di impugnazione.
Se la sentenza impugnata è notificata durante il periodo della sospensione (quindi ad
agosto), il termine di 60 giorni per impugnare in Cassazione, inizia a decorrere dal 1°
settembre.
La sospensione feriale non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92
dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), nonché alle controversie previste dagli
artt. 429 e 459 c.p.c., ossia a:
cause relative ad alimenti,
cause previdenza e lavoro,
procedimenti cautelari (la deroga alla sospensione riguarda solo la fase sommaria),
ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione,
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,
procedimenti per convalida di sfratto (la deroga alla sospensione non opera nel
procedimento ordinario, ma solo nella fase sommaria),
procedimenti di opposizione all’esecuzione, comprensiva dell’opposizione agli atti
esecutivi e dell’opposizione di terzo (Cass. 12250/2007) (C. MANDRIOLI – A.
CARRATTA, cit., 509, nota 58),
cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,
cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
Nell’ipotesi di urgenza, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con
provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
12. La sospensione straordinaria (emergenza Covid-19): cenni
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione dei
termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020. La sospensione riguarda
qualsiasi atto del procedimento, come i termini per l’adozione dei provvedimenti
giudiziari e per il deposito della motivazione, per gli atti introduttivi del giudizio, per il
procedimento esecutivo, per le impugnazioni e così via (art. 83 c. 1 e 2 d.l. 18/2020,
convertito in legge 27/2020, e art. 36 c. 1 d.l. 23/2020). Quindi:
se il decorso del termine è iniziato prima della sospensione straordinaria (ad esempio,
a febbraio), il termine continua nuovamente a decorrere a partire dal 12 maggio;
se il decorso del termine inizia durante la sospensione straordinaria (ad esempio, a
metà aprile), l’inizio del decorso del termine è differito al 12 maggio.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto (art. 83 c. 2 d. l. 18/2020). Per l’applicabilità (o meno) della
sospensione all’atto di precetto si rimanda a quanto setto nel paragrafo 10.
Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, nei casi più gravi, è possibile sospendere i
termini e rinviare le udienze; tale eventualità è rimessa ai capi degli uffici giudiziari di
intesa con le autorità giudiziarie e i consigli dell’ordine territoriali.
La sospensione non opera per tutti i procedimenti, infatti, l’art. 83 c. 6 e 7 d. l.
18/2020 (come integrato dall’art. 3 c. 1 lett. i del d. l. 28/2020) esclude
dall’applicazione della sospensione:
cause di competenza del tribunale per i minorenni,
cause relative ad alimenti,
procedimenti cautelari aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona,
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione,
procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 35 legge
833/1978)
procedimenti per l’interruzione di gravidanza (art. 12 legge 194/1978)
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini
di paesi terzi e dell'Unione europea,
i procedimenti di esecuzione provvisoria in Cassazione e sulla sospensione,
cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
Come già accennato (paragrafo 9 lett. e), nel momento in cui si scrive (ottobre 2020),
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo, è
sospesa dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Infatti, il cosiddetto “Decreto
rilancio” (d. l. 34/2020) all’art. 17 bis, ha prorogato la sospensione originariamente
prevista sino al 1° settembre (art. 103 c. 6 d. l. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”) al
31 dicembre. Il locatore può incardinare un procedimento di sfratto verso il
conduttore può ottenere l’ordinanza di convalida di sfratto, tuttavia, i suddetti
provvedimenti saranno eseguiti solo a partire dal gennaio 2021.
13. Tabella riassuntiva dei principali termini processuali (primo grado, impugnazioni,
esecuzioni, altri procedimenti)
Senza pretesa di completezza, si elencano i principali termini processuali.
Primo grado
Tipologia Termine Decorrenza
Termini per comparire
(art. 163 bis c.p.c.)
90 gg se notifica in
Italia
150 gg se notifica
all’estero
(termini liberi)
Dalla data di notifica
Termini per comparire
davanti al Giudice di Pace
(art. 318 c.p.c.)
45 gg se notifica in
Italia
75 gg se notifica
all’estero
(termini liberi)
Dalla data di notifica
Costituzione dell’attore
(iscrizione a ruolo art. 165
c.p.c.)
10 gg o 5 gg in caso
di abbreviazione dei
termini
Dalla data in cui la notifica si è
perfezionata per il destinatario
Costituzione convenuto
(art. 166 c.p.c.)
20 gg o 10 gg in caso
di abbreviazione dei
termini
(termine a ritroso)
Dalla data dell’udienza
Memorie istruttorie
(art. 185 c. 6 c.p.c.)
30 gg, 30 gg, 20 gg 30 gg dalla prima udienza, 30
giorni dalla scadenza del primo
termine, 20 gg dalla scadenza
del secondo termine.
Intimazione ai testimoni 7 gg Prima dell’udienza in cui devono
(art. 103 disp. att. c.p.c.) (termine a ritroso) comparire
Comparsa conclusionale e
memorie di replica
(art. 190 c.p.c.)
60 gg, 20 gg 60 gg dalla rimessione della
causa al collegio, 20 gg dalla
scadenza del primo termine
Fissazione udienza dopo
sospensione necessaria
(art. 295 c.p.c.)
3 mesi Dal momento in cui le parti hanno
conoscenza della cessazione
della causa di sospensione o dal
passaggio in giudicato della
sentenza
Riassunzione del processo
(art. 305 c.p.c.)
3 mesi Dalla conoscenza legale
dell’interruzione
Impugnazioni
Tipologia Termine Decorrenza
Appello
(termine breve)
30 gg Dalla notifica della sentenza
Ricorso in cassazione
(termine breve)
60 gg Dalla notifica della sentenza
Termine lungo 6 mesi Dalla pubblicazione della
sentenza
Notifica controricorso
(art. 370 c.p.c.)
20 gg Dalla scadenza del termine
previsto per il deposito del
ricorso
Deposito controricorso
(art. 370 c.p.c.)
20 gg Dalla notifica
Esecuzioni
Tipologia Termine Decorrenza
Cessazione efficacia
precetto
(art. 481 c.p.c.)
90 gg Dalla notifica
No sospensione feriale
Cessazione efficacia
pignoramento
(art. 497 c.p.c.)
45 gg Dalla notifica
Notifica avviso a creditori
iscritti
(art. 498 c.p.c.)
5 gg Dal pignoramento
Istanza di vendita o
assegnazione
45 gg Dal pignoramento
Iscrizione a ruolo
pignoramento mobiliare
(art. 518 c.p.c.)
15 gg Dalla consegna del verbale di
pignoramento
Iscrizione a ruolo
pignoramento presso terzi
(art. 543 c.p.c.)
30 gg Dalla consegna del verbale di
pignoramento
Iscrizione a ruolo
pignoramento veicoli
(art. 521 bis c.p.c.)
30 gg Dalla comunicazione via PEC
Iscrizione a ruolo
pignoramento immobiliare
(art. 557 c.p.c.)
15 gg. Dalla consegna del verbale di
pignoramento
Deposito documentazione
catastale
(art. 567 c.p.c.)
60 gg Dal deposito del ricorso
Opposizione atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.)
20 gg Dalla notifica del titolo
esecutivo o del precetto
Oppure
Dal primo atto di esecuzione o
dal giorno in cui i singoli atti
sono stati compiuti
No sospensione feriale
Altri procedimenti
Tipologia Termine Decorrenza
Notifica del decreto
ingiuntivo
(art. 644 c.p.c.)
60 gg notifica in
Italia
90 gg negli altri casi
Dalla pronuncia
Opposizione a decreto
ingiuntivo
(art. 641 c.p.c.)
40 gg dalla notifica del decreto
50 gg se intimato risiede in un paese UE
60 gg se intimato risiede in paese extra UE
Tra 10 e 60 gg quando ricorrono giusti motivi
( da www.altalex.com )