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Page 1: Il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e i principali obiettivi della riforma della disciplina dellassemblea nelle società quotate In attuazione della direttiva
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Il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e i principali obiettivi della riforma della disciplina dell’assemblea nelle società quotate

In attuazione della direttiva 2007/36/Ce (c.d. direttiva Shareholders’ Rights):

- favorire la partecipazione all’assemblea degli azionisti, quale strumento di corporate governance ;

- aumentare i profili informativi prima, durante e dopo la riunione assembleare;

- incrementare il potere di voice del socio.

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Le novità della disciplina dell’assemblea nelle società quotate

- Introduzione di una disciplina autonoma della convocazione (art. 2369 c.c. e art. 125-bis tuf)

- Modificazione e integrazione dei diritti di informazione pre-assembleare (art. 125-ter e art. 125-quater tuf);

- Nuova disciplina della legittimazione all’intervento in assemblea (sistema del record date: art. 83 tuf)

- Modificazione della disciplina del diritto di integrazione dell’ordine del giorno (art. 126-bis tuf)

- Revisione della disciplina della rappresentanza in assemblea (artt. 135-novies ss. tuf)

- Modificazione della disciplina del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 127 tuf)

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Attuazione delle nuove norme nel regolamento emittenti

- Le nuove disposizioni di attuazione sono state approvate dalla Consob con deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010, che ha modificato il c.d. regolamento emittenti n. 11971/1999.

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La convocazione:termini e contenuto dell’avviso

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse art. 2366 c.c.:- indicazione del giorno, dell’ora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare almeno 15 prima della riunione in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto;- se previsto dallo statuto, convocazione con avviso diretto ai soci, entro otto giorni precedenti la data dell’assemblea.

Immutata

Società aperte art. 2366 c.c.: - indicazione del giorno, dell’ora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare almeno 15 prima della riunione in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto.

art. 125-bis, commi 1, 3 e, in quanto compatibile, 4, tuf (v. l’art. 116, comma 2-ter, tuf).

Società quotate art. 2366 c.c.:-indicazione del giorno, dell’ora del luogo e delle materie da trattare, da pubblicare in G.U. o su uno o più quotidiani indicati in statuto;- art. 126 tuf; art. 1 del d.m. n. 437/1998:- contenuto: informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile (cfr. anche l’allora vigente art. 84 del reg. em.);- modalità e termini di pubblicazione: in genere, termini più lunghi di pubblicazione dell’avviso (30 anziché 15 giorni, salvo che per assemblee in pendenza di OPA o OPS).

art. 125-bis tuf:- contenuto: indicazione del giorno, dell’ora del luogo e delle materie da trattare; procedure di partecipazione e di voto (termini per esercizio dei diritti di informazione; procedure di voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici (se previste dallo statuto); indicazione del record date; modalità di reperimento del testo delle delibere, delle relazioni illustrative e dei documenti); l’indirizzo del sito internet della società; - modalità e termini di pubblicazione: mezzi diversi e termini differenziati (artt. 65 ss. reg. em.; anche l’art. 84 è stato modificato).

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La convocazione su richiesta dei soci

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse art. 2367 c.c.- possono richiederla i soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, salvo la minore percentuale prevista nello statuto (non per le materie sulle quali l’assemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori: per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale). Nella domanda devono essere indicate le materie da trattare.

Immutata

Società aperte e quotate

Stessa disciplina delle società chiuse. art. 2367 c.c. e art. 125-ter, comma 3, tuf:- possono richiederla i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, salvo la minore percentuale prevista nello statuto (non per le materie sulle quali l’assemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori: per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale);- i soci devono predisporre una relazione sulle materie proposte; gli amministratori possono esprimere valutazioni.

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Assemblea in unica convocazione

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse art. 2368 – 2369 c.c.:per l’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria:- sono previste due convocazioni; - lo statuto può prevedere convocazioni successive alla seconda.

Immutata

Società aperte e quotate

Stessa disciplina delle società chiuse. art. 2368 - 2369 c.c. e art. 126 tuf: per l’assemblea ordinaria e straordinaria:- sono previste due convocazioni; - lo statuto può prevedere convocazioni successive alla seconda; - lo statuto può prevedere un’unica convocazione, alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione (art. 2369, commi 1 , 3 e 4, c.c.) e dell’assemblea straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda (art. 2369, comma 7, c.c.).

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L’informazione pre e post-assembleare

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse - art. 2422 c.c.- disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art. 2429 c.c.; art. 2441 c.c.).

- art. 2422 c.c.- disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art. 2429 c.c.; art. 2441 c.c.).

Società aperte Stessa disciplina delle società chiuse.art. 125-ter e art. 125-quater tuf: - relazione dell’organo amministrativo sulle materie poste all’ordine del giorno, da pubblicare sul sito internet della società e con altre modalità previste dalla Consob;- pubblicazione dei documenti sottoposti all’assemblea;- pubblicazione dei moduli per la delega e, se previsto, di quelli per il voto per corrispondenza;- informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni;- rendiconto sintetico della votazione post assembleare (da pubblicare sul sito internet della società entro quindici giorni successivi all’assemblea).

Società quotate - art. 2422 c.c.- disposizioni specifiche relative al deposito di documentazione pre-assembleare (per esempio, art. 2429 c.c.; art. 2441 c.c.; art. 158 tuf); - art. 130 tuf:- diritto di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese di atti e documenti depositati per le assemblee già convocate;- relazione degli amministratori sulle proposte relative alle materia poste all’ordine del giorno, da depositare presso la sede sociale (soci) e presso la società di gestione del mercato (pubblico) (art. 3 del d. m. n. 437/1998).

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L’integrazione dell’ordine del giorno

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse Non previsto Immutata

Società aperte Non previstoart. 126-bis tuf: - termini prolungati (dieci giorni dalla pubblicazione), salvo che per alcune materie (2446, 2447 e 2487 c.c.: cinque giorni);- l’integrazione va pubblicata, in genere, entro i quindici giorni che precedono l’assemblea;- i soci devono predisporre una relazione sulle materie proposte; gli amministratori possono esprimere valutazioni.

Società quotate art. 126-bis tuf:- i soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’avviso di convocazione entro cinque giorni dalla sua pubblicazione (non per le materie sulle quali l’assemblea decide su proposta degli amministratori ovvero in base a un progetto o una relazione predisposta dagli amministratori (per esempio, in materia di fusione, scissione o aumento di capitale);- l’integrazione va pubblicata entro i dieci giorni che precedono l’assemblea.

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Il diritto di porre domande

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse Non era previsto espressamente, tuttavia, non lo si escludeva (arg. ex art. 2370 c.c.).Non sussisteva un obbligo di risposta per la società.

Immutata

Società aperte Stessa disciplina delle società chiuse

Immutata

Società quotate Stessa disciplina delle società chiuse

art. 127-ter tuf: - diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’assemblea;- obbligo per la società di fornire risposta, al più tardi durante la riunione assembleare.

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L’intervento in assemblea

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse art. 2370 c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto;- lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni, entro un termine prestabilito;- lo statuto può prevedere il divieto di ritiro delle azioni depositate.

Se non ammesse alla gestione accentrata, art. 2370 c.c.

Se partecipano volontariamente alla gestione accentrata, art. 83-sexies, comma 3, tuf:- disciplina di default come per le società quotate; - tuttavia, lo statuto può prevedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate a partire da un diverso termine prestabilito;- lo statuto può prevedere il divieto di cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea.

Società aperte art. 2370 c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto;- lo statuto può prevedere il preventivo deposito di una comunicazione resa dall’intermediario che tiene i relativi conti, entro un termine non superiore a due giorni non festivi;- lo statuto può prevedere il divieto di ritiro della comunicazione depositata.

art. 83-sexies, comma 3, tuf:- disciplina di default come per le società quotate; - tuttavia, lo statuto può prevedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate a partire da un termine prestabilito non superiore a due giorni non festivi;- lo statuto può prevedere il divieto di cessione delle azioni fino alla chiusura dell’assemblea.

Società quotate art. 2370 c.c.: - sono legittimati a intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto;- lo statuto può prevedere il preventivo deposito di una comunicazione resa dall’intermediario che tiene i relativi conti, entro un termine non superiore a due giorni non festivi;- lo statuto può prevedere il divieto di ritiro della comunicazione depositata.

art. 83-sexies, comma 2, tuf: - sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che, in base a una comunicazione effettuata dall’intermediario, risultano titolari del conto azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione (record date); il record date è di 25 giorni in caso di assemblea convocata per la nomina dell’organo di amministrazione o di controllo (art. 147-ter, comma 1-bis, tuf);- non è più consentito vietare la cessione degli strumenti finanziari; - le registrazioni del conto azioni successive al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’intervento in assemblea;- disciplina dell’impugnazione e del recesso: art. 127-bis tuf.

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Rappresentanza assembleare e deleghe di voto

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società chiuse art. 2372 c.c.:- lo statuto può vietare la rappresentanza;- la delega può valere anche per più di un’assemblea;- la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile;- la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;- limiti quantitativi (20).

art. 2372 c.c.:- lo statuto può vietare la rappresentanza;- la delega può valere anche per più di un’assemblea;- la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile;- la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;- limiti quantitativi (20).

Società aperte art. 2372 c.c.:- lo statuto può vietare la rappresentanza;-la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni;- la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile;- la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;- limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale).

art. 2372 c.c. :- non è possibile vietare o limitare in via statutaria il diritto del socio di farsi rappresentare in assemblea;- la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni;-la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile;- la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;- limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale).

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Rappresentanza assembleare e deleghe di voto

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società quotate art. 2372 c.c.:- la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni;- la delega non può essere in bianco ed è sempre revocabile;- la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;- limiti quantitativi (50, 10 o 200 a seconda del valore del capitale sociale);- lo statuto può vietare il conferimento di rappresentanza in assemblea: la clausola statutaria non si applica in caso di sollecitazioni e deleghe di voto ex art. 136 ss. tuf.

art. 2372 c.c. - non è possibile vietare o limitare in via statutaria il diritto del socio di farsi rappresentare in assemblea; - non si applicano i limiti soggettivi del comma 5;- non si applicano i limiti quantitativi del comma 6;art. 135-novies tuf:- prevede il diritto del socio di nominare un unico rappresentante in assemblea (per ciascuno dei conti di cui è titolare), nonché eventuali sostituti;art. 135-decies tuf:-nuova disciplina dei limiti soggettivi:1) la delega può essere attribuita a chiunque, anche qualora sia in conflitto di interessi (occorre comunicare le circostanze di conflitto e vi devono essere istruzioni di voto ad hoc);2) sono previsti i casi in cui il conflitto di interessi si presume (sono comprese, tra l’altro, le ipotesi di cui all’art. 2372, comma 5, c.c.);art. 135-undecies tuf:salvo diversa previsione statutaria, la società deve designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soci possono conferire la delega, con necessarie istruzioni di voto su alcune o tutte le proposte di delibera.

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Rappresentanza assembleare e deleghe di voto

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Disciplina ante riforma 2010 Disciplina post riforma 2010

Società quotate art. 136 ss. tufA) Sollecitazione:1)è effettuata da un intermediario abilitato (art. 140 tuf) su incarico del committente;2)il committente deve possedere azioni con diritto di voto almeno pari all’1% o la minore misura stabilita dalla Consob per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso (art. 139 tuf);3)la richiesta di delega attiene a specifiche proposte di voto; c.d. one-way proxy (art. 136, lett. c, tuf);4)la richiesta è rivolta alla generalità degli azionisti (art. 136, lett. b, tuf); 5)la delega vale per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; 6)la delega non può essere conferita né a componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né a società da essi controllate, né ai componenti degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste;7)non ci sono limiti quantitativi.B) Raccolta di deleghe da parte di un’associazione di azionisti (art. 141 tuf).

art. 136 ss. tufA) Sollecitazione:1)è svolta direttamente da un promotore, senza avvalersi di intermediari (art. 138 tuf);2)il promotore può essere chiunque (viene meno il requisito dello specifico possesso azionario del committente); anche gli amministratori della società possono essere promotori;3)la richiesta di delega attiene a specifiche proposte di voto; vi è la possibilità di raccogliere deleghe non adesive alla proposta del promotore c.d. two-way proxy (art. 136, lett. b, e art. 142 tuf);4)la richiesta può essere rivolta ad azionisti determinati, non inferiori a duecento (art. 136, lett. b, tuf); 5)la delega vale per singole assemblee convocate, con effetto anche per le eventuali successive convocazioni; 6)si applicano gli artt. 135-novies e 135-decies tuf;B) Raccolta di deleghe da parte di un’associazione di azionisti (art. 141 tuf).