il diritto nucleare italiano
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INDICE•LE NORME QUADRO•1986 CHERNOBYL•1987 REFERENDUM•L’EVOLUZIONE NORMATIVA DOPO IL REFERENDUM ’87•NUOVE NORME QUADRO•LEGGE 1860 del 1962•Dlgs. 230/1995 •I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI•LE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO•LEGGE 99/2009•SCHEMA DI DELIBERA CIPE SU TECNOLOGIE•LE REAZIONI ALL’ADOZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA NUCLARE •CORTE COSTITUZIONALE•CORTE COSTITUZIONALE , SENTENZA N. 278/2010• DLGS 31/2010, REQUISITI DEGLI OPERATORI – CERTIFICAZIONE DEI SITI – AUTORIZZAZIONE UNICA•Il REFERENDUM ABROGRATIVO•SCENARI POST REFERENDUM• PROSSIMI ADEMPIMENTI E SCADENZE•IL DECOMMISSIONING E LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL NUOVO DIRITTO NUCLEARE ITALIANO•LA GESTIONE DEI RIFIUTI •DEGLI IMPIANTI DISMESSI •Il Dlgs 31/2010•LA NUOVA MISSION DELLA SOGIN•IL RUOLO DELL’OPERATORE •PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DFEL COMBUSTIBILE ESAURITO
Legge n. 330 del 1960 (Istituzione del CNEN (Comitato nazionale per l’energia nucleare)
Legge n. 1860 del 1962 (Impiego pacifico dell’energia nucleare)
D.P.R. n. 185 del 1964 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare)
Legge n. 109 del 1974 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare)
Legge n. 393 del 1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali nucleari e sulla produzione e sull’impiego dell’energia elettrica )
Legge n. 8 del 1983 (Benefici economici a comuni che ospitano centrali nucleari o a carbone)
Gli anni ‘50 e ‘60 rappresentano un periodo di grande fermento nel settore nucleare.
L’Italia è presente nei contesti internazionali di legiferazione in materia nucleare e si dota delle prime norme di base (cd “norme quadro”) a disciplina dell’impiego pacifico dell’energia nucleare
L’attività di normazione prosegue negli anni ‘70 e ’80
LE NORME QUADROLE NORME QUADRO
IL DIRITTO NUCLEARE ITALIANO
1986 CHERNOBYL
Prima ancora di Chernobyl, vi erano stati tentativi di arrestare la produzione di energia da fonte nucleare
Corte Costituzionale n. 31/1981 sul referendum abrogativo legge 393 del 1975
Punti di contatto e differenze rispetto all’attuale vicenda referendaria:
1 la proposta di referendum del 1981 riguardava gli artt. da 1 a 7 e 20, 22 e 23 della Legge 393/1975, sulla localizzazione delle centrali nucleari;
2 questi articoli sono stati abrogati e sostituiti dalle nuove disposizioni del dlgs 31/2010, oggetto della prossima consultazione referendaria;
3 nel 1981 la Corte Costituzionale respinse la richiesta referendaria argomentando che se le norme sulla localizzazione fossero state abrogate ciò avrebbe impedito la prosecuzione di un programma nucleare, il che avrebbe comportato la violazione da parte dell’Italia degli obblighi nascenti dal Trattato Euratom;
4 nel 2011 la Corte ha dichiarato ammissibili i quesiti referendari per l’abrogazione di molte delle norme contenute nel dlgs 31/2010, tra cui quelle sulla localizzazione dei nuovi impianti, ritenendo che dalle norme comunitarie non discendano obblighi che impongono agli Stati membri di implementare programmi per lo sviluppo dell’energia nucleare
Chernobyl dà una spinta decisiva alle forze anti nuclearisteCorte Costituzionale n. 25, 1987
Decide sull’ammissibilità del Referendum del 1987Stavolta i quesiti hanno ad oggetto norme di dettaglio che non incidono direttamente sulle attività di produzione di energia da fonte nucleare:1.Competenza del CIPE a disciplinare la localizzazione degli impianti in caso di inerzia degli enti locali competenti2.Concessione di compensi ai comuni che ospitavano centrali nucleari3.Possibilità per ENEL di partecipare ad accordi internazionali per la costruzione e gestione di centrali all’estero
Referendum 1987
Impiego ANOMALO dello strumento referendario: l’esito del referendum viene interpretato in senso politico per riconoscervi l’espressione di una volontà popolare contraria al nucleare.Il Parlamento dispone la chiusura delle centrali in esercizio, ponendo una moratoria sulla produzione di energia da fonte nucleare di 5 anni
Chernobyl rappresenta una “cesura” nella storia del nucleare, MA NON ARRESTA LA PRODUZIONE
NORMATIVA
Nasce una nuova “coscienza nucleare”Si prende atto della necessità di uno sforzo collettivo a livello internazionale per garantire l’applicazione dei migliori standard di sicurezza
La dimensione internazionale diviene imprescindibileSi lavora all’adozione di Convenzioni internazionali in materia di safety, per l’emanazione di norme intese a rafforzare la sicurezza nucleare e la radioprotezione
Convenzione sulla notifica tempestiva di incidente nucleare o di emergenza radiologicaConvenzione sull’assistenza in caso di emergenza radiologicaConvenzione sulla sicurezza nucleare
L’Euratom aggiorna la normativa
Direttive 80/836/Euratom, 84/467/Euratom, 84/466/Euratom, 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom, 96/29/Euratom
L’Italia si adegua
NUOVE NORME QUADRO
Nel 1995 viene attuato il primo intervento organico di riforma della normativa con il Dlgs 230/1995 – Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti
Il dlgs 230 detta “nuove norme quadro” in materia nucleare in sostituzione delle disposizioni del D.P.R. 185/1964 che dava attuazione alla legge 1860, regolando le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il quale viene abrogato
Restano fermiLa legge 1860 del 1962 sull’impiego pacifico dell’energia nucleare
La legge 393 del 1975 sulla localizzazione delle centrali
Fatta eccezione per l’abrogazione delle norme oggetto del Referendum dell’87, l’impianto normativo in materia nucleare mantiene infatti una sua integrità, che ha conservato sino ad oggi
Provvedimenti autorizzativi
CAPO IIDEI MATERIALI
ED IMPIANTI NUCLEARI, artt. 6 e ss.
• nulla osta alla costruzione • licenza di esercizio di impianti nucleari
Le relative norme sono da integrare con le disposizioni del dlgs 230/1995
Responsabilità civile perdanno nucleare
CAPO IIIDELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE
DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE, artt. >
Principi (ex Convenzione di Parigi del 1960):
• Legal channelling• Absolute Liability • Liability limited in amount• Liability limited in time• Insurance of other financial security foran amount corresponding to his liability
Legge 1860 del 1962
Si applica alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari (Art. 1), disciplinando in materia di:
• Procedure autorizzative• Autorità competenti • Sicurezza nucleare• Protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni • Importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materie
radioattive materie, fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari• Rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito: gestione (raccolta, cernita,
trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente), spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
• Piani di emergenza • Informazione della popolazione
Dlgs. 230/1995
I recenti interventi normativi
Fattori destinati ad incidere sul quadro normativo, determinando la necessità della suaRiforma:• Privatizzazione ENEL (dal 1992) e liberalizzazione del mercato elettrico (dlgs
79/1999, c.d. decreto Bersani)• Riforma del titolo V della Costituzione (nuovo riparto competenze Stato/Regioni):
la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia sono oggetto di competenza concorrente
• Evoluzione delle tecnologie impiegate• Mettersi al passo con le nuove norme internazionali• Nuove logiche partecipative del pubblico in materia • Coerenza con le evoluzioni del sopraggiunto quadro normativo in materia
ambientale
Le esigenze di aggiornamento del quadro normativo
Dlgs 31/2010 Schema Delibera CIPE Schema Delibera CIPE
Schema di delibera CIPE su tecnologie
ContenutiIl draft adotta un approccio generico, limitandosi a prescrivere alcuni requisiti di base (schematizzando le caratteristiche dei reattori GEN III)
Il draft di Delibera prescrive, per ciascuna filiera tecnologica, il requisito generale del “miglioramento” delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza dei reattori di II generazione, vincolando gli operatori alla realizzazione di reattori di III generazione
Non sceglie né indirizza verso una determinata tecnologia
Lascia che sia il mercato a scegliere la tecnologia da utilizzare
Processo di adozioneLo schema, proposto dal Ministero dello Sviluppo economico, è già passato al vaglio del Ministero dell’Ambiente che ha espresso parere favorevole.
Lo schema è ora all’esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni che dovrà esprimersi con parere non vincolante e comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta di parere.
Le reazioni all’adozione del nuovo quadro normativo in materia nucleare
Corte Costituzionale
Con sent. 278/2010 la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi presentati da alcune Regioni contro la legge 99/2009
Con sent. 331/2010 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi con le quali alcune Regioni hanno dichiarato il proprio territorio precluso alle installazioni nucleari
In data 12 gennaio 2011 la Corte ha dichiarato ammissibile la proposta di referendum per l’abrogazione delle disposizioni del d.l 112/2008, della l. 99/2009 e del dlgs 31/2010
Con sent. 33/2011 la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi presentati dalle Regioni contro il dlgs 31/2010. La sola censura ha riguardato l’art. 4 del dlgs 31 (ai fini del rilascio dell’A.U. è necessario acquisire il parere non vincolante della Regione)
Corte costituzionale, sentenza n. 278/2010
I ricorsi contro la legge 99/2009 si basavano sull’assunto relativo alla violazione del riparto di competenze legislative Stato-Regioni di cui all’art. 117 Cost. in relazione alla localizzazione e all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di nucleari.
La Corte costituzionale, nell’indicare il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni ha distinto tra: Costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia nucleare competenza concorrente
Costruzione ed esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi competenza esclusiva statale in materia di ambiente
Il Referendum abrogativo
Il Referendum ha ad oggetto la proposta di abrogazione di tutte quelle disposizioni del d.l 112/2008, della l. 99/2009 e del dlgs 31/2010 che concernono specificamente l’attività di produzione di energia elettronucleare
Fatta eccezione per le leggi di revisione della Costituzione, nell’ordinamento italiano è ammesso il solo referendum abrogativo delle leggi ordinarie
In Italia, diversamente dall’ordinamento tedesco, la materia nucleare non è oggetto di norme contenute nella Costituzione
La Corte Costituzionale ha chiarito che la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia è materia di potestà legislativa concorrente tra Stato e le Regioni (C.Cost. 278/2010)
E’ atteso il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per comprendere le ragioni per cui in questa occasione non ha ritenuto che la proposta violasse il limite del rispetto dei tratti internazionali come fece nel 1981 con riguardo alla proposta di abrogazione delle disposizioni della l. 393/1975
Scenari Post Referendum
2) La maggioranza si esprime in senso
contrario all’abrogazione
3) Non viene raggiunto il quorum prescritto dalla
legge ai fini della validità della consultazione
Verrebbero eliminate le norme oggetto di
referendum
Indipendentemente dal mancato raggiungimento del
quorum, qualora la maggioranza si esprimesse in
senso favorevole all’abrogazione, tale esito potrebbe offrire il destro a
nuove iniziative di contestazione da un punto di
vista meramente politico
1) La maggioranza si esprime in senso
favorevole all’abrogazione
E’ controverso se sia possibile spingersi sino al punto di
assegnare alla consultazione popolare un senso tale da impedire di svolgere una
attività, la quale di per sé non solo non è vietata dalla legge
ma il cui sviluppo e promozione fanno parte di
obblighi assunti dallo Stato sul piano internazionale
L’OPERATORE NUCLEARE - REQUISITI
• Art. 5 Dlgs 31/2010 Gli operatori, anche in forma associata, devono essere
in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie,
comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.
• Bozza di correttivo Idem
Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall‘Agenzia
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del presente decreto sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.
Dlgs 31/2010 Requisiti dell’operatore
CERTIFICAZIONE DEI SITI
L’Autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi.
L’Autorizzazione Unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza nulla osta, atto di assenso o atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto.
Autorizzazione Unica
Deposito della sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità del dlgs 31/2010Approvazione del correttivo al dlgs 31/2010Approvazione della Delibera CIPE sulle tipologie di impiantiEmanazione della “Strategia Nucleare” Insediamento e inizio attività dell’Agenzia per la Sicurezza nucleareDecreto ministeriale contenente le specifiche relative ai requisiti degli operatoriApprovazione della Delibera CIPE sui criteri e le misure per favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impiantiEsito del referendum abrogativo che dovrà avere luogo una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno
PROSSIMI ADEMPIMENTI E SCADENZE
IL DECOMMISSIONING E LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
NEL NUOVO DIRITTO NUCLEARE ITALIANO
IL DECOMMISSIONING E LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
NEL NUOVO DIRITTO NUCLEARE ITALIANO
IL DECOMMISSIONING E LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
NEL NUOVO DIRITTO NUCLEARE ITALIANO
Dal 1999 la Sogin (società interamente partecipata dal MEF) ha in carico le attività di decommissioning dei vecchi impianti e la gestione dei rifiuti radioattivi
L’Italia lavora da anni a progetti relativi alla realizzazione di impianti di deposito definitivo di rifiuti radioattivi
Al fine di dare soluzioni temporanee alla questione della sistemazione dei rifiuti, compreso lo smaltimento degli stessi, sul territorio nazionale è stato nominato un commissario per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi che ha adottato provvedimenti di natura provvisoria (i.e. dl 314/2003 – Scanzano Jonico –, ordinanze)
Alcune Regioni hanno reagito all’adozione di tale normativa, vietando il transito, lo stoccaggio e il deposito di rifiuti non prodotti sul territorio regionale
Le leggi regionali sono state dichiarate incostituzionali : • Sentenza n. 62/2005 (l. reg. Sardegna – transito materiali nucleari) • Sentenza n. 247/2006 (l. reg. Molise – deposito e stoccaggio materiali nucleari)
LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEGLI IMPIANTI DISMESSI
IL DLGS 31/2010
Con l’adozione del d.lgs 31 /2010 e, prima ancora, con la legge 99/2009, il legislatore italiano ha fatto tesoro dell’esperienza del passato e ha delineato un modello organizzativo per il rientro dell’Italia nel nucleare che ha riguardo sia alle attività di produzione sia alla gestione della fase che segue lo spegnimento delle centrali, disponendo:
In materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi (art. 19)
In materia di disattivazione degli impianti (art. 20); In tema di finanziamento del Fondo per il Decommissioning (istituito con la l. 99/2009)
(art. 21) Le procedure autorizzative del Parco tecnologico e del Deposito nazionale (artt. 25-30)
Il Dlgs 31/2010
La SOGIN è il soggetto responsabile Disattivazione degli impianti a fine vita Mantenimento in sicurezza degli impianti Realizzazione ed esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico
LA NUOVA MISSION DELLA SOGIN
Il titolare dell’A.U. É responsabile della gestione dei rifiuti operazionali e del combustibile nucleare e provvede (ex dlgs 230/1995 e prescrizioni dell’Agenzia), a proprie spese:
al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali presso il Deposito nazionale all’immagazzinamento del combustibile nucleare presso il Deposito
Versa al Fondo per il Decommissioning un contributo per ogni anno di esercizio
Integra il Fondo qualora al momento della disattivazione risulti insufficiente
Il richiedente l’A.U.
Deve presentare uno studio preliminare di disattivazione dell’impianto che rechi, sulla basedelle indicazioni delle direttive europee, una valutazionedel volume e condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato con indicazione dei relativi costi (JC)
IL RUOLO DELL’OPERATORE
PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DFEL COMBUSTIBILE ESAURITO
“Safe management of radioactive waste and spent fuel, at all stages from generation todisposal, requires a national framework that guarantees political commitments, a clearallocation of responsibilities, and ensuring that sufficient scientific, technical and financialresources are available when needed”
Base giuridicaCapitolo 3 del Trattato Euratom - protezione sanitaria e sicurezzaSentenza Corte di Giustizia C-29/99: artificioso operare una distinzione tra la protezione sanitaria e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (punto 82 della sentenza); esistenza di un nesso intrinseco tra radioprotezione e sicurezza nucleare (cfr. Nuclear Safety Glossary, definizione “Safety”)
BackgroundRevisione e sviluppo della proposta di direttiva COM 2003/32 final (revised 2004 version (COM (2004)526 final) facente parte del c.d. Nuclear Package (come la Direttiva 2009/71/Euratom)Come la Direttiva sulla sicurezza nucleare, anche la proposta di direttiva sulla gestione del waste e dello spent fuel proviene da una convenzione internazionale Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - IAEA Fundamental Safety Principles (2006)
MotivazioniRuolo propulsivo dell’Unione nella ricerca di una soluzione unitaria alla questione della gestione,
anche a lungo termine, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito derivanti da applicazioni civili
ScopoLa Direttiva mira a definire un quadro normativo comunitario sulla gestione dei rifiuti e del
combustibile esaurito
PrincipiOgni Stato è responsabile della gestione in sicurezza del waste e del combustibile esaurito
prodotto sul proprio territorio
I rifiuti radioattivi devono essere smaltiti sul territorio delle Stato membro in cui sono stati generati, salvo accordi tra gli Stati membri per condivisione delle facilities
ObblighiDefinizione di un regulatory e legal framework per la gestione, anche a lungo termine, del
combustibile e dei rifiuti che preveda la definizione di
Programma nazionale per l’attuazione delle politiche relative alla gestione dei rifiuti e del combustibile (contenuti, infra)
Requisiti nazionali di sicurezzaSistema autorizzativo per le attività relative alla gestione dei waste e dello spent fuelSistema di controlli ed ispezioni istituzionaliAzioni di garanzia dell’esecuzione degli obblighi imposti
nonché,
Individuazione di autorità regolatoria competente nel campo della gestione sicura del combustibile e dei rifiuti
Definizione di strumenti atti a garantire la trasparenza e la partecipazione effettiva del pubblico ai processi decisionali
Art. 7 obblighi che devono essere posti a carico dei titolari di autorizzazione per le attività relative alla gestione dei waste e dello spent fuel
“Prime responsibility for the safety of spent fuel and radioactive waste management rests with the licence holder”
Inoltre la proposta contiene prescrizioni relative all’adozione da parte degli Stati di una serie di misure destinate ad incidere sulla posizione dei licence holdersArt. 10 – Financial resourcesArt. 11 – Quality AssuranceArt. 12 – TransparencyArt. 14 – Contents of National Programmes -Inventario dei rifiuti e del combustibile
-Stima delle quantità future incluse quelle provenienti dal decommissioning-Indicazione chiara dell’ubicazione, della quantità e dei livelli di rischio -Piani e soluzioni tecniche dalla generazione allo smaltimento
Tali prescrizioni sono destinate ad incidere anche sulla posizione dei titolari di A.U. che ai sensi dell’assetto normativo disegnato dal dlgs 31/2010 sono responsabili dei rifiuti prodotti in corso di esercizio e del combustibile nucleare esaurito
Le disposizioni dell’attuale quadro normativo già implemento alcuni obiettivi di cui alla proposta di direttiva
STUDIO LEGALE PUTTI
PROF. AVV. PIETRO MARIA PUTTIAVV. VALENTINA BAINI
DOTT. SSA FRANCESCA LUCIANI