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Il Modello Unico 2015 1) Reddito d’impresa nei quadri RS, RF 1) Reddito da lavoro autonomo, impresa minore e minimi 2) Il monitoraggio valutario , Ivie e Ivafe

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Il Modello Unico 2015

1) Reddito d’impresa nei quadri

RS, RF

1) Reddito da lavoro autonomo, impresa minore e minimi

2) Il monitoraggio valutario , Ivie e Ivafe

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VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

NEL REDDITO D’IMPRESA

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PLUS E MINUS DA LEASE BACK: Circ. 38/10 plus rateizzate in max 5 esercizi - minus deducibili in base a imputazionea conto economicoQuindicaso 1) lease back immobiliare 12 anni plusvalenza € 120.000 > a conto economico€ 10.000 annui, plus fiscale minima € 24.000 ( 120.000/5) da ciò in rigo 7 va inseritoil dato di 14.000Caso 2 ) lease back 12 anni minusvalenza 120.000 > la quota imputata a contoeconomico è deducibile. Anche se l’immobile è stato rivalutato

CASSAZIONE n. 25758 del 5.12.14: Leasing immobiliare non è operazione che configura abuso del diritto →

vantaggio fiscale non unico scopo operazione

Variazioni

LEASING E LEASE BACK

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Casi particolari di plusvalenza/sopravvenienza

• Cessione di bene riscattato da leasing > cir. 47/08:

• Se la cessione avviene nello stesso periodo del riscatto la plusvalenza è tassabile nella stessa proporzione tra canoni dedotti e canoni dovuti

• Se avviene in periodi d’imposta successivi si valuta solo la quota dedotta sugli ammortamenti ( tesi irrazionale ma conveniente in presenza di quote decrescenti di deducibilità 40% fino a 2012, poi 20% )

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Casi particolari di plusvalenza/sopravvenienza

• Cessione di contratto di leasing auto:

• La sopravvenienza attiva non è rateizzabile

• E’ ragionevole tassarla in base al rapporto tra canoni dedotti e canoni dovuti ( in questo direzione circ. 28/11 su cessione di contratti di leasing immobiliare)

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AGENZIA ENTRATE INTERPELLO 954/35/14Deducibilità contratti leasing su impianti fotovoltaici riclassificati in immobili va

commisurata a durata minima di 200 mesi (2/3 con quota ammortamento del 4%)esempio canone contratto originario € 10.000, canone ricalcolato sulla base di un

contratto che da 11 anni passa a 16 anni € 6.000 (Per contratti stipulati da 2014 lasso temporale minimo 12 anni)

4

Variazioni

CANONI LEASING FOTOVOLTAICO

4.000

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Depurare la voce C17di:

Interessi capitalizzati ( compresi finanziamenti generici

Nuovo OIC 16)

Interessi commerciali

Oneri non finanziari

Interessi mutui immobiliari gestione ( CTP BSsent 637/15/14 del 13.08.14 estende deducibilità)

Interessi auto

Interessi attivi ( anche figurativi)Compresi quelli commerciali

( circ. 38/10)

Rol pregresso non utilizzatoRol esercizio: A-B in senso civilistico

nettizzato da ammortamenti e canonileasing

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OIC 16 Capitalizzazione interessi generici

• Per determinare tale quota occorre calcolare il valore medio dei costi sostenuti in un certo esercizio. Ad esempio se il costo sostenuto al 31 marzo fosse 200, il valore medio diventerebbe 200/12x9 ( mesi da aprile a dicembre) = 150. Avendo ottenuto un finanziamento di scopo per 100 al tasso del 5% ed una linea di credito generica per 200 al tasso del 7%, ne deriva che gli interessi passivi capitalizzabili sono in primo luogo 5 ( 100 finanziamento di scopo x 5%) e per il residuo di 50 parte di quelli derivanti dall’affidamento generico, quindi 50 x 7% = 3,5. Il totale degli interessi passivi capitalizzabili è quindi pari a 8,5.

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Indicare imposte imputate in Conto economico indeducibili

Deduzione Irap forfettariaper interessi passivi

Deduzione Irap analiticacosto del lavoro

Deduzione Imu per immobilistrumentali

383312

TASI:• Principio derivazione e assenza di divieto a deduzione > deduzione per cassa• Tasi relativa a immobili patrimonio > indeducibilità ex art. 90 Tuir

Variazioni

IMPOSTE DEDUCIBILI E NON

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1) 20% su imposta «pagata» nel 2014 (compresi eventuali versamenti tardivieseguiti nel 2014 ma relativi al 2013)

2) Deduzione ammessa per immobili strumentali

IMPRESE:• Strumentalità per destinazione• Strumentalità per natura, quindi

compresi anche immobilistrumentali locati a terzi

PROFESSIONISTI:• Strumentalità per destinazione,

quindi non deducibile IMUrelativa a immobili promiscui

Esclusi • immobili merce locati a terzi anche in via

temporanea (Telefisco 2014) e • quelli patrimonio

Variazioni

FOCUS IMU

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1) Black list da utilizzare è sempre quella del 23.1.2002 nonostante la pubblicazione della nuova con D.M. 27.4.2015

2) Sentenza CTP Milano 2002/3/15 > interesse economico3) CASSAZIONE n. 4030/15

mancata indicazione nel modello Unico non inficia deducibilità del costo nemmeno prima del 2007, ma sanzione del 10% da € 500 a € 50.000

PRESENZA O MENO ESIMENTI

Variazioni

COSTI BLACK LIST

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Ammontare dedotto fino a 31.12.2013

Componenti deducibili esercizio 2014, sia derivanti da perdite sia derivanti

da svalutazioni: per eccedenza fondo esistente al 2013

Quindi prima si utilizza fondo dedotto 2013 e

poi si stanzia accantonamento

2014 su fondo ridotto per utilizzo

Svalutazioni dirette e

accantonamenti

Perdite derivanti da atti realizzativi o estintiviE svalutazioni mini crediti e debitori falliti???

Variazioni

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI

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200.000 1.000

0

0 100.000

Esempio:Nel 2013 crediti pari a 200.000 svalutati interamente con rilevanza solo civilistica. Deduzionefiscale per lo 0,5% cioè 1.000. Nel 2014 costo per fallimento del debitore per € 100.000.• Primo luogo utilizzato fondo che diventa zero, mentre perdita è deducibile per € 99.000

(variazione diminutiva RF).• Secondo luogo importo crediti al 31.12.14 è zero valore civilistico e 100.000 valore fiscale.

0 100.000

NON SI DA INFORMATIVA DEL COMPONENTE ECONOMICO DEL FALLIMENTO

Variazioni

DISALLINEAMENTO CIVILE FISCALE

200.000

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Variazioni

FOCUS CONCORDATO PREVENTIVO

1) Problema ammontare perdita deducibile: integrale e parziale

2) Momento deduzione: decreto ammissione

3) Emissione nota accredito Iva > circ. 77/2000

FOCUS FALLIMENTO

1) Perdita o svalutazione ? Dell’intero importo credito o solo imponibile ?

2) Momento deduzione: decreto enunciazione fallimento > possibile deduzione in

periodo successivo ?

3) Emissione nota accredito Iva > circ. 77/2000

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FOCUS MINICREDITI

1) Perdita o svalutazione ?

2) Momento deduzione: maturazione semestre e passaggio a

conto economico per contabilità ordinarie

3) Emissione nota accredito Iva > impossibile a meno di

conclusione negativa di procedura esecutiva

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incremento

Eseguito nel 2011/12/13/14Riduzioni effettive

In denaro e in natura

Per attribuzione ai soci

Possibili incrementi 2014Utile 2013 a riserva 2014

Conferimenti in denaro 2014 ( ragguaglio)

Conferimenti in denaro e utili destinati a riserva nel 2011, 2012,

2013 ( computo al 100%)Riserve indisponibili che sono

diventate disponibili ( es. utili su cambi realizzati nel 2014)

Possibili decrementi 2014Distribuzioni utili 2014 e

attribuzioni in natura 2014, rilevanza dall’1.1.2014

( oltre ai decrementi verificatisi nel 2011 , 2012 e 2013)

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1) Operazione antielusive art. 10 D.A.

Es. Conferimenti eseguito verso controllata

Alcune riduzioni sono pero’ temporanee quindi possono essere

riassorbite.

Es. finanziamento a controllata restituito nel 2013, quindi viene

Meno la riduzione dell’incremento aceizzabile

Circ. 12/14 : i conferimenti verso controllata possono non determinare riduzioni della base Ace se, tramite interpello, si dimostra che sono stati eseguite con risorse proprie

della società conferente

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1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di

Esercizio

2) Vanno considerate le perdite non coperte

3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro

Totalita’ ( non pro rata temporis)

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ACE SOGGETTI IRPEF

VALORE TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014

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Novità: rendimento nozionale al 4%

Novità: Trasformazione eccedenza in credito d’imposta Irap

Possibile anche una trasformazione parziale

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Esempio super ace

• SNC presenta Rendimento nozionale non utilizzato per € 50.000 in Unico 2015, reddito 2014.

• 1) Determinazione credito d’imposta 50.000 > 15320

• 2) Utilizzo dal 2015 per €. 3064 all’anno

• SRL uguale procedura , ma il credito e’ pari a 50.000 x 27,5% = 13750

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Codice A9

Ammontare credito spettante per 2014Investimenti da 25-06 a 31-12-14

Dato obbligatorio

Crediti di imposta

DEBUTTO TREMONTI QUATER

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Tremonti QuaterCirc. 5/15 Agenzia Entrate

Circ. 9/15 Assonime

• Tetto 10 mila euro da valutare in relazione al progetto di investimento ( non singolo bene) nel periodo d’imposta

• Agevolazione riguarda i beni strumentali non i beni di consumo ( anche i beni di ricambio che sono dotazione dell’investimento nuovo – Ass, 9/15- )

• Momento dell’investimento per contratto di appalto: Ass: sarebbe preferibile quantificare l’investimento eseguito con i criteri dell’incremento delle rimanenze di opere per l’appaltatore, ma l’Agenzia ritiene invece necessaria l’approvazione parziale dell’opera. Significato e conseguenze dell’approvazione parziale

• Obbligo di indicare il credito d’imposta nel periodo in cui è maturato: eventuale omissione costituisce violazione formale sanabile con dichiarazione integrativa a sfavore

• Contabilizzazione quale contributo in conto impianti

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CORREZIONE ERRORI CONTABILI

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QUADRO RS

Correzione errori contabili

1) soggetti che hanno corretto errori contabili da mancata imputazione di componentinegativi esercizio di competenza la cui dichiarazione non più emendabile ( MA SECONDOCIRC. ASSONIME 15 DEL 11.5.2015 VALE ANCHE PER ALTRE IPOTESI, ESEMPIO CORREZIONE ESEGUITE DASOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA)

2) soggetti sui quali ricadono, per applicazione regime trasparenza fiscale, effetti di talecorrezione

Prospetto compilato se presente dichiarazione è: dichiarazione integrativa a favore, anche da contribuenti che, per

periodi d’imposta in cui errori sono stati commessi, detenevanopartecipazioni in società in contabilità ordinaria → periodi precedentia quello oggetto di dichiarazione integrativa

dichiarazione integrativa a sfavore in cui → effetti di correzioni dierrori contabili considerati “a favore” commessi in periodi d’impostaprecedenti a quello oggetto di dichiarazione integrativa

Chi lo utilizza

Tipo di modello

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ESEMPIO

Correzione errori contabili

Società che nel periodo d’imposta 2014 corregge un errore non avendo inserito uncosto di competenza del 2012 per ammontare pari a 500.Periodo d’imposta 2012 aveva evidenziato:• utile di esercizio, pari a 3.000;• nessuna variazione in aumento o in diminuzione in quadro RF;• acconti versati, pari a 200.Periodo d’imposta 2013 aveva evidenziato imposta a credito pari a 100.Società, ferma restando ripresa a tassazione componente negativo rilevato nel C.E.periodo d’imposta 2014, riliquida dichiarazione del periodo d’imposta 2012 imputandocomponente negativo.Maggiore IRES versata nel 2013, pari a 137, è eccedenza di versamento a saldoriportabile in periodi d’imposta successivi a 2012.

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REDDITO

IMPOSTA

ESEMPIO

Correzione errori contabili

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CREDITO CORRISPONDE A MAGGIORE IRES VERSATA PER 2012

ESEMPIO

Correzione errori contabili

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ESEMPIO

Correzione errori contabili

MEDESIMA COMPILAZIONE PER ANNO 2013

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LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ DI COMODO

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STRUTTURA

1° ANALISI

Le società di comodo

2° ANALISI

CLASSIFICAZIONE BASE

REDDITO MINIMO

TEST OPERATIVITÀIMPEGNO CANCELLAZIONE DA R.I. ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE SUCCESSIVA

START UP INNOVATIVE NON APPLICANO LE COMODO

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ESCLUSIONI TIPICHE

NON OPERATIVE E PERDITA SISTEMICA

DA VERIFICARE NEL 2014 – ART.30 L. 724/94 – RS116 COL.1

Le società di comodo

CODICE 2: PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

CODICE 7: NUMERO DIPENDENTI 2 ESERCIZI PRECEDENTI ≥ 10

CODICE 9: VALORE PRODUZIONE > TOTALE ATTIVO

CODICE 11: CONGRUITÀ E COERENZA STUDI DI SETTORE

Affitto unica azienda : situazione di esclusione da studi di settore ma non società di comodo, che fare ?

Contenzioso favorevole : CTR MIlano n. 170/28/2011CTP Verona n. 171/3/2013CTP Udine n. 41/02/2012 CTP Trento n. 65/02/2013CTP Catanzaro n. 48/04/2013

Ctp vicenza sent. 91/04/15Congruità e coerenza con

studi di settore è elemento rilevante insieme ad altri in

contenzioso

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DISAPPLICAZIONI TIPICHE

NON OPERATIVE

DA VERIFICARE NEL 2014 - PROVV. 14.2.08 – RS116 COL.2

Le società di comodo

CODICE 5: PARTECIPAZIONI IN:1. SOCIETÀ NON DI COMODO ( interpello dre lombardia 904/14 si possono

omettere anche i finanziamenti)2. SOCIETÀ ESCLUSE3. SOCIETÀ ESTERE COLLEGATE CUI SI APPLICA REGIME 168 TUIR

CODICE 6: ACCOGLIMENTO DISAPPLICAZIONE PER PRECEDENTE PERIODO

CODICE 99: IMPEGNO A SCIOGLIMENTO

CODICE 8: SOCIETÀ AGRICOLE

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PERDITE SISTEMICHE

QUINQUENNIO 2009-2013 - PROVV. 11.6.12 – RS116 COL.3

Le società di comodo

CODICE 4: PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE RICONDUCIBILI A:1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMATICA2. SOCIETÀ ESCLUSE PER INTERPELLO3. SOCIETÀ ESTERE COLLEGATE CUI SI APPLICA REGIME 168 TUIR

CODICE 5: ACCOGLIMENTO DISAPPLICAZIONE PER PRECEDENTE PERIODO

CODICE 9: PERDITA+PROVENTI ESENTI,ESCLUSI,SOGGETTI A RITENUTA > 0

CODICE 7: MOL > 0

DISAPPLICAZIONI TIPICHE

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TERMINE 2.7.15 90 GG. PRIMA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

STRUTTURA AUTONOMI: NON OPERATIVE/PERDITE SISTEMICHE:• CODICE 1: POSITIVO PER SOCIETÀ NON OPERATIVE• CODICE 2: POSITIVO PER SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA• CODICE 3: POSITIVO PER ENTRAMBE FATTISPECIE

INTERPELLI

Le società di comodo

FACOLTÀ POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE (CIRC.32/E/10)

DINIEGOIMPUGNAZIONE FACOLTÀ CONTRIBUENTE →MANCANZA NON PRECLUDE IMPUGNAZIONE

AVVISO DI ACC.TO

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Somma algebrica dei componenti negativi e positivi che vanno imputati nell’imponibile dell’anno precedente a quello in cui si entra nel nuovo regime forfettario ( se dato negativo in RG 22)

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SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14

Regole di accesso

ForfettariNo compresenza reddito lavoro dipendente e reddito lavoro autonomo se il primo è prevalente

MinimiPossibile compresenza lavoro dipendente lavoro autonomo

ForfettariVolume di ricavi o compensi tra e 15.000 e e40.000 a seconda del tipo di attività

MinimiVolume di ricavi o compensi non sup € 30.000

Beni strumentali non devono superare €20.000 criterio valore normale

Beni strumentali non devono superare €15.000 nel triennio criterio costo sostenuto

Superamento limite : fuoriuscita sempre anno successivo

Superamento limite: fuoriuscita anno in corso se sup 50%

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SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14

Regole di accesso

ForfettariNessun problema se attività è già in corso

MinimiNon possibile la scelta nel 2015 se attività è in corso o mera continuazione attività precedente

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SUPERMINIMI E FORFETTARI ART. 10 , COMMA 12 UNDECIES L. 192/14

Determinazione reddito

ForfettariReddito determinato forfettariamente, imposta 15%

MinimiReddito determinato analiticamente , imposta 5%

ForfettariInizio attività: base imponibile ridotta di un terzo per tre anni

MinimiSempre 5%

Base imponibile previdenziale: a scelta sul reddito effettivo

Base imponibile previdenziale: sempre applicato il minimale per artigiani o commercianti

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Ritenute subite dai soggetti superminimi

1

2

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Telefisco 2014:1) i canoni leasing per immobili promiscui sono deducibili al 50% dal 2007/2009, e

tornano deducibili dal 2014 ( ma le istruzioni nulla dicono sulla deducibilità dell’ammortamento per immobili acquistati dal 2014)

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Deduzione 20% imu pagata 2013 su fabbricati strumentali: Telefisco 2014 non rientra nella deducibilita’ l’IMU

relativa ad immobili promiscui perchenon sono strumentali

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Deducibilità immobili

• •per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento;

• •per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 non è ammessa la

• deducibilità delle quote di ammortamento;• •per gli immobili acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 al 31

dicembre 2009 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento, ma la deduzione è ridotta ad 1/3 per i periodi d’imposta 2007-2008-2009.

• •per gli immobili acquisiti dal 1 ° gennaio 2010 al 31.12.2013 non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento

• Per gli immobili acquistati tramite leasing dal 2014 ( ed anche acquisto diretto ???) è ammessa la deducibilità in 12 anni

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LA RESIDENZA DEI SOGGETTI

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Principi di tassazione

Articolo 3

RESIDENTI NON RESIDENTI

REDDITI OVUNQUE PRODOTTI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA

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Articolo 73: le società

1 SEDE LEGALE

SEDE AMMINISTRAZIONE2

OGGETTO DELL’ATTIVITA’3

PER LA MAGGIOR PARTE DEL

PERIODO DIIMPOSTA

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2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della

popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile

art. 43 del codice civile il domicilio èdefinito come il luogo in cui unapersona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e interessi.La residenza, invece, è intesa come illuogo in cui una persona ha ladimora abituale.

C.M. 2.12.1997, n. 304/Ei predetti requisiti sono tra loroalternativi e non concorrenti:sarà pertanto sufficiente ilverificarsi di uno solo di essiaffinché un soggetto siaconsiderato fiscalmenteresidente in Italia.

Art. 2 tuir: persone fisiche

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L’art. 4 stabilisce che se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risultarisiedere in entrambi gli stati in base a criteri quali il domicilio e la residenza, si consideraresidente nel paese in cui dispone di un’abitazione permanente.

Se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli stati, si considera residente nel paese incui le relazioni personali ed economiche sono più strette.

Se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette o se non dispone diun’abitazione permanente in nessuno degli stati, si considera il luogo dove soggiornaabitualmente.

Se soggiorna abitualmente in entrambi gli stati o nessuno, si considera la nazionalità delsoggetto.

Se questi ha la nazionalità di entrambi i paesi o di nessuno, gli stati risolvono la questione dicomune accordo.

La convenzione

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QUADRO RW E PATRIMONIALI ESTERE

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Le novità del 2015

1IVAFE SOLO SU PRODOTTI FINANZIARI E NON SU ATTIVITA’FINANZIARIE

NUOVE COLONNE 20 E 242

INDICAZIONE SINTETICA3

4FINE DELLE ULTERIORI DETRAZIONI IVIE

5INNALZAMENTO SOGLIA A 15 MILA EURO

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IL QUADRO RW

1 proprietà2 usufrutto3 nuda proprietà4 altro (altro diritto reale,beneficiario di trust, ecc.)

1 se il contribuente è un soggetto delegato alprelievo o alla movimentazione del contocorrente2 se il contribuente risulta il titolare effettivo

tabelle 1 valore di mercato;2 valore nominale;3 valore di rimborso;4 costo d’acquisto;5 valore catastale;6 –valore dich. successione o in altri atti;

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QUADRO RW Titolare effettivo

• Partecipazione in stati collaborativi

• In RW si indica la partecipazione, e codice fiscale partecipata

• Se partecipata e’ residente non si indica nulla

• Se unitamente alla partecipata residente vi e’ detenzione diretta, si indica il totale valore percentuale della partecipazione

• Partecipazione in stati non collaborativi

• In RW si indica il bene detenuto dalla societa’ ( cumulativamente salvo detenere apposito prospetto)

• In caso di titolarita’ effettiva tramite trust non rileva se il paese di residenza del trust e’collaborativo o meno

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Distinzione tra stati collaborativi e stati non collaborativi

WHITE LIST

NON WHITE LIST MA COLLABORATIVI

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Quadro RW

• Elementi generali• 1) Obbligo sussiste anche quando sia avvenuto il totale

disinvestimento• 2) Se attivita’ finanziaria o patrimoniale e’ cointestata

ciascuno ha obbligo di dichiarare il valore totale del bene, con percentuale di possesso

• 3) Sono obbligati alla compilazione coloro che detengono la disponibilita’ ( ad esempio delegato sul conto corrente, ma non l’amministratore di societa’)

• Modello unico per Monitoraggio, Ivafe ed Ivie• Non più dovuta Ivafe sulle partecipazioni estere

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IL QUADRO RW

Picco dei conti paradisiaci

Giacenza media per iconti correnti

Non produce reddito Titolare effettivo NO IVIE e IVAFE

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Sezione IVIE e IVAFE

ASSENTE IN RW ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETA’ DI PERSONE

SCOMPUTO DEL CREDITO DI IMPOSTA (CONVENZIONE)

IL QUADRO RW

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IL QUADRO RW

AREA DELAZIONE

ALTRI SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONESE TITOLARE EFFETTIVO

BARRARE SE NON BASTANO LE DUE CASELLE

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Le partecipazioni 1/3

Socio al 50% di una società romena

ulteriore 10% posseduto per il tramite di una societàitaliana interamente partecipata dal soggetto

Altri 3 soci oltre alla società italiana

Capitale sociale 50.000 euro

Finanziamenti erogati 80 mila euro

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1 2 2 061 50 2 50.000

Codice fiscale società Cf socio 1

xx

50.000

60

Cf socio 2 x

Le partecipazioni 2/3

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1 7 061 100 2 80.000

xx

80.000

Le partecipazioni 3/3

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Conto corrente1/2

Il saldo iniziale è di 50.000 mentre quello finale è di 60.000

Il conto è detenuto in svizzera

Il picco del conto è 60.500 euro

Comproprietaria la moglie e figlio delegato al prelievo

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1 1 071 50 2 50.000

CF MOGLIE

60.000

Conto corrente

60.500 365 17

17 x

CF FIGLIO

4 1 071 2 50.000

CF MAMMA

60.000

60.500

x

CF PAPA’

1

x

PAPA’E

MAMMA

FIGLIO

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Immobili

Tizio è usufruttario di un immobile sito all’estero

Caio è il nudo proprietario

Si utilizza il costo di acquisto

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2 15 PAESE 100 4 150.000

CF NUDO PROPRIETARIO

150.000

immobili

12 1.140

x

3 15 4 50.000

CF USUFRUTTUARIO

60.000

x x

USUFRUTTUARIO

NUDO PROPRIET

ARIO

PAESE

540600

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IL CONTO CORRENTE ESTERO

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Il caso

1 Tizio ha un conto corrente all’estero che genera nel2014 un interesse attivo di 1.000. Questo proventoha subito una ritenuta del 10% alla fonte nel Paeseestero.

2 Questi proventi vanno dichiarati nel rigo RM12.

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La dichiarazione

G stato 1.00020 200

Codici in appendice Aliquota 20% o 26% aseconda del semestre dipercezione

Per beneficiare delcredito di imposta