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IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A. MERCATO ELETTRONICO E CENTRALI DI COMMITTENZA Firenze, Auditorium MPS 8 giugno 2016 Silvia Misseri

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IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A.

MERCATO ELETTRONICO E CENTRALI DI COMMITTENZA

Firenze, Auditorium MPS 8 giugno 2016

Silvia Misseri

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INDICE DEI TEMI DI DISCUSSIONE

Aggregazioni e centralizzazione della committenza

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Esecuzione e affidamento di attività di committenza ausiliarie

Modalità e obblighi di acquisiti tramite CONSIP, MEPA, START

Strumenti telematici per gli acquisti: sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici

L’affidamento di lavori attraverso le piattaforme telematiche

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La centralizzazione degli acquisti e loro aggregazione…

Sono lo stesso processo??

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La centralizzazione degli acquisti…

1999

• La legge finanziaria del 2000, Legge n. 488 del 23/12/1999, all’art. 26 “Acquisto di benie servizi” al comma 1: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) stipula convenzioni con le qualil'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massimacomplessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi difornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato

2000

• Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana unDecreto in data 24 febbraio 2000 con cui conferisce a CONSIP S.p.a. l'incarico distipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delleamministrazioni dello Stato.

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La centralizzazione degli acquisti…

2005

• La legge finanziaria del 2006, L. n. 266/2005 Art. 1 co. 157 , 158 e 159

– La realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblicasono raggiungibili attraverso la centralizzazione degli acquisti

– Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, espletano le funzioni di centralidi committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nelmedesimo ambito territoriale

– Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alleconvenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovverodi procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3dello stesso articolo 26.

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La centralizzazione degli acquisti…

2006

• D.lgs. 163/2006

– L’art. 33 disciplina le centrali di committenza

• La legge finanziaria del 2007, L. n. 296/2006 Art. 1 co. 449; 450; 455; 456; 457 stabilisce

– Ogni anno sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro.

– Stabilisce quali amministrazioni sono tenute a far ricorso obbligatoriamente, per gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della P.A.

– Le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni (art. 1 c. 455).

– Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi

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La centralizzazione degli acquisti…

2014

• D.L. 66/2014 - art. 9:

– La nascita dei Soggetti aggregatori

– La riscrittura dell’art. 33 c. 3-bis sulla centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia

• D.L. 90/2014 – art. 23 ter:

– Rinvio dell’obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 gennaio 2015 per B/S e al 1 luglio 2015 per LLPP

2015

• Milleproroghe 2015 (legge di conversione del DL 192/2014)

– Rinvio dell’obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 settembre 2015 per B/S e LLPP

• L. 13/07/2015 (DDL «buona scuola»), n. 107 all’art. 1 comma 169

– Rinvio al 1 novembre dell’entrata in vigore dell’art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.

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Regione Toscana:

• L.R. 38/2007: art. 42 «Appalti di interesse generale» secondo cui la Regione puòassumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. n.163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 a favore delle stazioniappaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall’articolo 3 dello stesso D.lgs. 163, aventisede nel territorio regionale.

• Delibera 1232 del 22 dicembre 2014: RT è il soggetto aggregatore

• Proposta di legge regionale n. 419 del 17/03/2015: CAPO IV - Modifiche alla leggeregionale 13 luglio 2007, n. 38Art. 7 Inserimento dell'articolo 42 bis nella L.R. 38/2007

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Le decisioni assunte sui territori regionali hanno un riflesso a livello nazionale

• Delibera n. 58 del 22/07/2015 di ANAC: prima individuazione dei Soggetti Aggregatori

• DPCM 24 novembre 2015 pubblicato in GURI in 9 febbraio 2016: il Decreto individua lecategorie merceologiche e le relative soglie, per gli anni 2016 e 2017, al superamentodelle quali è necessario acquistare sulle procedure svolte dai Soggetti Aggregatori.

• Delibera n. 125 del 10/02/2016 di ANAC: riformula l’elenco dei Soggetti Aggregatori.Dal primo elenco del luglio 2015 viene escluso il CEV (Consorzio Energia Veneto perchénon in possesso dei requisiti richiesti – l’ammissione iniziale era avvenuta con riserva).

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Le decisioni assunte a livello nazionale hanno poi riflesso all’interno del nostro territorio

Il piano delle iniziative, la ripartizione dei compiti e delle attività fra i Soggetti aggregatori èreperibile al seguente indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/iniziative/

Homepage

del sito dei

Soggetti

Aggregatori

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ACQUISTI

CONSIP

•CONVENZIONI/MEPA/AQ/SDA

SOGGETTO AGGREGATORE RT

•START

•CONVENZIONI REGIONALI

SOGGETTO AGGREGATORE CITTA’ METROPOLITANA

•CONVENZIONI

UNIONE / CONVENZIONE

IN MODO AUTONOMO

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La normativa introdotta con l’adozione del D.lgs. 50/2016

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Art. 35 - Le nuove soglie comunitarie

• euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

• euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsipubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici chesono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appaltipubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatricioperanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalticoncernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

• euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsipubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

• euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencatiall’allegato IX.

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•Affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione direttaAffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

•Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le

forniture e i servizi

•Procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati

Per lavori di importo pari o superiore a 150.000

euro e inferiore a 1.000.000 di euro

•Procedure ordinarie

Per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000

di euro e per F/S sopra le soglie di cui all’art. 35

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Chi può acquistare??

• Le Stazioni appaltanti autonomamente o attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza solo fino a determinati importi, diversificati per F/S e per LLPP

• Le centrali di committenza / i soggetti aggregatori / le centrali di committenza qualificate in base alla diversificazione per tipologie di procedure di gara ed importi

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Chi può acquistare??

Art. 37 D.lgs. 50/2016

Soggetto Sotto 40.000 € F/S

Sotto 150.000 € LLPP

40.000 € < F/S< Soglia comunitaria

150.000 € < LLPP < 1 Ml €

Sopra soglia F/S e manutenzioni ordinarie sopra 1 Ml € LLPP e tutte le altre attività di LLPP

c. 1 S.A. in autonomia

Xobbligo

SpendingReview

X

Solo SA qualificate

c. 2 S.A. qualificata X XX

obbligo SpendingReview

Xmanutenzioni

ordinarie Sistemi telem.

c. 3 S.A. NON qualificata

X X

c. 4 S.A. comune NON capoluogo

X XX

obbligo SpendingReview

Xmanutenzioni

ordinarie Sistemi telem.

Centrale committenza/soggetti

aggregatori qualificati/Unione

comuni/convenzione/enti area vasta

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Criteri e modalità costituzione delle centrali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo latutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambititerritoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per lacostituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuninon capoluogo di provincia.

In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generaledi rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide, conl’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa disettore.

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Le differenza fra centrali di committenza e centrali qualificate

Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delleamministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possonoricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenzaausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioniappaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

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Attività di committenza ausiliarie

Le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, letteram), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo38.

Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possonoricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, adesclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4,a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle proceduredi cui al presente codice.

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Le attività di committenza ausiliarie

Le «attività di committenza ausiliarie», sono tutte quelle attività che consistononella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelleforme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicareappalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure diappalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazioneappaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazioneappaltante interessata

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Sarà istituito presso l’ANAC un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cuifanno parte anche le centrali di committenza.

La qualificazione sarà conseguita in rapporto alla tipologia e complessità delcontratto e per fasce d’importo.

Sono iscritte di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per leopere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cuiall’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane.

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del emanando Codice, saranno definiti irequisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione.

Saranno definiti criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per lecentrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambitoterritoriale.

Il decreto definirà, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni diqualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essererivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiestadella stazione appaltante.

ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione ed assegnaalle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processidi riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisitinecessari alla qualificazione. Stabilisce modalità diversificate che tengano contodelle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.

ANAC stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva.

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Il comma 3 dell’art. 38 del emanando codice prevede che la qualificazione abbiaad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo diacquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) capacità di programmazione e progettazione;

b) capacità di affidamento;

c) capacità di esecuzione e controllo.

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

• strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;

• presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;

• sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

• numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;

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Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

b) requisiti premianti, quali:

• valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

• presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

• disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

• livello di soccombenza nel contenzioso;

• applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

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Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nelle Direttive comunitarie

Il considerando 52 e l’art. 22 della Direttiva 24/2014 prevedono che i mezzielettronici di informazione e comunicazione possano semplificare notevolmentela pubblicazione degli appalti e accrescerne l'efficacia e la trasparenza.

Queste modalità di comunicazione fra Stazioni Appaltanti e Operatori economicidovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio diinformazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentanoenormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedured'appalto nell'ambito del mercato interno.

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COM’È STATA TRASPOSTA LA NORMA NEL D.lgs. 50/2016?

Stru

men

ti e

lett

ron

ici

Le comunicazioni

Art. 40

Se CUC Obbligo dal 19/04/2016

Tutti gli altri Obbligo dal 18/10/2018

Art. 52Le regole da applicare alle

comunicazioni

Documenti di gara Art. 74 Fruibili per via elettronica Obbligo dal 19/04/2016

Le procedure

Art. 44Tempistiche per il Decreto – è una

disposizione «generale» applicabile a TUTTE le procedure

Art. 58Le caratteristiche che deve avere il S.T.A. che supporta il processo di

dematerializzazione

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Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice

L’Art. 40 norma l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nellosvolgimento di procedure di aggiudicazione.

A far data dall’entrata in vigore del nuovo Codice le comunicazioni e gli scambi diinformazioni nell’ambito delle procedure gara svolte da centrali di committenzasono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazionedigitale.

Dal 18 ottobre 2018 tale obbligo sarà operativo per lo scambio di tutte lecomunicazioni relative a procedure di gara svolte da tutte le stazioni appaltanti.

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Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice

L’articolo 52, che recepisce l’articolo 22 della direttiva 2014/24/UE e attua ilcriterio di delega di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016, introduce - qualedisposizione innovativa e strumento di semplificazione e accelerazione delleprocedure - l’obbligo di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi diinformazioni previsti dal codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici

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Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto delMinistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite lemodalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, ancheattraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubblicheamministrazioni.

Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative edi lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite ancheall’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione,soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

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Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firmadigitale, nel rispetto dell'articolo 52 del Codice e dei principi di trasparenza,semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono aprocedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delledisposizioni di cui al codice.

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Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazioneArt. 58

L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso aglioperatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificarel'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara

Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una proceduraavvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'astaelettronica

Il sistema telematico deve supportare lo svolgimento del sorteggio perl’individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo sul possesso deirequisiti speciali

L’OE si deve identificare in modo univoco per poter operare sul sistema

In caso di partecipazione ad una procedura di affidamento, ciascunconcorrente deve ricevere la notifica del corretto recepimento dell'offerta

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Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazioneArt. 58

Il sistema telematico deve consentire l’apertura delle buste presentaterispettando l’ordine previsto dalla normativa vigente (busta amministrativa,tecnica e poi economica)

Il sistema telematico deve produrre in automatico la graduatoria

Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità dellepersone con disabilità, conformemente agli standard europei

AGID emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire ilcolloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e dinegoziazione

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Comunicazioni

Documenti di gara

Procedure telematiche

Domande e offerte

Art. 52 c.8

Art. 52 e 40

Art. 74

Art. 58START/MEPA

Una schematizzazione delle riflessioni fatte sino ad ora…

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Procedure di scelta del contraente

e

Tecniche e strumenti per appalti elettronici e aggregati

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Una PROCEDURA descrive un processo, articolato per fasi, per l’individuazionedel prestatore di dare o di fare a favore di una Stazione Appaltante

La TECNICA si riferisce all’insieme delle regole da applicare nello svolgimento diuna determinata attività

Lo STRUMENTO è il mezzo attraverso cui ottenere un determinato obiettivo, o sipone in essere una determinata azione

La combinazione fra i tre elementi, uniti alle attività di centralizzazione dellecommittenze definisce il quadro all’interno del quale condurremo le nostreriflessioni

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Tipologie di procedure di gara:tabella di confronto fra la «vecchia» e la «nuova» norma

Tipologia di procedura D.lgs. 163/2006

D.lgs. 50/2016

Aperta Art. 55 Art. 60

Ristretta Art. 55 Art. 61

Competitiva con negoziazione

/ Art. 62

Negoziata

Previa pubblicazione di un bando di gara Art. 56 Art. 62 e 64

Senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 57 Art. 63

Di valore inferiore ad 1 Ml di € per LLPP Art. 122 c.7 /

Cottimo fiduciario Art. 125 /

Sotto-soglia F/S e di valore inferiore a 1 Ml di € LLPP / Art. 36

Dialogo competitivo Art. 58 Art. 64

Partenariato per l’innovazione

/ Art. 65

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Tecniche e strumenti per appalti elettronici e aggregati:tabella di confronto fra la «vecchia» e la «nuova» norma

Tecniche e strumenti per appalti elettronici D.lgs. 163/2006 D.lgs. 50/2016

Accordi Quadro Art. 59 + DPR 207/2010 Art. 54

Sistemi Dinamici di Acquisizione Art. 60 + DPR 207/2010 Art. 55

Aste Elettroniche Art. 85 + DPR 207/2010 Art. 56

Cataloghi Elettronici / Art. 57

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

Art. 77 c. 6 e 7 Art. 58

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Accordo Quadro – Art. 54

Durata diversificata se settori ordinari (fino a 4 anni) o settori speciali (fino a 8 anni):diversamente dal passato la durata è diversificata

Si può utilizzare per bandire procedure di gara aventi ad oggetto F/S/LLPP: diversamentedal passato si può utilizzare anche sui LLPP (prima solo manutenzioni).

Cambia la modalità di aggiudicazione degli appalti specifici: vedi commi 3) e 4 lett. a); b) ec).

Scompare il meccanismo della rotazione.

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Un AQ si caratterizza per le seguenti fasi:

1. Qualificazione dei fornitori: pubblicazione del bando e presentazione delle domande dipartecipazione e delle offerte in base alla tipologia di procedura che la S.A. ha deciso di svolgere.Valutazione della documentazione presentata e sottoscrizione dell’Accordo Quadro con il/ifornitore/i così come disciplinato dagli atti di gara.

2. Se sottoscritto AQ con 1 OE applico il comma 3):

– Possibilità di invio degli ordinativi per i singoli appalti specifici SENZA rinegoziazione

– Necessità di RINEGOZIAZIONE con presentazione della documentazione a completamentodell’offerta per i singoli appalti specifici

Oppure

2. Se sottoscritto AQ con più OE applico il comma 4):

– Possibilità di invio degli ordinativi per i singoli appalti specifici SENZA rinegoziazionescegliendo il fornitore sulla base di specifica esigenze dell’amministrazione adeguatamentemotivata (lettera a)

– Necessità di rinegoziazione PARZIALE con presentazione, per i singoli appalti specifici, delladocumentazione necessaria coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara dell’AQ(lettera b)

– Necessità di RINEGOZIAZIONE con presentazione, per i singoli appalti specifici, delladocumentazione necessaria coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara dell’AQ(lettera c)

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Sistema dinamico di Acquisizione

Il Sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico

Può essere usato solo per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche, cosìcome generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioniappaltanti

Le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta

I termini per la ricezione delle domande e delle offerte sono differenziate inbase al fatto che si tratti di appalto aggiudicato nei settori ordinari o speciali

Per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, gli operatorieconomici hanno la possibilità di chiedere di essere ammessi allo stesso

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati opartecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattereamministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico diacquisizione

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Un SdA è caratterizzato dalle seguenti fasi:

1. Qualificazione dei fornitori: pubblicazione del bando e presentazione delledomande di partecipazione. Valutazione della documentazione presentatae ammissione dei fornitori.

2. Invito dei fornitori qualificati a presentare la propria OFFERTA e successivavalutazione per ciascun appalto specifico…

2. Invito dei fornitori qualificati a presentare la propria OFFERTA e successivavalutazione per ciascun appalto specifico…

n. …..

CHI SONO??Tutti i fornitori che hanno presentato la propria richiesta di qualificazione entroil termine ultimo previsto dal bando + tutti i fornitori che si sono qualificatidurante il periodo di validità del Sistema.

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Aste elettroniche

È un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una primavalutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di untrattamento automatico

Il ricorso ad un’asta è legittimo quando il contenuto dei documenti di gara, inparticolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa dalla S.A.

Può essere utilizzato nelle procedure aperte, ristrette o competitive connegoziazione, nonché per la fase di confronto competitivo fra le parti in unaccordo quadro o per l’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambitodel sistema dinamico di acquisizione

È possibile usarla sia con il criterio del prezzo più basso, sia con quellodell’offerta economicamente più vantaggiosa

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Aste elettroniche

Le procedure di gara che vedono l’utilizzo delle aste elettroniche sicaratterizzano per le seguenti macro fasi:

1. Indizione della procedura di gara e creazione della classifica dei fornitorisulla base della valutazione delle offerte dato il criterio di aggiudicazionescelto

2. Invito simultaneo di tutti i fornitori ammessi all’asta (quelli presenti nellaclassifica).

3. Svolgimento dell’asta: in una o più fasi sulla base del criterio di valutazionee degli elementi oggetto di rinegoziazione. Conclusione dell’asta eaggiudicazione.

N.B. rispetto al passato gli elementi di differenza fondamentali si riscontrano:-Nella fase di svolgimento dell’asta: c. 13-Nella fase di conclusione dell’asta: c. 14

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Catalogo elettronico

Il catalogo elettronico è una FORMA attraverso cui è possibile presentare lapropria offerta

Può essere utilizzato anche per la presentazione delle offerte in caso disvolgimento di un Accordo quadro (c. 5) o di Sistema dinamico di acquisizione (c.6)

I cataloghi elettronici devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti dicomunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabilitidalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52 del Codice

Le S.A. indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relativeal formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e allespecifiche tecniche per la sua presentazione

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Grazie per l’attenzione

Silvia [email protected]

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.