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Brescia - Associazione Industriale Bresciana 18 maggio 2016 Il nuovo volto dei Bilanci Recepimento della Direttiva Accounting e Principi Contabili Nazionali

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Page 1: Il nuovo volto dei Bilanci - aib.bs.it · Disciplina della contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati e partecipativi ed operazioni sui cambi Immobilizzazioni materiali

Brescia - Associazione Industriale Bresciana

18 maggio 2016

Il nuovo volto dei Bilanci Recepimento della Direttiva Accounting e Principi

Contabili Nazionali

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Agenda ed obiettivi dell’incontro

Apertura lavori

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Agenda

14.30-14.40 Apertura lavori Associazione Industriale Bresciana

14.40-15.15 Overview delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 nei bilanci separati

e consolidati e delle attività in corso per l'aggiornamento dei principi

contabili da parte dell'OIC Massimo Meloni, Partner Reconta Ernst & Young

15.15-17.15 Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs.

139/2015 Rilevanza, sostanza

Rilevazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato

Immobilizzazioni immateriali

Cambiamento di principi contabili, correzione di errori

Andrea Villani, Senior Manager Reconta Ernst & Young

Strumenti finanziari derivati

Valerio Marenda, Senior Manager Reconta Ernst & Young

Aspetti fiscali

Alexia Pinter, Partner Studio Legale Tributario EY

17.15-17.30 Q&A e chiusura lavori

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Obiettivi dell’incontro

Negli ultimi anni stiamo assistendo in Italia ad un rinnovamento delle regole contabili sulla

base delle disposizioni dell’Unione Europea, che indirizzano i bilanci delle aziende a convergere

verso gli standard internazionali ed ad una informativa sempre più trasparente e

comparabile fra gli stati membri.

Le recenti novità introdotte dal Legislatore nel 2015, impongono una riflessione su quale sarà

il nuovo volto dei bilanci redatti secondo i Principi Contabili Nazionali.

L’incontro di oggi si pone pertanto i seguenti obiettivi:

Illustrare le principali novità introdotte dalla nuova normativa in tema di bilanci secondo i

Principi Contabili Nazionali

Fornire una panoramica dei possibili impatti sui bilanci e le ricadute operative, indicando un

possibile approccio per affrontare il cambiamento

Discutere le principali problematiche che sono sul tavolo degli addetti ai lavori per il

recepimento della normativa negli standard nazionali e nei documenti interpretativi

Ripercorrere l’esperienza dell’introduzione di importanti novità nei Principi Contabili Nazionali

nel 2014, considerando le principali criticità riscontrate

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L'esperienza del primo anno di applicazione dei nuovi OIC Considerazioni Generali

► Partecipazioni immobilizzate: perdite durevoli di valore

► Disciplina della contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati e

partecipativi ed operazioni sui cambi

► Immobilizzazioni materiali

► scorporo terreni-fabbricati

► classificazione dei cespiti destinati alla vendita

► interruzione dell’ammortamento

► Impairment in base ai disposti del documento OIC 9

► relazione tra test di impairment svolto a livello di gruppo e test svolto sulle

singole entità legali

► valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni con il metodo

semplificato

► Regole di prima applicazione dei nuovi principi

Fattispecie introdotte nei Principi Contabili Nazionali nel 2014 dall’Organismo Italiano di

Contabilità che hanno comportato maggiori impatti applicativi per gli operatori:

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Riferimenti normativi ed attività in corso per

l'aggiornamento dei Principi Contabili

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 ed i

principi contabili da parte dell'OIC

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Riferimenti normativi Il percorso normativo verso i nuovi bilanci

Nuovi Bilanci

2015 2014 2013 2016 e ss

Nuovi OIC Direttiva Europea

2013/34

D.Lgs 136/2015

L’OIC avvia parallelamente un

percorso di rinnovamento dei

Principi Contabili Nazionali

Il Governo emana due decreti distinti

per recepire la normativa Europea

Si avvia il percorso di

perfezionamento dei PCN ed

allineamento alle nuove

disposizioni di legge

Le nuove disposizioni di legge si

applicheranno a partire

dall’1/1/2016

La direttiva 2013/34/UE

diventa legge in Italia e si

avvia l’attività di consultazione

Si avviano le attività di adeguamento

dei PCN e le consultazioni

Lavoro consultazioni

Aggiornamento OIC D.Lgs 139/2015

Il Governo ha tempo 2 anni per il

recepimento

I due separati decreti fanno riferimento alle società di capitali e di persone (139/15) ed alle banche e gli istituti di credito

(136/15). Cambiano molti dei riferimenti esistenti in tema di bilancio di esercizio e consolidato.

L’intervento dell’OIC si è reso necessario per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, a seguito del

mutamento dello scenario di riferimento in cui erano stati generati i principi vigenti prima del 2005

Tutte le società che adottano i Principi Contabili Italiani, saranno tenute ad adeguare la propria contabilità ed i propri

bilanci in ragione delle nuove disposizioni di legge ed in base agli aggiornamenti dell’OIC.

La direttiva è stata emanata nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa

per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi (c.d. costi di conformità). 2013

2014

2015

2016

La Direttiva 34/2013/UE sostituisce

le direttive IV e VII in materia di

bilanci di esercizi e consolidati

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Decreto Legislativo n.136 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle

banche e degli altri istituti finanziari,

Riferimenti normativi La direttiva europea ed il recepimento in Italia

► Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 182/19 del 29 giugno 2013

► Abrogazione delle precedenti Direttive in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d’esercizio) e 83/349/CEE

(VII Direttiva – Bilancio Consolidato)

► Principali obiettivi perseguiti:

• semplificazione (e correlata riduzione degli oneri amministrativi) dei processi amministrativo contabili direttamente

proporzionale alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alla struttura proprietaria delle imprese (Think small first);

• armonizzazione contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mirando a

maggiore chiarezza e comparabilità;

• tutela delle esigenze degli utilizzatori, con l’intento di conservare le informazioni a loro indispensabili (introduzione

nell’ordinamento nazionale del principio di rilevanza

Decreto Legislativo n.139 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni

delle società di capitali

Direttiva UE 2013/34

Nuove disposizioni normative in tema di Bilanci

d’esercizio e consolidati

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Riferimenti normativi La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

CAPO I

DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI

TRASPARENZA DEI

PAGAMENTI

CAPO II

DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI BILANCIO

DI ESERCIZIO E

CONSOLIDATO

CAPO III

DISPOSIZIONI DI

COORDINAMENTO PER

ALTRI PROVVEDIMENTI

LEGISLATIVI

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Contenuto Relazione

Art. 4 – Esenzioni e Regime di

equivalenza

Art. 5 – Pubblicità e sanzioni

Art. 6 – Modifiche al Codice Civile

Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991

Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997

Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005

Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010

Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di

Bilancio a quella contenuta nella Direttiva

I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive

Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali

Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi

ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze

Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni

individuali/consolidate sui pagamenti

Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative

(eliminazione conti d’ordine; modifiche ai criteri di valutazione)

Inclusione di ulteriori soggetti sotto l’obbligo di redazione del bilancio

secondo IAS/IFRS

Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del

soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall’attuazione del

decreto

Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1°

gennaio 2016

Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2015 e si applica a partire dall’esercizio sociale 2016.

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Riferimenti normativi Imprese rientranti nel perimetro della riforma

Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)

Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i

soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali

Nuovi criteri di classificazione sulla

base di soglie quantitative* Microimprese Piccole Imprese

Medie/ Grandi

Imprese

Totale Stato Patrimoniale fino a 175.000 € fino a 4.400.000 € oltre 4.400.000 €

Ricavi netti da vendite/prestazioni fino 350.000 € fino a 8.800.000 € oltre 8.800.000 €

Numero medio dipendenti fino a 10 unità fino a 50 unità oltre 50

* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell’esercizio soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti

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Sintesi dei principali cambiamenti Un quadro sinottico delle novità introdotte

Introduzione principio della rilevanza, sancito dall’art. 2423.

Revisione principio di prevalenza della sostanza sulla

forma: si elimina il concetto di «funzione economica»,

troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di

«sostanza dell’operazione o del contratto».

Eliminazione dallo SP delle voci di

costi di pubblicità e costi di ricerca.

Modifica principio ammortamento

dell’Avviamento

Modifiche al trattamento delle Azioni

Proprie e delle Partecipazioni ad

Equity

Modifica della rilevazione in contabilità,

introduzione dell’hedge accounting e della

misurazione al Fair Value e del Costo

Ammortizzato.

Ampliamento dell’informativa in tema di strumenti

finanziari derivati

Sebbene il decreto non contenga

alcuna disposizione fiscale, si dovrà

tenere presente degli effetti delle

modifiche sia ai fini IRES che IRAP

Alcune modifiche alle voci e criteri

di valutazione semplificati.

Introduzione di semplificazioni per le

Micro-Imprese

Incremento delle soglie quantitative al di

sotto delle quali non è obbligatorio redigere il

bilancio consolidato, con obbligo esteso a

tutti gli enti di interesse pubblico.

Modifiche ad alcuni criteri di

contabilizzazione e rappresentazione

Introduzione del Rendiconto

finanziario tra i documenti

obbligatori di Bilancio (modificato art.

2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter –

Rendiconto finanziario).

1. Postulati di

bilancio 2. Strumenti

Finanziari

3. Imm.ni

Immateriali e

finanziarie

4. Informativa

di Bilancio e

Schemi

5. Rendiconto

Finanziario

6. Bilancio

Consolidato

8. Aspetti

Fiscali

7. Bilancio in

forma

abbreviata

D. Lgs. 139/2015

«Novità Bilanci»

Aggiornamento degli schemi di Stato

Patrimoniale e Conto Economico.

Eliminati conti d’ordine in calce allo Stato

Patrimoniale, pur mantenendo la

disclosure in Nota Integrativa, arricchita

nei contenuti e rinnovata nella struttura.

Eliminate le voci destinate alle partite

straordinarie nel conto economico

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione Nuova impostazione Tema

Postulati di Bilancio 1.

La disciplina del codice civile non

menziona espressamente un principio

generale di rilevanza, declinandolo

però in termini applicativi per alcune

fattispecie

Non occorre rispettare gli obblighi in

tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la

loro osservanza abbia effetti

irrilevanti

La valutazione delle voci deve essere

fatta tenendo conto della funzione

economica dell’elemento dell’attivo o

del passivo considerato

La rilevazione e la presentazione

delle voci è effettuata tenendo conto

della sostanza dell’operazione o del

contratto

Principio

della sostanza

(sulla forma)

Principio

della rilevanza

Nel criterio di valutazione delle poste in

valuta non vi era una distinzione tra

attività e passività monetarie e non, che,

ad eccezione delle immobilizzazioni,

venivano iscritte al tasso di cambio a

pronti alla data di chiusura dell’esercizio

Nuovo criterio di valutazione delle

poste in valuta, introducendo la

distinzione delle attività e passività in

valuta tra elementi monetari (valutati al

cambio a pronti alla data di chiusura) e

non monetari (al cambio vigente al

momento dell’acquisto)

Valutazioni

poste

in valuta

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili

internazionali (IAS 39)

Nuova impostazione

Assenza di riferimenti Espresso richiamo ai principi contabili

internazionali (IAS 39)

Strumenti finanziari: definizioni 2.A

Costo

ammortizzato

Derivati

Tema

L’OIC 3 contiene le linee guida per la

determinazione del fair value, che in

parte richiama i principi contabili

internazionali

Rimanda espressamente ai principi

contabili internazionali (in particolare il

par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair value) Fair value

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione Nuova impostazione

Strumenti finanziari: criteri di valutazione 2.B

Tema

Concetto limitato agli aspetti di

informativa (vedi OIC 3) in tema di

strumenti finanziari e di rilevazione

limitatamente all’accantonamento a

fondo rischi (OIC 31)

Criterio al quale vanno valutati tutti gli

strumenti finanziari derivati che

sono rilevati in apposite voci di

Stato Patrimoniale

Valutazione delle poste di bilancio di

riferimento (crediti, debiti e titoli) che non

prevede il criterio del costo

ammortizzato

Introduzione del metodo del costo

ammortizzato per la valutazione dei

crediti, dei debiti e dei titoli, ed

esonero per le piccole società che

potranno iscrivere i titoli al costo di

acquisto, i crediti al valore di presumibile

realizzo e i debiti al valore nominale

Valutazione al

Fair Value

Valutazione al

Costo

Ammortizzato

Assenza di riferimenti

Gli strumenti finanziari derivati,

anche se incorporati in altri

strumenti finanziari, sono iscritti al

fair value

Derivati impliciti

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

I derivati di copertura non sono iscritti

in Bilancio

Iscrizione al fair value dei derivati di

copertura in Stato Patrimoniale con

contropartita a Conto Economico e/o

«Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi»

Nuova impostazione

Assenza dell’obbligo di

documentazione della correlazione tra

elemento coperto e strumento di

copertura

Introduzione dell’obbligo di

documentazione della correlazione

esistente tra elemento coperto e

strumento di copertura

Strumenti finanziari: hedge accounting 2.C

Obbligo di

documentazione

Accounting

derivati di

copertura

Tema

OIC 3, oltre a richiamare l’art. 2427-bis

del codice civile fornisce le linee guida

sulle caratteristiche che le merci

devono avere affinché siano

negoziate a termine

Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci salvo presentino le seguenti caratteristiche: a) Conclusi e mantenuti per soddisfare

esigenze di vendita/acquisto merci b) Destinati a tale scopo dalla stipula c) Eseguiti mediante consegna della merce

Derivati su merci

(commodity)

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Iscritte nell’attivo con contestuale

iscrizione di una riserva vincolata nel

patrimonio netto

Portate a diretta riduzione del

patrimonio netto

Nuova impostazione

Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi di

sviluppo) al sussistere di determinati

requisiti

Eliminati dallo schema di bilancio,

occorre di norma «spesarli»

nell’esercizio. In specifiche circostanze

possono essere capitalizzati tra i costi

impianto, ampliamento e sviluppo.

Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati

entro un periodo non superiore a 5 anni

Sono ammortizzati lungo la loro vita

utile; se non stimabile, entro comunque 5

anni

Immobilizzazioni immateriali e finanziarie 3.

Costi di

Ricerca e

Pubblicità

Azioni Proprie

Ammortamento

costi

sviluppo

Tema

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Sistematicamente entro un periodo di

cinque anni ma è consentito anche un

periodo superiore (ed in ogni caso entro

20 anni)

Ammortizzato secondo la sua vita

utile; se la stima della vita utile non è

possibile, è ammortizzato entro un

periodo non superiore a 10 anni

Nuova impostazione

Il Codice civile fa riferimento solo

all’ultimo bilancio per la determinazione

della frazione di Patrimonio Netto nel

calcolo della differenza iniziale tra costo

di acquisto della partecipazione e frazione

Patrimonio Netto

Il Codice civile introduce (come prima

soluzione) la data di acquisizione

della partecipazione

Immobilizzazioni immateriali e finanziarie 3.

Tema

Partecipazioni

equity method

Ammortamento

Avviamento

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione Nuova impostazione

Informativa e Schemi di Bilancio 4.

Tema

Conti

d’ordine

Componenti

straordinarie

Tali componenti venivano incluse nella

sezione E (voci E21/E22) del Conto

Economico sulla base di quanto anche

previsto dal principio OIC 12

Eliminate voci E21/E22, ma prevista

informativa in nota integrativa

(indicazione dell’importo e della natura

dei singoli elementi di costo o di ricavo

di entità o incidenza eccezionali)

In calce allo Stato Patrimoniale sulla

base di quanto esplicitato nell’art.

2424, comma 3 del Codice Civile e nel

principio OIC 12

Eliminati dallo Stato Patrimoniale i

conti d’ordine. La relativa informativa

è fornita nella nota integrativa

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Non previste voci «ad hoc» nello

schema di bilancio

Introdotte voci dedicate di Stato

Patrimoniale e Conto Economico

Nuova impostazione

Duplicazione: in relazione sulla

gestione secondo codice civile (art.

2428 , comma 5) ed in nota integrativa

secondo quanto disposto dall’OIC 12

La natura e gli effetti dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio devono essere inseriti

in nota integrativa così come la

proposta di destinazione degli utili (o di

copertura delle perdite)

Informativa e Schemi di Bilancio 4.

Tema

Eventi

successivi

Saldi verso

imprese cd.

«sorelle»

Struttura

Nota Integrativa

Non presente una regola prescrittiva

Le informazioni in nota integrativa

relative alle voci dello stato

patrimoniale e del conto economico

sono presentate secondo l’ordine in

cui le relative voci sono indicate nei

prospetti di bilancio

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Raccomandato dai principi contabili,

non previsto dal Codice civile

Obbligatorio per legge; inserito fra gli

schemi obbligatori nell’art. 2423

comma 1

Nuova impostazione

Non disciplinati dal Codice civile Indicazione degli obiettivi del rendiconto

finanziario

Rendiconto Finanziario 5.

Tema

Predisposizione

Rendiconto

Finanziario

Contenuti

del Rendiconto

Finanziario

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

Obbligo di redazione del bilancio

consolidato sulla base di soglie

quantitative (e per tutti i casi in cui la

controllante o una delle controllate ha

emesso titoli quotati in Borsa)

Incremento delle soglie quantitative

ma obbligo esteso a tutti gli enti di

interesse pubblico (di cui all’art.16 del

D. Lgs. 39/2010)

Nuova impostazione

Possibilità di esclusione di imprese

controllate nei casi in cui non è

possibile ottenere tempestivamente, o

senza spese sproporzionate, le

necessarie informazioni

Maggiore rigidità nei casi di

esclusione (soli casi eccezionali)

Bilancio Consolidato 6.

Tema

Casi

di esclusione dal

consolidamento

Obblighi di

redazione

del bilancio

consolidato

Eliminazione della partecipazione in

sede di primo consolidamento senza

riferimento alla data di acquisizione

della stessa

Introduzione del richiamo alla data di

acquisizione della partecipazione ai

fini dell’eliminazione di quest’ultima

in sede di primo consolidamento

Consolidamento

delle

partecipazioni

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Sintesi dei principali cambiamenti

Precedente impostazione

La differenza residua dopo l’allocazione

sulle attività e passività è imputata, per la

parte non recuperabile, in detrazione

della riserva da consolidamento fino a

concorrenza della medesima

La differenza residua dopo l’allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato

Nuova impostazione

Bilancio Consolidato 6.

Tema

Disavanzo

di consolidamento

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Precedente impostazione

Disciplina prevista dall’art. 2435-bis del

codice civile con previsione di alcune

semplificazioni rispetto al bilancio

ordinario

Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario. Alcune modifiche alle voci (per coerenza interna) e criteri di valutazione semplificati per alcune voci di bilancio (es.: no costo ammortizzato)

Nuova impostazione

Bilancio in forma abbreviata e Microimprese 7.

Tema

Bilancio

In forma

abbreviata

Sintesi dei principali cambiamenti

Categoria non prevista dalla

precedente normativa

Introduzione della nuova categoria di

micro-imprese. Possibilità di

esenzione dalla redazione di nota

integrativa e relazione sulla gestione

qualora alcune informazioni vengano

riportate in calce allo stato patrimoniale

Semplificazioni

per le

Microimprese

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Prima Applicazione delle nuove disposizioni Sintesi dei principali cambiamenti

Le disposizioni transitorie prevedono che:

Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi

finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 Decorrenza

Costo

ammortizzato

Facoltà di non applicarlo alle componenti delle

voci riferite alle operazioni che non hanno

ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti,

debiti e titoli immobilizzati)

Ammortamento

avviamento

Facoltà di non applicare le nuove regole alle

componenti delle voci che non hanno ancora

esaurito i loro effetti in bilancio

Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di

principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

Riformulazione dell’OIC 29 per la definizione del trattamento della prima

applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)

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Tempistiche di attuazione Roadmap per l’emanazione dei nuovi Principi Contabili Nazionali

Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago

2015 2016

► Attività da parte dell’OIC di modifica ai testi dei PCN ad oggi vigenti per recepire le nuove disposizioni, ma anche segnalazioni in conseguenza alla prima applicazione dei principi emessi nel 2014

► Le modifiche saranno sottoposte ad una Commissione dei Principi Contabili Nazionali, nonché alla Commissione Civilistica

► Approvazione Bozze da parte del CDG

► Consultazione

► Parere autorità competenti

► L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un piano di attività che prevede la manutenzione e revisione dei Principi Contabili Nazionali (PCN)

► Pubblicazione dei Nuovi PCN prevista entro la fine di luglio 2016

Primo set documentale per gestire le tematiche maggiormente impattate dalla Direttiva

I testi finalizzati saranno messi a

disposizione per le consultazioni

Aggiornamento degli altri documenti OIC per le fattispecie restanti

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Aggiornamento principi contabili nazionali Status progetto

Principio Contabile Tematica Status

OIC 15 Crediti Bozza in

consultazione

OIC 19 Debiti Bozza in

consultazione

OIC 16 Immobilizzazioni materiali Bozza in

consultazione

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in

consultazione

OIC 29 Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi

successivi

Bozza in

consultazione

OIC 31 Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto Bozza in

consultazione

OIC TBD Strumenti finanziari derivati Bozza in

consultazione

OIC 12,14,20,21,28 Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Titoli, Partecipazioni,

Patrimonio netto

In preparazione

OIC 10,11,13,17,18,23,25,26 Rendiconto Fin., Framework, Rimanenze, Consolidato e PN, Ratei e

risconti, Lavori in Corso, Imposte sul reddito, Operaz. in valuta

Da aggiornare

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Postulati di bilancio: rilevanza e sostanza

Approfondimenti su alcune delle principali

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

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Postulati di bilancio Le novità introdotte

Principio di rilevanza

Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:

► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità;

► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare il

postulato.

L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato

l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio

contenuti in specifiche regole di informativa del codice.

La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta».

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Postulati di bilancio Le novità introdotte

► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul processo decisionale

degli utilizzatori di bilancio.

► La (ir) rilevanza è un concetto relativo, non è possibile pertanto individuare

regola (es. valore-soglia) applicabile in tutte le situazioni.

► Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese controllate «irrilevanti»

► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua

omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le

decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La

rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe»

► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene

possa, in linea generale:

► portare ad una maggiore significatività del bilancio,

► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti,

► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende.

► Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali

in tema di impugnazione del bilancio.

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Postulati di bilancio Le novità introdotte

Principio della sostanza (sulla forma)

► La norma prevede che la rilevazione e la presentazione delle

voci venga effettuata «tenendo conto della sostanza

dell’operazione o del contratto».

► Viene superata così la formulazione previgente che, legandosi

al concetto di «funzione economica dell’elemento dell’attivo o

del passivo», rendeva maggiormente difficile individuarne l’effettiva

portata applicativa.

► Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della

sostanza dell’operazione o del contratto» significa presentare

l’informazione finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla

realtà economica del fatto o dell’operazione e non solo

all’aspetto formale.

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Postulati di bilancio Le novità introdotte

Principio della sostanza (sulla forma)

► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o contratto

aziendale non può prescindere da una attenta comprensione

del razionale degli stessi. Occorre inoltre identificare dei

parametri chiave in base ai quali effettuare tali analisi di sostanza

di un’operazione (es. trasferimento rischi e benefici).

► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso una

applicazione più estesa del principio della prevalenza della

sostanza sulla forma, dall’altro una sua concreta declinazione

nella pratica non può prescindere da futuri provvedimenti e/o

interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di Contabilità

o di legge.

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Rilevazione crediti e debiti al costo ammortizzato

Approfondimenti su alcune delle principali

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

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► Definizioni

COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al

momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale,

aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo

su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione

(operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore

o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)

CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE”

E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di

attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo

periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita

attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto

dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9)

VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZO

Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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► Applicazione

A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono essere

differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore (presumibile di realizzo)

dei crediti

Esenzioni

Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti

rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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► Rilevazione iniziale

VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del

credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale

attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e

tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili alla

transazione che ha generato il credito o il debito.

COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a

scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse

effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro ammortamento integra o

rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo costante lungo la durata del credito.

CALCOLO DEL TIE

Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in considerazione

tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le

scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste

contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Di norma non sono

ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su crediti futuri.

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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► Rilevazione iniziale (continua)

ATTUALIZZAZIONE

In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno» calcolato

con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di interesse di

mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal

debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di quest’ultimi.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti

avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella

oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.

Il costo ammortizzato e

l’attualizzazione possono non essere

applicati se gli effetti derivanti sono

irrilevanti

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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► Valutazione successiva

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei

crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:

Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente

ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso in cui il tasso nominale sia

variabile e parametrato al mercato).

1 partire dal valore iniziale del credito o del debito

2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di

interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra

valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)

3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo

4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su

crediti

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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► Valutazione successiva (svalutazioni)

Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della

possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Nella

stima del fondo si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di

inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le

informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite: a) analisi dei

singoli crediti b) stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori

perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio c)

processo di valutazione forfettario qualora sia possibile raggruppare i crediti per classi

omogenee.

L’accantonamento al fondo svalutazione deve tener conto degli effetti relativi alla presenza

di garanzie o assicurazioni.

Crediti al costo ammortizzato: l’analisi implica la rivisitazione dei flussi di cassa stimati, da

attualizzare al tasso di interesse effettivo originario del credito; la svalutazione è la differenza

tra il valore contabile ed il valore dei flussi di cassa rideterminato in base alla inesigibilità o altri

indicatori di impairment (es. posticipo regolamento)

Rilevazione dei crediti e dei debiti

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Esemplificazioni

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Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

DATI

C Importo

finanziamento 200.000

R Rata annuale

posticipata 56.402

n Numero rate 4

ia Tasso nominale

annuo*

5%

ct Up-front fee 10.000

ie Tasso interesse

effettivo 7,244%

*ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato

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SVOLGIMENTO

Anno Valore

iniziale SP

Oneri

finanziari a

CE (ie)

Interessi

pagati con la

rata

Costo di

transazione

(ct) a CE

Quota

capitale

rimborsata

Valore finale

SP

a

b = a x ie

c d = b- c

e = R - c

f = a+ d - e

1 190.000* 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361

2 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633

3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593

4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0

tot. 10.000 200.000

* valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000

Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

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Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

PRECEDENTE IMPOSTAZIONE

ANNO N

NUOVA IMPOSTAZIONE

ANNO N

STATO

PATRIMONIALE

STATO

PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO

Oneri

accessori 7.500 Debito 153.598

Oneri

accessori N/A Debito 147.361

Banca 133.598 Banca 133.598

Diff. 12.500 Diff. 13.763

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

DARE AVERE DARE AVERE

Amm.

Oneri acc. 2.500

Amm.

Oneri acc. N/A

Int. Pass. 10.000 Int. pass. 13.763

Diff. 12.500 13.763

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Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

PRECEDENTE IMPOSTAZIONE

ANNO N +1

NUOVA IMPOSTAZIONE

ANNO N +1

STATO

PATRIMONIALE

STATO

PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO

Oneri

accessori 5.000 Debito 104.876

Oneri

accessori N/A Debito 101.633

Banca 77.196 Banca 77.196

Diff. 22.680* Diff. 24.438**

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

DARE AVERE DARE AVERE

Amm.

Oneri acc. 2.500

Amm.

Oneri acc. N/A

Int. Pass. 7.680 Int. pass. 10.675

Diff. 10.180 10.675

*12.500 (n) + 10.180 (n+1) **13.763 (n) + 10.675 (n+1)

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Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

PRECEDENTE IMPOSTAZIONE

ANNO N +2

NUOVA IMPOSTAZIONE

ANNO N +2

STATO

PATRIMONIALE

STATO

PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO

Oneri

accessori 2.500 Debito 53.717

Oneri

accessori N/A Debito 52.593

Banca 20.793 Banca 20.793

Diff. 30.424* Diff. 31.800**

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

DARE AVERE DARE AVERE

Amm.

Oneri acc. 2.500

Amm.

Oneri acc. N/A

Int. Pass. 5.244 Int. pass. 7.362

Diff. 7.744 7.362

*12.500 (n) + 10.180 (n+1) + 7.744 (n+2) **13.763 (n) + 10.675 (n+1) + 7.362 (n+2)

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Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)

PRECEDENTE IMPOSTAZIONE

ANNO N +3

NUOVA IMPOSTAZIONE

ANNO N +3

STATO

PATRIMONIALE

STATO

PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO

Oneri

accessori 0 Debito 0

Oneri

accessori N/A Debito 0

Banca -35.610 Banca -35.610

Diff. 35.610 Diff. 35.610

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

DARE AVERE DARE AVERE

Amm.

Oneri acc. 2.500

Amm.

Oneri acc. N/A

Int. Pass. 2.686 Int. pass. 3.810

Diff. 5.186 3.810

*12.500(n)+10.180(n+1)+7.744(n+2)+5.186(n+3) **13.763(n)+10.675(n+1)+7.362(n+2)+3.810(n+3)

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Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)

DATI

C Importo

finanziamento 200.000

R Rata annuale

posticipata 56.402

n Numero rate 4

ia Tasso nominale

annuo*

5%

ct Up-front fee 10.000

ie Tasso interesse

effettivo 7,244%

im Tasso interesse

mercato 12%

*ipotesi: tassi sostanzialmente non in linea con il mercato

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Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)

*valore iniziale all’anno 1 è pari a: Valore flussi futuri (c+e) attualizzati a im = 12%

SVOLGIMENTO (ie significativamente < im)

Anno Valore

iniziale SP

Oneri

finanziari a

CE (ie)

Interessi

pagati con la

rata

Componente

aggiuntiva a

CE

Quota

capitale

rimborsata

Valore finale

SP

a

b = a x

im(=12%)

c d = b- c

e = R - c

f = a+ b – (c+e)

1 171.314* 20.558 10.000 10.558 46.402 135.469

2 89.362 16.256 7.680 8.576 48.722 95.323

3 91.830 11.439 5.244 6.195 51.159 50.359

4 97.143 6.043 2.686 3.357 53.717 0

tot. 54.296 25.609 28.686 200.000

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Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)

• La differenza tra (C - ct=) 190.000 ed il valore iniziale di 171.314, pari a 18.686,è imputata tra i proventi finanziari al momento della rilevazione iniziale

• E’ possibile dimostrare che:

[∑ interessi nominali] + [ct]

=

[∑ interessi tasso mercato] – [proventi finanziari attuariali al tasso mercato]

• Si noti inoltre che:

[componente aggiuntiva a CE] 28.686

-

[proventi finanziari attuariali al tasso mercato] 18.686

=

[Ct] 10.000

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DATI

C Importo credito 200.000

S Scadenza 36 mesi

n Numero rate 1

VP Valore attuale

credito

180.000

ia=ie Tasso interesse

nominale = effettivo 0%

im Tasso interesse

mercato 3,574%

Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 3 credito commerciale

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SVOLGIMENTO

Anno Valore

iniziale SP

Proventi

finanziari a

CE (im)

Interessi

attivi

(impliciti)

pagati

Costo di

transazione

(ct) a CE

Quota

capitale

rimborsata

Valore finale

SP

a

b = a x im

c d = b- c

e = R - c

f = a+ d - e

1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434

2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098

3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0

Tot. 20.000

* valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita

Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 3 credito commerciale

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Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 4 svalutazione credito al costo amm.

DATI

C Importo credito 100.000

R Rata «bullet»

(rata capitale

unica dopo 5a)

100.000

ia Tasso nominale

annuo

2%

ct Costi di

transazione 0

ie Tasso interesse

effettivo 2%

im Tesso interesse

di mercato 5%

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Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 4 svalutazione credito al costo amm.

* pari al valore attuale dei flussi futuri attualizzati a Im

**al termine dell’anno 4 si stima che il debitore pagherà all’anno 5 solo 60.800 tra capitale ed interessi.

La svalutazione è pertanto determinata come differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato in questo caso al tasso di mercato (e non al tasso di interesse effettivo originario in quanto ie significativamente < im)

In formula: [a + b – (c+e)] – [60.800/(1+im)^1]

SVOLGIMENTO (ie significativamente < im)

Anno Valore

iniziale SP

Proventi

finanziari a

CE (ie)

Interessi

attivi pagati

con la rata

Quota

capitale

rimborsata

Svalutazione

Valore finale

SP

a

b = a x

im(=5%)

c e = R - c

f = a+ b – (c+e)

1 87.012* 4.351 2.000 0 89.362

2 89.362 4.468 2.000 0 91.830

3 91.830 4.592 2.000 0 94.422

4 94.422 4.721 2.000 0 (39.238)** 57.905

5 57.905 2.831 800 60.000 0

tot. 20.963 8.800 60.000

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► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione

1. Applicazione retrospettica

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio

precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito

calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima

applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto (al

netto dell’effetto fiscale)

Rideterminazione del comparativo

2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D. Lgs.

139/2015

Aspetti civilistici Rilevazione dei crediti e dei debiti

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Immobilizzazioni immateriali

Approfondimenti su alcune delle principali

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

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► Costi di ricerca

Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo

I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente all’identificazione di uno

specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed aventi utilità generica

Capitalizzabilità

Costi di ricerca

Costi di sviluppo

Requisiti

essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e

misurabili

essere riferiti ad un progetto realizzabile

essere recuperabili

Immobilizzazioni immateriali

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► Costi di pubblicità

In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere dalla loro

natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento al sussistere dei

relativi requisiti.

Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento

Generali

dimostrabile l’utilità di tali costi

correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società

essere recuperabili

Specifici

non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start–up)

esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso

congruenza di tale rapporto

Immobilizzazioni immateriali

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► Regole di prima applicazione

Costi di ricerca e pubblicità

I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono

eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio

retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di principio (cfr. OIC

29).

Ammortamento costi di sviluppo

Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i

cambiamenti di principio (cfr. OIC 29).

Ammortamento avviamento

Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente come

previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione prospettica ai

sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015.

Immobilizzazioni immateriali

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Cambiamento di principi contabili, correzione di errori

Approfondimenti su alcune delle principali

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

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► Cambiamenti di principi contabili

Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:

è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di

principi contabili); o

è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società

(cambiamenti volontari di principi contabili)

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle

specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di

specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere

contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo d’apertura del

patrimonio netto

ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio

comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente

o cumulativo) o è eccessivamente oneroso.

Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione di errori

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► Correzione di errori

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni

economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla

dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Errori rilevanti

Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati retroattivamente sul

saldo d’apertura del patrimonio netto

ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio

comparativo come se l’errore fosse stato corretto nell’esercizio di commissione

Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente

o cumulativo) o è eccessivamente oneroso.

Errori non rilevanti

Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico

dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione di errori

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Strumenti finanziari derivati

Approfondimenti su alcune delle principali

novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

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► Definizioni

Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per

una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società, è

definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse,

prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di

credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non

finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia

minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta

simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura

Fair value

Strumenti finanziari derivati

IFRS 13 OIC

E’ il prezzo a cui si venderebbe un asset o che si

pagherebbe per una passività in una transazione

ordinaria ad un certo mercato principale ad una certa data

di valutazione (i.e. exit price)

E’ il prezzo che si percepirebbe per la vendita di

un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di

una passività in una regolare operazione tra operatori di

mercato alla data di valutazione

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► Rilevazione

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla

sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono

valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico salvo nei

casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono regole particolari.

Fair Value

In base all’art. 2426 del Codice Civile, il fair value è pari al:

1. valore di mercato

2. valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati,

3. prezzo di acquisto o al costo di produzione.

Per «modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati», l’art. 2426 rimanda ai Principi

Contabili Internazionali (nello specifico il Principio IFRS 13).

l Fair Value è una misura che deve essere basata il più possibile sull’utilizzo dati osservabili sul

mercato e nella sua determinazione deve essere considerato il rischio di non-performance /

inadempimento di entrambe le controparti.

Strumenti finanziari derivati

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► Rilevazione (continua)

Scorporo derivati

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno

strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente

correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario.

b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato

L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di

modifica delle clausole contrattuali.

Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione

iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data di scorporo

l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al

contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del

principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.

Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo

attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come differenza tra il fair

value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.

Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione.

Strumenti finanziari derivati

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► Rilevazione (continua)

Scorporo derivati (continua)

Esempi:

Call, put o opzione di “prepayment” incorporate in un titolo di debito ad un prezzo

approssimativamente diverso dal costo ammortizzato

Opzione o clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito (alle

condizioni originarie)

Derivato in valuta implicito in uno strumento non finanziario quando la valuta non è:

• quella funzionale di uno dei contraente del contratto;

• quella in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente

espresso in operazioni commerciali nel mondo o comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto

o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui avviene l’operazione

Strumenti finanziari derivati

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Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati attivi inclusi tra:

► B) III – Immobilizzazioni finanziarie al punto 4)

► C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al punto 5)

Strumenti finanziari derivati passivi inclusi tra:

► B) Fondi per rischi ed oneri al punto 3)

Risultato dell’ attività di copertura di flussi finanziari:

► A) VII – Riserva da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati

► D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie – separatamente le rivalutazioni (Voce18 punto d)

e le svalutazioni (Voce 19 punto d)

Codice Civile – Art. 2424 – Stato Patrimoniale

Codice Civile – Art. 2425 – Conto Economico

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► Operazioni di copertura

Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie:

copertura delle variazioni di fair value

copertura di flussi finanziari

► Strumenti di copertura ammissibili

strumento finanziario derivato

un’opzione acquistata

un’opzione venduta

In caso di copertura non è possibile suddividere in parti lo strumento e frazionare la relazione di

copertura, fatte salve le seguenti eccezioni:

• elemento spot dei forward,

• valore intrinseco delle opzioni,

• una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del sottostante).

Strumenti finanziari derivati

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► Operazioni di copertura (continua)

► Elementi coperti ammissibili

attività e passività iscritte in bilancio

impegni irrevocabili

operazioni programmate altamente probabili

elemento di patrimonio netto

► Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura

riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili

obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di

copertura

efficacia della copertura

Strumenti finanziari derivati

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► Operazioni di copertura (continua)

► Efficacia della copertura

vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va fatta in

termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento

coperto e strumento di copertura

l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento

coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni

di valore risultanti dal rapporto economico

viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari

derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.

Strumenti finanziari derivati

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Fonte: OIC

Strumenti finanziari derivati

► Operazioni di copertura (continua)

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► Operazioni di copertura (continua)

► Coperture di fair value: contabilizzazione

strumento di copertura al fair value tra le attività o passività

elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della valutazione

al fair value della componente di rischio oggetto di copertura

elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di rischio

oggetto di copertura tra le attività o passività

variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto

economico:

nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento

nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione strumento

► Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione

strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita

«riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente efficace ;

conto economico per l’eventuale componente inefficace.

Strumenti finanziari derivati

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► Operazioni di copertura (continua)

Riserva di cash flow hedge

deve essere imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata:

• non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447

• inoltre se positive non inoltre sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Strumenti finanziari derivati

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► Operazioni di copertura (continua)

► Relazioni di copertura semplici

Designazione di copertura

La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti (quali

importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell’elemento coperto

corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da

incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

A seguito della designazione

Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value ad ogni

data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è rivalutato per un ammontare

pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono

imputate nella sezione D) del conto economico.

Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato approssima lo

zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia.

Strumenti finanziari derivati

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► Regole di prima applicazione

1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i cambiamenti

di principio (cfr. OIC 29)

2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione

copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla data di

inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio

netto

copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di

copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite) portati a

nuovo del patrimonio netto

Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del

rapporto economico tra strumento ed elemento coperto.

Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di prima

applicazione.

Strumenti finanziari derivati

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Esemplificazioni

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Strumenti finanziari derivati Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse 1/2

La contabilizzazione di un derivato in regime di hedge accounting, consente una coerente rilevazione dei

valori economici (e patrimoniali) di esposizioni sottostanti e operazioni di copertura. Si evidenzia di seguito

un esempio numerico relativo ad una copertura di flussi di interessi passivi futuri a fronte di un finanziamento a

tasso variabile (Mutuo)

Hedging Instrument (Interest Rate Swap)

Nozionale 10.000.000 (Bullet)

Pay Leg 1,1%

Receive Leg Euribor 6m

Periodicità scambio flussi Semestrale, a partire dal 30/06/2015

Data stipula 31/12/2014

Data scadenza 31/12/2018

Fixing tasso Receive Leg Primo giorno di ogni semestre

Controparte Banca Y

Heded Item (Interessi passivi variabili su Mutuo)

Nozionale 10.000.000 (Bullet)

Tasso interesse Passivo Euribor 6m + Spread

Spread 1,5%

Periodicità interessi Semestrale, a partire dal 30/06/2015

Data stipula 31/12/2014

Data scadenza 31/12/2018

Fixing tasso variabile Primo giorno di ogni semestre

Controparte Banca Y

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Strumenti finanziari derivati Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse 2/2

30-giu-15

Stato Patrimoniale EUR

Attività finanziarie (derivato) 0

Fondi per rischi ed oneri (derivato) -153.766

Ratei/Risconti Passivi (Mutuo) 0

Riserva operazioni

copertura flussi

finanziari

153.766

Cassa/banca (Mutuo) -91.455

Cassa/banca (derivato) -39.267

Totale -130.722

Conto economico EUR

Oneri finanziari (IRS) -39.267

Oneri finanziari (Mutuo) -91.455

Totale margine finanziario -130.722 Impatto complessivo CE pari a interesse fisso 2,6% (Fixed Leg IRS +

Spread Mutuo)

Value Date: 31/12/2014 (inception)

Hedging Instrument (IRS) e Hedged Item (IRS-HD) presentano un fair value pari a zero. Per tale motivo non

emerge la necessità di effettuare alcuna registrazione contabile

Value Date: 30/06/2015

► Mark to Market IRS negativo pari a Euro -153.767

► Rateo di interessi maturati pari a zero

► Mark to Market IRS-HD uguale ma di segno opposto

all'IRS, Euro 153.767

► Interessi pagati su Mutuo pari Euro 91.455

Euribor 6m ->0,319% + Spread 1,5%

► Flusso netto pagati su IRS Euro -39.267

Receive Euribor 6m ->0,319% vs Pay 1,1%

Pari al Mark to Market (clean) del derivato, ovvero valore attuale dei

differenziali futuri da pagare/incassare sull'IRS

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