il parlamento italiano · 2016-05-10 · attuata dal parlamento solo attraverso una procedura più...
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IL PARLAMENTO ITALIANO
1Laura Pagnoni
COSTITUZIONALEpoiché rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato
COMPLESSOperché costituito da due organi in posizione di parità
COLLEGIALEin quanto sia il Parlamento che gli organi interni non agiscono individualmente ma come collegio
RAPPRESENTATIVOin quanto rappresenta la volontà politica del corpo elettorale
E’ UN ORGANO
2Laura Pagnoni
CON FUNZIONI
GIURISDIZIONALI O DI ACCUSA
per la messa in Stato di accusa del Presidente della Repubblica e il
rinvio a giudizio innanzi alla Corte Costituzionale
LEGISLATIVEad esso spetta il potere di esprimere la volontà politica del corpo elettorale attraverso l’emanazione di leggi;
DI CONTROLLO POLITICO sull’operato del Governo che deve godere della fiducia delle Camere per poter governare;
3Laura Pagnoni
LA STRUTTURA
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo MadamaMontecitorio
4Laura Pagnoni
BICAMERALISMO PERFETTO
• entrambe le Camere sono poste su un piano di parità,hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri;
• i loro componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni;
• hanno identica durata: 5 anni (c.d. legislatura)
5Laura Pagnoni
DIFFERENZE
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Elettorato attivo(età minima per
votare)18 anni 25 anni
Elettorato passivo(età minima per essere eletti )
25 anni 40 anni
Numero dei componenti
630 deputati315 senatori + alcuni
senatori a vita
6Laura Pagnoni
ORGANI DELLE CAMERECOMMISSIONIPARLAMENTARI
Le Commissioni riproducono in piccolo la composizionepolitica del Parlamento , sono composte in modo darispecchiare la proporzione tra i vari gruppi parlamentari.
GIUNTE PARLAMENTARI
Sono anch’esse formate in modo da rispecchiare laproporzione tra le forze politiche presenti in Parlamento.Hanno funzioni consultive (es.la «Giunta per leautorizzazioni a procedere» a cui spetta di vigilare lerichieste di autorizzazione di cui all’art. 68 Cost.)
GRUPPI PARLAMENTARI
Sono associazioni di deputati o senatori costituite per far sentire maggiormente il peso delle forze politiche del paese.Per costituire un gruppo occorrono un minimo di 10 senatori edi 20 deputati.I gruppi rappresentano i partiti politici all’interno del Parlamento 7Laura Pagnoni
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
SPECIALI PERMANENTISe sono costituite occasionalmente
all’interno delle Camere (come ad es.
le Commissioni di inchiesta)
Se sono costituite permanentementeall’interno delle Camere In questo caso operano:
In sede referentequando esaminano i progetti di legge e riferiscono all’Assemblea
In sede deliberante quando non si limitano ad esaminare i progetti di legge ma li approvano anche.
8
In sede redigente quando si limitano a redigere articoli di un progetto di legge.
Laura Pagnoni
LE CAMERE RIUNITE IN SEDUTA COMUNE
Il Parlamento si riuniscein seduta comunenel seguenti casi:
• elezionedel Presidente della Repubblica;• giuramento del Presidente della Repubblica;• messa in stato di accusadel Presidente della Repubblica• elezione di un terzo dei membri delConsiglio Superiore
della Magistratura;• elezione di un terzo dei giudici costituzionali
9Laura Pagnoni
MAGGIORANZE RICHIESTE
LE DELIBERAZIONILe deliberazioni di ciascuna Camerasono valide se è presente lamaggioranza dei componenti
Di norma la maggioranzasemplice(ossia la maggioranza dei presenti)In casi particolari:• maggioranza assoluta,• maggioranza qualificata.
di norma voto palese (alzata dimano, appello nominale), in casiparticolarivoto segreto(es. quandosi tratta di eleggere il Presidentedella repubblica)
MODALITA’DI VOTO
VALIDITA ’ (c.d. numero legale)
10Laura Pagnoni
LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
Art. 88 Cost. «Le Camere possono essere sciolte singolarmente o congiuntamente dal Presidente della Repubblica»
Le ipotesi più comuni in cui si procede allo scioglimento delle Camere sono le seguenti:a) quando non appaiono più rappresentative delle forze politiche esistenti
nel Paese;b) quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel
Parlamento;c) quando si determini un insanabile contrastopolitico tra le due assemblee.
( Le Camere non possono essere sciolte durante il c.d «semestre bianco»)
11Laura Pagnoni
LA PROROGATIO
Art. 61 Cost. «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 gg. dalle precedenti.Finchè non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti»La prorogatio non deve superare i 90gg
LA PROROGA
Art.60 Cost. «La Camera dei deputati e il Senato sono eletti per 5 anni.La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»
(Opera di diritto)
(E’ l’effetto di una legge)
12Laura Pagnoni
LE PREROGATIVE DEI PARLAMENTARICaratteristiche Esempio
DIVIETO DI MANDATOOPERATIVO (Art.67 Cost.)
Ogni membro del Parlamentorappresenta la nazione edesercita le sue funzioni senzavincolo di mandato
Il parlamentare, in quanto rappresentantedell’intera nazione e non dei singolielettori del suo collegio, non può ricevereda questi disposizioni vincolanti circa ilmodo in cuisvolgere il suo mandato
INSINDACABILITA’ (Art. 68 , 1° co. Cost.)
I Parlamentari non possono essereperseguiti per le opinioni espressee i voti dati nell’esercizio delleloro funzioni
Il parlamentare può intervenireliberamente in assemblea sostenendo lesue opinioni senza per questo essereperseguito
IMMUNITA’ PENALE (Art. 68, 2° co., Cost.)
Impedisce che un parlamentarepossa essere arrestato, privatodella libertà personale, perquisito,sottoposto a intercettazioni senzaautorizzazione della Camera diappartenenza (tramite la Giuntaper le autorizzazioni a procedere)
L’abitazione di un parlamentare non puòessere perquisita o il suo telefono non puòessere messo sotto controllo senzaun’apposita autorizzazione della Giuntaper le autorizzazioni
13Laura Pagnoni
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
L’Iter di formazione delle leggi si articola nelle seguenti fasi:
1. L’iniziativa legislativa;2. La fase dell’esame e dell’approvazione daparte di una Camera;3. Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il
medesimo testo;4. La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;5. La pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.
14Laura Pagnoni
1. INIZIATIVA LEGISLATIV A
L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una propostadi legge (che viene chiamatadisegno di leggequando è presentatadai senatori o dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti:• ciascundeputato o senatore;• il Governo;• 50.000 elettori;• il Cnel limitatamente a proposte di legge in materia di
economia e lavoro;• ciascun consiglio regionalelimitatamente a proposte di legge
in materia regionale
15Laura Pagnoni
2. ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE DI UNA CAMERA
La fase dell’approvazione può avvenire attraversotre procedimenti diversi:
1.PROCEDIMENTO ORDINARIO
La Commissione competente per materia esaminail progetto di legge e riferisce all’Assemblea attraverso una relazione
In tal caso la Commissione opera in sede REFERENTE 16Laura Pagnoni
2.PROCEDIMENTO DECENTRATO
In questo tipo di procedimento laCommissione non si limita adesaminare il progetto di leggema loapprova anche. Per questoè decentrato perché non si svolgeinnanzi all’intera assemblea (inaula) ma in sede decentratainnanzi alla Commissionelegislativa competente permateria.
In tal caso la Commissione opera in sede DELIBERANTE
17Laura Pagnoni
3.PROCEDIMENTO MISTO
Consiste in una suddivisione del lavoro tra la Commissione e l’Assemblea
La Commissione competente permateria formula gli articoli di unprogetto di legge
In tal caso la Commissione opera in sede REDIGENTE
Mentre l’approvazione dei singoli articoli e delprogetto finale è riservata all’ Assemblea
18Laura Pagnoni
3. PASSAGGIO DEL TESTO ALL’ALTRA CAMERA
Indipendentemente dalla proceduraadottata, il progetto di legge approvatoda una Camera vienetrasmessoall’altra Camera che deve approvarlonello stesso identico testo.Se, però, l’altra Camera vi apporta unao più modifiche, il testo di legge deveessere riesaminato (limitatamente alleparti modificate) dalla Camera che se neera occupata in precedenza.
NAVETTAO
PING PONG
19Laura Pagnoni
4.PROMULGAZIONE, PUBBLICAZIONE EDENTRATA IN VIGORE
LA PROMULGAZIONE
(entro un mese
dall’approvazione)
La legge, una volta approvata, viene trasmessaal Presidente della Repubblica per lapromulgazione.E’ un atto con il quale il P.d.R. attesta che lalegge è stata regolarmente approvata e neordina la pubblicazione e l’osservanza.Il P.d.R. può rinviare la legge alle Camere,con messaggio motivato, per chiedere unanuova deliberazione.Se la legge, però, viene nuovamente approvata,essa deve comunque essere promulgata.
20Laura Pagnoni
LA PUBBLICAZIONE(deve avvenire entro 30 gg. dalla
promulgazione)
Consiste nell’inserimento del testo nella«Raccolta Ufficiale degli attinormativi della Repubblica Italiana»e nella pubblicazione sulla «GazzettaUfficiale»
L’ENTRATA IN VIGORE
La legge entra in vigore, e quindidiventa obbligatoria per tutti idestinatari, dopo il periodo c.d. divacatio legis, in genere15 gg. dopo lapubblicazionea meno che la legge nonprescriva un termine minore omaggiore.
Dal momento dell’entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari e vige il principio
«ignorantia legis non excusat»21Laura Pagnoni
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La Costituzione italiana è rigida
Pertanto la sua modificazione può essereattuata dal Parlamento solo attraverso unaprocedura più complessa, dettaaggravata.(Art.138 Cost.)
• La proposta di legge può provenire soltanto dal Parlamento o dal Governo
• Il testo di legge deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera
• Tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi;
• Se la legge viene approvata a maggioranza qualificata, ossia coni 2/3 dei voti, la legge viene approvata definitivamente ed entra in vigore;
• Se, invece, ottiene la maggioranza assoluta, la legge, entro tre mesi dalla sua approvazione, potrebbe essere sottoposta ad un referendum popolaresu richiesta di un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali
22Laura Pagnoni
Proposta di legge costituzionale
Prima votazione
approvazione a maggioranza,da parte di entrambe le Camere
Intervallo
Almeno di 3 mesi
Seconda votazione
da parte di entrambe le Camere
Approvazione
Con maggioranza qualificata(2/3 dei voti)
ApprovazioneCon maggioranza assoluta
PROMULGAZIONEda parte del Presidente della Repubblica
Puòessere chiesto un Referendumentro 3 mesi. Se non viene chiesto, la legge si intende approvata; se viene chiesto, è approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei cittadini23Laura Pagnoni
LA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO SUL GOVERNO
INTERROGAZIONE
E’ una domanda rivolta, per iscritto, al Governoda un parlamentare per conoscere se undeterminato fatto sia vero oppure no osemplicemente per venire a conoscenza di unadeterminata situazione
MOZIONE
Consiste nella richiesta, da parte di singolimembri del Parlamento, alla Camera cuiappartengono di procedere alla discussione evotazione di un determinato argomento: mira apromuovere una deliberazione dell’Assemblea.
INTERPELLANZAConsiste nella domanda rivolta per iscritto daun Parlamentare al Governo, circa i motivi o gli
intendimenti della condotta di Governo
24Laura Pagnoni
LA MOZIONE DI FIDUCIA
L’Art.94 Cost. stabilisce che il Governo devepresentarsi alle Camere entro 10 gg. dalla suaformazione, per ottenerne la fiducia.
LA MOZIONE DI SFIDUCIA
E’ l’atto attraverso il quale il Parlamento manifesta la volontà di far venir meno il rapporto fiduciario con il Governo: revoca la fiducia al Governo (deve essere votata per appello nominale)
LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Si ha quando il Governo pone la fiducia su undisegno di legge avvertendo che, in caso dimancata approvazione di una propostaessenziale per il suo programma, ciò equivalead una mozione di sfiducia e, dunque,rassegnerà le dimissioni.
25Laura Pagnoni
L’ATTUALE RIFORMA COSTITUZIONALE
IL SENATO DEI CENTO Il numero dei Senatori passerà da 315 a 100 (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori nominati dal Capo dello Stato per 7 anni)
26Laura Pagnoni
L’attuale riforma costituzionale, in caso di sua approvazione,comporterà la modifica di alcune norme della Costituzione. Tra lenovità più rilevanti vi e è il superamento del bicameralismo perfetto.Nello specifico i punti salienti della riforma sono i seguenti:
FINE DEL BICAMERALISMO
PERFETTO
Le due Camere non avranno più lestesse funzioni come è semprestato dalla nascita dellaRepubblica.
LA FIDUCIA AL GOVERNO
Il Senato non avrà più il potere di dare o togliere lafiducia al Governo che sarà una prerogativa dellaCamera. Il Senato avrà la possibilità di esprimereproposte di modifica (potrà esprimere non dovrà)su richiesta di almeno un terzo dei suoicomponenti ed in tempi strettissimi: in tal caso lalegge tornerà alla Camera che avrà 20 gg. di tempoper decidere se accogliere o meno i suggerimenti.In ogni casola Camera potrà non tener contodella richiesta del Senato.
27Laura Pagnoni
NIENTE PING PONG
E’ probabilmente l’effetto piùimportante: l’approvazione delle leggisarà quasi sempre prerogativa dellaCamera, con il risultato che l’iter saràmolto più rapido.La competenza legislativa sarà pienasolo sulle riforme costituzionali.
GOVERNO ANCORA PIU’ FORTE
Il Governo avrà una corsia preferenzialeper i suoi provvedimenti: la Cameradovrà metterli in votazione entro 70 gg.Il potere esecutivo si rafforza a scapitodel potere legislativo.
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I SENATORI
Non saranno più eletti durante le elezioni politichema in forma comunque diretta durante le elezioniregionali (ad es. attraverso un listino apposito oattraverso la nomina dei più votati)
I POTERI DEL SENATO
Il Senato:• si occuperà di enti locali italiani e di Europa
(politiche comunitarie);• avrà poi un ruolo di controllo sulla Pubblica
Amministrazione:• Potrà eleggere 2 giudici della corte
Costituzionale
29Laura Pagnoni
IMMUNITA’
I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
TITOLO V COST.
• Riorganizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni(lo Stato riavrà alcune competenze cheprecedentemente erano state assegnate alleRegioni come energia, infrastrutture strategiche egrandi reti di trasporto);
• Eliminazione di ogni riferimento costituzionalealle province nella Costituzione (necessario perprocedere alla loro abrogazione);
• Soppressione del Cnel
30Laura Pagnoni
INIZIATIVA LEGISLATIVA
POPOLARE
Ora sono sufficienti 50.000 firme; se sarà approvata la riforma ne occorreranno 150.000
31Laura Pagnoni
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Attualmente il Presidente della Repubblica, èeletto dal Parlamento in seduta Comune con lapartecipazione dei delegati regionali (tre perogni regione, uno per la val d’Aosta). Se ilDisegno di Legge di riforma supererà ilreferendumpopolare, il nuovo Presidente dellaRepubblica sarà eletto dai 630 deputati e dai100 senatori senza delegati perché le regionisono già rappresentate nel nuovo Senato.
IL GOVERNO
Palazzo Chigi, a Roma, è la sede del Governo
32Laura Pagnoni
E’ UN ORGANO
COSTITUZIONALEpoiché rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato
COMPLESSOin quanto costituito, al suo interno da più organi: • Il Presidente del Consiglio, • i Ministri• il Consiglio dei Ministri.
DI PARTEin quanto espressione delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono con la fiducia
33Laura Pagnoni
CON FUNZIONI
ESECUTIVE
In quanto deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento
LEGISLATIVEIn quanto può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex Art. 76 e 77 Cost. (decreti legge e decreti delegati)
Dirige l’attività della pubblica amministrazione e stabilisce le linee più importanti della politica nazionale
34Laura Pagnoni
LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL GOVERNO E’COMPOSTO DA
I MINISTRI
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri
In genere i ministri sono uomini politici (parlamentari o persone che hanno incarichi nei partiti politici) o tecnici (ossia persone esperte in un particolare settore)
35Laura Pagnoni
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• E’ nominato con decreto del Capo dello Stato e dura in carica fino a che il Governo è sorretto dalla fiducia del Parlamento;
• Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile;
• Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo di tut ti i Ministri;
• Promuove e coordina l’attività dei Ministri;
• Chiede alle Camere la fiducia;
• Controfirma gli atti più importanti del Presidente della Repubblica;
• Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa
36Laura Pagnoni
I MINISTRI
I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
Hanno funzioni
POLITICHEPerché partecipano alle decisioni
del Consiglio dei Ministri
AMMINISTRATIVEperché sono a capo di un Ministero (c.d.
«Ministri con portafoglio »)
I «ministri senza portafoglio» sono, invece, ministri che non hanno sotto di sé un complesso apparato amministrativo ma solo limitate strutture con pochi
dipendenti (si tratta spesso di tecnici)
37Laura Pagnoni
LA RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI
Tipo di Responsabilità Conseguenze
POLITICA : quando non vi è più la fiduciatra Parlamento e Governo
Dimissioni del Governo (o di un singolo ministro se la sfiducia è individuale)
CIVILE: si verifica se i ministri provocanodanni ad altri soggetti (violano norme didiritto civile)
Risarcimento del danno (art.2043 cod.civ.)
PENALE : si verifica se i ministricommettono reati nell’esercizio delle lorofunzioni
Reclusione e/o pena pecuniaria (sonosottoposti alla giurisdizione ordinaria previaautorizzazione della Camera di appartenenzase il ministro è un Parlamentare oppure delSenato se il Ministro non è un membro delParlamento)
38Laura Pagnoni
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• E’ un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e da tutti i Ministri (con e senza portafoglio);
• Ha la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese;
• Stabilisce gli obiettivi fondamentali dell’attività della Pubblica Amministrazione;
• Intrattiene rapporti politici e di fiducia con il Parlamento.
39Laura Pagnoni
CRISI DI GOVERNO
Il Governo si può dimettere per una crisi che può essere
PARLAMENTAREa seguito di sfiducia del Parlamento.In pratica il Parlamento (anche una solaCamera) revoca la fiducia al Governomediante l’approvazione di unamozione di sfiducia
EXTRA PARLAMENTARESe non vi è più accordo tra i componentidel Governo o tra le forze politiche chelo sostengono
Quando vi è una crisi di Governo, il P.d R. avvia la fase delle consultazioni per formare un nuovo Governo
40Laura Pagnoni
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
1. LE CONSULTAZIONI
2. IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
3. L’ATTIVITA’ DELL’INCARICATO
4. LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DELCONSIGLIO E DEI MINISTRI
5. IL GIURAMENTO
6. LA FIDUCIA
41Laura Pagnoni
1. LE CONSULTAZIONI
• interroga le forze politiche al finedi individuare la persona piùidonea a formare il nuovoGoverno;
• vengono consultati i Presidentidelle Camere, i Presidenti deiGruppi Parlamentari, i Segretari dipartito, le personalità istituzionali
Il Presidente della
Repubblica
42Laura Pagnoni
2. IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Presidente della
Repubblica
Conferisce l’incarico allapersona che ritiene sia in gradodi formare il nuovo Governo:l’ INCARICATO il qualeaccetta l’incarico con riserva
43Laura Pagnoni
3.ATTIVITA’DELL’INCARICATO
L’incaricato
svolge, a sua volta, delleconsultazioni tra i Capi gruppoparlamentari al termine dellequali può:1. accettare l’incarico
(sciogliendo la riserva)2. rinunciare all’incarico
Laura Pagnoni 44
4.LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI
Una volta che l’incaricato scioglie la riserva,il Presidente della Repubblica
nomina con decreto:1. il Presidente del
Consiglio e,2. su proposta di questi, i
Ministri
45Laura Pagnoni
5.IL GIURAMENTO
Il Presidente del Consiglio ed i
Ministri
devono prestare giuramento di fedeltà alla
Costituzione e alla Repubblica nelle mani del
Capo dello Stato
46Laura Pagnoni
6.LA FIDUCIA
Entro 10 giorni dal decreto di nomina,
il Governo
si devepresentare davanti aciascuna Camera perottenere ilvoto di fiduciaSe la fiducia non vieneconcessa, il Governo nonentra in carica (e il P.d.R. puòconferire l’incarico ad altrapersonalità o sciogliereanticipatamente le Camere)
47Laura Pagnoni
FUNZIONI DEL GOVERNO
ESECUTIVAChe consiste nel dare esecuzione
alle leggi del Parlamento
NORMATIVAConsiste nella facoltà di emanarenorme giuridiche attraverso
DECRETILEGGE
Nei casi di necessità e di urgenza
DECRETI LEGISLATIVI
Su delega del Parlamento
48Laura Pagnoni
I DECRETI LEGISLATIVI
Sono emanati dal Governo sulla base di una legge del Parlamento (legge delega) cheindica l’oggetto, i tempi, i principi e i criteri cui il Governo deve attenersinell’esercizio della delega. Il procedimento attraverso cui si forma il decretolegislativo può essere diviso in due momenti:
1.Delega del Parlamento al Governo (mediante una legge, c.d. legge delega)
2.Emanazione del Decreto Legislativo da parte del Governo
Il Parlamento (organo delegante) trasferisce al Governo (organo delegato),attraversoun’apposita legge di delegazione, l’esercizio della funzione legislativa.Il Governo, sulla base della delega ricevuta, emana il decreto legislativo.
49Laura Pagnoni
I DECRETI LEGGE
Devono essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia
Laura Pagnoni 50
Sono pubblicati sulla G.U. immediatamente dopo la loro emanazione
Sono emanati dal Governo nei casi straordinari di necessità e di urgenza
Entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Palazzo del Quirinale a Roma Sergio Mattarella
51Laura Pagnoni
REPUBBLICA PRESIDENZIALE
(es. gli Usa)
Il Presidente della Repubblica è postosia a Capo dello Stato che del Governoed ha pertanto ampi poteri decisionali
REPUBBLICA PARLAMENTARE
(es. l’Italia)
L’organo di maggiore rilevanza è il Parlamento mentre il Presidente della Repubblica svolge prevalentemente funzioni formali e di rappresentanza
52Laura Pagnoni
E’ UN ORGANO
COSTITUZIONALEperché rientra nell’organizzazione
costituzionale dello Stato
MONOCRATICO no Collegiale
CON FUNZIONI IMPARZIALI
di rappresentanza dello Stato
SUPER PARTESal di fuori e al di sopra dei poteri
dello Stato
NEUTRALEperché garante dell’UNITA ’ del sistema costituzionale nel suo
complesso
53Laura Pagnoni
ELEGIBILITA ’
• la cittadinanza italiana• l’età (non inferiore a 50
anni)
• il pieno godimento dei diritti civili e politici
• non appartenere, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia
Requisiti per l’elezionealla carica di Presidentedella Repubblica sono:
54Laura Pagnoni
INCOMPATIBILITA ’
L’UFFICIO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E’
INCOMPATIBILECON QUALSIASI ALTRA CARIC A
55Laura Pagnoni
ELEZIONE
Il P.D.R. è eletto dal Parlamento in Seduta Comuneintegrato da tre delegati di ogni Regione (tranne la Val d’Aosta che ne designa uno soltanto)
Da chi è eletto il Presidente della
Repubblica?
In che modo avviene l’elezione?
Avviene a scrutinio segretoa maggioranza, non dei votanti, ma dei componenti l’assemblea:nei primi tre scrutini occorre la maggioranza dei 2/3; successivamente almeno la maggioranza assoluta.
56Laura Pagnoni
DURATA DELLA CARICA
Il Presidente della Repubblica dura in
carica
7 ANNIed è immediatamente
rieleggibile
57Laura Pagnoni
GIURAMENTO
Ai sensi dell’Art.91Cost., il P.d.R., prima di assumere le sue funzioni,
deve prestare GIURAMENTO
di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta Comune
58Laura Pagnoni
SUPPLENZA
In caso di
IMPEDIMENTOTEMPORANEO
le sue funzioni vengono svolte dal
Presidente del Senato
(se verrà approvata la legge di Riforma
Costituzionale, sarà il Presidente della Camera a svolgere le funzioni ad
interim)
Solo nel caso in cui il P.d.R. non possa svolgere il suo incarico in modo permanente(es. a causa di una gravissima malattia o in caso di morte) si dovrà attivare una
particolare procedura per l’elezione del nuovo Presidente
59Laura Pagnoni
CESSAZIONE DALLA CARICA
MORTE
FINE DEL SETTENNIO
DIMISSIONI
IMPEDIMENTO PERMANENTE
60Laura Pagnoni
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RELATIVE ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA
indice il referendum popolare
prima di promulgare una legge può chiedere un secondo esame alle Camere
indice le elezioni delle nuove Camere
autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa
promulga le leggi ed emana gli atti aventi forza di legge
nomina 5 senatori a vita
può sciogliere le Camere o anche una sola di esse tranne negli ultimi 6 mesi del suo mandato (c.d. semestre bianco)
può inviare messaggi alle Camere
61Laura Pagnoni
RELATIVE ALLA FUNZIONE ESECUTIVA
nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri
nomina i funzionari dello Stato (ad es. il Presidente della Corte dei Conti)
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
ha il comando delle forze armate
ratifica i trattati internazionali
può sciogliere i consigli regionali
62Laura Pagnoni
RELATIVE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
Può concedere la grazia
63Laura Pagnoni
LA GRAZIA
Rinvio
E’ un atto di clemenza del Capo dello Stato a beneficio di una sola persona(ha carattereINDIVIDUALE ): fa venir meno la pena principale condonandola in tutto o in parte
AMNISTIA(estingue il reato)
E’ un provvedimento di carattere GENERALE cioè destinato ad una pluralità di persone che comporta l’estinzione di tutti i reati dello stesso tipo.
INDULTO(estingue la pena)
E’ anch’esso un provvedimento a carattere GENERALE , con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena inflitta.
64Laura Pagnoni
LA RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ATTI COMPIUTI NELL’ ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
Il Presidente della Repubblicanon èresponsabile degli atti compiutinell’esercizio delle sue funzionitranne cheper Alto Tradimento e Attentato allaCostituzione (art.90 Cost.)Di tali atti sono responsabili iMinistri che licontrofirmano
ATTI COMPIUTI AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELLE SUE
FUNZIONIDi tali atti il capo dello Stato rispondeal pari di qualsiasi cittadino.Tuttavia, nel silenzio dellaCostituzione, si ritiene che non sipossa procedere contro di lui finchèresti in carica
65Laura Pagnoni
LA MAGISTRATURA
Insieme dei giudici cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale
Consiste nell’applicare le norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto
della legge
66Laura Pagnoni
PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEI GIUDICI
ASSUNZIONE DEI GIUDICI
Tramite Concorso Pubblicoal fine di garantire una migliore selezione dei candidati e un criterio di scelta più trasparente(c.d. giudici ordinari ) (Art.106 Cost.)
Esistono anche altri giudici che non vengono assunti tramite concorso ma sono selezionati sulla base di titoli come ad es. il giudice di pace (c.d. giudici onorari)
67Laura Pagnoni
AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI
L’ Art. 107 , 1° co. Cost. sancisce ilprincipiodell’inamovibilità dei magistrati nel senso chenon possono essere trasferitidalla loro sedesenza il loro consenso per evitare che siabloccata un’inchiesta a seguito del trasferimentocoatto del giudice
L’Art.107, 3° co. Cost. prevede l’assenza di gerarchia tra i magistrati: si distinguono solo per diversità di funzioni
A norma dell’Art.104 Cost. la Magistraturacostituisce un ordineautonomo e indipendenteda ogni altro potere , autonomia garantita da unorgano di autogoverno il «Consiglio Superioredella Magistratura»
68Laura Pagnoni
IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO
(Art.111 Cost)
Garantisce:
• Che il processo sia incentrato sul contraddittorio tra le parti;
• Che le parti siano in condizioni di parità;
• Che il processo sia sottoposto alla decisione di un giudice imparziale;
• Che tutti i provvedimenti del giudice siano motivati;
• Che i provvedimenti del giudice possonoessereriesaminati da un altro giudice surichiesta di una delle parti in causa (principiodel doppio grado di giurisdizione);
69Laura Pagnoni
LA GIURISDIZIONE
ORDINARIA
CIVILE PENALE
SPECIALE
Amministrativa Contabile Militare
70Laura Pagnoni
LA GIURISDIZIONE CIVILE
Ha ad oggetto la tutela di diritti soggettivi dei privati, controversie che sorgonoinmateria di diritto privato.(es. le azioni per recuperare crediti non pagati o risarcimenti dei danni conseguenti aincidenti stradali ecc.)
Come si attiva il processo civile?
Si istanza di parte attraverso l’ «atto di citazione»
L’attore è colui che cita (ossiache chiama in giudizio) l’altraparte, il convenuto davanti algiudice
PARTI DEL PROCESSO CIVILE = ATTORE E CONVENUTO
71Laura Pagnoni
ORGANI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE
GIUDICE DI PACE(giudice monocratico)
TRIBUNALE(giudice monocratico
o collegiale)
1° grado
TRIBUNALE(giudice monocratico o
collegiale
CORTE DI APPELLO(giudice collegiale)
2° grado
CORTE DI CASSAZIONE (Sezioni civili)ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
72Laura Pagnoni
3° grado
LA GIURISDIZIONE PENALE
Ha ad oggetto la tutela di diritti oggettivi e oggettivamente protetti mediantel’inflizione di una sanzione penale. In pratica tende ad accertare la responsabilitàpenale di un soggetto che ha commesso unreato.
Come si attiva il processo penale?
Vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale
E’ il Pubblico Ministero che dà avvioall’azione penale, è obbligato aprocedere nei confronti del presuntocolpevole quando ha conoscenza delreato
PARTI DEL PROCESSO PENALE = IMPUTATO E P.M.
73Laura Pagnoni
ORGANI DELLA GIURISDIZIONE PENALE
GIUDICE DI PACE(giudice monocratico)
TRIBUNALE(giudice monocratico
o collegiale)1° grado
TRIBUNALE(giudice monocratico o
collegiale
CORTE DI APPELLO(giudice collegiale)2° grado
CORTE DI CASSAZIONE (Sezioni penali)ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
CORTE D’ASSISE(collegio + giudici
popolari)
CORTE D’ASSISE D’APPELLO
(coll. + giudici pop.)
74Laura Pagnoni
3° grado
LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
E’ diretta alla risoluzione dicontroversie che insorgono trapubbliche amministrazioni o traamministrazioni e privati cittadiniper la tutela dei loro interessilegittimi
PARTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO = RICORRENTE E RESISTENTE
Qual è la competenza della giurisdizione amministrativa?
75Laura Pagnoni
ORGANI DELLA GIURIUSDIZIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (TAR)
CONSIGLIO DI
STATO
1° grado
2° grado
76Laura Pagnoni
Corte di Cassazione(solo per questioni attinenti alla giurisdizione)
IL PUBBLICO MINISTERO
Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (Art.112 Cost.)
E’ un magistrato ma non fa parte degli organi giudicanti
Opera come organo investigativonella fase delle indagini e come pubblica accusa nel processo
penale
77Laura Pagnoni
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ha il compito di garantire la massima indipendenza ed autonomia della
Magistratura dagli altri poteri
Composizione del CSM: • 3 membri di diritto : Presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione • 16 membri eletti dai magistrati ordinari : membri togati• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente
Si occupa di tutte le decisioni che riguardano l’attività dei magistrati(assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari)
78Laura Pagnoni
LA RESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI
1. Responsabilità penale:al pari di tutti gli altri cittadini
2.Responsabilità disciplinare(violazione dei doveri d’ufficio)
Ministro della Giustizia o Procuratore Generale presso
la Cassazione (azione disciplinare)
Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura(sezioni disciplinari)
3.Responsabilità civile(dolo o colpa grave e diniego di giustizia)
Richiesta di risarcimentoda parte di chiunque abbia
subito un dannoStato
Azione di rivalsa sul magistrato
79Laura Pagnoni
80
FINE
Grazie per l’attenzione
Laura Pagnoni