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Il quadrogiuridicoeuropeo nell'ambitodella mediazione Direttiva 2008/52/CE la mediazione in cause civili e commerciali

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Page 1: Il quadrogiuridicoeuropeo nell'ambitodella mediazione Direttiva 2008/52/CE la mediazione in cause civili e commerciali

Il quadrogiuridicoeurope

onell'ambitodella mediazione

Direttiva 2008/52/CE

la mediazione in cause civili e commerciali

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La mediazione in cause civili e commerciali • Tramite la direttiva 2008/52/CE si stabiliscono le regole comuni • riguardando certi aspetti della mediazione

in cause civili e commerciali • nello scopo del aumento della sicurezza giuridica e, in conformità,

la stimolazione dell'uso della mediazione per la risoluzione delle liti.

• Tramite le raccomandazioni offerte nella mediazione familiare, in conciliazione, nelle cause civili, nelle cause penali e in collegamento con le alternative nelle procedure giuridiche tra gli organismi amministrativi e le persone private, il Consiglio d'Europa ha evidenziato

• - il carattere essenziale della risoluzione alternativa delle liti.

• Al livello dell'Unione Europea questo è stato evidenziato nella Carta Verde in riguardo alle modalità alternative di risoluzione delle liti nel diritto civile e commerciale e l'accesso del consumatore alla giustizia per la risoluzione delle liti nelle cause riguardando il consumo e nelle Direttive dell'Unione Europea riguardando la la mediazione nelle cause civili e commerciali per il trasfero transfrontaliero di crediti, gli ordini di protezione degli interessi dei consumatori e i regolamenti UNCITRAL ONU riguardando la mediazione dell'anno 1980 e il Modello della legge commerciale internazionale dell'anno 2002.

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Gli oggettivi della Direttiva?

• Cominciando dal trattato istitutivo dell'Unione Europea (art. 61,

punto (c) e art. 67 comma 5 al.II) – l'UE ha stabilito come oggettivo:

• il mantenimento e lo sviluppo dello spazio della libertà, della sicurezza e della giustizia nel quale è garantita la libera circolazione delle persone

• Il principio fondamentale - è il principio dell'accesso alla giustizia, nello scopo di assicurare

• un migliore accesso alla giustizia,

• il Consiglio Europeo, alla riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato i paesi membri a creare delle procedure extragiudiziali alternative.

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La risoluzione alternativa delle liti (ADR)*

• La Repubblica di Croazia ha optato per questo acronimo

perché la nozione è stata generalmente accettata • "alternative dispute resolution" o ADR• Le possibilità per la risoluzione ADR delle liti nella

Repubblica di Croazia:• presso i tribunali – la Legge per la mediazione, CPC, ZR, CF,

ZOO;• presso le organizzazioni di mediazione e le istituzioni di

arbitraggio - la Legge per l'arbitraggio, la Legge per la Camera di Commercio della Croazia, la Legge dei mestieri; 

• presso i servizi di conciliazioni extragiudiziali per cause penali - il Codice di procedura penale e la Legge per i tribunali per i

minorenni • presso i centri di mediazione dei conflitti di lavoro - l'Ufficio per

partenariato sociale - il Codice del Lavoro• presso i centri di procedure extragiudiziali nelle liti con i

consumatori - il Centro per la protezione del consumatore - la Legge per la protezione dei consumatori.

•*Fonte: Il Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia

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Ambito di applicazione

• La Direttiva agevola l'accesso alla risoluzione alternativa delle liti e promuove la risoluzione pacifica dei conflitti

• - stimolando l'uso della mediaizone e assicurando un rapporto equilibrato tra la mediazione e le procedure giudiziali.

• 2. Questa direttiva si applica nelle liti transfrontaliere per cause civili e commerciali, all' eccezione di quelle che riguardano i diritti e gli obblighi per le quali, secondo la legge competente,

non decidono le parti. essa non è applicabile per le cause sulle imposte, dogana e per le cause amministrative, e per la responsabilità dello stato nel caso della sua azione o inazione nell'applicazione della politica statale (acta iure imperi).

• 3. In questa Direttiva l'espressione "stato membro" significa tutti i stati membri all'eccezione della Danemarca.

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Le definizioni di "mediazione" e "mediatore"

• Articolo 3 della Direttiva UE

• La mediaizone è una procedura strutturata, a prescindere di come è chiamata o definita, tramite la quale due o più parti in lite provano da sole, volontariamente, di arrivare a un accordo per la risoluzione della lite con l'aiuto di un mediatore.

• Questa procedura può essere iniziata dalle parti o può essere proposta o ordinata dal tribunale o può essere regolamentata dalla legge dello stato membro.

• Essa include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile per nessuna oprocedura giudiziaria collegata alla lite in causa.

• "Il mediatore" è qualsiasi persona terza alla quale si

richiede di condurre la mediazione in una maniera efficace,

imparziale e professionale, a prescindere del nome e del titolo di questa persona terza nel rispettivo paese membro e a prescindere da la maniera in cui le è stato

richiesto di condurre la mediazione.

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L'utilizzo della mediazioneArticolo 5 della Direttiva UE

Il tribunale al quale la causa è stata ammessa può, se necessario, rispettando tutte le circostanze della causa, invitare le parti per la risoluzione della lite di utilizzare la mediazione.

Il tribunale può anche invitare le parti ad assistere a un rincontro informativo sull'utilizzo della mediazione se questo rincontro si può organizzare e se è facilmente accessibile.

Come fanno questa cosa i tribunali di Croazia?

- parzialmente anche tramite l'e-albo

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Come è strutturato l'e-albo dei tribunali della Repubblica di

Croazia• Una parte del contenuto dell'e-albo – dati:

• L'organizzazione interna del tribunale:• Il servizio di mediazione

• La mediazione è una forma di intermediazione nella quale le parti risolvono le loro liti sotto la guida e con l'aiuto di una persona terza indipendente - il mediatore, durante la quale si cerca una risoluzione nell'interesse delle parti. La mediazione al tribunale è volontaria, informale, confidenziale, rapida e gratuita...

• Le ragioni per le quali la mediazione costituisce per le parti la modalità la più adatta di risoluzione della loro lite: - nella mediazione sono evidenziati tutti i dettagli della lite e non solo la loro interpretazione giuridica,- durante la mediazione le parti mantengono il controllo della procedura e possono interromperla in qualsiasi momento,- la mediazione riduce la possibilità di confronto tra le parti e tra i loro assistenti...

• I vantaggi della mediazione in paragone con la procedura giudiziale:

- la procedura giudiziale è pubblica, e la procedura della mediazione è confidenziale (tutto quello che si presenta durante la procedura di mediazione rimane confidenziale e non può essere utilizzato nella procedura giudiziale o extragiudiziale)...

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IL QUADRO GIURIDICO NELLA REPUBBLICA DI

CROAZIA• La legge su la mediazione "Gazzetta Ufficiale" n. 18/11 – art.1

• (1) Tramite questa Legge è regolamentata la mediazione nelle liti civili, commerciali e altre liti

• su i diritti dei quali le parti possono disporre in modo libero.

• (2) i provvedimenti di questa Legge si applicano in modo adeguato anche nel caso di altre liti se corrisponde alla natura del rapporto giuridico dal quale la lite proviene e se tramite una legge speciale non sono provviste altre regole per questo tipo di liti.

• (3) L'applicazione sussidiaria anche nel caso dela mediazione in cui una delle parti a il domicilio o, la residenza o rispettivamente, la sede,

• al di fuori della Repubblica di Croazia.

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La mediazione nella procedura civile – Il Codice di Procedura

Civile (CPC)• Il Codice di procedura civile • (“N.N” 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08.,

96/08., 123/08., 57/11. i 148/11. – versione finale, 25/13. i 28/13.)

Art.186.d comma 3. CPC:

• La procedura di mediazione in tribunale è condotta dal

mediatore nominato dall'albo dei mediatori stabilito dal

presidente del tribunale.

• Art. 186.d comma 4. CPC

• L'intesa realizzata durante la procedura di mediazione che ha

luogo in tribunale ha l'importanza di un' intesa giudiziale.

• Articolo 288a

• Durante il termine di preparazione il Tribunale proporrà alle parti di risolvere la lite tramite la procedura di mediazione, rispettivamente attirerà l'attenzione delle parti sulla possibilità di un'intesa giudiziale.

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Il carattere esecutorio degli accordi risultati di seguito alla mediazione

• Articolo 6 della Direttiva UE• I stati membri assicurano alle parti, o a una delle parti con il consenso

espresso delle altre parti, la possibilità di sollecitare il carattere esecutorio

del contenuto dell'accordo per iscritto risultato di seguito alla mediazione. • Il contenuto di un tale accordo prende forza esecutoria, all'eccezione del

caso in cui sia il contenuto dell'accordo è contrario alla legge dello stato membro nel quale è stata fatta la sollecitazione, sia la legge dello stato membro che non provvede la possibilità di offrire questo carattere esecutorio.

• Il contenuto dell'accordo può prendere carattere esecutorio tramite una risoluzione, decisione o atto autentico emesse da un tribunale o da un'altra autorità competente, in conformità con la legge dello stato membro nel quale è stata fatta la sollecitazione.

• Articolo 10, comma 2

• della Legge sulla mediazione

• L'accordo fatto durante la procedura di mediazione avrà la

qualità di documento esecutorio

• se le firme delle parti sul documento sono autentificate da un notaio

publico.

• Articolo 186 del CPP

• L'accordo realizzato durante la

procedura di mediazione effettuata in tribunale ha

l'importanza di un accordo giudiziale

• (il testo anteriore al art.186 del CPP:

• L'accordo ottenuto tra la parte

che ha fatto la sollecitazione e il

Pubblico Ministero, alla richiesta

della comma 1 di questo articolo

ha un carattere esecutorio).

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La riservatezza della mediazione Articolo 7 della Direttiva UE

• La mediazione deve svolgersi in

una maniera che rispetta la riservatezza,

• gli stati membri si assicurano che ne i mediatori, ne le persone giuridiche coinvolte nell'amministrazione del processo di mediazione non sono obbligate si portare delle prove durante le procedure giudiziali civili e commerciali o arbitrali su informazioni risultati da o in collegamento con il processo di mediazione, all'eccezione del caso in cui: (a) questo è necessario per ragioni imperativi di ordine pubblica del rispettivo stato membro, in particolare per assicurare la protezione dell'interesse del bambino o per prevenire il danno all'integrità fisica di una persona; oppure (b) quando la divulgazione del contenuto dell'accordo realizzato di seguito alla mediazione è necessaria per mettere l'accordo in applicazione o in esecuzione.

•2. Niente può impedire gli stati membri di adottare delle misure più strette pr prottegere la

riservatezza della mediazione.

• Articolo 11 della Legge sulla mediazione

•(1) se le parti non hanno convenuto

altrimenti, il mediatore è obbligato a mantenere la riservatezza verso i terzi in collegamento con tutte le informazioni

che riguardano il processo di mediazione,

•all'eccezione del caso in cui è obbligato dalla legge a comunicarle.

•(2) Il mediatore è responsabile per i

danni che ha causato di seguito alla

violazione che ha provocato dell'obbligo della comma 1 del

presente articolo.

•(3) Senza l'accordo delle parti, il

mediatore non può essere testimone in collegamento con i fatti che è venuto

a sapere dalle parti durante il

processo di mediazione, malgrado se questo processo è stato finalizzato o no tramite un accordo.

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La mediazione familiare• Gli articoli da 331 a 334 del Codice della Famiglia – Gazzetta Ufficiale 75/14 - che entra

parzialmente in vigore il 28.6., 1.9.2014. e 1.1.2015.

• La mediazione familiare è la procedura tramite la quale le parti provano di risolvere amichevolmente una lite delle relazioni familiari con l'aiuto di uno o più mediatori famigliari. Il mediatore familiare è una persona imparziale, neutra e con un'educazione speciale, che è inclusa nell'albo dei mediatori familiari.

• Lo scopo principale della procedura di mediazione familiare è

• ottenere un piano sulla cura parentale comune e di altri accordi che riguardano il bambino

• oltre la realizzazione di questo scopo, nella procedura di mediazione familiare le parti possono convenire in collegamento con tutti gli altri problemi di lite di tipo patrimoniale o non patrimoniale.

• Supsidijarna primjena Zakona o mirenju

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La mediazione familiare non si applica:

• nel caso di affermazioni sull' esistenza di atti di violenza in famiglia

• se uno dei coniugi o entrambi o altri membri della famiglia non hanno capacità giudiziale, e non sono in misura di capire il processo di mediazione neanche nelle condizioni dell'esistenza di un aiuto di specialità

• 3. se uno o entrambi i coniugi o altri membri della famiglia non sono capaci di ragionare e

• 4. se un coniuge o un altro membro della famiglia non ha un domicilio annunciato, una residenza o un indirizzo dove abita.

• la mediazione familiare può essere applicata a prescindere dalla procedura giudiziale prima dell'inizio della procedura giudiziale, durante o dopo la conclusione della procedura giudiziale.

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L'effeto della mediazione sulla prescrizione o su i termini di

decadenza• Articolo 8 della Direttiva UE

• I stati membri si assicurano che le parti che scelgono la mediazione per risolvere una lite -

• non saranno impedite a iniziare una procedura giudiziale o arbitrale per la lite respettiva,

• di seguito all'arrivo a termini di decadenza o di prescrizione durante il processo di mediazione.

• La comma 1 non arreca pregiudizio alle disposizioni sui termini di decadenza e di prescrizione degli accordi internazionali ai quali gli stai membri sono parti.

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Le disposizioni sulla prescrizione e la decadenza

nella legge della Repubblica di Croazia• Articolo 14 della Legge sulla

mediazione

•Tramite l'inizio del processo di mediazione

• non si interrompe la prescrizione in rapporto con le sollecitazioni

che costituiscono l'oggetto della procedura di mediazione, • all'eccezione del caso in cui le parti non

convengono altrimenti per iscritto.• Se il diritto della sottomissione di una

sollecitazione per la protezione di alcuni diritti o di una querela in una lite limitata da un termine di decadenza è legale,

• questo termine sarà calcolato dal giorno in cui è stata respinta la proposta di mediazione o si considera respinta, rispettivamente quando la mediazione è stata conclusa senza un accordo.

• Art.186 del CPC

•La persona che ha l'intenzione d' intraprendere un' azione legale contro la

Repubblica di Croazia è obbligata, prima

di iniziare l'azione, di rivolgersi con

una sollecitazione di risoluzione amichevole della lite al pubblico

ministero che rappresenta il posto competente per la rappresentazione nel tribunale dove ha l'intenzione di intraprendere l'azione contro la

Repubblica di Croazia, all'eccezione del

caso in cui, tramite regolamenti speciali, è stabilito un termine d'inizio

dell'azione. • L'inizio dell'azione della

comma 1 • la prescrizione cessa.

• se la sollecitazione della comma 1 del presente articolo non sarà accettata o se non si prendera nessuna decisionein termine di tre

mesi dalla sua sottomissione, la persona che ha sottomesso la sollecitazione può fare una nuova sollecitazione al tribunale competente.

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L'istituzione della sollecitazione prematura

• Articolo 15 della Legge sulla mediazione

• Durante la procedura di mediazione, le parti

•si asteneranno da iniziare altre

procedure, giudizili o arbitrali per la risoluzione della lite per la quale si

svolge la mediazione,

• all'eccezione del caso in cui questa è una cosa necessaria per conservare i loro diritti.

• se le parti sono state d'accordo in riguardo alla mediazione, si sono impegnate in modo espresso che durante un periodo stabilito esattamente non inizieranno e non continueranno procedure giudiziali o altre

procedure un tale accordo ha effetto obbligatorio.

• In questo caso, il tribunale, gli arbitri o gli altri organismi che provano l'iniziazione di una procedura

• respingeranno, alla richiesta dell'altra parte il documento tramite il quale si inizia o si

continua la procedura come prematura,

• all'eccezione del caso in cui, alla luce di tutte le circostanze della lite, il posticipo della procedura potrebbe avere delle conseguenze gravi e irreparabili.

• Articolo 186 a del CPC

•Il tribunale respingerà una querela contro la Repubblica di Croazia che è

stata fatta prima dell'adozione della

decisione per la risoluzione amichevole della lite, rispettivamente prima della scadenza del termine dalla

comma 2 di questo articolo.

•Le disposizioni dei paragrafi precedenti di questo articolo non sie applicano nei casi nei cui, tramite una legge speciale, è provvista una procedura di presentazione della sollecitazione di

risoluzione amichevole del conflitto dal

pubblico ministero competente o da un altro organismo.

•Le disposizioni delle commi precedenti di questo articolo saranno applicate in modo adeguato anche nei casi in cui la

Repubblica di Croazia ha l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro una

persona con il domicilio o la sede in Croazia

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LA CONSULENZA OBBLIGATORIA E LA

MEDIAZIONE FAMILIARE• Articolo 320 del Codice della famiglia• (1) La consulenza obbligatoria è la

procedura tramite la quale si risolvono i casi provvisti in questo Codice.

• (2) La mediazione familiare è una procedura alla quale i membri della famiglia partecipano volontariamente.

• (3) come eccezione dalla comma 2 del presente articolo, il primo incontro di mediazione familiare è obbligatorio prima dell'inizio della procedura di divorzio.

• p.p.10.

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La mediazione familiare- la procedura della consulenza

obbligatoria - • Se il resistente che ha iniziato la

procedura civile per divorzio nella quale esistono bambini minorenni comuni non dimostra che ha iniziato la procedura di consulenza obbligatoria in conformità con i provvedimenti degli articolo 54 e 57 del presente Codice,

• il tribunale respingerà la richiesta di divorzio.• All'eccezione del rapporto della comma 1 di questo articolo, il resistente è

obbligato di dimostrare che ha risposto al primo incontro di medizione familiare secondo i provvedimenti degli articoli 54 e 57 di questo Codice.

•Articolo 410 del Codice della famiglia

• Se il resistente che inizia una procedura con lo scopo di risolvere i problemi riguardando la cura parentale o la realizzazione di alcuni diritti personali riguardando il bambino non dimostra che ha iniziato la procedura di consulenza obbligatoria in conformità con l'articolo 329 della comma 1 del presente Codice,

• Il tribunale respingerà la querela.

• Articolo 329 L'inizio della procedura di consulenza obbligatoria

• (1) I genitori e altri membri della famiglia, rispettivamente il bambino che ha compiuto quattordici anni sono obbligati, prima di iniziare le procedure giudiziali riguardando la cura parentale e le relazioni personali riguardando il bambino, di

• iniziare e partecipare alla consulenza obbligatoria.

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L'applicazione del Regolamento sulla mediazione

I risultati di un'analisieffettuata con l'aiuto del mediatore 816 UE (e RdC), indica il fatto che la mediazione, in quasi tutti gli stati UE, ha in totalità un sopporto molto debole al livello promozionale e professionale-giuridico-politico.

Le parti usano la mediazione solo in percentuale di 1 % di

tutte le liti in tutta l'UE. (Sembra che non si è arrivato al effetto aspettato)

p.p.20

• Gli indicatori della Repubblica di Croazia:

• Il Tribunale municipale di Rijeka

• Il Tribunale provinciale di Rijeka

• - non ci sono stati casi di mediazione• Il tribunale commerciale di Zagreb

- da 55 casi - nell'anno 2013 - 13 casi sono stati chiusi con successo tramite un accordo giudiziale (circa 24%), mentre che in 39 casi la mediazione non è riuscita

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Gli indicatori riguardando le procedure di mediazione della

Corte civile municipale di Zagreb

PRIMLJENO PO VRSTAMA SPORA OD 01.07.2006. - 31.01.2013. GOD. 30.08.2014.

PISARNICA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UKUPNO %

PN 12 38 33 14 20 22 30 14 15 198 7,49P 85 277 259 236 228 235 263 270 171 2024 76,5

PR 15 26 28 46 16 22 0 0 153 5,79PS 4 8 22 14 11 14 8 8 4 93 3,52PP 10 16 15 15 7 15 18 11 11 118 4,46P2 0 4 5 0 6 2 3 5 16 41 1,55

POVRV 0 0 0 0 0 2 5 10 2 19 0,72

UKUPNO 126 369 362 325 288 312 327 318 219 2646 100

USPJEŠNOST PO VRSTAMA SPORA OD 01.07.2006. - 31.01.2013. GOD.30.08.2014.

PISARNICA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UKUPNO %

PN 0 3 6 7 8 9 7 6 6 52 6,83P 7 42 75 75 67 75 84 72 74 571 74,94

PR 3 7 6 16 6 6 0 0 44 5,78PS 0 2 6 4 10 5 4 1 32 4,2PP 0 2 3 7 1 4 6 5 5 33 4,34P2 0 1 0 1 4 2 0 3 9 20 2,63

POVRV 0 0 0 0 0 1 4 4 1 10 1,32

UKUPNO 10 57 96 110 96 102 105 91 95 762 100

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Il regolamenti (CE) 2201/2003 la competenza, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni giudiziali in cause matrimoniali e di responsabilità

parentale

- si abroga il Regolamento (CE) br. 1347/2000-

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In breve sulla storia • Lo strumento principale in questo ambito

è: • Il Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio

del 22 dicembre sulla competenza giudiziale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale - il cosi detto "Regolamento Bruxelles I".

• • L'oggettivo di questo Regolamento è di unificare le regole sul

conflitto d'interessi nei paesi membri ela semplificazione e l'accelerazione delle decisioni giudiziali e il riconoscimento e l'esecuzioen delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale.

• Il Regolamento Bruxelles I è completato con

• Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (il cosi detto

"Regolamento Bruxelles II a") del Consiglio

sulla competenza, rispettivamente sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali nelle cause matrimoniali e le cause della responsabilità parentale

Page 24: Il quadrogiuridicoeuropeo nell'ambitodella mediazione Direttiva 2008/52/CE la mediazione in cause civili e commerciali

Gli oggettivi del Regolamento (CE) 2201/2003 • Alla riunione del Consiglio Europeo di

Tampere è stato sostenuto • il principio del riconoscimento reciproco delle delle decisioni giudiziali • come elemento fondamentale per

l'instaurazione di un autentico spazio giuridico ed è stato stabilito,

• come priorità, il diritto di visitare i bambini.

• Nello scopo di assicurare l'ugualianzà di ogni bambino, questo Regolamento riguarda tutte le decisioni sulla responsabilità parentale, comprese le misure di protezione del bambino, a

prescindere da qualsiasi collegamento con la causa matrimoniale.

• L'ambito di applicazione di questo Regolamento copre le materie civili, a prescindere dal tipo della corte.

• Il Regolamento si applica solo nel caso del divorzio

• non si occupa del problema dei ragioni del divorzio,

• delle conseguenze del matrimonio sui problemi patrimoniali o su qualsiasi altra misura complementare.

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I beni del bambino e l'applicazione del Regolamento

• Quando si tratta dei beni del bambino, • il Regolamento non dovrebbe applicarsi solo alle

misure di protezione del bambino, • esso contiene anche la nomina e la posizione della

persona o dell'organismo che prende cura dei beni e degli obblighi del bambino, lo rappresenta e lo aiuta nell' amministrazione, protezione e il modo di uso

dei beni del bambino.

• In qesto contesto, il Regolamento dovrebbe applicarsi, per esempio, anche nei casi

• nei quali i genitori sono in lite in quanto riguarda i beni del bambino.

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Ambito di applicazione

• Nelle cause civili che riguardano:• (a) il divorzio, la separazione legale o

l'annullamento del matrimonio;• (b) l'assegnazione, l'esecuzione, il trasfero,

la limitazione o la privazione della responsabilità parentale

• Le materie della comma 1 punto (b) possono riferirsi a:

• (a) il diritto di cura parentale e il diritto di visitare il bambino;

• (b) la cura, l'educazione e istituzioni simili;• (c) la nomina e i doveri di qualsiasi

persona o istituzione che prende cura del bambino e dei suoi beni, che lo aiutano e lo rappresentano;

• (d) il collocamento del bambino in cura parentale o in un'istituzione;

• (e) misure di protezione che riguardano l'amministrazione, la conservazione o l'uso dei beni del bambino.

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Competenza generale• Articolo 3 della Direttiva

• In caso di divorzio, separazione legale o l'annullamento del

matrimonio sono competenti le corti degli stati membri,

prendendo in considerazione:

• la zona – il domicilio usuale … o• la cittadinanza dei coniugi

• - sul territorio della quale:

• i coniugi hanno la residenza usuale o dove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza usuale, se uno di loro non ha più la stessa residenza o se la controparte ha la residenza usuale,

• O nel caso di una proposta comune d'inizio della procedura qualsiasi

dei coniugi ha una residenza usuale,

• o la parte che inizia la procedura ha una residenza usuale se lui o lei ha avuto la residenza li per un minimo di un anno prima dell'inizio della procedura,

• O se la parte che inizia la procedura ha la residenza usuale, se lui o lei ha avuto questa residenza perun minimo di sei mesi prima dell'inizio della procedura, e lui o lei è stato/a cittadino dello stato membro in causa o,

• nel caso nel cui si tratta della Gran Bretagna o dell'Irlanda, ha avuto li il "domicilio";

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Competenza generale

Competenza sussidiaria

Se nessuna corte di un paese membro non è competente secondo gli articolo 3, 4 e 5, la competenza si stabilisce in ogni stato membro,

in conformità con la legge dello stato membro in cauza.

• La competenza nei casi che riguardano la responsabilità parentale stabilita si basa alla luce della protezione degli interessi del bambino,

in particolare sul criterio della prossimità.

• Questo significa che prima di tutto dovrebbe essere competente lo stato membro dove il bambino ha la residenza usuale, all'eccezione del casi in qui il bambino cambia la sua residenza in conformità con l'accordo tra i titolare della responsabilità parentale.

•La cessione della risoluzione della

causa a una corte di un altro stato

• Nell'interesse del bambino, il presente Regolamento permette,

• come eccezione e in certe condizioni,

• che la corte competente possa cedere la risoluzione della causa a una corte di un altro stato membro

• se questa corte non è meglio adatta per

risolvere la causa.

• in caso di un collocamento illegale o la retenzione del bambino (rapimento del bambino), le corti dello stato membro nel quale il bambino

•ha avuto la residenza usuale prima del

collocamento illegale o della retenzione,

• mantengono la loro competenza fino che il bambino non ottiene la residenza usuale nel altro stato membro.

• Se non si può ristabilire la residenza usuale del bambino, e la competenza non si può stabilire in base all'articolo 12,

• le corti competenti dello stato membro

sono quelle dove si trova il bambino • (la competenza in

base alla presenza del bambino).

• Questo si applica anche nel caso dei bambini rifugiati e dei bambini spostati a livello internazionale a causa di disordini nel loro paese.

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Disposizioni sulla competenza locale nelle liti matrimoniali nella

Repubblica di Croazia• La competenza nelle liti matrimoniali Articolo 54 del CPC

• Per il processo nelle liti nello scopo di stabilire l'esistenza o l'inesistenza del matrimonio, l'annullamento del matrimonio o il divorzio (liti patrimoniali)

• oltre la corte competente locale, è competente anche la corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune.

• se nelle liti matrimoniali è competente la corte della Repubblica di Croazia perché i coniugi hanno avuto il domicilio comune nella Repubblica di Croazia, rispettivamente perché il resistente ha il domicilio nella Repubblica di Croazia, ha competenza locale

•la corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune, rispettivamente la corte dove il resistente ha il domicilio.

•Articolo 455 del Codice della famiglia

•(1) Per il processo all'occasione della proposta di divorzio amichevole ha competenza localela corte del territorio dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune.

• (2) se in materie matrimoniali la corte della Repubblica di Croazia è competente perché i coniugi hanno avuto il domicilio comune nella Repubblica di Croazia, ha competenza locale la corte dove i coniugi hanno avuto l'ultimo domicilio comune.

• Se nella legge o nel trattato internazionale non esiste una disposizione espressa sulla competenza della corte della Repubblica di Croazia per un certo tipo di liti, la

corte della Repubblica di Croazia è competente di giudicare questo tipo di liti e•

quando la sua competenza deriva dai provvedimenti della legge sulla competenza locale della corte della Repubblica di Croazia.

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RICONOSCIMENTO DELLA DECISIONE

(artico 21 del Regolamento )• La decisione giudiziale adottata in un paese

membro • è riconosciuta in tutti gli altri stati membri

senza nessun' altra procedura speciale. 

• La competenza locale della corte che si trova sull'albo presentato alla Commissione da ogni stato membro, in conformità con l'articolo 68, è stabilità dalla legge nazionale dello stato membro in cui è stata iniziata la procedura di riconoscimento o non riconoscimento della decisione giudiziale.

Se il riconoscimento di una decisione giudiziale dalla corte di uno stato membro è considerato un problema precedente, questa corte decide su questo punto.

p.p.30

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Le ragioni per non riconoscere le decisioni

giudiziali •

Divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio:

• (a) se una tale riconoscimento è in flagrante

contraddizione con l'ordine pubblico nello stato membro dove si sollecita il riconoscimento;

• (b) se è stata adottata in assenza dell'altra parte e alla persona che non è stata presente al tribunale non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, all'eccezione del caso in cui la persona ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale;

•(c) se è irreconciliabile con la

decisione giudiziale adottata in

procedura tra le stesse parti nello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento; o

•(d) se è irreconciliabile con la

decisione giudiziale anteriore adottata nell'altro stato membro o in uno stato

non membro, tra le stesse parti,

•se questa decisione giudiziale anteriore adempie le condizioni necessarie per il riconoscimento nello stato membro el quale si sollecita il riconoscimento.

• La responsabilità parentale:

•(a) se una tale riconoscimento è in flagrante contraddizione con l'ordine pubblico dello stato membro dove si sollecita il riconoscimento, prendendo in considerazione l'interesse del bambino;

• Se è stata adottata in una causa con l'eccezione di un caso urgente e non è stata

data la possibilità al bambino di essere sentito, violando in questo modo i principi fondamentali di procedura dello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento;

•(c) se è stata adottata in assenza della persona, e alla persona che non è stata presente al tribunale non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, all'eccezione del caso in cui la persona ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale;

•(d) alla sollecitazione di qualsiasi persona che considera che la

decisione giudiziale arreca pregiudizio alla sua

responsabilità parentale, se è adottata senza l'interrogazione di questa persona;

•(e) se è irreconciliabile con una decisione ulteriore che riguarda la responsabilità parentale adottata nello stato membro nel quale si sollecita il riconoscimento;

•(f) se è irreconciliabile con una decisione giudiziale ulteriore che si riferisce alla responsabilità parentale adottata in un altro stato membro o in un stato membro nel quale il bambino ha la residenza usuale, se questa decisione ulteriore adempie le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello stato membro dove si sollecita il riconoscimento o

• (g) se non è rispettata la procedura stabilita all'articolo 56.

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L'INTERDIZIONE DELL'ESAMINAZIONE DEL CONTENUTO DI UNA DECISIONE GIUDIZIALE

ESECUTORIA• Differenze nella legge applicabile

• Il riconoscimento di una decisione giudiziale non può essere respinto perché la legge dello stato membro dove si sollecita il riconoscimento non permette il divorzio, la separazione legale o l'annullamento del matrimonio in base allo stesso fatto.

• Interdizione della riesaminazione del contenuto della decisione giudiziale

• il contenuto della decisione giudiziale non può essere riesaminato in nessuna maniera.

• Decisioni giudiziali esecutorie

La decisione giudiziale sul compimento della responsabilità parentale verso il bambino, che è stata adottata in uno stato membro e che in questo stato membro è

diventata esecutoria,

è esecutoria anche in un altro stato membro se in questo stato membro, alla sollecitazione di qualsiasi parte interessata,

è stata dichiarata esecutoria.

• Nonostante questo fatto, nel Regno Unito una tale decisione giudiziale è esecutoria in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord solo se, alla richiesta di qualsiasi parte interessata, è registrata per l'esecuzione in questa parte del Regno Unito.

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Le corti competenti locali• La richiesta di

emissione di un certificato di esecuzione si presenta

•alla corte nell'albo di ogni paese che ha presentato l'albo secondo l'articolo 68.

La competenza locale si stabilisce secondo:

la residenza usuale della persona per la quale si sollecita l'esecuzione, o secondo la residenza usuale di

qualsiasi dei bambini

al quale si riferisce la sollecitazione.

Se nessuno dei posti della sub-comma 1 non può essere trovato in uno stato membro dove si fa l'esecuzione, la competenza locale si stabilisce secondo il posto di esecuzione.

• Mezzo di impugnazione contro la decisione

•1.   Entrambe parti possono utilizzare il mezzo di impugnazione contro la richiesta di emissione di un certificato di esecuzione.

•2.   Il mezzo di impugnazione alla corte nell'albo che ogni stato membro ha presentato alla Commissione in conformità con l'articolo 68.

•3. In collegamento con il medio di impugnazione in procedura contraddittoria.

• La prova in riguardo alle decisioni giudiziali in cause matrimoniali e la prova che si riferisce alle decisioni giudiziali in riguardo alla responsabilità parentale

• La corte competente o un organismo dello stato membro di origine, alla sollecitazione di qualsiasi parte interessata, emette la prova usando il formulario standard dell'Allegato 1 (le decisioni giudiziali nelle liti matrimoniali o

• dell'Allegato 2 (le decisioni giudiziali in riguardo alla responsabilità parentale).

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Il diritto di visitare il bambinoart. 41 del Regolamento

   Il diritto di visitare il bambino dell'articolo 40 comma 1 punto (a) è riconosciuto in una decisione giudiziale esecutoria adottata nello stato membro,

è riconosciuto ed è esecutorio nell'altro stato membro senza il bisogno di ottenere un documento esecutorio e senza un'altra possibilità di contestare il suo

riconoscimento se la decisione giudiziale è confermata nello stato membro di origine

• Anche nella situazione in cui la legge nazionale non provvede il carattere esecutorio della decisione giudiziale sul diritto di visitare il bambino per forza della legge,

• la corte di origine può dichiarare che la

decisione giudiziale è esecutoria,

• a prescindere dalla possibilità di mezzi di impugnazione.

Il giudice di origine emette la prova della comma 1 utilizzando il formulario standard dell'Allegato III.

(la prova sul diritto di visitare il bambino) solo se:

•(a) quando la decisione giudiziale è stata adottata in assenza, alla persona che non è stata presente al tribunale, non è stata presentata la sottomissione della procedura o non è stata informata in tempo per poter preparare la sua difesa, o se nonostante il fatto che le è stata presentata per iscritto, ma non in conformità con queste

condizioniè stato constatato però che essa ha accettato senza equivoco la decisione giudiziale;

•(b) tutte le parti in lite hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

•c) al bambino è stato assicurato l'ascolto, all'eccezione della situazione quando è stato considerato che non è il caso a causa del età o del grado di maturità.

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La resa della tutela del bambino

• La resa della tutela del bambino come risultato di una decisione giudiziale esecutoria adottata in uno stato membro è riconosciuto come esecutorio in un altro stato membro senza il bisogno di ottenere un certificato esecutorio e senza la possibilità di contestare il suo riconoscimento.

• se la decisione giudiziale è confermata nello stato membro di origine.

• A prescindere dalla possibilità di utilizzare un mezzo di impugnazione, anche se la legge nazionale non provvede il carattere esecutorio per forza della legge, la decisione giudiziale tramite la quale si conferma il collocamento del bambino

• la corte di origine • può dichiaralo esecutorio

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La procedura di esecuzione

    La procedura di esecuzione è regolamentata dalla legge dello stato membro esecutorio.

L'esecuzione di qualsiasi decisione giudiziale adottata da la corte di un altro stato membro, che è dichiarata esecutoria si fa nello stato membro di esecuzione nelle stesse condizioni che l'adozione in questo stato membro.

• L'esecuzione della decisione giudiziale che è confermata non può essere messa in pratica se è irreconciliabile con una decisione giudiziale esecutoria ulteriore.

• Le corti dello stato membro dove si fa l'esecuzione possono stabilire soluzioni prattiche per l'organizzazione della realizzazione del diritto di visitare il bambino, se le soluzioni necessarie non esistono o non sono adeguate nella decisione giudiziale adottata dale corti dello stato membro che sono realmente competenti, a condizione di rispettare gli elementi essenziali di questa decisione giudiziale.

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Il collocamento del bambino in un altro stato membro

• Quando la corte competente esamina • il problema del collocamento del bambino in un'istituzione

di cura o a una famiglia parentale e se un tale collocamento dovrebbe essere permesso

• in un altro stato membro,• essa si consulta prima con l'organismo centrale o con un altro

organismo competente di questo stato, se in questo stato è necessaria l'intermediazione degli organismi pubblici per i casi interni di collocamento del bambino

• La decisione giudiziale di collocamento della comma 1 può essere adottata nello stato sollecitante se l'organismo competente dello stato sollecitante è stato d'accordo con il collocamento.

Le modalità di consulenza e consenso delle commi 1 e 2 sono regolamentate dalla legge interna dello stato sollecitato.

• Se l'organismo competente, secondo gli articoli da 8 a 15 decide di rendere la tutela del bambino a una famiglia parentale e se un tale collocamento dovrebbe essere permesso in un altro stato membro e in questo stato non è necessaria l'intermediazione degli organismi pubblici per i casi interni di collocamento del bambino, su questa situazione è informato l'organismo centrale dello stato menzionato.

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LA COLABORAZIONE TRA GLI ORGANISMI CENTRALI NELLE CAUSE RIGUARDANDO LA RESPONSABILITÀ

PARENTALE• Ogni stato membro nomina uno o più • ORGANISMI CENTRALI • per assistenza nell' applicazione di questo Regolamento • si menziona la competenza funzionale e

geografica di ogni organismo.

• Se lo stato membro ha nominato più di un organismo centrale, le informazioni, in condizioni normali, si trasmettono direttamente all'organismo centrale adeguato competente.

• Gli organismi centrali trasmettono le informazioni sulle leggi e le procedure nazionali e prendono delle misure di miglioramento dell'applicazione del presente Regolamento e di rinforzo della loro collaborazione.

• In questo scopo, tramite la Decisione n. 2001/470/CE è stata istituita una Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale.

• La collaborazione nelle cause che riguardano la responsabilità parentale

• Gli organismi centrali, alla sollecitazione dell'organismo centrale di un altro stato membro o del titolare della responsabilità parentale, collabora nelle cause specifiche per realizzare gli oggettivi di questo Regolamento.

• Qualsiasi titolare di responsabilità parentale può, secondo le disposizioni dell'articolo 55, presentare una richiesta di assistenza allo stato membro nel quale il bambino ha la residenza usuale o nel quale si trova (informazioni: sulla situazione del bambino, sulle procedure iniziate, sulle decisioni adottate riguardante il bambino ecc.).

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LE RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE!