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Giuseppe Santarelli - Fabrizio D’Onofrio
Tonucci & Partners – Roma
Diritto del lavoro sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO
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EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA
GIURIDICA DEL LAVORO SPORTIVO
Problema della qualificazione del rapporto
Subordinato 2094 c.c. (maggiore tutela)
Autonomo 2222 c.c. (parità contrattuale)
Dibattito dottrinale ruolo centrale dell’associazione calciatori negli anni 60 (importanti conquiste come l’abolizione del vincolo sportivo)
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Legge 23 Marzo 1981, n. 91
La legge 23 marzo 1981 n. 91 (intitolata “norme in
materia di rapporti tra società sportive e professionisti)
rappresenta un’importante evoluzione nei rapporti tra
società sportive ed atleti ad esse appartenenti,
andando, per la prima volta, a disciplinare il rapporto di
lavoro sportivo.
L’obiettivo che si pone è quello di restituire la piena
libertà contrattuale in favore dello sportivo.
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La legge 23 Marzo 1981, n. 91
risulta articolata in quattro parti:
definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi
professionisti (Capo I);
disciplina dell’attività e del funzionamento delle
società sportive (Capo II);
disposizioni di carattere tributario (Capo III).
disposizioni finali (Capo IV);
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Art.1
La legge n. 91/1981 si apre, all'art. 1, con una norma la quale afferma che << l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia informa professionistica o dilettantistica, è libero>>.
Tale norma, sancisce il principio di libero esercizio dell'attività sportiva.
In realtà, però, sebbene tale principio sia stato dettato con riferimento sia agli sportivi professionisti che ai dilettanti, la legge n. 91/1981 ha previsto un regime di tutela effettivo soltanto per i primi e non anche per i secondi.
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ART. 2:
possono considerarsi sportivi professionisti coloro i
quali:
rivestono la qualifica di “sportivo”, ovvero sono atleti,
allenatori, direttori tecnico-sportivi o preparatori atletici;
esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con
carattere di continuità nell'ambito delle discipline
regolamentate dal CONI;
conseguono la qualificazione di “professionista” da
parte della federazione sportiva d'appartenenza.
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ART. 2:
requisito soggettivo, costituito dalla qualifica di
sportivo;
requisito oggettivo, consistente nell'esercizio
dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di
continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal
CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia
provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo
e dilettantismo.
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CRITICITÀ:
Restano escluse dall'ambito di applicazione della legge:
le attività sportive non olimpiche(non regolamentate
dal CONI)
Sport per i quali le federazioni competenti non abbiano
provveduto ad individuare il discrimine tra dilettantismo e
professionismo.
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CONSEGUENZE:
gli atleti considerati dilettanti sebbene svolgano attività
sportiva anche di altissimo livello (si pensi, ad esempio,
ai giocatori di volley di serie A), non godono di alcuna
“retribuzione ufficiale” e vengono pagati soltanto
attraverso i cd. “rimborsi spese”;
per gli atleti considerati dilettanti continua ad operare il
c.d. vincolo sportivo.
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Illegittimità del vincolo sportivo:
il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività
agonistica, sancito dai principi generali dell’ordinamento
e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà
individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale,
nonché dall’art. 1 della legge n. 91/1981;
il diritto di associazione, che comprende anche il diritto
di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione;
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salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (art. 11 della Convenzione europea)
nonché art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e
politici;
il diritto di recedere dall’associazione qualora
l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per
un tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art.
24 c.c.;
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il diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio
di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della
Costituzione;
il dovere imperante erga omnes di assicurare <<senza
nessuna discriminazione>> il godimento delle libertà
fondate su qualsiasi condizione personale, stabilito
dall’art. 14 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali;
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costituita dagli artt. 2113 (invalidità delle rinunce) e
2118 c.c. (recedibilità da contratti a tempo indeterminato
previo preavviso);
il principio di << partecipazione all’attività sportiva da
parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale>>
sancito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 luglio1999, n.
242;
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ART. 3
<<la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge>>
La presunzione assoluta, tuttavia, sembrerebbe operare solo con riferimento agli atleti mentre per quanto concerne le altre figure (allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-sportivi) occorrerebbe procedere con accertamento nel caso concreto.
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In ogni caso il rapporto viene considerato autonomo quando: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola
manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o di allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno.
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I DATORI DI LAVORO: società sportive
professionistiche
Art.10
Costituzione e affiliazione
Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
In deroga all’art. 2477 c.c. in ogni caso è obbligatoria per le società sportive professionistiche la nomina del collegio sindacale.
L’atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva.
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I DATORI DI LAVORO: società sportive
professionistiche
Art.10
Costituzione e affiliazione
Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile; la società deve ottenere l’affiliazione da uno o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote. L’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Attraverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. 17
ART. 12 -.
Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati
sportivi
AL SOLO SCOPO DI GARANTIRE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI SPORTIVI, le
società di cui all’art. 10 sono sottoposte, al fine di
verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai
conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalità e
principi da questo approvati
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ASSUNZIONE DIRETTA (ART. 4)
Fattispecie complessa a formazione progressiva
Forma scritta a pena di nullità;
Conformità al contratto tipo;
Deposito presso Federazione;
Approvazione (controllo).
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VIZI DEL CONSENSO
Art. 2126 c.c. Prestazioni di fatto con violazioni di legge
La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (c.c.
1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332), salvo che la nullità derivi
dall’illeceità dell’oggetto o dalla causa (c.c. 1343). Se il lavoro è
stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
(c.c.2098).
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
IL TERMINE CONTRATTUALE
Espressa esclusione della disciplina comune sui rapporti di lavoro
a tempo determinato.
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LA SPECIALITÀ DELLA DISCILPLINA DEL
RAPPORTO La clausola contente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche
e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversi
concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo
sportivo sono definite da un collegio arbitrale.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque,
limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
risoluzione del contratto stesso ne può essere integrato, durante lo
svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme
incompatibili contenute negli art. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio
1970, n.300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile
1962, n. 230.
L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni
disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
DOVERE DI DILIGENZA (art. 2104 c.c. e 1176 c.c.)
DOVERE DI OBBEDIENZA (art. 2014 comma 2, c.c.)
OBBLIGO DI FEDELTÀ (art. 2015 c.c.)
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POTERI DATORIALI
POTERE DIRETTIVO (art. 2103 c.c. trasferimento)
POTERE DI CONTROLLO
(esclusa applicazione dei divieti previsti dallo statuto dei lavoratori)
POTERE DISCIPLINARE (art. 2106 c.c.)
(esclusa applicazione art. 7 st.lav)
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Articolo 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuari retribuite, e non può rinuziarvi.
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RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE
Struttura complessa
(retribuzione globale di fatto)
Minimi tabellari (CCNL)
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TFR Trattamento di fine rapporto/Indennità di fine
carriera
Art. 2120 c.c.
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All’atto di
cessazione del
rapporto
Forma di
retribuzione
differita
Fondo
indennità
anzianità
LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO art. 2087 c.c. TUSL (d. lgs. N. 80/08 e ss.mm.)
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE
C.D. RISCHIO SPORTIVO – C.D. DISCRIMINANTE
SPORTIVA
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LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7
Tutela sanitaria
L’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici,
secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed
approvate, con decreto del Ministero della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge.
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro,
l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo
professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità
almeno semestrale
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetutigli
accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto dal
Ministero della sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e
custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al
secondo comma dell’articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono
depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
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LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7
Tutela sanitaria
Continua…
Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per gli
atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al
secondo comma dell’articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti
stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con
le regioni al fine di garantirne l’espletamento delle indagini e degli
esami necessari per l’aggiornamento della scheda.
L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria
costituiscono condizioni per l’autorizzazione da parte delle
singole federazioni allo svolgimento dell’attività degli sportivi
professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno
eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva. 35
MEDICO SOCIALE
Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
I CONTROLLI ANTIDOPING
profili disciplinari
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Cause di SOSPENSIONE del rapporto di
lavoro
Tra le cause più diffuse abbiamo:
infortunio;
malattia;
gravidanza;
puerperio
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Normativa relativa alla SOSPENSIONE del
rapporto di lavoro
L’art. 2110 c.c. stabilisce che in queste ipotesi, se la
legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo
determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo
equità, e che il periodo di assenza dal lavoro debba
essere computato nell’anzianità di servizio;
Ai sensi del medesimo articolo il datore di lavoro ha
diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118
c.c. ove sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli
usi o secondo equità
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Normativa relativa alla SOSPENSIONE del
rapporto di lavoro
gli Accordi collettivi degli sportivi professionisti hanno disciplinato,
con specifico riferimento al contratto a tempo indeterminato, le
ipotesi più frequenti di impossibilità sopravvenuta della prestazione
sportiva, e cioè l’infortunio e la malattia stabilendo la conservazione
del diritto alla retribuzione sino alla scadenza del contratto;
Ove l’inabilità si protragga oltre un certo periodo, la società ha
facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o di corrispondere i
compensi contrattuali ridotti a metà e, comunque, non oltre il
termine di scadenza del contratto;
la società può richiedere l’immediata risoluzione del contratto nel
caso in cui la menomazione sia di portata tale da compromettere in
modo definitivo l’idoneità dell’atleta allo svolgimento dell’attività
agonistica.
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LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 5
Cessazione del contratto
Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere
l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a
cinque anni dalla data di inizio del rapporto.
È ammessa la successione di contratto a termine fra gli
stessi soggetti.
È ammessa la cessazione del contratto, prima della
scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi
consenta l’altra parte e siano osservate modalità fissate
dalle federazioni sportive nazionali.
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ART. 6
Premio di addestramento e formazione tecnica
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni
sportive nazionali un premio di addestramento e la formazione
tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale
l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento
dilettantistico o giovanile, ha provveduto all’addestramento e
formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di
stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.
Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente
tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse
Federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti ed alle
caratteristiche sportive delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere
reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività
dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.
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LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
Cessazione del contratto (art. 1406 c.c.) prima
della scadenza de con il consenso del
professionista
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LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO
Solo per GIUSTA CAUSA
risarcimento ex art. 1223 c.c.
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COPERTURA ASSISTENZIALE
Infortuni e malattie professionali
OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL
(d. lgs. N. 38/2000)
Art. 8
Polizza assicurativa individuale (EX SPORTTASS)
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TUTELA PREVIDENZIALE
Legge n. 366/73
INPS (EX ENPALS)
Art. 9
Trattamento pensionistico L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i
superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori
e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di
cui all’articolo 2 della presente legge. I contributi per il finanziamento
dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di
cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei
limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno
1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio. Ai fini del calcolo del
contributo e delle prestazioni l’importo del compenso mensile degli sportivi
professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato
convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, sentite le
federazioni nazionali.
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TUTELA PREVIDENZIALE
Legge n. 366/73
INPS (EX ENPALS)
continua…
Art. 9 (Trattamento pensionistico)
(…) I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella
proporzione dei due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli
assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di
lavoro autonomo. Del comitato di vigilanza previsto dall’articolo 5 della
legge 14 giungo 1973, n. 366, fanno parte anche dei due rappresentanti
dei professori sportivi previsti dal presente articolo designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali
organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto legge del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il turismo e spettacolo su proposta del Presidente del CONI. Ai fini della
determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i
professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a
domanda i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all’articolo 23
della legge 12 agosto 1982, n. 1338.
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TUTELA PREVIDENZIALE
Legge n. 366/73
INPS (EX ENPALS)
continua…
Art. 9 (Trattamento pensionistico)
(…) Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con
la legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla
pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per
gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando
risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno
venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
La contribuzione di cui al comune comma precedentemente deve
essere versata per lavoro svolto.
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Diritto alla pensione
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Comunitari
o paesi
convenzion
ati
Extracomuni
tari
NO CIGS – CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI
Clausola compromissoria
Art. 4
ARBITRATO IRRITUALE
La decisione è volizione contrattuale riferibile alle parti, e quindi
pronuncia atta a spiegare gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c.,
e non gli effetti di una sentenza.
LODO ARBITRALE
c.d. vincolo di giustizia – impugnazione lodo
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