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Giuseppe Santarelli - Fabrizio DOnofrio Tonucci & Partners Roma Diritto del lavoro sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO 1

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Giuseppe Santarelli - Fabrizio D’Onofrio

Tonucci & Partners – Roma

Diritto del lavoro sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

1

EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA

GIURIDICA DEL LAVORO SPORTIVO

Problema della qualificazione del rapporto

Subordinato 2094 c.c. (maggiore tutela)

Autonomo 2222 c.c. (parità contrattuale)

Dibattito dottrinale ruolo centrale dell’associazione calciatori negli anni 60 (importanti conquiste come l’abolizione del vincolo sportivo)

2

Legge 23 Marzo 1981, n. 91

La legge 23 marzo 1981 n. 91 (intitolata “norme in

materia di rapporti tra società sportive e professionisti)

rappresenta un’importante evoluzione nei rapporti tra

società sportive ed atleti ad esse appartenenti,

andando, per la prima volta, a disciplinare il rapporto di

lavoro sportivo.

L’obiettivo che si pone è quello di restituire la piena

libertà contrattuale in favore dello sportivo.

3

La legge 23 Marzo 1981, n. 91

risulta articolata in quattro parti:

definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi

professionisti (Capo I);

disciplina dell’attività e del funzionamento delle

società sportive (Capo II);

disposizioni di carattere tributario (Capo III).

disposizioni finali (Capo IV);

4

Art.1

La legge n. 91/1981 si apre, all'art. 1, con una norma la quale afferma che << l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia informa professionistica o dilettantistica, è libero>>.

Tale norma, sancisce il principio di libero esercizio dell'attività sportiva.

In realtà, però, sebbene tale principio sia stato dettato con riferimento sia agli sportivi professionisti che ai dilettanti, la legge n. 91/1981 ha previsto un regime di tutela effettivo soltanto per i primi e non anche per i secondi.

5

ART. 2:

possono considerarsi sportivi professionisti coloro i

quali:

rivestono la qualifica di “sportivo”, ovvero sono atleti,

allenatori, direttori tecnico-sportivi o preparatori atletici;

esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con

carattere di continuità nell'ambito delle discipline

regolamentate dal CONI;

conseguono la qualificazione di “professionista” da

parte della federazione sportiva d'appartenenza.

6

ART. 2:

requisito soggettivo, costituito dalla qualifica di

sportivo;

requisito oggettivo, consistente nell'esercizio

dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di

continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal

CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia

provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo

e dilettantismo.

7

CRITICITÀ:

Restano escluse dall'ambito di applicazione della legge:

le attività sportive non olimpiche(non regolamentate

dal CONI)

Sport per i quali le federazioni competenti non abbiano

provveduto ad individuare il discrimine tra dilettantismo e

professionismo.

8

CONSEGUENZE:

gli atleti considerati dilettanti sebbene svolgano attività

sportiva anche di altissimo livello (si pensi, ad esempio,

ai giocatori di volley di serie A), non godono di alcuna

“retribuzione ufficiale” e vengono pagati soltanto

attraverso i cd. “rimborsi spese”;

per gli atleti considerati dilettanti continua ad operare il

c.d. vincolo sportivo.

9

Illegittimità del vincolo sportivo:

il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività

agonistica, sancito dai principi generali dell’ordinamento

e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà

individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale,

nonché dall’art. 1 della legge n. 91/1981;

il diritto di associazione, che comprende anche il diritto

di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione;

10

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali (art. 11 della Convenzione europea)

nonché art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e

politici;

il diritto di recedere dall’associazione qualora

l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per

un tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art.

24 c.c.;

11

il diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio

di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della

Costituzione;

il dovere imperante erga omnes di assicurare <<senza

nessuna discriminazione>> il godimento delle libertà

fondate su qualsiasi condizione personale, stabilito

dall’art. 14 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali;

12

costituita dagli artt. 2113 (invalidità delle rinunce) e

2118 c.c. (recedibilità da contratti a tempo indeterminato

previo preavviso);

il principio di << partecipazione all’attività sportiva da

parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con

l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale>>

sancito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 luglio1999, n.

242;

13

ART. 3

<<la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge>>

La presunzione assoluta, tuttavia, sembrerebbe operare solo con riferimento agli atleti mentre per quanto concerne le altre figure (allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-sportivi) occorrerebbe procedere con accertamento nel caso concreto.

14

In ogni caso il rapporto viene considerato autonomo quando: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola

manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o di allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno.

15

I DATORI DI LAVORO: società sportive

professionistiche

Art.10

Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

In deroga all’art. 2477 c.c. in ogni caso è obbligatoria per le società sportive professionistiche la nomina del collegio sindacale.

L’atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva.

16

I DATORI DI LAVORO: società sportive

professionistiche

Art.10

Costituzione e affiliazione

Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile; la società deve ottenere l’affiliazione da uno o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote. L’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Attraverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. 17

ART. 12 -.

Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati

sportivi

AL SOLO SCOPO DI GARANTIRE IL REGOLARE

SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI SPORTIVI, le

società di cui all’art. 10 sono sottoposte, al fine di

verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai

conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni

sportive, per delega del CONI, secondo modalità e

principi da questo approvati

18

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI

LAVORO

19

ASSUNZIONE DIRETTA (ART. 4)

Fattispecie complessa a formazione progressiva

Forma scritta a pena di nullità;

Conformità al contratto tipo;

Deposito presso Federazione;

Approvazione (controllo).

20

VIZI DEL CONSENSO

Art. 2126 c.c. Prestazioni di fatto con violazioni di legge

La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce

effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (c.c.

1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332), salvo che la nullità derivi

dall’illeceità dell’oggetto o dalla causa (c.c. 1343). Se il lavoro è

stato prestato con violazione di norme poste a tutela del

prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione

(c.c.2098).

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

IL TERMINE CONTRATTUALE

Espressa esclusione della disciplina comune sui rapporti di lavoro

a tempo determinato.

21

LA SPECIALITÀ DELLA DISCILPLINA DEL

RAPPORTO La clausola contente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche

e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversi

concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo

sportivo sono definite da un collegio arbitrale.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque,

limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla

risoluzione del contratto stesso ne può essere integrato, durante lo

svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme

incompatibili contenute negli art. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio

1970, n.300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile

1962, n. 230.

L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni

disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

22

IL POTERE DATORIALE E GLI OBBLIGHI

DEL LAVORATORE

23

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

DOVERE DI DILIGENZA (art. 2104 c.c. e 1176 c.c.)

DOVERE DI OBBEDIENZA (art. 2014 comma 2, c.c.)

OBBLIGO DI FEDELTÀ (art. 2015 c.c.)

24

POTERI DATORIALI

POTERE DIRETTIVO (art. 2103 c.c. trasferimento)

POTERE DI CONTROLLO

(esclusa applicazione dei divieti previsti dallo statuto dei lavoratori)

POTERE DISCIPLINARE (art. 2106 c.c.)

(esclusa applicazione art. 7 st.lav)

25

DIRITTI DEL LAVORATORE SPORTIVO

26

Diritto alla prestazione lavorativa

Art. 2103 c.c.

Mobbing

27

Articolo 36 Cost.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia

un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita

dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e

a ferie annuari retribuite, e non può rinuziarvi.

28

ORARIO DI LAVORO (d. lgs. 8 aprile 2003 n. 6b)

FERIE

PERMESSI

GIORNO DI RIPOSO

CONGEDI

29

RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE

Struttura complessa

(retribuzione globale di fatto)

Minimi tabellari (CCNL)

30

TFR Trattamento di fine rapporto/Indennità di fine

carriera

Art. 2120 c.c.

31

All’atto di

cessazione del

rapporto

Forma di

retribuzione

differita

Fondo

indennità

anzianità

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

32

LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO art. 2087 c.c. TUSL (d. lgs. N. 80/08 e ss.mm.)

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE

C.D. RISCHIO SPORTIVO – C.D. DISCRIMINANTE

SPORTIVA

33

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7

Tutela sanitaria

L’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici,

secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed

approvate, con decreto del Ministero della sanità, sentito il

Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore

della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro,

l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo

professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità

almeno semestrale

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetutigli

accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto dal

Ministero della sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e

custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al

secondo comma dell’articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono

depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

34

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7

Tutela sanitaria

Continua…

Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per gli

atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al

secondo comma dell’articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti

stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con

le regioni al fine di garantirne l’espletamento delle indagini e degli

esami necessari per l’aggiornamento della scheda.

L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria

costituiscono condizioni per l’autorizzazione da parte delle

singole federazioni allo svolgimento dell’attività degli sportivi

professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno

eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva. 35

MEDICO SOCIALE

Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

I CONTROLLI ANTIDOPING

profili disciplinari

36

LE VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO

SPORTIVO

37

Cause di SOSPENSIONE del rapporto di

lavoro

Tra le cause più diffuse abbiamo:

infortunio;

malattia;

gravidanza;

puerperio

38

Normativa relativa alla SOSPENSIONE del

rapporto di lavoro

L’art. 2110 c.c. stabilisce che in queste ipotesi, se la

legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di

assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la

retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo

determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo

equità, e che il periodo di assenza dal lavoro debba

essere computato nell’anzianità di servizio;

Ai sensi del medesimo articolo il datore di lavoro ha

diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118

c.c. ove sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli

usi o secondo equità

39

Normativa relativa alla SOSPENSIONE del

rapporto di lavoro

gli Accordi collettivi degli sportivi professionisti hanno disciplinato,

con specifico riferimento al contratto a tempo indeterminato, le

ipotesi più frequenti di impossibilità sopravvenuta della prestazione

sportiva, e cioè l’infortunio e la malattia stabilendo la conservazione

del diritto alla retribuzione sino alla scadenza del contratto;

Ove l’inabilità si protragga oltre un certo periodo, la società ha

facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o di corrispondere i

compensi contrattuali ridotti a metà e, comunque, non oltre il

termine di scadenza del contratto;

la società può richiedere l’immediata risoluzione del contratto nel

caso in cui la menomazione sia di portata tale da compromettere in

modo definitivo l’idoneità dell’atleta allo svolgimento dell’attività

agonistica.

40

LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 5

Cessazione del contratto

Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere

l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a

cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa la successione di contratto a termine fra gli

stessi soggetti.

È ammessa la cessazione del contratto, prima della

scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi

consenta l’altra parte e siano osservate modalità fissate

dalle federazioni sportive nazionali.

41

ART. 6

Premio di addestramento e formazione tecnica

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni

sportive nazionali un premio di addestramento e la formazione

tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale

l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento

dilettantistico o giovanile, ha provveduto all’addestramento e

formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di

stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente

tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse

Federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti ed alle

caratteristiche sportive delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere

reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività

dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

42

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Cessazione del contratto (art. 1406 c.c.) prima

della scadenza de con il consenso del

professionista

43

LA RISOLUZIONE UNILATERALE

Espressa esclusione art. 18 St. Lav. e di parte

della legge n. 604/66

44

LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A

TEMPO DETERMINATO

Solo per GIUSTA CAUSA

risarcimento ex art. 1223 c.c.

45

ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I

LAVORATORI SPORTIVI

46

COPERTURA ASSISTENZIALE

Infortuni e malattie professionali

OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL

(d. lgs. N. 38/2000)

Art. 8

Polizza assicurativa individuale (EX SPORTTASS)

47

Art. 2126 c.c.

AUTOMATICITÀ PRESTAZIONI

48

TUTELA PREVIDENZIALE

Legge n. 366/73

INPS (EX ENPALS)

Art. 9

Trattamento pensionistico L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i

superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori

e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di

cui all’articolo 2 della presente legge. I contributi per il finanziamento

dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di

cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei

limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno

1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio. Ai fini del calcolo del

contributo e delle prestazioni l’importo del compenso mensile degli sportivi

professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato

convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, sentite le

federazioni nazionali.

49

TUTELA PREVIDENZIALE

Legge n. 366/73

INPS (EX ENPALS)

continua…

Art. 9 (Trattamento pensionistico)

(…) I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella

proporzione dei due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli

assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di

lavoro autonomo. Del comitato di vigilanza previsto dall’articolo 5 della

legge 14 giungo 1973, n. 366, fanno parte anche dei due rappresentanti

dei professori sportivi previsti dal presente articolo designati dalle

organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali

organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto legge del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per

il turismo e spettacolo su proposta del Presidente del CONI. Ai fini della

determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i

professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a

domanda i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in

vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all’articolo 23

della legge 12 agosto 1982, n. 1338.

50

TUTELA PREVIDENZIALE

Legge n. 366/73

INPS (EX ENPALS)

continua…

Art. 9 (Trattamento pensionistico)

(…) Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con

la legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla

pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per

gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando

risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno

venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comune comma precedentemente deve

essere versata per lavoro svolto.

51

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Diritto alla pensione

52

Comunitari

o paesi

convenzion

ati

Extracomuni

tari

NO CIGS – CASSA INTEGRAZIONE

GUADAGNI

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI RAPPORTI

DI LAVORO SPORTIVO

53

Clausola compromissoria

Art. 4

ARBITRATO IRRITUALE

La decisione è volizione contrattuale riferibile alle parti, e quindi

pronuncia atta a spiegare gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c.,

e non gli effetti di una sentenza.

LODO ARBITRALE

c.d. vincolo di giustizia – impugnazione lodo

54

A voi tutti il mio sincero ringraziamento per

l’attenzione riservata

…Grazie!

55