il reddito di lavoro autonomo. determinazione del reddito caratteristiche rilevanti ai fini fiscali...
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IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
DETERMINAZIONE DEL REDDITOCaratteristiche rilevanti ai fini fiscali del lavoro autonomo:
• Abitualità: esercizio dell’attività in maniera stabile, sistematica e programmata
• Non esclusività: l’artista e/o il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività
• Professionalità: sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo
DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO
Art. 54, D.P.R. n. 917/1986
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati a netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”
TOTALE COMPENSI INCASSATI – TOTALE SPESE PAGATE = REDDITO O PERDITA
MOMENTO DI PERCEZIONE DEL REDDITO
ASSEGNO CIRCOLARE: consegna materiale dell’assegno.
ASSEGNO BANCARIO: consegna materiale del titolo di credito
BONIFICO BANCARIO: data di accredito di denaro sul c/c
COMPENSI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALIContributi integrativi obbligatori:sono contributi che il lavoratore autonomo è generalmente tenuto a versare alla propria cassa di appartenenza e si sostanziano:
•In un contributo soggettivo•Un contributo integrativo•Un contributo, generalmente di importo fisso, di solidarietà o maternità.
Il contributo integrativo viene esposto in fattura dal lavoratore autonomo ed in pratica viene corrisposto dal cliente; tale contributo non rientra nei compensi del professionista.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALIMaggiorazione del 4%:
La percentuale del contributo che i professionisti, iscritti alla gestione separata INPS, in quanto non provvisti di autonoma cassa previdenziale, addebitano in fattura al proprio cliente, rientra nella nozione di compenso.Tale maggiorazione del 4%:
•Non deve essere considerata contributo previdenziale•Deve essere considerata parte integrante del compenso di lavoro autonomo
RIMBORSI SPESETra i compensi non rientrano i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente (tasse pagate per il contribuente, diritti di cancelleria, ecc.).
Tra i compensi rientrano invece:
•I proventi percepiti dal professionista sotto forma di rimborso spese inerenti all’attività (spese di viaggio, vitto e alloggio ( che il professionista sostiene per lo svolgimento dell’incarico).•I rimborsi forfettari addebitati al cliente.
COLLABORAZIONI E LAVORO AUTONOMO
Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale.Principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti che risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.ESEMPIOCompenso percepito da un dottore commercialista per l’attività di sindaco Compenso di lavoro autonomo.
SPESE
SPESE REALTIVE AGLI IMMOBILI
DISTINZIONEImmobili di tipo abitativo: categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11, inclusi gli immobili censiti in un’altra categoria catastale (ad esempio box, cantina, ecc.) che costituiscono pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa
Immobili strumentali: classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O COSTRUZIONE (IMMOBILE STRUMENTALE)
IVA IRPEF• Acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009• Deducibilità per competenza, quote annuali di ammortamento, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento• Per le quote, va fatto riferimento ai coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (per gli immobili, 3%)• Il valore del fabbricato va assunto al netto del valore del terreno (costo del terreno/20% del costo dell’immobile)
REVERSE CHARGE
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE STRUMENTALE)
Per il professionista, l’eventuale IVA sull’acquisto risulterà detraibile in base al principio di inerenza ed all’eventuale pro-rata di detraibilità
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O COSTRUZIONE (IMMOBILE
AD USO PROMISCUO)
IVASe l’immobile è accatastato come strumentale si seguiranno le regole riportate al punto precedenteSe l’immobile è accatastato come abitativo:
IRPEFE’ deducibile il 50% della rendita catastale.Ai fini della deducibilità, è richiesto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE USO PROMISCUO)
Nei casi in cui l’acquisto di fabbricati da parte del professionista di un immobile accatastato come abitativo sia soggetto ad IVA, tale imposta non potrà mai essere portata in detrazione dall’esercente l’arte o la professione.
LOCAZIONE
IMMOBILI STRUMENTALI
IVA IRPEFIl canone di locazione è interamente deducibile
DETRAIBILITA’ IVAPer il professionista, l’eventuale IVA risulterà detraibile in base al principio di inerenza ed eventualmente al pro-rata.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO
IVAImmobile accatastato strumentale + contratto uso diverso dall’abitativo
Regole dei fabbricati strumentali
Immobile accatastato abitativo + contratto uso abitativo
Sono operazioni esenti
IRPEFRisulta deducibile il 50% del canone corrispostoAi fini della deducibilità, è richiesto che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
SPESE RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI
VEICOLI CON LIMITAZIONI FISCALI
• Ciclomotori di cui all’art. 52 del Codice della Strada• Motocicli di cui all’art. 53 del Codice della Strada• Autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) del codice della
Strada• Autocaravan di cui all’art. 54, comma 1, lett. m) del codice
della strada
ACQUISTO DEL VEICOLO
IVAL’imposta pagata dal professionista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli a motore individuati dalla lett. c), art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 è detraibile:• Nella misura forfettaria del 40% se i veicoli
sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’arte o della professione
• Per l’intero importo se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’arte o della professione
IRPEFI vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte del professionista sono i seguenti:• percentuale di deducibilità pari al 40 % • possibilità di applicazione del regime agevolativo solo in relazione ad un unico veicolo se l’attività professionale è esercitata individualmente•Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli, Euro 2065,83 per i ciclomotori
COSTI CONNESSI AGLI AUTOVEICOLIIVA
L’IVA relativa a:
• acquisto di carburanti e lubrificanti utilizzati per i veicoli in esame• Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli stessi, nonché in relazione al leasing e noleggio
è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione IVA sull’acquisto del veicolo
IRPEF
Deducibili nella misura del 40% (carburante, …)
SPESE TELEFONICHE
IVAApplicando il principio generale di inerenza il professionista può detrarre integralmente l’IVA assolta in relazione agli acquisti, prestazioni di servizi e alle relative spese di gestione per la telefonia mobile.
Per quanto attiene l’IVA relativa alla telefonia fissa la percentuale di detraibilità è pari al 100% e quindi il trattamento IVA diverge da quello attualmente previsto ai fini delle imposte sui redditi.
IRPEFLe quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego e manutenzione degli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura dell’80%.
Nota
Essendo il telefonino un bene strumentale è pertanto possibile distinguere a seconda che il bene abbia un costo unitario fino a Euro 516.46 ovvero superiore.
Beni di costo non superiore a Euro 516.46
In tale ipotesi, il contribuente può dedurre (nel limite dell’80%) il costo
• per intero nell’esercizio in cui il telefono è stato acquistato• per quote di ammortamento calcolate utilizzando i coefficienti
ministeriali (DD.MM. 31/12/88 e successive modifiche ed integrazioni
Beni di costo superiore a Euro 516.46
In tale seconda ipotesi, il bene non può essere spesato (80%) per intero nell’esercizio; il contribuente può solo dedurre l’80% delle quote di ammortamento calcolate con i coefficienti ministeriali.
SPESE DI PUBBLICITA’
IVAL’IVA addebitata per dette spese risulta detraibile per il professionista
IRPEFLe spese di pubblicità non risultano regolamentate, per il professionista, nemmeno ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, anche in questo caso, trova applicazione il principio generale di deducibilità in base all’inerenza con l’attività svolta: di conseguenza, tale tipologia di spesa risulta deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista..
SPESE DI RAPPRESENTANZACome specificato dall’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.34/2009, punto 1, l’inquadramento generale delle spese di rappresentanza fornito dall’articolo 108, comma 2, TUIR e dal relativo Decreto attuativo, nonostante esplicitamente riferito alle imprese, può essere considerato anche per definire se le spese sostenute dei professionisti sono o meno qualificabili “di rappresentanza”. L’articolo 1, comma 1, Decreto attuativo individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza e richiede che dette spese siano:• sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;• ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;•coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.Il citato comma 1 include, in particolare, nelle spese di rappresentanza:→le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;→le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati dall’impresa;
→i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;→ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
IVAArt. 19-bis1, comma 1, lettera h), DPR n. 633/1972L’imposta è:• detraibile se riferita all’acquisto
di beni di costo non superiore ad Euro 25,82
• Indetraibile – se riferita all’acquisto di beni di costo
superiore a Euro 25,82– alle prestazioni di servizi,
indipendentemente dal valore delle stesse
IRPEFLe spese di rappresentanza risultano deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI
IVADetrazione integrale dell’IVA per le
spese relative:• Alle prestazioni alberghiere,
purché inerenti all’attività di lavoro autonomo
• La somministrazione di alimenti e bevande a prescindere dal luogo in cui i pasti sono consumati
IRPEFLe spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
IVA IRPEF
SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI
IVADetraibile al 100%Risulta inoltre integralmente detraibile l’IVA pagata con riferimento alle prestazioni alberghiere ed alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi
IRPEFLa deducibilità delle spese sostenute per partecipazione a corsi di aggiornamento, congressi e similari, è permessa nel limite del 50% dell’ammontare delle spese.Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, sono ora deducibili nella misura del 37.5% (pari al 50% del 75%).
COMPENSI AD ALTRI PROFESSIONISTI
Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO
Le spese relative al personale dipendente ed ai prestatori di lavoro parasubordinato (cococo, cocopro, collaboratori occasionali) sono interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo secondo il principio di cassa.
Fanno eccezione al principio di cassa e devono essere imputate in base alla quota di competenza maturata nell’anno considerato ancorché non corrisposta:
• le quote di accantonamento del TFR• le rivalutazioni annue del TFR già accantonato
RIMBORSI SPESA A DIPENDENTI/COLLABORATORI
Trasferte fuori dal territorio comunale
Nel caso di trasferte al di fuori del territorio comunale ove è situata la normale sede di lavoro del dipendente, tre sono i sistemi di rimorso degli oneri sostenuti dal dipendente:
• A pié di lista (ovvero analitico)• Forfetario• Misto
RIMBORSI A PIE’ DI LISTA L’ articolo 95, comma 3, TUIR prevede che le spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nella misura massima giornaliera di Euro 180,76, tale importo viene elevato a Euro 258,23 per le trasferte all’estero.
RIMBORSO CHILOMETRICO PER I VEICOLI DEL DIPENDENTE
Se il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
BENI STRUMENTALI MOBILI
IVAL’IVA assolta sull’acquisto di beni mobili, se strumentali per l’attività, risulta completamente detraibile (si vedano le particolarità relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori e telefoni cellulari)
IRPEFBeni di costo non superiore a Euro 516.46•Deduzione integrale nell’ esercizio in cui sono stati acquistati•Ammortamento per quote annuali come da coefficienti ministerialiBeni di costo superiore a Euro 516,46Deduzione per quote annuali di ammortamento in base ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei con decreto del Ministero delle finanze
BENI IMMATERIALI: SOFTWARE E BANCHE DATI SU CD-ROM
IVAL’IVA è detraibile per inerenza
IRPEFSoftwareDeducibilità in quote, anche variabili, ma non superiori a ½ del costo. Ne consegue un periodo minimo di ammortamento pari a 2 anniBanche dati su cd-romDeducibilità in quote non superiori a quelle previste dal D.M. 31/12/1988 (15%)Deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento se costo inferiore o uguale a Euro 516.46.
INTERESSI PASSIVI
IVAAi sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 gli interessi passivi godono dell’esenzione IVA
IRPEF•Se il finanziamento è genericamente concesso per l’attività professionale: deducibilità integrale
•Se il finanziamento è specificatamente concesso per l’acquisto di beni a deducibilità limitata (ad esempio un autoveicolo) gli interessi sono assoggettati agli specifici limiti di deducibilità; ad esempio, gli interessi pagati per l’acquisto di un autoveicolo, saranno deducibili solo per un importo pari al 40% degli stessi.
• Energia elettrica• Cancelleria• Costi per pulizia dello studio
Detrazione integrale IVA, deducibilità dal reddito di lavoro autonomo
LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
REGIMI CONTABILI
1. Regime ordinario2. Regime semplificato3. Regime delle nuove iniziative produttive4. Regime dei contribuenti minimi
PROFESSIONISTA IN CONTABILITA’ ORDINARIA
L’esercente arti e professioni che intende tenere la contabilità ordinaria deve effettuare apposita opzione nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta.In caso di inizio attività, l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria sarà comunicata con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata iniziata l’attività; ovviamente, ciò è condizionato dall’effettiva tenuta della contabilità ordinaria (comportamento concludente).
REGISTRIRegistri:1.Registro cronologico dei compensi, delle spese e delle movimentazioni
finanziarie2.Registri IVAAi sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in alternativa il contribuente
può tenere un registro unico, valido sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.
Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 435/2001, il professionista che ha optato per la contabilità ordinaria ha inoltre facoltà di non tenere i registri IVA a condizione che:
3.Le registrazione siano effettuate nel registro cronologico, nei termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri
4.Su richiesta dell’ Amministrazione finanziaria, siano forniti in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
REGISTRI3. Registro dei beni ammortizzabiliTale registro può non essere tenuto se le relative annotazioni vengono
effettuate:• Sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA• Nel registro cronologico, nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, purché su richiesta dell’amministrazione il professionista fornisca, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili.
PERIODICITA’ DEI VERSAMENTI IVA
Versamento dell’IVA:• Mensilmente• Trimestralmente a seguito di opzione (volume di affari anno precedente <
309.874,14) tramite comportamento concludente e comunicazione in dichiarazione IVA.
PROFESSIONISTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
E’ il regime naturale.
Registri:1. Registri IVAAi sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in alternativa il contribuente può tenere un registro unico, valido sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.2. Registro dei beni ammortizzabili. Tale registro può non essere tenuto qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il professionista fornisca, ordinati in forma sintetica, gli stessi dati previsti per il libro dei beni ammortizzabili3.Registro degli incassi e dei pagamenti.
PROFESSIONISTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
3.Registro degli incassi e dei pagamentiSu tale registro vanno registrate in ordine cronologico (entro 60 giorni):•Le somme incassate dall’attività professionale•Le spese e gli oneri sostenuti di cui viene richiesta la deducibilità dal reddito. Inoltre vanno registrati i beni per i quali vengono dedotte quote di ammortamentoIn alternativa, registri IVA integrati.Versamento dell’IVA:• Mensilmente• Trimestralmente a seguito di opzione (volume di affari anno precedente <
309.874,14) tramite comportamento concludente e comunicazione in dichiarazione IVA.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE
Art. 13, Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001)Persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo.Beneficio: per i primi tre periodi di imposta, imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo.Limiti:•Compenso < 30987,41 euro
Requisti:•No attività professionistica o d’impresa nei tre anni precedenti•No mera prosecuzione di altra attività svolta in passato dal contribuente•Regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE
Agevolazioni fiscali1.Imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%2.IVA: si versa a saldo a seguito della dichiarazione annuale, in un’ unica soluzione, senza obbligo di acconti né corresponsione di interessi per dilazione.
3.No ritenute di acconto sul compenso4.No registrazione e tenuta delle scritture contabili 5.No liquidazione e versamento periodico dell’IVA6.No versamento dell’acconto annuale IVA7.No versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE
Scelta del regime agevolato: modello AA9.
Decadenza dell’agevolazione: •a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale sono stati superati i limiti di ricavi o compensi precedentemente elencati•A partire dallo stesso periodo di imposta nel quale i medesimi limiti di ricavi sono stati superati del 50%, in questo caso, i contribuenti decadono dagli esoneri relativi agli obblighi contabili•Per rinuncia, comunicata con le stesse modalità prescritte per l’accesso al regime agevolato, entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NUOVE INIZIATIVE
Limite compensi
Determinazione del reddito
IVA Registri contabili
IRAP
30.987.41 Analitica Analitica Nessuno Analitica