il rischio cancerogeno, di veronica galli
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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Luogo e data
� NORMATIVA SPECIFICA
� DESCRIZIONE DEI RISCHI
� MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
� SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tit. IX -‐ Capo II –
Protezione da agenJ
cancerogeni e mutageni
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� Fa#o salvo quanto previsto per le a1vità disciplinate dal Capo III e per i lavoratori espos7 esclusivamente alle radiazioni previste dal tra#ato che is7tuisce la Comunità Europea dell'energia atomica, le norme del presente 7tolo si applicano a tu#e le a1vità nelle quali i lavoratori sono o possono essere espos7 ad agen7 cancerogeni o mutageni a causa della loro a1vità lavora7va.
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Art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Definizioni
Agente cancerogeno:
� Un cancerogeno è un agente capace di provocare l’insorgenza del cancro o di aumentarne la frequenza in una popolazione esposta.
� Secondo la classificazione CE le sostanze cancerogene sono suddivise in 3 categorie
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Art. 234 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dire6va 93/72/CEE
CATEGORIA 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni
sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
CATEGORIA 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi
cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa determinare l’insorgere della neoplasia in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali altre informazioni specifiche.
CATEGORIA 3 sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili
effetti cancerogeni sull’uomo. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire la correlazione diretta tra esposizione e comparsa della neoplasia.
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Allegato XLII
Elenco di preparati sostanze e processi Ø Produzione di auramina con il metodo Michler. Ø I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. Ø Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. Ø Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. Ø Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.
Agente mutageno:
Ø Un mutageno è un agente che aumenta l’insorgere di mutazioni gene7che. Tali mutazioni sono una modificazione permanente di un frammento del materiale gene7co in un organismo, il DNA, molecola di base dei cromosomi e portatrice delle informazioni gene7che. Una esposizione a questo 7po di agen7 può indurre dife1 gene7ci ereditari e queste mutazioni possono altresì portare all’insorgere di tumori.
� Secondo la classificazione CE le sostanze mutagene sono suddivise in 3 categorie
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Art. 234 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dire6va 93/72/CEE
CATEGORIA 1 sostanze note per gli effetti mutageni
sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie)
CATEGORIA 2 sostanze che dovrebbero considerarsi
mutagene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali e altre informazioni specifiche.
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Art. 234 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato XLIII } Valore limite Se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato.
Per i cancerogeni i valori limite di esposizione professionale sono indicati nella tabella dell’allegato XLIII
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenJ (European Inventory of ExisJng Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenJ a 760 mm di mercurio). (4) ppm = parJ per milione nell'aria (in volume: ml/m3). (5) Valori misuraJ o calcolaJ in relazione ad un periodo di riferimento di oao ore. (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale aaraverso la possibile esposizione cutanea. (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tuae le polveri di legno presenJ nella miscela in quesJone
IARC
Ø L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (in sigla internazionale "IARC") è un organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità deputata allo studio del cancro, delle sue cause e delle strategie per il suo controllo. E’un organismo la cui autorevolezza è riconosciuta a livello mondiale e a cui si fa riferimento per molte ques7oni riguardan7 il problema dei tumori.
Ø IARC valuta gli studi scien7fici esisten7 in merito all’azione cancerogena di agen7, miscele e circostanze di esposizione e classifica le evidenze di cancerogenicità in ordine decrescente in:
v sufficiente,
v limitata,
v inadeguata,
v assente.
Dopo aver valutato separatamente la cancerogenicità nell’uomo, la cancerogenicità negli animali da esperimento e tu1 gli altri elemen7 rilevan7 a questo proposito (mutagenesi, azioni sull’embrione, sul genoma, effe1 su colture cellulari o altro), IARC conclude con una valutazione complessiva che classifica l’agente (miscela o circostanza di esposizione) nei seguen7 gruppi:
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IARC
Ø Gruppo 1: L’agente (o miscela) è cancerogeno per l’uomo (oppure: la lavorazione comporta esposizioni che sono cancerogene per l’uomo).
Ø Gruppo 2: Questa categoria include agen7, miscele o circostanze di esposizione per cui, da una parte, il grado di evidenza di cancerogenicità nell’uomo è quasi sufficiente o, dall’altra, non ci sono da7 sull’uomo ma c’è evidenza di cancerogenicità per l’animale.
Ø Gruppo 2°A: L’agente (o miscela) è probabilmente cancerogeno per l’uomo (oppure: la lavorazione comporta esposizioni che sono probabilmente cancerogene per l’uomo).
Ø Gruppo 2B: L’agente (o miscela) è un possibile cancerogeno per l’uomo (la lavorazione comporta esposizioni che sono possibili cancerogene per l’uomo).
Ø Gruppo 3: L’agente (o miscela o circostanza di esposizione) non è classificabile in relazione alla sua cancerogenicità per l’uomo
Ø Gruppo 4: L’agente (o la miscele) probabilmente non agiscono come cancerogeni per l’uomo.
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Sos7tuzione e riduzione
Ø Evita o riduce l'uJlizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in parJcolare sosJtuendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene uJlizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ø Provvede, se non è tecnicamente possibile sosJtuire l'agente cancerogeno o mutageno, affinché la produzione o l'uJlizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
Ø Provvede, se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridoao al più basso valore tecnicamente possibile.
L’esposizione non deve comunque superare il valore limite
dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 235 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Valutazione del rischio
Ø EffeKua, faao salvo quanto previsto all'art. 235, una valutazione dell'esposizione a agenJ cancerogeni o mutageni, i risultaJ della quale sono riportaJ nel documento di valutazione del rischio.
DeKa valutazione Oene conto, in parOcolare, delle caraKerisOche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quanOtaOvi di agenO cancerogeni o mutageni prodo6 ovvero uOlizzaO, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compaKa o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuO in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tu6 i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
Ø AdoKa le misure prevenJve e proteive in relazione ai risultaJ della valutazione, adaaandole alle parJcolarità delle situazioni lavoraJve.
Ø EffeKua nuovamente la valutazione di cui sopra in occasione di modifiche del processo produivo significaJve ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ulJma valutazione effeauata.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Valutazione del rischio
All’interno del documento dovranno essere riportaJ:
� le aività lavoraJve che comportano la presenza di sostanze o preparaJ cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei moJvi per i quali sono impiegaJ agenJ cancerogeni;
� i quanJtaJvi di sostanze ovvero preparaJ cancerogeni o mutageni prodoi ovvero uJlizzaJ, ovvero presenJ come impurità o soaoprodoi;
� il numero dei lavoratori esposJ ovvero potenzialmente esposJ ad agenJ cancerogeni o mutageni;
� l'esposizione dei suddei lavoratori, ove nota e il grado della stessa; le misure prevenJve e proteive applicate ed il Jpo dei disposiJvi di protezione individuale uJlizzaJ;
� le indagini svolte per la possibile sosJtuzione degli agenJ cancerogeni e le sostanze e i preparaJ eventualmente uJlizzaJ come sosJtuJ.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i da7 rela7vi l’integrazione di cui sopra.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Misure tecniche, organizza7ve, procedurali
Il datore di lavoro:
� Assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguaJ, che nelle varie operazioni lavoraJve sono impiegaJ quanJtaJvi di agenJ cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenJ cancerogeni o mutageni in aaesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulaJ sul luogo di lavoro in quanJtaJvi superiori alle necessità predeae;
� Limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposJ o che possono essere esposJ ad agenJ cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguaJ segnali di avverJmento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per moJvi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In deae aree è faao divieto di fumare;
� ProgeKa, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenJ cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenJ cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di venJlazione generale;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 237 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Misure tecniche, organizza7ve, procedurali
Il datore di lavoro
Ø Provvede alla misurazione di agenJ cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla leaera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente D.Lgs.
� Provvede alla regolare e sistemaJca pulitura dei locali, delle aarezzature e degli impianJ;
� Elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
� Assicura che gli agenJ cancerogeni o mutageni sono conservaJ, manipolaJ, trasportaJ in condizioni di sicurezza;
� Assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smalJmento degli scarJ e dei residui delle lavorazioni contenenJ agenJ cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in parJcolare uJlizzando contenitori ermeJci eJcheaaJ in modo chiaro, neao, visibile;
� Dispone, su conforme parere del medico competente, misure proteive parJcolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenJ cancerogeni o mutageni presenta rischi parJcolarmente elevaJ.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 237 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Misure tecniche
Il datore di lavoro:
� Assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriaJ ed adeguaJ;
� Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenJ proteivi da riporre in posJ separaJ dagli abiJ civili;
� Provvede affinché i disposiJvi di protezione individuale siano custodiJ in luoghi determinaJ, controllaJ e puliJ dopo ogni uJlizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sosJtuire quelli difeaosi o deterioraJ, prima di ogni nuova uJlizzazione.
� Provvede inoltre affinché gli impianJ, i contenitori, gli imballaggi contenenJ agenJ cancerogeni o mutageni siano eJcheaaJ in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
Nelle zone di lavoro di cui all'arJcolo 237, comma 1, leaera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi desJnaJ al consumo umano, usare pipeae a bocca e applicare cosmeJci.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 238 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Informazione e formazione
Il datore di lavoro:
� Fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI, per quanto riguarda:
q gli agenJ cancerogeni o mutageni presenJ nei cicli lavoraJvi,
q la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuJ al fumare;
q le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
q le misure igieniche da osservare;
q la necessità di indossare e impiegare indumenJ di lavoro proteivi e disposiJvi individuali di protezione ed il loro correao impiego;
q il modo di prevenire il verificarsi di incidenJ e le misure da adoaare per ridurre al minimo le conseguenze.
Ø Fornisce ai lavoratori una FORMAZIONE ADGUATA
L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiJ alle aività in quesJone e vengono ripetute, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenJ che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 238 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Aggiornamento conJnuo
StrumenJ di programmazione, gesJone, verifica della formazione aauata
Accertamen7 sanitari e norme preven7ve e prote1ve specifiche
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono soKoposO, con parOcolare riguardo all'opportunità di soKoporsi ad accertamenO sanitari anche dopo la
cessazione dell'a6vità lavoraOva.
Il datore di lavoro:
Ø AdoKa misure prevenJve e proteive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effeauaJ, su conforme parere del medico competente.
Ø EffeKua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'arJcolo 236; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tuae le circostanze e vie di esposizione possibilmente rilevanJ per verificare l'efficacia delle misure adoaate.
Ove gli accertamenJ sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposJ in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'arOcolo 42.
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SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 242 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori esposO ad agenO cancerogeni sono iscri6 in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'a6vità svolta, l'agente cancerogeno o mutageno uOlizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente.
Il datore di lavoro:
Ø IsOtuisce ed Aggiorna il suddeao registro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanJ per la sicurezza hanno accesso a deao registro.
Ø Comunica ai lavoratori interessaJ, su richiesta, le relaJve annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i daJ della cartella sanitaria e di rischio.
Ø Conserva le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL (IsJtuto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro), fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni aività che espone ad agenJ cangerogeni o mutageni.
Il medico competente:
� Provvede ad isJtuire e aggiornare per ciascuno dei lavoratori una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’arJcolo 25, comma 1, leaera c).
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SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 243 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
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SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 243 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La valutazione dell’esposizione dei lavoratori deve permeaere la loro classificazione in: LAVORATORI ESPOSTI: soggei la cui mansione ed aività prevede l’esposizione a sostanze cancerogene/mutagene POTENZIALMENTE ESPOSTI: soggei che lavorano con sorgenJ di rischio confinate e che possono essere esposJ solo accidentalmente NON ESPOSTI: soggei per i quali la mansione non prevede esposizione a cancerogeni/mutageni né saltuaria né indireaa
EX ESPOSTI: soggei precedentemente classificaJ come esposJ o soggei classificaJ come potenzialmente esposJ laddove si sia verificata un’esposizione accidentale.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
� Invia all’ISPESL per il tramite medico competente la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e secondo le previsioni dell’art. 25 e ne consegna copia al lavoratore stesso.
In caso di cessazione di a1vità dell'azienda
� Consegna e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
In caso di esposizione del lavoratore ad agen7 cancerogeni
� consegna copia del registro all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
� consegna, a richiesta, all'IsJtuto superiore di sanità copia del registro;
In caso di cessazione di a1vità dell'azienda
Ø consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato a1vità con esposizione ad agen7 cancerogeni
Ø chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
L'ISPESL trasmeae annualmente al Ministero della Sanità daJ di sintesi relaJvi al contenuto dei registri ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Registrazione dei tumori
E’ isJtuito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospeKa origine professionale.
I medici, le struaure sanitarie pubbliche e private, nonché gli isJtuJ previdenziali e assicuraJvi pubblici o privaJ, che idenJficano casi di neoplasie da loro ritenute aaribuibili ad esposizioni lavoraJve ad agenJ cancerogeni, trasmeaono all'ISPESL, tramite i Centri OperaJvi Regionali (COR) di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, le informazioni di cui all’allegato tecnico.
L’ISPESL realizza, nei limiJ delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di sospeaa origine professionale uJlizzando i flussi informaJvi, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie aivi sul territorio regionale, nonché i daJ di caraaere occupazionale, anche a livello nominaJvo, rilevaJ, nell’ambito delle rispeive aività isJtuzionali, dall’isJtuto nazionale della previdenza sociale, dall’IsJtuto nazionale di staJsJca, dall’IsJtuto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e da altre amministrazioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all’INAIL ed alle regioni i risultaJ del monitoraggio con periodicità annuale. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle uJlizzazioni dei daJ del registro. 20/04/15 23
SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 244 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’introduzione dei Valori Limite non permeKe, in ogni caso di garanOre la tutela della salute dei lavoratori;
Nella direiva del consiglio 90/394/CEE del 28 giugno 1990 nei “ considerando “ che precedono l’arJcolato si può infai leggere:
Ø “considerando che, nonostante le aauali conoscenze scienJfiche non
consentano di fissare un livello al di soao del quale si possono
escludere rischi per la salute, una limitazione dell’esposizione agli
agenJ cancerogeni ridurrà nondimeno quesJ rischi”,
� “considerando nondimeno che, per contribuire alla riduzione di quesJ
rischi, occorre stabilire Valori Limite ed altre disposizioni direaamente
connesse per tui gli agenJ cancerogeni per cui l’informazione
disponibile, compresi i daJ scienJfici e tecnici, renda possibile”.
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Dell’arJcolo 237 (Misure tecniche, organizzaJve, procedurali), ai fini degli argomenJ qui traaaJ, prendiamo in considerazione le leaere c) e d) che riguardano rispeivamente:
-‐ la limitazione delle emissioni
-‐ la misurazione degli agenJ cancerogeni e mutageni.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di progeaare, con parJcolare importanza in sede di insediamento dell’aività, di programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo tale da evitare l’emissione di agenJ cancerogeni e mutageni nell’aria; solo quando ciò non è “tecnicamente possibile” si deve provvedere (come già indicato nell’arJcolo 235) a far sì che l’esposizione dei lavoratori sia ridoaa al più basso valore “tecnicamente possibile”, tramite impianJ di aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione e comunque dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di venJlazione generale.
Successivamente il Datore di Lavoro provvede alla misurazione degli agenJ cancerogeni e mutageni allo scopo di:
• verificare l’efficacia delle misure intraprese;
• per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente ….” uJlizzando metodi di campionatura e misurazione conformi alle indicazione dell’Allegato XLI
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Situazioni Corre7e/Non Corre7e
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tit. IX -‐ Capo III –
Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto
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AMIANTO O ASBESTO AMIANTO -‐ da AMIANTUS “ Pietra che non si consuma ”
ASBESTO -‐ da ASBESTOS “ Che non si spegne mai ”
Denominazione tecnica e commerciale di un gruppo di minerali, diversi tra loro dal punto di vista mineralogico, che si presentano
soao forma di fibre incombusJbili susceibili di tessitura
SERPENTINO
ANFIBOLI CrisoJlo (amianto bianco)
Amosite (amianto marrone) Crocidolite (amianto azzurro) Tremolite (amianto grigio) Antofillite (amianto giallo)
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CANCEROGENICITA’ DELL’AMIANTO Classificazione
L’amianto è stato classificato : dalla CE come Gruppo 1 con la frase “R 45 = Può provocare il Cancro” Inalazione: è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro come Cancerogeno certo per l’uomo (cat.1) Ingestione: i risultati degli studi epidemiologici e tossicologici effettuati rivelano
nel complesso non esaurienti malattie correlate all’amianto
ASBESTOSI = fibrosi polmonare DANNI PLEURICI = placche TUMORI PLEURICI = MESOTELIOMI ( latenza: 20-30 anni) CANCRO DEL POLMONE TUMORI IN ALTRE SEDI = DISCUSSIONE SCIENTIFICA APERTA
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PROPRIETA’ DELL’AMIANTO
v Indistruttibile v Non infiammabile v Resistente all’attacco degli acidi v Facilmente lavorabile (struttura fibrosa) v Estremamente flessibile v Molto resistente alla trazione v Buone capacità fonoassorbenti v Termoresistente e Termoisolante v Economicamente vantaggioso (basso costo)
Una fibra è una parOcella di piccole dimensioni (mm) allungata in una direzione
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VEICOLO NATURALI DI DIFFUSIONE DELLE FIBRE
IL RISCHIO è quindi in funzione della PRESENZA DI FIBRE NELL’ARIA
ARIA Veicolo dire#o v DIFFUSIONE SENZA CONFINI v ELEMENTO INALABILE (la concentrazione di fibre nell’aria viene definita “Livello di fondo”)
ACQUA Veicolo indiretto v EVAPORAZIONE
ALTO in caso di amianto friabile, in caso di materiali, anche compatti, ma che si trovano in condizione di rilasciare fibre a causa di eventi “traumatici” - rotture - crolli - incendi MEDIO in caso di amianto compatto in condizioni di usura dovuta ad eventi naturali (vetustà, piogge, ecc)
BASSO in caso di amianto compatto in buone condizioni NULLO in caso di materiali compatti nuovi o sigillati adeguatamente
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FRIABILITA’ DEI MATERIALI FRIABILI Un materiale contenente amianto si dice friabile se può essere
ridotto in polvere con la sola pressione delle dita (definizione riportata nel D.M. 06/09/1994)
MEDIAMENTE FRIABILI Materiali che da nuovi rilasciano fibre solo se lavorati con utensili manuali (cartoni, tessuti). L’usura e l’esposizione alle alte
temperature possono renderli friabili. COMPATTI Materiali che rilasciano fibre solo se lavorati con utensili meccanici ad alta velocità (cemento-amianto, vinil-amianto, materiali da attrito).
FRIABILE COMPATTO
Individuazione della presenza di amianto
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adoaa, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto viene valutato il rischio.
l’art. 251 stabilisce che: l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenJ amianto nel luogo di lavoro deve essere ridoaa al minimo e, in ogni caso, al di soao del VALORE LIMITE (art. 254), in parJcolare mediante le seguenJ misure di prevenzione e protezione:
a) il numero dei lavoratori esposJ o che possono essere esposJ alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenJ amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavoraJvi devono essere concepiJ in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tui i locali e le aarezzature per il traaamento dell'amianto devono poter essere soaoposJ a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccaJ e trasportaJ in apposiJ imballaggi chiusi;
e) i rifiuJ devono essere raccolJ e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriaJ imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'eJcheaatura indicante che contengono amianto. Dei rifiuJ devono essere successivamente traaaJ in conformità alla vigente normaJva in materia di rifiuJ pericolosi.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 248 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
I lavoratori esposJ alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenJ amianto devono sempre uJlizzare disposiJvi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con faaore di protezione operaJvo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.
La protezione del DPI deve essere tale da garanJre all’uJlizzatore in ogni caso che la sJma della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, oaenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il faaore di protezione operaJvo, sia non superiore ad 1/10 del valore limite indicato all’art. 254:
(0,1 fibre/cm3 di aria)
Inoltre l’uJlizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguaJ all’impegno fisico richiesto dal lavoro e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.
Art. 252 Misure igieniche
il datore di lavoro adoaa le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali aività siano:
1) chiaramente delimitaJ e contrassegnaJ da apposiJ cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a moJvo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggeao del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguaJ indumenJ di lavoro o adeguaJ disposiJvi di protezione individuale;
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Art. 251 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
il datore di lavoro adoaa le misure appropriate affinché:
d) dei indumenJ di lavoro o proteivi resJno all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportaJ all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie aarezzate per questo Jpo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di uJlizzazione di indumenJ monouso per lo smalJmento secondo le vigenJ disposizioni;
e) gli indumenJ di lavoro o proteivi siano riposJ in un luogo separato da quello desJnato agli abiJ civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianJ sanitari adeguaJ, provvisJ di docce, in caso di operazioni in ambienJ polverosi;
g) l'equipaggiamento proteivo sia custodito in locali a tale scopo desJnaJ e controllato e pulito dopo ogni uJlizzazione: siano prese misure per riparare o sosJtuire l'equipaggiamento difeaoso o deteriorato prima di ogni uJlizzazione;
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Art. 252 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 253 Il Datore di lavoro ha l’obbligo di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.
art. 260 qualora accerti che l’esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm3 di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili,
iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea in quanto
deve essere perseguito l’obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un decimo del valore limite.
Dal ‘92 in Italia è vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di
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D.Lgs 257 del 27/3/1992
Il crisotilo è estratto ancora oggi in Canada
L’amianto anfibolo è stato estratto in Sudafrica,Russia,USA,Sudamerica
Ne sono state estratte centinaia di milioni di tonnellate in 30 anni
i lavoratori addei alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenJ amianto, smalJmento e traaamento dei relaJvi rifiuJ, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiJ allo svolgimento dei suddei lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono soaoposJ a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare disposiJvi di protezione respiratoria durante il lavoro;
i lavoratori che durante la loro aività sono staJ iscrii anche una sola volta nel Registro degli esposJ ad agenJ cancerogeni o mutageni, sono soaoposJ ad una visita medica all’aao della cessazione del rapporto di lavoro.
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Art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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