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Eutekne – Tutti i diritti riservati Il ritorno dell’investimento energetico Agevolazioni fiscali dott. Stefano Spina Torino 17 novembre 2008

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Il ritorno dell’investimento energetico Agevolazioni fiscali. dott. Stefano Spina Torino 17 novembre 2008. Introduzione. Le agevolazioni in capo energetico sono: detrazione per spese di riqualificazione energetica (55%) conto energia. 55 % - Premessa. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Il ritorno dell’investimento energetico Agevolazioni fiscali

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Il ritorno dell’investimento energetico

Agevolazioni fiscali

dott. Stefano Spina

Torino 17 novembre 2008

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IntroduzioneIntroduzione

Le agevolazioni in capo energetico sono:

detrazione per spese di riqualificazione energetica (55%)

conto energia

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55 % - Premessa55 % - Premessa

L’art.1 co 344-349 L.27/12/2006 n.296 ha introdotto una detrazione di imposta:

pari al 55% della spesa documentata

sostenuta sino al 31.12.2010

riferita alla riqualificazione energetica di edifici esistenti

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55% - Disciplina generale55% - Disciplina generale

La detrazione è concessa con le modalità previste per la detrazione IRPEF per i lavori di recupero (Art.1 L.27.12.97 n.449 - 36%) con le seguenti particolarità:

si applica sia ai soggetti IRPEF che IRES;

è concessa nella misura del 55% delle spese sostenute;

la detrazione viene ripartita in un numero variabile (da 3 a 10) di quote annuali di pari importo.

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55 % - Soggetti55 % - Soggetti

I soggetti sono:

persone fisiche ed altri soggetti non titolari di reddito di impresa;

soggetti titolari di reddito di impresa.

La detrazione:

non spetta agli enti pubblici (Ris.33/2008);

compete all’utilizzatore in caso di locazioni finanziarie;

spetta al familiare convivente sulla base di titolo idoneo;

spetta al comodatario dell’immobile;

spetta ai soggetti non residenti.

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55 % - Modalità55 % - Modalità

L’agevolazione spetta in riferimento alle spese:

pagate con bonifico bancario dal 1.1.2007 al 31.12.2010 per i soggetti non titolari di reddito di impresa;

di competenza dei singoli periodi di imposta in corso rispettivamente al 31.12.2007 – 31.12.2008 – 31.12.2009 – 31.12.2010 per i soggetti titolari di reddito di impresa.

Non è chiarito cosa capita se l’intervento non viene completato entro il 31.12.2010

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55 % - Edifici interessati55 % - Edifici interessati

Gli edifici interessati dall’agevolazione sono:

edifici esistenti iscritti in catasto per i quali è stata pagata l’ICI (se dovuta)

edifici demoliti e successivamente fedelmente ricostruiti.

L’agevolazione non si applica agli edifici di nuova costruzione.

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55 % - Esclusioni55 % - Esclusioni

L’agevolazione non spetta per le seguenti tipologie di immobili:

immobili in corso di costruzione;

interventi relativi a lavori di ampliamento;

immobili merce (Ris. 15.7.2008 n.303).

L’agevolazione può competere ai titolari di reddito d’impresa “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale” con esclusione dei fabbricati dati in locazione a terzi (Ris. 1.8.2008 n.340).

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55 % - Tipologie di interventi55 % - Tipologie di interventi

Le tipologie di interventi agevolabili sono:

riduzione del 20% del fabbisogno di energia per riscaldamento;

miglioramento dell’isolamento termico;

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

sostituzione di impianti di riscaldamento.

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55 % - Riduzione fabbisogno di energia55 % - Riduzione fabbisogno di energia

La detrazione spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (riscaldamento) inferiore di almeno il 20% ai valori indicati:

nelle tabelle di cui al DM 19.2.2007, in relazione al periodo d’imposta 2007;

nel DM 11.3.2008 in relazione ai periodi di imposta 2008-2009 e, con valori differenti, 2010.

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55 % - Riduzione fabbisogno di energia55 % - Riduzione fabbisogno di energia

Il DM 11.3.2008 prevede ulteriori condizioni se il riscaldamento avviene con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La ris. Agenzia delle Entrate 20.5.2008 n. 207 ha precisato che non possono rientrare nell’agevolazione le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica.

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55 % - Miglioramento isolamento termico55 % - Miglioramento isolamento termico

La detrazione spetta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, che riguardino:

strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);

finestre comprensive di infissi;

e consentano di rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti:

dalla Tabella 3 allegata alla stessa L. 296/2006 per il periodo 2007;

nel DM 11.3.2008 in relazione ai periodi di imposta 2008-2009 e, con valori differenti, 2010.

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55 % - Miglioramento isolamento termico55 % - Miglioramento isolamento termico

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.2) ha chiarito che:

se gli interventi riguardano strutture opache ed infissi che erano già conformi agli indici di trasmittanza termica, la detrazione compete solo a condizione che gli indici, a seguito dell’intervento, migliorino (riducendosi) ulteriormente;

possono rientrare nella detrazione anche strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore (es. scuri o persiane).

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55 % - Installazione di pannelli solari55 % - Installazione di pannelli solari

La detrazione spetta per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la:

produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture

sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.3) ha precisato che beneficiano della detrazione tutti gli interventi consistenti nell’installazione di pannelli solari, volti a soddisfare il fabbisogno di produzione di acqua calda in edifici esistenti, a prescindere dalla circostanza che l’acqua calda così prodotta:

attenga alla sfera domestica o ad esigenze produttive; ovvero miri a soddisfare un fabbisogno che si verifichi più in

generale nell’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

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55 % - Installazione di pannelli solari55 % - Installazione di pannelli solari

L’art. 1 co. 3 del DM 26.10.2007 ha stabilito che sono agevolati i pannelli solari:

conformi alle norme UNI EN 12975; alle norme UNI EN 12976; alle norme EN 12975 ed EN 12976 recepite da un

organismo certificatore CEE; realizzati in autocostruzione purchè sia certificato,

secondo le norme UNI vigenti, il solo vetro solare e non anche le strisce assorbenti.

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55 % - Sostituzione impianti di risc.55 % - Sostituzione impianti di risc.

La detrazione spetta per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con:

impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

pompe di calore ad alta efficienza; impianti geotermici a bassa entalpia .

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.4) ha chiarito che non beneficiano dell’agevolazione:

l’installazione di impianti di riscaldamento in edifici preesistenti che prima ne fossero sprovvisti;

la sostituzione di impianti di riscaldamento che implichi l’installazione di generatori di calore ad alto rendimento diversi da caldaie a condensazione.

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55 % - Sostituzione impianti di risc.55 % - Sostituzione impianti di risc.

Ai sensi dell’art. 9 co. 3 del DM 19.2.2007, beneficiano dell’agevolazione:

la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazione del calore;

la trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore.

É esclusa dall’ambito applicativo dell’agevolazione la trasformazione da impianto di riscaldamento centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici (ancorché dotato di sistema di contabilizzazione del calore) a impianti individuali autonomi.

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55 % - Limiti55 % - Limiti

I limiti, riferiti all’ammontare della detrazione, sono:

SPESA Limite detrazione

Importo max spesa

Riduzione del 20% del fabbisogno di energia per riscaldamento

100.000,00 181.818,18

Miglioramento dell’isolamento termico

60.000,00 109.090,90

Pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000,00 109.090,90

Sostituzione di impianti di riscaldamento

30.000,00 54.545,45

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55 % - Spese agevolate55 % - Spese agevolate

L’agevolazione si applica alle seguenti spese:

fornitura e messa in opera dei materiali che migliorano le caratteristiche termiche;

demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

smontaggio e smantellamento dei vecchi impianti;

interventi sulle reti di distribuzione;

prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli impianti.

Non sono agevolabili le spese edilizie non strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico (Ris. 283/2008).

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55 % - Applicazione del limite massimo55 % - Applicazione del limite massimo

La Ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2007 n. 365 ha chiarito che:

la detrazione spetta in relazione a ciascuno degli edifici sui quali si realizzano gli interventi di riqualificazione energetica;

a tali fini l’edificio oggetto di riqualificazione energetica:

non deve essere individuato su base catastale;

bensì in ragione della sua concreta autonomia ed individualità costruttiva e volumetrica.

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

Gli adempimenti da porre in essere per usufruire dell’agevolazione sono mutuati da quelli previsti dall’art. 1 della L. 27.12.97 n. 449 (36 %) con le seguenti particolarità:

non sussiste l’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori;

non sussiste l’obbligo di comunicare preventivamente all’Azienda sanitaria locale (ASL), a mezzo lettera raccomandata, la data di inizio dei lavori;

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

è necessario indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;

un tecnico abilitato deve asseverare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l’intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame;

i soggetti titolari di reddito d’impresa non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

Il contribuente deve acquisire la seguente documentazione idonea a comprovare il conseguimento dei requisiti prescritti:

la certificazione energetica dell’edificio di cui all’art. 6 del DLgs. 19.8.2005 n. 192, se introdotta dalla Regione o dall’Ente locale;

ovvero, in mancanza, un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che riporti i fabbisogni di energia primaria di calcolo dell’edificio.

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

La certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica non è richiesto per:

sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

Il contribuente deve trasmettere all’ENEA: i dati contenuti nella certificazione/qualificazione

energetica; la scheda informativa di cui all’allegato F al DM

19.2.2007 per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ovvero per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

la scheda informativa di cui all’allegato E al DM 19.2.2007 per gli altri interventi realizzati.

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

La trasmissione all’ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it;

in alternativa (in caso di lavori complessi) a mezzo raccomandata con ricevuta semplice indirizzata ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

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55 % - Riflessi contabili e fiscali55 % - Riflessi contabili e fiscali

L’importo della detrazioni spettante può essere suddiviso:

in un numero di quote annuali di pari importo compreso fra tre e dieci;

sulla base di una scelta irrevocabile del contribuente, operata in sede di dichiarazione dei redditi, all’atto della detrazione della prima quota annuale (dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta).

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

Dal punto di vista contabile la spesa sostenuta rappresenta un onere incrementativo

dell’immobile e pertanto viene ammortizzata

Le aliquote applicabili dipendono dal tipo di impianto (Circ.46/2007):

9% : impianto destinato alla produzione e vendita di energia 6% - 15% : impianto destinato alla produzione e consumo 3 % - 10% : impianto integrato nell’edificio.

_____________ a _____________Impianti (SP) Fornitori (SP) 100_____________ _____________Ammortamenti (CE) F.do ammort. (SP) 9_____________ _____________

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55 % - Adempimenti55 % - Adempimenti

la detrazione è un credito di imposta allocato nella voce CII 4-bis) dello stato patrimoniale

il credito di imposta ha come contropartita un ricavo non tassato (dottrina dominante) da allocare alla voce A 5) del conto economico.

_____________ a _____________Crediti di imposta (SP) Altri proventi (CE) 55_____________ _____________Debiti fiscali (SP) Crediti di imposta (SP) 5,5_____________ _____________

Si ritiene che la detrazione che non trova capienza nel debito fiscale dell’esercizio anno vada persa in analogia con quanto accade per la detrazione del 36 %.

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55 % - Riflessioni55 % - Riflessioni

Il conto economico rimane pertanto influenzato

in segno positivo da:

rilevazione del credito di imposta nell’esercizio in cui si sostiene l’intervento (provento non tassato),

riduzione del costo dell’energia elettrica.

in segno negativo da:

Ammortamento (costo fiscalmente deducibile)

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Conto energia - definizioneConto energia - definizione

Nome assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.

Il proprietario dell’impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo per i primi 20 anni di vita dell’impianto.

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Conto energia – regime fiscaleConto energia – regime fiscale

La tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica costituisce:

un contributo in conto esercizio tassabile sia ai fini IRES che IRAP; soggetto ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari al 4%.

Ai fini IVA: la tariffa incentivante percepita rappresenta un contributo a

fondo perduto e non rileva ai fini dell'IVA (operazione fuori campo);

la cessione di energia elettrica prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno rappresenta un'operazione imponibile ai fini Iva, con aliquota ordinaria (20%).