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Il servizio idrico integrato e il D.L. 133/2014 (“Sblocca Italia”) Avv. Stefano Sonzogni SGSpublilex - Milano LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO approccio economico, ambientale e sociale Bologna Fiere | viale della Fiera 20 | Sala “Quintetto” 22 OTTOBRE 2014

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Il servizio idrico

integrato e il D.L.

133/2014 (“Sblocca

Italia”) Avv. Stefano Sonzogni

SGSpublilex - Milano

LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO approccio economico, ambientale e sociale Bologna Fiere | viale della Fiera 20 | Sala “Quintetto”

22 OTTOBRE 2014

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Le principali novità

il ritorno del concetto di unicità della gestione del s.i.i.

la dimensione minima provinciale degli a.t.o.

il rinvio all’ordinamento europeo per le forme di

gestione

le modifiche alle modalità di trasferimento delle reti ed

il ruolo chiave dell’Autorità per l’energia, il gas ed il

sistema idrico (AEEGSI)

la rinnovata disciplina transitoria delle gestioni esistenti

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Unicità vs. Unitarietà

Unicità = gestore unico, per

l’intero ambito ottimale

era il modello inizialmente

introdotto nel D.Lgs.

152/2006

le eccezioni: le vecchie

gestioni salvaguardate e

l’ipotesi dei sub-ambiti (ad

es.: art. 47, l.r. lombarda

26/2003; art. 13, l.r. Emilia

Romagna 23/2011)

Unitarietà = pluralità di

gestori affidatari (a

regime) tra loro

coordinati e collegati

era il modello previsto

dalla legge 36/1994 (art.

9) e reintrodotto nel

2008

è espressamente

ammessa da Piemonte

(art. 7, l.r. 13/1997) e

Veneto (art. 8, l.r.

17/2012)

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La dimensione minima

(provinciale) degli ambiti

Ai sensi del nuovo comma 2bis dell’art. 147, D.Lgs. 152/2006, “qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”

Implicitamente il Legislatore individua nelle circoscrizioni provinciali la dimensione minima degli ambiti

Alcune regioni prevedono l’ambito unico regionale: Abruzzo, Emilia Romagna (con eventuale subarticolazione), Molise, Puglia e Toscana

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Le forme di gestione del s.i.i.

Dalla tipizzazione dell’abrogato art. 150, D.Lgs.152/2006 (concessione, società “in house” e società mista) al rinvio alle forme “previste dall’ordinamento europeo” (“nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”) del nuovo art. 149bis, D.Lgs. 152/2006

Le conseguenze:

- ribadita la piena equiordinazione del modello “in house”,in adesione agli esiti referendari del 2011

- obbligo di predisporre la relazione a dimostrazione della conformità del modello gestionale ai principi concorrenziali, ex art. 34, comma 20, legge 221/2012

- l’irrisolta questione dell’ammissibilità delle aziende speciali, nonché delle società consortili formate da precedenti soggetti gestori

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Il regime di trasferimento di

reti ed impianti

Più chiarezza in tema di criteri per la determinazione del valore di reti ed impianti e modalità per la messa a disposizione al gestore unico:

- riaffermata la gratuità della concessione di impianti e reti comunali (e per ciò stesso rientranti nel demanio locale), “salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione” (art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

- se i Comuni non rilasciano le reti al gestore unico scatta l’intervento sostitutivo del Presidente di Regione (e, se inerte, del Presidente del Consiglio dei Ministri) per la consegna delle reti dei comuni (art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

- sulla falsariga della disciplina prevista in materia di distribuzione del gas naturale, l’AEEGSI stabilisce i criteri per la determinazione del valore (residuo) di rimborso delle reti (artt. 151, comma 2, lett. m, e 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006)

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La nuova disciplina transitoria

delle gestioni esistenti

Il nuovo testo dell’art. 172 supera il rinvio all’abrogato art. 113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000, laddove stabilisce le condizioni per la salvaguardia delle gestioni idriche esistenti

I tratti salienti della nuova disciplina:

in virtù del nuovo comma 1, gli enti di governo d’ambito che non abbiano già provveduto alla redazione (e per ciò stesso all’approvazione) del piano d’ambito, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la conseguente procedura d’affidamento, devono disporre entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 133/2014 (13.9.2014) l’affidamento al nuovo gestore unico, pena gli interventi sostitutivi previsti dal successivo comma 4, dello stesso art. 172, D.Lgs. 152/2006

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il nuovo comma 2 regola i rapporti tra il gestore che

risulti affidatario del s.i.i. d’ambito alla data d’entrata

in vigore del D.L. 133/2014 e gli altri soggetti ad altro

titolo operanti nel medesimo territorio, le cui gestioni

sono soggette alla cessazione di diritto, con decorrenza

dalla data d’entrata in vigore del D.L. “Sblocca Italia”

(13.9.2014), con l’eccezione delle gestioni facenti capo a

soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un

affidamento assentito in conformità alla normativa pro

tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”,

rispetto alla quali “il gestore del servizio idrico

integrato subentra alla data di scadenza prevista nel

contratto di servizio o negli altri atti che regolano il

rapporto”

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in forza del nuovo comma 3, “in sede di prima applicazione, al fine di garantire il

conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale

ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai

casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi

dell'articolo 150-bis [149bis, n.d.r.] alla scadenza di una o più gestioni esistenti

nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino

complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente

nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”, con la precisazione che “il gestore

unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad

un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non

dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli

altri atti che regolano il rapporto”, mentre “al fine di addivenire, nel più breve tempo

possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del

raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel

rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito

territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano

complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito

territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una

durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia,

ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni

esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino

affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25

per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”

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Il confronto con le precedenti

discipline transitorie

l’art. 10, legge “Galli”, ferma la pluralità di gestori a regime consentita dal

precedente art. 9, salvaguardava esclusivamente le concessioni (a privati)

vigenti alla sua entrata in vigore

l’art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (vecchio testo), rinviava alle condizioni

di salvaguardia previste dall’art. 113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000 (rinvio

fisso, secondo la recentissima sentenza di Cons. Stato, Sez. V, 14.10.2014, n.

5080), e dunque consentiva la prosecuzione sino a scadenza delle gestioni

assegnate con gara od a società mista con socio operativo selezionato

mediante gara od a società “in house”, purché perfezionate entro il 2.10.2003

(data d’entrata in vigore dell’art.113, comma 15bis, D.Lgs. 267/2000)

il nuovo art. 172, comma 2, D.Lgs. 152/2006, salvaguarda le gestioni

idriche dei soggetti che “gestiscano il servizio in base ad un affidamento

assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non

dichiarato cessato ex lege”

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I punti oscuri della nuova

disciplina transitoria

cosa s’intende per affidamento conforme alla “normativa pro tempore vigente” e “non dichiarato cessato ex lege”?

siamo di fronte ad un implicito rinvio alla normativa generale sui servizi pubblici locali (art. 34, comma 21, legge 221/2012) o ad una peculiare regola settoriale?

quale la sorte degli affidamenti assentiti dai singoli Comuni dopo l’entrata in vigore della legge 36/1994

la posticipazione della nuova gestione unica alla cessazione contrattuale delle gestioni salvaguardate che, nell’insieme, servano almeno il 25% degli abitanti dell’a.t.o., di cui al nuovo comma 3, art. 172, D.Lgs. 152/2006, esprime una facoltà o un potere-dovere degli enti di governo d’ambito? in quali fasi del procedimento d’affidamento al gestore unico può operare?

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gli interventi previsti dai gestori salvaguardati rientrano nella

pianificazione d’ambito?

come potranno cooperare il gestore unico ed i gestori esistenti

salvaguardati (le possibilità offerte dall’art. 218 del D.Lgs.

263/2006 e dalla nuova direttiva UE 2014/25 sugli appalti nei

settori esclusi)

a chi spetta adottare la proposta tariffaria, relativa alle gestioni

salvaguardate, da sottoporre all’approvazione dell’AEEGSI?

cosa accade nell’ipotesi in cui le convenzioni con gli enti locali

non regolino le modalità di trasferimento dei beni? si applicano i

criteri dell’AEEGSI per la determinazione del valore residuo dei

beni (art. 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006)?

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Sintesi finale

Le quattro direttrici fondamentali della nuova disciplina:

unicità della gestione ed ambiti almeno provinciali

aggancio alla normativa generale sui servizi pubblici

locali per le forme di gestione del s.i.i.

condizioni e tempi certi per la consegna di reti ed

impianti

l’articolata regolamentazione del passaggio tra vecchie

gestioni e nuova gestione unica

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