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INDICE Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova ________________________________________________ pag. 3 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ___________ pag. 5 Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ____________ pag. 7 Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province Italiane___ pag. 9 Leggi e Disposizioni riguardanti la professione del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato ____________________________________________________ pag. 15 Legge 24 giugno 1923 n. 1395 ____________________________________________ pag. 17 Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275______________________________________ pag. 19 Legge 25 febbraio 1938 n. 897 ____________________________________________ pag. 23 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 __________________ pag. 24 Legge 02 febbraio 1990 n. 17 _____________________________________________ pag. 27 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115__________________________________ pag. 28 Decreto del Presidente della Repubblica 05 giugno 2001 n. 328 __________________ pag. 33 Direttiva Comunitaria 07 settembre 2005 n. 2005/36/CE ________________________ pag. 44 Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012 n. 137___________________ pag. 50 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13___________________________________ pag. 58 Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34__________________________________ pag. 61 Decreto Ministeriale 15 aprile 2016 n. 68____________________________________ pag. 65 Legge 26 maggio 2016 n. 89 ______________________________________________ pag. 68 Norme di Deontologia Professionale________________________________________ pag. 69 Norme regolamentari per l’uso del Timbro Professionale _______________________ pag. 75 Regolamento per la Formazione Continua ___________________________________ pag. 78 Elenco degli iscritti in ordine di iscrizione ___________________________________ pag. 89 Elenco degli iscritti in ordine alfabetico _____________________________________ pag. 159 Elenco degli iscritti suddiviso per specializzazione ____________________________ pag. 169 Elenco degli iscritti suddiviso per abilitazione ________________________________ pag. 177 Elenco degli iscritti suddiviso per abilitazioni documentate dagli interessati ________ pag. 183 - 1 -

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INDICE

Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Genova ________________________________________________ pag. 3

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ___________ pag. 5

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ____________ pag. 7

Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province Italiane___ pag. 9

Leggi e Disposizioni riguardanti la professione del Perito Industriale e del Perito

Industriale Laureato ____________________________________________________ pag. 15

Legge 24 giugno 1923 n. 1395 ____________________________________________ pag. 17

Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275______________________________________ pag. 19

Legge 25 febbraio 1938 n. 897 ____________________________________________ pag. 23

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 __________________ pag. 24

Legge 02 febbraio 1990 n. 17 _____________________________________________ pag. 27

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115__________________________________ pag. 28

Decreto del Presidente della Repubblica 05 giugno 2001 n. 328 __________________ pag. 33

Direttiva Comunitaria 07 settembre 2005 n. 2005/36/CE ________________________ pag. 44

Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012 n. 137___________________ pag. 50

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13___________________________________ pag. 58

Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34__________________________________ pag. 61

Decreto Ministeriale 15 aprile 2016 n. 68____________________________________ pag. 65

Legge 26 maggio 2016 n. 89 ______________________________________________ pag. 68

Norme di Deontologia Professionale________________________________________ pag. 69

Norme regolamentari per l’uso del Timbro Professionale _______________________ pag. 75

Regolamento per la Formazione Continua ___________________________________ pag. 78

Elenco degli iscritti in ordine di iscrizione ___________________________________ pag. 89

Elenco degli iscritti in ordine alfabetico _____________________________________ pag. 159

Elenco degli iscritti suddiviso per specializzazione ____________________________ pag. 169

Elenco degli iscritti suddiviso per abilitazione ________________________________ pag. 177

Elenco degli iscritti suddiviso per abilitazioni documentate dagli interessati ________ pag. 183

- 1 -

- 2 -

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALIE DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Consiglio Direttivo: quadriennio 2014 - 2018

Presidente Per. Ind. Veneziani Mauro

Vice Presidente Per. Ind. Mazzini Flavio

Segretario Per. Ind. Tazzer Sandro

Tesoriere Per. Ind. Campodonico Eugenio

Consigliere Per. Ind. Casu Fabrizio

Consigliere Per. Ind. Costa Alberto

Consigliere Per. Ind. Dagnino Monica

Consigliere Per. Ind. Tarantino Maurizio

Consigliere Per. Ind. Viazzi Giorgio

Via Pammatone, 2/24 - 16121 Genova (GE) - Tel. 010/585349 - Fax 010/540927E-mail: [email protected] - Pec: [email protected]

Web: www.perindgenova.it - Codice Fiscale: 80035910100

- 3 -

- 4 -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALIE DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Consiglio Direttivo: 2013 - 2018

Presidente Per. Ind. Giovannetti Giampiero

Vice-Presidente Per. Ind. D’Agostin Renato

Segretario Per. Ind. Esposito Giovanni

Consigliere Per. Ind. Bertaggia Claudia

Consigliere Per. Ind. Cipollini Cristina

Consigliere Per. Ind. Dell’Osso Angelo

Consigliere Per. Ind. Jogna Giuseppe

Consigliere Per. Ind. Molinari Sergio

Consigliere Per. Ind. Perra Antonio

Consigliere Per. Ind. Prampolini Andrea

Consigliere In fase di elezione

Via in Arcione, 71 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06/420084 - Fax 06/42008444E-mail: [email protected] - Pec: [email protected] - Web: www.cnpi.it

- 5 -

- 6 -

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALIE DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

- E P P I -

Consiglio di Amministrazione: quadriennio 2014 - 2018

Presidente Per. Ind. Bignami Valerio

Vice Presidente Per. Ind. Bernasconi Mauro

Consigliere Per. Ind. Armato Paolo

Consigliere Per. Ind. Giordano Mario

Consigliere Per. Ind. Scozzai Gianni

Consiglio di Indirizzo Generale: quadriennio 2014 - 2018

Coordinatore Per. Ind. Rossi Gian Piero

Vice Coordinatore Per. Ind. Paravano Paolo

Segretario Per. Ind. Spadazzi Luciano

Vice Segretario Per. Ind. Forte Salvatore

Consigliere Per. Ind. Blanco Donato

Consigliere Per. Ind. Cassetti Rodolfo

Consigliere Per. Ind. Cattaruzza Dorigo Silvio

Consigliere Per. Ind. Cola Alessandro

Consigliere Per. Ind. De Faveri Pietro

Consigliere Per. Ind. Marangoni Armando

Consigliere Per. Ind. Morabito Rosario

Consigliere Per. Ind. Olocotino Mario

Consigliere Per. Ind. Pirani Vittorio

Consigliere Per. Ind. Soldati Massimo

Consigliere Per. Ind. Viazzi Giorgio

Consigliere Per. Ind. Zenobi Alfredo

Via G.B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma (RM) - Tel. 06/44001 - Fax 6/44001222E-mail: [email protected] - Pec: [email protected] - web: www.eppi.it

- 7 -

- 8 -

COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALIE DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLE PROVINCE ITALIANECollegio Indirizzo e-mail

Indirizzo Indirizzo pecc.a.p. - Comune - Prov. Sito internet

AGRIGENTOViale Cannatello, 8 Tel. 0922/605386 [email protected]

92100 - Agrigento - (AG) Fax 0922/605386 [email protected] www.perindagrigento.it

ANCONA E MACERATAVia A. Grandi, 14/E Tel. 071/7108118 [email protected]

60027 - Osimo - (AN) Fax 071/7108118 collegiodianconaemacerata@pec.cnpi.itwww.periti-industriali.an.it

AOSTAVia Boson, 6 Tel. 0165/31313 [email protected]

11100 - Aosta - (AO) Fax 0165/31313 [email protected]

AREZZOVia Montefalco, 55 Tel. 0575/355649 [email protected]

52100 - Arezzo - (AR) Fax 0575/406452 [email protected]

ASCOLI PICENO E FERMOVia S. Alessandro, 3 Tel. 0734/610931 [email protected]

63900 - Fermo - (FM) Fax 0734/610931 [email protected]

AVELLINOVia Giovanni Palatucci, 26 Tel. 0825/26624 [email protected]

83100 - Avellino - (AV) Fax 0825/26624 [email protected]

BARIVia De Cristoforis, 11 Tel. 080/5794072 [email protected]

70123 - Bari - (BA) Fax 080/5794072 [email protected]

BELLUNOPiazza dei Martiri, 34 Tel. 0437/949326 [email protected]

32100 - Belluno - (BL) Fax 0437/949327 [email protected]

BENEVENTOVia S. Cristiano, 124 Tel. 0824/47049 [email protected]

82100 - Benevento - (BN) Fax 0824/47049 [email protected]

BERGAMOVia Giorgio e Guido Paglia, 27 Tel. 035/223586 [email protected]

24122 - Bergamo - (BG) Fax 035/226608 [email protected]

BIELLA E VERCELLIVia Sabadell, 6/A Tel. 015/27030 [email protected]

13900 - Biella - (BI) Fax 015/2438762 [email protected]

BOLOGNAVia della Beverara, 23 Tel. 051/6350944 [email protected]

40131 - Bologna - (BO) Fax 051/6350699 [email protected]

BOLZANOPiazza Giuseppe Verdi, 43 Tel. 0471/971518 [email protected]

39100 - Bolzano - (BZ) Fax 0471/312084 [email protected]

BRESCIAVia Oberdan, 7 Tel. 030/5788011 [email protected]

25122 - Brescia - (BS) Fax 030/5788015 [email protected]

BRINDISIViale Commenda, 2 Tel. 0831/563305 [email protected]

72100 - Brindisi - (BR) Fax 0831/563305 [email protected]

CAGLIARIViale Regina Elena, 17 Tel. 070/664365 [email protected]

09124 - Cagliari - (CA) Fax 070/668688 [email protected]

BA

AG

ANMC

AO

AR

APFM

AV

BL

BG

BIVC

BO

BZ

BS

BN

BR

CA

Sigla Recapito telefonico e fax

- 9 -

Collegio Indirizzo e-mail

Indirizzo Indirizzo pecc.a.p. - Comune - Prov. Sito internet

Sigla Recapito telefonico e fax

CALTANISSETTAVia Garibaldi, 37 Tel. 0934/572763 [email protected]

93017 - S. Cataldo - (CL) Fax 0934/572763 [email protected]

CAMPOBASSO-ISERNIALargo S. Leonardo, 12 Tel. 0874/411723 [email protected]

86100 - Campobasso - (CB) Fax 0874/411723 [email protected]

CASERTAViale delle Medaglie D'Oro,13 Tel. 0823/322925 [email protected]

81100 - Caserta - (CE) Fax 0823/446226 [email protected]

CATANIAViale Vittorio Veneto, 343 Tel. 095/7223819 [email protected]

95126 - Catania - (CT) Fax 095/7225529 [email protected]

CATANZAROVia Milelli, 12 Tel. 0961/744639 [email protected]

88100 - Catanzaro - (CZ) Fax 0961/744639 [email protected]

CHIETIVia Marvin Gelber, 68 Tel. 0871/563796 [email protected]

66013 - Chieti Scalo - (CH) Fax 0871/563796 [email protected]

COMOVia Vittorio Emanuele,113 Tel. 031/267431 [email protected]

22100 - Como - (CO) Fax 031/267388 [email protected] www.peritiindustriali.como.it

COSENZAViale Guglielmo Marconi sn Tel. 0984/392844 [email protected]

Palazzo Grimoli Fax 0984/392844 [email protected]

87100 Cosenza - (CS) www.peritindustrialicosenza.it

CREMONAVia Palestro, 66 Tel. 0372/535411 [email protected]

26100 - Cremona - (CR) Fax 0372/457934 [email protected]

CROTONEVia Cutro, 31 Tel. 0962/905483 [email protected]

88900 - Crotone - (CR) Fax 0962/905483 [email protected]

CUNEOCorso IV Novembre, 8 Tel. 0171/697102 [email protected]

12100 - Cuneo - (CN) Fax 0171/697512 [email protected]

ENNAVia Generale Ciancio, 47 Tel. 0935/682940 [email protected]

94015 - Piazza Armerina (EN) Fax 0935/682940 [email protected]

FERRARAVia Giuseppe Fabbri, 176 Tel. 0532/904490 [email protected]

44122 - Ferrara - (FE) Fax 0532/099497 [email protected]

FIRENZEVia Francesco Baracca, 17 Tel. 055/367169 [email protected]

50127 - Firenze - (FI) Fax 055/3249768 [email protected]

FOGGIAVia Luca Cicolella, 37 Tel. 0881/619676 [email protected]

71100 - Foggia - (FG) Fax 0881/619676 [email protected]

FORLÌ-CESENAVia della Libertà, 54 Tel. 0543/33713 [email protected]

47100 - Forlì - (FC) Fax 0543/376154 [email protected]

www.periti-industriali-forli-cesena.it

FROSINONEVia Marittima, 180 Tel. 0775/212191 [email protected]

03100 - Frosinone - (FR) Fax 0775/1563218 [email protected]

www.perindfr.it

GENOVAVia Pammatone, 2/24 Tel. 010/585349 [email protected]

16121 - Genova - (GE) Fax 010/540927 [email protected]

CBIS

CL

CE

CZ

CH

CO

CS

CR

KR

CN

EN

FE

FI

FG

FC

FR

GE

CT

- 10 -

Collegio Indirizzo e-mail

Indirizzo Indirizzo pecc.a.p. - Comune - Prov. Sito internet

Sigla Recapito telefonico e fax

GORIZIAVia IX Agosto, 9 Tel. 0481/532968 [email protected]

34170 - Gorizia - (GO) Fax 0481/532968 [email protected]

GROSSETOVia De' Barberi, 108 Tel. 0564/414220 [email protected]

58100 - Grosseto - (GR) Fax 0564/414220 [email protected]

IMPERIACorso Genova n. 1/2 Tel. 0184/33814 [email protected]

18039 - Ventimiglia - (IM) Fax 0184/33814 [email protected] www.perind.imperia.it

L'AQUILAVia Ateleta, 26b Tel. 0862/1965913 [email protected]

67100 - L'Aquila - (AQ) Fax 0862/2020840 [email protected]

LA SPEZIAVia Generale Conti, 13 Tel. 0187/738330 [email protected]

19124 - La Spezia - (SP) Fax 0187/738330 [email protected]

LATINAVia Ennio, 3 Tel. 0773/486280 [email protected]

04100 - Latina - (LT) Fax 0773/663480 [email protected]

www.perindlatina.it

LECCEVia Bartolomeo Ravenna, 4 Tel. 0832/343029 [email protected]

73100 - Lecce - (LE) Fax 0832/343029 [email protected]

LECCOCorso Promessi Sposi, 23F Tel. 0341/494069 [email protected]

23900 - Lecco - (LC) Fax 1782723696 [email protected]

www.collegioperiti-lecco.org/

LIVORNOVia dell'Artigianato, 53/55 Tel. 0586/371663 [email protected]

57121 - Livorno - (LI) [email protected]

LUCCAVia Romana, 615/S Tel. 0583/491942 [email protected]

55100 - Lucca - (LU) Fax 0583/919224 [email protected]

MANTOVAVia Cremona, 25 Tel. 0376/288174 [email protected]

46100 - Mantova - (MN) Fax 0376/269247 [email protected]

MASSA-CARRARAVia Prado, 70/74 Tel. 0585/855517 [email protected]

54100 - Massa - (MS) Fax 0585/855517 [email protected]

www.periti-ms.it

MATERAPiazza Tre Torri, 22/7 Tel. 0835/1970027 [email protected]

75100 - Matera - (MT) Fax 0835/1970027 [email protected]

MESSINAVia Maddalena, 11 IS. R Tel. 090/2926105 [email protected]

98123 - Messina - (ME) [email protected]

MILANO-LODIVia del Carroccio, 6 Tel. 02/89408444 [email protected]

20123 - Milano - (MI) Fax 02/89408424 collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.itwww.periti-industriali.milano.it

MODENAVia Pietro Giardini, 431/C Tel. 059/351435 [email protected]

41100 - Modena - (MO) Fax 059/351436 [email protected]

MONZA E BRIANZAVia Aliprandi, 13 Tel. 039/388849 [email protected]

20052 - Monza - (MB) Fax 039/3902072 [email protected]

NAPOLIVia Miguel Cervantes De Savaedra, 64 Tel. 081/204512 [email protected]

80133 - Napoli - (NA) Fax 081/203432 [email protected]

GO

GR

IM

AQ

SP

LE

LU

MN

ME

MT

MS

MI

LT

LC

LI

MO

MB

NA

- 11 -

Collegio Indirizzo e-mail

Indirizzo Indirizzo pecc.a.p. - Comune - Prov. Sito internet

Sigla Recapito telefonico e fax

NOVARAViale Giulio Cesare, 153 Tel. 0321/402515 [email protected]

28100 - Novara - (NO) Fax 0321/402515 [email protected]

www.periti-industriali-novara.com

NUOROPiazza Crispi, 4 Tel. 0784/230449 [email protected]

08100 - Nuoro - (NU) Fax 0784/230449 [email protected]/Collegio_Periti_Nu/

ORISTANOVia Dorando Petri, 9/A Tel. 0783/73894 [email protected]

09170 - Oristano - (OR) Fax 0783/73894 [email protected]

PADOVAVia della Croce Rossa, 112 Tel. 049/8762710 [email protected]

35129 - Padova - (PD) Fax 049/8762712 [email protected]

PALERMOViale delle Alpi, 26 Tel. 091/6939073 [email protected]

90144 - Palermo - (PA) Fax 091/6939073 [email protected] www.perindpalermo.it

PARMAVia Toscana, 10 Tel. 0521/272332 [email protected]

43100 - Parma - (PR) Fax 0521/272283 [email protected]

PAVIAVia Pietro Nenni, 72/B Tel. 0382/578947 [email protected]

27100 - Pavia - (PV) Fax 0382/578947 [email protected]

PERUGIAVia Campo di Marte, 32 Tel. 075/5005044 [email protected]

06124 - Perugia - (PG) Fax 075/8860007 [email protected]

PESARO-URBINOVia degli Olmi, 16/4 Tel. 0721/403962 [email protected]

61122 - Pesaro - (PS) Fax 0721/220222 [email protected]

PESCARAVia Firenze, 5 Tel. 085/2056350 [email protected]

65122 - Pescara - (PE) Fax 085/2056350 [email protected]

PIACENZAStradone Farnese, 32 Tel. 0523/321929 [email protected]

29100 - Piacenza - (PC) Fax 0523/309794 [email protected]

PISAVia Galileo Ferraris, 21 Tel. 050/41213 [email protected]

Località Ospedaletto Fax 050/41213 [email protected]

56121 - Pisa - (PI) www.periti-industriali.pisa.it

PISTOIAVia Penna, 159 Tel. 0573/32216 [email protected]

Loc. S. Agostino Fax 0573/32216 [email protected]

51100 - Pistoia - (PT) www.periti-industriali.pistoia.it

PORDENONEViale Dante Alighieri, 58 Tel. 0434/21300 [email protected]

33170 - Pordenone - (PN) Fax 0434/20268 collegiodipordenone@pec.cnpi.itwww.periti-industriali.pordenone.it

POTENZAVia della Chimica, 61 Tel. 0971/53593 [email protected]

85100 - Potenza - (PZ) Fax 0971/489783 [email protected]

PRATOVia Pugliesi, 26 Tel. 0574/442829 [email protected]

59100 - Prato - (PO) Fax 0574/444340 [email protected]

RAGUSAVia Archimede, 183 Tel. 0932/624649 [email protected]

97100 - Ragusa - (RG) Fax 0932/653974 [email protected]

RAVENNAViale Giorgio Pallavicini, 12 Tel. 0544/32090 [email protected]

48100 - Ravenna - (RA) Fax 0544/242385 [email protected]

PR

PV

PG

PU

PE

PC

RA

PI

PT

PN

PZ

PO

RG

PD

PA

NO

NU

OR

- 12 -

Collegio Indirizzo e-mail

Indirizzo Indirizzo pecc.a.p. - Comune - Prov. Sito internet

Sigla Recapito telefonico e fax

REGGIO CALABRIAVia Gebbione,15 Tel. 0965/331853 [email protected]

89129 - Reggio Calabria - (RC) Fax 0965/331853 [email protected]

REGGIO EMILIAVia Martiri di Cervarolo, 74/10 Tel. 0522/331660 [email protected]

42122 - Reggio Emilia - (RE) Fax 0522/1841841 collegiodireggioemilia@pec.cnpi.itwww.periti-industriali-reggioemilia.it

RIETIVia delle Ortensie, 42 Tel. 0746/270150 [email protected]

02100 - Rieti - (RI) Fax 0746/270150 [email protected]

RIMINIVia Rodriguez, 13 Tel. 0541/775357 [email protected]

47900 - Rimini - (RN) Fax 0541/777558 [email protected]

ROMAViale Beethoven, 26 Tel. 06/54220800 [email protected]

00144 - Roma - (RM) Fax 06/5924566 [email protected] www.periti-industriali.roma.it

ROVIGOVia Luigi Einaudi, 24/18 Tel. 0425/28155 [email protected]

45100 - Rovigo - (RO) Fax 0425/988391 [email protected]

SALERNOVia San Leonardo, 161 Tel. 089/751993 [email protected]

84131 - Salerno - (SA) Fax 089/752820 [email protected]

SASSARI-OLBIA-TEMPIOVia Olbia, 3 Tel. 079/239003 [email protected]

07100 - Sassari - (SS) Fax 079/239003 [email protected]

SAVONAVia La Rocca di Legino, 35 Tel. 019/822772 [email protected]

17100 - Savona - (SV) Fax 019/822772 [email protected]

www.perindsavona.it

SIENAVia Massetana Romana, 50/a Tel. 0577/45163 [email protected]

53100 - Siena - (SI) [email protected]

www.peritiindustrialisiena.it

SIRACUSAVia Epicarmo, 139 Tel. 0931/522772 [email protected]

96011 - Augusta - (SR) Fax 0931/522772 [email protected]

SONDRIOLargo Artigianato, 1 Tel. 0342/1900293 [email protected]

23100 - Sondrio - (SO) Fax 0342/1900293 [email protected]

TARANTOVia Dante Alighieri, 275 Tel. 099/378162 [email protected]

74121 - Taranto - (TA) Fax 099/378162 [email protected] www.periti-industriali.taranto.it

TERAMOVia S. Marino, 12 Tel. 0861/413230 [email protected]

64100 - Teramo - (TE) Fax 0861/413230 [email protected]

TERNIVia Castello, 35 Tel. 0744/59295 [email protected]

05100 - Terni - (TR) Fax 0744/59479 [email protected]

TORINO-ALESSANDRIA-ASTICorso Unione Sovietica, 455 Tel. 011/5625500 [email protected]

10135 - Torino - (TO) Fax 011/3716908 [email protected]

TRAPANIVia IV Aprile, 10/12A Tel. 0923/909090 [email protected]

91026 - Mazara del Vallo - (TP) Fax 0923/909090 [email protected]

TRENTOGalleria Tirrena, 10 Tel. 0461/984221 [email protected]

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VERBANO CUSIO OSSOLACorso Sempione, 3 Tel. 0323/864977 [email protected]

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VICENZAVia L.L. Zamenhof, 803 Tel. 0444/327322 [email protected]

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VITERBOVia Zara, 76 Tel. 0761/340958 [email protected]

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REPUBBLICA DI SAN MARINOCasella Postale n. 05 Tel. 0549/908896 [email protected]

47891 Dogana Repubblica di San Marino Fax 0549/908896 www.peritiindustrialirsm.smRSM

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LEGGI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTILA PROFESSIONE DEL PERITO INDUSTRIALE

E DEL PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

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LEGGE 24 GIUGNO 1923 N. 1395TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI

INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Art. 1Il titolo d'Ingegnere e quello di Architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relatividiplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.

Art. 2È istituito l'ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo in ogni provincia.Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3Sono inscritti nell'Albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sonoincorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscrittinell'Albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio dellaprofessione a senso del r. Decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autoritàgiudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dall'opera diIngegneri o Architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo. Tuttavia, perragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essereaffidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che sarannostabilite col regolamento.

Art. 5Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione

all'autorità giudiziaria, e alle pubbliche amministrazioni;2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine;

amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli

abusi e le mancanze di cui gli inscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzionie nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28, e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto sianoapplicabili.

Art. 6Contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla mancata iscrizione nell’Albo. È ammesso ricorsoall’autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione efunzionamento del consiglio dell'ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative controprovvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, etutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sullaproposta dei ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di unacommissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia,d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti Saranno scelti tra coloro che posseggono irequisiti per l'iscrizione nell'Albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 albispeciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere inscritti in talialbi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate. Conapposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici,udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiuntidue rappresentati della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, lacostituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti delloesercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

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Disposizioni Transitorie

Art. 8Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere inscritti nell'Albo, pur non possedendo il requisito di cuiall'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'eserciziodella professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9Possono essere iscritti nell'Albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino contitoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere culturasufficiente per il detto esercizio.Sui titoli presentati giudicheranno due apposite commissioni, nominate dal ministro della istruzione, composteciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e tre fra i liberi professionisti dellerispettive professioni.A ciascuna di dette commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti,appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.Le spese per il funzionamento delle commissioni saranno sostenute dall'erario. Ciascun candidato dovrà pagareuna tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita daun'accademia o istituto di belle arti nel regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione diarchitetto, potranno essere iscritti nell'Albo come architetti.Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della corte diappello, o nelle provincie dove non è sede di corte di appello, il presidente del tribunale avente giurisdizione sulcapoluogo, procede alla formazione dell'Albo.

Art. 12Agli iscritti nell'Albo a norma degli articoli 8, 9, e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitatoall'esercizio della professione di ingegnere.Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

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REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929 N. 275REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio 1926 n. 1130;Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;Udito il parere del Consiglio di Stato;Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto di concerto con iMinistri per l'Interno, per la Pubblica Istruzione per i Lavori Pubblici per l’Economia Nazionale e per leCorporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di Perito Industriale in un Regioistituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso leRegie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri istituti i cui diplomi inquest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti odalle Regie scuole predette.

Art. 2Presso ogni locale Associazione Sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'Albo deiperiti industriali in cui sono iscritti coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamentoabbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato nell'Alboper quali rami di attività professionale l’iscrizione ha luogo.

Art. 3La tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini dell'articolo 12 del Regio. Decreto 1 luglio1926 n. 1130 alle Associazioni Sindacali legalmente riconosciute le quali vi attendono a mezzo di un Comitato,composto di cinque membri se il numero degli iscritti all'Albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi.Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o diimpedimento. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'Albo professionale. Essi sono nominati condecreto del Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto fra coloro che la competente Associazione Sindacaledesignerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio possono essere riconfermati. IlComitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario; decide a maggioranza e in caso di parità di votiprevale quello del Presidente.

Art. 4Per essere iscritto all'Albo dei periti industriali è necessario:1) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;2) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore

ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;3) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1.In nessun caso possono essere iscritti nell'Albo, e, qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloroche abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'Associazione Sindacale nella cui circoscrizionel'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:1) atto di nascita;2) certificato di residenza;3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della

domanda;4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità

con l'Italia;5) diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione indicati nell'art.1.

Art. 6Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Alboall'altro; contemporaneamente alla cancellazione precedente.

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Art. 7Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, siavietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'Albo; ma, in quanto sia consentito, anorma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, purenon essendo essi iscritti nell'Albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione,possono essere iscritti nell'Albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto perciò che riguarda illibero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8L'Albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e deiTribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziariesuddette, ai Consigli Provinciali dell'Economia nella circoscrizione medesima e alla Segreteria della CommissioneCentrale, di cui all'art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sonocomunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensionedell'esercizio della professione.

Art. 9Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territoriodel Regno.

Art. 10La cancellazione dall'Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitatosu domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, neicasi:a. di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;b. di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo.

Art. 11Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commessonell'esercizio della professione, sono:a) l'avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;d) la cancellazione dall'Albo.L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione ela cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario. Il Comitato deve comunicareall'Associazione Sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti che facciano anche parte delladetta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano ancheiscritti nell'Albo.

Art. 12L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o surichiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno opiù membri. Il Presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni edopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. Incaso affermativo il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almenodieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo didocumenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le propriedecisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi unlegittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire lacancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciatomandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempreordinata la cancellazione dall'Albo.

Art. 14Colui che è stato cancellato dall'Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni chehanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna penale, la domanda dinuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice diprocedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella

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indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazionedall'Albo. Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, nonché ai giudizi disciplinari,sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art.11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari iviindicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato ricorso, tanto all'interessatoquanto al Procuratore del Re, alla Commissione Centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 delregolamento approvato con Regio decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del Regio Decreto 27 ottobre1927, n. 2145. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membriarchitetti, nominati su designazione del Sindacato Nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal SindacatoNazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numerodoppio dal direttorio del Sindacato Nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti all'Albo dei peritiindustriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trentagiorni il ricorso previsto nel comma precedente è concesso al direttore del Sindacato Nazionale, il quale puòdelegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni dellaCommissione Centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccessodi potere.

Art. 16Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile,tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti dellemedesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; b) daiperiti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è dispostoda speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; c) dai peritinavali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base acui conseguirono la iscrizione nell'Albo dei periti; d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione,la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche lequali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Art. 17Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale enon pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

Art. 18Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidatidall'Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'Albo dei periti industriali,salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscrittenell'Albo, quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscrittinell'Albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Art. 19Spetta all'Associazione Sindacale: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale el'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore del Re; b) di compilareogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Giustizia e gli Affari diCulto, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione; c) di determinare ed esigere il contributo annuale dacorrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplinadegli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione Centrale, costituitanel modo indicato nell'art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamentoapprovato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. L'Associazione Sindacale comunica l'elenco dei socimorosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta lacontabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la Giustizia e gli Affari di Culto, il quale la esercitadirettamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei procuratori del Re.Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenutadell'Albo e, in generale, l'esercizio della professione. Il Ministero per la Giustizia e gli Affari di Culto può inoltre,con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi, ad esso imposti,persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitatosono esercitate dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla

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nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo dell'AssociazioneSindacale, il Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto ha facoltà di disporre con suo decreto, che il Comitatocessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal Presidente del Tribunale.

Art. 21Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamentolodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio dellaprofessione stessa possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con irelativi documenti, al Ministero della Pubblica Istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata invigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'Ufficio del Registro, che attesti ilversamento all'erario dello Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente unaCommissione nominata dal Ministro per la Pubblica Istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra idocenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora decidafavorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette ladomanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento procede allaiscrizione del richiedente nell'Albo: in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato ilricorso alla Commissione Centrale in conformità dell'art. 15. Il Ministro per la Pubblica Istruzione, di concertocon quello per la Giustizia e gli Affari di Culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per ilfunzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 22Il Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un Giudice da lui delegato, provvede alla primaformazione dell'Albo dei periti industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nellaCancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formatol'Albo, il Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto, d'intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà, consuo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3. Fino alla emanazione deldecreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'Albo rimane affidata al Presidente del Tribunale. Egli, o unGiudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o surichiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'Albo in caso di perdita della cittadinanza o delgodimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento allaiscrizione. Contro le decisioni adottate dal Presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorsoalla Commissione Centrale, in conformità dell'art. 15.

Art. 23Gli Albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 comprenderanno un elenco, speciale etransitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica eranodenominati "maurermeister". Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigerecostruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano leattribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore leleggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211; -senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.Per ottenere l’iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigoredel presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al Presidente del Tribunale. Questi decidesulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'Albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso allaCommissione Centrale, in conformità dell'articolo 15.

Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929

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LEGGE 25 FEBBRAIO 1938 N. 897NORME SULLA OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE NEGLI ALBI

PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI

Art. 1Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, iragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscrittinegli Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali,e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimentidisciplinari.

Art. 3-11

…Omissis…Si omettono perché riguardanti la materia della custodia degli Albi, ora regolata dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre1944, n° 382.

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D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 N. 382NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE

COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

CAPO IDel Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

Art. 1Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di Ingegnere, Architetto,Chimico, Professionista in Economia e Commercio, Attutirò, Agronomo, Ragioniere, Geometra, Perito Agrario ePerito Industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio a termini dell'art.1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924 N. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscrittinell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non cinquecento; di nove se superano i cinquecentoma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Art. 2I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segretiper mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. CiascunConsiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanzadell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocarel'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto delnumero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui essoscade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia dellaconvocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commiprecedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'oradell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda nonché il luogo, il giorno e l'ora per laeventuale votazione di ballottaggio. L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almenodegli iscritti ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se intervienealmeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una secondachiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione ilPresidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti procedeimmediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne da subitocomunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

Art. 5Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiaranuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito talemaggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo, e, tra coloro cheabbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla CommissioneCentrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio, e propone alla approvazionedell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessaria coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per iscrizione nel Registro deiPraticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazionedegli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti Previdenziali diCategoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'eserciziodella professione a carico degli iscritti nell'Albo.

Art. 8Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento, lefunzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deveavere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del

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commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della CommissioneCentrale. Il commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti dascegliersi fra gli iscritti all'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del Comitato, si applicano anchequando per qualsiasi motivo non sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO IIDelle Commissioni Centrali

Art. 10Le Commissioni Centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia eGiustizia, e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La CommissioneCentrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigli stessi èinferiore a undici.

Art. 11Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. Aciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogniduecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso diparità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato dellavotazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia. e composta da cinque professionistiche, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina lapubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale la Commissione Centrale è elettadall'Assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili le disposizionirelative alla elezione del Consiglio.

Art. 13I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade laCommissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale.In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente delConsiglio. I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

Art. 14I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dannoparere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione,quando ne sono richieste dal Ministero per la Grazia e Giustizia - Determinano inoltre la misura del contributo dacorrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO IIIDisposizioni comuni

Art. 15I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essererieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o laCommissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dallesedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti laCommissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Ilcomponente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o dellaCommissione Centrale.

Art. 16Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza deicomponenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente dellaCommissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizioni nell'Albo.

Art. 17Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali.Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti checontinuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

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CAPO IVDisposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore

Art. 18Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto siapplicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20L'avviso della convocazione dell'assemblea previsto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza deltribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato ditrentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'Appello, tra gli avvocati ammessi al patrociniodinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Per l'elezione del Consiglio Nazionale forense i singoli Consigli degliordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendonoeletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti. Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 sisvolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22Il Consiglio Nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due Vicepresidenti ed un segretario. Per lavalidità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il Presidente o uno deidue Vicepresidenti.

CAPO VDisposizioni finali

Art. 23Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata perciascun Ordine o Collegio nella Città in cui è costituito l'Albo per la quarta domenica di gennaio 1945 ed inseconda convocazione per la domenica successiva. Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non sitrovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano, l'Assemblea è convocata per la prima domenica delsecondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori ed in secondaconvocazione per la domenica seguente. La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di treprofessionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio Nazionale forense sonoesercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, e compostadi nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione. La Commissione elegge nelproprio seno il Presidente il Vicepresidente ed il Segretario. Per la validità delle sedute si osserva la disposizionedi cui all art. 16 comma primo.

Art. 25Fino a quando non saranno elette le Commissioni Centrali:a) il reclamo di cui all art. 6 è deciso dalla Commissione prevista dall'art. 11;b) si prescinde per lo scioglimento del Consiglio dal parere di cui all'art. 8 comma terzo;c) il ricorso del professionista alla Commissione Centrale avverso il provvedimento riguardante materia

disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'Albo a seguito di condanna penale.

Art. 26Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la CommissioneCentrale dei Giornalisti.

Art. 27Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedel Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge delloStato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

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LEGGE 02 FEBBRAIO 1990 N. 17MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

Art. 11) Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico

diploma secondo gli ordinamenti scolastici.2) L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’Albo professionale.

Art. 21) Per essere iscritto nell’Albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero italiano nonappartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;c) essere di ineccepibile condotta morale;d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l’iscrizione è richiesta;e) essere in possesso del diploma di perito industriale;f) avere conseguito l’abilitazione professionale.

2) L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame diStato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3) Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico

professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore dellaspecializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’art. 3, comma14, del Decreto - Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbiacollaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, edella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali dellaspecializzazione relativa al diploma.

4) Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) delcomma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che esercitil’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti neirispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.

5) Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte deicollegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale deiperiti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31) Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge.2) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi

professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.3) Hanno titolo all’iscrizione nell’Albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti

industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione prima della data dientrata in vigore del Decreto - Legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 aprile 1969, n. 119.

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D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 115ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE RELATIVA AD UN SISTEMA

GENERALE DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORECHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA

DI TRE ANNI.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n.89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi diistruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affariesteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercioe dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

1) Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati daun Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso lalegislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2) Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, comelavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che harilasciato i titoli di cui al precedente comma.

3) I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successoun ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in unauniversità o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente.

4) e la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente allaComunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisitinel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di unaesperienza professionale di tre anni.

Art. 2Professioni

1) Ai fini del presente decreto si considerano professioni:a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni

o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente alrequisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizionilegislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui alcomma 3 dell'art. 1;

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede unaformazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionalerispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzionedelle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

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Art. 2-bisFormazione regolamentata

1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di unadeterminata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure didurata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, sedel caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studipost-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionaledevono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membrointeressato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.

Art. 3Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

1) Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione daesercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato alpossesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:

a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità adassicurare la sua formazione professionale;

b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.1 bis) Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione

regolamentata.2) L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini

dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.3) Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli

riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delleComunità europee e alla Repubblica italiana.

4) I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nellaComunità europea.

Art. 4.Titoli professionali assimilati

1) Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni conaltri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titolipredetti.

2) I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunitàeuropea.

Art. 5Composizione e durata della formazione professionale

1) La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1,comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

2) Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, aifini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodomancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante seriferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienzaprofessionale superiore ai quattro anni.

Art. 6Misure compensative

1) Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento delladurata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente

diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono

nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensidell'art. 3, lettera b).

1 bis) Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedentenel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui alprimo comma, lettera a).

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2) Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni diprocuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento dellepolitiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventivacomunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possonoessere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà dellaprova attitudinale.

4) Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 delpresente decreto.

Art. 7Tirocinio di adattamento

1) Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazionealla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2) Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.2 bis) La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della

procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio dellaprofessione.

3) Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.4) In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Art. 8Prova attitudinale

1) La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed avalutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è unprofessionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2) Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale perl'esercizio della professione.

3) In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.3 bis) L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi

in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura.

Art. 9Disposizioni applicative delle misure compensative

1) Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singoleprofessioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione dellemisure di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 10Requisiti formali dei titoli

1) I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, dauna traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolariitaliane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 11Competenze per il riconoscimento

2) Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del

presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato ointegrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvoquanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di

pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior epianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuolaelementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

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Art. 12Procedura di riconoscimento

1) La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata delladocumentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2) La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali ilriconoscimento è richiesto.

3) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazioneesibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4) Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi dellalegge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;c) del Ministero degli affari esteri;d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;e) del Dipartimento per la funzione pubblica.f) Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente

universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricercascientifica e tecnologica.

5) Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesidalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6) Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della provaattitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7) I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.8) I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a

quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

Art. 13Effetti del riconoscimento

1) Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla,nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso dellaformazione e delle qualifiche professionali.

2) Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e perl'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunitàeconomica europea.

3) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, diconcerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e delMinistro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadinicomunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

4) Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, deltrattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

Art. 14Uso del titolo professionale e del titolo di studio

1) I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di unaprofessione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionaleprevisto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienzanella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o dellacommissione che lo ha rilasciato.

Art. 15Esecuzione delle misure compensative

1) Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinalesono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registriprofessionali.

2) In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e

il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11;b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.

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Art 16Prova dei requisiti non professionali

1) Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, dimoralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hannoottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documentirilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso deirequisiti medesimi.

2) I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o diprovenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale oamministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di unadichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possessodel requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3) La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documentoprescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato daautorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4) Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di dataanteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.

4 bis) Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacitàfinanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di unattestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza.

4 ter) Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativacontro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto ilriconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altriStati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari invigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestatinon devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.

Art. 17Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

1) Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio dellaprofessione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato daiMinisteri competenti a norma dell'art. 11.

2) I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma delprecedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea acura del Ministero degli affari esteri.

Art. 18Relazione alla Commissione delle Comunità europee

1) Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presentedecreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politichecomunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2) Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai

sensi del presente decreto.

Art. 19Materie non regolate

1) Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunitàeconomica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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D.P.R. 05 GIUGNO 2001 N. 328MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PERL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER

L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHÉ DELLA DISCIPLINA DEIRELATIVI ORDINAMENTI

(sono omessi i titoli e gli articoli che non attengono direttamente le professioni di architetto, di ingegnere, digeometra e collegate).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge19 ottobre 1999, n. 370;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21maggio 2001;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'università e della ricercascientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

emanail seguente regolamento:

Titolo primoNORME GENERALI

Art. 1.Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottoreagronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2) Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente inordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la letturadelle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli attilegislativi qui trascritti.

Note alle premesse:- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le

leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto conil Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivoriferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo disuperamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, deiconnessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relativeprove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

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a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diplomauniversitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti dicui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione deipredetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto aisensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività diGoverno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperteda riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata invigore delle norme regolamentari".

Art. 2.Istituzione di sezioni negli albi professionali

1) Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado dicapacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2) Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenzaal diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3) L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A delmedesimo Albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.Istituzione di settori negli albi professionali

1) I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivitàprofessionali.

2) Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituitidistinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3) Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agliiscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settoridella stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4) Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diversosettore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di appositoesame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essispecificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.Norme organizzative generali

1) Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organicollegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti aciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna dellecomponenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezioneA. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2) Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente daicomponenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3) Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successivemodificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nelrispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Nota all'art. 4:- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

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Art. 5.Esami di Stato

1) Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame diStato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2) Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova praticae una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o dasettori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzatosulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

3) Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagliordinamenti di ciascuna professione.

4) Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e allemodalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.Tirocinio

1) Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondomodalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, conriferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti chesvolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2) Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati perl'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini ecollegi.

Art. 7.Valore delle classi di laurea

1) I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe,hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specificocontenuto di crediti formativi.

2) I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definisconoanche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presenteregolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hannoconseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati inapplicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agliesami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II,ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2) Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'Alboprofessionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione allasezione A dello stesso Albo.

3) I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondola tabella A allegata al presente regolamento.

Nota all'art. 8:- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e dicontrollo) prevede:"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è

disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitariavigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentaricompetenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica etecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agliordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presentelegge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui alpresente comma determinano altresì:a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche

eventualmente comprensiva dei percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetticorsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchioccupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie

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di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2,3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gliordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, incorrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di altaformazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la piùampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumentiinformatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, deicorsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alledisposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382.".

Titolo secondoDISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo IAttività professionali

Art. 9.Attività professionali

1) L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudicaquanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Capo IIProfessione di dottore agronomo e dottore forestale

…omissis…

Capo IIIProfessione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore

Art. 15.Sezioni e titoli professionali

1) Nell'Albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2) La sezione A è ripartita nei seguenti settori:a) architettura;b) pianificazione territoriale;c) paesaggistica;d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3) Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore

dei beni architettonici ed ambientali.4) La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;b) pianificazione.

5) Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

6) L'iscrizione all'Albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezioneA - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazionedei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".

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Art. 16.Attività professionali

1) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigentenormativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione diarchitetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

2) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,

paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e difattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.3) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;b) la redazione di piani paesistici;c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle

loro componenti edilizie.4) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni

architettonici ed ambientali":a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli

interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.5) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:a) per il settore "architettura":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività diprogettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relativea costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.b) per il settore "pianificazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività dipianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi

complessi.

Nota all'art. 16:- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti".

Art. 17.Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1) L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.2) Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti

classi:a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3) L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento ascala urbana;

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2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo dellaprova pratica;

3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle

materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o lavalutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e

deontologia professionale;c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e

deontologia professionale;d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e

deontologia professionale.4) Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati

dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidatonell'accesso al settore di provenienza.

5) Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinioprofessionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazionedocumentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Nota all'art. 17:- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore

dell'architettura".

Art. 18.Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1) L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.2) Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3) L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:a) per il settore "architettura":

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nellastesura grafica di un particolare architettonico;

2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso

formativo;4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "pianificazione":1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la

valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso

formativo;4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4) Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinioprofessionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazionedocumentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

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Art. 19.Norme finali e transitorie

1) Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".2) Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente

regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".3) Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di

entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".4) I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione

dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato perl'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in

pianificazione territoriale ed urbanistica;b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e

conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Nota all'art. 19:- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Capo IVProfessione di assistente sociale

…omissis…

Capo VProfessione di attuario

…omissis…

Capo VIProfessione di biologo

…omissis…

Capo VIIProfessione di chimico

…omissis…

Capo VIIIProfessione di geologo

…omissis…

Capo IXProfessione di ingegnere

Art. 45.Sezioni e titoli professionali

1) Nell'Albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione èripartita nei seguenti settori:a) civile e ambientale;b) industriale;c) dell'informazione.

2) Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3) Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4) L'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri -settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale", "sezione degli ingegneri - settoredell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneriiuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

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Art. 46.Attività professionali

1) Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cuiall'articolo 45, comma 1:a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili estrutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamentoe la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, diimpianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industrialie tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzionelavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione,trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2) Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nelcomma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per glieffetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, cheimplicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima ecollaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3) Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivitàprofessionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività diprogettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzionicivili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività diprogettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e

collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemie processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di

progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e digenerazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e

collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e digenerazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologiasemplice o ripetitiva.

Art. 47.Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1) L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.2) Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;2) classe 28/S - Ingegneria civile;3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;3) classe 27/S - Ingegneria chimica;4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

- 40 -

7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;9) classe 37/S - Ingegneria navale;10)classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:1) classe 23/S - Informatica;2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

3) L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso

formativo specifico;c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al

percorso formativo specifico.4) Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati

dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiestal'iscrizione.

5) Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato èarticolato nelle seguenti prove:a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta

l'iscrizione.

Nota all'art. 47:- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Art. 48.Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1) L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.2) Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore industriale:1) classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3) L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,

caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del

candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.4) Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è

articolato nelle seguenti prove:a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49.Norme finali e transitorie

1) Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'Albo degli ingegneri,nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

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2) Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presenteregolamento possono iscriversi nella sezione A dell'Albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per ilquale ciascuno di essi dichiara di optare.

3) Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data dientrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'Albo degli ingegneri, nonchénel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Capo XProfessione di psicologo

…omissis…

Capo XI

Art. 55.Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

1) Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con ititoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accedecon la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate oconsentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2) Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'Albo:

le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni:elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole;industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile conspecializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); laclasse 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni:chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; artigrafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e laclasse 42 (sezione disegno di tessuti).

3) Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dellospecifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esitopositivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblicaistruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivitàlibero professionali previste dall'Albo cui si chiede di accedere.

4) Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnicolaureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPIAmato, Presidente del Consiglio dei MinistriFassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CastelliRegistrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

Nota all'art. 55:- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione

dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnicasuperiore (IFTS)".

- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplinal'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

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"Art. 69:l. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non

occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema dellaistruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso deldiploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblicaistruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica etecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonodefiniti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma discuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favorisconol'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza deirispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi siacquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1,lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità chegarantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra iMinistri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e dellaricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazionedei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri eagenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisitesecondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 dellalegge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero dellapubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle propriedisponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Allefinalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e diBolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quantodisposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo dicui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambitonazionale.".

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DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIODEL 7 SETTEMBRE 2005

RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 eparagrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

Vista la proposta della Commissione (1).

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2).

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3).

Considerando quanto segue:

...omissis...

Titolo secondoDISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo IAttività professionali

Art. 9.Attività professionali

1) L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudicaquanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Titolo terzoLIBERTÀ DI STABILIMENTO

Capo IRegime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Art. 10.Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casiin cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e

19;b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili

dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti,qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23,27, 33, 37, 39, 43 e 49

c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V,punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, ifarmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazioneche porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, esolamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli diformazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V,punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivitàprofessionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiereresponsabile dell'assistenza generale;

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale,qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivitàprofessionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzatisprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in

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possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titolielencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3

Art. 11.Ambito di applicazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai

sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di

un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione pertre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedentidieci anni;

ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolarepossiede conoscenze generali;

b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla

lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di

cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;c) un diploma che attesta il compimento di:

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) dialmeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, dinorma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitarioo superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studisecondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato IIequivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale eprepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificatosecondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione chesoddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;

d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di unadurata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartitapresso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazionedi livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almenoquattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamentosuperiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo laformazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 12.Titoli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguardail livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in unoStato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membrocome di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara alrelativo esercizio.È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualificaprofessionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative delloStato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisitiin virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello diformazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguitouna precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti inforza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazioneprecedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente allivello della nuova formazione.

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Art. 13.Condizioni del riconoscimento

1) Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sonosubordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dàaccesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti inpossesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessaprofessione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative ditale Stato;b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a

quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.2) L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che

abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedentidieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno opiù titoli di formazione.Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:b) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative ditale Stato membro;c) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a

quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;d) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli diformazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3,paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerateformazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III. L'elenco dicui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tenerconto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livelloanalogo di responsabilità e funzioni.

3) In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l'accessoad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sulsuo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello diinsegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolodi formazione di cui all'articolo 11, lettera c).

Art. 14.Provvedimenti di compensazione

1) L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi,un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno

un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di

formazione richiesto nello Stato membro ospitante;c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali

regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente aisensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiestanello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato dicompetenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2) Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la sceltatra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione dicui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, essone informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione delladeroga.Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo commasia inappropriatanon conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersidall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga puòessere applicata.

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1) Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e perle quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elementoessenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principioenunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamentoo una prova attitudinale.Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d)per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda ilriconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infer-mieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazionespecialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 edall'articolo 10, lettera g).Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio diadattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in unasocietà che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, acondizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competentiautorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propricittadini.

2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendonomaterie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenutosono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dalmigrante.

3) Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membroospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deveinnanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienzaprofessionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui alparagrafo 4, parte di essa.

Art. 15.Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1) Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si intende l'insieme dei criteri delle qualificheprofessionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazioneesistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sonoindividuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Statimembri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze neicontenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delleattività professionali.

2) Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Statimembri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora laCommissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti ilriconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vistadella loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3) Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottatoconformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti dicompensazione di cui all'articolo 14.

4) I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualificheprofessionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto el'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5) Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 nonoffrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso,presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

6) La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sulfunzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

Capo IIRiconoscimento dell'esperienza professionale

Articolo 16Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato alpossesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come

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prova sufficiente ditali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro.L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato alpossesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce comeprova sufficiente ditali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro.L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.1) In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppureb) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver

in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da uncertificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismoprofessionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova diaver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da uncertificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismoprofessionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività inquestione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche cheimplichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver inprecedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da uncertificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismoprofessionale.

2) Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazionedella documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

3) Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Articolo 18Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV

1) In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentementeesercitata:a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppureb) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver

in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da uncertificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismoprofessionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova diaver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da uncertificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismoprofessionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di averesercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenzaricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificatoriconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenzaricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificatoriconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2) Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data dipresentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

Articolo 19Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV

1) In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stataprecedentemente esercitata:a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

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b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di averin precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciutodallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di averin precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenzaricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Statomembro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2) Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazionedella documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

Articolo 20Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV

Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensidell'articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai finidell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delleattività collegate alle singole categorie.

...omissis...

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D.P.R. 07 AGOSTO 2012, N. 137REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI

PROFESSIONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DELDECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5luglio 2012;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione e ambito di applicazione1) Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressadisposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini ocollegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specificheprofessionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).2) Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionedei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni dilegge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quitrascritti. Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):«Art. 17 (Regolamenti). - Comma 1. (Omissis).2) Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito

il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sipronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina dellematerie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano lenorme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effettodall'entrata in vigore delle norme regolamentari.Commi 3. - 4-ter (Omissis).».

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivitàeconomiche). - Commi 1. - 4. (Omissis).5) Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle

professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria,fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che

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l'esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenzadiffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta chegarantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazionerelativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essereriformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguentiprincipi:a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e

sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, inforza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare unacerta professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentitaunicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelleconnesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta oindiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, dellasede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanentepredisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quantoprevisto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazionedell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscanol'effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurareil miglior esercizio della professione;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimentodell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte leinformazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusionedell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando ilcommittente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero neicasi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffeprofessionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivantidall'esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momentodell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e ilrelativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente commapossono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli entiprevidenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversida quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e ladecisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consiglieredell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli didisciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alleprofessioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, lespecializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delleprestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devonoessere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Commi 5-bis - 12-bis (Omissis).».

Capo IDisposizioni generali

Art. 2Accesso ed esercizio dell’attività professionale

1) Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 dellaCostituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero.Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioniinerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizioprofessionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motiviimperativi di interesse generale.

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2) L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale etecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati suspecializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3) Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numerodi persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte delterritorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela dellasalute. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4) Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio dellaprofessione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale odella società tra professionisti.

Capo IDisposizioni generali

Art. 3Albo unico nazionale

1) Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine odel collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione deiprovvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2) L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dalconsiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consiglinazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Capo IDisposizioni generali

Art. 4

Libera concorrenza e pubblicità informativa1) É ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni

regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studioprofessionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2) La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deveviolare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3) La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare unaviolazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Note all'art. 4:- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge

29 luglio 2003, n. 229.».- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, reca: «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che

modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.».

Note all'art. 6:- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 4 e 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24

marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e lacompetitività).«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).Commi 1. - 3. (Omissis).4) Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al

momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto alcliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneriipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresìindicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell’attivitàprofessionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con unpreventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando perle singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinanteè riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Comma 5. (Omissis).6) La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere

superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza diun'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro

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dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per ilconseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analogheconvenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubblicheamministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non siapplicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

Commi 7. - 8. (Omissis).».- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013).La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché' deivincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;

diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;

sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l)giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città

metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unioneeuropea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salval'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazioneprofessionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo delterritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenzacomplementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione eorganizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattereregionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazioneconcorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservataalla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedonoall'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nelrispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità diesercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alleRegioni.La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplinadell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nellavita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle caricheelettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle propriefunzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territorialiinterni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché' deivincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorsefinanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città

metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unioneeuropea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salval'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazioneprofessionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo delterritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenzacomplementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse dirisparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario acarattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservataalla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedonoall'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nelrispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità diesercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alleRegioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province ele Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione edello svolgimento delle funzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donnenella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uominialle cariche elettive.

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La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delleproprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con entiterritoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Capo IDisposizioni generali

Art. 5Obbligo di assicurazione

1) Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consiglinazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al clientedall'esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dalcliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gliestremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2) La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.3) Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di

cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Capo IDisposizioni generali

Art. 6Tirocinio per l'accesso

1) Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una duratamassima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consistenell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacitànecessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2) Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al qualeè condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti ènecessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo diistruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altredisposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3) Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto adassicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione perpiù di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competenteconsiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente el'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio,previo parere vincolante del ministro vigilante.

4) Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi contitolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi seimesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministrodell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studioper il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possonostipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possonoessere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5) Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavorosubordinato privato, purché' le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirnel'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6) Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale,fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7) L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai finidell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puòavere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8) I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimopotere disciplinare.

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9) Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza conprofitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati daordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi eda altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda diautorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera alministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10) Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parerefavorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da

garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché'

quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta daprofessionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in mododa garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissionenon sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11) Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio,dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorreredalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12) Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Ilcertificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quandoprevisto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazionedel soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13) Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinarel'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entratain vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Capo IDisposizioni generali

Art. 7Formazione continua

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente edella collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo dicurare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previstodal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2) I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche daassociazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionalitrasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dellostesso.

3) Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parerefavorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e

per la gestione e l'organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegiterritoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4) Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regolecomuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositiregolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionalipossono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5) L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione oconvenzione con altri soggetti.

6) Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possonodisciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7) Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

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Note all'art. 7:Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, vedi nelle note all'art. 6.

Capo IDisposizioni generali

Art. 8Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1) Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sonoaffidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2) I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quellodei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consiglidell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplinaterritoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dalcomponente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo,dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3) Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consiglieredel corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplinaterritoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati inun elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodoche precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che ilpresidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consiglidell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati conregolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionalidell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4) Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggioreanzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggioreanzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizioneall'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5) All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altraragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6) I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine ocollegio territoriale.

7) Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questionidisciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisionedelle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo lenorme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8) I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possonoesercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra iconsiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine ocollegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,previo parere favorevole del ministro vigilante.

9) Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dalcomponente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dalcomponente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10) Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzionidisciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11) Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e iriferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12) Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali pergravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionareregolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessarioad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina dicomponenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13) Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.14) Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

...omissis...

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D. LGS. 16 GENNAIO 2013 N. 13DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE

PRESTAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI E DEGLI STANDARD MINIMI

DI SERVIZIO DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLECOMPETENZE, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMI 58 E 68, DELLA LEGGE

28 GIUGNO 2012, N. 92

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costituzione;Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in unaprospettiva di crescita», e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sullariorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione,» e inparticolare l'articolo 17;Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio eall'istruzione»;Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione emercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovereall'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelliessenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge28 marzo 2003, n. 53», e successive modificazioni;Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa alriconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinatedirettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazionedella finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 4, letteraf), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsiserali, previsti dalla vigente normativa;Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, dipersonale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza delsistema universitario»;Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: «Testo unico dell'apprendistato a normadell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247», e successive modificazioni;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Norme in materia di autonomiadelle istituzioni scolastiche»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta il «Regolamento recante normeconcernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il «Regolamento recante normeper il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 che adotta il «Regolamento recanterevisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazionetecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

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Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.256 del 3 novembre 2005, recante: «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenzeacquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sullatrasparenza delle certificazioni;Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, recante normegenerali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, laverifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;Vista l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi delnuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per ilpassaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11novembre 2011;Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistemanazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 deldecreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali26 settembre 2012;Vista l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministrodell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure disemplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;Vista l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimentopermanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno allarealizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;Visto il parere in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 sullo schema di decreto del Ministrodell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69,comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistemaitaliano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiorecooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successivaDichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relative ai principi comunieuropei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze(EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave perl'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo dellequalifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone normein materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti eche abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di creditiper l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo diriferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno2009;Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale einformale del 20 dicembre 2012;Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;Sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012;Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

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Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto legislativo:…omissis…

Art. 8Oggetto

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1) In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità dellapersona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimentie dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione eformazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012,n. 92.

2) Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze,attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzionee formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioniprofessionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di creditiformativi in chiave europea.

3) Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quellidi istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle delrepertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamentericonosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:a) identificazione dell'ente pubblico titolare;b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività

economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nelrispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzataattraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile econsultabile per via telematica il repertorio nazionale.

Capo IV

Art. 9Monitoraggio e valutazione

1) Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche inun'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministerodell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decretolegislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo sviluppodella formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistemaeducativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione ericerca educativa (INDIRE) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca(ANVUR) e dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2) I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennale alParlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

…omissis…

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DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 FEBBRAIO 2013, N. 34REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀPROFESSIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSIDELL'ARTICOLO 10, COMMA 10, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAdi concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICOVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materiedi cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazionefinanziaria e per lo sviluppo»;Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitarel'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisitala qualifica professionale»;Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme eper la semplificazione di procedimenti amministrativi»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazionedell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cuiall'articolo 2188 del codice civile»;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per lasemplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione deiprocedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle impreseartigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinatirequisiti tecnici»;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7giugno 2012;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta il seguente regolamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento, si intende per:a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari

regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attivitàprofessionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistemaordinistico;

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attivitàprofessionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2Ambito di applicazione

1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionaliregolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2) Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data dientrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, dellamedesima legge.

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Capo II

Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale

Art. 3Conferimento dell'incarico

1) Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti perl'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione delcliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4Obblighi di informazione

1) La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socioprofessionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incaricoconferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l'incaricoprofessionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'eserciziodell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, chesiano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2) Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare alcliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualificheprofessionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3) La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo delprofessionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5Esecuzione dell'incarico

1) Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione eresponsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate dasopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti edegli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2) É fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dallacomunicazione del comma 1.

Capo III

Partecipazione alla società tra professionisti

Art. 6Incompatibilità

1) L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazionedel socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applicaper tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2) L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso,ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti perquanto riguarda il rapporto sociale.

3) Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possessodei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensidell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari osuperiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenutariabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4) Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, dimisure di prevenzione personali o reali.

5) Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratoridelle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6) Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dallerisultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo ledisposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singoloprofessionista.

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Art. 7Iscrizione nel registro delle imprese

1) Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità dicui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16,comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2) La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione dellaqualifica di società tra professionisti.

3) L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare

Art. 8Obbligo di iscrizione

1) La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o ilcollegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2) La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativoall'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 9Procedimento

1) La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionalenella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguentedocumentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nelregistro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che nonsiano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2) La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda diiscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socioprofessionista cui spetti l'amministrazione della società.

3) Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nelpresente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curandol'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico oprevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonchédegli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

4) L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chiha la rappresentanza della società.

5) Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'attocostitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizionesociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono allerelative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10Diniego d'iscrizione

1) Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza deirequisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunicatempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimentodella domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante hadiritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventualemancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2del presente articolo.

2) La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo ledisposizioni dei singoli ordinamenti professionali. è comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggivigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1) Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto delprincipio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisitiprevisti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel

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termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità,fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre2011, n. 183.

Art. 12Regime disciplinare della società

1) Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologichedell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazionidelle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

2) Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegiodiverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinaredel socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro della giustizia SeverinoIl Ministro dello sviluppo economico Passera

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DECRETO MINISTERIALE 15 APRILE 2016, N. 68

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL D. LGS. 9 NOVEMBRE 2007N. 206, IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALEE PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa alriconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinatedirettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, in particolare gliarticoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento allesingole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative, l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione diservizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dallenorme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanitàpubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica provaattitudinale, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che, in regime distabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di unaprova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17dicembre 2015;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto1988, n. 400 del 15 gennaio 2016;ADOTTAil seguente regolamento:

Allegato A (articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)1) Argomenti di carattere generale comuni a tutte le specializzazioni:

- regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici dellalibera professione;

- elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’esercizio della libera professione- elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione;- progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative; - la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;- la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della

individuazione delle cause e della relativa stima economica;- problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici;- prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;- l’informatica nella progettazione e nella produzione industriale.

2) Argomenti specifici per settori di specializzazione.

1) Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorioAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialità costruzione,ambiente e territorio sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudoe stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questafigura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacità dicoordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nellesue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasiesecutive, la qualità e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubbliciche privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindianche le funzioni di “responsabile del procedimento” nell'ambito dei lavori pubblici.Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche - c) Disegno dicostruzioni - d) Topografia e disegno - e) Meccanica - f) Elementi di macchine - g) Tecnologia dei materiali,delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere - h) Estimo - i) Calcoli statici.

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2) Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energeticaAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialitàmeccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione,verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si è evolutaverso attività polifunzionali sempre più contrassegnate da autonomia, intercambiabilità dei ruoli e dallaconoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoliprofessionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategiciper la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.Materie d'esame: a) Disegno tecnico - b) Tecnologia meccanica - c) Impianti termotecnici e disegno - d)Meccanica - e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio - f) Disegno, progettazione e organizzazioneindustriale.

3) Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazioneAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità impiantisticaelettrica e automazione sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo estima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figuraprofessionale svolge le attività pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica enelle telecomunicazioni. Altre attività di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione,la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettricie di telecomunicazione.Materie d'esame: a) Elettrotecnica - b) Elettronica - c) Sistemi elettrici automatici - d) Impianti elettrici - e)Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

4) Perito industriale laureato in chimicaAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialitàchimica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima,anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Lacomplessità e la varietà di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria edella impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentaristica e della relativa impiantistica comportanoche, per tale tipo di professionalità, convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli dicompetenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestalepossiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche enutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunqueruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo deglialimenti.Materie d'esame: a) Macchine - b) Elettrotecnica e laboratorio - c) Complementi di chimica ed elettrochimica,laboratorio - d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio - e) Chimica industriale - f) Impianti chimici edisegno - g) Economica industriale con elementi di diritto - h) Chimica fisica e laboratorio - i) Chimica organica,bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio - l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio - m)Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

5) Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientaleAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialitàprevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione,verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva2005/36. Le principali attività che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igieneambientale possono essere collocate soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quelloelettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inseriscequesto professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca,della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici,collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute edel miglioramento della qualità dell'ambiente.Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio - b) Meccanica, macchine e laboratorio - c) Elettrotecnica elaboratorio - d) Chimica fisica ed elettrochimica - e) Impianti industriali e disegno - f) Analisi chimica generale etecnica e laboratorio - g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

6) Perito industriale laureato in informaticaAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialitàinformatica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima,anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali

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attività che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle qualipuò rivestire diversi ruoli come libero professionista con attività di consulenza in vari settori.Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio ­ b) Calcolo delle probabilità, statistica, ricercaoperativa e laboratorio ­ c) Elettronica e laboratorio - d) Informatica generale, applicazioni tecnico - scientifiche elaboratorio - e) Sistemi, automazione e laboratorio.

7) Perito industriale laureato in designAlla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialità graficasono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, ancherelativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questoprofessionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitaledel prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto graficotradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnicodella qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.Materie d'esame: a) Meccanica e macchine - b) Disegno applicato all'arte grafica - c) Tecnologia grafica - d)Merceologia grafica - e) Economia aziendale - f) Impianti grafici e disegno - g) Storia dell'arte - h) Materiali etecnologie - i) Atelier di design - l) Rappresentazione tridimensionale - m) Tecnologie e progettazione.

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LEGGE 26 MAGGIO 2016, N. 89DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ

DEL SISTEMA SCOLASTICO E DELLA RICERCA

…omissis…

Art. 1 septiesDisposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali

1) Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico

diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano inpossesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalleseguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2) Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia adogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissioneall'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché' i provvedimenti adottatidagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigentiprima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinqueanni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato perl'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido atal fine ai sensi della normativa previgente.

…omissis…

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NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEIPERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni peritoindustriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all’albo e che ogni tirocinantedevono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificatedal diritto vigente. La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale,costituisce illecito disciplinare. I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per iltirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con icommittenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell’ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungerealla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi laqualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private. Ogni perito industriale e peritoindustriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnatoaffinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimereeventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l’esercizio dellaprofessione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllodall’interno che precede ed integra quello statale.Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel qualediritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società traprofessionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1Il perito industriale e perito industriale laureato nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale dipubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizionidel codice deontologico. Il perito industriale e perito industriale laureato, che operi al di fuori del territorionazionale, è tenuto al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.Non informare il consiglio dell’ordine di appartenenza, su di un comportamento contrario al codice deontologico,costituisce illecito disciplinare.

Art. 2Tutti coloro che esercitano la professione di perito industriale e di perito industriale laureato, anche in formasocietaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine digarantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3Il perito industriale e perito industriale laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza ediligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essereadeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveriprofessionali. Il perito industriale e perito industriale laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale dialcun tipo.

Art. 4L'esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Art. 5Il perito industriale e perito industriale laureato deve denunciare al consiglio del collegio dell’ordine diappartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, daqualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6Il perito industriale e il perito industriale laureato, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasicomportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, diopinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 7Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e dellacollettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industrialelaureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo iregolamenti fissati dall’ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

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Art . 8Il perito industriale e il perito industriale laureato non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopicontrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

Art. 9Il perito industriale e il perito industriale laureato deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamentedettate dal consiglio del collegio dell’ordine e dal consiglio nazionale nell'esercizio delle rispettive competenzeistituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 10L'appartenenza al collegio dell’ordine impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. Atal fine, è preciso dovere dell’iscritto contribuire con la tassa stabilita annualmente dal collegio al funzionamentodel medesimo. La morosità, derivante dal mancato versamento, costituisce illecito disciplinare, determinandone lasospensione a tempo indeterminato. Ogni iscritto deve segnalare al consiglio del collegio dell’ordine diappartenenza il comportamento dei propri colleghi o di società tra professionisti iscritte all’ordine dei peritiindustriali e dei periti industriali laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto,fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11È preciso dovere del perito industriale e perito industriale laureato partecipare alle votazioni per il rinnovo delconsiglio del collegio dell’ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 12Il perito industriale e perito industriale laureato dipendente, autorizzato a svolgere l’attività libero-professionale,salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo quanto stabilito nelsuccessivo articolo 27.

Art. 13Il perito industriale e perito industriale laureato componente del consiglio del collegio dell’ordine non ha vincolodi mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla professione. Deve svolgere il proprio compitocon disponibilità, obiettività ed imparzialità.

Art. 14Il perito industriale e perito industriale laureato deve comunicare al collegio dell’ordine tutte le variazioni dei datialla reperibilità, all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’albo.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15Il perito industriale e perito industriale laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori dilealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'interacategoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del peritoindustriale e perito industriale laureato nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionalie nei confronti delle società tra professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società traprofessionisti, iscritte all’albo professionale.

Art. 16È fatto divieto ai periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo ed ai tirocinanti di screditare i propricolleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 17Il perito industriale e perito industriale laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato adaltri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente eregolarmente esonerato. Il perito industriale e perito industriale laureato, originariamente incaricato, devecollaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell’opera. Il perito industriale eperito industriale laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamenteincaricato le prestazioni, che risultino già svolte.

Art. 18In caso di decesso di un collega, il perito industriale e perito industriale laureato chiamato dal consigliodell’ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione ètenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il perito industriale e

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perito industriale laureato sostituto, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi,dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Art. 19In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la suasostituzione si applica il primo comma dell’articolo precedente. Il perito industriale e perito industriale laureatosostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali eorganizzativi.

Art. 20Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definitipreventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno. Il perito industriale eperito industriale laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti.Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazioneprofessionale.

Art. 21Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento del praticante, a contenuto teorico e pratico, finalizzato aconseguire le capacità necessarie per l’esercizio della gestione organizzativa della professione.Il perito industriale e perito industriale laureato nei rapporti con i tirocinanti deve curare in modo disinteressatol’insegnamento professionale al fine dell’adempimento della pratica professionale, avendo cura anche a trasferirele regole deontologiche. Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti neicompiti e modalità di espletamento della pratica. Al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso speseforfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle presenti normedi deontologia ove praticabili. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie perl’esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con lenorme di deontologia. Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichidai clienti dello studio ove svolge il tirocinio.

Art. 22Per nessuna ragione e in nessun caso il perito industriale e perito industriale laureato dovrà attribuirsi la paternitàdi un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprioun lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 23Il perito industriale e perito industriale laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoroprofessionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abusoal consiglio dell’ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto allacompetente Autorità Giudiziaria.

Art. 24Non è permesso al perito industriale e perito industriale laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensidelle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni. è ammessa con ogni mezzo la pubblicitàinformativa avente ad oggetto l’attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli possedutiattinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Lapubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segretoprofessionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della presente disposizionecostituisce illecito disciplinare.

Art. 25Il perito industriale e perito industriale laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamentecensurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il consiglio dell’ordinedi appartenenza.

Art. 26Il perito industriale e perito industriale laureato o società di professionisti o tirocinante che intenda procedere pervie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all’albo, per motivi attinenti all'eserciziodella professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio dell’ordine per tentare una composizioneamichevole della controversia attraverso la mediazione del presidente del consiglio dell’ordine di appartenenza.

Art. 27Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incaricoprofessionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessitàdell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino

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alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocatinell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota alcliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando perle singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 28Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito industriale e perito industriale laureato, anche come sociodi società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentalirequisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno questepremesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 29Alla base della prestazione professionale del perito industriale e perito industriale laureato deve essere tenuto inconto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone, la tutela dell’ambiente, laconservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e ilcontenimento dei fabbisogni energetici.

Art. 30Il perito industriale e perito industriale laureato ovvero la società tra professionisti, nell'eseguire l'incaricoconferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò noncomporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti ocompiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 31Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti alcliente dall'esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dalcliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momentodell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazionesuccessiva. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 32Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società traprofessionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durantel'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente o perquanto è stabilito dall’articolo 622 c.p. 1 L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto conil committente. Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendentidell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questiultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Art. 33Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere lapreparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerenteall'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al finedi non causare danni al committente. In tali casi, il perito industriale e perito industriale laureato potrà svolgerel’incarico anche in collaborazione con colleghi specialisti, informandone il cliente.

Art. 34Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il perito industriale e perito industriale laureato potrà farsi sostituire dapersona competente nell'ambito della propria organizzazione, previa verifica del gradimento da parte delcommittente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sottola sua personale responsabilità.

Art. 35Il perito industriale e perito industriale laureato può svolgere la propria attività professionale nelle forme dellesocietà previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornireall’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo. Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. Laspecifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze,previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

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Art. 36Il perito industriale e perito industriale laureato potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazionecompleta, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi setrattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 37Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre aquelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità delcompenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto. Il perito industriale e peritoindustriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenticostruttivi proposti all’interno della sua prestazione professionale.

Art. 38Il perito industriale e perito industriale laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali pressoenti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o diprocacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.

Art. 39Il perito industriale e perito industriale laureato, che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudizialio stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parenteentro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse nella controversia.

Art. 40Nella compilazione della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massimachiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui sichiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento delconferimento dell’incarico, di cui all’art. 27.

Art. 41Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti orelativi all’incarico, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Art. 42Il perito industriale e perito industriale laureato deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendouna condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 43L’evasione fiscale sui redditi professionali, ove definitivamente accertata o l’omessa denuncia della posizioneprevidenziale alla Cassa di Previdenza costituiscono illecito disciplinare.

Art. 44Il perito industriale e perito industriale laureato non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quandova a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 45Il perito industriale e perito industriale laureato, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una pubblicaamministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con gli interessi perseguitidall'amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari chediscendono dall'appartenenza alla pubblica amministrazione. Il perito industriale e perito industriale laureatopubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapportosubordinato in essere. Deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altriprofessionisti. Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a comunicare al consiglio dell’ordine lecaratteristiche del proprio rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione. Il perito industriale eperito industriale laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti delle istituzioni, per losvolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall’istituzioneinteressata.

DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 46Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il perito industriale e perito industriale laureato instauri rapporticon terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quellidei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

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NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 47Il perito industriale e perito industriale laureato, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, devetenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico. Pertanto, deve assumereun comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé o per altri e non deve vantare tale ruoloal fine di trarre utilità di qualsiasi natura.

Art. 48Il perito industriale e perito industriale laureato, prescelto dal consiglio dell’ordine per partecipare a commissioniin rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il decoro. Deve, inoltre, segnalareal proprio consiglio dell’ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghimembri della medesima commissione.

Art. 49Il perito industriale e perito industriale laureato nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o distudio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assiduapartecipazione.

Art. 50Il perito industriale e perito industriale laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché le modalitàseguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme delbando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilareaffinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non venganoposti in essere nei confronti degli altri membri della commissione. Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto adinformare tempestivamente sia l'ente banditore sia il consiglio dell’ordine di appartenenza, nonché l'autoritàgiudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 51Il perito industriale e perito industriale laureato che venga nominato componente di una commissione giudicatricedeve rifiutare l'incarico, qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, inparticolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentelaentro il terzo grado o di collaborazione professionale continuativa.

Art. 52Tutti gli iscritti all'albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli entiinteressati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al consiglio dell’ordine. Per lenomine conferite a titolo personale, il perito industriale e perito industriale laureato, prima di dare il proprioassenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio dell’ordine di appartenenza.

Art. 53Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale eglisia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentariemanate per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. Gli iscritti all'albodevono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a secondadella gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimentidisciplinari saranno presi dai competenti consigli di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio cosìcome previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 55L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del consiglio dell’ordine diappartenenza. I periti industriali e i periti industriali laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principiinformatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Art. 56Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal consiglio nazionale dei periti industriali e deiperiti industriali laureati e recepito dal consiglio dell’ordine territoriale.Esso è depositato presso il ministero della giustizia e gli uffici giudiziari.

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NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBROATTESTANTE L’ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

Visto il Regio Decreto 11/02/1929 n° 275 – Regolamento per la professione di Perito Industriale.Vista la Legge 25/04/1938 n° 897 – Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi Professionali e sullefunzioni relative alla custodia degli Albi.Visto il D.Lgs. Luogotenenziale 23/11/1944 n° 382 – Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulleCommissioni Centrali Professionali.Vista la Delibera del Consiglio del Collegio in data 28/01/1969.Visto il D.P.R. 05/06/2001 n° 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissioneall’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativiordinamenti.Vista la Delibera del Consiglio del Collegio in data 13/06/2006.Vista la Delibera del Consiglio del Collegio in data 28/10/2010.

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIOnella Sua seduta del 18/06/2013 ha disposto, con Delibera n° 78, la modifica del Regolamento in vigore per l’usodel timbro, già approvato con precedenti delibere ed ha emanato il seguente Regolamento.

3) USOOgni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale o da un Perito Industriale Laureato a Privati, Enti,Uffici, dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro ad inchiostro grasso, attestante che il PeritoIndustriale o Perito Industriale Laureato, firmatario dell’elaborato, possiede il requisito, prescritto dallaLegge, dell’iscrizione nell’Albo professionale.

4) FORMATOIl timbro recherà il nome del professionista ed il numero d’iscrizione nell’Albo e risponderà al formatoed alle caratteristiche indicate nei nuovi modelli approvati. I vecchi modelli rimangono in uso epotranno essere sostituiti su richiesta del Professionista. I modelli sono riprodotti in calce.

3) ASSEGNAZIONEIl Presidente del Collegio assegna il timbro in dotazione al Professionista che ne abbia fatto richiesta scritta,utilizzando l’apposita modulistica, corredandola del pagamento richiesto per la realizzazione del timbro. Perl’assegnazione del timbro il Professionista deve risultare iscritto all’Albo, non essere soggetto a procedimentidisciplinari di sospensione ed essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione scadute a quelladata. La consegna è annotata sull’apposito registro, firmato dal Professionista che riceve il timbro, inconcomitanza con il ritiro.

4) RICONSEGNAQualora il professionista sia cancellato dall’Albo, per dimissioni od in seguito a provvedimenti disciplinaridovrà, all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione delprovvedimento, se adottato d’iniziativa del Collegio, riconsegnare il timbro, senza diritto ad alcun rimborso.L’avvenuta riconsegna del timbro al Collegio sarà annotata sull’apposito registro con rilascio di ricevutaall’Interessato. Il professionista che è cancellato dall’Albo e non riconsegna il timbro, immediatamente odentro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato e del provvedimento sarà data comunicazioneall’Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati.Il professionista cancellato dall’Albo che continui l’esercizio della professione e faccia uso del timbro a taleeffetto sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 19 del Regio Decreto 11/02/1929n° 275.

5) SMARRIMENTOIn caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà farne denuncia alla Pubblica Autorità e darnecomunicazione al Presidente del Collegio, consegnando una copia della denuncia. Un duplicato del timbrosarà rilasciato a richiesta e dietro pagamento, con annotazione sull’apposito registro della motivazione delduplicato.

6) DIVIETO DI DUPLICAZIONEÈ vietato utilizzare e duplicare timbri che non siano dati in dotazione dal Presidentedel Collegio. È fatto inoltre divieto di provvedersi direttamente del timbro o usare timbri cheabbiano caratteristiche simili ai modelli approvati.

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7) CONTROLLO DELLE AUTORITÀL’Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione od all’approvazionedegli elaborati saranno invitati ad accertare l’apposizione del timbro regolamentare sugli elaborati stessi ed arespingerli in caso di inadempienza o qualora non sia, in altro modo, accertata l’iscrizione nell’Albo alla datadella presentazione dell’elaborato. Agli Enti sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni con fac-similedel timbro.

8) ABUSIOgni abuso ed irregolarità nell’uso del timbro sarà considerata infrazione perseguibile con provvedimentodisciplinare previsto dall’art. 11 del Regio Decreto 11/02/1929 n° 275.

Il Presidente del Collegio(Per. Ind. Giorgio Viazzi)

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FAC-SIMILI TIMBRO

Timbro precedente in uso e tuttora valido

Nuovi timbri in uso (approvati con Delibera del 13/06/2006)

NOTE:

a) Sino alla data della presente Delibera i possessori del timbro saranno ritenuti esercitanti, o meno, laprofessione in relazione ad un’autocertificazione a riguardo che dovrà essere prodotta su richiesta delCollegio. Nel caso si constatasse che tali dichiarazioni risultassero mendaci il Consiglio attiverà, neiconfronti dei Soggetti interessati, idonea procedura disciplinare. In conseguenza di quanto dichiarato conautocertificazione, nel caso di quote di iscrizione differenziate, essi saranno soggetti al pagamento dellaquota relativa.

b) Dalla data della presente Delibera i Soggetti richiedenti il timbro professionale saranno considerati a tutti glieffetti professionisti e, susseguentemente, nel caso di quote di iscrizione differenziate, soggetti al pagamentodella quota in vigore per i professionisti.

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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUAAPPROVATO E PUBBLICATO SUL BOLLETTINO N. 13/2016

DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

…omissis…

SOMMARIO

PARTE PRIMA

…omissis…

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

…omissis…

LIBERE PROFESSIONI

Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industrialilaureati, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati,pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previstodall'alt. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.

Revisione approvata il 27 maggio 2016

Art. 1Oggetto

1) Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per lagestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine,delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2Definizioni

2) Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

a) Attestato di formazione continua: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimentodell'obbligo formativo.

b) Attività formative: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al finedi assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscrittiall'albo.

c) Attività formativa in convenzione: attività che prevede un sistema completo di attività formativecomposte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione traI'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, altri soggetti.

d) Autorizzazione: è Patto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT lapossibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.

e) Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciòdeputati a norme di legge di regolamento.

f) CNN: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

g) Competenza: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità checonsentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza siconnota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza,che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità,che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.

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h) Competenze tecnico-professionali (CTP): conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attivitàprofessionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto devepresidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della liberaprofessione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Ilrisultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formaleviene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.

i) Convegno, incontro tecnico o seminario: evento a carattere monotematico e informativo di duratacompresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.

j) Corso di formazione: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazionetecnica, culturale, giuridica.

k) Credito Formativo Professionale (CFP): unità di misura per il riconoscimento della rilevanzadell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lostesso consente di acquisire.

l) Esenzione temporanea: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiestadell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua.Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

m) Evento formativo accreditato: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema diformazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da partedel professionista ed alla acquisizione di CFP.

n) Evento formativo certificalo: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono giàdescritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunquedenominata ed una conseguente certificazione.

o) Formazione a distanza (FaD): formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa(LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la noncompresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che visia meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quellodell'apprendimento (sincrono ed asincrono).

p) Formazione abilitante: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate ocomunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.

q) Formazione formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universitàe istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di unaqualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta,nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

r) Apprendimento informale: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizzain ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati),nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoroquotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi formache il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale informa innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione èdimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attivitàformativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privatosociale.

s) Apprendimento in servizio: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dalprofessionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o diesplicita richiesta da parte del datore di lavoro.

t) OT: Organismo Territoriale dell'Ordine.

u) Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressadisposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini ocollegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specificheprofessionalità.

v) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).

w) Registro della Formazione Continua (RFC): piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sullaquale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tuttigli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono statiassegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal ConsiglioNazionale.

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Art. 3Natura e caratteristiche della Formazione continuai

1) La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quantoprevisto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell'OT,dell'impegno annuale.

2) Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppodelle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica,scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Art. 4Funzioni e compiti del CNPI e degli OT

1) I1 CNPI:

a) Predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti edalla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioniprofessionali e dei soggetti autorizzati cd effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità estandard qualitativo; svolge azione di monitoraggio anche sulle attività sviluppate attraverso l'istitutodella convenzione;

b)Stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni diriconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 delDPR n. 137/2012;

c) Attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati;

d)Tiene il RNFC costituito dall'insieme dei RFC. 2. Gli OT:

e) Organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo att. 5;

f) Vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;

g) Attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed inconvenzione;

h) Registrano, quando non registrato automaticamente, nel-l'RFC i CFP acquisiti dall'iscritto sia perattività formative organizzate dall'OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attivitàformative degli Enti autorizzati, e per le altre attività formative riconosciute;

i) Provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando alConsiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale.

Art. 5Realizzazione delle attività formative

1) In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 le attività di formazione continua possono esseresvolte:

a) Dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti;

b)Da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal CNPI;

c) Dal CNPI, anche tramite la propria Fondazione Opifi-cium, di cui è socio fondatore, che svolgeattività di formazione e di studio;

d)Da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggettiautorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento comune attinente alriconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012.

2) Gli OT realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee guidapredisposte dal CNPI e dei fabbisogni dei professionisti.

3) Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli OT, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa,scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare in convenzione con altri soggetti,purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal CNPIin virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorionazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli OT di trasmettere la convenzione al CNPI.

4) La domanda di autorizzazione da parte delle associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, contenentil'elenco delle proposte di attività formative, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPI, vieneimmediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istantiviene comunicata, a cura del CNPI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dalMinistero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

5) Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione di revoca del CNPI sulla basedella verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.

6) Il CNPI può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

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Art. 6Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1) Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazioneindiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale, eattinenti la formazione culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistemadi formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, dellecompetenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.

2) Rientrano nella formazione diretta:

a) la formazione formale;

b) l'apprendimento informale;

c) l'apprendimento in servizio.3) Rientrano nella formazione indiretta:

a) l'apprendimento informale;

b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.);

c) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;

d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;

e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro,commissioni di studio, ecc.;

f) l) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;

g) g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propriaattività;

4) Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte delprofessionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione.

5) Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazionerelativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Art. 7Formazione a distanza (Fai)

1) Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possonoessere partecipati anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI.

2) La FaD distribuita dall'OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti dellapropria competenza territoriale.

3) La FaD distribuita dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimentodei CFP sull'intero tenitorio nazionale.

4) Per poter dare luogo al riconoscimento dei CFP le iniziative di FaD devono prevedere, oltre ai consuetilivelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettivapartecipazione con l'utilizzo di una piattaforma applicativa Learning Management System - LIvIS).

5) Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD in house.

Art. 8Impegno formativo

1) Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni,tale da acquisire complessivamente 120 CFP,

2) L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea. 1,a riduzione del numero dei crediti daconseguire sarò calcolata pro-mese. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:

a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;

b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;

c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi,opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.

3) L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motividiversi da quelli sopra indicati. L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere larichiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

4) L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, seiscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordineprofessionale diverso;

5) Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo aquello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.

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6) Fatta salva l'obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il non esercizio della professione vieneautorizzata, su richiesta dell'interessato, la riduzione dei crediti da conseguire e comunque dovrà essere garantitoun impegno formativo nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

7) Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo,nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

Art. 9Valore ed attribuzione dei crediti

1) Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di l credito ad ogni ora diattività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal CNPI, anche al fine di garantire lanecessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.

2) È obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente laformazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente. Tale obbligo sussiste per le attivitàformative non organizzate dall'OT.

3) Lo svolgimento delle attività formative dell'OT è limitato alla propria competenza territoriale. Resta fermo ilriconoscimento dei CFP per la partecipazione degli iscritti di altro OT e limitatamente alle attività formativefrontali.

Art. 10Registro della formazione continua

1) Istituito presso gli OT, il RFC. Il registro avrà funzione di:

a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista

b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livelloterritoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in sezioni tematiche inerenti le aree di competenza.

2) Il CNPI gestisce la piattaforma "Albo Unico" con proprie linee guida definisce le caratteristiche dcl registro.3) La tenuta e l'aggiornamento del registro sarà a cura dell'OT, nella sezione di competenza.4) Il RNFC, che raccoglie i dati di tutti i RFC, sarà consultabile on-line e stampabile.

Art. 11Norme transitorie e finali

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul bollettinoufficiale del Ministero della Giustizia.

2) In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo diformazione continua avviene a partire dal 1° gennaio 2014.

3) I CFP relativi ad eventi di aggiornamento svolti nel 2013 per il mantenimento delle abilitazioni specialiconseguiti con formazione abilitante, potranno essere attribuiti al computo del primo quinquennio.

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LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE CONTINUA

In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e PeritiIndustriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013,secondo quanto previsto dall'art. 7, collima 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamentiprofessionali, a nonna dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito conmodificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.Revisionato il 27.05.2016 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data15.07.2016

Art. 1Oggetto

1) Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato indata 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureatied approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013, ulteriormente modificato con delibera del27/05/2016 del CNPI e successivamente pubblicato sul Bollettino n. 13 del 15 luglio 2016, secondo quantoprevisto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali,a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dallaLegge 14 settembre 2011, n. 148.Per le definizioni si fa riferimento all'art. 2 del Regolamento di Formazione Continua:

a) Attestato di formazione continua: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimentodell'obbligo formativo.

b) Attività formative: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al finedi assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscrittiall'albo.

c) Attività formativa in convenzione: attività che prevede un sistema completo di attività formativecomposte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tral'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.

d) Autorizzazione: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT lapossibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.

e) Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciòdeputati a norme di legge o di regolamento.

f) CNPI: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

g) Competenza: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità checonsentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza siconnota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza,che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità,che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.

h) Competenze tecnico professionali (CTP): conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attivitàprofessionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto devepresidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della liberaprofessione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Ilrisultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formaleviene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.

i) Convegno, incontro tecnico o seminario: evento a carattere monotematico e informativo di duratacompresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.

j) Corso di formazione: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazionetecnica, culturale, giuridica.

k) Credito Formativo Professionale (CFP): unità di misura per il riconoscimento della rilevanzadell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lostesso consente di acquisire.

l) Esenzione temporanea: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiestadell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua.Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

m) Evento formativo accreditato: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema diformazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da partedel professionista ed alla acquisizione di CFP.

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n) Evento formativo certificato: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono giàdescritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunquedenominata ed una conseguente certificazione.

o) Formazione a distanza (FaD): formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa(LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la noncompresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che visia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quellodell'apprendimento (sincrono ed asincrono).

p) Formazione abilitante: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate ocomunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.

q) Formazione formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universitàe istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di unaqualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta,nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

r) Apprendimento informale: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizzain ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati),nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoroquotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi formache il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale informa innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione èdimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attivitàformativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privatosociale.

s) Apprendimento in servizio: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dalprofessionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o diesplicita richiesta da parte del datore di lavoro.

t) OT: Organismo Territoriale dell'Ordine.

u) Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressadisposizione dì legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini ocollegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specificheprofessionalità.

v) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).

w) Registro della Formazione Continua (RFC): piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sullaquale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tuttigli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono statiassegnati crediti formativi.

x) L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dalConsiglio Nazionale.

2) Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:

a) i modelli e i requisiti per le convenzioni come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. del Regolamento diFormazione Continua;

b) gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazionecome disciplinato dall'Art. 5, comma 3. e comma 4. del Regolamento di Formazione Continua;

c) il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'Art. 9, comma 1. delRegolamento di Formazione Continua;

d) le caratteristiche del RFC, come indicato dall'Art. 10 comma 2. del Regolamento di FormazioneContinua.

Art. 2Principi guida

1) La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principiimprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità dìformazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all' Ordine.

2) Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenutial rispetto dei suddetti principi.

3) L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il l° gennaio e si chiude il 31 dicembre diciascun anno. Il periodo oggetto di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio.

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4) L'OT è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti stabilito all'art. 8, comma 1. delRegolamento di Formazione Continua. La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecitodisciplinare, come da comma 1. Art. 7 del DPR n. 137/2012.

5) Per garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, l'iscritto dovràacquisire nel corso dell'anno almeno 15 CFP. L'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecitodisciplinare.

Art. 3Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori

1) Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti linee guidanell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema dìFormazione Continua dell'Ordine) in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisitiminimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

2) Il soggetto erogatore dell'attività di formazione deve possedere, a pena di esclusione, la capacità a contrarrecon la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolareriferimento all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le conseguenze di cui all'art. 32 terdel codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanatosulla base delle dichiarazioni non veritiere. La eventuale incapacità si estende agli enti di cui il soggetto, peril quale operano le ipotesi di esclusione, è rappresentante o gestore.

3) La carenza dei requisiti, di cui al comma precedente, che determina l'esclusione o il divieto, ivi compresequelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, opera se la condizione ostativa riguarda direttamente lapersona delegata alla erogazione dell'attività formativa, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresaindividuale, il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio, se si tratta di associazione o fondazione, ilsocio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, gliamministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

4) Le persone, di cui al comma 2, che siano professionisti iscritti ai relativi albi degli ordini o collegi diappartenenza, devono possedere l'ulteriore requisito di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 legge 25aprile 1938, n. 897 e, al momento della richiesta o rinnovo di autorizzazione, non devono aver alcunprocedimento disciplinare pendente nè essere sottoposte a provvedimento sanzionatorio, irrogato dall'ordineo collegio di appartenenza.

5) Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida(Allegato I Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa) e prevederel'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausolespecifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durataed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta daentrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.

6) L'OT o il CNPI, in quanto soggetti organizzatori della convenzione, verificano la presenza dei requisiti di cuial comma 1.

7) Il soggetto organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionaledell'attività formativa. L'OT organizzatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al CNPIentro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste inconvenzione.

8) In qualunque momento il soggetto organizzatore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti alsoggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fattarichiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essereannullata la convenzione. L'invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, inqualunque momento, dal CNPI al soggetto erogatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodoprecedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.

Art. 4Autorizzazione a svolgere attività formative

1) Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione,purché autorizzati dal CNPI acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante. Per l'ottenimentodell'autorizzazione, il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti di cui al successivo Allegato 4(Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative) nonché quelli oggetto della dichiarazione di cuiall'allegato 5 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

2) L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal CNPI sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimidi qualità indicati nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attivitàformative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) delle presenti linee guida, prima della richiesta diparere al Ministro vigilante.

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3) Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida(Allegato 2 Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative) che può essere integratocon clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua.

4) Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare un progetto con l'elenco delle attivitàformative che intendono effettuare nel successivo anno al fine di ottenere la specifica approvazione. Nonsono ammesse modifiche al progetto formativo in corso d'anno.

5) L'autorizzazione ha validità per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata (vedi allegato 6),previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'autorizzazione e i successivi rinnovi sono soggetti alpagamento dei diritti di segreteria.

6) L'attività dì gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:

a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;

b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;

c) al rilascio dell'attestato di partecipazione;

d) alla redazione di una relazione annuale dell'attività di formazione effettuata con indicazione deipartecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.

7) In qualunque momento il CNPI può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o piùrequisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originalientro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

Art. 5Attribuzione e assegnazione dei crediti

1) Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di I credito ad ogniora di attività formativa, come indicato all'Art. 9, comma 1. del Regolamento e nei limiti di quanto stabilitoai commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale ilcorso è portato a compimento.

2) L'iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardantil'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazionedell'Ordine. In questo ambito è da considerarsi anche la partecipazione alle assemblee dell'OT.

3) Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce 1 CFP per ogni ora di durata effettivadell'attività formativa.

4) Per i corsi di formazione frontale e in FaD è attribuito I credito per ogni ora di formazione. Qualora il corsodi formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento dì una prova finale, vengono assegnatiulteriori 3 CFP. Il superamento della prova finale è condizione necessaria all'assegnazione di tutti i CFPattribuiti all'evento formativo.

5) Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore. Il corso di formazione in FaD deveavere una durata minima di 2 ore.

6) Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali,nella misura di 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari). Per lealtre tipologie di corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI.

7) Per la formazione abilitante è attribuito 1 CFP per ogni ora di formazione effettivamente svolta. Per i corsiabilitanti di durata superiore a 80 ore sono attribuiti massimo 80 crediti.

8) Per l'apprendimento in servizio sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sullabase della documentazione prodotta dall'iscritto.

9) Per l'apprendimento informale sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sullabase della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.

10) Per docenza, di attività formative sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato unmassimo di 50 CFP nel quinquennio.

11) Per l'attività di relatore in convegni possono essere assegnati fino a 3 CFP per evento, con un massimo di 50CFP nel quinquennio.

12) Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino adun massimo di 50 CFP nel quinquennio.

13) Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, iConsigli territoriali dell'Ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc.possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio,

14) Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI - UNI - CTI - ecc.)inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 35 CFP nel quinquennio.

15) Per la formazione svolta in qualità di professionista affidatario a favore di praticanti, di durata non inferiorea sei mesi, possono essere assegnati massimo 50 CFP nel quinquennio, indipendentemente dal numero deipraticanti.

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16) Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico - scientifico - istituzionale strettamente inerentil'ambito professionale, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.

17) Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possonoessere assegnati fino a 15 CFP per sessione.

18) La certificazione della competenza consente l'assegnazione da parte dell'OT dei CFP in base ai criteri dellepresenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nelquinquennio.

19) Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere assegnatiCFP aggiuntivi.

20) L'OT organizzatore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionistiche hanno fruito degli eventi formativi il numero dei CFP attribuiti. Il numero di CFP assegnati deve esseretempestivamente registrato nel RFC.

21) Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo e/o alquinquennio successivo.

22) Nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFPobbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione delquinquennio di riferimento.

Art. 6Registro della Formazione Continua

1) Definizioni:

a) FaD: formazione a distanza erogata attraverso una piattaforma applicativa (LMS), è l'insieme delleattività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti ediscenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD, a seconda che vi sia o meno separazionetemporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono edasincrono), la FaD è uno strumento che permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione delprocesso formativo e consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio.

b) E-learning: è una modalità asincrona di apprendimento, nella quale il processo formativo si sviluppaattraverso una piattaforma informatica e i contatti tra docente e discente avvengono per lo più in modoindiretto attraverso la piattaforma stessa, posta elettronica, chat, forum, etc.

c) Videoconferenza/streaming: è un'aula virtuale che prevede la compresenza di discenti, docenti e tutor cheinteragiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione. Modalità sincrona. Essa può essere veicolataattraverso la piattaforma applicativa (LMS), per la gestione delle presenze.

d) Learning Management System: è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permettel'erogazione dei corsi in modalità e-learning, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previstedal progetto educativo dell'istituzione proponente. Il LMS presidia: la distribuzione dei corsi online,l'iscrizione dei discenti, il tracciamento delle attività online. Gli LMS spesso operano in associazione congli LCMS (Learning Content Management System) che gestiscono direttamente i contenuti, mentre alLMS resta la gestione degli utenti e l'analisi delle statistiche. La maggior parte degli LMS sono strutturatiin maniera tale da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l'accesso e la gestione dei contenuti.Normalmente un LMS consente; la registrazione dei discenti, la consegna delle chiavi riservate diaccesso, la registrazione della frequenza ai corsi e-learning e una verifica delle conoscenze acquisiteattraverso appositi "step" di valutazione dell'apprendimento intermedi e/o finali. Le piattaforme LMS, alfine di garantire la massima portabilità/compatibilità dei contenuti (learning object), assicurano una pienacompatibilità con gli standard SCORM.

e) SCORM": è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce nell'e-learning, le specificherelative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici (learning object) con i qualivengono strutturati i corsi. La piattaforma e-learning ha solo il compito di dialogare con l'oggetto,interpretando i messaggi che gli vengono trasmessi. Ciò è possibile in quanto SCORM definisce al suointerno le caratteristiche che dovrebbero essere supportate dal LMS.

2) Soggetti della FaD:Le figure che prendono parte ad un percorso FaD sono:

a) Docente: La progettazione, l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi richiedono diversecompetenze del docente:- docente esperto in progettazione didattica, con una esperienza specifica in ambito FaD;- docente esperto della materia oggetto del corso;

b) Docente/tutor capace di gestire, moderare ed orientare l'interazione in rete;

c) Tutor: svolge funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo al processo diapprendimento, costituendo un importante punto di riferimento per l'allievo durante tutte le fasi del

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percorso formativo. L'intervento del tutor non richiede una conoscenza dei contenuti specifici dell'attivitàformativa, l'aspetto più importante diviene la corretta e ottimale gestione dei processi e delle attività chedovranno portare al conseguimento degli obiettivi previsti;

d) Team tecnico che gestisce l'assistenza tecnica, hardware e software, rendendosi disponibile ai discenti viachat, forum, email;

e) Discente: è un professionista iscritto all'albo di professione regolamentata indicata all'Art. l del DPR n.137/2012.

3) Caratteristiche della FaDUn corso FaD deve rispettare lo standard SCORM.

a) La struttura del corso deve prevedere e rendere noti:- le finalità del progetto;- i risultati che si vogliono raggiungere;- il programma del corso;- la descrizione tecnica e degli strumenti utilizzati e necessari;- le verifiche dell'apprendimento.

b) Per valutare correttamente l'apprendimento, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguentipassaggi:- verifiche intermedie, da inserire alla fine di ogni modulo didattico;- consentire il passaggio al modulo successivo solo dopo aver superato la verifica relativa al modulo

precedente;- verifica finale di apprendimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

ALLEGATI:

…omissis…

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ELENCO DEGLI ISCRITTIin ordine di iscrizione

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

1 14 BENZI FERRUCCIO 1947 195526/05/1928 GENOVA (GE) Elettricista GE00014P00043BNZFRC28E26D969L

2 24 VIAZZI GIORGIO 1961 1963 VIA RIMASSA A. 39/2 Cons. Tec. Tribunale18/10/1941 SASSARI (SS) Meccanica 16129 GENOVA (GE) GE00024P00006VZZGRG41R18I452N 010 542980 010 541703

[email protected]

3 27 SZABO' LUIGI 1964 196404/11/1944 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeSZBLGU44S04D969M

4 49 ROLLA FRANCESCO 1965 1968 Cons. Tec. Tribunale05/05/1944 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00049P00022RLLFNC44E05D969G

5 54 ROLLA EDOARDO 1968 1968 Cons. Tec. Tribunale12/12/1947 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00054P00013RLLDRD47T12D969U

6 81 CALCAGNO AUGUSTO 1968 197003/01/1949 GENOVA (GE) MeccanicaCLCGST49A03D969F

7 109 CECCARONI GIORGIO 1963 1972 Cons. Tec. Tribunale21/06/1944 GENOVA (GE) MeccanicaCCCGRG44H21D969L

8 118 VIAZZI RENZO GIACOMO 1968 1973 Cons. Tec. Tribunale29/05/1945 PONZONE (AL) Elettrotecnica GE00118P00046VZZRZG45E29G877R

9 119 ZACCAGNINO PAOLO 1969 1973 VIA LA SPEZIA 9/1A Cons. Tec. Tribunale19/11/1944 AVIGLIANO (PZ) Elettrotecnica 16149 GENOVA (GE) GE00119P00032ZCCPLA44S19A519B 010 413404 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

10 121 CHIAPPERINI DUILIO 1971 1973 Cons. Tec. Tribunale30/08/1950 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeCHPDLU50M30D969Y

11 122 BRUNELLI UBALDO ALBERTO 1970 197317/05/1950 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00122P00009BRNBDL50E17D969R

12 129 LAZZONI VITTORIO 1973 197315/11/1943 MASSA (MS) ElettrotecnicaLZZVTR43S15F023B

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

13 130 MANGINI ARNALDO 1973 197324/08/1943 RONDANINA (GE) Elettrotecnica GE00130P00015MNGRLD43M24H546U Abilitaz. Dlg 494/96

14 135 SANO' GIOVANNI 1970 1974 VIA DEL LAGACCIO 28/47 Cons. Tec. Tribunale20/04/1951 GENOVA (GE) Meccanica 16134 GENOVA (GE) GE00135P00040SNAGNN51D20D969K 010 2481492 010 2480266

[email protected]

15 136 ALUIGI ROLANDO 1973 197402/07/1946 GENOVA (GE) MeccanicaLGARND46L02D969W

16 142 CAPURRO VITTORIO 1968 197408/10/1949 CAMOGLI (GE) ElettrotecnicaCPRVTR49R08B490P

17 145 CAMPANELLA FORTUNATO 1967 1974 VIA BOBBIO 33/15 SC. SX. Cons. Tec. Tribunale17/07/1943 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16137 GENOVA (GE)CMPFTN43L17D969H 010 815507 010 815507

[email protected]

18 149 AGNESE MARIO 1947 197418/09/1928 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00149P00023GNSMRA28P18D969R

19 155 NICOLINI EUGENIO 1973 197524/06/1954 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNCLGNE54H24D969W

20 156 CIPOLLINA RENZO 1966 197510/10/1946 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCPLRNZ46R10D969G

21 161 LAVIOSA SANDRO 1970 197504/10/1949 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLVSSDR49R04D969J**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

22 162 POGGI LUCIANO 1973 1976 VIA ANFOSSI P. 24A/508/02/1951 GENOVA (GE) Meccanica 16164 GENOVA (GE) GE00162P00004PGGLCN51B08D969H

[email protected]

23 163 FROSO BRUNO 1967 197605/12/1942 CASSINE (AL) ElettrotecnicaFRSBRN42T05C027U**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

24 169 CORRADINO CORRADO 1961 197605/11/1942 SAVONA (SV) Meccanica GE00169P00020CRRCRD42S05I480B

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

25 170 VALSANIA ELIO 1955 197627/04/1936 GENOVA (GE) MeccanicaVLSLEI36D27D969V

26 171 BARATTUCCI GIOVANNI 1976 1976 Cons. Tec. Tribunale22/10/1943 MAFALDA (CB) ElettrotecnicaBRTGNN43R22E799S

27 173 TARANTINO MAURIZIO ENRICO 1974 1976 VIA CECCHI A. 46R21/10/1954 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16129 GENOVA (GE) GE00173P00045TRNMZN54R21D969V 010 561435 010 543433

[email protected]

28 175 SULFARO ANTONIO 1973 197617/12/1946 GENOVA (GE) Edilizia GE00175P00072SLFNTN46T17D969S

29 179 RIGALZA GIACOMO 1965 1976 VIA AL PONTE CALVI 2/1011/03/1946 GENOVA (GE) Meccanica 16124 GENOVA (GE) GE00179P00147RGLGCM46C11D969J

[email protected]

30 183 CAMILLETTI SERGIO 1973 197615/12/1954 MONTEFALCONE Chimica Industriale GE00183P00091APPENNINO (AP)CMLSRG54T15F493Y

31 187 MAINI MORENO 1975 1977 Cons. Tec. Tribunale30/07/1953 CHIAVARI (GE) Meccanica GE00187P00021MNAMRN53L30C621E

32 188 BATTEZZATI CARLO 1966 1977 Cons. Tec. Tribunale22/12/1945 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00188P00035BTTCRL45T22D969K

33 189 MUSSO GIO BATTA 1967 1977 Cons. Tec. Tribunale16/07/1948 CHIAVARI (GE) MeccanicaMSSGTT48L16C621N

34 196 TACCHELLA GIUSEPPE 1970 197724/06/1950 SAVIGNONE (GE) ElettrotecnicaTCCGPP50H24I475T

35 197 BENVENUTI VALTER 1971 1977 VIA R. FUMAGALLI 16/2606/01/1950 GENOVA (GE) Meccanica 16135 GENOVA (GE) GE00197P00048BNVVTR50A06D969Z Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

36 198 ANDREINI FAUSTO 1977 197726/06/1937 LIVORNO (LI) Termotecnica GE00198P00018NDRFST37H26E625T

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

37 199 GALLO ERMANO GIOVANNI 1972 197710/10/1950 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGLLRNG50R10D969R

38 201 PITTO CLAUDIO 1974 1977 VIA DEL FAGGIO 3/422/02/1955 GENOVA (GE) Meccanica 16139 GENOVA (GE) GE00201P00008PTTCLD55B22D969R 010 8311465 010 8371287

[email protected] Cert. En. Liguria

39 206 GUZZO BRUNO 1975 197711/10/1951 RONCO SCRIVIA (GE) MeccanicaGZZBRN51R11H536Q

40 208 ADAMI LIVIO 1958 1977 VIA PRINO INFERIORE 5717/10/1937 TRIESTE (TS) Meccanica 16016 COGOLETO (GE) GE00208P00017DMALVI37R17L424Q 010 9185073 010 9185073 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

41 213 PAGANO ANTONINO 1972 197828/07/1951 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00213P00126PGNNNN51L28D969J Abilitaz. Dlg 494/96**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

42 214 ROCCA FERRUCCIO 1976 1978 CORSO SAFFI A. 7/8 Cons. Tec. Tribunale22/02/1957 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16128 GENOVA (GE)RCCFRC57B22D969E 1988 Laurea LM-29 Ingegneria

Elettronica Cert. En. Liguria

43 217 CROSA MARIO 1972 197830/08/1940 SERRA RICCO' (GE) ElettrotecnicaCRSMRA40M30I640J

44 220 MASSARDO ALESSANDRO 1973 197812/04/1954 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSSLSN54D12D969J**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

45 221 RUBINO MAURO 1972 197804/07/1953 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.RBNMRA53L04D969Z

46 232 MASSONE ANGELO 1966 1979 Cons. Tec. Tribunale09/08/1947 GENOVA (GE) MeccanicaMSSNGL47M09D969L

Cert. En. Liguria

47 237 CASASSA FEDERICO 1974 197927/04/1952 CICAGNA (GE) ElettrotecnicaCSSFRC52D27C673S

48 238 MONTALDO MAURIZIO 1978 197916/06/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMNTMRZ59H16D969O

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

49 240 GARDELLA CLAUDIO 1974 197914/05/1954 NEIRONE (GE) ElettrotecnicaGRDCLD54E14F862P

50 241 PELOS ENRICO MARIO 1972 1979 Cons. Tec. Tribunale18/11/1950 RONCO SCRIVIA (GE) ElettrotecnicaPLSNCM50S18H536J

51 242 ROCCATI ENZO 1970 197930/08/1951 CHIAVARI (GE) Meccanica GE00242P00095RCCNZE51M30C621G

52 248 GRIMALDI GIANFRANCO 1972 197928/10/1950 GENOVA (GE) MeccanicaGRMGFR50R28D969X

53 253 IMBERTI BRUNO 1959 197910/06/1940 GENOVA (GE) Meccanico-ElettricistaMBRBRN40H10D969Y

54 254 TESSADRI DOMENICO 1979 1979 VIA CECCHI 2/2 SCALA DX. Cons. Tec. Tribunale30/06/1949 DOSSENA (BG) Meccanica 16128 GENOVA (GE)TSSDNC49H30D352Y 010 5531308 010 5531308

[email protected]

55 257 VERCESI VIRGILIO ANGELO 1969 198005/05/1950 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeVRCVGL50E05D969J**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

56 262 CECCARINI ANTONIO 1968 1980 Cons. Tec. Tribunale05/03/1949 PIETRARUBBIA (PU) Meccanica GE00262P00094CCCNTN49C05G627Y Abilitaz. Dlg 494/96

57 264 FRIXIONE FULVIO 1972 198016/03/1952 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRXFLV52C16D969Q**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

58 268 DONNARUMMA ANTONIO 1973 1980 VIA VAL D'AVETO 20/614/12/1952 SARNO (SA) Elettrotecnica 16141 GENOVA (GE)DNNNTN52T14I438C

[email protected]

59 269 SANO' FRANCESCO 1979 198020/04/1960 GENOVA (GE) MeccanicaSNAFNC60D20D969Z

60 270 GALIANO ROBERTO 1975 198028/10/1956 GENOVA (GE) MeccanicaGLNRRT56R28D969H**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

61 274 DAVICO MAURO 1977 198006/03/1958 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00274P00057DVCMRA58C06D969P Abilitaz. Dlg 494/96

62 277 OTTONELLO GIUSEPPE 1968 198020/09/1947 MASONE (GE) Elettrotecnica GE00277P00193TTNGPP47P20F020E

63 279 AMERIO ANDREA 1975 1980 VIA POMPOSA 2/1129/07/1955 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16127 GENOVA (GE)MRANDR55L29D969N

[email protected]

64 281 TOSETTI MASSIMO 1979 198104/10/1959 GENOVA (GE) MeccanicaTSTMSM59R04D969Q

65 282 RUWETT CARLO 1973 1981 VIA PIANTELLI G. 2B/15 SC.A18/06/1954 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16139 GENOVA (GE)RWTCRL54H18D969O

[email protected]

66 286 CAVELLI MAURO 1971 198107/06/1951 ROSSIGLIONE (GE) ElettrotecnicaCVLMRA51H07H581W

67 287 FERRETTI RINO 1971 198128/02/1953 RAPALLO (GE) MeccanicaFRRRNI53B28H183M

68 293 PENNA GIOVANNI 1975 198127/08/1956 LAVAGNA (GE) ElettrotecnicaPNNGNN56M27E488P

69 299 BAGNASCO PAOLO 1979 198102/04/1959 GENOVA (GE) TelecomunicazioniBGNPLA59D02D969A

70 300 PARODI MANLIO 1943 198102/05/1923 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRDMNL23E02D969N

71 302 COLLI MAURIZIO 1971 1981 VIA ODERO A. 1/826/09/1951 MINUCCIANO (LU) Meccanica 16129 GENOVA (GE)CLLMRZ51P26F225U 010 8690278 010 8690278

[email protected]

72 305 ROCCA GIOVANNI BATTISTA 1979 198117/11/1940 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRCCGNN40S17D969O

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

73 306 NOUVION MARCO 1979 1981 CORSO MARTINETTI L.A. 83/1006/01/1960 GENOVA (GE) Meccanica 16149 GENOVA (GE)NVNMRC60A06D969J 010 8691460 010 8692315 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

74 312 GAGLIARDI STEFANO 1977 198120/02/1957 ROVIGO (RO) MeccanicaGGLSFN57B20H620N Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

75 316 LAZZARI MASSIMO 1979 198124/10/1958 GENOVA (GE) MeccanicaLZZMSM58R24D969X

76 319 PARODI MAURO 1973 198207/05/1952 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRDMRA52E07D969J

77 321 BATTISTINI MARINO 1971 198225/11/1951 BORGO VAL DI TARO Elettrotecnica(PR)BTTMRN51S25B042O

78 322 BARILE FABRIZIO 1981 1982 VIA PIANTELLI G. 10C R17/08/1962 GENOVA (GE) Meccanica 16139 GENOVA (GE)BRLFRZ62M17D969H

[email protected]

79 324 SCONTRINO DIONISIO 1973 198210/08/1948 TRAPANI (TP) Meccanica GE00324P00067SCNDNS48M10L331D

80 325 RIVANERA ENRICO 1976 198213/12/1956 GENOVA (GE) MeccanicaRVNNRC56T13D969I**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

81 330 BRASCHI MARCELLO 1979 198228/05/1960 GENOVA (GE) MeccanicaBRSMCL60E28D969X

82 332 TELCHIME ELIANO 1979 198210/04/1959 CASARZA LIGURE (GE) MeccanicaTLCLNE59D10B939M

83 333 CAMINATA GIOVANNI 1978 198203/09/1956 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00333P00052CMNGNN56P03D969A

84 334 PELOSO LUIGI 1970 198208/05/1948 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPLSLGU48E08D969M

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

85 335 TORRE GIUSEPPE 1977 1982 P.ZZA BARABINO N. 10/1519/10/1957 CASELLA (GE) Elettrotecnica 16149 GENOVA (GE) GE00335P00070TRRGPP57R19B956Z 010 6459702 010 8935631

[email protected] Cert. En. Liguria

86 336 IOZZINO VITTORIO 1979 198222/06/1948 LUGAGNANO VAL Elettronica IndustrialeD'ARDA (PC)ZZNVTR48H22E726R

87 339 RONCALLO ELIO 1982 198213/06/1963 GENOVA (GE) TelecomunicazioniRNCLEI63H13D969S

88 340 BILLE' FORTUNATO 1971 198223/05/1953 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBLLFTN53E23D969C

89 345 SERRA PAOLA 1968 1982 Cons. Tec. Tribunale09/03/1949 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeSRRPLA49C49D969Z

90 347 RONDINI MAURO 1977 198206/09/1958 GENOVA (GE) MeccanicaRNDMRA58P06D969I

91 351 PIOVANI GUIDO 1981 1982 A.R.S. NOVA S.R.L.20/07/1962 GENOVA (GE) Meccanica VIA R. PRATOLONGO 22/24RPVNGDU62L20D969W 16131 GENOVA (GE)

010 [email protected]

92 352 PANTANI RICCARDO 1963 198203/11/1942 PONTEDERA (PI) Elettricista-Meccanico GE00352P00062PNTRCR42S03G843F

93 355 AMBROGIANI MARCO 1979 1983 VIA DEGLI IRIS 40 Cons. Tec. Tribunale17/08/1960 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16148 GENOVA (GE)MBRMRC60M17D969V 010 8609382 010 8570349

[email protected]

94 359 RUSSO GAETANO FABIO 1982 1983 VICO DI UNTORIA 7R Cons. Tec. Tribunale18/12/1961 PIETRA LIGURE (SV) Elettrotecnica 16124 GENOVA (GE) GE00359P00064RSSGNF61T18G605X 1997 1998 010 8567006 010 8561541 Abilitaz. Dlg 494/96

Meccanica [email protected] Cert. En. Liguri1998 1999

Termotecnica2007 2007

Edilizia2008 2008Metallurgia

2007 Laurea L-10 IngegneriaIndustriale

2011 Laurea LM-33 IngegneriaMeccanica

2012 MU-2 Master Universitario2° Livello

95 362 RISSO ROBERTO 1981 198312/05/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRSSRRT62E12D969J

96 363 MARCONI GIAMBATTISTA 1968 198319/02/1943 GAVI (AL) MeccanicaMRCGBT43B19D944G

- 98 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

97 368 PARODI ALDO 1977 198309/06/1956 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePRDLDA56H09D969X Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

98 370 CHIAVERINI FABRIZIO 1980 198304/06/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCHVFRZ61H04D969X Abilitaz. Dlg 494/96

99 372 GIGLIO GIOVANNI 1977 198310/01/1958 GENOVA (GE) TelecomunicazioniGGLGNN58A10D969J

100 373 COCITO LUCIANO 1973 1984 Cons. Tec. Tribunale05/03/1945 OTTONE (PC) Elettrotecnica GE00373P00055CCTLCN45C05G195G 1994 1996 Abilitaz. Dlg 494/96

Edilizia Cert. En. Liguria2008 Laurea L-10 Ingegneria

Industriale

101 375 PATRONE ANTONIO 1978 198412/05/1954 GENOVA (GE) MeccanicaPTRNTN54E12D969X**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

102 377 ROBERTO CARMELINO 1979 198425/04/1960 GENOVA (GE) MeccanicaRBRCML60D25D969G

103 378 CANOSSA CARLO 1978 1984 Cons. Tec. Tribunale29/04/1959 GENOVA (GE) Chimica Industriale GE00378P00053CNSCRL59D29D969Y 2005 Laurea 4SAN Laurea in tecniche della Abilitaz. Dlg 494/96

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro2010 Laurea 4/SNT

Scienze delle professioni sanitarie dellaprevenzione

104 381 CIRAFICI ALBERTO 1982 198402/07/1957 ALTAVILLA MILICIA Meccanica(PA)CRFLRT57L02A229A

105 386 BIRONI MAURIZIO 1978 198417/05/1958 GENOVA (GE) MeccanicaBRNMRZ58E17D969Z**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

106 388 NICOLINI PIERLUIGI 1984 1984 VIA ARGIROFFO A. 1304/10/1965 CHIAVARI (GE) Termotecnica 16043 CHIAVARI (GE) GE00388P00098NCLPLG65R04C621D 0185 324818 0185 368442

Cert. En. Liguria

107 390 MACCIO' VITTORIO 1977 198427/09/1958 GENOVA (GE) Meccanica GE00390P00059MCCVTR58P27D969P

Cert. En. Liguria

108 392 RICCI MAURO 1980 1985 VIA CONI ZUGNA 8 R.07/11/1961 GENOVA (GE) Telecomunicazioni 16164 GENOVA (GE) GE00392P00123RCCMRA61S07D969B 010 8694346 010 0899487

[email protected] Cert. En. Liguria

- 99 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

109 397 BUCCHIONI VALTER 1976 198525/12/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBCCVTR57T25D969D

110 400 BRESCIA GIUSEPPE 1974 198504/12/1947 COGORNO (GE) Elettronica IndustrialeBRSGPP47T04C826A

111 403 NINNI ALESSANDRO 1984 198528/12/1963 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeNNNLSN63T28D969L**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

112 408 REPETTO ANTONIO 1982 1985 VIA CAVOUR 2/4 Cons. Tec. Tribunale17/10/1963 GENOVA (GE) Meccanica 16030 SORI (GE)RPTNTN63R17D969Q

[email protected]

113 412 PITTATORE PIERO 1976 198517/04/1954 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00412P00076PTTPRI54D17D969E

114 414 ANDORNO ALBERTO 1982 198525/08/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNDRLRT63M25D969P

115 415 MUSSINI MARCO 1979 198506/02/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSSMRC59B06D969C

116 416 SPERANDIO CLAUDIO 1984 198523/08/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSPRCLD65M23D969M

117 417 CARBONE SERGIO 1982 198516/08/1963 GENOVA (GE) MeccanicaCRBSRG63M16D969B

118 419 BOSIA MAURIZIO 1983 198520/03/1962 CHIAVARI (GE) ElettrotecnicaBSOMRZ62C20C621O

119 426 CERRATO MARCO 1983 198524/02/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCRRMRC64B24D969D

120 427 RUSSO GIROLAMO 1973 198521/02/1954 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRSSGLM54B21D969A

- 100 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

121 428 DE GOL ADRIANO 1977 198520/11/1953 SAN GREGORIO NELLE Elettrotecnica GE00428P00075ALPI (BL)DGLDRN53S20H938S

122 429 PAGANELLI MARCO 1984 1985 Cons. Tec. Tribunale03/08/1964 GENOVA (GE) MeccanicaPGNMRC64M03D969Q

123 430 CAMA MARCO 1983 198513/03/1964 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCMAMRC64C13D969T

124 432 REPETTO MASSIMO 1977 198525/02/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRPTMSM58B25D969E

125 434 CHIAPPORI PIERFRANCO 1980 198505/08/1960 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCHPPFR60M05D969B

126 436 CEVASCO GIUSEPPE 1979 198529/08/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCVSGPP59M29D969U

127 437 BALDASSARRE FRANCESCO 1978 198521/02/1956 BARI (BA) Meccanica GE00437P00197BLDFNC56B21A662O Abilitaz. Dlg 494/96

128 440 GARDELLA DANILO 1983 198526/06/1964 GENOVA (GE) MeccanicaGRDDNL64H26D969V

129 443 POSTIGLIONE IVO 1976 198523/09/1957 GENOVA (GE) MeccanicaPSTVIO57P23D969Q

130 444 CHIOSSONE GIACOMO 1974 198530/05/1955 ARENZANO (GE) Chimica IndustrialeCHSGCM55E30A388I

131 446 MARCASSA MARCO 1984 198520/07/1965 GENOVA (GE) MeccanicaMRCMRC65L20D969K 1989 1989

Elettronica Industriale

132 448 BASTIANINI ANGELO 1978 198522/08/1957 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBSTNGL57M22D969L

- 101 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

133 454 ARMATO FRANCESCO 1982 198529/03/1963 GENOVA (GE) MeccanicaRMTFNC63C29D969C

134 455 MONNI LUCIANO 1977 198515/11/1956 LONGVIC (F) Elettrotecnica GE00455P00079MNNLCN56S15Z110W

135 457 CARANNANTE SAMUELE 1978 198519/02/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCRNSML59B19D969C

136 459 BENVENUTO ERMANNO 1956 198505/11/1937 GENOVA (GE) Meccanico-Elettricista GE00459P00078BNVRNN37S05D969H

137 462 CERVI GIOVANNI 1974 1985 Cons. Tec. Tribunale24/07/1954 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00462P00080CRVGNN54L24D969Y Abilitaz. Dlg 494/96

138 463 SAMPELLEGRINI GIAN PAOLO 1984 198520/06/1963 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeSMPGPL63H20D969G

139 471 VIDINICH SERGIO 1978 1985 CORSO MAGENTA 21/1601/01/1959 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16125 GENOVA (GE) GE00471P00179VDNSRG59A01D969J Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

140 472 D'ALIFE DANTE 1976 198504/08/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDLFDNT56M04D969O

141 473 FELICI RENZO 1972 198516/05/1953 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFLCRNZ53E16D969B

142 477 MASSONE MARCO 1980 198514/04/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSSMRC61D14D969Y

143 478 MASSONE FABRIZIO 1974 198513/06/1954 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSSFRZ54H13D969X

144 480 GODANI PIER CARLO 1975 198502/06/1951 SESTA GODANO (SP) ElettrotecnicaGDNPCR51H02E070U**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

- 102 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

145 484 AIELLO ALESSANDRO 1981 198527/06/1960 GENOVA (GE) TelecomunicazioniLLALSN60H27D969Y

146 485 MUSANTE ALDO 1985 1985 P.ZZA ROSSETTI R. 4/3 SC. SX.31/07/1963 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16129 GENOVA (GE)MSNLDA63L31D969U

[email protected]

147 486 PARISI PAOLINO 1981 198514/07/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRSPLN62L14D969Q

148 487 BIROLI GIAN PAOLO 1957 198519/11/1937 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00487P00082BRLGPL37S19D969K

149 491 INNOCENTI FRANCESCO 1984 198528/03/1965 PIACENZA (PC) Elettronica IndustrialeNNCFNC65C28G535Q

150 492 PESCAGLIA MASSIMO 1985 198515/09/1965 SESTRI LEVANTE (GE) Elettronica IndustrialePSCMSM65P15I693I

151 497 PASTORINO LAURA 1984 198514/05/1965 ARENZANO (GE) Meccanica GE 00497P 00173PSTLRA65E54A388B

152 498 FINESCHI DAVIDE 1984 198501/09/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFNSDVD64P01D969X**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

153 499 LAGORIO DANIELE 1981 198503/04/1962 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaLGRDNL62D03B282Y

154 500 EUFRATE PIERPAOLO 1981 198521/11/1962 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaFRTPPL62S21B282T

155 505 GIUBBI RENATO 1982 198529/08/1963 CARRARA (MS) ElettrotecnicaGBBRNT63M29B832D

156 507 GAGGERO FEDERICO 1983 198511/01/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGGGFRC64A11D969T

- 103 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

157 510 GARETTI CESARE 1972 198516/09/1953 CAMPOMORONE (GE) ElettrotecnicaGRTCSR53P16B551B Abilitaz. Dlg 494/96

158 512 CEVASCO FRANCO 1982 1985 VIA DA ROS EROS 810/07/1963 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16167 GENOVA (GE)CVSFNC63L10D969K 010 3291563 010 3291563

[email protected] Cert. En. Liguria

159 514 CANTONI GIUSEPPE 1973 198520/06/1954 CREMONA (CR) ElettrotecnicaCNTGPP54H20D150Y

160 516 CASTAGNETO ELIO 1973 198602/12/1954 RONCO SCRIVIA (GE) MeccanicaCSTLEI54T02H536J

161 517 COTUGNO GIANLUIGI 1983 198617/10/1964 GENOVA (GE) MeccanicaCTGGLG64R17D969V

162 518 CAMATTINI STEFANO 1982 1986 P.ZZA BARABINO N. 10/1517/05/1963 GENOVA (GE) Meccanica 16149 GENOVA (GE)CMTSFN63E17D969P 010 6459702

[email protected]

163 520 CAZZULO ROBERTO 1983 198616/12/1962 GENOVA (GE) MeccanicaCZZRRT62T16D969N

164 521 AGRIFOGLIO NICOLA 1971 198629/11/1951 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGRFNCL51S29D969S

165 523 PELLEGRINI STEVEN 1983 198615/05/1964 NEW YORK (USA) () MeccanicaPLLSVN64E15Z404O

166 524 PARODI MARCELLO 1976 198626/10/1949 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRDMCL49R26D969T

167 527 TANGARI MIRCO 1978 198612/03/1959 GENOVA (GE) MeccanicaTNGMRC59C12D969S

168 528 BALDUCCI DANIELE 1972 1986 Cons. Tec. Tribunale13/10/1951 PISA (PI) Fisica IndustrialeBLDDNL51R13G702G

- 104 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

169 530 TORREGGIANI TULLIO 1979 198607/08/1960 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeTRRTLL60M07D969S**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

170 532 GIUNTOLI MARCO 1984 198620/03/1965 CARRARA (MS) ElettrotecnicaGNTMRC65C20B832Q

171 535 GIANNONI DONATELLO 1981 198625/07/1961 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGNNDTL61L25D969G

172 536 BALOCCO FEDERICO 1985 198608/05/1965 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00536P00087BLCFRC65E08D969A

173 539 NIETANTE ENZO 1974 198627/04/1955 GENOVA (GE) MeccanicaNTNNZE55D27D969M

174 541 BAGNATO LUCA 1985 198624/03/1966 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBGNLCU66C24D969U

175 543 RUBIERA ALBERTO 1977 198602/07/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRBRLRT58L02D969G

176 545 FERRARI PIETRO 1971 198619/04/1942 SALA BAGANZA (PR) ElettrotecnicaFRRPTR42D19H682D

177 547 GELLI RENZO 1968 198623/11/1949 CHIAVARI (GE) MeccanicaGLLRNZ49S23C621U

Cert. En. Liguria

178 550 GALEAZZO RINO 1950 198619/10/1931 PADOVA (PD) Meccanico-ElettricistaGLZRNI31R19G224Y

179 554 LAVAGETTO ATTILIO 1975 198629/08/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLVGTTL56M29D969N

180 556 ALLORI MIRCO 1975 1986 Cons. Tec. Tribunale02/08/1955 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00556P00110LLRMRC55M02D969H Abilitaz. Dlg 494/96

- 105 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

181 557 PAGANO MARCELLO 1978 1986 VICO SAN MATTEO 2/39 Cons. Tec. Tribunale25/05/1959 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16123 GENOVA (GE) GE00557P00097PGNMCL59E25D969Y 2009 Laurea L-9 Ingegneria 010 2518009 010 2518009

Industriale [email protected] Cert. En. Liguria

182 558 LAGOSTENA ALESSANDRO 1982 198604/12/1963 CAMPOMORONE (GE) ElettrotecnicaLGSLSN63T04B551O

183 561 LAGOSTENA ENRICO 1978 198620/01/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLGSNRC59A20D969S

184 563 PIETRONAVE MARCO 1983 198612/05/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPTRMRC64E12D969H

185 564 TAFFETANI CLAUDIO 1980 198625/01/1962 GENOVA (GE) MeccanicaTFFCLD62A25D969V

186 566 CARANCI FILIPPO 1976 198608/03/1956 CALVI RISORTA (CE) MeccanicaCRNFPP56C08B445F

187 569 REPACI ROCCO 1984 198613/10/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRPCRCC65R13D969J

188 572 EVANGELISTA LUIGI 1983 198618/04/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaVNGLGU64D18D969Z

189 573 SPERANZA EMIDIO 1976 198716/03/1946 GENOVA (GE) Telecomunicazioni GE00573P00201SPRMDE46C16D969P 2012 Laurea LM-26 Ingegneria Abilitaz. Dlg 494/96

della Sicurezza

190 580 FASCIOLI LUIGI 1977 198729/06/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFSCLGU57H29D969L

191 581 GABELLA RICCARDO 1975 198702/11/1956 OVADA (AL) Elettrotecnica GE 00581P00166GBLRCR56S02G197X

192 583 MORANDO ENRICO 1984 198729/02/1964 GENOVA (GE) MeccanicaMRNNRC64B29D969P

- 106 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

193 584 BONAVERA MARIO 1979 198718/02/1959 GENOVA (GE) MeccanicaBNVMRA59B18D969G

194 586 CARLINI FABRIZIO 1975 198709/12/1955 CAMPO LIGURE (GE) Chimica IndustrialeCRLFRZ55T09B538X

195 588 TAGLIAFERRO GIOVANNI 1977 1987 VIA DEL COMMERCIO 122/6 Cons. Tec. Tribunale06/07/1957 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16047 MOCONESI (GE)TGLGNN57L06D969X 010 3771671 010 3771671

[email protected]

196 591 ZUCCHERI CLAUDIO 1984 1987 VIA CASATA CENTURIONA 3/24 Cons. Tec. Tribunale15/06/1958 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16139 GENOVA (GE) GE00591P00099ZCCCLD58H15D969M 010 814335 010 8398787 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

197 592 LEONCINI STEFANO 1986 198723/08/1967 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLNCSFN67M23D969K

198 593 DESSI' SALVATORE 1984 198704/05/1964 GENOVA (GE) MeccanicaDSSSVT64E04D969Q Abilitaz. Dlg 494/96

199 596 DELLEPIANE CLAUDIO 1986 198711/04/1967 GENOVA (GE) MeccanicaDLLCLD67D11D969I

200 597 RISSO ALESSANDRO 1984 198713/11/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRSSLSN65S13D969J

201 599 BELLIA SEBASTIANO 1983 1987 VIA ASIAGO 7/22 Cons. Tec. Tribunale27/10/1964 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16137 GENOVA (GE) GE00599P00210BLLSST64R27D969F [email protected]

Cert. En. Liguria

202 602 PARODI ENNIO 1977 198715/06/1958 GENOVA (GE) MeccanicaPRDNNE58H15D969L

203 603 OLCESE MAURIZIO 1984 1987 VIA ALLA PINETA 301/05/1962 GENOVA (GE) Meccanica 16036 RECCO (GE)LCSMRZ62E01D969K

[email protected]

204 604 SALA MAURIZIO 1978 198728/05/1959 GENOVA (GE) TelecomunicazioniSLAMRZ59E28D969Q

- 107 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

205 607 DONOLATO GABRIELE 1969 198711/12/1949 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00607P00113DNLGRL49T11D969D

Cert. En. Liguria

206 608 CALLEGARI MAURO 1985 198724/05/1966 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00608P00120CLLMRA66E24D969C Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

207 609 COMELLO LUCIANO 1964 1987 Cons. Tec. Tribunale13/01/1944 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE00609P00139CMLLCN44A13D969T

Cert. En. Liguria

208 611 MACCIO' ANDREA 1967 198720/03/1948 MASONE (GE) ElettrotecnicaMCCNDR48C20F020S

209 620 BARABINO LORENZO 1974 198713/10/1954 GENOVA (GE) MeccanicaBRBLNZ54R13D969B Abilitaz. Dlg 494/96

210 621 MELNICOV TIZIANA 1979 198720/01/1960 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMLNTZN60A60D969W**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

211 628 MORELLI MARCO GIUSEPPE 1975 198714/07/1956 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMRLMCG56L14D969Q

212 630 GASPARRO UMBERTO 1971 198710/07/1951 ANGHIARI (AR) MeccanicaGSPMRT51L10A291F

213 633 FASULO CRISTOFORO 1976 198709/12/1954 GENOVA (GE) MeccanicaFSLCST54T09D969P

214 635 MARINO MAURO 1987 198713/08/1967 GENOVA (GE) Meccanica GE00635P00149MRNMRA67M13D969S

215 638 RICCHERI PIER LUIGI 1975 198721/02/1955 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRCCPLG55B21D969H**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

216 644 CAMMISOTTO ALESSANDRO 1987 198725/02/1968 GENOVA (GE) MeccanicaCMMLSN68B25D969E

- 108 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

217 645 OGGIANU MASSIMO 1987 198713/04/1968 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGGNMSM68D13D969K

218 648 BOCCARDO STEFANO 1983 198725/12/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBCCSFN64T25D969U

219 649 PELLEGRINI STEFANO 1986 198728/05/1967 GENOVA (GE) InformaticaPLLSFN67E28D969J

220 650 CODURI ROBERTO 1977 198715/08/1957 PONTREMOLI (MS) ElettrotecnicaCDRRRT57M15G870P

221 652 ZUNINO ALDO GIOVANNI 1978 198720/10/1958 GENOVA (GE) MeccanicaZNNLGV58R20D969E

222 653 VALLARINO IVANO 1987 1987 VIA VITTORIO VENETO 70/4 Cons. Tec. Tribunale15/01/1969 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16012 BUSALLA (GE) GE00653P00102VLLVNI69A15D969I 1998 1999 010 9643599 010 9760550 Abilitaz. Dlg 494/96

Edilizia [email protected] Cert. En. Liguria2003 2005

Termotecnica2016 Laurea L7 Ingegneria

Civile

223 661 REVELLO LUCA 1987 198817/02/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRVLLCU66B17D969D 1986 1988

Elettronica Industriale

224 663 ORIGONE LAURA 1986 198814/11/1967 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeRGNLRA67S54D969W**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

225 665 CARROSSINO MAURIZIO 1986 198821/06/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCRRMRZ65H21D969J

Cert. En. Liguria

226 668 QUEIROLO RINALDO 1987 198817/03/1967 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeQRLRLD67C17D969R

227 672 BERTUCCELLI RICCARDO 1987 198825/07/1967 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBRTRCR67L25D969G

228 678 CORAGGIOSO PIERVITO 1983 198811/07/1962 GENOVA (GE) MeccanicaCRGPVT62L11D969Y

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

229 681 SANNINO ALESSANDRO 1982 198805/09/1963 CHIAVARI (GE) Meccanica GE00681P00130SNNLSN63P05C621E Abilitaz. Dlg 494/96

230 683 GARDELLA SERGIO 1976 1988 PIAZZA CAVOUR 13/110/05/1943 ORERO (GE) Elettrotecnica 16043 CHIAVARI (GE) GE00683P00134GRDSRG43E10G093N 0185 307897 0185 1871651

[email protected]

231 684 CAMPUS SANDRO 1975 198830/08/1955 GENOVA (GE) MeccanicaCMPSDR55M30D969X

232 688 COSTA SERGIO 1986 198827/10/1967 GENOVA (GE) MeccanicaCSTSRG67R27D969N

233 689 MANSUTTI SIMONA 1987 198803/06/1968 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMNSSMN68H43D969M

234 690 FRANZOLINI GIOVANNI 1971 198819/06/1950 LAVAGNA (GE) MeccanicaFRNGNN50H19E488Z

235 697 CHIAVACCINI RICCARDO 1983 198820/05/1964 CHIAVARI (GE) MeccanicaCHVRCR64E20C621H

236 699 TACCHINO ELIO 1971 198805/02/1952 NEIRONE (GE) ElettrotecnicaTCCLEI52B05F862I

237 701 CASTELLO MARCO 1975 198816/02/1955 GENOVA (GE) MeccanicaCSTMRC55B16D969O

238 706 MASCARDI FLAVIO 1979 198806/07/1960 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSCFLV60L06D969A

239 712 GIGLIO ANDREA 1984 198803/09/1964 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeGGLNDR64P03D969M**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

240 713 BETTINELLI PAOLO 1987 198829/01/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBTTPLA68A29D969U

- 110 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

241 714 BETTINELLI DAVIDE 1984 198802/05/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBTTDVD65E02D969E

242 718 MACRI' GIOVAMBATTISTA 1979 198806/04/1959 TAURIANOVA (RC) Chimica IndustrialeMCRGMB59D06L063S

243 733 DEL VECCHIO FABIO 1985 198812/02/1964 GENOVA (GE) MeccanicaDLVFBA64B12D969F

244 734 RICCI ARMANDO 1985 198804/06/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRCCRND65H04D969W

245 737 BURCHIELLI ROBERTO 1971 198814/11/1952 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBRCRRT52S14D969Y**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

246 738 BOILINI ROBERTO 1977 198807/06/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBLNRRT58H07D969Z

247 742 CIONI ADRIANO 1971 198825/12/1951 LA SPEZIA (SP) Industrie MetalmeccanicheCNIDRN51T25E463A

248 747 BACIGALUPI GINO 1976 198828/06/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBCGGNI56H28D969D

249 748 ROLANDI ALESSANDRO 1987 198816/06/1967 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRLNLSN67H16D969Z

250 750 BENEDETTI PIETRO 1964 198807/05/1945 FOSDINOVO (MS) ElettrotecnicaBNDPTR45E07D735M

251 752 ONETO MASSIMO 1986 198821/11/1967 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeNTOMSM67S21D969R

252 753 INNOCENTI ROBERTO 1983 198807/07/1963 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeNNCRRT63L07D969Q

- 111 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

253 755 FUCILE GIUSEPPE 1987 198813/03/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFCLGPP69C13D969B

254 758 MONTELLA GIOVANNI 1960 198822/09/1940 GENOVA (GE) Meccanico-ElettricistaMNTGNN40P22D969Y

255 762 CESARE BRUNO 1986 198807/04/1960 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCSRBRN60D07D969N

256 765 BRUZZONE GIUSEPPE 1974 198814/03/1955 GENOVA (GE) MeccanicaBRZGPP55C14D969S

257 766 CERUSO LUIGI 1984 198814/09/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCRSLGU65P14D969I

258 772 GOTTA GIANCARLO 1979 198809/07/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGTTGCR59L09D969S

259 775 SANGUINETTI EMO 1977 198820/10/1954 LEVANTO (SP) ElettrotecnicaSNGMEO54R20E560X

260 776 GHERSI IVO 1987 198820/08/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeGHRVI066M20D969V

261 778 TIMOSSI MAURO 1977 198827/07/1958 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaTMSMRA58L27B282R

262 782 BRUNONI CIRO 1987 198810/08/1968 LA SPEZIA (SP) Elettronica IndustrialeBRNCRI68M10E463U

263 785 LUONGO RENATO 1983 198814/11/1961 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLNGRNT61S14D969V

264 789 BRAGONI GUIDO PAOLO 1979 198824/07/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRGGPL56L24D969H

- 112 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

265 790 DIGHERO ALESSANDRO 1983 198826/08/1964 SESTRI LEVANTE (GE) MeccanicaDGHLSN64M26I693D

266 792 GRONDONA FULVIO 1988 198818/02/1967 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGRNFLV67B18D969T

267 794 BIUNDO MASSIMO 1986 198823/09/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBNDMSM66P23D969K

268 795 BERTO GIAN CARLO 1983 1988 Cons. Tec. Tribunale05/07/1964 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBRTGCR64L05D969Q

269 796 MARTELLO CARLO 1988 198820/10/1968 GENOVA (GE) MeccanicaMRTCRL68R20D969Z

270 797 DAMIANO GIORGIO 1987 1988 Cons. Tec. Tribunale07/09/1961 PIZZO (CZ) MeccanicaDMNGRG61P07G722V

271 798 PESCE MORENO 1980 198804/06/1961 ODERZO (TV) ElettrotecnicaPSCMRN61H04F999B

272 805 BUSSALLINO MASSIMO 1977 198814/02/1957 BUSALLA (GE) Chimica IndustrialeBSSMSM57B14B282L

273 807 REPETTO AMEDEO 1985 198812/08/1965 CHIAVARI (GE) ElettrotecnicaRPTMDA65M12C621P

274 810 LUISI GIANLUIGI 1986 1988 Cons. Tec. Tribunale13/10/1965 LA SPEZIA (SP) ElettrotecnicaLSUGLG65R13E463M Abilitaz. Dlg 494/96

275 811 GIGLIUCCI AGOSTINO 1981 1988 VIA SARA 77/912/11/1961 CHIAVARI (GE) Elettronica Industriale 16039 SESTRI LEVANTE (GE)GGLGTN61S12C621H 0185 457558

[email protected]

276 814 GAZZOLI CLAUDIO 1988 198828/05/1968 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaGZZCLD68E28B282O

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

277 815 RASCHELLA' ENZO 1988 198825/04/1966 MELITO DI PORTO MeccanicaSALVO (RC)RSCNZE66D25F112V

279 818 BARBIERI ALDO 1980 198820/11/1961 GROSSETO (GR) ElettrotecnicaBRBLDA61S20E202C

280 820 FEREBAUER JOHN 1983 198822/06/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRBJHN61H22D969E

281 822 SGARBI MARCO 1988 198811/05/1970 GENOVA (GE) MeccanicaSGRMRC70E11D969W

282 823 CAMPODONICO MAURIZIO 1981 198810/04/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCMPMRZ62D10D969M**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

283 825 BAROSSO SARA 1988 198829/07/1969 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBRSSRA69L69D969F

284 830 CAVAGLIERI ROBERTO 1978 198808/01/1959 RECCO (GE) MeccanicaCVGRRT59A08H212P

285 831 ZINO BRUNO MARCELLO 1978 198816/02/1959 GENOVA (GE) TelecomunicazioniZNIBNM59B16D969V

286 833 GALLINO LINO 1946 1988 Cons. Tec. Tribunale07/12/1927 GENOVA (GE) MeccanicaGLLLNI27T07D969H

287 837 BIONDO TIZIANO ANGELO 1988 198826/07/1968 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaBNDTNN68L26B282F

288 838 REGGIANI CLAUDIO 1986 198801/08/1966 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.RGGCLD66M01D969Y

289 840 CHIOSSONE DINO 1985 198830/11/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeCHSDNI66S30D969N

- 114 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

290 841 FERRARI MARCO 1984 198828/02/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRRMRC65B28D969W

291 842 CHIOSSONE STEFANO 1987 198826/12/1967 GENOVA (GE) MeccanicaCHSSFN67T26D969Q

292 844 CARIDI GIANLUCA 1987 198817/05/1968 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeCRDGLC68E17D969M

293 845 TRAVERSO ENRICO 1986 198818/03/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeTRVNRC66C18D969F

294 850 CICCOLELLA LEONARDO 1985 198825/04/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCCCLRD66D25D969Y

295 855 RUSSO ANGELO 1988 198809/05/1961 GENOVA (GE) MeccanicaRSSNGL61E09D969S Abilitaz. Dlg 494/96

296 857 RIVARA ANGELO 1986 198818/06/1967 GENOVA (GE) MeccanicaRVRNGL67H18D969E

297 858 MERELLO ENRICO IURI 1984 198810/07/1963 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMRLNCR63L10D969T

298 859 ZOLEZZI MARIO 1981 198809/04/1960 CHIAVARI (GE) Elettronica IndustrialeZLZMRA60D09C621J

299 864 GERBI ALESSANDRO 1988 198826/07/1969 GENOVA (GE) MeccanicaGRBLSN69L26D969I

300 865 MANTOVANI ALESSANDRO 1984 198820/07/1965 MILANO (MI) TelecomunicazioniMNTLSN65L20F205B

301 866 CHIOSSONE FRANCO 1986 198813/07/1965 ARENZANO (GE) ElettrotecnicaCHSFNC65L13A388N

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

302 873 GIGLIOLA GIUSEPPE 1982 198904/10/1960 S.VITO DEI NORMANNI Meccanica(BR)GGLGPP60R04I396Q**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

303 876 RAITANO PAOLO 1986 198908/08/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRTNPLA66M08D969T

304 878 BONADIO DOMENICO 1978 198901/03/1959 COGOLETO (GE) Meccanica GE00878P00121BNDDNC59C01C823Y Abilitaz. Dlg 494/96

305 879 FLORIO DOMENICO 1973 198911/01/1954 COGOLETO (GE) Chimica IndustrialeFLRDNC54A11C823C

306 880 MORI GUIDO 1978 198914/10/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMROGDU59R14D969O

307 884 TIGRI MAURIZIO 1984 1989 Cons. Tec. Tribunale02/09/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeTGRMRZ65P02D969W

308 886 MIOZZA VINCENZO 1963 198901/01/1944 CONSELICE (RA) Meccanico-Elettricista GE00886P00140MZZVCN44A01C963Z

309 887 BALZAMÁ PAOLO 1987 198904/03/1968 GENOVA (GE) MeccanicaBLZPLA68C04D969L**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

310 889 COPPI ROBERTO 1982 198926/03/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCPPRRT63C26D969C

311 894 PUTZOLU FRANCESCO 1987 198925/07/1958 GENOVA (GE) MeccanicaPTZFNC58L25D969H

312 895 CAMPAILLA FABIO 1975 198915/12/1956 GENOVA (GE) MeccanicaCMPFBA56T15D969T

313 898 ZAMPIERI MAURIZIO 1980 198913/06/1961 PONTE NELLE ALPI Elettronica Industriale(BL)ZMPMRZ61H13B662V

- 116 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

314 900 MIRTO ALFREDO GIANLUCA 1987 198908/10/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMRTLRD66R08D969O

315 903 PERELLI GIANCARLO 1984 198914/05/1956 GENOVA (GE) MeccanicaPRLGCR56E14D969L

316 906 VADALÁ BRUNO 1988 198921/06/1968 GENOVA (GE) MeccanicaVDLBRN68H21D969C**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

317 908 OLIVERI GIAN ANDREA 1985 198923/09/1966 CAMPO LIGURE (GE) MeccanicaLVRGND66P23B538B

318 911 GIULIARI GUIDO 1980 198925/10/1961 MILANO (MI) Elettrotecnica GE00911P00176GLRGDU61R25F205Z Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

319 913 PARODI SERGIO 1988 198914/04/1968 GENOVA (GE) MeccanicaPRDSRG68D14D969U

320 914 TUCCI LUIGI 1981 198909/10/1962 FOLIGNO (PG) Elettronica Industriale GE000914P00185TCCLGU62R09D653N

321 915 FAGANDINI PAOLO 1972 198911/05/1953 MASSA (MS) MeccanicaFGNPLA53E11F023V

322 916 TRAMBUSTI GIOVANNI 1983 198906/07/1964 FIRENZE (FI) MeccanicaTRMGNN64L06D612U

323 921 SERENO MARIO 1961 198913/11/1941 VENTIMIGLIA (IM) Chimica IndustrialeSRNMRA41S13L741B

324 922 CIAPPOLINO MARCO 1980 198909/03/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCPPMRC61C09D969I**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

325 925 BOVONE MARCO 1972 198930/11/1952 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBVNMRC52S30D969P

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

326 930 VALLE SILVIA 1988 198916/04/1967 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeVLLSLV67D56D969M

327 932 CONVERSI FLAVIO 1986 198929/05/1965 CHIAVARI (GE) MeccanicaCNVFLV65E29C621Z

328 935 GARBARINO LUCA 1987 198910/05/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGRBLCU68E10D969X

329 936 CAZZOLA CLAUDIO GIACOMO 1977 198904/05/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCZZCDG56E04D969A Abilitaz. Dlg 494/96

330 937 GRECO GIUSEPPE 1976 198909/04/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGRCGPP57D09D969E

331 939 CALIGARIS FABIO 1986 198920/12/1967 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCLGFBA67T20D969W Abilitaz. Dlg 494/96

332 949 NAPOLEONE AGATINO 1977 1989 VIA SAN VINCENZO 4/7 Cons. Tec. Tribunale26/05/1957 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16121 GENOVA (GE)NPLGTN57E26D969N

333 950 DOMINICI SIMONE 1988 198919/10/1954 BAGNARA CALABRA Elettronica Industriale(RC)DMNSMN54R19A552C

334 954 BIANCHI MAURIZIO 1988 198915/08/1967 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBNCMRZ67M15D969M

335 957 BOZZOLIN MAURO 1974 198906/09/1953 GENOVA (GE) Telecomunicazioni GE00957P00171BZZMRA53P06D969X

336 961 TAVILLA GIUSEPPE 1977 1989 Cons. Tec. Tribunale23/09/1956 GENOVA (GE) MeccanicaTVLGPP56P23D969P

Cert. En. Liguria

337 964 TIXI CLAUDIO 1984 198925/08/1957 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE00964P00108TXICLD57M25D969N

- 118 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

338 965 PARENTELA IVAN 1984 198901/05/1964 ARENZANO (GE) Elettronica IndustrialePRNVNI64E01A388V

Cert. En. Liguria

339 968 DI SCALA GIULIO 1981 198901/02/1962 PARETE (CE) Elettronica IndustrialeDSCGLI62B01G333K

340 973 DANERO GIUSEPPE 1987 198926/01/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeDNRGPP66A26D969M

341 974 BOZZO LUCA 1988 198927/09/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBZZLCU69P27D969Z**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

342 977 BENZI ENRICO 1979 198903/06/1959 MORBELLO (AL) Meccanica GE00977P00161BNZNRC59H03F713F Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

343 980 PALADINO GIACOMO 1951 198906/02/1930 GENOVA (GE) MeccanicaPLDGCM30B06D969N

344 981 RODEGHIERO EMILIO 1984 198902/10/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRDGMLE65R02D969A

345 985 PANI GIORGIO 1976 198914/05/1957 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. GE00985P00107PNAGRG57E14D969X

346 986 RIVERA FLAVIO 1979 198917/07/1960 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRVRFLV60L17D969Z

347 990 DABOVE ENRICO 1981 198901/10/1961 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE00990P00117DBVNRC61R01D969M

348 991 PERRI MICHELE 1982 198917/10/1961 GENOVA (GE) Chimica IndustrialePRRMHL61R17D969F

349 992 FEOLA GIUSEPPE 1988 198931/08/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFLEGPP68M31D969W

- 119 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

350 993 VALLE FABIO 1987 198927/01/1966 GENOVA (GE) MeccanicaVLLFBA66A27D969S

351 995 DE GREGORIO MICHELE 1973 198902/10/1952 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDGRMHL52R02D969K

352 996 MARCHESE FRANCESCO 1974 198924/03/1955 STIGLIANO (MT) MeccanicaMRCFNC55C24I954O

353 997 ALTAMURA ROBERTO 1989 198924/05/1962 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLTMRRT62E24D969R

354 999 MACCIO' MAURO 1975 198930/03/1955 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeMCCMRA55C30D969T

355 1000 RINALDI VITO 1989 1989 VIA RIMASSA A. 66/102/05/1946 VENOSA (PZ) Meccanica 16129 GENOVA (GE) GE01000P00100RNLVTI46E02L738R 010 581151 010 581151

[email protected] Cert. En. Liguria

356 1001 BARTOLACCINI MASSIMO 1989 198903/05/1964 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBRTMSM64E03D969X

357 1002 MENEGHINI STEFANO 1989 1989 VIALE CASANOVA 216/10/1968 ALESSANDRIA (AL) Elettronica Industriale 16152 GENOVA (GE) GE01002P00208MNGSFN68R16A182U 010 6090868 010 6090868

[email protected]

358 1003 RUFFINO CALOGERO 1989 1989 VIA ANTICA ROMANA DI PEGLI 59R Cons. Tec. Tribunale22/10/1953 GENOVA (GE) Meccanica 16155 GENOVA (GE) GE01003P00103RFFCGR53R22D969M

[email protected] Cert. En. Liguria

359 1004 MORETTI ANDREA 1985 198910/11/1964 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01004P00178MRTNDR64S10D969O

360 1007 GIANNOTTI BRUNO 1977 198915/10/1947 SASSOCORVARO (PS) MeccanicaGNNBRN47R15I459V

361 1010 SALVO ROBERTO 1989 198919/09/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSLVRRT65P19D969R

- 120 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

362 1011 PARODI RENZO 1968 198907/09/1949 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRDRNZ49P07D969W

363 1012 PREFUMO MARIO 1981 198922/06/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRFMRA62H22D969P

Cert. En. Liguria

364 1013 VILLA RENZO 1981 198930/05/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaVLLRNZ62E30D969M

365 1014 REGHITTO PAOLO 1985 198902/12/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRGHPLA66T02D969L

366 1018 PRIVITERA CARMELO 1981 1989 VIA RIVAROLO 61/E30/05/1962 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16161 GENOVA (GE)PRVCML62E30D969M 0107403177 0107412097

[email protected] Cert. En. Liguria

367 1019 GENTILE LUCA 1987 198910/11/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGNTLCU68S10D969K Abilitaz. Dlg 494/96

368 1024 TRAXINO ANDREA 1988 198918/10/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeTRXNDR69R18D969O

369 1028 BOTTARO MASSIMO 1976 1989 VIA DELLA LIBERTA' 4/8 Cons. Tec. Tribunale21/02/1954 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16129 GENOVA (GE) GE01028P00145BTTMSM54B21D969J 010 5530077 010 5530077

[email protected] Cert. En. Liguria

370 1029 ZANELLA PAOLO 1979 198916/08/1959 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeZNLPLA59M16D969K

371 1030 ROSSI ANDREA 1987 198910/03/1967 GENOVA (GE) MeccanicaRSSNDR67C10D969Z

372 1031 VALONCINI SERGIO 1979 198905/07/1945 PALAZZOLO MeccanicaSULL'OGLIO (BS)VLNSRG45L05G264A

373 1034 TARIELLO GIUSEPPE 1989 198912/06/1968 CASERTA (CE) Elettronica Industriale GE01034P00106TRLGPP68H12B963K

- 121 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

374 1035 LUCESPINO EDOARDO 1988 198930/09/1968 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLCSDRD68P30D969J

376 1041 ARDOINO MAURO 1989 198921/05/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRDNMRA69E21D969H

377 1044 PAINI RICCARDO 1982 198902/09/1963 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePNARCR63P02D969D

Cert. En. Liguria

378 1045 BETTINELLI LUCA 1989 198904/05/1970 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBTTLCU70E04D969Z

379 1046 BIZZARRI MASSIMILIANO 1989 198922/07/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBZZMSM69L22D969O**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

380 1049 VACCARO GIAN FRANCO 1976 198909/11/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaVCCGFR57S09D969B

381 1050 ELISETTI ALBERTO 1986 198923/10/1967 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLSTLRT67R23D969I

Cert. En. Liguria

382 1055 GOTTELLI GRAZIANO 1969 1989 Cons. Tec. Tribunale02/07/1944 BOZZOLO (MN) Elettrotecnica GE01055P00105GTTGZN44L02B110L

383 1057 ZANIER UGO 1987 199007/08/1968 GENOVA (GE) MeccanicaZNRGUO68M07D969H

384 1058 MASINI ROBERTO 1976 199008/04/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSNRRT57D08D969P

385 1059 UBALDI MARIO 1989 199019/08/1968 GENOVA (GE) MeccanicaBLDMRA68M19D969W

386 1061 VERCELLINO PIERO 1970 1990 VIALE FERRUCCIO F. 4/1218/01/1950 MALVICINO (AL) Elettrotecnica 16129 GENOVA (GE)VRCPRI50A18E870Y

[email protected]

- 122 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

387 1062 STALTARI SERGIO 1987 199001/10/1966 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSTLSRG66R01D969R

388 1065 MASIERO PAOLO 1981 1990 Cons. Tec. Tribunale24/06/1962 GENOVA (GE) MeccanicaMSRPLA62H24D969D

389 1070 D'ASCENZO CARLO 1989 199018/01/1970 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE01070P00170DSCCRL70A18D969K

390 1079 GAZZARI FRANCO 1977 199020/12/1950 ROVEGNO (GE) ElettrotecnicaGZZFNC50T20H599O

391 1080 GRASSI ELIO 1973 199021/06/1944 RAPALLO (GE) ElettrotecnicaGRSLEI44H21H183W

392 1081 TERRILE FRANCESCO 1984 199027/07/1950 CICAGNA (GE) Chimica IndustrialeTRRFNC50L27C673D

393 1084 GIUNTA MARCELLO 1980 199028/01/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGNTMCL61A28D969D 1990 2003

Elettronica Industriale

394 1086 CAMPODONICO EUGENIO 1980 1990 VIA BRIGATA LIGURIA 105R30/12/1961 GENOVA (GE) Meccanica 16121 GENOVA (GE) GE01086P00101CMPGNE61T30D969F 1991 1992 010 5702605 010 5702598 Abilitaz. Dlg 494/96

Edilizia [email protected]

395 1088 TONETTO ANGELO 1985 199024/06/1965 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01088P00116TNTNGL65H24D969X Abilitaz. Dlg 494/96**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

396 1090 ALTAMURA MICHELE 1977 1990 Cons. Tec. Tribunale03/11/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLTMMHL57S03D969P 1990 1990

Informatica

397 1094 MAZZOTTA PASQUALE 1981 199030/12/1961 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMZZPQL61T30D969B

398 1095 COSTIGLIOLO GIUSEPPE 1975 199022/09/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCSTGPP56P22D969L

- 123 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

399 1096 PARODI GIAMPIERO 1977 199016/09/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRDGPR58P16D969O

400 1097 SCAPPINI STEFANO 1984 199006/05/1965 GENOVA (GE) InformaticaSCPSFN65E06D969A

401 1098 TREBINO MARCO 1983 199024/01/1964 RECCO (GE) InformaticaTRBMRC64A24H212Y

402 1099 MASI FRANCO 1966 199001/02/1947 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMSAFNC47B01D969B

403 1101 ROMANO PAOLO 1983 199031/07/1964 GENOVA (GE) InformaticaRMNPLA64L31D969G

404 1107 DE VINCENZI FABIO 1988 199017/10/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeDVNFBA69R17D969Y

405 1108 TONOLI MARCO 1988 199002/03/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeTNLMRC69C02D969I

406 1111 VALLA GUIDO CLAUDIO 1987 199006/02/1968 GENOVA (GE) MeccanicaVLLGCL68B06D969G

Cert. En. Liguria

407 1114 MIGLIARINO FABRIZIO 1986 199024/04/1966 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMGLFRZ66D24D969A

408 1115 BERTI GIOVANNI 1980 199020/02/1954 VILLA MINOZZO (RE) Elettronica IndustrialeBRTGNN54B20L969T

409 1116 LUCCIONI GIAN FRANCO 1983 199025/09/1963 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLCCGFR63P25D969E

410 1121 OLIVERI MAURO 1984 199022/08/1965 CAMPO LIGURE (GE) Elettronica IndustrialeLVRMRA65M22B538E

- 124 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

411 1122 LUPI ROBERTO 1986 199011/03/1967 ROSSIGLIONE (GE) ElettrotecnicaLPURRT67C11H581F

Cert. En. Liguria

412 1123 FIORE FIORENZO 1986 199025/12/1966 GENOVA (GE) InformaticaFRIFNZ66T25D969S

413 1126 TOMESANI MAURIZIO 1974 199023/08/1955 GENOVA (GE) MeccanicaTMSMRZ55M23D969X

414 1130 GATTI NEDO FABRIZIO 1976 199002/02/1957 GENOVA (GE) MeccanicaGTTNFB57B02D969V

415 1131 VAGNATI RAFFAELE 1966 199007/12/1947 GENOVA (GE) ElettrotecnicaVGNRFL47T07D969T

416 1132 BARGIGLI PIETRO 1968 199030/07/1946 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRGPTR46L30D969W

417 1136 NICOLELLA RAFFAELE 1973 199002/07/1953 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNCLRFL53L02D969N

418 1137 COLOMBO ROBERTO 1982 1990 VIA GANDOLFO F. 6724/05/1962 LAVAGNA (GE) Elettrotecnica 16046 MEZZANEGO (GE) GE01137P00119CLMRRT62E24E488Z

[email protected]

419 1143 BELMONTE PIETRO 1974 199026/04/1955 ACCETTURA (MT) MeccanicaBLMPTR55D26A017G

420 1145 BERTAZZONI MATTEO 1986 199009/05/1967 GENOVA (GE) TelecomunicazioniBRTMTT67E09D969X

421 1147 GABRIELLI MASSIMO 1982 199005/03/1962 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGBRMSM62C05D969Q

422 1148 CIARLO MATTEO CARLO 1987 199012/11/1968 GENOVA (GE) MeccanicaCRLMTC68S12D969Q

- 125 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

423 1150 GIUSTI MARCO 1977 199002/05/1958 COGOLETO (GE) ElettrotecnicaGSTMRC58E02C823E

424 1153 FEZZA FULVIO ARNALDO 1975 199018/06/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFZZFVR56H18D969S

425 1154 MAZZOLINO ALDO 1980 199028/09/1958 BUSALLA (GE) MeccanicaMZZLDA58P28B282S

426 1155 ANGELLA MARCELLO 1986 199021/01/1966 GENOVA (GE) TelecomunicazioniNGLMCL66A21D969D

427 1157 TIMOSSI ENRICO 1976 199015/02/1957 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. GE01157P00125TMSNRC57B15D969Q

428 1159 INTROCASO FRANCO 1982 199028/01/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNTRFNC63A28D969J Abilitaz. Dlg 494/96

429 1161 PRATOLA ARMANDO 1981 199031/12/1959 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePRTRND59T31D969I

430 1162 ROSSI ROBERTO 1975 199002/10/1956 CERANESI (GE) ElettrotecnicaRSSRRT56R02C481D

431 1164 CUNEO TORRE JOSE' 1981 199012/12/1961 VALPARAISO (RCH) () ElettrotecnicaCNTJSO61T12Z603U

432 1167 CEDRI ARNALDO 1983 199013/11/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCDRRLD63S13D969Z**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

433 1168 BREVI GIANCARLO 1974 199017/05/1955 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeBRVGCR55E17D969V

434 1169 GALLO FERDINANDO 1972 1990 VIA STRADA ROMANA SUPERIORE 4 Cons. Tec. Tribunale16/09/1951 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16016 COGOLETO (GE) GE01169P00114GLLFDN51P16D969J 1999 2000 010 9183542 Abilitaz. Dlg 494/96

Meccanica [email protected] Cert. En. Liguri

- 126 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

435 1171 FEZZA ENRICO 1983 199027/02/1963 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeFZZNRC63B27D969Q

436 1173 ROTA MAURIZIO 1984 199019/09/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRTOMRZ65P19D969X

437 1174 PENNA EZIO 1985 199026/08/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPNNZEI66M26D969D

438 1176 DENEGRI GIAN PAOLO 1967 199017/12/1947 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDNGGPL47T17D969Y

439 1180 MACCIO' GIANLUCA 1983 199012/12/1962 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMCCGLC62T12D969V

440 1181 GALLO MARCO 1985 199001/05/1966 GENOVA (GE) TelecomunicazioniGLLMRC66E01D969D

441 1182 SIRI ENRICO 1975 199003/08/1955 COGOLETO (GE) ElettrotecnicaSRINRC55M03C823O

442 1187 GIMELLI GIOVANNI 1978 199026/07/1959 CAMOGLI (GE) ElettrotecnicaGMLGNN59L26B490D

443 1188 PERETTI MASSIMO 1988 199007/09/1968 GENOVA (GE) InformaticaPRTMSM68P07D969I

444 1190 DANOVARO PAOLO 1986 199015/06/1967 GENOVA (GE) Telecomunicazioni GE01190P00133DNVPLA67H15D969X

445 1192 AGUIARI MAURO 1987 199028/01/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGRAMRA65A28D969Q

446 1194 CARUSO GIORGIO 1986 199012/12/1966 RAGUSA (RG) Chimica IndustrialeCRSGRG66T12H163L

- 127 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

447 1195 DA COL RENZO 1972 199015/07/1951 MEL (BL) Meccanica GE01195P00129DCLRNZ51L15F094B Cert. En. Liguria

448 1201 LUONI PIERINO 1958 199026/09/1939 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoLNUPRN39P26D969A

449 1203 AGOSTINO ALESSANDRO 1967 199027/07/1948 GENOVA (GE) MeccanicaGSTLSN48L27D969S

450 1210 SPIGNO GIUSEPPE 1956 199113/05/1937 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoSPGGPP37E13D969S

451 1211 BOTTERO LORENZO 1960 199125/05/1941 GENOVA (GE) ElettricistaBTTLNZ41E25D969S

452 1215 GATTI GIORGIO 1957 199120/03/1936 GENOVA (GE) RadiotecnicaGTTGRG36C20D969K

453 1218 RANDO ROSARIO 1966 199104/01/1946 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRNDRSR46A04D969U 1985 Laurea LM-74 Scienze

Geologiche Cert. En. Liguria

454 1224 PANZA GIORGIO ENRICO 1968 1991 VIA CECCHI A. 2/2 SC. DX. Cons. Tec. Tribunale02/09/1949 GENOVA (GE) Chimica Industriale 16128 GENOVA (GE)PNZGGN49P02D969U 010 592892 010 592892

[email protected]

455 1228 PUTRINO FRANCESCO 1964 1992 VIA DELPINO F. 44/7 Cons. Tec. Tribunale05/06/1945 CALTAGIRONE (CT) Elettrotecnica 16122 GENOVA (GE) GE01228P00175PTRFNC45H05B428C 010 2789603 010 2789603

[email protected]

456 1230 FINAZZO ROBERTO 1973 199201/07/1954 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFNZRRT54L01D969J

457 1231 TORRE ROBERTO 1975 199202/02/1956 GENOVA (GE) MeccanicaTRRRRT56B02D969C

458 1235 TORRE GIOVANNI 1972 199222/09/1953 CASELLA (GE) Chimica IndustrialeTRRGNN53P22B956Q

- 128 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

459 1237 LARCONETTI DIEGO 1976 1992 PIAZZA OSPEDALE PASTORINO 1812/04/1956 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16162 GENOVA (GE) GE01237P00131LRCDGI56D12D969F 010 7451046

[email protected]

460 1239 GAFFOGLIO MAURO 1985 199208/11/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGFFMRA66S08D969A

461 1240 PODESTA' ATTILIO 1971 199205/04/1952 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPDSTTL52D05D969S

462 1241 ANDREANI GIOVANNI 1973 199227/08/1954 S. MARGHERITA L. (GE) ElettrotecnicaNDRGNN54M27I225W

463 1243 POGGI MARCO 1974 199228/04/1955 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPGGMRC55D28D969N

464 1244 MORETTI FAUSTO ANTONIO 1970 199229/07/1950 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMRTFTN50L29D969Q

465 1245 CONTI ANGELO 1974 199207/02/1955 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCNTNGL55B07D969B

466 1247 SALVIATI ALBERTO 1977 199224/04/1957 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSLVLRT57D24D969E

467 1249 STASI VINCENZO ANDREA 1952 199324/10/1932 GENOVA (GE) ElettricistaSTSVCN32R24D969F

468 1251 SCAPPULLA FABRIZIO 1988 199322/02/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSCPFRZ69B22D969H

469 1255 SODDU RINALDO 1983 199319/04/1959 GENOVA (GE) MeccanicaSDDRLD59D19D969S

Cert. En. Liguria

470 1259 BUZZI GUIDO 1963 1993 VIA ROSSINI G. 10/402/02/1943 POLA(ISTRIA) () Meccanica 16159 GENOVA (GE)BZZGDU43B02G778R

[email protected]

- 129 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

471 1264 AVVENENTE PIETRO ANDREA 1954 199324/01/1934 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoVVNPRN34A24D969F

472 1267 CROVO VINCENZO 1949 1993 Cons. Tec. Tribunale27/06/1931 GENOVA (GE) ElettricistaCRVVCN31H27D969K

473 1268 DE NADAI GIORGIO 1968 1993 Cons. Tec. Tribunale19/03/1946 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01268P00118DNDGRG46C19D969K Abilitaz. Dlg 494/96

474 1270 TOMELLERI RICCARDO 1974 199308/11/1955 GENOVA (GE) ElettrotecnicaTMLRCR55S08D969N

475 1271 TORRE GIOVANNI MARIO 1983 199306/09/1964 BUSALLA (GE) TelecomunicazioniTRRGNN64P06B282E

476 1272 BALLETTO SILVANO 1978 199327/03/1959 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01272P00157BLLSVN59C27D969X

Cert. En. Liguria

477 1276 BAGLIVO DONATO 1981 1994 Cons. Tec. Tribunale22/08/1958 TRICASE (LE) Elettronica IndustrialeBGLDNT58M22L419K

Cert. En. Liguria

478 1277 CALIGIURI IPPOLITO 1984 199430/04/1964 GENOVA (GE) MeccanicaCLGPLT64D30D969U 2009 Laurea L-10 Ingegneria

Industriale

479 1278 BIAZZO MARCO 1981 199429/01/1961 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01278P00153BZZMRC61A29D969F Abilitaz. Dlg 494/96

480 1279 BOCCARDO ALBERTO 1978 199413/09/1959 CERANESI (GE) Elettrotecnica GE01279P00164BCCLRT59P13C481T

481 1280 DONATO GIUSEPPE 1981 199421/05/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDNTGPP62E21D969H

482 1281 PATRI ANDREA 1975 1994 VIA MONTE SUELLO 4/4A Cons. Tec. Tribunale19/07/1956 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16129 GENOVA (GE)PTRNDR56L19D969H 010 6451279

[email protected]

- 130 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

483 1285 BOZZO ALESSANDRO 1984 199418/06/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBZZLSN64H18D969J

484 1288 D'ANGELO ENRICO 1982 1994 VIA TRENSASCO 7/2611/09/1962 ROMA (ROMA) Elettrotecnica 16138 GENOVA (GE) GE01288P00160DNGNRC62P11H501V 010 8356841 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

485 1290 PENDOLA PAOLO 1981 199413/04/1962 GENOVA (GE) MeccanicaPNDPLA62D13D969V

486 1292 CILIONE UMBERTO 1979 199429/01/1960 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeCLNMRT60A29D969J

487 1295 LA GRUTTA SERGIO 1959 1994 VIA NIZZA 36/R Cons. Tec. Tribunale28/12/1938 GENOVA (GE) Meccanico-Elettricista 16145 GENOVA (GE)LGRSRG38T28D969V 010 319377 010 319344

488 1298 DE SIMONE ALDO 1971 199421/08/1934 SESTRI LEVANTE (GE) TelecomunicazioniDSMLDA34M21I693B

489 1299 CIMAROSTI MARCO 1970 199417/07/1952 S. MARGHERITA L. (GE) ElettrotecnicaCMRMRC52L17I225I 1995 2006

Edilizia

490 1300 MARINI ALESSANDRO 1985 1994 VIA DON MINZONI 4/129/09/1966 SAN REMO (IM) Elettrotecnica 16035 RAPALLO (GE) GE01300P00115MRNLSN66P29I138M 0185 58236 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

491 1301 LEVERATTO PAOLO 1985 1995 Cons. Tec. Tribunale04/08/1960 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE01301P00104LVRPLA60M04D969P Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

492 1303 MARZANO LUCA 1985 1995 VIA POMA C. 5R23/08/1966 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16157 GENOVA (GE)MRZLCU66M23D969L 010 6984171 010 6129181

[email protected]

493 1304 DE FERRARI CARLO 1981 199504/06/1960 LAVAGNA (GE) ElettrotecnicaDFRCRL60H04E488S

494 1306 LEPRI FAUSTO 1981 199530/09/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLPRFST62P30D969I

- 131 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

495 1308 CALVELLI GINO 1978 199529/08/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCLVGNI58M29D969R

496 1309 CAVALLARO GAETANO 1972 199506/06/1952 NAPOLI (NA) TelecomunicazioniCVLGTN52H06F839C

497 1310 SCAVELLA ANTONINO 1956 199526/12/1933 CETRARO (CS) Meccanico-ElettricistaSCVNNN33T26C588X

498 1313 SERRA UBALDO 1979 199515/12/1960 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSRRBLD60T15D969J

499 1317 CARBONE LUCIANO 1959 199522/06/1940 GENOVA (GE) ElettricistaCRBLCN40H22D969F

Cert. En. Liguria

500 1319 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1972 1995 MOLO PONTE MOROSINI 10/5 Cons. Tec. Tribunale29/06/1951 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16126 GENOVA (GE) GE01319P00136VNZMGN51H29D969J 010 2518410 010 2518410 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

501 1320 GAROFALO NICOLA 1987 199524/10/1967 GENOVA (GE) MeccanicaGRFNCL67R24D969K

Cert. En. Liguria

502 1321 DAMONTE LUIGI 1977 1995 VIA DINO COL 6 R16/01/1957 ARENZANO (GE) Elettrotecnica 16149 GENOVA (GE) GE01321P00137DMNLGU57A16A388A 2000 2002 Abilitaz. Dlg 494/96

Elettronica e telecomunicaz. [email protected]

503 1322 DI MARCO ROBERTO 1980 199520/01/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDMRRRT62A20D969N

504 1323 AINIS PIETRO 1978 199517/04/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNSAPTR59D17D969B

505 1324 MERLINO FRANCESCO 1974 199521/09/1954 SAPONARA (ME) Meccanica GE01324P00135MRLFNC54P21I420E Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

506 1325 PASOTTI FRANCESCO 1979 199509/05/1959 REDAVALLE (PV) MeccanicaPSTFNC59E09H216M

- 132 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

507 1326 RORATO MARCO 1984 199521/02/1964 GENOVA (GE) MeccanicaRRTMRC64B21D969D

508 1327 BOCCARDO GABRIELE 1982 1995 VIA REDIPUGLIA 34/4 Cons. Tec. Tribunale19/05/1963 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16147 GENOVA (GE)BCCGRL63E19D969C 010 7921032 010 7921628

[email protected]

509 1329 NOVARA SERGIO 1977 199620/02/1956 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNVRSRG56B20D969Y

Cert. En. Liguria

510 1330 FERRARI FRANCO 1969 199614/08/1950 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRRFNC50M14D969B

511 1331 BENZI CARLO COSTANTINO 1956 199625/08/1936 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBNZCLC36M25D969L

512 1333 BELLINI GIORGIO 1967 199610/03/1948 CHIAVARI (GE) ElettrotecnicaBLLGRG48C10C621A

Cert. En. Liguria

513 1336 TRAVERSO GIORGIO 1968 1996 PIAZZA COLOMBO 3/15D19/07/1948 GENOVA (GE) Meccanica 16121 GENOVA (GE)TRVGRG48L19D969Z 010 393299 010393299

[email protected]

514 1338 LOSI ENZO 1960 199612/03/1939 MELARA (RO) Elettricista-MeccanicoLSONZE39C12F095Y

515 1339 MORANDO GIANNI ANGELO 1957 199622/04/1938 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoMRNGNN38D22D969S

516 1340 RIVA CARLO 1968 199601/07/1947 ROTTOFRENO (PC) ElettrotecnicaRVICRL47L01H593V

517 1342 TAZZER SANDRO 1978 1996 VIA CHIAPPELLA 5B/8 Cons. Tec. Tribunale18/05/1959 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16010 SERRA RICCO' (GE) GE01342P00154TZZSDR59E18D969Y 010 751726 010 751726 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

518 1343 CERVETTO ANTONIO 1987 199620/09/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCRVNTN68P20D969W

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

519 1344 TRACINO DANIELE 1987 199605/10/1967 ROMA (ROMA) ElettrotecnicaTRCDNL67R05H501D

520 1345 QUEIROLO CARLO 1992 1996 VIA PIANI DI COREGLIA 38/207/08/1973 CHIAVARI (GE) Elettrotecnica 16040 COREGLIA LIGURE (GE) GE01345P00162QRLCRL73M07C621S 0185 334127 0185 334027 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

521 1347 DE BARTOLO RICCARDO 1955 199622/02/1937 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoDBRRCR37B22D969X

522 1348 SCOTTO ANDREA 1980 199609/02/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSCTNDR61B09D969X Abilitaz. Dlg 494/96

523 1351 CIMAROSA DIEGO 1980 199710/07/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCMRDGI61L10D969U

524 1353 SAVO GIOVANNI 1970 199716/12/1951 GIULIANO DI ROMA (FR) ElettrotecnicaSVAGNN51T16E057O

525 1357 PACINI FRANCO 1979 1997 VIA SAN ROCCO 122/8 Cons. Tec. Tribunale27/06/1959 LIVORNO (LI) Elettrotecnica 16036 RECCO (GE) GE01357P00195PCNFNC59H27E625O 0185 738177 0185 1872209

[email protected] Cert. En. Liguria

526 1358 PUPPO MARCANTONIO 1984 1997 VIA VENTIMIGLIA 67/117/05/1965 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16158 GENOVA (GE) GE01358P00156PPPMCN65E17D969T 010 6131798 010 6131798 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

527 1360 CERAGIOLI NICOLA 1988 199710/09/1969 LAVAGNA (GE) Elettrotecnica GE01360P00155CRGNCL69P10E488F 2012 Laurea L-9 Ingegneria Abilitaz. Dlg 494/96

Industriale

528 1361 NARDI MASSIMO 1976 199722/12/1957 SARZANA (SP) Elettronica IndustrialeNRDMSM57T22I449H

529 1362 GHIO GIAN PAOLO 1984 199709/07/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGHIGPL64L09D969A

530 1364 CHIAPPE MASSIMO 1989 199716/07/1970 SESTRI LEVANTE (GE) ElettrotecnicaCHPMSM70L16I693X

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

531 1365 CAPPELLINI MASSIMO 1979 1997 VIA NINO BIXIO 22D/1308/09/1960 CHIAVARI (GE) Elettrotecnica 16043 CHIAVARI (GE) GE01365P00196CPPMSM60P08C621L 0185 598592 0185 361884

[email protected] Cert. En. Liguria

532 1367 FERRETTI MARIO 1980 199721/01/1962 GENOVA (GE) Telecomunicazioni GE01367P00158FRRMRA62A21D969Z Abilitaz. Dlg 494/96

533 1368 ROCCHINO MAURO 1990 199712/01/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRCCMRA69A12D969N

534 1369 IACOPOZZI DANILO 1980 1997 VIA PAGANO DORIA 16/318/04/1961 GENOVA (GE) Meccanica 16126 GENOVA (GE) GE01369P00159CPZDNL61D18D969P 010 2510795 010 2510795 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

535 1370 TABACCO MARCO 1987 199819/09/1966 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaTBCMRC66P19B282D

536 1371 LO GIUDICE FABIO 1986 1998 Cons. Tec. Tribunale31/03/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLGDFBA63C31D969V

537 1372 RUGGIERO FRANCESCO 1980 199812/07/1961 AMANTEA (CS) ElettrotecnicaRGGFNC61L12A253V Abilitaz. Dlg 494/96

538 1374 MIOZZI BRUNO 1982 199828/12/1963 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01374P00168MZZBRN63T28D969K

Cert. En. Liguria

539 1375 OLIVERIO CARMELO 1987 199803/09/1966 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeLVRCML66P03D969Q

540 1376 FAZZUOLI GIORGIO 1988 199801/04/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFZZGRG69D01D969H

541 1377 ROSSI MARCO 1980 199811/04/1961 ORBETELLO (GR) Industria MinerariaRSSMRC61D11G088O

542 1380 VIAZZI ALDO 1965 199817/03/1943 SASSARI (SS) ElettrotecnicaVZZLDA43C17I452I

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

543 1384 LAZARICH CARLO 1977 1998 VIA RONCO N. 4503/10/1953 IL CAIRO (EGITTO) () Meccanica 16149 GENOVA (GE) GE01384P00143LZRCRL53R03Z336J 010 411835 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

544 1385 TORAROLO GIAN BATTISTA 1972 199828/09/1952 GENOVA (GE) MeccanicaTRRGBT52P28D969Y

545 1387 UGOBUONO RENATO 1993 1998 LOCALITA' CASALE 1731/07/1942 MONEGLIA (GE) Edilizia 16030 MONEGLIA (GE) GE01387P00148GBNRNT42L31F354G 0185 49864 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

546 1388 BALDI MASSIMO 1976 199808/02/1958 GENOVA (GE) Chimica Industriale GE01388P00152BLDMSM58B08D969P

547 1390 COSTA ALBERTO 1990 1999 VIA CROCIFISSO 3A Cons. Tec. Tribunale11/06/1970 GENOVA (GE) Chimica Industriale 16167 GENOVA (GE) GE01390P00199CSTLRT70H11D969F 1994 Laurea SNT-4 Igiene [email protected] Abilitaz. Dlg 494/96

Ambientale e del Lavoro

548 1391 GIORDANO ANDREA 1976 199922/08/1957 CAMPAGNA (SA) ElettrotecnicaGRDNDR57M22B492P Abilitaz. Dlg 494/96**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

549 1393 PERONI LUCA 1989 199930/01/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRNLCU69A30D969A

550 1394 TOLA SILVANO 1993 199921/01/1971 SAN REMO (IM) Elettronica IndustrialeTLOSVN71A21I138Y

551 1395 ASSERETO PAOLO 1988 199915/11/1968 GENOVA (GE) MeccanicaSSRPLA68S15D969B

552 1396 SORTINO FRANCESCO 1994 199918/12/1975 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSRTFNC75T18D969V

553 1398 SINIGAGLIA SAVERIO 1976 199921/09/1957 PORT SAID (EGITTO) Elettrotecnica(ET)SNGSVR57P21Z336E**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

554 1399 BIANCHINI FRANCESCO 1959 199907/08/1938 GENOVA (GE) Elettricista-MeccanicoBNCFNC38M07D969Q

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

555 1400 TRAVERSO AMEDEO 1962 199923/07/1940 PERLETTO (CN) Radiotecnica e telecomunicaz.TRVMDA40L23G457P

556 1403 CANESSA DAVIDE 1993 199916/06/1973 CHIAVARI (GE) Elettronica IndustrialeCNSDVD73H16C621O**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

557 1405 DE PAZ GIULIO 1995 1999 Cons. Tec. Tribunale08/05/1962 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDPZGLI62E08D969D

558 1407 ROSSINI MICHELE 1988 199909/03/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRSSMHL68C09D969W

559 1408 TORRE ANDREA 1983 199915/12/1963 GENOVA (GE) MeccanicaTRRNDR63T15D969R

560 1409 D'ALESSIO SERGIO 1986 199913/08/1967 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDLSSRG67M13D969F

561 1410 BRUZZONE PIETRO 1983 199909/06/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRZPTR64H09D969M

562 1411 MANTILERO FABIO 1993 199914/12/1969 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMNTFBA69T14D969T

563 1412 PITTAMIGLIO FABIO 1987 1999 VICO DEI RAGAZZI 3/11 Cons. Tec. Tribunale23/05/1968 SAVONA (SV) Elettronica Industriale 16123 GENOVA (GE)PTTFBA68E23I480E 1999 Laurea LM-29 Ingegneria 010 2462659 010 2462659 Abilitaz. Dlg 494/96

Elettronica Cert. En. Liguria

564 1414 SACCHI CARLO 1962 199924/06/1943 PISTOIA (PT) Elettricista-MeccanicoSCCCRL43H24G713H

Cert. En. Liguria

565 1415 SOBRERO FABIO 1996 200018/04/1975 GENOVA (GE) MeccanicaSBRFBA75D18D969W**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

566 1416 MAUGERI CLAUDIO 1979 200028/10/1958 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMGRCLD58R28D969M

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

567 1417 D'APICE FRANCO 1984 200022/12/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeDPCFNC65T22D969Q

568 1418 PONTE RENZO 1985 2000 VIA CATALANI A. 3/618/03/1965 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16154 GENOVA (GE)PNTRNZ65C18D969G

[email protected] Cert. En. Liguria

569 1420 IZZO GIOVANNI 1990 200027/02/1971 GENOVA (GE) ElettrotecnicaZZIGNN71B27D969M

570 1421 MAZZINI FLAVIO 1976 2000 VIA FONTANA 7 Cons. Tec. Tribunale26/11/1956 GENOVA (GE) Telecomunicazioni 16014 CAMPOMORONE (GE) GE01421P00151MZZFLV56S26D969N 010 7316221 02 700568556 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

571 1423 MELZANI MIRKO 1992 2000 VIA GHERSI L. 8/3922/04/1972 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16138 GENOVA (GE) GE01423P00150MLZMRK72D22D969K Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

572 1424 SCHIAVI FABIO 1988 2000 VICO DEI GARIBALDI 1/223/11/1969 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16123 GENOVA (GE)SCHFBA69S23D969C 010 3044298 010 3044298 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

573 1425 MEDICINA LUCA 1994 2000 Cons. Tec. Tribunale31/05/1975 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMDCLCU75E31D969R 2009 Laurea LM-21 Scienze

Geo Topo Cartografiche

574 1427 PARODI ERIK 1996 2000 VIA S. PIETRO DI NOVELLA 389/221/06/1977 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16035 RAPALLO (GE)PRDRKE77H21D969O

[email protected]

575 1428 FRIXIONE MARCO 1978 200011/11/1959 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRXMRC59S11D969H

576 1429 BATZELLA FABRIZIO 1980 200025/01/1959 REGGIO EMILIA (RE) Elettronica IndustrialeBTZFRZ59A25H223J Cert. En. Liguria

577 1430 MARIANI EROS 1993 200017/05/1973 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01430P00187MRNRSE73E17D969E 2008 Laurea L-10 Ingegneria Abilitaz. Dlg 494/96

Industriale

578 1431 GHEZA ANGELO 1988 2000 VIA FORNI ANTICHI 4029/09/1968 BUSALLA (GE) Elettrotecnica 16010 SAVIGNONE (GE)GHZNGL68P29B282W 010 936948 010 936948

[email protected]

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

579 1432 PESCI SILVIO 1997 2000 CORSO EUROPA 12518/12/1951 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. 16132 GENOVA (GE) GE01432P00186PSCSLV51T18D969M 010 3568228 010 3568386 Abilitaz. Dlg 494/96

580 1433 CASU FABRIZIO 1994 2000 VIALE VILLA CHIESA 22/313/04/1974 GENOVA (GE) Meccanica 16155 GENOVA (GE) GE01433P00200CSAFRZ74D13D969T 010 6988127 010 6988127 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

581 1434 QUEIROLO MAURO 1996 200014/10/1976 CHIAVARI (GE) Elettrotecnica GE01434P00165QRLMRA76R14C621D Abilitaz. Dlg 494/96

582 1435 BACIGALUPO ANGELO 1992 200026/02/1973 CHIAVARI (GE) Elettronica IndustrialeBCGNGL73B26C621I

583 1437 BRIALDI MAURO 1987 200027/12/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRLMRA68T27D969S

584 1438 BASTONE BRUNO 1977 200004/05/1958 GENOVA (GE) Elettrotecnica GEO1438P00177BSTBRN58E04D969O

585 1439 CUMANI ROBERTO 1989 200013/10/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCMNRRT69R13D969Q

586 1440 MANFREDI CLAUDIO 1994 200006/03/1961 CROTONE (KR) Meccanica GE01440P00167MNFCLD61C06D122V Cert. En. Liguria

587 1441 UGHETTI ROBERTO 1989 200024/01/1970 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGHTRRT70A24D969E

588 1442 FRANCO FILIPPO 1980 200011/01/1960 MAZZARINO (CL) ElettrotecnicaFRNFPP60A11F065L

589 1443 RATTO GIUSEPPE 1985 200001/09/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRTTGPP65P01D969J

590 1444 MAZZOLINO AMEDEO 1997 200012/05/1954 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaMZZMDA54E12B282G

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

591 1445 CROCE ALESSANDRO 1996 200023/05/1970 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCRCLSN70E23D969T

592 1446 REBORA LUCA 1994 200119/06/1974 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRBRLCU74H19D969I

593 1447 BARCHI PAOLO 1996 2001 VIA COL D. 6R19/01/1965 GENOVA (GE) Termotecnica 16149 GENOVA (GE)BRCPLA65A19D969F 010 4077351 010 8934920

[email protected] Cert. En. Liguria

594 1449 VERARDO ALBERTO 1968 200108/10/1947 GENOVA (GE) MeccanicaVRRLRT47R08D969L

595 1450 CATTOI MASSIMO 1984 2001 VIA NIZZA 9/618/11/1964 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16145 GENOVA (GE)CTTMSM64S18D969U 010 3691026

596 1451 BIGHELLI GIULIANO 1987 200111/02/1968 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBGHGLN68B11D969R

597 1452 SOLA LUIGI 1975 200121/05/1955 MORMANNO (CS) Chimica IndustrialeSLOLGU55E21F735R

598 1455 GIOIOSA GIUSEPPE 1972 200219/06/1943 COMISO (RG) ElettrotecnicaGSIGPP43H19C927N

599 1457 DENTI MARCO 1986 200226/08/1965 RAPALLO (GE) Chimica-biologicaDNTMRC65M26H183D

600 1458 PAOLETTA GIUSEPPE 1995 200211/07/1968 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.PLTGPP68L11D969B

Cert. En. Liguria

601 1460 PONZOLETTI FABIO 1998 2002 VIA XXV APRILE 1A/1917/05/1979 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16019 RONCO SCRIVIA (GE)PNZFBA79E17D969S

[email protected]

602 1461 LAVAGETTO GIUSEPPE 1996 200222/03/1968 GENOVA (GE) ElettrotecnicaLVGGPP68C22D969U

- 140 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

603 1462 POLETTI FRANCO 1985 200228/06/1966 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePLTFNC66H28D969J

604 1463 RAPALLO ROBERTO 1996 200223/12/1975 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRPLRRT75T23D969L

605 1465 MANTERO LUCA 1989 2002 VIA ROLLA F. 20R24/04/1970 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16152 GENOVA (GE)MNTLCU70D24D969L 010 6041973 010 6041793

[email protected]

606 1466 BALLARDIN ALESSANDRO 1995 2002 Cons. Tec. Tribunale02/05/1974 GENOVA (GE) Chimica Industriale GE01466P00174BLLLSN74E02D969H

607 1467 PERASSO AMEDEO 1984 200229/07/1965 GENOVA (GE) MeccanicaPRSMDA65L29D969T

608 1468 COLOGNESI FABIO 1992 200306/12/1973 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCLGFBA73T06D969G

609 1469 FORLANI MASSIMO 1999 2003 VIA CASONI F. 4/1B01/01/1980 GENOVA (GE) Meccanica 16143 GENOVA (GE) GE001469P00184FRLMSM80A01D969L 010 506385

[email protected] Cert. En. Liguria

610 1470 MINETTI ALESSANDRO 1992 200314/06/1973 RONCO SCRIVIA (GE) ElettrotecnicaMNTLSN73H14H536K

611 1472 FERRANDO GIORGIO 1999 200310/12/1980 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.FRRGRG80T10D969O

612 1474 MALERBA FAUSTO 1987 200313/09/1967 VIBO VALENTIA (VV) ElettrotecnicaMLRFST67P13F537O

613 1475 LAGANA' FRANCO 1980 200312/09/1961 DELIANUOVA (RC) ElettrotecnicaLGNFNC61P12D268L

614 1476 SCARPI GIOVANNI BATTISTA 1993 2003 VIA LUIGI GHERZI 7/8DX21/08/1973 CAMOGLI (GE) Elettronica Industriale 16138 GENOVA (GE)SCRGNN73M21B490R

[email protected]

- 141 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

615 1477 GANDOLFO ANDREA 1987 200315/08/1968 SANTA MARGHERITA MeccanicaLIGURE (GE)GNDNDR68M15I225Z

616 1479 TIMOSSI GABRIELE 1993 2003 VIA ISOVERDE 41R29/05/1974 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16010 CAMPOMORONE (GE)TMSGRL74E29D969L 010 7921032 010 7921628

[email protected]

617 1480 SIGHINOLFI ALESSANDRO 1992 2003 Cons. Tec. Tribunale20/04/1973 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE01480P00192SGHLSN73D20D969W 2008 Laurea L-10 Ingegneria Abilitaz. Dlg 494/96

Industriale Cert. En. Liguria

618 1481 BALLADORE STEFANO 1984 200318/08/1965 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeBLLSFN65M18D969M

619 1483 BERFIO ANDREA 1982 200303/09/1962 GENOVA (GE) TelecomunicazioniBRFNDR62P03D969P

620 1484 CIVANI ANDREA 1986 200327/06/1966 GENOVA (GE) MeccanicaCVNNDR66H27D969J

621 1486 CERVETTO FRANCESCO 1988 2003 VIA TAGGIA 11/17 SC.B04/04/1968 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16157 GENOVA (GE) GE01486P00183CRVFNC68D04D969T 010 6969393 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

622 1487 TENERINI GIOVANNI 1971 200303/06/1950 GROSSETO (GR) ElettrotecnicaTNRGNN50H03E202V

623 1488 MERLO ALESSANDRO 1988 200312/12/1961 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMRLLSN61T12D969G

624 1489 VECCHIO GIORGIO 1991 2003 VIA ROMA 321/124/04/1972 GENOVA (GE) Meccanica Sperimentale 16031 PIEVE LIGURE (GE)VCCGRG72D24D969V 2008 Laurea L42 Disegno 010 3463132 010 3463132

Industriale Navale [email protected]

625 1491 SALUZZO ROBERTO 1989 200314/07/1970 GENOVA (GE) TelecomunicazioniSLZRRT70L14D969Q

626 1493 REBOSIO PAOLO 1981 200311/10/1961 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRBSPLA61R11D969M Cert. En. Liguria

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

627 1494 PENCO ANDREA 1992 200318/11/1973 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPNCNDR73S18D969F

628 1495 TERENZONI ROBERTO 1997 200327/08/1968 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.TRNRRT68M27D969Y

629 1496 FAVETO LUCA 1993 2003 VIA SIBONA S. 21/UNI08/08/1974 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16159 GENOVA (GE) GE01496P00181FVTLCU74M08D969L 2001 Laurea LM-74 Scienze [email protected]

Geologiche Cert. En. Liguria

630 1498 BIGNONE GIOVANNI 1984 200324/05/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBGNGNN65E24D969A

631 1499 POGGI ANDREA 1993 200326/07/1974 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE01499P00182PGGNDR74L26D969Y Cert. En. Liguria

632 1500 BRUZZO ENRICO 1984 200325/09/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRZNRC65P25D969W

633 1501 BORRIELLO VINCENZO 1984 200308/10/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBRRVCN63R08D969E

634 1503 CASARINO CLAUDIO 1996 200329/03/1977 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCSRCLD77C29D969N

635 1504 SIMICICH PAOLO 1989 200319/05/1970 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSMCPLA70E19D969R

636 1505 ZUNINO MASSIMO 1995 200323/04/1976 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeZNNMSM76D23D969A

637 1506 TASSANO ALBERTO 1994 200302/10/1969 LAVAGNA (GE) Elettronica IndustrialeTSSLRT69R02E488D

638 1507 RUSSO STELLARIO 1984 200316/05/1964 MESSINA (ME) ElettrotecnicaRSSSLL64E16F158O

Cert. En. Liguria

- 143 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

639 1508 DE PAOLI WALTER 1992 2003 CORSO MAMELI G. 326/511/08/1972 LAVAGNA (GE) Meccanica 16035 RAPALLO (GE)DPLWTR72M11E488B 0185 264821 0185 264821

[email protected]

640 1509 CENZUALES VINCENZO 1985 200308/09/1964 PALERMO (PA) Chimica IndustrialeCNZVCN64P08G273Q**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

641 1511 PARODI GIOVANNI 1996 200305/11/1965 GENOVA (GE) MeccanicaPRDGNN65S05D969G

642 1515 TOMMASOMORO SALVATORE 1995 200423/10/1976 GENOVA (GE) InformaticaTMMSVT76R23D969A**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

643 1516 MOLINARI MARCELLO 1992 200421/11/1973 GENOVA (GE) ElettrotecnicaMLNMCL73S21D969G

644 1517 DETTONI GIOVANNI 1970 2004 Cons. Tec. Tribunale30/07/1949 VIGONE (TO) Chimica IndustrialeDTTGNN49L30L898H

645 1518 GROSSO ANTONIO 1993 2004 VIA SAN FRANCESCO 15/825/05/1973 MILANO (MI) Elettrotecnica 16043 CHIAVARI (GE)GRSNTN73E25F205V 0185 5306893 0185 5306893

[email protected]

646 1519 SIRAGUSA GIUSEPPE 2002 2004 VIA MILANO 85 AR26/07/1938 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16126 GENOVA (GE)SRGGPP38L26D969Z 010 261691 010 261655

647 1521 GAGLIARDI GIUSEPPE 1990 200413/03/1963 NOVI LIGURE (AL) Elettronica Industriale GE01521P00180GGLGPP63C13F965V 2015 Laurea L-9 Ingegneria Industriale Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

648 1522 PESCI ROBERTO 2002 2004 VIA GHERZI 8/3906/07/1983 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. 16133 GENOVA (GE) GE01522P00189PSCRRT83L06D969G

[email protected] Cert. En. Liguria

649 1524 PICCARDO FABRIZIO 1996 200412/06/1975 GENOVA (GE) MeccanicaPCCFRZ75H12D969O

650 1526 GHIOTTO FAUSTO 1968 200521/12/1949 NE (GE) ElettrotecnicaGHTFST49T21F858Y

- 144 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

651 1527 PESCE MINO 1966 2005 Cons. Tec. Tribunale14/04/1947 TIGLIETO (GE) ElettrotecnicaPSCMNI47D14L167D

[email protected]

652 1528 SPERANZA RAFFAELE 2000 200515/03/1981 GENOVA (GE) MeccanicaSPRRFL81C15D969K

653 1529 STRANEO MILENA 1988 200505/05/1968 GENOVA (GE) Chimica Industriale GE01533P00212STRMLN68E45D969M

654 1530 BENETELLI ELIO 1986 200528/01/1968 GENOVA (GE) TelecomunicazioniBNTLEI68A28D969V

Cert. En. Liguria

655 1531 CORSO RENATO 1985 2005 Cons. Tec. Tribunale11/03/1964 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCRSRNT64C11D969K 2010 2011

Meccanica

656 1533 PERUGINI FERDINANDO 1985 200514/11/1966 GENOVA (GE) Meccanica GE01533P00211PRGFDN66S14D969Y

657 1534 LAGANA' LUIGI 1987 200505/03/1966 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeLGNLGU66C05D969K

Cert. En. Liguria

658 1535 TURLA MARCO 1994 2005 VIA ROMANA DELLA CASTAGNA 40/2 Cons. Tec. Tribunale14/07/1974 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16148 GENOVA (GE)TRLMRC74L14D969N 010 393053

[email protected] Cert. En. Liguria

659 1536 BRACCO GRAZIANO 2000 200508/09/1972 CHIAVARI (GE) Elettronica Industriale GE01536P00191BRCGZN72P08C621U 2000 Laurea LM-29 Ingegneria Elettronica Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

660 1537 DAGNINO MONICA 1988 200529/06/1969 GENOVA (GE) Chimica Industriale GE01537P00190DGNMNC69H69D969E Abilitaz. Dlg 494/96

Cert. En. Liguria

661 1540 ZULIANI MARCO 1986 200619/08/1958 GENOVA (GE) Elettronica Industriale GE01540P00194ZLNMRC58M19D969G Abilitaz. Dlg 494/96

662 1541 RUGA ANTON MARZIO 1973 2006 MURA DELLO ZERBINO 18/7A SC. DX.16/02/1955 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16122 GENOVA GE01541P00204RGUNNM55B16D969E

[email protected]

- 145 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

663 1542 DACA' RAFFAELE 1990 200619/06/1971 BUSALLA (GE) ElettrotecnicaDCARFL71H19B282X

664 1543 RAPETTI ANDREA 1994 2006 Cons. Tec. Tribunale27/08/1975 GENOVA (GE) MeccanicaRPTNDR75M27D969C

Cert. En. Liguria

665 1544 VERNETTI FRANCESCO 1990 200631/03/1971 GENOVA (GE) TelecomunicazioniVRNFNC71C31D969V

Cert. En. Liguria

666 1546 GIAMPELLEGRINI MASSIMO 1992 200614/05/1971 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGMPMSM71E14D969Y**SOSPESO A TEMPO INDETERMINATO**

667 1547 DELL'EDERA GIANLUCA 1999 200612/11/1974 TARANTO (TA) Elettronica e telecomunicaz.DLLGLC74S12L049G

668 1548 ROMAIRONE LUIGINO 1968 200618/11/1947 CERANESI (GE) ElettrotecnicaRMRLGN47S18C481E

Cert. En. Liguria

669 1549 BENAZZI LAYLA 1999 2007 Cons. Tec. Tribunale15/09/1981 GENOVA (GE) ChimicaBNZLYL81P55D969S

670 1550 VERONESE RICCARDO 1968 200709/03/1948 GENOVA (GE) TelecomunicazioniVRNRCR48C09D969Y

671 1551 FERRETTI FABRIZIO 1985 200721/10/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaFRRFRZ66R21D969C

672 1553 GRILLO FRANCESCO 1971 200730/04/1953 LICATA (AG) ElettrotecnicaGRLFNC53D30E573R

Cert. En. Liguria

673 1554 ALFIERI MASSIMO 1984 200718/06/1966 LA SPEZIA (SP) ElettrotecnicaLFRMSM66H18E463H

674 1555 FERRARI RICCARDO 1991 200703/08/1971 COGOLETO (GE) ElettrotecnicaFRRRCR71M03C823U

Cert. En. Liguria

- 146 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

675 1556 VIGNOLO MASSIMO 1990 2007 VIA S.G.BATTISTA 27/3 Cons. Tec. Tribunale09/08/1970 GENOVA (GE) Chimica Industriale 16154 GENOVA (GE)VGNMSM70M09D969X 010 9411343

[email protected]

676 1557 DELLA VALLE GIOVANNI 1984 200730/07/1966 GENOVA (GE) ElettrotecnicaDLLGNN66L30D969L

677 1558 PARODI MAURO 1978 2007 VIA PRIVATA AL POGGIO 4110/11/1952 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16010 SERRA RICCO' (GE)PRDMRA52S10D969X 010 751534

[email protected]

678 1559 MICHELINI GIACOMO 1991 200710/06/1972 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMCHGCM72H10D969T

679 1560 VALENTE MATTEO 1999 200727/07/1980 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.VLNMTT80L27D969X

680 1561 SCIACCALUGA ERIKA 2004 200715/11/1985 GENOVA (GE) Elettronica e TelecomunicazioniSCCRKE85S55D969R

681 1562 LARCONETTI MATTEO 2003 200706/04/1985 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.LRCMTT85D06D969M

682 1563 BATTISTELLI DANIELA 2000 200703/10/1982 GENOVA (GE) ChimicaBTTDNL82R43D969C

683 1564 CELLO MAURIZIO 1999 200823/03/1969 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.CLLMRZ69C23D969Y

684 1565 FRANCESCHINI SILVANO 1967 200807/07/1948 ROCCASTRADA (GR) Industrie MetalmeccanicheFRNSVN48L07H449O

685 1566 CAVO MAURO 1983 2008 VIA FIUMARA 11/18 Cons. Tec. Tribunale29/03/1965 GENOVA (GE) Elettrotecnica 16149 GENOVA (GE) GE01566P00205CVAMRA65C29D969Q 010 8606006 010 8606227

[email protected] Cert. En. Liguria

686 1567 LAGOMARSINO MARCO 2005 200822/01/1977 CHIAVARI (GE) Elettronica e telecomunicaz.LGMMRC77A22C621X

- 147 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

687 1568 PERGOLESI GABRIELE 1990 200818/08/1972 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRGGRL72M18D969M

Cert. En. Liguria

688 1569 PERTUSIO ALESSANDRO 1983 200827/10/1964 IMPERIA (IM) Elettronica IndustrialePRTLSN64R27E290F

689 1570 MASSOCCO ALESSIO 1995 200803/09/1976 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.MSSLSS76P03D969R

Cert. En. Liguria

690 1572 MANGINI ROBERTO 1981 200802/04/1963 GENOVA (GE) Meccanica GE01572P00203MNGRRT63D02D969P

Cert. En. Liguria

691 1573 ALBANESE LUCA 2000 200816/02/1982 GENOVA (GE) MeccanicaLBNLCU82B16D969T

Cert. En. Liguria

692 1574 CARTAGENOVA MASSIMO 2003 200823/05/1984 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.CRTMSM84E23D969I

693 1576 ALCAMISI GIUSEPPE 1975 200802/06/1957 GENOVA (GE) Elettrotecnica GE01576P00202LCMGPP57H02D969L

Cert. En. Liguria

694 1577 RICCI STEFANO 2003 200806/05/1985 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. GE01577P00209RCCSFN85E06D969C

695 1578 CAVIGLIA GIAMPAOLO 1986 200827/01/1968 COGOLETO (GE) ElettrotecnicaCVGGPL68A27C823E

Cert. En. Liguria

696 1579 INGLESE FRANCESCO 1983 200910/05/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaNGLFNC64E10D969I

697 1580 NIGRO JOSE' SALVATORE 1968 200925/04/1948 GENOVA (GE) MeccanicaNGRJSO48D25D969D

698 1581 BONGINI MAURIZIO 1993 200906/12/1971 GENOVA (GE) ElettrotecnicaBNGMRZ71T06D969P

- 148 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

699 1582 MU ALESSANDRO 2007 2009 VIA DONGHI 13/1329/07/1971 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16132 GENOVA (GE)MUXLSN71L29D969N

[email protected] Cert. En. Liguria

700 1583 MASSARO FULVIO 2003 200908/02/1984 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.MSSFLV84B08D969P

701 1584 TRUCCO PAOLO 1988 200930/09/1969 GENOVA (GE) MeccanicaTRCPLA69P30D969H

702 1585 SCIUTTO ALESSANDRO 2007 2009 VIA OBERTO CANCELLIERE 1903/10/1969 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16125 GENOVA (GE)SCTLSN69R03D969Y 010 215003

[email protected] Cert. En. Liguria

703 1587 CATTUTO GIUSEPPE 2007 200930/04/1976 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.CTTGPP76D30D969R

704 1588 CANDAMANO GIOVANNI 1985 200922/03/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaCNDGNN65C22D969R

Cert. En. Liguria

705 1590 PICHETTO CESARE 2007 200903/12/1988 CHIAVARI (GE) Elettrotecnica e automaz.PCHCSR88T03C621Q

706 1591 POLESE MAURIZIO 1978 201007/07/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPLSMRZ58L07D969I

Cert. En. Liguria

707 1592 ZIRLO SIMONE 2006 201028/11/1983 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.ZRLSMN83S28D969R

708 1593 SEGALERBA PAOLO 1984 201006/10/1963 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSGLPLA63R06D969D

709 1594 BATTEZZATI ALESSANDRO 1996 201022/07/1975 GENOVA (GE) MeccanicaBTTLSN75L22D969X

Cert. En. Liguria

710 1596 PORCILE GIUSEPPE 1984 201004/09/1965 GENOVA (GE) ElettrotecnicaPRCGPP65P04D969C

[email protected]

- 149 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

711 1597 MARINIS DIMITRIOS 1988 201006/11/1965 ATENE (GRECIA) ElettrotecnicaMRNDTR65S06Z115T 1988 Laurea LM-29 Ingegneria

Elettronica

712 1598 TUBINO ALESSANDRO 1990 201018/04/1970 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeTBNLSN70D18D969K

713 1599 PIERONI CRISTIAN 1992 201027/04/1971 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePRNCST71D27D969M

714 1600 MANTELLI FABIO 1998 2010 VIA ARRIVABENE 15B/1804/08/1979 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16154 GENOVA (GE) GE01600P00206MNTFBA79M04D969Y Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected] Cert. En. Liguria

715 1601 TOSOLINI EMANUELE 1995 201017/11/1974 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeTSLMNL74S17D969Z

716 1602 ORLANDI DANILO 1983 201012/02/1964 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRLNDNL64B12D969T

717 1603 VOGNI CHRISTIAN 2004 201016/11/1985 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.VGNCRS85S16D969L

718 1604 MALATINO FLAVIO 1982 201025/03/1963 GENOVA (GE) ElettronicaMLTFLV63C25D969G

Cert. En. Liguria

719 1605 BALESTRI GIULIO 2004 201015/11/1983 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.BLSGLI83S15D969K

720 1607 BAGHINO LEANDRO 2008 201021/12/1989 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.BGHLDR89T21D969X

721 1608 REPETTO DOMENICO 1972 201020/01/1950 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRPTDNC50A20D969A

722 1609 MORIELLA MAXIMILIAN 1995 201024/05/1976 NAPOLI (NA) ElettronicaMRLMML76E24F839P

Cert. En. Liguria

- 150 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

723 1610 GRASSO DANIELE 2008 201013/03/1972 SAVONA (SV) MeccanicaGRSDNL72C13I480G

724 1611 BLEVE ANTONIO 1994 2010 VIA BOZZO COSTA 62/625/02/1976 TRICASE (LE) Elettrotecnica 16035 RAPALLO (GE) GE01611P00207BLVNTN76B25L419L 0185 1870382 0185 1870382 Abilitaz. Dlg 494/96

[email protected]

725 1613 REBUFFO MASSIMO 1996 201106/10/1975 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRBFMSM75R06D969Y

726 1614 PATTINI FERRUCCIO 1989 201130/03/1968 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePTTFRC68C30D969E

727 1615 SCHENONE ROBERTO 2009 2011 VIA ALLA CHIESA 6826/07/1973 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. 16031 PIEVE LIGURE (GE)SCHRRT73L26D969L 010 3461339

[email protected]

728 1616 BERNARDELLO FABIO 2005 201124/09/1985 CHIAVARI (GE) Elettrotecnica e automaz.BRNFBA85P24C621V

729 1617 BUZZI ALESSANDRO 1991 2011 VIA CAMBIASO P.N. 17/627/10/1972 GENOVA (GE) Meccanica 16159 GENOVA (GE)BZZLSN72R27D969Z

[email protected] Cert. En. Liguria

730 1618 CASSONE MASSIMO 1995 201106/11/1972 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeCSSMSM72S06D969M

731 1619 SCHIAVI STEFANO 1994 201112/09/1974 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSCHSFN74P12D969A

732 1620 BUSALLINO RAFFAELE 1993 201109/05/1974 GENOVA (GE) TelecomunicazioniBSLRFL74E09D969J

733 1621 OLIVERI ALESSANDRO 1991 2011 VIA AVIO F. 2/102/09/1972 CAMPO LIGURE (GE) Meccanica 16151 GENOVA (GE)LVRLSN72P02B538C

[email protected]

734 1623 BENFANTE SALVATORE 1975 2012 Cons. Tec. Tribunale10/10/1957 SERRADIFALCO (CL) Chimica IndustrialeBNFSVT57R10I644J

- 151 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

735 1624 TROVATO ANDREA 1998 201215/10/1977 BOLOGNA (BO) MeccanicaTRVNDR77R15A944C

Cert. En. Liguria

736 1625 COCCOGLIONITI ORLANDO 1995 201201/03/1976 VARAZZE (SV) ChimicaCCCRND76C01L675W

737 1626 MAGGI CESARE 1978 201219/09/1960 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMGGCSR60P19D969F

738 1627 BACIGALUPO ANGELO 2007 201203/10/1963 CHIAVARI (GE) Elettronica e telecomunicaz.BCGNGL63R03C621E

739 1628 MERCENARO ANTONELLO 1980 201204/10/1962 FORMIA (LT) MeccanicaMRCNNL62R04D708B

Cert. En. Liguria

740 1629 TIOZZO GABRIELE 1997 2012 VIA DODICIVILLE 7/A11/12/1979 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. 39100 BOLZANO (BZ)TZZGRL79T11D969X

[email protected]

741 1630 ROMELLI GIANLUIGI 1996 2012 VIA TEVERE 3/108/06/1977 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz. 16156 GENOVA (GE)RMLGLG77H08D969V

[email protected]

742 1631 POGGI GIANLUIGI 1968 2012 VIALE PLEIADI 10/731/03/1947 BUSALLA (GE) Chimica Industriale 16016 COGOLETO (GE)PGGGLG47C31B282F

[email protected]

743 1632 GIUSTOLISI VINCENZO 1980 201204/01/1958 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeGSTVCN58A04D969M

744 1633 CAMPANELLA ALESSIO 2008 201209/04/1988 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.CMPLSS88D09D969L

Cert. En. Liguria

745 1634 RAGNO PAOLO 2006 201201/06/1987 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.RGNPLA87H01D969R

Cert. En. Liguria

746 1635 MORETTI DAVIDE 2010 201222/02/1990 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.MRTDVD90B22D969O

- 152 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

747 1636 PICASSO FEDERICO 2007 201222/06/1988 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.PCSFRC88H22D969E

Cert. En. Liguria

748 1639 STASI LUCA 2001 201218/05/1982 GENOVA (GE) MeccanicaSTSLCU82E18D969Y

749 1640 DONDA FABIO 2008 201203/03/1987 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.DNDFBA87C03D969R

750 1641 MAZZOTTI DANTE 1989 201207/07/1968 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeMZZDNT68L07D969V

751 1642 TRABONA GIUSEPPE 2009 2012 VIA SAN VINCENZO 26/103/09/1991 MUSSOMELI (CL) Meccanica 16121 GENOVA (GE)TRBGPP91P03F830L 010 588298 010 8932443

[email protected]

752 1643 CORBO VINCENZO 2001 201304/07/1983 GENOVA (GE) MeccanicaCRBVCN83L04D969R

753 1644 BORDINO MARTINA 2009 2013 VIA DEGLI OLEANDRI 20/1019/05/1991 GENOVA (GE) Meccanica 16144 GENOVA (GE)BRDMTN91E59D969P 010 821516

[email protected]

754 1645 MONTALDO ALESSANDRO 1999 201306/06/1979 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.MNTLSN79H06D969I

755 1646 CARGNEL TIZIANO 2001 201325/10/1981 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.CRGTZN81R25D969E

756 1647 BOSCHINI ANDREA 2010 201309/12/1991 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.BSCNDR91T09D969M

757 1648 TIMOSSI STEFANO 2007 2013 VIA MAZZINI 35A09/12/1989 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16019 RONCO SCRIVIA (GE)TMSSFN89T09D969O

[email protected]

758 1649 COLOMBO IVAN 2009 201327/05/1991 GENOVA (GE) MeccanicaCLMVNI91E27D969C

- 153 -

Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

759 1650 PALUMBO DOMENICO 2006 201317/01/1987 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.PLMDNC87A17D969X

760 1651 MARTINELLI GIORDANO 1984 2013 VIA BORZOLI 188R29/12/1961 GENOVA (GE) Elettronica Industriale 16161 GENOVA (GE)MRTGDN61T29D969X

[email protected]

761 1652 CONTI JACOPO 2005 2013 VIA SAN MARTINO 13B23/04/1987 CHIAVARI (GE) Elettronica e telecomunicaz. 16030 COGORNO (GE)CNTJCP87D23C621S

[email protected]

762 1653 TUMIATI CORRADO 1994 201323/11/1974 GENOVA (GE) TelecomunicazioniTMTCRD74S23D969Q

763 1654 TRASINO SIMONE 2009 2013 VIALE BREA B. 52/513/10/1988 GENOVA (GE) Meccanica 16132 GENOVA (GE)TRSSMN88R13D969E

[email protected]

764 1655 GHERSI ALFREDO PAOLO 1976 201323/05/1958 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGHRLRD58E23D969M Abilitaz. Dlg 494/96

765 1656 FARINA ANGELO MARCO 1986 201328/09/1962 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeFRNNLM62P28D969P

766 1657 CECCHELANI YURI 2004 201326/06/1985 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.CCCYRU85H26D969R

767 1658 GASTALDO ROBERTO 1989 201317/03/1971 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGSTRRT71C17D969B

768 1659 IRRERA LUCA 1995 201406/04/1976 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeRRRLCU76D06D969J

769 1660 POLAR CLAVER ANTONIO 2008 2014 VIA FRATELLI CANALE 519/03/1984 CALLAO PERU' () Elettronica e telecomunicaz. 16132 GENOVA (GE)PLRCVR84C19Z611M

[email protected]

770 1661 CINOLLO EUGENIO 2007 VIA ROMA 104/11/1976 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 27021 BEREGUARDO (PV)CNLGNE76S04D969R

[email protected]

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

771 1662 VENTURA GIORGIO 1996 201424/04/1969 GENOVA () Elettronica IndustrialeVNTGRG69D24D969U

772 1663 SAZZI FABIO 1990 201427/01/1971 GENOVA (GE) ElettrotecnicaSZZFBA71A27D969Y

773 1664 SAVOLDI EDOARDO 2009 201427/06/1991 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.SVLDRD91H27D969E

774 1665 GUSMERI DAVIDE 1992 201402/02/1971 GENOVA (GE) ElettrotecnicaGSMDVD71B02D969L

775 1666 LAROSA DIEGO 2007 201417/11/1987 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.LRSDGI87S17D969K

776 1667 COSTA CARLO 2011 201409/08/1975 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.CSTCRL75M09D969O

777 1668 SPERTINO WALTER 1990 201407/03/1969 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialeSPRWTR69C07D969D

778 1669 PIRRI FRANCESCO 1998 201428/06/1979 PONTREMOLI (MS) MeccanicaPRRFNC79H28G870W

779 1670 GROSSO ALESSIO 2008 201427/07/1988 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.GRSLSS88L27D969E

780 1671 GAROFARO ANDREA 2011 201419/12/1984 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.GRFNDR84T19D969K

781 1672 PENCO SIMONE 1989 201427/10/1971 GENOVA (GE) Elettronica IndustrialePNCSMN71R27D969K

782 1673 BRAVIN ANDREA 2011 201508/05/1991 GENOVA (GE) MeccanicaBRVNDR91E08D969J

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

783 1674 PELLICCIONI FEDERICO 2010 201523/10/1990 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.PLLFRC90R23D969S

784 1675 FUSCO GIOVANNI 2011 201509/03/1993 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.FSCGNN93C09D969U

785 1676 CAMERA GIANMARCO 2010 201516/02/1991 GENOVA (GE) MeccanicaCMRGMR91B16D969Z 2013 Laurea SNT-4 Igiene

Ambientale e del Lavoro

786 1677 MONTEFINESE ANDREA 2001 2015 VIA GIOBERTI 11/1819/06/1983 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz. 16149 GENOVA (GE)MNTNDR83H19D969M

[email protected]

787 1678 LAZZARINI AMEDEO 1976 201507/11/1958 ARENZANO (GE) Elettrotecnica Cert. En. LiguriaLZZMDA58S07A388Z

788 1679 FAZIO ENRICO 1975 201512/10/1954 LAVAGNA (GE) ElettrotecnicaFZANRC54R12E488D

789 1680 EVARIS SIMONE 2002 201523/04/1983 GENOVA (GE) MeccanicaVRSSMN83D23D969V

790 1681 GABELLA LUCA 2002 201514/02/1984 GENOVA (GE) MeccanicaGBLLCU84B14D969K

791 1682 PITTO FEDERICO 2011 2015 VIA DEL FAGGIO 3/426/01/1989 GENOVA (GE) Meccanica 16139 GENOVA (GE)PTTFRC89A26D969S 010 8311465 010 8371287

[email protected]

792 1683 PASQUARELLI ANDREA 2012 201510/10/1994 GENOVA (GE) MeccanicaPSQNDR94R10D969U

793 1684 TOBIA FABIO 1991 201513/09/1972 GENOVA (GE) InformaticaTBOFBA72P13D969I

794 1685 TESSADRI DANIELE 1993 2015 VIA CECCHI 2/2 SCALA DX30/07/1971 GENOVA (GE) Informatica 16128 GENOVA (GE )TSSDNL71L30D969Z 010 5531308 010 5531308

[email protected]

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

795 1686 CAMPANELLA MANUEL 2008 201618/08/1987 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.CMPMNL87M18D969W

796 1687 MORELLI MARCO 2009 201622/06/1991 GENOVA (GE) MeccanicaMRLMRC91H22D969C

797 1688 PORCILE STEFANO 1993 201622/09/1972 GENOVA (GE) Meccanica Cert. En. LiguriaPRCSFN72P22D969T

798 1689 BUSSU FABIO 2001 2016 VIA BRINDISI 20/1631/08/1982 GENOVA (GE) Informatica 16127 GENOVA (GE)BSSFBA82M31D969Y

[email protected]

799 1690 RAIMONDI FRANCESCO 1977 201611/07/1957 GENOVA (GE) MeccanicaRMNFNC57L11D969N

800 1691 LIVRARI RICCARDO 2007 201631/03/1988 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.LVRRCR88C31D969C

801 1692 TIMOSSI ALESSIO 2011 201623/11/1992 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.TMSLSS92S23D969S

802 1693 FAVARETO DAVIDE 2015 201630/11/1972 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.FVRDVD72S30D969O

803 1694 ARDIZZONE GIOVANNI BATTISTA 1987 201601/03/1967 GENOVA (GE) ElettrotecnicaRDZGNN67C01D969V

804 1695 TESTINO PAOLO 2008 201627/11/1985 GENOVA (GE) Fisica industrialeTSTPLA85S27D969P

805 1696 CARANNANTE MATTIA 2014 201629/11/1995 GENOVA (GE) Elettrotecnica e automaz.CRNMTT95S29D969R

806 1697 JOHANNESSEN SIMONE 2010 201705/01/1991 GENOVA (GE) Chimica IndustrialeJHNSMN91A05D969C

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Num. Num. Cognome e Nome Anno diploma Iscrizione Indirizzo Studio AbilitazioniOrd. Iscr. Data di nascita e Località Specializzazione CAP Comune (Prov) Professionali

Codice Fiscale Recapito telefonicoIndirizzo di posta elettronica

807 1698 MARULLO VERONICA 1999 2017 VIA SAN RUFINO 44C/528/10/1974 GENOVA (GE) Chimica Industriale 16043 CHIAVARI (GE)MRLVNC74R68D969F Laurea LM-75 Scienze Ambientali

[email protected]

808 1699 VALLARINO DANIELE DONATO 2000 2017 VIA SAN PIETRO 21/606/09/1974 GENOVA (GE) Meccanica 16011 ARENZANO (GE)VLLDLD74P06D969V Laurea LM-33 Ingegneria Meccanica

[email protected]

809 1700 BARBAGELATA GIORGIO 1998 2017 VIA VIVIANI 4/1521/05/1968 GENOVA (GE) Mineraria 16131 GENOVA (GE)BRBGRG68E21D969S Laurea LM-74 Scienze Geologiche

[email protected]

810 1701 MARTINO CORRADO 1999 201714/06/1971 GENOVA (GE) Elettronica e telecomunicaz.MRTCRD71H14D969C Laurea LM-29 Ingegneria Elettronica

811 1702 CARDACI MARCO 2012 201706/11/1991 LEONFORTE (EN) Chimica IndustrialeCRDMRC91S06E536F Laurea tecniche prevenzione luoghi di lavoro

812 1703 COLUCCI MARCO 2014 201723/03/1958 GENOVA (GE) TermotecnicaCLCMRC58C23D969Z

813 1704 LAMBERTINI ROBERTO 2014 201711/03/1971 GENOVA (GE) TermotecnicaLMBRRT71C11D969F

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ELENCO DEGLI ISCRITTIin ordine alfabetico

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ADAMI LIVIO Meccanica 208 BENEDETTI PIETRO Elettrotecnica 750

AGNESE MARIO Elettrotecnica 149 BENETELLI ELIO Telecomunicazioni 1530

AGOSTINO ALESSANDRO Meccanica 1203 BENFANTE SALVATORE Chimica Industriale 1623

AGRIFOGLIO NICOLA Elettrotecnica 521 BENVENUTI VALTER Meccanica 197

AGUIARI MAURO Elettronica Industriale 1192 BENVENUTO ERMANNO Meccanico-Elettricista 459

AIELLO ALESSANDRO Telecomunica 484 BENZI CARLO COSTANTINO Elettrotecnica 1331

AINIS PIETRO Elettrotecnica 1323 BENZI ENRICO Meccanica 977

ALBANESE LUCA Meccanica 1573 BENZI FERRUCCIO Elettricista 14

ALCAMISI GIUSEPPE Elettrotecnica 1576 BERFIO ANDREA Telecomunicazioni 1483

ALFIERI MASSIMO Elettrotecnica 1554 BERNARDELLO FABIO Elettrotecnica e automazione 1616

ALLORI MIRCO Elettrotecnica 556 BERTAZZONI MATTEO Telecomunicazioni 1145

ALTAMURA MICHELE Informatica 1090 BERTI GIOVANNI Elettronica Industriale 1115

Elettrotecnica 1090 BERTO GIAN CARLO Elettronica Industriale 795

ALTAMURA ROBERTO Elettronica Industriale 997 BERTUCCELLI RICCARDO Chimica Industriale 672

ALUIGI ROLANDO Meccanica 136 BETTINELLI DAVIDE Elettrotecnica 714

AMBROGIANI MARCO Elettronica Industriale 355 BETTINELLI LUCA Elettronica Industriale 1045

AMERIO ANDREA Elettrotecnica 279 BETTINELLI PAOLO Elettrotecnica 713

ANDORNO ALBERTO Elettrotecnica 414 BIANCHI MAURIZIO Chimica Industriale 954

ANDREANI GIOVANNI Elettrotecnica 1241 BIANCHINI FRANCESCO Elettricista-Meccanico 1399

ANDREINI FAUSTO Termotecnica 198 BIAZZO MARCO Elettrotecnica 1278

ANGELLA MARCELLO Telecomunica 1155 BIGHELLI GIULIANO Elettronica Industriale 1451

ARDIZZONE GIOVANNI BATTISTA Elettrotecnica 1694 BIGNONE GIOVANNI Elettrotecnica 1498

ARDOINO MAURO Elettronica Industriale 1041 BILLE' FORTUNATO Elettrotecnica 340

ARMATO FRANCESCO Meccanica 454 BIONDO TIZIANO ANGELO Elettrotecnica 837

ASSERETO PAOLO Meccanica 1395 BIROLI GIAN PAOLO Elettrotecnica 487

AVVENENTE PIETRO ANDREA Elettricista Meccanico 1264 BIRONI MAURIZIO Meccanica 386

BACIGALUPI GINO Elettrotecnica 747 BIUNDO MASSIMO Elettrotecnica 794

BACIGALUPO ANGELO Elettronica Industriale 1435 BIZZARRI MASSIMILIANO Elettrotecnica 1046

BACIGALUPO ANGELO Elettronica e telecomunicazioni 1627 BLEVE ANTONIO Elettrotecnica 1611

BAGHINO LEANDRO Elettrotecnica e automazione 1607 BOCCARDO ALBERTO Elettrotecnica 1279

BAGLIVO DONATO Elettronica Industriale 1276 BOCCARDO GABRIELE Elettrotecnica 1327

BAGNASCO PAOLO Telecomunicazioni 299 BOCCARDO STEFANO Elettrotecnica 648

BAGNATO LUCA Elettronica Industriale 541 BOILINI ROBERTO Elettrotecnica 738

BALDASSARRE FRANCESCO Meccanica 437 BONADIO DOMENICO Meccanica 878

BALDI MASSIMO Chimica Industriale 1388 BONAVERA MARIO Meccanica 584

BALDUCCI DANIELE Fisica Industriale 528 BONGINI MAURIZIO Elettrotecnica 1581

BALESTRI GIULIO Elettronica e telecomunicazioni 1605 BORDINO MARTINA Meccanica 1644

BALLADORE STEFANO Elettronica Industriale 1481 BORRIELLO VINCENZO Elettrotecnica 1501

BALLARDIN ALESSANDRO Chimica Industriale 1466 BOSCHINI ANDREA Elettrotecnica e automazione 1647

BALLETTO SILVANO Elettrotecnica 1272 BOSIA MAURIZIO Elettrotecnica 419

BALOCCO FEDERICO Elettrotecnica 536 BOTTARO MASSIMO Elettrotecnica 1028

BALZAMA PAOLO Meccanica 887 BOTTERO LORENZO Elettricista 1211

BARABINO LORENZO Meccanica 620 BOVONE MARCO Elettrotecnica 925

BARATTUCCI GIOVANNI Elettrotecnica 171 BOZZO ALESSANDRO Elettrotecnica 1285

BARBAGELATA GIORGIO Mineraria 1700 BOZZO LUCA Elettronica Industriale 974

BARBIERI ALDO Elettrotecnica 818 BOZZOLIN MAURO Telecomunicazioni 957

BARCHI PAOLO Termotecnica 1447 BRACCO GRAZIANO Elettronica Industriale 1536

BARGIGLI PIETRO Elettrotecnica 1132 BRAGONI GUIDO PAOLO Elettrotecnica 789

BARILE FABRIZIO Meccanica 322 BRASCHI MARCELLO Meccanica 330

BAROSSO SARA Chimica Industriale 825 BRAVIN ANDREA Meccanica 1673

BARTOLACCINI MASSIMO Elettronica Industriale 1001 BRESCIA GIUSEPPE Elettronica Industriale 400

BASTIANINI ANGELO Chimica Industriale 448 BREVI GIANCARLO Chimica Industriale 1168

BASTONE BRUNO Elettrotecnica 1438 BRIALDI MAURO Elettrotecnica 1437

BATTEZZATI ALESSANDRO Meccanica 1594 BRUNELLI UBALDO ALBERTO Elettrotecnica 122

BATTEZZATI CARLO Elettrotecnica 188 BRUNONI CIRO Elettronica Industriale 782

BATTISTELLI DANIELA Chimica 1563 BRUZZO ENRICO Elettrotecnica 1500

BATTISTINI MARINO Elettrotecnica 321 BRUZZONE GIUSEPPE Meccanica 765

BATZELLA FABRIZIO Elettronica Industriale 1429 BRUZZONE PIETRO Elettrotecnica 1410

BELLIA SEBASTIANO Elettrotecnica 599 BUCCHIONI VALTER Elettrotecnica 397

BELLINI GIORGIO Elettrotecnica 1333 BURCHIELLI ROBERTO Chimica Industriale 737

BELMONTE PIETRO Meccanica 1143 BUSALLINO RAFFAELE Telecomunicazioni 1620

BENAZZI LAYLA Chimica 1549 BUSSALLINO MASSIMO Chimica Industriale 805

- 161 -

BUSSU FABIO Informatica 1689 CERRATO MARCO Elettrotecnica 426

BUZZI ALESSANDRO Meccanica 1617 CERUSO LUIGI Elettronica Industriale 766

BUZZI GUIDO Meccanica 1259 CERVETTO ANTONIO Elettrotecnica 1343

CALCAGNO AUGUSTO Meccanica 81 CERVETTO FRANCESCO Elettronica Industriale 1486

CALIGARIS FABIO Elettrotecnica 939 CERVI GIOVANNI Elettrotecnica 462

CALIGIURI IPPOLITO Meccanica 1277 CESARE BRUNO Elettronica Industriale 762

CALLEGARI MAURO Elettrotecnica 608 CEVASCO FRANCO Elettrotecnica 512

CALVELLI GINO Elettrotecnica 1308 CEVASCO GIUSEPPE Elettrotecnica 436

CAMA MARCO Elettronica Industriale 430 CHIAPPE MASSIMO Elettrotecnica 1364

CAMATTINI STEFANO Meccanica 518 CHIAPPERINI DUILIO Chimica Industriale 121

CAMERA GIANMARCO Meccanica 1676 CHIAPPORI PIERFRANCO Elettronica Industriale 434

CAMILLETTI SERGIO Chimica Industriale 183 CHIAVACCINI RICCARDO Meccanica 697

CAMINATA GIOVANNI Elettrotecnica 333 CHIAVERINI FABRIZIO Elettrotecnica 370

CAMMISOTTO ALESSANDRO Meccanica 644 CHIOSSONE DINO Chimica Industriale 840

CAMPAILLA FABIO Meccanica 895 CHIOSSONE FRANCO Elettrotecnica 866

CAMPANELLA ALESSIO Elettrotecnica e automazione 1633 CHIOSSONE GIACOMO Chimica Industriale 444

CAMPANELLA FORTUNATO Elettrotecnica 145 CHIOSSONE STEFANO Meccanica 842

CAMPANELLA MANUEL Elettrotecnica e automazione 1686 CIAPPOLINO MARCO Elettrotecnica 922

CAMPODONICO EUGENIO Edilizia 1086 CIARLO MATTEO CARLO Meccanica 1148

Meccanica 1086 CICCOLELLA LEONARDO Elettrotecnica 850

CAMPODONICO MAURIZIO Elettrotecnica 823 CILIONE UMBERTO Chimica Industriale 1292

CAMPUS SANDRO Meccanica 684 CIMAROSA DIEGO Elettrotecnica 1351

CANDAMANO GIOVANNI Elettrotecnica 1588 CIMAROSTI MARCO Elettrotecnica 1299

CANESSA DAVIDE Elettronica Industriale 1403 Edilizia 1299

CANOSSA CARLO Chimica Industriale 378 CINOLLO EUGENIO Elettrotecnica e automazione 1661

CANTONI GIUSEPPE Elettrotecnica 514 CIONI ADRIANO Industrie Metalmeccaniche 742

CAPPELLINI MASSIMO Elettrotecnica 1365 CIPOLLINA RENZO Elettrotecnica 156

CAPURRO VITTORIO Elettrotecnica 142 CIRAFICI ALBERTO Meccanica 381

CARANCI FILIPPO Meccanica 566 CIVANI ANDREA Meccanica 1484

CARANNANTE MATTIA Elettrotecnica e automazione 1696 COCCOGLIONITI ORLANDO Chimica Industriale 1625

CARANNANTE SAMUELE Elettrotecnica 457 COCITO LUCIANO Elettrotecnica 373

CARBONE LUCIANO Elettricista 1317 Edilizia 373

CARBONE SERGIO Meccanica 417 CODURI ROBERTO Elettrotecnica 650

CARDACI MARCO Chimica Industriale 1702 COLLI MAURIZIO Meccanica 302

CARGNEL TIZIANO Elettrotecnica e automazione 1646 COLOGNESI FABIO Elettrotecnica 1468

CARIDI GIANLUCA Chimica Industriale 844 COLOMBO IVAN Meccanica 1649

CARLINI FABRIZIO Chimica Industriale 586 COLOMBO ROBERTO Elettrotecnica 1137

CARROSSINO M+A101:C125AURIZIO Elettrotecnica 665 COLUCCI MARCO Termotecnica 1703

CARTAGENOVA MASSIMO Elettronica e telecomunicazioni 1574 COMELLO LUCIANO Elettrotecnica 609

CARUSO GIORGIO Chimica Industriale 1194 CONTI ANGELO Elettrotecnica 1245

CASARINO CLAUDIO Elettrotecnica 1503 CONTI JACOPO Elettronica e telecomunicazioni 1652

CASASSA FEDERICO Elettrotecnica 237 CONVERSI FLAVIO Meccanica 932

CASSONE MASSIMO Elettronica Industriale 1618 COPPI ROBERTO Elettrotecnica 889

CASTAGNETO ELIO Meccanica 516 CORAGGIOSO PIERVITO Meccanica 678

CASTELLO MARCO Meccanica 701 CORBO VINCENZO Meccanica 643

CASU FABRIZIO Meccanica 1433 CORRADINO CORRADO Meccanica 169

CATTOI MASSIMO Elettrotecnica 1450 CORSO RENATO Elettronica Industriale 531

CATTUTO GIUSEPPE Elettrotecnica e automazione 1587 Meccanica 531

CAVAGLIERI ROBERTO Meccanica 830 COSTA ALBERTO Chimica Industriale 390

CAVALLARO GAETANO Telecomunicazioni 1309 COSTA CARLO Elettronica e telecomunicazioni 667

CAVELLI MAURO Elettrotecnica 286 COSTA SERGIO Meccanica 688

CAVIGLIA GIAMPAOLO Elettrotecnica 1578 COSTIGLIOLO GIUSEPPE Elettrotecnica 1095

CAVO MAURO Elettrotecnica 1566 COTUGNO GIANLUIGI Meccanica 517

CAZZOLA CLAUDIO GIACOMO Elettrotecnica 936 CROCE ALESSANDRO Elettrotecnica 1445

CAZZULO ROBERTO Meccanica 520 CROSA MARIO Elettrotecnica 217

CECCARINI ANTONIO Meccanica 262 CROVO VINCENZO Elettricista 1267

CECCARONI GIORGIO Meccanica 109 CUMANI ROBERTO Elettronica Industriale 1439

CECCHELANI YURI Elettronica e telecomunicazioni 1657 CUNEO TORRE JOSE' Elettrotecnica 1164

CEDRI ARNALDO Elettrotecnica 1167 DA COL RENZO Meccanica 1195

CELLO MAURIZIO Elettronica e telecomunicazioni 1564 DABOVE ENRICO Elettronica Industriale 990

CENZUALES VINCENZO Chimica Industriale 1509 DACA' RAFFAELE Elettrotecnica 1542

CERAGIOLI NICOLA Elettrotecnica 1360 DAGNINO MONICA Chimica Industriale 1537

- 162 -

D'ALESSIO SERGIO Elettrotecnica 1409 FINESCHI DAVIDE Elettrotecnica 498

D'ALIFE DANTE Elettrotecnica 472 FIORE FIORENZO Informatica 1123

DAMIANO GIORGIO Meccanica 797 FLORIO DOMENICO Chimica Industriale 879

DAMONTE LUIGI Elettronica e telecomunicazioni 1321 FORLANI MASSIMO Meccanica 1469

Elettrotecnica 1321 FRANCESCHINI SILVANO Industrie Metalmeccaniche 1565

DANERO GIUSEPPE Chimica Industriale 973 FRANCO FILIPPO Elettrotecnica 1442

D'ANGELO ENRICO Elettrotecnica 1288 FRANZOLINI GIOVANNI Meccanica 690

DANOVARO PAOLO Telecomunicazioni 1190 FRIXIONE FULVIO Elettrotecnica 264

D'APICE FRANCO Elettronica Industriale 1417 FRIXIONE MARCO Elettrotecnica 1428

D'ASCENZO CARLO Elettronica Industriale 1070 FROSO BRUNO Elettrotecnica 163

DAVICO MAURO Elettrotecnica 274 FUCILE GIUSEPPE Elettrotecnica 755

DE BARTOLO RICCARDO Elettricista-Meccanico 1347 FUSCO GIOVANNI Elettrotecnica e automazione 1675

DE FERRARI CARLO Elettrotecnica 1304 GABELLA LUCA Meccanica 1681

DE GOL ADRIANO Elettrotecnica 428 GABELLA RICCARDO Elettrotecnica 581

DE GREGORIO MICHELE Elettrotecnica 995 GABRIELLI MASSIMO Elettronica Industriale 1147

DE NADAI GIORGIO Elettrotecnica 1268 GAFFOGLIO MAURO Elettrotecnica 1239

DE PAOLI WALTER Meccanica 1508 GAGGERO FEDERICO Elettrotecnica 507

DE PAZ GIULIO Elettrotecnica 1405 GAGLIARDI GIUSEPPE Elettronica Industriale 1521

DE SIMONE ALDO Telecomunicazioni 1298 GAGLIARDI STEFANO Meccanica 312

DE VINCENZI FABIO Elettronica Industriale 1107 GALEAZZO RINO Meccanico-Elettricista 550

DEL VECCHIO FABIO Meccanica 733 GALIANO ROBERTO Meccanica 270

DELLA VALLE GIOVANNI Elettrotecnica 1557 GALLINO LINO Meccanica 833

DELL'EDERA GIANLUCA Elettronica e telecomunicazioni 1547 GALLO ERMANO GIOVANNI Elettrotecnica 199

DELLEPIANE CLAUDIO Meccanica 596 GALLO FERDINANDO Meccanica 1169

DENEGRI GIAN PAOLO Elettrotecnica 1176 Elettrotecnica 1169

DENTI MARCO Chimica-biologica 1457 GALLO MARCO Telecomunicazioni 1181

DESSI' SALVATORE Meccanica 593 GANDOLFO ANDREA Meccanica 1477

DETTONI GIOVANNI Chimica Industriale 1517 GARBARINO LUCA Elettrotecnica 935

DI MARCO ROBERTO Elettrotecnica 1322 GARDELLA CLAUDIO Elettrotecnica 240

DI SCALA GIULIO Elettronica Industriale 968 GARDELLA DANILO Meccanica 440

DIGHERO ALESSANDRO Meccanica 790 GARDELLA SERGIO Elettrotecnica 683

DOMINICI SIMONE Elettronica Industriale 950 GARETTI CESARE Elettrotecnica 510

DONATO GIUSEPPE Elettrotecnica 1280 GAROFALO NICOLA Meccanica 1320

DONDA FABIO Elettronica e telecomunicazioni 1640 GAROFARO ANDREA Elettronica e telecomunicazioni 1671

DONNARUMMA ANTONIO Elettrotecnica 268 GASPARRO UMBERTO Meccanica 630

DONOLATO GABRIELE Elettrotecnica 607 GASTALDO ROBERTO Elettrotecnica 1658

ELISETTI ALBERTO Elettronica Industriale 1050 GATTI GIORGIO Radiotecnica 1215

EUFRATE PIERPAOLO Elettrotecnica 500 GATTI NEDO FABRIZIO Meccanica 1130

EVANGELISTA LUIGI Elettrotecnica 572 GAZZARI FRANCO Elettrotecnica 1079

EVARIS SIMONE Meccanica 1680 GAZZOLI CLAUDIO Elettrotecnica 814

FAGANDINI PAOLO Meccanica 915 GELLI RENZO Meccanica 547

FARINA ANGELO MARCO Elettronica Industriale 1656 GENTILE LUCA Elettrotecnica 1019

FASCIOLI LUIGI Elettrotecnica 580 GERBI ALESSANDRO Meccanica 864

FASULO CRISTOFORO Meccanica 633 GHERSI ALFREDO PAOLO Elettrotecnica 1655

FAVARETO DAVIDE Elettrotecnica e automazione 1693 GHERSI IVO Chimica Industriale 776

FAVETO LUCA Elettronica Industriale 1496 GHEZA ANGELO Elettrotecnica 1431

FAZIO ENRICO Elettrotecnica 1679 GHIO GIAN PAOLO Elettrotecnica 1362

FAZZUOLI GIORGIO Elettrotecnica 1376 GHIOTTO FAUSTO Elettrotecnica 1526

FELICI RENZO Elettrotecnica 473 GIAMPELLEGRINI MASSIMO Elettronica Industriale 1546

FEOLA GIUSEPPE Elettrotecnica 992 GIANNONI DONATELLO Elettronica Industriale 535

FEREBAUER JOHN Elettrotecnica 820 GIANNOTTI BRUNO Meccanica 1007

FERRANDO GIORGIO Elettrotecnica e automazione 1472 GIGLIO ANDREA Chimica Industriale 712

FERRARI FRANCO Elettrotecnica 1330 GIGLIO GIOVANNI Telecomunicazioni 372

FERRARI MARCO Elettrotecnica 841 GIGLIOLA GIUSEPPE Meccanica 873

FERRARI PIETRO Elettrotecnica 545 GIGLIUCCI AGOSTINO Elettronica Industriale 811

FERRARI RICCARDO Elettrotecnica 1555 GIMELLI GIOVANNI Elettrotecnica 1187

FERRETTI FABRIZIO Elettrotecnica 551 GIOIOSA GIUSEPPE Elettrotecnica 1455

FERRETTI MARIO Telecomunicazioni 1367 GIORDANO ANDREA Elettrotecnica 1391

FERRETTI RINO Meccanica 287 GIUBBI RENATO Elettrotecnica 505

FEZZA ENRICO Elettronica Industriale 1171 GIULIARI GUIDO Elettrotecnica 911

FEZZA FULVIO ARNALDO Elettrotecnica 1153 GIUNTA MARCELLO Elettrotecnica 1084

FINAZZO ROBERTO Elettrotecnica 1230 Elettronica Industriale 1084

- 163 -

GIUNTOLI MARCO Elettrotecnica 532 MAINI MORENO Meccanica 187

GIUSTI MARCO Elettrotecnica 1150 MALATINO FLAVIO Elettronica Industriale 1604

GIUSTOLISI VINCENZO Elettronica Industriale 1632 MALERBA FAUSTO Elettrotecnica 1474

GODANI PIER CARLO Elettrotecnica 480 MANFREDI CLAUDIO Meccanica 1440

GOTTA GIANCARLO Elettrotecnica 772 MANGINI ARNALDO Elettrotecnica 130

GOTTELLI GRAZIANO Elettrotecnica 1055 MANGINI ROBERTO Meccanica 1572

GRASSI ELIO Elettrotecnica 1080 MANSUTTI SIMONA Chimica Industriale 689

GRASSO DANIELE Meccanica 1610 MANTELLI FABIO Elettrotecnica e automazione 1600

GRECO GIUSEPPE Elettrotecnica 937 MANTERO LUCA Elettronica Industriale 1465

GRILLO FRANCESCO Elettrotecnica 1553 MANTILERO FABIO Elettrotecnica 1411

GRIMALDI GIANFRANCO Meccanica 248 MANTOVANI ALESSANDRO Telecomunicazioni 865

GRONDONA FULVIO Elettrotecnica 792 MARCASSA MARCO Meccanica 446

GROSSO ALESSIO Elettronica e telecomunicazioni 1670 Elettronica Industriale 446

GROSSO ANTONIO Elettrotecnica 1518 MARCHESE FRANCESCO Meccanica 996

GUSMERI DAVIDE Elettrotecnica 1665 MARCONI GIAMBATTISTA Meccanica 363

GUZZO BRUNO Meccanica 206 MARIANI EROS Elettrotecnica 1430

IACOPOZZI DANILO Meccanica 1369 MARINI ALESSANDRO Elettrotecnica 1300

IMBERTI BRUNO Meccanico-Elettricista 253 MARINIS DIMITRIOS Elettrotecnica 1597

INGLESE FRANCESCO Elettrotecnica 1579 MARINO MAURO Meccanica 635

INNOCENTI FRANCESCO Elettronica Industriale 491 MARTELLO CARLO Meccanica 796

INNOCENTI ROBERTO Chimica Industriale 753 MARTINELLI GIORDANO Elettronica Industriale 1651

INTROCASO FRANCO Elettrotecnica 1159 MARTINO CORRADO Elettronica e telecomunicazioni 1701

IOZZINO VITTORIO Elettronica Industriale 336 MARULLO VERONICA Chimica Industriale 1698

IRRERA LUCA Elettronica Industriale 1659 MARZANO LUCA Elettronica Industriale 1303

IZZO GIOVANNI Elettrotecnica 1420 MASCARDI FLAVIO Elettrotecnica 706

JOHANNESSEN SIMONE Chimica Industriale 1697 MASI FRANCO Elettrotecnica 1099

LA GRUTTA SERGIO Meccanico-Elettricista 1295 MASIERO PAOLO Meccanica 1065

LAGANA' FRANCO Elettrotecnica 1475 MASINI ROBERTO Elettrotecnica 1058

LAGANA' LUIGI Elettronica Industriale 1534 MASSARDO ALESSANDRO Elettrotecnica 220

LAGOMARSINO MARCO Elettronica e telecomunicazioni 1567 MASSARO FULVIO Elettrotecnica e automazione 1583

LAGORIO DANIELE Elettrotecnica 499 MASSOCCO ALESSIO Elettrotecnica e automazione 1570

LAGOSTENA ALESSANDRO Elettrotecnica 558 MASSONE ANGELO Meccanica 232

LAGOSTENA ENRICO Elettrotecnica 561 MASSONE FABRIZIO Elettrotecnica 478

LAMBERTINI ROBERTO Termotecnica 1704 MASSONE MARCO Elettrotecnica 477

LARCONETTI DIEGO Elettrotecnica 1237 MAUGERI CLAUDIO Elettronica Industriale 1416

LARCONETTI MATTEO Elettrotecnica e automazione 1562 MAZZINI FLAVIO Telecomunicazioni 1421

LAROSA DIEGO Elettronica e telecomunicazioni 1666 MAZZOLINO ALDO Meccanica 1154

LAVAGETTO ATTILIO Elettrotecnica 554 MAZZOLINO AMEDEO Elettrotecnica 1444

LAVAGETTO GIUSEPPE Elettrotecnica 1461 MAZZOTTA PASQUALE Elettronica Industriale 1094

LAVIOSA SANDRO Elettrotecnica 161 MAZZOTTI DANTE Elettronica Industriale 1641

LAZARICH CARLO Meccanica 1384 MEDICINA LUCA Elettrotecnica 1425

LAZZARI MASSIMO Meccanica 316 MELNICOV TIZIANA Chimica Industriale 621

LAZZARINI AMEDEO Elettrotecnica 1678 MELZANI MIRKO Elettronica Industriale 1423

LAZZONI VITTORIO Elettrotecnica 129 MENEGHINI STEFANO Elettronica Industriale 1002

LEONCINI STEFANO Elettronica Industriale 592 MERCENARO ANTONELLO Meccanica 1628

LEPRI FAUSTO Elettrotecnica 1306 MERELLO ENRICO IURI Chimica Industriale 858

LEVERATTO PAOLO Elettronica Industriale 1301 MERLINO FRANCESCO Meccanica 1324

LIVRARI RICCARDO Elettrotecnica e automazione 1691 MERLO ALESSANDRO Elettrotecnica 1488

LO GIUDICE FABIO Elettrotecnica 1371 MICHELINI GIACOMO Elettronica Industriale 1559

LOSI ENZO Elettricista-Meccanico 1338 MIGLIARINO FABRIZIO Elettronica Industriale 1114

LUCCIONI GIAN FRANCO Elettronica Industriale 1116 MINETTI ALESSANDRO Elettrotecnica 1470

LUCESPINO EDOARDO Elettronica Industriale 1035 MIOZZA VINCENZO Meccanico-Elettricista 886

LUISI GIANLUIGI Elettrotecnica 810 MIOZZI BRUNO Elettrotecnica 1374

LUONGO RENATO Elettronica Industriale 785 MIRTO ALFREDO GIANLUCA Chimica Industriale 900

LUONI PIERINO Elettricista-Meccanico 1201 MOLINARI MARCELLO Elettrotecnica 1516

LUPI ROBERTO Elettrotecnica 1122 MONNI LUCIANO Elettrotecnica 455

MACCIO' ANDREA Elettrotecnica 611 MONTALDO ALESSANDRO Elettronica e telecomunicazioni 1645

MACCIO' GIANLUCA Elettronica Industriale 1180 MONTALDO MAURIZIO Elettrotecnica 238

MACCIO' MAURO Chimica Industriale 999 MONTELLA GIOVANNI Meccanico-Elettricista 758

MACCIO' VITTORIO Meccanica 390 MONTEFINESE ANDREA Elettrotecnica e automazione 1677

MACRI' GIOVAMBATTISTA Chimica Industriale 718 MORANDO ENRICO Meccanica 583

MAGGI CESARE Elettronica Industriale 1626 MORANDO GIANNI ANGELO Elettricista-Meccanico 1339

- 164 -

MORELLI MARCO Meccanica 1687 PELLEGRINI STEVEN Meccanica 523

MORELLI MARCO GIUSEPPE Chimica Industriale 628 PELLICCIONI FEDERICO Elettronica e telecomunicazioni 1674

MORETTI ANDREA Elettrotecnica 1004 PELOS ENRICO MARIO Elettrotecnica 241

MORETTI DAVIDE Elettronica e telecomunicazioni 1635 PELOSO LUIGI Elettrotecnica 334

MORETTI FAUSTO ANTONIO Elettrotecnica 1244 PENCO ANDREA Elettrotecnica 1494

MORI GUIDO Elettrotecnica 880 PENCO SIMONE Elettronica Industriale 1672

MORIELLA MAXIMILIAN Elettrotecnica 1609 PENDOLA PAOLO Meccanica 1290

MU ALESSANDRO Elettrotecnica e automazione 1582 PENNA EZIO Elettrotecnica 1174

MUSANTE ALDO Elettronica Industriale 485 PENNA GIOVANNI Elettrotecnica 293

MUSSINI MARCO Elettrotecnica 415 PERASSO AMEDEO Meccanica 1467

MUSSO GIO BATTA Meccanica 189 PERELLI GIANCARLO Meccanica 903

NAPOLEONE AGATINO Elettrotecnica 949 PERETTI MASSIMO Informatica 1188

NARDI MASSIMO Elettronica Industriale 1361 PERGOLESI GABRIELE Elettrotecnica 1568

NICOLELLA RAFFAELE Elettrotecnica 1136 PERONI LUCA Elettrotecnica 1393

NICOLINI EUGENIO Elettrotecnica 155 PERRI MICHELE Chimica Industriale 991

NICOLINI PIERLUIGI Termotecnica 388 PERTUSIO ALESSANDRO Elettronica Industriale 1569

NIETANTE ENZO Meccanica 539 PERUGINI FERDINANDO Meccanica 1533

NIGRO JOSE' SALVATORE Meccanica 1580 PESCAGLIA MASSIMO Elettronica Industriale 492

NINNI ALESSANDRO Elettronica Industriale 403 PESCE MINO Elettrotecnica 1527

NOUVION MARCO Meccanica 306 PESCE MORENO Elettrotecnica 798

NOVARA SERGIO Elettrotecnica 1329 PESCI ROBERTO Elettronica e telecomunicazioni 1522

OGGIANU MASSIMO Elettronica Industriale 645 PESCI SILVIO Elettronica e telecomunicazioni 1432

OLCESE MAURIZIO Meccanica 603 PICASSO FEDERICO Elettrotecnica e automazione 1636

OLIVERI ALESSANDRO Meccanica 1621 PICCARDO FABRIZIO Meccanica 1524

OLIVERI GIAN ANDREA Meccanica 908 PICHETTO CESARE Elettrotecnica e automazione 1590

OLIVERI MAURO Elettronica Industriale 1121 PIERONI CRISTIAN Elettrotecnica 1599

OLIVERIO CARMELO Chimica Industriale 1375 PIETRONAVE MARCO Elettrotecnica 563

ONETO MASSIMO Chimica Industriale 752 PIOVANI GUIDO Meccanica 351

ORIGONE LAURA Chimica Industriale 663 PIRRI FRANCESCO Meccanica 1669

ORLANDI DANILO Elettrotecnica 1602 PITTAMIGLIO FABIO Elettronica Industriale 1412

OTTONELLO GIUSEPPE Elettrotecnica 277 PITTATORE PIERO Elettrotecnica 412

PACINI FRANCO Elettrotecnica 1357 PITTO CLAUDIO Meccanica 201

PAGANELLI MARCO Meccanica 429 PITTO FEDERICO Meccanica 1682

PAGANO ANTONINO Elettrotecnica 213 PODESTA' ATTILIO Elettrotecnica 1240

PAGANO MARCELLO Elettrotecnica 557 POGGI ANDREA Elettronica Industriale 1499

PAINI RICCARDO Elettronica Industriale 1044 POGGI GIANLUIGI Chimica Industriale 1631

PALADINO GIACOMO Meccanica 980 POGGI LUCIANO Meccanica 162

PALUMBO DOMENICO Elettrotecnica e automazione 1650 POGGI MARCO Elettrotecnica 1243

PANI GIORGIO Elettrotecnica e automazione 985 POLAR CLAVER ANTONIO Elettronica e telecomunicazioni 1660

PANTANI RICCARDO Elettricista-Meccanico 352 POLESE MAURIZIO Elettrotecnica 1591

PANZA GIORGIO ENRICO Chimica Industriale 1224 POLETTI FRANCO Elettronica Industriale 1462

PAOLETTA GIUSEPPE Elettrotecnica e automazione 1458 PONTE RENZO Elettrotecnica 1418

PARENTELA IVAN Elettronica Industriale 965 PONZOLETTI FABIO Elettrotecnica e automazione 1460

PARISI PAOLINO Elettrotecnica 486 PORCILE GIUSEPPE Elettrotecnica 1596

PARODI ALDO Elettronica Industriale 368 PORCILE STEFANO Meccanica 1688

PARODI ENNIO Meccanica 602 POSTIGLIONE IVO Meccanica 443

PARODI ERIK Elettrotecnica e automazione 1427 PRATOLA ARMANDO Elettronica Industriale 1161

PARODI GIAMPIERO Elettrotecnica 1096 PREFUMO MARIO Elettrotecnica 1012

PARODI GIOVANNI Meccanica 1511 PRIVITERA CARMELO Elettrotecnica 1018

PARODI MANLIO Elettrotecnica 300 PUPPO MARCANTONIO Elettrotecnica 1358

PARODI MARCELLO Elettrotecnica 524 PUTRINO FRANCESCO Elettrotecnica 1228

PARODI MAURO Elettrotecnica 319 PUTZOLU FRANCESCO Meccanica 894

PARODI MAURO Elettrotecnica 1558 QUEIROLO CARLO Elettrotecnica 1345

PARODI RENZO Elettrotecnica 1011 QUEIROLO MAURO Elettrotecnica 1434

PARODI SERGIO Meccanica 913 QUEIROLO RINALDO Elettronica Industriale 668

PASOTTI FRANCESCO Meccanica 1325 RAGNO PAOLO Elettronica e telecomunicazioni 1634

PASQUARELLI ANDREA Meccanica 1683 RAIMONDI FRANCESCO Meccanica 1690

PASTORINO LAURA Meccanica 497 RAITANO PAOLO Elettrotecnica 876

PATRI ANDREA Elettrotecnica 1281 RANDO ROSARIO Elettrotecnica 1218

PATRONE ANTONIO Meccanica 375 RAPALLO ROBERTO Elettrotecnica 1463

PATTINI FERRUCCIO Elettronica Industriale 1614 RAPETTI ANDREA Meccanica 1543

PELLEGRINI STEFANO Informatica 649 RASCHELLA' ENZO Meccanica 815

- 165 -

RATTO GIUSEPPE Elettrotecnica 1443 SALVIATI ALBERTO Elettrotecnica 1247

REBORA LUCA Elettrotecnica 1446 SALVO ROBERTO Elettronica Industriale 1010

REBOSIO PAOLO Elettronica Industriale 1493 SAMPELLEGRINI GIAN PAOLO Chimica Industriale 463

REBUFFO MASSIMO Elettrotecnica 1613 SANGUINETTI EMO Elettrotecnica 775

REGGIANI CLAUDIO Elettronica e telecomunicazioni 838 SANNINO ALESSANDRO Meccanica 681

REGHITTO PAOLO Elettrotecnica 1014 SANO' FRANCESCO Meccanica 269

REPACI ROCCO Elettrotecnica 569 SANO' GIOVANNI Meccanica 135

REPETTO AMEDEO Elettrotecnica 807 SAVO GIOVANNI Elettrotecnica 1353

REPETTO ANTONIO Meccanica 408 SAVOLDI EDOARDO Elettrotecnica e automazione 1664

REPETTO DOMENICO Elettrotecnica 1608 SAZZI FABIO Elettrotecnica 1663

REPETTO MASSIMO Elettrotecnica 432 SCAPPINI STEFANO Informatica 1097

REVELLO LUCA Elettrotecnica 661 SCAPPULLA FABRIZIO Elettrotecnica 1251

Elettronica Industriale 661 SCARPI GIOVANNI BATTISTA Elettronica Industriale 1476

RICCHERI PIER LUIGI Elettrotecnica 638 SCAVELLA ANTONINO Meccanico-Elettricista 1310

RICCI ARMANDO Elettronica Industriale 734 SCHENONE ROBERTO Elettronica e telecomunicazioni 1615

RICCI MAURO Telecomunicazioni 392 SCHIAVI FABIO Elettronica Industriale 1424

RICCI STEFANO Elettrotecnica e automazione 1577 SCHIAVI STEFANO Elettronica Industriale 1619

RIGALZA GIACOMO Meccanica 179 SCIACCALUGA ERIKA Elettronica Industriale 1561

RINALDI VITO Meccanica 1000 SCIUTTO ALESSANDRO Elettrotecnica e automazione 1585

RISSO ALESSANDRO Elettrotecnica 597 SCONTRINO DIONISIO Meccanica 324

RISSO ROBERTO Elettrotecnica 362 SCOTTO ANDREA Elettrotecnica 1348

RIVA CARLO Elettrotecnica 1340 SEGALERBA PAOLO Elettrotecnica 1593

RIVANERA ENRICO Meccanica 325 SERENO MARIO Chimica Industriale 921

RIVARA ANGELO Meccanica 857 SERRA PAOLA Chimica Industriale 345

RIVERA FLAVIO Elettrotecnica 986 SERRA UBALDO Elettrotecnica 1313

ROBERTO CARMELINO Meccanica 377 SGARBI MARCO Meccanica 822

ROCCA FERRUCCIO Elettrotecnica 214 SIGHINOLFI ALESSANDRO Elettronica Industriale 1480

ROCCA GIOVANNI BATTISTA Elettronica Industriale 305 SIMICICH PAOLO Elettrotecnica 1504

ROCCATI ENZO Meccanica 242 SINIGAGLIA SAVERIO Elettrotecnica 1398

ROCCHINO MAURO Elettrotecnica 1368 SIRAGUSA GIUSEPPE Elettrotecnica e automazione 1519

RODEGHIERO EMILIO Elettrotecnica 981 SIRI ENRICO Elettrotecnica 1182

ROLANDI ALESSANDRO Elettronica Industriale 748 SOBRERO FABIO Meccanica 1415

ROLLA EDOARDO Elettrotecnica 54 SODDU RINALDO Meccanica 1255

ROLLA FRANCESCO Elettrotecnica 49 SOLA LUIGI Chimica Industriale 1452

ROMAIRONE LUIGINO Elettrotecnica 1548 SORTINO FRANCESCO Elettronica Industriale 1396

ROMANO PAOLO Informatica 1101 SPERANDIO CLAUDIO Elettronica Industriale 416

ROMELLI GIANLUIGI Elettronica e telecomunicazioni 1630 SPERANZA EMIDIO Telecomunicazioni 573

RONCALLO ELIO Telecomunicazioni 339 SPERANZA RAFFAELE Meccanica 1528

RONDINI MAURO Meccanica 347 SPERTINO WALTER Elettronica Industriale 1668

RORATO MARCO Meccanica 1326 SPIGNO GIUSEPPE Elettricista-Meccanico 1210

ROSSI ANDREA Meccanica 1030 STALTARI SERGIO Elettronica Industriale 1062

ROSSI MARCO Industria Mineraria 1377 STASI LUCA Meccanica 1639

ROSSI ROBERTO Elettrotecnica 1162 STASI VINCENZO ANDREA Elettricista 1249

ROSSINI MICHELE Elettrotecnica 1407 STRANEO MILENA Chimica Industriale 1529

ROTA MAURIZIO Elettrotecnica 1173 SULFARO ANTONIO Edilizia 175

RUBIERA ALBERTO Elettrotecnica 543 SZABO' LUIGI Chimica Industriale 27

RUBINO MAURO Elettrotecnica e automazione 221 TABACCO MARCO Elettrotecnica 1370

RUFFINO CALOGERO Meccanica 1003 TACCHELLA GIUSEPPE Elettrotecnica 196

RUGA ANTON MARZIO Elettrotecnica 1541 TACCHINO ELIO Elettrotecnica 699

RUGGIERO FRANCESCO Elettrotecnica 1372 TAFFETANI CLAUDIO Meccanica 564

RUSSO ANGELO Meccanica 855 TAGLIAFERRO GIOVANNI Elettrotecnica 588

RUSSO GAETANO FABIO Meccanica 359 TANGARI MIRCO Meccanica 527

Metallurgia 359 TARANTINO MAURIZIO ENRICO Elettrotecnica 173

Termotecnica 359 TARIELLO GIUSEPPE Elettronica Industriale 1034

Edilizia 359 TASSANO ALBERTO Elettronica Industriale 1506

Elettrotecnica 359 TAVILLA GIUSEPPE Meccanica 961

RUSSO GIROLAMO Elettrotecnica 427 TAZZER SANDRO Elettrotecnica 1342

RUSSO STELLARIO Elettrotecnica 1507 TELCHIME ELIANO Meccanica 332

RUWETT CARLO Elettrotecnica 282 TENERINI GIOVANNI Elettrotecnica 1487

SACCHI CARLO Elettricista-Meccanico 1414 TERENZONI ROBERTO Elettrotecnica e automazione 1495

SALA MAURIZIO Telecomunicazioni 604 TERRILE FRANCESCO Chimica Industriale 1081

SALUZZO ROBERTO Telecomunicazioni 1491 TESSADRI DANIELE Informatica 1685

- 166 -

TESSADRI DOMENICO Meccanica 254 VERCESI VIRGILIO ANGELO Chimica Industriale 257

TESTINO PAOLO Fisica industriale 1695 VERNETTI FRANCESCO Telecomunicazioni 1544

TIGRI MAURIZIO Elettronica Industriale 884 VERONESE RICCARDO Telecomunicazioni 1550

TIMOSSI ALESSIO Elettrotecnica e automazione 1692 VIAZZI ALDO Elettrotecnica 1380

TIMOSSI ENRICO Elettronica e telecomunicazioni 1157 VIAZZI GIORGIO Meccanica 24

TIMOSSI GABRIELE Elettronica Industriale 1479 VIAZZI RENZO GIACOMO Elettrotecnica 118

TIMOSSI MAURO Elettrotecnica 778 VIDINICH SERGIO Elettrotecnica 471

TIMOSSI STEFANO Elettrotecnica e automazione 1648 VIGNOLO MASSIMO Chimica Industriale 1556

TIOZZO GABRIELE Elettronica e telecomunicazioni 1629 VILLA RENZO Elettrotecnica 1013

TIXI CLAUDIO Elettronica Industriale 964 VOGNI CHRISTIAN Elettronica e telecomunicazioni 1603

TOBIA FABIO Informatica 1684 ZACCAGNINO PAOLO Elettrotecnica 119

TOLA SILVANO Elettronica Industriale 1394 ZAMPIERI MAURIZIO Elettronica Industriale 898

TOMELLERI RICCARDO Elettrotecnica 1270 ZANELLA PAOLO Chimica Industriale 1029

TOMESANI MAURIZIO Meccanica 1126 ZANIER UGO Meccanica 1057

TOMMASOMORO SALVATORE Informatica 1515 ZINO BRUNO MARCELLO Telecomunicazioni 831

TONETTO ANGELO Elettrotecnica 1088 ZIRLO SIMONE Elettrotecnica e automazione 1592

TONOLI MARCO Elettronica Industriale 1108 ZOLEZZI MARIO Elettronica Industriale 859

TORAROLO GIAN BATTISTA Meccanica 1385 ZUCCHERI CLAUDIO Elettronica Industriale 591

TORRE ANDREA Meccanica 1408 ZULIANI MARCO Elettronica Industriale 1540

TORRE GIOVANNI Chimica Industriale 1235 ZUNINO ALDO GIOVANNI Meccanica 652

TORRE GIOVANNI MARIO Telecomunicazioni 1271 ZUNINO MASSIMO Elettronica Industriale 1505

TORRE GIUSEPPE Elettrotecnica 335

TORRE ROBERTO Meccanica 1231

TORREGGIANI TULLIO Chimica Industriale 530

TOSETTI MASSIMO Meccanica 281

TOSOLINI EMANUELE Elettronica Industriale 1601

TRABONA GIUSEPPE Meccanica 1642

TRACINO DANIELE Elettrotecnica 1344

TRAMBUSTI GIOVANNI Meccanica 916

TRASINO SIMONE Meccanica 1654

TRAVERSO AMEDEO Radiotecnica e telecomunicaz. 1400

TRAVERSO ENRICO Chimica Industriale 845

TRAVERSO GIORGIO Meccanica 1336

TRAXINO ANDREA Elettronica Industriale 1024

TREBINO MARCO Informatica 1098

TROVATO ANDREA Meccanica 1624

TRUCCO PAOLO Meccanica 1584

TUBINO ALESSANDRO Elettronica Industriale 1598

TUCCI LUIGI Elettronica Industriale 914

TUMIATI CORRADO Telecomunicazioni 1653

TURLA MARCO Elettronica Industriale 1535

UBALDI MARIO Meccanica 1059

UGHETTI ROBERTO Elettrotecnica 1441

UGOBUONO RENATO Edilizia 1387

VACCARO GIAN FRANCO Elettrotecnica 1049

VADALA' BRUNO Meccanica 906

VAGNATI RAFFAELE Elettrotecnica 1131

VALENTE MATTEO Elettrotecnica e automazione 1560

VALLA GUIDO CLAUDIO Meccanica 1111

VALLARINO DANIELE DONATO Meccanica 1699

VALLARINO IVANO Termotecnica 653

Elettrotecnica 653

Edilizia 653

VALLE FABIO Meccanica 993

VALLE SILVIA Chimica Industriale 930

VALONCINI SERGIO Meccanica 1031

VALSANIA ELIO Meccanica 170

VECCHIO GIORGIO Meccanica Sperimentale 1489

VENEZIANI MAURO IGNAZIO Elettrotecnica 1319

VENTURA GIORGIO Elettronica Industriale 1662

VERARDO ALBERTO Meccanica 1449

VERCELLINO PIERO Elettrotecnica 1061

- 167 -

- 168 -

ELENCO DEGLI ISCRITTIsuddiviso per specializzazione

- 169 -

- 170 -

TRAVERSO ENRICO 845 ELETTRONICA INDUSTRIALE

BATTISTELLI DANIELA 1563 VALLE SILVIA 930 AGUIARI MAURO 1192

BENAZZI LAYLA 1549 VERCESI VIRGILIO ANGELO 257 ALTAMURA ROBERTO 997

VIGNOLO MASSIMO 1556 AMBROGIANI MARCO 355

CHIMICA BIOLOGICA ZANELLA PAOLO 1029 ARDOINO MAURO 1041

DENTI MARCO 1457 BACIGALUPO ANGELO 1435

EDILIZIA BAGLIVO DONATO 1276

CAMPODONICO EUGENIO 1086 BAGNATO LUCA 541

BALDI MASSIMO 1388 CIMAROSTI MARCO 1299 BALLADORE STEFANO 1481

BALLARDIN ALESSANDRO 1466 COCITO LUCIANO 373 BARTOLACCINI MASSIMO 1001

BAROSSO SARA 825 RUSSO GAETANO FABIO 359 BATZELLA FABRIZIO 1429

BASTIANINI ANGELO 448 SULFARO ANTONIO 175 BERTI GIOVANNI 1115

BENFANTE SALVATORE 1623 UGOBUONO RENATO 1387 BERTO GIAN CARLO 795

BERTUCCELLI RICCARDO 672 VALLARINO IVANO 653 BETTINELLI LUCA 1045

BIANCHI MAURIZIO 954 BIGHELLI GIULIANO 1451

BREVI GIANCARLO 1168 ELETTRICISTA BOZZO LUCA 974

BURCHIELLI ROBERTO 737 BENZI FERRUCCIO 14 BRACCO GRAZIANO 1536

BUSSALLINO MASSIMO 805 BOTTERO LORENZO 1211 BRESCIA GIUSEPPE 400

CAMILLETTI SERGIO 183 CARBONE LUCIANO 1317 BRUNONI CIRO 782

CANOSSA CARLO 378 CROVO VINCENZO 1267 CAMA MARCO 430

CARDACI MARCO 1702 STASI VINCENZO ANDREA 1249 CANESSA DAVIDE 1403

CARIDI GIANLUCA 844 CASSONE MASSIMO 1618

CARLINI FABRIZIO 586 ELETTRICISTA - MECCANICO CERUSO LUIGI 766

CARUSO GIORGIO 1194 AVVENENTE PIETRO ANDREA 1264 CERVETTO FRANCESCO 1486

CENZUALES VINCENZO 1509 BIANCHINI FRANCESCO 1399 CESARE BRUNO 762

CHIAPPERINI DUILIO 121 DE BARTOLO RICCARDO 1347 CHIAPPORI PIERFRANCO 434

CHIOSSONE DINO 840 LOSI ENZO 1338 CORSO RENATO 1531

CHIOSSONE GIACOMO 444 LUONI PIERINO 1201 CUMANI ROBERTO 1439

CILIONE UMBERTO 1292 MORANDO GIANNI ANGELO 1339 DABOVE ENRICO 990

COCCOGLIONITI ORLANDO 1625 PANTANI RICCARDO 352 D'APICE FRANCO 1417

COSTA ALBERTO 1390 SACCHI CARLO 1414 D'ASCENZO CARLO 1070

DAGNINO MONICA 1537 SPIGNO GIUSEPPE 1210 DE VINCENZI FABIO 1107

DANERO GIUSEPPE 973 DI SCALA GIULIO 968

DETTONI GIOVANNI 1517 ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI DOMINICI SIMONE 950

FLORIO DOMENICO 879 BACIGALUPO ANGELO 1627 ELISETTI ALBERTO 1050

GHERSI IVO 776 BALESTRI GIULIO 1605 FARINA ANGELO MARCO 1656

GIGLIO ANDREA 712 CARTAGENOVA MASSIMO 1574 FAVETO LUCA 1496

INNOCENTI ROBERTO 753 CECCHELANI YURI 1657 FEZZA ENRICO 1171

JOHANNESSEN SIMONE 1697 CELLO MAURIZIO 1564 GABRIELLI MASSIMO 1147

MACCIO' MAURO 999 CONTI JACOPO 1652 GAGLIARDI GIUSEPPE 1521

MACRI' GIOVAMBATTISTA 718 COSTA CARLO 1667 GIAMPELLEGRINI MASSIMO 1546

MANSUTTI SIMONA 689 DAMONTE LUIGI 1321 GIANNONI DONATELLO 535

MARULLO VERONICA 1698 DELL'EDERA GIANLUCA 1547 GIGLIUCCI AGOSTINO 811

MELNICOV TIZIANA 621 DONDA FABIO 1640 GIUNTA MARCELLO 1084

MERELLO ENRICO IURI 858 GAROFARO ANDREA 1671 GIUSTOLISI VINCENZO 1632

MIRTO ALFREDO GIANLUCA 900 GROSSO ALESSIO 1670 INNOCENTI FRANCESCO 491

MORELLI MARCO GIUSEPPE 628 LAGOMARSINO MARCO 1567 IOZZINO VITTORIO 336

OLIVERIO CARMELO 1375 LAROSA DIEGO 1666 IRRERA LUCA 1659

ONETO MASSIMO 752 MARTINO CORRADO 1701 LAGANA' LUIGI 1534

ORIGONE LAURA 663 MONTALDO ALESSANDRO 1645 LEONCINI STEFANO 592

PANZA GIORGIO ENRICO 1224 MORETTI DAVIDE 1635 LEVERATTO PAOLO 1301

PERRI MICHELE 991 PELLICCIONI FEDERICO 1674 LUCCIONI GIAN FRANCO 1116

POGGI GIANLUIGI 1631 PESCI ROBERTO 1522 LUCESPINO EDOARDO 1035

SAMPELLEGRINI GIAN PAOLO 463 PESCI SILVIO 1432 LUONGO RENATO 785

SERENO MARIO 921 POLAR CLAVER ANTONIO 1660 MACCIO' GIANLUCA 1180

SERRA PAOLA 345 RAGNO PAOLO 1634 MAGGI CESARE 1626

SOLA LUIGI 1452 REGGIANI CLAUDIO 838 MALATINO FLAVIO 1604

STRANEO MILENA 1529 ROMELLI GIANLUIGI 1630 MANTERO LUCA 1465

SZABO' LUIGI 27 SCHENONE ROBERTO 1615 MARCASSA MARCO 446

TERRILE FRANCESCO 1081 TIMOSSI ENRICO 1157 MARTINELLI GIORDANO 1651

TORRE GIOVANNI 1235 TIOZZO GABRIELE 1629 MARZANO LUCA 1303

TORREGGIANI TULLIO 530 VOGNI CHRISTIAN 1603 MAUGERI CLAUDIO 1416

CHIMICA INDUSTRIALE

CHIMICA

- 171 -

MAZZOTTA PASQUALE 1094 ALFIERI MASSIMO 1554 CAVIGLIA GIAMPAOLO 1578

MAZZOTTI DANTE 1641 ALLORI MIRCO 556 CAVO MAURO 1566

MELZANI MIRKO 1423 ALTAMURA MICHELE 1090 CAZZOLA CLAUDIO GIACOMO 936

MENEGHINI STEFANO 1002 AMERIO ANDREA 279 CEDRI ARNALDO 1167

MICHELINI GIACOMO 1559 ANDORNO ALBERTO 414 CERAGIOLI NICOLA 1360

MIGLIARINO FABRIZIO 1114 ANDREANI GIOVANNI 1241 CERRATO MARCO 426

MUSANTE ALDO 485 ARDIZZONE GIOVANNI 1694 CERVETTO ANTONIO 1343

NARDI MASSIMO 1361 BACIGALUPI GINO 747 CERVI GIOVANNI 462

NINNI ALESSANDRO 403 BALLETTO SILVANO 1272 CEVASCO FRANCO 512

OGGIANU MASSIMO 645 BALOCCO FEDERICO 536 CEVASCO GIUSEPPE 436

OLIVERI MAURO 1121 BARATTUCCI GIOVANNI 171 CHIAPPE MASSIMO 1364

PAINI RICCARDO 1044 BARBIERI ALDO 818 CHIAVERINI FABRIZIO 370

PARENTELA IVAN 965 BARGIGLI PIETRO 1132 CHIOSSONE FRANCO 866

PARODI ALDO 368 BASTONE BRUNO 1438 CIAPPOLINO MARCO 922

PATTINI FERRUCCIO 1614 BATTEZZATI CARLO 188 CICCOLELLA LEONARDO 850

PENCO SIMONE 1672 BATTISTINI MARINO 321 CIMAROSA DIEGO 1351

PERTUSIO ALESSANDRO 1569 BELLIA SEBASTIANO 599 CIMAROSTI MARCO 1299

PESCAGLIA MASSIMO 492 BELLINI GIORGIO 1333 CIPOLLINA RENZO 156

PITTAMIGLIO FABIO 1412 BENEDETTI PIETRO 750 COCITO LUCIANO 373

POGGI ANDREA 1499 BENZI CARLO COSTANTINO 1331 CODURI ROBERTO 650

POLETTI FRANCO 1462 BETTINELLI DAVIDE 714 COLOGNESI FABIO 1468

PRATOLA ARMANDO 1161 BETTINELLI PAOLO 713 COLOMBO ROBERTO 1137

QUEIROLO RINALDO 668 BIAZZO MARCO 1278 COMELLO LUCIANO 609

REBOSIO PAOLO 1493 BIGNONE GIOVANNI 1498 CONTI ANGELO 1245

REVELLO LUCA 661 BILLE' FORTUNATO 340 COPPI ROBERTO 889

RICCI ARMANDO 734 BIONDO TIZIANO ANGELO 837 COSTIGLIOLO GIUSEPPE 1095

ROCCA GIOVANNI BATTISTA 305 BIROLI GIAN PAOLO 487 CROCE ALESSANDRO 1445

ROLANDI ALESSANDRO 748 BIUNDO MASSIMO 794 CROSA MARIO 217

SALVO ROBERTO 1010 BIZZARRI MASSIMILIANO 1046 CUNEO TORRE JOSE' 1164

SCARPI GIOVANNI BATTISTA 1476 BLEVE ANTONIO 1611 DACA' RAFFAELE 1542

SCHIAVI FABIO 1424 BOCCARDO ALBERTO 1279 D'ALESSIO SERGIO 1409

SCHIAVI STEFANO 1619 BOCCARDO GABRIELE 1327 D'ALIFE DANTE 472

SCIACCALUGA ERIKA 1561 BOCCARDO STEFANO 648 DAMONTE LUIGI 1321

SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480 BOILINI ROBERTO 738 D'ANGELO ENRICO 1288

SORTINO FRANCESCO 1396 BONGINI MAURIZIO 1581 DAVICO MAURO 274

SPERANDIO CLAUDIO 416 BORRIELLO VINCENZO 1501 DE FERRARI CARLO 1304

SPERTINO WALTER 1668 BOSIA MAURIZIO 419 DE GOL ADRIANO 428

STALTARI SERGIO 1062 BOTTARO MASSIMO 1028 DE GREGORIO MICHELE 995

TARIELLO GIUSEPPE 1034 BOVONE MARCO 925 DE NADAI GIORGIO 1268

TASSANO ALBERTO 1506 BOZZO ALESSANDRO 1285 DE PAZ GIULIO 1405

TIGRI MAURIZIO 884 BRAGONI GUIDO PAOLO 789 DELLA VALLE GIOVANNI 1557

TIMOSSI GABRIELE 1479 BRIALDI MAURO 1437 DENEGRI GIAN PAOLO 1176

TIXI CLAUDIO 964 BRUNELLI UBALDO ALBERTO 122 DI MARCO ROBERTO 1322

TOLA SILVANO 1394 BRUZZO ENRICO 1500 DONATO GIUSEPPE 1280

TONOLI MARCO 1108 BRUZZONE PIETRO 1410 DONNARUMMA ANTONIO 268

TOSOLINI EMANUELE 1601 BUCCHIONI VALTER 397 DONOLATO GABRIELE 607

TRAXINO ANDREA 1024 CALIGARIS FABIO 939 EUFRATE PIERPAOLO 500

TUBINO ALESSANDRO 1598 CALLEGARI MAURO 608 EVANGELISTA LUIGI 572

TUCCI LUIGI 914 CALVELLI GINO 1308 FASCIOLI LUIGI 580

TURLA MARCO 1535 CAMINATA GIOVANNI 333 FAZIO ENRICO 1679

VENTURA GIORGIO 1662 CAMPANELLA FORTUNATO 145 FAZZUOLI GIORGIO 1376

ZAMPIERI MAURIZIO 898 CAMPODONICO MAURIZIO 823 FELICI RENZO 473

ZOLEZZI MARIO 859 CANDAMANO GIOVANNI 1588 FEOLA GIUSEPPE 992

ZUCCHERI CLAUDIO 591 CANTONI GIUSEPPE 514 FEREBAUER JOHN 820

ZULIANI MARCO 1540 CAPPELLINI MASSIMO 1365 FERRARI FRANCO 1330

ZUNINO MASSIMO 1505 CAPURRO VITTORIO 142 FERRARI MARCO 841

CARANNANTE SAMUELE 457 FERRARI PIETRO 545

ELETTROTECNICA CARROSSINO MAURIZIO 665 FERRARI RICCARDO 1555

AGNESE MARIO 149 CASARINO CLAUDIO 1503 FERRETTI FABRIZIO 1551

AGRIFOGLIO NICOLA 521 CASASSA FEDERICO 237 FEZZA FULVIO ARNALDO 1153

AINIS PIETRO 1323 CATTOI MASSIMO 1450 FINAZZO ROBERTO 1230

ALCAMISI GIUSEPPE 1576 CAVELLI MAURO 286 FINESCHI DAVIDE 498

- 172 -

FRANCO FILIPPO 1442 MARINIS DIMITRIOS 1597 RAPALLO ROBERTO 1463

FRIXIONE FULVIO 264 MASCARDI FLAVIO 706 RATTO GIUSEPPE 1443

FRIXIONE MARCO 1428 MASI FRANCO 1099 REBORA LUCA 1446

FROSO BRUNO 163 MASINI ROBERTO 1058 REBUFFO MASSIMO 1613

FUCILE GIUSEPPE 755 MASSARDO ALESSANDRO 220 REGHITTO PAOLO 1014

GABELLA RICCARDO 581 MASSONE FABRIZIO 478 REPACI ROCCO 569

GAFFOGLIO MAURO 1239 MASSONE MARCO 477 REPETTO AMEDEO 807

GAGGERO FEDERICO 507 MAZZOLINO AMEDEO 1444 REPETTO DOMENICO 1608

GALLO ERMANO GIOVANNI 199 MEDICINA LUCA 1425 REPETTO MASSIMO 432

GALLO FERDINANDO 1169 MERLO ALESSANDRO 1488 REVELLO LUCA 661

GARBARINO LUCA 935 MINETTI ALESSANDRO 1470 RICCHERI PIER LUIGI 638

GARDELLA CLAUDIO 240 MIOZZI BRUNO 1374 RISSO ALESSANDRO 597

GARDELLA SERGIO 683 MOLINARI MARCELLO 1516 RISSO ROBERTO 362

GARETTI CESARE 510 MONNI LUCIANO 455 RIVA CARLO 1340

GASTALDO ROBERTO 1658 MONTALDO MAURIZIO 238 RIVERA FLAVIO 986

GAZZARI FRANCO 1079 MORETTI ANDREA 1004 ROCCA FERRUCCIO 214

GAZZOLI CLAUDIO 814 MORETTI FAUSTO ANTONIO 1244 ROCCHINO MAURO 1368

GENTILE LUCA 1019 MORI GUIDO 880 RODEGHIERO EMILIO 981

GHERSI ALFREDO PAOLO 1655 MORIELLA MAXIMILIAN 1609 ROLLA EDOARDO 54

GHEZA ANGELO 1431 MUSSINI MARCO 415 ROLLA FRANCESCO 49

GHIO GIAN PAOLO 1362 NAPOLEONE AGATINO 949 ROMAIRONE LUIGINO 1548

GHIOTTO FAUSTO 1526 NICOLELLA RAFFAELE 1136 ROSSI ROBERTO 1162

GIMELLI GIOVANNI 1187 NICOLINI EUGENIO 155 ROSSINI MICHELE 1407

GIOIOSA GIUSEPPE 1455 NOVARA SERGIO 1329 ROTA MAURIZIO 1173

GIORDANO ANDREA 1391 ORLANDI DANILO 1602 RUBIERA ALBERTO 543

GIUBBI RENATO 505 OTTONELLO GIUSEPPE 277 RUGA ANTON MARZIO 1541

GIULIARI GUIDO 911 PACINI FRANCO 1357 RUGGIERO FRANCESCO 1372

GIUNTA MARCELLO 1084 PAGANO ANTONINO 213 RUSSO GAETANO FABIO 359

GIUNTOLI MARCO 532 PAGANO MARCELLO 557 RUSSO GIROLAMO 427

GIUSTI MARCO 1150 PARISI PAOLINO 486 RUSSO STELLARIO 1507

GODANI PIER CARLO 480 PARODI GIAMPIERO 1096 RUWETT CARLO 282

GOTTA GIANCARLO 772 PARODI MANLIO 300 SALVIATI ALBERTO 1247

GOTTELLI GRAZIANO 1055 PARODI MARCELLO 524 SANGUINETTI EMO 775

GRASSI ELIO 1080 PARODI MAURO 1558 SAVO GIOVANNI 1353

GRECO GIUSEPPE 937 PARODI MAURO 319 SAZZI FABIO 1663

GRILLO FRANCESCO 1553 PARODI RENZO 1011 SCAPPULLA FABRIZIO 1251

GRONDONA FULVIO 792 PATRI ANDREA 1281 SCOTTO ANDREA 1348

GROSSO ANTONIO 1518 PELOS ENRICO MARIO 241 SEGALERBA PAOLO 1593

GUSMERI DAVIDE 1665 PELOSO LUIGI 334 SERRA UBALDO 1313

INGLESE FRANCESCO 1579 PENCO ANDREA 1494 SIMICICH PAOLO 1504

INTROCASO FRANCO 1159 PENNA EZIO 1174 SINIGAGLIA SAVERIO 1398

IZZO GIOVANNI 1420 PENNA GIOVANNI 293 SIRI ENRICO 1182

LAGANA' FRANCO 1475 PERGOLESI GABRIELE 1568 TABACCO MARCO 1370

LAGORIO DANIELE 499 PERONI LUCA 1393 TACCHELLA GIUSEPPE 196

LAGOSTENA ALESSANDRO 558 PESCE MINO 1527 TACCHINO ELIO 699

LAGOSTENA ENRICO 561 PESCE MORENO 798 TAGLIAFERRO GIOVANNI 588

LARCONETTI DIEGO 1237 PIERONI CRISTIAN 1599 TARANTINO MAURIZIO ENRICO 173

LAVAGETTO ATTILIO 554 PIETRONAVE MARCO 563 TAZZER SANDRO 1342

LAVAGETTO GIUSEPPE 1461 PITTATORE PIERO 412 TENERINI GIOVANNI 1487

LAVIOSA SANDRO 161 PODESTA' ATTILIO 1240 TIMOSSI MAURO 778

LAZZARINI AMEDEO 1678 POGGI MARCO 1243 TOMELLERI RICCARDO 1270

LAZZONI VITTORIO 129 POLESE MAURIZIO 1591 TONETTO ANGELO 1088

LEPRI FAUSTO 1306 PONTE RENZO 1418 TORRE GIUSEPPE 335

LO GIUDICE FABIO 1371 PORCILE GIUSEPPE 1596 TRACINO DANIELE 1344

LUISI GIANLUIGI 810 PREFUMO MARIO 1012 UGHETTI ROBERTO 1441

LUPI ROBERTO 1122 PRIVITERA CARMELO 1018 VACCARO GIAN FRANCO 1049

MACCIO' ANDREA 611 PUPPO MARCANTONIO 1358 VAGNATI RAFFAELE 1131

MALERBA FAUSTO 1474 PUTRINO FRANCESCO 1228 VALLARINO IVANO 653

MANGINI ARNALDO 130 QUEIROLO CARLO 1345 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319

MANTILERO FABIO 1411 QUEIROLO MAURO 1434 VERCELLINO PIERO 1061

MARIANI EROS 1430 RAITANO PAOLO 876 VIAZZI ALDO 1380

MARINI ALESSANDRO 1300 RANDO ROSARIO 1218 VIAZZI RENZO GIACOMO 118

- 173 -

VIDINICH SERGIO 471 TOBIA FABIO 1684 DEL VECCHIO FABIO 733

VILLA RENZO 1013 TOMMASOMORO SALVATORE 1515 DELLEPIANE CLAUDIO 596

ZACCAGNINO PAOLO 119 TREBINO MARCO 1098 DESSI' SALVATORE 593

DIGHERO ALESSANDRO 790

ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE MECCANICA EVARIS SIMONE 1680

BAGHINO LEANDRO 1607 ADAMI LIVIO 208 FAGANDINI PAOLO 915

BERNARDELLO FABIO 1616 AGOSTINO ALESSANDRO 1203 FASULO CRISTOFORO 633

BOSCHINI ANDREA 1647 ALBANESE LUCA 1573 FERRETTI RINO 287

CAMPANELLA ALESSIO 1633 ALUIGI ROLANDO 136 FORLANI MASSIMO 1469

CAMPANELLA MANUEL 1686 ARMATO FRANCESCO 454 FRANZOLINI GIOVANNI 690

CARANNANTE MATTIA 1696 ASSERETO PAOLO 1395 GABELLA LUCA 1681

CARGNEL TIZIANO 1646 BALDASSARRE FRANCESCO 437 GAGLIARDI STEFANO 312

CATTUTO GIUSEPPE 1587 BALZAMA PAOLO 887 GALIANO ROBERTO 270

CINOLLO EUGENIO 1661 BARABINO LORENZO 620 GALLINO LINO 833

FAVARETO DAVIDE 1693 BARILE FABRIZIO 322 GALLO FERDINANDO 1169

FERRANDO GIORGIO 1472 BATTEZZATI ALESSANDRO 1594 GANDOLFO ANDREA 1477

FUSCO GIOVANNI 1675 BELMONTE PIETRO 1143 GARDELLA DANILO 440

LARCONETTI MATTEO 1562 BENVENUTI VALTER 197 GAROFALO NICOLA 1320

LIVRARI RICCARDO 1691 BENZI ENRICO 977 GASPARRO UMBERTO 630

MANTELLI FABIO 1600 BIRONI MAURIZIO 386 GATTI NEDO FABRIZIO 1130

MASSARO FULVIO 1583 BONADIO DOMENICO 878 GELLI RENZO 547

MASSOCCO ALESSIO 1570 BONAVERA MARIO 584 GERBI ALESSANDRO 864

MONTEFINESE ANDREA 1677 BORDINO MARTINA 1644 GIANNOTTI BRUNO 1007

MU ALESSANDRO 1582 BRASCHI MARCELLO 330 GIGLIOLA GIUSEPPE 873

PALUMBO DOMENICO 1650 BRAVIN ANDREA 1673 GRASSO DANIELE 1610

PANI GIORGIO 985 BRUZZONE GIUSEPPE 765 GRIMALDI GIANFRANCO 248

PAOLETTA GIUSEPPE 1458 BUZZI ALESSANDRO 1617 GUZZO BRUNO 206

PARODI ERIK 1427 BUZZI GUIDO 1259 IACOPOZZI DANILO 1369

PICASSO FEDERICO 1636 CALCAGNO AUGUSTO 81 LAZARICH CARLO 1384

PICHETTO CESARE 1590 CALIGIURI IPPOLITO 1277 LAZZARI MASSIMO 316

PONZOLETTI FABIO 1460 CAMATTINI STEFANO 518 MACCIO' VITTORIO 390

RICCI STEFANO 1577 CAMERA GIANMARCO 1676 MAINI MORENO 187

RUBINO MAURO 221 CAMMISOTTO ALESSANDRO 644 MANFREDI CLAUDIO 1440

SAVOLDI EDOARDO 1664 CAMPAILLA FABIO 895 MANGINI ROBERTO 1572

SCIUTTO ALESSANDRO 1585 CAMPODONICO EUGENIO 1086 MARCASSA MARCO 446

SIRAGUSA GIUSEPPE 1519 CAMPUS SANDRO 684 MARCHESE FRANCESCO 996

TERENZONI ROBERTO 1495 CARANCI FILIPPO 566 MARCONI GIAMBATTISTA 363

TIMOSSI ALESSIO 1692 CARBONE SERGIO 417 MARINO MAURO 635

TIMOSSI STEFANO 1648 CASTAGNETO ELIO 516 MARTELLO CARLO 796

VALENTE MATTEO 1560 CASTELLO MARCO 701 MASIERO PAOLO 1065

ZIRLO SIMONE 1592 CASU FABRIZIO 1433 MASSONE ANGELO 232

CAVAGLIERI ROBERTO 830 MAZZOLINO ALDO 1154

FISICA INDUSTRIALE CAZZULO ROBERTO 520 MERCENARO ANTONELLO 1628

BALDUCCI DANIELE 528 CECCARINI ANTONIO 262 MERLINO FRANCESCO 1324

TESTINO PAOLO 1695 CECCARONI GIORGIO 109 MORANDO ENRICO 583

CHIAVACCINI RICCARDO 697 MORELLI MARCO 1687

INDUSTRIA MINERARIA CHIOSSONE STEFANO 842 MUSSO GIO BATTA 189

ROSSI MARCO 1377 CIARLO MATTEO CARLO 1148 NIETANTE ENZO 539

CIRAFICI ALBERTO 381 NIGRO JOSE' SALVATORE 1580

INDUSTRIE METALMECCANICHE CIVANI ANDREA 1484 NOUVION MARCO 306

CIONI ADRIANO 742 COLLI MAURIZIO 302 OLCESE MAURIZIO 603

FRANCESCHINI SILVANO 1565 COLOMBO IVAN 1649 OLIVERI ALESSANDRO 1621

CONVERSI FLAVIO 932 OLIVERI GIAN ANDREA 908

INFORMATICA CORAGGIOSO PIERVITO 678 PAGANELLI MARCO 429

ALTAMURA MICHELE 1090 CORBO VINCENZO 1643 PALADINO GIACOMO 980

BUSSU FABIO 1689 CORRADINO CORRADO 169 PARODI ENNIO 602

FIORE FIORENZO 1123 CORSO RENATO 1531 PARODI GIOVANNI 1511

PELLEGRINI STEFANO 649 COSTA SERGIO 688 PARODI SERGIO 913

PERETTI MASSIMO 1188 COTUGNO GIANLUIGI 517 PASOTTI FRANCESCO 1325

ROMANO PAOLO 1101 DA COL RENZO 1195 PASQUARELLI ANDREA 1683

SCAPPINI STEFANO 1097 DAMIANO GIORGIO 797 PASTORINO LAURA 497

TESSADRI DANIELE 1685 DE PAOLI WALTER 1508 PATRONE ANTONIO 375

- 174 -

PELLEGRINI STEVEN 523 VERARDO ALBERTO 1449

PENDOLA PAOLO 1290 VIAZZI GIORGIO 24

PERASSO AMEDEO 1467 ZANIER UGO 1057

PERELLI GIANCARLO 903 ZUNINO ALDO GIOVANNI 652

PERUGINI FERDINANDO 1533

PICCARDO FABRIZIO 1524 MECCANICA SPERIMENTALE

PIRRI FRANCESCO 1669 VECCHIO GIORGIO 1489

PIOVANI GUIDO 351

PITTO CLAUDIO 201 MECCANICO - ELETTRICISTA

PITTO FEDERICO 1682 BENVENUTO ERMANNO 459

POGGI LUCIANO 162 GALEAZZO RINO 550

PORCILE STEFANO 1688 IMBERTI BRUNO 253

POSTIGLIONE IVO 443 LA GRUTTA SERGIO 1295

PUTZOLU FRANCESCO 894 MIOZZA VINCENZO 886

RAIMONDI FRANCESCO 1690 MONTELLA GIOVANNI 758

RAPETTI ANDREA 1543 SCAVELLA ANTONINO 1310

RASCHELLA' ENZO 815

REPETTO ANTONIO 408 METALLURGIA

RIGALZA GIACOMO 179 RUSSO GAETANO FABIO 359

RINALDI VITO 1000

RIVANERA ENRICO 325 RADIOTECNICA

RIVARA ANGELO 857 GATTI GIORGIO 1215

ROBERTO CARMELINO 377

ROCCATI ENZO 242 RADIOTECNICA E TELECOMUNICAZIONI

RONDINI MAURO 347 TRAVERSO AMEDEO 1400

RORATO MARCO 1326

ROSSI ANDREA 1030 TELECOMUNICAZIONI

RUFFINO CALOGERO 1003 AIELLO ALESSANDRO 484

RUSSO ANGELO 855 ANGELLA MARCELLO 1155

RUSSO GAETANO FABIO 359 BAGNASCO PAOLO 299

SANNINO ALESSANDRO 681 BENETELLI ELIO 1530

SANO' FRANCESCO 269 BERFIO ANDREA 1483

SANO' GIOVANNI 135 BERTAZZONI MATTEO 1145

SCONTRINO DIONISIO 324 BOZZOLIN MAURO 957

SGARBI MARCO 822 BUSALLINO RAFFAELE 1620

SOBRERO FABIO 1415 CAVALLARO GAETANO 1309

SODDU RINALDO 1255 DANOVARO PAOLO 1190

SPERANZA RAFFAELE 1528 DE SIMONE ALDO 1298

STASI LUCA 1639 FERRETTI MARIO 1367

TAFFETANI CLAUDIO 564 GALLO MARCO 1181

TANGARI MIRCO 527 GIGLIO GIOVANNI 372

TAVILLA GIUSEPPE 961 MANTOVANI ALESSANDRO 865

TELCHIME ELIANO 332 MAZZINI FLAVIO 1421

TESSADRI DOMENICO 254 RICCI MAURO 392

TOMESANI MAURIZIO 1126 RONCALLO ELIO 339

TORAROLO GIAN BATTISTA 1385 SALA MAURIZIO 604

TORRE ANDREA 1408 SALUZZO ROBERTO 1491

TORRE ROBERTO 1231 SPERANZA EMIDIO 573

TOSETTI MASSIMO 281 TORRE GIOVANNI MARIO 1271

TRABONA GIUSEPPE 1642 TUMIATI CORRADO 1653

TRAMBUSTI GIOVANNI 916 VERNETTI FRANCESCO 1544

TRASINO SIMONE 1654 VERONESE RICCARDO 1550

TRAVERSO GIORGIO 1336 ZINO BRUNO MARCELLO 831

TROVATO ANDREA 1624

TRUCCO PAOLO 1584 TERMOTECNICA

UBALDI MARIO 1059 ANDREINI FAUSTO 198

VADALA' BRUNO 906 BARCHI PAOLO 1447

VALLA GUIDO CLAUDIO 1111 COLUCCI MARCO 1703

VALLARINO DANIELE DONATO 1699 LAMBERTINI ROBERTO 1704

VALLE FABIO 993 NICOLINI PIERLUIGI 388

VALONCINI SERGIO 1031 RUSSO GAETANO FABIO 359

VALSANIA ELIO 170 VALLARINO IVANO 653

- 175 -

- 176 -

ELENCO DEGLI ISCRITTIsuddiviso per abilitazione

- 177 -

- 178 -

GIULIARI GUIDO 911 TIMOSSI ENRICO 1157

GOTTELLI GRAZIANO 1055 TIXI CLAUDIO 964

ADAMI LIVIO 208 IACOPOZZI DANILO 1369 TONETTO ANGELO 1088

AGNESE MARIO 149 LARCONETTI DIEGO 1237 TORRE GIUSEPPE 335

ALCAMISI GIUSEPPE 1576 LAZARICH CARLO 1384 TUCCI LUIGI 914

ALLORI MIRCO 556 LEVERATTO PAOLO 1301 UGOBUONO RENATO 1387

ANDREINI FAUSTO 198 MACCIO' VITTORIO 390 VALLARINO IVANO 653

BALDASSARRE FRANCESCO 437 MAINI MORENO 187 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319

BALDI MASSIMO 1388 MANFREDI CLAUDIO 1440 VIAZZI GIORGIO 24

BALLARDIN ALESSANDRO 1466 MANGINI ARNALDO 130 VIAZZI RENZO GIACOMO 118

BALLETTO SILVANO 1272 MANGINI ROBERTO 1572 VIDINICH SERGIO 471

BALOCCO FEDERICO 536 MANTELLI FABIO 1600 ZACCAGNINO PAOLO 119

BASTONE BRUNO 1438 MARIANI EROS 1430 ZUCCHERI CLAUDIO 591

BATTEZZATI CARLO 188 MARINI ALESSANDRO 1300 ZULIANI MARCO 1540

BELLIA SEBASTIANO 599 MARINO MAURO 635

BENVENUTI VALTER 197 MAZZINI FLAVIO 1421 ABILITAZIONE D.LGS. 81/08

BENVENUTO ERMANNO 459 MELZANI MIRKO 1423

BENZI ENRICO 977 MENEGHINI STEFANO 1002 ADAMI LIVIO 208

BENZI FERRUCCIO 14 MERLINO FRANCESCO 1324 ALLORI MIRCO 556

BIAZZO MARCO 1278 MIOZZA VINCENZO 886 BALDASSARRE FRANCESCO 437

BIROLI GIAN PAOLO 487 MIOZZI BRUNO 1374 BARABINO LORENZO 620

BLEVE ANTONIO 1611 MONNI LUCIANO 455 BENVENUTI VALTER 197

BOCCARDO ALBERTO 1279 MORETTI ANDREA 1004 BENZI ENRICO 977

BONADIO DOMENICO 878 NICOLINI PIERLUIGI 388 BIAZZO MARCO 1278

BOTTARO MASSIMO 1028 OTTONELLO GIUSEPPE 277 BLEVE ANTONIO 1611

BOZZOLIN MAURO 957 PACINI FRANCO 1357 BONADIO DOMENICO 878

BRACCO GRAZIANO 1536 PAGANO ANTONINO 213 BRACCO GRAZIANO 1536

BRUNELLI UBALDO ALBERTO 122 PAGANO MARCELLO 557 CALIGARIS FABIO 939

CALLEGARI MAURO 608 PANI GIORGIO 985 CALLEGARI MAURO 608

CAMILLETTI SERGIO 183 PANTANI RICCARDO 352 CAMPODONICO EUGENIO 1086

CAMINATA GIOVANNI 333 PASTORINO LAURA 497 CANOSSA CARLO 378

CAMPODONICO EUGENIO 1086 PERUGINI FERDINANDO 1533 CASU FABRIZIO 1433

CANOSSA CARLO 378 PESCI ROBERTO 1522 CAZZOLA CLAUDIO GIACOMO 936

CAPPELLINI MASSIMO 1365 PESCI SILVIO 1432 CECCARINI ANTONIO 262

CASU FABRIZIO 1433 PICCARDO FABRIZIO 1524 CERAGIOLI NICOLA 1360

CAVO MAURO 1566 PITTATORE PIERO 412 CERVETTO FRANCESCO 1486

CECCARINI ANTONIO 262 PITTO CLAUDIO 201 CERVI GIOVANNI 462

CERAGIOLI NICOLA 1360 POGGI ANDREA 1499 CHIAVERINI FABRIZIO 370

CERVETTO FRANCESCO 1486 POGGI LUCIANO 162 COCITO LUCIANO 373

CERVI GIOVANNI 462 PUPPO MARCANTONIO 1358 COSTA ALBERTO 1390

COCITO LUCIANO 373 PUTRINO FRANCESCO 1228 DAGNINO MONICA 1537

COLOMBO ROBERTO 1137 QUEIROLO CARLO 1345 DAMONTE LUIGI 1321

COMELLO LUCIANO 609 QUEIROLO MAURO 1434 D'ANGELO ENRICO 1288

CORRADINO CORRADO 169 RICCI MAURO 392 DAVICO MAURO 274

COSTA ALBERTO 1390 RICCI STEFANO 1577 DE NADAI GIORGIO 1268

DA COL RENZO 1195 RIGALZA GIACOMO 179 DESSI' SALVATORE 593

DABOVE ENRICO 990 RINALDI VITO 1000 FERRETTI MARIO 1367

DAGNINO MONICA 1537 ROCCATI ENZO 242 GAGLIARDI GIUSEPPE 1521

DAMONTE LUIGI 1321 ROLLA EDOARDO 54 GAGLIARDI STEFANO 312

D'ANGELO ENRICO 1288 ROLLA FRANCESCO 49 GALLO FERDINANDO 1169

DANOVARO PAOLO 1190 RUFFINO CALOGERO 1003 GARETTI CESARE 510

D'ASCENZO CARLO 1070 RUGA ANTON MARZIO 1541 GENTILE LUCA 1019

DAVICO MAURO 274 RUSSO GAETANO FABIO 359 GHERSI ALFREDO PAOLO 1655

DE GOL ADRIANO 428 SANNINO ALESSANDRO 681 GIORDANO ANDREA 1391

DE NADAI GIORGIO 1268 SANO' GIOVANNI 135 GIULIARI GUIDO 911

DONOLATO GABRIELE 607 SCONTRINO DIONISIO 324 IACOPOZZI DANILO 1369

FAVETO LUCA 1496 SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480 INTROCASO FRANCO 1159

FERRETTI MARIO 1367 SPERANZA EMIDIO 573 LAZARICH CARLO 1384

FORLANI MASSIMO 1469 STRANEO MILENA 1529 LEVERATTO PAOLO 1301

GABELLA RICCARDO 581 SULFARO ANTONIO 175 LUISI GIANLUIGI 810

GAGLIARDI GIUSEPPE 1521 TARANTINO MAURIZIO ENRICO 173 MANGINI ARNALDO 130

GALLO FERDINANDO 1169 TARIELLO GIUSEPPE 1034 MANTELLI FABIO 1600

GARDELLA SERGIO 683 TAZZER SANDRO 1342 MARIANI EROS 1430

(EX LEGE 818/84)

(EX D.LGS. 494/96)

ABILITAZIONE D.P.R. 151/11

- 179 -

MARINI ALESSANDRO 1300 DA COL RENZO 1195 RUSSO GAETANO FABIO 359

MAZZINI FLAVIO 1421 DAGNINO MONICA 1537 RUSSO STELLARIO 1507

MELZANI MIRKO 1423 D'ANGELO ENRICO 1288 SACCHI CARLO 1414

MERLINO FRANCESCO 1324 DONOLATO GABRIELE 607 SCHIAVI FABIO 1424

NOUVION MARCO 306 ELISETTI ALBERTO 1050 SCIUTTO ALESSANDRO 1585

PAGANO ANTONINO 213 FAVETO LUCA 1496 SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480

PARODI ALDO 368 FERRARI RICCARDO 1555 SODDU RINALDO 1255

PESCI SILVIO 1432 FORLANI MASSIMO 1469 STASI LUCA 1639

PITTAMIGLIO FABIO 1412 GAGLIARDI GIUSEPPE 1521 TAVILLA GIUSEPPE 961

PUPPO MARCANTONIO 1358 GAGLIARDI STEFANO 312 TAZZER SANDRO 1342

QUEIROLO CARLO 1345 GALLO FERDINANDO 1169 TORRE GIUSEPPE 335

QUEIROLO MAURO 1434 GAROFALO NICOLA 1320 TROVATO ANDREA 1624

RUGGIERO FRANCESCO 1372 GELLI RENZO 547 TURLA MARCO 1535

RUSSO ANGELO 855 GIULIARI GUIDO 911 UGOBUONO RENATO 1387

RUSSO GAETANO FABIO 359 GRASSO DANIELE 1610 VALLA GUIDO CLAUDIO 1111

SANNINO ALESSANDRO 681 GRILLO FRANCESCO 1553 VALLARINO IVANO 653

SCHIAVI FABIO 1424 IACOPOZZI DANILO 1369 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319

SCOTTO ANDREA 1348 LAGANA' LUIGI 1534 VERNETTI FRANCESCO 1544

SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480 LAZARICH CARLO 1384 VIDINICH SERGIO 471

SPERANZA EMIDIO 573 LAZZARINI AMEDEO 1678 VILLA RENZO 1013

TAZZER SANDRO 1342 LEVERATTO PAOLO 1301 ZIRLO SIMONE 1592

TONETTO ANGELO 1088 LUPI ROBERTO 1122

UGOBUONO RENATO 1387 MACCIO' VITTORIO 390 CONSULENTE TECNICO DEL

VALLARINO IVANO 653 MALATINO FLAVIO 1604 TRIBUNALE

VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319 MANFREDI CLAUDIO 1440 ALLORI MIRCO 556

VIDINICH SERGIO 471 MANGINI ROBERTO 1572 ALTAMURA MICHELE 1090

ZACCAGNINO PAOLO 119 MANTELLI FABIO 1600 AMBROGIANI MARCO 355

ZUCCHERI CLAUDIO 591 MASSOCCO ALESSIO 1570 BAGLIVO DONATO 1276

ZULIANI MARCO 1540 MASSONE ANGELO 232 BALDUCCI DANIELE 528

MERCENARO ANTONELLO 1628 BALLARDIN ALESSANDRO 1466

CERTIFICATORE ENERGETICO MERLINO FRANCESCO 1324 BARATTUCCI GIOVANNI 171

REGIONE LIGURIA MIOZZI BRUNO 1374 BATTEZZATI CARLO 188

ADAMI LIVIO 208 MORIELLA MAXIMILIAN 1609 BENAZZI LAYLA 1549

ALBANESE LUCA 1573 MU ALESSANDRO 1582 BENFANTE SALVATORE 1623

ALCAMISI GIUSEPPE 1576 NICOLINI PIERLUIGI 388 BERTO GIAN CARLO 795

BAGLIVO DONATO 1276 NOVARA SERGIO 1329 BOCCARDO GABRIELE 1327

BALESTRI GIULIO 1605 PACINI FRANCO 1357 BOTTARO MASSIMO 1028

BALLETTO SILVANO 1272 PAGANO MARCELLO 557 CALIGIURI IPPOLITO 1277

BARCHI PAOLO 1447 PAINI RICCARDO 1044 CAMPANELLA FORTUNATO 145

BATTEZZATI ALESSANDRO 1594 PAOLETTA GIUSEPPE 1458 CANOSSA CARLO 378

BATZELLA FABRIZIO 1429 PARENTELA IVAN 965 CAVO MAURO 1566

BELLIA SEBASTIANO 599 PARODI ALDO 368 CECCARINI ANTONIO 262

BELLINI GIORGIO 1333 PERGOLESI GABRIELE 1568 CECCARONI GIORGIO 109

BENETELLI ELIO 1530 PESCI ROBERTO 1522 CERVI GIOVANNI 462

BENVENUTI VALTER 197 PICASSO FEDERICO 1636 CHIAPPERINI DUILIO 121

BENZI ENRICO 977 PITTAMIGLIO FABIO 1412 COCITO LUCIANO 373

BOTTARO MASSIMO 1028 PITTO CLAUDIO 201 COMELLO LUCIANO 609

BRACCO GRAZIANO 1536 POGGI ANDREA 1499 CORSO RENATO 1531

BUZZI ALESSANDRO 1617 POLESE MAURIZIO 1591 COSTA ALBERTO 1390

CALIGIURI IPPOLITO 1277 PONTE RENZO 1418 CROVO VINCENZO 1267

CALLEGARI MAURO 608 PORCILE STEFANO 1688 DAMIANO GIORGIO 797

CAMPANELLA ALESSIO 1633 PREFUMO MARIO 1012 DAMIANO GIORGIO 797

CANDAMANO GIOVANNI 1588 PRIVITERA CARMELO 1018 DE NADAI GIORGIO 1268

CAPPELLINI MASSIMO 1365 PUPPO MARCANTONIO 1358 DE PAZ GIULIO 1405

CARBONE LUCIANO 1317 RAGNO PAOLO 1634 DETTONI GIOVANNI 1517

CARROSSINO MAURIZIO 665 RANDO ROSARIO 1218 GALLINO LINO 833

CASU FABRIZIO 1433 RAPETTI ANDREA 1543 GALLO FERDINANDO 1169

CAVIGLIA GIAMPAOLO 1578 REBOSIO PAOLO 1493 GOTTELLI GRAZIANO 1055

CAVO MAURO 1566 RICCI MAURO 392 LA GRUTTA SERGIO 1295

CERVETTO FRANCESCO 1486 RINALDI VITO 1000 LEVERATTO PAOLO 1301

CEVASCO FRANCO 512 ROCCA FERRUCCIO 214 LO GIUDICE FABIO 1371

COCITO LUCIANO 373 ROMAIRONE LUIGINO 1548 LUISI GIANLUIGI 810

COMELLO LUCIANO 609 RUFFINO CALOGERO 1003 MAINI MORENO 187

- 180 -

MASIERO PAOLO 1065

MASSONE ANGELO 232

MAZZINI FLAVIO 1421

MEDICINA LUCA 1425

MUSSO GIO BATTA 189

NAPOLEONE AGATINO 949

PACINI FRANCO 1357

PAGANELLI MARCO 429

PAGANO MARCELLO 557

PANZA GIORGIO ENRICO 1224

PARODI ENNIO 602

PATRI ANDREA 1281

PELOS ENRICO MARIO 241

PESCE MINO 1527

PITTAMIGLIO FABIO 1412

PUTRINO FRANCESCO 1228

RAPETTI ANDREA 1543

REPETTO ANTONIO 408

ROCCA FERRUCCIO 214

ROLLA EDOARDO 54

ROLLA FRANCESCO 49

RUFFINO CALOGERO 1003

RUSSO GAETANO FABIO 359

SANO' GIOVANNI 135

SERRA PAOLA 345

SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480

TACCHELLA GIUSEPPE 196

TAGLIAFERRO GIOVANNI 588

TAVILLA GIUSEPPE 961

TAZZER SANDRO 1342

TESSADRI DOMENICO 254

TIGRI MAURIZIO 884

TURLA MARCO 1535

VALLARINO IVANO 653

VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319

VIAZZI GIORGIO 24

VIAZZI RENZO GIACOMO 118

VIGNOLO MASSIMO 1556

ZACCAGNINO PAOLO 119

ZUCCHERI CLAUDIO 591

- 181 -

- 182 -

ELENCO DEGLI ISCRITTIsuddiviso per abilitazioni documentate

dagli interessati

- 183 -

- 184 -

SANNINO ALESSANDRO 681 DAVICO MAURO 274

ALLORI MIRCO 556 SCHENONE ROBERTO 1615 DE NADAI GIORGIO 1268

AMBROGIANI MARCO 355 SCHIAVI FABIO 1424 FERRARI PIETRO 545

BALDI MASSIMO 1388 SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480 GAFFOGLIO MAURO 1239

BALESTRI GIULIO 1605 SPERANZA EMIDIO 573 GALLO FERDINANDO 1169

BALLARDIN ALESSANDRO 1466 TARANTINO MAURIZIO ENRICO 173 GARDELLA CLAUDIO 240

BELLIA SEBASTIANO 599 TAZZER SANDRO 1342 GARETTI CESARE 510

BENFANTE SALVATORE 1623 TONETTO ANGELO 1088 GATTI GIORGIO 1215

BENVENUTI VALTER 197 TRASINO SIMONE 1654 GOTTELLI GRAZIANO 1055

BIRONI MAURIZIO 386 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319 GAZZARI FRANCO 1079

BLEVE ANTONIO 1611 VIDINICH SERGIO 471 GELLI RENZO 547

BONAVERA MARIO 584 VIGNOLO MASSIMO 1556 IZZO GIOVANNI 1420

BORDINO MARTINA 1644 ZACCAGNINO PAOLO 119 LARCONETTI DIEGO 1237

BOTTARO MASSIMO 1028 ZULIANI MARCO 1540 LAVAGETTO ATTILIO 554

BRUZZONE PIETRO 1410 LAZARICH CARLO 1384

BUSSALLINO MASSIMO 805 VERIFICATORE EX LEGE 46/1990 LEVERATTO PAOLO 1301

CARANNANTE SAMUELE 457 ADAMI LIVIO 208 LUONI PIERINO 1201

CARROSSINO MAURIZIO 665 AGRIFOGLIO NICOLA 521 MACCIO' ANDREA 611

CASU FABRIZIO 1433 AGUIARI MAURO 1192 MANGINI ARNALDO 130

CAVO MAURO 1566 ALLORI MIRCO 556 MANTELLI FABIO 1600

CECCARINI ANTONIO 262 ANDORNO ALBERTO 414 MARINI ALESSANDRO 1300

CECCARONI GIORGIO 109 BAGLIVO DONATO 1276 MARINO MAURO 635

CERVETTO FRANCESCO 1486 BALDI MASSIMO 1388 MAZZINI FLAVIO 1421

CIVANI ANDREA 1484 BALLETTO SILVANO 1272 MEDICINA LUCA 1425

COCCOGLIONITI ORLANDO 1625 BARGIGLI PIETRO 1132 MELZANI MIRKO 1423

COCITO LUCIANO 373 BATTEZZATI CARLO 188 MERLINO FRANCESCO 1324

COLOMBO ROBERTO 1137 BENVENUTI VALTER 197 MIOZZI BRUNO 1374

COMELLO LUCIANO 609 BENVENUTO ERMANNO 459 MONTELLA GIOVANNI 758

CORSO RENATO 1531 BENZI ENRICO 977 MORETTI ANDREA 1004

COSTA ALBERTO 1390 BENZI FERRUCCIO 14 MORSOLETTO MARIO ATTILIO 177

DAGNINO MONICA 1537 BIAZZO MARCO 1278 MUSSO ALDO 1021

DE NADAI GIORGIO 1268 BIROLI GIAN PAOLO 487 NAPOLEONE AGATINO 949

DELL'EDERA GIANLUCA 1547 BOCCARDO ALBERTO 1279 NICOLINI PIERLUIGI 388

GALLO FERDINANDO 1169 BONADIO DOMENICO 878 PAGANO MARCELLO 557

GARBARINO LUCA 935 BOSIA MAURIZIO 419 PANI GIORGIO 985

GENTILE LUCA 1019 BOTTARO MASSIMO 1028 PARODI ALDO 368

GIGLIO ANDREA 712 BERTI GIOVANNI 1115 PARODI MAURO 1558

LEVERATTO PAOLO 1301 BOZZO ALESSANDRO 1285 PATRI ANDREA 1281

LUISI GIANLUIGI 810 BOZZOLIN MAURO 957 PITTO CLAUDIO 201

MACCIO' GIANLUCA 1180 BRUNELLI UBALDO ALBERTO 122 POGGI LUCIANO 162

MANTELLI FABIO 1600 CALLEGARI MAURO 608 PONTE RENZO 1418

MARIANI EROS 1430 CAMA MARCO 430 PUPPO MARCANTONIO 1358

MARULLO VERONICA 1698 CAMILLETTI SERGIO 183 QUEIROLO CARLO 1345

MASINI ROBERTO 1058 CAMINATA GIOVANNI 333 QUEIROLO MAURO 1434

MASSONE ANGELO 232 CAMPEDELLI ENZO 502 RICCI MAURO 392

MAZZINI FLAVIO 1421 CARANNANTE SAMUELE 457 RIGALZA GIACOMO 179

MAZZOLINO ALDO 1154 CASU FABRIZIO 1433 RINALDI VITO 1000

MENEGHINI STEFANO 1002 CECCARINI ANTONIO 262 RIVERA FLAVIO 986

MIOZZA VINCENZO 886 CERAGIOLI NICOLA 1360 ROCCA FERRUCCIO 214

MIRTO ALFREDO GIANLUCA 900 CERRATO MARCO 426 ROCCATI ENZO 242

MORELLI MARCO GIUSEPPE 628 CERVI GIOVANNI 462 ROLLA EDOARDO 54

MUSANTE ALDO 485 CIMAROSTI MARCO 1299 ROLLA FRANCESCO 49

NAPOLEONE AGATINO 949 COCITO LUCIANO 373 ROSSI ROBERTO 1162

OGGIANU MASSIMO 645 COLOGNESI FABIO 1468 RUBIERA ALBERTO 543

PACINI FRANCO 1357 CONTI GIOVANNI 729 RUBINO MAURO 221

PAGANO MARCELLO 557 CORRADINO CORRADO 169 RUFFINO CALOGERO 1003

PUPPO MARCANTONIO 1358 CROVO VINCENZO 1267 RUGGIERO FRANCESCO 1372

RAPETTI ANDREA 1543 CUNEO TORRE JOSE' 1164 RUSSO GAETANO 359

REBOSIO PAOLO 1493 DA COL RENZO 1195 RUWETT CARLO 282

RICCI STEFANO 1577 DABOVE ENRICO 990 SANNINO ALESSANDRO 681

ROSSI MARCO 1377 DAMONTE LUIGI 1321 SANO' GIOVANNI 135

RUGA ANTON MARZIO 1541 D'ANGELO ENRICO 1288 SAVO GIOVANNI 1353

RUSSO GAETANO FABIO 359 DANOVARO PAOLO 1190 SCAPPULA FABRIZIO 1251

ABILITAZIONE R.S.P.P. - A.S.P.P.

- 185 -

SCONTRINO DIONISIO 324 BENVENUTI VALTER 197 SCHIAVI FABIO 1424

SODDU RINALDO 1255 BONAVERA MARIO 584 SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480

SULFARO ANTONIO 175 COMELLO LUCIANO 609 SORTINO FRANCESCO 1396

TARANTINO MAURIZIO ENRICO 173 COSTA ALBERTO 1390 TARANTINO MAURIZIO ENRICO 173

TAZZER SANDRO 1342 DE NADAI GIORGIO 1268 TAZZER SANDRO 1342

TIGRI MAURIZIO 884 MARULLO VERONICA 1698 TIOZZO GABRIELE 1629

TIMOSSI ENRICO 1157 MAZZINI FLAVIO 1421 TUCCI LUIGI 914

TIMOSSI MAURO 778 PACINI FRANCO 1357 TROVATO ANDREA 1624

TIXI CLAUDIO 964 SCHIAVI FABIO 1424 UGOBUONO RENATO 1387

VAGNATI RAFFAELE 1131 TAZZER SANDRO 1342 VENEZIANI MAURO IGNAZIO 1319

VALLARINO IVANO 653 VIDINICH SERGIO 471 VIAZZI GIORGIO 24

VENEZIANI MAURO 1319 VIDINICH SERGIO 471

ZACCAGNINO PAOLO 119 DOCENTE ABILITATO IN S.S.L. VIGNOLO MASSIMO 1556

ZAMPIERI MAURIZIO 898 DA D.M. 06/03/2013

ZUCCHERI CLAUDIO 591 BALDI MASSIMO 1388

BLEVE ANTONIO 1611

TECNICO COMPETENTE IN CERVETTO FRANCESCO 1486 MARULLO VERONICA 1698

ACUSTICA AMBIENTALE COSTA ALBERTO 1390 TRAVERSO GIORGIO 1336

BALDI MASSIMO 1388 DE NADAI GIORGIO 1268

BLEVE ANTONIO 1611 MASINI ROBERTO 1058

BUSSALLINO MASSIMO 805 MENEGHINI STEFANO 1002

COSTA ALBERTO 1390 TAZZER SANDRO 1342

DE NADAI GIORGIO 1268 VIDINICH SERGIO 471

GARBARINO LUCA 935

GIGLIO ANDREA 712 RESPONSABILE AMIANTO

MARULLO VERONICA 1698 D.M. 06/09/1994

MORELLI MARCO GIUSEPP 628 ALLORI MIRCO 556

OGGIANU MASSIMO 645 BALLARDIN ALESSANDRO 1466

PACINI FRANCO 1357 BENFANTE SALVATORE 1623

SIGHINOLFI ALESSANDRO 1480 BELLIA SEBASTIANO 599

TAZZER SANDRO 1342 BENVENUTI VALTER 197

BLEVE ANTONIO 1611

MEDIATORE BORDINO MARTINA 1644

AMBROGIANI MARCO 355 BRUNELLI UBALDO ALBERTO 122

BALESTRI GIULIO 1605 BRUZZO ENRICO 1500

CASU FABRIZIO 1433 CAMPODONICO EUGENIO 1086

CAVO MAURO 1566 CAPPELLINI MASSIMO 1365

GALLO FERDINANDO 1169 CASU FABRIZIO 1433

LEVERATTO PAOLO 1301 CERVETTO FRANCESCO 1486

LUISI GIANLUIGI 810 CERVI GIOVANNI 462

NAPOLEONE AGATINO 949 COCCOGLIONITI ORLAND 1625

PAGANO MARCELLO 557 COCITO LUCIANO 373

RICCI STEFANO 1577 CORSO RENATO 1531

RUSSO GAETANO FABIO 359 COSTA ALBERTO 1390

VIGNOLO MASSIMO 1556 DA COL RENZO 1195

D'ANGELO ENRICO 1288

AUDITOR SISTEMI DONDA FABIO 1640

GESTIONE AMBIENTALE FORLANI MASSIMO 1469

BALLARDIN ALESSANDRO 1466 GALLO FERDINANDO 1169

COSTA ALBERTO 1390 LAZARICH CARLO 1384

MIOZZA VINCENZO 886 MANTELLI FABIO 1600

MARULLO VERONICA 1698

AUDITOR SISTEMI GESTIONE S.S.L. MASINI ROBERTO 1058

BLEVE ANTONIO 1611 MAZZINI FLAVIO 1421

COSTA ALBERTO 1390 MAZZOTTI DANTE 1641

DE NADAI GIORGIO 1268 MELZANI MIRKO 1423

MARULLO VERONICA 1698 PUPPO MARCANTONIO 1358

REBOSIO PAOLO 1493

DOCENTE ACCREDITATO ROSSI MARCO 1377

REGIONE LIGURIA PER RUSSO GAETANO FABIO 359

A.S.P.P. / R.S.P.P. SANNINO ALESSANDRO 681

BALDI MASSIMO 1388 SANGUINETTI EMO 775

BALLARDIN ALESSANDRO 1466 SCHENONE ROBERTO 1615

AUDITOR SISTEMI

GESTIONE QUALITA'

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DATI AGGIORNATI AL 31 AGOSTO 2017

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