informatica giuridica 1

74
Università di degli studi di Ferrara SEMINARIO Gli aspetti giuridici di internet NICOLO’ GHIBELLINI avvocato Rovigo, P.zza XX Settembre, 31 [email protected]

Upload: nicolo-ghibellini

Post on 14-Jan-2015

1.085 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Informatica Giuridica 1

Università di degli studi di Ferrara

SEMINARIOGli aspetti giuridici di internet

NICOLO’ GHIBELLINI

avvocato

Rovigo, P.zza XX Settembre, 31

[email protected]

Page 2: Informatica Giuridica 1

Incontro del 13.11.2009

Le problematiche legali relative al sito web

Page 3: Informatica Giuridica 1

Programma

Premessa / obiettivi Internet e la leggeLe problematiche legali relative al sito web:

1. il sistema dei nomi a dominio2. risoluzione delle dispute tra nomi a

dominio3. natura giuridica del nome a dominio

Page 4: Informatica Giuridica 1

Premessa

Quali sono le “implicazioni legali” di internet?

1. Internet è una comunità (virtuale) e in quanto tale necessita di regole;

2. Attraverso il web vengono posti in essere comportamenti “giuridicamente rilevanti”;

3. I soggetti che operano in Internet hanno una serie di diritti e di doveri;

4. ……

Page 5: Informatica Giuridica 1

Obiettivi

Comprensione dell’esatto rapporto tra mondo del web (cyberspazio) e diritto;Quesito fondamentale:il diritto è realmente pronto per svolgere nei confronti del cyberspazio la sua tipica funzione ordinatrice

Page 6: Informatica Giuridica 1

Internet e la legge

CARATTERISTICHE DI INTERNET

1. Evoluzione molto rapida2. Immaterialità3. Transnazionalità

AUTORITA’1. Nazionali/

Sovranazionali

STRUMENTI NORMATIVI1. Istituti giuridici

preesistenti (contratto, diritto d’autore)

2. Istituti giuridici creati ad hoc (registrazione)

Page 7: Informatica Giuridica 1

Problematiche legali

1. il sistema dei nomi a dominio2. risoluzione delle dispute tra

nomi a dominio3. natura giuridica del nome a

dominio

Page 8: Informatica Giuridica 1

Il sistema dei nomi a dominio

Internet: rete di computer

Indirizzo Internet Provider - IP(dinamico/statico)

Domain name sistem (dns)

Page 9: Informatica Giuridica 1

Definizione (tecnica) di nome a dominio

codice mnemonico che facilita l’accesso ad una o più risorse di

rete

Page 10: Informatica Giuridica 1

Analisi nome a dominio

www.italiaoggi.it

It. Top Level Domain (TLD)-geografico (.it)-generico

(.com, .net, .org)

italiaoggi. parte identificativa

Page 11: Informatica Giuridica 1

La registrazione di un nome a dominio in Italia (.it)

Soggetti Le regole per l’assegnazioneLe procedure di registrazioneModifica e revoca di un nome a dominioTrasferimento di un nome a dominio

Page 12: Informatica Giuridica 1

Soggetti interessati alla registrazione

Autorità di registrazione (internazionali e nazionali)RegistranteMaintainerRegistrar

Page 13: Informatica Giuridica 1

Le autorità di registrazione

A livello internazionale:IANAgestione dei protocolli di comunicazione e coordina l’assegnazione degli IP;

Italia:Registro

Comitato di gestioneCommissione regole(www.nic.it)

Page 14: Informatica Giuridica 1

Registro (Direttore)

Operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominioFunzione di controlloAttivazione del nome a dominio

Page 15: Informatica Giuridica 1

Comitato di Gestione

Organizzazione del lavoro e del personaleGestione amministrativa e finanziaria

Page 16: Informatica Giuridica 1

Commissione Regole

Organismo tecnico consultivo del RegistroFormulazione delle regole e procedure tecniche per l’assegnazione e la gestione del nome a dominio

Page 17: Informatica Giuridica 1

Registrante

Soggetto (persona fisica o giuridica) che richiede la registrazione:direttamente al Registroad un intermediario:

1. maintainer (MNT) riconosciuto dal Registro

2. registrar riconosciuto dal registro

Page 18: Informatica Giuridica 1

Maintainer

Soggetto intermediario che permette la registrazione Fornitore di servizi che ha un contratto con il Registro in base al quale può gestire i domini.it in modalità asincrona in proprio o per conto dei suoi clienti

Page 19: Informatica Giuridica 1

Registrar

Soggetto intermediario che permette la registrazioneIl Registrar è un fornitore di servizi che ha un contratto con il Registro in base al quale può gestire i domini.it in modalità sincronasincrona, in proprio o per conto dei suoi clienti.

Page 20: Informatica Giuridica 1

Regole per l’assegnazione(regole di naming)

Priorità della richiestai nomi a dominio vengono assegnati esclusivamente in ragione dell’anteriorità della richiesta.

Concessione in utilizzoi nomi a dominio non si acquistano ma sono concessi in uso.

Effettivo utilizzouna volta assegnato il nome deve essere utilizzato, non è possibile la prenotazione.

Page 21: Informatica Giuridica 1

La procedura di registrazione (1)

Il richiedente1. verifica disponibilità nome a dominio

nel database / scelta nome a dominio2. invia lettera di assunzione di

responsabilità (LAR) in cui:si assume la piena responsabilità civile e penale dell’uso del dominio.dichiara di conoscere ed accettare le regole e le procedure di registrazionedichiara di sollevare il registro da qualsiasi responsabilità derivante dall’assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio

Page 22: Informatica Giuridica 1

La procedura di registrazione (2)

Nel caso di registrazione asincrona (maintainer) è necessario che l’intermediario invii al Registro anche un modulo tecnico di registrazione (contenente i dati tecnici ed informativi necessari alla registrazione)

Page 23: Informatica Giuridica 1

La procedura di registrazione (3)

Controllo del Registro in relazione a:1. regolare compilazione LAR2. verifica del modulo elettronico3. verifica congruenza tra LAR e modulo

elettronico

Esito positivo del controllo:Registrazione nome a dominio

Page 24: Informatica Giuridica 1

Operazioni del Registro sui nomi a dominio

Sospensioneil Registro intende verificare quanto dichiarato nella LAR e a tal fine richiede documentazione al registrante; fino a che il Registro non riceve la documentazione la procedura di registrazione rimane sospesa

Revoca1. Sentenza passata in giudicato, notificata al Registro2. Mancanza requisiti soggettivi3. Mancanza requisiti tecnici4. Mancata presentazione documenti

Page 25: Informatica Giuridica 1

Opposizione

Può essere avanzata da chiunque abbia titolo a registrare un nome a dominio e che affermi di avere subito un pregiudizio a causa dell’assegnazione del dominio stesso al registranteInoltrata al RegistroIndicazione dei motivi, del pregiudizio subito e dei diritti lesi

Page 26: Informatica Giuridica 1

Opposizione pendente

Il Registro non è parte dell’opposizioneSe l’opposizione non è risolta amichevolmente:

1. attivazione procedura di riassegnazione

2. ricorso autorità giudiziaria

Page 27: Informatica Giuridica 1

Opposizione risolta

Il Registro considera un’opposizione risolta nel momento in cui:

1. riceve notifica provvedimento A.G.2. riceva da uno dei PSRD l’esito di

una procedura di riassegnazione3. revoca nome a dominio

Page 28: Informatica Giuridica 1

La risoluzione delle dispute tra i domini

ArbitratoProcedura di riassegnazione

Contenzioso ordinario

Page 29: Informatica Giuridica 1

Arbitrato

le eventuali controversie relative all’assegnazione di quel nome a dominio possono essere devolute ad arbitrato:

1. al momento della registrazione del nome a dominio

2. in un momento successivo

Page 30: Informatica Giuridica 1

Composizione del collegio arbitrale

Elenco di esperti in materia di nomi a dominioTre membri (due nominati da ciascuna delle parti; il terzo –presidente del collegio- designato dagli altri due)Pronuncia entro 90 gg. dalla nomina

Page 31: Informatica Giuridica 1

Procedura arbitrale: inizio

La parte che intende dare inizio alla procedura arbitrale, invia alla controparte un raccomandata contenente:

1. Nomina arbitro2. Oggetto domanda3. Ragioni di fatto e diritto

la controparte ,entro 10 gg. dalla ricezione:

1. Nomina arbitro2. Esposizione proprie difese

Page 32: Informatica Giuridica 1

Procedura arbitrale: principi

Rispetto del contraddittoriooltre alle difese iniziali, alle parti può essere concesso un termine per memorie e repliche

Poteri istruttoriDecisone secondo equità

Page 33: Informatica Giuridica 1

Procedura di riassegnazione

Presuppostoopposizione del reclamante (non risoltasi amichevolmente)

Scopo1. verifica del titolo all’uso/disponibilità del

nome a dominio;2. verifica che il dominio non sia stato

registrato/mantenuto in mala fede

Naturanon giurisdizionale

Page 34: Informatica Giuridica 1

Ipotesi di riassegnazione

E’ sottoposto a riassegnazione il nome a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

1. sia tale da provocare confusione con marchio o altro segno distintivo su cui egli vanta diritti

2. l’assegntario-resistente non ha diritto o titolo in relazione allo stesso nome a dominio

3. ci sia stata registrazione od utilizzo in mala fede

Page 35: Informatica Giuridica 1

Esito procedura di riassegnazione

Se sussistono, insieme, le condizioni nn. 1 e 3, il nome a dominio viene trasferito al ricorrente;Nel caso n. 2, il resistente avrà diritto o titolo a mantenere il nome a dominio se dimostra:

1. Utilizzazione nome a dominio in buona fede (prima della procedura);

2. Legittimo uso non commerciale nome a dominio3. Di essere conosciuto con il nome corrispondente al

nome a dominio

Page 36: Informatica Giuridica 1

Organo giudicante

PSRD (Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute, soggetto abilitato a tale compito dal Registro) possiede un elenco dei valutatori accreditati e le loro qualifiche, fra cui sceglieranno ricorrente e resistenteCollegiale (tre valutatori) / unipersonale (esperto unico)

Page 37: Informatica Giuridica 1

Reclamo

Atto introduttivoDuplice copia cartacea e forma elettronicaContenuto:

1. nome a dominio oggetto del reclamo e suo assegnatatrio2. indicazione nominativi da cui il PSRD selezionerà i

componenti del collegio 3. richiesta di sottoposizione alla procedura di

riasseganzione4. motivi del reclamo5. documentazione e prove

Comunicazione all’assegnatario del nome a dominio (resistente)

Page 38: Informatica Giuridica 1

Replica

Entro 25 gg. dall’inizio della procedura, il resistente (titolare del nome a dominio) può inviare la propria replica, contenente:

1. difesa (motivi per cui ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto della registrazione;

2. indicazione nominativi da cui il PSRD selezionerà i componenti del collegio

3. documenti e prove

Page 39: Informatica Giuridica 1

Precisazioni e ulteriori difese

Su istanza di entrambe le parti, l’organo giudicante può concedere ulteriori termini (non minori di 7 gg.) per il deposito di scritti difensivi / produzione documentali

Page 40: Informatica Giuridica 1

Principi ispiratori il giudizio

Imparzialità/indipendenzaGaranzia del contraddittorio e del diritto di difesaAmpi poteri istruttori (libera valutazione delle prove e integrazioni)Celerità e concentrazione (perentorietà dei termini)

Page 41: Informatica Giuridica 1

Decisione

Entro 15 gg dalla costituzione dell’organo giudicante;Scritta e motivataComunicato alle parti via e-mail

Page 42: Informatica Giuridica 1

Attuazione della decisione

L’esecuzione della decisone può essere sospesa se il resistente documenta di avere intrapreso un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio oggetto dell’opposizione;Produzione atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato, altrimenti verrà eseguita la riassegnazione del nome a dominio.

Page 43: Informatica Giuridica 1

Estinzione della procedura

Le parti raggiungono un accordo prima delle decisoneUna delle parti intraprende, in pendenza di procedura, procedimento ordinario o arbitrale concernente il nome a dominioLa prosecuzione della procedura, per sopravvenuti motivi diventa superflua o impossibile

Page 44: Informatica Giuridica 1

Natura giuridica del nome a dominio

nome a dominio marchio (segni distintivi)

concetti affini o mondi diversi ?

Page 45: Informatica Giuridica 1

La qualificazione del nome a dominio

Qualificazione tecnica indirizzo numerico.Qualificazione giuridica non è possibile paragonarlo ad un indirizzo, perché:

1. Il nome a dominio rimanda ad un certo IP, collegato ad una certa macchina in rete.

2. Il nome a dominio è scelto liberamente

Dal punto di vista giuridico il nome a dominio può essere considerato un “segno”.

Page 46: Informatica Giuridica 1

Giurisprudenza e dottrina

elementi che emergono dalla comparazione tra nome a dominio e segni distintivi

1. Una certa analogia di funzione in campo commerciale (identificazione)

2. Interferenza (conflitto) tra sistema dei nomi a dominio (regole proprie) e disciplina segni distintivi (D.Lgs. N.30/05): quali regole applicare?

Page 47: Informatica Giuridica 1

Tribunale di Vicenza 1998: caso “Peugeout.it”

Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominio.Passaggi fondamentali:

1. Irrilevanza della registrazione della RA2. Regole di naming legge ordinaria sui marchi e segni

distintivi3. Le regole di naming hanno natura privatistica, tale da

non sottrarre il titolare alla disciplina della legge ordinaria

4. Il nome a dominio svolge funzioni analoghe al marchio

Sentenza:applicabilità ai nomi a dominio della legge sui marchi e segni distintivi

Page 48: Informatica Giuridica 1

Tribunale di Firenze 2000:caso “sabena.it”

Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominioPassaggi fondamentali:

1. Equiparazione del nome a dominio ad un comune indirizzo2. In relazione al nome a dominio non può porsi il problema

della violazione d’impresa, della sua denominazione e dei suoi segni distintivi

3. Una volta che il nome a dominio venga ottenuto in conformità delle regole di naming, queste prevalgono sull’utilità che l’impresa possa ottenere dalla corrispondenza nome dominio.

Sentenza:non assimilabilità del nome a dominio a marchio

Page 49: Informatica Giuridica 1

Contrasto giurisprudenziale sulla natura del nome a dominio

Primo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio è assimilabile al segno distintivo per cui nei conflitti con il marchio e gli altri segni distintivi si applicherà la legge sul marchioSecondo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio non è assimilabile al marchio o agli altri segni distintivi, per cui le uniche regole applicabili saranno quelle di naming

Page 50: Informatica Giuridica 1

L’impatto della giurisprudenza sul Parlamento

Nome a dominio: natura propria ed indipendente;

regolamentazione (insoddisfacente) attraverso le regole di registrazione;

Stimolo per la creazione di una legge ad hoc.

Page 51: Informatica Giuridica 1

Disegno di legge 4594/2000in tema di nomi a dominio

Art.1Determinate utilizzazioni di nomi a dominio sono vietate;Sanzioni (cancellazione+ammenda)

Art.2Istituzione anagrafe nazionale dei nomi a dominio

Page 52: Informatica Giuridica 1

Art.1 disegno di legge 4594/2000

Vietato l’uso di:1. nomi identici/simili che identificano persone

fisiche,giuridiche o altre organizzazioni.2. nomi identici/simili a marchi di imprese o altri

segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno.

3. nomi che identificano istituzioni/cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche.

4. Nomi di genere quando sono utilizzati per trarne profitto, cedendoli, o per recare danno.

5. Nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli

Page 53: Informatica Giuridica 1

Critiche

Imposizione di divieti assoluti (retti da presunzioni “invincibili”)Non ha nessuna rilevanza l’uso che si fa in concreto dei nomi presceltiNessuna indagine sull’animus del registrante (responsabilità oggettiva)Sistema sanzionatorio che va a sovrapporsi alla legge sui marchiRisarcimento danni Anagrafe: duplicato del RNA (registro nomi assegnati)

Page 54: Informatica Giuridica 1

Le pronunce del Tribunale di Firenze

Ordinanze del Tribunale di Firenze

28 maggio 20017 giugno 2001

CAMBIO DI ORIENTAMENTO IN

TEMA DI RAPPORTO TRA NOMI A DOMINIO E SEGNI DITINTIVI

Page 55: Informatica Giuridica 1

Ordinanze Tribunale di Firenze28 maggio e 7 giugno 2001

l’utilizzazione del segno altrui come nome a dominio può comportare la violazione del diritto all’uso esclusivo del marchio

la società che aveva dato al proprio sito un nome a dominio illegittimo è stata condannata alla cancellazione del dominio presso la Ra.

Page 56: Informatica Giuridica 1

La “primavera” 2001

1. Nome a dominio: non può essere considerato un mero indirizzo telematico.

2. Nome a dominio: svolge l’ulteriore funzione di segno distintivo dell’impresa che opera nel marcato.

3. Le regole proprie dell’ordinamento internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni della rete telematica non assumano rilevanza per settori appositamente disciplinati dalla legge statale.

Page 57: Informatica Giuridica 1

Tribunale di Napoli sentenza del 26/02/02

Conferma della giurisprudenza della “primavera 2001”Nomi a dominio: segni distintivi atipiciRimangono irrisolti i problemi sollevati dalla “circolazione del nome a dominio”mentre il nome a dominio una volta registrato non può essere utilizzato da altri in rete, fuori da essa possono esserci altri marchi uguali

Page 58: Informatica Giuridica 1

Nome a dominio e marchio:differenze

Marchio:1. controllo requisiti di legge (veritiero,

originale, nuovo e registrato)2. concessione diritto esclusivo utilizzo del

segno3. Efficacia all’interno dello stato

Nome a dominio1. Controllo solo formale2. No limitazione territoriale

Page 59: Informatica Giuridica 1

Il caso “armani.it”

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 634/03:

1. la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominio registrato dal convenuto;

2. Inibizione uso della parola “armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi differenziatori dalla nota casa di moda

Page 60: Informatica Giuridica 1

Ratio della sentenza n. 634/03

Il dominio “armani.it” registrato ai fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani lede i diritti dello stilistaGiorgio Armani è titolare di un marchio “forte” cioè celebre e meritevole di una tutela allargata a categorie merceologiche differenti da quelle per cui il marchio è stato registrato

Page 61: Informatica Giuridica 1

Conseguenze della sentenza n. 634/2003

Ridimensionamento delle regole di naming (ora regole di registrazione):

1. Hanno vigore solo nel sistema di gestione dei nomi a dominio;

2. Mere regole contrattuali (carattere amministrativo interno)

3. No efficacia vincolante al di fuori del mondo internet

NB: il giudice, nei conflitti tra nomi a dominio e marchio applica la legge (non può applicare regole di valore meramente interno)

Page 62: Informatica Giuridica 1

Il definitivo orientamento della giurisprudenza

Il nome a dominio è costituito da una denominazione;Il nome a dominio può essere assimilato ai segni distintivi (segno distintivo atipico);Nome a dominio e segni distintivi hanno analoghe funzioni “individualizzanti”;L’impiego del nome a dominio può produrre delle interferenze con i diritti esclusivi dei titolari delle altre denominazioni protette; Risoluzione conflitti tra nome a dominio e altri segni distintivi: normativa sul marchio (segni distintivi)

Page 63: Informatica Giuridica 1

D.Lgs. n. 30/2005

il nuovo codice della proprietà industriale equipara, per la prima volta, il nome a dominio agli altri segni distintiviart. 22 (unitarietà segni distintivi)Art. 118, co.6 (azione di rivendica)art. 133 (azione cautelare)

Page 64: Informatica Giuridica 1

Social Network

Aspetti giuridiciOpportunità e rischi

Page 65: Informatica Giuridica 1

Social Network

Definizionegruppo di persone connesse tra di loro da diversi legami (per es. conoscenza casuale, rapporti di lavoro, vincoli familiari, amicizia, etc.)

Page 66: Informatica Giuridica 1

Fondamento giuridico

L’uomo è un animale socialeLibertà di associazioneDiritto di ogni individuo di realizzarsi non solo come singolo ma anche nella sua dimensione collettiva

Page 67: Informatica Giuridica 1

Evoluzione

Forme di condivisione tradizionali

Social network virtuali

Page 68: Informatica Giuridica 1

Funzionamento

1. Registrazione (account):creazione profilo personale (mail, dati personali, interessi, esperienze di lavoro, etc.);

1. Creazione contatti / sollecito nuove iscrizioni

Page 69: Informatica Giuridica 1

Effetti /Conseguenze

Diffusione dati personali relativi agli iscritti e a terzi;Pubblicazione di informazioni che diventano fruibili in modo globale;

Page 70: Informatica Giuridica 1

Rischi

Violazione PrivacyCommissione reatiViolazione copyright

Page 71: Informatica Giuridica 1

Violazione privacy

Tagging: indicizzazione globale inconsapevoleViolazione diritto all’oblio: difficoltà di ottenere la cancellazione dei propri profili

Page 72: Informatica Giuridica 1

Rimedi Garante Privacy

Raccomandazioni:1. Limitazioni visibilità intero profilo;2. Utilizzo parziale dati profilo;3. Accesso/modifica dati4. Adozione misure di sicurezza

Page 73: Informatica Giuridica 1

Commissione Reati

Art. 167 T.U. PrivacyArt. 494 cpArt. 615-bis cpArtt. 615-ter, 615-quater, 635-bis e 640-ter cp

Page 74: Informatica Giuridica 1

Violazione copyright

Indebita diffusione di materiale coperto da diritto d’autore