informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

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LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Giuseppe Rizzardo Ass.ne L'ambiente è vita L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE NEL CASO DEL POLIGONO MILITARE CELLINA-MEDUNA

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Le informazioni ambientali (come dovrebbero essere diffuse) e lo scippo dei militari nel controllo sulle bonifiche dei poligoni militari

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Page 1: informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Giuseppe Rizzardo Ass.ne L'ambiente è vita

L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE NEL CASO DEL POLIGONO MILITARE CELLINA-MEDUNA

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1972 DICHIARAZIONE DI STOCCOLMADichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L'Ambiente Umano” tenutasi a Stoccolma da 5 a 16 giugno 1972, che ha considerato il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di inspirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano.

1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che mantengono l'apartheid, la segregazione razziale la discriminazione, le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, sono condannate e devono essere eliminate.

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1972 DICHIARAZIONE DI STOCCOLMADichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L'Ambiente Umano” tenutasi a Stoccolma da 5 a 16 giugno 1972, che ha considerato il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di inspirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano.

1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che mantengono l'apartheid, la segregazione razziale la discriminazione, le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, sono condannate e devono essere eliminate.Nelson Mandela è uscito dal carcere nel febbraio del 1990, il regime di apartheid, in Sudafrica, è stato abrogato nel 1994

Page 4: informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

1972 I limiti dello sviluppo

Studio del MIT commissionato dal Club di

Roma

Il Rapporto sui limiti dello sviluppo, fu pubblicato nel 1972. Donella Meadows ne fu l'autrice principale. Il rapporto, basato sulla simulazione al computer World3, predice le conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana. Il titolo della traduzione italiana è improprio: avrebbe dovuto essere Rapporto sui limiti della crescita.In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono: 1. Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. 2. È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. (wikipedia)

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1970

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Art. 14 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente. 2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi nonchè il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

1986 Legge 349, che istituisce il Ministero dell'Ambiente

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Art.1La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.

...le autorità pubbliche s[ono] tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse...

1990 Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990

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Principio 10Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli.

Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali.

Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

DICHIARAZIONE DI RIO SULL'AMBIENTE

E LO SVILUPPO

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1997 Decreto Legislativo 24 giugno 1997, n. 39 (attuazione della direttiva 90/313/CEE)

a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;b) "autorita' pubbliche"', tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

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1998 CONVENZIONE DI AHRUSÅrhus, Danimarca, 25 giugno 1998

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

http://aarhusclearinghouse.unece.org/

I TRE PILASTRI DELLA CONVENZIONE:1. L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI,2. LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI 3. L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

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1998 CONVENZIONE DI AHRUS1)FINALITÀ2)DEFINIZIONI3)DISPOSIZIONI GENERALI4)ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI5)RACCOLTA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI6)PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ SPECIFICHE7)PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A PIANI, PROGRAMMI E POLITICHE IN MATERIA AMBIENTALE8)PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALL'ELABORAZIONE DI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E/O STRUMENTI NORMATIVI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI DI APPLICAZIONE GENERALE9)ACCESSO ALLA GIUSTIZIA10)RIUNIONE DELLE PARTI11)DIRITTO DI VOTO12)SEGRETARIATO13)ALLEGATI (IPPC e ARBITRATO)14)EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE15)CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE16)RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE17)FIRMA18)DEPOSITARIO19)RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE O ADESIONE20)ENTRATA IN VIGORE21)DENUNCIA22)TESTI FACENTI FEDE

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I TRE PILASTRIACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ATTUAZIONE NELLA COMUNITA' EUROPEADIRETTIVA 2003/4REG.TO 1367/2006

DIRETTIVA 2003/35 + 2001/42 + 1996/61 (ora 2008/1) +1985/337

PROPOSTA DIRETTIVA + DIR 1996/61 ???

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2003DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva

90/313/CEE del Consiglio

1)OBIETTIVI2)DEFINIZIONI3)ACCESSO ALL' INFORMAZIONE AMBIENTALE SU RICHIESTA4)ECCEZIONI5)TASSE6)ACCESSO ALLA GIUSTIZIA7)DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE8)QUALITA' DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE9)PROCEDURA DI REVISIONE10)ATTUAZIONE11)ABROGAZIONE12)ENTRATA IN VIGORE

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2005LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2005, N. 11 (CAPO II)Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)Bollettino Ufficiale della Regione 11 maggio 2005, n. 19

CAPO IIAttuazione della direttiva 2003/4/CEArt. 12  (Adeguamento della normativa)1.  Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.2.  Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento. (abrogato dopo sentenza DLGS 152/2006 che ha recepito la 2001/42/CE)

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2005LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2005, N. 11 (CAPO II)Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)Bollettino Ufficiale della Regione 11 maggio 2005, n. 19

Art. 13  (Informazione ambientale)1.  Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche' le interazioni tra questi elementi;b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita', che incide o puo' incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonche' le misure o le attivita' intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attivita' di cui alla lettera c);f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2.  L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile..

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2005LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2005, N. 11 (CAPO II)Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)Bollettino Ufficiale della Regione 11 maggio 2005, n. 19

Art. 14  (Accesso all'informazione ambientale)1.  E' garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorita' pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.2.  Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalita' stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.3.  Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

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2005LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2005, N. 11 (CAPO II)Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)Bollettino Ufficiale della Regione 11 maggio 2005, n. 19

Art. 15  (Diffusione dell'informazione ambientale)1.  L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilita'.2.  L'informazione ambientale comprende almeno:a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3.  I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilita' e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

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2005Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005

1)FINALITA'2)DEFINIZIONI3)ACCESSO ALL' INFORMAZIONE AMBIENTALE SU RICHIESTA4)CATALOGHI E PUNTI DI INFORMAZIONE5)CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO6)TARIFFE7)TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO8)DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE9)QUALITA' DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE10)RELAZIONI11)ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI12)NORME FINANZIARIE ED ABROGAZIONE

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2013 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Ditali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

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DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE AMBIENTALEAi sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente: a)  lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche' le interazioni tra questi elementi;b)  fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);c)  atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita', che incide o puo' incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonche' le misure o le attivita' intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;d)  le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;e)  le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attivita' di cui alla lettera c);f)  lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).2.  L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Page 22: informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

“il diritto di informazione sullo stato dell’ambiente si configura … come un’ipotesi particolare del diritto di accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a dare attuazione al più generale diritto all’informazione, ma anche al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa in giudizio”. Si tratta, quindi, di un diritto che si pone in posizione strumentale per l’esercizio di ulteriori e rilevanti diritti. E’, pertanto, un diritto soggettivo pubblico “il cui contenuto si definisce in termini di potere di agire per il reperimento delle notizie afferenti l’ambiente” inteso nel senso più ampio, quale concernente i dati sull’inquinamento, la valutazione dei rischi, le iniziative adottate per contrastarlo, ecc. (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 25 marzo 1991, n. 118).

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Ai fini dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L’art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione. Pres. Corsaro, Est. Ferrari - C.s.r.l. (avv.ti Sala e Gattamelata) c. E.N.E.A. e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/TAR/Tar%20Lazio%20Rm%202006%20n.5272.htm

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ACCESSO DIFFUSIONE COMUNICAZIONEAMBIENTALE

I TRE TEMI DELLE NORME SULL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

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MISURE ORGANIZZATIVERISPONDERE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

ORGANIZZARE I CATALOGHI DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

PROMUOVERE L'INFORMAZIONE ATTIVA(COMUNICAZIONE AMBIENTALE)

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CATALOGHI AMBIENTALIINFORMAZIONE AMBIENTALE

IN QUALE ATTO O DOCUMENTO E' CONTENUTA

COME SI OTTIENE

Aggiornamento, qualità del dato, confronti disponibili

RESPONSABILE

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COMUNICAZIONE AMBIENTALEefficacia

trasparenza accessibilità

apertura

COMUNICAREINFORMARE

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COMUNICAZIONE AMBIENTALE

● Rispondere al bisogno di conoscenza su temi ambientali

● Coinvolgere e promuovere comportamenti a favore della tutela dell'ambiente e per uno sviluppo “sensato”

● Ascoltare i cittadini per conoscerne i bisogni● Favorire la partecipazione nelle scelte in

materia ambientale

OBIETTIVI

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BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI●ART. 17 del Dlgs 22/1997 (cd “decreto RONCHI”)●Ora parte IV, titolo V, del Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente)●Procedure complesse, lunghe, di esito spesso incerto●Nella nostra Regione è l'amministrazione regionale a guidare le procedure in cui intervengono i Comuni, l'Asl, l'Arpa e la Provincia, con specifici compiti●Problema delle contaminazioni storiche●Fenomeno delle aree industriali dismesse

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La legge stabilisce i limiti di contaminzione

Articolo 240(Definizioni)

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto;

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Articolo 240(Definizioni)

concentrazioni soglia di rischio (CSR):i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

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I RIFIUTI “MILITARI” NEL CODICE AMBIENTALE

Art. 184●5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

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IMMAGAZZINATI

Le procedure approvate con il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2009 , che rispettano quelle della parte IV del Dlgs 152/2006 con “adattamenti” destinati a garantire il segreto militare, si applicano quindi, per quanto riguarda le bonifiche, esclusivamente a quelle dei siti ove vengono immagazzinati i materiali “destinati alla difesa nazionale ed alla sicurezza nazionale”.

Page 36: informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

Ministero della difesa, Decreto 22 ottobre 2009Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle

infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

E' lo stesso Decreto Ministeriale, in conformità al Codice Ambientale, che definisce come segue il campo di applicazione in materia di bonifiche:b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.

Page 37: informazioni ambientali e bonifica poligoni militari

Ministero della difesa, Decreto 6 marzo 2008 , (Gu 19 marzo 2008 n. 67)Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

Quest'ultimo decreto stabilisce:1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono così individuati:

a) tutti i materiali d'armamento di cui all'articolo 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e delle attività produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2;

b) le infrastrutture e le opere di cui all'articolo 2, commi 9, 10, 11 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità , nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

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E' UN SEGRETO MILITAR

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Dal DM 22.10.2009

  5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle Csc anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:a) il Prefetto, il Comune, la Provincia e la Regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

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Dal DM 22.10.2009

  … il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Anche nei successivi passaggi il ruolo che normalmente è della Regione viene svolto dal rappresentante dell'Amministrazione militare.

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Dal DM 22.10.2009

  … 13.  L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti è escluso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso è escluso ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 12.

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E' di tutta evidenza che le procedure regolate dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2009 si applicano solo ai siti ove vengono immagazzinati rifiuti d'armanento non potendosi certo definire “materiali” le infrastrutture e le opere cui è dedicata la lettera b).

La sola rimozione degli eventuali rifiuti di armamento presenti nei poligoni, preventiva alle operazioni di caratterizzazione e bonifica, segue invece le procedure di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del DM 22/10/2009, in conformità alle citate disposizioni.

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Conseguentemente la bonifica del poligono è soggetta alle normali procedure di cui all'articolo 242 del Codice Ambientale e tutte le informazioni relative, ricadendo nell'ambito della disciplina di cui al Dlgs 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” devono essere rilasciate “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.” (art. 3).

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L'ECCEZIONE ALL'ECCEZIONENon vale neppure, in questo contesto, il richiamo all'esclusione dall'accesso nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio: “alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica, o alla difesa nazionale”, in quanto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche".

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CONSEGUENZE

Tutti i dati ambientali utilizzati per l'istruttoria del Piano della Caratterizzazione e/o del Progetto di Bonifica, entrambi soggetti ad approvazione da parte di soggetti pubblici (in questo caso la Regione), sono immediatamente pubblici e divulgabili.

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Nonostante la legge sia chiara e nonostante che siano svariate le bonifiche in corso all'interno di siti militari, che si svolgono con le normali procedure, comprese quelle all'interno della base di Aviano, nel caso del poligono Cellina-Meduna, inspiegabilmente la Regione, i Comuni, la Provincia, l'Arpa e l'Asl hanno supinamente accettato la posizione dell'Amministrazione Militare (che ha convocato la Conferenza dei servizi e che si appresta ad approvare il piano della caratterizzazione).Ho provato a spiegare, per iscritto, alla Regione ed alla Prefettura, che in questo caso il DM del 2009 non è applicabile ed ho chiesto loro di divulgare le informazioni ambientali minime.L'ho fatto più di un mese fa senza ottenere risposta.

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