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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4 Pag. 1 FUNZIONI E COMPITI D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". (Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006 "Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco". REGOLAMENTO DI SERVIZIO D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.” ORDINAMENTO DEL PERSONALE D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.” D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 (1) della legge 29 luglio 2003, n. 229. (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al C.N.VV.F.; Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 28/5/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/7/2004, n. 186; Visti gli artt. 107 e 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/12/2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs 28/8/1997, n. 281, espresso nella seduta del 26/1/2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7/2/2006 e 8/2/2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/2/2006; Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/3/2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: 1 Art. 11 - Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il C.N.VV.F., ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del C.N.VV.F. in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento a: 1) definizione attribuzioni del C.N.VV.F. negli interventi di soccorso pubblico; 2) riassetto normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) revisione disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; b) armonizzazione disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo S.U.A.P.; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23/8/1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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FUNZIONI E COMPITI

D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". (Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006 "Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.”

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.” D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11(1) della legge 29 luglio 2003, n. 229. (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al C.N.VV.F.; Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 28/5/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/7/2004, n. 186; Visti gli artt. 107 e 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/12/2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs 28/8/1997, n. 281, espresso nella seduta del 26/1/2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7/2/2006 e 8/2/2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/2/2006; Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2/3/2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo:

1 Art. 11 - Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il C.N.VV.F., ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del C.N.VV.F. in materia di soccorso

pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento a: 1) definizione attribuzioni del C.N.VV.F. negli interventi di soccorso pubblico; 2) riassetto normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) revisione disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo S.U.A.P.; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23/8/1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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INDICE

CAPO I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

CAPO II Sezione I - Personale Sezione II - Personale volontario

CAPO III - Prevenzione incendi

CAPO IV - Soccorso pubblico

CAPO V - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità CAPO VI - Disposizioni finali e abrogazioni

CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 1 - Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300) 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una strut-tura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Diparti-mento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. 2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'ar-ticolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12(2), legge 13 maggio 1961, n. 469(3); articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300) 1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-cessive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'arti-colo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:(4)

a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;

b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;

2 Legge n. 469/61 - art. 12 lett. a) I comandanti provinciali hanno la diretta responsabilità della orga-

nizzazione dei servizi antincendio e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia. 3 Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i

regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le at-tuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11 e 12 della legge n. 469/1961 (Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006).

4 In merito al coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale, l’art. 59 del D.P.R. 28/2/2012, n. 64 stabilisce che, ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 139/2006, e le respon-sabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilità dell'organiz-zazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'art 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura ope-rante, è assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.

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c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di perso-nale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d). 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 - Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le fun-zioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza

per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

Art. 4 - Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo l, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'in-tesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

CAPO II Sezione I - PERSONALE

Art. 6 - Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8(5) e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252) 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.

5 Art. 8 legge 27 dicembre 1941 n. 1570 non è stato abrogato: “Ai fini della presente legge e nell'eser-

cizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefizi concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali. …”

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252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. 2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto pre-visto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropo-litano.

Art. 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818) 1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funziona-mento delle strutture stesse.

Sezione II - PERSONALE VOLONTARIO Art. 8 - Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996) 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento ini-ziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Art. 9 - Richiami in servizio del personale volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soc-

corso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero

dell'interno. 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disci-plinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incari-cato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare

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l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del mate-riale antincendio.

Art. 10 - Trattamento economico ed assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850) 1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsa-bilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposi-zioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato. 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11 - Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521) 1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del per-sonale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) radiazione.

2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regola-mento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 12 - Cessazione dal servizio (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469) 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8. 2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insuf-ficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

CAPO III - PREVENZIONE INCENDI Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presi-dente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del

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controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'e-nergia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Art. 14 - Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico,

di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e au-torizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'ido-neità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti ine-renti alla prevenzione incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed appa-recchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produ-zione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministra-zioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo re-stando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle

strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrez-zature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa orga-nizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la pre-venzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

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a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'in-sorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'in-cendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparec-chiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

Art. 16 - Certificato di prevenzione incendi(6) (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con de-creto del Presidente della Repubblica(7), da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate. 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un pro-cedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a veri-ficare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle pre-scrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti respon-sabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tec-nica richiesta. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tec-nico scientifico di cui all'articolo 21. 4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti respon-sabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei

6 Modificato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del DL 31/5/2010, n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 30.07.2010, n. 122”

7 È stato emanato il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

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provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provin-ciale sono atti definitivi. 6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disci-plina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rila-scio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in rela-zione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. 8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 17 - Formazione (articoli 8-bis e 12, D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strut-ture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. 2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i conte-nuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione cen-trale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi. 4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla ge-stione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16. 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437) 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comporta-mentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato

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intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso. 2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono ef-fettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigi-lanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

Art. 19 - Vigilanza (art. 23, D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, im-pianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a cam-pione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigi-lanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'ac-cesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luo-ghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di compe-tenza.

Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività(8) (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966) 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di pre-venzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplo-denti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1.(9)

8 Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 139/06, prevedono l’obbligo di comunicazione al

Prefetto da parte dei Comandi provinciali all’esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell’am-bito dell’attività di vigilanza. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività. Come precisato da ultimo dalla Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011, il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

9 Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata

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2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: - il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; - i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture ca-

ratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 21 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la preven-zione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la pre-venzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimen-tazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in coope-razione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le dispo-sizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

Art. 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577) 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione in-cendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristi-che tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni. 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

Art. 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

presentazione della SCIA. Inoltre, secondo un’interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ot-tobre 2011 le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C. ("Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.")

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1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effet-tuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno pre-cedente.(10) 3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del per-sonale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

CAPO IV - SOCCORSO PUBBLICO Art. 24 - Interventi di soccorso pubblico (articoli 24(11), 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448) 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore. 2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di im-provviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. 4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa ci-vile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità

preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso

10 Per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi, in attesa dell'emanazione del

decreto di cui trattasi, deve essere utilizzata la "Tabella transitoria delle tariffe". Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che ha sostituito il DM 3 febbraio 2006.

11 Art. 24 Legge n. 1570/41: “Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mante-nere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.”

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di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa

civile. 6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture cen-trali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 6-bis.(12) Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la pro-pria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-ter.(13) Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli inter-venti di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 744, comma 1, e 748(14) del codice della navigazione. 7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

12 Comma aggiunto dall'art. 8 co. 6 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n. 125

“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle P.A.”. 13 Comma aggiunto dall'art. 8 comma 6 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito con legge 30/10/2013, n.

125 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle P.A.”. 14 L'art. 748 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 p.to 7 del d.lgs. 9/5/2005, n. 96 e

successivamente dall'art. 8, p.ti 7 e 8 del d.lgs.15/3/2006, n. 151, prevede che, salva diversa disposi-zione, non si applicano le norme del codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte dei citati aeromobili è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le spe-ciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato. La legge n. 732 del 17/10/1986 modificando l’art. 744 del C.N., ha annoverato gli aeromobili del C.N.VV.F. tra quelli di Stato. Detto articolo, successivamente modificato dal d.lgs. 9/5/2005, n. 96 e dal d.lgs. 15/3/2006, n. 151, stabilisce che sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della prot. civile o in altro servizio di Stato.

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Art. 26 - Soccorso aeroportuale e portuale (articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930) 1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la norma-tiva dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali. 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2. 4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonché fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. 5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità. 6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonché, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Art. 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento (articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609) 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla compe-tente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsio-nale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al per-sonale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità (articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550) 1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di con-tabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'ammi-nistrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il de-creto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI Art. 29 - Materiali e caserme (articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109) 1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio an-tincendio negli aeroporti. 2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità. 3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato. 4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'in-terno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.

Art. 30 - Alloggi di servizio (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indi-cato nel regolamento di cui al comma 4. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'am-bito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. 3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

Art. 31 - Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699) 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipag-giamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.

Art. 32 - Ricompense (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13

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maggio 1961, n. 469) 1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pub-blico speciali segni di benemerenza ed insegne. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Art. 33 - Associazione nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il perso-nale in congedo del Corpo. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 34 - Disposizioni di attuazione 1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 35 - Norme abrogate 1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971; c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454; d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo

comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;

f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254; i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; m) legge 14 marzo 1958, n. 251; n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limi-

tatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169; p) legge 4 gennaio 1963, n. 10; q) legge 2 marzo 1963, n. 364; r) legge 26 luglio 1965, n. 966(15), ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4

limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; s) legge 21 novembre 1966, n. 1046; t) legge 9 marzo 1967, n. 212; u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma;

15 È stato abrogato anche l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966 relativa ai servizi a pagamento resi dal

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevedeva, tra l'altro “… Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato."

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9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma; v) legge 2 luglio 1971, n. 599; z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20; aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42; bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto

1976, n. 557; cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-

braio 1977, n. 45; dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; ff) legge 8 luglio 1980, n. 336; gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32

per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38; hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo

1982, n. 86; ii) legge 4 marzo 1982, n. 66; ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma,

e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno pre-viste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;

mm) legge 13 maggio 1985, n. 197; nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile

1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5; oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre

1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del rego-lamento di cui all'articolo 11;

qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-vembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2; ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1;

2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.

Art. 36 - Norma finale 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Circolare n° 47234/21.01A del 10 marzo 2006 Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante il “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile. Si tratta di una normazione di particolare rilevanza, che giunge a completamento di un ciclo di riforme sul Corpo Nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti dalla legge n. 252/2004 e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il regolamento di cui al D.P.R. n. 76/2004, concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario e l'istituzione delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previste dal D.P.R. n. 314/2002. Appare pertanto opportuno fornire alle SS.LL. una sintetica illustrazione del nuovo provvedi-mento legislativo, che costituisce un utile strumento per una visione completa ed unitaria delle attività istituzionali del Corpo Nazionale; le leggi e le altre fonti normative utilizzate per la reda-zione del testo sono elencate nel prospetto allegato alla presente nota. Le normative sul Corpo Nazionale possedevano una propria sistematicità in epoca risalente (cfr. le principali leggi di settore: legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) e sono state via via modificate con interventi per lo più parziali e sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie e senza le necessarie abrogazioni. In questo quadro complesso è stato inevitabile operare interventi innovativi per riportare ad organicità la disciplina, la qual cosa ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vi-gente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo coinvolto la pubblica amministrazione, in sintonia con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo l'assetto ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione. L'approccio metodologico seguito per il riassetto è consistito nel procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, con successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega ed accertamento della loro effettiva vigenza. I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio. L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario ed in qualche caso anche su quelle di matrice regolamentare, quando ciò è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema; in quest'ipotesi, alcuni singoli aspetti già regolamentati da norme di rango secondario sono stati riportati nel testo in ragione del loro carattere fondamentale o definitorio della funzione cui accedono, in modo da assicurare una collocazione più adeguata nel sistema delle fonti normative (cfr. artt. 13, 15, 17, commi 1 e 2, e 18, comma 1, del testo). In qualche altro caso è apparso necessario integrare la norma di legge con la previsione regola-mentare per conferire unitarietà alla disciplina, anche ai fini di un'immediata percepibilità da parte dei terzi, e renderla più coerente nel suo complesso (cfr. artt. 3, lett. b, e 16, commi 3, 4 e 6, e artt. 21 e 22 del testo). Per evitare sovrapposizioni di disposizioni parzialmente coincidenti e dubbi interpretativi, si è contemporaneamente proceduto ad abrogare le disposizioni regolamentari riscritte (cfr. art. 35, lett. ll, del testo). Lo schema di decreto legislativo è composto da 36 articoli, suddivisi in 6 capi (ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale; prevenzione incendi; soccorso pubblico; dispo-sizioni in materia di amministrazione e contabilità; disposizioni finali ed abrogazioni); si procede di seguito alla sua sintetica descrizione.

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CAPO I - Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (artt. 1-6) Il Capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'as-setto delle competenze ed all'organizzazione del Corpo Nazionale. Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. “leggi Bassanini”. Le principali leggi organiche (legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) collocano il Corpo Na-zionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa, e ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n. 966/1965, legge n. 996/1970, legge n. 930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative. Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal d.lgs. n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno profondamente inciso -so-prattutto i secondi- sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo Nazionale. Com'è noto, l'art. 14 del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'Interno, tra l'altro, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti già assegnati dalle vigenti norme al Corpo Nazionale; il successivo art. 15 stabilisce poi che l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce a questo Dipartimento le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui esso si articola. Il D.M. 7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo Nazionale. Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimanevano sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle competenze in materia di difesa civile; risultando invece modificata l'organizzazione del Corpo Nazionale a livello centrale, con la soppressione della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio (già istituita dall'art. 8 della legge n. 996/1970 in sostituzione della Direzione Generale dei servizi antincendio) ed il trasferimento alle direzioni centrali di questo Dipartimento delle funzioni dei soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale (Scuole Centrali Antincendi, Centro Studi ed Espe-rienze, Servizio Tecnico Centrale, Servizio Sanitario e Servizio Ginnico Sportivo). Considerazioni diverse valgono per le articolazioni periferiche del Corpo Nazionale, sulla cui strut-tura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti. In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto, anche in conformità del parere reso dal Consiglio di Stato sul provvedimento, di riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale del Corpo Nazionale attraverso un semplice rinvio, in quanto si tratta di norme già presenti nell'ordinamento, sia nell'organizzazione del Ministero dell'Interno che nei provvedimenti normativi che regolano questo Dipartimento (art. 14 del d.lgs n. 300/1999, art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e art. 6 del DPR n. 398/2002).

L'art. 1 definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo Nazio-nale; naturalmente la prima valutazione effettuata è stata quella di accertare se la funzione regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà. Circa la necessarietà delle funzioni esercitate dal Corpo Nazionale non sussistono dubbi; quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo Nazionale sono complesse e variegate e si possono riferire a più punti delle funzioni riser-vate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Costituzione. Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g, della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 134/2004). Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

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Pur non essendo espressamente menzionate, non si può tuttavia dubitare che le attività di soc-corso pubblico urgente e di prevenzione incendi siano rimaste attribuite allo Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art. 117 della Costituzione; entrambe infatti rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, cui sot-tendono istanze di uniformità che richiamano direttamente i princìpi di unità ed indivisibilità della Repubblica e di uguaglianza dei cittadini. Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta – è nozione di comune esperienza – riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico. Ciò vale anche per la prevenzione incendi, funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini, anch'essa diretta anche a prevenire possibili reati, dolosi o colposi, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (si ritengono applicabili anche i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale); recenti provvedimenti normativi inoltre disci-plinano l'attività di prevenzione incendi come competenza statale, tra cui il D.P.R. n. 200/2004 e la legge n. 239/2004 sul riordino del settore energetico. Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (cfr., in senso conforme, Con-siglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003). Altri compiti del Corpo Nazionale possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117, lett. d, della Costituzione e, con riguardo ai secondi, alla “protezione civile”, alla “disciplina dei porti ed aeroporti civili”, al “trasporto e distribuzione dell'energia”. Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 118 della Costituzione, in applicazione del metodo di sussi-diarietà verticale e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa, ove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative. L'art. 1 riporta inoltre in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I “Ordinamento dei servizi antincendio” della legge n. 469/1961 (artt. 1 e 9), nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell'Interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il ca-rattere civile dell'istituzione. Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti, invece, nel Capo III “Prevenzione incendi” e nel Capo IV “Soccorso pubblico” del decreto legislativo. Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art 14 del d.lgs. n. 300/1999, dall'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 e dall'art. 52, comma 7, della legge n. 448/2001, (storicamente già previste dalla legge n. 1570/1941, nella parte in cui- art.1 - prevede che il Corpo Nazionale è chiamato a contribuire “… ai bisogni della difesa territoriale”), in modo da individuare le attività svolte dal Corpo Nazionale nello specifico settore. Il comma 2 dell'art. 1 riporta sostanzialmente la previsione dell'art. 11 della legge n. 225/1992, cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo Nazionale.

L'art. 2 riproduce al comma 1, tramite un rinvio normativo, l'attuale assetto organizzativo cen-trale del Corpo Nazionale, quale risulta dall'istituzione dei dipartimenti di cui al d.lgs. n. 300/1999 e successive modifiche, dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e dal D.P.R. n. 398/2001 sull'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno. Si è già detto sopra che con l'istituzione delle direzioni centrali di questo Dipartimento – con particolare riferimento a quelle con competenze tecniche di cui alle lettere a), b), d) ed h) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 398/2001- e con il successivo D.M. di attuazione in data 7 marzo 2002, sono state ridistribuite nell'ambito delle direzioni stesse le competenze che già facevano capo ai succitati soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale. D'altra parte, nel citato D.P.R. n. 398/2001 si prevede che le predette direzioni centrali sono rette da dirigenti generali del Corpo Nazionale e che il coordinamento di tali uffici spetta all'I-spettore Generale Capo – ora denominato Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale. Il comma 2 riporta in termini generali l'attuale assetto dell'organizzazione periferica: le Direzioni

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Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state istituite e disciplinate nel D.P.R. n. 314/2002; attualmente è prevista, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, una Direzione Interregionale per il Veneto – Tren-tino Alto Adige che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della Direzione Regionale del Veneto, disciplinata sulla base del D.P.R. n. 314/2002 e di appositi protocolli. I Comandi Provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge n. 469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura spe-cialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommoz-zatori, nautici e le unità cinofile. Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transito-riamente in vita le attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11 e 12 della legge n. 469/1961.

L'art. 3 accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo. Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3, della legge n. 996/1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h) dell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'atti-vità tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale). Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'or-ganizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attra-verso il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordi-namento delle direzioni centrali di cui sopra, nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate. Il testo è stato altresì coordinato con le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 246/2000, art. 24 della legge n. 521/1988, art. 2 del DPR n. 608/1994 e art.10 del DPR n. 577/1982 e successive modifiche, e con le previsioni relative all'organizzazione di questo Dipartimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2002.

L'art. 4 tratta la disciplina dei “distaccamenti volontari”, in riferimento all'art.10 della legge n. 246/2000, che costituiscono una specifica articolazione delle strutture periferiche del Corpo Na-zionale, di eventuale istituzione d'intesa con le Regioni e con gli enti locali; è apparso pertanto appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

L'art. 5 tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella Re-gione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. CAPO II- Personale (artt. 6 - 12) La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale ha formato oggetto, com'è ben noto, di una delega al governo con legge n. 252/2004 per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, ad esclusione del personale volontario. Sulla base della legge-delega è stato emanato il d.lgs. n. 217/2005, che contiene il nuovo ordi-namento del personale del Corpo Nazionale. Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al per-sonale permanente, fatti salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disci-plina del rapporto di impiego. Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che

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sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal d.lgs. n. 215/2001. Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge e al decreto legislativo citati. Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegifi-cazione; la disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (D.P.R. n. 76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art. 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n. 1570/1941, e 14 e 16 della legge n. 469/1961, il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'Amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene inoltre le previsioni in merito all'at-tribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo Nazionale, nonché sull'u-tilizzo dei mezzi pubblici.

L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 818/1984 riguardo all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera Nazionale di Assistenza per il Perso-nale, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell'Interno, di cui al D.P.R. n. 630/1959 e successive modifiche.

Gli artt. da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiamo in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n. 469/1961, 13 della legge n. 996/1970, 41 della legge n. 930/1980, 35 della legge n. 521/1988, 12 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, del D.P.R. n. 76/2004. CAPO III- Prevenzione incendi (artt. 13 – 23) Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove neces-sario il tenore letterale delle disposizioni, in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evo-luzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia. Nelle redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del D.P.R. n. 577/1982, modificato dal D.P.R. n. 200/2004, sull'espletamento dei servizi antincendio, e dal D.P.R. n. 37/1998, recante la disci-plina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. È sembrato opportuno infatti riportare alla sede legislativa alcune previsioni del D.P.R. n. 577/1982 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al si-stema.

L'art. 13 definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdi-sciplinari;

l'art. 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi già contenuto nell'art. 22 della legge n. 1570/1941. Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'a-dozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa ne-cessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi. Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l'altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al DPR n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.

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Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Co-stituzionali del Senato sul decreto legislativo in esame, in cui si afferma che le attività di pre-venzione incendi sono finalizzate ad “assicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni pos-sano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale”.

L'art. 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

negli artt. 16, 17, 18 e 19 vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa.

In particolare, l'art. 16 determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n. 818/1984, del D.P.R. n. 577/1982 e del D.P.R. n. 37/1998. Si fa presente che non è stata inserita alcuna disposizione sul nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi, in quanto si tratta di un istituto transitorio, applicabile fino all'adozione di apposito decreto ministeriale (emanato in data 29/12/2005 e pubblicato nella G.U. del 1/2/2006); in considerazione della provvisorietà dell'istituto, nell'art. 35 viene mantenuto tran-sitoriamente in vita l'art. 2 citato, fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto in esse verrà espressamente disposto. La norma prevede inoltre che le attività soggette al rilascio del certificato vengano individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri determinati, relativi sia alle esigenze tecniche di sicurezza in generale, sia alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni; fino all'emanazione del regolamento trovano naturalmente applicazione le disposizioni vigenti.

Nell'art. 18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, in considerazione delle esigenze di sicurezza che si pongono anche in questi ultimi casi.

L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

L'art. 20 dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività; per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 818/1984. Nell'attuale formulazione dell'art. 20 l'Amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990, relativamente al citato art. 5, comma 1; la previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, a cui già l'art. 5 faceva, seppure implicitamente, riferimento, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che deter-mina, con sufficiente specificità, la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiam-mabili o esplodenti che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni). A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integra-tiva in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge; si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassa-zione penale (cfr. Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 45064 del 24/11/2003).

Gli artt. 21 e 22 dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato centrale tecnico scientifico e dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.

L'art. 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

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CAPO IV- Soccorso pubblico (artt. 24-26) Il testo presenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti in tema di soc-corso pubblico e parte dall'individuazione della relativa nozione connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza. La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all' art . 24, commi da 1 a 4, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli artt. 1, 23, 24, 25 e 30 della legge n. 1570/1941, 1 della legge n. 469/1961, 6 della legge n. 996/1970 ed 11 della legge n. 225/1992, per gli eventi di protezione civile; in particolare, il comma 4, riferito a tali eventi, chiarisce che spetta al Corpo Nazionale la direzione tecnica degli interventi di primo soccorso. Il comma 5 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile, in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo Nazionale in materia ed in linea con i compiti di istituto; le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze, sono costituite dagli artt.14 del d.lgs. n. 300/1999, 6 del D.P.R. n. 398/2001 e 52, comma 7, della legge n. 448/2001, che assegna al Corpo Nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione inter-nazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche. Il comma 6 prevede la conclusione di accordi di programma per definire il contenuto dell'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordina-menti con la legge-quadro n. 353/2000; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art. 25 è stata riscritta, accorpandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pa-gamento, applicati tutte le volte in cui non sussista un pericolo di danno imminente alle persone o ai beni, secondo quanto previsto negli artt. 26 della legge n.1570/1941, 1, 3 e 5 della legge n. 966/1965, 40 della legge n. 930/1980 e 18 della legge n. 246/2000.

L'art. 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art. 1 della legge n. 469/1961 e disciplinato rispettivamente dalla legge n. 690/1940, dagli artt.1, 2, 3 e 7 della legge n. 930/1980 e dalla legge n. 384/1991; nella formulazione della norma è stato adottato il criterio di richiamare, per esigenze di organicità, le competenze fon-damentali del Corpo Nazionale, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre Amministrazioni. CAPO V- Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27 e 28) Gli artt. 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità. In relazione al secondo punto, per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. n. 550/1999 e successive modifiche. CAPO VI- Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36) L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto; contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo Nazionale e riunisce e riscrive, previa eliminazione delle parti non più vi-genti, gli artt. 20 e 21 della legge n. 1570/1941, 107 della legge n. 469/1961 e 14, comma 13, della legge n. 109/1994.

L'art. 30 prevede l'assegnazione al personale di alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli artt. 21 della legge n. 1570/1941, 129 del R.D. n. 699/1942, 3 del D.L. n. 176/1995, convertito dalla legge n. 284/1995, 8 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, dal D.M. n. 296/2003. Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. n. 296/2003), che si è però preferito non richiamare nel testo, ma fare oggetto di rinvio per il fine già precisato di evitare irrigidimenti della disciplina.

Gli artt. 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti,

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ricomprese negli articoli 70 della legge n. 1570/1941 e nel capo III del R.D. n. 699/1942, con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno.

L'art. 33 include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento per il personale in congedo, in modo da assicurare nel futuro forme di collaborazione sempre più attive tra Corpo Nazionale e personale congedato.

L'art. 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del decreto legislativo.

L'art. 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni, che sono state introdotte tenendo presente le disposizioni: che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale o che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti; da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo o per esigenza di coordinamento formale; da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel decreto legislativo.

L'art. 36 introduce infine una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami pre-senti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo; il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo; il comma 3 fa salve le competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, secondo quanto attualmente previsto, nonché le disposizioni di recepimento della Con-venzione di Amburgo del 1979, relative alla salvaguardia della vita umana in mare. Tanto premesso, si fa rinvio all'allegato prospetto per l'elencazione completa delle normative oggetto del testo e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento. ALLEGATO Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo: regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 “Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili”; legge 13 maggio 1940, n. 690 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”; legge 27 dicembre 1941, n.1570 ”Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio”; regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 “Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 “Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 “Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi”; legge 13 maggio 1961, n.469 “Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; legge 4 gennaio 1963, n. 10 “Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza”; legge 26 luglio 1965, n.966 “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento”; legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità” – protezione civile; legge 27 dicembre, n.850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

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legge 23 dicembre 1980, n.930 “Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” ; legge 18 luglio 1980, n. 406 “Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la pre-venzione incendi”; legge 7 dicembre 1984, n.818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di pre-venzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, “Disciplina temporanea per l'accesso ai ruoli della pubblica sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n.402; legge 5 dicembre 1988, n.521 “Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazio-nale dei Vigili del Fuoco”; legge 2 dicembre 1991, n. 384 “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”; legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”; decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 “Incremento di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609; legge 10 agosto 2000, n. 246 “Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pe-ricoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”; D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclu-tamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno”; D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi, modificato dal DPR 10 giugno 2004, n. 200; D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”. D.L.gs. 08/03/2006, n. 139.

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D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140(16) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. n. 118 del 22 maggio 2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'arti-colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

INDICE Titolo I - NORME GENERALI

Titolo II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Titolo III - SOVRAORDINAZIONE

Titolo IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Capo I - Norme generali Capo II - Disposizioni sui servizi Capo III - Modalità esecutive dei servizi Capo IV - Assenze dal servizio

Titolo V - ASSISTENZA

Titolo VI - ATTIVITÀ SPORTIVA

Titolo VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE

Titolo VIII - SPECIALITÀ E ABILITAZIONI Capo I - Specialità Capo II - Abilitazioni

Titolo IX - I SERVIZI Capo I - Servizi ed attività del corpo nazionale Capo II - I servizi di soccorso pubblico Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Attività di coordinamento, direzione e controllo Sezione III - Dispositivo di soccorso Sezione IV - Interventi di soccorso

Capo III - Altri servizi tecnici ed operativi Capo IV - Servizi di prevenzione incendi Capo V - Attività di formazione interna Capo VI - Attività funzionali all'espletamento dei servizi

Titolo X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI

16 D.Lgs n. 217/2005 (Ordinamento del personale del C.N.VV.F.) - Art. 140 (Regolamento di servizio del

C.N.VV.F.). - 1. Il regolamento di servizio del C.N.VV.F. è approvato con D.P.R., da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresen-tative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordina-mento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolu-mità e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della preven-zione incendi, nonché, per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, ap-partenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2 - Giuramento

1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula pre-vista dall'articolo 2(17) del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.

Art. 3 - Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonché le caratteristiche, le modalità di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.(18) 2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteri-stiche e le modalità di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo na-zionale. 3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. 4. È vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Am-ministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.

Art. 4 - Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 6(19) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonché, per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31(20) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento

17 DPR n. 253/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati) - Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

18 DPR 18 febbraio 2005, n. 20 “Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative modalità di uso e custodia”.

19 Art. 6 del DPR 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato). - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni. Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui con-fronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

20 Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal

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del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8,(21) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità elettroniche. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonché le funzioni di tipo informatico associate. 3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni. Art. 5 - Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento

1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed è restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. 2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.

Titolo II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Art. 6 - Uso della lingua italiana

1. In servizio e nei rapporti con l'utenza è previsto l'uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge.

Art. 7 - Doveri generali

1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività am-ministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di protezione dei dati personali; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte,

Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.

21 Art. 66. (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. - Comma 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n. 851, possono essere rea-lizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

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nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'at-tività amministrativa e di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uni-formata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psi-cofisico; h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinno-vata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di pro-tezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'u-tilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere im-mediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministra-zione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora tem-poranea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio, il personale ha l'ob-bligo di darne tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata impossibilità; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Amministrazione, che pos-sano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comporta-mento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54(22) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro

1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono rica-dere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle diret-tive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare corret-tamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale

22 Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. (Omissis). 5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rap-presentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

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dell'uniforme. 3. Il personale è tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del con-testo ambientale e/o temporale in cui il personale opera, è funzionale alla sicurezza dell'opera-tore ed assicura l'immediata riconoscibilità della qualifica rivestita. 4. È vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.

Art. 9 - Onori e saluto

1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno. 2. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, è tenuto a rendere il saluto alle autorità, se-condo le modalità previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto è, inoltre, reso, con le medesime modalità, ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo. 3. Il saluto è una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.

Art. 10 - Incompatibilità di impiego

1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui all'articolo 53(23) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle singole ipo-tesi di incompatibilità e per le autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dagli articoli 36(24) e 82(25) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

23 Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). … 24 D.Lgs n. 217/05 - Art. 36 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, se-condo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordi-nario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli

25 D.Lgs n. 217/05 - Art. 82 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti re-tributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento eco-nomico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pen-sionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilità; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli

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Art. 11 - Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie

1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonché dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni con-nesse ad eventi interessanti il territorio di competenza. 2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soc-corso, dovrà limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilità di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento. 3. La divulgazione di notizie concernenti l'attività dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura è attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalità dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.

Art. 12 - Obblighi di formazione professionale

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142(26) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione. 2. L'attività formativa è preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali del personale, nonché a consolidarne la capacità nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione. 3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti. 4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Art. 13 - Diritto di associazione

1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni è libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attività istituzionali del Corpo na-zionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.

Titolo III - SOVRAORDINAZIONE

Art. 14 - Ordine di sovraordinazione

1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli articoli 1, comma 3,(27) 39, comma 4,(28) 50, comma 4,(29) 59, comma 4,(30)

26 D.Lgs n. 217/05 - Art. 142 (Formazione del personale) 27 D.Lgs n. 217/05 - Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai

ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

28 D.Lgs n. 217/05 - Art. 39 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 4. La sovraor-dinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.

29 D.Lgs n. 217/05 - Art. 50 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). - 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è de-terminata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.

30 D.Lgs n. 217/05 - Art. 59 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo

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e 85, comma 3,(31) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale. 3. Il personale dirigente è sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui è preposto. 4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3. 6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal perso-nale operativo preposto alla direzione del servizio.

Art. 15 - Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art. 16 - Rapporti con i superiori

1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.

Titolo IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Capo I - NORME GENERALI

Art. 17 - Impiego nei servizi

1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessità ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 18 - Presentazione in servizio

1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita. 2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.

Art. 19 - Riconoscimento in servizio

1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale,

è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e diret-tivi ginnico-sportivi.

31 D.Lgs n. 217/05 - Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

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in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uni-forme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e comunque: a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attività operative di soccorso; b) nell'espletamento delle attività di addestramento e di formazione professionale; c) nell'espletamento di servizi di vigilanza; d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione; e) in occasioni di cerimonie ufficiali; f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata. 2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il perso-nale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali. 4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni terri-toriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II - DISPOSIZIONI SUI SERVIZI

Art. 20 - Disposizioni sullo svolgimento del servizio

1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio. 2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di inte-resse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo. 3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilità e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.

Art. 21 - Circolari

1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. 2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente. 3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.

Art. 22 - Disposizioni di servizio

1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente indivi-duati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio. 2. Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consulta-zione da parte del personale. 3. Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

Art. 23 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente

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dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale. 2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale. 3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

Art. 24 - Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con partico-lare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale. 2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal co-mandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e può contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22. 3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale. 4. Il foglio di servizio è esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro. 5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.

Capo III - MODALITÀ ESECUTIVE DEI SERVIZI

Art. 25 - Esecuzione dei servizi

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale è addetto.

Art. 26 - Partecipazione del personale ai servizi istituzionali

1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposi-zione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale. 2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro è effettuato mediante pro-grammazione, adottando criteri di rotazione ed uniformità, privilegiando la partecipazione vo-lontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.

Art. 27 - Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonché le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.

Art. 28 - Obblighi di permanenza in servizio

1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari è disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali. 2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio. 3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in

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base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.

Art. 29 - Obblighi del personale al termine del servizio

1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ov-vero: l'interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio. 2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, co-munque, al termine del turno di servizio. 3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possi-bile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuità, una corretta gestione dello stesso.

Art. 30 - Reperibilità

1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità, ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato. 2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Dipartimento.

Art. 31 - Controllo sui servizi

1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduità il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo ser-vizio. 2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate solu-zioni. 3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Capo IV - ASSENZE DAL SERVIZIO

Art. 32 - Congedo ordinario

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono: a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale; b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collabora-zione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore cen-trale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale; c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale. 2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.

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Art. 33 - Assenze per malattia

1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle dispo-sizioni vigenti. 2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza. 3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operatività dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196,(32) deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonché per eventuali verifiche mediche. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sin-dacale, sono individuate le patologie per le quali non è indispensabile l'acquisizione della certifi-cazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a dettare specifiche disposizioni, per il personale in ser-vizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti. 5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.

Titolo V - ASSISTENZA

Art. 34 - Assistenza sanitaria

1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il Dipartimento può avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di: a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno; b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite conven-zioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la pre-disposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attività affidata in convenzione.

Art. 35 - Accertamenti sanitari

1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per con-trollare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'im-piego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel li-bretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13(33) del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. 2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale può procedere, in ragione

32 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 33 DPR 10 aprile 1984, n. 210 - Art. 13 (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun

dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai rico-noscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.

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di particolari patologie che possono incidere sull'attività di soccorso tecnico urgente, ad accerta-menti sanitari tesi a controllare l'idoneità psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio. 3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12(34) della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto. 4. Ai sensi dell'articolo 20(35) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attività operativa cui è preposto. A tale scopo può essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della strut-tura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accer-tamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di ser-vizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneità oppure di totale o parziale inidoneità al servizio di istituto. 5. L'invio all'ospedale militare può essere disposto su richiesta del personale. 6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente può essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di as-sunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 36 - Misure di profilassi

1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profi-lassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.

Art. 37 - Attività assistenziali

1. L'Amministrazione favorisce le attività assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Titolo VI - ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 38 - Principi generali

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle moda-lità di partecipazione; sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio spor-tivo nazionale; favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attività del Corpo

34 Legge 5 dicembre 1988, n. 521 - Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-

fisica). - 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica è presuppo-sto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del C.N.VV.F che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneità psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commis-sioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del C.N.VV.F e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata ido-neità psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del C.N.VV.F, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10/1/1957, n. 3.

35 D.Lgs n. 81/2008 - Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

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nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attività sportiva di: a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145(36) e 147(37) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma; b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando pro-vinciale; c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, isti-tuite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione. 2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale. 3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali. 4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrez-zature.

Art. 39 - Personale

1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federa-zioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappre-sentative nazionali ufficiali. 2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneità all'at-tività sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146(38) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attività sportive.

Titolo VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 40 - Assegnazioni alle sedi di servizio

1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, è destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali. 2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presi-dente della Repubblica 7 maggio 2008,(39) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 41 - Incarichi e trasferimenti

1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi. 2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli

36 D.Lgs n. 217/2005 - Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del C.N.VV.F.) 37 D.Lgs n. 217/2005 - Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del C.N.VV.F.) 38 D.Lgs n. 217/2005 - Art. 146 (Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferi-

mento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità) … 39 Il DPR 7 maggio 2008 (G.U. n. 168 del 19 luglio 2008, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo sinda-

cale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F.

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uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilità volontaria indivi-duati in sede di contrattazione collettiva nazionale. 3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilità volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonché la piena e costante operatività dei nuclei specialistici. 4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformità con quanto previsto dall'articolo 50. 5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3(40) della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale può essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave no-cumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza. 6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,(41) e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessità di studio del dipendente interessato e dei propri figli. 7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.

Art. 42 - Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del perso-nale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assu-mano carattere di straordinaria rilevanza. 2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegna-zioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale. 3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per

40 Legge n. 97/2001 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del

giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) - Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). - 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9/12/1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un inca-rico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspet-tativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministra-zione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di pro-scioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provve-dimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'inte-ressato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riasse-gnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministra-zione di appartenenza può non dare corso al rientro.

41 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

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l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilità e delle graduatorie. 4. Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.

Art. 43 - Assegnazioni temporanee a domanda

1. Il Dipartimento può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 44 - Mobilità interna alle sedi di servizio

1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilità del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Diparti-mento, su disposizione del Capo del Dipartimento; b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo; c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale; d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile. 2. I criteri per la mobilità interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.

Titolo VIII - SPECIALITÀ E ABILITAZIONI

Capo I - SPECIALITÀ

Art. 45 - Attività specialistiche

1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159(42) del decreto legi-slativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attività di soccorso tecnico spe-cialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori.

42 L’Art. 159 (Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali

del settore aeronavigante) comma 1 del D.Lgs n. 217/2005 prevede che in attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei Dlgs integrativi previsti dall'art. 2 co. 3, della legge n. 252/04, il personale appartenente ai profili professionali del settore aero-navigante in servizio alla data di entrata in vigore del decreto è inquadrato nell'istituita qualifica come segue: a) specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato: capo squadra; b) tecnico di elicottero e di pilota di elicottero: capo reparto; c) specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale: sostituto direttore antincendi; d) elicotterista esperto: sostituto direttore antincendi capo; e) elicotterista controllore capo: sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto con-venzionale di cui all'art. 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»; f) coordinatore aeronavigante: direttore-vicedirigente.

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2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Diparti-mento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, è rilasciato il libretto indi-viduale di specialità. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista è assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialità posseduta.

Art. 46 - Organizzazione delle specialità

1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coor-dinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Mi-nistro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I requisiti di accesso alle specialità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 47 - Impiego degli specialisti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene im-piegato nelle attività dei nuclei specialistici. 2. L'eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento. 3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto ef-fettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui è direttamente responsabile.

Art. 48 - Libretto individuale di specialità

1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiorna-mento dei libretti individuali di specialità, nonché la gestione dei dati in essi contenuti. 2. I libretti individuali di specialità contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validità dei brevetti posseduti.

Art. 49 - Sospensione, revoca e rinuncia alla specialità

1. L'inidoneità temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale. 2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento. 3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialità, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operati-vità della specialità, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri indi-viduati nel procedimento negoziale. 4. La richiesta di riammissione alla specialità è sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la può accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 50 - Trasferimenti del personale specialista

1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialità posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

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Capo II - ABILITAZIONI

Art. 51 - Attività di specializzazione

1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi che richiedono una particolare specializza-zione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed è direttamente responsabile delle ma-novre effettuate in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale. 3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.

Titolo IX - I SERVIZI

Capo I - SERVIZI ED ATTIVITÀ DEL CORPO NAZIONALE

Art. 52 - Servizi ed attività del Corpo nazionale

1. Il presente disciplina le modalità di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attività del Corpo nazionale con particolare riferimento a: a) servizi di soccorso pubblico; b) servizi tecnici ed operativi in genere; c) servizi di prevenzione incendi; d) attività di formazione interna; e) attività funzionali all'espletamento dei servizi.

Capo II - I SERVIZI DI SOCCORSO PUBBLICO Sezione I - Disposizioni generali

Art. 53 - Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico

1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24(43) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento. 2. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio pro-grammato o in corso di espletamento da parte del personale. 3. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo è dovuto da parte dei beneficiari del servizio.

Art. 54 - Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico

1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,(44) partecipa all'attività di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto or-ganizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attività di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale. 2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attività del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del perso-nale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili indivi-duano le unità da impiegare e la modalità di partecipazione al servizio.

43 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico) 44 D.Lgs n. 217/2005 - Art. 85 (Istituzione dei ruoli)

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3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalità e le direttive di impiego sono stabilite dal Diparti-mento, sentito il Ministero degli affari esteri. 4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85,(45) comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attività di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informati-che, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attività proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.

Art. 55 - Obblighi del personale libero dal servizio

1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'in-columità delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti. 2. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione può utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy. 3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il re-sponsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di repe-ribilità di rispettare le modalità di rientro in servizio indicate dall'articolo 30. 4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi è tenuto a segnalarlo all'autorità giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 56 - Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso

1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attività di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonché il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato. 2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le attività di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto. 3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso: a) assume le notizie di eventi in cui è necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco; b) interviene con la massima celerità; c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale; d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della

priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori;

45 Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del D.Lgs n. 217/2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco,

dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F.

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e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;

f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza; g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestra-

mento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;

h) effettua valutazioni e dà disposizioni in funzione del livello di responsabilità esercitato, te-nendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale pos-seduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connes-sione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare;

i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il sup-porto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

l) in qualità di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;

m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;

n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive even-tuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di compe-tenza;

o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attività di polizia giudi-ziaria di competenza;

p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso;

q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.

Art. 57 - Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale

1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante: a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo; b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni

di emergenza; c) l'effettuazione degli interventi operativi; d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attività

operativa effettuata.

Sezione II - Attività di coordinamento, direzione e controllo

Art. 58 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unita-rietà del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonché il coordina-mento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,(46) e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469,(47) come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre

46 Art. 24 della legge n. 1570/41 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi) … 47 Art. 12 della legge n. 469/61 (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. …) …

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2005, n. 217,(48) e dal comma 4 dell'articolo 24(49) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, è tenuto alla conoscenza dei referenti ope-rativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.

Art. 59 - Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attua-zione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3(50) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla di-retta responsabilità dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'ar-ticolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469,(51) il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, è assicurato dalle strutture fa-centi capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soc-corso tecnico. 2. In assenza di specifiche unità di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.

Art. 60 - Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'at-tività di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attiva-zione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante. 2. In caso di crisi o calamità, che superano le capacità operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale. Art. 61 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso

1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso è costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilità decisionale. 2. Per la gestione dell'attività di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura: a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico:

1) unità di servizio di guardia al centro operativo nazionale;

48 Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti) - comma 3 del D.Lgs n. 217/2005:

“I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27/12/1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13/5/1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.”

49 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico) … 50 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 3 (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) … 51 Legge n. 469/61 - art. 12 lett. a) I comandanti provinciali hanno la diretta responsabilità della orga-

nizzazione dei servizi antincendio e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia.

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2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e dirigenti di area del Diparti-mento, qualora interessati;

3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;

4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; b) livello regionale o interregionale - direzioni regionali ed interregionali:

1) responsabile della sala operativa regionale; 2) unità in servizio di guardia regionale o interregionale, laddove previsto; 3) il dirigente di supporto al direttore regionale, laddove previsto; 4) direttore regionale o interregionale;

c) livello provinciale - comandi provinciali: 1) capo partenza; 2) unità in servizio di guardia provinciale; 3) comandante provinciale.

3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati. 4. Qualora sul luogo dell'intervento operino più squadre o personale appartenente a ruoli o qua-lifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilità delle attività è attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.

Sezione III - Dispositivo di soccorso

Art. 62 - Articolazione del dispositivo di soccorso

1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso: a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale; b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate; c) le colonne mobili regionali; d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attività di soccorso.

2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilità dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilità richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soc-corso possono essere integrati con personale in turno di reperibilità, in accordo con quanto pre-visto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di conven-zioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul ter-ritorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì integrato, in caso di con-tingenti necessità, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

Art. 63 - Servizio di guardia

1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e con-trolla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività esple-tate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:

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a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;

b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;

c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;

d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento; e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di

soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione; f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base

dell'attività di polizia giudiziaria effettuata. 2. L'unità responsabile del servizio di guardia della sala operativa regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del direttore regionale o interregionale, l'attività della sala operativa durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di soccorso nel territorio di competenza, in particolare: a) provvede all'invio dei nuclei specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale

o interregionale, nonché di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;

b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale;

c) riferisce al direttore regionale o interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in rela-zione agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede all'invio delle squadre.

3. L'unità responsabile del servizio di guardia al centro operativo nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione cen-trale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attività del centro operativo nazio-nale durante il turno di servizio, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgi-mento dell'attività informativa e dell'attività di soccorso a livello nazionale e internazionale, at-traverso le principali seguenti azioni: a) acquisisce le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento, selezionandole ed ap-

profondendone gli elementi conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate; b) nel caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o

interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei nuclei specialistici, di squa-dre e di mezzi di soccorso;

c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito;

d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di eventi ca-lamitosi, provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per assicurare il più efficace contrasto all'emergenza;

e) relaziona le autorità centrali del Dipartimento sugli interventi in corso. 4. All'unità di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilità.

Art. 64 - Servizio delle sale operative

1. Il servizio nelle sale operative è svolto da personale del Corpo nazionale appositamente for-mato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresì formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici. 2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione è riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso. 3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attività di:

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a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura;

b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale; c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di competenza; d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi in corso nel territorio di competenza; e) collegamento con altre sale operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione dell'e-

mergenza, richiedendone, secondo le modalità previste, l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.

4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle linee telefoniche "115" o da altri collega-menti di emergenza, ovvero derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento dell'attività istituzionale;

b) invio delle squadre e dei mezzi per gli interventi di soccorso nel territorio di competenza; c) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento; d) gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di intervento; e) trasmissione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'in-

columità delle persone ed alla preservazione dei beni. 5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) invio dei nuclei specialistici dipendenti, funzionalmente, dalla direzione regionale o interre-gionale;

b) invio di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;

c) mobilitazione e impiego della colonna mobile regionale; d) monitoraggio della consistenza del personale operativo e dei mezzi in forza ai comandi pro-

vinciali, compresi quelli della colonna mobile regionale, nonché del personale e dei nuclei specialistici;

e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale;

f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento. 6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre, nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regio-nali ed interregionali;

b) comunicazione con altre sale operative istituzionali di livello nazionale; c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del personale operativo, nonché dei nuclei spe-

cialistici; d) invio all'estero di squadre operative; e) monitoraggio della ricaduta radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale; f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.

Art. 65 - Modalità di espletamento dei servizi delle sale operative

1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attività connessa, con particolare riferimento a: a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonché del

loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;

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b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squa-dre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;

c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive: 1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalità e cortesia; 2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione

di appropriate misure di autotutela o protezione; 3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza; 4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effet-

tuazione dell'intervento; d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:

1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di inter-vento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano più squadre o nuclei specialistici, degli altri re-sponsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonché delle pubbliche autorità e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della con-tingente situazione operativa, di cui si assumerà il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;

2) supporto delle squadre nelle necessità contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;

e) partecipazione alle attività di sale operative locali ed interforze, di unità di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;

f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attività svolte nel turno di servizio;

g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.

Art. 66 - Composizione e formazione delle squadre

1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da perso-nale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal co-mandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento: a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, com-

posta da 5 unità, di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;

b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità di perso-nale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;

c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessità denominata "partenza ridotta".

3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario. Tale sostituzione non può riguardare il capo partenza e l'auti-sta. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale perma-nente e volontario, la composizione può variare ma, in ogni caso, non può prevedere meno di tre unità permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista. 4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù, composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessità, in sostituzione di una unità permanente, un volontario.

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Art. 67 - Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, può disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purché del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

Art. 68 - Attività del personale operativo in sede

1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a: a) rilevare le presenze del personale; b) verificare la corretta composizione delle squadre; c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67; d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della

situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smon-tante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;

e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attività di soccorso, nonché attività di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, at-traverso l'utilizzo di personale appositamente formato.

2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonché assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio. 3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica com-prendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione. 4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.

Art. 69 - Attività delle componenti specialistiche e specializzate

1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di im-piego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento. 2. Nel dispositivo di soccorso sono altresì comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni ine-renti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

Art. 70 - Servizi antincendio aeroportuali

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali è inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle specifiche di-sposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attività previste dall'articolo 69. 2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: a) predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio

e verifica il mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in

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dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza; b) verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la

torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antin-cendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;

c) cura lo specifico addestramento del personale; d) assicura l'attività di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di

assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo; e) collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali

ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non è indispensabile il ricorso a ditte esterne.

3. Nell'ambito del servizio: a) le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo

i piani di emergenza; b) in caso di necessità e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e

qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;

c) in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attività operativa nel territorio provinciale.

Art. 71 - Servizi antincendio portuali

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali è inserito nel di-spositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento, dalle specifiche dispo-sizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto. 2. La conduzione e l'impiego delle unità navali antincendio è assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o coman-dante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico. 3. La squadra di intervento portuale è composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unità, di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato. 4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purché limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel più breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio. 5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed an-

tincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione;

b) risponde tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalità dei sistemi di comuni-cazione e di allarme predisposti nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in dotazione;

c) cura lo specifico addestramento del personale; d) effettua l'attività di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e sulla base delle direttive del

dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.

Art. 72 - Servizi di colonna mobile regionale

1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualità di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse av-vengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attività di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento, sentito, per le attività all'estero,

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il Ministero degli affari esteri. 2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamità di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione può av-venire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a mano-vre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento. 3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamità, i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rota-zione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo è tenuto: a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso

la sede in cui presta servizio; b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo

i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali. 4. L'invio delle squadre e dei mezzi è assicurato nel più breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Capo del Corpo. 5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base. 6. Nell'ambito delle attività di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'in-terno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali. 7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi può organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze. 8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attività di polizia giudiziaria e la col-laborazione con altri enti e forze operative.

Art. 73 - Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso

1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attività operativa e comprendono: a) l'autorimessa; b) l'officina; c) i magazzini; d) i laboratori. 2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 è disposta dal comandante pro-vinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sinda-cali. Art. 74 - Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e

dei laboratori

1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attività di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attività dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili. 2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati: a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le ma-

nutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio; b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi; c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi; d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono

destinati;

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e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione;

f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori; g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico

e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate; h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento; i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi; l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza

sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 3. In particolare, il personale addetto ai laboratori: a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove; b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinché siano evitate situazioni a rischio di infortuni; c) utilizza durante l'attività idonei mezzi di protezione individuale; d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate; e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a

seguito dei corsi di formazione sostenuti.

Art. 75 - Servizi di telecomunicazioni

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomuni-cazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attività di: a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle infrastrut-ture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomu-nicazione in uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale; b) gestione di ponti radio mobili da installare in occasione di calamità o in interventi ove è ne-cessario attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta esecuzione del servizio di soccorso; c) esecuzione delle prove di comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione; d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti; e) progettazione delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed impianti. 2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di apparte-nenza. 3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.

Sezione IV - Interventi di soccorso

Art. 76 - Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso

1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale ap-positamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione. 2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilità dell'uso e della custodia dello stesso, nonché la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme è consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto. 3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, è dedicato unicamente

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alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunica-zione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento. 4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista può utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente. 5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista è tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento. 6. È compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui è stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e se-gnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati. 7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile. 8. In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non è consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.

Art. 77 - Attività di soccorso delle squadre

1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, ne-cessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare. 2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'in-tervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza. 3. Nel caso in cui siano più squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego. 4. Le modalità di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo mo-dalità pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio. 5. Il capo partenza: a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'au-

tomezzo, predispone il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispo-sitivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evolu-zione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonché su altre forze operative isti-tuzionali allertate di cui assume il coordinamento;

b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza può dare di-sposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi;

c) comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto;

d) comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela;

e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti; f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine dell'intervento, acquisisce

i dati utili alla redazione degli atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino

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dell'efficienza e del caricamento del mezzo; g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far ripri-

stinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di inter-vento e, se necessario, a fornire le notizie all'unità in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.

6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti: a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto; b) effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le

operazioni di intervento, aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi; c) individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effet-

tuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso è in ogni caso riservato alle sole forze opera-tive;

d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari;

e) conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle per-sone.

Art. 78 - Avvicendamento delle squadre

1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre è effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso. 2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'inter-vento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso può essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.

Art. 79 - Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro

1. Il personale operativo è impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi: a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti; b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il tratteni-

mento in servizio è disposto dal comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o interregionale e può riguardare tutto o parte del personale del turno;

c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operatività delle squadre, nonché per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso. In tal caso il personale può essere richiamato in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale;

d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non fronteg-giabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unità reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale;

e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione ai servizi di colonna mobile è disciplinata dal Dipartimento.

2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori. Art. 80 - Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di

intervento

1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati. 2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del rice-vente.

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3. Durante le attività operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione può effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attività d'istituto. 4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legi-slazione vigente.

Capo III - ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

Art. 81 - Altri servizi tecnici ed operativi in genere

1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di seguito indicati: a) servizi di polizia giudiziaria; b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni; c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di pro-

gramma.

Art. 82 - Servizi di polizia giudiziaria

1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente. 2. Nell'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria è obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale. 3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorità giudiziaria per fatti inerenti l'attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.

Art. 83 - Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni

1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorità giu-diziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469,(52) nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.

Art. 84 - Servizi resi in convenzione

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246,(53) dalla

52 Art. 11 - legge n. 469/61 (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. e stato giuridico e trattamento

economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del C.N.VV.F.) - I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. Il numero, le sedi e le circo-scrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

53 Art. 17 (Convenzioni) - legge n. 246/2000 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il CNVVF, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del CNVVF e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti deri-vanti dalle attività formative e addestrative svolte dal CNVVF, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la pro-duttività collettiva e il miglioramento dei servizi del CNVVF.

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legge del 21 novembre 2000, n. 353,(54) e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,(55) nonché da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni. 2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straor-dinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedi-mento negoziale. 3. I servizi di cui al comma 1, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono pro-grammati secondo principi di equità e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità, privilegiando la volontarietà e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.

Capo IV - SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 85 - Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(56) I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, respon-sabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale è individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta. Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, am-ministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispet-tive declaratorie professionali. 2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straor-dinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedi-mento negoziale. 3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Am-ministrazione. 4. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'u-tente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento. 5. Per garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipar-timento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi". 6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equità e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalità. Gli incarichi attinenti agli stabili-menti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,(57) e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore. Art. 86 - Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni

regionali ed interregionali

1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo

54 Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). 55 Art. 1, comma 439, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007): Per la realizza-

zione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23/12/2005, n. 266.

56 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 14 (Competenza e attività). 57 D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

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le modalità indicate dall'articolo 85, comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, se-condo le modalità indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attività necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché nelle attività per i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale: a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile,

secondo quanto previsto dall'articolo 101; b) verifica la regolarità e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto

delle modalità e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-dificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,(58) e successive modificazioni;

c) predispone gli atti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le modalità ed i tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle competenze di cui al comma 1, il personale: a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della rispondenza alle

norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali prescrizioni ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli articoli 13, comma 1,(59) 16,(60) 19(61) e 20,(62) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato;

c) partecipa alle attività dei comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a norma del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

d) effettua le attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonché per accertare la conformità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio;

e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni, segna-lando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso;

f) partecipa a seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il rilascio di autoriz-zazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi;

g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti le attività di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di formazione in materia di prevenzione incendi, anche in applicazione dell'articolo 46 del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;(63)

h) svolge attività di formazione curando la preparazione delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonché la preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed operativo, secondo le modalità indicate dall'articolo 89;

i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spetta-colo ed altre attività in cui è necessario il presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva conoscenza delle peculiarità dei locali o degli ambienti presso i quali deve prestare servizio, nonché secondo le modalità definite nell'articolo 91;

58 DPR n. 37/98 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi). 59 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). 60 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). 61 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 19 (Vigilanza). 62 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività). 63 D.Lgs n. 81/2008 - Art. 46 (Obblighi dei lavoratori).

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l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti o autorizzati dal Dipartimento, anche deri-vanti da convenzioni o accordi di programma;

m) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.(64)

Art. 87 - Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare: a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono ob-

blighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio; b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività am-

ministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

c) esamina per la definizione dei pareri di conformità sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla cor-retta definizione del parere entro i termini del procedimento;

d) esprime, all'esito dell'attività di esame delle istanze, il formale parere di competenza, moti-vando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.

2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attività soggetta al controllo; b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita in modo da consentirne

la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia; c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza

di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività, la corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata;

d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando;

e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effet-tuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del cer-tificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorità competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attività eventualmente pre-sentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gen-naio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti.

3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.

Art. 88 - Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento

1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi

64 D.Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) - Art. 107

(Controlli).

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14(65) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attività necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15(66) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attività di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta: a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto

degli standard di qualità verificando la funzionalità delle apparecchiature; b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del

laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;

c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni;

d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area;

e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere l'attività di certificazione, e prova;

f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività indicate al comma 1, lettera e), il personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta; b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita; c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalità delle apparecchiature, la preparazione del per-

sonale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli am-bienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requi-siti di qualità;

d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria; e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effet-

tuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescri-zioni o indicazioni.

Art. 89 - Attività di formazione esterna

1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attività di formazione e di addestra-mento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati. 2. L'attività di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati. 3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneità della struttura didattica ed autorizza l'attività formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercita-zioni, nonché di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attività. 4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitu-dine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attività forma-tiva nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equità e rotazione.

65 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 14 (Competenza e attività). 66 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi).

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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5. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale. 6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi respon-sabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative. 7. Il personale addetto alle docenze è tenuto: a) al rispetto della puntualità e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come

rappresentante del Corpo nazionale; b) a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza; c) al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo

da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate ri-sposte alle domande formulate;

d) a offrire un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;

e) alla redazione di un verbale sull'attività didattica espletata, segnalando eventuali problemati-che o disservizi al responsabile dell'attività formativa.

8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonché la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attività di specie. A tal fine, durante l'attività addestrativa è obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti. 9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialità e secondo le modalità definite dal Dipartimento. 10. Le attività di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.

Art. 90 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza

1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonché effettuando attività addestrative ed esercitazioni.

Art. 91 - Servizi di vigilanza antincendio

1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordina-rio, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale. 2. I servizi di vigilanza, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà. 3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e rag-giunge il luogo dell'attività con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilità delle attrezzature necessarie, diretta-mente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio. 4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18(67) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'atti-vità, deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze

67 D.Lgs n. 139/2006 - Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio).

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operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale. 5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo: a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione

antincendio, la fruibilità delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servi-zio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82(68) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni rego-lamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;

d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attività svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.

Capo V - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA

Art. 92 - Attività di formazione interna

1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonché a periodi di attività addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coe-renza con il procedimento negoziale. 2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, può disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attività urgenti. 3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.

Art. 93 - Formazione degli allievi

1. Le attività di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonché presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche indi-viduate dal Dipartimento. 2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo: a) è tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status

di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento; b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del

direttore del corso; c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il manteni-

mento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati; d) partecipa alle attività formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina; e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti

68 Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - Art.

82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

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affidati dal responsabile operativo in loco.

Art. 94 - Formazione per il conseguimento di abilitazioni

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il per-sonale del Corpo nazionale partecipa ai corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo aggiornamento e mantenimento operativo.

Art. 95 - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione e secondo la programmazione e le modalità di svol-gimento individuate dalla stessa.

Art. 96 - Addestramento operativo

1. Al fine di mantenere la propria capacità tecnica ed operativa il personale è tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo le direttive del dirigente responsabile. 2. I programmi e le attività di cui al comma 1, si riferiscono anche ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.

Capo VI - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Art. 97 - Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale

1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalità indicate dal presente regola-mento e dalle direttive del Dipartimento. 2. Il personale operativo può partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attività di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giorna-liero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2,(69) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneità all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, è impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attività di soccorso.

Art. 98 - Attività del personale addetto ai servizi informatici

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di apparte-nenza, espleta l'attività di: a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione; b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento; c) partecipazione all'attività operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni

informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamità.

69 D.Lgs n. 217/2005 - Art. 134 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inido-

neità psico-fisica) - comma 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale apparte-nente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infor-tunio o malattia, nel rispetto dell'art. 12 della legge 5/12/1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il per-sonale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comun-que conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

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2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.

Art. 99 - Attività del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili

1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attività espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unità organizzativa o settore a cui è addetto. A tal fine, oltre alle competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di appartenenza, supportano le esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.

Art. 100 - Attività del personale presso gli uffici centrali

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attività di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attività del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coor-dinamento, l'unitarietà di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.

Art. 101 - Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio

1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle per-sone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attra-verso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede è assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura. 2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove pre-senti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio. 3. Il servizio di sorveglianza dovrà inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le di-sposizioni impartite dal dirigente. 4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le modalità di accesso, in modo da consentire la massima soddi-sfazione dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l'attività istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonché tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico individuati dal dirigente. 5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico è consentita solo previa autorizza-zione del dirigente e mediante l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigi-lare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attività istituzionale.

Titolo X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI

Art. 102 - Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bi-lancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (G.U n. 249 del 25 ottobre 2005 – S.O. n. 170)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; Sentite le organizzazioni sindacali rap-presentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle fi-nanze; Emana il seguente decreto legislativo:

INDICE

TITOLO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE

Capo I - Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispet-

tori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 1 - Istituzione dei ruoli Art. 2 - Funzioni di polizia giudiziaria

Capo II - Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 3 - Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco Art. 4 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco Art. 5 - Nomina a vigile del fuoco Art. 6 - Corso di formazione per allievi vigili del fuoco Art. 7 - Dimissioni dal corso Art. 8 - Promozioni alle qualifiche superiori Art. 9 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori

Capo III - Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 10 - Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto Art. 11 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto Art. 12 - Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto Art. 13 - Dimissioni dai corsi Art. 14 - Promozione a capo squadra esperto Art. 15 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti Art. 16 - Promozione a capo reparto Art. 17 - Promozione a capo reparto esperto Art. 18 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti

Capo IV - Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 19 - Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi Art. 20 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori

antincendi Art. 21 - Nomina a vice ispettore antincendi

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Art. 22 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione

Art. 23 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione

Art. 24 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

Art. 25 - Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione

Art. 26 - Promozione a ispettore antincendi Art. 27 - Promozione a ispettore antincendi esperto Art. 28 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti Art. 29 - Promozione a sostituto direttore antincendi Art. 30 - Promozione a sostituto direttore antincendi capo Art. 31 - Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

Capo V - Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico-operativi

Art. 32 - Conferimento delle promozioni per merito straordinario Art. 33 - Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Capo VI - Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente

Art. 34 - Ambito di applicazione Art. 35 - Delegazioni negoziali Art. 36 - Materie di negoziazione Art. 37 - Procedura di negoziazione Art. 38 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

TITOLO II ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 39 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti Art. 40 - Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti Art. 41 - Accesso al ruolo dei direttivi Art. 42 - Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei direttivi Art. 43 - Dimissioni dal corso di formazione iniziale Art. 44 - Promozione a direttore-vicedirigente Art. 45 - Nomina a primo dirigente Art. 46 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore Art. 47 - Percorso di carriera Art. 48 - Nomina a dirigente generale Art. 49 - Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo II - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 50 - Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici Art. 51 - Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici Art. 52 - Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici Art. 53 - Accesso al ruolo dei direttivi medici Art. 54 - Periodo di prova e nomina a vice direttore medico Art. 55 - Promozione a direttore medico Art. 56 - Promozione a direttore medico-vicedirigente Art. 57 - Nomina a primo dirigente medico Art. 58 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

Capo III - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

Art. 59 - Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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Art. 60 - Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi Art. 61 - Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi Art. 62 - Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi Art. 63 - Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo Art. 64 - Promozione a direttore ginnico-sportivo Art. 65 - Promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente Art. 66 - Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo Art. 67 - Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo Capo IV - Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco

Art. 68 - Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale Art. 69 - Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale Art. 70 - Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti Art. 71 - Norme relative agli scrutini di promozione Art. 72 - Commissione per la progressione in carriera Art. 73 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale Art. 74 - Collocamento in disponibilità Art. 75 - Collocamento in disponibilità a domanda Art. 76 - Trattamento economico Art. 77 - Retribuzione di rischio e di posizione Art. 78 - Retribuzione di risultato Art. 79 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi

e dei dirigenti

Capo V - Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Art. 80 - Ambito di applicazione Art. 81 - Delegazioni negoziali Art. 82 - Materie di negoziazione Art. 83 - Procedura di negoziazione Art. 84 - Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NA-ZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRA-

TIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Capo I - Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

Art. 85 - Istituzione dei ruoli

Capo II - Ruolo degli operatori

Art. 86 - Articolazione del ruolo degli operatori Art. 87 - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori Art. 88 - Accesso al ruolo degli operatori Art. 89 - Promozione alle qualifiche superiori

Capo III - Ruolo degli assistenti

Art. 90 - Articolazione del ruolo degli assistenti Art. 91 - Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti Art. 92 – Immissione nel ruolo degli assistenti Art. 93 - Promozione ad assistente capo Art. 94 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

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Capo IV - Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo- contabili

Art. 95 - Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili Art. 96 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori

amministrativo-contabili Art. 97 - Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili Art. 98 - Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo- contabile Art. 99 - Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo- contabile Art. 100 - Promozione a collaboratore amministrativo-contabile Art. 101 - Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto Art. 102 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili

esperti Art. 103 - Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile Art. 104 - Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo Art. 105 - Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

Capo V - Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

Art. 106 - Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici Art. 107 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori

tecnico-informatici Art. 108 - Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico- informatici Art. 109 - Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico Art. 110 - Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico- informatico Art. 111 - Promozione a collaboratore tecnico-informatico Art. 112 - Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto Art. 113 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti Art. 114 - Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico Art. 115 - Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo Art. 116 - Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

Capo VI - Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

Art. 117 - Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori Art. 118 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

direttori Art. 119 - Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori Art. 120 - Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore Art. 121 - Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore Art. 122 - Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicediri-

gente Art. 123 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili diret-

tori-vicedirigenti

Capo VII - Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

Art. 124 - Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori Art. 125 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

Art. 126 - Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori Art. 127 - Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore Art. 128 - Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore Art. 129 - Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente Art. 130 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-

vicedirigente

Capo VIII - Procedimento negoziale

Art. 131 - Norma di rinvio

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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TITOLO IV NORME COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I - Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l’estinzione del rapporto di impiego

Art. 132 - Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 133 - Comando e collocamento fuori ruolo Art. 134 - Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-

fisica Art. 135 - Riammissione in servizio Art. 136 - Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo

Capo II - Altre disposizioni comuni

Art. 137 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio Art. 138 - Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 139 - Sanzioni disciplinari Art. 140 - Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 141 - Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco Art. 142 - Formazione del personale Art. 143 - Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi Art. 144 - Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro

TITOLO V RECLUTAMENTO E SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DEL PERSONALE DEI GRUPPI SPOR-

TIVI E DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I - Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi

Art. 145 - Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 146 - Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri

ruoli per sopravvenuta inidoneità Art. 147 - Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo II - Disposizioni relative al personale della banda musicale

Art. 148 - Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale

TITOLO VI NORME DI INQUADRAMENTO, TRANSITORIE, ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Capo I – Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta fun-zioni tecnico-operative

Art. 149 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco Art. 150 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto Art. 151 - Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tec-

nico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi Art. 152 - Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore

tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico an-tincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 153 - Concorsi straordinari

Capo II - Inquadramento del personale direttivo e dirigente

Art. 154 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi Art. 155 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici Art. 156 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi Art. 157 - Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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Art. 158 - Concorsi straordinari

Capo III - Inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante

Art. 159 - Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili pro-fessionali del settore aeronavigante

Capo IV - Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta at-

tività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Art. 160 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori Art. 161 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti Art. 162 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori am-

ministrativo-contabili Art. 163 - Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi Art. 164 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori

tecnico-informatici Art. 165 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili diret-

tori Art. 166 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori Art. 167 - Concorsi straordinari

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 168 - Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del perso-nale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori

Art. 169 - Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell’incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 170 - Prima applicazione dei procedimenti negoziali Art. 171 - Clausole transitorie di salvaguardia

Capo VI - Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 172 - Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie Art. 173 - Trattamento economico di prima applicazione Art. 174 - Clausola di salvaguardia retributiva Art. 175 - Entrata in vigore TABELLA A Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TABELLA B Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di fun-zione ad essi conferibili

TABELLA C Stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TABELLA D Emolumento una tantum corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2004 e 2005

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TITOLO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NA-

ZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE

Capo I RUOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO, DEGLI

ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

Art. 1. Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2. Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitata-mente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Capo II RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3. Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti deno-minazioni:

a) vigile del fuoco; b) vigile del fuoco qualificato; c) vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezio-nalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di ad-destramento del personale. 2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco

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coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 5. Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far prece-dere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essen-ziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con

regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici

impieghi. 2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze orga-niche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requi-siti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria fi-nale.

Art. 6. Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

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1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano ecce-zionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudi-nale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi pre-stano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di forma-zione di cui al comma 2. 4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono appli-cati. 5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 7. Dimissioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso

per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi, rispet-tivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il pe-riodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di as-senza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del di-rettore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

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Art. 8. Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 9. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella quali-fica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: «testo unico». 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo III RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO

Art. 10. Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) capo squadra; b) capo squadra esperto; c) capo reparto; d) capo reparto esperto.

Art. 11. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e ap-parecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasio-nalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occor-renti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di preven-zione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche an-tincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tec-nico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestra-mento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sotto-scrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.

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2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e at-titudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assi-curano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche re-candosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; so-vrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logi-stiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del ser-vizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i pro-grammi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di isti-tuto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle diret-tive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. 4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 12. Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante

concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professio-nale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al per-sonale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

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6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione pro-fessionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 13. Dimissioni dai corsi

1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non conti-

nuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determi-nata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del diret-tore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di an-zianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 14. Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'or-dine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,

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n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 16. Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante

concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professio-nale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al per-sonale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno succes-sivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione pro-fessionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

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Art. 17. Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'or-dine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 18. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

Art. 19. Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore antincendi; b) ispettore antincendi; c) ispettore antincendi esperto; d) sostituto direttore antincendi; e) sostituto direttore antincendi capo.

Art. 20. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, parteci-pano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di preven-zione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria pro-fessionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggior-namento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza. 2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

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Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordi-nazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da pe-culiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di pro-tezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e com-plesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in rela-zione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.

Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per

esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui supe-ramento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso me-desimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della gra-duatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ul-timo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle va-canze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio mas-simo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

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Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di

preferenza e casi di esclusione. 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei se-guenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con

regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

Art. 23. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione 1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualifi-cazione. 2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. 4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

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Art. 24. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso

di formazione 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non con-

secutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale prove-niente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni è stata determinata da infer-mità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del di-rettore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 25. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5. 2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 26. Promozione a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 27. Promozione a ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 28. Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qua-lifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

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3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 29. Promozione a sostituto direttore antincendi

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 30. Promozione a sostituto direttore antincendi capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 31. Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto». 2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la so-vraordinazione funzionale e le funzioni già specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate cono-scenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato. 3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della deno-minazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

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5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE EI RUOLI TECNICO-OPERATIVI

Art. 32. Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al perso-nale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolu-mità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compi-mento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Art. 33. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organi-che. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verifi-carsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'ap-provazione del Ministro. 4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano tra-scorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

Capo VI PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 34. Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attra-verso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collet-tiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il per-sonale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rap-presentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

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Art. 35. Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Mi-nistro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organiz-zazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pub-blica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato eletto-rale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.

Art. 36. Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straor-

dinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'am-bito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retribu-tivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di

lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il

miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrat-tuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di infla-zione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 37. Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

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3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interes-sato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione com-plessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parla-mento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifi-cate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, ap-prova l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, pre-scindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro no-vanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto l978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 38. Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una dele-gazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di nego-ziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e ac-cordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

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TITOLO II ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI

Art. 39. Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche: a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) direttore; c) direttore-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è deter-minata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclu-sione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'at-tività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigen-ziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati con-seguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; par-tecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verifican-done l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al per-sonale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi

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di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sosti-tuzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente indi-viduati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla orga-nizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi. 4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del per-sonale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. 5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipen-denze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco. 6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

Art. 41. Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al con-corso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con

regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denomina-zione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli ate-nei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 otto-bre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di di-plomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordina-mento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi pre-scritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E 'ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 42. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'e-spletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi. 3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale. 4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tiro-cinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco. 5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio ope-rativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non infe-riore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

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7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli inte-ressati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Ammi-nistrazione. 8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 43. Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché

il giudizio di idoneità ai servizi di istituto; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi forma-

tivi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per

più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qua-lora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità con-tratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al ricono-scimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disci-plinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del di-rettore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane. 5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Art. 44. Promozione a direttore-vicedirigente

1. La promozione a direttore-vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia com-piuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 45. Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di forma-zione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicediri-genti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito compa-rativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

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3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finaliz-zato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'eser-cizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 46. Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 47. Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effet-tivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 48. Nomina a dirigente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico. 2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di am-ministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzio-nari indicati dalla commissione.

Art. 49. Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste

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e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensio-nabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo II RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI MEDICI

Art. 50. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici: a) ruolo dei direttivi medici; b) ruolo dei dirigenti medici.

2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche: a) vice direttore medico; b) direttore medico; c) direttore medico-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente medico; b) dirigente superiore medico.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è deter-minata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 51. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:

a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persi-stenza dei requisiti psico-fisici per il personale;

b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri com-piti istituzionali;

d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'am-bito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non com-presi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modifica-zioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

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g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in ma-teria di pronto soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attra-verso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sa-nitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

Art. 52. Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale appar-tenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di as-senza o impedimento. 2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 53. Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pub-blico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adot-tato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

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abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'i-struzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della gra-duatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.

Art. 54. Periodo di prova e nomina a vice direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo 1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 55. Promozione a direttore medico

1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di

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effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 56. Promozione a direttore medico-vicedirigente

1. La promozione a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scruti-nio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 57. Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno succes-sivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della gradua-toria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indi-rizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 58. Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo III RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI GINNICO-SPORTIVI

Art. 59. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi: a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi; b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche: a) vice direttore ginnico-sportivo; b) direttore ginnico-sportivo; c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente ginnico-sportivo; b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

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4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è deter-minata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e di-rettivi ginnico-sportivi. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 60. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:

a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'i-doneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco;

b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'effi-cienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;

c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e interna-zionale dal personale del Corpo;

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni spor-tive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

Art. 61. Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture pe-riferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore gin-nico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 62. Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante con-corso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei se-guenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

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d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denomina-zione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli ate-nei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 otto-bre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della gra-duatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.

Art. 63. Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo na-zionale dei vigili dei fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della rela-zione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

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Art. 64. Promozione a direttore ginnico-sportivo

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano com-piuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 65. Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

Art. 66. Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti dispo-nibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano com-piuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indi-rizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Art. 67. Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIRETTIVO DEL CORPO NAZIO-

NALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 68. Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'ammini-strazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso prov-vedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

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2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.

Art. 69. Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei pro-grammi da realizzare. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un de-terminato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni con-secutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo. 5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il colloca-mento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 70. Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gen-naio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipar-timento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente. 4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o

ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei

comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rap-porto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione. 6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della re-lazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del

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soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento. 7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formu-lazione. 8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le mo-dalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-corso pubblico e della difesa civile. 9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

Art. 71. Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto. 2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di di-rettore-vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione. 3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'arti-colo 70 un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'ar-ticolo 95 del testo unico.

Art. 72. Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

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3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vice-dirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di ammi-nistrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.

Art. 73. Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'e-spletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la de-stinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusiva-mente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedi-mento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Mini-stro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal diri-gente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valu-tazione del personale. 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 74. Collocamento in disponibilità

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo deter-minato. 2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 75. Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età ana-grafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il colloca-mento a riposo. 2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'inva-rianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

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Art. 76. Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle respon-sabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi pa-rametri in tale sede definiti.

Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto. 3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 78. Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 79. Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei

dirigenti 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche diret-tive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzio-nale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

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4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi pro-cedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico. 5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Art. 80. Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denomi-nato «vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collet-tiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il per-sonale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 81. Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Mi-nistro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organiz-zazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica se-condo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 82. Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straor-

dinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finan-ziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario

di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilità; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

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l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrat-tuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di infla-zione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 83. Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interes-sato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione com-plessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parla-mento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifi-cate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, ap-prova l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, pre-scindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro no-vanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 84. Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una dele-gazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici

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periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispon-denti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di ac-cordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e ac-cordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

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TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NA-ZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRA-

TIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Capo I RUOLI TECNICI, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICI

Art. 85. Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, am-ministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

a) ruolo degli operatori; b) ruolo degli assistenti; c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori; f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chia-mato a svolgere i propri compiti istituzionali. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Capo II RUOLO DEGLI OPERATORI

Art. 86. Articolazione del ruolo degli operatori

1. Il ruolo degli operatori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denomina-zioni:

a) operatore; b) operatore tecnico; c) operatore professionale; d) operatore esperto.

2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'in-dividuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 87. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archivia-zione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.

Art. 88. Accesso al ruolo degli operatori

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di

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operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di colloca-mento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di of-ferta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2. 4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risul-tante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimen-tazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa. 6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzio-nali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

Art. 89. Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Capo III RUOLO DEGLI ASSISTENTI

Art. 90. Articolazione del ruolo degli assistenti

1. Il ruolo degli assistenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

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a) assistente; b) assistente capo.

2. In relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente am-ministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale è comunicato alla Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'eco-nomia e delle finanze.

Art. 91. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

1. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e as-sistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assi-stente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica pro-fessionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervi-sione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

Art. 92. Immissione nel ruolo degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante

concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professio-nale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al

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comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva gra-duatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 93. Promozione ad assistente capo

1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 94. Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attri-buito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo IV RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AMMINISTRATIVO-CON-

TABILI

Art. 95. Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore amministrativo-contabile; b) collaboratore amministrativo-contabile; c) collaboratore amministrativo-contabile esperto; d) sostituto direttore amministrativo-contabile; e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

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Art. 96. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori ammini-

strativo-contabili 1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministra-tivo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso. 2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici ri-chiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze orga-nizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministra-tivo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsa-bilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, com-piti di formazione del personale.

Art. 97. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui supe-ramento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso me-desimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste. 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espleta-mento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

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6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dece-duti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'e-spletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il pun-teggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 98. Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

Art. 99. Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori ammi-nistrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova. 3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'uf-ficio presso cui hanno prestato servizio. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

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Art. 100. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 101. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 102. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 103. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 104. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

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Art. 105. Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denomina-zione di «esperto». 2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'ar-ticolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze or-ganizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attri-buiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza. 3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della deno-minazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo V RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI TECNICO-INFOMATICI

Art. 106. Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici è articolato in cinque qua-lifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice collaboratore tecnico-informatico; b) collaboratore tecnico-informatico; c) collaboratore tecnico-informatico esperto; d) sostituto direttore tecnico-informatico; e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.

Art. 107. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-

informatici 1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi de-finiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità supe-riori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimen-tazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manu-tenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elabora-zioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

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2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti parti-colari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono col-laborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del diri-gente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di forma-zione del personale.

Art. 108. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui supe-ramento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso me-desimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste. 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'am-bito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il pun-teggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 109. Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in pos-sesso dei seguenti requisiti:

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a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.

Art. 110. Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova. 3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 111. Promozione a collaboratore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 112. Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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Art. 113. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Art. 114. Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 115. Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio pre-cedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 116. Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo ser-vizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto». 2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza. 3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

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4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della deno-minazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VI RUOLO DEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DIRETTORI

Art. 117. Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è articolato in tre qualifiche, che as-sumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore; b) funzionario amministrativo-contabile direttore; c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

Art. 118. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedi-menti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predispo-sizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di comples-sità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestra-mento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicediri-gente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi com-plessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 119. Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori av-viene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio l997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53;

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del con-corso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai parteci-panti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.

Art. 120. Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della gra-duatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo contabili vicedirettori alle sedi di servizio è ef-fettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 121. Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 122. Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili diret-tori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 123. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedi-

rigenti 1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VII RUOLO DEI FUNZIONARI TECNICO-INFORMATICI DIRETTORI

Art. 124. Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) funzionario tecnico-informatico vice direttore; b) funzionario tecnico-informatico direttore; c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.

Art. 125. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'am-bito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimenta-zione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pia-nificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di stadio e formula progetti particola-reggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso

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la quale è assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qua-lificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di proce-dure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi la-vorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

Art. 126. Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15

maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento

del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici

impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'am-missione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 no-vembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adegua-mento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la parteci-pazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per man-canza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena deten-tiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.

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Art. 127. Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova con-seguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno pre-stato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della gradua-toria determinata ai sensi del comma 1. 3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determi-nata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 128. Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 129. Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si con-segue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ul-timo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecunia-ria. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 130. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti 1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia ri-portato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applica-zione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi

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procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del testo unico. 4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

Capo VIII PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 131. Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.

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TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL

FUOCO

Capo I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE, LA MODIFICAZIONE E L'ESTIN-

ZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 132. Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità: a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento

degli iscritti nelle liste di collocamento; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli

degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanente-mente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.

2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni alta disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. 3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Art. 133. Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posi-zione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonché le relative disposizioni di attuazione.

Art. 134. Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale ricono-sciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipen-dente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualifica-zione.

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2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una spe-cifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipen-dente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero. 4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio. 5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione econo-mica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il rias-sorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

Art. 135. Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. 2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correla-zione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. 3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'i-doneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

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Art. 136. Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Capo II ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 137. Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prero-gative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle dispo-sizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza nego-ziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto le-gislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica. 2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 138. Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle pre-dette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato. 2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del per-sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 139. Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo

di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente

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decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzio-

nalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di rei-terazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'u-nica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;

c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'ade-guata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di ga-ranzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabili-tazione;

f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 140. Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del perso-nale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 141. Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo succes-sivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferi-che dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comu-nicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 142. Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assun-zione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-blico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

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2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il persegui-mento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi desti-natari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere. 5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professio-nalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati. 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del perso-nale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei pro-grammi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ver-tenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del colloca-mento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'im-porto dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul tratta-mento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello diri-genziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente do-cumentata.

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Art. 143. Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di ammi-nistrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. 3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei con-corsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 144. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministra-tivo-contabili e tecnico-informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della pre-stazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attra-verso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

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TITOLO V RECLUTAMENTO E SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DEL PERSONALE DEI GRUPPI SPOR-TIVI E DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI

Art. 145. Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'ar-ticolo 5, comma 1, lettere b) e c);

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili pos-sano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specia-lità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a

ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di

disciplina o specialità. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 146. Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per

sopravvenuta inidoneità 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo su-periore agli undici mesi.

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3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto. 4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasfe-rimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 147. Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere asse-gnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanzia-riamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE

Art. 148. Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

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TITOLO VI NORME DI INQUADRAMENTO, TRANSITORIE ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Capo I INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA

FUNZIONI TECNICO-OPERATIVE

Art. 149. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitré anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attri-buzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9. 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità ecce-dente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 150. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15. 4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di en-trata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto. 5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di en-trata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.

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6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di en-trata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18. 7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. 9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 151. Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antin-

cendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi 1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento è effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sotto-scritto il 24 maggio 2000.

Art. 152. Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico an-tincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle

qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi 1. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in ser-vizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto». 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbi-bile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

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6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, deri-vante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sot-toscritto il 24 maggio 2000. 7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», pre-scindendo dall'anzianità di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo. 8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ul-timo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 153. Concorsi straordinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un con-corso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia ripor-tato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore an-tincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici. 4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inqua-drato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono im-messi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensioni-stico previsto per il ruolo di provenienza, finché permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione è ri-conosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professio-nale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.

Capo II INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

Art. 154. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professio-nale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che

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abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi. 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previ-gente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzio-nali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità ec-cedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 155. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico è inquadrato nell'i-stituita qualifica di direttore-vicedirigente medico. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professio-nale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi. 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel pre-detto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 156. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

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3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica è al-tresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi. 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 157. Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigen-ziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il rico-noscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

Art. 158. Concorsi straordinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i se-guenti concorsi straordinari:

a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore me-dico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni.

2. Non è ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

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4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), è nominato vice direttore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Capo III INQUADRAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE AERONAVIGANTE

Art. 159. Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali

del settore aeronavigante 1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da at-tuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del set-tore aeronavigante è inquadrato come segue:

a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di eli-cottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inqua-drato nell'istituita qualifica di capo squadra;

b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicot-tero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;

c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;

d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sosti-tuto direttore antincendi capo;

e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;

f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.

2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. 4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennità di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.

Capo IV INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINI-

STRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

Art. 160. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attività di supporto è inqua-drato nell'istituita qualifica di operatore.

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2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. 3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico. 4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale. 5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di opera-tore esperto. 6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbi-bile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici. 8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 161. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile. 2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tec-nico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia com-piuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo. 4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tec-nico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia com-piuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo. 5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

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6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tec-nico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94. 7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbi-bile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici. 9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 162. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministra-

tivo-contabili 1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministra-tivo-contabile. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministra-tivo-contabile capo. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore ammini-strativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, as-sumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto». 4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianità di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. 5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbi-bile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili. 6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo su-periore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

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Art. 163. Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi

1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività ammini-strativo-contabili è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui è inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d). 2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordina-mento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza. 3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello supe-riore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il matu-rato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'ar-ticolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. 4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

Art. 164. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-infor-

matici 1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo. 3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo su-periore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 165. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore. 3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario ammini-strativo-contabile direttore-vicedirigente.

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4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 166. Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore. 2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e di direttore infor-matico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzio-nario tecnico-informatico direttore. 3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. 4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole pre-visto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

Art. 167. Concorsi straordinari

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle quali-fiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al per-sonale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso è indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice colla-boratore tecnico-informatico. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore am-ministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tec-nico-informatico, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili pro-fessionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili

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nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordi-namento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d). 5. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti. 6. Ai concorsi di cui al presente articolo non è ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 7. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esami-natrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 168. Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale diret-

tivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori 1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, è ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C. 2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 è ridotto a cinque anni. 3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di diri-gente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. 4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attività svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente conti-nuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito com-parativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006. 6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 169. Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico

di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianità nella qualifica. 2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento. 3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarità in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigen-ziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle pro-mozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 170. Prima applicazione dei procedimenti negoziali

1. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonché le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 171. Clausole transitorie di salvaguardia

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle promozioni ai profili professio-nali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sono inquadrati secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto è riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianità di servizio proporzionale a quella effetti-vamente maturata nel profilo professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianità di servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente è individuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo VI DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Art. 172. Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie

1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste dall'ar-ticolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al per-sonale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri

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Ing. Mauro Malizia - Funzioni e compiti, Regolamento di Servizio, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco v4.4

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e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione è riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finan-ziaria dell'esercizio 2005. 2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto. 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione è trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.

Art. 173. Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.

Art. 174. Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promo-zioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 175. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativa-mente al personale comunque in servizio alla stessa data.

TABELLA A

(prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

TABELLA B (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)

TABELLA C (prevista dall'articolo 173)

TABELLA D (prevista dall'articolo 172, comma 1)

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Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative Dotazione organica

Ruolo dei vigili del fuoco 17.143

Qualifiche

vigile del fuoco

17.143 vigile qualificato vigile esperto vigile coordinatore

Ruolo dei capi squadra e capi reparto 11.032

Qualifiche

capo squadra 8.410

capo squadra esperto capo reparto 2.622 capo reparto esperto

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori 1.663

Qualifiche

vice ispettore antincendi 1.326 ispettore antincendi

ispettore antincendi esperto sostituto direttore antincendi

337 sostituto direttore antincendi capo

Personale direttivo e dirigente Dotazione or-ganica

Ruolo dei direttivi 591

Qualifiche vice direttore

591 direttore direttore vicedirigente

Ruolo dei dirigenti 182

Qualifiche

primo dirigente 124 dirigente superiore 35 dirigente generale 23

Ruolo dei direttivi medici 25

Qualifiche vice direttore medico

25 direttore medico

direttore medico-vicedirigente Ruolo dei dirigenti medici 3

Qualifiche primo dirigente medico 2 dirigente superiore medico 1

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo 11

Qualifiche vice direttore ginnico-sportivo

11 direttore ginnico-sportivo direttore ginnico-sportivo- vicedirigente

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Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo 2

Qualifiche primo dirigente ginnico-sportivo 1 dirigente superiore ginnico-sportivo 1

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, ammini-strativo-contabili e tecnico-informatiche

Dotazione organica

Ruolo degli operatori 1.384

Qualifiche

operatore

1.384 operatore tecnico operatore professionale operatore esperto

Ruolo degli assistenti 500

Qualifiche assistente

500 assistente capo Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo- contabili 1.400

Qualifiche

vice collaboratore amministrativo- contabile

1.235 collaboratore amministrativo-contabile collaboratore amministrativo-contabile esperto sostituto direttore amministrativo- contabile

165 sostituto direttore amministrativo- contabile capo

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico- informatici 517

Qualifiche

vice collaboratore tecnico-informatico

467 collaboratore tecnico-informatico collaboratore tecnico-informatico esperto sostituto direttore tecnico-informatico

50 sostituto direttore tecnico-informatico capo

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, ammini-strativo-contabili e tecnico-informatiche

Dotazione organica

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili 180

Qualifiche funzionario amministrativo-contabile vice direttore

150 funzionario amministrativo-contabile direttore funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente 30

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici 40

Qualifiche funzionario tecnico-informatico vice direttore

38 funzionario tecnico-informatico direttore funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 34.673

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Tabella B (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti Qualifica Dotazione

organica

Incarichi di funzione

Dirigente generale

23

Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa con funzioni vicarie; titolare, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all’eser-cizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vi-gente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di di-rezione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pub-blico e della difesa civile.

Dirigente superiore

35

Comandante provinciale dei vigili del fuoco delle sedi me-tropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Vene-zia e delle sedi capoluogo di regione; vice direttore cen-trale nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente ge-nerale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pre-posto all’esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di staff dell’Ufficio centrale ispettivo del Di-partimento; dirigente di ufficio ispettivo aeroportuale nell’ambito dell’Ufficio centrale ispettivo del Diparti-mento; dirigente dell’Istituto superiore antincendi; diri-gente di ufficio preposto all’esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito di organi costituzionali.

Primo dirigente

124

Comandante provinciale dei vigili del fuoco; vice coman-dante provinciale dei vigili del fuoco di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno.

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Dirigenti medici

Primo dirigente medico 2

Dirigente, nell’ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o uffi-cio preposto all’esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.

Dirigente superiore me-dico 1

Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all’esercizio di compiti e funzioni di na-tura sanitaria.

Dirigenti ginnico-sportivi

Primo dirigente ginnico-sportivo

1

Dirigente, nell’ambito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o uffi-cio preposto all’esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico- sportiva.

Dirigente superiore gin-nico-sportivo

1

Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all’esercizio di compiti e funzioni di na-tura ginnico-sportiva.

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Tabella C (prevista dall’articolo 173)

Stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA STIPENDIO vigile del fuoco 15.686,12 vigile del fuoco qualificato 16.156,70 vigile del fuoco esperto 16.313,56 vigile del fuoco coordinatore 16.470,43 vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 16.619,44

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA STIPENDIO capo squadra 17.019,44 capo squadra esperto 17.176,30 capo squadra esperto con scatto convenzionale 17.325,32 capo reparto 17.474,34 capo reparto esperto 17.725,32 capo reparto esperto con scatto convenzionale 17.874,33

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA STIPENDIO vice ispettore 17.254,73 ispettore antincendi 18.039,04 ispettore antincendi esperto 18.352,76 ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 18.501,78 sostituto direttore antincendi 18.666,48 sostituto direttore antincendi capo 19.921,37 sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto» 21.795,86

Ruoli dei direttivi e dirigenti

Ruolo dei direttivi

QUALIFICA STIPENDIO vice direttore 18.666,48 direttore 19.921,37 direttore vicedirigente 21.795,86 direttore vicedirigente con scatto 16 anni 22.039,00 direttore vicedirigente con scatto 26 anni 22.195,86

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Ruolo dei dirigenti

QUALIFICA STIPENDIO primo dirigente 33.371,06 primo dirigente con scatto 26 anni 33.600,00 dirigente superiore 33.800,00 dirigente generale 42.700,66

Ruoli dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo dei direttivi medici

QUALIFICA STIPENDIO vice direttore medico 18.666,48 direttore medico 19.921,37 direttore medico-vicedirigente 21.795,86 direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni 22.039,00 direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni 22.195,86

Ruolo dei dirigenti medici

QUALIFICA STIPENDIO primo dirigente medico 33.371,06 primo dirigente medico con scatto 26 anni 33.600,00 dirigente superiore medico 33.800,00

Ruoli dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO vice direttore ginnico-sportivo 18.666,48 direttore ginnico-sportivo 19.921,37 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente 21.795,86 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto 16 anni 22.039,00 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto 26 anni 22.195,86

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO primo dirigente ginnico-sportivo 33.371,06 primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni 33.600,00 dirigente superiore ginnico-sportivo 33.800,00

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e

tecnico-informatiche

Ruolo degli operatori

QUALIFICA STIPENDIO operatore 14.823,38 operatore tecnico 15.058,66 operatore professionale 15.686,12 operatore esperto 16.156,70

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Ruolo degli assistenti QUALIFICA STIPENDIO assistente 17.019,44 assistente capo 17.176,30 assistente capo con scatto convenzionale 17.325,32

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

QUALIFICA STIPENDIO vice collaboratore amministrativo-contabile 16.619,44 collaboratore amministrativo-contabile 17.411,59 collaboratore amministrativo-contabile esperto 17.882,18 collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale 18.031,19 sostituto direttore amministrativo-contabile 18.666,48 sostituto direttore amministrativo-contabile capo 19.921,37 sostituto direttore amministrativo- contabile capo con scatto convenzionale «esperto» 21.795,86

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico- informatici

QUALIFICA STIPENDIO vice collaboratore tecnico-informatico 16.619,44 collaboratore tecnico-informatico 17.411,59 collaboratore tecnico-informatico esperto 17.882,18 collaboratore tecnico informatico esperto con scatto convenzionale 18.031,19 sostituto direttore tecnico-informatico 18.666,48 sostituto direttore tecnico- informatico capo 19.921,37 sostituto direttore tecnico-informatico capo con scatto convenzionale «esperto» 21.795,86

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

QUALIFICA STIPENDIO funzionario amministrativo-contabile vice direttore 18.666,48 funzionario amministrativo-contabile direttore 19.921,37 funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente 21.795,86 funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente con scatto convenzio-nale 21.944,88

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

QUALIFICA STIPENDIO funzionario tecnico-informatico vice direttore 18.666,48 funzionario tecnico-informatico direttore 19.921,37 funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente 21.795,86 funzionario tecnico-informatico direttore- vicedirigente con scatto convenzionale 21.944,88

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Tabella D (prevista dall’articolo 172, comma 1)

Emolumento una tantum corrisposto al personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco per gli anni 2004 e 2005

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico -operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA UNA TANTUM vigile del fuoco 1.807,88 vigile del fuoco qualificato 1.424,43 vigile del fuoco esperto 1.296,61 vigile del fuoco coordinatore 1.168,79 vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale --

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA UNA TANTUM capo squadra 1.422,92 capo squadra esperto 1.295,10 capo squadra esperto con scatto convenzionale 1.173,68 capo reparto 1.595,49 capo reparto esperto 1.390,98 capo reparto esperto con scatto convenzionale 1.269,55

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

QUALIFICA UNA TANTUM vice ispettore antincendi -- ispettore antincendi -- ispettore antincendi esperto 879,70 ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale -- sostituto direttore antincendi 1.321,06 sostituto direttore antincendi capo 1.527,43 sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto» 1.554,37

Ruolo dei direttivi

QUALIFICA UNA TANTUM vice direttore 1.321,06 direttore 1.527,43 direttore vicedirigente 1.554,37 direttore vicedirigente con scatto 16 anni 1.356,09 direttore vicedirigente con scatto 26 anni 1.228,45

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Ruolo dei direttivi medici

QUALIFICA UNA TANTUM vice direttore medico -- direttore medico 1.527,43 direttore medico-vicedirigente 1.554,37 direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni 1.356,09 direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni --

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA UNA TANTUM vice direttore ginnico-sportivo -- direttore ginnico-sportivo 1.527,43 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente 1.554,37 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto 16 anni 1.356,09 direttore ginnico-sportivo-vicedirigente con scatto 26 anni 1.228,45

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-conta-

bili e tecnico-informatiche

Ruolo degli operatori

QUALIFICA UNA TANTUM operatore 1.807,58 operatore tecnico 1.615,74 operatore professionale 1.807,88 operatore esperto 1.424,43

Ruolo degli assistenti

QUALIFICA UNA TANTUM assistente 1.422,92 assistente capo 1.295,10 assistente capo con scatto convenzionale 1.173,68

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

QUALIFICA UNA TANTUM vice collaboratore amministrativo contabile -- collaboratore amministrativo contabile -- collaboratore amministrativo contabile esperto -- collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzio-nale

--

sostituto direttore amministrativo-contabile 1.321,06 sostituto direttore amministrativo-contabile capo 1.527,43 sostituto direttore amministrativo-contabile capo con scatto conven-zionale «esperto»

1.554,37

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Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

QUALIFICA UNA TANTUM vice collaboratore tecnico-informatico -- collaboratore tecnico-informatico -- collaboratore tecnico-informatico esperto -- collaboratore tecnico informatico esperto con scatto convenzionale -- sostituto direttore tecnico informatico 1.321,06 sostituto direttore tecnico informatico capo 1.527,43 sostituto direttore tecnico informatico capo con scatto convenzionale «esperto»

--

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

QUALIFICA UNA TANTUM funzionario amministrativo-contabile vice direttore 1.321,06 funzionario amministrativo-contabile direttore 1.527,43 funzionario amministrativo-contabile direttore- vicedirigente 1.554,37 funzionario amministrativo-contabile direttore- vicedirigente con scatto convenzionale

--

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

QUALIFICA UNA TANTUM funzionario tecnico-informatico vice direttore 1.321,06 funzionario tecnico-informatico direttore 1.527,43 funzionario tecnico-informatico direttore- vicedirigente -- funzionario tecnico-informatico direttore- vicedirigente con scatto con-venzionale

--