interpelli m.mazza 3
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2) Interpello Antielusivo(art. 21 legge 413/1991)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo”
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Istanza di interpello antielusivo
L'istanza è finalizzata ad ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o
sulla corretta classificazione di alcune spese
deve essere presentataalla direzione regionale competente per territorio
deve contenere l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
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Contenuto dell’istanza di interpello
applicazione al caso concreto delle disposizioni di cui al comma 3 art.37 dpr 600 (interposizione fittizia)
applicazione al caso concreti delle disposizioni di cui all’art. 37-bis dpr 600 (norma antielusiva);
qualificazione di determinate spese come quelle connesse alla pubblicità o di rappresentanza, secondo la definizione dell’art. 108 dpr 917/86
per ottenere la detassazione degli utili distribuiti da una società residente nell’UE ad una società IT allorquando una delle due società sia controllata da una società non residente nella comunità.
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Regola del silenzio-assenso
Se entro 120 giorni dalla presentazione non si ha alcuna risposta il contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria di adempiere
entro ulteriori 60 giorni e se dovessero decorrere anche questi senza avere risposta
allora vale la regola del silenzio assenso
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3) Interpello Disapplicativo(art. 37 bis c.8 dpr 600/73)
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Il contribuente può presentare un’istanza all’Amministrazione Finanziaria allo scopo di vedere disconosciuta, nei suoi confronti, una norma antielusiva a carattere particolare prevista dall’ordinamento
Si tratta di una norma che, avendo lo scopo di contrastare i comportamenti elusivi, limita deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta
Istanza di interpello disapplicativo
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ONERE DEL CONTRIBUENTE
Anche in questo caso la domanda deve essere presentata alla direzione regionale
competente per territorio ed inoltre il contribuente deve dimostrare che nel suo personale caso il comportamento elusivo, contrastato dalla norma, non
potrà verificarsi
Istanza di interpello disapplicativo
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4) Interpello in tema di consolidato mondiale
(art. 132 c. 3, 4, 5 dpr 917/1986)
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Istanza di interpello per consolidato
chiedere l’applicazione del regime del consolidato mondiale
chiedere oltre alle semplificazioni già previste nel consolidato anche le semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile complessivo e in particole l’esclusione della società controllate di dimensioni non rilevanti purché esse non abbiano sede in un paradiso fiscale
Finalità:
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L’istanza va presentata dal soggetto CONTROLLANTE e nell’istanza dovrà indicare la sussistenza delle condizioni
necessarie per poter aderire all’opzione:
Istanza di interpello per consolidato
presenza dei requisiti soggettivi per essere controllante nel consolidato mondiale
dati dei bilanci dell’ultimo esercizio relativi alle società estere direttamente ed indirettamente controllate, nonché le quote di partecipazione agli utili da queste distribuite
le diramazioni del gruppo all’estero i soggetti cui è stato conferito l’incarico di revisionare i
bilanci delle società appartenenti al consolidato mondiale, l’indicazione delle imposte pagate all’estero per le quali
potrebbe essere chiesta l’attribuzione del credito d’imposta
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5) Interpello CFC (art. 167 c.5 dpr 917/1986)
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Con l’istanza di interpello CFC il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le
informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per
ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna
controllata estera
Va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa tramite la Direzione regionale competente per territorio
Istanza di interpello CFC
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La presentazione di tale istanza è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti
nazionali e società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
(articolo 168-bis del Tuir):
interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir)
interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir)
interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir)
interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).
Istanza di interpello CFC
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Istanza di interpello CFC
In sintesi, il contribuente che controlla società residenti in paradisi fiscali, richiede di evitare l’applicazione della disciplina CFC, dimostrando che:
1. la controllata svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come suo oggetto principale, nel mercato del paradiso fiscale in cui ha la sede
2. dalla partecipazione non ne è derivato l’effetto di localizzare il reddito in Stati o territori in cui tale ricchezza viene sottoposta a regimi fiscali privilegiati
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6) Interpello speciale per investitori esteri
(circolare min. 99/E/2000)
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Gli investitori esteri possono interpellare l’AF
al fine di ottenere una consulenza giuridica
qualificata in relazione agli investimenti che essi intendono effettuare in
Italia
si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale da:
- Uffici dell'Amministrazione Finanziaria
- Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali
- Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico
Interpello per gli investitori esteri
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7) Ruling internazionale
(art.8 DL. 269/2003)
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Ruling internazionale
È una procedura che permette alle imprese che, nell’ambito della propria attività, hanno rapporti con soggetti esteri di
negoziare e concludere un accordo con l’Amministrazione Finanziaria italiana
avente ad oggetto principalmente:
• i prezzi di trasferimento• gli interessi• i dividendi• le royalties
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L’istanza va presentata in diversi uffici a seconda della localizzazione dell’impresa:
Nord: AE di MilanoSud: AE di Roma
Ruling internazionale
Il contraddittorio per giungere ad un accordo deve concludersi entro 180 giorni
dalla presentazione dell’istanza, ed ovviamente non è assicurata la buona
riuscita del procedimento (l’accordo non si deve concludere per forza)
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In caso di esito positivo l’accordo dura tre esercizi ed è comunque rinnovabile e modificabile.
In tal caso si limita dunque il potere di accertamento alle sole questioni diverse da quelle per cui è stato raggiunto l’accordo fra contribuente e fisco.
Ruling internazionale