intervento fabrizio bottini

40
_____________________________________________________________________________________________________________________ DOLO E COLPA NEL SISTEMA PREVENZIONALE “VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.” Relatore Relatore: : Fabrizio Fabrizio Bottini Bottini Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS – SPP SPP Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazione Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazione prevenzionale comparata. prevenzionale comparata. Studio Bottini – Riproduzione vietata TORINO 26 MAGGIO 2011 TORINO 26 MAGGIO 2011 www.studiobottini.eu www.studiobottini.eu

Upload: ghirardo

Post on 13-Jul-2015

674 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

DOLO E COLPA NEL SISTEMA PREVENZIONALE

“VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.”

DOLO E COLPA NEL SISTEMA PREVENZIONALE

“VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.”

Relatore: Fabrizio Bottini

Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS – SPP

Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazioneprevenzionale comparata.

RelatoreRelatore: : FabrizioFabrizio BottiniBottini

Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS –– SPPSPP

Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazioneDocente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazioneprevenzionale comparata.prevenzionale comparata.

Stud

io B

ottin

i –Ri

prod

uzio

ne v

ieta

ta

TORINO 26 MAGGIO 2011TORINO 26 MAGGIO 2011

www.studiobottini.euwww.studiobottini.eu

Page 2: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

FONTI NORMATIVE

Art. 2087 Codice CivileArt. 2087 Codice Civile: Tutela delle condizioni di lavoro;

l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l’integrità fisica e la personalitàmorale dei prestatori di lavoro

www.studiobottini.eu

Page 3: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

FONTI NORMATIVE

Art. 41 COSTITUZIONEArt. 41 COSTITUZIONELIBERATA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA

PRIVATA

Non può svolgersi in contrasto con l’utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà ed alla dignità umana

www.studiobottini.eu

Page 4: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

FONTI NORMATIVE

Art. 9 STATUTO DEI LAVORATORIArt. 9 STATUTO DEI LAVORATORI

Rappresenta una svolta decisiva nelle relazioni sociali mediante l’attribuzione alle

rappresentanze sindacali del diritto al diritto al controllo della effettiva osservanza della controllo della effettiva osservanza della

normativa sulla sicurezza sul lavoronormativa sulla sicurezza sul lavoro

www.studiobottini.eu

Page 5: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

TESTO UNICO ?TESTO UNICO ?

L’elaborato normativo contenuto all’interno del D.lgs 81/08 è da considerarsi, più che un T.U. un “Codice della Sicurezza” che raccoglie le novità

vigenti.

Non possiamo ancora parlare in termini unitari della disciplina prevenzionistica in quanto una

porzione della normativa di settore si trova ancora in svariati testi normativi

(D.lgs 151/2001 c.d. Testo Unico sulla maternitàD.lgs 66/2003 orario di lavoro ecc.)

www.studiobottini.eu

Page 6: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

DINAMISMO EVOLUTIVO DELLA NORMADINAMISMO EVOLUTIVO DELLA NORMA

DIRITTO CIVILE

DIRITTO PENALE

NORMATIVA TECNICA

DIRITTO DEL LAVORO

MEDICINA LAVORO

SOCIOLOGIADIRITTO AMM.VO

Page 7: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Gli obblighi di prevenzione nella legislazione italiana

Costituzione, Codice civile, Codice penale

Legislazione specialistica: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R.

302/56, … ora superate dalD.Lgs 81/08

Recepimento direttivecomunitarie

Statuto dei lavoratori

Page 8: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Civile

L’obbligo di sicurezza ricade principalmente sul datore di lavoro, come soggetto responsabile dell’intera organizzazione e garante del sistema antinfortunistico.

Sotto il profilo giuridico al principio della responsabilità penale, chiaro centro unitario di chiaro centro unitario di formale imputazioneformale imputazione, si contrappone il concetto della complessità dell’organizzazione aziendale....

Page 9: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

NATURA DELLA RESPONSABILITÀDEL DATORE DI LAVORO

Responsabilità contrattuale(per violazione di un diritto di

credito)

Responsabilità contrattuale(per violazione di un diritto di

credito)

Art. 1218 c.c.(per dolo o colpa)

Responsabilitàextracontrattuale

(per violazione di un dirittoassoluto della persona)

Art. 2043 c.c.(per dolo o colpa)

Art. 2087 c.c.violazione

Page 10: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottinii.eu

OBBLIGHI DI SICUREZZA NORME E RESPONSABILITAOBBLIGHI DI SICUREZZA NORME E RESPONSABILITA’’

REATIREATI

CONTRAVVENZIONIDELITTI

MultaReclusione

AmmendaArresto

L’arresto: pena che deriva da una contravvenzione:va da 5 giorni a 3 anni

La reclusione: pena detentiva derivante da delitti:va da 15 giorni a 30 anni

Page 11: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

Responsabilizzazione dei detentori del potereResponsabilizzazione dei detentori del potere

La responsabilitLa responsabilitàà risiede esattamente lrisiede esattamente líí dove sono dove sono presenti i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono presenti i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono

responsabilitresponsabilitàà. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei . Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilitresponsabilitàà, al di l, al di làà del del ““nomen jurisnomen juris”” che viene che viene

attribuito ad ogni singolo soggettoattribuito ad ogni singolo soggetto..

La responsabilitLa responsabilitàà deve essere localizzata laddove si deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.trovano le competenze e i poteri.

RESPONSABILITÀRESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ POTEREPOTERE

www.studiobottini.eu

Page 12: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

.... .... segue...segue...Responsabilizzazione dei detentori Responsabilizzazione dei detentori

del poteredel potere

www.studiobottini.eu

Page 13: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

Il principio di effettivitIl principio di effettivitàà-- Art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i Art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i --

Tale principio esprime la volontTale principio esprime la volontààdelldell’’ordinamento di fotografare i sistemi ordinamento di fotografare i sistemi organizzativi per quello che effettivamente organizzativi per quello che effettivamente sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle responsabilitresponsabilitàà in base allin base all’’assetto delle assetto delle mansioni realmente svolte e dei poteri mansioni realmente svolte e dei poteri concretamente esercitati concretamente esercitati

www.studiobottini.eu

Page 14: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

il Reato o illecito penale, inteso come violazione della legge penale (teoria formale) e come fatto che lede il bene giuridico tutelato dalla norma (teoria sostanziale) può definirsi coma la la condotta umana violatrice di una disposizione di condotta umana violatrice di una disposizione di legge posta a tutela di un interesse giuridico o legge posta a tutela di un interesse giuridico o valore.valore.

Secondo la teoria tripartitateoria tripartita il reato consta di un elemento oggettivo di uno valutativo e di uno psicologico.

Page 15: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

la teoria, invero, maggiormente accolta èperò quella bipartita secondo la quale il reato ècomposto da un elemento oggettivo (condotta, evento, causalità) e da uno soggettivo (dolo o colpa).

La colpevolezza, intesa come atteggiamento antidoveroso della volontà, segna l’appartenenza psichica del fatto al suo autore, così come la causalità ne determina l’appartenenza materiale.

Page 16: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

il dolo, quindi, è un plus rispetto al requisito della coscienza

e volontarietà della azione o della omissione di cui all’art.

42 c.p. che costituisce il minimum per affermare la suitas

della condotta al soggetto ravvisabile sia in presenza di uno

sforzo cosciente, sia allorquando, come nei reati dovuti a

dimenticanza, l’atto esterno poteva essere impedito con un

volere.

Page 17: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

nell’ipotesi di dolo eventualedolo eventuale il soggetto accetta preventivamente la conseguenza della propria azione, mentre nella colpa cosciente agisce con la fiducia o la speranza che l’evento non si verifichi.

Nel primo caso, dunque, vi è l’accettazione del rischio, nell’altro ne manca l’adesione

Page 18: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eeu

Responsabilità Penale

Ovviamente nel nostro Ordinamento penalistico esistono diverse forme di dolo.Solo a titolo esemplificativo se ne riportano quelle di piùimmediato interesse prevenzionale:

Dolo indirettoDolo indiretto: si ha quando l’evento non è l’obiettivo dell’azione od omissione dell’agente, il quale prevede l’evento come conseguenza certa od altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. (es. armatore che da fuoco alla nave per ottenere risarcimento assicurativo, pur sapendo che come conseguenza altamente probabile può esserci la morte dell’equipaggio).

Dolo direttoDolo diretto: è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto agente assume un comportamento voluto.

Page 19: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

Il dolo Il dolo èè la forma tipica della volontla forma tipica della volontààcolpevolecolpevole si ha quando l’evento del reato èdall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.)

La volontà colpevole

IntellettivaRappresentazione anticipata

Dell’evento

VolitivaVolitivaIntenzionalitIntenzionalitàà delldell’’evento evento

www.studiobottini.eu

Page 20: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità PenaleNel processo Thyssen krupp l’accusa diretta all’Amministratore delegato è stata di Dolo eventuale:

È una forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente pone in essere

una condotta con la consapevolezza che vi siano concrete possibilità

che la stessa produca un evento integrante un reato, eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarlo.

L’agente decide di agire “costi quel che costi”.

Il perché dell’accusa:

L’ amministratore delegato ha posticipato dal 2006-2007 al 2007-

2008 gli investimenti per il miglioramento dei sistemi antincendio

dello stabilimento di Torino, pur sapendo che a quella data la sede sarebbe stata chiusa.

Page 21: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Cassazione Pen. Sent. n.10994 del 1981

[Sussiste dolo eventuale indiretto quando] l’agente si sia rappresentato come probabile e possibile anche l’evento morte e, ciononostante, abbia agito, così accettando di esso preventivamente il rischio e mostrando in definitiva di volerlo cagionare.

Page 22: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Cassazione sentenza n. 7 del 26/04/2010

La differenza tra dolo eventuale e dolo

diretto sta nell’accettazione nel primo caso

di un evento come possibile e nel secondo

di un evento come probabile.

Page 23: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità PenaleOltre all’amministratore delegato (l’unico che risponde di omicidio volontario con dolo eventuale), il provvedimento riguarda:

- due consiglieri delegati;- il direttore dello stabilimento di Torino;- il RSPP (responsabile del servizio prevenzione protezione ai rischi sul lavoro); che dovranno

rispondere di omissione omissione volontaria di cautele volontaria di cautele contro gli incidenti e contro gli incidenti e ll’’omicidio colposo con colpa omicidio colposo con colpa coscientecosciente

Page 24: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

Iscritti nel registro degli indagati anche

•Il tecnico incaricato di valutare il rischio incendio

•Tre persone (per falsa testimonianza)

•Quattro funzionari dello SPRESAL (che avvertirono l’azienda prima dei sopralluoghi)

•Una decina di falsi testimoni

Si procederSi procederàà anche per la responsabilitanche per la responsabilitààriconducibile al gravissimo stress emotivo dei riconducibile al gravissimo stress emotivo dei lavoratori dopo la tragedialavoratori dopo la tragedia

Page 25: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

•Sanzione (pecuniaria) di euro 800.000•Divieto di pubblicità dei propri prodotti per sei mesi ,•Esclusione dai sussidi e finanziamenti pubblici;•Revoca dei finanziamenti già concessi;•Pubblicizzazione sui quotidiani.

Page 26: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Si sono costituiti parte civile:• La regione Piemonte (euro 973.300);

• Provincia di Torino (euro 500.000);

• I Sindacati (100.000 euro ad ognuno)

FIM/CISL – FIOM/CGIL- UILM/UIL- FILM – CUB.

• Decine di ex colleghi che lavoravano all’interno dello stabilimento.

•Già consegnate alla famiglie delle vittime 12 milioni e 970 mila euro

Responsabilità Penale

Page 27: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Responsabilità Penale

Secondo l'accusa (oltre a Guariniello anche Laura Longo e Francesca Traverso), l'omicidio volontario è stato contestato all'amministratore delegato in quanto lo stesso decise di posticipare i lavori di adeguamento del sistema di rilevazione e spegnimento degli incendi nello stabilimento torinese benché sapesse che gli impianti non rispettavano i criteri di sicurezza.

Iniziale stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento che venne sospeso in ragione della preventivata chiusura dello stabilimento oggetto del tragico evento.

Page 28: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

D.Lgs 231/2001

Il reato è stato dunque commesso nell’interesse e nel vantaggio economico della società, l’infortunio dunque non è il risultato di una scelta individuale ma di una politica aziendale (D.lgs D.lgs 231/2001231/2001))

il GUP ha anche accolto la richiesta di rinvio a giudizio dell’azienda come persona giuridica per illeciti amministrativi connessi alla mancata adozione di cautele antinfortunistiche chiesto dalla procura perché i comportamenti dei manager coinvolti sono stati nell’interesse e a vantaggio della società.

Page 29: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

PARTE CIVILECOSTITUIRSI PARTE CIVILE:

La parte civile, nel processo penale, è il soggetto danneggiato dal reato che intende

far valere dinnanzi al giudice penale la propria pretesa di risarcimento ovvero di restituzione.

La domanda civile, inserita nel processo penale, conserva la propria autonomia seppur

regolamentata da norme del codice di procedura penale.

Soggetto legittimato è qualsiasi persona fisica e giuridica nonché gli enti senza personalità

giuridica.

Page 30: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

REATI OMISSIVINel campo della sicurezza sul lavoro assumono particolare rilevanza, vista l’intensa frequenza, i c.d. reati omissivi, essendo molteplici i soggetti con l’obbligo di fare.

I reati omissivi si dividono in propri ed impropri. Quest’ultimi ricorrono quando il soggetto ha il dovere di assicurare il rispetto del bene protetto, per cui l’inosservanza dell’obbligo di garanzia integra il reato.

Fattispecie art. 40 comma 2 c.pFattispecie art. 40 comma 2 c.p. non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. (NORMA “UNIVERSALE”)(omicidio colposo ascritto ad un capocantiere che aveva il dovere di vigilare e quindi prevenire possibili incidenti)

Page 31: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

La colpa prevenzionale consiste nel non avere non assolto al dovere di conoscibilità imposto dal legislatore in riferimento a situazioni di pericolo da cui sia derivato l’evento dannoso.

Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che debbono coesistere nel:

La colpa per previsione

Dovere di adempimentoNon restare inerti dinanzi agli obblighi di

Attivazione previsti dalle normeAntinfortunistiche e d’igiene sul lavoro

Dovere di prevenzioneATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE

prevedereATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE

POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE

www.studiobottini.eu

Page 32: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Singoli reati

Art. 437 c.p. “chiunque chiunque ometta di collocare impianti apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è la reclusione da 3 a 10 anni”.

L’elemento del reato si estrinseca sia in forma omissiva (omettere di collocare) che commissiva(rimuovere o danneggiare).

Page 33: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Singoli reati

Nel primo caso (omettere di collocare) soggetti attivi sono coloro sui quali grava l’obbligo di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire oltre i disastri gi infortuni sul lavoro, configurandosi come reato proprio.

Nel secondo caso (rimuovere o danneggiare) soggetto attivo può essere chiunque e si versa in un reato non proprio.

Page 34: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

Singoli reati

Il reato è pertanto considerato di pericolo presunto avendo il legislatore valutato le condotte ontologicamente pericolose, indipendentemente dal realizzarsi dell’evento dannoso, il cui verificarsi diventa una circostanza di aggravamento della pena.

Page 35: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

DELITTIDELITTI•Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

•Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

•Art. 589 C.p. - Omicidio colposo•Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose

Page 36: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

ARTICOLO 451 C.P.ARTICOLO 451 C.P.Omissione colposa di cautele o difese contro

disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, èpunito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.

Page 37: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

ARTICOLO 589 C.P.ARTICOLO 589 C.P.Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto ècommesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni….

Page 38: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

www.studiobottini.eu

ARTICOLO 590 C.P.ARTICOLO 590 C.P.

Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239…

Page 39: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO, SALVA IL DATORE DI

LAVORO ex art. 30 D.lgs 81/08

(D.Lgs 231/2001)

www.studiobottini.eu

Page 40: Intervento fabrizio bottini

_____________________________________________________________________________________________________________________

Grazie per la cortese attenzione

Fabrizio Bottini

[email protected]

www.studiobottini.eu