introduzione alle procedure concorsuali lorenzo benatti parma, 23 gennaio 2014
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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Lorenzo Benatti
Parma, 23 gennaio 2014
Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale.
Per fare cosa?○ Un’esecuzione?○ Ma se il debitore è in crisi ….
Azione sui beni del debitore Si definisce «azione esecutiva». Quella individuale (proposta da singoli
creditori) è disciplinata dal c.p.c. Per poterla attuare occorre disporre di
un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito).
Titolo esecutivo
Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente
esecutiva.
Decreto ingiuntivo
Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare.Basta documentare credito (agevole tra
imprenditori commerciali).Quaranta giorni dalla notifica per opporsi.Se il debitore fa opposizione la procedura si
trasforma in un processo ordinario.
Processo ordinario
Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice
monocratico). Generalmente la sentenza non arriva
prima di 4 anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in
Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni.
Fasi azione esecutiva
Ottenuto un titolo esecutivo:Notifica precetto.Pignoramento. Può riguardare:
○ beni mobili presso il debitore o presso terzi,○ immobili,○ crediti.
Vendita all’asta o a mezzo IVG.Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni
sono pignorati.
Caratteristiche azione individuale
Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati.
Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente.
Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.
I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.
La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso
(repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la
pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.
Quali spazi per debitore?
Quali spazi di manovra rimangono al debitore?Per poter rilanciare l’impresa?Per salvarne almeno la struttura aziendale?Per uscire di scena in modo “incruento”?
Il sistema basato sull’esecuzione individuale appare insoddisfacente
Il debitore viene definitivamente stroncato. Il creditore non riceve soddisfazione o
comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese.
La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri.
Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei
singoli rapporti di credito.Accordi con i creditori,
○ Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito, Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili).
○ Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo,Procedure di legge,
○ Fallimento per imprenditori,○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e
soggetti sottoposti a controllo pubblico,○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese
(Prodi bis e Marzano).
Procedura concorsuale/gestione concordata della crisi (1) Ciò che provoca l’ingresso in una procedura
concorsuale è lo stato di insolvenza dell’imprenditore, ossia la sua incapacità di far fronte ai propri impegni.
Quando c’è il rischio di insolvenza una denuncia tempestiva della crisi può favorirne una migliore gestione, ma questa regolazione preventiva non può essere imposta al debitore, che vi si può sottoporre solo spontaneamente.
Possibili esiti
Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva.
Cessione azienda (si consegue avviamento).
Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).
Posizione imprenditore
Imprenditore in senso giuridico:Impresa individuale: persona fisica,Società: società stessa.
Imprenditore in senso economico:Impresa individuale: coincide con
imprenditore in senso giuridico,Società: socio o gruppo di soci di
riferimento.
Espulsione imprenditore
Con la procedura concorsuale si giunge generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico, ma nell’amministrazione straordi-naria anche di quello economico.
Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore (ovviamente non del debitore persona fisica: esdebitazione, proc. sovraindebitamento).
Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa.
Finalità procedure concorsuali
Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie
di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità.
Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.), E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.
La dinamica delle procedure concorsuali
in tempo di crisi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Fallimenti (i dati del 2013 si riferiscono
solo al primo semestre)
Forme giuridiche maggiormente colpite: tutte, principalmente società di capitaliSettori maggiormente colpiti: industria (Made in Italy), edile e serviziFascia più colpita: SettentrioneDimensioni: principalmente PMI
Problematiche: la durata media dei fallimenti il licenziamento degli addetti
La dinamica delle procedure concorsuali
in tempo di crisi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
190240 270 310
380 420
570
957
1100
965
1870
1520
Concordati preventivi (i dati del 2013 si riferiscono solo al primo semestre)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
2008 2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120
38 40
61
100 10094
L’evoluzione dei fallimenti
1 soddisfacimento dei creditori prima del riparto finale (2%)
46 insussistenze dell'attivo (71%)
10 ripartizioni finali dell'attivo (15%)
6 reclami in Corte d'Appello (9%)
2 concordati fallimentari (3%)
Fallimenti chiusi (65, ovvero il 15% circa) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (433)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
12 cessione dei beni(79%)
1 misto(7%)
1 liquidatorio(7%)
1 con continuità(7%)
Concordati ancora aperti istituiti nel 2013 (post Decreto-Sviluppo)
15 con cessione dei beni(60%)
6 liquidatori(24%)
3 con continuità(12%)
1 misto(4%)
Concordati ancora aperti istitiuiti nel 2012 (post-Decreto Sviluppo)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
3 dichiarati inammissibili (7%)
3 omologati (7%)
2 nuovi concordati (4%)
2 eseguiti con ripartizione dell’attivo(4%)
35 fallimenti aperti successivamente (78%)
Concordati chiusi (45) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (138)
2008 2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
60
710 12
27 27
55
L'evoluzione dei concordati
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
10 fallimenti per mancata presentazione nel termine del
piano (66%)
1 fallimento per istanza dei creditori
(7%)
1 fallimento per insolvenza del debitore
(7%)
1 fallimento su istanza del debitore
(7%)
2 concocrdati con continuità (13%) Concordati con riserva già chiusi
15 chiusi (18%)
67 aperti (82%)
Concordati con riserva Analisi dei concordati con riserva