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INVENTARIO DELL’ARCHIVIO DEL TRIBUNALE MILITARE MARITTIMO DI POLA (1918 1923)

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INVENTARIO DELL’ARCHIVIO DEL TRIBUNALE MILITARE MARITTIMO DI POLA

(1918 – 1923)

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Introduzione.

L’istituto che attualmente conserva l’Archivio del Tribunale militare marittimo di Pola è l’Archivio di

Stato di La Spezia,1 dove confluì nel 1958 in seguito al versamento della documentazione relativa,

unitamente a quella del Tribunale militare marittimo di Venezia, da parte del Tribunale militare

territoriale di La Spezia2. Il Tribunale militare territoriale di La Spezia aveva acquisito le competenze

del tribunale di Venezia nel 1931 dopo la sua soppressione, ma precedentemente quest’ ultimo aveva, a

sua volta, acquisito nel 1923 le competenze del Tribunale militare marittimo di Pola. L’Archivio di Stato

di La Spezia acquisì il materiale con un regolare versamento in base alla legge 22 dicembre 1939 n.2006

che stabiliva il versamento da parte degli organi centrali e periferici dello Stato, ai competenti Archivi di

Stato, dei documenti non più occorrenti ai bisogni correnti del servizio (prima del dpr 1409/1963 non

c’erano termini definiti, ma solo una formula generica).In realtà in alcuni casi – e quello del Tribunale

militare marittimo di Pola ne costituisce un esempio – la documentazione era ancora utile

all’amministrazione produttrice.

Questo spiegherebbe la presenza di documenti successivi alla data del versamento che rivelano la natura

di un archivio ancora semiattivo, utile al recupero di informazioni per procedimenti non ancora del

tutto esauriti.

Dopo il versamento, tale materiale non è stato più inventariato sino al presente lavoro che si prefigge,

nel rispetto di una documentazione già sedimentata e ormai conclusa, di restituire, per quanto sarà

possibile, l’attività dell’ente che lo ha prodotto al tempo in cui ha operato.

Nota storico – istituzionale..

Il Tribunale militare marittimo di Pola svolse la sua attività dal 1918 al 1923 anno in cui fu soppresso e

tutte le competenze e la relativa documentazione furono trasferite al Tribunale militare marittimo di

Venezia.

Nel corso della sua esistenza il tribunale assunse denominazioni diverse. Istituito come “Tribunale

militare marittimo di guerra” ordinario e speciale3 in base al bando del Comando in capo della

1 L’Archivio di Stato di La Spezia, istituito come sezione con d. m. 16 feb. 1965 ai sensi della l. 22 dic. 1939, n. 2006,

divenne Archivio di Stato in seguito al d. p. r. 30 set. 1963, n. 1409. 2 Prima del r.d. 20 ott. 1930, n. 1402, che modificava il nome della città di Spezia in La Spezia, il nome del tribunale era

“Tribunale militare marittimo di Spezia”. Si ricorda che la provincia di Spezia fu istituita con r.d. 02 set. 1923, n. 1913. 3 Il tribunale militare speciale, a carattere intermittente, veniva costituito di volta in volta in relazione al fatto da

giudicare e celebrava i processi a carico degli ufficiali, mentre quello ordinario giudicava tutti gli altri militari.

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piazza marittima di Pola il 16 novembre del 19184, assunse nel 1921 quella di “Tribunale militare

marittimo del dipartimento di Pola” e infine quella di “Tribunale militare marittimo dell’Alto Adriatico

– sez. distaccata di Pola” facente capo a Venezia, sede di dipartimento.

L’istituzione di tale tribunale come “Tribunale di guerra” fu dettata dalle necessità politiche e militari

verificatesi in quel momento a Pola che, come è noto, era stata occupata nel novembre 1918 dalle forze

italiane dopo la dissoluzione dell’impero austro – ungarico, ma che faceva parte di quelle zone della

Venezia Giulia, al confine nord – orientale, non ancora annesse al Regno d’Italia e contese dalla vicina

Jugoslavia5.

La zona di Pola veniva quindi considerata zona occupata e zona di guerra anche dopo l’armistizio del

4 novembre 1918 che aveva posto fine alla Prima guerra mondiale e Pola fu trasformata in piazza forte

marittima con istituzione di un comando di difesa marittima. Infatti secondo il d.l.lgt. 10 giugno 1915 n.

883 che approvava l’ordinamento ed il regolamento delle difese marittime, all’art. 1 si disponeva che:

“Nelle piazze forti marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia e nelle fortezze costiere

di Gaeta e Messina sono permanentemente istituiti dei comandi di difesa marittima.

Analoghi comandi potranno eventualmente essere stabiliti in altre località quando le circostanze lo

richiedessero.”6

Secondo la legge di guerra al Comando supremo erano attribuiti tutti i poteri sia civili che militari nei

territori dichiarati zona d’operazione, inclusi i territori nemici occupati dalle forze armate italiane 7.

Quindi l’istituzione di un tribunale di guerra in quella zona rientrava non solo nella normale procedura

di istituzione di un organismo preposto a giudicare dei reati commessi in tempo e in zona di guerra, ma

a maggior ragione in quanto quella zona era anche preposta alla difesa marittima.

Solo dopo il Trattato di Rapallo del 1920, che aveva decretato una soluzione in via di principio alla

questione dei confini orientali dell’Italia, Pola fu annessa al territorio del Regno e vi fu istituito con r.d.

17 febbraio 1921, n. 198 il “Comando in capo del dipartimento militare marittimo e della piazza

4 AS SP, Tribunale militare marittimo di Pola, Fascicoli processuali, b. 8, fasc. 350.

5 E’ appena il caso di ricordare che Pola rappresentava il più importante porto militare austro- ungarico nell’Adriatico. Il

suo arsenale, già oggetto sin dal 1850 di un progetto di costruzione di grandi fortificazioni approvato da Francesco

Giuseppe, fu ampliato a partire dal 1856 sotto l’arciduca Massimiliano allora comandante supremo dell’imperiale regia

marina, divenendo il punto di riferimento per tutta la flotta austriaca sia come stabilimento tecnico della marina da

guerra e magazzino per il rifornimento del materiale belliche, e come stabilimento di manutenzione e di rifornimento

degli impianti marittimi e terrestri della marina. Dopo l’occupazione italiana, l’arsenale perse progressivamente la sua

importanza e fu trasformato in base navale con r.d. 17 giugno 1923, n. 1426. 6 ARCHIVIO DI STATO DI LA SPEZIA [da ora in poi AS SP], Raccolta delle leggi e decreti, 1915, vol. III , pp.

2516-2533. 7 Cfr. disposizione del Comando supremo del 07 febbraio 1918 di cui si riporta l’art.1 “Secondo le norme in vigore al

Comando Supremo compete su tutto il territorio dichiarato in stato di guerra l’autorità politica e amministrativa con

facoltà di investire nella misura richiesta anche i comandi sottoposti. Esso ha facoltà di pubblicare bandi che hanno

forza di legge (n. 39, comma 5, del “Servizio di guerra”, parte prima art. 251 del codice penale esercito). L’esercizio dei

poteri derivanti dallo stato di guerra fu disciplinato dal Comando Supremo d’accordo con il Governo con circolare 07

ottobre 1917 n. 103765” in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO [da ora in poi ACS], Ministero della guerra,

Comando Supremo, Segreteria generale affari civili (1915 – 1919), b. 793 Polizia, fasc. 193 Giurisdizionale

dell’autorità militare in zona di guerra.

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marittima di Pola”, retto da un vice ammiraglio, in sostituzione del “Comando in capo del dipartimento

militare marittimo e della piazza marittima di Venezia”, che veniva così soppresso8. Sempre lo stesso

decreto all’art. 3 stabiliva che: “Il tribunale militare marittimo di Venezia è trasferito a Pola.” e all’art. 7

definiva i limiti della giurisdizione del: “ Dipartimento militare marittimo di Pola: dalla foce del

Tagliamento al confine dello Stato libero di Fiume, incluse le isole di Cherso, Lussin e quelle minori

adiacenti, nonché la costa di Zara”.

Con la trasformazione della piazza forte marittima di Pola in sede di dipartimento, l’istituzione del

tribunale militare marittimo rientrava nella normale procedura dettata dalle norme del codice di

procedura penale militare marittimo dell’epoca9 che all’art. 319 stabiliva che: “In ogni capoluogo di

dipartimento marittimo vi sarà un tribunale militare marittimo permanente”.

Con r.d. 15 marzo 1923, n. 655, che determinava la sede dei tribunali militari marittimi e stabiliva i

nuovi ordinamenti dipartimentali della Regia Marina, il tribunale militare marittimo di Pola veniva

soppresso istituendovi , temporaneamente, una sezione del tribunale militare marittimo di Venezia,

sezione che sua volta veniva definitivamente soppressa con r.d. 12 luglio 1923, n. 1687.

Al Tribunale militare marittimo di Pola fu quindi riconosciuta, nella prima fase della sua esistenza, la

competenza a giudicare dei reati commessi da individui soggetti alla giurisdizione militare marittima e

non10 in zona e in tempo di guerra, mentre nelle altre fasi della sua esistenza fu competente a giudicare i

reati “…commessi da individui soggetti alla giurisdizione militare marittima11 che non sono deferiti alla

cognizione dei consigli di guerra o sommari di bordo”12.

Il Tribunale militare marittimo di Pola venne dichiarato competente a giudicare dei reati commessi dagli

appartenenti alla Regia Marina che avevano preso parte alla spedizione di Fiume13.

Per fare questo fu necessario re-istituire , temporaneamente, il tribunale di guerra con ordinanza del

Comandante generale delle regie truppe della Venezia – Giulia in data 24 gennaio 192114, dal momento

che il tribunale istituito precedentemente in base alla legge di guerra, aveva cessato di esistere in seguito

al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace sancito con r.d. 30 settembre 1920, n. 1389. E’

interessante notare che nel periodo in cui il Tribunale militare marittimo di Pola operò come tribunale

di guerra, si occupò anche dei procedimenti avviati per reati commessi contro le norme del codice

penale dell’esercito.

8 Per l’istituzione di Venezia a dipartimento militare marittimo cfr. r.d. 22 febbraio 1863, n. 1174, r.d. 17 marzo 1867 e

r.d. 4 agosto 1913, n. 982. 9 Codice penale militare marittimo e Codice di procedura penale militare marittimo del 1869. [da ora in poi c. p. m. m. e

c. p. p. m. m.] 10

La competenza del tribunale era estesa anche al personale civile militarizzato delle navi mercantili requisite e degli

stabilimenti che lavoravano per la marina. 11

Art. 362 c. p .p. m. m. 12

Art. 361 c. p. p. m. m. 13

I reati di diserzione dei militari appartenenti al Regio Esercito furono invece regolati dal Tribunale militare di Trieste. 14

L’informazione si ricava dall’ordinanza del Comandante delle forze navali dell’Alto Adriatico del 26 gennaio 1921

allegato alla maggior parte dei fascicoli processuali riguardanti le diserzioni fiumane presenti nell’Archivio del

Tribunale militare marittimo di Pola, AS SP

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Da un controllo operato sulla documentazione, si è potuto dedurre che la funzione esercitata come

tribunale territoriale era separata da quella esercitata come tribunale marittimo sia nella celebrazione dei

processi che nella gestione dei documenti relativi. Dopo la sua soppressione come tribunale di guerra, i

documenti relativi alla funzione di tribunale territoriale “… confluirono nella procura generale militare

presso il tribunale supremo militare”15 e in seguito depositate presso l’ACS 16, mentre i documenti

relativi ai procedimenti avviati come tribunale marittimo rimasero a Pola (vedi nota introduttiva).

Note sulla giustizia militare.

Nel 1918 la giustizia militare marittima, ancora separata dall’analoga giurisdizione militare dell’esercito,

veniva regolata secondo le norme del Codice militare marittimo approvato con l. 28 novembre 1869, n.

5366 coordinato sia con il codice penale militare per l’Esercito17 sia con la legge dell’11 febbraio 1864,

n. 167018 ed entrato in vigore nel Regno dal 15 febbraio 187019.

Tale codice penale marittimo sostituiva il Regio editto penale militare marittimo del 1826.

Nella parte seconda, titolo primo, di detto codice, quella della procedura penale, veniva regolata la

costituzione dei tribunali di Marina e al capo I la composizione dei Tribunali militari marittimi e della

Commissione d’Inchiesta, nonché del Tribunale supremo di guerra e marina, dei Consigli di guerra di

bordo e dei Consigli sommari di bordo.

Il titolo secondo trattava della competenza relativa ai vari organi della giustizia militare marittima,

mentre il titolo terzo trattava delle regole di procedura avanti i tribunali militari marittimi.

Nella giurisdizione militare non esistevano i tre gradi della magistratura ordinaria.

La giustizia militare marittima era amministrata a terra dai tribunali militari marittimi e dal tribunale

supremo di guerra e marina, mentre a bordo dai consigli di guerra e dai consigli sommari.

Il tribunale militare marittimo era composto da un presidente, cinque giudici scelti fra gli ufficiali di

vascello, uno o più avvocati difensori, quattro giudici supplenti scelti fra gli ufficiali di marina o delle

truppe di mare aventi il grado di ufficiali superiori20 e non esisteva una giuria popolare.

Le funzioni di pubblico ministero venivano esercitate dall’ufficio dell’avvocato fiscale militare esistente

presso il tribunale militare territoriale per l’esercito, che aveva sede nel capoluogo del dipartimento

marittimo21.

15

In Ministero per i beni culturali e ambientali, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, direttori P. D’Angiolini,

C. Pavone, capiredattori P. Carucci, A. Dentoni Litta, V. Sparvoli, Roma, 1981, p. 224. 16

ACS, Tribunali militari, Tribunali militari territoriali di guerra Pola, voll. 4, 1918 – 1919, Sentenze e verbali di

dibattimento. 17

R.d.. 28 novembre 1869, n. 5378 18

Tale decreto modificava la composizione dei tribunali militari e ampliava la sfera di competenza dei tribunali speciali. 19

R.d. 28 novembre 1869, n. 5367. 20

Artt. 320 e sgg. c.p.p.m.m. 21

Art. 329 c.p.p.m.m.

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Presso ogni tribunale militare marittimo la funzione istruttoria veniva esercitata dalla Commissione

d’inchiesta22, organo collegiale composto da tre ufficiali e dal giudice istruttore23.

Compiuta l’istruzione preparatoria e formale, l’ufficiale istruttore, con l’intervento e previe le

conclusioni del pubblico ministero, faceva relazione della causa alla commissione d’inchiesta, la quale,

visti gli atti istruttori decideva con sentenza il non luogo a procedimento oppure pronunciava l’accusa

ed ordinava il rinvio della causa e dell’imputato allo stesso tribunale cui essa apparteneva. Se la

commissione d’inchiesta riconosceva che il fatto costituiva un reato di competenza di un altro tribunale

marittimo, o di un tribunale dell’esercito o di un tribunale ordinario, ordinava l’invio degli atti al

pubblico ministero presso il tribunale competente.

Durante il processo il pubblico ministero leggeva il capo di imputazione e veniva reso noto anche il

giudizio della commissione d’inchiesta. Seguivano le deposizioni dei testimoni, la requisitoria del

pubblico ministero e l’arringa della difesa.

Presentate le conclusioni per iscritto del pubblico ministero e del difensore, i giudici si ritiravano in

camera di consiglio. Il presidente votava per ultimo e leggeva la sentenza, pena la nullità della stessa, ad

alta voce in pubblica udienza, con l’assistenza dei giudici ed alla presenza del pubblico ministero e

dell’accusato. Il giudizio del tribunale era inappellabile ed era concesso solo il ricorso o la riabilitazione.

Il ricorso doveva essere presentato presso il Tribunale supremo di guerra e marina24 entro le

ventiquattro ore dall’emissione della sentenza. Il Tribunale supremo di guerra e marina aveva sede nella

capitale ed era composto da un presidente e da otto giudici.25 Tale tribunale si pronunciava sopra i

ricorsi di nullità presentati contro le sentenze dei tribunali militari marittimi e delle commissioni

d’inchiesta, nei casi di conflitto, revisione o designazione dei tribunali. Si trattava in sostanza di un

organo competente a giudicare non sul merito, ma sulla legittimità e ad esso facevano riferimento sia i

tribunali militari marittimi che i tribunali militari territoriali dell’esercito26.

In base all’art. 371 c.p.p.m.m.. i consigli di guerra a bordo: “…conoscono di tutti i reati militari

marittimi commessi sì a terra che a bordo, da ogni persona iscritta sotto qualunque titolo sul ruolo di

equipaggio di una nave dello Stato, o distaccata dal bordo per un servizio speciale, quando la nave non

si trovi nel recinto di un arsenale marittimo.”

22

Fino al 1918 la funzione istruttoria presso i Tribunali militari dell’esercito e della marina era affidata alla

Commissione d’inchiesta. Con d.l.lgt 3 gennaio 1918, n. 2 fu soppressa la Commissione d’inchiesta presso i Tribunali

militari dell’esercito e il potere spettante ad essa venne conferito ad un giudice unico: il giudice istruttore magistrato

militare. Nei tribunali marittimi, invece, continuò a funzionare la Commissione d’inchiesta. Con l’entrata in vigore dei

nuovi codici penali militari di pace e di guerra sotto la data 1 ottobre 1941, è stata soppressa la Commissione d’inchiesta

anche nei tribunali marittimi e il potere giurisdizionale in fase istruttoria è stato definitivamente assegnato al giudice

istruttore magistrato militare. 23

Art. 330 c.p.p.m.m. 24

In forza del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2948 la denominazione diventa Tribunale supremo militare. 25

Artt. 338 e 339 c.p.p.m.m. 26

Artt. 367 e segg. c.p.p.m.m.

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La competenza dei consigli sommari a bordo era limitata ai reati che non importassero pena maggiore

del carcere militare o “del minimum della reclusione militare”27.

Contro le sentenze dei consigli di guerra a bordo e dei consigli sommari a bordo non era possibile

nessun ricorso28.

Le diserzioni fiumane.

Come già ricordato, al Tribunale militare marittimo di Pola fu attribuita la competenza territoriale di

giudicare dei reati commessi dai legionari fiumani appartenenti alla Regia Marina29.

In seguito al mancato rispetto degli accordi sui confini orientali dell’Italia stipulati con il Patto di

Londra30, si verificò nel nostro paese, all’indomani della fine del conflitto, un forte movimento di

rivendicazione di quelle terre non ancora annesse al territorio italiano e che erano oggetto di gravi

contrasti fra le potenze vincitrici nelle discussioni duranti i lavori alla Conferenza di Parigi del 1919.

L’impresa di Fiume (settembre 1919 – dicembre 1920) si colloca quindi in un grave momento di crisi

dello Stato italiano, sia per gli enormi problemi sociali ed economici derivati dalla partecipazione al

conflitto, che per i gravi contrasti politici ed ideologici, già manifestatisi all’entrata in guerra dell’Italia

fra neutralisti e interventisti, e che, appunto, la mancata realizzazione delle aspettative di guerra e il

mancato rispetto degli accordi avevano riacceso nel nostro paese.

La storia è nota. Il 12 settembre 1919 Gabriele D’Annunzio a capo di un esercito di legionari, formatosi

in seguito alla defezione di interi reparti e di molti elementi dalle truppe regolari dei vari corpi di

Esercito e Marina, occupava la città di Fiume, assumendone prima i soli poteri militari e in seguito

anche quelli civili ed estendendo poi l’occupazione anche a Zara31.

Tale colpo di mano, che si era appunto verificato quando ancora erano in corso le difficili trattative alla

Conferenza di Parigi e il cui andamento negativo per l’Italia aveva già provocato una crisi di governo,

aveva creato un forte imbarazzo al governo italiano e all’allora primo ministro Nitti32, poiché l’adesione

alla causa fiumana era stata sostenuta da un largo numero di elementi dell’esercito e della marina di

differenti correnti politiche e ideologiche e l’impresa stessa rischiava di mettere in pericolo l’eventuale

27

Art. 374 c.p.p.m.m. 28

Artt. 373 e 375 c.p.p.m.m. 29

Con sentenze emesse dal Tribunale supremo di guerra e marina in base agli artt. 332 cpv. e 343 cpv. c.p.e. in

relazione all’art. 217 n. 2 del Regolamento organico per il servizio dei tribunali militari. 30

Il Patto di Londra fu sottoscritto il 26 aprile 1915 dall’allora Ministro degli esteri Sidney Sonnino e definiva le

condizioni per l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa. L’accordo specificava, in caso di vittoria, la frontiera

che l’Italia avrebbe ottenuto dal Trattato di pace: il Trentino e l’Alto Adige (o Tirolo meridionale), Trieste e l’Istria, la

Dalmazia, esclusa la città di Fiume, e la base di Valona. 31

Su tale argomento cfr.: F. Gerra, L’impresa di Fiume, Milano, Longanesi, 1966. 32

Nel periodo che va dalla fine del conflitto al Trattato di Rapallo in Italia si succedettero ben tre ministeri: Orlando,

Nitti e Giolitti.

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esito positivo delle trattative in corso. Inoltre, nell’impresa dannunziana si intravedeva il pericolo di una

deriva nazionalistica che avrebbe potuto estendersi a tutto il paese.

Finchè il governo non decise una linea di condotta chiara nei confronti dei legionari fiumani, questi

venivano trattati dalla giustizia militare secondo le norme previste dal codice penale militare marittimo

dell’epoca.

Con la soluzione in via di principio sancita dal Trattato di Rapallo nel novembre 192033, il Governo

decise di tenere un atteggiamento più conciliante e per questo concesse, su proposta del generale

Caviglia, precise garanzie disciplinari.

Il vice ammiraglio Diego Simonetti, comandante delle Forze navali dell’Alto Adriatico, su ordinanza di

s. e. il comandante generale delle Regie truppe della Venezia – Giulia del 24 gennaio 1921, negava

l’autorizzazione a procedere nei confronti dei militari partecipanti alla causa fiumana e annullava ogni

effetto e conseguenza della denuncia34.

In seguito tale reato fu compreso nel r.d. d’amnistia 24 ottobre 1921 n. 1419 art. 2 n. 1 pubblicato sulla

G. U. del 27 ottobre 1921, n. 253.35

Nota Archivistica : l’Archivio del Tribunale militare marittimo di Pola.

Nella “Guida generale agli archivi di stato italiani”, nella sezione dedicata all’Archivio di Stato di La

Spezia, sotto la voce “Tribunale militare marittimo di Pola”, viene elencata la consistenza dell’Archivio

relativo al tribunale di Pola: voll. 7, bb. 23 e regg. 5. Viene inoltre indicata la presenza di un elenco del

1960 e di un indice alfabetico degli imputati sempre del 1960.

Segue poi una breve nota archivistica e la suddivisione in serie della documentazione:

<Sentenze> 1919 – 1923, voll. 5

<Fascicoli processuali> 1918 – 1923, bb. 21

<Verbali di dibattimento> 1919, voll. 2

<Registri vari> 1874 – 1923, regg. 4

<Pratiche relative alle diserzioni fiumane> 1919, bb. 2 e reg. 1.

33

Le competenze territoriali di Italia e Jugoslavia vennero fissate definitivamente solo con il Patto di Roma del 1924. In

seguito agli esiti della Seconda guerra mondiale, la città di Fiume venne occupata dall’esercito jugoslavo nell’aprile del

1945 e assegnata alla Jugoslavia in base al Trattato di Parigi (10 febbraio 1947). 34

Ordinanza con la quale si istituiva il Tribunale militare marittimo di guerra in Pola e si delegava al comandante delle

Forze navali dell’Alto Adriatico la facoltà di cui agli artt. 597 e 602 c. p. m. m. 35

L’art. 2 n. 1 di tale decreto stabiliva:“E’ conceduta altresì amnistia: 1) per i reati commessi ovunque e con qualsiasi

mezzo preveduti nel codice o in ogni altra legge penale, che abbiano avuto per causa o per fine la situazione

determinatasi in Fiume o nella Dalmazia, successivamente all’armistizio del 04 novembre 1918. Questa disposizione

non si applica all’omicidio volontario non commesso nell’attualità della lotta.” ACS, Leggi e decreti del Regno d’Italia,

1921, vol. IV, p. 3578.

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La consistenza della documentazione riportata nella guida è effettivamente quella depositata presso l’AS

SP dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, ma l’elenco e l’indice alfabetico degli imputati

riportano la data del 1958 anziché quella del 1960.

Tale documentazione occupa un totale di ml. 6, 3 di scaffalatura aperta a torre.

L’elenco di versamento è composto da un elenco generale di 14 pagine e comprende, oltre alla

documentazione relativa al Tribunale militare marittimo di Pola, anche quella relativa al Tribunale

militare marittimo di Venezia e di altre località.

A pagina 6, 10, 12 di tale elenco si trovano gli inventari relativi al Tribunale di Pola che rimandano ad

altri inventari contrassegnati con lettere alfabetiche. Nella fattispecie quello relativo ai <Fascicoli

processuali> e alle <Pratiche relative alle diserzioni fiumane> e contrassegnato dalla lettera D, mentre

quello relativo ai volumi di sentenze è contrassegnato con la lettera F. L’inventario G riporta l’elenco

dei volumi dei <Verbali di dibattimento> e l’inventario E quello dei <Registri vari>, più quello di

Fiume (<Pratiche relative alle diserzioni fiumane>).

Una nota esplicativa dell’archivista compilatore avvisa che: “All’Archivio di Stato sono state versate le

carte ricuperate dopo i noti eventi bellici maturati nel periodo 1940 – 1945”, nota che già in sé contiene

l’informazione che il materiale ci è pervenuto incompleto, e ancora: “Quando non si rileva alcuna

notizia dal carteggio del Tribunale marittimo di Pola consultare tutto il carteggio del Tribunale

marittimo di Venezia” che rivela la natura di un archivio che ha subito un avvicendamento di

competenze e di trasferimento di sede36.

Questa caratteristica della documentazione è apparsa subito visibile e qualificante. La sedimentazione

delle carte infatti evidenzia le traversie di tutta la documentazione e mostra in modo perspicuo tutti gli

spostamenti subiti dal 1918 sino al 1958, anno del versamento, e anche oltre.

Sono infatti chiari gli interventi delle diverse sedi di tribunali che furono via via competenti, dato

immediatamente rilevabile attraverso note e documenti inseriti nella composizione iniziale delle carte

che, seguendo un iter molto preciso, hanno, all’interno dei fascicoli, una loro precisa collocazione e

identificabilità.

Nel presente lavoro si è quindi ritenuto di primaria importanza non alterare in alcun modo l’ordine di

sedimentazione naturale delle carte e di seguire le indicazioni dell’ultimo inventario reperibile (quello

dell’elenco di versamento) che in qualche modo, pur non riproponendo l’ordinamento originario

dell’ente che lo produsse, è l’espressione di un altro e uguale ente diventato esso stesso produttore,

cristallizzando tutta la documentazione in un ordine ben preciso che potesse assolvere alla sua

funzione primaria: la reperibilità delle informazioni.

36

Anche le sentenze di declaratoria relative ai procedimenti compresi nell’archivio del Tribunale militare marittimo di

Pola sono state inglobate nell’Archivio del Tribunale militare marittimo di Venezia.

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Si è cercato inoltre di rilevare inesattezze e discrepanze rispetto all’inventario precedente e di rendere il

più possibile evidenti le varie tipologie di documenti attraverso una descrizione più analitica del

materiale.

In assenza di inventari di riferimento, ove la documentazione si presentava suddivisa solo per

argomenti della stessa natura e specificatamente nella serie<Pratiche relative alle diserzioni fiumane>, si

è proceduto ordinando le carte cronologicamente rispettando, comunque, l’ordine dato dall’ente

produttore per quel che riguarda gli allegati.

<Sentenze>.

I volumi di sentenze indicati sono effettivamente quelli presenti presso l’AS SP. Per la loro descrizione

si rimanda all’inventario in cui ne sono state evidenziate le caratteristiche.

Si fa comunque presente che non ci sono pervenuti i volumi delle sentenze relative all’anno 1920.

Questa considerazione consente di ipotizzare che la mancanza di documentazione di questo periodo

possa essere ricondotta sia alla dispersione del materiale, che ad un temporaneo vuoto di attività

dell’ente per i motivi specificati nella nota storico istituzionale. Infatti le sentenze relative al 1920

rilevate durante l’inventariazione, appartengono a procedimenti riconducibili al Tribunale militare

marittimo di Venezia.

<Fascicoli processuali>.

La serie <Fascicoli processuali>, secondo l’elenco di versamento del Tribunale militare di La Spezia e la

Guida agli Archivi di Stato Italiani, è contenuta in 21 buste per un totale di 694 fascicoli.

Durante il presente lavoro di inventariazione, il personale dell’AS SP ha ritenuto opportuno dividere

alcune buste a causa di una documentazione alquanto voluminosa di alcuni procedimenti. Al fine di non

alterare il numero delle buste presenti sia nell’elenco di versamento che nella “Guida agli archivi…” e

non generare ulteriore confusione in una documentazione già manipolata, si è deciso di aggiungere al

numero originario l’indicazione di “bis”, per cui nel totale complessivo delle 21 buste occorrerà

considerare le seguenti modificazioni:

- b. 1, fascc. 1 – 25

- b. 1 bis, fascc. 26 – 50

- b. 2, fascc. 51 – 95

- b. 3, fascc. 96 – 120

- b. 3 bis, fascc. 121 – 134

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- b. 4, fascc. 135 – 152

- b. 5, fascc. 153 – 175

- b. 5 bis, fascc. 176 – 246

- b. 6, fascc. 247 – 260

- b. 6 bis, fascc. 261 - 274

- b. 7, fascc. 275 – 320

- b. 8, fascc. 321 – 350

- b. 9, fascc. 351 – 376

- b. 10, fascc. 377 – 406

- b. 11, fascc. 407 – 428

- b. 12, fascc. 429 – 448

- b. 12 bis, fascc. 449 – 462

- b. 13, fascc. 463 – 469

- b. 13 bis, fascc. 470 – 482

- b. 14, fascc. 483 – 502

- b. 15, fascc. 503 - 534

- b. 16, fascc. 535 – 556

- b. 17, fascc. 557 – 577

- b. 17 bis, fascc. 578 – 589

- b. 18, fascc. 590 – 616

- b. 19, fascc. 617 – 643

- b. 20, fasc. 644 – 666

- b. 21, fascc. 667 - 694

per un totale effettivo di 28 buste.

Nel controllo dei fascicoli si sono rilevate alcune discrepanze di numerazione rispetto all’inventario

degli imputati indicato nell’elenco di versamento. In particolare si contano 9 fascicoli in più rispetto

ad esso ai quali è stato applicato lo stesso criterio usato per il conteggio delle buste, tra l’altro già

utilizzato dall’ente versante. Quindi ai 694 fascicoli vanno aggiunti i fascicoli:

- 4 bis

- 6 bis

- 159 bis

- 239 bis

- 258 bis

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- 278 bis

- 289 bis

- 345 bis

- 528 bis

per un totale di 703 fascicoli.

Unica eccezione è rappresentata dai fascc. 239 bis e 289 bis già considerato nel vecchio inventario

dell’ente versante.

Tale differenza di numerazione dipende da errori dovuti a dimenticanze o salti nella numerazione di

corda posta a timbro sul fascicolo.

A questo proposito va rilevato un dato estremamente importante per la considerazione della

documentazione.

L’elenco di versamento del Tribunale militare di La Spezia del 1958 relativo ai fascicoli processuali (ma

anche per il resto del materiale), è il frutto di un lavoro di ordinamento su tutta la documentazione

superstite, che però non ha tenuto conto dei numeri di riferimento originari.37

Infatti pare verosimile che nel lavoro di ordinamento i fascicoli siano stati ordinati in base alle

denominazioni che il Tribunale di Pola assunse durante il suo funzionamento, raggruppando nella

numerazione iniziale tutti i procedimenti effettuati dal tribunale di guerra (fascc. 1 – 246) e in quella

successiva tutti i procedimenti effettuati dal tribunale militare del dipartimento (fascc. 247 – 694 con

l’eccezione dei fascc. 280 – 315 che trattano delle diserzioni fiumane e riprendono la denominazione di

tribunale di guerra).

Ciò pare avere una sua logica interpretazione in quanto segue un criterio cronologico di ordinamento

legato alla vita del tribunale, ma è per altri aspetti fuorviante nella ricostruzione dell’ordinamento

originario poiché, specialmente nella prima parte (ma anche in seguito), sono stati inseriti procedimenti

(nella fattispecie quelli relativi alle diserzioni fiumane) che hanno varie date di riferimento e non sempre

rispettano l’ordine cronologico.

D’altra parte i pochi riferimenti che la cancelleria del tribunale di La Spezia appose nella

documentazione dopo l’acquisizione di questa in seguito alla soppressione del Tribunale di Venezia

(dove, si ricorda, era precedentemente confluita) dagli anni 1931 in poi, ci avverte di un ordinamento

diverso rispetto a quello del 1958, ma al momento non ricostruibile per mancanza di mezzi di corredo

coevi ed anche perché sarebbe necessario valutare a fondo la prassi usata negli altri tribunali in cui la

documentazione confluì. Una prassi che, pur rispettando regole generalizzate e normalizzate, non è da

37

Su tale argomento cfr. P. Carucci, Versamenti e ordinamento degli archivi degli organi centrali dello Stato, in

“Rassegna degli Archivi di Stato” XXXVIII, 1978.

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escludere potesse comunque seguire, per certi aspetti, norme proprie alla singola cancelleria per

l’elaborazione dei dati.

Il tribunale, nella formazione dei fascicoli, seguiva una prassi codificata negli articoli del Codice di

procedura penale marittimo, per cui la documentazione veniva raccolta in base ad un iter ben preciso

usato nei procedimenti.

Ogni fascicolo, infatti, presenta le medesime modalità di accorpamento delle carte. Esso è sempre

racchiuso in una copertina38 sulla quale venivano riportati i dati essenziali relativi al processo:

intestazione del tribunale, nome dell’imputato con numero di matricola e paternità e maternità (ma non

sempre), capo di imputazione.

Nella parte inferiore della copertina, a sinistra, venivano riportate: la data della denuncia (talvolta del

reato), la data della richiesta di procedimento, la data della sentenza di rinvio a giudizio e la data di

proscioglimento, la data della sentenza della commissione d’inchiesta e la data della sentenza del

tribunale, specificando che la data della sentenza della Commissione di inchiesta non è indicata nei

procedimenti che riguardano il tribunale di guerra.39

Tranne poche eccezioni, veniva sempre indicato anche l’esito della sentenza.

In alto a sinistra venivano sempre indicati il numero di archivio, il numero del registro generale e, non

sempre, il numero di registro istruzione. Talvolta veniva indicato anche il numero del registro corpi

reato.

All’interno del fascicolo, il primo foglio conteneva sempre l’indice degli atti, non numerato, con il

riferimento delle carte in genere numerate.

Seguivano quindi le carte relative alla denuncia, all’inizio del procedimento e quelle relative all’istruzione

del processo (interrogatori, verifiche e quant’altro), le conclusioni del pubblico ministero , la sentenza

della Commissione di inchiesta (ove presente) ed in ultimo la sentenza del tribunale o l’ordine di

archiviazione degli atti.

Il tutto veniva fascicolato in ordine cronologico, in modo che la carta più vecchia risultasse all’inizio del

procedimento e quella più recente in fondo al fascicolo. Spesso, comunque, la sentenza era fuori

fascicolazione, inserita, come carta volante, all’inizio o in fondo al fascicolo.

I fogli matricolari erano spesso fuori fascicolazione e a volte erano considerati nel computo delle carte e

altre volte no.

Anche nel caso della cartulazione, nel presente lavoro, si è seguito rigorosamente l’ordine trovato

considerando sempre l’indice degli atti che molto spesso presenta aggiunte di numerazione da parte

degli altri tribunali che dopo quello di Pola furono competenti e che accrebbero la consistenza del

38

Solo a livello di curiosità si fa notare che i primi fascicoli contenuti nell’Archivio del Tribunale di Pola sono racchiusi

in una copertina per così dire riciclata dalla vecchia cancelleria austro – ungarica. Infatti la parte interna delle copertine

presenta spesso le parti stampate in lingua tedesca. 39

In tempo di guerra non c’era Commissione d’inchiesta: cfr. d.l.lgt. 3 gennaio 1918, n 2 Titolo I, art. 2.

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fascicolo. Numerose sono comunque le carte non numerate, tutte rilevate e lasciate nell’ordine in cui si

trovano nel fascicolo nella loro collocazione originaria.

Non si è potuto ricostruire su quale base venisse attribuito il numero di archivio ai vari fascicoli, ma è

credibile ritenere che essi fossero assegnati man mano sulla base della ricezione delle denunce e non

sulla data effettiva delle denunce o della data dell’inizio del procedimento.

Importante risulta essere invece il numero di registro generale che rappresenta anche il numero del

processo, sempre riportato nella parte sinistra in alto della sentenza, del quale però non si è in grado di

ricostruirne l’attribuzione nel tempo, poiché, se a volte segue un ordine cronologico ben preciso, altre

volte non lo segue affatto e l’unico elemento che sembra essere chiaro è che il numero di registro fosse

attribuito ai procedimenti con valenza annuale, cioè all’inizio di ogni nuovo anno si ricominciava dal n.

1., e venisse assegnato dopo il passaggio degli atti al pubblico ministero.

Purtroppo nel materiale consultato non c’è documentazione che possa illuminare maggiormente su

questo argomento.

Bisogna sempre infatti tenere presente che tale documentazione è ciò che ci è arrivato dopo vari

spostamenti e soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, per cui è da ritenere ragionevole che

molto materiale sia andato perduto o possa essersi mescolato con la documentazione di qualche altro

fondo.

Una larga sezione dei procedimenti contenuti in questa serie riguarda le diserzioni fiumane. Dalla b. 3

bis, fasc. 127 alla b. 5 bis, fasc. 199 e dalla b. 7, fasc. 280 alla b. 7, fasc. 315 e la b. 13, fasc. 468 vengono

raggruppati i procedimenti nei confronti dei disertori fiumani il cui esito fu quello della revoca

dell’ordine a procedere, ma per i quali venne iniziata l’istruzione formale e trattati come normali

procedimenti per diserzione, o altro reato, in zona e tempo di guerra.

Dalla b. 5 bis, fasc. 204 alla b. 5 bis, fasc. 246 vengono invece raggruppati i procedimenti nei confronti

dei disertori fiumani che furono compresi nel r. d. d’amnistia.

Questo secondo gruppo di fascicoli lascia dubbi sulla sua collocazione in questa serie poiché si ritiene

debbano far parte della serie successiva <Pratiche relative alle diserzioni fiumane> sia per la tipologia

della documentazione che per il raggruppamento operato nella sezione relativa ai fascicoli processuali, i

quali sono tutti compresi nel r. d. d’amnistia.

<Verbali di dibattimento>

Anche in questo caso si conferma la consistenza di questa serie e si rimanda all’inventario in cui sono

analiticamente descritte le caratteristiche

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<Registri vari>

Si conferma la consistenza di questa serie e si rimanda all’inventario per la loro descrizione.

<Pratiche relative alle diserzioni fiumane>.

La consistenza di questa serie viene indicata nella Guida agli Archivi di Stato in 2 buste e 1 registro e se

ne conferma la presenza presso l’AS SP.

La b. 1 contiene fascicoli processuali e la b. 2 contiene le pratiche relative alle diserzioni fiumane.

Come per la serie precedente <Fascicoli processuali>, anche la b. 1 di questa serie è stata divisa dal

personale dell’AS SP ed è stato adottato lo stesso criterio di aggiungere “bis” alla nuova busta sempre

per non alterare l’ordine già presente.

Nella valutazione della consistenza di questa serie bisogna dunque considerare le seguenti

modificazioni:

- b 1, fascc. 1 - 130

- b 1 bis, fascc. 131 – 261

- b. 2

per un totale di 3 buste.

I fascicoli processuali sono 261, ma anche in questa serie sono state rilevate alcune discrepanze di

numerazione per cui sono stati conteggiati 2 fascicoli in più rispetto al numero di corda dato dall’ente

versante.

Anche in questo caso i fascicoli in eccedenza dipendono da salto di numerazione e sono stati trattati

con lo stesso criterio e per le stesse motivazioni usato per le buste, per cui si è dato lo stesso numero di

corda del fascicolo precedente nella collocazione all’interno della serie con l’aggiunta di “bis”. Ai 261

fascicoli vanno aggiunti:

- fasc. 29 bis

- fasc. 210 bis

per un totale di fascc. 263.

I fascicoli sono ordinati per lettera alfabetica senza però l’ordine rigoroso della sequenza alfabetica, ma

raggruppando semplicemente i vari procedimenti in base alla lettera di inizio del cognome

dell’imputato.

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Questa sezione di fascicoli processuali riguarda i procedimenti nei confronti dei disertori fiumani che

vennero poi compresi nel decreto di amnistia loro concesso.

La copertina presenta l’intestazione del tribunale, il nome dell’imputato con la qualifica e il numero di

matricola e il capo di imputazione che in questo caso è sempre “Diserzione fiumana”.

Viene inoltre riportato il numero di registro generale (che corrisponde al numero di elenco generale) e il

numero di corda, impresso a timbro, dato dall’ente versante.

In fondo ad ogni copertina è stato applicato un foglietto dattiloscritto in cui viene riportata la dicitura di

prassi usata per l’archiviazione della pratica con il riferimento al decreto di amnistia e con la stessa data

per tutti i procedimenti.

Vengono quasi sempre riportati anche i riferimenti della raccolta per il reperimento delle pratiche.

All’interno del fascicolo le carte sono volanti e sono in genere molto poche, talvolta assenti, e non

numerate.

Si nota quasi sempre la presenza di un prestampato che veniva inviato alle varie caserme dei carabinieri

per informazioni sull’imputato al fine di accertare che la diserzione si fosse verificata veramente per un

sostegno alla causa fiumana, in modo che la pratica rientrasse nel decreto di amnistia concesso ai

legionari fiumani.

La b. 2 comprende invece le pratiche relative alle diserzioni fiumane ed è suddivisa in 4 fascicoli che a

loro volta contengono ulteriori suddivisioni di documentazione:

- fasc. 1 “Carteggio fiumano - documenti secondari di nessuna importanza”

Pratiche fiumane varie

Pratiche riguardanti sacchi e brande disertori fiumani

Protocollo fiumano

Imprese legionari

- fasc. 2 “Archivio fiumano – elenchi diversi”

Elenco dei militari di cui non risulta processo

E. Pratiche fiumane militari C. R. E.

H Pratiche fiumane ufficiali. Corrispondenza ministero – Divisione ufficiali ed altre

autorità

G Indagini e appunti ed elenchi preliminari. Nota dei militari dei quali i RR. CC. non

hanno potuto dare informazioni o non hanno risposto

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- fasc. 3 “Archivio fiumano – pacco documenti essenziali”

Elenchi dal n. 1 al n. 33 raccolta

Elenchi A – B – C raccolta

D elenchi dei processi fiumani già passati al P. m.

F elenco militari disertori dipendenti da autorità diverse (pratiche varie)

- fasc. 4 “Carteggio dell’archivio fiumano”

Tenente Ingravalle dott. Rocco

Carteggio riservato dell’avvocato militare di Pola

Carteggio esploratore Bronzetti

Situazione detenuti.

Di questa documentazione non esiste alcun inventario precedente per cui nel presente lavoro di

inventariazione e di riordinamento delle carte è stato adottato un criterio cronologico nel rispetto di una

documentazione con allegati (in cui la prima carta era quella di conclusione della pratica), numero di

protocollo e oggetto.

Fasi del lavoro di inventariazione..

La prima fase del presente lavoro di inventariazione è stata quella di una ricognizione generale del

materiale, ovvero della constatazione di fatto della presenza fisica di tutta la documentazione

nell’archivio così come veniva descritta nei mezzi di corredo a disposizione, unitamente allo studio delle

funzioni dei tribunali militari in generale e, poi, specificatamente, del tribunale in questione e del

periodo storico e culturale in cui questo ha operato.

Si è quindi proceduto alla schedatura manuale di tutto il materiale rilevando più elementi possibili utili

alla comprensione dell’archivio dell’ente produttore così come si è formato. Tale lavoro si è rivelato

utilissimo al fine di individuare esattamente le serie e di confrontarle con l’ultimo inventario reperibile,

oltrechè di acquisire particolari sempre più specifici sulle competenze dell’ente e di restistuire una

particolare immagine della vita militare, ma non solo, dell’epoca.

Nel trasferimento dei dati sul SIAS per la parte relativa ai <Fascicoli processuali> e >Pratiche relative

alle diserzioni fiumane – Fascicoli processuali> l’unità minima di descrizione è rappresentata dai singoli

fascicoli, mentre per la parte restante si è indicata la suddivisione delle sottoserie con i fascicoli di

riferimento senza arrivare alla descrizione minima dell’unità documentaria

Per la descrizione dei fascicoli sono stati inseriti gli elementi principali richiesti dai campi del sistema al

fine del riconoscimento univoco dell’unità documentaria mentre nel campo descrizione si è dato conto

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di una descrizione più particolareggiata dei contenuti dei singoli fascicoli. Le date inserite fanno sempre

riferimento all’inizio del procedimento e alla data di sentenza con l’indicazione di eventuali estremi

cronologici ante e post quem.

Inventario, nota istituzionale e nota archivistica a cura di Bruna La Sorda, anno 2008.