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IPERCOMPENDIO di DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE

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IPERCOMPENDIO diDIRITTO PUBBLICOE COSTITUZIONALE

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Per info contattaci su WhatsApp al 366 65 99 985

La pubblicazione di questo volume, pur curato con scrupolosa attenzione dagli Autori e dalla reda-zione, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte degli stessi e della Casa editrice per eventuali errori, incongruenze o difformità dai contenuti delle prove effettivamente sommini-strate in sede di concorso.Tuttavia per continuare a migliorare la qualità delle sue pubblicazioni e renderle sempre più mira-te alle esigenze dei lettori, la Edizioni Simone sarà lieta di ricevere segnalazioni o osservazioni all’in-dirizzo [email protected]

Questo volume è stato stampato nel mese di aprile 2021 presso:GFC Stampa SRL Unipersonale Via Palazziello, 79 - Volla (NA)

IP2 | Ipercompendio Diritto Pubblico e Costituzionale

Art director | Gianfranco De Angelis Responsabili grafici di fotocomposizione | Bianca Pierro e Marco Esposito Coordinatrice di fotocomposizione | Iole Reale Impaginazione | Raffaella Molino

Copyright © 2021 Simone s.r.l.Via F. Caracciolo, n. 1180122 Napoli

Titolo, metodologie, contenuti e diritti sono riservati.Vietata ogni forma di riproduzione se non autorizzata dall’Editore.

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PREMESSA

Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …Cominciamo a leggere…Poi… continuiamo…Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapola­

re nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolinea­

re le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per cat­turare i concetti cardine della disciplina.

Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tem­po, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esi­to del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della prepara­zione…

Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione? Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini del­

la materia e risposto esaurientemente alle domande del docente.Perché limitarsi al solo testo di adozione e non cambiare sistema? E come?Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccol­

te, prima di affrontare la prova cos’altro può venirci incontro?Gli Ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituisco­

no pratiche guide che, affiancate al manuale adottato, consentono di ripercor­rere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.

L’Ipercompendio costituisce un testo stimolante che, grazie al colore, alle schede, alle mappe concettuali, permette di ottimizzare la preparazione, di «navigare» nella materia, di tenere viva l’attenzione e, soprattutto, di miglio­rare l’apprendimento, attraverso l’ausilio della memoria visiva.

All’inizio di ogni capitolo vengono focalizzati in poche battute gli argo­menti di studio.

In appendice c’è un glossario di particolare utilità per il ripasso finale.

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Capitolo 1 - Norme e ordinamento giuridico

1. Diritto pubblico e diritto costituzionale ................................................. Pag. 5 2. Il concetto di diritto ................................................................................. » 5 3. Le norme giuridiche ................................................................................. » 6 4. L’ordinamento giuridico .......................................................................... » 7 5. Le situazioni giuridiche soggettive .......................................................... » 9 6. I soggetti di diritto .................................................................................... » 10

Capitolo 2 - Lo Stato

1. Il termine «stato» e sue accezioni ........................................................... » 12 2. Elementi costitutivi dello Stato ............................................................... » 12 3. Il popolo e la cittadinanza ....................................................................... » 13 4. Il territorio ................................................................................................ » 16 5. La sovranità .............................................................................................. » 16

Capitolo 3 - Forme di Stato e forme di governo

1. L’evoluzione delle forme di Stato ............................................................ » 18 2. Stato unitario, Stato regionale, Stato federale ....................................... » 20 3. Forme di Governo .................................................................................... » 21

Capitolo 4 - La Comunità internazionale

1. Il diritto della Comunità internazionale ................................................. » 23 2. I soggetti dell’ordinamento internazionale ............................................. » 24 3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ......................................... » 25 4. Costituzione italiana e ordinamento internazionale .............................. » 26

Capitolo 5 - L’Unione europea

1. L’ordinamento dell’Unione europea ........................................................ » 28 2. Storia dell’integrazione europea.............................................................. » 28 3. Le istituzioni europee .............................................................................. » 30 4. Costituzione italiana e Unione europea .................................................. » 32

Capitolo 6 - Le fonti del diritto

1. Nozione e classificazione ......................................................................... » 34 2. Rapporti tra le fonti ................................................................................. » 34 3. L’interpretazione delle fonti ..................................................................... » 35 4. L‘analogia ................................................................................................. » 36 5. Le fonti di rango costituzionale .............................................................. » 36 6. Le fonti dell’Unione europea ................................................................... » 38 7. Le fonti di diritto internazionale ............................................................. » 39 8. Le leggi ordinarie ..................................................................................... » 40 9. I decreti legislativi (o leggi delegate) ....................................................... » 4110. I Decreti-legge ........................................................................................... » 4211. Il referendum abrogativo ......................................................................... » 4412. I regolamenti parlamentari...................................................................... » 4713. I regolamenti dell’Esecutivo .................................................................... » 47

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14. Le fonti regionali ...................................................................................... Pag. 4915. Le fonti degli enti locali ........................................................................... » 5016. La consuetudine ....................................................................................... » 5017. La consuetudine costituzionale ............................................................... » 5118. Le convenzioni costituzionali .................................................................. » 51

Capitolo 7 - Diritti dell’uomo: riconoscimento e tutela

1. La tutela costituzionale dei diritti dell’uomo.......................................... » 53 2. La tutela dei diritti dell’uomo nell’Unione europea ............................... » 54 3. La tutela internazionale dell’ONU ........................................................... » 54 4. La tutela dei diritti dell’uomo da parte del Consiglio d’Europa ............ » 55

Capitolo 8 - I principi fondamentali

1. Il principio democratico .......................................................................... » 57 2. L’inviolabilità dei diritti dell’uomo .......................................................... » 57 3. Il principio di uguaglianza....................................................................... » 59 4. Il principio lavorista ................................................................................. » 61 5. Il principio autonomista .......................................................................... » 61 6. La tutela delle minoranze linguistiche .................................................... » 62 7. Il principio pattizio .................................................................................. » 63 8. Il principio del pluralismo religioso ........................................................ » 64 9. Il principio culturale e ambientalista ...................................................... » 6410. Il principio internazionalista ................................................................... » 6511. Il principio pacifista ................................................................................. » 6612. Il tricolore come bandiera della Repubblica .......................................... » 67

Capitolo 9 - I rapporti civili

1. La libertà personale.................................................................................. » 68 2. La libertà di domicilio ............................................................................. » 69 3. La libertà e la segretezza della corrispondenza ...................................... » 70 4. La libertà di circolazione e soggiorno ..................................................... » 71 5. La libertà di riunione ............................................................................... » 72 6. La libertà di associazione ........................................................................ » 73 7. La libertà religiosa ................................................................................... » 74 8. La libertà di manifestazione del pensiero ............................................... » 75 9. La libertà di stampa ................................................................................. » 7610. Le garanzie dei diritti a tutela dei singoli ............................................... » 77

Capitolo 10 - I rapporti etico-sociali

1. La famiglia ................................................................................................ » 79 2. Le convivenze di fatto .............................................................................. » 80 3. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso .......................................... » 81 4. La procreazione medicalmente assistita ................................................. » 82 5. La tutela della salute ................................................................................ » 82 6. Le disposizioni anticipate di trattamento ............................................... » 83 7. La tutela dell’ambiente ............................................................................. » 84 8. La libertà artistica, scientifica e di insegnamento .................................. » 84 9. La libertà dell’istruzione e il diritto allo studio ...................................... » 85

Capitolo 11 - I rapporti economici

1. La tutela del lavoro................................................................................... » 86 2. Il principio della giusta retribuzione ...................................................... » 87

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3. Il divieto di discriminazione in materia di lavoro .................................. Pag. 87 4. Il principio della sicurezza sociale .......................................................... » 89 5. La libertà sindacale .................................................................................. » 89 6. Il diritto di sciopero ................................................................................. » 90 7. La libertà di iniziativa economica ........................................................... » 91 8. Il riconoscimento della proprietà privata ............................................... » 92 9. L’intervento pubblico nell’economia ....................................................... » 93

Capitolo 12 - I rapporti politici 1. Il diritto di voto ........................................................................................ » 95 2. L’elettorato passivo ................................................................................... » 97 3. I partiti politici ......................................................................................... » 98 4. Il diritto di petizione popolare ................................................................ » 99 5. La parità di accesso alle cariche elettive ................................................. » 100 6. La difesa della Patria ................................................................................ » 101 7. La partecipazione alle spese dello Stato ................................................. » 102 8. Essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi ...... » 102

Capitolo 13 - Il Parlamento

Sezione IL’organizzazione delle Camere

1. Nozione e Funzioni .................................................................................. » 103 2. La struttura del parlamento .................................................................... » 103 3. Prerogative delle Camere ......................................................................... » 104 4. Gli organi interni delle Camere ............................................................... » 104 5. La durata del mandato parlamentare ..................................................... » 106 6. I sistemi elettorali del Parlamento .......................................................... » 106 7. La legge elettorale di Camera e Senato ................................................... » 107 8. La riduzione del numero dei parlamentari............................................. » 107 9. Il divieto di mandato imperativo ............................................................. » 10810. Le prerogative dei parlamentari .............................................................. » 108

Sezione IILe funzioni del Parlamento

1. Introduzione ............................................................................................. » 109 2. La convocazione delle Camere ................................................................ » 109 3. Pubblicità delle sedute ............................................................................. » 110 4. Votazioni ................................................................................................... » 110 5. Il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie .......................... » 111 6. La legge delega e la conversione dei decreti-legge ................................. » 114 7. L’attività di indirizzo politico ................................................................... » 114 8. Il procedimento di approvazione delle leggi Costituzionali .................. » 116 9. Segue: Il referendum costituzionale (sospensivo) .................................. » 11810. Le Camere riunite in seduta comune ...................................................... » 11911. Il procedimento di messa in stato d’accusa del Presidente della Repub- blica ........................................................................................................... » 119

Capitolo 14 - Il Presidente della Repubblica

1. Definizione e caratteri .............................................................................. » 121 2. L’elezione del Capo dello Stato ................................................................ » 121 3. Il «supplente» del Presidente ................................................................... » 123 4. La responsabilità del Capo dello Stato ................................................... » 123

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5. Prerogative del Presidente della Repubblica .......................................... Pag. 124 6. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica .................................... » 124 7. Attribuzioni relative alla funzione legislativa ......................................... » 125 8. Attribuzioni relative alla funzione esecutiva .......................................... » 128 9. Attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale ................................. » 13010. Attribuzioni di carattere amministrativo ................................................ » 13111. La controfirma ministeriale ..................................................................... » 131

Capitolo 15 - Il Governo

1. Nozione, caratteri, funzioni ..................................................................... » 132 2. La formazione del governo: giuramento e fiducia ................................. » 133 3. Cause di cessazione del Governo............................................................. » 133 4. Il Presidente del Consiglio ....................................................................... » 134 5. I Ministri ................................................................................................... » 136 6. Sottosegretari di Stato e Vice Ministri .................................................... » 138 7. Il Consiglio dei Ministri ........................................................................... » 138 8. Comitati di Ministri e Comitati interministeriali ................................... » 138 9. Le funzioni del governo ........................................................................... » 13910. La funzione di indirizzo politico ............................................................. » 14011. Gli atti di alta amministrazione .............................................................. » 14112. L’attività legislativa eccezionale del Governo ......................................... » 141

Capitolo 16 - La Pubblica Amministrazione

1. Principi costituzionali sull’attività amministrativa ................................ » 143 2. Organizzazione amministrativa diretta e indiretta ................................ » 145 3. L’organizzazione dell’amministrazione centrale: i Ministeri ................. » 146 4. L’organizzazione dell’amministrazione per Autorità Indipendenti ....... » 146 5. L’organizzazione periferica dello Stato ................................................... » 147

Capitolo 17 - Gli organi ausiliari

1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) .................... » 149 2. La Corte dei conti ..................................................................................... » 150 3. Il Consiglio di Stato .................................................................................. » 150

Capitolo 18 - La Magistratura

1. La giurisdizione ........................................................................................ » 151 2. Autonomia e indipendenza della magistratura ...................................... » 152 3. La responsabilità dei magistrati .............................................................. » 153 4. I principi del giusto processo .................................................................. » 155 5. L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale .................................... » 155 6. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ................................... » 156

Capitolo 19 - La Corte costituzionale

1. Nozione ..................................................................................................... » 157 2. Composizione ........................................................................................... » 157 3. Status di giudice costituzionale .............................................................. » 158 4. Prerogative della Corte ............................................................................. » 159 5. Le attribuzioni della Corte Costituzionale .............................................. » 159 6. Il sindacato di legittimità delle leggi ....................................................... » 159 7. Il giudizio in via incidentale ................................................................... » 161 8. Il giudizio in via principale (o in via d’azione) ....................................... » 163

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9. Tipologia delle Decisioni della corte ....................................................... Pag. 16310. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità ................................ » 16511. Conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra regioni ...................... » 16512. Conflitti di attribuzione fra i poteri dell o Stato ...................................... » 16613. I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ................. » 16714. giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum .......................... » 167

Capitolo 20 - Gli enti territoriali

1. La suddivisione territoriale della Repubblica......................................... » 168

Sezione ILe Regioni: autonomia e poteri

1. L’ordinamento regionale .......................................................................... » 168 2. La potestà legislativa delle Regioni ......................................................... » 170 3. Il potere regolamentare............................................................................ » 171 4. L’autonomia finanziaria ........................................................................... » 171 5. Il federalismo fiscale ................................................................................ » 172

Sezione IIIl sistema di governo regionale

1. Il Consiglio regionale ............................................................................... » 173 2. La Giunta regionale.................................................................................. » 174 3. Il Presidente della Regione ...................................................................... » 174 4. Il Difensore civico regionale .................................................................... » 175 5. Il controllo dello Stato sulla funzionalità degli organi .......................... » 175

Sezione IIIComuni, Province e Città metropolitane

1. Il decentramento dei poteri attraverso le autonomie locali ................... » 175 2. Fonti normative in materia di enti locali ................................................ » 176 3. Autonomia normativa e autonomia finanziaria ..................................... » 176 4. Il Comune ................................................................................................. » 177 5. La Provincia .............................................................................................. » 179 6. La Città metropolitana ............................................................................. » 180 7. Lo status di «Roma capitale»................................................................... » 181 8. Modifiche territoriali ................................................................................ » 182 9. Le Unioni di Comuni................................................................................ » 18210. Le Comunità montane e le Comunità isolane o dell’arcipelago ............ » 18311. I controlli sugli organi degli enti locali ................................................... » 183

Sezione IVI rapporti fra i diversi livelli di Governo

1. Le Regioni e lo Stato ................................................................................ » 184 2. Il Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie ............. » 185 3. Il Consiglio delle autonomie locali .......................................................... » 186 4. Le Regioni e l’Unione europea................................................................. » 186 5. Le Regioni e l’ordinamento internazionale ............................................ » 187 6. I poteri sostitutivi di Stato e Regioni ...................................................... » 187

Appendice ....................................................................................................... » 189

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Vol. 2/3Schemi & Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale

Vol. E5/ALa Costituzione Italiana

Esplicata Minor

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Norme e ordinamento giuridicoCapitolo

1Questo capitolo introduce le premesse per lo studio del diritto pubblico e co-

stituzionale.Viene anzitutto definito il concetto di diritto pubblico e costituzionale.Ci si sofferma, quindi, sulle norme giuridiche, descrivendone i caratteri e la ti-pologia. Particolare attenzione è dedicata, infine, allo studio dell’ordinamen-to giuridico nella sua evoluzione storica.

1. DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto pubblico è quel complesso di norme che disciplina la formazio-ne, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rap-porti che questi intrattengono con i privati, soprattutto nei casi in cui gli enti siano in una posizione di superiorità rispetto ai singoli derivante dalla loro ve-ste di pubblica autorità.

Il diritto costituzionale costituisce, invece, la principale branca del dirit-to pubblico che studia i principi e le norme fondamentali relativi della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti appartenenti all’ordinamen-to giuridico.

Il diritto costituzionale in particolare:

— enuncia i principi e i valori che rappresentano le linee guida per il legislatore, la pubblica amministrazione e il potere giudiziario;

— illustra e disciplina l’organizzazione costituzionale dello Stato e i rapporti tra organi supe-riorem non recognoscentes (Parlamento, Governo, Capo dello Stato etc.);

— enumera le libertà e i diritti costituzionalmente garantiti agli individui e ai cittadini;— espone il sistema di giustizia costituzionale a tutela della Costituzione.

2. IL CONCETTO DI DIRITTO

Il concetto di diritto, nella sua accezione più elementare, è quel «complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività, in un dato momento storico» (CARETTI-DE SIERVO).

Nel linguaggio giuridico, il termine «diritto» può assumere due significati:

1. in senso soggettivo, indica una pretesa del singolo nei confronti degli altri soggetti e dell’ordinamento;

2. in senso oggettivo, designa un insieme di norme giuridiche (l’ordinamento giuridico).

Quanto alle funzioni, è possibile individuare tre settori di intervento del diritto:

1. la repressione dei comportamenti socialmente pericolosi;2. la creazione e il mantenimento di apparati, beni e servizi a vantaggio della

comunità;3. l’istituzione e l’organizzazione dei pubblici poteri.

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Queste funzioni sono riconducibili a tre branche del diritto: il diritto pena-le, il diritto amministrativo e il diritto costituzionale.

3. LE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche sono le regole precostituite da un’autorità che di-sciplinano in astratto la condotta dei consociati.

Dalle norme giuridiche, ad osservanza obbligatoria, si differenziano le norme morali ai cui precetti si può aderire spontaneamente.

Caratteri

➤Obbligatorietà: vincolano e devono essere rispettate sia dalle per-sone fisiche e giuridiche private che dalle autorità pubbliche

➤Generalità e astrattezza: regolano un numero indefinito di casi (astrattezza) e si rivolgono ad ampie categorie di soggetti o alla gene-ralità degli stessi (generalità); non sono tali, dunque, le leggi ad perso-nam, quelle cioè che avvantaggiano una sola persona

➤Novità: devono stabilire prescrizioni prima inesistenti

➤Coercibilità (o imperatività): la loro osservanza da parte dei desti-natari è assicurata da una sanzione, nell’ipotesi di violazione delle stesse irrogata dallo Stato

➤Positività: fanno riferimento a interessi necessari nella comunità; tale carattere è strettamente connesso a quello della effettività

➤Esteriorità: richiedono un comportamento esteriore del destinatario anche se lo stesso dentro di sé non le condivide.

Elementi

➤Precetto: comando contenuto nella norma che può essere positivo (paga il tuo debito) o negativo (non rubare)

➤Sanzione: reazione dell’ordinamento all’inosservanza del precetto che si risolve in una minaccia di un castigo (es.: subirai la condanna alla reclusione…); talvolta alla sanzione si sostituisce un premio o un fat-to favorevole per il soggetto (es.: sconto di pena ai pentiti, benefici fi-scali per le imprese che assumono nuovo personale etc.)

Delle norme giuridiche vengono operate varie classificazioni:

a) in base al contenuto, si distinguono in:

— proibitive, se contengono un divieto (non rubare, non recare danno ad altri etc.);— precettive, se contengono un comando (paga il debito);— permissive, se concedono delle facoltà di cui il singolo può fare uso o meno (facoltà di

ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado);

b) in base alla derogabilità (possibilità per i destinatari di non seguirle), si distinguono in:

— dispositive, se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dal-le parti (ad esempio il comma 2 dell’art. 1282 c.c. sancisce: «Salvo patto contrario, i crediti per i fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora»);

— suppletive, se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle par-ti (ad esempio l’art. 1063 c.c. che sancisce: «L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti...»);

— cogenti (o imperative, o assolute, o di ordine pubblico), se non possono essere disappli-cate (derogate) neppure mediante l’accordo degli interessati;

c) in base alla sanzione, si distinguono in:

— perfette, se munite di sanzione;— imperfette, se prive di sanzione.

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Norm

e e ordinamento giuridico

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Capitolo4. L’ORDINAMENTO GIURIDICO

A) Definizione

L’ordinamento giuridico costituisce un insieme di norme dirette a disci-plinare una collettività organizzata di persone, sia dal punto di vista dei rapporti che instaura, sia dal punto di vista dell’organizzazione che adotta.

Le norme poste dall’ordinamento sono vincolanti, dotate cioè di sanzio-ni che si applicano in caso di una loro violazione.

Dall’esistenza di più gruppi sociali organizzati deriva il concetto di plura-lità degli ordinamenti giuridici.

B) Teorie

Il concetto di ordinamento giuridico è stato variamente interpretato a se-conda delle diverse teorie che considerano:

a) la norma quale elemento fondante l’organizzazione sociale (cd. norma-tivismo): secondo tale teoria, che vede il giurista viennese Hans Kelsen quale suo esponente principale, l’ordinamento giuridico è un insieme di norme ciascuna delle quali è legittimata da altre norme superiori. L’ordi-namento giuridico, infatti, è concepito secondo una struttura piramida-le che trova il suo vertice in una norma fondamentale (Grundnorm) che sintetizza in unità la pluralità di norme di cui si compone l’ordinamento e che costituisce il presupposto necessario per la sua esistenza;

b) l’istituzione quale fonte produttrice del diritto (cd. istituzionalismo): tale dottrina, che ha avuto in Santi Romano il suo massimo rappresentante, con-sidera il complesso delle norme come il risultato scaturente dall’organizza-zione sociale di un determinato gruppo di individui. È l’organizzazione uma-na che, una volta costituita, si dà un ordine normativo. L’ordinamento giu-ridico, quindi, si identifica con il corpo sociale inteso come istituzione;

c) la decisione quale origine dell’ordinamento (cd. decisionismo): il presup-posto di tale concezione, rappresentata soprattutto da Schmitt, è costitui-to dal momento della «decisione» che fonda la sovranità del potere politi-co e giuridico. Diritto e potere riguardano esclusivamente la persona che possieda l’autorità di decidere le regole della convivenza non solo in situa-zione di normalità ma soprattutto nello «stato di eccezione».

C) Classificazione

I criteri di classificazione degli ordinamenti giuridici riguardano:

a) il grado e l’intensità del vincolo che lega gli associati (esempio: il cittadino è legato indissolubilmente all’ordinamento statale, mentre non lo è in altri tipi di ordinamenti come, ad esempio, un’associazione sportiva);

b) la natura del vincolo con i soggetti dell’associazione: il vincolo può essere neces-sario o volontario;

c) il collegamento (o meno) con un territorio;d) il fine perseguito: esistono infatti ordinamenti a fini morali, religiosi, ricre-

ativi etc.;e) la fonte dell’ordinamento: si distinguono gli ordinamenti originari (sorti in-

dipendentemente da altri ordinamenti precedenti, ad esempio lo Stato) da quelli derivati (che devono ad altri ordinamenti superiori la loro formazio-ne e la disciplina).

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Capitolo

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La più importante distinzione tiene conto degli scopi perseguiti:

— ordinamenti politici (o a fini generali), quando l’obiettivo prioritario è lo sviluppo e la conservazione della società, nonché ogni altra finalità connes-sa al raggiungimento del bene comune. Tipici ordinamenti politici, o a fini generali, sono quelli statali in quanto rappresentano il tipo di ordinamento prevalente che stabilisce i criteri ed i limiti organizzativi e di esistenza degli al-tri ordinamenti che vigono nel suo interno;

— ordinamenti non politici (o a fini particolari), quando l’obiettivo è la sod-disfazione di interessi ben determinati e delimitati (sportivi, culturali, eco-nomici etc.).

Gli ordinamenti, inoltre, si distinguono in:

— originari, sorti indipendentemente da altri ordinamenti precedenti;— derivati, che devono ad altri ordinamenti la loro formazione.

Il concetto di originarietà fa riferimento a una non-derivazione di carattere logico: ciò signifi-ca che un ordinamento che succede ad un altro, se recide ogni legame con esso, deve conside-rarsi originario.

D) Ordinamenti di common law e civil law

Rispetto alla matrice storica, la maggioranza degli ordinamenti giuridici contemporanei sono stati ripartiti da René Davíd in due grandi famiglie giu-ridiche:

a) ordinamenti di common law, basati su regole in prevalenza non scritte e su decisioni giurisprudenziali.

Il sistema di common law, dal quale derivano gli ordinamenti dell’Inghilterra, del Galles, de-gli Stati Uniti d’America (con l’eccezione, per alcuni aspetti, dello Stato della Louisiana) e, con alcune peculiarità, dell’Australia, della Nuova Zelanda e del Canada (esclusa la regio-ne francofona del Québec), affonda le sue radici nel diritto inglese che iniziò il suo sviluppo dopo la conquista normanna.

Principale caratteristica di tali ordinamenti è l’eterogeneità delle fonti di vertice, non raccolte né rigorosamente codificate in un testo normativo. Così, ad esempio, i principi costituzionali britannici sono da ricercare in diversi documenti solenni emanati dai poteri di vertice, che vanno dalla Magna Charta Libertatis (1215) a quelli più recenti che tutti insieme rap-presentano la cd. «Costituzione materiale».

Nell’ambito di questi ordinamenti, estremamente rilevante è la funzione giurisprudenziale che, attraverso l’applicazione del principio dello stare de-cisis — la decisione del giudice superiore per un giudizio del passato analo-go a quello in corso costituisce un precedente obbligatorio per altro giudi-zio successivo — consente la creazione del diritto da parte del giudice;

b) ordinamenti di civil law, che si caratterizzano per un complesso di regole scritte. In tali Paesi rilievo marginale assumono le pronunce giurispruden-ziali che non hanno il peso di precedente vincolante: nei sistemi di civil law, infatti, al giudice è riservata solo la funzione di applicare le regole giuri-diche, non anche di crearle.

Con l’espressione «civil law» (o «diritto continentale») si è soliti fare riferimento agli ordi-namenti appartenenti alla famiglia romano-germanica, sviluppatasi a partire dal XIII seco-lo nell’Europa continentale, che costituisce la prima famiglia del mondo giuridico contem-poraneo (oltre che la più diffusa).

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Capitolo Il suo sviluppo può essere idealmente distinto in due periodi:

— dal XIII al XVIII secolo, grazie all’influsso della dottrina, si assistette ad una vera e pro-pria rinascita degli studi di diritto romano in tutte le università europee [in particola-re delle regole di diritto introdotte dai tempi di Augusto a Giustiniano (I sec., VII sec d.C.)];

— dal XIX secolo si è, invece, proceduto ad un’opera di codificazione e positivizzazione del diritto.

5. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Una volta disciplinato dalla norma un fatto o atto giuridico (fattispecie astrat-ta), il suo verificarsi produce determinati effetti giuridici che danno vita alla creazione, modifica o estinzione di differenti situazioni giuridiche soggettive.

Le situazioni giuridiche soggettive, che rappresentano la condizione in cui si trova un soggetto nei confronti dell’ordinamento, si distinguono in:

— attive (o di vantaggio), volte a garantire risultati favorevoli per colui che ne risulti titolare (esempio: la titolarità un diritto);

— passive (o di svantaggio), che impongono al soggetto che ne è titolare com-portamenti strumentali alla soddisfazione dell’interesse altrui (esempio: servitù di passaggio).

Le situazioni attive si sostanziano nell’esercizio di libertà, poteri e facoltà, mentre le passive si concretizzano in diverse posizioni di assoggettamento ad altrui poteri e limita la sfera di azione del titolare.

Tra le situazioni giuridiche soggettive attive si distinguono:

— il diritto soggettivo: potere di agire per il soddisfacimento del proprio in-teresse, protetto dall’ordinamento giuridico in modo pieno e diretto (es. il diritto di proprietà);

— l’interesse legittimo: interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell’ordinamento volto al consegui-mento di un risultato favorevole in occasione dell’esercizio della potestà pubblica (es. diritto di chi partecipa ad un pubblico concorso che le prove si svolgano secondo le regole);

— il potere giuridico: manifestazione dell’autonomia di un soggetto nella ti-tolarità di specifiche situazioni giuridiche attive (es. la condizione di pro-prietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell’uso del suo bene);

— il diritto potestativo: potere di determinare mutamenti nella situazione giu-ridica di un altro soggetto (es. diritto del proprietario di decidere o non de-cidere la divisione del bene che possiede in comunione con altri);

— la potestà: potere attribuito a un soggetto per la realizzazione di uno spe-cifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà (es. genitori che esercitano determinati poteri nell’interesse del figlio minore);

— la facoltà: modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l’utiliz-zo di una situazione giuridica attiva (come quelle concesse al proprietario che può anche non utilizzare il suo bene).

Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive passive rientrano:

— il dovere: complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività (es. difendere la patria);

— l’obbligo: situazione giuridica di un soggetto tenuto a determinati compor-tamenti (es. obbligo del debitore di pagare una somma al creditore);

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Capitolo

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— l’onere (modus): comportamento da tenere in relazione a un potere con-dizionando così il suo esercizio (es. redigere una domanda per ottenere una autorizzazione);

— la soggezione: sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’eserci-zio dell’altrui diritto potestativo (es. la posizione di colui che riceve una di-sdetta e deve abbandonare un bene o un diritto).

6. I SOGGETTI DI DIRITTO

A) Le persone fisiche

I destinatari delle norme giuridiche sono tutti i consociati, i quali sono ti-tolari di diritti e di doveri.

L’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri costituisce la capacità giuridica che, come previsto dall’art. 1 del codice civile, si acqui-sta alla nascita.

Tale capacità in passato era stata limitata o esclusa (ad esempio sotto il regime fascista) per motivi ideologico-politici. In tal senso, l’art. 22 della Costituzione esclude che si possa essere pri-vati della capacità giuridica per motivi politici, sancendo in tal modo il fermo ripudio di ogni for-ma di discriminazione fondata su motivi di carattere politico.

Differente dalla capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire l’ido-neità del soggetto a porre in essere manifestazioni di volontà volte ad acqui-stare, disporre ed esercitare diritti o assumere obblighi. Tale capacità, ex art. 2 del codice civile, è riconosciuta alle persone fisiche al compimento del diciot-tesimo anno, cioè quando si presume sia perfettamente capace di intendere e volere.

B) Le persone giuridiche

L’ordinamento giuridico attribuisce la soggettività giuridica oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche che possono essere pubbliche (es. Regioni) o private.

Le persone giuridiche si distinguono in:

a) corporazioni, vale a dire il complesso organizzato di persone fisiche riuni-te per il conseguimento di uno scopo, nel quale predomina l’elemento per-sonale (si parla in questo caso di universitas personarum).

Le corporazioni possono essere distinte in:

— associazioni, se il loro scopo principale non è di natura economica (ad es. culturale, spor-tivo, politico);

— società, se perseguono uno scopo di lucro (ad es. società di capitali);

b) istituzioni, vale a dire il complesso organizzato di beni destinati ad una de-terminata opera dalla volontà di uno o più fondatori, nel quale predomina l’elemento patrimoniale (si parla in questo caso di universitas bonorum).

Le istituzioni possono essere distinte in:

— fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità (assistenziale, culturale, scientifico);

— comitati, costituiti generalmente per la raccolta di fondi vincolati a una finalità determi-nata.

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CapitoloI RAMI DEL DIRITTO PUBBLICO

RILEVANZA ESTERNA

Diritto internazionale pubblico

Regola i rapporti tra i singoli Stati e tra questi e le organizzazioni inter-nazionali (come l’ONU).Le sue norme sono stabilite dalle con-suetudini, dai trattati internazionali e dalle norme derivate.

Diritto dell’Unione europea

Insieme di norme che regolano l’or-ganizzazione e lo sviluppo dell’Unio-ne europea e i rapporti tra queste e gli Stati membri. Tali norme sono sta-bilite dai Trattati istitutivi e dagli atti successivi, nonché dai cd. atti ema-nati dai suoi organi, cioè regolamen-ti, direttive, decisioni etc.

Diritto costituzionale

Sancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altri rami del diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri. Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali.

Diritto amministrativo

Regola l’organizzazione e l’attività dello Stato e de-gli altri enti pubblici.

Diritto penale

Identifica e definisce i comportamenti che costitui-scono i reati e stabilisce le pene che devono essere comminate a chi li compie.Le norme penali sono contenute nel codice penale e in numerose altre leggi speciali.

Diritto processuale

Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudi-ci. A seconda del tipo di giudice e della natura della con-troversia, si distingue: diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo.Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di procedura penale e in alcune leggi speciali.

Diritto ecclesiastico

Disciplina i rapporti tra lo Stato e le comunità reli-giose. Per la Chiesa cattolica le sue norme sono sta-bilite dalla Costituzione e dai Patti Lateranensi, men-tre per gli altri culti da intese stipulate dallo Stato con le singole religioni.

Diritto finanziario

Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubbli-ci devono seguire per reperire i mezzi finanziari ne-cessari alla necessità dello «Stato sociale» (costruzio-ne di opere pubbliche, scuole, ospedali, amministra-zione della giustizia etc.). La parte di esso che stabi-lisce le imposte e le tasse è denominata: diritto tri-butario.

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RILEVANZA INTERNA➠➠

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ento del diritto italiano al diritto internazionale

AAbrogazione della legge art. 75 Cost.; art. 15 disp. prel.Si definisce abrogazione quel fenomeno giuridico in base al quale una norma o una disposizione viene revocata per porre fine alla sua vigenza, nonché circoscrivere nel tempo la sua efficacia e la sua applicabilità.In base all’articolo 15 disp. prel. c.c., che regola l’applicazione del criterio cronologico, l’abrogazione può essere:— espressa, quando è lo stesso legislatore a disporlo («è abrogata la disposizione X»);— tacita, quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente oppure

regola in modo diverso l’intera materia, per cui non è possibile la contemporanea vigenza di entrambe;

— innominata, quando il legislatore prevede l’abrogazione, ma non specifica quali norme ne siano oggetto («sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge»).

L’abrogazione è un fenomeno diverso dall’eliminazione dall’ordinamento di norme invalide sin dall’origine, perché in contrasto con norme di grado superiore. Differisce, inoltre, dalla deroga, che ricorre quando una norma fa eccezione a regole contenute in un’altra norma.

Ad interimEspressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomi-na di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica.Si ricorre alla reggenza (—) nei casi di temporanea assenza del titolare dall’ufficio. Ordinariamente il reggente (—) ha gli stessi poteri che competono ai titolari dell’ufficio; con il ritorno di questo ultimo viene a cessare la reggenza (—). Quest’ultima trova applicazione nell’istituto della supplenza [vedi →].Nella prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio (o un Ministro) può assumere (—) un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.

Adattamento del diritto italiano al diritto internazionale art. 10 Cost.È il procedimento attraverso il quale le norme internazionali entrano a far parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato divenendo, così, obbligatorie alla stregua di una norma giuridica interna.In linea generale può essere attuato attraverso un procedimento:— ordinario, con il quale le norme internazionali vengono riformulate mediante

norme scritte (trattati, convenzioni, etc.) nazionali (costituzionali, legislative o amministrative), che ne riprendono il contenuto (art. 11);

— speciale, con il quale si opera un mero rinvio alle norme internazionali.Nell’ordinamento italiano l’adattamento alle norme consuetudinarie è attuato a li-vello costituzionale dall’art. 10, che opera un rinvio esplicito e permanente alle norme generali internazionali [vedi → Consuetudine].Per i trattati invece l’(—) avviene attraverso il cd. ordine di esecuzione dei trattati, mentre per ciò che concerne gli atti delle organizzazioni internazionali che non siano direttamente applicabili, viene generalmente seguito il procedimento ordinario.Una volta immesse nell’ordinamento interno le norme internazionali assumeranno, nella gerarchia delle fonti, il rango che deriva loro dal procedimento di adattamento utilizzato. Così se questo ha forza costituzionale, la norma internazionale avrà rango costituzionale; se l’(—) è avvenuto attraverso legge ordinaria, le norme internazionali avranno rango di legge ordinaria.

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Adattamento del diritto italiano al diritto dell’Unione europea artt. 10 e 11 Cost.È il procedimento attraverso il quale il diritto dell’Unione europea entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, divenendo obbligatorio alla stregua delle norme giuridiche nazionali.Ricondurre tale recepimento all’art. 11 rappresenta, per la dottrina dominante, una forzatura dal momento che lo stesso si riferisce solo a norme che abbiano per oggetto la pace e la sicurezza internazionale.Per quanto riguarda l’adattamento al diritto dell’Unione europea derivato si distin-gue tra:— regolamenti [vedi → Regolamenti dell’Unione europea]. Dal momento che questi

atti sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro non è necessaria l’emanazione di alcun provvedimento nazionale; in altre parole l’(—) è automatico;

— direttive [vedi → Direttiva dell’Unione europea]. Sono atti non direttamente appli-cabili nell’ordinamento di ciascuno Stato membro per cui, per produrre i loro ef-fetti, è necessario riformulare il loro contenuto in atti nazionali.

Agenzie pubblicheLe (—) sono il braccio operativo dei Ministeri per le attività a carattere tecnico-opera-tivo di interesse nazionale.In particolare, le (—) sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti, ma go-dono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici ge-nerali e degli obiettivi concreti, assegnati loro dai Ministri e formalizzati in apposite «convenzioni».Pur mancando di personalità giuridica le (—) dispongono di propri organi di gestione e di controllo interno, e operano al servizio non solo del Ministero al quale sono col-legate, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.

Alte cariche dello Stato artt. 90, 96 Cost.Sono il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente del senato, il Presidente della Camera.Si tratta di cariche monocratiche che, assieme a quelle assemblari, sono i reggitori dello Stato.Si ricordi che il Presidente del Senato sostituisce il P.d.R. in caso di assenza e il Presiden-te della Camera presiede le Camere in seduta comune: tali attribuzioni sono costituzio-nalmente previste e garantite per evitare che l’esercizio dei poteri di riserva possa dar luogo a pericolosi accentramenti di potere.

Alternanza politicaPeriodico avvicendamento di forze o coalizioni di differente estrazione ideologica che caratterizza i Paesi democratici.La possibilità riconosciuta a tutti i partiti politici di alternarsi nella direzione degli affari pubblici costituisce, infatti, un fisiologico corollario della democrazia cd. com-piuta.Non è affatto detto, però, che un sistema democratico comporti necessariamente il ricorso all’(—) delle forze politiche, né che essa costituisca una condizione da sola sufficiente a qualificare «democratico» un regime. Nel primo caso basti pensare ai primi cinquanta anni della storia repubblicana italia-na caratterizzata da una «cristallizzazione istituzionale» che ha portato al governo il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, ed all’opposizione il secondo partito nazionale, il Partito Comunista a causa della conventio ad excludendum che, in ossequio del Patto Atlantico, vietava l’accesso al governo nazionale di qualsiasi partito di ispirazione comunista. Nel secondo caso rientrano quei paesi che oscillano da una maggioranza all’altra, a volte da una dittatura all’altra, spesso caratterizzati da programmi governativi falsa-mente populisti e, come tali, privi di contenuti veramente realizzabili con le risorse economiche di cui dispone il Governo.

Alto tradimento art. 90 Cost.È uno dei due reati costituzionali (insieme all’attentato alla Costituzione) per i quali il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa dal Parlamento e giudica-