iva: imposta sul valore aggiunto · iva è un acronimo che sta per imposta sul valore aggiunto....
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IVA: Imposta sul
Valore AggiuntoProf. Stefano Spezia
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Che cosa è l’IVA
IVA è un acronimo che sta per Imposta sul Valore Aggiunto.
Durante ogni fase della produzione, un prodotto acquisisce un
“valore aggiunto”, cioè il suo valore di vendita aumenta: partendo
dalle materie prime fino ad arrivare al prodotto finale, grazie
all’utilizzo di risorse opportune come i processi di lavorazione,
l’utilizzo di mezzi e capitale umano, si conferisce una qualità (e
quindi un valore) maggiore al prodotto in ogni tappa della sua
fabbricazione.
L’IVA è un’imposta che incide totalmente sul consumatore
finale di un bene o di un servizio: infatti le attività e le imprese
intermedie del processo produttivo possono detrarre l’imposta
che hanno versato per l’acquisto di beni e servizi dall’imposta
che dovranno pagare agli acquirenti.
Gli unici che non possono avvalersi del meccanismo della
detrazione sono gli utilizzatori finali.
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Caratteristiche dell’IVA
Le caratteristiche principali dell'IVA sono:
• è un'imposta indiretta, in quanto colpisce le manifestazioni
di reddito derivanti da atti di scambio e di consumo;
• è proporzionale, in quanto viene calcolata mediante
l'applicazione di aliquote che non variano al variare della
base imponibile;
• è un'imposta che comporta obblighi amministrativi, come ad
esempio l'emissione di fatture, il rilascio di ricevute o
scontrini fiscali, la registrazione delle fatture, le liquidazioni e
i versamenti periodici.
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Aliquote IVA
In Italia ci sono 3 aliquote d’imposta:
1. la più conosciuta è l’aliquota ordinaria su tutti i beni e servizi di
consumo che è pari al 22%. È entrata in vigore dal 1° ottobre 2013
ed è valida in ogni caso in cui non sia prevista altra aliquota;
2. l’aliquota ridotta è pari al 10% e viene applicata a: a. strutture e servizi turistici, come bar, ristoranti e alberghi;
b. a prodotti alimentari come la carne e il pesce;
c. fornitura di elettricità;
3. l’aliquota minima è del 4%. Insieme alla ridotta è stata pensata per
non alzare eccessivamente i prezzi di categorie di beni di prima
necessità. È impartita a beni come pane, latte, olio, riso, pasta, ma
anche prodotti come stampa periodica, libri cartacei, mensa
scolastica della scuola dell’obbligo, protesi e ausili medici (occhiali
da vista, protesi dentarie).
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Operazioni soggette ad IVA
Le operazioni soggette ad IVA, cioè le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi, si suddividono a loro volta in operazioni
imponibili, non imponibili ed esenti:
• Le operazioni imponibili sono quelle operazioni sulle quali si
calcola l'IVA in base alle aliquote vigenti.
• Le operazioni non imponibili sono quelle operazioni sulle
quali non si calcola l'IVA per evitare una doppia tassazione,
come le cessioni tra paesi dell'Unione europea e le
esportazioni.
• Le operazioni esenti sono quelle operazioni su cui non si
calcola l'IVA, ma che devono essere fatturate se ne viene
fatta richiesta da parte del cliente al momento
dell'operazione (ex. art. 10 del DPR 633/1972 e ex. art. 15
del DPR 633/1972).
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Calcolo dell’IVA• La base imponibile è l'importo sul quale viene calcolata l'IVA ed è costituito
dall'ammontare che il cliente deve al venditore, comprensivo delle spese e
degli oneri accessori.
• La base imponibile IVA è data dal prezzo della merce o della prestazione di
servizio, dedotti eventuali sconti previsti nel contratto commerciale,
aggiungendo le spese accessorie (ad esempio il trasporto o gli imballaggi a
perdere).
• Non concorrono a formare la base imponibile IVA, in quanto esenti, gli
imballaggi a rendere o gli interessi di mora dovuti per ritardi nei pagamenti
(ex. art. 15 del DPR 633/1972), e gli interessi per dilazioni di pagamento
concordati tra le parti al momento della stipulazione del contratto (ex. art. 10
del DPR 633/1972).
• L'imposta IVA si calcola in modo percentuale sulla base imponibile:
𝑰 = 𝑷 ∙ 𝒊, dove 𝑷 è la base imponibile, 𝑰 è l’IVA e 𝒊 è l’aliquota.
• Se nella stessa fattura sono presenti merci soggette ad aliquote IVA diverse,
è necessario distinguere chiaramente ogni imponibile, la corrispondente
aliquota e l'imposta calcolata:
𝐼 =
𝑘=1
𝑛
𝑃𝑘𝑖𝑘 = 𝑃1𝑖1 + 𝑃2𝑖2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑖𝑛
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Esempio di fattura immediata
Deve essere emessa e spedita dal
venditore entro le ore 24 del giorno
in cui l’operazione viene effettuata.
Franco destino: consegna senza
spese di trasporto.
Rimessa diretta: pagamento senza
intermediari (es. banche).
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Fatturazione differita
● Viene rimandato il momento di emissione della
fattura.
● La spedizione o la consegna della merce
avviene con il documento di trasporto (DDT).
● Deve essere emessa dal venditore entro il
15°giorno del mese successivo a quello in cui è
avvenuta la consegna o spedizione della merce
venduta.
● Può essere emessa solo per la vendita di merci,
e non può riguardare le prestazioni di servizi e
la vendita di beni immobili.
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Esempio di fattura differita
Franco partenza: il venditore
si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo la cosa
al vettore o allo spedizioniere,
e le spese del trasporto sono
a carico del compratore.
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Il documento di transporto (DDT)
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Lo scontrino fiscale
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La ricevuta fiscale
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Arrotondamenti previsti per legge
• La base imponibile e l'imposta devono essere arrotondate al secondo
decimale (quindi al centesimo di Euro). Ne consegue che anche il totale
fattura, che risulta dalla somma di imponibile ed imposta, sarà arrotondato al
secondo decimale. Chi emette fatture per la vendita di prodotti il cui valore
unitario ha più di due decimali, dovrà perciò adeguare l'imponibile
all'arrotondamento previsto per legge.
• Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro superiore, nel caso che il
terzo decimale sia maggiore o uguale a 5, o inferiore se il terzo decimale è
minore di 5.
Esempio:
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L’aggiunta dell’IVA
• Supponiamo che decidiamo di acquistare un bene, il cui
costo è di 130 euro, IVA esclusa.
• Come si calcola il prezzo finale comprensivo di IVA al 22%?
• Basta prendere l’importo indicato nel preventivo,
moltiplicarlo per 22 e poi dividerlo per 100. Il risultato poi, si
somma al costo netto.
130 x 22 : 100 = 28.6 euro (IVA al 22%)
130 + 28.6 = 158.6 euro (prezzo totale comprensivo di IVA).
• In formule:
𝑃+𝐼𝑉𝐴 = 𝑃−𝐼𝑉𝐴 + 𝐼 = 𝑃−𝐼𝑉𝐴 + 𝑃−𝐼𝑉𝐴𝑖 = 𝑃−𝐼𝑉𝐴 1 + 𝑖 = 𝑃−𝐼𝑉𝐴𝑞
𝑖 = 0.22 𝑞 = 1.22
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Lo scorporo dell’IVA
• Abbiamo un bene che costa 150 euro, comprensivo di IVA.
• A quanto ammonta l’IVA?
𝑃−𝐼𝑉𝐴 = 𝑃+𝐼𝑉𝐴: 𝑞𝐼 = 𝑃+𝐼𝑉𝐴 − 𝑃−𝐼𝑉𝐴 = ⋯ = 𝑃+𝐼𝑉𝐴(1 − 𝑖)
𝑃−𝐼𝑉𝐴 = 150 € : 1.22 = 122.95 €𝐼 = 150 € – 122.95 € = 27.05 €
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Fattura con più aliquote IVA
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Registro fatture emesse
• La normativa IVA prevede l’obbligo di tenuta dei registri IVA
per tutti i soggetti passivi che non si avvalgono della
fatturazione elettronica. I registri sono necessari per
annotare tutti i documenti emessi e ricevuti.
• Registro delle fatture emesse
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Registro degli acquisti
• L’annotazione delle fatture (o delle bollette doganali) nel
registro IVA acquisti non costituisce di per sé un obbligo
per i soggetti passivi d'IVA, ma è necessario per poter
esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto (regolato dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972).
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Registro dei corrispettivi• Deve essere tenuto dai commercianti al minuto e dagli altri soggetti ad essi
assimilati che certificano i corrispettivi con ricevute fiscali e scontrini fiscali
non emettendo fattura, se non a richiesta del cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972).
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Fatturazione elettronica
obbligatoria• A decorrere dal 1° gennaio 2017, è stato messo a disposizione un sistema
gestito dal Ministero delle Finanze, ai fini della trasmissione e della ricezione
delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, così come
previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 127/2015.
• I soggetti passivi IVA entro il 31 marzo 2017 hanno potuto optare per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi.
• Resta l’obbligo di emissione della fattura a richiesta del cliente.
• Altri vantaggi previsti:
- nessun obbligo di registrazione nei registri fatture emesse e acquisti
- nessun obbligo di apposizione del visto di conformità (es. da CAF, ragionieri,
commercialisti)
a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle
relative variazioni.
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Scelta e modifica fattura (AdE)
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Trasmissione fattura elettronica
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La liquidazione periodica• Per imprese e professionisti, la liquidazione periodica dell’Iva è uno degli adempimenti più
importanti da un punto di vista contabile e fiscale. Ogni mese o ogni trimestre, a seconda
della periodicità, legata al volume d'affari generato, i contribuenti sono chiamati a
determinare il saldo periodico dell’IVA, per effettuare il versamento dell’IVA dovuta
all’Erario.
• Aziende e professionisti addebitano l’IVA in fattura ai clienti e pagano l’IVA ai propri
fornitori. L’IVA incassata è considerata “a debito” (deve essere riversata all’Erario), mentre
quella pagata è considerata “a credito” (perché pagata ad un altro soggetto passivo, che a
sua volta la versa all’Erario).
• La normativa fiscale prevede che i soggetti passivi devono effettuare periodicamente il
calcolo dell’Iva al fine di versare all’Erario la differenza positiva tra l’IVA a debito e quella a
credito:
Iva sulle vendite – Iva “detraibile” sugli acquisti = Iva da versare all’Erario
• Questa regola è conosciuta come “deduzione di imposta da imposta” ed esprime il
procedimento per il calcolo del saldo a debito dell’IVA. Qualora l’IVA a debito risulti
inferiore all’IVA a credito l’impresa determina un saldo a credito nei confronti dell’Erario e
potrà dedurlo dall’eventuale liquidazione del periodo successivo.
• È necessario prestare attenzione al fatto che nel calcolo dell’Iva a credito deve essere
considerata soltanto l’IVA cosiddetta “detraibile”, in quanto esistono alcune operazioni IVA
relative a beni e servizi che possono essere con IVA indetraibile (totalmente o
parzialmente), come ad esempio spese per auto, telefonia, vitto e alloggio, etc.
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IVA a credito - IVA a debito
• La determinazione dell’IVA a credito può
essere effettuata attraverso il registro IVA
acquisti.
• La determinazione dell’IVA a debito è
possibile attraverso il registro IVA delle
vendite oppure attraverso il registro dei
corrispettivi di vendita.
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Termini di versamento• Il versamento dell’IVA attraverso le liquidazioni periodiche deve essere effettuato, ai sensi
dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento. Esistono però delle eccezioni per le quali è consentito
fare la liquidazione trimestrale.
• Le imprese e i professionisti che nell’anno d'imposta precedente abbiano realizzato un
volume d'affari non superiore a €. 400.000 nel caso di prestazioni di servizi, e €. 700.000
nel caso di altre attività, possano optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale
anziché mensile (art. 7 del DPR n. 542/99).
• Nel caso in cui il contribuente fosse stato trimestrale nell’anno d'imposta precedente, ma
avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento
dell’IVA diverrebbe mensile con primo versamento di imposta dell’anno successivo.
• Il versamento derivante dalla liquidazione IVA trimestrale deve essere fatta entro il giorno
16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il
primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre,
mentre la liquidazione del quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione
annuale). Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento
può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
• Il contribuente ha sempre la facoltà di scegliere la liquidazione mensile anche se ricorrono i
presupposti per effettuare la liquidazione IVA trimestrale.
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Versamenti non dovuti
• Il versamento dell’Iva non è dovuto se l’importo
calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o
trimestrali non è superiore a 25,82 €.
• In tal caso, il debito deve essere computato nella
liquidazione successiva.
• In sede di dichiarazione annuale, tale importo minimo
di versamento IVA si riduce a €. 10,00.
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Dichiarazione annuale IVA
• È una dichiarazione attraverso la quale, i contribuenti titolari
di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e
passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello in
cui si presenta il modello.
• La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica
univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante
ai fini dell'imposizione fiscale indiretta.
• Le operazioni attive e passive effettuate nel 2016, sono
state riportate nella dichiarazione IVA 2017 presentata
all'Agenzia delle entrate entro la scadenza del 28 febbraio
2017.
• A partire dalle operazioni effettuate dal 2017 in poi, la
dichiarazione IVA 2018 dovrà essere inviata dal 1° febbraio
al 30 aprile.
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Semplificazioni
• Il DPR n. 435/2001 (regolamento sulle semplificazioni) ha previsto che i
contribuenti, a decorrere dalle liquidazioni del 2002 (siano mensili o
trimestrali), non sono più tenuti ad annotare gli elementi necessari per il
calcolo dell’imposta in un'apposita sezione dei registri delle fatture o dei
corrispettivi.
• Il contribuente dovrà però comunque essere in grado di fornire, in caso di
controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli elementi in base ai
quali ha effettuato la liquidazione periodica.
• Non esiste più l’obbligo di riportare nel registro degli acquisti il credito Iva
risultante dalla dichiarazione annuale e portato in detrazione per l’anno
successivo.
• Non esiste l’obbligo di effettuare l’annotazione degli estremi del versamento
dell’imposta, relativa ai singoli periodi di liquidazione, sul registro delle fatture.
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Acconto IVA
• A fine anno l’Erario chiede un anticipo dei versamenti IVA
dovuti per la chiusura dell’anno fiscale attraverso il
versamento di una percentuale dell’importo dovuto per il
mese di dicembre dell’anno precedente (contribuenti
mensili), ovvero dell’importo dovuto con la dichiarazione
annuale dell’anno precedente (contribuenti trimestrali) da
effettuare entro il 27 dicembre.
• La percentuale può variare di anno in anno sulla base di
decreti appositi.
• Qualora il contribuente stimi che l’importo da versare per la
liquidazione di dicembre o del quarto trimestre o da
dichiarazione sia inferiore rispetto a quanto calcolato sulla
base dei periodi dell’anno precedente, può versare solo
quanto previsto, salvo in caso di errore incorrere nelle
relative sanzioni.
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Versamenti periodici IVA
• I versamenti dell’IVA devono essere eseguiti utilizzando l’apposito modello
F24.
• Per i contribuenti mensili i codici tributo da utilizzare vanno dal 6001 per la
liquidazione IVA del mese di gennaio, al 6012 per la liquidazione IVA del
mese di dicembre.
• I codici tributo da utilizzare sono il codice 6031 per la liquidazione IVA del
primo trimestre mentre il 6032 per il secondo trimestre e 6033 per il terzo
trimestre.
• Il codice tributo 6034 invece sarà usato per il quarto trimestre. Il versamento
dell’acconto Iva invece segue regole diverse e si versa con il codice tributo
6035.
• Se un versamento periodico non viene effettuato nei termini è possibile
sanare la situazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che vi
consentirà di versare l’IVA con sanzioni ridotte in base al tempo ed interessi di
mora.
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