l circolare mensile del revisore legale · di seguito si propone il contenuto, commentato, della...
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LA CIRCOLARE MENSILE DEL REVISORE LEGALE
N. 4 – APRILE 2014
INDICE
NORMATIVA E PRASSI
Le nuove liste di controllo per i revisori delle banche .............................................PAGINA 2
V. TOSI E G. GENTILI
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale nella prevenzione ed emersione della crisi di'impresa ....... PAGINA 18
F. GASPARINI
VARIE
Il modello per l'iscrizione alla sezione INATTIVI del Registro dei Revisori ....................PAGINA 28
V. TOSI
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NORMATIVA E PRASSI
Le nuove liste di controllo per i revisori delle
banche di Virginia Tosi e Giorgio Gentili
(Dottori Commercialisti in Fermo e Macerata)
Sommario
PREMESSA
1. LE LISTE DI CONTROLLO PER LE BANCHE
Premessa
Come evidenziato nella nostra precedente Circolare del revisore, la Commissione Tecnica
Assicurativa e la Commissione Tecnica Servizi Finanziari dell’Assirevi (Associazione Italiana Revisori
Contabili) hanno redatto, nel febbraio 2014, il quaderno n.11, il quale contiene delle liste di controllo
per l’informativa di bilancio di società di assicurazione, oltre che di banche, intermediari finanziari,
SIM, SGR.
Il quaderno intende fornire uno strumento di lavoro aggiornato ai revisori incaricati del controllo sui
bilanci di tali enti: le liste di controllo, infatti, tengono conto delle disposizioni previste dall’attuale
quadro legislativo, alla luce dell’evoluzione che ha interessato la normativa, i principi contabili e le
interpretazioni in materia.
Se nella precedente circolare del revisore, sono state individuate e spiegate le liste di controllo con
riferimento alle società di assicurazioni, con il presente articolo si intende fornire un’informativa
aggiuntiva ed un commento in materia di liste di controllo delle banche.
1. Le liste di controllo per le banche
Il quaderno n.11 fornisce informazioni relative al contenuto e all’impiego delle liste di controllo
utilizzabili dal revisore che debba eseguire un controllo contabile sul bilancio di banche, società di
assicurazione, intermediari finanziari, SIM e SGR.
In allegato al quaderno, è presentata, tra i modelli di liste di controllo (cfr. precedente circolare) la
check-list relativa alle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti
dalle Banche secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati
(“endorsed”) dall’Unione Europea (UE).
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Di seguito si propone il contenuto, commentato, della check-list predisposta dall’Assirevi per il
controllo del bilancio delle banche.
CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
Schemi di bilancio
Schemi di bilancio
La check-list, in tale sezione, individua i
controlli concernenti la conformità della
redazione degli schemi di bilancio al
principio contabile internazionale n.1 e al
documento Modifiche allo IAS 1
Presentazione del bilancio – Esposizione
nel bilancio delle voci delle altre
componenti di conto economico
complessivo”.
Le principali modifiche introdotte da tale
documento riguardano la sostituzione:
del prospetto “prospetto di conto
economico complessivo”
sostituito con “prospetto
dell’utile/(perdita) d’esercizio e
delle altre componenti di conto
economico complessivo;
del “prospetto di conto
economico” sostituito con
“prospetto dell’utile/(perdita)
d’esercizio”.
Secondo la check list, il revisore deve
controllare, ad esempio, se il bilancio è
redatto in unità di euro, se, nel caso di
operazioni di operazioni di aggregazione
aziendale, negli schemi di bilancio i dati
comparativi riferiti all’esercizio precedente
(T-1) sono quelli della banca acquirente ai
sensi dell’IFRSS, se il bilancio consolidato, è
redatto in migliaia di euro (con gli
opportuni arrotondamenti), se banche che
chiudono la procedura di amministrazione
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
straordinaria con la
restituzione alla gestione ordinaria, nel
bilancio dell’esercizio successivo a quello di
chiusura di tale procedura come dati
dell’esercizio (T-1) considerano quelli
risultanti dal bilancio di chiusura della
procedura di amministrazione straordinaria
approvato dalla Banca d’Italia?
Informativa
generale
Il revisore deve controllare che
l’informativa contenuta in bilancio sia
esaustiva e completa , secondo quanto
statuito dallo IAS 1 e che le informazioni
siano adeguatamente evidenziate e
quando necessario ripetute per una
corretta comprensione dell’informativa
presentata.
La check-list fornisce, per facilitare i
controllo dei revisori, l’informativa
sull’entità che redige il bilancio, le
caratteristiche della dichiarazione di
conformità ai principi contabili
internazionali. Viene anche individuato
quanto deve essere fatto per controllare
che sia stato rispettato il principio della
continuità aziendale e il principio della
periodicità dell’informativa.
Su fornisce, altresì, l’indicazione
dell’informativa comparativa rispetto
all’esercizio precedente per tutti gli importi
esposti nel bilancio dell’esercizio corrente.
La check list evidenzia che un’entità deve
presentare un terzo prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio
dell’esercizio precedente in aggiunta ai
prospetti informativi comparativi minimi
richiesti dal paragrafo 38A se:
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
(a) applica un principio
contabile retroattivamente,
ridetermina retroattivamente voci
del proprio bilancio oppure
riclassifica alcune voci del proprio
bilancio; e
(b) l’applicazione retroattiva,
la rideterminazione retroattiva o la
riclassificazione hanno un impatto
significativo sull'informativa
riportata nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria
all'inizio dell'esercizio precedente.
La check list impone al revisore di
controllare anche le riconciliazioni, avendo
cura di monitorare se l’entità abbia
spiegato come il passaggio dai precedenti
principi contabili agli IFRS abbia influito
sulla situazione patrimoniale-finanziaria,
sull’andamento economico e sui flussi
finanziari.
La check list fornisce anche informazioni in
merito ai controlli che il revisore deve fare
con riferimento:
alla designazione delle attività e
delle passività finanziarie
all’utilizzo del fair value come
sostituto del costo
all’utilizzo del sostituto del costo
per le partecipazioni in
controllate, joint venture e società
collegate
all’utilizzo del sostituto del costo
per le attività relative a petrolio e
gas
all’utilizzo del sostituto del costo
per attività soggette a
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
regolamentazione delle tariffe
alla grave iperinflazione.
La check list contiene anche l’indicazione
dei controlli concernenti l’informativa del
prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria e della la relazione sulla
gestione, del prospetto(i)
dell’utile/(perdita) e delle altre componenti
di conto economico complessivo, dell’utile
per azione, del rendiconto finanziario, del
prospetto delle variazioni di patrimonio
netto e delle note al bilancio.
Principi
contabili e
principali
assunzioni nelle
valutazioni
La check list, per quanto riguarda la sezione
in esame, impone primariamente di
controllare che, per ciascuna voce dello
stato patrimoniale e del conto economico
siano rispettati:
i criteri di iscrizione;
i criteri di classificazione;
i criteri di valutazione;
i criteri di cancellazione;
i criteri di rilevazione delle
componenti reddituali.
Si individuano, quindi, le informazioni che
la banca deve avere fornito nella sintesi dei
principi contabili più rilevanti e i controlli
da porre in essere nel caso in cui la stessa
decida di cambiare un principio contabile
(cosa possibile solo se tale cambiamento è
richiesto da un principio contabile o da
un’interpretazione allo scopo di fornire
un’informativa più attendibile e
appropriata sulle operazioni/transazioni,
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e
sull’andamento economico della banca.
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
Aggregazioni
aziendali
Il revisore deve controllare se è stata
compilata la tabella “Operazioni di
aggregazione” e se, per le rettifiche rilevate
nell’esercizio corrente o in esercizi
precedenti in relazione ad aggregazioni
aziendali, l’acquirente ha presentato le
informazioni necessarie individuate nella
lista di controllo per ogni aggregazione
aziendale individualmente materiale o in
forma aggregata per aggregazioni aziendali
individualmente immateriali ma
complessivamente materiali.
Occorre altresì controllare che siano state
illustrate le motivazioni per cui non è
possibile fornire le informazioni
concernenti le operazioni di aggregazione
realizzate dopo la chiusura dell’esercizio,
ma prima dell’approvazione del relativo
bilancio.
Oneri finanziari La lista precisa che l’entità deve aver
indicato la politica contabile adottata per la
contabilizzazione degli oneri finanziari e
deve aver fornito le informazioni
obbligatorie, nel caso in cui abbia
capitalizzato gli oneri finanziati
nell’esercizio.
Variazione
delle stime
La lista impone di controllare se Sono state
indicate le seguenti informazioni
relativamente al cambiamento di una
valutazione che ha effetto nell’esercizio o
che ci si aspetta avrà impatto negli esercizi
futuri.
Bilancio La lista di controllo impone di controllare
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
consolidato e
separato
se è stata compilata la “Sezione 3 - Area e
metodi di consolidamento”, se sono stati
illustrati l’area e i metodi di
consolidamento e se è stata compilata
secondo lo schema richiesto la tabella 1
“Partecipazioni in società controllate in via
esclusiva e in modo congiunto.
Inoltre la lista di controllo individua
l’informativa obbligatoria (il tipo di legame
fra la capogruppo e la controllata, quando
la controllante non possiede, direttamente
o indirettamente attraverso controllate,
più della metà dei voti esercitabili in
assemblea, le ragioni per cui il possesso,
diretto o indiretto attraverso controllate, di
più della metà dei diritti di voto effettivi o
potenziali di una partecipata non
costituisce controllo, la data di chiusura del
bilancio di una controllata, ove tale bilancio
sia utilizzato per redigere il bilancio
consolidato e sia riferito ad una data di
chiusura o ad un esercizio diverso da quello
della controllante e le ragioni per cui si fa
riferimento una data di chiusura o ad un
esercizio diverso, la natura e la misura di
qualunque restrizione significativa alla
capacità delle controllate di trasferire fondi
alla controllante a titolo di pagamento di
dividendi, o di rimborso di prestiti o di
anticipazioni, ecc).
Correzione di
errori
La lista di controllo impone di controllare
che l’importo di una rettifica derivante
dalla correzione di un errore sia stato
riportato o rideterminando nuovamente gli
importi comparativi per gli esercizi
precedenti in cui è stato commesso l’errore
o (quando l’errore sia stato commesso
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
precedentemente al primo esercizio
presentato) rideterminando nuovamente i
saldi di apertura di attività, passività, e
patrimonio netto per il primo esercizio
presentato. Quando, invece, non risulti
fattibile determinare l’effetto cumulativo
all’inizio dell’esercizio corrente, va
controllato che l’entità abbia
rideterminato l’informativa comparativa
per correggere l’errore prospetticamente a
partire dalla prima data possibile. Quando
non risulti fattibile determinare
nell’esercizio gli specifici effetti di un errore
su un’informativa comparativa, va
controllato che la banca abbia
rideterminato i saldi di apertura di attività,
passività, e patrimonio netto per il primo
esercizio per il quale la rideterminazione
retroattiva è determinabile. La lista di
controllo impone di monitorare se sono
state fornite le informazioni obbligatorie (la
natura dell’errore di un esercizio
precedente, l’ammontare della rettifica
all’inizio del primo esercizio presentato,
ecc).
Dividendi
distribuiti e
deliberati
La check list impone di controllare che
siano state fornite le informazioni
obbligatorie relative alla presente sezione
(l’ammontare non contabilizzato di
dividendi spettanti alle azioni privilegiate e
il relativo importo per azione, l’importo dei
dividendi proposti o dichiarati prima che il
bilancio sia stato autorizzato alla
pubblicazione, ma non rilevati nell’esercizio
come distribuzione ai possessori di capitale
proprio nell’esercizio, ecc).
Distribuzione ai La check list impone di controllare che, in
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
soci di attività
non
rappresentate
da disponibilità
liquide
caso di una distribuzione ai soci di attività
non rappresentate da disponibilità liquide,
l’entità abbia fornito le obbligatorie
informazioni. Inoltre la lista di controllo
richiede di controllare, nel caso in cui la
banca regoli un debito per dividendi
attraverso la distribuzione di attività non
monetarie, che la stessa abbia indicato
eventuali differenze tra il valore contabile
delle attività distribuite ed il valore
contabile del debito per dividendi come
elemento separato nell’utile/(perdita)
d’esercizio.
Benefici per i
dipendenti
La check list impone di controllare se è
stata fornita l’informativa richiesta dallo Ias
19 in tema di benefici per i dipendenti, di
piani relativi a più datori di lavoro, di piani
a benefici definiti che condividono i rischi
tra entità sotto controllo comune, di piani a
contribuzione definita e di piani a benefici
definiti.
Patrimonio
netto
La chek list stimola a controllare che la
banca:
abbia fornito nel prospetto della
situazione patrimoniale-
finanziaria, nel prospetto dei
movimenti del patrimonio netto o
nelle note al bilancio, le
informazioni relative ad ogni
categoria di azione e relative alle
eventuali azioni di soci in società
cooperative e strumenti simili, alla
natura e allo scopo di ogni riserva
inclusa nel patrimonio netto;
abbia attribuito un’informativa in
conformità allo IAS 24, se ha
riacquistato le proprie azioni da
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
parti correlate.
Eventi
successivi alla
chiusura
dell’esercizio
La chek list impone di controllare che sia
stata adeguatamente compilata la sezione
“ Eventi successivi alla data di riferimento
del bilancio”.
Valutazione del
fair value
La chek list impone di controllare:
che sia stata adeguatamente
attuata la valutazione al fair value
nel rispetto dell’IFRS 1, con
riferimento alle varie classi di
attività e passività, comprese
Attività e passività non valutate al
fair value nel prospetto della
situazione patrimoniale-
finanziaria, ma per le quali il fair
value è indicato nelle note;
che sia stata fornita l’informazione
integrativa in materia.
Strumenti
finanziari
La lista di controllo stimola a controllare
che la banca abbia raggruppato gli
strumenti finanziari in classi adeguate
rispetto alla natura dell’informativa e
prendendo in considerazione le
caratteristiche di tali strumenti finanziari e
che abbia fornito sufficienti informazioni da
permettere una riconciliazione con le
relative voci presentate nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria.
Operazioni in
valuta
La chek list impone di controllare che la
banca abbia fornito tutte le informazioni
necessarie in tema di operazioni in valuta,
tra cui in particolare:
l’importo delle differenze di
cambio rilevate nell’utile/(perdita)
d’esercizio eccetto quelle
derivanti dagli strumenti finanziari
valutati al fair value rilevato
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
nell’utile/(perdita) in conformità
allo IAS 39
le differenze di cambio nette
rilevate nel prospetto delle altre
componenti di conto economico
complessivo accumulati in una
componente separata di
patrimonio netto e una
riconciliazione dell’importo di tali
differenze di cambio tra l’inizio e
la fine dell’esercizio.
Informativa
sull’ultimo
trimestre
La lista di controllo impone che, se la stima
di un valore esposto in un periodo
intermedio viene modificata in misura
rilevante nell’ultimo periodo intermedio
dell’esercizio, ma non è pubblicata una
separata informativa finanziaria per
l’ultimo periodo intermedio, devono essere
illustrate le seguenti informazioni in una
nota al bilancio annuale di quell’esercizio:
valore di tale modifica;
natura di tale modifica.
Perdita per
riduzione di
valore delle
attività
La lista di controllo impone di controllare,
per ogni classe di attività, che siano state
fornite le informazioni obbligatorie tra cui
in particolare:
l’ammontare delle perdite per
riduzione di valore rilevate
nell’utile/(perdita) d’esercizio e la
voce di bilancio nel quale sono
state incluse;
l’ammontare dei ripristini di valore
rilevati nell’utile/(perdita)
d’esercizio e la voce di bilancio nel
quale sono state incluse;
l’ammontare del ripristino di
valore su attività rivalutate
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
rilevato tra le altre componenti di
conto economico complessivo nel
corso dell’esercizio;
l’ammontare delle perdite per
riduzione di valore su attività
rivalutate rilevato tra le altre
componenti di conto economico
complessivo nel corso
dell’esercizio.
Imposte sul
reddito
La lista di controllo impone di controllare
che le principali componenti degli oneri
(proventi) fiscali siano state indicate
separatamente e le informazioni
obbligatorie ai sensi dello Ias 12 siano
ugualmente esposte separatamente.
Attività
immateriali
La lista di controllo impone di controllare
che siano state fornite tutte le informazioni
previste salo Ias 38, ivi comprese quelle
relativi alle Attività immateriali rivalutate,
all’avviamento e ai progetti di ricerca e
sviluppo.
Partecipazioni
in joint
ventures
La lista di controllo impone che sia stato
rispettato lo Ias 31 e in particolare:
l’entità abbia classificato la propria
partecipazione in una joint venture
dove ha controllo congiunto come
detenuta per la vendita e l’ha
contabilizzata in conformità
all’IFRS 5;
l’entità (partecipante al controllo
congiunto) abbia indicato il valore
complessivo dei seguenti impegni
riferibili alla sua partecipazione in
joint venture, distintamente dagli
altri impegni;
se l’entità (partecipante al
controllo congiunto) abbia
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
presentato le sue partecipazioni
in joint venture utilizzando il
modello di consolidamento
proporzionale linea per linea o il
metodo del patrimonio netto,
abbia indicato i valori complessivi,
relativi a tali partecipazioni in joint
venture, di attività e passività
correnti e non correnti, costi e
ricavi.
Partecipazioni
in società
collegate
La lista di controllo impone di controllare
che l’entità:
abbia classificato una
partecipazione in collegata come
“detenuta per la vendita” laddove
ne ricorressero le condizioni e
l’abbia contabilizzata in
conformità all’IFRS;
abbia dato le informazioni
obbligatorie (il fair value di ogni
partecipazione in collegata per la
quale ci sono prezzi di mercato
quotati, una sintesi delle
informazioni finanziarie delle
collegate, inclusi l’ammontare
complessivo delle attività,
passività, ricavi e utili o perdite, la
ragione per cui un investitore
conclude di avere o non
avereun’influenza notevole, dove
detiene direttamente o
indirettamente tramite società
controllate, una quota minore del
20% dei voti o dei potenziali diritti
di voto, ecc).
Informativa sul
leasing
richiesta ai
locatari
La lista di controllo impone che sia stato
rispettato lo Ias 17 con riferimento ai
leasing operativi, alle operazioni di vendita
e retrolocazione, alla sostanza delle
operazioni nella forma legale del leasing.
Immobili, La lista di controllo impone che siano stati
individuati gli effetti delle imposte sul
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
impianti e
macchinari
reddito, se esistenti, risultanti dalla
rivalutazione degli immobili, impianti e
macchinari in conformità allo e che siano
state date tutte informazioni previste dallo
Ias 16 per ogni classe di immobili, impianti
e macchinari.
Accantonament
i, passività e
attività
potenziali
La lista di controllo impone di controllare
che sia stata inserita l’informativa imposta
dallo Ias 37 . Inoltre nel caso in cui
l’indicazione di alcune o di tutte le
informazioni richieste relativamente ad
accantonamenti, passività e attività
potenziali potrebbe pregiudicare
seriamente la posizione della società in una
controversia con terzi sulla materia alla
base dell’accantonamento, della passività
potenziale o della attività potenziale
occorre controllare che la banca abbia
indicato la natura della vertenza e la
motivazione della mancanza di informativa.
Agricoltura
La lista di controllo impone di controllare
che sia stata presentata l’informativa
prevista dallo Ias 41, tra cui, in particolare,
una descrizione quantitativa di ciascun
gruppo di attività biologiche, distinguendo,
come ritenuto più appropriato, tra attività
biologiche consumabili e fruttifere oppure
tra attività biologiche mature o non
mature, ed indicando le basi di tale
destinazione, una descrizione qualitativa
e/o quantitativa di ciascun gruppo di
attività biologiche, il provento o l’onere
originato durante l’esercizio in corso in
sede di prima rilevazione delle attività
biologiche e dei prodotti agricoli e il
cambiamento del fair value al netto dei
costi di vendita delle attività biologiche.
Informativa sul
leasing
richiesta ai
locatori
La lista di controllo impone di controllare
che la banca abbia inserito l’informativa
obbligatoria relativa a leasing operativo,
leasing finanziario, operazioni di vendita e
retro locazione .
Occorre, dunque, controllare,
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
relativamente alla locazione finanziaria,
che siano state fornite le informazioni di
cui allo IAS 17, paragrafo 47, lettere a), c) e
f) e paragrafo 65:
una riconciliazione tra
l’investimento lordo totale nel
leasing alla data di chiusura
dell’esercizio e il valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti per il
leasing alla data di chiusura
dell’esercizio
una descrizione generale dei più
rilevanti contratti di leasing del
locatore
gli utili finanziari non realizzati
i valori residui non garantiti
spettanti al locatore
il fondo accumulato per le perdite
sui crediti riferibili ai pagamenti
minimi derivanti dai leasing
i canoni potenziali di locazione
rilevati nell’utile/(perdita)
d’esercizio
l’investimento lordo totale nel
leasing alla data di chiusura
dell’esercizio e il valore attuale dei
pagamenti minimi dovuti per il
leasing alla data di chiusura
dell’esercizio.
Con riferimento al leasing operativo,
occorre controllare che siano state fornite
le informazioni seguenti:
la descrizione generale dei più
significativi contratti di leasing del
locatore;
il totale dei canoni potenziali di
locazione totali rilevati come
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CHECK LIST BILANCIO CONSOLIDATO - SOCIETA’ DI
ASSICURAZIONE
proventi nell’esercizio;
il totale dei pagamenti minimi
derivanti da un leasing operativo
non annullabile.
Con riferimento alle operazioni di vendita e
retrolocazione (Sale and lease back), si
deve controllare che siano state fornite
informazioni analoghe a quelle previste per
le operazioni di leasing, nonché
l’informativa su inusuali accantonamenti
relativi ad accordi o i termini di operazioni
di vendita e retro locazione.
Bilanci
intermedi
La lista di controllo impone che il bilancio
intermedio sia stato compilato nel rispetto
dello Ias 34 e che contenga note illustrative
specifiche contenenti una spiegazione delle
operazioni e dei fatti rilevanti per la
comprensione delle variazioni nella
situazione patrimoniale-finanziaria e nel
risultato gestionale dell'entità
successivamente alla data di chiusura
dell'ultimo esercizio.
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COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale e l'attività di prevenzione ed
emersione della crisi d'impresa di Ferruccio Gasparini
(Dottore Commercialista in Brescia)
Sommario
PREMESSA
1. LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CRISI
2. CRISI AZIENDALI ,FRODI CONTABILI E OPERAZIONI PREGIUDIZIEVOLI
3. ALCUNI CASI CONCRETI DI GESTIONE DI CRISI D'IMPRESA
Premessa
Nell’attuale assetto normativo non esistono disposizioni che pongano in relazione gli ordinamenti del
diritto societario con la disciplina della crisi d’impresa (da intendersi come impresa a rischio di
insolvenza, non come impresa insolvente), conseguentemente il ruolo del Collegio Sindacale può
essere molto delicato.
Non esistono disposizioni che individuino i comportamenti specifici che il Collegio Sindacale è tenuto
ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza per prevenire o far emergere la crisi
d’impresa o comunque per tutelarsi nella propria veste di sindaco a fronte di futuri potenziali
addebiti in materia di responsabilità civile e/o penale.
Sappiamo tutti come il codice civile disponga che il Collegio Sindacale debba vigilare
sull’osservanza della legge e sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte degli
amministratori.
Tale vigilanza, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali, deve rivolgere la propria
attenzione:
- alla correttezza, all’economicità e alla prudenza della gestione;
- ad una funzione di controllo sui modi con i quali le operazioni vengono attuate.
1. La vigilanza del collegio sindacale ai fini della prevenzione della crisi
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Limitando l’esame del ruolo del Collegio Sindacale all’ambito della crisi, si ritiene che il ruolo dello
stesso sia cruciale in quanto l’imprenditore è notoriamente propenso a negare l’esistenza della crisi
della sua azienda, è propenso a diminuire la gravità della crisi e tende a non recepire i suggerimenti
dei collaboratori interni, tende, altresì, ad adottare comportamenti contro legge per cercare di
sopperire ai deficit aziendali.
Pertanto l’intervento di un organo “esterno” con funzioni di controllo può e deve essere uno
strumento utile all’imprenditore per salvaguardare la propria azienda.
Le statistiche testimoniano come generalmente le azienda fallite dotate di un Collegio Sindacale
evidenziavano una minore distruzione di ricchezza rispetto a quelle non dotate. Ove esiste il Collegio
Sindacale, il curatore trova attivo; dove non esiste è normale trovare un fallimento vuoto, da cui il
ruolo fondamentale del Collegio Sindacale per contribuire alla tutela dell’integrità del patrimonio
aziendale.
Il primo punto cardine all’interno dei doveri di vigilanza ,in un’ottica di prevenzione ed emersione
della crisi, è il monitorare costantemente i presupposti per la continuità aziendale e, nel caso in cui
venga meno o nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa il fatto che possa venir meno, il Collegio
Sindacale deve sollecitare l’organo amministrativo a porvi rimedio (la continuità aziendale può
essere banalmente minata da perdite durevoli superiori al 1/3 del Capitale Sociale).
Molto spesso un intervento tempestivo può contribuire a scongiurare l’accesso a procedure
concorsuali; pertanto rientra tra il doveri del Collegio Sindacale il vigilare e rilevare fatti idonei a
pregiudicare la continuità aziendale.
Un secondo passaggio molto delicato è il monitorare l’attuazione delle misure adottate dall’Organo
amministrativo affinché siano atte a garantire e/o a ristabilire la continuità aziendale.
In questo contesto si ritiene molto importante lo scambio di informazioni o l’acquisizione di
informazioni tramite il revisore legale o la società di revisione (se esistenti) o anche direttamente con
i professionisti che assistono la società e ciò con particolare riferimento agli esiti emersi dai controlli
svolti da questi.
Tanto più sono evidenti i segnali della crisi, tanto più l’attività di controllo e vigilanza dovrà spostarsi
dagli ambiti ordinari di verifica, agli ambiti più legati alle cause stesse della crisi (meno controlli
formali, più controlli sostanziali); intensificando anche la presenza in azienda del Collegio Sindacale
ben oltre le consuete verifiche trimestrali. La presenza di indici di rischio deve obbligare il Collegio
Sindacale ad ulteriori e più dettagliati accertamenti. Occorre pervenire a dei controlli rafforzati.
L’assidua presenza del Collegio Sindacale in azienda potrà essere non solo un valido aiuto per
l’imprenditore, ma anche uno strumento di prevenzione di quei comportamenti di natura
patologica che tendono a caratterizzare le decisioni dell’imprenditore nei momenti di difficoltà
(comportamenti patologici che possono privare di significatività ogni tipo di analisi di bilancio).
Tanto più saranno evidenti i segnali della crisi tanto più il Collegio Sindacale dovrà esercitare i propri
poteri, che possono essere distinti:
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a) Poteri strumentali : partecipazione a CdA, ad assemblee, con acquisizione di
informazioni ed esercizio dei propri poteri di natura ispettiva e di
vigilanza;
b) Poteri propositivi: che si concretizzano in poteri di natura consultiva (dialogo con
l’organo amministrativo accompagnato da osservazioni
tecniche e di opportunità); esercizio dei poteri di sollecitazione
dell’organo amministrativo
c) Poteri reattivi: impugnazione di delibere, convocazioni dell’assemblea,
denuncia al Tribunale
E’ opportuno sottolineare, comunque, che la sopravvivenza o il fallimento di un’azienda non sempre
può essere previsto e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi imprevisti (incendio capannone,
furto significativo, accesso a procedure concorsuali improvviso da parte del cliente strategico), ma
è altrettanto vero che molte volte la crisi d’impresa, specialmente se poi sfocia in una procedura
concorsuale, è preceduta da molti segnali indicatori che il Collegio Sindacale non deve
sottovalutare e soprattutto non deve omettere di segnalare nelle sedi opportune. Le dimissioni in
massa del Collegio Sindacale non è sempre un elemento sufficiente per portare all’esclusione della
responsabilità del Collegio Sindacale. Non sono sufficienti le dimissione, il Collegio Sindacale deve
attivarsi affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e qualora li abbiano
già compiuti il Collegio Sindacale deve adoperarsi per cercare di ridurre al minimo l’entità del
danno e la fuga non è la soluzione.
Non vi sono norme che aiutino ad identificare degli indicatori di continuità aziendale, o meglio
indicatori del venir meno della continuità; neanche i principi di comportamento indicati dal
Consiglio Nazionale aiutano sul punto.
Occorre pertanto rifarsi alla prassi aziendalistica (uso degli indici) e alla nostra esperienza
professionale. Ecco alcuni indicatori.
Sotto il profilo finanziario: ricorrenti perdite d’esercizio, insufficiente capitale circolante netto, flussi di
cassa della gestione operativa negativi, squilibrio nella copertura degli investimenti con
indebitamento a breve, ritardo nei pagamenti (in particolar modo delle retribuzioni), inadempimenti
verso il fisco, sconfinamento dai fidi, necessità di nuove fonti di finanziamento in corrispondenza di
scadenze finanziarie; utilizzo di riserve di liquidità accantonate nel tempo.
Sotto il profilo gestionale: la perdita di manager strategici, difficoltà nella produzione, mancanza di
marginalità operativa, livelli eccessivi delle rimanenze
Altri profili : bassa capitalizzazione, pendenza di rilevanti procedimenti legali, azioni dei creditori,
sviluppi tecnologici non adeguatamente fronteggiati; adeguatezza assetto organizzativo.
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L’esperienza professionale ci insegna che troppo spesso il fallimento di una società è
accompagnato da situazioni patologiche che rendono privo di significato l’utilizzo degli strumenti
offerti e suggeriti dall’analisi di bilancio (controllo di gestione, indici di bilancio).
2. Crisi aziendali, frodi contabili e operazioni pregiudizievoli
Nella maggior parte dei casi le crisi d’impresa sono accompagnate da frodi di natura contabile,
che purtroppo portano a far perdere di valore e soprattutto di attendibilità il controllo di gestione
aziendale, se istituito, e soprattutto ogni tipo di controllo mediante la costruzione di indici di bilancio
(da cui la necessità di rivalutare l’importanza ed il ruolo di un corretto svolgimento dell’attività di
revisione, anche rafforzata in presenza di indicatori della crisi o di anomalie contabili - per esempio
valori discontinui relativi a voci di bilancio cardine - per far emergere questa tipologia di frode).
Ecco alcuni esempi relativi alle fattispecie tipiche legate a frodi di natura contabile:
a) Nei criteri di valutazione e di capitalizzazione dei costi; le voci ad elevato rischio sono le solite
conosciute da tutti noi: immobilizzazioni immateriali, le partecipazioni, la valutazione dei
crediti verso clienti, la valutazione del magazzino, l’esatta quantificazione delle fatture da
emettere, l’esatta quantificazione delle fatture da ricevere e di ratei e risconti passivi
(esempio omessa imputazione dei ratei ferie); è una circostanza che si riscontra
praticamente sempre il fatto che le perdite di esercizio effettive emergano solo nel corso
dell’ultimo esercizio, cioè appena prima dell’istanza di fallimento in proprio o appena prima
del deposito della domanda per l’ammissione al Concordato Preventivo; nella maggior
parte dei casi queste rilevanti perdite che nell’arco di pochi mesi spazzano via in un colpo
solo patrimoni netti contabili solo apparentemente più che rispondenti non sono dovute al
cambio dei criteri di valutazione – cioè il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di
liquidazione, ma semplicemente a criteri di valutazione adottati in precedenza non conformi
alla normale prudenza e/o correttezza contabile, con una generica, standard e/o sfuggente
descrizione in nota integrativa);
b) Emissione di fatture false da presentare allo sconto presso istituti di credito (ricorso abusivo al
credito);
c) L’emissione di RI.BA. senza la sottostante emissione della fattura, sempre con la medesima
finalità di acquisire nuova liquidità dal circuito bancario (molto spesso fenomeno
accompagnato da elementi di incongruenza nella situazione contabile quali, per esempio,
incompatibilità tra Volume degli affari ed ammontare del portafoglio commerciale);
d) L’emissione di fatture di fatto per operazioni inesistenti al 31/12, con successivo storno
mediante nota di credito nel mese di gennaio dell’esercizio successivo;
e) La non corrispondenza tra il bilancio d’esercizio sottoposto all’approvazione dell’assemblea
con le risultanze contabili effettive della società.
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La crisi dell’impresa è spesso accompagnata anche da operazioni pregiudizievoli, sulle quali il
Collegio Sindacale è chiamato a vigilare per prevenire/impedirne l’attuazione:
a) Compimento di operazioni estranee all’oggetto sociale:
1) la società operativa che compra un’immobile da società di famiglia, drenando la
liquidità residua, molte volte anche ad un prezzo non di mercato;
2) oppure, per esempio, una società operativa di natura manifatturiera che inizia a
comprare e rivendere prodotti appartenenti a settori merceologici del tutto lontani
all’attività esercitata (classico esempio: nel settore dei metalli), con vendita finale
all’estero in favore di soggetti che ovviamente non onorano poi il debito, senza la
preventiva assunzione di garanzie;
b) compimento di operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate:
1) fuoriuscita dalla società operativa di immobili ove risiede l’imprenditore o della casa
vacanza ad un prezzo vile o comunque ad un prezzo di mercato ma con un pagamento
effettuato non con un mezzo normale; per esempio con pagamento mediante
compensazione con precedenti posizioni debitorie verso l’imprenditore (finanziamento
soci) o con parti correlate (con cessione di crediti vantati da altre società riconducibili al
medesimo soggetto);
2) cessione del magazzino a prezzo di saldo alla new-co riconducibile all’imprenditore;
affitto o cessione di ramo d’azienda con le medesime modalità, con magari
l’aggravante dell’omessa astensione in sede consiliare deliberativa dell’operazione da
parte degli amministratori che si trovavano in conflitto di interessi;
3) passaggio di liquidità all’interno del gruppo, verso altre società di famiglia anche
giuridicamente non collegate, trasferimento massiccio di liquidità verso la consociata
estera (o di merce il cui corrispettivo poi non risulta onorato), magari con sede in Cina,
India o Moldavia, compromettendo così l’integrità del patrimonio sociale;
c) operazioni avventate o di puro rischio:
1) forniture rilevanti in favore di clienti sconosciuti o comunque forniture incompatibili con le
dimensioni dei medesimi, senza l’assunzione di adeguate garanzie e/o informazioni;
2) Vendita di immobili, magari a società estere, senza incassare il corrispettivo e senza
assumere le necessarie garanzie (rinunciando all’ipoteca legale).
La crisi dell’impresa è spesso accompagnata anche da problematiche legate all’organizzazione
aziendale e all’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
Elementi esteriori che possono essere motivo di allarme:
1) immotivato ritardo nell’approvazione del bilancio d’esercizio (approvare un bilancio in
perdita al 30 giugno significa, il più delle volte, aver già posto concrete basi per un ulteriore
bilancio nuovamente in perdita (in genere il secondo esercizio di perdita evidenzia risultati
peggiori rispetto al primo)
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2) contabilità costantemente non aggiornata e/o inattendibile
3) costante e ripetuti ritardi negli adempimenti
4) controllo di gestione assente o non adeguato
5) l’assenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza;
6) l’assenza o il non utilizzo di procedure aziendali;
3. Alcuni casi concreti di gestione di crisi d'impresa
Vengono ora esposte alcune considerazioni sul tenore delle verbalizzazioni da parte del Collegio
sindacale e quattro casi concreti.
VERBALI DEL CS
A fronte dell’inerzia dell’organo amministrativo (omessa tempestiva adozione di opportuni
provvedimenti) ed anche a fronte di iniziative inopportune e dannose per la società, la legge mette
a disposizione del Collegio Sindacale due rimedi
A) La convocazione dell’assemblea dei soci
B) La denunzia al Tribunale ex art.2409 cc
Con riferimento alla convocazione dell’assemblea, previa informativa al Consiglio di
Amministrazione, la stessa ha come obiettivo di informare la medesima circa lo stato di crisi e circa
l’inerzia dell’organo amministrativo. Si ritiene e si consiglia che tale iniziativa non sia accompagnata
da un’informativa generica (per esempio la convocazione dell’assemblea dei soci con un ordine
del giorno generico relativo all’esposizione della situazione contabile ad una certa data), ma stante
la gravità del contesto si ritiene opportuna una convocazione dell’assemblea con un puntuale
ordine del giorno riferito alla situazione di crisi (per esempio : andamento economico alla data del
xxxx, situazione finanziaria; presupposti per la continuità aziendale) e con una successiva esposizione
dei fatti censurabili e delle informazioni acquisite in modo puntuale e documentato (fondamentale
sia per un’eventuale successiva denuncia al Tribunale o comunque a tutela del Collegio Sindacale
una corretta verbalizzazione di quanto accaduto e relazionato nel corso dell’assemblea con ovvio
riferimento esplicito alle censure).
Le responsabilità proprie del collegio sindacale ex art.2407 II° comma in tale contesto devono
anche essere messe in relazione con l’art.217 LF (gravi operazioni imprudenti per ritardare il
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fallimento1 - l’imprenditore abbia aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il proprio
fallimento)
LA RELAZIONE AL BILANCIO
Preliminarmente occorre rilevare la fondamentale importanza della relazione del Collegio Sindacale
che accompagna l’approvazione del bilancio d’esercizio e del relativo contenuto. E’ l’unico
documento che viene, con il deposito in CCIAA, reso pubblico e come tale rivolto ai terzi, affinché
gli stessi possano avere una corretta informazione circa l’effettivo andamento della società e circa
eventuali dissonanze tra il punto di vista del Collegio Sindacale e quello dell’organo amministrativo.
Assolutamente irrilevante predisporre relazioni di fuoco nel corso dell’anno e poi, come se nulla
fosse, non riprendere dette contestazioni, censure o segnalazione di omissioni con la relazione al
bilancio.
In caso di crisi dell’azienda, più che mai occorre abbandonare i contenuti delle relazioni standard
che ci offrono le case di software; occorre segnalare e argomentare le problematiche e,
personalmente, ritengo non condivisibile il contenuto di molte relazioni ove prima timidamente e in
modo molto diplomatico si segnalano velatamente problematiche e/o criticità rilevanti per poi
chiudere dando un parere positivo al bilancio, invitando i soci ad approvarlo.
Come nel corso dell’anno, nel rapporto con l’imprenditore e con l’organizzazione aziendale, è
assolutamente irrilevante puntare in modo predominante sugli aspetti formali (per esempio decine
di pagine di verbali ove si riportano minuziosamente tutti i codici di dettaglio dei Modelli F24 o le
rendite catastali degli immobili di proprietà) e poi non si procede a commentare fatti sostanziali di
natura grave (esempio: insolvenza o ritardo nei pagamenti di clienti strategici; crollo o comunque
riduzione rilevante di fatturato; linee di fido sature o utilizzate in eccesso rispetto ai fidi in essere).
PRIMO CASO
Spa, primo esercizio con perdite di bilancio. In nota integrativa l’organo amministrativo giustificava
l’andamento negativo dell’esercizio imputando la causa alle difficoltà nel reperimento di materie
prime (rame, era effettivamente un periodo con tensioni sul mercato delle materie prime); se poi
però venivano esaminati i dati di bilancio il valore delle rimanenze finali risultava più che
1 Esempi : locazione dell’intera azienda a soggetto non in grado di fornire garanzie di solvibilità o per un canone di
locazione inadeguato a far fronte alla massa debitoria; la vendita del magazzino al costo o al sotto-costo, l’ottenimento
di finanziamenti a tassi usurari, il differimento degli adempimenti previdenziali e tributari come forma di
autofinanziamento.
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raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (e per buona parte queste rimanenze, milionarie,
erano da ricondurre a materie prime).
La relazione del Collegio Sindacale nulla diceva sul punto.
Dopo due anni di agonia, la trasformazione della Spa in snc per perdite dal capitale sociale e la
contestuale fuga del Collegio Sindacale, la società veniva dichiarata fallita.
Il curatore ovviamente procedeva alle doverose verifiche contabili che portavano a far emergere
una doppia contabilità di magazzino con codici specifici per individuare e distinguere il vero dal
falso. E fin qui certamente non era agevole per il Collegio Sindacale verificare e individuare il
comportamento truffaldino degli amministratori. Il problema vero è che nel caso di specie non
erano necessarie particolari attività di verifica, di riscontro, di riconciliazione o quadratura; sarebbe
bastato aprire la porta del magazzino e un semplice sguardo avrebbe fugato ogni dubbio. Fatto
100 il valore del magazzino, il 90% era inesistente. Quindi il Collegio Sindacale non si sarebbe dovuto
sobbarcare alcuna attività particolarmente onerosa e tipica dell’attività di revisione, ma avrebbe
riscontrato desolatamente campate vuote in un immenso capannone.
Evidenti le responsabilità civili e penali di entrambi gli organi della società.
SECONDO CASO
Un altro caso che capita spesso di incontrare sono bilanci ove risultano iscritti rilevanti crediti verso
clienti (parti correlate e non) che per lunghi periodi rimangono incagliati senza che l’organo
amministrativo provveda ad un’adeguata svalutazione, confidando nel fatto e dichiarandolo al
Collegio Sindacale che gli stessi sono assistiti da garanzie fideiussorie di terzi, che poi regolarmente si
dimostrano assolutamente incapienti o peggio ancora false.
TERZO CASO
Molto spesso risulta difficile tradurre in pratica quello che sono le norme di legge.
Sappiamo tutti e riscontriamo in ogni tipo di commento o dibattito e anche io nel corso del mio
intervento ho riportato quello che abbiamo studiato già all’università nel corso di diritto
commerciale:
“A fronte dell’inerzia dell’organo amministrativo (omessa tempestiva adozione di opportuni
provvedimenti) ed a fronte di iniziative inopportune e dannose per la società” il Collegio Sindacale
deve convocare l’assemblea
Ma sappiamo altrettanto molto bene che nella maggior parte delle realtà nostre clienti, l’organo
amministrativo risulta sostanzialmente coincidere con la base sociale (forse piccole differenze
possono essere riscontrate con l’introduzione di mogli e/o figli) ma la sostanza non cambia.
Pertanto molte volte il rivolgersi all’assemblea risulta essere una mossa da un lato evidentemente
onerosa in termini di conflittualità e dall’altra parte inefficace in quanto poi il Collegio Sindacale si
trova a doversi confrontare con assemblee deserte o con assemblee che non deliberano le
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iniziative indicate dal Collegio Sindacale (messa in liquidazione, ricapitalizzazione, ricorso a
procedure concorsuali) o peggio ancora che deliberano la messa in liquidazione della società
(quindi formalmente sembrerebbe tutto in regola) autorizzando il liquidatore a proseguire
nell’attività d’impresa (quindi non a intraprendere l’attività liquidatoria) formalmente a tutela del
valore dell’azienda, del marchio, del magazzino o di quant’altro in pendenza di trattative con
misteriosi investitori. Autorizzando formalmente così il liquidatore a proseguire nella produzione di
perdite d’esercizio, senza intervenire in alcun modo sui deficit aziendali (deficit non solo in termini
economici, ma anche in termini organizzativi, legati alle politiche di vendite ad immissione di capitali
freschi o altro).
E’ un percorso che credo precluda il ricorso all’art.2409.
Rimedio ipotizzabile: istanza al Pubblico Ministero affinché valuti l’opportunità, sempre che la
società versi effettivamente in stato di insolvenza ed abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi di
fallibilità, di proporre istanza di fallimento.
QUARTO CASO
Un ultimo aspetto che voglio segnalare, sul quale si ritiene che il Collegio Sindacale debba prestare
la massima attenzione, è la proposizione da parte dell’imprenditore di piani ex art.67 o ex art.182 bis
o anche un ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, il più delle volte
preceduto dalla domanda in bianco.
Oppure, molto spesso, la sussistenza di una sequenza di tutte le procedure sopra richiamate con
una finalità esclusivamente strumentale e dilatoria per posticipare nel tempo le doverose decisioni
Il Collegio Sindacale deve vigilare affinché il percorso individuato dagli amministratori non sia altro
che uno strumento per prendere tempo, con grave danno per i creditori, vuoi per la prosecuzione
immutata (cioè senza interventi strutturali) dell’attività d’impresa, vuoi per i rilevanti costi
professionali che gli amministratori decidono di sostenere, sottraendo pari liquidità che sarebbe
stata destinata al soddisfacimento dei legittimi interessi dei creditori,.
Il Collegio Sindacale se da un lato si deve sentire sollevato dall’iniziativa dell’imprenditore, dall’altro
deve proseguire nella propria attività di vigilanza, ora allargata, onde verificare la serietà a tutto
campo del percorso adottato (serietà professionisti incaricati, effettive prospettive di successo
anche in relazione agli esiti dei contatti con gli interlocutori dell’azienda); il rischio evidentemente è
che attività dilatorie portino a causare danni connessi al progressivo accumulo di perdite d’esercizio
e ai costi professionali inutilmente, ma volutamente, sostenuti.
Si ritiene che il Collegio Sindacale dovrà monitorare sull’impostazione e sull’evoluzione
dell’operazione proposta dall’imprenditore; dovrà vigilare per riscontrare se con la proposta
unilateralmente formulata dall’imprenditore si possa effettivamente raggiungere lo scopo di
ripristinare le condizioni per la continuità aziendale. L’attestazione ovviamente compete al
professionista incaricato, ma il Collegio Sindacale non potrà sottrarsi dal riconoscere se il piano, sia
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che sia ex art.67 o ex art.182 bis, possa effettivamente essere lo strumento per raggiungere il fine del
risanamento.
Come non potrà sottrarsi dalla verifica dell’attuazione del piano rilevando gli eventuali scostamenti
ed intervenendo con l’organo amministrativo se fossero riscontrati scostamenti rilevanti.
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VARIE
Il modello per l’iscrizione alla sezione “Inattivi” del
registro dei revisori
di Virginia Tosi
(Dottore Commercialista in Fermo)
Sommario
PREMESSA
1. I REVISORI INATTIVI
2. FORMULA COMMENTATA: IL MODELLO PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE INATTIVI
Premessa
Il D.M. n. 16/2013, nel dare attuazione al D. Lgs. n.39/2010, ha definito una serie di regole in materia
di revisori divenuti inattivi, definendo i soggetti che vengono iscritti d’ufficio nella Sezione inattivi, le
modalità cui uniformarsi per presentare la richiesta di iscrizione alla Sezione “inattivi” del Registro dei
Revisori e le limitazioni che tale iscrizione comporta.
Il MEF ha reso conseguentemente disponibile, sul nuovo portale della revisione legale
(www.revisionelegale.mef.gov.it), il modulo RL 99 per l’iscrizione nella Sezione “inattivi” del Registro
dei Revisori legali.
Il presente articolo si propone sia di evidenziare il contenuto del regolamento in materia di revisori
inattivi, sia di fornire commenti al modello reso disponibile dal MEF, così da contribuire a renderne
più agevole la compilazione.
1. I revisori inattivi
Il D.M., nel dare attuazione al D. Lgs. n. 39/2010 statuisce che sono iscritti d’ufficio nella Sezione
Inattivi:
I soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione
legale per tre anni consecutivi;
I soggetti iscritti nel registro dei revisori legali revisori che non hanno collaborato a un’attività
di revisione legale in una società di revisione legale di cui all’art.1, comma 1, lettera q) del D.
Lgs. n. 39/2010 per 3 anni consecutivi;
i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, anche
prima del decorrere dei tre anni previsti per l’iscrizione d’ufficio, sentito il parere della
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Commissione centrale per il Revisori legali la quale ha funzioni consultive e previa
presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso
incarichi o attività di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il
parere della Commissione, deve disporre l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro 90
giorni dal ricevimento della stessa.
I revisori iscritti nella sezione inattivi:
• non possono assumere nuovi incarichi;
• non hanno obbligo di:
- seguire percorsi di aggiornamento;
- pagare il contributo annuale;
• non sono sottoposti al controllo qualità ad opera del Ministero dell’economia;
• possono assumere un nuovo incarico solo dopo aver seguito un corso
di formazione e aggiornamento
2. Formula commentata: il modello RL 99 per l’iscrizione alla
Sezione inattivi
Il revisore iscritto nel Registro che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad
un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'art. 1 - comma 1, lettera q)
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può chiedere di essere iscritto nella Sezione inattivi
compilando il modulo RL-99. La compilazione deve essere effettuata attraverso l'ausilio del personal
computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il
contenuto informativo previsto. Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e
trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA
La richiesta deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve
essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o
abrasioni manuali.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di
Finanza, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, dispone l'accoglimento o il rigetto
dell'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
Si ricorda che i revisori già iscritti nel Registro potranno esprimere l'opzione per il passaggio nella
sezione inattivi anche e preferibilmente nell'ambito della procedura di prima formazione del
Registro, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 17 del D.M. 145 del 20 giugno 2012 e di
prossima attuazione.
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Il modello è presente al seguente link:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/RL-
99_PassaggioInattiviRevisore_manualex.pdf
Di seguito si presenta e si commenta il modello RL 99.
Il modello, in questa prima sezione, deve contenere:
l’intestazione al
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze;
la marca da bollo da
14,62 euro;
i dati anagrafici del
revisore (codice
fiscale, sesso, nome
cognome, luogo e
data di nascita,
luogo di residenza;
l’indirizzo mail e
l’indirizzo di posta
elettronica
certificata del
richiedente;
il numero di
iscrizione al registro
dei revisori del
richiedente.
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Il modello, in questa
seconda sezione, deve
contenere:
la dichiarazione
della sussistenza
dei requisiti per
l’inattività;
la dichiarazione
attestante:
che non sono
stati assunti
tirocinanti;
che sono stati
assunti
tirocinanti ma
gli stessi sono
stati informati
della
presentazione
della richiesta
di inattività da
parte del
revisore e
della
conseguente
non validità
del loro
tirocinio, a
partire dal
momento in
cui l’iscrizione
nella sezione
inattiva è
perfezionata;
la
dichiarazione
attestante la
presa visione
dell’art.13 del
d. lgs n.
196/2003 in
tema di
privacy;
la richiesta di
iscrizione nella
sezione dei
revisori
inattivi.
Il revisore, infine, deve
allegare il proprio
documento d’identità e
firmare il modello.