l81 sicurezza sul lavoro completosole 24 ore

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Documenti Norme e tributi Lunedì 5 Maggio 2008 www.ilsole24ore.com LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 Il decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni in vigore dal 15 maggio 1 La guida alla lettura del provvedimento con l’illustrazione, articolo per articolo, dei principali contenuti 1

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DocumentiNormeetributi

Lunedì 5 Maggio 2008

www.ilsole24ore.com

LASICUREZZASULLAVORO1 Il decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela

della salute e contro gli infortuni in vigore dal 15 maggio

1La guida alla lettura del provvedimentocon l’illustrazione, articolo per articolo, dei principali contenuti

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Sarà invigoredal 15maggio il decreto legislativo81/08cherimodula, e inalcuni casi riscrive, la

disciplinaper la tuteladella saluteedella sicurezzanei luoghidi lavoro. Il provvedimento, cheè statopubblicato sul supplementoordinario 108/Lalla«Gazzetta» 101del30aprile, arrivadopoquasiottomesidi confronto.Tuttavia, sononumerosi ipuntidelTestounicoche lascianospazioa riserveecritiche. Il riferimentoè,primadi tutto,all’apparatosanzionatorioeall’applicazionedellaresponsabilitàamministrativadelle imprese,peraltro introdottadalla leggedelega 123/07. IlnuovoGovernopotrebbedunquesceglieredicorreggerealcuniaspetti deldecreto,magarisfruttando ilmeccanismodell’efficaciaa scaglionidellenuoveregole.Peresempio, lenormesullavalutazionedei rischi e l’elaborazionedel relativodocumentodiventarannooperativedecorsi90giornidallapubblicazionedeldecreto, il 30 luglio.

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DomaniLasecondapartedel testocommentatodelDlgsn.81/08

GUIDA ALLA LETTURA A CURA DILucioArmagni(artt.167-179);MarcoBellinazzo(artt.161-166;206-220);AldoBottini(artt.62-87);MarinaDellaFoglia(artt.221-265);MarioGallo(artt.5-14;36-54;298-306);ValentinaMaglione(artt.161-166;206-220);LudovicaMalagutiAlberti(artt.266-286);GiovanniMonti(artt.287-297);EmanuelaNespoli(artt.62-87);OmarNicolini(artt.180-205);MarcoPeruzzi(artt.161-166;206-220);AndreaPinna(artt.287-297);PieraPorta(artt.221-265);PierguidoSoprani(artt.1-4;15-35;55-61;88-104;157-160)eMarcoVigone(artt.105-156)

Job 24Lapuntatadioggi(alle18,45)èdedicataalla

sicurezzasullavoroconapprofondimentieintervistesullenovitàdeldecretolegislativo

Documenti Normeetributi IlSole24Ore -Lunedì5Maggio2008

LASICUREZZASULLAVORO

Corso di formazione sulla sicurezza del lavoroTuttelenovitàperglioperatorieiprofessionistia

Milanoil29maggio2008.Info:02.4587020,www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro

Guida Pratica SanzioniUnnumerointeramentededicatoallaSicurezza:

tuttelesanzioniinesserealladatadientratainvigoredelnuovoTestounico

Giovedì 8 maggio forum online sulla nuova leggePrimoconfrontol’8maggio:gliespertidelSole

risponderannoalledomandedeilettori.Quesitiall’indirizzo:[email protected]

Nuovastrategiaperridurregli infortuni

Le iniziative in programmaper approfondire lenovità

Formazione

Radio24

L’instant di «Guida al Lavoro»FinalitàecampodiapplicazionedelDlgs81/08;

gliobblighiinfunzionedelnumerodegliaddetti;icantieritemporaneiemobili; ivideoterminali

Forum Online

In libreria

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Iniziamola pubblicazione del decreto legisla-

tivo81del9aprile2008:«Attuazionedell’ar-

ticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro». Il decreto legislativo è

stato pubblicato sul supplemento ordinario

108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101 del 30

aprile

TITOLO IPrincipicomuni

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 1Finalità

1. Ledisposizioni contenutenel presentedecreto legislativo costituiscono attua-zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto2007,n. 123,per ilriassettoelariformadel-le norme vigenti inmateria di salute e si-curezza delle lavoratrici e dei lavoratorinei luoghi di lavoro, mediante il riordinoe il coordinamento dellemedesime in ununico testo normativo. Il presente decre-to legislativo persegue le finalità di cui alpresentecommanelrispettodellenorma-tive comunitarie e delle convenzioni in-ternazionali inmateria,nonchéinconfor-mità all’articolo 117 della Costituzione eagli statuti delle Regioni a statuto specia-le e delle Province autonome di Trento edi Bolzano, e alle relative normedi attua-zione, garantendo l’uniformitàdella tute-ladelle lavoratrici edei lavoratori sul ter-ritorionazionaleattraverso il rispettodeilivelliessenzialidelleprestazioniconcer-nenti i diritti civili e sociali, anche con ri-guardo alle differenze di genere, di età eallacondizionedellelavoratriciedei lavo-ratori immigrati.2. In relazione a quanto disposto dall’arti-colo 117, quintocommadellaCostituzionee dall’articolo 16, comma 3, della legge 4

febbraio2005, n. 11, ledisposizionidel pre-sente decreto legislativo, riguardanti am-bitidi competenza legislativadelleRegio-ni e Province autonome, si applicano,nell’esercizio del potere sostitutivo delloStatoe concarattere di cedevolezza, nelleRegioni e nelle Province autonome nellequali ancora non sia stata adottata la nor-mativa regionale e provinciale e perdonocomunqueefficaciadalladatadientrata invigore di quest’ultima, fermi restando iprincipi fondamentali ai sensi dell’artico-lo 117, terzocomma ,dellaCostituzione.3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempi-menti attuativi del presente decreto sonoeffettuati nel rispetto dei principi del de-cretolegislativo30giugno2003,n. 196.

ARTICOLO 2Definizioni

1. Aifiniedaglieffettidelledisposizionidicuialpresentedecreto legislativosi inten-deper:a)«lavoratore»:personache, indipenden-tementedalla tipologiacontrattuale, svol-ge un’attività lavorativa nell’ambito del-l’organizzazione di un datore di lavoropubblicooprivato,conosenzaretribuzio-ne,anchealsolofinediapprendereunme-stiere, un’arte o una professione, esclusigli addetti ai servizi domestici e familiari.Al lavoratore così definito è equiparato: ilsocio lavoratoredi cooperativaodi socie-tà, anche di fatto, che presta la sua attivitàper conto delle società e dell’ente stesso;l’associatoinpartecipazionedicuiall’arti-colo 2549 e seguenti del Codice civile; ilsoggetto beneficiario delle iniziativedi ti-rocini formativi e di orientamento di cuiall’articolo 18della legge24giugno 1997,n.196 e di cui a specifiche disposizioni delleleggiregionalipromossealfinedirealizza-remomentidialternanzatrastudioelavo-roodiagevolarelescelteprofessionalime-diante la conoscenza diretta del mondodellavoro; l’allievodegliistitutidiistruzio-

La guida

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Il Testo unico scommettesul «mix» fra formazione e sanzioni

Lunedì5Maggio2008-IlSole24Ore Normeetributi Documenti

LASICUREZZASULLAVORO

Art. 1. Il Testo unico

Ilcomma1esplicitailcriteriodieserciziodelladelegalegislativa,conferitaconlalegge123/2007.Sitrattadiuninterventodiriassettoediriformadelsistemanormativovigenteinmateriadisaluteesicurezzadeilavoratorineiluoghidilavoro,operatomedianteilriordinoeilcoordinamentodellenormeinunTestounico.L’obiettivoèl’uniformitàdituteladellelavoratriciedeilavoratorisulterritorionazionale,attraversoilrispettodeilivelliessenzialidelleprestazioniconcernentiidiritticiviliesociali,ancheconriguardoalledifferenzedigenere,dietàeallacondizionedeilavoratoriimmigrati.Ilcomma2codificalaclausoladi«cedevolezza»dellenormedelTestounicoriguardantiambitidicompetenzalegislativadelleRegioniedelleProvinceautonome.LenormeperderannoefficaciaalladatadientratainvigoredellanormativadelleRegioniedelleProvince.Ilcomma3stabilisceilrispettodeiprincipiintemadiprivacy

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needuniversitari e il partecipante ai corsidi formazione professionale nei quali sifaccia uso di laboratori, attrezzature di la-voro in genere, agenti chimici, fisici e bio-logici,ivicompreseleapparecchiaturefor-nitedivideoterminali limitatamenteaipe-riodi in cui l’allievo sia effettivamente ap-plicatoalla strumentazioneoai laboratoriin questione; il volontario, come definitodalla legge1˚agosto1991,n. 266; ivolontaridel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco edellaProtezionecivile;ilvolontariocheef-fettua il servizio civile; il lavoratore di cuial decreto legislativo 1˚dicembre 1997, n.468esuccessivemodificazioni;b) «datore di lavoro»: il soggetto titolaredel rapportodi lavorocon il lavoratoreo,comunque, il soggetto che, secondo il ti-po e l’assetto dell’organizzazione nel cuiambito il lavoratorepresta lapropriaatti-vità, ha la responsabilità dell’organizza-zione stessa o dell’unità produttiva inquanto esercita i poteri decisionali e dispesa. Nelle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo30marzo2001,n. 165,perdato-redi lavorosi intende ildirigenteal qualespettano i poteri di gestione, ovvero ilfunzionariononaventequalificadirigen-ziale, nei soli casi in cui quest’ultimo siapreposto ad unufficio avente autonomiagestionale, individuatodall’organodiver-ticedellesingoleamministrazioni tenen-do conto dell’ubicazione e dell’ambitofunzionale degli uffici nei quali vienesvolta l’attività, e dotato di autonomi po-teridecisionaliedispesa.Incasodiomes-sa individuazione, o di individuazionenon conforme ai criteri sopra indicati, ildatore di lavoro coincide con l’organo diverticemedesimo;c) «azienda»: il complesso della strutturaorganizzata dal datore di lavoro pubblicooprivato;d)«dirigente»:personache,inragionedel-lecompetenzeprofessionaliedipoterige-rarchici e funzionali adeguati alla naturadell’incarico conferitogli, attua le diretti-vedeldatoredi lavoroorganizzandol’atti-vità lavorativaevigilandosudiessa;e)«preposto»:personache, inragionedel-le competenzeprofessionali enei limiti dipoterigerarchiciefunzionaliadeguatiallanatura dell’incarico conferitogli, sovrin-tende alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute, con-trollandone lacorrettaesecuzionedapar-tedei lavoratori edesercitandounfunzio-nalepoteredi iniziativa;f) «responsabile del servizio di preven-zioneeprotezione»:persona inpossessodellecapacitàedei requisitiprofessiona-li di cui all’articolo 32 designata dal dato-redi lavoro, a cui risponde,percoordina-re il serviziodiprevenzioneeprotezionedai rischi;g) «addetto al servizio di prevenzione eprotezione»:personainpossessodelleca-pacitàedeirequisitiprofessionalidicuial-l’articolo 32, facente parte del servizio dicuialla lettera l);h) «medico competente»: medico in pos-sessodiunodei titoliedei requisiti forma-tivi e professionali di cui all’articolo 38,che collabora, secondo quanto previstoall’articolo29, comma1, con ildatoredi la-voroai finidellavalutazionedeirischiedènominatodallostessopereffettuarelasor-veglianzasanitariaeper tuttigli altri com-pitidicuialpresentedecreto;i) «rappresentantedei lavoratori per la si-curezza»: persona eletta o designata perrappresentarei lavoratoriperquantocon-cernegliaspettidellasaluteedellasicurez-zadurante il lavoro;l) «servizio di prevenzione e protezionedai rischi»: insieme delle persone, siste-mi e mezzi esterni o interni all’aziendafinalizzati all’attività di prevenzione eprotezione dai rischi professionali per ilavoratori;m) «sorveglianza sanitaria»: insieme de-gli atti medici, finalizzati alla tutela dellostatodisaluteesicurezzadei lavoratori, inrelazione all’ambiente di lavoro, ai fattoridi rischio professionali e alle modalità disvolgimentodell’attività lavorativa;n) «prevenzione»: il complesso delle di-sposizioni o misure necessarie anche se-condo la particolarità del lavoro, l’espe-rienzae la tecnica, perevitareodiminuireirischiprofessionalinelrispettodellasalu-te della popolazione e dell’integritàdell’ambienteesterno;o) «salute»: stato di completo benesserefisico, mentale e sociale, non consisten-tesolo inun’assenzadimalattiaod’infer-mità;p) «sistema di promozione della salute esicurezza»: complesso dei soggetti istitu-zionali che concorrono, con la partecipa-

La guida

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Documenti Normeetributi IlSole24Ore -Lunedì5Maggio2008

LASICUREZZASULLAVORO

Art. 2. DefinizioniLamaggiorpartedelle

definizionièmutuatadaldecretolegislativo626/94,alcunepresentanocaratteridinovità,ancheconriguardoaiprincipiecriteridirettivigeneralistabilitidallaleggedelega123/2007Èinnovativala

definizionedi«lavoratore»,inquantosvincolatadallatipologiacontrattualeedall’elementodellaretribuzione,eagganciatafunzionalmenteall’organizzazionediundatoredilavoropubblicooprivato.Recependoorientamentigiurisprudenzialiediprassi,sonoricompresinell’areadellavorosubordinato,perequiparazione,ilsociolavoratoredicooperativaodisocietà,anchedifatto,cheprestalasuaattivitàpercontodellesocietàedell’entestesso;l’associatoinpartecipazione;ilbeneficiariodeitirociniformativiediorientamento(dicuiallalegge196/97ealledisposizioniregionali);ilvolontariodicuiallalegge266/91(intendendoperattivitàdivolontariatoquellaprestatainmodopersonale,spontaneoegratuito,tramitel’organizzazionedicuiilvolontariofaparte,senzafinidi lucroancheindirettoedesclusivamentepersolidarietàeinassenzadiretribuzione);ilvolontariodelCorponazionaledeivigilidelfuocoedellaprotezionecivile;ilavoratorisocialmenteutili

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zionedelle parti sociali, alla realizzazionedei programmi di intervento finalizzati amigliorarelecondizionidisaluteesicurez-zadei lavoratori;q) «valutazione dei rischi»: valutazioneglobale e documentata di tutti i rischi perla saluteesicurezzadei lavoratoripresen-tinell’ambitodell’organizzazioneincuies-si prestano lapropria attività, finalizzata aindividuare leadeguatemisuredipreven-zioneediprotezioneeadelaborare il pro-grammadellemisureatteagarantire ilmi-glioramento nel tempo dei livelli di saluteesicurezza;r)«pericolo»:proprietàoqualità intrinse-ca di un determinato fattore avente il po-tenzialedicausaredanni;s)«rischio»: probabilitàdi raggiungimen-todellivellopotenzialedidannonellecon-dizioni di impiego o di esposizione ad undeterminato fattore o agente oppure allalorocombinazione;t)«unitàproduttiva»:stabilimentoostrut-tura finalizzati alla produzione di beni oall’erogazione di servizi, dotati di autono-miafinanziariae tecnico funzionale;u) «norma tecnica»: specifica tecnica, ap-provata e pubblicata da un’organizzazio-ne internazionale, da un organismo euro-peoodaunorganismonazionaledinorma-lizzazione, lacuiosservanzanonsiaobbli-gatoria;v) «buone prassi»: soluzioni organizzati-ve o procedurali coerenti con la normati-va vigente e con le norme di buona tecni-ca, adottate volontariamente e finalizzateapromuovere lasaluteesicurezzasui luo-ghidi lavoroattraverso la riduzionedei ri-schie ilmiglioramentodellecondizionidilavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni,dall’Istituto superiore per la prevenzionee la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall’Isti-tuto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro(Inail) edagli orga-nismipariteticidicuiall’articolo51,valida-te dalla Commissione consultiva perma-nente di cui all’articolo 6, previa istrutto-riatecnicadell’Ispesl,cheprovvedeaassi-curarne lapiùampiadiffusione;z)«lineeguida»: atti di indirizzo ecoordi-namentoperl’applicazionedellanormati-va in materia di salute e sicurezza predi-sposti dai Ministeri, dalle Regioni, dal-l’Ispesl e dall’Inail e approvati in sede diConferenzapermanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autono-mediTrentoediBolzano;

aa) «formazione»: processo educativoattraverso il quale trasferire ai lavorato-ri edagli altri soggetti del sistemadipre-venzione e protezione aziendale cono-scenze e procedure utili alla acquisizio-ne di competenze per lo svolgimento insicurezza dei rispettivi compiti in azien-da e alla identificazione, alla riduzione ealla gestione dei rischi;bb)«informazione»:complessodelleatti-vità dirette a fornire conoscenze utili allaidentificazione,allariduzioneeallagestio-nedei rischi inambientedi lavoro;cc)«addestramento»: complessodelleat-tivitàdiretteafareapprendereailavorato-ri l’usocorrettodi attrezzature,macchine,impianti, sostanze, dispositivi, anche diprotezione individuale, e le procedure dilavoro;dd) «modello di organizzazione e di ge-stione»:modello organizzativo e gestio-nale per la definizione e l’attuazione diunapoliticaaziendaleper lasaluteesicu-rezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 8 giu-gno2001, n. 231, idoneoaprevenire i reatidi cui agli articoli 589 e 590, terzo com-ma, del Codice penale, commessi conviolazione delle norme antinfortunisti-che e sulla tutela della salute sul lavoro;ee)«organismiparitetici»:organismico-stituiti a iniziativa di una o più associa-zioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentativesulpianonazionale,quali sediprivilegia-teper: laprogrammazionediattività for-mative e l’elaborazione e la raccolta dibuone prassi a fini prevenzionistici; losviluppo di azioni inerenti la salute e si-curezza sul lavoro; l’assistenza alle im-prese finalizzata all’attuazione degliadempimenti inmateria;ognialtraattivi-tào funzioneassegnata lorodalla leggeodai contratti collettivi di riferimento;ff) «Responsabilità sociale delle impre-se»: integrazionevolontariadellepreoc-cupazioni sociali ed ecologiche delleaziende e organizzazioni nelle loro atti-vità commerciali e nei loro rapporti conle parti interessate.

ARTICOLO 3Campodiapplicazione

1. Ilpresentedecreto legislativosiapplicaatutti isettoridiattività,privatiepubblici,ea tutte le tipologiedi rischio.

La guida

Art. 2 (segue)Ladefinizionedidatoredilavoroèoraancorataallaresponsabilitàdell’organizzazionedilavoro(nonpiùall’impresa)elatitolaritàdeipoteridecisionaliedispesadeveessereverificata,secondoilprincipiodieffettività,interminidisuoconcretoesercizio.Nelsettorepubblico,sièstabilitoche,incasodiomessaindividuazione,odiindividuazionenonconformeaicriteridettatidalTestounico,ildatoredilavorocoincideconl’organodivertice.Molteledefinizioniformulateexnovo:azienda,dirigente,preposto,sorveglianzasanitaria,salute,responsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,addettoalserviziodiprevenzioneeprotezione,valutazionedeirischi,pericolo,rischio,ealtreancora.Diparticolarerilievoladefinizionedi«modellodiorganizzazioneedigestione»,allineataaldecretolegislativo231/2001sullaresponsabilitàamministrativadelleimprese,perprevenirelaviolazionedellenormeantinfortunisticheesullatuteladellasalutesullavoro.Gliorganismiparitetici,costituitidaunaopiùorganizzazionideidatoridilavoroedeilavoratori,svolgonounruolodiprogrammazionedelleattivitàformativeediraccoltadellebuoneprassi

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Lunedì5Maggio2008-IlSole24Ore Normeetributi Documenti

LASICUREZZASULLAVORO

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2.NeiriguardidelleForzearmateediPoli-zia, del dipartimento dei Vigili del fuoco,del soccorsopubblicoedella difesa civile,deiservizidiProtezionecivile,nonchénel-l’ambito delle strutture giudiziarie, peni-tenziarie, di quelle destinate per finalitàistituzionali alle attività degli organi concompiti in materia di ordine e sicurezzapubblica, delle università, degli istituti diistruzione universitaria, delle istituzionidell’alta formazione artistica e coreutica,degliistitutidiistruzioneededucazionediogni ordine e grado, delle organizzazionidi volontariato di cui alla legge 1˚agosto1991, n. 266edeimezzidi trasportoaerei emarittimi, le disposizioni del presente de-creto legislativo sono applicate tenendoconto delle effettive particolari esigenzeconnesse al servizio espletato o alle pecu-liarità organizzative, individuate entro enon oltre dodicimesi dalla data di entratain vigore del presente decreto legislativocon decreti emanati, ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, dai Ministri competenti di concertocon iministri del Lavoro edellapreviden-zasociale,dellaSaluteedelleRiformeein-novazioni nella pubblica amministrazio-ne, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegionie leProvinceautonomediTrentoeBolzano, sentite leorganizzazioni sinda-cali comparativamentepiù rappresentati-ve sul piano nazionale nonché, relativa-mente agli schemi di decreti di interessedelle Forze armate, compresa l’Arma deicarabinieried ilCorpodellaGuardiadiFi-nanza,gliorganismialivellonazionalerap-presentatividel personalemilitare; analo-gamente si provvede per quanto riguardagli archivi, lebibliotechee imusei solonelcaso siano sottoposti a particolari vincolidi tutela dei beni artistici storici e cultura-li.Conisuccessividecreti,daemanareen-trododicimesidalladatadientratainvigo-redelpresentedecreto,aisensidell’artico-lo17,comma3della legge23agosto1988,n.400, su proposta deiMinistri competenti,diconcertoconiministridelLavoroedel-laprevidenzasociale edella Salute, acqui-sito il pareredellaConferenzapermanen-teper i rapporti tra loStato, leRegioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano,siprovvedeadettareledisposizionineces-

sarieaconsentire il coordinamentocon ladisciplinarecatadalpresentedecretodel-la normativa relativa alle attività lavorati-veabordodellenavi,dicuialdecretolegi-slativo 27 luglio 1999, n. 271, e in ambitoportuale,dicuialdecreto legislativo27 lu-glio 1999, n. 272, e per il settore delle navidapesca,dicuialdecretolegislativo17ago-sto1999,n.298el’armonizzazionedelledi-sposizioni tecniche di cui ai titoli dal II alXII delmedesimo decreto con la discipli-na in tema di trasporto ferroviario conte-nutanella legge26aprile 1974,n. 191erela-tividecretidi attuazione.3. Fino alla scadenza del termine di cui alcomma 2, sono fatte salve le disposizioniattuative dell’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,nonché ledisposizionidi cui al decreto le-gislativo27 luglio1999,n.271, aldecretole-gislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decretolegislativo 17agosto 1999,n. 298e ledispo-sizioni tecniche del decreto del presiden-te della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, edeldecretodelpresidentedellaRepubbli-ca 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dallalegge 26 aprile 1974, n. 191 e dai relativi de-cretidiattuazione;decorsoinutilmenteta-le termine, trovano applicazione le dispo-sizionidicui alpresentedecreto.4.Il presentedecreto legislativosiappli-ca a tutti i lavoratori e lavoratrici, subor-dinati e autonomi, nonché ai soggetti adessi equiparati, fermo restando quantoprevisto dai commi successivi del pre-sente articolo.5.Nell’ipotesidi prestatori di lavoronel-l’ambito di un contratto di somministra-zionedi lavoro di cui agli articoli 20 e se-guenti del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, e successive modifica-zioni, fermo restando quanto specifica-mente previsto dal comma 5 dell’artico-lo 23 del citato decreto legislativo n. 276del 2003, tutti gli obblighi di prevenzio-ne e protezione di cui al presente decre-to sono a carico dell’utilizzatore.6.Nell’ipotesididistaccodel lavoratoredicuiall’articolo30deldecretolegislativo 10settembre2003,n.276,esuccessivemodifi-cazioni, tutti gli obblighi di prevenzione eprotezionesonoacaricodeldistaccatario,fattosalvol’obbligoacaricodeldistaccan-te di informare e formare il lavoratore sui

La guida

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LASICUREZZASULLAVORO

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Art. 3. Campo diapplicazione

Conilcomma1vieneribaditoilprincipio,giàcontenutonell’articolo1deldecretolegislativo626/94,cosiddettodi«circolarità»dellasicurezza,chesirisolvenellasuageneraleineludibileapplicabilitàConicommi2e3,

invece,l’applicazionedelTestounicoai«settoriparticolari»,operainregimedicompatibilitàconleesigenzepropriediciascunsettore.Èprevistal’emanazionedidecretiinterministerialineltermineperentoriodi12mesidalladatadientratainvigoredelTestounico(consalvezza,nelfrattempo,delledisposizioniattuativedell’articolo1,comma2delDlgs626/94),nonché,entrolostessotermine,didecretiinterministeriali(destinatiasostituirelenormativevigenti)neisettoridellavoroportualeemarittimoeinquellodeltrasportoferroviarioIcommi4-10,infine,

disciplinanoilprincipiodell’applicabilitàdelTestounicoatuttii lavoratorielavoratrici,subordinatieautonomi,nonchéaisoggettiaessiequiparati:cheè,sulpianodeiprincipigenerali,unodeglielementidimaggiorenovitàcaratterizzantilariforma.Essorisultaallineatoconleindicazionidellagiurisprudenzainmateria

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rischi tipici generalmente connessi allosvolgimento delle mansioni per le qualieglivienedistaccato.Perilpersonaledellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, che presta servizio conrapportodidipendenza funzionalepressoaltre amministrazioni pubbliche, organi oautoritànazionali,gliobblighidicuialpre-sente decreto sono a carico del datore dilavorodesignatodall’amministrazione,or-ganooautoritàospitante.7.Neiconfronti dei lavoratori a progettodicui agli articoli61e seguentideldecre-to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, e dei collabo-ratori coordinati e continuativi di cuiall’articolo409, n. 3, delCodicediproce-dura civile, le disposizioni di cui al pre-sente decreto si applicano ove la presta-zione lavorativa si svolga nei luoghi dilavoro del committente.8.Neiconfrontideilavoratoricheeffettua-noprestazionioccasionaliditipoaccesso-rio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successivemodificazioni e integra-zioni, ilpresentedecretolegislativoetuttele altre norme speciali vigenti in materiadisicurezzaetuteladellasalutesiapplica-noconesclusionedeipiccoli lavoridome-stici a carattere straordinario, compresil’insegnamento privato supplementare el’assistenzadomiciliareaibambini,aglian-ziani,agliammalatieaidisabili.9.Nei confronti dei lavoratori a domiciliodi cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, edei lavoratori che rientrano nel campo diapplicazione del contratto collettivo deiproprietari di fabbricati trovano applica-zionegliobblighidiinformazioneeforma-zionedicuiagliarticoli36e37.Aessidevo-noinoltreesserefornitiinecessaridisposi-tivi di protezione individuali in relazionealleeffettivemansioniassegnate.Nell’ipo-tesiincuiildatoredilavoroforniscaattrez-zatureproprie, oper il tramitedi terzi, taliattrezzature devono essere conformi alledisposizionidicuialTitoloIII.10. A tutti i lavoratori subordinati che ef-fettuano una prestazione continuativa dilavoro adistanza,mediante collegamentoinformatico e telematico, compresi quellidi cui al decreto del presidente della Re-

pubblica8marzo 1999,n. 70edi cui all’ac-cordo-quadroeuropeosul telelavorocon-clusoil 16luglio2002,siapplicanoledispo-sizioni di cui al Titolo VII, indipendente-mentedall’ambitoincuisisvolgelapresta-zione stessa.Nell’ipotesi in cui il datoredilavoroforniscaattrezzatureproprie,operil tramite di terzi, tali attrezzaturedevonoessere conformi alle disposizioni di cui alTitolo III. I lavoratori a distanza sono in-formati dal datoredi lavorocirca lepoliti-cheaziendali inmateriadisaluteesicurez-za sul lavoro, in particolare in ordine alleesigenze relative ai videoterminali ed ap-plicanocorrettamenteledirettiveazienda-li di sicurezza. Al fine di verificare la cor-retta attuazione della normativa in mate-riadi tuteladella saluteesicurezzadapar-te del lavoratore a distanza, il datore di la-voro, le rappresentanzedei lavoratori e leautorità competenti hannoaccessoal luo-goincuivienesvoltoil lavoroneilimitidel-la normativa nazionale e dei contratti col-lettivi,dovendotaleaccessoesseresubor-dinatoalpreavvisoe al consensodel lavo-ratore qualora la prestazione sia svoltapresso il suo domicilio. Il lavoratore a di-stanzapuò chiedere ispezioni. Il datore dilavoro garantisce l’adozione dimisure di-retteaprevenirel’isolamentodellavorato-re a distanza rispetto agli altri lavoratoriinterni all’azienda, permettendogli di in-contrarsi con i colleghi e di accedere alleinformazioni dell’azienda, nel rispetto diregolamentioaccordiaziendali.11. Nei confronti dei lavoratori autono-midi cui all’articolo 2222delCodicecivi-le si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 21 e 26.12.Nei confronti dei componenti dell’im-presa familiare di cui all’articolo 230-bisdelCodice civile, dei piccoli imprenditoridi cui all’articolo 2083 del Codice civile edeisocidellesocietàsemplicioperantinelsettoreagricolosiapplicanoledisposizio-nidicuiall’articolo21.13. Inconsiderazionedella specificitàdel-l’attività esercitata dalle imprese medie epiccoleoperantinelsettoreagricolo, ilmi-nistrodelLavoroedellaprevidenzasocia-le, di concerto con ilministro della Salutee con il ministro delle Politiche agricole,alimentari e forestali, entro novanta gior-nidall’entratainvigoredelpresentedecre-

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Art. 3 (segue)Statutiparticolariepiùristrettiditutela–sulpianooggettivoosoggettivo–sonostatiprevistiperalcunecategoriedilavoratoridicuialdecretolegislativo276/03(lavoratoriinregimedisomministrazionedilavoro,didistacco,dilavoroaprogetto,dilavorooccasionaleaccessorio),perilavoratoriadomicilioeperquellioccupatialledipendenzedeiproprietaridifabbricati(portieriprivati,giardinieri,eccetera)eperi lavoratoriadistanza(peresempioneicallcenter).Neicommi11-13,peril lavoroautonomoeperquellosvoltonell’impresafamiliare(articolo230-bisdelCodicecivile)èstatoprevistounregimemisto,inparteditutelaeinpartediassoggettamentoaspecificiobblighi(usodiattrezzaturedilavoroediDpianorma,edesposizionediunatesseradiriconoscimentonelsettoredegliappaltiedeisubappalti).Perleimpreseagricolemedieepiccolecheimpieghinolavoratoristagionalièprevista,entro90giornidall’entratainvigoredelTestounico,l’emanazionediundecretointerministerialedisemplificazionedegliadempimentirelativiall’informazione,formazioneesorveglianzasanitaria

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to, nel rispetto dei livelli generali di tuteladicui allanormativa inmateriadi sicurez-za e salute nei luoghi di lavoro, e limitata-mentealle impreseche impiegano lavora-toristagionaliciascunodeiqualinonsupe-ri lecinquantagiornate lavorativeeperunnumerocomplessivodilavoratoricompa-tibile con gli ordinamenti colturali azien-dali, provvede ad emanare disposizioniper semplificare gli adempimenti relativiall’informazione,formazioneesorveglian-za sanitaria previsti dal presente decreto,sentite le organizzazioni sindacali e dato-rialicomparativamentepiùrappresentati-ve del settore sul piano nazionale. I con-tratti collettivi stipulati dalle predette or-ganizzazionidefinisconospecifichemoda-lità di attuazione delle previsioni del pre-sente decreto legislativo concernenti ilrappresentante dei lavoratori per la sicu-rezzanelcasoleimpreseutilizzinoesclusi-vamentelatipologiadilavoratoristagiona-lidicui alprecedenteperiodo.

ARTICOLO 4Computodeilavoratori

1. Ai fini della determinazione del nume-rodilavoratoridalqualeilpresentedecre-to legislativo fa discendereparticolari ob-blighinonsonocomputati:a) i collaboratori familiari di cui all’artico-lo230-bisdelCodicecivile;b) i soggetti beneficiari delle iniziative ditirocini formativi e di orientamento di cuiall’articolo 18della legge24giugno 1997,n.196, e di cui a specifichedisposizionidelleleggiregionalipromossealfinedirealizza-remomentidialternanzatrastudioelavo-roodiagevolarelescelteprofessionalime-diante la conoscenza diretta del mondodel lavoro;c) gli allievi degli istituti di istruzione euniversitari e i partecipanti ai corsi diformazioneprofessionaleneiquali si fac-ciausodi laboratori, attrezzaturedi lavo-ro ingenere, agentichimici, fisiciebiolo-gici, ivi comprese le attrezzaturemunitedi videoterminali;d)i lavoratoriassunticoncontrattodilavo-ro a tempo determinato, ai sensi dell’arti-colo 1 del decreto legislativo 6 settembre2001,n.368,insostituzionedialtriprestato-ri di lavoro assenti con diritto alla conser-vazionedelpostodi lavoro;

e)i lavoratorichesvolgonoprestazionioc-casionali di tipo accessorio ai sensi degliarticoli 70 e seguenti del decreto legislati-vo 10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni e integrazioni, nonché pre-stazioni che esulanodalmercatodel lavo-ro ai sensi dell’articolo 74 del medesimodecreto;f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre1973,n.877ove la loroattivitànonsiasvol-ta in formaesclusivaa favoredeldatoredilavorocommittente;g) i volontari, come definiti dalla legge 11agosto 1991, n. 266, i volontari del CorponazionaledeiVigilidelfuocoedellaProte-zione civile e i volontari che effettuano ilserviziocivile;h) i lavoratori utilizzati nei lavori social-mente utili di cui al decreto legislativo 1˚dicembre1997,n.468,esuccessivemodifi-cazioni;i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo2222 del Codice civile, fatto salvo quantoprevistodalla successiva lettera l);l) i collaboratori coordinati e continuatividi cui all’articolo 409, primo comma, n. 3,delCodicediproceduracivile,nonchéila-voratori a progetto di cui agli articoli 61 eseguentidel decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, e successivemodificazio-ni e integrazioni, ove la loro attività nonsia svolta in forma esclusiva a favore delcommittente;2.Ilavoratoriutilizzatimediantesommini-strazionedi lavoroaisensidegliarticoli20e seguenti del decreto legislativo 10 set-tembre2003,n.276,esuccessivemodifica-zioni,e i lavoratoriassuntia tempoparzia-leaisensideldecretolegislativo25 febbra-io 2000, n. 61, e successive modificazioni,si computanosullabasedelnumerodioredi lavoro effettivamente prestato nell’ar-codiunsemestre.3. Fatto salvo quanto previsto dal comma4,nell’ambitodelleattività stagionalidefi-nite dal decreto del presidente della Re-pubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successi-ve modifiche e integrazioni, nonché diquelle individuate dai contratti collettivinazionali stipulati dalle organizzazionideilavoratoriedeidatoridilavorocompa-rativamente più rappresentative, il perso-nale in forzasicomputaaprescinderedal-laduratadelcontrattoedall’orariodilavo-roeffettuato.

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Art. 4. Computo

dei lavoratori

Icriteridicomputodeilavoratoriaifinidell’applicazionedegliobblighidisicurezzaprevedonounaseriedieccezionicodificate.Nonsi"contano"nellabaseoccupazionale,peresempio,itirocinanti, icollaboratorifamiliari.Inpratica,alcunetipologiedilavorosirisolvonoinunariduzionedellivellodellatutelaprevenzionistica.Lacomputabilità«atempo»(sullabasedelnumerodioredilavoroeffettivamenteprestatonell’arcodiunsemestre)valeperi lavoratorisomministratieparttime.Ilparametroprevalerispettoadaltricriteri(peresempioquellodella«indispensabilità»dell’inserimentodellavoratoreperlarealizzazionedelcicloproduttivoaziendale,ovveroquellodell’inclusionedellavoratorenell’organigrammadell’azienda,qualeadempimentonecessarioadassicurarnelanormaleattivitàIlavoratoristagionali

impiegatiinattivitàdiversedaquelledisciplinatedalDpr1525/63sonostatidivisiinduecategorie:ordinariestraordinari(questiultiminelsolosettoreagricolo)

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4. Il numero dei lavoratori impiegati perl’intensificazione dell’attività in determi-nati periodi dell’anno nel settore agricoloe nell’ambito di attività diverse da quelleindicatenelcomma3,corrispondonoafra-zionidiunità-lavorative-anno(Ula)comeindividuate sulla base della normativa co-munitaria.

Capo IISistemaistituzionale

ARTICOLO 5Comitatoperl’indirizzoelavalutazionedellepoliticheattiveeperilcoordinamentonazionaledelleattivitàdivigilanzainmateriadisaluteesicurezzasullavoro

1. PressoilministerodellaSalute, ilComi-tato per l’indirizzo e la valutazione dellepoliticheattiveeper il coordinamentona-zionale delle attività di vigilanza in mate-riadisaluteesicurezzasullavoro.IlComi-tato è presieduto dalministrodella Saluteedècompostoda:a) due rappresentanti del ministero dellaSalute;b)duerappresentantidelministerodelLa-voroedellaprevidenzasociale;c)unrappresentantedelministerodell’In-terno;d) cinque rappresentanti delleRegioni eProvinceautonomediTrentoediBolza-no.2.Al Comitato partecipano, con funzioneconsultiva, un rappresentante dell’Inail,unodell’Ispesl e unodell’Istituto di previ-denzaper il settoremarittimo(Ipsema).3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine digarantire la più completa attuazione delprincipio di leale collaborazione tra StatoeRegioni,ha il compitodi:a) stabilire le linee comuni delle politichenazionali in materia di salute e sicurezzasul lavoro;b) individuare obiettivi e programmidell’azionepubblicadimiglioramentodel-lecondizionidisaluteesicurezzadei lavo-ratori;c) definire la programmazione annuale inordine ai settori prioritari di interventodell’azionedivigilanza, ipianidiattivitàeiprogetti operativi a livello nazionale, te-nendocontodelle indicazioniprovenientidai comitati regionali di coordinamento e

daiprogrammidi azione individuati in se-decomunitaria;d)programmareilcoordinamentodellavi-gilanzaa livellonazionale inmateriadi sa-luteesicurezzasul lavoro;e)garantire loscambiodiinformazioni traisoggetti istituzionalial finedipromuove-rel’uniformitàdell’applicazionedellanor-mativavigente;f)individuareleprioritàdellaricercainte-madiprevenzionedeirischiper lasaluteesicurezzadei lavoratori.4. Ai fini delle definizioni degli obbiettividicui alle letterea),b), e), f) leparti socialisonoconsultatepreventivamente. Sull’at-tuazionedelleazioni intrapreseèeffettua-taunaverificaconcadenzaalmenoannua-le.5.Lemodalitàdi funzionamentodelcomi-tato sono fissate con regolamento internoda adottarsi a maggioranza qualificata ri-spetto al numero dei componenti; le fun-zionidi segreteriasonosvoltedapersona-ledelministerodellaSaluteappositamen-teassegnato.6. Ai componenti del Comitato ed ai sog-gettiinvitatiapartecipareaisensidelcom-ma 1, non spetta alcun compenso, rimbor-sospeseo indennitàdimissione.

ARTICOLO 6Commissioneconsultivapermanenteperlasaluteesicurezzasullavoro

1. Presso il ministero del Lavoro e dellaprevidenza sociale è istituita la Commis-sione consultivapermanente per la salutee sicurezza sul lavoro. La Commissione ècompostada:a)unrappresentantedelministerodelLa-voroedellaprevidenza sociale che la pre-siede;b) un rappresentante del ministero dellaSalute;c) un rappresentante del ministero delloSviluppoeconomico;d)unrappresentantedelministerodell’In-terno;e) un rappresentante del ministero dellaDifesa;f)unrappresentantedelministerodelleIn-frastrutture;g) un rappresentante del ministero deiTrasporti;h) un rappresentante del ministero dellePoliticheagricolee forestali;

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Art. 5. Comitato perl’indirizzo dellepolitiche attive e ilcoordinamentodell’attività divigilanza

L’articolo5delnuovoTestounicoponealverticedelsistemaistituzionaleilComitatoperl’indirizzoelavalutazionedellepoliticheattiveeperilcoordinamentonazionaledelleattivitàdivigilanzainmateriadisaluteesicurezzasullavoro.PresiedutodalministrodellaSalute,ilComitatoavràilcompitodidefinirelepolitichenazionaliegli indirizzigeneraliperl’attivitàdivigilanza,anchealfinedidareattuazionealsistemadiripartizionedellecompetenzetraStatoeRegioniprevistodall’articolo117dellaCostituzione.Ilcomma3individua,inparticolare,icompitidelComitato.Traquestispiccanolaprogrammazioneannualeinrelazioneaisettoriprioritaridiinterventodell’azionedivigilanzaelapredisposizionedipianidiattivitàediprogettioperativialivellonazionale.AicomponentidelComitatononspettanocompensi,rimborsispeseoindennitàdimissione

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i) un rappresentante del ministero dellaSolidarietàsociale;l) un rappresentante della presidenza delConsigliodeiMinistri-dipartimentodellafunzionepubblica;m) dieci rappresentanti delle Regioni edelle Province autonome di Trento e diBolzano designati dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le Re-gioni e le Province autonome di Trento ediBolzano;n)dieciespertidesignatidelleorganizza-zioni sindacali dei lavoratori comparati-vamentepiùrappresentativea livellona-zionale;o) dieci esperti designati delle organizza-zioni sindacali dei datori di lavoro, anchedell’artigianatoedellapiccolaemedia im-presa,comparativamentepiùrappresenta-tivea livellonazionale.2.Perciascuncomponentepuòessereno-minato un supplente, il quale intervieneunicamente incasodi assenzadel titolare.Ai lavori della Commissione possono al-tresì partecipare rappresentanti di altreamministrazioni centrali delloStato in ra-gione di specifiche tematiche inerenti lerelative competenze, con particolare rife-rimento a quelle relative alla materiadell’istruzioneper leproblematichedi cuiall’articolo11, comma1, letterac).3.All’iniziodiognimandatolaCommissio-ne può istituire comitati speciali perma-nenti, dei quali determina la composizio-nee la funzione.4. La Commissione si avvale della consu-lenzadegli istitutipubbliciconcompeten-ze inmateriadi saluteesicurezzasul lavo-ro e può richiedere la partecipazione diespertineidiversi settoridi interesse.5. I componenti dellaCommissione e i se-gretari sono nominati con decreto delmi-nistrodelLavoroedellaprevidenzasocia-le,sudesignazionedegliorganismicompe-tentieduranoincaricacinqueanni.6. Le modalità di funzionamento dellacommissionesonofissateconregolamen-tointernodaadottarsiamaggioranzaqua-lificata rispetto al numerodei componen-ti; le funzioni di segreteria sono svolte dapersonaledelministerodelLavoroedellaprevidenza sociale appositamente asse-gnato.7.AicomponentidelComitatoeaisogget-

ti invitati apartecipareai sensidelcomma1, non spetta alcun compenso, rimborsospeseo indennitàdimissione.8.LaCommissioneconsultivapermanen-te per la salute e sicurezza sul lavoro ha ilcompitodi:a) esaminare i problemi applicativi dellanormativa di salute e sicurezza sul lavo-ro e formulare proposte per lo sviluppoe il perfezionamento della legislazionevigente;b)esprimereparerisuipianiannualielabo-ratidalComitatodicuiall’articolo5;c) definire le attività di promozione e leazionidiprevenzionedicuiall’articolo 11;d)validarelebuoneprassi inmateriadisa-luteesicurezzasul lavoro;e)redigereannualmente,sullabasedeida-ti forniti dal sistema informativo di cuiall’articolo 8, una relazione sullo stato diapplicazionedellanormativadisaluteesi-curezzaesulsuopossibilesviluppo,datra-smettere alle commissioni parlamentaricompetentieaipresidentidelleRegioni;f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicem-bre2010,leprocedurestandardizzatedief-fettuazione della valutazione dei rischi dicuiall’articolo29,comma5,tenendocontodeiprofilidirischioedegli indiciinfortuni-sticidisettore.Taliprocedurevengonore-cepite con decreto deiministeri del Lavo-roedellaprevidenzasociale,dellaSaluteedell’Interno acquisito il parere della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e Province autonome diTrentoediBolzano;g)definire criteri finalizzati alladefinizio-ne del sistema di qualificazione delle im-prese e dei lavoratori autonomi di cui al-l’articolo 27. Il sistema di qualificazionedelle imprese è disciplinato con decretodelpresidentedellaRepubblica, acquisitoil parere della Conferenza per i rapportipermanentitraloStato, leRegionielePro-vinceautonomediTrentoediBolzano,daemanarsi entrododicimesi dall’entrata invigoredelpresentedecreto;h)valorizzare sia gli accordi sindacali sia icodicidicondottaedetici, adottati subasevolontaria, che, in considerazione dellespecificità dei settori produttivi di riferi-mento, orientino i comportamenti dei da-toridilavoro,anchesecondoiprincipidel-laresponsabilitàsociale,deilavoratoriedi

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Art. 6. Commissioneconsultiva permanenteper la salute e lasicurezza sul lavoroNeicommida1a7,

l’articolo6innovalaCommissioneconsultivapermanenteperlasaluteesicurezzasullavoroistituitapressoilministerodelLavoro.Inquestoorganismo,cheeragiàprevistodalDpr547/1955,siedonoirappresentantideiministeri,delleRegionieProvinceautonome,gliespertidesignatidalleorganizzazionideidatoridilavoroedeilavoratori.Icomponentirestanoincaricapercinqueanni.Perl’operativitàbisogneràattenderel’emanazionediunregolamentointernoIlcomma8

elencaicompitidellaCommissione.TraquestispiccanolafunzioneconsultivasuipianielaboratidalComitatodicuiall’articolo5;ladefinizionedelleattivitàdipromozioneedelleazionidiprevenzione;lavalidazionedellebuoneprassi;l’elaborazione,entroil31dicembre2010,delleprocedurestandardizzatedieffettuazionedellavalutazionedeirischinellepiccoleimprese;ladefinizionedeicriteriacuivaimprontatoilsistemadiqualificazionediimpreseelavoratoriautonomi;l’indicazionedeimodellidiorganizzazioneegestioneaziendaleconefficaciaesimentedellaresponsabilitàamministrativa

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tutti isoggetti interessati,aifinidelmiglio-ramentodeilivellidituteladefiniti legisla-tivamente;i) valutare le problematiche connesse al-l’attuazione delle direttive comunitarie edelle convenzioni internazionali stipulateinmateriadi saluteesicurezzadel lavoro;l)promuovere laconsiderazionedelladif-ferenza di genere in relazione alla valuta-zionedei rischi e allapredisposizionedel-lemisurediprevenzione;m) indicaremodellidiorganizzazioneege-stioneaziendaleaifinidicuiall’articolo30.

ARTICOLO 7Comitatiregionalidicoordinamento

1. Alfinedirealizzareunaprogrammazio-necoordinatadi interventinonchéunifor-mità degli stessi e il necessario raccordocon ilComitatodi cui all’articolo 5econ laCommissione di cui all’articolo 6, pressoogniRegioneeProvinciaautonomaoperail comitato regionale di coordinamentodicuialdecretodelpresidentedelConsigliodeiministri indata 21dicembre 2007, pub-blicatonella «GazzettaUfficiale» n. 31 del6 febbraio2008.

ARTICOLO 8Sistemainformativonazionaleperlaprevenzioneneiluoghidilavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazio-nale per la prevenzione (Sinp) nei luoghidi lavoro al fine di fornire dati utili perorientare, programmare, pianificare e va-lutare l’efficaciadell’attivitàdi prevenzio-ne degli infortuni e delle malattie profes-sionali, relativamente ai lavoratori iscrittienoniscrittiaglientiassicurativipubblici,eper indirizzare le attivitàdi vigilanza, at-traversol’utilizzointegratodelle informa-zionidisponibilinegliattualisistemiinfor-mativi,anchetramitel’integrazionedispe-cifici archivi e la creazione di banche datiunificate.2. Il Sistema informativodi cui al comma1ècostituitodalministerodelLavoroedel-la previdenza sociale, dal ministero dellaSalute,dalministerodell’Interno,dalleRe-gioni e Province autonome di Trento e diBolzano,dall’Inail,dall’Ipsemaedall’Ispe-sl,conilcontributodelConsiglionaziona-le dell’economia e del lavoro (Cnel). Allosviluppodelmedesimoconcorronoglior-

ganismi paritetici e gli istituti di settore acarattere scientifico, ivi compresi quellichesioccupanodellasalutedelledonne.3.L’Inail garantisce la gestione tecnica einformatica del Sinp e, a tal fine, è titola-re del trattamento dei dati, secondoquanto previsto dal decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196.4. Con decreto dei ministri del Lavoro edella previdenza sociale e della Salute, diconcerto con ilministro per le Riforme eleinnovazioninellapubblicaamministra-zione, acquisito il parere dellaConferen-zapermamenteper i rapporti tra loStato,le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, da adottarsi entro180giornidalladatadell’entrata invigoredel presente decreto legislativo, vengo-nodefinite leregoletecnicheperlarealiz-zazionee il funzionamentodelSinp,non-ché le regole per il trattamento dei dati.Tali regole sono definite nel rispetto diquanto previsto dal decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, così comemodificatoeintegrato dal decreto legislativo 4 aprile2006, n. 159, e dei contenuti del Protocol-lodi intesasulSistemainformativonazio-nale integratoper laprevenzionenei luo-ghi di lavoro. Con il medesimo decretosonodisciplinate lespecialimodalitàconle quali le Forze armate e le forze di poli-ziapartecipanoalsistemainformativore-lativamentealleattivitàoperativeeadde-strative.Per talefinalitàèacquisita l’inte-sadeiministri dellaDifesa, edell’Internoedell’Economiaedelle finanze.5. La partecipazione delle parti sociali alSistema informativoavvieneattraverso laperiodicaconsultazione inordine ai flussiinformativi di cui alle lettere a), b, c) e d)delcomma6.6. I contenuti dei flussi informativi devo-noalmenoriguardare:a) ilquadroproduttivoeoccupazionale;b) ilquadrodei rischi;c)ilquadrodisaluteesicurezzadeilavora-tori;d) il quadro degli interventi di prevenzio-nedelle istituzionipreposte;e) il quadro degli interventi di vigilanzadelle istituzionipreposte.7.Ladiffusionedelle informazionispecifi-che è finalizzata al raggiungimento diobiettivi di conoscenza utili per le attività

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Art. 7. Comitati regionalidi coordinamentoConfermadelruolo

centraledeiComitatiregionalidicoordinamentoerinvioalledisposizionidelDpcm22dicembre2007,cheassegnanolorocompitidiprogrammazioneeindirizzodelleattivitàdiprevenzioneevigilanzaalivelloregionale,nelrispettodelleindicazioniformulatialivellonazionaledaComitatoeCommissioneconsultivapermanente

Art. 8. Sistemainformativoper la prevenzioneVieneistituitoilSistema

informativonazionaleperlaprevenzione(Sinp)perforniredatiutiliaprogrammare,pianificareevalutarel’efficaciadell’attivitàdiprevenzioneeperrenderedisponibilileinformazioniutiliperilsistemadivigilanza.L’Inailhalagestionetecnicaeinformatica;undecretoentro180dalladatadientratainvigoredelTestounicodovràdefinireleregoletecnicheeperilfunzionamentodelSinpIlcomma6elencacinque

tipologiedidatichesarannotrattatidalSinpIlcomma7sottolineache

ladiffusionedelleinformazionièfinalizzataalraggiungimentodiobiettividiconoscenzautiliperleattivitàdidestinatariedentiutilizzatori:inquestosensoèipotizzabile,adesempio,anchelaraccoltadiinformazioniutiliperl’applicazionedellasospensionedell’attivitàol’individuazionedicauseostativealrilasciodelDurc

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deisoggettidestinatariedeglientiutilizza-tori. I dati sono resi disponibili ai diversidestinatari e resi pubblici nel rispetto del-la normativa di cui al decreto legislativo30giugno2003,n. 196.8.Le attività di cui al presente articolo so-no realizzate dalle amministrazioni di cuialcomma2utilizzandoleordinarierisorsepersonali,economicheestrumentaliindo-tazione.

ARTICOLO 9Entipubbliciaventicompitiinmateriadisaluteesicurezzaneiluoghidilavoro

1. L’Ispesl, l’Inaile l’Ipsemasonoentipub-blici nazionali concompetenze inmateriadi salute e sicurezza sul lavoro cheeserci-tanoleproprieattività,anchediconsulen-za, inunalogicadisistemaconilministerodellaSalute, ilministerodelLavoroedellaprevidenzasociale, leRegioni e leProvin-ceautonomediTrentoediBolzano.2.L’Ispesl, l’Inailel’Ipsemaoperanoinfun-zionedelleattribuzioniloroassegnatedal-la normativa vigente, svolgendo in formacoordinata, per una maggiore sinergia ecomplementarietà , le seguentiattività:a)elaborazioneeapplicazionedeirispetti-vipiani triennalidiattività;b) interazione, per i rispettivi ruoli e com-petenze, in logiche di conferenza perma-nentediservizio,perassicurareapportico-noscitivialsistemadisostegnoaiprogram-mi di intervento in materia di sicurezza esalute sul lavoro di cui all’articolo 2, com-ma 1, letterap), per verificare l’adeguatez-za dei sistemi di prevenzione e assicurati-vi eper studiare eproporre soluzioninor-mativee tecniche atte a ridurre il fenome-no degli infortuni e delle malattie profes-sionali ;c) consulenza alle aziende, in particolareallemedie,piccoleemicroimprese,ancheattraversoformedisostegnotecnicoespe-cialistico finalizzate sia al suggerimentodei più adatti mezzi, strumenti e metodioperativi, efficaci alla riduzione dei livellidirischiositàinmateriadisaluteesicurez-za sul lavoro, sia all’individuazione deglielementi di innovazione tecnologica inmateriaconfinalitàprevenzionali,raccor-dandosi con le altre istituzioni pubblicheoperantinelsettoreeconleparti sociali;d)progettazioneederogazionedipercor-

siformativiinmateriadisaluteesicurezzasul lavoro tenuto conto e in conformità aicriteriemodalitàelaboratiaisensidegliar-ticoli6e 11;e)formazioneperiresponsabiliegliaddet-ti ai servizidi prevenzioneeprotezionedicuiall’articolo32;f)promozioneedivulgazione,della cultu-ra della salute e della sicurezza del lavoroneipercorsi formativi scolastici, universi-tari e delle istituzioni dell’alta formazioneartistica, musicale e coreutica, previa sti-puladi apposite convenzioni con le istitu-zioni interessate;g) partecipazione, con funzioni consulti-ve, al Comitato per l’indirizzo e la valuta-zionedelle politiche attive e per il coordi-namentonazionaledelleattivitàdivigilan-zainmateriadisaluteesicurezzadel lavo-rodicuiall’articolo5;h)consulenzaallaCommissioneconsulti-va permanente per la salute e sicurezzadel lavorodicuiall’articolo6;i) elaborazioneeraccoltaediffusionedel-lebuoneprassidicuiall’articolo2, comma1, letterav);l) predisposizione delle linee guida di cuiall’articolo2, comma1, letteraz);m) contributo al Sistema informativo na-zionaleperlaprevenzionenei luoghidi la-voro secondo quanto previsto dall’artico-lo8.3.L’attivitàdiconsulenzadicuialla letterac) del comma 2, non può essere svolta daifunzionari degli istituti di cui al presentearticolo che svolgono attività di controlloe verifica degli obblighi nelle materie dicompetenzadegli istitutimedesimi. I sog-getti che prestano tale attività non posso-no, per un periodo di tre anni dalla cessa-zione dell’incarico, esercitare attività dicontrolloeverificadegliobblighinellema-terie di competenza degli istituti medesi-mi.Nell’eserciziodell’attivitàdiconsulen-za non vi è l’obbligo di denuncia di cui al-l’articolo331delCodicediprocedurapena-le o di comunicazione ad altre Autoritàcompetenti delle contravvenzioni rileva-teovesiriscontrinoviolazioniallanorma-tiva inmateria di salute e sicurezza sul la-voro; in ogni caso, l’esercizio dell’attivitàdiconsulenzanonescludeolimitalapossi-bilitàperl’entedisvolgerel’attivitàdicon-trollo e verifica degli obblighi nelle mate-

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Art. 9. Enti pubbliciaventi compiti in materiadi salute e sicurezzanei luoghi di lavoroRiprendendoilmodello

introdottodall’articolo24deldecretolegislativo626/1994,l’articolo9specificalefunzionidiIspesl,InaileIpsema.Ilcomma2sottolineala

necessitàdicoordinamentofraquestientiedelencailorocompitiistituzionalicheriguardanoprincipalmentel’adeguatezzadeisisteminormativiedellesoluzionitecnicheaifinidellaprevenzionedegliinfortuniedellemalattieprofessionali;laconsulenzaallepiccole,medieemicroimprese;laprogettazioneel’erogazionediattivitàformative,lapromozioneeladivulgazionedellaculturadellasicurezzanellescuoleeuniversità;l’elaborazionedellebuoneprassi(articolo2,comma1,letterav)edellelineeguida;lapartecipazionealSinpIlcomma3fissaipaletti

perl’attivitàdiconsulenzaalleimprese,vietandolaaifunzionarichesvolgonoattivitàdicontrolloeverificadegliobblighinellemateriedicompetenzadegli istituti.Inoltre,ifunzionarichehannoesercitatol’attivitàdiconsulenzanonpossono,perunperiododitreannidallacessazionedell’incarico,esercitareattivitàdicontrolloeverificadegliobblighinellemateriedicompetenzadell’istituto

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rie di competenza degli istituti medesimi.Con successivo decreto del ministro delLavoro e della previdenza sociale, di con-certoconilministrodellaSaluteperlapar-teconcernenteifunzionaridell’Ispesl,èdi-sciplinato lo svolgimento dell’attività diconsulenza e dei relativi proventi, fermorestando che i compensi percepiti per losvolgimentodell’attivitàdiconsulenzaso-no devoluti in ragione della metà all’entediappartenenzaenel restoal Fondodi cuiall’articolo52, comma1.4. L’Inail fermo restando quanto previstodall’articolo 12della legge 11marzo 1988, n.67, dall’articolo 2, comma6, della legge 28dicembre1995,n.549,edall’articolo2,com-ma 130, della legge 23 dicembre 1996, n.662,nonchédaognialtradisposizionepre-vigente, svolge, con la finalità di ridurre ilfenomeno infortunistico e a integrazionedelle proprie competenze quale gestoredell’assicurazione obbligatoria contro gliinfortunisullavoroelemalattieprofessio-nali, i seguenti compiti oltre aquanto pre-vistoneglialtriarticolidelpresentedecre-to:a) raccoglie e registra, a fini statistici e in-formativi, i dati relativi agli infortuni sullavoro che comportino un’assenza dal la-voro di almeno un giorno, escluso quellodell’evento;b)concorre,allarealizzazionedistudieri-cerche sugli infortuni e sullemalattie cor-relateal lavoro,coordinandosiconilmini-sterodellaSaluteecon l’Ispesl;c) partecipa alla elaborazione, formulan-doparerieproposte,dellanormazionetec-nica inmateria;d)eroga,previotrasferimentodelleneces-sarie risorsedapartedelministerodelLa-voro e della previdenza sociale, le presta-zionidelFondodicuiall’articolo1,comma1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.In sede di prima applicazione, le relativeprestazioni sono fornite con riferimentoagli infortuni verificatisi a far data dal 1˚gennaio2007.5.L’Istitutosuperioreperlaprevenzioneela sicurezzadel lavoro - IspeslèEntedidi-rittopubblico,nelsettoredellaricerca,do-tato di autonomia scientifica, organizzati-va, patrimoniale, gestionale e tecnica.L’Ispesl è organo tecnico-scientifico delServiziosanitarionazionalediricerca,spe-rimentazione, controllo, consulenza, assi-

stenza, alta formazione, informazione edocumentazione inmateria di prevenzio-ne degli infortuni e delle malattie profes-sionali,sicurezzasullavoroedipromozio-neetuteladellasalutenegliambientidivi-taedi lavoro,delqualesiavvalgonoglior-gani centralidelloStatopreposti ai settoridellasalute,dell’ambiente,dellavoroedel-laproduzioneeleRegionieProvinceauto-nomediTrentoediBolzano.6.L’Ispesl,nell’ambitodellesueattribuzio-ni istituzionali, opera avvalendosi delleproprie strutturecentrali e territoriali, ga-rantendounitarietàdellaazionedipreven-zione nei suoi aspetti interdisciplinari esvolge leseguentiattività:a) svolge e promuove programmi di stu-dioericercascientificaeprogrammidi in-teressenazionalenelcampodellapreven-zione degli infortuni, e dellemalattie pro-fessionali, della sicurezza sul lavoro edel-la promozione e tutela della salute negliambientidivitaedi lavoro;b) intervienenellemateriedi competenzadell’Istituto, su richiesta degli organi cen-tralidelloStatoedelleRegioniedellePro-vince autonome di Trento e di Bolzano,nell’ambito dei controlli che richiedonoun’elevata competenza scientifica. Ai finidella presente lettera, esegue, accedendoneiluoghidilavoro,accertamentieindagi-ni inmateriadi saluteesicurezzadel lavo-ro;c) è organo tecnico-scientifico delleAu-toritànazionali prepostealla sorveglian-za del Mercato ai fini del controllo dellaconformità ai requisiti di sicurezza e sa-lute di prodotti messi a disposizione deilavoratori;d) svolge attività di organismo notificatoperattestazionidiconformità relativealledirettiveperlequalinonsvolgecompitire-lativialla sorveglianzadelMercato;e) è titolare di prime verifiche e verifichedi primo impianto di attrezzature di lavo-rosottoposteatale regime;f) fornisce consulenza al ministero dellaSalute, agli altri Ministeri e alle Regioni eProvince autonome in materia di salute esicurezzadel lavoro;g) fornisceassistenzaalministerodellaSa-luteealleRegioniealleProvinceautonomeperl’elaborazionedelPianosanitarionazio-nale, dei piani sanitari regionali e dei pianinazionalieregionalidellaprevenzione,

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Art. 9 (segue)Nell’eserciziodell’attivitàdiconsulenza,ilcomma3sottolineachenonsussistel’obbligodidenunciaprevistodall’articolo331delCodicediprocedurapenaleodicomunicazioneadaltreAutoritàdellecontravvenzionirilevateovesiriscontrinoviolazioniallanormativainmateriadisaluteesicurezzasullavoro.CondecretodelministrodelLavoro,diconcertoconlaSalute,verràdisciplinatal’attivitàdiconsulenzaperifinzionariIspesl.Icommida4a7dell’articolo9definisconoulterioricompitidiInail,IspesleIpsema.Perquantoriguardal’Ispesl,ilcomma6esaltailsuoruolotecnico-scientificoma,altempostesso,attribuisceinmodopocochiaropoteridivigilanzasullestrutturesanitariedelServiziosanitarionazionale(ospedalipubblici,strutturedelleaziendesanitarie)daesercitarecongiuntamenteconleAsl

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perilmonitoraggiodelleazioniposteines-serenelcamposaluteesicurezzadel lavo-roe per la verifica del raggiungimentodeilivelliessenzialidiassistenza inmateria;h) supporta il Servizio sanitarionazionalefornendo informazioni, formazione, con-sulenzaeassistenzaalle struttureoperati-veper lapromozionedella salute, preven-zioneesicurezzanegli ambientidi lavoro;i) svolge,congiuntamenteaiservizidipre-venzione e sicurezza nei luoghi di lavorodelleAsl, l’attivitàdivigilanzasullestruttu-resanitariedelServiziosanitarionaziona-le;l) effettua il raccordoe ladivulgazionedeirisultati derivanti dalle attività di preven-zioneneiluoghidilavorosvoltedallestrut-turedelServiziosanitarionazionale;m) partecipa alla elaborazione di normedi carattere generale e formula, pareri eproposte circa la congruità della normatecnica non armonizzata ai requisiti di si-curezza previsti dalla legislazione nazio-nalevigente;n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle proce-dureper lavalutazionee lagestionedei ri-schi eper l’accertamentodello statodi sa-lutedeilavoratori inrelazioneaspecifichecondizionidirischioecontribuisceallade-finizionedei limitidiesposizione;o) diffonde, previa istruttoria tecnica, lebuoneprassi di cui all’articolo 2, comma 1,letterav);p) coordina ilNetworknazionale inmate-ria di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-ro, in qualità di Focal point italiano nelnetwork informativo dell’agenzia euro-pea per la salute e sicurezza nei luoghi dilavoro;q) supporta l’attività di monitoraggio delministero della Salute sulla applicazionedei livelli essenziali di assistenza relativiallasicurezzanei luoghidi lavoro.7. L’Ipsemasvolge, con la finalitàdi ridur-re il fenomeno infortunisticoe ad integra-zione delle proprie competenze quale ge-store dell’assicurazione obbligatoria con-trogliinfortunisullavoroelemalattiepro-fessionalidel settoremarittimo, i seguenticompiti oltre a quanto previsto negli altriarticolidelpresentedecreto:a) raccoglieeregistra,afinistatisticiedin-formativi, i dati relativi agli infortuni sul

lavoro che comportino un’assenza dal la-voro di almeno un giorno, escluso quellodell’evento;b) concorreallarealizzazionedi studieri-cerche sugli infortuni e sullemalattie cor-relateal lavoro,raccordandosiconilmini-sterodellaSaluteecon l’Ispesl;c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delleproprie spese istituzionali, progetti di in-vestimento e formazione inmateria di sa-luteesicurezzasul lavoro;d) supporta, in raccordo con le Ammini-strazioni competenti in materia di saluteper il settore marittimo,anche medianteconvenzioniconl’Inail,leprestazionidias-sistenzasanitaria riabilitativaper i lavora-torimarittimi anche al finedi assicurare illororeinserimento lavorativo;e) eroga,previotrasferimentodelleneces-sarie risorsedapartedelministerodelLa-voro e della previdenza sociale, le presta-zionidelFondodicuiall’articolo1,comma1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,con riferimento agli infortuni del settoremarittimo. In sede di prima applicazione,le relative prestazioni sono fornite con ri-ferimentoagliinfortuniverificatisiafarda-tadal 1˚gennaio2007.

ARTICOLO 10Informazioneeassistenzainmateriadisaluteesicurezzaneiluoghidilavoro

1. Le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, tramite le Aassll delSsn, il ministero dell’Interno tramite lestrutturedelCorponazionaledeivigilidelfuoco,l’Istitutosuperioreperlaprevenzio-neelasicurezzasullavoro(Ispesl), ilmini-stero del Lavoro e della previdenza socia-le, il ministero dello Sviluppo economicoper il settore estrattivo, l’Istitutonaziona-le per l’assicurazione contro gli infortunisul lavoro (Inail), l’Istituto di previdenzaperilsettoremarittimo(Ipsema),gliorga-nismipariteticieglientidipatronatosvol-gono,anchemedianteconvenzioni, attivi-tà di informazione, assistenza, consulen-za, formazione, promozione inmateria disicurezza e salute nei luoghi di lavoro, inparticolareneiconfrontidelle impresear-tigiane, delle imprese agricole e delle pic-cole emedie imprese edelle rispettive as-sociazionideidatoridi lavoro.

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Art. 9 (segue)Ilcomma7affidaall’Ipsema,l’entegestoredell’assicurazioneobbligatoriacontrogli infortunisullavoroelemalattieprofessionalinelsettoremarittimoilcompitodiraccogliereeregistrare,afinistatisticieinformativi,idatisugliinfortunisullavorochecomportanoassenzedialmenoungiorno,esclusoquellodell’evento.Inoltre,l’Ipsemapartecipaastudiericercheefinanziaprogettidiinvestimentoeformazione

Art. 10. Informazione eassistenza

Èribaditoilmodellodicompartecipazione(introdottodall’articolo24deldecretolegislativo626/94)nelleattivitàdiinformazione,assistenza,consulenza,formazione,promozioneinmateriadisicurezzaesaluteneiluoghidilavoro,inparticolareneiconfrontidelleimpreseartigianeeagricole,dellepiccoleemedieimpreseedellerispettiveassociazionideidatoridilavoro.Coinvolti:RegionieProvinceautonome,iministeridell’Interno,delLavoro,delloSviluppoeconomico,l’Ispesl,l’Inail,l’Ipsema,gliorganismipariteticieipatronati

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ARTICOLO 11Attivitàpromozionali

1. Nell’ambitodellaCommissioneconsul-tivadicuiall’articolo6sonodefinite, inco-erenzacongli indirizzi individuatidalCo-mitato di cui all’articolo 5, le attività pro-mozionali della cultura e delle azioni diprevenzioneconriguardoinparticolarea:

a) finanziamentodiprogettidi investi-mento inmateria di salute e sicurezza sullavoro da parte delle piccole, medie emi-cro imprese; per l’accesso a tali finanzia-menti deve essere garantita la semplicitàdelleprocedure;

b) finanziamentodi progetti formativispecificamente dedicati alle piccole, me-die emicro imprese, ivi compresi quelli dicuiall’articolo52,comma1, letterab);

c) finanziamento delle attività degliistituti scolastici, universitari e di forma-zione professionale finalizzata all’inseri-mentoinogniattivitàscolasticaeuniversi-taria, nelle istituzioni dell’alta formazioneartisticaecoreuticaeneipercorsidi istru-zioneeformazioneprofessionaledispeci-fici percorsi formativi interdisciplinari al-lediversematerie scolastichevolti a favo-rirelaconoscenzadelletematichedellasa-lute edella sicurezzanel rispettodelle au-tonomiedidattiche.2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 siprovvede con oneri a carico delle risorsedi cui all’articolo 1, comma 7-bis della leg-ge 3 agosto 2007, n. 123, come introdottodall’articolo2,comma533,dellalegge24di-cembre2007,n. 244.Condecretodelmini-strodelLavoroedellaprevidenzasociale,di concerto con iministri dell’Economiaedellefinanze,dell’Istruzioneedell’univer-sitàedella ricerca,acquisitoilpareredellaConferenzapermanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autono-medi Trento e Bolzano, si provvede al ri-partoannualedelle risorsetra leattivitàdicui alle lettere a), b) e c) del comma 1 edell’articolo52, comma2, letterad).3. Le amministrazioni centrali e le Regio-nieProvinceautonomediTrentoediBol-zano,nelrispettodellepropriecompeten-ze,concorronoallaprogrammazioneerea-lizzazionedi progetti formativi inmateriadi salute e sicurezza sul lavoro, attraversomodalità operative da definirsi in sede diConferenzapermanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autono-mediTrentoediBolzano,entrododicime-sidalladatadientratainvigoredelpresen-te decreto legislativo. Alla realizzazione eallo sviluppodiquantoprevistonelperio-doprecedentepossonoaltresìconcorrerele parti sociali, anchemediante i fondi in-terprofessionali.4. Aifinidellapromozioneedivulgazionedellaculturadellasaluteesicurezzasul la-voro è facoltà degli istituti scolastici, uni-versitariedi formazioneprofessionale in-serire inogni attività scolastica eduniver-sitaria nelle istituzioni dell’alta formazio-ne artistica e coreutica e nei percorsi diistruzione e formazione professionale,percorsiformativiinterdisciplinarialledi-versematerie scolastiche ulteriori rispet-to aquelli disciplinati dal comma 1, letterac)evoltiallemedesimefinalità.Taleattivi-tà è svolta nell’ambito e nei limiti delle ri-sorsedisponibilidegli istituti.5. Nell’ambito e nei limiti delle risorse dicui al comma2 trasferitedalministerodelLavoroedellaprevidenzasociale,l’Inailfi-nanzia progetti di investimento e forma-zione in materia di salute e sicurezza sullavoro rivolti in particolare alle piccole,medie e micro imprese e progetti volti asperimentare soluzioni innovative e stru-mentidinaturaorganizzativaegestionaleispirati ai principi di responsabilità socia-le delle imprese. Costituisce criterio dipriorità per l’accesso al finanziamentol’adozione da parte delle imprese dellebuoneprassi di cui all’articolo 2, comma 1,letterav).6. Nell’ambitodeirispettivicompiti istitu-zionali, leamministrazionipubblichepro-muovonoattività specificamentedestina-teai lavoratori immigratioalle lavoratrici,finalizzateamigliorarei livellidituteladeimedesiminegliambientidi lavoro.7. Insedediprimaapplicazione,per ilpri-moannodall’entrata invigoredel presen-te decreto, le risorse di cui all’articolo 1,comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n.123, come introdotto dall’articolo 2, com-ma 533, della legge 24 dicembre 2007, n.244,sonoutilizzate,secondolepriorità, ivicompresa una campagna straordinaria diformazione, stabilite, entro sei mesidall’entratainvigoredelpresentedecreto,con accordo adottato, previa consultazio-

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Art.11. AttivitàpromozionaleSiintroduceun

articolatosistemadipianificazioneegestionedelleattivitàpromozionalidellaculturaedelleazionidiprevenzione.SpettaallaCommissioneconsultivapermanente(articolo6)definiregli interventidifinanziamentodeiprogettid’investimentoediformazioneperlepiccole,medieemicroimpreseSpettaall’Inail,secondo

ilmeccanismodelDlgs38/00,finanziareprogettidiinvestimentoeformazioneinmateriadisaluteesicurezzarivolti,inparticolare,allepiccole,medieemicroimprese.Inoltre,l’istitutofinanzieràprogettivoltiasperimentaresoluzioniinnovativeestrumentidinaturaorganizzativaegestionaleispiratiaiprincipidiresponsabilitàsocialedelleimprese.Ilcriteriodiprioritàperl’accessoalfinanziamentoèl’adozionedapartedelleimpresedellebuonepassi(articolo2,comma1,letterav).Ilcomma6,inoltre,attribuiscealleamministrazionipubblicheilcompitodipromuovereattivitàdestinateailavoratoriimmigratioallelavoratriciNelprimoannodi

entratainvigoredelTestounicolerisorse,50milioni,perlemisuredipromozionedellasicurezzastanziatedallaFinanziaria2008sarannoimpiegateancheperunacampagnastraordinariadiformazione

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ne delle parti sociali, in sede di Conferen-zapermanenteperirapportitraloStato,leRegionie leProvinceautonomediTrentoediBolzano.

ARTICOLO 12Interpello

1. Gliorganismiassociativiarilevanzana-zionaledeglienti territoriali eglientipub-blicinazionali, nonché, di propria iniziati-va o su segnalazione dei propri iscritti, leorganizzazionisindacalideidatoridilavo-ro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale e iconsigli nazionali degli ordini o collegiprofessionali,possonoinoltrareallaCom-missionepergli interpelli di cui al comma2, esclusivamente tramite posta elettroni-ca, quesiti di ordine generale sull’applica-zione della normativa inmateria di saluteesicurezzadel lavoro.2. Presso il ministero del Lavoro e dellaprevidenza sociale è istituita, senza nuoviomaggiorioneriper lafinanzapubblica, laCommissione per gli interpelli compostadaduerappresentantidelministerodelLa-voro e previdenza sociale, da due rappre-sentanti del ministero della Salute e daquattrorappresentantidelleRegioniedel-leProvince autonome.Qualora lamateriaoggetto di interpello investa competenzedialtreamministrazionipubblichelaCom-missione è integrata con rappresentantidellestesse.AicomponentidellaCommis-sionenonspettaalcuncompenso,rimbor-sospeseo indennitàdimissione.3. Le indicazioni fornite nelle risposte aiquesitidicuialcomma1costituisconocri-teriinterpretativiedirettiviperl’eserciziodelleattivitàdivigilanza.

ARTICOLO 13Vigilanza

1. Lavigilanzasull’applicazionedella legi-slazione in materia di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro è svolta dall’aziendasanitaria locale competente per territorioe, perquanto di specifica competenza, dalCorpo nazionale dei vigili del fuoco, non-chéperilsettoreminerario,finoall’effetti-vaattuazionedel trasferimentodi compe-tenzedaadottarsiaisensideldecretolegi-slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni, dalministero dello Svilup-

poeconomico,eper le industrieestrattivedi seconda categoria e le acqueminerali etermali dalle Regioni e Province autono-mediTrentoediBolzano.LeProvinceau-tonomediTrento edi Bolzanoprovvedo-no alle finalità del presente articolo,nell’ambitodelle proprie competenze, se-condo quanto previsto dai rispettivi ordi-namenti.2. Fermerestandolecompetenzeinmate-riadivigilanzaattribuitedallalegislazionevigentealpersonale ispettivodelministe-rodelLavoroedellaprevidenzasociale, lostesso personale può esercitare l’attivitàdivigilanzasull’applicazionedella legisla-zione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro nelle seguenti attività, in-formandone preventivamente il serviziodi prevenzione e sicurezza dell’Aziendasanitaria localecompetenteper territorio:a) attivitànelsettoredellecostruzioniedi-liodigeniocivileepiù inparticolare lavo-ridicostruzione,manutenzione,riparazio-ne, demolizione, conservazione e risana-mentodioperefisse,permanentiotempo-ranee, in muratura e in cemento armato,operestradali, ferroviarie, idrauliche, sca-vi, montaggio e smontaggio di elementiprefabbricati; lavori insotterraneoegalle-rie, anche comportanti l’impiegodi esplo-sivi;b) lavori mediante cassoni in aria com-pressae lavori subacquei;c) ulteriori attività lavorative comportan-tirischiparticolarmenteelevati, individua-te con decreto del presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta dei ministridelLavoroedellaprevidenzasociale,edel-la salute adottato sentito il comitato di cuiall’articolo 5 e previa intesa con la Confe-renzapermanenteper i rapporti tra loSta-to, le Regioni e le Province autonome diTrentoediBolzano, inrelazioneallequaliilpersonale ispettivodelministerodelLa-voroedellaprevidenzasocialesvolgeatti-vità di vigilanza sull’applicazionedella le-gislazione inmateria di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro, informandone pre-ventivamente il servizio di prevenzione esicurezza dell’Azienda sanitaria localecompetenteper territorio.3. Inattesadelcomplessivoriordinodellecompetenzeintemadivigilanzasull’appli-cazionedella legislazione inmateriadi sa-lutee sicurezza sui luoghidi lavoro, resta-

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Art.12. InterpelloIquesitiperl’interpello

possonoesserepresentati,viaemail,allaCommissionepressoilministerodelLavorodapartedeiConsiglinazionalidiOrdinieCollegi,dalleorganizzazionisindacalicomparativamentepiùrappresentativesulpianonazionaleedagliorganismiassociativiarilevanzanazionaledeglientiterritorialieglientipubblicinazionali.LeindicazionidellaCommissionecostituisconocriteriinterpretativiedirettiviperleattivitàdivigilanza.Alcontrariodell’articolo9,comma2dellalegge124/2004,nonèprevistal’esclusionedellesanzionipenali,amministrativeeciviliperchisièadeguato

Art.13. VigilanzaConfermatoilmodello

dell’articolo23deldecretolegislativo626/94:competenzaispettivaprimariaperleAsleintegrativaperaltrienti,traiqualivigilidelfuocoeDpl.InvariatoilquadrodellecompetenzedegliispettoridelministerodelLavorononchél’obbligodiinformarepreventivamenteilserviziodiprevenzioneesicurezzaAsl.Ipoteridivigilanzadegli ispettoridelleDpl(Dpcm412/97)sonolimitatiallecostruzioniediliodigeniocivile,ailavorimediantecassoniinariacompressaeailavorisubacquei.ConDpcmpotrannoessereindividuatealtreattività.Vietatalaconsulenzaachiesercitaattivitàdivigilanza

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nofermelecompetenzeinmateriadisalu-te e sicurezza dei lavoratori attribuite alleautoritàmarittimeabordodellenaviedinambito portuale, agli uffici di sanità aereaemarittima, alle autorità portuali ed aero-portuali, per quanto riguarda la sicurezzadei lavoratori abordodinavi edi aeromo-bili ed in ambito portuale ed aeroportualenonché ai servizi sanitari e tecnici istituitiper le Forze armate e per le Forze di poli-ziaeper iVigilidel fuoco; ipredettiservizisonocompetentialtresìperleareeriserva-teooperative eper quelle che presentanoanaloghe esigenze da individuarsi, ancheperquel che riguarda lemodalità di attua-zione,condecretodelMinistrocompeten-te di concerto con i ministri del Lavoro edella previdenza sociale e della Salute.L’Amministrazionedellagiustiziapuòav-valersi dei servizi istituiti per le Forze ar-mateedipolizia, anchemedianteconven-zioneconirispettiviMinisteri,nonchédeiserviziistituiticonriferimentoallestruttu-repenitenziarie.4. Lavigilanzadi cui al presentearticoloèesercitata nel rispetto del coordinamentodicui agliarticoli 5e7.5. Il personale delle pubbliche ammini-strazioni, assegnato agli uffici che svolgo-no attività di vigilanza, non può prestare,adalcuntitoloeinalcunapartedel territo-rionazionale, attivitàdiconsulenza.6. L’importodellesommechel’Asl,inqua-litàdiorganodivigilanza,ammetteapaga-re insedeamministrativaaisensidell’arti-colo21,comma2,primoperiodo,deldecre-tolegislativo19dicembre1994,n.758, inte-gral’appositocapitoloregionaleperfinan-ziare l’attivitàdiprevenzionenei luoghidilavoro svolta dai dipartimenti di preven-zionedelleAassll.7. Èfattosalvoquantoprevistodall’artico-lo 64 del decreto del presidente della Re-pubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferi-mentoagliorganidivigilanzacompetenti,comeindividuatidalpresentedecreto.

ARTICOLO 14Disposizioniperilcontrastodellavoroirregolareeperlatuteladellasaluteesicurezzadeilavoratori

1. Al fine di garantire la tutela della salu-tee la sicurezzadei lavoratori, nonchédicontrastare il fenomeno del lavoro som-merso e irregolare, ferme restando le at-

tribuzioni del coordinatore per l’esecu-zione dei lavori di cui all’articolo 92,comma1, letterae)gliorganidi vigilanzadel ministero del Lavoro e della previ-denzasociale, anchesusegnalazionedel-le amministrazioni pubbliche secondole rispettive competenze, possono adot-tare provvedimenti di sospensione diun’attività imprenditoriale qualora ri-scontrino l’impiego di personale non ri-sultante dalle scritture o da altra docu-mentazione obbligatoria in misura pario superiore al 20 per cento del totale deilavoratori presenti sul luogo di lavoro,ovveroincasodireiterateviolazionidel-la disciplina in materia di superamentodei tempi di lavoro, di riposogiornalieroe settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, e successivemodificazioni, conside-rando le specifiche gravità di esposizio-ne al rischio di infortunio, nonché in ca-so di gravi e reiterate violazioni inmate-ria di tutela della salute e della sicurezzasul lavoro individuate con decreto delministero del Lavoro e della previdenzasociale, adottato sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegionie leProvinceautonomediTren-to e di Bolzano. In attesa dell’adozionedel citato decreto, le violazioni in mate-ria di tutela della salute e della sicurezzasul lavorochecostituiscono il presuppo-sto per l’adozione del provvedimento disospensione dell’attività imprenditoria-le sono quelle individuate nell’AllegatoI. L’adozione del provvedimento di so-spensione è comunicata all’autorità perlavigilanzasuicontratti pubblicidi lavo-ri, servizi e forniture di cui all’articolo 6del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e al ministero delle Infrastrutture,per gli aspetti di rispettiva competenza,al fine dell’emanazione di un provvedi-mento interdittivo alla contrattazionecon lepubblicheamministrazioniedallapartecipazioneagarepubblichedidura-ta pari alla citata sospensione nonchéper un eventuale ulteriore periodo ditempononinferiorealdoppiodelladura-tadella sospensioneecomunquenonsu-periore a due anni. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche conriferimentoai lavorinell’ambitodei can-tieri edili.

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Art. 14. Contrasto

al lavoro irregolare

L’istitutodellasospensionedell’attivitàproduttiva"emigra"dall’articolo5dellalegge123/2007etrovaapplicazionepertutteleattivitàd’impresa,compresequellesvolteinedilizia.Ilprovvedimentopuòessereadottatonelleipotesidiutilizzodimanodoperainnero,cioènelcasodiimpiegodipersonalenonrisultantedallescrittureodaaltradocumentazioneobbligatoriainmisurapariosuperioreal20%deltotaledeilavoratoripresentisulluogodilavoro.Lasospensionepuòessereadottataancheperreiterateviolazionialladisciplinasulsuperamentodeitempidilavoro,diriposogiornalieroesettimanale(articoli4,7e9deldecretolegislativo66/2003),tenutocontodellagravitàdelrischiod’infortuniochelaviolazionehadeterminato,enelcasodigraviereiterateviolazioniinmateriadituteladellasaluteedellasicurezzasullavoro.Perquantoriguardaquest’ultimaipotesisaràundecretoministerialeaindividuarel’elencodegliilleciti"gravi";nellemoretrovaapplicazionel’allegatoI

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Ai provvedimenti del presente articolonon si applicano le disposizioni di cui allalegge7agosto 1990,n. 241.2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1spettanoancheagliorganidivigilanzadel-leaziendesanitarie locali, conriferimentoall’accertamento della reiterazione delleviolazionidelladisciplina inmateriadi tu-tela della salute e della sicurezza sul lavo-rodi cui al comma 1. Inmateria di preven-zione incendi trovano applicazione le di-sposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 deldecretolegislativo8marzo2006,n. 139.3. Ilprovvedimentodisospensionepuòes-sere revocato da parte dell’organodi vigi-lanzache lohaadottato.4. Ècondizioneperlarevocadelprovvedi-mento da parte dell’organo di vigilanzadelministerodelLavoroedellapreviden-zasocialedicuial comma1:a) laregolarizzazionedeilavoratorinonri-sultantidallescrittureodaaltradocumen-tazioneobbligatoria;b) l’accertamentodel ripristinodelle re-golari condizioni di lavoro nelle ipotesidi reiterate violazioni della disciplina inmateria di superamento dei tempi di la-voro, riposo giornaliero e settimanale,di cui al decreto legislativo8 aprile 2003,n. 66, e successive modificazioni, o digravie reiterateviolazionidelladiscipli-na inmateria di tutela della salute edellasicurezza sul lavoro;c) il pagamento di una somma aggiuntivaunica pari a 2.500 euro rispetto a quelle dicuialcomma6.5. Ècondizioneperlarevocadelprovvedi-mento da parte dell’organo di vigilanzadelleaziendesanitarie localidicuialcom-ma2:a) l’accertamentodelripristinodellerego-lari condizioni di lavoro nelle ipotesi digraviereiterateviolazionidelledisciplinainmateriadituteladellasaluteedellasicu-rezzasul lavoro;b) il pagamento di una somma aggiuntivaunica pari a 2.500 euro rispetto a quelle dicuialcomma6.6. È comunque fatta salva l’applicazionedellesanzionipenali,civilieamministrati-vevigenti.7. L’importo delle somme aggiuntive dicuial comma4, letterac), integra ladota-zionedel Fondoper l’occupazione di cui

all’articolo 1, comma 7, del decreto legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236,edèdestinatoal finanziamentode-gli interventi di contrasto al lavoro som-merso ed irregolare individuati con de-cretodelministrodelLavoroedellapre-videnza sociale di cui all’articolo 1, com-ma 1156, lettera g), della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296.8. L’importo delle somme aggiuntive dicui al comma5, letterab), integra l’apposi-tocapitoloregionaleperfinanziarel’attivi-tàdiprevenzionenei luoghidi lavoro.9. Avverso i provvedimenti di sospen-sione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ri-corso, entro 30 giorni, rispettivamente,allaDirezione regionale del lavoro terri-torialmente competente e al presidentedellaGiunta regionale, i quali si pronun-cianonel terminedi 15 giornidallanotifi-ca del ricorso. Decorso inutilmente taleultimo termine il provvedimento di so-spensioneperde efficacia.10. Il datore di lavoro che non ottemperaal provvedimento di sospensione di cui alpresente articolo è punito con l’arresto fi-noaseimesi.11. Nelle ipotesi delle violazioni in mate-riadi salute e sicurezza sul lavorodi cui alcomma1, le disposizionidel presentearti-colosiapplicanonelrispettodellecompe-tenzein temadivigilanza inmateria.

Capo IIIGestionedellaprevenzioneneiluoghidilavoro

Sezione IMisureditutelaeobblighi

ARTICOLO 15Misuregeneraliditutela

1. Lemisure generali di tutela della salutee della sicurezza dei lavoratori nei luoghidi lavorosono:a) lavalutazionedi tutti i rischiper lasalu-teesicurezza;b) la programmazione della prevenzione,mirataaduncomplessoche integri inmo-docoerentenellaprevenzionelecondizio-ni tecniche produttive dell’azienda non-ché l’influenza dei fattori dell’ambiente edell’organizzazionedel lavoro;c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non

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Art. 14 (segue)Inbasealcomma2,ancheilpersonaleispettivodelleAslpuòemettereilprovvedimentodisospensionedell’attivitàmasolopergraviereiterateviolazioni;questecompetenzesonoesteseanchealpersonaleispettivodeivigilidelfuocoperlaprevenzioneincendiLarevocaspetta

all’organodivigilanzachehaemanatoilprovvedimento,previoaccertamentodellasanatoriadell’illecitoriscontratoeilpagamentodiunasommaaggiuntivaunicadi2.500euro.Ilcomma9prevedela

possibilitàdiimpugnareilprovvedimentodisospensioneattraversounricorsoamministrativoentro30giorniPerildatoredilavoro

chenonhaosservatoilprovvedimentodisospensionelanormaprevedel’arrestofinoaseimesi.

Art. 15. Misure generalidi tutela

Lemisuregeneraliditutelariproduconoleindicazionidellanormativacomunitaria89/391/Cee:nelquadrodellaprogrammazioneperlasicurezzasullavorol’attivitàdivalutazionedeirischicostituisceilnucleopropulsore.Sitrattadimisureparzialmentecorrelatetralorosecondouncriteriodirelazionegerarchica

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sia possibile, la loro riduzione al minimoin relazione alle conoscenze acquisite inbasealprogresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomicinell’organizzazione del lavoro, nella con-cezionedeipostidilavoro,nellasceltadel-le attrezzature e nella definizione deime-todi di lavoro eproduzione, in particolareal fine di ridurre gli effetti sulla salute dellavoromonotonoediquelloripetitivo;e) la riduzionedei rischialla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericolosoconciòchenonloè,oèmenopericoloso;g) lalimitazionealminimodelnumerodeilavoratori chesono, ochepossonoessere,espostial rischio;h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici,fisiciebiologici sui luoghidi lavoro;i) laprioritàdellemisurediprotezionecol-lettiva rispetto alle misure di protezioneindividuale;l) il controllosanitariodei lavoratori;m) l’allontanamento del lavoratoredall’esposizionealrischiopermotivi sani-tari inerenti la sua persona e l’adibizione,ovepossibile, adaltramansione;n) informazione e formazione adeguateper i lavoratori;o) informazione e formazione adeguateperdirigentie ipreposti;p) informazione e formazione adeguateperirappresentantideilavoratoriperlasi-curezza;q) istruzioniadeguateai lavoratori;r) lapartecipazioneeconsultazionedeila-voratori;s) la partecipazione e consultazione deirappresentanti dei lavoratori per la sicu-rezza;t) laprogrammazionedellemisureritenu-teopportunepergarantireilmiglioramen-tonel tempodei livelli di sicurezza, ancheattraversol’adozionedicodicidicondottaedibuoneprassi;u) lemisurediemergenzadaattuareinca-sodiprimosoccorso, di lotta antincendio,dievacuazionedei lavoratori edipericologravee immediato;v) l’usodisegnalidiavvertimentoedisicu-rezza;z) la regolare manutenzione di ambienti,attrezzature, impianti, con particolare ri-guardoaidispositividisicurezzainconfor-mitàall’indicazionedei fabbricanti.2. Lemisurerelativeallasicurezza,all’igie-

needallasaluteduranteil lavoronondevo-noinnessuncasocomportareoneri finan-ziariper i lavoratori.

ARTICOLO 16Delegadifunzioni

1. Ladelegadi funzionidapartedeldatoredi lavoro, ovenonespressamente esclusa,èammessaconiseguentilimitiecondizio-ni:a) cheessarisultidaattoscrittorecanteda-tacerta;b) che il delegatopossegga tutti i requisitidi professionalità ed esperienza richiestidalla specifica natura delle funzioni dele-gate;c) cheessaattribuiscaaldelegatotuttiipo-teri di organizzazione, gestione e control-lorichiestidallaspecificanaturadellefun-zionidelegate;d) cheessaattribuiscaaldelegatol’autono-mia di spesa necessaria allo svolgimentodelle funzionidelegate.e) che la delega sia accettata dal delegatoper iscritto2. Alla delegadi cui al comma 1deveesse-redataadeguatae tempestivapubblicità.3. La delega di funzioni non esclude l’ob-bligodi vigilanza in capoaldatoredi lavo-ro in ordine al corretto espletamento daparte del delegato delle funzioni trasferi-te. La vigilanza si esplica anche attraversoisistemidiverificaecontrollodicuiall’ar-ticolo30,comma4.

ARTICOLO 17Obblighideldatoredilavoronondelegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare leseguentiattività:a) lavalutazionedi tutti i rischiconlacon-seguenteelaborazionedeldocumentopre-vistodall’articolo28;b) ladesignazionedelresponsabiledelser-vizio di prevenzione e protezione dai ri-schi;

ARTICOLO 18Obblighideldatoredilavoroedeldirigente

1. Il datoredi lavoro, che esercita le attivi-tàdicuiall’articolo3eidirigenti, cheorga-nizzanoedirigono lestesseattività secon-doleattribuzioniecompetenzeaessicon-ferite,devono:a) nominare il medico competente perl’effettuazionedella sorveglianzasanita-

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Art. 15 (segue)Ancheilprincipioinbasealqualelemisurerelativeallasicurezza,all’igieneeallasaluteduranteillavoronondevonoinnessuncasocomportareonerifinanziariperilavoratorièmutuato,oltrechedalleconsolidateindicazionidellagiurisprudenza,dall’omologodettatodell’articolo6,direttiva-quadro89/391/Cee,costituendoatuttiglieffettiunostandardacquisitoinambitoeuropeo

Art. 16. Delegadi funzioniElementodiassoluta

novitàèladisciplinalegislativadell’istitutodelladelegadifunzioni,finoralegittimatosulpianonormativo(articolo1,comma4terdeldecretolegislativo626/94),maaffidatoquantoalladeterminazionedeicontenutiedeirequisitidivaliditàediefficaciaalleindicazionidellagiurisprudenza

Art. 17. Obblighidel datore di lavoronon delegabiliLanormariproducele

indicazionidell’articolo1,comma4terdeldecreto626/94.Inparticolareildivietodidelegaricomprendel’attivitàdivalutazionedeirischi,quellaconseguenteecorrelatadiredazionedeldocumentodivalutazione,elanominadelresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione

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ria nei casi previsti dal presente decretolegislativo.b) designarepreventivamentei lavoratoriincaricati dell’attuazione delle misure diprevenzione incendi e lotta antincendio,dievacuazionedei luoghidi lavoro incasodipericolograveeimmediato,disalvatag-gio,diprimosoccorsoe, comunque,di ge-stionedell’emergenza;c) nell’affidareicompitiai lavoratori,tene-re conto delle capacità e delle condizionideglistessi inrapportoalla lorosaluteeal-lasicurezza;d) fornire ai lavoratori inecessari e idoneidispositividiprotezioneindividuale,senti-toilresponsabiledelserviziodiprevenzio-ne e protezione e il medico competente,ovepresente;e) prendere le misure appropriate affin-chésoltantoi lavoratorichehannoricevu-toadeguateistruzioniespecificoaddestra-mento accedano alle zone che li espongo-noadunrischiograveespecifico;f) richiedere l’osservanzadapartedei sin-goli lavoratori delle norme vigenti, non-chédelledisposizioniaziendali inmateriadi sicurezza e di igiene del lavoro e di usodeimezzi di protezione collettivi e dei di-spositivi di protezione individualimessi alorodisposizione;g) richiedere al medico competente l’os-servanzadegli obblighiprevisti a suocari-conelpresentedecreto;h) adottare lemisureper il controllodellesituazioni di rischio in caso di emergenzaedareistruzioniaffinchéilavoratori, inca-sodipericolograve,immediatoedinevita-bile,abbandoninoilpostodilavoroolazo-napericolosa;i) informareilpiùprestopossibilei lavora-tori esposti al rischio di un pericolo gravee immediato circa il rischio stesso e le di-sposizioni prese o da prendere inmateriadiprotezione;l) adempiere agli obblighi di informazio-ne,formazioneeaddestramentodicuiagliarticoli 36e37;m) astenersi, salvo eccezione debitamen-temotivatadaesigenzedituteladellasalu-te e sicurezza, dal richiedere ai lavoratoridi riprendere la loro attività in una situa-zione di lavoro in cui persiste un pericologravee immediato;n) consentire ai lavoratori di verificare,mediante il rappresentante dei lavoratori

per lasicurezza, l’applicazionedellemisu-redisicurezzaediprotezionedellasalute;o) consegnaretempestivamentealrappre-sentantedei lavoratoriper la sicurezza, surichiestadiquestieperl’espletamentodel-la sua funzione, copia del documento dicui all’articolo 17, comma1, lettera a), non-chéconsentirealmedesimorappresentan-tediaccedereaidatidicuialla lettera r);p) elaborareildocumentodicuiall’artico-lo 26, comma 3, e, su richiesta di questi eperl’espletamentodellasuafunzione,con-segnarne tempestivamente copia ai rap-presentantidei lavoratoriper lasicurezza;q) prendere appropriati provvedimentiper evitare che lemisure tecniche adotta-tepossanocausare rischi per la salutedel-la popolazione o deteriorare l’ambienteesternoverificandoperiodicamentelaper-duranteassenzadi rischio;r) comunicareall’Inail, o all’Ipsema, in re-lazione alle rispettive competenze, a finistatisticieinformativi, idatirelativiagliin-fortuni sul lavoro che comportino un’as-senza dal lavoro di almeno un giorno,esclusoquellodell’eventoe,afiniassicura-tivi, le informazioni relative agli infortunisul lavoro che comportino un’assenza dallavorosuperiorea tregiorni;s) consultare il rappresentantedei lavora-tori per la sicurezza nelle ipotesi di cuiall’articolo50;t) adottare lemisurenecessarieai finidel-laprevenzione incendiedell’evacuazionedei luoghi di lavoro, nonché per il caso dipericolograveeimmediato,secondoledi-sposizioni di cui all’articolo 43. Talimisu-re devono essere adeguate alla naturadell’attività,alledimensionidell’aziendaodell’unità produttiva, e al numero dellepersonepresenti;u) nell’ambitodello svolgimentodi attivi-tàinregimediappaltoedisubappalto,mu-nirei lavoratoridiapposita tesseradi rico-noscimento,corredatadifotografia,conte-nentelegeneralitàdellavoratoreel’indica-zionedeldatoredi lavoro;v) nelleunitàproduttiveconpiùdi15 lavo-ratori, convocare la riunione periodica dicuiall’articolo35;z) aggiornare lemisure di prevenzione inrelazione ai mutamenti organizzativi eproduttivichehannorilevanzaaifinidellasaluteesicurezzadellavoro,oinrelazioneal grado di evoluzione della tecnica dellaprevenzioneedellaprotezione;

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Art. 18. Obblighi deldatore di lavoro e deldirigente

Secondoquantoprevistodall’articolo1,comma4bisdeldecretolegislativo626/94,l’estensionedell’areadiesposizioneallaresponsabilitàvacorrelata,peridirigentiprevenzionistici,alcomplessodelle«attribuzioniecompetenzeadessiconferite»Ènuovol’obbligodi

elaborazionedeldocumentounicodivalutazionedeirischiinterferenzialinelleattivitàinregimediappalto,dicontrattod’operaedisomministrazioneeditempestivaconsegnadicopiadiesso,surichiesta,alRls.AllascomparsadelRegistroinfortunisisonosostituitiobblighidicomunicazioneistituzionaleÈstatopoirecepito

l’obbligo,sancitodall’articolo6dellalegge123/2007,dimunireilavoratoridellatesseradiriconoscimentoperlosvolgimentodiattivitàinregimediappaltoesubappalto.Nuovianchegliobblighidicomunicareannualmenteall’Inailinominativideirappresentantideilavoratoriedivigilareaffinchéilavoratoriperiqualivigel’obbligodisorveglianzasanitariaabbianoilgiudiziodiidoneità

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aa) comunicareannualmenteall’Inailino-minativi dei rappresentanti dei lavoratoriper lasicurezza;bb) vigilareaffinchéi lavoratoriper iqualivige l’obbligo di sorveglianza sanitarianon siano adibiti allamansione lavorativaspecificasenzailprescrittogiudiziodiido-neità.2 Il datore di lavoro fornisce al servizio diprevenzione e protezione ed al medicocompetente informazioni inmeritoa:a) lanaturadei rischi;b) l’organizzazionedellavoro,laprogram-mazione e l’attuazione delle misure pre-ventiveeprotettive;c) la descrizione degli impianti e dei pro-cessiproduttivi;d) idatidicuialcomma1, letterar)equellirelativiallemalattieprofessionali;e) i provvedimenti adottati dagli organidivigilanza.3. Gliobblighirelativiagliinterventistrut-turaliedimanutenzionenecessariperassi-curare, ai sensi del presente decreto legi-slativo, la sicurezzadei locali edegli edifi-ciassegnati inusoapubblicheamministra-zionioapubbliciuffici, ivicompreseleisti-tuzioniscolasticheededucative, restanoacaricodell’amministrazionetenuta,peref-fettodinormeoconvenzioni, alla lorofor-nituraemanutenzione.Intalcasogliobbli-ghi previsti dal presente decreto legislati-vo, relativamente ai predetti interventi, siintendono assolti, da parte dei dirigenti ofunzionari preposti agli uffici interessati,con la richiesta del loro adempimentoall’amministrazione competente o al sog-gettochenehal’obbligogiuridico.

ARTICOLO 19Obblighidelpreposto

1. Inriferimentoalleattivitàindicateall’ar-ticolo3, ipreposti, secondole loroattribu-zioniecompetenze,devono:a) sovrintendereevigilare sullaosservan-za da parte dei singoli lavoratori dei loroobblighidi legge,nonchédelledisposizio-niaziendali inmateriadisaluteesicurezzasul lavoroediusodeimezzidiprotezionecollettiviedeidispositividiprotezionein-dividualemessialorodisposizionee,inca-sodipersistenzadellainosservanza,infor-mare i lorosuperioridiretti;b) verificare affinché soltanto i lavoratori

chehannoricevutoadeguateistruzioniac-cedano alle zone che li espongono ad unrischiograveespecifico;c) richiedere l’osservanza delle misureper il controllo delle situazioni di rischioin caso di emergenza e dare istruzioni af-finché i lavoratori, in casodi pericolo gra-ve, immediato e inevitabile, abbandoninoilpostodi lavoroo lazonapericolosa;d)informareilpiùprestopossibileilavora-tori esposti al rischio di un pericolo gravee immediato circa il rischio stesso e le di-sposizioni prese o da prendere inmateriadiprotezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamentemotivate,dal richiedereai lavoratori di ri-prendere la loro attività in una situazionedi lavoro in cui persiste un pericolo graveedimmediato;f) segnalare tempestivamente al datoredi lavoro o al dirigente sia le deficienzedeimezzi e delle attrezzature di lavoro edei dispositivi di protezione individua-le, sia ogni altra condizione di pericoloche si verifichi durante il lavoro, dellequali venga a conoscenza sulla base del-la formazione ricevuta;g)frequentareappositicorsidiformazionesecondoquantoprevistodall’articolo37.

ARTICOLO 20Obblighideilavoratori

1. Ognilavoratoredeveprendersicuradel-lapropriasaluteesicurezzaediquelladel-le altrepersonepresenti sul luogodi lavo-ro,sucuiricadonoglieffettidellesueazio-ni o omissioni, conformemente alla suaformazione,alleistruzionieaimezziforni-tidaldatoredi lavoro.2. I lavoratoridevono inparticolare:a) contribuire, insiemealdatoredi lavoro,ai dirigenti e ai preposti, all’adempimentodegli obblighi previsti a tutela della saluteesicurezzasui luoghidi lavoro;b) osservare le disposizioni e le istruzioniimpartitedaldatoredi lavoro, daidirigen-tiedaipreposti,aifinidellaprotezionecol-lettivaed individuale;c) utilizzare correttamente le attrezzatu-re di lavoro, le sostanze e i preparati peri-colosi, i mezzi di trasporto e, nonché i di-spositividi sicurezza;d) utilizzare in modo appropriato i di-spositivi di protezione messi a loro di-sposizione;

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Art. 18 (segue)Conilcomma2èstatosistematizzatoil flussoinformativo(asensounico)tradatoredilavoro,serviziodiprevenzioneeprotezioneemedicocompetente.Ilflussoèfunzionaleall’attuazionediunmodellodisicurezzaaziendalesinergicoecompartecipativo,purnelrispettodelladistinzionedeirispettiviruoliestatutifunzionaliIlcomma3mantiene

invariato,rispettoall’articolo4,comma12deldecretolegislativo626/94,il«regimedifferenziatodellavalutazionedeirischi»,riservatoalleamministrazionipubbliche

Art. 19. Obblighidel preposto

Ancheperilprepostoèstatoriprodotto,comeperidirigenti(articolo18),il«principiodiscalettamento»degliobblighi.IlTestounicochiariscecheilprepostohaobblighidigeneralesovraintendimentoedivigilanza.Nonspettaaluil’adozionedellemisurediprevenzioneediprotezione,mahaildoveredivigilareaffinchéquestemisure,ovepredisposteeadottatedaldatoredilavoroedaidirigenti,sianoattuate

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e) segnalare immediatamente al datoredi lavoro,aldirigenteoalprepostoledefi-cienze dei mezzi e dei dispositivi di cuialle letterec)ed),nonchéqualsiasieven-tualecondizionedipericolodicuivenga-no a conoscenza, adoperandosi diretta-mente, in caso di urgenza, nell’ambitodelle proprie competenze e possibilità efatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)pereliminareoridurre lesituazionidipe-ricolograveeincombente,dandonenoti-ziaal rappresentantedei lavoratoriper lasicurezza;f) nonrimuovereomodificaresenzaauto-rizzazioneidispositividisicurezzaodise-gnalazioneodicontrollo;g) noncompieredipropria iniziativaope-razioni o manovre che non sono di lorocompetenzaovverochepossonocompro-metterelasicurezzapropriaodialtri lavo-ratori;h) partecipare ai programmi di formazio-neediaddestramentoorganizzatidaldato-redi lavoro;i) sottoporsi ai controlli sanitari previstidal presente decreto legislativo o comun-quedispostidalmedicocompetente.3. Ilavoratoridiaziendechesvolgonoatti-vità in regimedi appaltoo subappalto, de-vonoesporreappositatesseradiriconosci-mento, corredata di fotografia, contenen-telegeneralitàdellavoratoreel’indicazio-nedeldatoredi lavoro.Taleobbligogravaanche in capo ai lavoratori autonomi cheesercitanodirettamente lapropriaattivitànelmedesimo luogodi lavoro, iquali sonotenutiaprovvederviperproprioconto.

ARTICOLO 21Disposizionirelativeaicomponentidell’impresafamiliaredicuiall’articolo230-bisdelCodicecivileeailavoratoriautonomi

1. I componenti dell’impresa familiare dicui all’articolo 230-bis del Codice civile, ilavoratori autonomi che compiono opereoserviziaisensidell’articolo2222delCodi-cecivile, ipiccoli imprenditoridicuiall’ar-ticolo 2083 del Codice civile e i soci dellesocietà semplici operanti nel settore agri-colodevono:a) utilizzare attrezzature di lavoro in con-formitàalledisposizionidicuialTitoloIII;b)munirsididispositividiprotezioneindi-viduale e utilizzarli conformemente alledisposizionidicuialTitoloIII;

c) munirsidiappositatesseradiriconosci-mentocorredatadi fotografia, contenentele proprie generalità qualora effettuino laloro prestazione in un luogo di lavoro nelquale si svolgano attività in regime di ap-paltoosubappalto.2. Isoggettidicuialcomma1,relativamen-teairischipropridelleattivitàsvolteecononeriapropriocaricohanno facoltàdi:a) beneficiaredella sorveglianza sanitariasecondo le previsioni di cui all’articolo 41,fermirestandogliobblighiprevistidanor-mespeciali;b) partecipareacorsidiformazionespeci-ficiinmateriadisaluteesicurezzasullavo-ro, incentratisuirischipropridelleattivitàsvolte, secondoleprevisionidicuiall’arti-colo 37, fermi restando gli obblighi previ-stidanormespeciali.

ARTICOLO 22Obblighideiprogettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti dilavoro e degli impianti rispettano i prin-cipi generali di prevenzione in materiadisaluteesicurezzasul lavoroalmomen-to delle scelte progettuali e tecniche escelgono attrezzature, componenti e di-spositivi di protezione rispondenti alledisposizioni legislative e regolamentariinmateria.

ARTICOLO 23Obblighideifabbricantiedeifornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendi-ta, il noleggio e la concessione in uso diattrezzature di lavoro, dispositivi di pro-tezioneindividualie impiantinonrispon-dentialledisposizioni legislativeeregola-mentarivigenti inmateriadisaluteesicu-rezza sul lavoro.2. In caso di locazione finanziaria di beniassoggettatiaprocedurediattestazioneal-laconformità,glistessidebbonoessereac-compagnati, a cura del concedente, dallarelativadocumentazione.

ARTICOLO 24Obblighidegliinstallatori

1. Gli installatori e montatori di impianti,attrezzaturedilavorooaltrimezzitecnici,perlapartedilorocompetenza,devonoat-tenersi allenormedi saluteesicurezzasullavoro,nonchéalleistruzionifornitedairi-spettivi fabbricanti.

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Art. 20. Obblighidei lavoratori

Rimarcatalacentralitàdellafunzionecompartecipativadeilavoratoriall’implementazionedelmodellodiimpresa.Introdottol’obbligo,sanzionatopenalmente,dellapartecipazioneaiprogrammidiformazioneediaddestramentoorganizzatidaldatoredilavoro.Recepitol’obbligoperilavoratoridiesporrelatesseradiriconoscimentoperlosvolgimentodiattivitàinregimediappaltoedisubappalto

Art. 21. Impresafamiliare

Perillavorosvoltonell’impresafamiliareeperillavoroautonomoèstatoprevistounregimemisto,inparteditutelaeinpartediassoggettamentoaobblighiparticolari(usodiattrezzaturedilavoroediDpianorma,edesposizionedellatesseradiriconoscimentonelsettoredegliappaltiedeisubappalti)

Art. 22-24. Altri soggettiobbligati

Periprogettisti,fabbricanti,fornitorieinstallatori,rispettoall’articolo6,commi1,2e3della626èstatoespuntoilriferimentoalle«macchine»(ricompresenellapiùampiadefinizionedi«attrezzaturedilavoro»)

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ARTICOLO 25Obblighidelmedicocompetente

1. Ilmedicocompetente:a) collaboracon ildatoredi lavoroecon ilservizio di prevenzione e protezione allavalutazione dei rischi, anche ai fini dellaprogrammazione, ove necessario, dellasorveglianza sanitaria, alla predisposizio-nedellaattuazionedellemisureperlatute-la della salute e della integrità psico-fisicadei lavoratori, all’attività di formazione einformazionenei confronti dei lavoratori,per la parte di competenza, e alla organiz-zazione del servizio di primo soccorsoconsiderandoiparticolaritipidilavorazio-ne ed esposizione e le peculiari modalitàorganizzative del lavoro. Collabora inol-treallaattuazioneevalorizzazionedipro-grammivolontaridi"promozionedellasa-lute",secondoiprincipidellaresponsabili-tàsociale;b) programma ed effettua la sorveglianzasanitaria di cui all’articolo 41 attraversoprotocolli sanitari definiti in funzione deirischi specifici e tenendo in considerazio-negli indirizzi scientificipiùavanzati;c) istituisce, anche tramite l’accesso allecartellesanitarieedirischio,dicuialla let-tera f), aggiorna e custodisce, sotto la pro-priaresponsabilità,unacartellasanitariaedi rischioperogni lavoratore sottopostoasorveglianzasanitaria.Nelleaziendeouni-tàproduttiveconpiùdi 15 lavoratori ilme-dicocompetenteconcordaconildatoredilavoro il luogodicustodia;d) consegnaaldatoredi lavoro, allacessa-zionedell’incarico, ladocumentazionesa-nitaria in suo possesso, nel rispetto delledisposizioni di cui al decreto legislativodel 30 giugno 2003, n.196 e con salvaguar-diadelsegretoprofessionale;e) consegna al lavoratore, alla cessazionedelrapportodi lavoro, ladocumentazionesanitaria in suo possesso e gli fornisce leinformazioni riguardo la necessità di con-servazione;f) invia all’Ispesl, esclusivamente per viatelematica, lecartelle sanitarieedi rischionei casi previsti dal presente decreto legi-slativo, alla cessazione del rapporto di la-voro, nel rispetto delle disposizioni di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Il lavoratore interessatopuòchiederecopia delle predette cartelle all’Ispesl an-cheattraversoilpropriomedicodimedici-nagenerale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sulsignificatodella sorveglianzasanitaria cuisono sottoposti e, nel caso di esposizioneadagenti con effetti a lungo termine, sullanecessitàdisottoporsiadaccertamentisa-nitarianchedopolacessazionedellaattivi-tàchecomporta l’esposizioneataliagenti.Fornisce altresì, a richiesta, informazionianaloghe ai rappresentanti dei lavoratoriper lasicurezza;h) informa ogni lavoratore interessatodei risultati della sorveglianza sanitariadi cui all’articolo 41 e, a richiesta dellostesso,gli rilasciacopiadelladocumenta-zione sanitaria;i) comunica per iscritto, in occasione del-le riunionidi cuiall’articolo35, aldatoredilavoro, al responsabile del servizio di pre-venzione protezione dai rischi, ai rappre-sentantideilavoratoriperlasicurezza, iri-sultati anonimicollettivi della sorveglian-zasanitariaeffettuataefornisceindicazio-nisulsignificatodidettirisultatiai finidel-laattuazionedellemisureperlatuteladel-lasaluteedellaintegritàpsico-fisicadeila-voratori;l) visita gli ambienti di lavoro almenouna volta all’anno o a cadenza diversache stabilisce in base alla valutazionedeirischi; la indicazionediunaperiodici-tà diversa dall’annuale deve essere co-municata al datore di lavoro ai fini dellasua annotazione nel documento di valu-tazione dei rischi;m) partecipa alla programmazione delcontrollo dell’esposizione dei lavoratori icuirisultatiglisonoforniticontempestivi-tàai finidellavalutazionedelrischioedel-lasorveglianzasanitaria;n) comunica, mediante autocertificazio-ne, il possesso dei titoli e requisiti di cuiall’articolo 38 alministerodella Salute en-troilterminediseimesidalladatadientra-ta invigoredelpresentedecreto.

ARTICOLO 26Obblighiconnessiaicontrattid’appaltood’operaodisomministrazione

1. Ildatoredi lavoro, incasodi affidamen-todei lavoriall’impresaappaltatriceoala-voratori autonomi all’interno della pro-priaazienda,odiunasingolaunitàprodut-tiva della stessa, nonché nell’ambitodell’intero ciclo produttivo dell’aziendamedesima:

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Art. 25. Obblighidel medico competentePerlaprimavoltail

medicocompetenteèdefinitoespressamentecomesoggettochecollaboraconildatoredilavoroeconilserviziodiprevenzioneeprotezioneallavalutazionedeirischi,echepuòesserecoinvoltoanchenellaprogrammazionedell’attivitàdiformazioneeinformazionedeilavoratori,perlapartedisuacompetenzaNell’assettonormativo

attualeanchelasorveglianzasanitariarecepiscel’utilizzodelmetododellapreventivaprogrammazione,edeveinterfacciarsivirtuosamenteconlemiglioriacquisizionidelsaperescientificoSonopoistati

sistematizzatigliobblighiintemadituteladellaprivacy(decretolegislativo196/2003)eampliatalacategoriadeisoggetticuiilmedicocompetentedeverelazionarsisulpianodellacomunicazioneinformativa.Lavisitadegliambientidilavorovieneorafattaindividualmente(nonpiùcongiuntamente–almenosottoilprofilodellanecessarietà–alresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione).TuttavianonsonopiùprevistelevisitemedicheobbligatoriesurichiestadeilavoratoriÈstatoinfineprevisto,

entroseimesidall’entratainvigoredelTestounico,ilcensimentomedianteautocertificazionedituttiimediciesistenti

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a) verifica,conlemodalitàprevistedalde-cretodi cui all’articolo6, comma8, letterag), l’idoneità tecnico professionale delleimprese appaltatrici odei lavoratori auto-nomiinrelazioneailavoridaaffidareinap-palto o mediante contratto d’opera o disomministrazione. Fino alla data di entra-ta in vigore del decreto di cui al periodocheprecede, laverificaèeseguitaattraver-so leseguentimodalità:1) acquisizionedelcertificatodiiscrizioneallaCameradicommercio, industriaearti-gianato;2) acquisizione dell’autocertificazionedell’impresa appaltatrice o dei lavoratoriautonomidelpossessodei requisitidi ido-neitàtecnicoprofessionale,aisensidell’ar-ticolo 47 del Testo unicodelle disposizio-ni legislativeeregolamentari inmateriadidocumentazione amministrativa di cui aldecreto del presidente della Repubblicadel28dicembre2000,n.445;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliateinformazioni sui rischi specifici esistentinell’ambienteincuisonodestinatiadope-rare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione alla pro-priaattività.2. Nell’ipotesi dicui al comma1, idatoridilavoro, ivicompresi i subappaltatori:a) cooperano all’attuazione delle misuredi prevenzione e protezione dai rischi sullavoroincidenti sull’attività lavorativaog-gettodell’appalto;b) coordinanogli interventi di protezioneeprevenzione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, informandosi reciprocamenteanchealfinedieliminarerischidovutialleinterferenze tra i lavori delle diverse im-prese coinvolte nell’esecuzione dell’ope-racomplessiva.3. Il datore di lavoro committente pro-muovelacooperazioneeilcoordinamen-to di cui al comma 2 elaborando ununicodocumento di valutazione dei rischi cheindichi le misure adottate per eliminareo, ove ciònonèpossibile, ridurre almini-mo i rischi da interferenze. Tale docu-mento è allegato al contratto di appalto odi opera. Ai contratti stipulati anterior-mente al 25 agosto 2007 e ancora in corsoalladatadel31dicembre2008, ildocumen-todi cui alprecedenteperiododeveesse-re allegato entro tale ultima data. Le di-sposizionidelpresentecommanonsi ap-

plicano ai rischi specifici propri dell’atti-vitàdelleimpreseappaltatriciodeisingo-li lavoratori autonomi.4. Fermerestando ledisposizionidi leg-ge vigenti in materia di responsabilitàsolidale per ilmancato pagamento delleretribuzioni e dei contributi previden-ziali e assicurativi, l’imprenditore com-mittente risponde in solido con l’appal-tatore, nonché con ciascuno degli even-tuali subappaltatori, per tutti i danni peri quali il lavoratore, dipendente dall’ap-paltatoreodalsubappaltatore,nonrisul-ti indennizzato a opera dell’Istituto na-zionaleper l’assicurazionecontrogli in-fortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istitutodi previdenza per il settore marittimo(Ipsema). Le disposizioni del presentecommanon si applicano ai danni conse-guenzadei rischi specificipropridell’at-tivitàdelle impreseappaltatriciosubap-paltatrici.5. Nei singoli contratti di subappalto, diappalto e di somministrazione, anchequalora inesserealmomentodellaentra-ta in vigore del presente decreto, di cuiagliarticoli 1559, aesclusionedeicontrat-ti di somministrazione di beni e serviziessenziali, 1655, 1656e 1677delCodiceci-vile, devono essere specificamente indi-cati a penadinullità ai sensi dell’articolo1418 del Codice civile i costi relativi allasicurezzadel lavoroconparticolare rife-rimentoaquellipropriconnessi allospe-cifico appalto. Con riferimento ai con-tratti di cui al precedente periodo stipu-lati prima del 25 agosto 2007 i costi dellasicurezza del lavoro devono essere indi-cati entro il 31 dicembre 2008,qualora glistessi contratti siano ancora in corso atale data. A tali dati possono accedere,surichiesta, il rappresentantedei lavora-tori per la sicurezza e gli organismi loca-lidelleorganizzazioni sindacalidei lavo-ratoricomparativamentepiùrappresen-tative a livello nazionale.6. Nellapredisposizionedellegarediap-palto e nella valutazione dell’anomaliadelle offerte nelle procedure di affida-mentodiappaltidi lavoripubblici,di ser-vizi e di forniture, gli enti aggiudicatorisono tenuti a valutare che il valore eco-nomicosia adeguatoe sufficiente rispet-to al costo del lavoro e al costo relativoalla sicurezza, il qualedeveessere speci-

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Art. 26. Obblighi connessiai contratti d’appaltoo d’opera o disomministrazioneLanormasiapplicatanto

agliappalti interni,quantoagliappaltiextra-aziendali,acondizionechenonsisvolganoinlocalisottrattiallagiuridicadisponibilitàdelcommittente.Prevedechelasceltadelsoggettoaffidatariodeilavoriavvengamedianteunsistemadiqualificazionedelleimpreseedeilavoratoriautonomi,dadisciplinareconDprentrounanno.Mediotemporeèconsentitol’assolvimentodell’obbligodiverificainregimediautocertificazionedapartedelleimpreseedeilavoratoriautonomiIlcomma4disciplinail

principiodisolidarietàpassivatracommittenteeciascunappaltatoreosubappaltatore,perilrisarcimentodeldanno"differenziale"nonindennizzatodall’Inailodall’Ipsema,limitandolotuttaviaaisolirischiinterferenzialieaquelliincidentisull’attivitàlavorativaoggettodell’appalto(rischicomuni)Introdottopoiilregime

dellanullitàdeicontrattidisubappalto,appaltoedisomministrazionedelsettoreprivatoprividellaspecificaindicazionedeicostirelativiallasicurezzadellavoro.Pericontrattiinessere,iltermineèil31dicembre2008seancoraincorsoataledata(perquelliconscadenzaanteriore,ilregimeèdiesonero)

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ficamenteindicatoerisultarecongruori-spetto all’entità e alle caratteristiche deilavori, dei servizi o delle forniture. Ai fi-ni del presente comma il costo del lavo-ro è determinato periodicamente, in ap-posite tabelle, dal ministro del Lavoro edella previdenza sociale, sulla base deivalorieconomiciprevistidallacontratta-zione collettiva stipulata dai sindacaticomparativamente più rappresentativi,delle norme in materia previdenziale eassistenziale, dei diversi settorimerceo-logici e delle differenti aree territoriali.In mancanza di contratto collettivo ap-plicabile, il costodel lavoroèdetermina-to in relazione al contratto collettivo delsettoremerceologico più vicino a quellopreso in considerazione.7. Perquantonondiversamentedispostodal decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, come da ultimo modificate dall’arti-colo8, comma1,della legge3agosto2007,n. 123, trovano applicazione in materia diappalti pubblici le disposizioni del pre-sentedecreto.8. Nell’ambitodellosvolgimentodiattivi-tàinregimediappaltoosubappalto, ilper-sonaleoccupatodall’impresaappaltatriceo subappaltatrice deve essere munito diapposita tessera di riconoscimento corre-datadifotografia,contenentelegeneralitàdel lavoratoree l’indicazionedeldatoredilavoro.

ARTICOLO 27Sistemadiqualificazionedelleimpreseedeilavoratoriautonomi

1. Nell’ambito della Commissione di cuiall’articolo 6, anche tenendo conto delleindicazioniprovenientidaorganismipa-ritetici,vengono individuati settoriecri-teri finalizzati alladefinizionediunsiste-ma di qualificazione delle imprese e deilavoratori autonomi, con riferimento al-la tutela della salute e sicurezza sul lavo-ro, fondato sulla base della specificaesperienza, competenza e conoscenza,acquisite anche attraverso percorsi for-mativimirati.2. Il possesso dei requisiti per ottenere laqualificazione di cui al comma 1 costitui-sce elemento vincolante per la partecipa-zioneallegarerelativeagliappaltiesubap-paltipubblicieperl’accessoadagevolazio-ni, finanziamenti e contributi a caricodel-la finanza pubblica, sempre se correlati aimedesimiappaltiosubappalti.

Sezione IIValutazionedeirischi

ARTICOLO 28Oggettodellavalutazionedeirischi

1. Lavalutazionedi cui all’articolo 17, com-ma 1, lettera a), anche nella scelta delle at-trezzature di lavoro e delle sostanze o deipreparatichimiciimpiegati,nonchénellasi-stemazione dei luoghi di lavoro, deve ri-guardaretuttiirischiperlasicurezzaelasa-lute dei lavoratori, ivi compresi quelli ri-guardanti gruppi di lavoratori esposti a ri-schiparticolari,tracuianchequellicollega-tiallostresslavoro-correlato,secondoicon-tenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre2004,equelliriguardantilelavoratriciinsta-to di gravidanza, secondo quanto previstodaldecreto legislativo 26marzo2001, n. 151,nonchéquelliconnessialledifferenzedige-nere,all’età,allaprovenienzadaaltriPaesi.2. Ildocumentodicuiall’articolo17,com-ma 1, lettera a), redattoa conclusionedel-la valutazione, deve avere data certa econtenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti irischiperlasicurezzaelasalutedurantel’at-tivitàlavorativa,nellaqualesianospecifica-ti icriteriadottatiperlavalutazionestessa;b) l’indicazionedellemisurediprevenzio-ne edi protezione attuate e dei dispositividiprotezione individuali adottati, a segui-to della valutazione di cui all’articolo 17,comma1, letteraa);c) il programmadellemisure ritenute op-portune per garantire il miglioramentonel tempodei livellidi sicurezza;d) l’individuazione delle procedure perl’attuazione delle misure da realizzarenonché dei ruoli dell’organizzazioneaziendale che vi debbono provvedere, acui devono essere assegnati unicamentesoggetti in possesso di adeguate compe-tenzeepoteri;e) l’indicazione del nominativo del re-sponsabile del servizio di prevenzione eprotezione,delrappresentantedei lavora-toriper la sicurezzaodiquello territorialeedelmedicocompetentechehapartecipa-toallavalutazionedel rischio;f) l’individuazione delle mansioni cheeventualmente espongono i lavoratori arischi specifici che richiedono una rico-nosciuta capacità professionale, specifi-caesperienza, adeguata formazioneead-destramento.

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Art. 27. Sistemadi qualificazionedelle impresee dei lavoratori autonomiLanormaèattuazione

delpuntom)dellalegge-delega123/2007erecepisceleindicazioniformulateapiùripresedalleCommissioniparlamentaridiinchiestasugliinfortunisullavoro.Ladisposizione

istituisceunsistemavirtuosoanchesottoilprofilodellapartecipazioneallegarediappaltoedisubappalto,edell’accessoallecorrelateagevolazioni,finanziamentiecontributipubblici

Art. 28. I rischi aziendaliL’attivitàdivalutazione

deirischideveriguardaretutteletipologiedirischioprofessionaleehacomeoggettoanchealtrescelterilevantisulpianoprevenzionisticoedell’organizzazionedellavoro(attrezzatureesostanzeopreparatichimiciimpiegati).Ildocumentodivalutazionedovràaveredatacerta.Rispettoall’articolo4delDlgsn.626/94,ildocumentodeveoracontenereancheleprocedureperl’attuazionedellemisureancoradarealizzare,nonchél’indicazionedelRspp,delRsl(aziendaleoterritoriale)edelmedicocompetente,edellemansionichepossonocomportareesposizionedeilavoratoriarischispecifici,cuisicorrelanoesigenzediqualificazioneprofessionale

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3. Il contenuto del documento di cui alcomma 2 deve altresì rispettare le indica-zioniprevistedallespecifichenormesullavalutazione dei rischi contenute nei suc-cessivi titolidelpresentedecreto.

ARTICOLO 29Modalitàdieffettuazionedellavalutazionedeirischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazio-needelaboraildocumentodicuiall’artico-lo17, comma1, letteraa), incollaborazionecon il responsabile del servizio di preven-zione e protezione e il medico competen-te,neicasidicui all’articolo41.2. Leattivitàdi cui al comma1 sonorealiz-zate previa consultazione del rappresen-tantedei lavoratoriper lasicurezza.3. La valutazione e il documento di cui alcomma1debbonoessererielaborati,nelri-spetto dellemodalità di cui ai commi 1 e 2,in occasione di modifiche del processoproduttivoodell’organizzazionedel lavo-ro significative ai fini della salute e dellasicurezza dei lavoratori, o in relazione algrado di evoluzione della tecnica, dellaprevenzioneedellaprotezioneoaseguitodiinfortunisignificativioquandoirisulta-tidellasorveglianzasanitarianeevidenzi-no lanecessità.Aseguitodi tale rielabora-zione, le misure di prevenzione debbonoessereaggiornate.4. Il documentodi cui all’articolo 17, com-ma 1, lettera a) e quello di cui all’articolo26,comma3,devonoesserecustoditipres-so l’unità produttiva alla quale si riferiscelavalutazionedei rischi.5. I datori di lavoro che occupano fino a10 lavoratori effettuano la valutazionedei rischidicui alpresentearticolosullabase delle procedure standardizzate dicui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fi-no alla scadenza del diciottesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigoredel decreto interministeriale di cuiall’articolo 6, comma 8, lettera f), e, co-munque, non oltre il 30 giugno 2012, glistessidatoridi lavoropossonoautocerti-ficare l’effettuazione della valutazionedei rischi. Quanto previsto nel prece-denteperiodononsi applica alle attivitàdi cui all’articolo 31, comma6, lettere a),b), c), d) nonché g).6. Idatoridi lavorocheoccupanofinoa50

lavoratoripossonoeffettuare lavalutazio-ne dei rischi sulla base delle procedurestandardizzatedicuiall’articolo6,comma8, lettera f). Nelle more dell’elaborazionedi tali procedure trovano applicazione ledisposizionidicuiai commi1, 2, 3, e4.7. Ledisposizionidi cui al comma6nonsiapplicanoalle attività svoltenelle seguen-tiaziende:a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6,letterea),b), c),d), f) eg);b) aziende in cui si svolgono attività cheespongono i lavoratori a rischi chimici,biologici,daatmosfereesplosive,cancero-geni mutageni, connessi all’esposizioneadamianto;c) aziendecherientranonelcampodiappli-cazionedelTitoloIVdelpresentedecreto.

ARTICOLO 30Modellidiorganizzazioneedigestione

1. Ilmodellodiorganizzazioneedigestio-ne idoneoadavereefficacia esimentedel-laresponsabilitàamministrativadelleper-sonegiuridiche, delle società e delle asso-ciazioniancheprivedipersonalitàgiuridi-ca di cui al decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, deve essere adottato ed effica-cemente attuato, assicurando un sistemaaziendaleperl’adempimentodituttigliob-blighigiuridici relativi:a) al rispettodegli standard tecnico-strut-turali di legge relativi a attrezzature, im-pianti,luoghidilavoro,agentichimici,fisi-ciebiologici;b) alleattivitàdivalutazionedeirischiedipredisposizionedellemisurediprevenzio-neeprotezioneconseguenti;c) alleattivitàdinaturaorganizzativa,qua-liemergenze,primosoccorso,gestionede-gli appalti, riunioni periodiche di sicurez-za,consultazionideirappresentantideila-voratoriper lasicurezza;d)alleattivitàdi sorveglianzasanitaria;e)alleattivitàdi informazioneeformazio-nedei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimen-toalrispettodelleprocedureedelle istru-zioni di lavoro in sicurezza da parte deilavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni ecertificazioniobbligatoriedi legge;h) alle periodiche verifiche dell’applica-zione e dell’efficacia delle procedureadottate.

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Art. 29. La valutazioneIlTestounicoribadisceil

modellodivalutazionedeirischidapartedeldatorecontenutonell’articolo4,comma2,deldecretolegislativo626/94).Accantoallavalutazionedeirischiordinaria,èprevistaunavalutazione"standardizzata"ancorataall’emanazionedilineeguidaproceduralidifontepubblicaperleimpreseabassoprofilodirischiocheoccupanofinoadiecilavoratori,fermarestandol’operativitàdell’attualeautocertificazioneprevistadall’articolo4,comma11,deldecretolegislativo626/94,finoal30giugno2012Lavalutazione

«standardizzata»èanchefacoltativamentepraticabileperleimpreseabassoprofilodirischiocheoccupanofinoa50lavoratori.Sonoescluse,tralealtre,leimpresedelsettoreedileodiingegneriacivilecheoperanonelsettoredeicantieritemporaneiomobiliIlDvr(documentoperla

valutazionedeirischi)deveesserecustoditopressol’unitàproduttivadiriferimento

Art. 30. Modello «231»Lanormadàcorpoalla

previsionedell’articolo25-septiesdeldecretolegislativo231/01(introdottodall’articolo9dellalegge123/07eoraintegralmentesostituitodall’articolo30delTestounico)

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2. Ilmodelloorganizzativoegestionaledicuialcomma1deveprevedereidoneisiste-midi registrazionedell’avvenutaeffettua-zionedelleattivitàdicuial comma1.3. Ilmodelloorganizzativodeveinognica-soprevedere,perquantorichiestodallana-tura e dimensioni dell’organizzazione edal tipo di attività svolta, un’articolazionedifunzionicheassicurilecompetenzetec-nicheeipoterinecessariperlaverifica,va-lutazione, gestioneecontrollodel rischio,nonché un sistema disciplinare idoneo asanzionare ilmancatorispettodellemisu-re indicatenelmodello.4. Il modello organizzativo deve altresìprevedere un idoneo sistema di control-lo sull’attuazione del medesimo model-lo e sul mantenimento nel tempo dellecondizionidi idoneitàdellemisureadot-tate. Il riesame e l’eventuale modificadel modello organizzativo devono esse-re adottati, quando siano scoperte viola-zioni significative delle norme relativeallaprevenzionedegli infortunieall’igie-nesul lavoro,ovvero inoccasionedimu-tamentinell’organizzazioneenell’attivi-tà in relazione al progresso scientifico etecnologico.5. In sede di prima applicazione, i mo-delli di organizzazioneaziendaledefini-ti conformemente alle Linee guidaUni-Inail per un sistemadi gestionedella sa-lute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28settembre 2001, o al British StandardOHSAS 18001:2007 si presumono con-formi ai requisiti di cui al presente arti-colo per le parti corrispondenti. Aglistessi fini ulteriorimodelli di organizza-zione e gestione aziendale possono es-sere indicati dalla Commissione di cuiall’articolo 6.6. L’adozione del modello di organizza-zione e di gestione di cui al presente arti-colo nelle imprese fino a 50 lavoratoririentra tra le attività finanziabili ai sensidell’articolo 11.

Sezione IIIServiziodiprevenzioneeprotezione

ARTICOLO 31Serviziodiprevenzioneeprotezione

1. Salvoquantoprevistodall’articolo 34,ildatoredi lavoroorganizza il serviziodi

prevenzioneeprotezioneall’internodel-la aziendaodell’unitàproduttiva, o inca-rica persone o servizi esterni costituitianchepresso leassociazionideidatoridilavoro o gli organismi paritetici, secon-do le regole di cui al presente articolo.2. Gli addetti e i responsabili dei servizi,interni o esterni, di cui al comma 1, devo-nopossedere le capacità e i requisiti pro-fessionalidicuiall’articolo32,devonoes-sereinnumerosufficienterispettoalleca-ratteristiche dell’azienda e disporre dimezzi e di tempo adeguati per lo svolgi-mento dei compiti loro assegnati. Essinon possono subire pregiudizio a causadellaattivitàsvoltanell’espletamentodelproprio incarico.3. Nell’ipotesi di utilizzodiun servizio in-terno, il datore di lavoro può avvalersi dipersone esterne alla azienda in possessodelle conoscenze professionali necessa-rie, per integrare, ove occorra, l’azione diprevenzioneeprotezionedelservizio.4. Il ricorso a persone o servizi esterni èobbligatorio in assenza di dipendenti che,all’interno dell’azienda ovvero dell’unitàproduttiva, siano in possesso dei requisitidicui all’articolo32.5. Oveildatoredilavororicorraapersoneoservizi esterninonèperquestoesonera-todallapropriaresponsabilità inmateria.6. L’istituzione del servizio di prevenzio-ne e protezione all’interno dell’azienda,ovverodell’unità produttiva, è comunqueobbligatorianei seguenticasi:a) nelleaziendeindustrialidicuiall’artico-lo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n.334esuccessivemodificazioni, soggetteall’obbligo di notifica o rapporto, ai sensidegli articoli6e8delmedesimodecreto;b) nellecentrali termoelettriche;c) negli impianti e installazioni di cuiagli articoli 7, 28e33deldecreto legislati-vo 17marzo 1995,n. 230, e successivemo-dificazioni;d) nelleaziendeperlafabbricazioneeilde-posito separato di esplosivi, polveri emu-nizioni;e) nelle aziende industriali con oltre 200lavoratori;f) nelle industrieestrattiveconoltre 50 la-voratori;g) nellestrutturediricoveroecurapubbli-cheeprivateconoltre50 lavoratori.

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Art. 30 (segue)Lalegge123/07haintrodottonelsettoredellavorolaresponsabilitàamministrativadareatodellasocietà,conl’irrogazionedielevatesanzionipecuniarieeinterdittive,graduateinrelazioneallagravitàdell’eventodannoso(omicidiocolposo,lesionicolposegraviogravissime).Ilmodellodiorganizzazioneperavereefficaciaesimentedeveessereefficacementeattuato.Ilmodellodeveprevederelapredisposizionediun«organigramma231»diripartizionefunzionaleafinidiverifica,valutazione,gestioneecontrollodelrischio;unidoneosistemadicontrollosull’attuazionedelmodello,conobbligodiriesameincasodiaccertamentodiviolazionisignificativedellenormerelativeallaprevenzionedegliinfortunioinoccasionedimutamentinell’organizzazioneenell’attivitàdell’ente,inrelazionealprogressoscientificoetecnologico.Lanormaintroducelapresunzionediconformitàalloschemalegaleperalcunimodellidiorganizzazioneaziendale(LineeguidaUni-Inaildel28settembre2001eBs-Ohsas18001:2007),precisandocheessaoperalimitatamentealleparti«corrispondenti»esolonellafase«diprimaapplicazione»(temporalmentenondefinita)

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7. Nelleipotesidicuialcomma6ilrespon-sabiledel servizio di prevenzioneeprote-zionedeveessere interno.8. Neicasidiaziendeconpiùunitàprodut-tive nonché nei casi di gruppi di imprese,può essere istituito un unico servizio diprevenzioneeprotezione. I datoridi lavo-ro possono rivolgersi a tale struttura perl’istituzione del servizio e per la designa-zionedegli addettiedel responsabile.

ARTICOLO 32Capacitàerequisitiprofessionalidegliaddettiedeiresponsabilideiservizidiprevenzioneeprotezioneinterniedesterni

1. Lecapacitàeirequisitiprofessionalideiresponsabiliedegliaddettiaiservizidipre-venzioneeprotezioneinternioesternide-vonoessere adeguati allanaturadei rischipresenti sul luogo di lavoro e relativi alleattività lavorative.2. Per lo svolgimento delle funzioni daparte dei soggetti di cui al comma 1, è ne-cessario essere in possesso di un titolo distudio non inferiore al diploma di istru-zione secondaria superiore nonché di unattestato di frequenza, con verifica del-l’apprendimento, a specifici corsi di for-mazione adeguati alla natura dei rischipresenti sul luogo di lavoro e relativi alleattività lavorative. Per lo svolgimentodella funzione di responsabile del servi-zio prevenzione eprotezione, oltre ai re-quisiti di cui al precedente periodo, è ne-cessario possedere un attestato di fre-quenza, con verifica dell’apprendimen-to,aspecificicorsidiformazioneinmate-ria di prevenzione e protezione dei ri-schi, anche di natura ergonomica e dastress lavoro-correlato di cui all’articolo28, comma 1, di organizzazione e gestio-nedelleattività tecnicoamministrativeedi tecniche di comunicazione in aziendaedirelazionisindacali. I corsidicuiaipe-riodi precedenti devono rispettare inogni caso quanto previsto dall’accordosancito il 26gennaio 2006 in sedediCon-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano, pubblicato sulla«GazzettaUfficiale»,n. 37del 14 febbraio2006, e successivemodificazioni.3. Possono altresì svolgere le funzioni diresponsabile o addetto coloro che, purnon essendo in possesso del titolo di stu-

dio di cui al comma 2, dimostrino di aversvolto una delle funzioni richiamate, pro-fessionalmenteoalledipendenzediunda-toredi lavoro, almenodaseimesialladatadel 13 agosto 2003 previo svolgimento deicorsi secondo quanto previsto dall’accor-dodicuialcomma2.4. I corsi di formazione di cui al comma 2sonoorganizzati dalle Regioni e ProvinceautonomediTrentoediBolzano,dalleuni-versità,dall’Ispesl,dall’Inail,odall’Ipsemaper la parte di relativa competenza, dalCorpo nazionale dei vigili del fuocodall’amministrazione della Difesa, dallaScuola superiore della pubblica ammini-strazioneedallealtreScuolesuperioridel-le singole amministrazioni, dalle associa-zionisindacalideidatoridi lavoroodei la-voratori o dagli organismi paritetici, non-chédaisoggettidicuialpunto4dell’accor-dodi cui al comma2 nel rispetto dei limitiedellespecifichemodalitàivipreviste.Ul-teriori soggetti formatori possono essereindividuati in sede di Conferenza perma-nenteper i rapporti tra loStato, leRegionie leProvinceautonomediTrentoediBol-zano.5. Colorochesonoinpossessodi laurea inuna delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,L23,dicuialdecretodelministrodell’Uni-versitàedellaricerca 16marzo2007,onel-leclassi8,9, 10,4,dicuialdecretodelmini-strodell’Universitàedella ricercascienti-fica e tecnologica 4 agosto 2000 ovveronellaclasse4di cui aldecretodelministrodell’Universitàedella ricercascientificaetecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altrelaureericonosciutecorrispondenti ai sen-si della normativa vigente, sono esoneratidalla frequenza ai corsi di formazione dicui al comma 2, primo periodo. Ulteriorititoli di studio possono essere individuatiin sede di Conferenza permanente per irapportitraloStato, leRegionieleProvin-ceautonomediTrentoediBolzano.6. I responsabili e gli addetti dei servizi diprevenzioneeprotezionesonotenutiafre-quentarecorsi di aggiornamento secondogli indirizzidefinitinell’accordoStato-Re-gionidi cuial comma2.È fattosalvoquan-toprevistodall’articolo34.7. Lecompetenzeacquisiteaseguitodellosvolgimento delle attività di formazionedicuialpresentearticoloneiconfrontideicomponentidelserviziointernosonoregi-

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Art. 31. PrevenzioneLanormariprende

l’articolo8della«626»erecepiscel’articolo7dellaDirettiva-quadro89/391/Cee.Lasufficienteconsistenzanumericadeicomponentidelserviziodiprevenzioneeprotezionedeveesserevalutataancheconriguardoallecaratteristichedell’azienda.Ilricorsoapersoneesterneservesoloaintegrareilserviziointerno.Ilricorsoaserviziesternièsempreconsentito,selecapacitàdeidipendentiall’internodell’aziendasonoinsufficientioincasodiassenzadidipendentiinpossessodeinecessarirequisitidiqualificazioneprofessionale,mentreèinognicasovietatoalleimpresecosiddette«sensibili»Conformementealle

indicazionidelministerodelLavoro(circolaren.73/97)èstataprevistal’istituzionedelserviziodiprevenzione«centralizzato»perpiùunitàproduttiveo«interimprese»pergruppidiimprese

Art. 32. I responsabiliLanormaampliale

categoriedeirischioggettodellaformazioneprofessionaledelrappresentanteperlaprevenzione(Rspp),ilnoverodeisoggetti(istituzionalienon)deputatiallaformazioneelaplateadeititolidistudiodiesonerodallaformazionediprimolivello

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strate nel libretto formativo del cittadinodi cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n.276,esuccessivemodificazioni.8. Negli istituti di istruzione, di formazio-neprofessionale e universitari e nelle isti-tuzioni dell’alta formazione artistica e co-reutica, il datore di lavoro che non optaperlosvolgimentodirettodeicompitipro-pridel serviziodi prevenzioneeprotezio-nedeirischidesignailresponsabiledelser-vizio di prevenzione e protezione indivi-duandolotra:a) il personale interno all’unità scolasti-ca in possesso dei requisiti di cui al pre-sente articolo che si dichiari a tal fine di-sponibile;b) ilpersonaleinternoaunaunitàscolasti-cainpossessodeirequisitidicuialpresen-tearticolochesidichiaridisponibileaope-rare inunapluralitàdi istituti.9. In assenza di personale di cui alle lette-re a) e b) del comma 8, gruppi di istitutipossono avvalersi in maniera comunedell’operadiununicoespertoesterno,tra-mite stipula di apposita convenzione, inviaprioritariaconglienti localiproprieta-ridegliedificiscolasticie, inviasubordina-ta, con enti o istituti specializzati inmate-riadisaluteesicurezzasul lavorooconal-troespertoesterno liberoprofessionista.10. Nei casi di cui al comma 8 il datore dilavoro che si avvale di un esperto esternoperricoprire l’incaricodiresponsabiledelservizio deve comunque organizzare unservizio di prevenzione e protezione conunadeguatonumerodiaddetti.

ARTICOLO 33Compitidelserviziodiprevenzioneeprotezione

1. Il servizio di prevenzione e protezionedai rischiprofessionaliprovvede:a) all’individuazione dei fattori di rischio,alla valutazione dei rischi e all’individua-zionedellemisureperlasicurezzaelasalu-brità degli ambienti di lavoro, nel rispettodella normativa vigente sulla base dellaspecifica conoscenza dell’organizzazioneaziendale;b) a elaborare, per quanto di competenza,le misure preventive e protettive di cuiall’articolo 28, comma 2, e i sistemi di con-trollodi talimisure;c) a elaborare le procedure di sicurezzaper levarieattivitàaziendali;

d) a proporre i programmi di informazio-nee formazionedei lavoratori;e)aparteciparealleconsultazioniinmate-ria di tutela della salute e sicurezza sul la-voro,nonchéallariunioneperiodicadicuiall’articolo35;f) a fornire ai lavoratori le informazioni dicuiall’articolo36.2. I componenti del serviziodi prevenzio-ne e protezione sono tenuti al segreto inordine ai processi lavorativi di cui vengo-no a conoscenza nell’esercizio delle fun-zionidicuialpresentedecretolegislativo.3. Ilserviziodiprevenzioneeprotezioneèutilizzatodaldatoredi lavoro.

ARTICOLO 34Svolgimentodirettodapartedeldatoredilavorodeicompitidiprevenzioneeprotezionedairischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31,comma6, il datore di lavoro può svolgeredirettamente i compiti propri del serviziodi prevenzione e protezione dai rischi, diprimosoccorso,nonchédiprevenzionein-cendiedievacuazione,nelleipotesiprevi-ste nell’allegato 2 dandone preventiva in-formazionealrappresentantedeilavorato-riper lasicurezzaeallecondizionidicuiaicommisuccessivi.2. Il datore di lavoro che intende svolge-re i compiti di cui al comma 1, deve fre-quentare corsi di formazione, di durataminimadi 16oreemassimadi48ore,ade-guati alla natura dei rischi presenti sulluogodi lavoroerelativialleattività lavo-rative, nel rispetto dei contenuti e dellearticolazioni definiti mediante accordoin sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,entro il terminedidodicimesidall’entra-ta invigoredelpresentedecreto legislati-vo. Fino alla pubblicazione dell’accordodi cui al periodo precedente, conservavalidità la formazione effettuata ai sensidell’articolo 3del decretoministeriale 16gennaio 1997, il cui contenuto è ricono-sciuto dallaConferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoin sede di definizione dell’accordodi cuial periodoprecedente.3. Il datoredi lavoro che svolge i compiti

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Art. 33. I compitiSichiariscecheil

rapportotraildatoredilavoroeilserviziodiprevenzioneeprotezioneèdi«avvalimentofunzionale»,senzaassunzionediretta,dapartediquest’ultimo,dell’esposizioneallaresponsabilitàdinaturacontravvenzionale

Art. 34. Il datoreRispettoaldecreto

legislativo626sonoinvariateleipotesidicumulodellequalifichedidatoredilavoroeresponsabiledellaprevenzioneL’obbligodiformazione

professionale(diduratavariabiledalle16alle48ore)nonhaefficaciaretroattiva(comeinvecedisponeilcomma4intemadiobbligodiaggiornamentoprofessionale)eoperapertantodalladatadientratainvigoredellenuovedisposizioni,secondoleindicazionidadefinireconaccordodellaConferenzapermanenteStato-RegioniScomparel’obbligo

penalmentesanzionatoprevistodall’articolo10,comma2deldecreto626ditrasmettereall’organodivigilanzacompetenteperterritorio,tral’altro,unadichiarazionecheattestalacapacitàdisvolgimentodeicompitidiprevenzioneeprotezionedairischieunarelazionesull’andamentodegliinfortuniedellemalattieprofessionalidellapropriaazienda

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dicuialcomma1èaltresìtenutoafrequen-tarecorsidiaggiornamentonel rispettodiquantoprevistonell’accordodi cui al pre-cedente comma. L’obbligo di cui al prece-dente periodo si applica anche a colorocheabbianofrequentatoicorsidicuiall’ar-ticolo 3 del decretoministeriale 16 genna-io 1997eagli esonerati dalla frequenzadeicorsi, ai sensi dell’articolo 95 del decretolegislativo 19settembre 1994,n.626.

ARTICOLO 35Riunioneperiodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttivecheoccupanopiùdi 15 lavoratori, il datoredi lavoro, direttamente o tramite il servi-ziodiprevenzioneeprotezionedai rischi,indice almeno una volta all’anno una riu-nionecuipartecipano:a) il datore di lavoro o un suo rappresen-tante;b)ilresponsabiledelserviziodiprevenzio-neeprotezionedai rischi;c) ilmedicocompetente,ovenominato;d)ilrappresentantedeilavoratoriperlasi-curezza.2. Nelcorsodellariunioneildatoredilavo-rosottoponeall’esamedeipartecipanti:a) ildocumentodivalutazionedeirischi;b) l’andamento degli infortuni e dellema-lattieprofessionaliedellasorveglianzasa-nitaria;c)icriteridiscelta, lecaratteristichetecni-chee l’efficaciadeidispositividiprotezio-neindividuale;d) i programmi di informazione e forma-zionedeidirigenti, dei preposti edei lavo-ratori ai fini della sicurezza e della prote-zionedella lorosalute.3. Nelcorsodellariunionepossonoessereindividuati:a)codici di comportamentoebuonepras-siperprevenireirischidiinfortuniedima-lattieprofessionali;b)obiettividimiglioramentodellasicurez-zacomplessivasullabasedelle lineeguidaperunsistemadigestionedellasaluteesi-curezzasul lavoro.4. Lariunionehaaltresì luogo inoccasio-ne di eventuali significative variazionidelle condizioni di esposizione al ri-schio, compresa la programmazione el’introduzione di nuove tecnologie chehannoriflessi sulla sicurezza e salutedeilavoratori.Nelle ipotesi di cui al presen-

tearticolo,nelleunitàproduttivecheoc-cupano fino a 15 lavoratori è facoltà delrappresentantedei lavoratoriper lasicu-rezzachiedere laconvocazionediun’ap-posita riunione.5. Della riunione deve essere redatto unverbale che è a disposizione dei parteci-pantiper lasuaconsultazione.

Sezione IVFormazione,informazioneeaddestramento

ARTICOLO 36Informazioneailavoratori

1. Ildatoredilavoroprovvedeaffinchécia-scunlavoratorericevaunaadeguatainfor-mazione:a) sui rischiper la salutee sicurezzasul la-voroconnessi allaattivitàdella impresa ingenerale;b)sulleprocedurecheriguardanoilprimosoccorso,lalottaantincendio, l’evacuazio-nedei luoghidi lavoro;c) sui nominatividei lavoratori incarica-tidi applicare lemisuredi cui agli artico-li 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degliaddettidelserviziodiprevenzioneeprote-zione,edelmedicocompetente.2. Ildatoredilavoroprovvedealtresìaffin-chéciascunlavoratorericevaunaadegua-ta informazione:a)sui rischispecifici cuièesposto inrela-zione all’attività svolta, le normative disicurezza e le disposizioni aziendali inmateria;b)suipericoliconnessiall’usodellesostan-zeedeipreparatipericolosisullabasedel-leschededeidatidisicurezzaprevistedal-lanormativavigenteedallenormedibuo-natecnica;c) sullemisure e le attività di protezione eprevenzioneadottate.3. Il datore di lavoro fornisce le informa-zionidi cui al comma 1, lettera a) e al com-ma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratoridicui all’articolo3, comma9.4. Il contenuto della informazione deveessere facilmentecomprensibileper i la-voratori e deve consentire loro di acqui-sire le relative conoscenze. Ove la infor-mazione riguardi lavoratori immigrati,essa avviene previa verifica della com-prensionedella linguautilizzata nel per-corso informativo.

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Art.35.Riunioneperiodica

Lanormaricalcaleindicazionidell’articolo11deldecretolegislativo626/94senzamutamentisignificativi,trannecheperlaprevisionerelativaallapossibileindividuazione,nelcorsodellariunione,dicodicidicomportamentoebuoneprassiperprevenireirischidiinfortuniedimalattieprofessionali,ediobiettividimiglioramentodellasicurezzacomplessivasullabasedellelineeguidaperunsistemadigestionedellasaluteesicurezzasullavoro

Art. 36. Informazionedei lavoratori

Lanormariproponeessenzialmenteilcontenutodell’articolo21deldecretolegislativo626/94.Ilcomma4rappresental’elementodinovitàdelrinnovatoobbligoinformativo:l’informazionedeveesserecomprensibileailavoratoriperconsentireun’effettivaacquisizionedellerelativeconoscenze

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ARTICOLO 37Formazionedeilavoratoriedeilororappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che cia-scun lavoratore riceva una formazionesufficiente ed adeguata in materia di sa-luteesicurezza, ancherispettoallecono-scenze linguistiche, conparticolare rife-rimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzio-ne, protezione, organizzazione della pre-venzioneaziendale,diritti e doverideiva-ri soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo,assistenza;b) rischi riferitiallemansionieaipossibi-lidanni ealleconseguentimisureeproce-duredi prevenzione eprotezione caratte-ristici del settore o comparto di apparte-nenzadell’azienda.2. Ladurata, icontenutiminimie lemoda-lità della formazione di cui al comma 1 so-no definiti mediante accordo in sede diConferenzapermanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autono-mediTrentoediBolzanoadottato,previaconsultazione delle parti sociali, entro ilterminedidodicimesidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto legislativo.3. Il datore di lavoro assicura, altresì, checiascun lavoratore ricevauna formazionesufficiente ed adeguata inmerito ai rischispecificidicuiaiTitolidelpresentedecre-tosuccessivi al I. Fermerestandoledispo-sizionigiàinvigoreinmateria, laformazio-ne di cui al periodo che precede è definitamediante l’accordodicuial comma2.4. La formazione e, ove previsto, l’adde-stramento specifico devono avvenire inoccasione:a) della costituzione del rapporto di lavo-roodell’iniziodell’utilizzazionequalorasitrattidi somministrazionedi lavoro;b) del trasferimento o cambiamento dimansioni;c) della introduzionedi nuove attrezzatu-re di lavoro odi nuove tecnologie, di nuo-vesostanzeepreparatipericolosi.5. L’addestramento viene effettuato dapersonaespertaesul luogodi lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei lororappresentantideveessereperiodicamen-te ripetuta in relazione all’evoluzione deirischioall’insorgenzadinuovi rischi.7. I preposti ricevono a cura del datore di

lavoro e in azienda, un’adeguata e specifi-ca formazione e un aggiornamento perio-dicoinrelazioneaipropricompiti inmate-riadi saluteesicurezzadel lavoro. Iconte-nuti della formazione di cui al presentecommacomprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativiobblighi;b) definizione e individuazionedei fattoridirischio;c)valutazionedeirischi;d) individuazione delle misure tecniche,organizzative e procedurali di prevenzio-neeprotezione.8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,possono avvalersi dei percorsi formativiappositamente definiti, tramite l’accordodi cui al comma 2, in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegionie leProvinceautonomediTrentoediBolzano.9. I lavoratori incaricati dell’attività diprevenzione incendie lottaantincendio,di evacuazionedei luoghidi lavoro inca-sodipericolograveed immediato,di sal-vataggio, di primo soccorso e, comun-que, di gestione dell’emergenza devonoricevere un’adeguata e specifica forma-zione e un aggiornamento periodico; inattesa dell’emanazione delle disposizio-nidi cui al comma3dell’articolo 46, con-tinuanoatrovareapplicazioneledisposi-zioni di cui al decreto del ministro del-l’Interno indata 10marzo1998,pubblica-to nel supplemento ordinario alla «Gaz-zettaUfficiale» n. 81 del 7 aprile 1998, at-tuativo dell’articolo 13 del decreto legi-slativo 19 settembre 1994, n. 626.10. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezzahadirittoadunaformazionepar-ticolare in materia di salute e sicurezzaconcernente i rischi specifici esistenti ne-gli ambiti incuiesercita lapropria rappre-sentanza, tale da assicurargli adeguatecompetenze sulle principali tecniche dicontrolloeprevenzionedei rischistessi.11. Le modalità, la durata e i contenutispecificidella formazionedelrappresen-tantedei lavoratoriper la sicurezzasonostabiliti insededicontrattazionecolletti-va nazionale, nel rispetto dei seguenticontenuti minimi: a) principi giuridicicomunitari e nazionali; b) legislazionegenerale e speciale inmateria di salute esicurezzasul lavoro;c)principali sogget-

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Art. 37. Formazione deilavoratori e dei lororappresentantiL’obbligazioneformativa

rimaneancorataaicriteridisufficienzaeadeguatezza.Perquantoriguardaicontenuti,illegislatoreriprendeinalcunipuntiilDm16gennaio1997marinviaaunsuccessivoaccordoStato-Regioni,daemanareentro12mesidell’entratainvigoredelTestoUnico,perladefinizionedelladurata,deicontenutiminimiedellemodalitàdell’azioneformativaLanuovacentralitàdella

figuradelprepostovolutadallalegge123/07sirilevaanchenellaparticolareattenzionededicatadalcomma7allasuaformazioneperquantoriguardasoprattuttol’individuazioneelavalutazionedeirischielemisurediprevenzionedamettereincampo.Inoltre,ilcomma8prevedecheancheicollaboratorifamiliarieilavoratoriautonomipossonochiederealdatoredilavorodipartecipareallaformazioneIlcomma9dettaleregole

perlaformazionedegliaddettialleemergenze,lasciandoprovvisoriamenteinvigoreilDm10marzo1998,perquantoriguardagliaddettiall’antincendioIsuccessivicommi10e11

definisconoilcontenutodellaformazionedelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza;riconfermatoilprogrammaminimoprevistodall’articolo2delDm16gennaio1997

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ti coinvolti e i relativi obblighi; d) defini-zione e individuazione dei fattori di ri-schio; e) valutazione dei rischi; f) indivi-duazionedellemisure tecniche,organiz-zative e procedurali di prevenzione eprotezione;g)aspettinormatividell’atti-vità di rappresentanza dei lavoratori; h)nozioni di tecnica della comunicazione.Ladurataminimadei corsi èdi 32ore ini-ziali, di cui 12 sui rischi specifici presentiinaziendae leconseguentimisuredipre-venzioneeprotezioneadottate, converi-fica di apprendimento. La contrattazio-ne collettiva nazionale disciplina le mo-dalità dell’obbligo di aggiornamento pe-riodico, lacuiduratanonpuòessere infe-riore a 4 ore annue per le imprese cheoccupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 oreannue per le imprese che occupano piùdi 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quelladei loro rappresentanti deve avvenire,incollaborazionecongliorganismipari-tetici di cui all’articolo 50 ove presenti,durante l’orariodi lavoroenonpuòcom-portare oneri economici a carico dei la-voratori.13. Il contenuto della formazione deveessere facilmentecomprensibileper i la-voratori e deve consentire loro di acqui-sire le conoscenze e competenze neces-sarie in materia di salute e sicurezza sullavoro.Ove la formazione riguardi lavo-ratori immigrati, essa avvieneprevia ve-rifica della comprensione e conoscenzadella lingua veicolare utilizzata nel per-corso formativo.14. Lecompetenzeacquisiteaseguitodel-lo svolgimento delle attività di formazio-nedicuialpresentedecretosonoregistra-te nel libretto formativo del cittadino dicuiall’articolo2,comma1,letterai),delde-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,e successivemodificazioni e integrazioni.Ilcontenutodellibrettoformativoèconsi-deratodaldatoredilavoroaifinidellapro-grammazione della formazione e di essogliorganidivigilanzatengonocontoaifinidella verifica degli obblighi di cui al pre-sentedecreto.

Sezione VSorveglianzasanitaria

ARTICOLO 38Titolierequisitidelmedicocompetente

1. Per svolgere le funzioni di medicocompetente è necessario possedere unodei seguenti titoli o requisiti:a) specializzazione inmedicinadel lavo-

roo inmedicinapreventivadei lavorato-ri e psicotecnica;b) docenza in medicina del lavoro o inmedicinapreventivadei lavoratoriepsi-cotecnica o in tossicologia industriale oin igiene industrialeo in fisiologia e igie-nedel lavoro o in clinica del lavoro;c) autorizzazionedi cui all’articolo 55 deldecreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) specializzazione in igiene e medicinapreventiva o inmedicina legale.2. I medici in possesso dei titoli di cui alcomma 1, lettera d), sono tenuti a fre-quentareappositipercorsi formativiuni-versitari da definire con apposito decre-to del ministero dell’Università e dellaricercadi concertocon ilministerodellaSalute. I soggetti di cui al precedente pe-riodo iquali, alladatadi entrata invigoredelpresentedecreto, svolgano leattivitàdi medico competente o dimostrino diavere svolto tali attività per almeno unanno nell’arco dei tre anni anterioriall’entrata in vigore del presente decre-to legislativo, sono abilitati a svolgere lemedesime funzioni.A tal fine sono tenu-ti a produrre alla Regione attestazionedeldatoredi lavorocomprovante l’esple-tamentodi tale attività.3. Per lo svolgimento delle funzioni dimedico competente è altresì necessariopartecipare al programma di educazio-ne continua in medicina ai sensi del de-creto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, esuccessivemodificazioni e integrazioni,a partire dal programma triennale suc-cessivo all’entrata in vigoredel presentedecreto legislativo. I crediti previsti dalprogramma triennale dovranno essereconseguiti nella misura non inferiore al70 per cento del totale nella disciplina«medicina del lavoro e sicurezza degliambienti di lavoro».4. I medici in possesso dei titoli e dei re-quisiti di cui al presente articolo sonoiscrittinell’elencodeimedicicompetentiistituitopresso ilministerodella Salute.

ARTICOLO 39Svolgimentodell’attivitàdimedicocompetente

1. L’attivitàdimedicocompetenteèsvoltasecondoiprincipidellamedicinadellavo-roedelcodiceeticodellaCommissionein-ternazionale di salute occupazionale(Icoh).

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Art. 37 (segue)Diventanoobbligatorisialaverificadellivellodiapprendimentosial’aggiornamentoperiodico,dadisciplinareconicontratticollettivi:nonpotràessereinferioreaquattrooreannueperleimpresecheoccupanodai15ai50lavoratorieaottooreannueperleimpresecheoccupanopiùdi50lavoratoriIlcomma14prevedeche

laformazionedeveessereregistratanellibrettoformativodelcittadinoprevistodall’articolo2deldecretolegislativo276/03ecostituiscevaloreprobatorioaifinidell’accertamentodell’avvenutaformazionedapartedellavoratore

Art. 38. Il medicocompetenteL’articolo38definiscei

titoliperl’accessoall’attivitàdimedicocompetenteeilsuoaggiornamentoprofessionalesecondoilprogrammaprevistodaldecretolegislativo229/99.Inparticolareicreditiprevistidalprogrammatriennaledovrannoesserematuratiperalmenoil70%nelladisciplinamedicinadellavoroesicurezzadegliambientidilavoro.Istituitopressoil

ministerodellaSalutel’elencodeimedicicompetenti.Devonoesseredefiniti imeccanismidicontrolloedirivalutazioneperiodicadeirequisitiperlapermanenzainquestoelenco

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2. Ilmedico competente svolge la propriaopera inqualitàdi:a)dipendenteocollaboratorediunastrut-turaesternapubblicaoprivata,convenzio-natacon l’imprenditore;b) liberoprofessionista;c)dipendentedeldatoredi lavoro.3. Il dipendente di una struttura pubblica,assegnato agli uffici che svolgono attivitàdi vigilanza, non puòprestare, ad alcun ti-tolo e in alcuna parte del territorio nazio-nale,attivitàdimedicocompetente.4. Il datore di lavoro assicura al medicocompetente le condizioni necessarie perlosvolgimentodituttiisuoicompitigaran-tendonel’autonomia.5. Il medico competente può avvalersi,per accertamenti diagnostici, della colla-borazionedimedicispecialistiscelti inac-cordoconildatoredilavorochenesoppor-tagli oneri.6. Neicasidiaziendeconpiùunitàprodut-tive, nei casi di gruppi d’imprese nonchéqualoralavalutazionedeirischineeviden-zilanecessità, ildatoredilavoropuònomi-narepiùmedici competenti individuandotra essi unmedico con funzioni di coordi-namento.

ARTICOLO 40RapportidelmedicocompetenteconilServiziosanitarionazionale

1. Entro il primo trimestre dell’anno suc-cessivo all’anno di riferimento il medicocompetente trasmette, esclusivamenteper via telematica, ai servizi competentiper territorio le informazioni, elaborateevidenziandoledifferenzedigenere, rela-tive ai dati aggregati sanitari e di rischiodeilavoratori,sottopostiasorveglianzasa-nitariasecondoilmodello inallegato3B.2. Le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano trasmettono le infor-mazioni di cui al comma 1, aggregate dalleaziendesanitarie locali, all’Ispesl.

ARTICOLO 41Sorveglianzasanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuatadalmedicocompetente:a) nei casi previsti dalla normativa vigen-te,dalledirettiveeuropeenonchédalle in-dicazioni fornite dalla Commissione con-sultivadicui all’articolo6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiestae la stessa sia ritenuta dalmedico compe-tentecorrelataai rischi lavorativi.2. La sorveglianza sanitaria comprende:a) visitamedica preventiva intesa a con-statare l’assenza di controindicazioni allavoro cui il lavoratore è destinato al fi-nedivalutare lasua idoneitàallamansio-ne specifica;b)visitamedica periodica per controlla-re lo stato di salute dei lavoratori edesprimere il giudizio di idoneità allamansione specifica. La periodicitàdi taliaccertamenti, qualoranonprevistadallarelativa normativa, viene stabilita, dinorma, in una volta l’anno. Tale periodi-citàpuòassumerecadenzadiversa,stabi-lita dal medico competente in funzionedellavalutazionedel rischio.L’organodivigilanza, con provvedimentomotivato,puòdisporrecontenutieperiodicitàdel-la sorveglianza sanitaria differenti ri-spetto a quelli indicati dal medico com-petente;c) visita medica su richiesta del lavorato-re,qualorasiaritenutadalmedicocompe-tentecorrelataairischiprofessionalioallesuecondizionidisalute,suscettibilidipeg-gioramentoacausadell’attività lavorativasvolta, al fine di esprimere il giudizio diidoneitàallamansionespecifica;d) visita medica in occasione del cambiodella mansione onde verificare l’idoneitàallamansionespecifica;e)visitamedicaallacessazionedelrappor-todi lavoroneicasiprevistidallanormati-vavigente.3. Levisitemedichedi cui al comma2nonpossonoessereeffettuate:a) in fasepreassuntiva;b)peraccertarestatidigravidanza;c)neglialtricasivietatidallanormativavi-gente.4. Le visite mediche di cui al comma 2, acura e spese del datore di lavoro, com-prendono gli esami clinici e biologici eindaginidiagnostichemirati al rischiori-tenuti necessari dal medico competen-te. Nei casi ed alle condizioni previstedall’ordinamento, le visite di cui al com-ma2, letterea),b)ed)sonoaltresì finaliz-zateallaverificadiassenzadicondizionidialcoldipendenzaedi assunzionediso-stanzepsicotrope e stupefacenti.

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Art. 39. L’attivitàdel medico competenteL’attivitàdimedico

competenteèsvoltaanchesecondoilcodiceeticodellaCommissioneinternazionaledisaluteoccupazionale(Icoh)Ilcomma3vietaal

dipendentediunastrutturapubblica,assegnatoagliufficidivigilanza,diassumereadalcuntitoloeinalcunapartedelterritorionazionalelanominadimedicocompetente

Art. 40. Rapporti SsnPrevistaunapiù

intensacooperazione,conl’inviotelematicodelrapportoannualesecondoilmodelloriportatonell’allegato3B

Art. 41. SorveglianzasanitariaIlprincipiodella

sorveglianzasanitariaobbligatoriavieneripresosoloneicasiprevistidallanormativamaèintrodottounampliamentodell’ambitoapplicativo.Infatti, lastessadovràessereeffettuataanchequalorasialostessolavoratoreafarnerichiestaesiaritenutadalmedicocompetentecorrelataairischilavorativiIlcomma3stabilisceil

divietodieffettuarelevisitemedicheinfasepreassuntivaIlcomma4confermai

regimispecialiperlaverificadiassenzadicondizionidialcoldipendenzaediassunzionedisostanzepsicotropeestupefacenti

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5. Gliesitidellavisitamedicadevonoesse-re allegati alla cartella sanitaria e di ri-schiodicuiall’articolo25,comma1, letterac), secondo i requisiti minimi contenutinell’Allegato 3Aepredisposta su formatocartaceooinformatizzato, secondoquan-toprevistodall’articolo53.6. Il medico competente, sulla base dellerisultanze delle visite mediche di cui alcomma2, esprimeunodei seguenti giudi-zi relativi allamansionespecifica:a) idoneità;b)idoneitàparziale,temporaneaoperma-nente,conprescrizionio limitazioni;c) inidoneità temporanea;d) inidoneitàpermanente.7. Nel caso di espressione del giudizio diinidoneitàtemporaneavannoprecisati ili-miti temporalidivalidità.8. Deigiudizidicui al comma6, ilmedicocompetente informaper iscritto il datoredi lavoroeil lavoratore.9. Avversoigiudizidelmedicocompeten-te è ammesso ricorso, entro trenta giornidalla data di comunicazione del giudiziomedesimo,all’organodivigilanza territo-rialmente competente che dispone, dopoeventuali ulteriori accertamenti, la con-ferma, lamodificao la revocadelgiudiziostesso.

ARTICOLO 42Provvedimentiincasodiinidoneitàallamansionespecifica

1. Il datore di lavoro, anche in considera-zione di quanto disposto dalla legge 12marzo1999,n.68, inrelazioneaigiudizidicui all’articolo41, comma6, attua lemisu-re indicatedalmedicocompetente equa-lora le stesse prevedano un’inidoneità al-lamansionespecificaadibisce il lavorato-re, ove possibile, ad altra mansione com-patibilecon il suostatodi salute.2. Il lavoratoredicuialcomma1chevieneadibitoamansioniinferioriconservalare-tribuzione corrispondente alle mansioniprecedentementesvolte,nonché laquali-fica originaria. Qualora il lavoratore ven-ga adibito amansioni equivalenti o supe-riorisiapplicanolenormedicuiall’artico-lo 2103 del Codice civile, fermo restandoquantoprevistodall’articolo 52deldecre-to legislativo30marzo2001,n. 165.

Sezione VIGestionedelleemergenze

ARTICOLO 43Disposizionigenerali

1. Ai fini degli adempimentidi cui all’ar-ticolo 18, comma 1, lettera t), il datore dilavoro:a) organizza i necessari rapporti con iservizi pubblici competenti in materiadi primo soccorso, salvataggio, lotta an-tincendio e gestione dell’emergenza;b)designapreventivamente i lavoratoridi cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);c) informa tutti i lavoratori che possonoessere esposti a un pericolo grave e im-mediato circa le misure predisposte e icomportamenti da adottare;d) programma gli interventi, prende iprovvedimenti e dà istruzioni affinché ilavoratori, incasodipericologravee im-mediatochenonpuòessereevitato,pos-sano cessare la loro attività, o mettersial sicuro, abbandonando immediata-mente il luogo di lavoro;e) adotta i provvedimenti necessari af-finchéqualsiasi lavoratore, incasodipe-ricolo grave e immediato per la propriasicurezza o per quella di altre persone enell’impossibilitàdicontattare ilcompe-tente superiore gerarchico, possa pren-dere le misure adeguate per evitare leconseguenze di tale pericolo, tenendoconto delle sue conoscenze e dei mezzitecnici disponibili.2. Aifinidelledesignazionidicuial com-ma 1, lettera b), il datore di lavoro tieneconto delle dimensioni dell’azienda edei rischi specifici dell’azienda o dellaunità produttiva secondo i criteri previ-sti nei decreti di cui all’articolo 46.3. I lavoratori non possono, se non pergiustificatomotivo, rifiutare la designa-zione. Essi devono essere formati, esse-re innumerosufficienteedisporredi at-trezzatureadeguate, tenendocontodel-le dimensioni e dei rischi specificidell’aziendao dell’unità produttiva.4. Ildatoredilavorodeve,salvoeccezionidebitamentemotivate, astenersi dal chie-dereailavoratoridiriprenderelaloroatti-vitàinunasituazionedilavoroincuipersi-steunpericolograveeimmediato.

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Art. 41 (segue)Ilmedicocompetentedeveistituire,aggiornareecustodirelacartellasanitariaedirischioperognilavoratoresecondoilmodelloriportatonell’allegato3A,anchesusupportoinformatico;nelleaziendeounitàproduttiveconpiùdi15lavoratoriilluogodicustodiadellecartelleèconcordatodalmedicocompetenteconildatoredilavoroIlcomma6elencale

diversetipologiedigiudiziodiidoneitàallamansionespecifica.IgiudizidevonoesserecomunicatiinognicasoperiscrittosiaaldatoredilavorosiaallavoratoreIlcomma9lascia

completamenteinalteratalaproceduraperilricorsocontroigiudizidelmedicocompetente

Art. 42. Inidoneitàalla mansione

Rafforzatoilprincipioinbasealquale,qualorasiaaccertataunainidoneitàallamansionespecifica, ildatoredilavorodeveadibireillavoratore,sepossibile,aun’altramansionecompatibileconilsuostatodisalute

Art. 43. Emergenze

L’articolo43riprendeilcontenutodell’articolo12deldecretolegislativo626/94intemadiorganizzazionedellesquadreedigestionedelleemergenze

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ARTICOLO 44Dirittideilavoratoriincasodipericolograveeimmediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolograve, immediato e che non può essereevitato, si allontanadalpostodi lavorooda una zona pericolosa, non può subirepregiudizioalcunoedeveessereprotet-to da qualsiasi conseguenzadannosa.2. Il lavoratore che, in caso di pericolograve e immediato e nell’impossibilitàdi contattare il competente superioregerarchico, prende misure per evitarele conseguenzedi talepericolo, nonpuòsubirepregiudizio per tale azione, ame-no che non abbia commesso una gravenegligenza.

ARTICOLO 45Primosoccorso

1. Il datoredi lavoro, tenendo contodel-la natura della attività e delle dimensio-ni dell’azienda o della unità produttiva,sentito ilmedico competente ovenomi-nato, prende i provvedimenti necessariin materia di primo soccorso e di assi-stenza medica di emergenza, tenendoconto delle altre eventuali persone pre-senti sui luoghi di lavoro e stabilendo inecessari rapporti con i servizi esterni,anche per il trasporto dei lavoratori in-fortunati.2. Lecaratteristicheminimedelleattrez-zature di primo soccorso, i requisiti delpersonale addetto e la sua formazione,individuati in relazione alla natura del-l’attività, al numerodei lavoratori occu-patieai fattoridi rischiosono individua-ti dal decretoministeriale 15 luglio 2003,n. 388edai successividecretiministeria-lidiadeguamentoacquisito ilpareredel-laConferenza permanenteper i rappor-ti tra lo Stato, le Regioni e le ProvinceautonomediTrento e di Bolzano.3. Conappositidecretiministeriali,acqui-sitoilpareredellaConferenzapermanen-te,perirapporti traloStato, leRegionieleProvince autonome di Trento e di Bolza-no, vengono definite lemodalità di appli-cazione in ambito ferroviario del decretoministeriale 15 luglio2003,n. 388esucces-sivemodificazioni.

ARTICOLO 46Prevenzioneincendi

1. La prevenzione incendi è la funzionedi preminente interesse pubblico, diesclusiva competenza statuale, diretta aconseguire, secondo criteri applicativiuniformi sul territorio nazionale, gliobiettivi di sicurezza della vita umana,di incolumità delle persone e di tuteladei beni e dell’ambiente.2. Nei luoghi di lavoro soggetti al pre-sente decreto legislativo devono essereadottate idonee misure per preveniregli incendi e per tutelare l’incolumitàdei lavoratori.3. Fermo restando quanto previsto daldecreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139e dalle disposizioni concernenti la pre-venzione incendi di cui al presente de-creto, iministri dell’Interno, del Lavoroe della previdenza sociale, in relazioneai fattori di rischio, adottano uno o piùdecreti nei quali sonodefiniti:a) i criteri diretti atti a individuare:1) misure intese a evitare l’insorgere diun incendio e a limitarne le conseguen-ze qualora esso si verifichi;2)misure precauzionali di esercizio;3) metodi di controllo e manutenzionedegli impiantiedelleattrezzatureantin-cendio;4) criteri per la gestione delle emergen-ze;b) le caratteristiche dello specifico ser-viziodiprevenzioneeprotezioneantin-cendio, compresi i requisiti delpersona-le addetto e la sua formazione.4. Fino all’emanazionedeidecreti di cuial comma 3, continuano ad applicarsi icriterigeneralidi sicurezzaantincendioe per la gestione delle emergenze neiluoghi di lavoro di cui al decreto delmi-nistro dell’Interno 10marzo 1998.5. Alfinedi favorireilmiglioramentodeilivelli di sicurezza antincendio nei luo-ghi di lavoro, e ai sensi dell’articolo 14comma 2 lettera h), del decreto legislati-vo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto delministrodell’Interno sono istituiti, pres-so ogni direzione regionale dei vigili delfuoco, dei nuclei specialistici per l’effet-tuazione di una specifica attività di assi-stenzaalle aziende. Ilmedesimodecreto

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Art. 44. Diritti dei

lavoratori in caso di

pericolo grave e

immediato

Icommi1e2dell’articolo44disciplinanoidirittideilavoratorinellesituazionidiemergenzaeripropongonoledisposizionidell’articolo14deldecretolegislativo626/94

Art. 45. Primo soccorso

Restaimmutataladisciplinaprevistadall’articolo15deldecretolegislativo626/94.Inparticolare,ilcomma2mantieneinvitaledisposizionideldecretoministeriale388del15luglio2003,inmateriadiprimosoccorso

Art. 46. Prevenzione

incendi

L’articolo46rinviaasuccessividecretilariformadelleregolesullaprevenzionedegli incendi;nell’attesa,continuaadapplicarsiildecretroministerialedel10marzo1998.Rafforzatalafunzionediconsulenzadeivigilidelfuoco.Perfavorireilmiglioramentodeilivellidisicurezzaantincendioneiluoghidilavoro,condecretodelministrodell’Internosarannoistituiti,pressoognidirezioneregionaledeivigilidelfuoco,deinucleispecialisticiperl’assistenzaalleaziende

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contiene le procedure per l’espletamen-todella attività di assistenza.6. In relazione ai principi di cui ai com-mi precedenti, ogni disposizione conte-nuta nel presente decreto legislativo,concernente aspetti di prevenzione in-cendi, sia per l’attività di disciplina chedi controllo, deve essere riferita agli or-ganicentralieperifericidelDipartimen-to dei vigili del fuoco, del soccorso pub-blico e della difesa civile, di cui agli arti-coli 1 e 2, del decreto legislativo 8marzo2006, n. 139. Restano ferme le rispettivecompetenze di cui all’articolo 13.7. Le maggiori risorse derivanti dal-l’espletamentodella funzionedicontrol-lodi cui al presente articolo, sono rasse-gnate al Corpo nazionale dei vigili per ilmiglioramento dei livelli di sicurezzaantincendio nei luoghi di lavoro.

Sezione VIIConsultazioneepartecipazionedeirappresentantideilavoratori

ARTICOLO 47Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza è istituito a livello territorialeodicomparto,aziendaleedi sitoprodut-tivo. L’elezione dei rappresentanti perla sicurezza avviene secondo lemodali-tà di cui al comma6.2. In tutte le aziende, ounità produttive,è eletto o designato il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza.3. Nelle aziende o unità produttive cheoccupano fino a 15 lavoratori il rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezzaè di norma eletto direttamente dai lavo-ratorial loro internooppureè individua-toperpiùaziendenell’ambito territoria-le o del comparto produttivo secondoquanto previsto dall’articolo 48.4. Nelle aziende o unità produttive conpiù di 15 lavoratori il rappresentante deilavoratoriper lasicurezzaèelettoodesi-gnato dai lavoratori nell’ambito dellerappresentanze sindacali in azienda. Inassenzadi tali rappresentanze, il rappre-sentante è eletto dai lavoratori dellaazienda al loro interno.5. Il numero, lemodalità di designazio-

ne o di elezione del rappresentante deilavoratori per la sicurezza, nonché iltempo di lavoro retribuito e gli stru-menti per l’espletamento delle funzio-ni sono stabiliti in sededi contrattazio-ne collettiva.6. L’elezione dei rappresentanti dei la-voratoriper la sicurezzaaziendali, terri-toriali o di comparto, salvo diverse de-terminazioni in sede di contrattazionecollettiva, avviene di norma in corri-spondenza della giornata nazionale perla salute e sicurezza sul lavoro, indivi-duata, nell’ambitodella settimana euro-pea per la salute e sicurezza sul lavoro,con decreto del ministro del Lavoro edella previdenza sociale di concertocon il ministro della Salute, sentite leconfederazionisindacalideidatoridi la-voroedei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano naziona-le. Con il medesimo decreto sono disci-plinate lemodalitàdiattuazionedelpre-sente comma.7. In ogni caso il numerominimo dei rap-presentantidicuialcomma2èilseguente:a) un rappresentante nelle aziende ovve-rounitàproduttivesinoa200lavoratori;b) tre rappresentanti nelle aziende ovve-rounitàproduttiveda201a1.000lavorato-ri;c) sei rappresentanti in tutte le altreaziende o unità produttive oltre i 1.000lavoratori. In tali aziende il numero deirappresentanti è aumentato nellamisu-ra individuata dagli accordi interconfe-derali o dalla contrattazione collettiva.8. Qualora non si proceda alle elezionipreviste dai commi 3 e 4, le funzioni dirappresentante dei lavoratori per la si-curezza sono esercitate dai rappresen-tanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo di-verse intese tra le associazioni sindacalidei lavoratori edeidatoridi lavorocom-parativamente più rappresentative sulpianonazionale.

ARTICOLO 48Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezzaterritoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza territoriale di cui all’articolo47, comma 3, esercita le competenze delrappresentante dei lavoratori per la si-

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Art. 47. Rappresentantedei lavoratori per lasicurezzaRibadititiiprincipidella

legge123/07conlaprevisionedivariefiguredirappresentantedeilavoratori(Rls).Lanormainmoltipuntiapparedisomogenea.Perleaziendefinoa15lavoratoriilRlspuòessereelettodirettamentedailavoratoriallorointerno;perquellechehannopiùdi15addetti,puòessereelettoanchetraiRsa.Qualorailavoratorinonelegganoilrappresentante,lefunzionisonosvoltedalRlsterritorialeodisitoproduttivo

Art. 48. Rappresentantedei lavoratori per lasicurezza territorialeSecondoleintenzionidel

legislatore,unodeipuntidiforzaperlanuovaprevenzionenellepiccoleimpreseèilRlsterritoriale(Rlst),chiamatoaintervenireintutteleaziendeounitàproduttivedelterritorioodelcompartodicompetenzanellequalinonsiastatoelettoodesignatoilRlsinternoSpetteràalla

contrattazionecollettivastabilirelemodalitàdielezioneodidesignazioneelemodalitàdieserciziodellefunzionieinmancanzaprovvederàunappositodecretoministerialeLanuovafigura,tuttavia,

racchiudeelementicontroversi,specieperquantoriguardalasuapartecipazioneallavalutazionedeirischi

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curezzadi cui all’articolo 50e i termini econ le modalità ivi previste con riferi-mentoatutte leaziendeounitàprodutti-ve del territorio o del comparto di com-petenzanelle quali non sia stato eletto odesignatoil rappresentantedei lavorato-ri per la sicurezza.2. Lemodalità di elezione o designazio-ne del rappresentante di cui al comma 1sono individuatedagli accordi collettivinazionali, interconfederali o di catego-ria, stipulati dalle associazioni dei dato-ridi lavoroedei lavoratoricomparativa-mente più rappresentative sul piano na-zionale. Inmancanzadeipredetti accor-di, le modalità di elezione o designazio-ne sono individuate con decreto delmi-nistro del Lavoro e della previdenza so-ciale, sentite leassociazionidi cuialpre-sente comma.3. Tutte le aziende o unità produttivenel cui ambito non è stato eletto o desi-gnato il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza partecipano al Fondodicui all’articolo 52.4. Per l’esercizio delle proprie attribu-zioni, il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza territoriale accede ailuoghidi lavoronel rispettodellemoda-litàedel terminedipreavviso individua-ti dagli accordi di cui al comma 2. Il ter-mine di preavviso non opera in caso diinfortunio grave. In tale ultima ipotesil’accesso avviene previa segnalazioneall’organismoparitetico.5. Ove l’azienda impedisca l’accesso,nel rispetto delle modalità di cui al pre-sente articolo, al rappresentante dei la-voratori per la sicurezza territoriale,questi locomunicaall’organismoparite-tico o, in suamancanza, all’organo di vi-gilanza territorialmente competente.6. L’organismo paritetico o, in mancan-za, il Fondodi cui all’articolo 52 comuni-ca alle aziendee ai lavoratori interessatiil nominativo del rappresentante dellasicurezza territoriale.7. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezzaterritorialehadirittoauna for-mazioneparticolare inmateria di salutee sicurezza concernente i rischi specifi-ci esistenti negli ambiti in cui esercita lapropria rappresentanza, tale da assicu-rargli adeguatecompetenzesulleprinci-

pali tecnichedi controllo e prevenzionedei rischi stessi. Lemodalità, la durata ei contenuti specifici della formazionedel rappresentante dei lavoratori per lasicurezzaterritoriale sonostabiliti inse-de di contrattazione collettiva secondounpercorso formativo di almeno 64 oreiniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalladata di elezione o designazione, e 8 oredi aggiornamento annuale.8. L’esercizio delle funzioni di rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezzaterritorialeè incompatibile con l’eserci-zio di altre funzioni sindacali operative.

ARTICOLO 49Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezzadisitoproduttivo

1. Rappresentantidei lavoratoriper lasi-curezza di sito produttivo sono indivi-duatinei seguenti specifici contesti pro-duttivi caratterizzati dalla compresen-za di più aziende o cantieri:a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1,lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio1994,n.84, sedidi autoritàportualenon-ché quelli sede di autorità marittima daindividuare condecretodeiministri delLavoro e della previdenza sociale e deiTrasporti da adottare entro dodicimesidalladatadientrata invigoredelpresen-te decreto;b) centri intermodali di trasporto di cuialla direttiva del ministro dei Trasportidel 18 ottobre 2006, n. 3858;c) impianti siderurgici;d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta deicantieri, rappresentatadalla sommadel-le giornate lavorative prestate dai lavo-ratori, anche autonomi, previste per larealizzazionedi tutte le opere;e) contesti produttivi con complesseproblematiche legate alla interferenzadelle lavorazioni e da un numero com-plessivodi addettimediamente operan-ti nell’area superiore a 500.2. Neicontestidicuialcommapreceden-te il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza di sito produttivo è individua-to, su loro iniziativa, tra i rappresentantideilavoratoriperlasicurezzadelleazien-deoperanti nel sitoproduttivo.3. Lacontrattazionecollettivastabilisce

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Art. 48 (segue)Perleimpresearrivaunnuovoonere:lamancataelezionedelRlsinternocomportal’obbligodicontribuirealfondoprevistodall’articolo52,istituitopressol’Inail.Gliaccordicollettividovrannodisciplinarel’eserciziodelleattribuzionidelRlste,inparticolare,il terminedipreavvisoche,tuttavia,nonoperaincasodiinfortuniograve.Qualoravengaimpeditol’accessoinaziendailRlstdenunciail fattoall’organismopariteticoo,insuamancanza,all’organodivigilanzaIlcomma8,infine,

introducelaclausoladiincompatibilitàtralefunzionidiRlsteognialtrafunzionesindacaleoperativa

Art. 49. Rappresentantedei lavoratori per lasicurezza di sitoproduttivoIlnuovoRlsdisito

produttivo(Rlssp)esplicalasuafunzionenellerealtàproduttivepiùcomplessecaratterizzatedallapresenzadipiùaziende(porti,centriintermodaliditrasporto,impiantisiderurgici,contestiproduttiviconcomplesseproblematichelegateall’interferenzadellelavorazioniedaunnumerocomplessivodiaddettimediamenteoperantinell’areasuperiorea500)eneigrandicantieri(conalmeno30milauomini-giorno)

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le modalità di individuazione di cui alcomma 2 nonché le modalità secondocui il rappresentante dei lavoratori perla sicurezzadi sito produttivo esercita leattribuzioni di cui all’articolo 50 in tuttele aziende o cantieri del sito produttivoin cui non vi siano rappresentanti per lasicurezza e realizza il coordinamentotra i rappresentanti dei lavoratori per lasicurezzadelmedesimo sito.

ARTICOLO 50Attribuzionidelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede dicontrattazione collettiva, il rappresen-tante dei lavoratori per la sicurezza:a)accedeai luoghidi lavoro incui si svol-gono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tem-pestivamente in ordine alla valutazionedei rischi, alla individuazione, program-mazione, realizzazione e verifica dellaprevenzione nella azienda o unità pro-duttiva;c)è consultatosulladesignazionedel re-sponsabile e degli addetti al servizio diprevenzione, all’attività di prevenzioneincendi, al primo soccorso, alla evacua-zione dei luoghi di lavoro e del medicocompetente;d) è consultato in merito all’organizzazio-nedellaformazionedicuiall’articolo37;e) riceve le informazionie ladocumenta-zione aziendale inerente alla valutazio-ne dei rischi e le misure di prevenzionerelative, nonché quelle inerenti alle so-stanzeeaipreparatipericolosi, allemac-chine, agli impianti, alla organizzazionee agli ambienti di lavoro, agli infortuni eallemalattie professionali;f) riceve le informazioni provenienti daiservizi di vigilanza;g) riceveuna formazione adeguata e, co-munque, non inferiore a quella previstadall’articolo 37;h)promuovel’elaborazione, l’individua-zione e l’attuazione delle misure di pre-venzione idoneea tutelare lasalutee l’in-tegrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione divisite e verifiche effettuate dalle autori-tà competenti, dalle quali è, di norma,sentito;l) partecipa alla riunione periodica dicui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività diprevenzione;n) avverte il responsabile della aziendadei rischi individuati nel corso della suaattività;o) può fare ricorso alle autorità compe-tentiqualoraritengache lemisuredipre-venzione e protezione dai rischi adotta-te dal datore di lavoro o dai dirigenti e imezzi impiegati per attuarle non sianoidonei a garantire la sicurezza e la salutedurante il lavoro.2. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza deve disporre del tempo ne-cessario allo svolgimento dell’incaricosenza perdita di retribuzione, nonchédei mezzi e degli spazi necessari perl’esercizio delle funzioni e delle facoltàriconosciutegli, anche tramite l’accessoai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, let-tera r), contenuti in applicazioni infor-matiche. Non può subire pregiudizio al-cunoacausadellosvolgimentodellapro-pria attività e nei suoi confronti si appli-cano le stesse tutele previste dalla leggeper le rappresentanze sindacali.3. Lemodalitàper l’eserciziodelle funzio-nidicuialcomma1sonostabilite insededicontrattazionecollettivanazionale.4. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, susuarichiestaeper l’espleta-mento della sua funzione, riceve copiadeldocumentodicuiall’articolo 17, com-ma 1, lettera a).5. Irappresentantideilavoratoriperlasicu-rezzadeilavoratoririspettivamentedelda-toredi lavorocommittenteedelle impreseappaltatrici,sulororichiestaeperl’espleta-mento della loro funzione, ricevono copiadel documento di valutazione dei rischi dicuiall’articolo26,comma3.6. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezzaètenutoal rispettodelledispo-sizionidicui aldecreto legislativo30giu-gno 2003, n. 196 e del segreto industrialerelativamente alle informazioni conte-nute nel documento di valutazione deirischi e nel documento di valutazionedei rischi di cui all’articolo 26, comma 3,nonché al segreto in ordine ai processilavorativi di cui vengono a conoscenzanell’eserciziodelle funzioni.7. L’esercizio delle funzioni di rappre-sentantedei lavoratori per la sicurezza èincompatibilecon lanominadi responsa-

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Art. 50. Attribuzioni

del rappresentante dei

lavoratori

per la sicurezza

L’articolo50riprendesostanzialmenteilcontenutodell’articolo19deldecretolegislativo626/94,confermandoicompiticonsultiviedicontrollo,conildirittoaricevereleinformazionidagliorganidivigilanzaÈpoiribaditoildiritto

delRlsaottenereunacopiadeldocumentodivalutazionedeirischi(Dvr)previarichiesta.Ilcomma5estendequestodirittoanchealdocumentounicodivalutazionedeirischidainterferenze(Duvri), lacuicopiapotràessererichiestasiadalRlsdell’impresacommittentesiadalRlsdelleimpreseappaltatriciIlRlsètenutoa

rispettareladisciplinasullaprivacyealsegretoperquantoriguardaleinformazionieladocumentazionericevuta(DvreDuvri)Èpoicodificatoil

principiodell’incompatibilitàtralanominadiRlseresponsabileoaddettoalserviziodiprevenzione,facendopropriol’orientamentoespressodallaCortedicassazione,sezionelavoro,sentenza19965/06

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bile o addetto al servizio di prevenzioneeprotezione.

ARTICOLO 51Organismiparitetici

1. A livello territoriale sono costituiti gliorganismi paritetici di cui all’articolo 2,comma 1, lettera ee).2. Fatto salvo quanto previsto dalla con-trattazione collettiva, gli organismi dicuialcomma1 sonoprima istanzadi rife-rimento in merito a controversie sortesull’applicazionedeidirittidi rappresen-tanza, informazionee formazione,previ-sti dalle normevigenti.3. Gli organismi paritetici possono sup-portare le imprese nell’individuazionedi soluzioni tecniche e organizzative di-retteagarantireemigliorare la tuteladel-la salute e sicurezza sul lavoro.4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gliorganismi bilaterali o partecipativi pre-vistidaaccordi interconfederali, di cate-goria, nazionali, territoriali o aziendali.5. Agli effetti dell’articolo 9 del decretolegislativo 30marzo 2001, n. 165, gli orga-nismi di cui al comma 1 sono parificati aisoggetti titolari degli istituti della parte-cipazionedi cui almedesimo articolo.6. Gli organismi paritetici di cui al com-ma 1, purché dispongano di personalecon specifiche competenze tecniche inmateria di salute e sicurezza sul lavoro,possono effettuare, nei luoghi di lavororientranti nei territori e nei compartiproduttivi di competenza, sopralluoghiper le finalità di cui al comma 3.7. Gliorganismidi cui alpresenteartico-lo trasmettonoalComitatodicuiall’arti-colo 7 una relazione annuale sull’attivitàsvolta.8. Gli organismi paritetici comunicanoalle aziendedi cui all’articolo48, comma2, i nominativi dei rappresentanti dei la-voratori per la sicurezza territoriale.Analoga comunicazione effettuano neiriguardi degli organi di vigilanza territo-rialmente competenti.

ARTICOLO 52Sostegnoallapiccolaemediaimpresa,airappresentantideilavoratoriperlasicurezzaterritorialieallapariteticità

1. Presso l’Istitutonazionaleper l’assicu-razione contro gli infortuni sul lavoro

(Inail) è costituito il fondo di sostegnoalla piccola e media impresa, ai rappre-sentanti dei lavoratori per la sicurezzaterritoriali e alla pariteticità. Il Fondoopera a favore delle realtà in cui la con-trattazione nazionale o integrativa nonpreveda o costituisca sistemi di rappre-sentanza dei lavoratori e di pariteticitàmigliorativio, almeno,dipari livelloehaquali obiettivi il:a) sostegno e il finanziamento, inmisuranon inferiore al cinquantaper cento del-le disponibilità del Fondo, delle attivitàdelle rappresentanze dei lavoratori perla sicurezza territoriali, anchecon riferi-mento alla formazione;b) finanziamento della formazione deidatoridi lavorodellepiccoleemedie im-prese, dei piccoli imprenditori di cuiall’articolo 2083 del Codice civile, dei la-voratori stagionali del settore agricolo edei lavoratori autonomi;c) sostegno delle attività degli organi-smi paritetici.2. Il fondodi cui al comma 1 è finanziato:a) da un contributo delle aziende di cuiall’articolo 48, comma 3, inmisura pari adueore lavorativeannueperogni lavora-tore occupato presso l’azienda ovverol’unità produttiva;b) dalle entrate derivanti dall’irrogazio-ne delle sanzioni previste dal presentedecretoper laparteeccedentequantori-scosso a seguito dell’irrogazione dellesanzioni previste dalla previgente nor-mativa abrogata dal presente decretonel corso dell’anno 2007, incrementatodel 10 per cento;c) con una quota parte delle risorse dicui all’articolo 9, comma 3;d) relativamente all’attività formativaper le piccole e medie imprese di cui alcomma 1, lettera b), anche dalle risorsedi cui all’articolo 11, comma 2.3. Condecreto delministro del Lavoro edella previdenza sociale e del ministrodella Salute, di concerto con il ministrodell’Economia e delle finanze, adottato,previa intesacon leassociazionideidato-ridi lavoroedei lavoratori comparativa-mente più rappresentative sul piano na-zionale, sentita laConferenzapermanen-te per i rapporti tra lo Stato, le Regioni eleProvince autonomediTrentoediBol-zano, entro dodici mesi dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, so-

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Art. 51. Organismiparitetici

Ilruolodegliorganismipariteticivienericondottonell’alveodell’assistenzaepromozionedellasicurezzaesalutesullavoro.Pertanto,èsoppressoilregimediautocontrolloeagliorganismipariteticièdatalafacoltàdieffettuaredeisopralluoghipressoiluoghidilavororientrantineiterritorieneicompartiproduttividicompetenzapersupportareleimpresenell’individuazionedisoluzionitecnicheeorganizzative

Art. 52. Sostegno allapiccola e media impresa

NasceilnuovofondodisostegnoallaPmi,aiRlsteallapariteticità.Lagestioneèaffidataall’Inaileoperapertuttequellerealtànellequalilacontrattazionecollettivaequellaintegrativanonprevedaocostituiscasistemidirappresentanzadeilavoratoriedipariteticitàmigliorativio,almeno,diparilivelloL’obbligodi

contribuzionealfondosussistesoloperleaziendenellequalinonèstatoelettounRlsdapartedeilavoratori: ilcontributoinformaannualeèpariadueorelavorativeannueperognilavoratoreoccupatopressol’aziendaol’unitàproduttiva.Saràundecretointerministerialeastabilirelamodalitàdifunzionamentodelfondo

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nodefiniti lemodalità di funzionamentodel Fondo di cui al comma 1, i criteri diriparto delle risorse tra le finalità di cuial medesimo comma nonché il relativoprocedimentoamministrativoecontabi-le di alimentazione.4. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza territoriale redigeunarelazio-ne annuale sulla attività svolta, da invia-re al Fondo.

Sezione VIIIDocumentazionetecnicoamministrativaestatistichedegliinfortuniedellemalattieprofessionali

ARTICOLO 53Tenutadelladocumentazione

1. È consentito l’impiego di sistemi di ela-borazione automatica dei dati per la me-morizzazione di qualunque tipo di docu-mentazioneprevista dal presente decretolegislativo.2. Lemodalitàdimemorizzazionedeida-tiedi accessoal sistemadigestionedellapredetta documentazione devono esse-re tali da assicurare che:a) l’accesso alle funzioni del sistema siaconsentitosoloai soggetti aciòespressa-mente abilitati dal datore di lavoro;b) lavalidazionedelle informazioni inse-rite sia consentito solo alle persone re-sponsabili, in funzione della natura deidati;c) leoperazioni di validazionedei dati dicui alla letterab) sianounivocamente ri-conducibili alle persone responsabiliche le hanno effettuate mediante la me-morizzazionedicodice identificativoau-togenerato dagli stessi;d) le eventuali informazioni dimodifica,ivi compresequelle inerenti alle genera-lità e ai dati occupazionali del lavorato-re, siano solo aggiuntive a quelle giàme-morizzate;e) sia possibile riprodurre su supporti astampa, sulla base dei singoli documen-ti, oveprevisti dal presentedecreto legi-slativo, le informazioni contenute neisupporti dimemoria;f) le informazioni sianoconservatealme-no suduedistinti supporti informatici dimemoriaesiano implementatiprogram-mi di protezione e di controllo del siste-mada codici virali;g) sia redatta, a cura dell’esercente del

sistema, una procedura in cui siano det-tagliatamentedescritte leoperazionine-cessarie per la gestione del sistema me-desimo.Nellaproceduranondevonoes-sere riportati i codici di accesso.3. Nel caso in cui le attivitàdel datoredilavoro siano articolate su vari sedi geo-graficheoorganizzate indistinti settorifunzionali, l’accesso ai dati può avveni-remediante reti di comunicazione elet-tronica, attraverso la trasmissione del-la password in modalità criptata e fer-mo restando quanto previsto al comma2 relativamente alla immissione e vali-dazione dei dati da parte delle personeresponsabili.4. La documentazione, sia su supportocartaceo che informatico, deve esserecustoditanel rispettodeldecreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196, in materia diprotezionedei dati personali.5. Tutta la documentazione rilevante inmateria di igiene, salute e sicurezza sullavoro e tutela delle condizioni di lavoropuòessere tenuta suunicosupporto car-taceo o informatico. Ferme restando ledisposizioni relativealla valutazionedeirischi, le modalità per l’eventuale elimi-nazione o per la tenuta semplificata del-la documentazione di cui al periodo cheprecedesonodefiniteconsuccessivode-creto,adottato,previaconsultazionedel-leparti sociali, sentita laConferenzaper-manenteper i rapporti tra loStato, leRe-gionie leProvinceautonomediTrentoedi Bolzano, entro dodici mesi dalla datadientrata invigoredelpresentedecreto.6. Fino ai sei mesi successivi all’emana-zione del decreto interministeriale dicui all’articolo 8, comma 4, del presentedecreto restano in vigore le disposizio-ni relative al registro infortuni e ai regi-stri degli esposti ad agenti cancerogenie biologici.

ARTICOLO 54Comunicazionietrasmissionedelladocumentazione

1. La trasmissionedi documentazionee lecomunicazioni a Enti o amministrazionipubbliche,comunqueprevistedalpresen-te decreto legislativo possono avveniretramite sistemi informatizzati, nel forma-toeconlemodalità indicatidallestrutturericeventi.

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Art. 53. Tenuta delladocumentazioneUnodegliaspettipiù

innovatividelTestounicoèlafacoltàditeneretuttaladocumentazioneinmateriadisicurezzaprevistadaldecreto(Dvr,Duvri,eccetera)nonsoloinformacartaceamaanchesusupportiinformatici,nelrispettodellenormesullaprivacyedeicriteridigestioneprevistidall’articolo2(sistemadiaccesso,validazione,conservazione,eccetera).Questafacoltàèconsentitaanchetramiteretiintranetperquelleimpreseoperantiinpiùunitàproduttive.AncheinquestocasosaràundecretoastabilireulterioremodalitàoperativeIlregistrodegli infortuni

equellidegliespostiadagenticancerogeniebiologicisonodestinatiascomparire.Infatti,l’obbligodell’istituzionecesseràdoposeimesidell’emanazionediundecretocheconvoglieràleinformazionialnuovosistemainformativonazionale(Sinp)

Art. 54. Comunicazioni etrasmissione delladocumentazioneAncheinmateriadi

sicurezzaesalutesullavorodebuttailcanaletelematico:sarannoisoggettiriceventi(sipensialleAsl,peresempio)astabilirelemodalitàditrasmissioneinformativadicomunicazioniedocumentiprevistidalTestounico

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Capo IVDisposizionipenali

Sezione ISanzioni

ARTICOLO 55Sanzioniperildatoredilavoroeildirigente

1. È punito con l’arresto da quattro a ottomesioconl’ammendada5.000a15.000eu-ro ildatoredi lavoro:a) che omette la valutazione dei rischi el’adozionedeldocumentodicuiall’artico-lo17,comma1,letteraa)ovverocheloadot-tainassenzadeglielementidicuiallelette-rea), b),d) ed f)dell’articolo 28echeviolale disposizioni di cui all’articolo 18, com-ma1, lettereq)ez),primaparte;b) che non provvede alla nomina del re-sponsabile del servizio di prevenzione eprotezione ai sensi dell’articolo 17, com-ma 1, lettera b), salvo il caso previstodall’articolo 34.2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a),si applica la penadell’arrestoda seimesia un anno e sei mesi se la violazione ècommessa:a) nelle aziende di cui all’articolo 31, com-ma6, letterea),b), c),d), f);b) inaziende incuisi svolgonoattivitàcheespongonoi lavoratoria rischibiologicidicuiall’articolo268,comma1, letterec)ed),daatmosfereesplosive,cancerogenimuta-geni, e da attività di manutenzione, rimo-zione, smaltimentoebonificadiamianto;c) per le attività disciplinate dal Titolo IVcaratterizzate dalla compresenza di piùimprese e la cui entità presunta di lavorononsia inferiorea200uomini-giorno.3. È punito con l’ammenda da 3.000 a9.000euro il datoredi lavorochenonre-dige il documento di cui all’articolo 17,comma 1, lettera a), secondo le modalitàdi cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, non-chéneicasi incuineldocumentodivalu-tazione dei rischi manchino una o piùdelle indicazioni di cui all’articolo 28,comma2, lettere c) ed e).4. Il datore di lavoro e il dirigente sonopuniti:a)conl’arrestodadueaquattromesioconl’ammendada800a3.000europerlaviola-zione degli articoli 18, comma 1, lettere b),e),g),i),m),n),o),p),34,comma3,36,com-mi1, 2e3,43, comma1, letterea),b)ec);b)conl’arrestodatreaseimesioconl’am-

mendada2.000a5.000europerlaviolazio-nedegliarticoli 18,commi1, lettered),h),ev), e 2, 26, comma1, letterab), 43, comma 1,lettered)ede),45, comma1,46, comma2;c)conl’arrestodatreaseimesioconl’am-mendada2.000a5.000europerlaviolazio-nedell’articolo 18, comma 1, lettera c).Neicasi previsti dal comma 2, si applica la pe-nadell’arrestodaquattroaottomesi;d) con l’arresto da quattro a otto mesi oconl’ammendada1.500a6.000europer laviolazione degli articoli 26, comma 1, e 2,letterea)eb), 34, commi1e2;e) con l’arresto da quattro a otto mesi ocon l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro perlaviolazionedegli articoli 18,comma1, let-tera l)e43,comma4;f)con l’arrestoda treaseimesioconl’am-mendada3.000a10.000europernonaverprovveduto alla nomina di cui all’articolo18,comma1, letteraa);g)conlasanzioneamministrativapecunia-ria da 1.500 a 4.500 euro per la violazionedell’articolo18, comma1, letterabb);h)conlasanzioneamministrativapecunia-riada 2.500 a 10.000europer laviolazionedegli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,comma4,e35, comma2;i) con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 2.500 a 7.500 euro per la viola-zionedell’articolo 18, comma1, lettera r),con riferimento agli infortuni superioriai tre giorni;l) con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 1.000 a 3.000 euro per la viola-zionedell’articolo 18, comma1, lettera r),con riferimento agli infortuni superioria un giorno;m) con la sanzione amministrativa pecu-niariada100a500europerciascunlavora-tore, in caso di violazione dell’articolo 26,comma8.n) con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 1.000 a euro 3.000 in casodi violazione dall’articolo 18, comma 1,lettera s);o)conlasanzioneamministrativapecunia-riadieuro500incasodiviolazionedall’ar-ticolo 18, comma1, letteraaa).5. L’applicazione della sanzione di cui alcomma 4, lettera i) esclude l’applicazionedelle sanzioni conseguenti alla violazionedell’articolo53delTestounicodelledispo-sizioniperl’assicurazioneobbligatoriacon-trogli infortunisul lavoroelemalattiepro-fessionali, di cui al decreto del presidentedellaRepubblica30giugno1965,n. 1124.

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Art. 55. Sanzioniper il datore di lavoroe il dirigente

Sonoascrittealsolodatoredilavorol’omessavalutazionedeirischiolavalutazioneincompleta,nonchél’omessasalvaguardiadellasalutedellapopolazioneedelleesigenzeditutelaambientale.Perleimpreseadaltorischioeperleattivitàedilie/odiingegneriacivile"soprasoglia",ilregimesanzionatorioèpiùseveroedesclusivamentedetentivo.Ilregimesanzionatorioèattenuato(sanzionepecuniaria)selavalutazionedeirischipresentaprofilidiincompletezzadiminorrilievo,oselavalutazionehaluogobypassandoilmodellocompartecipativoconsultivoaziendale,oincasodiomessoaggiornamentodellavalutazioneneicasiprevistidalTestounico.Ildatoredilavoroeildirigenterispondonoautonomamenteiurepropriopertuttaunaseriediviolazioniattinentiallorostatutofunzionale,inregimedipenatendenzialmentealternativa(arrestooammenda)eneicasipiùgraviinregimedisolapenadetentiva,graduatemediantelatecnicadell’accorpamentoperfascesanzionatorie

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ARTICOLO 56Sanzioniperilpreposto

1. Ipreposti sonopunitinei limitidell’atti-vitàallaqualesonotenutiinosservanzade-gliobblighigeneralidicuiall’articolo 19:a) con l’arresto da uno a tre mesi o conl’ammendada500a2.000europer lavio-lazione dell’articolo 19, comma 1, letterea), e), f);b) con l’arresto sino aunmeseocon l’am-mendada 300a900europer laviolazionedell’articolo19,comma1, lettereb),c),d);c) con l’ammenda da 300 a 900 euro perla violazione dell’articolo 19, comma 1,lettera g).

ARTICOLO 57Sanzioniperiprogettisti, ifabbricanti,ifornitoriegliinstallatori

1. I progettisti che violano il dispostodell’articolo22sonopuniticon l’arresto fi-no a un mese o con l’ammenda da 600 a2.000euro.2. I fabbricanti e i fornitori che violano ildisposto dell’articolo 23 sono puniti conl’arrestodaquattroaottomesiocon l’am-mendada15.000a45.000euro.3. Gli installatori che violano il dispostodell’articolo24sonopuniticonl’arrestofi-no a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a3.000euro.

ARTICOLO 58Sanzioniperilmedicocompetente

1. Ilmedicocompetenteèpunito:a)con l’arresto finoaunmeseocon l’am-mendada500a2.500europer laviolazio-nedell’articolo 25, comma 1, lettered), e)e f);b)conl’arrestofinoaduemesioconl’am-menda da 1.000 a 4.500 euro per la viola-zionedell’articolo 25, comma 1, lettereb),c), g);c) con l’arresto fino a tremesi o con l’am-mendada1.000a5.000europerlaviolazio-nedell’articolo25, comma1, lettera l);d) con la sanzione amministrativa pecu-niariada1.000a3.000europerlaviolazio-nedell’articolo25, comma1, lettereh), i)em) e per la violazione dell’articolo 41,comma5;e)conlasanzioneamministrativapecunia-ria da 2.500 a 10.500 europer la violazionedell’articolo40, comma1.

ARTICOLO 59Sanzioniperilavoratori

1. I lavoratori sonopuniti:a) con l’arresto fino a unmese o con l’am-mendada 200a600europer laviolazionedell’articolo 20, comma2, lettere b), c), d),e), f), g),h), i);b)conlasanzioneamministrativapecunia-riada50a300europerlaviolazionedell’ar-ticolo20,comma3;lastessasanzionesiap-plicaai lavoratori autonomidicui allame-desimadisposizione.

ARTICOLO 60Sanzionipericomponentidell’impresafamiliare,ilavoratoriautonomi,ipiccoliimprenditorieisocidellesocietàsemplicioperantinelsettoreagricolo

1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono pu-niti:a)conlasanzioneamministrativapecunia-ria da 300 a 2.000 euro per la violazionedell’articolo21, comma1, letterea)eb);b)conlasanzioneamministrativapecunia-riada50a300europerlaviolazionedell’ar-ticolo21, comma1, letterac).

Sezione IIDisposizioniintemadiprocessopenale

ARTICOLO 61Eserciziodeidirittidellapersonaoffesa

1. In caso di esercizio dell’azione penaleper idelitti di omicidiocolposoodi lesio-nipersonali colpose, se il fattoècommes-so con violazione delle norme per la pre-venzionedegli infortuni sul lavoroorela-tiveall’igienedel lavoroocheabbiadeter-minatounamalattiaprofessionale, ilpub-blico ministero ne dà immediata notiziaall’Inail e all’Ipsema, in relazione alle ri-spettivecompetenze,ai finidell’eventua-le costituzione di parte civile e dell’azio-nedi regresso.2. Leorganizzazioni sindacalie laassocia-zioni dei familiari delle vittime di infortu-ni sul lavoro hanno facoltà di esercitare idiritti e le facoltà della persona offesa dicuiagliarticoli91e92delCodicediproce-dura penale, con riferimento ai reati com-messi con violazione delle norme per laprevenzionedegliinfortunisullavoroore-lative all’igiene del lavoro o che abbianodeterminatounamalattiaprofessionale.

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Art. 56. Sanzioniper il prepostoLanorma,nel

riconfermareildoppiobinariocomecriterioperl’imputazionesoggettivadellaresponsabilità,adottalagraduazionedellesanzioniperfasce,inregimedipenaalternativa,odellasolapenapecuniarianeicasidiminoregravità

Art. 57-58. Sanzioni per iprogettisti, i fabbricanti,i fornitori, gli installatorie il medico competenteL’articolo57inasprisce

alcunesanzioni,mentrel’articolo58dequalificaalcunecondotteprimasanzionatepenalmenteaillecitiamministrativi

Art. 59. Sanzioniper i lavoratoriRiformatoinmeglio

l’apparatosanzionatorio,conriguardoall’entitàdellesanzioni.Nonèsanzionatalaviolazionedeldoveredicontribuireall’adempimentodegliobblighiprevisti

Art. 60. Altre sanzioniAssoggettateasanzione

condotteprimaindifferenti.Ratiodellanormaèchelasanzioneamministrativa–sottoilprofilodelladeterrenza–operiqualemeccanismoditutelasiadeilavoratorisubordinati,siadegli"atipici"consideratidallanorma

Art. 61. Esercizio deidiritti della personaoffesaDettadisposizionia

livelloprocedurale

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TITOLO IILuoghidilavoro

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 62Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cuial titolo I,unicamenteai finidell’applica-zione del presente titolo, si intendonoper luoghi di lavoro:a) i luoghi destinati a ospitareposti di la-voro, ubicati all’interno dell’azienda odell’unità produttiva, nonché ogni altroluogo di pertinenza dell’azienda odell’unità produttiva accessibile al lavo-ratorenell’ambito del proprio lavoro;b) i campi, i boschi e altri terreni facentiparte di un’azienda agricola o forestale.2. Le disposizioni di cui al presente tito-lo non si applicano:a) aimezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei omobili;c) alle industrie estrattive;d) ai pescherecci.

ARTICOLO 63Requisitidisaluteedisicurezza

1. I luoghidi lavorodevonoessereconfor-mi ai requisiti indicati nell’allegato IV.2. I luoghidilavorodevonoesserestruttu-rati tenendoconto, sedel caso, dei lavora-toridisabili.3. L’obbligodicuialcomma2vigeinparti-colareperleporte, leviedicircolazione, lescale, ledocce, igabinettie ipostidi lavoroutilizzati e occupati direttamenteda lavo-ratoridisabili.4. La disposizione di cui al comma 2 nonsiapplicaai luoghidi lavorogiàutilizzatiprima del 1˚ gennaio 1993; in ogni casodevono essere adottate misure idonee aconsentire la mobilità e l’utilizzazionedei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ovevincoli urbanistici o architettoni-ci ostino agli adempimenti di cui al com-ma 1 il datore di lavoro, previa consulta-zione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza e previa autorizzazionedell’organodivigilanza territorialmentecompetente, adotta le misure alternati-vechegarantisconounlivellodi sicurez-za equivalente.6. I requisitidisicurezzaedisaluterela-tivi acampi,boschiealtri terreni facen-ti parte di una azienda agricola o fore-stale, sono specificati nel punto 7dell’allegato IV.

ARTICOLO 64Obblighideldatoredilavoro

1. Ildatoredi lavoroprovvedeaffinché:a) iluoghidilavorosianoconformiairequi-sitidicuiall’articolo63,commi1, 2e3;b) le vie di circolazione interne oall’aperto che conducono a uscite o auscite di emergenza e le uscite di emer-genza siano sgombre allo scopo di con-sentirne l’utilizzazione in ogni evenien-za;c) i luoghidi lavoro,gli impianti e idispo-sitivi vengano sottoposti a regolare ma-nutenzione tecnica e vengano eliminati,quantopiùrapidamentepossibile, idifet-ti rilevati chepossanopregiudicare la si-curezza e la salute dei lavoratori;d) i luoghidi lavoro,gli impiantie idispo-sitivi vengano sottoposti a regolarepuli-tura, onde assicurare condizioni igieni-che adeguate;e) gli impianti e i dispositivi di sicurez-za, destinati alla prevenzione oall’elimi-nazione dei pericoli, vengano sottopostia regolare manutenzione e al controllodel loro funzionamento.

ARTICOLO 65Localisotterraneiosemisotterranei

1. Èvietatodestinare al lavoro locali chiu-si sotterraneiosemisotterranei.

La guida

Obbligo di luoghi di lavoro idoneiNiente attività nei sotterranei

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LASICUREZZASULLAVORO

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Art. 62. Luogo di lavoroL’articoloforniscela

definizionediluogodilavoroperl’applicazionedellenormecontenutenelTitoloII.Sonoespressamenteindicateleesclusionidaquestenorme(mezziditrasporto,cantieri,industrieestrattiveepescherecci)

Art. 63. Requisitidi salute e sicurezzaIndicairequisitichei

luoghidilavorodevonopresentare,rinviandoall’allegatoIV.Qualoravincoliurbanisticioarchitettoniciimpediscanoilrispettodelleprescrizionisopraindicate,èconsentitoaldatore,previaconsultazioneconilrappresentanteperlasicurezza,adottaremisurealternativechegarantiscanounlivellodisicurezzaequivalente.Inviageneraleiluoghidilavorodevonoesserestrutturatitenendocontodeilavoratoridisabiliconderogaparzialeperiluoghigiàutilizzatiprimadel1993

Art. 64. Gli obblighidel datoreElencagliobblighidel

datoreconriferimentoallaconduzioneemanutenzionediluoghidilavoro,viediuscita,impiantiedispositivi

Page 46: L81 Sicurezza Sul Lavoro Completosole 24 Ore

2. Inderogaalledisposizionidicuialcom-ma1,possonoesseredestinati al lavoro lo-cali chiusi sotterranei o semisotterranei,quandoricorranoparticolariesigenzetec-niche.Intalicasiildatoredilavoroprovve-deadassicurareidoneecondizionidiaera-zione,di illuminazioneedimicroclima.3. L’organo di vigilanza può consentirel’usodei localichiusisotterraneiosemisot-terranei anche per altre lavorazioni per lequali non ricorrono le esigenze tecniche,quandodettelavorazioninondianoluogoaemissioni di agenti nocivi, sempre che sia-norispettatelenormedelpresentedecretolegislativoesisiaprovvedutoadassicurarelecondizionidicuialcomma2.

ARTICOLO 66Lavoriinambientisospettidiinquinamento

1. Èvietatoconsentirel’accessodeilavora-tori inpozzineri, fogne, camini, fosse, gal-leriee ingenerale inambienti e recipienti,condutture, caldaie e simili, ove sia possi-bile il rilasciodi gas deleteri, senza che siastata previamente accertata l’assenza dipericolo per la vita e l’integrità fisica deilavoratorimedesimi, ovvero senzapreviorisanamentodell’atmosferamedianteven-tilazioneoaltrimezzi idonei.Quandopos-saesservidubbiosullapericolositàdell’at-mosfera, i lavoratori devono essere legaticon cintura di sicurezza, vigilati per tuttala durata del lavoro e, ove occorra, fornitidi apparecchi di protezione. L’apertura diaccesso a detti luoghi deve avere dimen-sioni tali da poter consentire l’agevole re-cuperodiunlavoratoreprivodi sensi.

ARTICOLO 67Notificheall’organodivigilanzacompetenteperterritorio

1. La costruzione e la realizzazione diedifici o locali da adibire a lavorazioni

industriali, nonché gli ampliamenti e leristrutturazioni di quelli esistenti, devo-no essere eseguiti nel rispetto della nor-mativa di settore ed essere notificatiall’organo di vigilanza competente perterritorio.2. Lanotificadicuialcomma1deveindica-re gli aspetti considerati nella valutazioneerelativi:a) alla descrizionedell’oggettodelle lavo-razioniedelleprincipalimodalitàdiesecu-zionedellestesse;b) alla descrizione delle caratteristichedei localiedegli impianti.L’organo di vigilanza territorialmentecompetente può chiedere ulteriori dati eprescrivere modificazioni in relazione aidatinotificati.3. La notifica di cui al presente articolo siapplicaai luoghidi lavorooveèprevista lapresenzadipiùdi tre lavoratori.4. La notifica di cui al presente articolo èvalidaaifinidelleeliminazioniedellesem-plificazionidicuiall’articolo53, comma5.

Capo IISanzioni

ARTICOLO 68Sanzioniperildatoredilavoro

1. Ildatoredi lavoroèpunito:a) con l’arresto da sei a dodici mesi o conl’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per laviolazionedell’articolo66;b) conl’arrestodatreaseimesioconl’am-mendada 2.000 a 10.000 europer la viola-zionedegli articoli64e65,commi 1e2;c) con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 1.000 a 2.500 euro per la viola-zionedell’articolo 67, commi 1 e 2.

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 65. LocalisotterraneiIntroduceungenerale

divietodidestinareallavorolocalichiusisotterraneiosemisotterranei,derogabilealricorreredideterminatecondizionitecniche

Art. 66. Gli ambientisospetti di inquinamentoDisciplinainmaniera

moltodettagliatalecondizioniperpotersvolgereattivitàlavorativaall’internodiambientipericolosiesospettidi inquinamentocomepozzineri,fogne,camini,fosse,galleriee,ingenerale,inambientichiusineiqualisiapossibileilrilasciodigasdeleteri

Art. 67. Le notifichedelle costruzioniPrevedel’obbligoei

requisitidellanotificaall’ufficiopubblicocompetenteincasodicostruzioneoristrutturazionidiedificiolocalidaadibirealavorazioniindustriali,neiqualisianooccupatipiùditrelavoratori

Articolo 68. Le sanzioniPrevedeunaseriedi

sanzionipenali(arrestoeammenda)perlaviolazionedegliarticoli66,64e65,commi1e2eunasanzioneamministrativapecuniariaperlaviolazionedell’articolo67,commi1e2

Page 47: L81 Sicurezza Sul Lavoro Completosole 24 Ore

TITOLO IIIUsodelleattrezzaturedilavoroedeidispositividiprotezioneindividuale

Capo IUsodelleattrezzaturedilavoro

ARTICOLO 69Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alpresentetitolosi intendeper:a) attrezzaturadilavoro:qualsiasimacchi-na,apparecchio,utensileoimpiantodesti-natoaessereusatodurante il lavoro;b) usodiunaattrezzaturadilavoro:qualsi-asi operazione lavorativa connessa a unaattrezzatura di lavoro, quale la messa inservizio o fuori servizio, l’impiego, il tra-sporto, la riparazione, la trasformazione,la manutenzione, la pulizia, il montaggio,losmontaggio;c) zonapericolosa:qualsiasizonaall’inter-noovvero inprossimitàdi unaattrezzatu-ra di lavoro nella quale la presenza di unlavoratore costituisceun rischioper la sa-luteola sicurezzadellostesso;d) lavoratore esposto: qualsiasi lavorato-rechesitroviinteramenteoinparteinunazonapericolosa;e) operatore: il lavoratore incaricatodell’usodiunaattrezzaturadi lavoro

ARTICOLO 70Requisitidisicurezza

1. Salvoquantoprevisto al comma2, le at-trezzature di lavoromesse a disposizionedeilavoratoridevonoessereconformiallespecifichedisposizionilegislativeeregola-mentaridi recepimentodelledirettiveco-munitariediprodotto.2. Leattrezzaturedilavorocostruite inas-senza di disposizioni legislative e regola-mentaridicuialcomma1, equellemesseadisposizione dei lavoratori antecedente-mente all’emanazione di norme legislati-veeregolamentaridirecepimentodelledi-

rettive comunitarie di prodotto, devonoessere conformi ai requisiti generali di si-curezzadicuiall’allegatoV.3. Siconsideranoconformialledisposizio-ni di cui al commaprecedente le attrezza-turedilavorocostruitesecondoleprescri-zioni dei decreti ministeriali emanati aisensidell’articolo395deldecretodelpresi-dente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547,ovverodell’articolo28deldecretolegi-slativo19settembre1994,n.626.4. Qualora gli organi di vigilanza, nel-l’espletamento delle loro funzioni ispetti-ve, inmateriadi salutee sicurezza sui luo-ghidi lavoro, accertino che un’attrezzatu-radi lavoromessaadisposizionedei lavo-ratori dopo essere stata immessa sulmer-catoomessainservizioaisensidelladiret-tiva di prodotto, in tutto o in parte, risultanon rispondente a uno o più requisiti es-senzialidi sicurezzaprevistidalledisposi-zioni legislative e regolamentari di cui alcomma 2, ne informano immediatamentel’autorità nazionale di sorveglianza delmercato competente per tipodi prodotto.Intalecasoleprocedureprevistedagliarti-coli20e21deldecretolegislativo19dicem-bre1994,n.758vengonoespletate:a) dall’organo di vigilanza che ha rilevatola non rispondenza in sede di utilizzo, neiconfronti del datore di lavoroutilizzatoredell’esemplare di attrezzatura oggettodell’accertamento,medianteappositapre-scrizione a rimuovere la situazione di ri-schio determinata dalla mancata rispon-denzaaunoopiù requisiti essenziali di si-curezza;b) dall’organodivigilanza territorialmen-tecompetente,neiconfrontidelfabbrican-teedeisoggettidellacatenadelladistribu-zione, alla conclusione dell’accertamentotecnico effettuato dall’autorità nazionaleper lasorveglianzadelmercato.

ARTICOLO 71Obblighideldatoredilavoro

1. Il datore di lavoromette a disposizione

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Art. 69. DefinizioniFornisceladefinizione

diattrezzaturedalavoro,indicaqualisonoleoperazionichenecostituisconol’«uso»equalile«zonepericolose».Definisceinoltreiconcettidi«lavoratoreesposto»edi«operatore»

Art. 70. Requisiti disicurezzaLeattrezzaturedevono

essereconformialledirettivecomunitariediprodottorecepitedadisposizionilegislativeitaliane.Inassenzadiquesteultime,leattrezzaturedevonoessereconformiairequisitigeneralidisicurezzadicuiall’allegatoV.Incasodidifformitàrispettoaunoopiùrequisitiessenziali,gliorganiispettiviinformanoimmediatamentel’autoritànazionaledisorveglianzaevengonoattivateleparticolariproceduredicuiagliarticoli20e21deldecretolegislativo758/94

Art. 71. Obblighidel datoreIldatoredilavorodeve

ancheorientarelasceltadelleattrezzatureconsiderandoiltipodilavorodasvolgere

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LASICUREZZASULLAVORO

Attrezzature allineate alle regole Uecon vincolo di aggiornamento

Page 48: L81 Sicurezza Sul Lavoro Completosole 24 Ore

dei lavoratori attrezzature conformi ai re-quisiti di cui all’articolo precedente, ido-neeaifinidellasaluteesicurezzaeadegua-teallavorodasvolgereoadattateatalisco-pi chedevonoessereutilizzateconforme-mentealledisposizioni legislativedi rece-pimentodelledirettivecomunitarie.2. All’attodellasceltadelleattrezzaturedilavoro, il datoredi lavoroprende inconsi-derazione:a) lecondizionielecaratteristichespecifi-chedel lavorodasvolgere;b) i rischipresentinell’ambientedi lavoro;c) i rischi derivanti dall’impiego delle at-trezzaturestesse;d) i rischi derivanti da interferenze con lealtreattrezzaturegià inuso.3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre alminimo i rischi connessi all’uso delle at-trezzaturedilavoroeperimpedirechedet-te attrezzature possano essere utilizzateper operazioni e secondo condizioni perle quali non sono adatte, adotta adeguatemisuretecnicheeorganizzative,tralequa-liquelledell’allegatoVI.4. Il datoredi lavoroprende lemisurene-cessarieaffinché:a) leattrezzaturedi lavorosiano:1. installate e utilizzate in conformità alleistruzionid’uso;2. oggettodi idoneamanutenzioneal finedi garantirenel tempo lapermanenzadeirequisiti di sicurezzadi cuiall’articolo70e siano corredate, ove necessario, da ap-posite istruzionid’usoe librettodimanu-tenzione;3. assoggettate allemisure di aggiornamen-todei requisitiminimi di sicurezza stabiliteconspecificoprovvedimentoregolamenta-re adottato in relazione alle prescrizioni dicuiall’articolo18,comma1,letteraz);b) sianocurati latenutael’aggiornamentodel registrodi controllodelleattrezzaturedi lavoropercui lostessoèprevisto.5. Le modifiche apportate alle macchinequalidefiniteall’articolo1,comma2,delde-cretodelpresidentedellaRepubblica24lu-glio 1996, n. 459, permigliorarne le condi-zionidisicurezzanonconfiguranoimmis-sione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, del predettodecreto, sempre chenon comportinomo-difiche delle modalità di utilizzo e delleprestazioniprevistedalcostruttore.6. Ildatoredilavoroprendelemisureneces-sarieaffinchéilpostodilavoroelaposizione

deilavoratoridurantel’usodelleattrezzatu-representinorequisitidisicurezzaerispon-danoaiprincipidell’ergonomia.7. Qualora le attrezzature richiedano perilloroimpiegoconoscenzeoresponsabili-tàparticolariinrelazioneailororischispe-cifici, il datore di lavoro prende lemisurenecessarieaffinché:a) l’usodell’attrezzaturadilavorosiariser-vatoai lavoratori allo scopo incaricati cheabbianoricevutouna formazioneadegua-tae specifica;b) in caso di riparazione, di trasformazio-neomanutenzione, i lavoratori interessatisiano qualificati in maniera specifica persvolgeredetti compiti.8. Fermo restando quanto disposto alcomma4, il datoredi lavoroprovvedeaf-finché:1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezzadipendedallecondizionidiinstallazionesia-no sottoposte a un controllo iniziale (dopol’installazioneeprimadellamessa ineserci-zio)eauncontrollodopoognimontaggioinunnuovocantiereoinunanuova localitàdiimpianto, al finedi assicurarne l’installazio-necorrettaeilbuonfunzionamento;2) le attrezzature soggette a influssi chepossonoprovocaredeterioramentisuscet-tibili di dare origine a situazioni pericolo-sesianosottoposte:1. a controlli periodici, secondo frequenzestabilite inbasealle indicazioni fornitedaifabbricanti, ovvero dalle norme di buonatecnica,oinassenzadiquesteultime,desu-mibilidaicodicidibuonaprassi;2. acontrolli straordinarial finedigaranti-re ilmantenimentodibuonecondizionidisicurezza, ogni volta che intervenganoeventieccezionalichepossanoaverecon-seguenze pregiudizievoli per la sicurezzadelle attrezzature di lavoro, quali ripara-zioni trasformazioni, incidenti, fenomeninaturalioperiodiprolungatidi inattività;c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sonovoltiadassicurareilbuonostatodiconser-vazioneel’efficienzaafinidisicurezzadel-le attrezzature di lavoro e devono essereeffettuatidapersonacompetente.9. I risultatideicontrollidicuial comma8devonoessereriportatiperiscrittoe,alme-noquelli relativi agliultimi treanni, devo-no essere conservati e tenuti a disposizio-nedegli organidivigilanza.10. Qualora leattrezzaturedi lavorodicuialcomma 8 siano usate al di fuori della sede

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LASICUREZZASULLAVORO

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Art. 71 (segue)Ildatoredevetenercontodeirischidelleattrezzaturescelteederivantidallaloroconnessioneconaltreinusonellamedesimaazienda,oltrecheirischipresentinell’ambientedilavoro.Particolareattenzioneèdedicataallaformazionedeilavoratoriincaricatidiutilizzareleattrezzature.Questiultimidevonoricevereunaformazioneadeguataespecificasuirischi,mentrelapostazionelavorativadeverispondereacriteridiergonomia.Perlamanutenzionedelleattrezzaturedebbanoessereimpiegatilavoratoriqualificati.Ilcomma8prevedeancheparticolarimisureperl’installazione,lamanutenzione,l’aggiornamentodelleattrezzaturesecondoirequisitiminimidisicurezza,eilperiodicocontrollodellestesse.Sottoquest’ultimoprofiloildatoredilavorodovràsottoporreleattrezzaturelacuisicurezzadipendedallecondizionidiinstallazioneauncontrolloiniziale,daattuareprimadellaloromessainesercizio.Perleattrezzaturedeteriorabilièprevistoinoltrel’obbligodicontrolliperiodiciestraordinari(incasodieventieccezionalicomeincidenti,fenomeninaturalioperiodilunghidiinattività),cheandrannoverbalizzatiperiscrittoeconservatipertreanniadisposizionedegliorganidivigilanza

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Martedì 6 Maggio 2008

www.ilsole24ore.com

LASICUREZZASULLAVORO1 Il decreto legislativo 81/08 di riordino della disciplina per la tutela

della salute e contro gli infortuni in vigore dal 15 maggio

1La guida alla lettura del provvedimentocon l’illustrazione, articolo per articolo, dei principali contenuti

2

Page 50: L81 Sicurezza Sul Lavoro Completosole 24 Ore

Concludiamo la pubblicazione del decreto le-

gislativo 9 aprile 2008, n.81: «Attuazione

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n.123, in materia di tutela della salute e della

sicurezzaneiluoghidilavoro».Ildecretolegi-

slativo è stato pubblicato sul supplemento or-

dinario 108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101

del 30 aprile. La prima parte del testo è stata

pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

Capo IIUsodeidispositividiprotezioneindividuale

ARTICOLO 74Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezio-ne individuale, di seguito denominato"Dpi", qualsiasi attrezzatura destinata aessere indossata e tenuta dal lavoratoreallo scopo di proteggerlo contro uno opiù rischi suscettibili di minacciarne lasicurezza o la salute durante il lavoro,nonché ogni complemento o accessoriodestinato a tale scopo.2. Non costituisconoDpi:a) gli indumenti di lavoro ordinari e leuniformi non specificamente destinati aproteggere la sicurezza e la salute del la-voratore;b) le attrezzature dei servizi di soccorsoedi salvataggio;c) le attrezzature di protezione indivi-duale delle Forze armate, delle Forze dipolizia e del personale del servizio per ilmantenimento dell’ordine pubblico;d) le attrezzature di protezione indivi-dualepropriedeimezzidi trasportostra-dali;e) imateriali sportivi quandoutilizzati afini specificamente sportivi enonper at-tività lavorative;f) imateriali per l’autodifesa o per ladis-suasione;g) gli apparecchi portatili per individua-re e segnalare rischi e fattori nocivi.

ARTICOLO 75Obbligodiuso

1. I Dpi devono essere impiegati quando irischi non possono essere evitati o suffi-cientemente ridotti damisure tecniche diprevenzione, da mezzi di protezione col-lettiva, damisure,metodi o procedimentidiriorganizzazionedel lavoro.

ARTICOLO 76RequisitideiDpi

1. IDpidevonoessereconformiallenor-me di cui al decreto legislativo 4 dicem-bre1992n.475,esuesuccessivemodifica-zioni.2. IDpi di cui al comma 1devono inoltre:a) essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé un rischiomaggiore;b) essere adeguati alle condizioni esi-stenti sul luogo di lavoro;c) tenerecontodelleesigenzeergonomi-cheodi salute del lavoratore;d) poter essere adattati all’utilizzatoresecondo le sue necessità.3. In casodi rischimultipli che richiedo-no l’usosimultaneodipiùDpi, questi de-vono essere tra loro compatibili e tali damantenere, anche nell’uso simultaneo,la propria efficacia nei confronti del ri-schio e dei rischi corrispondenti.

ARTICOLO 77Obblighideldatoredilavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della sceltadeiDpi:a) effettua l’analisi e lavalutazionedei ri-schi che non possono essere evitati conaltrimezzi;b) individua lecaratteristichedeiDpine-cessarie affinché questi siano adeguatiai rischidicuialla letteraa), tenendocon-to delle eventuali ulteriori fonti di ri-schio rappresentate dagli stessi Dpi;c) valuta, sulla base delle informazioni edellenormed’uso fornitedal fabbricante

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LASICUREZZASULLAVORO

Dispositivi di protezione individualiper il lavoratore esposto ai rischi

Art. 74. DefinizioniL’articoloforniscela

definizionedidispositivodiprotezioneindividuale(Dpi),specificandoqualiindumentieattrezzaturenonrientranoinquestadefinizione

Art. 75. Uso obbligatorioIDpidevonoessere

impiegatiognivoltachelemisuretecnichediprevenzione,imezzidiprotezionecollettivaol’organizzazionedellavorononconsentanodievitareoridurreilrischio

Art. 76. I requisitiIDpidevonoessere

conformiairequisitiindicatidalDlgs475/92,adattatiall’utilizzatoreeadeguatiairischidaprevenire,allecondizioniesistentisulluogodilavoroealleesigenzeergonomiche

Art. 77. Datore di lavoroe DpiLanormaindicaicriteri

cuideveattenersiildatoredilavoronellasceltadeiDpi,qualil’entitàdelrischio,lafrequenzaall’esposizione,lecaratteristichedellapostazionelavorativa,leprestazionidelDpimedesimo.IDpidevonoesserecostantementeadeguati

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Page 51: L81 Sicurezza Sul Lavoro Completosole 24 Ore

a corredo dei Dpi, le caratteristiche deiDpi disponibili sulmercato e le raffrontaconquelle individuate alla lettera b);d) aggiorna lasceltaogniqualvolta inter-venga una variazione significativa neglielementi di valutazione.2. Il datore di lavoro, anche sulla basedelle norme d’uso fornite dal fabbrican-te, individua le condizioni in cui un Dpideve essere usato, specie per quanto ri-guarda la durata dell’uso, in funzione di:a) entità del rischio;b) frequenza dell’esposizione al rischio;c) caratteristiche del posto di lavoro diciascun lavoratore;d) prestazioni delDpi.3. Il datoredi lavoro, sulla base delle indi-cazioni del decreto di cui all’articolo 79,comma2,fornisceailavoratoriDpiconfor-miai requisitiprevistidall’articolo76.4. Il datore di lavoro:a) mantiene in efficienza i Dpi e ne assi-cura le condizioni d’igiene, mediante lamanutenzione, le riparazionie lesostitu-zioni necessarie e secondo le eventualiindicazioni fornite dal fabbricante;b) provvede a che i Dpi siano utilizzatisoltanto per gli usi previsti, salvo casispecifici ed eccezionali, conformemen-te alle informazioni del fabbricante;c) fornisce istruzioni comprensibili peri lavoratori;d) destina ogniDpi a un usopersonale e,qualora le circostanze richiedano l’usodi uno stesso Dpi da parte di più perso-ne,prendemisureadeguateaffinché taleuso non ponga alcun problema sanitarioe igienico ai vari utilizzatori;e) informa preliminarmente il lavorato-re dei rischi dai quali il Dpi lo protegge;f) rende disponibile nell’azienda ovverounità produttiva informazioni adeguatesu ogniDpi;g) stabilisce leprocedureaziendalidase-guire, al termine dell’utilizzo, per la ri-consegna e il deposito deiDpi;h) assicura una formazione adeguata eorganizza, se necessario, uno specificoaddestramento circa l’uso corretto el’utilizzo pratico deiDpi.5. In ogni caso l’addestramento è indi-spensabile:a) per ogni Dpi che, ai sensi del decretolegislativo4dicembre 1992,n. 475, appar-tenga alla terza categoria;b) peridispositividiprotezionedell’udito.

ARTICOLO 78Obblighideilavoratori

1. In ottemperanza a quanto previstodall’articolo 20, comma 2, lettera h), i la-voratori si sottopongono al programmadi formazionee addestramento organiz-zatodal datore di lavoro nei casi ritenutinecessari ai sensi dell’articolo 77, com-mi 4, lettera h), e 5.2. In ottemperanza a quanto previstodall’articolo 20, comma 2, lettera d), i la-voratori utilizzano i Dpi messi a loro di-sposizione conformemente all’informa-zione e alla formazione ricevute e all’ad-destramento eventualmente organizza-to ed espletato.3. I lavoratori:a) provvedono alla cura dei Dpi messi alorodisposizione;b) non vi apportano modifiche di pro-pria iniziativa.4. Al terminedell’utilizzo i lavoratori se-guono le procedure aziendali inmateriadi riconsegna deiDpi.5. I lavoratori segnalanoimmediatamen-te al datore di lavoro o al dirigente o alprepostoqualsiasidifettoo inconvenien-te da essi rilevato nei Dpi messi a lorodisposizione.

ARTICOLO 79Criteriperl’individuazioneel’uso

1. Ilcontenutodell’AllegatoVIII,costitui-sce elemento di riferimento per l’applica-zione di quanto previsto all’articolo 77,commi1e4.2. Condecreto delministro del Lavoro edella previdenza sociale, di concertocon il ministro dello Sviluppo economi-co, sentita la Commissione consultivapermanentedicuiall’articolo6, tenendoconto della natura, dell’attività e dei fat-tori specifici di rischio sono indicati:a) i criteri per l’individuazione e l’usodeiDpi;b) lecircostanzee lesituazioni incui, fer-me restando le priorità delle misure diprotezione collettiva, si rende necessa-rio l’impiegodei Dpi.

Capo IIIImpiantieapparecchiatureelettriche

ARTICOLO 80Obblighideldatoredilavoro

1. Ildatoredi lavoroprende lemisurene-cessarie affinché i materiali, le apparec-

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LASICUREZZASULLAVORO

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Art. 77 (segue)

Ilcomma4prescriveincapoaldatoredilavorounaseriediadempimentifinalizzatialcorrettoutilizzodeiDpidapartedeidipendenti,utilizzochecomunquedovràessereconformealleindicazionidelfabbricanteIldatoredilavorodeve

fornireaidipendentiistruzionicomprensibili,assicurareunaformazioneadeguataeperiodica,organizzando,senecessario,corsidiaddestramento,ritenuticomunqueindispensabiliperiDpidiprotezionedell’uditoeperquelliappartenentiallaterzacategoriadicuialDlgs475/92

Art. 78. Obblighi

dei lavoratori

Tragliobblighi,quellodiutilizzareidispositiviassegnatiedisottoporsiaiprogrammidiformazioneeaddestramentoorganizzatidaldatoredilavoro.Obbligatorioanchesegnalarequalsiasidifettooinconvenienterilevatonell’utilizzodeiDpi.Èvietatalamodificadipropriainiziativa

Art. 79. Individuazione

e uso

Perl’individuazioneel’usodeiDpisifarinvioall’allegatoVIIIeaundecretoministeriale

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chiature e gli impianti elettrici messi adisposizionedei lavoratori sianoproget-tati, costruiti, installati, utilizzatiemanu-tenuti inmododasalvaguardare i lavora-torida tutti i rischidinaturaelettricae inparticolare quelli derivanti da:a) contatti elettrici diretti;b) contatti elettrici indiretti;c) innesco e propagazione di incendi ediustioni dovuti a sovratemperaturepe-ricolose, archi elettrici e radiazioni;d) innescodi esplosioni;e) fulminazione diretta e indiretta;f) sovratensioni;g) altre condizioni di guasto ragionevol-mente prevedibili.2. Atal fine ildatoredi lavoroesegueunavalutazione dei rischi di cui al preceden-te comma 1, tenendo in considerazione:a) lecondizionie lecaratteristichespeci-fiche del lavoro, ivi comprese eventualiinterferenze;b) i rischipresentinell’ambientedi lavoro;c) tutte le condizioni di esercizio preve-dibili.3. Aseguitodellavalutazionedel rischioelettrico il datore di lavoro adotta lemi-sure tecnicheeorganizzativenecessariea eliminare o ridurre al minimo i rischipresenti, a individuare i dispositivi diprotezionecollettivi e individuali neces-sari alla conduzione in sicurezza del la-voro e a predisporre le procedure di usoemanutenzione atte a garantire nel tem-po lapermanenzadel livellodi sicurezzaraggiunto con l’adozione dellemisure dicui al comma 1.

ARTICOLO 81Requisitidisicurezza

1. Tutti imateriali, imacchinarie leappa-recchiature, nonché le installazioni e gliimpianti elettrici ed elettronici devonoessere progettati, realizzati e costruiti aregola d’arte.2. Fermerestando ledisposizioni legisla-tive e regolamentari di recepimentodel-le direttive comunitarie di prodotto, imateriali, imacchinari, leapparecchiatu-re, le installazioni e gli impianti di cui alcomma precedente, si considerano co-struiti a regola d’arte se sono realizzatisecondo le norme di buona tecnica con-tenute nell’allegato IX.

3. Le procedure di uso e manutenzionedevonoesserepredispostetenendocon-to delle disposizioni legislative vigenti,delle indicazioni contenute neimanualid’uso e manutenzione delle apparec-chiaturericadentinelledirettivespecifi-chediprodotto ediquelle indicatenellenorme di buona tecnica contenutenell’allegato IX.

ARTICOLO 82Lavorisottotensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensio-ne. Tali lavori sono tuttavia consentitinei casi in cui le tensioni su cui si operasonodi sicurezza, secondoquantoprevi-sto dallo stato della tecnica secondo lamigliore scienza ed esperienza, nonchéquando i lavori sono eseguiti nel rispet-to delle seguenti condizioni:a) le procedure adottate e le attrezzatu-reutilizzatesonoconformiaicriteridefi-niti nelle normedi buona tecnica;b) per tensioni nominali non superiori a1.000V in corrente alternata e 1.500V incorrente continua:1) l’esecuzionedi lavori suparti in tensio-ne deve essere affidata a lavoratori rico-nosciuti dal datore di lavoro come ido-neiper tale attività secondo le indicazio-ni della pertinente normativa tecnica;2) le procedure adottate e le attrezzatu-reutilizzatesonoconformiaicriteridefi-niti nelle normedi buona tecnica;c) per tensioni nominali superiori a1.000V in corrente alternata e 1.500V incorrente continuapurché:1) i lavori su parti in tensione sono effet-tuati da aziende autorizzate con specifi-co provvedimento dei competenti ufficidel ministero del Lavoro e della previ-denza sociale a operare sotto tensione;2) l’esecuzione di lavori su parti in ten-sione è affidata a lavoratori abilitati daldatore di lavoro ai sensi della pertinentenormativa tecnica riconosciuti idoneiper tale attività;3) le procedure adottate e le attrezzatu-reutilizzatesonoconformiaicriteridefi-niti nelle normedi buona tecnica.2. Condecreto delministro del Lavoro edellaprevidenzasociale, daadottarsien-

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Art. 80. Impianti elettriciElencatigliobblighidel

datoredilavorofinalizzatiagarantirelasicurezzadeimateriali,apparecchiatureeimpiantielettriciinordinearischiindividuatidallanormamedesimaealtrecondizionidiguastoragionevolmenteprevedibili

Art. 81. I requisitidi sicurezzaTuttiimateriali,

macchinarieattrezzaturedevonoessereprogettati,realizzatiecostruitiaregolad’arte,considerandositali,fermerestandoledisposizionidirecepimentodelledirettive,quellirealizzatisecondolenormedibuonatecnicadicuiall’allegatoIX,cuisifariferimentoancheperlacorrettezzadelleprocedured’usoemanutenzione

Art. 82. Lavori sottotensioneDefinisceproceduree

precauzioninecessariepereseguirelavorisottotensione,distinguendotratensioneinferioreesuperiorea1.000Vdicorrentecontinuae1.500Vdicorrentealternata.Incasoditensionisuperiorigliinterventivannonecessariamenteeseguitidaaziendeautorizzatedaicompetentiufficidelministerodellavoro,secondocriteridefinitidaundecretodaemanarsientro12mesidall’entratainvogoredelTestounico

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tro dodici mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo,sono definiti i criteri per il rilascio delleautorizzazioni di cui al comma 1, letterac, numero 1).3. Hanno diritto al riconoscimento dicui al comma2 le aziendegià autorizzateai sensi della legislazionevigente.

ARTICOLO 83Lavoriinprossimitàdipartiattive

1. Non possono essere eseguiti lavori inprossimitàdi linee elettricheodi impian-ti elettrici con parti attive non protette, oche per circostanze particolari si debba-no ritenere non sufficientemente protet-te,ecomunqueadistanzeinferioriai limi-tidi cuialla tabella 1dell’allegatoIX, salvoche vengano adottate disposizioni orga-nizzativeeprocedurali idoneeaprotegge-re i lavoratoridai conseguenti rischi.2. Si considerano idonee ai fini di cui alcomma 1 le disposizioni contenute nellapertinentenormativadibuonatecnica.

ARTICOLO 84Protezionidaifulmini

1. Ildatoredi lavoroprovvedeaffinchégliedifici,gliimpianti, lestrutture,leattrezza-ture, sianoprotettidagli effettidei fulminiconsistemidiprotezionerealizzati secon-do lenormedibuonatecnica.

ARTICOLO 85Protezionediedifici,impiantistruttureeattrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinchégli edifici, gli impianti, le strutture, le at-trezzature, sianoprotettidaipericoli de-terminati dall’innesco elettrico di atmo-sfere potenzialmente esplosive per lapresenza o sviluppo di gas, vapori, neb-bie o polveri infiammabili, o in caso difabbricazione, manipolazione o deposi-to dimateriali esplosivi.2. Leprotezionidicuialcomma1sirealiz-zano utilizzando le specifiche disposizio-nidicuialpresentedecreto legislativoe lepertinenti norme di buona tecnica di cuiall’allegatoIX.

ARTICOLO 86Verifiche

1. Ferme restando le disposizioni delde-creto del presidente della Repubblica 22

ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoroprovvede affinchégli impianti elettrici egli impiantidiprotezionedai fulmini, sia-no periodicamente sottoposti a control-lo secondo le indicazioni delle norme dibuona tecnica e lanormativavigenteperverificarne lo statodi conservazioneediefficienza ai fini della sicurezza.2. Con decreto del ministro del Lavoro edellaprevidenzasocialeedelministrodel-laSalutevengonostabilite,sullabasedelledisposizioni vigenti, lemodalità e i criteriper l’effettuazione delle verifiche di cui alcomma1.3. L’esitodeicontrollidicuialcomma1de-ve essere verbalizzato e tenuto a disposi-zionedell’autoritàdivigilanza.

ARTICOLO 87Sanzioniacaricodeldatoredilavoro

1. Il datore di lavoro è punito con la penadell’arresto da tre a sei mesi o con l’am-mendada 2.000 a 10.000 europer la viola-zione:a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1,5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9dell’allegatoV,parte II;b) dell’articolo71, commi1, 2, 4, 7e8;c) degli articoli 82, comma1, 83, comma1e85, comma1.2. Il datoredi lavoroèpunito con lapenadell’arresto da due a quattro mesi o conl’ammenda da 1.000 euro a 4.000 europer la violazione:a) dell’articolo 70, comma 2, limitata-mente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2,5.16.2, 5.16.4, dell’allegatoV, parte II;b) dell’articolo71, comma3, limitatamen-te ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,3.1.7, 3.2.1 dell’allegatoVI.3. Il datore di lavoro è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da eu-ro 750 a euro 2.500 per la violazione:a) dell’articolo 70, comma 2, limitata-mente ai punti diversi da quelli indicatialle lettere a) e b) dell’allegato V, parteII, e dell’allegatoVI;b) dell’articolo 71 commi 6, 9 e 11;c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;d) dell’articolo 86, comma 3.

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Art. 83. Lavori vietati

Vietatal’esecuzionedilavoriinprossimitàdilineeelettricheoimpianticonpartiattivenonprotette,ocomunqueadistanzeinferioriailimitidicuiallatabella1dell’allegatoIX

Art. 84-85. Protezioni

Ildatoredilavorodeveprovvedereaffinchéedifici,impianti,struttureeattrezzaturesianoadeguatamenteprotettidaglieffettideifulminiodall’innescoelettricodiatmosferepotenzialmenteesplosive,secondolenormedibuonatecnica

Art. 86. Verifiche

Suquestiimpiantivannofatteverificheperiodiche,realizzatesecondocriteriemodalitàstabilitecondecretodelministerodelLavoroedelministerodellaSalute

Art. 87. Sanzioni

Perleinfrazionipiùgravièprevistol’arrestofinoaseimesiol’ammendafinoa10milaeuro;perviolazionigiudicatemenogravièprevistol’arrestodadueaquattromesiol’ammendadamillea4milaeuro;peripotesipiùlievisonoprevistesanzioniamministrativepecuniarie(finoa2.500euro)

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TITOLO IVCantieritemporaneiomobili

Capo IMisureperlasaluteesicurezzaneicantieritemporaneiomobili

ARTICOLO 88Campodiapplicazione

1. Il presente Capo contiene disposizionispecificherelativeallemisureperla tuteladellasaluteeper lasicurezzadei lavorato-rineicantieritemporaneiomobiliqualide-finiti all’articolo89,comma1, letteraa).2.LedisposizionidelpresenteCapononsiapplicano:a) ai lavori di prospezione, ricerca e colti-vazionedellesostanzeminerali;b) ai lavori svolti negli impianti connessialleattivitàminerarieesistenti entro ilpe-rimetrodeipermessi di ricerca, delle con-cessioniodelleautorizzazioni;c)ailavorisvoltinegliimpiantichecostitu-iscono pertinenze della miniera: gli im-piantifissiinternioesterni, ipozzi, legalle-rie, nonché i macchinari, gli apparecchi eutensilidestinatiallacoltivazionedellami-niera,leopereegli impiantidestinatiall’ar-ricchimentodeiminerali, ancheseubicatifuoridelperimetrodelleconcessioni;d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,squadratura e trasporto dei prodotti dellecaveealleoperazionidicaricamentodita-liprodottidaipiazzali;e)alleattivitàdiprospezione, ricerca,col-tivazioneestoccaggiodegli idrocarburi li-quidiegassosinelterritorionazionale,nelmareterritorialeenellapiattaformaconti-nentale e nelle altre aree sottomarine co-munquesoggetteaipoteridelloStato;f)ai lavori svolti inmare;g) alle attività svolte in studi teatrali, cine-matografici, televisivi o in altri luoghi incui si effettuino riprese, purché tali attivi-tànonimplichino l’allestimentodiuncan-tiere temporaneoomobile.

ARTICOLO 89Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alpresenteCaposi intendonoper:a)cantiere temporaneoomobile,disegui-to denominato "cantiere": qualunque luo-goincui sieffettuano lavoriediliodi inge-gneriacivileilcuielencoèriportatonell’al-legatoX;b) committente: il soggetto per conto delquale l’intera opera viene realizzata, indi-pendentementedaeventualifrazionamen-tidellasuarealizzazione.Nelcasodiappal-to di opera pubblica, il committente è ilsoggetto titolare del potere decisionale edispesarelativoallagestionedell’appalto;c) responsabiledei lavori: soggetto incari-cato, dal committente, della progettazio-neodelcontrollodell’esecuzionedell’ope-ra;talesoggettocoincideconilprogettistaper la fase di progettazione dell’opera econildirettoredei lavoriper la fasediese-cuzione dell’opera. Nel campo di applica-zione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successivemodificazioni, ilresponsabile dei lavori è il responsabileunicodelprocedimento;d) lavoratore autonomo: persona fisica lacuiattivitàprofessionalecontribuisceallarealizzazione dell’opera senza vincolo disubordinazione;e) coordinatore in materia di sicurezza edisalutedurantelaprogettazionedell’ope-ra, di seguito denominato coordinatoreper la progettazione: soggetto incaricato,dal committenteodal responsabile dei la-vori, dell’esecuzione dei compiti di cuiall’articolo91;f)coordinatoreinmateriadisicurezzaedisalute durante la realizzazione dell’opera,di seguito denominato coordinatore perl’esecuzione dei lavori: soggetto incarica-to, dal committente odal responsabiledeilavori, dell’esecuzione dei compiti di cuiall’articolo92,chenonpuòessereildatoredi lavorodelle impreseesecutriciounsuodipendente o il responsabile del serviziodi prevenzione eprotezione (Rspp) da luidesignato;

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Per le attività svolte nei cantieriuna responsabilità «articolata»

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Art. 88. Campodi applicazioneIlCapoIdelTitoloIV

riproduce,convalenzatotalmentesostitutiva,ilcorpusnormativodeldecretolegislativo494/96(comeintegratoecorrettodaldecretolegislativo528/99)inmateriadicantieritemporaneiomobili.Ilcampodiapplicazioneèrimastoinvariato

Art. 89 DefinizioniIlcontestodefinitoriodi

basedeldecretolegislativo494/96èrimastoimmutato,salvocheperilresponsabiledeilavorieperilcoordinatoreperl’esecuzionedeilavori.Quantoalprimo,permaneilregimedinominafacoltativadapartedelcommittente(ilchesignificacheilprogettistaeildirettoredeilavorinecessitanodiunospecificocollateraleincaricoprevenzionistico,distintodall’incaricotecnico-professionale);quantoalsecondo,illegislatorehaestesol’operativitàdella"clausoladiincompatibilità"Cse/Impresaesecutrice,ricomprendendoinessa,oltrealdatoredilavoro,ancheisuoidipendentieilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione(internooesterno)

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g)uomini-giorno: entitàpresuntadel can-tiererappresentatadallasommadellegior-nate lavorativeprestatedai lavoratori, an-che autonomi, previste per la realizzazio-nedell’opera;h) piano operativo di sicurezza: il docu-mentoche il datoredi lavorodell’impresaesecutrice redige, in riferimento al singo-locantiere interessato, ai sensidell’artico-lo 17comma1, letteraa), i cuicontenuti so-noriportatinell’allegatoXV;i) impresa affidataria: impresa titolare delcontratto di appalto con il committenteche, nell’esecuzione dell’opera appaltata,puòavvalersidi impresesubappaltatriciodi lavoratoriautonomi ;l) idoneità tecnico-professionale: posses-sodicapacitàorganizzative,nonchédispo-nibilitàdi forzalavoro,dimacchineediat-trezzature, in riferimento alla realizzazio-nedell’opera.

ARTICOLO 90Obblighidelcommittenteodelresponsabiledeilavori

1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri, nella fase di progettazione dell’opera, einparticolarealmomentodelle scelte tec-niche, nell’esecuzione del progetto enell’organizzazione delle operazioni dicantiere, si attieneaiprincipi eallemisuregeneralidi tuteladicui all’articolo 15.Al fi-nedipermetterelapianificazionedell’ese-cuzioneincondizionidisicurezzadeilavo-ri odelle fasi di lavoro che si devono svol-geresimultaneamenteosuccessivamentetra loro, il committente o il responsabiledeilavoriprevedenelprogettoladurataditali lavorio fasidi lavoro.2.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri, nella fase della progettazione dell’ope-ra, valuta i documentidi cui all’articolo91,comma1, letterea)eb).3.Neicantieri incuièprevista lapresenzadi più imprese, anche non contempora-nea, ilcommittente,ancheneicasidicoin-cidenza con l’impresa esecutrice, o il re-sponsabile dei lavori, contestualmenteall’affidamento dell’incarico di progetta-zione, designa il coordinatore per la pro-gettazione.4.Nelcasodicuialcomma3,ilcommitten-teoilresponsabiledeilavori,primadell’af-fidamentodeilavori,designailcoordinato-re per l’esecuzione dei lavori, in possessodeirequisitidicuiall’articolo98.5.La disposizione di cui al comma4 si ap-

plica anche nel caso in cui, dopo l’affida-mentodei lavori aun’unica impresa, l’ese-cuzionedei lavoriodipartedi essi siaaffi-dataaunaopiù imprese.6.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri, qualora in possesso dei requisiti di cuiall’articolo98,hafacoltàdisvolgerelefun-zionisiadicoordinatoreperlaprogettazio-nesiadicoordinatoreper l’esecuzionedeilavori.7.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri comunica alle impreseesecutrici e ai la-voratori autonomi il nominativodel coor-dinatore per la progettazione e quello delcoordinatore per l’esecuzione dei lavori.Tali nominativi sono indicati nel cartellodicantiere.8. Il committente o il responsabile dei la-vori ha facoltà di sostituire in qualsiasimomento, anche personalmente, se inpossesso dei requisiti di cui all’articolo98, i soggetti designati in attuazione deicommi3 e4.9.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri, anchenelcasodiaffidamentodei lavoriaun’unica impresa:a) verifica l’idoneità tecnico-professiona-le dell’impresa affidataria, delle impreseesecutriciedeilavoratoriautonomiinrela-zione alle funzioni o ai lavori da affidare,con le modalità di cui all’allegato XVII.Nei casi di cui al comma 11, il requisito dicui al periodo che precede si considerasoddisfatto mediante presentazione daparte dell’impresa del certificato di iscri-zione alla Camera di commercio, indu-stria e artigianato e del documento unicodiregolaritàcontributiva,corredatodaau-tocertificazione in ordine al possesso de-gli altri requisiti previsti dall’allegatoXVII;b) chiede alle imprese esecutrici una di-chiarazionedell’organicomedioannuo,di-stinto per qualifica, corredata dagli estre-mi delle denunce dei lavoratori effettuateall’Istituto nazionale della previdenza so-ciale(Inps),all’Istitutonazionaleassicura-zioneinfortunisullavoro(Inail)ealleCas-seedili,nonchéunadichiarazionerelativaalcontrattocollettivostipulatodalleorga-nizzazioni sindacali comparativamentepiùrappresentative, applicatoai lavorato-ridipendenti.Neicasidicui alcomma11, ilrequisito di cui al periodo che precede siconsidera soddisfattomediante presenta-zionedapartedelleimpresedeldocumen-to unico di regolarità contributiva e

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Art. 90. Cantieri edili

Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori,nellaprogettazioneedesecuzionedelprogettoenell’organizzazionedelleoperazionidicantiere,devonovalutareeprevenireirischiperlasaluteelasicurezzadeilavoratori.Neicantiericonpiùimpresedevonodesignareuncoordinatoreperlaprogettazione.L’obbligononscattaperilavoriprivatinonsoggettiapermessodicostruire.Primadiaffidareilavoric’èanchel’obbligodidesignareilcoordinatoreperl’esecuzionedeilavori.Ilcommittenteoilresponsabilesonotenutitral’altro:averificarel’idoneitàtecnico-professionaledelleimpreseedeilavoratoriautonomiinrelazioneailavoridaaffidare;achiederealleimpreseesecutriciunadichiarazionesull’organicomedioannuoesulcontrattocollettivoapplicatoaidipendenti,oltreagliestremidelledenuncedeilavoratorifatteaInps,Inailecasseedili(perilavoriprivatinonsoggettiapermessodicostruireoccorreilDurcel’autocertificazionerispettoalcontrattocollettivo);atrasmettereall’amministrazioneilnominativodelleimpreseesecutricieladocumentazione

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dell’autocertificazione relativa al contrat-tocollettivoapplicato;c) trasmette all’amministrazione compe-tente, prima dell’inizio dei lavori oggettodelpermessodicostruireodelladenunciadiinizioattività, ilnominativodelleimpre-seesecutricidei lavoriunitamenteallado-cumentazione di cui alle lettere a) e b).L’obbligodicuialperiodocheprecedesus-sisteancheincasodilavorieseguiti ineco-nomiamedianteaffidamentodellesingolelavorazioni a lavoratori autonomi, ovverodi lavori realizzati direttamente con pro-prio personale dipendente senza ricorsoall’appalto. In assenza della certificazionedel documento unico di regolarità contri-butiva,ancheincasodivariazionedell’im-presa esecutrice dei lavori, l’efficacia deltitoloabilitativoèsospesa.10. In assenza del piano di sicurezza e dicoordinamento di cui all’articolo 100 odel fascicolo di cui all’articolo 91, com-ma 1, lettera b), quando previsti, oppurein assenza di notifica di cui all’articolo99, quandoprevista, è sospesa l’efficaciadel titolo abilitativo. L’organodi vigilan-zacomunica l’inadempienzaall’ammini-strazione concedente.11. In casodi lavori privati la disposizionedi cui al comma 3 non si applica ai lavorinonsoggettiapermessodicostruire.Siap-plicainognicasoquantodispostodall’arti-colo92, comma2.

ARTICOLO 91Obblighidelcoordinatoreperlaprogettazione

1.Durantelaprogettazionedell’operaeco-munqueprimadella richiestadi presenta-zione delle offerte, il coordinatore per laprogettazione:a)redigeilpianodisicurezzaedicoordina-mentodicuiall’articolo100,comma1, icuicontenutisonodettagliatamentespecifica-tinell’allegatoXV;b)predisponeunfascicolo, i cui contenutisono definiti all’allegato XVI, contenenteleinformazioniutiliaifinidellaprevenzio-ne e della protezione dai rischi cui sonoesposti i lavoratori, tenendo conto dellespecifichenormedibuonatecnicaedell’al-legato II al documentoUe26maggio 1993.Il fascicolo non è predisposto nel caso dilavori di manutenzione ordinaria di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera a)delTestounicodelledisposizioni legislativee rego-lamentariinmateriadiedilizia,dicuialde-creto del presidente della Repubblica 6giugno2001,n. 380.

2.Il fascicolodicuialcomma1, letterab),èpresoinconsiderazioneall’attodieventua-li lavori successivi sull’opera.

ARTICOLO 92Obblighidelcoordinatoreperl’esecuzionedeilavori

1.Durantelarealizzazionedell’opera,ilco-ordinatoreper l’esecuzionedei lavori:a)verifica,conopportuneazionidicoordi-namento e controllo, l’applicazione, dapartedelleimpreseesecutriciedei lavora-tori autonomi, delle disposizioni loroper-tinenti contenute nel piano di sicurezza edi coordinamento di cui all’articolo 100 elacorretta applicazionedelle relativepro-ceduredi lavoro;b) verifica l’idoneità del piano operativodi sicurezza, da considerare come pianocomplementaredidettagliodelpianodisi-curezza e coordinamento di cui all’artico-lo 100, assicurandone la coerenza conquest’ultimo, adegua il piano di sicurezzaedicoordinamentodicuiall’articolo 100eil fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,letterab), inrelazioneall’evoluzionedeila-vori e alle eventualimodifiche intervenu-te, valutando le proposte delle impreseesecutricidiretteamigliorare la sicurezzain cantiere, verifica che le imprese esecu-trici adeguino, se necessario, i rispettivipianioperatividi sicurezza;c) organizza tra i datori di lavoro, ivi com-presi i lavoratoriautonomi, lacooperazio-ne e il coordinamento delle attività non-chéla lororeciproca informazione;d) verifica l’attuazione di quanto previstonegli accordi tra le parti sociali al fine direalizzare il coordinamento tra i rappre-sentanti della sicurezza finalizzato al mi-glioramentodellasicurezza incantiere;e) segnala al committentee al responsabi-le dei lavori, previa contestazione scrittaalle impresee ai lavoratori autonomi inte-ressati, le inosservanze alle disposizionidegli articoli 94, 95 e 96 ealle prescrizionidel piano di cui all’articolo 100, e proponela sospensione dei lavori, l’allontanamen-todelle impreseodei lavoratoriautonomidalcantiere, o la risoluzionedel contratto.Nel caso in cui il committente o il respon-sabiledeilavorinonadottialcunprovvedi-mento in merito alla segnalazione, senzafornireidoneamotivazione, ilcoordinato-re per l’esecuzione dà comunicazionedell’inadempienza all’Azienda unità sani-taria locale e alla Direzione provincialedel lavoroterritorialmentecompetenti;

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Art. 91. Progettazione

Ilcoordinatoreperlaprogettazioneètenuto:aredigereilpianodisicurezzaedicoordinamento(icuicontenutisonospecificatinell’allegatoXV);apredisporreunfascicolo(allegatoXVI),conleinformazioniperprevenireirischiIlfascicolononè

predispostonelcasodilavoridimanutenzioneordinaria(articolo3,comma1,letteraa)delDprn.380/01)

Art. 92. Esecuzione

Ilcoordinatoreperl’esecuzionedeilavoriètenuto,tral’altro:averificarel’applicazione,dapartedelleimpreseesecutriciedeilavoratoriautonomi,delpianodisicurezzaelacorrettaapplicazionedelleproceduredilavoro;averificarel’idoneitàdelpianooperativodisicurezza;aorganizzarelacooperazionetraidatoridilavoroelalororeciprocainformazione;asegnalarealcommittenteealresponsabiledeilavori,previacontestazionescrittaalleimpreseeailavoratoriautonomiinteressati,leinosservanzealledisposizionisullasicurezza;aproporrelasospensionedeilavori,l’allontanamentodelleimpreseodeilavoratoriautonomidalcantiere,olarisoluzionedelcontratto

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f)sospende, incasodipericolograveeim-minente, direttamente riscontrato, le sin-gole lavorazioni fino alla verificadegli av-venutiadeguamentieffettuatidalleimpre-se interessate.2.Neicasidicuiall’articolo90,comma5, ilcoordinatoreperl’esecuzione,oltreasvol-gere i compiti di cui al comma 1, redige ilpiano di sicurezza e di coordinamento epredispone il fascicolo, di cui all’articolo91, comma1, letterea)eb).

ARTICOLO 93Responsabilitàdeicommittentiedeiresponsabilideilavori

1.Ilcommittenteèesoneratodallerespon-sabilità connesse all’adempimento degliobblighi limitatamente all’incarico confe-ritoal responsabiledei lavori. Inognicasoil conferimento dell’incarico al responsa-bile dei lavori non esonera il committentedalle responsabilità connesse alla verificadegli adempimenti degli obblighi di cuiagliarticoli90,92,comma1,letterae),e99.2.Ladesignazionedel coordinatoreper laprogettazioneedelcoordinatoreperl’ese-cuzione,nonesonerailresponsabiledeila-vori dalle responsabilità connesse alla ve-rifica dell’adempimento degli obblighi dicui agli articoli 91, comma1, e92, comma1,letterea),b),c)ed).

ARTICOLO 94Obblighideilavoratoriautonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano lapropria attività nei cantieri, fermo restan-do gli obblighi di cui al presente decretolegislativo, si adeguano alle indicazionifornite dal coordinatore per l’esecuzionedei lavori, ai finidellasicurezza.

ARTICOLO 95Misuregenerali di tutela

1. Idatoridi lavorodelle impreseesecutri-ci, durante l’esecuzione dell’opera osser-vano le misure generali di tutela di cuiall’articolo15ecurano,ciascunoperlapar-tedicompetenza, inparticolare:a) il mantenimento del cantiere in condi-zioniordinateedisoddisfacentesalubrità;b) lasceltadell’ubicazionedipostidi lavo-rotenendocontodellecondizionidiacces-soa taliposti, definendovieo zonedi spo-stamentoodicircolazione;c)lecondizionidimovimentazionedeiva-rimateriali;d) la manutenzione, il controllo prima

dell’entrata inservizioe ilcontrolloperio-dico degli impianti e dei dispositivi al finedieliminareidifettichepossonopregiudi-care la sicurezzae la salutedei lavoratori;e) la delimitazione e l’allestimento dellezone di stoccaggio e di deposito dei varimateriali, inparticolarequandosi trattadimaterieedi sostanzepericolose;f) l’adeguamento, in funzionedell’evolu-zione del cantiere, della durata effettivada attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi dilavoro;g) lacooperazionetradatoridi lavoroe la-voratoriautonomi;h) le interazioni con le attività che avven-gono sul luogo, all’interno o in prossimitàdelcantiere.

ARTICOLO 96Obblighideidatoridilavoro,deidirigentiedeipreposti

1. I datori di lavorodelle imprese affidata-rieedelleimpreseesecutrici,anchenelca-so in cui nel cantiere operi una unica im-presa, anche familiareoconmenodidieciaddetti:a) adottano le misure conformi alle pre-scrizionidicuiall’allegatoXIII;b) predispongono l’accesso e la recinzio-ne del cantiere conmodalità chiaramentevisibili e individuabili;c)curanoladisposizioneol’accatastamen-to di materiali o attrezzature in modo daevitarneil crollooil ribaltamento;d)curanolaprotezionedeilavoratoricon-tro le influenzeatmosferichechepossonocompromettere la loro sicurezza e la lorosalute;e) curano le condizioni di rimozione deimaterialipericolosi,previo,sedelcaso,co-ordinamento con il committente o il re-sponsabiledei lavori;f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazio-ne dei detriti e delle macerie avvenganocorrettamente;g)redigonoilpianooperativodisicurezzadicui all’articolo89,comma1, letterah).2.L’accettazionedaparte di ciascundato-re di lavoro delle imprese esecutrici delpiano di sicurezza e di coordinamento dicuiall’articolo100e laredazionedelpianooperativodisicurezzacostituiscono, limi-tatamente al singolo cantiere interessato,adempimentoalledisposizionidicuiall’ar-ticolo 17 comma1, lettera a), all’articolo 18,comma 1, lettera z), e all’articolo 26, com-mi1, letterab),e 3.

La guida

Art. 93. Responsabilitàdei committenti e deiresponsabili dei lavoriRispettoalsistema

previgente,laresponsabilitàdelcommittentenelrapportoconilresponsabiledeilavorihanaturamista:diesonerolimitatamenteall’incaricoconferito(necessariamentecondelegadifunzioni);dinonesoneroquantoalprofilodi"culpainvigilando"inordineallaverificadialcuniadempimentidelegati

Art. 95. Misure generalidi tutelaLostatutofunzionale

delleimpreseesecutrici,sottoilprofilodelrispettodellemisuregeneraliditutela,èrimastoinvariatorispettoall’articolo8delDlgs494/96

Art. 96. ObblighiGliobblighiperle

impreseaumentanodinumeroevengonoassoggettatiallasanzionepenale(aeccezionedelleletteree)edf)L’accettazionedel

pianodisicurezzaedicoordinamentoelaredazionedelpianooperativodisicurezzaequivalgonoall’adempimentogiuridicodell’obbligodivalutazionedeirischiedisuoaggiornamento,nonchédiquellorelativoall’informazioneaiproprisubappaltatorielavoratoriautonomi

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ARTICOLO 97Obblighideldatoredilavorodell’impresaaffidataria

1. Ildatoredi lavorodell’impresaaffidatariavigila sulla sicurezza dei lavori affidati esull’applicazione delle disposizioni e delleprescrizionidelpianodisicurezzaecoordi-namento.2.Gliobblighiderivantidall’articolo26, fattesalve le disposizioni di cui all’articolo 96,comma2,sonoriferitianchealdatoredilavo-ro dell’impresa affidataria. Per la verificadell’idoneitàtecnicoprofessionalesifariferi-mentoallemodalitàdicuiall’allegatoXVII.3.Ildatoredi lavorodell’impresaaffidatariadeve,inoltre:a)coordinaregliinterventidicuiagliarticoli95e96;b)verificarelacongruenzadeiPianioperati-vidi sicurezza(Pos)delle impreseesecutri-cirispettoalproprio,primadellatrasmissio-nedeisuddettipianioperatividisicurezzaalcoordinatoreperl’esecuzione.

ARTICOLO 98Requisitiprofessionalidelcoordinatoreperlaprogettazione,delcoordinatoreperl’esecuzionedeilavori

1. Ilcoordinatoreper laprogettazioneeilco-ordinatore per l’esecuzione dei lavori devo-noessereinpossessodeiseguentirequisiti:a) laurea magistrale conseguita in una delleseguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,LM-69,LM-73,LM-74,dicuialdecretodelmi-nistrodell’Universitàedellaricercaindata16marzo2007, pubblicatonel supplementoor-dinarioalla«Gazzettaufficiale»n.157del9lu-glio 2007, ovvero laurea specialistica conse-guitanelleseguenticlassi:4/S,da25/Sa38/S,77/S,74/S,86/S,dicuialdecretodelministrodell’Universitàedellaricercascientificaetec-nologica del 4 agosto 2000, pubblicato nelsupplementoordinarioalla«Gazzettaufficia-le» n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corri-spondente diploma di laurea ai sensi del de-cretodelministrodell’Istruzione,dell’univer-sitàedellaricercaindata5maggio2004,pub-blicatonella«Gazzettaufficiale»n. 196del21agosto2004,nonchéattestazione,dapartedidatoridi lavoroocommittenti,comprovantel’espletamentodiattivitàlavorativanelsetto-redellecostruzioniperalmenounanno;b)laureaconseguitanelleseguenticlassiL7,L8,L9,L17,L23,dicuialpredettodecretomi-nisteriale indata 16marzo2007,ovvero lau-

reaconseguitanelleclassi 8,9, 10,4,di cuialcitato decretoministeriale in data 4 agosto2000,nonchéattestazione,dapartedidatoridi lavoro o committenti, comprovantel’espletamentodi attività lavorativenel set-toredellecostruzioniperalmenodueanni;c)diplomadigeometraoperito industria-leoperitoagrariooagrotecnicononchéat-testazione, da parte di datori di lavoro ocommittenti, comprovante l’espletamen-todiattivitàlavorativanelsettoredelleco-struzioniperalmenotreanni.2.Isoggettidicuialcomma1,devonoessere,altresì, inpossessodiattestatodi frequenza,converificadell’apprendimentofinale,aspe-cificocorso inmateriadi sicurezzaorganiz-zatodalleRegioni,mediantelestrutturetec-nicheoperantinelsettoredellaprevenzioneedellaformazioneprofessionale,o,inviaal-ternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istitutoitalianodimedicinasociale,dairispettivior-dini ocollegi professionali, dalleuniversità,dalleassociazionisindacalideidatoridilavo-roedeilavoratoriodagliorganismipariteti-ciistituitinelsettoredell’edilizia.3.Icontenuti, lemodalitàeladuratadeicor-sidicuialcomma2devonorispettarealme-noleprescrizionidicuiall’allegatoXIV.4.L’attestatodicuialcomma2nonèrichie-stopercoloroche,nonpiùinservizio,abbia-no svolto attività tecnica inmateria di sicu-rezza nelle costruzioni, per almeno cinqueanni,inqualitàdipubbliciufficialiodiincari-catidipubblicoservizioepercolorochepro-ducanouncertificatouniversitarioattestan-teilsuperamentodiunesamerelativoaunospecifico insegnamento del corso di laureanelcuiprogrammasianopresentiicontenu-timinimidicuiall’allegatoXIV,ol’attestatodi partecipazione a un corso di perfeziona-mento universitario con imedesimi conte-nuti minimi. L’attestato di cui al comma 2nonèrichiestopercolorochesonoinposses-sodellalaureamagistraleLM-26.5. Le spese connesse all’espletamento deicorsi di cui al comma 2 sono a totale caricodeipartecipanti.6. Le Regioni determinano la misura deglioneriperil funzionamentodeicorsidicuialcomma2,daesseorganizzati,daporsiacari-codeipartecipanti.

ARTICOLO 99Notificapreliminare

1.Ilcommittenteo ilresponsabiledei lavori,prima dell’inizio dei lavori, trasmette

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Art. 97. Obblighidell’impresa affidataria

L’impresaaffidataria,anchequandomera"intermediatrice"deilavori(dunquenoncoinvoltanell’esecuzionedeilavori),èsoggettaagliobblighiprevistidallanorma,alparidell’impresaaffidatariaesecutricestrictosensu.QuestaparificazioneappareproblematicacomelacreazionediunsecondobinariodivigilanzaparalleloaquellodelCseconilqualepuòentrareinconflitto,essendoinnegabilechel’areafunzionaleediinteressifacentecapoall’impresarisultarealisticamenteantiteticaecontrappostaall’areafunzionaledellacommittenza

Art. 98. Requisiti deicoordinatori

Ititolidistudioeprofessionalideicoordinatorisonostatiattualizzati,rispettoallaprevisionedell’articolo10deldecretolegislativo494/96,eicontenutielemodalitàdeicorsidiqualificazioneprofessionalesonostatinormatiall’allegatoXIVdelTestoUnico

Art. 99. Notificapreliminare

Ladisciplinadellanotificapreliminarericalcaleprevisionidell’articolo11deldecretolegislativo494/96

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all’aziendaunitàsanitarialocaleealladirezio-ne provinciale del lavoro territorialmentecompetenti lanotificapreliminareelaborataconformemente all’allegato XII, nonché glieventualiaggiornamentineiseguenticasi:a)cantieridicuiall’articolo90,comma3;b) cantieri che, inizialmente non soggettiall’obbligodinotifica,ricadononellecatego-riedicuialla letteraa)pereffettodivariantisopravvenuteincorsod’opera;c) cantieri in cui opera un’unica impresa lacuientitàpresuntadi lavorononsia inferio-readuecentouomini-giorno.2.Copiadellanotificadeve essere affissa inmanieravisibilepressoilcantiereecustodi-taadisposizionedell’organodivigilanzater-ritorialmentecompetente.3.Gliorganismipariteticiistituitinelsettoredelle costruzioni in attuazione dell’articolo51 del presente decreto legislativo possonochiederecopiadeidatirelativiallenotifichepreliminaripressogliorganidivigilanza.

ARTICOLO 100Pianodisicurezzaedicoordinamento

1.IlPianoècostituitodaunarelazionetecni-ca e prescrizioni correlate alla complessitàdell’opera da realizzare e alle eventuali fasicritiche del processo di costruzione, atte aprevenireoridurreirischiperlasicurezzaela salute dei lavoratori, ivi compresi i rischiparticolaridicuiall’allegatoXI,nonchélasti-ma dei costi di cui al punto 4 dell’allegatoXV. Il piano di sicurezza e coordinamento(Psc)ècorredatodatavoleesplicativedipro-getto, relative agli aspetti della sicurezzacomprendenti almeno una planimetriasull’organizzazionedelcantieree,ovelapar-ticolarità dell’opera lo richieda, una tavolatecnica sugli scavi. I contenuti minimi delpianodisicurezzaedicoordinamentoel’in-dicazionedellastimadeicostidellasicurez-zasonodefinitinell’allegatoXV.2. Il piano di sicurezza e coordinamento èparteintegrantedelcontrattodiappalto.3. I datori di lavorodelle impreseesecutriciei lavoratoriautonomisonotenutiadattua-requantoprevistonelpianodicuialcomma1enelpianooperativodisicurezza.4. Idatoridi lavorodelle impreseesecutricimettono a disposizione dei rappresentantiper lasicurezzacopiadelpianodisicurezzaedicoordinamentoedelpianooperativodisicurezzaalmenodiecigiorniprimadell’ini-ziodeilavori.5.L’impresachesiaggiudicailavorihafacol-

tàdipresentareal coordinatoreper l’esecu-zionepropostediintegrazionealpianodisi-curezza e di coordinamento, ove ritenga dipotermeglio garantire la sicurezzanel can-tiere sulla base della propria esperienza. Innessuncasoleeventualiintegrazioniposso-no giustificare modifiche o adeguamentodeiprezzipattuiti.6.Ledisposizioni del presente articolononsiapplicanoailavorilacuiesecuzioneimme-diataènecessariaperprevenireincidentiim-minentioperorganizzareurgentimisuredisalvataggio.

ARTICOLO 101Obblighiditrasmissione

1.Ilcommittenteoilresponsabiledei lavoritrasmetteilpianodisicurezzaedicoordina-mentoatutteleimpreseinvitateapresenta-reofferteperl’esecuzionedeilavori. Incasodiappaltodioperapubblicasiconsideratra-smissione lamessaadisposizionedelpianoatuttiiconcorrentiallagaradiappalto.2.Primadell’iniziodeilavoril’impresaaffida-tariatrasmetteilpianodicuialcomma1alleimpreseesecutricieailavoratoriautonomi.3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori cia-scuna impresa esecutrice trasmette il pro-priopianooperativo di sicurezza all’impre-sa affidataria, la quale, previa verifica dellacongruenzarispettoalproprio, lotrasmettealcoordinatoreperl’esecuzione.Ilavorihan-noiniziodopol’esitopositivodellesuddetteverifiche che sono effettuate tempestiva-menteecomunquenonoltre15giornidall’av-venutaricezione.

ARTICOLO 102Consultazionedeirappresentantiperlasicurezza

1.Primadell’accettazionedel pianodi sicu-rezza e di coordinamento di cui all’articolo100edellemodifichesignificativeapportateallostesso,ildatoredilavorodiciascunaim-presa esecutrice consulta il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza e gli fornisceeventualichiarimentisulcontenutodelpia-no. Ilrappresentantedei lavoratoriper lasi-curezza ha facoltà di formulare proposte alriguardo.

ARTICOLO 103Modalitàdiprevisionedeilivellidiemissionesonora

1.L’emissione sonoradi attrezzature di la-voro,macchineeimpiantipuòesserestima-

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Art. 100. Piano disicurezza ecoordinamentoLadisciplinadelPsc

riproducel’articolo12deldecreto494/96,salvochepericontenutiminimiel’indicazionedellastimadeicostidellasicurezza,definitiall’allegatoXVdelTestounico.Apprezzabilel’interventodisistematizzazione

Art.101. Obblighi ditrasmissioneIlsistemaditrasmissione

deipianidisicurezzaèrimastoinvariato,salvocheperlapartesulflussotraimpreseesecutricieimpresaaffidataria

Art. 102. Consultazionedei rappresentantiLanorma,riprendendo

l’articolo14deldecreto494/96,tendeatrasfonderenelsistemadellasicurezza"integrata"dicantiereilmodellosinergicoecompartecipativopropriodelmodelloaziendaletradizionale.Scomparelasanzionepenaleincasodiinosservanzadeldatore

Art. 103. Emissioni sonoreLaprevisione

dell’articolo16deldecreto494/96èstatasemplificata,mettendoneinevidenzalanaturaprognosticaevalutativaindiretta

Art. 104. ObblighiparticolariL’articoloindividuauna

seriedidisposizionipericantiericonduratainferioreai200giornilavorativi

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ta in fase preventiva facendo riferimento alivellidirumorestandardindividuatidastu-diemisurazionilacuivaliditàèriconosciu-ta dalla Commissione consultiva perma-nentedicuiall’articolo6,riportandolafon-tedocumentalecuisièfattoriferimento.

ARTICOLO 104

Modalitàattuativediparticolariobblighi

1.Neicantieri lacuiduratapresuntadeilavo-rièinferioreai200giornilavorativi,l’adempi-mentodiquantoprevistodall’articolo102co-stituisceassolvimentodell’obbligodi riunio-nedicuiall’articolo35, salvomotivatarichie-stadelrappresentantedeilavoratoriperlasi-curezza.2.Neicantieri lacuiduratapresuntadeilavo-riè inferioreai200giorni lavorativi, eovesiaprevistalasorveglianzasanitariadicuiall’arti-colo 41, la visita delmedico competente agliambientidilavoroincantieri7aventicaratte-risticheanalogheaquelligiàvisitatidallostes-so medico competente e gestiti dalle stesseimprese,èsostituitaointegrata,agiudiziodelmedicocompetente,conl’esamedipianidisi-curezza relativi ai cantieri in cui svolgono laloroattivitàilavoratorisoggettiallasuasorve-glianza. Ilmedico competente visita almenounavolta all’anno l’ambiente di lavoro in cuisvolgono la loro attività i lavoratori soggettiallasuasorveglianza.3.Fermorestandoquantoprevistodall’artico-lo 37, i criteri e i contenuti per la formazionedeilavoratoriedeilororappresentantiposso-noesseredefiniti dalleparti sociali in sededicontrattazionenazionaledicategoria.4.Idatoridilavoro,quandoèprevistoneicon-trattidiaffidamentodei lavoricheilcommit-tenteoilresponsabiledeilavoriorganizziap-positoserviziodiprontosoccorso,antincen-dioedevacuazionedeilavoratori,sonoesone-rati da quanto previsto dall’articolo 18, com-ma1, letterab).

Capo IINormeperlaprevenzionedegliinfortunisullavoronellecostruzionieneilavoriinquota

Sezione ICampodiapplicazione

ARTICOLO 105Attivitàsoggette

1. Le norme del presente Capo si applica-noalleattivitàche,dachiunqueesercitateeallequali sianoaddetti lavoratori subor-

dinati o autonomi, concernono la esecu-zione dei lavori di costruzione,manuten-zione, riparazione, demolizione, conser-vazione, risanamento, ristrutturazione oequipaggiamento, la trasformazione, ilrinnovamento o lo smantellamento diopere fisse, permanenti o temporanee, inmuratura, in cemento armato, inmetallo,in legno o in altri materiali, comprese lelinee e gli impianti elettrici, le opere stra-dali, ferroviarie, idrauliche, marittime,idroelettriche, di bonifica, sistemazioneforestale e di sterro. Costituiscono, inol-tre, lavori di costruzione edile o di inge-gneria civile gli scavi, e il montaggio e losmontaggiodi elementi prefabbricati uti-lizzati per la realizzazionedi lavori edili odi ingegneria civile. Lenormedelpresen-te Capo si applicano ai lavori in quota dicuialpresenteCapoeainognialtraattivi-tà lavorativa.

ARTICOLO 106Attivitàescluse

1.LedisposizionidelpresenteCapononsiapplicano:a) ai lavori di prospezione, ricerca e colti-vazionedellesostanzeminerali;b)alleattivitàdiprospezione, ricerca, col-tivazioneestoccaggiodegli idrocarburi li-quidiegassosinelterritorionazionale,nelmareterritorialeenellapiattaformaconti-nentale e nelle altre aree sottomarine co-munquesoggetteaipoteridelloStato;c)ai lavori svolti inmare.

ARTICOLO 107Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alpresenteCaposiintendeperlavoroinquo-ta: attività lavorativa che espone il lavora-torealrischiodicadutadaunaquotapostaadaltezza superiorea 2metri rispettoaunpianostabile.

Sezione IIDisposizionidicaratteregenerale

ARTICOLO 108Viabilitàneicantieri

1. Durante i lavori deve essere assicuratanei cantieri la viabilità delle persone e deiveicoliconformementealpunto1dell’alle-gatoXVIII.

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Art. 105. Le attivitàsoggette, lavori in quotaQuestenormeeirelativi

adempimentivalgonopergliinterventidiopereediliodiingegneriacivile,regolamentateinprecedenzadaldecretolegislativo494/96.Nonèunlavoroinquotacherichiedel’applicazionediquestospecificoCapodeltestolegislativomailtipodiambientenelqualequestovieneeseguito.Lacostruzionediunimpiantoindustrialediproduzionenonrientravagiànelcampodiapplicazionedeldecretolegislativo494/96edoggièconfermato.Ciònontogliechedebbano,comunque,essererispettateneicasichenonrientranonelcampodiapplicazionediquestoCapo,machehannoglistessirischi,lestessedisposizionitecnichedisicurezzaprevisteperilavorineicantieriedili

Art. 106. Le attivitàescluseLeattivitàdilavoro

previstedall’articolo106sonoregolamentatedaldecretolegislativo624/1996

Art. 107. DefinizioniDefinizionelavoroin

quota

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ARTICOLO 109Recinzionedelcantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavorieffettuati,deveesseredotatodi recinzioneavente caratteristiche idonee a impedirel’accessoagliestraneialle lavorazioni.

ARTICOLO 110Luoghiditransito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti asbalzo, scaleaereeesimilideveessere im-peditoconbarriereoprotettoconl’adozio-nedimisureocauteleadeguate.

ARTICOLO 111Obblighideldatoredilavoronell’usodiattrezzatureperlavoriinquota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavoritemporaneiinquotanonpossonoessereese-guitiincondizionidisicurezzaeincondizio-niergonomicheadeguateapartiredaunluo-go adatto allo scopo, sceglie le attrezzaturedilavoropiùidoneeagarantireemantenerecondizionidi lavorosicure, inconformitàaiseguenticriteri:a)prioritàallemisurediprotezionecolletti-va rispetto allemisuredi protezione indivi-duale;b) dimensioni delle attrezzaturedi lavoroconfacentiallanaturadei lavoridaesegui-re,allesollecitazioniprevedibilieaunacir-colazioneprivadi rischi.2. Il datoredi lavoro sceglie il tipopiù ido-neodi sistemadiaccessoaiposti di lavorotemporanei in quota in rapporto alla fre-quenza di circolazione, al dislivello e alladurata dell’impiego. Il sistema di accessoadottatodeve consentire l’evacuazione incaso di pericolo imminente. Il passaggiodaunsistemadiaccessoapiattaforme,im-palcati, passerelle e viceversa non devecomportarerischiulterioridicaduta.3. Il datore di lavoro dispone affinché siautilizzata una scala a pioli quale posto dilavoro in quota solo nei casi in cui l’uso dialtre attrezzature di lavoro consideratepiù sicure non è giustificato a causa del li-mitatolivellodirischioedellabrevedura-ta di impiego oppure delle caratteristicheesistentideisiti chenonpuòmodificare.4. Il datore di lavoro dispone affinché sia-no impiegati sistemi di accesso e di posi-zionamentomediantefuniallequaliillavo-ratore è direttamente sostenuto, soltantoincircostanzeincui,aseguitodellavaluta-zione dei rischi, risulta che il lavoro puòessere effettuato in condizioni di sicurez-

zael’impiegodiun’altraattrezzaturadi la-voro considerata più sicura non è giustifi-cato a causadella brevedurata di impiegoedelle caratteristiche esistenti dei siti chenonpuòmodificare.Lostessodatoredila-voroprevede l’impiegodi unsedilemuni-todiappositiaccessoriinfunzionedell’esi-to della valutazione dei rischi ed, in parti-colare, della durata dei lavori e dei vincolidicarattereergonomico.5. Ildatoredi lavoro, in relazioneal tipodiattrezzature di lavoro adottate in base aicommiprecedenti, individua lemisureat-te a minimizzare i rischi per i lavoratori,insiti nelle attrezzature in questione, pre-vedendo,ovenecessario, l’installazionedidispositivi di protezione contro le cadute.I predetti dispositivi devono presentareunaconfigurazioneeunaresistenzatalidaevitare o da arrestare le cadute da luoghidilavoroinquotaedaprevenire,perquan-topossibile,eventuali lesionidei lavorato-ri.Idispositividiprotezionecollettivacon-tro le cadute possono presentare interru-zionisoltantoneipuntiincuisonopresen-ti scaleapiolioagradini.6.Ildatoredilavoronelcasoincuil’esecu-zionediun lavorodi naturaparticolare ri-chiedel’eliminazionetemporaneadiundi-spositivo di protezione collettiva controlecadute, adottamisuredi sicurezzaequi-valentiedefficaci. Il lavoroèeseguitopre-via adozione di tali misure. Una volta ter-minato definitivamente o temporanea-mentedetto lavorodi naturaparticolare, idispositivi di protezione collettiva controlecadutedevonoessereripristinati.7.Ildatoredilavoroeffettuailavoritempo-raneiinquotasoltantoselecondizionime-teorologichenonmettonoinpericololasi-curezzae la salutedei lavoratori.8. Il datore di lavoro dispone affinché siavietato assumere e somministrare bevan-de alcoliche e superalcoliche ai lavoratoriaddetti ai lavori inquota.

ARTICOLO 112Idoneitàdelleopereprovvisionali

1.Leopereprovvisionalidevonoessereal-lestite con buonmateriale e a regola d’ar-te,proporzionateeidoneealloscopo;essedevono essere conservate in efficienzaper la interaduratadel lavoro.2.Primadi reimpiegareelementi dipon-teggi di qualsiasi tipo si deve provvede-re alla loro verifica per eliminare quellinon ritenuti più idonei ai sensi dell’alle-gatoXIX.

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Art. 108-110. Il cantiere

Leindicazionidell’allegatoXVIIIedegliarticoli109e110nonmodificanoledisposizionilegislativecontenutenelDpr164/1956

Art. 111. Gli obblighi deldatore e i lavori in quota

L’articolo111ribadisceleprescrizionidisicurezzaesistentinellalegislazioneattuale.Ovviamenteribadiscecheidispositividiprotezioneindividualedevonoessereutilizzatisoloquandononsiapossibileintervenireconprotezionicollettivechepossanoevitaredannidacadutadall’alto.Vistochenell’articolosiimponealdatoredilavorodiscegliereprioritariamentemisureditipocollettivorispettoaquelleindividualièdoverosoricordarecheesistonolenormeUNIEN1263parte1e2riguardantileretidisicurezza.Ognialtradisposizionelegislativa,qualelalimitazionedell’utilizzodellescaleapioli,previstadall’attualetestoeragiàprevistanelleleggiprecedenti.L’unicanovitàèilfattocheildatoredevedisporreaffinchésiavietatoassumereesomministrarebevandealcolicheesuperalcolicheailavoratoriaddettiailavoriinquota

Art. 112. Le opereprovvisionali

L’articolo112nonintroducenovitàrispettoalladisciplinaprevigente

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ARTICOLO 113Scale

1.Le scale fisse a gradini, destinate al nor-maleaccessoagliambientidilavoro,devo-no essere costruite e mantenute in mododa resistere ai carichi massimi derivantidaaffollamentopersituazionidiemergen-za. I gradini devono avere pedata e alzatadimensionate a regola d’arte e larghezzaadeguata alle esigenze del transito. Dettescaleedirelativipianerottolidevonoesse-re provvisti, sui lati aperti, di parapettonormale o di altra difesa equivalente. Lerampedelimitatedadueparetidevonoes-seremunitedialmenouncorrimano.2.Lescaleapiolidialtezzasuperioreame-tri5, fissatesuparetio incastellatureverti-cali o aventi una inclinazione superiore a75 gradi, devono essere provviste, a parti-re dametri 2,50 dal pavimento o dai ripia-ni, di una solida gabbiametallica di prote-zioneaventemaglieoaperturedi ampiez-za tale da impedire la caduta accidentaledella persona verso l’esterno. La paretedellagabbiaopposta al pianodeipioli nondevedistaredaquestipiùdicentimetri60.Ipiolidevonodistarealmeno15centimetridallapareteallaquale sonoapplicati oallaquale la scala è fissata. Quando l’applica-zionedellagabbiaalle scalecostituisca in-tralcioall’esercizioopresentinotevolidif-ficoltà costruttive, devono essere adotta-te, in luogodella gabbia, altremisuredi si-curezzaatte adevitare la cadutadelleper-soneperuntrattosuperioreadunmetro.3.Le scale semplici portatili (amano) de-vonoessere costruite conmateriale adat-toallecondizionidi impiego,devonoesse-re sufficientemente resistenti nell’insie-me e nei singoli elementi e devono averedimensioni appropriate al lorouso.Dettescale, se di legno, devono avere i pioli fis-sati aimontantimediante incastro. I piolidevono essere privi di nodi. Tali pioli de-vono essere trattenuti con tiranti in ferroapplicati sotto i due pioli estremi; nellescale lunghepiùdi4metrideveessereap-plicatoancheuntiranteintermedio.Èvie-tato l’usodi scalechepresentino listelli dilegno chiodati sui montanti al posto deipioli rotti. Esse devono inoltre essereprovvistedi:a)dispositiviantisdrucciolevolialleestre-mità inferiorideiduemontanti;

b)gancidi trattenutaoappoggiantisdruc-ciolevoli alle estremità superiori, quandosia necessario per assicurare la stabilitàdellascala.4.Per le scale provviste alle estremità su-periori di dispositivi di trattenuta, anchescorrevoli su guide, non sono richieste lemisure di sicurezza indicate nelle letterea) e b) del precedente comma. Le scale amano usate per l’accesso ai vari piani deiponteggi e delle impalcature non devonoessere poste l’una in prosecuzione dell’al-tra.Lescalecheservonoacollegarestabil-mente due ponti, quando sono sistemateversolaparteesternadelponte,devonoes-sereprovviste sul lato esternodi un corri-manoparapetto.5. Quando l’uso delle scale, per la loro al-tezza o per altre cause, comporti pericolodi sbandamento, esse devono essere ade-guatamente assicurate o trattenute al pie-dedaaltrapersona.6. Ildatoredi lavoroassicurache lescaleapioli siano sistemate inmododa garantirela lorostabilitàdurante l’impiegoesecon-do iseguenticriteri:a) lescaleapioliportatilidevonopoggiaresu un supporto stabile, resistente, di di-mensioni adeguate e immobile, in mododa garantire la posizione orizzontale deipioli;b) le scale a pioli sospese devono essereagganciate inmodosicuroe, adeccezionedellescaleafuni, inmanierataledaevitarespostamenti e qualsiasi movimento dioscillazione;c) lo scivolamento del piede delle scale apioli portatili, durante il lorouso, deve es-sere impeditocon fissaggiodellapartesu-periore o inferiore dei montanti, o conqualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricor-rendo a qualsiasi altra soluzione di effica-ciaequivalente;d) le scale apioli usateper l’accessodevo-no essere tali da sporgere a sufficienza ol-tre il livellodi accesso, amenochealtridi-spositivigarantisconounapresasicura;e)lescaleapiolicompostedapiùelementiinnestabilioasfilodevonoessereutilizza-te inmodo da assicurare il fermo recipro-codeivarielementi;f)lescaleapiolimobilidevonoesserefissa-testabilmenteprimadiaccedervi.7. Ildatoredi lavoroassicurache lescalea

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Art. 113. Le scaleLedisposizionidilegge

sonochiare.Ilrapportofrapedataealzataconsiderataaregolad’arteusualmentedevonorispettarequestaregola:duealzatepiùlapedatadeveesserecompresafra63e65centrimetri.IlparapettoeilcorrimanodevonoessereinstallatisecondolenormetecnichedalterzogradinoinsuRispettoalle

disposizionilegislativeprevigenti,ilTestounicoprevedechesiapossibileadottare,rispettoaunaprotezionestrutturaledellescaleapioliquandol’applicazionedellagabbiacostituiscaintralcioall’esercizioopresentinotevolidifficoltàcostruttive,altremisuredisicurezzaatteaevitarelacadutadellepersoneperuntrattosuperioreaunmetro.AquestoriguardoèdoverososegnalarecheèstatapubblicatalanormaUNIENISO14122-3:2003«Sicurezzadelmacchinario-Mezzidiaccessopermanentialmacchinario-Scale,scaleacastelloeparapetti».LecaratteristichecostruttivediquestescalesonodeterminatedallenormeeuropeeUNIEN131parte1e2equindigliutilizzatoridevonochiedereunacertificazionedapartedeicostruttorichelascalaacquistatasiaconformeaquestenormeeuropeeTuttelealtre

prescrizionieranogiàcontenutenellalegislazionedeglianniCinquanta

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pioli sianoutilizzate inmododa consenti-reai lavoratorididisporreinqualsiasimo-mentodiunappoggioediunapresasicuri.Inparticolareiltrasportoamanodipesisuuna scala a pioli non deve precludere unapresasicura.8. Per l’uso delle scale portatili compostedidueopiùelementi innestati (tipoall’ita-liana o simili), oltre quanto prescritto nelcomma 3, si devono osservare le seguentidisposizioni:a) la lunghezzadellascala inoperanonde-vesuperare i 15metri, salvoparticolariesi-genze, nel qual caso leestremità superioridei montanti devono essere assicurate aparti fisse;b) le scale in opera lunghe più di 8 metridevono essere munite di rompitratta perridurre la frecciadi inflessione;c) nessun lavoratore deve trovarsi sullascala quando se ne effettua lo spostamen-to laterale;d)durantel’esecuzionedeilavori,unaper-sonadeveesercitaredaterraunacontinuavigilanzadellascala.9. Le scale doppie non devono superarel’altezzadimetri5edevonoessereprovvi-stedicatenadiadeguata resistenzaodial-tro dispositivo che impedisca l’aperturadella scala oltre il limite prestabilito di si-curezza.10. È ammessa la deroga alle disposizionidicaratterecostruttivodicuiaicommi3,8e9perlescaleportatiliconformiall’allega-toXX.

ARTICOLO 114Protezionedeipostidilavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze deiponteggiodelpostodicaricamentoesolle-vamento dei materiali vengono impastaticalcestruzziemalteoeseguitealtreopera-zioniacaratterecontinuativoilpostodila-vorodeveessereprotettodaunsolido im-palcato sovrastante, contro la caduta dimateriali.2.Ilpostodicaricoedimanovradegliarga-niaterradeveesseredelimitatoconbarrie-raperimpedirelapermanenzaediltransi-tosotto i carichi.3.Neilavorichepossonodarluogoaproie-zionedi schegge, comequelli di spaccatu-raoscalpellaturadiblocchiopietreesimi-li, devonoesserepredisposti efficacimez-

zi di protezione a difesa sia delle personedirettamenteaddettea tali lavori siadi co-lorochesostanootransitano invicinanza.Talimisurenonsono richiesteper i lavoridi normale adattamento di pietrame nellacostruzionedimuraturacomune.

ARTICOLO 115Sistemidiprotezionecontrolecadutedall’alto

1.Neilavoriinquotaqualoranonsianosta-te attuate misure di protezione collettivacomeprevistoall’articolo111,comma1, let-tera a), del presente Capo, è necessariochei lavoratoriutilizzino idoneisistemidiprotezione composti da diversi elementi,nonnecessariamentepresenti contempo-raneamente,quali i seguenti:a)assorbitoridienergia;b)connettori;c)dispositivodiancoraggio;d)cordini;e)dispositivi retrattili;f)guideo lineevita flessibili;g)guideo lineevita rigide;h) imbracature.2. Il sistema di protezione, certificato perl’usospecifico,devepermettereunacadu-ta liberanonsuperiorea 1,5metri o, inpre-senzadidissipatoredienergiaa4metri.3. Il cordinodeve essere assicurato, diret-tamenteomedianteconnettore lungounaguidaolineavita,apartistabilidelleoperefisseoprovvisionali.4.Neilavorisupali il lavoratoredeveesse-remunito di ramponi omezzi equivalentiedi idoneodispositivoanticaduta.

ARTICOLO 116Obblighideidatoridilavoroconcernentil’impiegodisistemidiaccessoediposizionamentomediantefuni

1. Ildatoredi lavoro impiegasistemidi ac-cesso e di posizionamento mediante funiinconformitàai seguenti requisiti:a)sistemacomprendentealmenoduefuniancorate separatamente, una per l’acces-so, ladiscesae il sostegno,detta funedi la-voro e l’altra con funzione di dispositivoausiliario, detta fune di sicurezza. È am-messo l’uso di una fune in circostanze ec-cezionali in cui l’uso di una seconda funerende il lavoro più pericoloso e se sonoadottatemisure adeguate per garantire lasicurezza;b) lavoratori dotati di un’adeguata imbra-

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Art. 114. Protezione dei

posti di lavoro

QuestoarticolononinnovanullarispettoalDpr164/56,abrogatoconquestodecretolegislativo

Art. 115. Cadute dall’alto

Questoarticoloprevedechequandononsiapossibileattuaremisurediprotezionecollettivadiprotezionedicadutedall’alto,peresempioconretidiprotezione,sidebbanoutilizzaredispositividiprotezionepersonalichegarantiscanocomunqueunasicurezzaperillavoratore.Idispositiviutilizzabilisononormatidalleseguentinormetecniche:UNIEN353-1:2003«Dispositividiprotezioneindividualecontrolecadutedall’alto.Dispositivianticadutaditipoguidatosuunalineadiancoraggiorigida»;UNIEN353-2:2003«Dispositividiprotezioneindividualecontrolecadutedall’alto-Dispositivianticadutaditipoguidatocomprendentiunalineadiancoraggioflessibile»;UNIEN360:2003«Dispositividiprotezioneindividualecontrolecadutedall’alto-Dispositivianticadutaditiporetrattile;UNI11158:2005«Dispositividiprotezioneindividualecontrolecadutedall’alto-Sistemidiarrestocaduta-Guidaperlaselezioneel’uso»

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caturadi sostegnocollegataalla funedi si-curezza;c) funedi lavoromunitadimeccanismi si-curi di ascesa e discesa e dotata di un siste-ma autobloccante volto a evitare la cadutanelcasoincuil’utilizzatoreperdailcontrol-lodeiproprimovimenti. La funedi sicurez-zadeveesseremunitadiundispositivomo-bile contro le cadute che segue gli sposta-mentidellavoratore;d)attrezziedaltri accessoriutilizzatidai la-voratori, agganciati alla loro imbracaturadisostegnooalsedileoadaltrostrumentoido-neo;e)lavoriprogrammatiesorvegliati inmodoadeguato, ancheal finedipoter immediata-mentesoccorrereillavoratoreincasodine-cessità.Ilprogrammadeilavoridefinisceunpianodiemergenza, letipologieoperative, idispositividiprotezione individuale, le tec-nichee leprocedureoperative,gli ancorag-gi,ilposizionamentodeglioperatori,imeto-didiaccesso,lesquadredilavoroegliattrez-zidilavoro;f)ilprogrammadilavorodeveesseredispo-nibilepressoiluoghidilavoroaifinidellave-rificadapartedell’organodivigilanzacom-petenteperterritoriodicompatibilitàaicri-teridicuiall’articolo111,commi1e2.2.Ildatoredilavorofornisceailavoratoriin-teressati una formazioneadeguataemirataalleoperazionipreviste,inparticolareinma-teriadiproceduredisalvataggio.3.Laformazionedicuialcomma2hacaratte-reteorico-praticoedeveriguardare:a)l’apprendimentodelletecnicheoperativeedell’usodeidispositivinecessari;b)l’addestramentospecificosiasustrutturenaturali,siasumanufatti;c)l’utilizzodeidispositividiprotezioneindi-viduale,lorocaratteristichetecniche,manu-tenzione,durataeconservazione;d)glielementidiprimosoccorso;e)irischioggettivielemisurediprevenzio-neeprotezione;f)leproceduredisalvataggio.4.Isoggettiformatori, ladurata,gli indirizzie i requisitiminimidivaliditàdeicorsisonoriportatinell’allegatoXXI.

ARTICOLO 117Lavoriinprossimitàdipartiattive

1.Quandooccorreeffettuarelavoriinpros-simità di linee elettricheodi impianti elet-trici conparti attivenonprotette o cheper

circostanzeparticolari sidebbanoritenerenon sufficientemente protette, ferme re-stando le norme di buona tecnica, si deverispettare almeno una delle seguenti pre-cauzioni:a)mettere fuori tensioneed insicurezza lepartiattivepertuttaladuratadei lavori;b) posizionare ostacoli rigidi che impedi-scanol’avvicinamentoallepartiattive;c) tenere inpermanenza,persone,macchi-ne operatrici, apparecchi di sollevamento,ponteggiedognialtraattrezzaturaadistan-zadisicurezza.2.Ladistanzadi sicurezza deve essere talechenonpossanoavvenirecontattidirettioscarichepericoloseperlepersonetenendoconto del tipo di lavoro, delle attrezzatureusateedelletensionipresenti.

Sezione IIIScavi e fondazioni

ARTICOLO 118Splateamentoesbancamento

1.Neilavoridisplateamentoosbancamen-to eseguiti senza l’impiego di escavatorimeccanici, le pareti delle fronti di attaccodevono avere una inclinazione o un trac-ciatotali, inrelazioneallanaturadel terre-no,daimpedire franamenti.Quandolapa-rete del fronte di attacco supera l’altezzadi metri 1,50, è vietato il sistema di scavomanuale per scalzamento alla base e con-seguentefranamentodellaparete.2.Quandoperlaparticolarenaturadelter-renoopercausadipiogge,di infiltrazione,di gelo o disgelo, o per altri motivi, sianodatemerefraneoscoscendimenti,devees-sereprovveduto all’armaturao al consoli-damentodel terreno.3. Nei lavori di escavazione con mezzimeccanici deve essere vietata la presenzadeglioperainelcampodiazionedell’esca-vatoreesulcigliodel frontediattacco.4.Ilpostodimanovradell’addettoall’esca-vatore, quando questo non sia munito dicabinametallica,deveessereprotettoconsolidoriparo.5.Ai lavoratori deve essere fatto esplicitodivietodiavvicinarsiallabasedellaparetedi attacco e, in quanto necessario in rela-zione all’altezza dello scavo o alle condi-zionidi accessibilità del cigliodellaplateasuperiore,lazonasuperioredipericolode-ve essere almenodelimitatamediante op-

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Art. 116. Obblighi

del datore di lavoro

QuandodevonoessereeffettuatilavoriinquotaneiqualidevonoessereutilizzatiDpispecificiperevitareunacadutadall’alto,occorreelaborareunpianodilavoroediemergenzaperpotersoccorrereillavoratoreindifficoltà.QuestopianodeveessereincantiereadisposizionedelleAutoritàdivigilanza.Lanormaimponecheilavoratoriinteressatidaquestotipodilavorosianoformatidaldatoredilavorotramiteorganizzazioniautorizzatesecondoquantoprevistodall’allegatoXXIdeldecretoesecondogliargomentidefinitisianell’articolo116chenell’allegatoXXI

Art. 117. Lavori

in parti attive

Questoarticolononinnovanullarispettoallalegislazioneprevigente,macosìcomeintantealtrepartideltestolegislativorichiamale«normedibuonatecnica»chedalpuntodivistalegislativononesistonoinquantoildecretolegislativo427/2000–recepimentodidisposizionilegislativecomunitarie(direttiva98/34/Ce)–definiscequestidocumentitecnici«normetecniche»cosìcomel’articolo2comma1letterau)diquestodecretolegislativo

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portunesegnalazioni spostabili col prose-guiredelloscavo.

ARTICOLO 119Pozzi,scaviecunicoli

1.Nello scavodipozzi edi trinceeprofondipiù di metri 1,50, quando la consistenza delterrenonondiasufficientegaranziadistabi-lità, anche in relazione alla pendenza dellepareti, si deve provvedere, man mano cheprocede lo scavo, all’applicazione delle ne-cessariearmaturedisostegno.2.Letavoledirivestimentodelleparetidevo-no sporgere dai bordi degli scavi di almeno30centimetri.3.Nelloscavodeicunicoli,amenochesitrat-ti di roccia che non presenti pericolo di di-stacchi,devonopredisporsi idoneearmatu-re per evitare franamenti della volta e dellepareti.Dettearmaturedevonoessereappli-catemanmanocheprocedeillavorodiavan-zamento;lalororimozionepuòessereeffet-tuata in relazione al progredire del rivesti-mentoinmuratura.4.Idoneearmatureeprecauzionidevonoes-sereadottatenellesottomurazioniequandoinvicinanzadeirelativiscavivisianofabbri-cheomanufattilecuifondazionipossanoes-serescoperteoindebolitedagliscavi.5.Nellainfissionedipalidifondazionedevo-noessereadottatemisureeprecauzioniperevitare che gli scuotimenti del terreno pro-ducanolesioniodannialleoperevicineconpericoloperilavoratori.6.Neilavoriinpozzidifondazioneprofondioltre3metrideveesseredisposto,aprotezio-nedeglioperaiaddettialloscavoedall’aspor-tazionedelmaterialescavato,unrobustoim-palcato con apertura per il passaggio dellabenna.7.Neipozzieneicunicolideveessereprevi-staunaadeguataassistenzaall’esternoelelo-rodimensionidevonoesseretalidapermet-tereilrecuperodiunlavoratoreinfortunatoprivodisensi.

ARTICOLO 120Depositodimaterialiinprossimitàdegliscavi

1.Èvietato costituire depositi dimaterialipresso il cigliodegli scavi.Qualora tali de-positisianonecessariper lecondizionidellavoro, si deveprovvedere alle necessariepuntellature.

ARTICOLO 121Presenzadigasnegliscavi

1.Quandosieseguonolavorientropozzi,fo-gne,cunicoli,caminiefosseingenere,devo-noessereadottateidoneemisurecontroipe-ricoliderivantidallapresenzadigasovapo-ri tossici, asfissianti, infiammabili o esplosi-vi, specie in rapporto alla natura geologicadel terrenooallavicinanzadi fabbriche,de-positi, raffinerie, stazionidicompressioneedidecompressione,metanodottieconduttu-re di gas, che possono dar luogo ad infiltra-zionedisostanzepericolose.2.Quandosiaaccertataosiadatemerelapre-senzadigas tossici, asfissiantio la irrespira-bilità dell’aria ambiente e non sia possibileassicurare una efficiente aerazione ed unacompletabonifica, i lavoratoridevonoesse-reprovvistidiidoneidispositividiprotezio-neindividualedellevierespiratorie,edesse-remuniti di idoneidispositivi diprotezioneindividuale collegati ad un idoneo sistemadi salvataggio, che deve essere tenutoall’esternodalpersonaleaddettoalla sorve-glianza. Questo deve mantenersi in conti-nuo collegamento con gli operai all’internoedessere ingradodisollevareprontamenteall’esternoil lavoratorecolpitodaigas.3. Possono essere adoperate lemaschere re-spiratorie, in luogo di autorespiratori, soloquando,accertatelanaturaelaconcentrazio-nedeigasovaporinocivioasfissianti,esseof-franogaranziadisicurezzaesemprechésiaas-sicurataunaefficaceecontinuaaerazione.4.Quandosi siaaccertata lapresenzadigasinfiammabili o esplosivi, deve provvedersiallabonificadell’ambientemedianteidoneaventilazione;deveinoltrevietarsi,anchedo-polabonifica,sesianodatemereemanazio-ni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi afiamma,dicorpiincandescentiediapparec-chicomunquesuscettibilidiprovocarefiam-me o surriscaldamenti atti a incendiare ilgas.5.Neicasiprevistidaicommi2,3e4,ilavora-tori devono essere abbinati nell’esecuzionedeilavori.

Sezione IVPonteggieimpalcatureinlegname

Articolo 122Ponteggieopereprovvisionali

1.Nei lavorichesonoeseguiti adun’altez-za superiore ai metri 2, devono essereadottate, seguendo lo sviluppo dei lavoristessi, adeguate impalcatureoponteggio

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Art. 118 e 119. ScaviConfermateperscavi

epozziledisposizionicontenutenelCapoIIIdelDpr164/56equindiledisposizionidileggesononotedaalmeno52anniacolorocheoperanonellecostruzioniedili.Leunichenovitàsonoleseguenti:nell’infissionedipalidifondazioneoccorreadottatemisureeprecauzioniperevitarechelevibrazioniimmessenelterrenoproducanolesioniodannialleoperevicineconpericoloperilavoratoriequandosioperaperlacostruzioneolamanutenzionedipozziedicunicolideveessereprevistaun’adeguataassistenzaall’esternoelelorodimensionidevonoesseretalidapermettereilrecuperodiunlavoratoreinfortunatoprivodisensi

Art. 120-121. Materiali egas vicini agli scaviLedisposizioniche

regolanoildepositodimaterialiinprossimitàdegliscavielapresenzadigasnegliscaviconfermanoilcontenuto,rispettivamente,degliarticoli14e15delDpr164/56

Art. 122. PonteggiprovvisionaliLasezioneIV,dedicata

aiponteggiealleimpalcature,siapreconledisposizionidettateperiponteggiprovvisionali,dausareperilavorieseguitiaun’altezzasuperioreaiduemetri

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idonee opere provvisionali o comunqueprecauzioni atte ad eliminare i pericoli dicadutadipersoneedicoseconformemen-tealpunto2dell’allegatoXVIII.

ARTICOLO 123Montaggioesmontaggiodelleopereprovvisionali

1. Ilmontaggio e lo smontaggio delle ope-re provvisionali devono essere eseguitisotto la diretta sorveglianza di un prepo-stoai lavori.

ARTICOLO 124Depositodimaterialisulleimpalcature

1.Sopra i pontidi servizio esulle impalca-ture ingenereèvietatoqualsiasi deposito,eccettuatoquellotemporaneodeimateria-li edattrezzinecessariai lavori.2. Il peso deimateriali e delle persone de-ve essere sempre inferiore a quello che èconsentito dalla resistenza strutturale delponteggio;lospaziooccupatodaimateria-li deve consentire imovimenti e lemano-vrenecessarieperl’andamentodellavoro.

ARTICOLO 125Disposizionedeimontanti

1. I montanti devono essere costituiti conelementiaccoppiati, icuipuntidisovrappo-sizione devono risultare sfalsati di almenoun metro; devono altresì essere verticali oleggermenteinclinativersolacostruzione.2.Perle impalcaturefinoa8metridialtez-za sono ammessi montanti singoli in unsolpezzo;per impalcaturedialtezzasupe-riore, soltantopergli ultimi 7metri imon-tantipossonoessereaelementisingoli.3. Ilpiededeimontantideveessere solida-menteassicuratoallabasediappoggioodiinfissioneinmodochesiaimpeditoognice-dimentoinsensoverticaleedorizzontale.4.L’altezzadeimontanti deve superaredialmeno metri 1,20 l’ultimo impalcato o ilpianodigronda.5.Ladistanza traduemontanti consecuti-vi non deve essere superiore ametri 3,60;può essere consentita una maggiore di-stanzaquandociòsiarichiestodaevidentimotividi eserciziodel cantiere, purché, intal caso, la sicurezza del ponteggio risultida un progetto redatto da un ingegnere oarchitetto corredato dai relativi calcoli distabilità.6. Il ponteggio deve essere efficacemente

ancoratoallacostruzionealmenoincorri-spondenza adogni due piani di ponteggioe ad ogni due montanti, con disposizionediancoraggi a romboodipariefficacia.

ARTICOLO 126Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passe-relle,leandatoie,chesianopostiadun’altez-zamaggioredi2metri,devonoessereprovvi-stisututtiilativersoilvuotodirobustopara-pettoeinbuonostatodiconservazione.

ARTICOLO 127Pontiasbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze nonpermettono l’impiego di ponti normali,possono essere consentiti ponti a sbalzopurché la lorocostruzione risponda a ido-nei procedimenti di calcolo e ne garanti-sca lasoliditàe lastabilità.

ARTICOLO 128Sottoponti

1.Gliimpalcatiepontidiserviziodevonoave-reunsottopontedisicurezza,costruitocomeilponte,adistanzanonsuperioreametri2,50.2.Lacostruzionedel sottopontepuòesse-re omessa per i ponti sospesi, per i ponti asbalzoequandovenganoeseguiti lavoridimanutenzione e di riparazione di duratanonsuperioreacinquegiorni.

ARTICOLO 129Impalcaturenellecostruzioniinconglomeratocementizio

1.Nella esecuzione di opere a struttura inconglomerato cementizio, quando non siprovveda alla costruzione da terra di unanormale impalcaturaconmontanti,primadi iniziare la erezione delle casseformeperilgettodeipilastriperimetrali,devees-seresistemato, incorrispondenzaalpianoraggiunto, un regolare ponte di sicurezzaa sbalzo, avente larghezza utile di almenometri 1,20.2.Learmaturedi sostegnodel casseroperil gettodella successiva solettaodella tra-ve perimetrale, non devono essere lascia-tesporgeredal filodel fabbricatopiùdi 40centimetriperl’affrancamentodellaspon-da esterna del cassero medesimo. Comesottopontepuòservire l’impalcatoopon-te a sbalzo costruito in corrispondenza alpianosottostante.

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Art. 123-124. Montaggioe smontaggio deiponteggi provvisionali edeposito di materialiIponteggipossono

esseremontatiesmontatisolosottoladirettasorveglianzadiunprepostoailavori.Èvietatodepositarematerialesuipontiesulleimpalcature:faeccezioneildepositotemporaneo

Art. 125-128.Realizzazione deiponteggi provvisionaliVieneregolatala

disposizionedeimontantiche,tral’altro,devonoesserecostituiticonelementiaccoppiaticonpuntidisovrapposizionesfalsatidialmenounmetroedevonoessereverticalioleggermenteinclinativersolacostruzione;inoltre,l’altezzadeimontantidevesuperaredialmeno1,2metril’ultimoimpalcato.Vengonopoifissativincoliperlacostruzionediparapetti(dicuidevonoesseredotatetutteleimpalcatureapiùdiduemetridialtezza),pontiasbalzo(ammessisenonèpossibileimpiegarepontinormali)esottoponti(obbigatoripertuttigliimpalcatieipontidiservizio)

Art. 129. Costruzioni inconglomeratocementizioMisuredisicurezzaad

hocperlacostruzionediopereastrutturainconglomeratocementizio

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3. In corrispondenzaai luoghidi transitoostazionamento deve essere sistemato,all’altezzadelsolaiodicoperturadelpianoterreno,unimpalcatodisicurezza(manto-vana) aprotezione contro la caduta dima-terialidall’alto.Taleprotezionepuòesseresostituitaconunachiusuracontinuaingra-ticci sul fronte del ponteggio, qualora pre-senti le stesse garanzie di sicurezza, o conlasegregazionedell’areasottostante.

ARTICOLO 130Andatoieepasserelle

1.Leandatoiedevonoaverelarghezzanonminore dimetri 0,60, quando siano desti-natesoltantoalpassaggiodi lavoratoriedimetri1,20,sedestinatealtrasportodimate-riali. La loro pendenza non deve esseremaggioredel 50percento.2. Le andatoie lunghe devono essere inter-rotte da pianerottoli di riposo a opportuniintervalli; sulle tavole delle andatoie devo-noesserefissatilistellitrasversaliadistanzanonmaggioredelpassodiunuomocarico.

Sezione VPonteggifissi

ARTICOLO 131Autorizzazioneallacostruzioneedall’impiego

1.La costruzione e l’impiego dei ponteggirealizzaticonelementiportantiprefabbri-cati,metallicionon,sonodisciplinatidallenormedellapresenteSezione.2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbri-cantechiedealministerodelLavoroedel-la previdenza sociale l’autorizzazione allacostruzione e all’impiego, corredando ladomanda di una relazione nella quale de-vono essere specificati gli elementi di cuiall’articoloseguente.3. IlministerodelLavoroedellaprevidenzasociale, in aggiunta all’autorizzazionedi cuial comma2 attesta, a richiesta e a seguito diesame della documentazione tecnica, la ri-spondenzadelponteggiogiàautorizzatoan-cheallenormeUNIEN12810eUNIEN12811operigiuntiallanormaUNIEN74.4.Possonoessereautorizzati alla costruzio-ne e all’impiego ponteggi aventi interassequalsiasitraimontantidellastessafilaacon-dizione che i risultati adeguatamente verifi-catidelleprovedicaricocondottesuprototi-pisignificativideglischemifunzionaligaran-tiscano la sussistenza dei gradi di sicurezzaprevistidallenormedibuonatecnica.

5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovoogni dieci anni per verificare l’adeguatez-za del ponteggio all’evoluzione del pro-gressotecnico.6. Chiunque intende impiegare ponteggideve farsi rilasciare dal fabbricante copiadell’autorizzazionedicuialcomma2edel-le istruzioni e schemi elencati al comma 1,lettered), e), f) eg)dell’articolo 132.7.IlministerodelLavoroedellapreviden-za sociale si avvale anche dell’Ispesl per ilcontrollo delle caratteristiche tecnichedeiponteggidichiaratedaltitolaredell’au-torizzazione, attraverso controlli a cam-pionepressolesedidiproduzione.

ARTICOLO 132Relazionetecnica

1. La relazione di cui all’articolo 131 devecontenere:a)descrizionedeglielementichecostituisco-noilponteggio, lorodimensioniconle tolle-ranzeammissibilieschemadell’insieme;b)caratteristichediresistenzadeimateria-liimpiegatiecoefficientidisicurezzaadot-tatiper i singolimateriali;c) indicazione delle prove di carico, a cuisonostati sottoposti i varielementi;d) calcolo del ponteggio secondo variecondizionidi impiego;e)istruzioniperleprovedicaricodelpon-teggio;f) istruzioni per il montaggio, impiego esmontaggiodelponteggio;g)schemi-tipodiponteggiocon l’indicazio-nedeimassimi ammessi di sovraccarico, dialtezzadeiponteggiedi larghezzadegli im-palcati per i quali non sussiste l’obbligo delcalcoloperognisingolaapplicazione.

ARTICOLO 133Progetto

1.Iponteggidialtezzasuperiorea20metriequelli per i quali nella relazione di calcolononsonodisponibililespecificheconfigura-zionistrutturaliutilizzateconirelativi sche-midi impiego,nonché lealtreopereprovvi-sionali, costituite da elementi metallici onon, oppuredi notevole importanza e com-plessità in rapportoalle lorodimensioni eaisovraccarichi, devono essere eretti in baseadunprogettocomprendente:a)calcolodi resistenzaestabilitàeseguitosecondo le istruzioni approvatenell’auto-rizzazioneministeriale;b)disegnoesecutivo.

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Art. 130. Passerelle

Fissativincoliallacostruzionedelleandatoieche,tral’altro,devonoesserelarghealmeno0,6metrisesonodestinatesoloalpassaggioe1,2metriseinvecevisitrasportaanchemateriale

Art. 131-133. Costruzione

ponteggi fissi

LasezioneVregolalacostruzioneel’impiegodeiponteggirealizzaticonelementiportantiprefabbricati.Perognitipodiponteggio,ilfabbricantedevechiederealministerodelLavorol’autorizzazione(chedeveessererinnovataognidiecianni)allacostruzioneeall’impiego.Ladomandadeveesserecorredatadaunarelazionetecnicachedeve,tral’altro,descrivereglielementichecostituisconoilponteggio,precisarelelorodimensionieindicarelecaratteristichediresistenzadeimaterialiimpiegati.IlministerodelLavorodeveancheattestare,arichiesta,larispondenzadelponteggioanormeUNI.Chivuoleutilizzareiponteggidevefarsirilasciaredalfabbricantecopiadell’autorizzazione.Percostruireponteggialtipiùdi20metriènecessariounprogetto(firmatodauningegnereoarchitetto),chedevecomprendereilcalcolodiresistenzaestabilità

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2.Dalprogetto,chedeveesserefirmatodaun ingegnere o architetto abilitato a nor-madi leggeall’eserciziodellaprofessione,deverisultarequantooccorreperdefinireilponteggioneiriguardideicarichi,dellesol-lecitazioniedell’esecuzione.3. Copia dell’autorizzazione ministeriale dicui all’articolo 131 e copia del progetto e deidisegniesecutividevonoesseretenuteedesi-bite, a richiesta degli organi di vigilanza, neicantieri in cui vengono usati i ponteggi e leopereprovvisionalidicuialcomma1.

ARTICOLO134Documentazione

1.Neicantieriincuivengonousatiponteggideveessere tenutaedesibita, a richiestade-gliorganidivigilanza,copiadelladocumen-tazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 ecopiadelpianodimontaggio,usoesmontag-gio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, icui contenuti sono riportati nell’allegatoXXIIdelpresenteTitolo.2.Le eventuali modifiche al ponteggio, chedevono essere subito riportate sul disegno,devonorestarenell’ambitodelloschema-ti-pochehagiustificato l’esenzionedall’obbli-godelcalcolo.

ARTICOLO135Marchiodelfabbricante

1.Glielementideiponteggidevonoportareimpressi, a rilievo o ad incisione, e comun-queinmodovisibileedindelebileilmarchiodelfabbricante.

ARTICOLO 136Montaggioesmontaggio

1.Nei lavori inquota ildatoredi lavoroprov-vede a redigere a mezzo di persona compe-tenteunpianodimontaggio, uso esmontag-gio(Pi.M.U.S.), infunzionedellacomplessitàdelponteggioscelto, conlavalutazionedellecondizioni di sicurezza realizzate attraversol’adozionedeglispecificisistemiutilizzatinel-laparticolarerealizzazioneeinciascunafasedi lavoro prevista. Tale piano può assumerelaformadiunpianodiapplicazionegeneraliz-zataintegratodaistruzionieprogettipartico-lareggiatiperglischemispecialicostituentiilponteggio,edèmessoadisposizionedelpre-postoaddettoallasorveglianzaedeilavorato-riinteressati.2.Nelserraggiodi piùasteconcorrenti inunnodo igiunti devonoessere collocati stretta-mentel’unovicinoall’altro.

3.Perognipianodipontedevonoessereappli-catiduecorrenti,dicuiunopuòfarepartedelparapetto.4.Ildatoredilavoroassicurache:a)loscivolamentodeglielementidiappoggiodi un ponteggio è impedito tramite fissaggiosuunasuperficiediappoggio,oconundispo-sitivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altrasoluzionediefficaciaequivalente;b)ipianidiposadeipredettielementidiappog-giohannounacapacitàportantesufficiente;c)ilponteggioèstabile;d)dispositiviappropriatiimpedisconolospo-stamento involontario dei ponteggi su ruotedurantel’esecuzionedeilavoriinquota;e)ledimensioni,laformaeladisposizionede-gliimpalcatidiunponteggiosonoidoneeallanaturadellavorodaeseguire,adeguateaicari-chidasopportaree talidaconsentireun’ese-cuzionedeilavorieunacircolazionesicure;f) ilmontaggio degli impalcati dei ponteggi ètaledaimpedirelospostamentodeglielemen-ticomponentidurantel’uso,nonchélapresen-zadispazivuotipericolosifraglielementichecostituisconogliimpalcatieidispositiviverti-calidiprotezionecollettivacontrolecadute.5.Ildatoredilavoroprovvedeadevidenziarele parti di ponteggio non pronte per l’uso, inparticolaredurante leoperazionidimontag-gio, smontaggio o trasformazione,mediantesegnaleticadiavvertimentodipericologene-rico e delimitandole con elementi materialicheimpedisconol’accessoallazonadiperico-lo,aisensidelTitoloV.6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggisianomontati, smontati o trasformati sotto ladiretta sorveglianza di un preposto, a regolad’arteeconformementealPi.M.U.S.,adoperadilavoratorichehannoricevutounaformazio-neadeguataemirataalleoperazionipreviste.7.Laformazionedicuialcomma6hacaratte-reteorico-praticoedeveriguardare:a) la comprensione del piano di montaggio,smontaggiootrasformazionedelponteggio;b)lasicurezzaduranteleoperazionidimontag-gio, smontaggio o trasformazione del ponteg-gioconriferimentoallalegislazionevigente;c)lemisurediprevenzionedeirischidicadu-tadipersoneodioggetti;d) le misure di sicurezza in caso di cambia-mentodelle condizionimeteorologichepre-giudizievoliallasicurezzadelponteggio;e)lecondizionidicaricoammissibile;f)qualsiasialtrorischiochelesuddetteopera-zionidimontaggio, smontaggioo trasforma-zionepossonocomportare.

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Art. 134-135.Documentazione emarchio dei ponteggifissiNeicantierideveessere

tenutaadisposizioneedessereesibitaarichiestadegliorganidivigilanzacopiadell’autorizzazioneallacostruzioneeall’impiego,delleistruzioniedeglischemicontenutinellarelazionetecnicae,perilavoriinquota,delpianodimontaggio,usoesmontaggio.Suglielementideiponteggideveessereimpressoilmarchiodelfabbricante

Art. 136. Montaggio esmontaggio dei ponteggifissiVieneregolatoilpianodi

montaggio,usoesmontaggio,cheildatoredilavorodevefarpredisporredaunapersonacompetenteperilavoriinquota.Nelpianodevonoesserevalutatelecondizionidisicurezza.Ildatoredilavorodevetral’altroassicurarechesiaimpeditoloscivolamentodeglielementidelponteggioelospostamentoinvolontariodeiponteggisuruote,cheipianidiposadeglielementidiappoggioabbianounacapacitàportantesufficienteecheilponteggiosiastabile.Inoltre,ècompitodeldatoredilavoroassicurarecheiponteggisianomontati,smontatietrasformatidalavoratorichehannoricevutaunaformazioneadeguata,dicarattereteorico-pratico

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8.Isoggettiformatori,ladurata,gliindirizziei requisitiminimidivaliditàdeicorsisonori-portatinell’allegatoXXI.

ARTICOLO 137Manutenzioneerevisione1.Ilresponsabiledelcantiere,adintervallipe-riodici o dopo violente perturbazioni atmo-sfericheoprolungata interruzionedi lavorodeveassicurarsidellaverticalitàdeimontan-ti, del giusto serraggio dei giunti, della effi-cienzadegliancoraggiedeicontroventi, cu-randol’eventualesostituzioneoilrinforzodielementiinefficienti.2. Ivarielementimetallicidevonoesseredi-fesi dagli agenti nocivi esterni con idonei si-stemidiprotezione.

ARTICOLO 138Normeparticolari1.Letavolechecostituisconol’impalcatode-vonoesserefissateinmodochenonpossanoscivolaresuitraversimetallici.2.Èconsentitoundistaccodelletavoledelpia-nodicalpestiodallamuraturanonsuperiorea30centimetri.3.Èfattodivietodigettaredall’altoglielemen-tidelponteggio.4.È fatto divieto di salire e scendere lungo imontanti.5.Per i ponteggi di cui alla presente Sezionevalgono,inquantoapplicabili, ledisposizionirelative ai ponteggi in legno. Sono ammessederoghe:a)alladisposizionedicuiall’articolo125,com-ma4,acondizioneche l’altezzadeimontantisuperidialmeno1metrol’ultimoimpalcatooilpianodigronda;b)alladisposizionedicuiall’articolo126,com-ma1,acondizionechel’altezzadelparapettosia non inferiore a 95 cm rispetto al piano dicalpestio;c)alladisposizionedicuiall’articolo126,com-ma1,acondizionechel’altezzadelfermapie-desianoninferiorea15cmrispettoalpianodicalpestio;d)alladisposizionedicuiall’articolo128,com-ma1,nelcasodiponteggidicuiall’articolo131,commi2e3,cheprevedanospecificischemi-tiposenzasottopontedisicurezza.

Sezione VIPonteggimovibiliARTICOLO 139Pontisucavalletti1. I ponti su cavalletti nondevono aver al-tezzasuperiore ametri 2 enondevonoes-seremontati sugli impalcatideiponteggi.

ARTICOLO 140Pontisuruoteatorre

1. I ponti su ruotedevonoaverebase am-pia inmododaresistere,con largomargi-nedi sicurezza,aicarichiealleoscillazio-ni cui possonoessere sottoposti durantegli spostamenti o per colpi di vento e inmodoche nonpossano essere ribaltati.2. Il piano di scorrimento delle ruote de-ve risultare livellato; il carico del pontesul terreno deve essere opportunamen-te ripartito con tavoloni o altro mezzoequivalente.3.Le ruote del ponte inoperadevonoes-sere saldamente bloccate con cunei dal-le due parti o sistemi equivalenti.4. I ponti su ruotedevonoessereancora-ti alla costruzione almeno ogni due pia-ni; è ammessa deroga a tale obbligo per iponti suruotea torreconformiall’allega-toXXIII.5. La verticalità dei ponti su ruote deveessere controllata con livello o con pen-dolino.6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavoriper le lineeelettrichedicontatto,nonde-vono essere spostati quando su di essi sitrovano lavoratori o carichi.

Sezione VIICostruzioniedilizie

ARTICOLO 141Strutturespeciali

1. Durante la costruzione o il consolida-mento di cornicioni di gronda e di operesporgenti daimuri, devono essere adotta-teprecauzioniperimpedirnelacaduta,po-nendo armature provvisorie atte a soste-nerle fino a che la stabilità dell’opera siacompletamenteassicurata.

ARTICOLO 142Costruzionidiarchi,volteesimili

1.Learmatureprovvisorieperlaesecuzio-nedimanufatti,qualiarchi,volte,architra-vi,piattabande,solai,scaleediqualsiasial-tra opera sporgente dalmuro, in cementoarmatooinmuraturadiognigenere,devo-noesserecostruite inmododaassicurare,inognifasedel lavoro, lanecessariasolidi-tàeconmodalitàtalidaconsentire,agettoocostruzioneultimata, il loroprogressivoabbassamentoedisarmo.

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Art. 137-138.Manutenzione,revisione e altre normesui ponteggi fissiAcaricodel

responsabiledelcantierel’obbligodiverificarelasicurezzadeiponteggiaintervalliperiodiciodopoviolenteperturbazioniatmosfericheoprolungatainterruzionedeilavori.

Art. 139-140. PonteggimovibiliLasezioneVIregolai

ponteggimovibili.Inparticolare,ipontisucavallettinonpossonoesserepiùaltididuemetrinémontatisulleimpalcature.Mentreperipontisuruoteèprevisto,tral’altro,cheabbianounabaseampiaechesianoancoratiallacostruzionealmenoogniduepiani

Art. 141. Costruzione distrutture specialiNellasezioneVIIsono

contenuteledisposizioniperlecostruzioniedilizie.Siprevedeche,nellacostruzionedicornicionidigrondaeoperesporgenti,devonoessereinstallatearmatureprovvisoriepersostenerle

Art. 142-145. ArmatureLearmatureprovvisorie

necessariepercostruirearchi,volteesimilidevonogarantiresoliditàinognifasedellavoro.Quellepergrandioperedevonoessereeseguitesuprogettoredattodauningegnereodaunarchitetto

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2.Learmatureprovvisoriepergrandiope-re, comecentineperponti adarco,per co-perture ad ampia luce e simili, che nonrientrinonegli schemidiusocorrente,de-vono essere eseguite su progetto redattoda un ingegnere o architetto, corredatodai relativicalcolidi stabilità.3. I disegni esecutivi, firmati dal progetti-stadicuialcommaprecedente,devonoes-sere esibiti sul posto di lavoro a richiestadegliorganidivigilanza.

ARTICOLO 143Posadellearmatureedellecentine

1. Prima della posa delle armature e dellecentinedisostegnodelleoperedicuiall’ar-ticoloprecedente,èfattoobbligodiassicu-rarsi della resistenza del terreno o dellestrutture sullequali essedebbonopoggia-re, in modo da prevenire cedimenti dellearmaturestesseodellestrutturesottostan-ti, con particolare riguardo a possibili de-gradazioniperpresenzad’acqua.

ARTICOLO 144Resistenzadellearmature

1. Le armature devono sopportare con si-curezza,oltreilpesodellestrutture,anchequello delle persone e dei sovraccarichieventuali,nonchélesollecitazionidinami-chechepossanodarluogoavibrazionidu-rante l’esecuzione dei lavori e quelle pro-dottedalla spintadelventoedell’acqua.2. Ilcaricogravantealpiededeipuntellidisostegnodeveessereopportunamentedi-stribuito.

ARTICOLO 145Disarmodellearmature

1. Ildisarmodellearmatureprovvisoriedicui al comma2 dell’articolo 142 deve esse-reeffettuatoconcauteladai lavoratorichehanno ricevuto una formazione adeguatae mirata alle operazioni previste sotto ladiretta sorveglianza del capo cantiere esempre dopo che il direttore dei lavori neabbiadata l’autorizzazione.2.È fatto divieto di disarmare qualsiasi ti-po di armatura di sostegno quando sullestrutture insistano carichi accidentali etemporanei.3.Nel disarmodelle armature delle operein calcestruzzo devono essere adottate lemisure precauzionali previste dalle nor-meperlaesecuzionedelleopereinconglo-meratocementizio.

ARTICOLO 146Difesadelleaperture

1.Leaperturelasciateneisolaionellepiat-taformedilavorodevonoesserecirconda-tedanormaleparapettoedatavola ferma-piede oppure devono essere coperte contavolato solidamente fissato e di resisten-zanoninferioreaquelladelpianodicalpe-stiodeipontidi servizio.2.Qualora leaperturevenganousateperilpassaggiodimaterialiodipersone,unlatodel parapettopuò essere costituito daunabarrieramobile non asportabile, che deveessere aperta soltanto per il temponeces-sarioalpassaggio.3.Leapertureneimuriprospicienti ilvuo-toovanicheabbianounaprofonditàsupe-rioreametri0,50devonoesseremunitedinormaleparapettoetavolefermapiedeop-pureessereconvenientementesbarrateinmododa impedire lacadutadipersone.

ARTICOLO 147Scaleinmuratura

1.Lungolerampeeipianerottolidellesca-lefisseincostruzione,finoallaposainope-radelleringhiere,devonoesseretenutipa-rapetti normali con tavole fermapiede fis-sati rigidamenteastruttureresistenti.2. Il vano-scala deve essere coperto conuna robusta impalcatura posta all’altezzadelpavimentodelprimopianoadifesadel-lepersonetransitantialpianoterrenocon-tro lacadutadeimateriali.3. Sulle rampe delle scale in costruzioneancoramancantidigradini,qualoranonsi-ano sbarrate per impedirvi il transito, de-vono essere fissati intavolati larghi alme-no 60 centimetri, sui quali devono essereapplicati trasversalmente listelli di legnoposti a distanza non superiore a 40 centi-metri.

ARTICOLO 148Lavorispeciali

1.Primadiprocedereallaesecuzionedila-vori su lucernari, tetti, coperture e simili,deve essere accertato che questi abbianoresistenza sufficiente per sostenere il pe-sodeglioperaiedeimaterialidi impiego.2.Nelcasoincuisiadubbiataleresistenza,devono essere adottati i necessari appre-stamenti atti a garantire la incolumitàdel-lepersoneaddette,disponendo,asecondadei casi, tavole sopra le orditure, sottopal-chi e facendo uso di idonei dispositivi diprotezione individualeanticaduta.

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Art. 142-145. (segue)Primadiposarele

armature,bisognaassicurarsidellaresistenzadelterrenoodellestrutturesucuipoggianoperprevenirecedimenti.Learmaturedevonosopportareconsicurezza,oltrealpesodellestrutture,anchequellodellepersone,deisovraccarichiedellesollecitazionidinamiche.Indicazioniancheperildisarmodellearmature.Perquellepergrandiopere,ildisarmodeveessereaffidatoalavoratorichehannoricevutounaformazioneadeguataemirata,sottolasorveglianzadelcapocantiereedopocheilcapocantiereabbiadatol’autorizzazione

Art. 146. ApertureLeaperturelasciatenei

solaionellepiattaformedilavoro,usateperfarpassarematerialiopersoneolasciateneimurichesiaffaccianosulvuoto,devonoessereprotette

Art. 147. Scale inmuraturaAnchelescalein

costruzionedevonoessereprotette.Semancalaringhiera,devonoesseredotatediparapettiesemancanoigradinisullerampevanofissatiintavolatilarghialmeno60centimetri

Art. 148. Tetti e lucernariPrimadieseguirelavori

sutettiolucernarideveessereverificatalalororesistenza

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ARTICOLO 149Paratoieecassoni

1.Paratoieecassonidevonoessere:a) ben costruiti, conmateriali appropriatiesolididotatidi resistenzasufficiente;b)provvistidall’attrezzaturaadeguataperconsentireai lavoratoridiripararsi incasodi irruzioned’acquaedimateriali.2. La costruzione, la sistemazione, la tra-sformazione o lo smantellamento di unaparatoiaodiuncassonedevonoessereef-fettuatisoltantosottoladirettasorveglian-zadiunpreposto.3.Ildatoredilavoroassicuracheleparato-ie e i cassoni vengano ispezionati a inter-valli regolari.

Sezione VIIIDemolizioni

ARTICOLO 150Rafforzamentodellestrutture

1. Prima dell’inizio di lavori di demolizio-neèfattoobbligodiprocedereallaverificadellecondizionidi conservazioneedi sta-bilitàdellevarie strutturedademolire.2. In relazione al risultato di tale verificadevono essere eseguite le opere di raffor-zamento e di puntellamento necessarie aevitareche,durantelademolizione,siveri-fichinocrolli intempestivi.

ARTICOLO 151Ordinedelledemolizioni

1.I lavorididemolizionedevonoprocede-re con cautela e con ordine, devono esse-reeseguitisotto lasorveglianzadiunpre-postoecondotti inmanieradanonpregiu-dicare la stabilità delle strutture portantio di collegamento e di quelle eventualiadiacenti.2.La successione dei lavori deve risultareda apposito programma contenuto nelPos, tenendo conto di quanto indicato nelPsc,oveprevisto,chedeveesseretenutoadisposizionedegliorganidivigilanza.

ARTICOLO 152Misuredisicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata conattrezzaturemanualideveesserefattaser-vendosi di ponti di servizio indipendentidall’opera indemolizione.2.Èvietatolavorareefarelavoraregliope-rai suimuri indemolizione.3.Gliobblighidicuiaicommi1e2nonsus-sistono quando trattasi di muri di altezzainferioreaiduemetri.

ARTICOLO 153Convogliamentodelmaterialedidemolizione

1. Ilmaterialedidemolizionenondevees-sere gettato dall’alto, ma deve essere tra-sportatooppureconvogliatoinappositica-nali,ilcuiestremoinferiorenondeverisul-tare ad altezza maggiore di due metri dallivellodelpianodi raccolta.2. I canali suddettidevonoesserecostruitiin modo che ogni tronco imbocchi neltronco successivo; gli eventuali raccordidevonoessereadeguatamenterinforzati.3. L’imboccatura superiore del canale de-ve essere realizzata inmodo che non pos-sanocaderviaccidentalmentepersone.4.Ove sia costituito da elementi pesantio ingombranti, ilmateriale didemolizio-ne deve essere calato a terra con mezziidonei.5. Durante i lavori di demolizione si deveprovvederearidurreilsollevamentodellapolvere, irrorando con acqua lemuraturee imaterialidi risulta.

ARTICOLO 154Sbarramentodellazonadidemolizione

1. Nella zona sottostante la demolizionedeveesserevietatalasostaeiltransito,de-limitandolazonastessaconappositi sbar-ramenti.2.L’accessoallo sboccodeicanalidi scari-coper il caricamentoe il trasportodelma-terialeaccumulatodeveessereconsentitosoltantodopochesiastatosospesoloscari-codall’alto.

ARTICOLO 155Demolizioneperrovesciamento

1.Salvol’osservanzadelle leggiedei rego-lamenti speciali e locali, la demolizione dipartidistruttureaventialtezzasul terrenononsuperiorea5metripuòessereeffettua-tamediante rovesciamentoper trazioneoperspinta.2.Latrazioneolaspintadeveessereeserci-tata inmodogradualeesenzastrappiede-ve essere eseguita soltanto su elementi distrutturaopportunamenteisolatidalrestodel fabbricato in demolizione inmodo danondeterminarecrolli intempestiviononprevistidialtreparti.3. Devono inoltre essere adottate le pre-cauzioninecessarieperlasicurezzadel la-voroquali: trazionedadistanzanonmino-rediunavoltaemezzol’altezzadelmuroodella struttura da abbattere e allontana-mentodeglioperaidallazona interessata.

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Art. 149. Paratoie ecassoniParatoieecassoni

devonoesserecostruiticonmaterialisolidi,sottolasorveglianzadiunprepostoevannoispezionatiaintervalliregolari

Art. 150-156. Demolizioniin sicurezzaLasezioneVIIIsioccupa

delledemolizioni.Inparticolare,primadiiniziareilavorioccorreverificarelastabilitàdellestrutturedademoliree,senecessario,dieseguireoperedirafforzamento

Art. 151-156. Le modalitàper le demolizioniIlavorididemolizione

vannoeseguiticoncautelaeordine,sottolasorveglianzadiunprepostoesenzapregiudicarelastabilitàdellestruttureportantiodicollegamento.Sonodettatemisureperlademolizionedeimuri,chenonsiapplicanosequestisonoaltimenodiduemetri.Perquantoriguardailmaterialedidemolizione,nonpuòesseregettatodall’altomadeveesseretrasportatooconvogliatoincanaliadhoc.Lazonasottostantelademolizionedeveesseresbarrata,perimpedirelasostaeiltransito.Selastrutturanonsuperaicinquemetridialtezza,puòesseredemolitaanchemedianterovesciamentopertrazioneospinta.Infine,alministerodelLavoroèdatalapossibilitàdisottoporreaverificheiponteggieleattrezzatureperlecostruzioni

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4. Il rovesciamento per spinta può essereeffettuatoconmartinetti soloperoperedialtezzanonsuperiore a 3metri, con l’ausi-lio di puntelli sussidiari contro il ritornodeglielementismossi.5.Deveessereevitato inognicasocheperlo scuotimento del terreno in seguito allacaduta delle strutture o di grossi blocchipossanoderivaredanniolesioniagliedifi-civicinioaopereadiacentipericoloseperi lavoratoriaddetti.

ARTICOLO 156Verifiche

1.IlministrodelLavoroedellaprevidenzasociale, sentita la Commissione consulti-va permanente, può stabilire l’obbligo disottoporreaverificheponteggieattrezza-turepercostruzioni, stabilendo lemodali-tàe l’organotecnico incaricato.

Capo IIISanzioni

ARTICOLO 157Sanzionipericommittentieiresponsabilideilavori

1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavo-ri sonopuniti:a)conl’arrestodatreaseimesioconl’am-menda da 2.500 a 10.000 euro per la viola-zione degli articoli 90, commi 1, secondoperiodo,3, 4e5;b) con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro perla violazione dell’articolo 90, comma 9,lettera a);c)conlasanzioneamministrativapecunia-ria da 1.200 a 3.600 euro per la violazionedell’articolo101, comma1,primoperiodo;d)conlasanzioneamministrativapecunia-ria da 2.000 a 6.000 euro per la violazionedell’articolo90,comma9, letterac).

ARTICOLO 158Sanzionipericoordinatori

1.Ilcoordinatoreperlaprogettazioneèpu-nito con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per laviolazionedell’articolo91, comma1.2.Ilcoordinatoreperl’esecuzionedeilavo-rièpunito:a) con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per laviolazione dell’articolo 92, comma 1, let-tere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto datre a seimesi ocon l’ammendada 3.000a

8.000europer la violazionedell’articolo92, comma 2;b) con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro perla violazione dell’articolo 92, comma 1,lettera d).

ARTICOLO 159Sanzioniperidatoridilavoro,idirigentieipreposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sonopuniti:a) con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per laviolazionedegli articoli96, comma1, let-tere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, com-ma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145,commi 1 e 2, 148;b)conl’arrestodadueaquattromesioconl’ammendada1.500a5.000europer lavio-lazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,commi1,2e3, 127, 129,comma1, 136,commi1, 2, 3,4, 5e6, 151, comma1, 152, comma1, 154;c)con l’arrestosinoaduemesiocon l’am-mendada 500a 2.000europer la violazio-ne degli articoli 96, comma 1, lettera d), e97,comma3,nonchéper laviolazionedel-ledisposizionidelCapoIIdelpresenteTi-tolononaltrimenti sanzionate;d) con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 1.200 a 3.600 euro per la viola-zione degli articoli 100, comma 4, e 101,commi 2 e 3.2. Ilprepostoèpunitonei limitidell’attivi-tà alla quale è tenuto in osservanza degliobblighigeneralidicui all’articolo 19:a)con l’arrestosinoaduemesiocon l’am-mendada 500a 2.000europer la violazio-ne degli articoli 96, comma 1, lettera a),100,comma3,121,136,commi5e6,137,com-ma1, 145,commi 1e2;b) con l’arresto sino aunmeseocon l’am-mendada 300a900europer laviolazionedegliarticoli 118,commi3e5, 123, 140,com-mi3e6, 152, comma2.

ARTICOLO 160Sanzioniperilavoratori

1. I lavoratoriautonomisonopuniti:a)conl’arrestodadueaquattromesioconl’ammendada1.000a5.000europerlavio-lazionedell’articolo100,comma3;b) con l’arresto fino a unmese o con l’am-mendada 500a 2.000europer la violazio-nedell’articolo94.2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fi-noaunmeseoconl’ammendada150a600europerlaviolazionedegliarticoli 124,138,commi3e4, 152, comma2.

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 157. Sanzioniper i committentie i responsabili dei lavoriL’articolo157prevede

perleviolazionidapartedelcommittenteodelresponsabilelavoriduefascesanzionatoriepenaliinregimedipenaalternativaeduefascesanzionatorieamministrative.Siregistral’aumentogeneralizzatodellesanzionipecuniarie

Art. 158. Sanzioniper i coordinatoriAnchepericoordinatori

siregistraunasostanzialeinvarianzadelregimesanzionatoriodipenaalternativa,aeccezionedell’aumentogeneralizzatodellesanzionipecuniarie

Art. 159. Sanzioniper i datori di lavoro,i dirigenti e i prepostiLalogicasanzionatoriaè

ispirataalsistemadel"doppiobinario"diresponsabilità,conl’accorpamentoinduegruppi(datoredilavoroedirigentedaunlato;prepostodall’altro)ecaratterizzatadafascesanzionatoriepenaligraduatesecondouncriteriodigravitàdecrescente.Siregistralascomparsadisanzioniascrittealsolodatoredilavoroel’aumentogeneralizzatodellesanzionipecuniarie

Art. 160. Sanzioniper i lavoratoriIlquadrosanzionatorio

registraunsensibileinasprimentosiadellesanzionidetentive,siadiquellepecuniarie

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TITOLO VSegnaleticadisaluteesicurezzasullavoro

Capo IDISPOSIZIONIGENERALI

ARTICOLO 161Campodiapplicazione

1. Ilpresentetitolostabilisceleprescrizio-niperlasegnaleticadisicurezzaedisalutesul luogodi lavoro.2. Le disposizioni del presente decretonon si applicano alla segnaletica impiega-taperregolareiltrafficostradale,ferrovia-rio, fluviale,marittimoeaereo.

ARTICOLO 162Definizioni

1. Ai finidelpresente titolosi intendeper:a) segnaletica di sicurezza e di salute sulluogodilavoro,diseguitoindicata«segna-leticadisicurezza»,unasegnaleticache,ri-ferita a un oggetto, a una attività o a unasituazionedeterminata, fornisceuna indi-cazioneounaprescrizioneconcernentelasicurezza o la salute sul luogo di lavoro, echeutilizza,asecondadeicasi,uncartello,uncolore,unsegnale luminosooacustico,una comunicazione verbale o un segnalegestuale;b) segnale di divieto, un segnale che vietauncomportamentochepotrebbefarcorre-reocausareunpericolo;c) segnale di avvertimento, un segnaleche avverte di un rischio o pericolo;d) segnale di prescrizione, un segnalecheprescriveundeterminatocomporta-mento;e) segnale di salvataggio o di soccorso, unsegnale che fornisce indicazioni relativealleuscitedisicurezzaoaimezzidisoccor-soodi salvataggio;f) segnaledi informazione, un segnalechefornisceindicazionidiversedaquellespe-cificatealle letteredab)ae);

g)cartello,unsegnaleche,mediantecom-binazionedi una forma geometrica, di co-lori e di un simbolo o pittogramma, forni-sceuna indicazionedeterminata, la cui vi-sibilità è garantitadauna illuminazionediintensitàsufficiente;h) cartello supplementare, un cartello im-piegatoassiemeauncartellodel tipo indi-catoallaletterag)echefornisceindicazio-nicomplementari;i) colore di sicurezza, un colore al quale èassegnatounsignificatodeterminato;l) simbolo o pittogramma, un’immagineche rappresenta una situazione ochepre-scrive un determinato comportamento,impiegata su un cartello o su una superfi-cie luminosa;m) segnale luminoso, un segnale emessoda un dispositivo costituito da materialetrasparente o semitrasparente, che è illu-minatodall’internoodal retro inmododaapparire esso stesso come una superficieluminosa;n) segnale acustico, un segnale sonoro incodiceemessoediffusodaunappositodi-spositivo, senza impiego di voce umana odisintesivocale;o) comunicazione verbale, un messaggioverbale predeterminato, con impiego divoceumanaodisintesivocale;p) segnalegestuale,unmovimentooposi-zione delle braccia o delle mani in formaconvenzionaleperguidarepersonecheef-fettuano manovre implicanti un rischio ounpericoloattualeper i lavoratori.

ARTICOLO 163Obblighideldatoredilavoro

1. Quando, anche a seguito della valuta-zione effettuata in conformità all’artico-lo 28, risultano rischi che non possonoessereevitati o sufficientemente limitaticonmisure,metodi,ovverosistemidior-ganizzazionedel lavoro,oconmezzi tec-nici di protezione collettiva, il datore dilavoro fa ricorso alla segnaletica di sicu-rezza, conformemente alle prescrizionidi cui agli allegati daXXIVaXXXII.

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Art. 161. SegnaleticaIlTitoloVstabiliscele

prescrizioniperlasegnaleticadisicurezzaneiluoghidilavoro(diversadaquellaimpiegataperregolareiltrafficostradale,ferroviario,marittimoeaereo)

Art. 162. DefinizioniLasegnaleticadi

sicurezzafornisceun’indicazioneoprescrizionerispettoaunoggetto,un’attivitàounasituazioneutilizzandouncartello,uncolore,unsegnaleluminosooacustico,unacomunicazioneverbaleoungesto

Art. 163. ObblighiIldatoredevericorrere

allasegnaleticadisicurezza(allegatidaXXIVaXXXII)quandorisultanorischichenonpossonoessereevitatiosufficientementelimitaticonmisurediprotezionecollettiva.QualorasianecessariofornireindicazionirelativearischinonconsideratinegliallegatidaXXIVaXXXII,ildatoreancheinriferimentoallenormedibuonatecnicaètenutoadadottarelemisurenecessarie,secondoleparticolaritàdellavoro,l’esperienzaelatecnica

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LASICUREZZASULLAVORO

Un complesso sistema di segnaliper tutelare la salute del dipendente

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2.Qualorasianecessarioforniremediantelasegnaleticadisicurezzaindicazionirela-tiveasituazionidirischiononconsideratenegliallegatidaXXIVaXXXII, ildatoredilavoro, anche in riferimento alle normedibuona tecnica, adotta le misure necessa-rie, secondo le particolarità del lavoro,l’esperienzae la tecnica.3. Il datore di lavoro, per regolare il traffi-coall’internodell’impresaodell’unitàpro-duttiva,faricorso,sedelcaso,allasegnale-ticaprevistadallalegislazionevigenterela-tivaal traffico stradale, ferroviario, fluvia-le, marittimo o aereo, fatto salvo quantoprevistonell’allegatoXXVIII.

ARTICOLO 164Informazioneeformazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:a) il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza e i lavoratori siano informatidi tutte le misure da adottare riguardoalla segnaletica di sicurezza impiegataall’interno dell’impresa ovvero dell’uni-tà produttiva;b) i lavoratori ricevano una formazioneadeguata, in particolare sotto forma diistruzioniprecise, chedeveavereperog-gettospecialmente il significatodellase-gnaletica di sicurezza, soprattutto quan-doquesta implica l’usodi gesti odi paro-

le, nonché i comportamenti generali especifici da seguire.

Capo IISanzioni

ARTICOLO 165Sanzioniacaricodeldatoredilavoroedeldirigente

1. Ildatoredi lavoroe ildirigentesonopu-niti:a)conl’arrestodatreaseimesioconl’am-mendada2.000a 10.000europer laviola-zionedell’ articolo 163 e 164, comma 1, let-terab);b) con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro perla violazione dell’articolo 164, comma 1,lettera a).

ARTICOLO 166Sanzioniacaricodelpreposto

1. Ilprepostoèpunitonei limitidell’attivi-tà alla quale è tenuto in osservanza degliobblighigeneralidicui all’articolo 19:a) con l’arresto finoaduemesio con l’am-menda da 400 a 1.200 euro per la violazio-nedell’articolo 163;b)conl’arrestofinoadunmeseoconl’am-menda da 150 a 600 euro per la violazionedell’articolo164, comma1, letteraa).

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 164. InformazioneIldatoredilavoroè

obbligatoainformareilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzaeilavoratorisullemisuredaadottareriguardoallasegnaleticadisicurezzaimpiegataIlavoratoridovranno

ricevereunaformazioneadeguatasulsignificatodellasegnaleticadisicurezza,soprattuttoquandoquestaimplical’usodigestiodiparole,nonchéicomportamentigeneraliespecificidaseguire

Art. 165. Sanzioni/ 1Ildatoredilavoroeil

dirigentesonopuniticonl’arrestodatreaseimesioconl’ammendada2milaa10milaeuroperlaviolazionedegliobblighisullapredisposizionedellasegnaleticasullasicurezzaedeidoveridiformazione.Sonopunitiinvececon

l’arrestodadueaquattromesioconl’ammendadamillea4.500europerlaviolazionedegliobblighidiinformazionesullastessasegnaletica

Art. 166. Sanzioni /2Ilprepostoèpunitonei

limiticonl’arrestofinoaduemesioconl’ammendada400a1.200europerlaviolazionedegliobblighisullapredisposizionedellasegnaleticasullasicurezzaeconl’arrestofinoaunmeseoconl’ammendada150a600europerlaviolazionedegliobblighidiformazione

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TITOLO VIMovimentazionemanualedeicarichi

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 167Campodiapplicazione

1. Lenormedelpresentetitolosiapplicanoal-le attività lavorative dimovimentazionema-nualedeicarichichecomportanoperilavora-tori rischi di patologie da sovraccaricobiomeccanico,inparticolaredorso-lombari.2.Ai finidelpresente titolo, s’intendono:a) movimentazione manuale dei carichi: leoperazioni di trasporto o di sostegno di uncarico a opera di uno o più lavoratori, com-preseleazionidelsollevare,deporre,spinge-re, tirare, portare o spostare un carico, che,per le loro caratteristiche o in conseguenzadelle condizioni ergonomiche sfavorevoli,comportanorischidipatologiedasovracca-ricobiomeccanico,inparticolaredorso-lom-bari;b) patologie da sovraccarico biomeccanico:patologiedellestruttureosteoarticolari,mu-scolotendineeenervovascolari.

ARTICOLO 168Obblighideldatoredilavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure orga-nizzativenecessarieericorreaimezziappro-priati, in particolare attrezzature meccani-che,perevitarelanecessitàdiunamovimen-tazionemanualedeicarichidapartedeilavo-ratori.2.Qualora non sia possibile evitare lamovi-mentazionemanuale dei carichi a opera deilavoratori, il datoredi lavoroadotta lemisu-reorganizzativenecessarie, ricorreaimezziappropriati e fornisce ai lavoratori stessi imezzi adeguati, allo scopo di ridurre il ri-schiochecomporta lamovimentazionema-nualedidetticarichi, tenendocontodell’alle-gatoXXXIII, e inparticolare:a)organizzaipostidilavoroinmodochedet-tamovimentazioneassicuricondizionidisi-curezzaesalute;b)valuta,sepossibileancheinfasediproget-tazione, lecondizionidisicurezzaedisaluteconnesseallavoroinquestionetenendocon-todell’allegatoXXXIII;c) evita o riduce i rischi, particolarmente dipatologiedorso-lombari,adottandolemisu-re adeguate, tenendo conto in particolare

deifattoriindividualidirischio,dellecaratte-ristiche dell’ambiente di lavoro e delle esi-genze che tale attività comporta, in baseall’allegatoXXXIII;d)sottoponeilavoratoriallasorveglianzasa-nitaria di cui all’articolo 41, sulla base dellavalutazione del rischio e dei fattori indivi-dualidi rischiodicuiall’allegatoXXXIII.3.Lenormetecnichecostituisconocriteridiriferimentoperlefinalitàdelpresenteartico-loedell’allegatoXXXIII,oveapplicabili.Ne-gli altri casi si può fare riferimento alle buo-neprassiealle lineeguida.

ARTICOLO 169Informazione,formazioneeaddestramento

1. Tenendocontodell’allegatoXXXIII, ilda-toredi lavoro:a) fornisceai lavoratori le informazioniade-guaterelativamentealpesoeallealtrecarat-teristichedelcaricomovimentato;b) assicura a essi la formazione adeguata inrelazione ai rischi lavorativi e alle modalitàdicorrettaesecuzionedelleattività.2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratoril’addestramentoadeguatoinmeritoallecor-rettemanovreeproceduredaadottarenellamovimentazionemanualedeicarichi.

Capo IISanzioni

ARTICOLO 170Sanzioniacaricodeldatoredilavoroedeldirigente

1. Ildatoredilavoroeildirigentesonopuniti:a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’am-mendadaeuro2.000finoaeuro10.000perlaviolazionedegli articoli 168,commi 1e2, 169,comma1, letterab).b) con l’arresto dadue a quattromesi o conl’ammendadaeuro 1.000aeuro4.500per laviolazionedell’articolo 169, comma 1, lette-raa).

ARTICOLO 171Sanzioniacaricodelpreposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell’attivitàallaqualeè tenuto inosservanzadegli obbli-ghigeneralidicuiall’articolo 19:a) con l’arresto fino a due mesi o con l’am-mendada euro 400 a euro 1.200 per la viola-zionedell’articolo 168,commi 1e2;b) con l’arresto fino a un mese o con l’am-mendadaeuro150aeuro600per laviolazio-nedell’articolo 169,comma1, letteraa).

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Art.167. Movimentazionedei carichi.Sirichiamailconcetto

generaledisovraccaricobiomeccanicoesidefinisconolepatologie

Art. 168. Obblighi deldatore di lavoro.Ildatoredilavorodeve

adottaremisureorganizzativeeutilizzareapparecchiaturemeccanicheparticolariperevitarelamovimentazionemanualedeicarichi.Deveridurreirischiassociatiallamovimentazionedeicarichiinriferimentoall’allegatoXXXIII.Deveevitareirischidovutiallamansione,considerandoancheifattoriindividualiegarantendosorveglianzasanitaria

Art.169.Informazione.Ildatoredilavoroha

obbligodiformare,informareeaddestraresuirischilavorativi,sullemodalitàoperative,sullecaratteristichedeicarichiesullemanovreeproceduredaadottare

Art.170 e 171. Sanzioni.Simantienel’alternativa

traarrestooammenda.Varianoconl’arrestoda1a6mesieconl’ammendada2milaa10milaeuro

Vincolo di organizzazione ad hocper ridurre i pericoli da trasporto

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TITOLO VIIAttrezzaturemunitedivideoterminali

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 172Campodiapplicazione

1. Lenormedelpresente titolosiapplica-no alle attività lavorative che comporta-no l’uso di attrezzaturemunite di video-terminali.2.Lenormedel presente titolononsi ap-plicano ai lavoratori addetti:a) ai posti di guida di veicoli omacchine;b) ai sistemi informaticimontati a bordodi unmezzodi trasporto;c) ai sistemi informatici destinati inmo-do prioritario all’utilizzazione da partedel pubblico;d) allemacchine calcolatrici, ai registra-tori di cassa e a tutte le attrezzaturemu-nitedi unpiccolodispositivodi visualiz-zazione dei dati o dellemisure, necessa-rio all’usodiretto di tale attrezzatura;e) alle macchine di videoscrittura senzaschermo separato.

ARTICOLO 173Definizioni

1. Ai finidelpresentedecreto legislativosi intende per:a) videoterminale: uno schermo alfanu-merico o grafico a prescindere dal tipodi procedimento di visualizzazione uti-lizzato;b) posto di lavoro: l’insieme che com-prende le attrezzature munite di video-terminale, eventualmente con tastieraovvero altro sistema di immissione dati,incluso il mouse, il software per l’inter-faccia uomo-macchina, gli accessori op-zionali, le apparecchiature connesse,comprendenti l’unità a dischi, il telefo-no, il modem, la stampante, il supporto

per i documenti, la sedia, il pianodi lavo-ro,nonché l’ambientedi lavoroimmedia-tamente circostante;c) lavoratore: il lavoratore che utilizzaun’attrezzaturamunitadivideotermina-li, in modo sistematico o abituale, perventi ore settimanali, dedotte le interru-zioni di cui all’articolo 175.

Capo IIObblighideldatoredilavoro,deidirigentiedeipreposti

ARTICOLO 174Obblighideldatoredilavoro

1. Ildatoredi lavoro, all’attodellavaluta-zione del rischio di cui all’articolo 28,analizza i posti di lavoro con particolareriguardo a:a) ai rischi per la vista e per gli occhi;b) ai problemi legati alla postura e all’af-faticamento fisico omentale;c) alle condizioni ergonomiche e di igie-ne ambientale.2. Il datore di lavoro adotta lemisure ap-propriateper ovviare ai rischi riscontra-ti inbaseallevalutazionidi cui al comma1, tenendocontodellasommaovverodel-la combinazione della incidenza dei ri-schi riscontrati.3. Il datore di lavoro organizza e predi-spone i posti di lavoro di cui all’articolo173, in conformità ai requisiti minimi dicui all’allegatoXXXIV.

ARTICOLO 175Svolgimentoquotidianodellavoro

1. Il lavoratore, ha diritto a una interru-zione della sua attività mediante pauseovvero cambiamentodi attività.2. Le modalità di tali interruzioni sonostabilite dalla contrattazione collettivaanche aziendale.3. Inassenzadiunadisposizionecontrat-tuale riguardante l’interruzione di cui al

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Sorveglianza sanitaria e interruzioniper chi lavora al videoterminale

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Art. 172. Campodi applicazioneRispettoalprecedente

dettatolegislativoisistemiportatilinonsonopiùesclusiedunquedovrannoessereoggettodivalutazionealparideglialtrisistemicomeprevistonell’allegatoXXXIV

Art. 173. DefinizioniConfermatela

definizionedivideoterminale,laclassificazionedeilavoratoriinbasealle20oresettimanalisistematicheeabitualieladefinizionedelpostodilavoro,comprensivoditutteleattrezzaturenecessarieperlosvolgimentodell’attivitàedell’ambientecircostante

Art. 174. Obblighidel datore di lavoroConfermatol’obbligo

deldatoredilavorodivalutareirischispecificiassociatiall’usodeivideoterminali(vista,occhiepostura).L’organizzazioneelapredisposizionedeipostidilavorodeveessereinconformitàairequisitiminimidell’allegatoXXXIV

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comma 1, il lavoratore comunque ha di-ritto a una pausa di quindici minuti ognicentoventiminuti di applicazione conti-nuativa al videoterminale.4. Le modalità e la durata delle interru-zioni possono essere stabilite tempora-neamentea livello individualeove ilme-dico competente ne evidenzi la necessi-tà.5. È comunque esclusa la cumulabilitàdelle interruzioni all’inizio e al terminedell’orario di lavoro.6. Nel computo dei tempi di interruzio-ne non sono compresi i tempi di attesadella risposta da parte del sistema elet-tronico, che sono considerati, a tutti glieffetti, tempodi lavoro, ove il lavoratorenon possa abbandonare il posto di lavo-ro.7.Lapausa èconsiderata a tutti gli effettiparte integrante dell’orario di lavoro e,come tale, non è riassorbibile all’internodi accordi che prevedono la riduzionedell’orario complessivo di lavoro.

ARTICOLO 176Sorveglianzasanitaria

1. I lavoratori sonosottoposti alla sorve-glianza sanitaria di cui all’articolo 41,con particolare riferimento:a) ai rischi per la vista e per gli occhi;b) ai rischi per l’apparatomuscolo-sche-letrico.2.Sulla base delle risultanzedegli accer-tamentidicuialcomma1 i lavoratoriven-gono classificati ai sensi dell’articolo 41,comma6.3. Salvi i casi particolari che richiedonounafrequenzadiversastabilitadalmedi-cocompetente, laperiodicitàdellevisitedi controllo è biennale per i lavoratoriclassificati come idoneiconprescrizionio limitazioni e per i lavoratori che abbia-no compiuto il cinquantesimo anno dietà; quinquennale negli altri casi.4. Per i casi di inidoneità temporanea ilmedico competente stabilisce il termineper la successiva visita di idoneità.5. Il lavoratore è sottoposto a visita dicontrollo per i rischi di cui al comma 1 asua richiesta, secondo lemodalità previ-ste all’articolo 41, comma 2, lettera c).6. Il datoredi lavoro fornisce a sue spese

ai lavoratori i dispositivi speciali di cor-rezione visiva, in funzione dell’attivitàsvolta,quando l’esitodellevisitedicui aicommi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità enon sia possibile utilizzare i dispositivinormali di correzione.

ARTICOLO 177Informazioneeformazione

1. In ottemperanza a quanto previsto inviageneraledall’articolo 18, comma1, let-tera l), il datore di lavoro:a) fornisce ai lavoratori informazioni, inparticolare per quanto riguarda:1) lemisureapplicabili alpostodi lavoro,inbaseall’analisidellostessodicuiall’ar-ticolo 174;2) lemodalità di svolgimento dell’attivi-tà;3) la protezionedegli occhi e della vista;b) assicura ai lavoratori una formazioneadeguata inparticolare inordineaquan-to indicato al comma 1, lettera a).

Capo IIISanzioni

ARTICOLO 178Sanzioniacaricodeldatoredilavoroedeldirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sonopuniti:a) con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da euro 2.000 fino a euro10.000per la violazionedell’articolo 174,comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177,comma 1, lettera b);b) con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da euro 1.000 a euro4.500 per la violazione dell’articolo 177,comma 1, lettera a).

ARTICOLO 179Sanzioniacaricodelpreposto

1. Ilprepostoèpunitoneilimitidell’attivi-tà alla quale è tenuto in osservanza degliobblighigeneralidi cuiall’articolo 19:a)con l’arresto finoaduemesi ocon l’am-mendadaeuro400aeuro1.200perlaviola-zionedell’articolo 174, comma2e3, 175;b) con l’arresto fino a unmese o con l’am-mendadaeuro 150 a euro600per la viola-zionedell’articolo 174,comma1, letteraa).

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 175. Svogimentoquotidiano del lavoroPauseeinterruzioni

dell’attivitàquotidianasonoconfermateanchesenonpiùvincolatealminimodiquattrooreconsecutive.Aprescinderedaspecificiaccordiaziendali,rimanel’obbligodelleinterruzionidi15minutiogni120minutidiapplicazionecontinuaalVdt,comemisuradiprevenzionedeirischispecificiassociatiallamansione

Art. 176. SorveglianzasanitariaDeveesseresvoltanel

rispettodelleindicazionidelCapoI,conlevalutazionirelativeairischispecificidellamansione(occhieapparatomuscolo-scheletrico).Lefrequenzedellevisitesonobiennalipergliover50equinquennalipertuttiglialtri,salvodiversaprescrizionidelmedicocompetente

Art. 177. Informazionee formazioneIldatoredilavoroha

obbligodiformareeinformaresullemisureapplicabilialpostodilavoro,allemodalitàdisvolgimentodell’attivitàeallaprotezionedellavista

Art. 178. SanzioniLesanzioniperdatoredi

lavoro,dirigentieprepostimantengonoilprecedenteapproccioconl’alternativadell’arrestoodell’ammenda.Varianoconl’arrestodaunoaseimesieconl’ammendada2milaa10milaeuro

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TITOLO VIIIAgentifisici

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 180Definizioniecampodiapplicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativoper agenti fisici si intendono il rumore, gliultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazionimeccaniche, i campi elettromagnetici, leradiazioni ottiche, di origine artificiale, ilmicroclimaeleatmosfere iperbarichechepossono comportare rischi per la salute elasicurezzadei lavoratori.2.Fermorestandoquantoprevistodalpre-sente Capo, per le attività comportantiesposizione a rumore si applica il Capo II,per quelle comportanti esposizione a vi-brazioni si applica il Capo III, per quellecomportanti esposizione a campi elettro-magnetici si applica il Capo IV, per quellecomportantiesposizionearadiazioniotti-cheartificiali si applica ilCapoV.3. La protezione dei lavoratori dalle ra-diazioni ionizzanti è disciplinata unica-mente dal decreto legislativo 17 marzo1995, n. 230, e sue successive modificheed integrazioni.

ARTICOLO 181Valutazionedeirischi

1. Nell’ambito della valutazione di cuiall’articolo 28, il datore di lavoro valutatutti i rischi derivanti da esposizione adagenti fisici in modo da identificare eadottare le opportunemisure di preven-zioneeprotezioneconparticolare riferi-mento alle normedi buona tecnica edal-le buone prassi.2. La valutazione dei rischi derivanti daesposizioniadagenti fisicièprogrammataed effettuata, con cadenza almeno qua-driennale, da personale qualificatonell’ambito del servizio di prevenzione eprotezioneinpossessodispecifichecono-

scenze in materia. La valutazione dei ri-schi è aggiornata ogni qual volta si verifi-chinomutamentichepotrebberorender-laobsoleta, ovvero,quando i risultatidel-la sorveglianza sanitaria rendano neces-saria la sua revisione. I dati ottenuti dallavalutazione,misurazione e calcolo dei li-velli di esposizione costituiscono parteintegrante del documento di valutazionedel rischio.3. Il datore di lavoro nella valutazionedeirischiprecisaqualimisuredipreven-zioneeprotezionedevonoessereadotta-te. La valutazione dei rischi è riportatasul documento di valutazione di cuiall’articolo 28, essa può includere unagiustificazione del datore di lavoro se-condo cui la natura e l’entità dei rischinonrendononecessariaunavalutazionedei rischi più dettagliata.

ARTICOLO 182Disposizionimirantiadeliminareoridurreirischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico edelladisponibilitàdimisurepercontrol-lare il rischio alla fonte, i rischi derivantidall’esposizione agli agenti fisici sonoeliminati alla fonte o ridotti al minimo.La riduzione dei rischi derivanti dal-l’esposizione agli agenti fisici si basa suiprincipi generali di prevenzione conte-nuti nel presentedecreto.2.Innessuncasoi lavoratoridevonoesse-reesposti a valori superiori ai valori limi-te di esposizione definiti nei Capi II, III,IV e V. Allorché, nonostante i provvedi-mentipresidaldatoredilavoroinapplica-zione del presente Capo i valori limite diesposizione risultino superati, il datoredi lavoroadottamisure immediateper ri-portare l’esposizioneal di sottodeivalorilimite di esposizione, individua le causedelsuperamentodeivalori limitediespo-sizione e adegua di conseguenza lemisu-re di protezione e prevenzione per evita-reunnuovosuperamento.

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Art. 180. Campodi applicazioneVengonorichiamatii

rischidamicroclima,intendendosoprattuttoquellidiambientisevericaldiefreddieirischidaatmosfereiperbariche.QuantoindicatoalCapoIsiapplicapertutti irischifisici,mentreneiCapidalIIalVsonodettagliatelespecificheperiquattrorischisinoraoggettodidirettivecomunitarie

Art. 181. Valutazionedei rischiTuttiirischifisici

devonoessereoggettodivalutazioneeffettuatadapersonalequalificatoconcadenzamassimadiquattroanni.Perlerealtàproduttivearischionullootrascurabilevienegeneralizzatalapossibilitàdiinterrompereilprocessovalutativogiustificandoladecisione

Art. 182. La riduzionedei rischiNelcasodiesposizione

deilavoratoriavalorisuperioriil limite,ildatoredilavorodeveattuaremisureimmediateperriportareivaloridiesposizionenellanormaedevitarecheilfattosiripeta

I rumori e gli agenti fisicisotto osservazione in azienda

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ARTICOLO 183Lavoratoriparticolarmentesensibili

1. Ildatoredi lavoroadatta lemisuredicuiall’articolo 182 alle esigenze dei lavoratoriappartenenti a gruppi particolarmentesensibili al rischio, incluse ledonne in sta-todigravidanzaed iminori.

ARTICOLO 184Informazioneeformazionedeilavoratori

1.Nell’ambitodegliobblighidicuiagliarti-coli36e37, ildatoredi lavoroprovvedeaf-finchéi lavoratoriespostiarischiderivan-tidaagenti fisici sul luogodi lavoroe i lororappresentantivenganoinformatieforma-ti inrelazionealrisultatodellavalutazionedeirischiconparticolareriguardo:a) allemisure adottate in applicazione delpresenteTitolo;b)all’entitàealsignificatodeivalori limitediesposizioneedeivaloridiazionedefini-tineiCapiII,III, IVeV,nonchéaipotenzia-li rischiassociati;c)ai risultatidellavalutazione,misurazio-neocalcolodeilivellidiesposizioneaisin-goliagenti fisici;d)allemodalitàper individuareesegnala-re gli effetti negativi dell’esposizione perlasalute;e) alle circostanze nelle quali i lavoratorihanno diritto a una sorveglianza sanitariaeagliobiettividellastessa;f)alleproceduredilavorosicureperridur-re alminimo i rischi derivanti dall’esposi-zione;g) all’uso corretto di adeguati dispositividiprotezioneindividualeeallerelative in-dicazioni e controindicazioni sanitarieall’uso.

ARTICOLO 185Sorveglianzasanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratoriespostiagliagentifisicivienesvoltasecon-do i principi generali di cui all’articolo 41,edèeffettuatadalmedicocompetentenel-le modalità e nei casi previsti ai rispettiviCapi del presente Titolo sulla base dei ri-sultatidella valutazionedel rischio cheglisono trasmessi dal datore di lavoro per iltramite del servizio di prevenzione e pro-tezione.2.Nel caso in cui la sorveglianza sanitariariveli in un lavoratore un’alterazione ap-prezzabiledellostatodi salutecorrelataai

rischi lavorativi il medico competente neinforma il lavoratore e, nel rispettodel se-greto professionale, il datore di lavoro,cheprovvedea:a) sottoporre a revisione la valutazionedeirischi;b) sottoporre a revisione le misure predi-spostepereliminareoridurre i rischi;c)tenerecontodelpareredelmedicocom-petentenell’attuazionedellemisureneces-sariepereliminareoridurre il rischio.

ARTICOLO 186Cartellasanitariaedirischio

1.Nella cartella di cui all’articolo 25, com-ma 1, lettera c), il medico competente ri-porta idatidellasorveglianzasanitaria, ivicompresiivaloridiesposizioneindividua-li, oveprevisti negli specificiCapidel pre-senteTitolo,comunicatidaldatoredilavo-roper il tramite del servizio di prevenzio-neeprotezione.

Capo IIProtezionedeilavoratoricontroirischidiesposizionealrumoreduranteil lavoro

ARTICOLO 187Campodiapplicazione

1. Il presente Capo determina i requisitiminimi per la protezione dei lavoratoricontro i rischi per la salute e la sicurezzaderivanti dall’esposizione al rumore du-rante il lavoroe inparticolareper l’udito.

ARTICOLO 188Definizioni

1.Ai finidelpresenteCaposi intendeper:a)pressione acusticadipicco (ppeak): va-lore massimo della pressione acusticaistantaneaponderata in frequenza"C";b) livello di esposizione giornaliera al ru-more (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]:valore medio, ponderato in funzione deltempo,dei livelli di esposizioneal rumoreperunagiornatalavorativanominalediot-toore,definitodallanormainternazionaleISO1999: 1990punto3.6.Siriferisceatuttii rumori sul lavoro, incluso il rumore im-pulsivo;c) livello di esposizione settimanale al ru-more (LEX,w): valore medio, ponderatoin funzionedel tempo,dei livellidiesposi-zione giornaliera al rumore per una setti-mananominale di cinquegiornate lavora-tivediottoore,definitodallanorma inter-nazionale ISO1999: 1990punto3.6,nota2.

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Art. 183. LavoratorisensibiliPerogniagentefisico

occorreadattarelemisurediprevenzioneeprotezionealleesigenzediparticolarilavoratori,comeminoriedonneingravidanza

Art. 184. Informazionee formazioneIlavoratoridevono

essereinformatieformati,tral’altro,suidispositividiprotezioneindividuale

Art. 185. SorveglianzasanitariaIlmedicocompetente

effettualasorveglianzasanitariainbaseagliesitidellavalutazionedeirischi.Seilmedicorilevaun’alterazioneapprezzabiledellostatodisalute,ildatoredeveverificarelacorrettezzadellavalutazionedelrischioedellemisurediprevenzione

Art. 186. CartellasanitariaLacartellasanitariaè

aggiornatadalmedicocompetenteinbaseagliesitidellasorveglianzasanitariaeindicaidatidiesposizionefornitidaldatoredilavoro

Art. 187-188. Campo diapplicazione edefinizioniIlCapoIIriguardala

prevenzionedeldannouditivo.Definiti:pressioneacusticadipiccoelivellodiesposizione,giornalieraesettimanale,alrumore

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ARTICOLO 189Valorilimitediesposizioneevaloridiazione

1. I valori limite di esposizionee i valori diazione, in relazione al livello di esposizio-ne giornaliera al rumore e alla pressioneacusticadipicco,sono fissati a:a) valori limite di esposizione rispettiva-mente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa(140dB(C)riferitoa20μPa);b) valori superiori di azione: rispettiva-menteLEX=85dB(A)eppeak=140Pa(137dB(C)riferitoa20μPa);c)valoriinferioridiazione:rispettivamen-te LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135dB(C)riferitoa20μPa).2.Laddoveacausadellecaratteristichein-trinseche dell’attività lavorativa l’esposi-zionegiornalieraalrumorevariasignifica-tivamente,daunagiornatadi lavoroall’al-tra, è possibile sostituire, ai fini dell’appli-cazione dei valori limite di esposizione edei valori di azione, il livello di esposizio-ne giornaliera al rumore con il livello diesposizionesettimanaleacondizioneche:a)illivellodiesposizionesettimanalealru-more, come dimostrato da un controlloidoneo,noneccedailvalorelimitediespo-sizionedi87dB(A);b) siano adottate le adeguate misure perridurre al minimo i rischi associati a taliattività.3.Nelcasodivariabilitàdellivellodiespo-sizionesettimanalevaconsiderato il livel-losettimanalemassimoricorrente.

ARTICOLO 190Valutazionedelrischio

1.Nell’ambitodiquantoprevistodall’arti-colo 181, il datoredi lavoro valuta l’esposi-zione dei lavoratori al rumore durante illavoro prendendo in considerazione inparticolare:a)il livello, iltipoeladuratadell’esposizio-ne, ivi inclusa ogni esposizione a rumoreimpulsivo;b) ivalori limitedi esposizionee ivaloridiazionedicuiall’articolo 189;c)tuttiglieffettisullasaluteesullasicurez-zadei lavoratoriparticolarmentesensibilialrumore,conparticolareriferimentoalledonne ingravidanzae iminori;d) per quanto possibile a livello tecnico,tutti gli effetti sulla salute e sicurezza deilavoratori derivanti da interazioni fra ru-moreesostanzeototossicheconnesseconl’attivitàsvoltae fra rumoreevibrazioni;

e) tuttigli effetti indiretti sullasaluteesul-la sicurezza dei lavoratori risultanti da in-terazioni fra rumore e segnali di avverti-mento o altri suoni che vanno osservati alfinediridurre il rischiodi infortuni;f) le informazioni sull’emissione di rumo-re fornite dai costruttori dell’attrezzaturadilavoroinconformitàallevigentidisposi-zioni inmateria;g) l’esistenza di attrezzature di lavoro al-ternativeprogettateper ridurre l’emissio-nedi rumore;h) ilprolungamentodelperiododiesposi-zionealrumoreoltrel’orariodilavoronor-male, in localidicuièresponsabile;i) le informazioni raccolte dalla sorve-glianza sanitaria, comprese, per quantopossibile, quelle reperibili nella letteratu-rascientifica;l)ladisponibilitàdidispositividiprotezio-ne dell’udito con adeguate caratteristichediattenuazione.2. Se, a seguito della valutazione di cui alcomma1,puòfondatamenteritenersicheivalori inferiori di azione possono esseresuperati, il datore di lavoromisura i livellidi rumore cui i lavoratori sono esposti, icui risultati sono riportati nel documentodivalutazione.3.Imetodielestrumentazioniutilizzatide-vono essere adeguati alle caratteristichedel rumore da misurare, alla duratadell’esposizione e ai fattori ambientali se-condo le indicazioni delle norme tecni-che. I metodi utilizzati possono includerelacampionatura,purchésiarappresentati-vadell’esposizionedel lavoratore.4. Nell’applicare quanto previsto nel pre-sentearticolo,ildatoredilavorotienecon-todell’incertezzadellemisuredetermina-tesecondolaprassimetrologica.5.La valutazione di cui al comma 1 indivi-dua lemisurediprevenzioneeprotezionenecessarie ai sensi degli articoli 192, 193,194, 195 e 196 ed è documentata in confor-mitàall’articolo28,comma2.

ARTICOLO 191Valutazionediattivitàalivellodiesposizionemoltovariabile

1.Fattosalvo ildivietoal superamentodeivalori limite di esposizione, per attivitàche comportano un’elevata fluttuazionedei livelli di esposizione personale dei la-voratori, il datore di lavoro può attribuirea detti lavoratori un’esposizione al rumo-

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Art.189. I limitidi esposizioneRibaditiivalorinumerici

deivaloriinferioridiazione,deivalorisuperioridiazioneedeivalori limitediesposizione,restaladiscrezionalitàdichieffettualavalutazionedelrischiodiutilizzareildescrittoregiornalieroosettimanale,mavieneprecisatocheincasodivariabilitàsuperiodisuperiorilasettimanaoccorreriferirsialvalorericorrenteamassimorischio

Art. 190. La valutazionedel rischioLavalutazionedel

rischiorumoresibasatantosuilivellidirischioquantosualtriaspetti,indipendentidailivellisonori,chepossonoperòcomportaredanniuditiviorischiallasicurezzadelpersonale.

Art. 191. EsposizionevariabileSeèverochetuttele

aziendedevonofarelavalutazionedelrischio,l’obbligoallamisurazionedeilivellisonoriscattaalsuperamentodegli80dB(A)odei135dB(C).Irisultatidelle

misurazionivannoriportatineldocumentodivalutazioneesonofinalizzatiaindividuarelemisurediprevenzioneeprotezionedaadottarsi.Perdecidereleazionidiprevenzioneeprotezioneildatoredilavorodeveanchetenercontodell’incertezzadellemisure

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realdisopradeivalori superioridiazione,garantendo loro lemisure di prevenzioneeprotezioneconseguentie inparticolare:a) la disponibilità dei dispositivi di prote-zione individualedell’udito;b) l’informazionee la formazione;c) il controllosanitario.Inquestocaso lamisurazioneassociataal-la valutazione si limita a determinare il li-vellodi rumoreprodottodalle attrezzatu-reneipostioperatoreaifinidell’identifica-zionedellemisurediprevenzioneeprote-zione e per formulare il programma dellemisure tecniche e organizzative di cuiall’articolo192, comma2.2. Sul documento di valutazione di cuiall’articolo 28, a fianco dei nominativi deilavoratori così classificati, va riportato ilriferimentoalpresentearticolo.

ARTICOLO 192Misurediprevenzioneeprotezione

1.Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 182, il datore di lavoro elimina i ri-schi alla fonte o li riduce al minimo me-diante leseguentimisure:a) adozione di altri metodi di lavoro cheimplicano una minore esposizione al ru-more;b) scelta di attrezzature di lavoro adegua-te, tenuto conto del lavoro da svolgere,cheemettanoilminorrumorepossibile, in-clusa l’eventualità di rendere disponibiliailavoratoriattrezzaturedilavoroconfor-miairequisitidicuialTitoloIII, ilcuiobiet-tivo o effetto è di limitare l’esposizione alrumore;c)progettazionedella strutturadei luoghiedeipostidi lavoro;d) adeguata informazione e formazionesull’usocorrettodelleattrezzaturedilavo-ro in modo da ridurre al minimo la loroesposizioneal rumore;e)adozionedimisuretecnicheperilconte-nimento:1)delrumoretrasmessoperviaaerea,qua-lischermature,involucriorivestimentire-alizzaticonmateriali fonoassorbenti;2) del rumore strutturale, quali sistemi dismorzamentoodi isolamento;f) opportuni programmidimanutenzionedelleattrezzaturedilavoro,delluogodila-voroedeisistemi sulpostodi lavoro;g) riduzionedel rumoremedianteunami-gliore organizzazione del lavoro attraver-solalimitazionedelladurataedell’intensi-

tà dell’esposizione e l’adozione di orari dilavoro appropriati, con sufficienti periodidiriposo.2. Se a seguito della valutazione dei ri-schidi cuiall’articolo 190risulta che iva-lori inferiori di azione sono superati, ildatore di lavoro elabora ed applica unprogrammadimisuretecnicheeorganiz-zative volte a ridurre l’esposizione al ru-more, considerando in particolare lemi-sure di cui al comma 1.3.Iluoghidilavorodoveilavoratoriposso-noessere esposti adun rumore aldi sopradeivalorisuperioridiazionesonoindicatidaappositisegnali.Detteareesonoinoltredelimitateel’accessoallestesseèlimitato,oveciòsiatecnicamentepossibileegiusti-ficatodalrischiodiesposizione.4.Nelcaso incui,data lanaturadell’attivi-tà, il lavoratore benefici dell’utilizzo di lo-calidiriposomessiadisposizionedaldato-re di lavoro, il rumore in questi locali è ri-dotto a un livello compatibile con il loroscopoe le lorocondizionidiutilizzo.

ARTICOLO 193Usodeidispositividiprotezioneindividuali

1. In ottemperanza a quanto dispostodall’articolo 18, comma1, letterac), il dato-redi lavoro,neicasi incuiirischiderivantidalrumorenonpossonoessereevitaticonle misure di prevenzione e protezione dicui all’articolo 192, fornisce i dispositivi diprotezione individuali per l’udito confor-mi alle disposizioni contenute nel TitoloIII,CapoII, ealle seguenticondizioni:a) nel caso in cui l’esposizione al rumoresuperi i valori inferiori di azione il datoredilavorometteadisposizionedeilavorato-ri dispositivi di protezione individualedell’udito;b) nel caso in cui l’esposizione al rumoresiapari o al di sopra dei valori superiori diazioneesigeche i lavoratoriutilizzino idi-spositivi di protezione individualedell’udito;c) sceglie dispositivi di protezione indivi-duale dell’udito che consentono di elimi-nare il rischioper l’uditoodi ridurloalmi-nimo, previa consultazione dei lavoratoriodei lororappresentanti;d)verifica l’efficaciadeidispositividipro-tezioneindividualedell’udito.2. Il datoredi lavoro tienecontodell’atte-nuazioneprodottadaidispositividiprote-zione individualedell’udito indossati dal

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Art. 192. Prevenzionee protezioneSonoindicatele

principaliazionidiprevenzioneadottabilidalleaziendecontroglieffettidelrumoresullasalute.Questeazionisonotuttedaconsiderarenelredigereilpianoaziendalediriduzionedell’esposizionechedivieneoraobbligatorioalsuperamentodelvaloreinferiorediazione(80dB(A)e135dB(C))Leareedilavoronelle

qualisiriscontranolivelliequivalenti(LAeq)superioriad85dB(A)elivellidipicco(Lpeak)superioria137dB(C)debbonoesseresegnalatee,sepossibile,perimetrateeadaccessolimitato

Art. 193. I disposiztiviindividualiQualoranonsiastato

possibileridurresufficientementeilrumoreconmisureallafonte,sulpercorsodipropagazioneoproteggendoilpostodilavoro,vannomessiadisposizionedeidispositiviindividualidiprotezioneuditivasesisuperanoivaloriinferioridiazione.L’obbligoaesigerneil loroutilizzoèprevistoalsuperamentodeivalorisuperioridiazione.Ildatoredilavoronedeveverificarel’efficaciaIdispositiviindividuali

diprotezioneuditivavannoscelticonsultandoilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzaoisingolilavoratori

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lavoratoresoloaifinidivalutarel’efficien-zadeiDpi uditivi e il rispetto del valore li-mite di esposizione. Imezzi individuali diprotezione dell’udito sono consideratiadeguati ai fini delle presenti norme se,correttamenteusati,mantengonounlivel-lodirischiougualeodinferioreailivelli in-ferioridiazione.

ARTICOLO 194Misureperlalimitazionedell’esposizione

1. Fermo restando l’obbligo del non supe-ramento dei valori limite di esposizione,se,nonostantel’adozionedellemisurepre-seinapplicazionedelpresenteCapo,si in-dividuanoesposizionisuperioriadettiva-lori, ildatoredi lavoro:a) adotta misure immediate per riportarel’esposizionealdi sottodei valori limitediesposizione;b) individua le cause dell’esposizione ec-cessiva;c) modifica le misure di protezione e diprevenzione per evitare che la situazionesi ripeta.

ARTICOLO 195Informazioneeformazionedeilavoratori

1.Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 184 nell’ambito degli obblighi di cuiagli articoli 36 e 37, il datore di lavoro ga-rantisce che i lavoratori esposti a valoriugualiosuperioriaivaloriinferioridiazio-nevengano informati e formati in relazio-neairischiprovenientidall’esposizionealrumore.

ARTICOLO 196Sorveglianzasanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorve-glianza sanitaria i lavoratori la cui esposi-zione al rumore eccede i valori superioridiazione. Lasorveglianzavieneeffettuataperiodicamente, di norma una volta l’an-nooconperiodicitàdiversadecisadalme-dicocompetente,conadeguatamotivazio-neriportataneldocumentodivalutazionedei rischi e resanotaai rappresentanti perla sicurezzadi lavoratori in funzionedellavalutazione del rischio. L’organo di vigi-lanza, con provvedimento motivato, puòdisporre contenuti e periodicità della sor-veglianza diversi rispetto a quelli fornitidalmedicocompetente.2. La sorveglianza sanitaria di cui al com-ma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli

superioriaivalori inferioridiazione,sulo-rorichiestaequalora ilmedicocompeten-teneconfermi l’opportunità.

ARTICOLO 197Deroghe

1.Ildatoredi lavoropuòrichiederedero-ghe all’uso dei dispositivi di protezioneindividuale e al rispetto del valore limitedi esposizione, quando, per la natura dellavoro, l’utilizzazione di tali dispositivipotrebbe comportare rischi per la salutee sicurezza dei lavoratori maggiori ri-spetto aquanto accadrebbe senza la loroutilizzazione.2. Le deroghe di cui al comma 1 sono con-cesse, sentite le parti sociali, perunperio-domassimodi quattro anni dall’organodivigilanza territorialmente competentecheprovvedeancheadarnecomunicazio-ne,specificando leragionie lecircostanzechehannoconsentito laconcessionedellestesse, alministerodel Lavoroedellapre-videnza sociale. Lecircostanzechegiusti-ficano le deroghe di cui al comma 1 sonoriesaminate ogni quattro anni e, in caso divenir meno dei relativi presupposti, ri-prendeimmediataapplicazioneladiscipli-naregolare.3. La concessione delle deroghe di cui alcomma 2 è condizionata dall’intensifica-zionedellasorveglianzasanitariaedacon-dizionichegarantiscano,tenutocontodel-leparticolari circostanze, che i rischideri-vanti siano ridotti al minimo. Il datore dilavoroassicural’intensificazionedellasor-veglianzasanitariaedil rispettodellecon-dizioni indicatenellederoghe.4. Il ministero del Lavoro e della previ-denza sociale trasmette ogni quattro an-ni alla Commissione della Unione euro-pea unprospetto globale emotivato del-le deroghe concesse ai sensi del presen-te articolo.

ARTICOLO 198LineeGuidaperisettoridellamusica,delleattivitàricreativeedeicallcenter

1.SupropostadellaCommissioneperma-nente per la prevenzione degli infortuni el’igienedellavorodicuiall’articolo6,senti-te le parti sociali, entro un annodalla datadi entrata in vigore del presente Capo, laConferenzapermanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autono-me di Trento e di Bolzano definisce le li-

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Art. 194. I rimedi controil superamento dei limitiQualorasianostati

superatiivalorilimitediesposizione,vannoadottateimmediatemisuredirientroeprevisteattenzionialfinedievitarecheilfattosiripeta

Art. 195. Informazione eformazioneLaformazionee

l’informazionedeilavoratorisonoobbligatoriealsuperamentodegli80dB(A)/135dB(C)

Art. 196Salvodiversadecisione

(damotivareneldocumentodivalutazionedelrischioedacomunicarealrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza),ilmedicocompetenteeffettualasorveglianzasanitariaperilavoratoriespostiaoltre85dB(A)/137dB(C)unavoltaall’annoL’estensionedella

sorveglianzasanitariaagliespostialivelliinferioriagli85dB(A)/137dB(C)eoltregli80dB(A)/135dB(C)avvienesurichiestadeilavoratori,qualoral’opportunitàsiaconfermatadalmedicocompetente,conciòripristinandoleindicazionigiàcontenutenelDlgs277/91

Art.197. DerogheLeaziendepossono

richiederederogheallaAslsull’usodeiDpi-uditiviqualorasidetermininomaggioricondizionidirischioperlasaluteesicurezzadeilavoratori

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nee guida per l’applicazione del presenteCaponeisettoridellamusica,delleattivitàricreativeedeicall center.

Capo IIIProtezionedeilavoratoridairischidiesposizioneavibrazioni

ARTICOLO 199Campodiapplicazione

1. Il presente Capo prescrive le misureper la tutela della salute e della sicurezzadei lavoratori che sonoesposti opossonoessere esposti a rischi derivanti da vibra-zionimeccaniche.Neiriguardideisogget-ti indicati all’articolo 3, comma2, del pre-sente decreto legislativo le disposizionidel presente capo sono applicate tenutocontodelleparticolariesigenzeconnesseal servizio espletato, quali individuatedaidecreti ivi previsti.

ARTICOLO 200Definizioni

1.Ai finidelpresenteCapo,si intendeper:a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, setrasmesse al sistema mano-braccio nel-l’uomo,comportanounrischioperlasalu-teelasicurezzadeilavoratori, inparticola-re disturbi vascolari, osteoarticolari, neu-rologiciomuscolari;b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: levibrazioni meccaniche che, se trasmesseal corpo intero, comportano rischi per lasaluteelasicurezzadeilavoratori, inparti-colare lombalgiee traumidel rachide;c)esposizionegiornalieraavibrazionitra-smesse al sistema mano-braccio A(8):[MS-2]: valoremediatonel tempo,ponde-ratoinfrequenza,delleaccelerazionimisu-rate per una giornata lavorativa nominalediottoore;d)esposizionegiornalieraavibrazionitra-smesse al corpo interoA(8): [MS-2]: valo-remediatonel tempo,ponderato,delleac-celerazionimisurateperunagiornatalavo-rativanominalediottoore.

ARTICOLO 201Valorilimitediesposizioneevalorid’azione

1. Ai fini del presenteCapo, si definiscono iseguentivalorilimitediesposizioneevaloridiazione:a) per le vibrazioni trasmesse al sistemamano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornalie-ro,normalizzatoaunperiododiriferimen-todi8ore,èfissatoa5m/s2;mentresuperi-odibrevièpari a20m/s2;2) il valored’azionegiornaliero,normaliz-zato a un periodo di riferimento di 8 ore,chefa scattare l’azione, è fissatoa2,5m/s2.b) per le vibrazioni trasmesse al corpointero:1) il valore limite di esposizione giornalie-ro,normalizzatoaunperiododiriferimen-to di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre superiodibrevièparia 1,5m/s2;2) il valored’azionegiornaliero,normaliz-zato aunperiododi riferimentodi 8 ore, èfissatoa0,5m/s2.2.Nelcasodivariabilitàdellivellodiespo-sizione giornaliero va considerato il livel-logiornalieromassimoricorrente.

ARTICOLO 202Valutazionedeirischi

1.Nell’ambitodi quantoprevisto dall’ar-ticolo 181, il datore di lavoro valuta e,quandonecessario,misura, i livelli di vi-brazioni meccaniche cui i lavoratori so-no esposti.2. Il livello di esposizione alle vibrazionimeccanichepuòesserevalutatomediantel’osservazione delle condizioni di lavorospecifiche e il riferimento ad appropriateinformazioni sulla probabile entità dellevibrazioni per le attrezzature o i tipi di at-trezzature nelle particolari condizioni diusoreperibilipressobanchedatidell’Ispe-sl o delle Regioni o, in loro assenza, dalleinformazioniforniteinmateriadalcostrut-toredelleattrezzature.Questaoperazionevadistintadallamisurazione,cherichiedel’impiego di attrezzature specifiche e diuna metodologia appropriata e che restacomunqueilmetododi riferimento.3. L’esposizione dei lavoratori alle vibra-zioni trasmessealsistemamano-braccioèvalutataomisurata inbasealledisposizio-nidicuiall’allegatoXXXV,parteA.4. L’esposizione dei lavoratori alle vibra-zioni trasmesse al corpo intero è valutataomisurata in base alle disposizioni di cuiall’allegatoXXXV,parteB.5.Ai finidellavalutazionedicuial comma1, ildatoredilavorotieneconto, inpartico-lare,dei seguentielementi:a)il livello, iltipoeladuratadell’esposizio-ne, ivi inclusaogniesposizioneavibrazio-ni intermittentioaurti ripetuti;

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Art. 197 (segue)Lederoghesono

concessesesigarantisconoailavoratoritutelecheconsentanodiridurreirischialminimoeinparticolarel’intensificazionedellasorveglianzasanitaria

Art. 198. Musica, attivitàricreative, call centerSonoannunciatelinee

guidaneisettoridellamusica,delleattivitàricreativeedeicallcenter,conquest’ultimavoceconfigurandouninteressamentoperquellesituazioniespositivecheutilizzanodispositividiamplificazioneauricolari

Art. 199. Vibrazioni,l’applicazioneLemisurediprevenzione

eprotezionedairischidaesposizioneavibrazioniprevedonopossibiliapplicazionidifferenziateperisoggettidicuiall’articolo3,comma2

Art. 200. DefinizioniLatutela

dall’esposizioneavibrazionialsistemamano-braccioèvoltaapreveniredisturbivascolari,osteoarticolari,neurologiciomuscolari.Latuteladall’esposizioneavibrazionialcorpointeroèvoltaaprevenirelombalgieetraumidelrachide

Art. 201. Valori limiteCambiailvalorelimite

perleesposizionialcorpointeroesonointrodottivalorilimitesutempibrevi

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b) i valori limite di esposizione e i valorid’azionespecificatinell’articolo201;c) gli eventuali effetti sulla salutee sulla si-curezzadeilavoratoriparticolarmentesen-sibili al rischio conparticolare riferimentoalledonneingravidanzaeaiminori;d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicu-rezza e salute dei lavoratori risultanti dainterazionitra levibrazionimeccaniche, ilrumore e l’ambiente di lavoro o altre at-trezzature;e) le informazioni fornite dal costruttoredell’attrezzaturadi lavoro;f) l’esistenza di attrezzature alternativeprogettateperridurrei livellidiesposizio-neallevibrazionimeccaniche;g) il prolungamentodelperiododiesposi-zioneavibrazioni trasmessealcorpointe-ro al di là delle ore lavorative, in locali dicuièresponsabile;h) condizioni di lavoro particolari, comele basse temperature, il bagnato, l’elevataumiditàoilsovraccaricobiomeccanicode-gli arti superiori edel rachide;i) informazioni raccoltedallasorveglian-zasanitaria, comprese,perquantopossi-bile, quelle reperibili nella letteraturascientifica.

ARTICOLO 203Misurediprevenzioneeprotezione

1.Fermorestandoquantoprevistonell’ar-ticolo 182, in base alla valutazione dei ri-schidicuiall’articolo202,quandosonosu-perati i valori d’azione, il datore di lavoroelaboraeapplicaunprogrammadimisuretecnicheoorganizzative, voltearidurrealminimol’esposizionee i rischichenecon-seguono, considerando in particolarequantosegue:a) altri metodi di lavoro che richiedonounaminoreesposizione avibrazionimec-caniche;b) la scelta di attrezzature di lavoro ade-guateconcepitenelrispettodeiprincipier-gonomici e che producono, tenuto contodellavorodasvolgere, ilminorlivellopos-sibiledivibrazioni;c) la fornitura di attrezzature accessorieper ridurre i rischi di lesioni provocatedalle vibrazioni, quali sedili che attenua-noefficacemente le vibrazioni trasmesseal corpo intero emaniglieo guanti cheat-tenuano la vibrazione trasmessa al siste-mamano-braccio;d) adeguati programmi di manutenzio-

nedelle attrezzature di lavoro, del luogodi lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoroedeiDpi;e) la progettazione e l’organizzazione deiluoghiedeipostidi lavoro;f) l’adeguata informazione e formazionedeilavoratorisull’usocorrettoesicurodel-leattrezzaturedi lavoroedeiDpi, inmododa ridurre alminimo la loro esposizione avibrazionimeccaniche;g)lalimitazionedelladurataedell’intensi-tàdell’esposizione;h) l’organizzazione di orari di lavoro ap-propriati,conadeguatiperiodidi riposo;i)lafornitura,ai lavoratoriesposti,diindu-menti per la protezione dal freddo edall’umidità.2.Se,nonostantelemisureadottate,ilvalo-re limite di esposizioneè stato superato, ildatore di lavoro prendemisure immedia-te per riportare l’esposizione al di sotto ditale valore, individua le cause del supera-mento e adatta, di conseguenza, lemisuredi prevenzione e protezione per evitareunnuovosuperamento.

ARTICOLO 204Sorveglianzasanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazio-ni superiori ai valori d’azione sono sotto-postiallasorveglianzasanitaria.Lasorve-glianza viene effettuata periodicamente,dinormaunavolta l’annooconperiodici-tà diversa decisa dal medico competentecon adeguata motivazione riportata neldocumento di valutazione dei rischi e re-sa nota ai rappresentanti per la sicurezzadei lavoratori in funzionedellavalutazio-ne del rischio. L’organo di vigilanza, conprovvedimento motivato, può disporrecontenuti e periodicità della sorveglian-zadiversirispettoaquelli fornitidalmedi-cocompetente.2. I lavoratori esposti a vibrazioni sonoal-tresì sottoposti alla sorveglianza sanitariaquando, secondo ilmedicocompetente, siverificano una o più delle seguenti condi-zioni: l’esposizione dei lavoratori alle vi-brazioniètaledarenderepossibilel’indivi-duazione di un nesso tra l’esposizione inquestione e una malattia identificabile oadeffettinociviperlasaluteedèprobabilechelamalattiaoglieffettisopraggiunganonelleparticolaricondizionidilavorodella-voratoreedesistonotecnichesperimenta-techeconsentonodi individuare lamalat-tiaoglieffettinociviper lasalute.

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Art.202. I rischi

Sull’identificazionedellivellodiesposizione,lavalutazionedelrischiovibrazionipuòesserefattaomedianteidatireperibilisullebanchedatiautorizzateoapartiredaidatifornitidaicostruttoriomediantemisurazionisulleproprieattrezzatureAndrannoconsiderate

condizionidi lavoroparticolari,lebassetemperature,ilbagnato,l’elevataumiditàoilsovraccaricobiomeccanicodegliartisuperioriedelrachideinquantofattorinegativisullasalute

Art. 203. Prevenzione eprotezione

Ilprogrammaaziendalediriduzionedell’esposizionevacompilatodall’aziendasesisuperanoivalorid’azione.Vannotral’altroconsideratimetodioattrezzaturedilavorochepresentanolivellidivibrazioniminori,sediliergonomici,correttamanutenzioneel’intensitàdell’esposizione

Art. 204. Sorveglianzasanitaria

Ilmedicocompetenteeffettualasorveglianzasanitariaailavoratoriespostialivellisuperioriaivaloridiazioneunavoltaall’annosalvodiversadecisionedamotivaresuldocumentodivalutazioneedicuiinformareilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza

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MaARTICOLO 205Deroghe

1.Neisettoridellanavigazionemarittimae aerea, il datore di lavoro, in circostanzedebitamente giustificate, può richiedereladeroga, limitatamentealrispettodeiva-lori limitediesposizioneperilcorpointe-ro qualora, tenuto conto della tecnica edellecaratteristichespecifichedei luoghidi lavoro, non sia possibile rispettare talevalore limite nonostante lemisure tecni-cheeorganizzativemesse in atto.2. Nel caso di attività lavorative in cuil’esposizione di un lavoratore a vibrazio-nimeccanicheèabitualmente inferioreaivaloridi azione,mapuòoccasionalmentesuperare il valore limite di esposizione, ildatore di lavoro può richiedere la derogaal rispetto dei valori limite a condizionecheilvaloremediodell’esposizionecalco-latasuunperiododi40oresia inferiorealvalore limite di esposizione e dimostri,con elementi probanti, che i rischi deri-vantidal tipodiesposizionecuièsottopo-sto il lavoratore sono inferiori a quelli de-rivanti dal livello di esposizione corri-spondenteal valore limite.3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sonoconcesse, per un periodo massimo diquattroanni,dall’organodivigilanzater-ritorialmente competente che provvedeanche a darne comunicazione, specifi-cando le ragionie lecircostanzechehan-no consentito la concessione delle stes-se, al ministero del Lavoro e della previ-denza sociale. Le deroghe sono rinnova-bili e possono essere revocate quandovengonomeno le circostanzeche lehan-no giustificate.4.La concessionedelle deroghedi cui aicommi 1 e 2 è condizionata all’intensifi-cazione della sorveglianza sanitaria eda condizioni che garantiscano, tenutoconto delle particolari circostanze, chei rischi derivanti siano ridotti al mini-mo. Il datoredi lavoroassicura l’intensi-ficazione della sorveglianza sanitariaed il rispetto delle condizioni indicatenelle deroghe.5.IlministerodelLavoroedellapreviden-zasociale trasmetteogniquattroanniallaCommissione dell’Unione europea unprospetto dal quale emergano circostan-zeemotividellederogheconcesseaisen-si delpresentearticolo.

Capo IVProtezionedeilavoratoridairischidiesposizioneacampielettromagnetici

ARTICOLO 206Campodiapplicazione

1. Il presente Capo determina i requisitiminimi per la protezione dei lavoratoricontro i rischi per la salute e la sicurezzaderivantidall’esposizioneaicampielettro-magnetici (da0Hza300GHz),comedefi-niti dall’articolo 207, durante il lavoro. Ledisposizioni riguardano la protezione dairischiperlasaluteelasicurezzadeilavora-toridovutiaglieffettinociviabrevetermi-ne conosciuti nel corpo umano derivantidalla circolazione di correnti indotte edall’assorbimentodienergia,edacorrentidicontatto.2. Il presente Capo non riguarda la prote-zionedaeventualieffettialungotermineeirischirisultantidalcontattoconicondut-tori in tensione.

ARTICOLO 207Definizioni

1.Aglieffettidelledisposizionidelpresen-teCaposi intendonoper:a)campielettromagnetici:campimagneti-ci statici e campi elettrici, magnetici edelettromagneticivariabilineltempodifre-quenza inferioreoparia300GHz;b) valori limite di esposizione: limitiall’esposizione a campi elettromagneticiche sono basati direttamente sugli effettisulla salute accertati e su considerazionibiologiche.Ilrispettodiquestilimitigaran-tisceche i lavoratori esposti ai campielet-tromagnetici sono protetti contro tutti glieffetti nocivi a breve termineper la saluteconosciuti;c)valoridiazione:l’entitàdeiparametridi-rettamentemisurabili, espressi in terminidi intensitàdicampoelettrico(E), intensi-tàdicampomagnetico(H), induzionema-gnetica(B)edensitàdipotenza(S),chede-terminal’obbligodiadottareunaopiùdel-lemisure specificatenel presenteCapo. Ilrispettodiquestivaloriassicura il rispettodeipertinentivalori limitediesposizione.

ARTICOLO 208Valorilimitediesposizioneevalorid’azione

1.Ivalorilimitediesposizionesonoriporta-tinell’allegatoXXXVI, letteraA, tabella1.2. Ivaloridiazionesonoriportatinell’alle-gatoXXXVI, letteraB, tabella2.

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Art. 205. DerogheÈpossibilerichiedere

derogheallaAsl:neisettoridellanavigazionemarittimaeaereaoppureinognisettoreproduttivo,qualoral’esposizionesianormalmentealdisottodelvalorediazioneeoccasionalmentesuperiilvalorelimite.Questoapattochenonsipossaridurreilrischiodiversamente

Art. 206. ApplicazioneIlCapoIVdeterminai

requisitiminimiperlaprotezionedeilavoratoricontroirischiderivantidall’esposizioneaicampielettromagnetici(da0Hza300GHz),comedefinitidall’articolo207,duranteillavoro.Rilevantisonoirischidovutiaglieffettinociviabreveterminederivantidallacircolazionedicorrentiindotteedall’assorbimentodienergiaedacorrentidicontatto

Art. 207. DefinizioniIcampi

elettromagneticipresiinesamesonoquellimagneticistaticiedelettrici,magneticiedelettromagneticivariabilineltempodifrequenzainferioreoparia300GHz

Art. 208. Valori limiteIvalori limitedi

esposizionesonofissatidall’allegatoXXXVI,letteraA,tabella1,mentreivaloridiazionesonoriportatinell’allegatoXXXVI,letteraB,tabella2

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ARTICOLO 209Identificazionedell’esposizioneevalutazionedeirischi

1.Nell’ambito della valutazione dei rischidicui all’articolo 181, il datoredi lavorova-lutae,quandonecessario,misuraocalcolai livellidei campielettromagnetici ai qualisonoesposti i lavoratori.Lavalutazione, lamisurazionee il calcolo devonoessere ef-fettuati in conformità alle norme europeestandardizzate del Comitato europeo dinormalizzazione elettrotecnica (Cene-lec). Finché le citate norme non avrannocontemplato tutte le pertinenti situazioniper quanto riguarda la valutazione, misu-razioneecalcolodell’esposizionedeilavo-ratori ai campi elettromagnetici, il datoredi lavoro adotta le specifiche linee guidaindividuateodemanatedallaCommissio-ne consultiva permanente per la preven-zionedegliinfortunieperl’igienedellavo-ro, o, in alternativa, quelle del Comitatoelettrotecnicoitaliano(Cei),tenendocon-to,senecessario,dei livellidiemissionein-dicatidai fabbricantidelleattrezzature.2.Aseguitodellavalutazionedeilivellideicampi elettromagnetici effettuata in con-formitàal comma1,qualora risulti che sia-no superati i valoridi azionedi cui all’arti-colo208, il datoredi lavorovalutae, quan-do necessario, calcola se i valori limite diesposizionesonostati superati.3.La valutazione, lamisurazione e il cal-colo di cui ai commi 1 e 2 non devonone-cessariamenteessereeffettuati in luoghidi lavoro accessibili al pubblico, purchési sia già proceduto ad una valutazioneconformemente alle disposizioni relati-vealla limitazionedell’esposizionedellapopolazione ai campi elettromagneticida 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettateper i lavoratori lerestrizioniprevistedal-la raccomandazione 1999/519/Ce delConsiglio, del 12 luglio 1999, e sianoesclusi rischi relativi alla sicurezza.4. Nell’ambito della valutazione del ri-schiodicuiall’articolo181, ildatoredilavo-roprestaparticolareattenzioneaiseguen-tielementi:a)il livello, lospettrodifrequenza, ladura-tae il tipodell’esposizione;b) ivalori limitedi esposizionee ivaloridiazionedicuiall’articolo208;c)tuttiglieffettisullasaluteesullasicurez-zadei lavoratoriparticolarmentesensibilial rischio;d)qualsiasieffetto indirettoquale:

1)interferenzaconattrezzatureedispositi-vimedici elettronici (compresistimolato-ricardiaciealtridispositivi impiantati);2) rischio propulsivo di oggetti ferroma-gneticiincampimagneticistaticiconindu-zionemagneticasuperiorea3mT;3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi(detonatori);4) incendi ed esplosioni dovuti all’accen-sione dimateriali infiammabili provocatadascintilleprodottedacampi indotti, cor-rentidicontattooscaricheelettriche;e) l’esistenza di attrezzature di lavoro al-ternative progettate per ridurre i livelli diesposizioneaicampielettromagnetici;f) la disponibilità di azioni di risanamentovolteaminimizzare i livelli diesposizioneaicampielettromagnetici;g)perquantopossibile, informazioniade-guate raccolte nel corso della sorveglian-za sanitaria, comprese le informazioni re-peribili inpubblicazioni scientifiche;h)sorgentimultiplediesposizione;i) esposizione simultanea a campi di fre-quenzediverse.5. Il datoredi lavoroneldocumentodi va-lutazione del rischio di cui all’articolo 28precisalemisureadottate,previstedall’ar-ticolo210.

ARTICOLO 210Misurediprevenzioneeprotezione

1. A seguito della valutazione dei rischi,qualora risulti che i valori di azione di cuiall’articolo 208 sono superati, il datore dilavoro,amenochelavalutazioneeffettua-ta a norma dell’articolo 209, comma 2, di-mostri che i valori limite di esposizionenon sono superati e che possono essereesclusi rischi relativi alla sicurezza,elabo-ra ed applica un programma d’azione checomprendamisuretecnicheeorganizzati-ve intese a prevenire esposizioni superio-ri ai valori limite di esposizione, tenendocontoinparticolare:a) di altri metodi di lavoro che implicanouna minore esposizione ai campi elettro-magnetici;b) della scelta di attrezzature che emetta-no campi elettromagnetici di intensità in-feriore, tenutocontodel lavorodasvolge-re;c)dellemisuretecnicheperridurrel’emis-sione dei campi elettromagnetici, inclusosenecessariol’usodidispositividisicurez-za, schermatureodi analoghimeccanismidiprotezionedella salute;d) degli appropriati programmi di manu-

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Art. 209. I rischiIldatoredilavoroè

tenutoamisurare,quandonecessario,i livellideicampielettromagneticiaiqualisonoespostiilavoratoriinconformitàallenormeeuropeestandardizzatedelComitatoeuropeodinormalizzazioneelettrotecnica(Cenelec)Occorreràprenderein

particolareconsiderazione,tral’altro:illivello, lospettrodifrequenza,ladurataeiltipodell’esposizione;ivalorilimitediesposizioneeivaloridiazionedicuiall’articolo208;tuttiglieffettisullasaluteesullasicurezzadeilavoratoriparticolarmentesensibilialrischio

Art. 210. PrevenzioneQualorarisultichei

valoridiazionedicuiall’articolo208sonosuperati,ildatoredilavorodeveelaborareeapplicareunprogrammad’azionechecomprendamisuretecnicheeorganizzativeinteseaprevenireesposizionisuperioriaivalorilimitediesposizione,tenendoconto,tral’altro:dialtrimetodidi lavorocheimplicanounaminoreesposizioneaicampielettromagnetici;dellasceltadiattrezzaturecheemettanocampielettromagneticidiintensitàinferiore,tenutocontodellavorodasvolgereInnessuncasoi

lavoratoridevonoessereespostiavalorisuperioriaivalorilimitediesposizione

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tenzione delle attrezzature di lavoro, deiluoghiedellepostazionidi lavoro;e)dellaprogettazioneedella strutturadeiluoghiedellepostazionidi lavoro;f) della limitazione della durata e dell’in-tensitàdell’esposizione;g)delladisponibilitàdiadeguatidispositi-vidiprotezione individuale.2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori pos-sonoessereespostiacampielettromagne-tici che superano i valori di azione devo-no essere indicati con un’apposita segna-letica. Tale obbligo non sussiste nel casoche dalla valutazione effettuata a normadell’articolo 209, comma 2, il datore di la-vorodimostriche ivalori limitediesposi-zionenonsonosuperatiechepossonoes-sere esclusi rischi relativi alla sicurezza.Dette aree sono inoltre identificate e l’ac-cessoalle stesseè limitato laddoveciò siatecnicamente possibile e sussista il ri-schio di un superamento dei valori limitediesposizione.3. Innessuncaso i lavoratoridevonoesse-reesposti avalori superioriaivalori limitedi esposizione. Allorché, nonostante iprovvedimenti presi dal datore di lavoroinapplicazionedelpresenteCapo, i valorilimite di esposizione risultino superati, ildatoredi lavoro adottamisure immediateper riportare l’esposizione al di sotto deivalori limite di esposizione, individua lecausedel superamentodei valori limitediesposizione e adegua di conseguenza lemisure di protezione e prevenzione perevitareunnuovosuperamento.4.Anormadell’articolo209,comma4, let-tera c), il datore di lavoro adatta lemisuredicuialpresentearticoloalleesigenzedeilavoratoriespostiparticolarmentesensibi-li al rischio.

ARTICOLO 211Sorveglianzasanitaria

1.Lasorveglianzasanitariavieneeffettua-taperiodicamente,dinormaunavoltal’an-no o con periodicità inferiore decisa dalmedico competente con particolare ri-guardo ai lavoratori particolarmente sen-sibili al rischio di cui all’articolo 183, tenu-to conto dei risultati della valutazione deirischi trasmessi dal datore di lavoro. L’or-ganodivigilanza,conprovvedimentomo-tivato,puòdisporrecontenuti eperiodici-tàdiversidaquelli fornitidalmedicocom-petente.2.Fermorestandoilrispettodiquantosta-bilito dall’articolo 182, sono tempestiva-

mentesottopostiacontrollomedicoilavo-ratori per i quali è stata rilevataun’esposi-zione superiore ai valori di azione di cuiall’articolo208, comma2.

ARTICOLO 212Lineeguida

1.IlministerodellaSalute,avvalendoside-gli organi tecnico-scientifici del Serviziosanitario nazionale, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leRegionie leProvinceautonomediTrentoeBolzano,entrodueannidall’entratainvi-goredel presentedecreto, elabora le lineeguida per l’applicazione del presente Ca-po nello specifico settore dell’utilizzo inambitosanitariodelleattrezzaturediriso-nanzamagnetica.

Capo VProtezionedeilavoratoridairischidiesposizionearadiazioniotticheartificiali

ARTICOLO 213Campodiapplicazione

1. Il presente Capo stabilisce prescrizioniminime di protezione dei lavoratori con-tro i rischi per la salute e la sicurezza chepossonoderivare,dall’esposizionealle ra-diazioni ottiche artificiali durante il lavo-roconparticolare riguardoai rischi dovu-tiaglieffettinocivisugliocchiesullacute.

ARTICOLO 214Definizioni

1.Aglieffettidelledisposizionidelpresen-teCaposi intendonoper:a) radiazioni ottiche: tutte le radiazionielettromagnetiche nella gamma di lun-ghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche sisuddivideinradiazioniultraviolette,radia-zionivisibili e radiazioni infrarosse:1) radiazioni ultraviolette: radiazioni otti-chealunghezzad’ondacompresa tra 100e400nm.Labandadegliultravioletti è sud-divisa in Uva (315-400 nm), Uvb (280-315nm)eUvc(100-280nm);2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche alunghezza d’onda compresa tra 380 e 780nm;3)radiazioni infrarosse: radiazioniottichealunghezzad’ondacompresa tra780nme1mm.Laregionedegli infrarossièsuddivi-sa in Ira (780-1.400 nm), Irb (1.400-3.000nm)eIrc(3.000nm-1mm);b) laser (amplificazione di luce medianteemissionestimolatadiradiazione):qualsi-

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Art. 211. SorveglianzasanitariaLasorveglianzasanitaria

deveesserefattaperiodicamente:dinormaunavoltal’annooconperiodicitàinferioredecisadalmedicocompetente.Attenzionedeveessererivoltaailavoratoriparticolarmentesensibilialrischio,incluseledonneingravidanzaeiminori.Ilavoratoriperiqualièstatarilevataun’esposizionesuperioreaivalori-limitedevonoesseresottoposti«tempestivamente»acontrollomedico

Art. 212. RisonanzamagneticaIlministerodellaSalute

haadisposizionedueanniperelaborarelelineeguidaperapplicareilCapoIVall’utilizzo,inambitosanitario,delleattrezzaturedirisonanzamagnetica

Art. 213. Campo diapplicazioneLedisposizionidelCapo

Vsonodettateperproteggereilavoratoridairischi,soprattuttopergliocchielacute,chepossonoderivaredall’esposizionealleradiazioniotticheartificiali

Art. 214. DefinizioniLedefinizionidi

radiazioniottiche,laser,radiazionilaser,radiazioninoncoerenti,valorilimitediesposizione,irradianza,esposizioneradiante,radianzaelivello

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asidispositivoalqualesipossafarprodur-re o amplificare le radiazioni elettroma-gnetiche nella gamma di lunghezze d’on-dadelleradiazioniottiche,soprattuttome-diante il processo di emissione stimolatacontrollata;c) radiazione laser: radiazione ottica pro-dottadaun laser;d) radiazionenoncoerente: qualsiasi radia-zioneotticadiversadallaradiazionelaser;e) valori limite di esposizione: limiti diesposizionealle radiazioni ottiche che so-nobasatidirettamentesuglieffettisullasa-lute accertati e su considerazioni biologi-che. Il rispetto di questi limiti garantiscechei lavoratoriespostia sorgentiartificia-li di radiazioni ottiche siano protetti con-tro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sullacuteconosciuti;f)irradianza(E)odensitàdipotenza:lapo-tenza radiante incidente per unità di areasu una superficie espressa in watt su me-troquadrato(Wm-2);g) esposizione radiante (H): integrale neltempodell’irradianza espresso in joule sumetroquadrato(Jm-2);h)radianza(L):ilflussoradianteolapoten-zaperunitàd’angolosolidoperunitàdisu-perficie,espressainwattsumetroquadra-tosusteradiante(Wm-2sr-1);i) livello: la combinazione di irradianza,esposizione radiante e radianza alle qualièespostounlavoratore.

ARTICOLO 215Valorilimitediesposizione

1.Ivalorilimitediesposizioneperleradia-zioni incoerenti sono riportati nell’allega-toXXXVII,Parte I.2.Ivalorilimitediesposizioneperleradia-zioni laser sono riportati nell’allegatoXXXVII,Parte II.

ARTICOLO 216Identificazionedell’esposizioneevalutazionedeirischi

1.Nell’ambito della valutazione dei rischidicui all’articolo 181, il datoredi lavorova-luta e, quando necessario,misura e/o cal-cola i livelli delle radiazioni ottiche a cuipossonoessereesposti i lavoratori.Lame-todologia seguita nella valutazione, nellamisurazionee/onelcalcolorispettalenor-me della Commissione elettrotecnica in-ternazionale (Iec), per quanto riguarda leradiazionilaser,e leraccomandazionidel-la Commissione internazionale per l’illu-minazione (Cie) e del Comitato europeo

di normazione (Cen) per quanto riguardale radiazioni incoerenti. Nelle situazionidi esposizione che esulano dalle suddettenormeeraccomandazioni,efinoaquandonon saranno disponibili norme e racco-mandazioni adeguate dell’Unione euro-pea, ildatoredi lavoroadotta lespecifichelinee guida individuate od emanate dallaCommissione consultiva permanente perla prevenzione degli infortuni e per l’igie-ne del lavoro o, in subordine, linee guidanazionali o internazionali scientificamen-te fondate. In tutti i casi di esposizione, lavalutazione tiene conto dei dati indicatidai fabbricanti delle attrezzature, se con-templatedapertinentidirettivecomunita-riediprodotto.2.Ildatoredi lavoro, inoccasionedellava-lutazione dei rischi, presta particolare at-tenzioneai seguentielementi:a) il livello, la gammadi lunghezze d’ondae laduratadell’esposizioneasorgentiarti-ficialidi radiazioniottiche;b)ivalori limitediesposizionedicuiall’ar-ticolo215;c)qualsiasieffettosulla saluteesullasicu-rezzadei lavoratori appartenenti a gruppiparticolarmentesensibili al rischio;d)qualsiasieventualeeffettosullasaluteesulla sicurezza dei lavoratori risultantedalle interazioni sul posto di lavoro tra leradiazioni ottiche e le sostanze chimichefoto-sensibilizzanti;e) qualsiasi effetto indiretto come l’acceca-mentotemporaneo,leesplosionioilfuoco;f)l’esistenzadiattrezzaturedilavoroalterna-tiveprogettateperridurre i livellidi esposi-zionealleradiazioniotticheartificiali;g) ladisponibilitàdiazionidi risanamentovolteaminimizzare i livelli diesposizionealleradiazioniottiche;h)perquantopossibile, informazioniade-guate raccolte nel corso della sorveglian-za sanitaria, comprese le informazionipubblicate;i) sorgentimultiple di esposizione alle ra-diazioniotticheartificiali;l) una classificazione dei laser stabilitaconformementeallapertinentenormaIece, in relazione a tutte le sorgenti artificialiche possono arrecare danni simili a quellidiunlaserdellaclasse3Bo4,tutteleclassi-ficazionianaloghe;m) le informazioni fornite dai fabbricantidelle sorgenti di radiazioni ottiche e dellerelativeattrezzaturedilavoroinconformi-tàdellepertinentidirettivecomunitarie.3. Il datoredi lavoronel documentodi va-

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Art. 215. Valori limiteLanormarimanda

all’allegatoXXXVIIperl’indicazionedeivalorilimitediesposizioneperleradiazioniincoerentieradiazionilaser

Art. 216. Valutazione deirischiSonoindicatiicriteriche

ildatoredilavorodeveseguirepereffettuarelavalutazionedeirischi.Inparticolare,ildatoredevevalutaree,senecessario,misurareocalcolareilivellidelleradiazioniottichecuisonoespostiilavoratori.PervalutareleradiazionilaserdeverispettarelenormedellaCommissioneelettrotecnicainternazionale;mentre,perleradiazioniincoerenti,devefareriferimentoalleraccomandazionidellaCommissioneinternazionaleperl’illuminazioneedelComitatoeuropeodinormazione.Nellesituazionidiesposizionecheesulanodaquestenormeeraccomandazioniefinoaquandononsarannodisponibiliindicazioniadeguatedell’Unioneeuropea,ildatoredilavoroadottalelineeguidaindividuateoemanatedallaCommissioneconsultivapermanenteperlaprevenzionedegliinfortunieperl’igienedellavoroo,insubordine,lineeguidanazionaliointernazionaliscientificamentefondate.Lavalutazionedevecomunquetenerecontodeidatiindicatidaifabbricantidelleattrezzature

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08lutazionedeirischideveprecisarelemisu-readottateprevistedagli articoli 217e218.

ARTICOLO 217Disposizionimirantiadeliminareoaridurreirischi

1.Selavalutazionedeirischidicuiall’arti-colo 17, comma 1, lettera a), mette in evi-denzacheivalorilimited’esposizionepos-sonoesseresuperati, ildatoredilavorode-finisceeattuaunprogrammad’azionechecomprende misure tecniche e/o organiz-zativedestinateadevitarechel’esposizio-ne superi i valori limite, tenendo conto inparticolare:a) di altri metodi di lavoro che comporta-nounaminore esposizione alle radiazioniottiche;b) della scelta di attrezzature che emetta-no meno radiazioni ottiche, tenuto contodel lavorodasvolgere;c)dellemisuretecnicheperridurrel’emis-sione delle radiazioni ottiche, incluso,quando necessario, l’uso di dispositivi disicurezza, schermaturaoanaloghimecca-nismidiprotezionedellasalute;d)degliopportuniprogrammidimanuten-zionedelle attrezzaturedi lavoro, dei luo-ghiedellepostazionidi lavoro;e)dellaprogettazioneedella strutturadeiluoghiedellepostazionidi lavoro;f)della limitazionedelladurataedel livel-lodell’esposizione;g)delladisponibilitàdiadeguatidispositi-vidiprotezione individuale;h)delle istruzioni del fabbricantedelle at-trezzature.2. In base alla valutazione dei rischi di cuiall’articolo216, i luoghidi lavoro incui i la-voratoripotrebberoessereespostia livellidi radiazioni ottiche che superino i valoridiazionedevonoessereindicaticonun’ap-posita segnaletica.Dettearee sono inoltreidentificatee l’accessoalle stesseè limita-to, laddoveciòsia tecnicamentepossibile.3.Ildatoredi lavoroadatta lemisuredicuial presente articolo alle esigenze dei lavo-ratori appartenenti a gruppi particolar-mentesensibili al rischio.

ARTICOLO 218Sorveglianzasanitaria

1.Lasorveglianzasanitariavieneeffettua-taperiodicamente,dinormaunavoltal’an-no o con periodicità inferiore decisa dalmedico competente con particolare ri-guardo ai lavoratori particolarmente sen-sibili al rischio, tenuto conto dei risultati

della valutazione dei rischi trasmessi daldatoredi lavoro. La sorveglianza sanitariaè effettuata con l’obiettivo di prevenire escoprire tempestivamente effetti negativiperlasalute,nonchéprevenireeffettialun-goterminenegativiper la saluteerischidimalattiecronichederivantidall’esposizio-nearadiazioniottiche.2.Fermorestandoilrispettodiquantosta-bilitodall’articolo 182 e di quantoprevistoal comma 1, sono tempestivamente sotto-posti a controllo medico i lavoratori per iquali è stata rilevata un’esposizione supe-rioreaivalori limitedicui all’articolo215.3.Laddoveivalorilimitesonosuperati,op-puresonoidentificatieffettinocivisullasa-lute:a) il medico o altra persona debitamentequalificatacomunicaallavoratoreirisulta-ti che loriguardano. Il lavoratorericeve inparticolareleinformazionieiparerirelati-vialcontrollosanitariocuidovrebbesotto-porsidopo la finedell’esposizione;b) il datore di lavoro è informato di tutti idatisignificativiemersidallasorveglianzasanitariatenendocontodelsegretoprofes-sionale.

Capo VISanzioni

ARTICOLO 219Sanzioniacaricodeldatoredilavoroedeldirigente

1. Il datoredi lavoro èpunito con l’arrestodaquattroaottomesiocon l’ammendada4.000 a 12.000 europer la violazione degliarticoli 181, comma2, 190, commi 1 e 5, 209,commi1e5, 216, comma1.2. Ildatoredi lavoroe ildirigentesonopu-niti:a) conarrestodaquattroaottomesioconl’ammendada2.000a4.000europerlavio-lazionedegliarticoli 182, comma2, 184, 185,190,commi2e3, 192, comma2, 193,comma1, 195, 197, comma3, 202, 203, 205, comma4,209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, com-ma1;b)conl’arrestodadueaquattromesioconl’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 perlaviolazionedegliarticoli 210,commi2e3,e217,commi2e3.

ARTICOLO 220Sanzioniacaricodelmedicocompetente

1. Ilmedico competente è punito con l’ar-restofino tremesioconl’ammendadaeu-ro 1.000 a euro 4.000 per la violazione de-gli articoli 185e 186.

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Art. 217. Riduzione deirischi

Selavalutazionedeirischimetteinevidenzacheivalori limitediesposizionepossonoesseresuperati,ildatoredilavorodevedefinireunprogrammad’azioneperevitarecheciòpossaaccadere

Art. 218. Sorveglianzasanitaria

Lasorveglianzasanitariavaeffettuataperiodicamente:unavoltal’annooconperiodicitàinferioredecisadalmedicocompetente.L’obiettivoèprevenireescopriretempestivamenteglieffettinegativiperlasaluteeirischidimalattiecroniche.Ilavoratoriperiqualièstatarilevataun’esposizionesuperioreaivalorilimitedevonoesseretempestivamentesottopostiacontrollomedico

Art. 219-220. Sanzioni

Dettatelesanzioniacaricodeldatoredilavoroedeldirigenteedelmedicocompetente.Ildatoredilavoroeildirigentesonopuniticonl’arrestodaquattroaottomesioconl’ammendada4milaa12milaeuroseviolanoledisposizionifissateperlavalutazionedelrischio.Ilmedicocompetenteèpunitoconl’arrestofinoatremesioconl’ammendadamillea4milaeuro

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Titolo IXSostanzepericolose

Capo IProtezionedaagentichimici

ARTICOLO 221Campodiapplicazione

1. Ilpresentecapodeterminairequisitimi-nimi per la protezione dei lavoratori con-tro i rischi per la salute e la sicurezza chederivano, o possonoderivare, dagli effettidiagentichimicipresentisulluogodilavo-roocomerisultatodiogniattivitàlavorati-va che comporti la presenza di agenti chi-mici.2. I requisiti individuati dal presente caposi applicano a tutti gli agenti chimici peri-colosi che sonopresenti sul luogodi lavo-ro, fatte salve le disposizioni relative agliagenti chimici per i quali valgonoprovve-dimenti di protezione radiologica regola-mentati dal decreto legislativo del 17mar-zo1995,n. 230,esuccessivemodificazioni.3. Ledisposizioni del presente capo si ap-plicanoaltresìaltrasportodiagentichimi-ci pericolosi, fatte salve le disposizionispecifiche contenute nei decreti ministe-riali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28settembre1999eneldecreto legislativo13gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni delcodice IMDGdel codice IBC e nel codiceIGC, quali definite dall’articolo 2 della di-rettiva 93/75/Cee delConsiglio del 13 set-tembre1993,nelledisposizionidell’accor-do europeo relativo al trasporto interna-zionaledimercipericolosepervienaviga-bili interne(Adn)edel regolamentoper iltrasportodellesostanzepericolosesulRe-no(Adnr),quali incorporatenellanorma-tiva comunitaria e nelle istruzioni tecni-cheperil trasportosicurodimerciperico-loseemanate alladatadel 25maggio 1998.4. Ledisposizionidelpresentecapononsi

applicanoalleattivitàcomportantiesposi-zione ad amianto che restano disciplinatedallenormecontenute alCapo IIIdel pre-senteTitolo.

ARTICOLO 222Definizioni

1. Ai finidelpresentecaposi intendeper:a) agenti chimici: tutti gli elementi o com-postichimici, siadasoli sianei loromiscu-gli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzatiosmaltiti, compreso losmaltimentocomerifiuti,mediantequalsiasiattività lavorati-va, sianoessi prodotti intenzionalmenteonoesiano immessionosulmercato;b)agentichimicipericolosi:1) agenti chimici classificati come sostan-zepericoloseai sensideldecreto legislati-vo3febbraio1997,n.52,esuccessivemodi-ficazioni,nonchégli agentichecorrispon-dono ai criteri di classificazione come so-stanzepericolosedi cui al predettodecre-to.Sonoescluse le sostanzepericoloseso-loper l’ambiente;2)agentichimiciclassificaticomeprepara-tipericolosiaisensideldecretolegislativo14marzo2003,n.65esuccessivemodifica-zioni, nonché gli agenti che rispondonoaicriteri di classificazione come preparatipericolosi di cui al predettodecreto. Sonoesclusi ipreparatipericolosisoloperl’am-biente;3)agentichimiciche,purnonessendoclas-sificabilicomepericolosi, inbaseainume-ri 1) e 2), possono comportare un rischioper la sicurezza e la salute dei lavoratori acausa di loro proprietà chimico-fisiche,chimiche o tossicologiche e del modo incui sono utilizzati o presenti sul luogo dilavoro, compresi gli agenti chimici cui èstato assegnatounvalore limite di esposi-zioneprofessionale;c) attività che comporta la presenza diagenti chimici: ogni attività lavorativa incui sono utilizzati agenti chimici, o se ne

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Sull’esposizione agli agenti chimicispazio a protezione e prevenzione

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Art. 221. Rischi da agentichimici. Campo diapplicazione

LedisposizionidelCapoIdettanoirequisitiminimiperproteggerechilavoraacontattoconagentichimici.Siconfermaildettatolegislativoprecedente.Irequisitisiapplicanopertuttigliagentichimicipresentisulluogodilavoro(fattesalvelenormesugliagentichimicipercuivalgonoprovvedimentidiprotezioneradiologica),anchenelcasoditrasportodiagentichimicipericolosi.Sonoinveceescluseleattivitàchecomportanoesposizioneadamianto,regolatedalCapoIII

Art. 222. Definizioni

Sonofornite,tral’altro,ledefinizionidiagentichimicieagentichimicipericolosi.Questiultimidettagliatiinagenticlassificaticomesostanzeopreparatipericolosi(inbasealdecretolegislativo65/03,chehaabrogatoildecretolegislativo285/98)eagentiche,purnonclassificabilicomepericolosi,possonocomportareunrischioacausadiloroproprietàchimico-fisiche,chimicheotossicologicheodelmodoincuisonousatiopresentisulluogodilavoro

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prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedi-mento,compresilaproduzione,lamanipo-lazione, l’immagazzinamento, il trasportool’eliminazionee il trattamentodeirifiuti,ocherisultinodataleattività lavorativa;d) valore limite di esposizione professio-nale: se non diversamente specificato, illimitedellaconcentrazionemediaponde-rata nel tempo di un agente chimiconell’aria all’interno della zona di respira-zione di un lavoratore in relazione a undeterminato periodo di riferimento; unprimo elenco di tali valori è riportatonell’allegatoXXXVIII;e) valore limite biologico: il limite dellaconcentrazione del relativo agente, di unsuometabolita, o di un indicatore di effet-to, nell’appropriato mezzo biologico; unprimo elenco di tali valori è riportatonell’allegatoXXXIX;f) sorveglianza sanitaria: la valutazionedello statodi salutedel singolo lavoratorein funzionedell’esposizioneadagenti chi-mici sul luogodi lavoro;g) pericolo: la proprietà intrinseca di unagente chimico di poter produrre effettinocivi;h)rischio: laprobabilitàchesi raggiungailpotenziale nocivo nelle condizioni di uti-lizzazioneoesposizione.

ARTICOLO 223Valutazionedeirischi

1. Nellavalutazionedicui all’articolo28, ildatore di lavoro determina, preliminar-mente l’eventuale presenza di agenti chi-micipericolosi sul luogodi lavoroevalutaanche i rischi per la sicurezza e la salutedei lavoratori derivanti dalla presenza ditali agenti, prendendo in considerazioneinparticolare:a) le loroproprietàpericolose;b) le informazioni sulla salute e sicurezzacomunicate dal responsabile dell’immis-sione sulmercato tramite la relativa sche-dadisicurezzapredispostaaisensideide-creti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14marzo2003,n.65esuccessivemodifiche;c)illivello,iltipoeladuratadell’esposizione;d)lecircostanze incuivienesvoltoil lavo-ro in presenza di tali agenti, compresa laquantitàdegli stessi;e) i valori limite di esposizione professio-

naleoivalori limitebiologici;dicuiunpri-mo elenco è riportato negli allegatiXXXVIIIeXXXIX;f) gli effetti dellemisurepreventive epro-tettiveadottateodaadottare;g) se disponibili, le conclusioni tratte daeventuali azioni di sorveglianza sanitariagià intraprese.2. Nella valutazione dei rischi il datore dilavoroindicaqualimisuresonostateadot-tateaisensidell’articolo224e,oveapplica-bile, dell’articolo 225. Nella valutazionemedesimadevonoessere incluse le attivi-tà, ivi compresa lamanutenzionee lapuli-zia, per le quali è prevedibile la possibilitàdinotevoleesposizioneoche,peraltrimo-tivi, possono provocare effetti nocivi perla salute e la sicurezza, anche dopo l’ado-zionedi tutte lemisuretecniche.3. Nel caso di attività lavorative che com-portano l’esposizione a più agenti chimicipericolosi, i rischi sono valutati in base alrischio che comporta la combinazione ditutti i suddettiagentichimici.4. Fermorestandoquantoprevistodaide-creti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14marzo2003,n.65esuccessivemodificazio-ni,ilresponsabiledell’immissionesulmer-catodiagentichimicipericolosiè tenutoafornirealdatoredi lavoroacquirentetuttele ulteriori informazioni necessarie per lacompletavalutazionedel rischio.5. La valutazione del rischio può include-re la giustificazioneche lanatura e l’entitàdei rischi connessi con gli agenti chimicipericolosirendonononnecessariaun’ulte-riorevalutazionemaggiormentedettaglia-tadei rischi.6. Nel caso di un’attività nuova che com-porti la presenza di agenti chimici perico-losi, la valutazionedei rischi che essa pre-sentael’attuazionedellemisuredipreven-zione sono predisposte preventivamente.Tale attività comincia solo dopo che si siaproceduto alla valutazione dei rischi cheessapresentaeall’attuazionedellemisurediprevenzione.7. Il datore di lavoro aggiorna periodica-mentelavalutazionee,comunque,inocca-sionedinotevolimutamentichepotrebbe-roaverla resasuperataovveroquandoiri-sultati della sorveglianza medica ne mo-strinolanecessità.

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Art. 223. Valutazione deirischiIldatoredilavoro,per

effettuarelavalutazionedeirischi,devedeterminarelapresenzadiagentichimicipericolosisulluogodilavoroevalutareirischipersaluteelasicurezzadeilavoratorichederivanodallapresenzadiquestiagenti.Inparticolare,ildatoredilavorodevetenerecontodelleinformazionicomunicate,tramitelaschedadisicurezza,dalresponsabiledell’immissionesulmercato.Quest’ultimosoggetto(ilRim)èilfabbricanteol’importatore,oppureildistributoreall’internodellaUe(odiogniStatomembro)disostanzeopreparatipericolosi,definitoindettagliodallacircolaredel7gennaio2004delministerodellaSalute.Ilcontenutoinformativodellaschedadeidatidisicurezzaèstatodefinitodaldecretoministerialedel7settembre2002delministerodellaSalute,cheharibaditochelaschedavaredattainlinguaitaliana.Traleattivitàdaincluderenellavalutazionedeirischi,sonostateoraaggiuntequelledipuliziadiambientidilavoro,macchineeimpianti.Ildatoredilavorodevepoiaggiornareperiodicamentelavalutazionedeirischie,comunque,inoccasionedimutamentichepotrebberorenderlasuperataoquandoirisultatidellasorveglianzamedicanemostrinolanecessità

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ARTICOLO 224Misureeprincipigeneraliperlaprevenzionedeirischi1. Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 15, i rischi derivanti daagenti chimi-ci pericolosi devono essere eliminati o ri-dottialminimomedianteleseguentimisu-re:a) progettazione e organizzazione dei si-stemidi lavorazionesul luogodi lavoro;b)fornituradiattrezzatureidoneeperilla-voro specifico e relativeproceduredima-nutenzioneadeguate;c) riduzione alminimo del numero di la-voratori che sono o potrebbero essereesposti;d) riduzione al minimo della durata edell’intensitàdell’esposizione;e)misure igienicheadeguate;f) riduzione al minimo della quantità diagenti presenti sul luogo di lavoro in fun-zionedellenecessitàdella lavorazione;g)metodi di lavoro appropriati compreseledisposizionichegarantisconolasicurez-zanellamanipolazione,nell’immagazzina-mento e nel trasporto sul luogo di lavorodi agenti chimici pericolosi nonchédei ri-fiutichecontengonodettiagenti chimici.2. Se i risultati della valutazione dei ri-schi dimostrano che, in relazione al tipoealle quantitàdiunagente chimicoperi-coloso e alle modalità e frequenza diesposizione a tale agente presente sulluogodi lavoro,vi è solounrischiobassoper la sicurezza e irrilevante per la salu-te dei lavoratori e che le misure di cui alcomma 1 sono sufficienti a ridurre il ri-schio,nonsiapplicanoledisposizionide-gli articoli 225, 226, 229, 230.

ARTICOLO 225Misurespecifichediprotezioneediprevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attivi-tàedellavalutazionedeirischidicuiall’ar-ticolo 223, provvede affinché il rischio siaeliminatooridottomediante lasostituzio-ne,qualoralanaturadell’attivitàloconsen-ta,conaltriagentioprocessiche,nellecon-dizionidiuso,nonsonoosonomenoperi-colosi per la salutedei lavoratori.Quandola natura dell’attività non consente di eli-minareil rischioattraverso lasostituzione

il datoredi lavorogarantisce che il rischiosia ridotto mediante l’applicazione delleseguentimisure da adottarsi nel seguenteordinedipriorità:a)progettazionediappropriatiprocessila-vorativi e controlli tecnici, nonché uso diattrezzatureemateriali adeguati;b) appropriate misure organizzative e diprotezionecollettiveallafontedelrischio;c) misure di protezione individuali, com-presi idispositividiprotezione individua-li, qualoranonsi riesca aprevenire conal-trimezzi l’esposizione;d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori anormadegliarticoli 229e230.2. Salvo che non possa dimostrare con al-trimezzi il conseguimentodiunadeguatolivellodiprevenzioneediprotezione,ilda-toredilavoro,periodicamenteeogniqual-volta sono modificate le condizioni chepossonoinfluire sull’esposizione,provve-dea effettuare lamisurazionedegli agentiche possono presentare un rischio per lasalute, con metodiche standardizzate dicui è riportatounelencomeramente indi-cativo nell’allegato XLI o in loro assenza,conmetodiche appropriate e conpartico-lare riferimento ai valori limite di esposi-zione professionale e per periodi rappre-sentativi dell’esposizione in termini spa-ziotemporali.3. Quando sia stato superato un valore li-mitediesposizioneprofessionalestabilitodallanormativavigente il datoredi lavoroidentificaerimuovelecausechehannoca-gionato tale superamento dell’evento,adottando immediatamente lemisure ap-propriatediprevenzioneeprotezione.4. Irisultatidellemisurazionidicuialcom-ma 2 sono allegati ai documenti di valuta-zionedeirischieresinotiairappresentan-ti per la sicurezza dei lavoratori. Il datoredi lavoro tienecontodellemisurazioni ef-fettuateaisensidelcomma2perl’adempi-mentodegliobblighiconseguentiallavalu-tazionedeirischidicuiall’articolo223.Sul-la base della valutazione dei rischi e deiprincipi generali di prevenzione e prote-zione, il datore di lavoro adotta le misuretecnicheeorganizzative adeguate alla na-turadelleoperazioni,compresil’immagaz-zinamento, lamanipolazioneel’isolamen-todi agenti chimici incompatibili fradi lo-ro;inparticolare,ildatoredilavoroprevie-

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Art. 224. Misure generalidi prevenzioneIndicatiprincipie

misuregeneraliperprevenireirischi.Questemisuresonosufficientiinpresenzadi«rischiobassoperlasicurezzaeirrilevanteperlasalute».Comegiàneldecretolegislativo626/94,l’esitodellavalutazionedeirischideveesserequindiricondottoaunaclassificazionesuscalaqualitativaordinale.Ladizionepresenteneldecreto626«rischiomoderatoperlasicurezzaelasalute»èstatamodificataelavariazionecomportal’obbligodioperareunavalutazionedistintadelrischioperlasicurezzaediquelloperlasalute.Levalutazionigiàeffettuateconesitodirischiomoderatodevonoesserericondotteallaclassificazioneindicata

Art. 225. MisurespecificheLanorma–

confermandoledisposizionideldecreto626–fissalemisurespecifichediprotezioneeprevenzione.Inparticolare,ildatoredilavorodeveeliminareoridurreilrischiosostituendogliagentioiprocessi.Selasostituzionenonèpossibile,devonoessereadottatiappropriatiprocessilavorativiecontrollitecnici,misurediprotezionecollettiveeindividualierealizzatalasorveglianzasanitariadeilavoratori

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ne sul luogo di lavoro la presenza di con-centrazionipericolosedi sostanze infiam-mabili o quantità pericolose di sostanzechimicamenteinstabili.5. Laddove la natura dell’attività lavora-tiva non consenta di prevenire sul luogodi lavoro la presenza di concentrazionipericolose di sostanze infiammabili oquantitàpericolosedi sostanzechimica-mente instabili, il datore di lavoro devein particolare:a) evitare la presenza di fonti di accensio-ne che potrebbero dar luogo a incendi edesplosioni, o l’esistenza di condizioni av-versechepotrebberoprovocareeffettifisi-cidannosi aoperadi sostanzeomisceledisostanzechimicamente instabili;b) limitare, ancheattraversomisurepro-cedurali e organizzative previste dallanormativavigente,gli effettipregiudizie-voli sulla salute e la sicurezzadei lavora-tori in caso di incendio o di esplosionedovutiall’accensionedisostanze infiam-mabili, o gli effetti dannosi derivanti dasostanze o miscele di sostanze chimica-mente instabili.6. Il datore di lavoromette a disposizioneattrezzature di lavoro e adotta sistemi diprotezionecollettivaeindividualeconfor-mi alle disposizioni legislative e regola-mentaripertinenti, inparticolareperquan-to riguarda l’uso dei suddetti mezzi in at-mosferepotenzialmenteesplosive.7. Ildatoredilavoroadottamisureperassi-curare un sufficiente controllo degli im-pianti, apparecchi e macchinari, anchemettendoadisposizionesistemiedisposi-tivi finalizzati alla limitazione del rischiodi esplosione o dispositivi per limitare lapressionedelleesplosioni.8. Il datore di lavoro informa i lavoratoridelsuperamentodeivalorilimitediesposi-zioneprofessionale,dellecausedell’even-toedellemisurediprevenzioneeprotezio-ne adottate e ne dà comunicazione, senzaindugio,all’organodivigilanza.

ARTICOLO 226Disposizioniincasodiincidentiodiemergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cuiagli articoli 43 e 44, nonché quelle previ-ste dal decreto del ministro dell’Internoin data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.Oalla «GazzettaUfficiale» n. 81 del 7 aprile

1998,ildatoredilavoro,alfinediprotegge-relasaluteelasicurezzadeilavoratoridal-leconseguenzedi incidenti odi emergen-ze derivanti dalla presenza di agenti chi-mici pericolosi sul luogo di lavoro, predi-spone procedure di intervento adeguatedaattuarsialverificarsidi tali eventi.Talemisure comprendono esercitazioni di si-curezzada effettuarsi a intervalli connes-sialla tipologiadi lavorazionee lamessaadisposizionediappropriatimezzidipron-tosoccorso.2. Nel caso di incidenti o di emergenza,il datore di lavoro adotta immediate mi-sure dirette ad attenuarne gli effetti e inparticolare, di assistenza, di evacuazio-ne e di soccorso e ne informa i lavorato-ri. Il datoredi lavoroadotta inoltremisu-re adeguate per porre rimedio alla situa-zione quanto prima.3. Ai lavoratori cui è consentito operarenell’areacolpitaoailavoratoriindispensa-biliall’effettuazionedelleriparazioniedel-le attività necessarie, sono forniti indu-menti protettivi, dispositivi di protezioneindividuale e idonee attrezzaturedi inter-vento che devono essere utilizzate sino aquandopersiste lasituazioneanomala.4. Il datore di lavoro adotta le misure ne-cessarie per approntare sistemi d’allarmeealtri sistemidi comunicazionenecessariper segnalare tempestivamente l’inciden-teo l’emergenza.5. Lemisure di emergenza devono esserecontenute nel piano previsto dal decretodi cui al comma 1. In particolare nel pianovannoinserite:a) informazioni preliminari sulle attivitàpericolose,sugliagentichimicipericolosi,sulle misure per l’identificazione dei ri-schi, sulle precauzioni e sulle procedure,inmodo tale che servizi competenti per lesituazioni di emergenza possano mettereapuntoleproprieprocedureemisurepre-cauzionali;b) qualunque altra informazione disponi-bilesuirischispecificiderivantiochepos-sanoderivare dal verificarsi di incidenti osituazioni di emergenza, comprese le in-formazioni sulle procedure elaborate inbasealpresentearticolo.6. Nel caso di incidenti o di emergenza isoggetti non protetti devono immediata-menteabbandonare lazona interessata.

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Art. 225 (segue)

Ildatoredilavorodeveperiodicamentemisuraregliagentichepossonocausarerischiallasalutee,quandounvalorelimitediesposizioneprofessionalevienesuperato,deveidentificareerimuoverelecause,adottandolemisurediprevenzioneeprotezione.Inparticolare,devepreveniresulluogodilavorolapresenzadiconcentrazionipericolosedisostanzeinfiammabiliochimicamenteinstabili;selaprevenzionenonèpossibile,occorreevitarelapresenzadifontidiaccensionechepotrebberocausareincendioesplosioni

Art. 226. In caso di

incidenti

Definitelenormedaseguireincasodiincidentioemergenze.L’articolo–checonfermaildecreto626–imponealdatoredilavorodipredisporreleprocedurediinterventoadeguate:tral’altro,devonoesserefatteesercitazionidisicurezzaemessiadisposizioneappropriatimezzidiprontosoccorso.Incasodiincidenteoemergenza,poi,ildatoredilavorodeveadottareimmediatamentelemisurediretteadattenuarneglieffetti

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ARTICOLO 227Informazioneeformazioneperilavoratori

1. Fermorestandoquantoprevistoagli ar-ticoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisceche i lavoratori o i loro rappresentanti di-sponganodi:a) dati ottenuti attraverso la valutazionedel rischio e ulteriori informazioni ogniqualvolta modifiche importanti sul luogodi lavorodetermininouncambiamentoditalidati;b) informazioni sugli agenti chimici peri-colosi presenti sul luogo di lavoro, qualil’identitàdegliagenti,irischiperlasicurez-zaelasalute, i relativivalori limitediespo-sizione professionale e altre disposizioninormativerelativeagliagenti;c) formazione e informazioni su precau-zioni e azioni adeguate da intraprendereperproteggere lorostessiealtri lavoratorisul luogodi lavoro;d)accessoaognischedadeidatidisicurez-za messa a disposizione dal responsabiledell’immissionesulmercatoaisensideide-cretilegislativi3febbraio1997,n.52e14mar-zo2003,n.65esuccessivemodificazioni.2. Il datore di lavoro assicura che le infor-mazionisiano:a)forniteinmodoadeguatoalrisultatodel-lavalutazionedel rischiodicuiall’articolo223. Tali informazioni possono essere co-stituitedacomunicazioni orali odalla for-mazione edall’addestramento individualicon il supporto di informazioni scritte, asecondadellanaturaedelgradodi rischiorivelatodallavalutazionedel rischio;b) aggiornate per tener conto del cambia-mentodellecircostanze.3. Laddove i contenitori e le conduttureper gli agenti chimici pericolosi utilizzatiduranteil lavorononsianocontrassegnatidasegnali di sicurezza inbaseaquantodi-spostodaltitoloV,ildatoredilavoroprov-vede affinché la natura del contenuto deicontenitori e delle condutture e gli even-tuali rischi connessi siano chiaramenteidentificabili.4. Ilresponsabiledell’immissionesulmer-cato deve trasmettere ai datori di lavorotutteleinformazioniconcernentigliagen-ti chimici pericolosi prodotti o forniti se-condoquantostabilitodaidecretilegislati-vi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14marzo 2003, n.65,esuccessivemodificazioni.

ARTICOLO 228Divieti

1. Sonovietatelaproduzione, lalavorazio-neel’impiegodegliagentichimicisullavo-roe leattività indicateall’allegatoXL.2. Il divieto non si applica se un agente èpresente in un preparato, o quale compo-nente di rifiuti, purché la concentrazioneindividuale sia inferiore al limite indicatonell’allegatostesso.3. In deroga al divieto di cui al comma 1,possono essere effettuate, previa autoriz-zazionedarilasciarsi aisensidelcomma5,leseguenti attività:a)attivitàa fini esclusividi ricercaesperi-mentazione scientifica, ivi comprese leanalisi;b) attività volte a eliminare gli agenti chi-micichesonopresentisottoformadisotto-prodottoodi rifiuti;c)produzionedegliagentichimicidestina-tiaessereusati comeintermedi.4. Ferme restando le disposizioni di cui alpresente capo, nei casi di cui al comma 3,letterac), il datoredi lavoroevita l’esposi-zionedei lavoratori, stabilendoche lapro-duzione e l’uso più rapido possibile degliagenti come prodotti intermedi avvengainunsistemachiusodalqualeglistessipos-sono essere rimossi soltanto nellamisuranecessaria per il controllo del processo oper lamanutenzionedelsistema.5. Il datore di lavoro che intende effettua-re leattivitàdicuial comma3deve inviareuna richiestadi autorizzazionealministe-ro del Lavoro e della previdenza socialeche la rilascia sentito ilministerodella Sa-lute e la Regione interessata. La richiestadiautorizzazioneècorredatadalleseguen-ti informazioni:a) imotividella richiestadideroga;b) i quantitativi dell’agente da utilizzareannualmente;c) ilnumerodei lavoratoriaddetti;d)descrizionedelle attività edelle reazio-nioprocessi;e)misureprevisteper latuteladellasalutee sicurezza e per prevenire l’esposizionedei lavoratori.

ARTICOLO 229Sorveglianzasanitaria

1. Fattosalvoquantoprevistodall’articolo224, comma 2, sono sottoposti alla sorve-

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Art. 227. Informazione eformazioneIldatoredilavoro

garantiscecheilavoratorioilororappresentantipossanoavereaccessoaidatiottenutimediantelavalutazionedelrischio,alleinformazionisugliagentichimicipericolosipresentisulluogodilavoro,alleinformazionieallaformazionesulleprecauzionedaadottareperproteggeresestessieicolleghiealleschededisicurezzafornitedalresponsabiledell’immissionesulmercato.Leinformazionidevonoessereforniteinmodoadeguatoeaggiornate

Art. 228. Agenti chimicivietatiÈvietatoprodurre,

impiegareelavoraregliagentichimiciedesercitareleattivitàindicatenell’allegatoXL.Maildivietononsiapplicasel’agenteèpresenteinunpreparatooentranellacomposizionedirifiutieselaconcentrazioneindividualeèinferioreallasogliaindicatanell’allegato.Ildatoredilavoropuòpoichiederel’autorizzazionealministerodelLavoroaderogarealdivietoafinidiricercaesperimentazionescientifica(compreseleanalisi),pereliminaregliagentipresentineirifiutiesegliagentidevonoessereusaticomeintermedi.Anchequi, ledisposizioniconfermanoquellegiàinvigore

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glianzasanitariadicuiall’articolo41i lavo-ratori esposti agli agenti chimici pericolo-si per la salute che rispondono ai criteriper la classificazione come molto tossici,tossici,nocivi,sensibilizzanti,corrosivi, ir-ritanti,tossiciperilcicloriproduttivo,can-cerogeniemutagenidicategoria3.2. La sorveglianza sanitaria viene effet-tuata:a) prima di adibire il lavoratore alla man-sionechecomporta l’esposizione;b)periodicamente,dinormaunavoltal’an-nooconperiodicitàdiversadecisadalme-dicocompetenteconadeguatamotivazio-neriportataneldocumentodivalutazionedei rischi e resanotaai rappresentanti perlasicurezzadeilavoratori, infunzionedel-lavalutazionedelrischioedeirisultatidel-lasorveglianzasanitaria;c) all’atto della cessazione del rapporto dilavoro. Intaleoccasioneilmedicocompe-tentedevefornireallavoratoreleeventua-li indicazionirelativealleprescrizionime-dichedaosservare.3. Il monitoraggio biologico è obbligato-rio per i lavoratori esposti agli agenti per iquali è stato fissatounvalore limite biolo-gico.Dei risultatidi talemonitoraggiovie-ne informato il lavoratore interessato. I ri-sultati di talemonitoraggio, in forma ano-nima,vengonoallegatialdocumentodiva-lutazionedeirischiecomunicatiairappre-sentantiper la sicurezzadei lavoratori.4. Gli accertamenti sanitari devono esse-reabassorischioper il lavoratore.5. Il datore di lavoro, su parere conformedelmedicocompetente,adottamisurepre-ventiveeprotettiveparticolariperisingo-li lavoratori sulla base delle risultanze de-gli esami clinici e biologici effettuati. Lemisurepossonocomprenderel’allontana-mentodel lavoratoresecondo leprocedu-redell’articolo42.6. Nel caso in cui all’atto della sorveglian-za sanitaria si evidenzi, in un lavoratore oinungruppodilavoratoriespostiinmanie-ra analoga a uno stesso agente, l’esistenzadieffettipregiudizievoliperlasaluteimpu-tabili a tale esposizione o il superamentodi un valore limite biologico, il medicocompetente informa individualmente i la-voratori interessatie ildatoredi lavoro.7. Nei casi di cui al comma 6, il datore dilavorodeve:a) sottoporre a revisione la valutazione

dei rischi effettuata a norma dell’artico-lo 223;b) sottoporre a revisione le misure predi-spostepereliminareoridurre i rischi;c)tenerecontodelpareredelmedicocom-petentenell’attuazionedellemisureneces-sariepereliminareoridurre il rischio;d)prenderelemisureaffinchésiaeffettua-taunavisitamedicastraordinariaper tuttigli altri lavoratori che hanno subitoun’esposizionesimile.8. L’organo di vigilanza, con provvedi-mentomotivato, puòdisporrecontenuti eperiodicitàdellasorveglianzasanitariadi-versi rispetto a quelli definiti dal medicocompetente.

ARTICOLO 230Cartellesanitarieedirischio

1. Ilmedico competente, per ciascunodeilavoratoridicuiall’articolo229 istituisceeaggiorna la cartella sanitaria secondoquanto previsto dall’articolo 25, comma 1,lettera c), e fornisce al lavoratore interes-satotutteleinformazioniprevistedallelet-tereg)eh)delcomma1delmedesimoarti-colo.Nella cartella di rischio sono, tra l’al-tro, indicati i livelli di esposizione profes-sionale individuali forniti dal Servizio diprevenzioneeprotezione.2. Su richiesta, è fornita agli organi di vi-gilanza copia dei documenti di cui alcomma 1.

ARTICOLO 231Consultazioneepartecipazionedeilavoratori

1. Laconsultazioneepartecipazionedeila-voratoriodei lororappresentanti sonoat-tuateaisensidelledisposizionidicuiall’ar-ticolo50.

ARTICOLO 232Adeguamentinormativi

1. Con decreto dei ministri del Lavoro edella previdenza sociale e della Salute,d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolza-no,è istituitosenzanuoviomaggiorioneriper la finanza pubblica, un comitato con-sultivoperladeterminazioneel’aggiorna-mentodeivalori limitediesposizionepro-fessionaleedeivalori limitebiologicirela-tivi agli agenti chimici. IlComitato è com-postodanovemembriespertinazionalidi

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Art. 229. SorveglianzasanitariaNonvièobbligodi

sorveglianzasanitariaseilrisultatodellavalutazionedelrischioindicaunrischioirrilevanteperlasalute.Comeinprecedenza,lasorveglianzasanitariaèobbligatoriaseillavoratoreèespostoagliagentichimicipericolosiclassificaticomemoltotossici,tossici,nocivi,sensibilizzanti,irritantietossiciperilcicloriproduttivo.Èintrodottol’obbligodisorveglianzasanitariaancheperilavoratoriespostiadagenticorrosivi,cancerogeniemutagenidicategoria3.Lamodificanondeterminaperònuoviobblighiperquantoriguardal’esposizioneacancerogeniemutagenidicategoria3perchéquestiagentisonoclassificatiancheinaltrecategoriedipericoloperlasalute(peresempio,nocivi).Lasorveglianzasanitariavieneeffettuataprimadiadibireillavoratoreallamansione"arischio",periodicamente(dinorma,unavoltal’anno)ealterminedelrapportodilavoro

Art. 230-231. Cartellesanitarie e consultazionedei lavoratoriConfermandolenorme

precedenti,sonodettateledisposizioniperredigerelecartellesanitarieedirischioeperlaconsultazioneelapartecipazionedeilavoratoriodeilororappresentanti

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chiarafamainmateriatossicologicaesani-tariadi cui tre in rappresentanzadelmini-sterodellaSalute, supropostadell’Istitutosuperioredisanità,dell’IspesledellaCom-missione tossicologica nazionale, tre inrappresentanza dellaConferenza dei pre-sidentidelleRegionietreinrappresentan-za del ministero del Lavoro e della previ-denzasociale.IlComitatosiavvaledelsup-porto organizzativo e logistico della dire-zionegenerale della tutela delle condizio-nidi lavorodelministerodelLavoroedel-laprevidenzasociale.2. ConunoopiùdecretideiministridelLa-voroedellaprevidenzasocialeedellaSalu-ted’intesa con laConferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvinceautonome,sentiti ilministrodel-lo Sviluppo economico, il Comitato di cuial comma1e leparti sociali, sonorecepiti ivaloridiesposizioneprofessionaleebiolo-giciobbligatoripredispostidallaCommis-sioneeuropea,sonoaltresì stabiliti ivalorilimitenazionalianchetenutocontodeiva-lori limite indicativi predisposti dallaCommissionemedesimaesonoaggiorna-tigliallegatiXXXVIII,XXXIX,XLeXLIinfunzionedelprogressotecnico,dell’evolu-zionedinormativeespecifichecomunita-rieo internazionali edelleconoscenzenelsettoredegliagentichimicipericolosi.3. Con i decreti di cui al comma2è inoltredeterminatoilrischiobassoperlasicurez-za e irrilevante per la salute dei lavoratoridi cui all’articolo 224, comma 2, in relazio-ne al tipo, alle quantità e alla esposizionedi agenti chimici, anche tenuto conto deivalori limite indicativi fissatidallaUnioneeuropeaedeiparametridi sicurezza.4. Nellemore dell’adozione dei decreti dicui al comma 2, con uno o più decreti deiministri del Lavoro e della previdenza so-ciale e della Salute, d’intesa con la Confe-renzapermanenteper i rapporti tra loSta-to, le Regioni e le Province autonome diTrentoediBolzano,possonoesserestabi-liti,entroquarantacinquegiornidalladatadi entrata in vigore del presente decreto, iparametri per l’individuazionedel rischiobasso per la sicurezza e irrilevante per lasalute dei lavoratori di cui all’articolo 224,comma2,sullabasedipropostedelleasso-ciazionidicategoriadeidatoridilavoroin-teressatecomparativamenterappresenta-tive, sentite le associazioni dei prestatori

di lavoro interessate comparativamenterappresentative. Scaduto inutilmente ilterminedi cuialpresentearticolo, lavalu-tazionedel rischiomoderato è comunqueeffettuatadaldatoredi lavoro.

Capo IIProtezionedaagenticancerogeniemutageni

Sezione IDisposizionigenerali

ARTICOLO 233Campodiapplicazione

1. Fattosalvoquantoprevistoper leattivi-tàdisciplinatedalcapoIII eper i lavorato-ri esposti esclusivamente alle radiazioniprevistedaltrattatocheistituiscelaComu-nità europea dell’energia atomica, le nor-me del presente titolo si applicano a tuttele attività nelle quali i lavoratori sono opossonoessereesposti ad agenti cancero-geni omutageni a causa della loro attivitàlavorativa.

ARTICOLO 234Definizioni

1. Aglieffettidelpresentedecretosi inten-deper:a)agentecancerogeno:1)unasostanzacherispondeaicriterirela-tiviallaclassificazionequalicategoriecan-cerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decretolegislativo3febbraio1997,n.52,esuccessi-vemodificazioni;2) un preparato contenente una o più so-stanze di cui al numero 1), quando la con-centrazione di una o più delle singole so-stanzerispondeai requisiti relativiai limi-ti di concentrazione per la classificazionediunpreparatonellecategoriecanceroge-ne 1o2 inbaseai criteri stabilitidaidecretilegislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14marzo2003,n.65esuccessivemodificazioni;3)unasostanza,unpreparatoounproces-so di cui all’allegato XLII, nonché una so-stanza o un preparato emessi durante unprocessoprevistodall’allegatoXLII;b)agentemutageno:1)unasostanzacherispondeaicriteri re-lativi alla classificazione nelle categoriemutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legi-slativo3 febbraio 1997, n. 52, e successivemodificazioni;2) un preparato contenente una o più so-

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Art. 232. DisposizioniattuativePrevistal’istituzione–

condecretodeiministridelLavoroedellaSalute–diuncomitatoconsultivodinovemembriincaricatodideterminareeaggiornareivalorilimitediesposizioneprofessionaleeivalorilimitebiologici.SemprecondecretideiministridelLavoroedellaSalutesarannopoirecepitiivaloridiesposizioneprofessionaleebiologiciobbligatoripredispostidallaCommissioneUe,stabilitiivalorilimitenazionalieaggiornatigliallegatiXXXVIII,XXXIX,XLeXLI.Conglistessidecretivadeterminatoilrischiobassoperlasicurezzaeirrilevanteperlasalutecheconsentediapplicaresololemisuregeneraliperprevenireirischi:nell’attesa,icriteridivalutazionepossonoesserestabilitientro45giorniinbaseallepropostedelleassociazionidicategoriadeidatoridilavoro.Inmancanza,lavalutazionesaràaffidataaldatoredilavoro.Rimaneall’ultimocommaladizione«rischiomoderato»che,probabilmente,èdaconsiderarsiunrefuso

Art. 233-234. Rischi daagenti cancerogeni emutageni. Campo diapplicazione e definizioniLedisposizionidelCapo

IIsiapplicanoailavoratoriespostiadagenticancerogeniomutageni.Chiariteledefinizionidiagentecancerogeno,agentemutagenoevalorelimite

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stanzedicuialpunto1),quandolaconcen-trazione di una o più delle singole sostan-ze risponde ai requisiti relativi ai limiti diconcentrazione per la classificazione diunpreparato nelle categoriemutagene 1 o2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legi-slativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo2003,n.65esuccessivemodificazioni;c) valore limite: se non altrimenti specifi-cato, il limite della concentrazionemedia,ponderata in funzione del tempo, di unagente cancerogenoomutagenonell’aria,rilevabile entro la zona di respirazione diun lavoratore, in relazioneaunperiododiriferimentodeterminatostabilitonell’alle-gatoXLIII.

Sezione IIObblighideldatoredilavoro

ARTICOLO 235Sostituzioneeriduzione

1. Il datoredi lavoroevita o riduce l’utiliz-zazionediunagentecancerogenoomuta-geno sul luogo di lavoro in particolare so-stituendolo, se tecnicamente possibile,conunasostanzaounpreparatoounpro-cedimentochenelle condizioni in cui vie-ne utilizzato non risulta nocivo o risultameno nocivo per la salute e la sicurezzadei lavoratori.2. Senonètecnicamentepossibilesostitui-re l’agente cancerogenoomutageno il da-toredi lavoroprovvedeaffinché laprodu-zioneol’utilizzazionedell’agentecancero-geno o mutageno avvenga in un sistemachiusopurchétecnicamentepossibile.3. Se il ricorso a un sistema chiuso non ètecnicamente possibile il datore di lavoroprovvede affinché il livellodi esposizionedei lavoratori sia ridotto al piùbassovalo-retecnicamentepossibile.L’esposizionenondevecomunquesupera-re il valore limite dell’agente stabilitonell’allegatoXLIII.

ARTICOLO 236Valutazionedelrischio

1. Fatto salvo quanto previsto all’artico-lo 235, il datore di lavoro effettua una va-lutazionedell’esposizioneadagentican-cerogeniomutageni, i risultatidellaqua-le sono riportati nel documento di cuiall’articolo 17.2. Detta valutazione tiene conto, in parti-colare, delle caratteristiche delle lavora-

zioni,dellalorodurataedellalorofrequen-za,deiquantitatividiagenticancerogeniomutageni prodotti ovvero utilizzati, dellaloro concentrazione, della capacità deglistessidipenetrarenell’organismoperledi-verseviediassorbimento,ancheinrelazio-ne al loro stato di aggregazione e, qualoraallo stato solido, se inmassacompattao inscaglie o in forma polverulenta e se ome-no contenuti in unamatrice solida che neriduceoneimpediscelafuoriuscita.Lava-lutazionedevetenercontodituttiipossibi-limodidiesposizione, compresoquello incuivièassorbimentocutaneo.3. Ildatoredilavoro,inrelazioneairisulta-tidellavalutazionedicuialcomma1,adot-talemisurepreventiveeprotettivedelpre-sente capo, adattandole alle particolaritàdellesituazioni lavorative.4. Ildocumentodicui all’articolo28,com-ma 2, o l’autocertificazione dell’effettua-zione della valutazione dei rischi di cuiall’articolo29,comma5,sonointegraticoniseguentidati:a) le attività lavorative che comportano lapresenzadi sostanze opreparati cancero-geniomutageniodiprocessi industrialidicui all’allegato XLII, con l’indicazione deimotivi per i quali sono impiegati agenticancerogeni;b) i quantitativi di sostanzeovveroprepa-raticancerogeniomutageniprodottiovve-routilizzati,ovveropresenticomeimpuri-tàosottoprodotti;c) il numerodei lavoratori esposti ovveropotenzialmenteespostiadagenticancero-geniomutageni;d) l’esposizione dei suddetti lavoratori,ovenotae ilgradodellastessa;e) lemisurepreventive e protettive appli-cate e il tipo dei dispositivi di protezioneindividualeutilizzati;f)leindaginisvolteperlapossibilesostitu-zionedegliagenticancerogenie lesostan-ze e i preparati eventualmente utilizzaticomesostituti.5. Il datoredi lavoro effettuanuovamentelavalutazionedicuialcomma1inoccasio-nedimodifichedelprocessoproduttivosi-gnificativeai finidellasicurezzaedellasa-lute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi treannidall’ultimavalutazioneeffettuata.6. Il rappresentante per la sicurezza puòrichiedere i dati di cui al comma4, fermorestando l’obbligo di cui all’articolo 50,comma6.

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Art. 235. Sostituzione oriduzione degli agenticancerogeni

Ladisposizioneimponealdatoredilavorodieliminareoalmenoridurrel’utilizzazionediunagentecancerogenoomutagenosulluogodilavoro:sepossibile,sostituendoloconunasostanzanonnocivaomenonociva.Selasostituzioneèimpossibile,ildatoredilavorodevefarsìchel’agentecancerogenoomutagenovengausatoinunsistemachiusooalmenoridurreillivellodiesposizionedeilavoratorialvalorepiùbassotecnicamentepossibile

Art. 236. Valutazione

del rischio

Sonoindicatiglielementidicuiildatoredilavorodevetenerecontonelfarelavalutazionedell’esposizioneadagenticancerogeniomutageni.Inbaseairisultatidellavalutazione,ildatoredilavorodovràpoiadottarelemisureprotettiveepreventive.L’obbligodiintegrare,conunaseriedidati,ildocumentoredattoaconclusionedellavalutazionedelrischioèintrodottoancheperl’autocertificazione.Diconseguenza,leautocertificazionigiàprodottedovrannoessereaggiornate

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ARTICOLO 237Misure tecniche,organizzative,procedurali

1. Ildatoredilavoro:a) assicura, applicandometodi e proceduredi lavoroadeguati, chenellevarieoperazio-ni lavorative sono impiegati quantitativi diagenticancerogeniomutageninonsuperio-ri alle necessità delle lavorazioni e che gliagenti cancerogeni o mutageni in attesa diimpiego, in forma fisica tale da causare ri-schiodi introduzione,nonsonoaccumulatisul luogo di lavoro in quantitativi superioriallenecessitàpredette;b) limita al minimo possibile il numero deilavoratoriespostiochepossonoessereespo-stiadagenti cancerogeniomutageni,ancheisolandolelavorazioniinareepredetermina-te provviste di adeguati segnali di avverti-mentoedisicurezza,compresiisegnali«vie-tatofumare»,edaccessibili soltantoai lavo-ratorichedebbonorecarvisipermotivicon-nessiconla loromansioneoconla lorofun-zione.Indetteareeèfattodivietodifumare;c)progetta,programmaesorveglialelavora-zioniinmodochenonvièemissionediagen-ti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciònon è tecnicamente possibile, l’eliminazio-nedegli agenti cancerogeni omutageni de-veavvenireilpiùvicinopossibilealpuntodiemissione mediante aspirazione localizza-ta,nelrispettodell’articolo18,comma1,lette-ra q). L’ambiente di lavoro deve comunqueesseredotatodiunadeguatosistemadiven-tilazionegenerale;d)provvedeallamisurazionedi agenti can-cerogeni omutageni per verificare l’effica-ciadellemisuredicuiallaletterac)eperindi-viduare precocemente le esposizioni ano-malecausatedauneventononprevedibileodaunincidente,conmetodidicampionatu-raedimisurazioneconformialle indicazio-nidell’allegatoXLIdelpresentedecretolegi-slativo;e)provvedeallaregolareesistematicapuli-turadei locali, delle attrezzature edegli im-pianti;f) elaboraprocedure per i casi di emergenzachepossonocomportareesposizionielevate;g)assicurachegliagenti cancerogeniomu-tagenisonoconservati,manipolati, traspor-tatiincondizionidisicurezza;h) assicura che la raccolta e l’immagazzina-mento, ai fini dello smaltimentodegli scartie dei residui delle lavorazioni contenenti

agenticancerogeni, avvenganoincondizio-ni di sicurezza, in particolare utilizzandocontenitori ermetici etichettati in modochiaro,netto,visibile;i) dispone, su conforme parere del medicocompetente, misure protettive particolariconquellecategoriedi lavoratoriper iqualil’esposizione a taluni agenti cancerogeni omutageni presenta rischi particolarmenteelevati.

ARTICOLO 238Misuretecniche

1. Ildatoredi lavoro:a) assicura che i lavoratori dispongano diservizi igieniciappropriatiedadeguati;b)disponecheilavoratoriabbianoindota-zioneidoneiindumentiprotettividaripor-re inposti separatidagli abiti civili;c)provvedeaffinché idispositividiprote-zione individualesianocustoditi in luoghideterminati, controllati e puliti dopo ogniutilizzazione,provvedendoaltresì a far ri-parare o sostituire quelli difettosi o dete-riorati,primadiogninuovautilizzazione.2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo237,comma1,letterab),èvietatoassumerecibiebevande,fumare,conservarecibide-stinati al consumo umano, usare pipette aboccaeapplicarecosmetici.

ARTICOLO 239Informazioneeformazione

1. Il datoredi lavoro fornisce ai lavoratori,sullabasedelleconoscenzedisponibili, in-formazioni ed istruzioni, in particolareperquantoriguarda:a) gli agenti cancerogeni o mutageni pre-sentineicicli lavorativi, la lorodislocazio-ne, irischiperlasaluteconnessial loroim-piego, ivi compresi i rischi supplementaridovutial fumare;b) le precauzioni da prendere per evitarel’esposizione;c) lemisure igienichedaosservare;d) lanecessitàdi indossareeimpiegare in-dumentidi lavoroeprotettiviedispositiviindividuali di protezione ed il loro corret-to impiego;e)ilmododiprevenireilverificarsidi inci-dentie lemisuredaadottareper ridurrealminimoleconseguenze.2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratoriuna formazioneadeguata inparticolare inordineaquanto indicatoalcomma1.

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Art. 237-238. Obblighi deldatore. Misure tecniche,organizzative eproceduraliSonoindividuate–

confermandoledisposizionideldecreto626–lemisuretrecniche,organizzativeeproceduralicheildatoredilavorodeveadottare.Tral’altro,deveassicurarechesianoimpiegatiquantitatividiagenticancerogeniomutageninonsuperiorialnecessario,limitareilnumerodeilavoratoriesposti,organizzarelelavorazioniinareeseparateoinciclochiuso.Seciònonèpossibiledevonoessereadottatipresididiaspirazionelocalizzata,prevedendocomunquesistemidiventilazionegenerale.Devemisuraregliagenti,provvedereallapuliziadeilocaliedelaborareprocedurepericasidiemergenza.Sonodettagliateanchelemisuretecnichedaadottare:assicurarecheilavoratoridisponganodiserviziigieniciadeguatieidoneiindumentiprotettivieprovvedereallacustodiaeallapuliziadeidispositividiprotezioneindividuale

Art. 239. Obblighi deldatore. Informazione eformazioneIldatoredeveinformarei

lavoratori,tral’altro,suirischiderivantidallapresenzadiagenticancerogeniomutageniesulleprecauzionidaprendere.Previstoanchel’obbligodiimpartireailavoratoriunaformazioneadeguata,confrequenzaalmenoquinquennale

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083.L’informazionee la formazionedi cui aicommi1e2sonoforniteprimacheilavora-torisianoadibitialleattività inquestioneevengono ripetute, con frequenza almenoquinquennale,ecomunqueogniqualvoltasiverificanonellelavorazionicambiamen-ti che influiscono sulla natura e sul gradodeirischi.4. Il datore di lavoro provvede inoltre af-finchégli impianti, i contenitori, gli imbal-laggicontenentiagenticancerogeniomu-tageni siano etichettati inmaniera chiara-menteleggibileecomprensibile.Icontras-segni utilizzati e le altre indicazioni devo-noessere conformi al dispostodei decretilegislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14marzo2003,n.65esuccessivemodificazioni.

ARTICOLO 240Esposizionenonprevedibile

1.Qualorasiverifichinoeventinonpreve-dibili o incidenti chepossonocomportareun’esposizione anomala dei lavoratori adagenti cancerogeni o mutageni, il datoredi lavoro adotta quanto primamisure ap-propriate per identificare e rimuovere lacausadell’eventoene informa i lavoratorie il rappresentanteper la sicurezza.2.Ilavoratoridevonoabbandonareimme-diatamente l’area interessata, cui possonoaccederesoltantogliaddettiagli interven-ti di riparazione edadaltre operazionine-cessarie, indossando idonei indumentiprotettivi e dispositivi di protezione dellevie respiratorie,messi a loro disposizionedal datore di lavoro. In ogni caso l’uso deidispositivi di protezione non può esserepermanente e la suadurata, perogni lavo-ratore,èlimitataaltempostrettamentene-cessario.3. Il datore di lavoro comunica senza indu-gioall’organodivigilanzailverificarsideglieventidicuialcomma1indicandoanalitica-mente lemisure adottate per ridurre almi-nimoleconseguenzedannoseopericolose.

ARTICOLO 241Operazionilavorativeparticolari

1.Per leoperazioni lavorative,qualequel-ladimanutenzione, per lequali èprevedi-bile,nonostantel’adozionedituttelemisu-rediprevenzionetecnicamenteapplicabi-li, un’esposizione rilevante dei lavoratoriaddetti ad agenti cancerogeniomutageni,il datore di lavoro previa consultazionedel rappresentanteper la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori han-noaccessoallesuddetteareeancheprovve-dendo, ove tecnicamente possibile, all’iso-lamentodelle stesseed alla loro identifica-zionemedianteappositicontrassegni;b) fornisceai lavoratori speciali indumen-ti e dispositivi di protezione individualechedevonoessere indossatidai lavoratoriadibitialle suddetteoperazioni.2.Lapresenzanelle areedi cui al comma 1dei lavoratoriaddettiè inognicasoridottaaltempostrettamentenecessarioconrife-rimentoalle lavorazionidaespletare.

Sezione IIISorveglianzasanitaria

ARTICOLO 242Accertamentisanitarienormepreventiveeprotettivespecifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione dicui all’articolo 236 ha evidenziato un ri-schioper la salutesonosottoposti asorve-glianzasanitaria.2. Il datore di lavoro, su conforme pareredelmedicocompetente,adottamisurepre-ventiveeprotettiveperisingoli lavoratorisullabasedellerisultanzedegliesamiclini-ciebiologicieffettuati.3. Le misure di cui al comma 2 possonocomprenderel’allontanamentodellavora-toresecondoleproceduredell’articolo42.4. Ove gli accertamenti sanitari abbianoevidenziato, nei lavoratori esposti in mo-doanalogoadunostessoagente, l’esisten-zadiunaanomaliaimputabileataleesposi-zione, ilmedico competente ne informa ildatoredi lavoro.5. A seguito dell’informazione di cui alcomma4ildatoredi lavoroeffettua:a) una nuova valutazione del rischio inconformitàall’articolo236;b)ove sia tecnicamentepossibile, unami-surazionedella concentrazionedell’agen-te inariaperverificare l’efficaciadellemi-sureadottate.6.Ilmedicocompetentefornisceailavora-tori adeguate informazioni sulla sorve-glianza sanitaria cui sono sottoposti, conparticolareriguardoall’opportunitàdisot-toporsiadaccertamentisanitarianchedo-po lacessazionedell’attività lavorativa.

ARTICOLO 243Registrodiesposizioneecartellesanitarie

1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sonoiscritti in un registro nel quale è riportata,

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Art. 240. Obblighi deldatore. IncidentiL’articolo–che

confermaledisposizionigiàinvigore–regolailcasoincuisiverifichinoincidentichepossonocomportareun’esposizioneanomaladeilavoratori.Inquestocaso,ildatoredilavorodovràadottarelemisureperidentificareerimuoverelacausadell’eventoeinformareilavoratorieilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza

Art. 241. Obblighi deldatore. ManutenzioneFissagliobblighidel

datoreperleoperazioni,comequelladimanutenzione,chepossonocomportareun’esposizionerilevantedeilavoratori:dovràconsentiresoloailavoratoriaddettidiaccedereallearee"arischio",ancheisolandole,efornireailavoratorispecialiindumentiedispositividiprotezioneindividuale

Art. 242. SorveglianzasanitariaLanorma–checonferma

ledisposizionigiàinvigore–imponedisottoporreasorveglianzasanitariailavoratoriperiqualilavalutazionedirischiohaevidenziatorischiperlasalute.Inparticolare,ildatoredilavorodeveadottaremisurepreventiveeprotettiveperisingolilavoratorisullabasedeirisultatidegliesamicliniciebiologicieffettuati

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perciascunodiessi, l’attivitàsvolta,l’agen-te cancerogeno o mutageno utilizzato e,ove noto, il valore dell’esposizione a taleagente.Dettoregistroèistituitoedaggior-natodal datore di lavoro chene cura la te-nuta per il tramite del medico competen-te. Il responsabile del servizio di preven-zione ed i rappresentanti per la sicurezzahannoaccessoadettoregistro.2. Ilmedico competente, per ciascuno deilavoratori di cui all’articolo 242, provvedeadistituireeaggiornareunacartellasanita-ria e di rischio secondo quanto previstodall’articolo25,comma1, letterac).3.Ildatoredilavorocomunicaai lavorato-ri interessati, surichiesta, lerelativeanno-tazioni individuali contenute nel registrodicuial comma1e, tramite ilmedicocom-petente, i dati della cartella sanitaria e dirischio.4. In casodi cessazionedel rapportodi la-voro,ildatoredilavoroinviaall’Istitutosu-periore per la prevenzione e la sicurezzasul lavoro - Ispesl la cartella sanitaria e dirischio del lavoratore interessato unita-mente alle annotazioni individuali conte-nutenel registroeneconsegnacopiaal la-voratorestesso.5. In caso di cessazione di attivitàdell’azienda,ildatoredilavoroconsegnailregistrodicuialcomma1e lecartellesani-tarieedi rischioall’Ispesl.6. Le annotazioni individuali contenutenel registro di cui al comma 1 e le cartellesanitarie e di rischio sono conservate daldatoredi lavoroalmeno finoa risoluzionedel rapporto di lavoro e dall’Ispesl fino aquarant’anni dalla cessazione di ogni atti-vità che espone ad agenti cancerogeni omutageni.7. I registri di esposizione, le annotazio-ni individuali e le cartelle sanitarie e dirischio sono custoditi e trasmessi consalvaguardia del segreto professionale edel trattamento dei dati personali e nelrispetto del decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196 e successive modificheed integrazioni.8. Il datore di lavoro, in caso di esposizio-nedellavoratoreadagenticancerogeni,ol-treaquantoprevistoaicommida1a7:a) consegna copia del registro di cui alcomma1all’Ispesl edall’organodivigilan-za competente per territorio, e comunicaloro ogni tre anni, e comunque ogni qual-

volta i medesimi ne facciano richiesta, levariazioni intervenute;b) consegna, a richiesta, all’Istituto supe-riore di sanità copia del registro di cui alcomma1;c) in caso di cessazione di attivitàdell’azienda, consegna copia del registrodi cui al comma 1 all’organo di vigilanzacompetenteper territorio;d) in caso di assunzione di lavoratori chehanno in precedenza esercitato attivitàcon esposizione ad agenti cancerogeni, ildatoredilavorochiedeall’Ispeslcopiadel-le annotazioni individuali contenute nelregistro di cui al comma 1, nonché copiadellacartella sanitariaedirischio,qualorail lavoratorenonnesia inpossessoaisensidelcomma4.9.Imodellielemodalitàditenutadelregi-stroedellecartellesanitarieedirischioso-no determinati dal decreto del ministrodellaSalute 12 luglio 2007,n. 155, edaggior-nati con decreto dello stesso ministro,emanatodiconcertoconilministrodelLa-voroedellaprevidenzasocialeeconilmi-nistroper leRiformeel’innovazionenellapubblicaamministrazione, sentita lacom-missioneconsultivapermanente.10.L’Ispesl trasmetteannualmentealmini-stero della Salute dati di sintesi relativi alcontenutodeiregistridicuialcomma1edarichiestalirendedisponibilialleRegioni.

ARTICOLO 244Registrazionedeitumori

1. L’Ispesl, tramite una rete completa diCentrioperativi regionali (Cor)enei limi-tidelleordinarierisorsedibilancio,realiz-zasistemidimonitoraggiodeirischioccu-pazionalidaesposizioneadagentichimicicancerogeni e dei danni alla salute che neconseguono, anche in applicazione di di-rettive e regolamenti comunitari. A talescoporaccoglie,registra,elaboraedanaliz-za idati, ancheacaratterenominativo,de-rivanti dai flussi informativi di cui all’arti-colo 8 e dai sistemi di registrazione delleesposizioni occupazionali e delle patolo-giecomunqueattivisulterritorionaziona-le, nonché i dati di carattereoccupaziona-le rilevati, nell’ambitodelle rispettiveatti-vità istituzionali, dall’Istituto nazionaledella previdenza sociale, dall’Istituto na-zionaledistatistica,dall’Istitutonazionalecontro gli infortuni sul lavoro, e da altre

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 243. Registro diesposizione e cartellesanitarieIlavoratorisoggettia

rischioperlasalutesonoiscrittiinunregistroincuivieneindicatal’attivitàsvolta,l’agentecancerogenoomutagenousatoeilvaloredell’esposizione.Inoltre,ilmedicocompetentedeveistituireeaggiornareperognilavoratoreunacartellasanitariaedirischio.SonoprevistiflussiinformativiarticolaticonIspesleAslterritorialmentecompetenti.Tral’altro,unodeipossibiliflussiprevedecheallacessazionedelrapportodilavoroildatoreinviiall’Ispesllacartellasanitariadirischiodellavoratore,insiemeconidatiannotatinelregistro.L’Ispeslconservaladocumentazioneper40anni.Infine,l’IspesldeveinviareogniannounasintesidelcontenutodeiregistrialministerodellaSalute.Siricordachel’istituzionedelregistroel’attivazionedeiflussiinformatividevonoessereeffettuatientroil3maggio2008

Art. 244. Registrazionedei tumoriL’Ispesl,tramiteunarete

diCentrioperativiregionali(Cor),monitorairischioccupazionalidaesposizioneadagentichimiciecancerogeniedeidannichenederivano.Imedicicheidentificanocasidineoplasieattribuibiliall’esposizioneprofessionaleadagenticancerogenilosegnalanoall’IspesltramiteiCor

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08amministrazioni pubbliche. I sistemi dimonitoraggiodicuialpresentecommaal-tresì integrano i flussi informativi di cuiall’articolo8.2. I medici e le strutture sanitarie pubbli-che eprivate, nonchégli istituti previden-ziali ed assicurativi pubblici o privati, cheidentificano casi di neoplasie da loro rite-nute attribuibili ad esposizioni lavorativead agenti cancerogeni, ne danno segnala-zione all’Ispesl, tramite i Centri operativiregionali (Cor)di cui al comma1, trasmet-tendo le informazioni di cui al decreto delpresidente del Consiglio dei ministri del10dicembre 2002,n. 308, cheregola lemo-dalità di tenuta del registro, di raccolta etrasmissionedelle informazioni.3.Presso l’Ispesl ècostituito il registrona-zionaledeicasidineoplasiadisospettaori-gineprofessionale, con sezioni rispettiva-mentededicate :a) ai casi dimesotelioma, sotto la denomi-nazionediRegistronazionaledeimesote-liomi(Renam);b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali edei seni paranasali, sotto la denominazio-ne di Registro nazionale dei tumori nasaliesinusali (Renatuns);c) ai casi di neoplasie a più bassa frazioneeziologia riguardo alle quali, tuttavia, sullabase dei sistemi di elaborazione ed analisideidatidicuialcomma1,sianostatiidentifi-cati cluster di casi possibilmente rilevantiovveroeccessidi incidenzaovverodimor-talitàdipossibilesignificativitàepidemiolo-gicainrapportoarischioccupazionali.4. L’Ispesl rende disponibili al ministerodella Salute, alministero delLavoro edel-la previdenza sociale, all’Inail ed alle Re-gioni e Province autonome i risultati delmonitoraggioconperiodicitàannuale.5.Icontenuti, lemodalitàditenuta,raccol-taetrasmissionedelleinformazioniedire-alizzazionecomplessivadeisistemidimo-nitoraggiodicui ai commi 1e3sonodeter-minati dal ministero della Salute, d’intesaconleRegionieProvinceautonome.

ARTICOLO 245Adeguamentinormativi

1.LaCommissioneconsultivatossicologi-ca nazionale individua periodicamente lesostanze cancerogene, mutagene e tossi-cheperlariproduzioneche,purnonessen-doclassificateaisensideldecretolegislati-

vo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondonoai cri-teridiclassificazioneivistabilitiefornisceconsulenza aiministeri del Lavoro e dellaprevidenzasocialeedellaSalute,surichie-sta, intemadiclassificazionediagentichi-micipericolosi.2. Con decreto dei ministri del Lavoro edellaprevidenzasocialeedellaSalute,sen-titalaCommissioneconsultivapermanen-te e la Commissione consultiva tossicolo-gicanazionale:a) sono aggiornati gli allegati XLII eXLIIIinfunzionedelprogressotecnico,dell’evo-luzionedinormativeespecifichecomuni-tarie o internazionali e delle conoscenzenel settoredegli agenti cancerogeniomu-tageni;b) è pubblicato l’elenco delle sostanze infunzione dell’individuazione effettuata aisensidel comma1.

Capo IIIProtezionedairischiconnessiall’esposizioneall’amianto

SEZIONE IDisposizionigenerali

ARTICOLO 246Campodiapplicazione

1. Fermo restando quanto previsto dallalegge 27 marzo 1992, n. 257, le norme delpresente decreto si applicano alle rima-nentiattività lavorativechepossonocom-portare,perilavoratori, ilrischiodiesposi-zione ad amianto, qualimanutenzione, ri-mozionedell’amianto odeimateriali con-tenentiamianto,smaltimentoetrattamen-todei relativi rifiuti, nonchébonificadellearee interessate.

ARTICOLO 247Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termineamiantodesigna i seguenti silicati fibrosi:a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;b) la grunerite d’amianto (amosite), n.CAS12172-73-5;c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;d) il crisotilo,n.CAS12001-29-5;e) lacrocidolite,n.CAS12001-28-4;f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

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Art. 244. (segue)Èistituitopresso

l’Ispeslilregistronazionaledeicasidineoplasiadisospettaorigineprofessionaleconsezionidedicateamesoteliomi,neoplasiedellecavitànasaliedeiseniparanasalieneoplasieapiùbassafrazioneeziologica.Sonoindicatiisoggetticoinvoltinelsistemadisegnalazioneeleinformazionidatrasmettereche,pertutteleneoplasie,sonoquellegiàprevisteperimesoteliomidalDpr308/2002

Art. 245. AggiornamentiAllaCommissione

consultivatossicologicaèaffidatoilcompitodiindividuarelesostanzechecorrispondonoaicriteridiclassificazionediagenticancerogeni,mutageni,teratogenimachenonsonoancoraclassificate

Art. 246-247. Rischi daamianto. Campo diapplicazione edefinizioniLedisposizionidel

CapoIIIsonodedicateallaprotezionedeilavoratoriarischiodiesposizioneall’amianto:traleattivitàcoinvolte,lamanutenzione,larimozionedell’amiantoodeimaterialicontenentiamianto,losmaltimentoeiltrattamentodeirifiutielabonificadelleareeinteressate.Individuatelesostanzedesignateconiltermine«amianto»

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SEZIONE IIObblighideldatoredilavoro

ARTICOLO248Individuazionedellapresenzadiamianto

1.Primadi intraprendere lavorididemolizioneodimanutenzione, il datoredi lavoroadotta, anchechiedendoinformazioni ai proprietari dei locali,ognimisuranecessaria volta aindividuare lapresenzadimateriali apotenziale contenutod’amianto.2.Seviè ilminimodubbiosullapresenzadiamianto inunmaterialeo inunacostruzione,si applicano ledisposizioniprevistedalpresentecapo.

ARTICOLO 249Valutazionedelrischio

1.Nella valutazionedi cui all’articolo 28, ildatore di lavoro valuta i rischi dovuti allapolvereprovenientedall’amiantoedaima-terialicontenentiamianto,alfinedistabili-re la natura e il gradodell’esposizione e lemisurepreventiveeprotettivedaattuare.2. Nei casi di esposizioni sporadiche e didebole intensità e a condizione che risultichiaramentedallavalutazionedeirischidicuialcomma1cheilvalorelimitediesposi-zione all’amianto non è superato nell’ariadell’ambiente di lavoro, non si applicanogliarticoli250,259e260,comma1,nellese-guentiattività:a)breviattivitànoncontinuativedimanu-tenzionedurantelequali il lavorovieneef-fettuatosolosumaterialinonfriabili;b)rimozionesenzadeterioramentodima-teriali non degradati in cui le fibre diamiantosonofermamentelegateaunama-trice;c) incapsulamento e confinamentodima-teriali contenenti amianto che si trovanoinbuonostato;d) sorveglianza e controllodell’aria e pre-lievodeicampioniaifinidell’individuazio-nedellapresenzadiamiantoinundetermi-natomateriale.3. Ildatoredilavoroeffettuanuovamentelavalutazioneogniqualvoltasiverifichinomo-difiche che possono comportare un muta-mento significativo dell’esposizione dei la-voratoriallapolvereprovenientedall’amian-toodaimaterialicontenentiamianto.4.LaCommissioneconsultivapermanen-te di cui all’articolo 6 provvede a definire

orientamenti pratici per la determinazio-nedelle esposizioni sporadiche edi debo-le intensità, dicui alcomma2.

ARTICOLO 250Notifica

1.Primadell’iniziodei lavoridicuiall’arti-colo 246, il datore di lavoro presenta unanotifica all’organodi vigilanza competen-teper territorio.2.Lanotificadi cuial commalcomprendealmeno una descrizione sintetica dei se-guentielementi:a)ubicazionedel cantiere;b)tipiequantitatividiamiantomanipolati;c)attivitàeprocedimentiapplicati;d)numerodi lavoratori interessati;e)datadi iniziodei lavorierelativadurata;f)misureadottateper limitare l’esposizio-nedei lavoratoriall’amianto.3. Il datore di lavoro provvede affinché ilavoratori o i loro rappresentanti abbianoaccesso, a richiesta, alla documentazioneoggettodellanotificadicuiai commi1e2.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta unamodifica delle condizioni di lavoro possacomportare un aumento significativodell’esposizione alla polvere provenientedall’amianto o da materiali contenentiamianto,effettuaunanuovanotifica.

ARTICOLO 251Misurediprevenzioneeprotezione

1. In tutte le attività di cui all’articolo 246,l’esposizionedeilavoratoriallapolverepro-venientedall’amiantoodaimateriali conte-nentiamiantonelluogodilavorodeveesse-reridottaalminimoe,inognicaso,aldisottodel valore limite fissato nell’articolo 254, inparticolaremedianteleseguentimisure:a) il numero dei lavoratori esposti o chepossonoessereespostiallapolvereprove-niente dall’amianto o da materiali conte-nenti amianto deve essere limitato al nu-meropiùbassopossibile;b) i lavoratori esposti devono sempre uti-lizzaredispositividiprotezioneindividua-le (Dpi) delle vie respiratorie con fattorediprotezioneoperativoadeguatoallacon-centrazione di amianto nell’aria e tale dagarantire all’utilizzatore in ogni caso chel’aria filtrata presente all’interno del Dpisia non superiore a un decimo del valorelimite indicatoall’articolo254;c) l’utilizzodeiDpideveessereintervalla-to da periodo di riposo adeguati all’impe-

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Art. 248-250. Obblighidel datore.Individuazione dellapresenza di amianto,valutazione del rischio enotificaIldatore,primadi

iniziaredemolizioniomanutenzioni,deveverificarelapresenzadiamiantonegliedifici,anchechiedendoaiproprietari.Ledisposizionivannoapplicateancheselapresenzadiamiantoèdubbia.Ildatoredevepoivalutareirischidovutiallapolvereprovenientedall’amiantoedaimaterialicontenentiamianto,perstabilirenaturaegradodell’esposizioneelemisuredaadottare.Sonoindividuateleattivitàesclusedagliobblighidinotifica,sorveglianzasanitariaeistituzionedelregistrodegliesposti,acondizionechel’esposizionesiasporadicaedideboleintensitàenoncomportiilsuperamentodellimitediesposizione.

Art. 251. Obblighi deldatore. Misure diprevenzione e protezioneOltreaconfermarele

disposizionideldecreto626,siimponeailavoratoriespostidiusaresempreiDpidellevierespiratorie,chedevonogarantireunaconcentrazionedifibrenell’ariainspiratanonsuperioreaundecimodelvalorelimite(0,1fibre/ccdiaria).LasceltadelDpinecessitadellaconoscenzadellaconcentrazionediamiantonell’ariaedelfattorediprotezioneoperativodelDpi(DmSanità20agosto1999).

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gnofisicorichiestodal lavoro, l’accessoal-le areedi riposodeveessere precedutodaidoneadecontaminazionedicuiall’artico-lo256,comma4, letterad);d) per la protezione dei lavoratori addettialle lavorazioni previste dall’articolo 249,comma 3, si applica quanto previsto alcomma1, letterab),delpresentearticolo;e) iprocessi lavoratividevonoesserecon-cepiti inmodo tale da evitare di produrrepolveredi amiantoo, se ciònonèpossibi-le, da evitare emissione di polvere diamiantonell’aria;f) tutti i locali e le attrezzature per il tratta-mentodell’amiantodevonopoteresseresot-topostiaregolarepuliziaemanutenzione;g)l’amiantooimaterialicherilascianopol-vere di amianto o che contengono amian-to devono essere stoccati e trasportati inappositi imballaggichiusi;h) i rifiutidevonoessere raccolti e rimossidal luogo di lavoro il più presto possibileinappropriati imballaggichiusisucuisaràapposta un’etichettatura indicante checontengono amianto. Detti rifiuti devonoesseresuccessivamente trattati inconfor-mità alla vigente normativa in materia dirifiutipericolosi.

ARTICOLO 252Misureigieniche

1.Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 249, comma 2, per tutte le attività dicuiall’articolo246,ildatoredilavoroadot-ta lemisureappropriateaffinché:a)iluoghiincuisisvolgonotaliattivitàsiano:1)chiaramentedelimitatiecontrassegnatidaappositi cartelli;2) accessibili esclusivamente ai lavoratorichevidebbanoaccedereamotivodel lorolavoroodella lorofunzione;3)oggettodeldivietodi fumare;b)sianopredisposteareespecialichecon-sentano ai lavoratori di mangiare e beresenzarischiodicontaminazionedapolve-rediamianto;c)sianomessiadisposizionedei lavorato-ri adeguati indumentidi lavorooadeguatidispositividiprotezione individuale;d)detti indumentidilavorooprotettivire-stino all’interno dell’impresa. Essi posso-noessere trasportati all’esterno soloper illavaggio in lavanderie attrezzate per que-sto tipodi operazioni, in contenitori chiu-si, qualora l’impresa stessanonvi provve-da o in caso di utilizzazione di indumenti

monousoperlosmaltimentosecondolevi-gentidisposizioni;e) gli indumenti di lavoro o protettivi sia-no riposti in un luogo separato da quellodestinatoagliabiti civili;f)i lavoratoripossanodisporrediimpiantisanitari adeguati,provvistididocce, inca-sodioperazioni inambientipolverosi;g) l’equipaggiamentoprotettivosiacusto-dito in locali a tale scopo destinati e con-trollato e pulito dopo ogni utilizzazione:sianopresemisureper riparareo sostitui-re l’equipaggiamento difettoso o deterio-ratoprimadiogniutilizzazione.

ARTICOLO 253Controllodell’esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valorelimite fissato all’articolo 254 e in funzionedei risultatidellavalutazione inizialedei ri-schi, il datore di lavoro effettua periodica-mentelamisurazionedellaconcentrazionedifibrediamiantonell’ariadelluogodilavo-ro tranne nei casi in cui ricorrano le condi-zioniprevistedalcomma2dell’articolo249.Irisultatidellemisuresonoriportatineldo-cumentodivalutazionedeirischi.2.Ilcampionamentodeveessererappresen-tativodell’esposizionepersonaledellavora-toreallapolvereprovenientedall’amiantoodaimaterialicontenentiamianto.3. I campionamenti sono effettuati previaconsultazionedeilavoratoriovverodeilo-rorappresentanti.4. Il prelievo dei campioni deve essere ef-fettuato da personale in possesso di ido-nee qualifiche nell’ambito del servizio dicui all’articolo 31. I campioni prelevati so-no successivamente analizzati ai sensi deldecretodelministrodellaSanità indata 14maggio 1996, pubblicato nel supplementoordinarioalla«GazzettaUfficialedellaRe-pubblica italiana» n. 178 del 25 ottobre1996.5.Laduratadeicampionamentideveesse-retaledaconsentiredi stabilireun’esposi-zionerappresentativa,perunperiododiri-ferimento di 8 ore tramite misurazioni ocalcoliponderatinel tempo.6.Ilconteggiodellefibrediamiantoèeffet-tuato di preferenza tramite microscopia acontrastodifase,applicandoilmetodorac-comandato dall’Organizzazione mondialedellasanità (Oms)nel 1997oqualsiasialtrometodocheoffrarisultatiequivalenti.7. Ai fini della misurazione dell’amianto

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Art. 251. (segue)

L’utilizzodelDpinonpuòesserecontinuativo,madevonoessereprevistiperiodidiriposonell’arcodellagiornatalavorativadicuinonsonodefiniticadenzaedurata.Iperiodidiripososieffettuanoinareediversedallapostazionedilavoroallequalisiaccededopoidoneadecontaminazione.L’idoneitàdeiDpidellevierespiratoriedeveessereverificatainoccasionedimodifichechepossonocomportareunmutamentosignificativodell’esposizionedeilavoratoriecheportanoaripeterelavalutazionedeirischi

Art. 252. Obblighi del

datore. Misure igieniche

Sonodettatelemisureigienicheperilavoratoriespostiadamianto.Sonoindicate,tral’altro,lecaratteristichedeiluoghidilavoro,lemodalitàdicustodiadegliindumentidilavoroedimanutenzionedeiDpi

Art. 253. Obblighi del

datore. Controllo

dell’esposizione

Ildatoredilavorodevemisurareperiodicamentelaconcentrazionedifibrediamiantonelluogodilavoro,trannecheneicasidiesposizionisporadicheedideboleintensitàeseilvalorelimitediesposizionenonvienesuperato

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nell’aria, di cui al comma l, si prendono inconsiderazioneunicamentelefibrecheab-biano una lunghezza superiore a cinquemicrometri e una larghezza inferiore a tremicrometri e il cui rapporto lunghez-za/larghezzasiasuperiorea3:1.

ARTICOLO 254Valorelimite

1. Il valore limite di esposizione perl’amianto è fissato a 0,1 fibre per centime-trocubodiaria,misuratocomemediapon-derata nel tempo di riferimento di ottoore. I datori di lavoro provvedono affin-ché nessun lavoratore sia esposto a unaconcentrazione di amianto nell’aria supe-riorealvalore limite.2.Quandoilvalorelimitefissatoalcomma1viene superato, il datoredi lavoro indivi-dua le cause del superamento e adotta ilpiùprestopossibile lemisureappropriateper ovviare alla situazione. Il lavoro puòproseguire nella zona interessata solo sevengonopresemisureadeguateperlapro-tezionedei lavoratori interessati.3. Per verificare l’efficacia dellemisure dicuial comma2, ildatoredi lavoroprocedeimmediatamente a una nuova determina-zione della concentrazione di fibre diamiantonell’aria.4.Inognicaso,se l’esposizionenonpuòes-sere ridotta con altri mezzi è necessariol’usodiundispositivodiprotezioneindivi-duale delle vie respiratorie con fattore diprotezioneoperativotaledagarantiretuttelecondizioniprevistedall’articolo251,com-ma1, letterab); l’utilizzodeiDpideveesse-reintervallatodaperiodidiriposoadeguatiall’impegnofisicorichiestodal lavoro; l’ac-cessoalleareedi riposodeveessereprece-duto da idonea decontaminazione di cuiall’articolo256,comma4, letterad).5.Nell’ipotesidicuialcomma4, ildatoredilavoro,previaconsultazioneconi lavorato-ri o i loro rappresentanti, assicura i periodidi riposo necessari, in funzione dell’impe-gnofisicoedellecondizioniclimatiche.

ARTICOLO 255Operazionilavorativeparticolari

1.Nelcasodideterminateoperazionilavo-rative in cui, nonostante l’adozione dimi-sure tecniche preventive per limitare laconcentrazionediamiantonell’aria,èpre-vedibile che questa superi il valore limitedi cui all’articolo 254, il datore di lavoro

adotta adeguate misure per la protezionedei lavoratoriaddetti, e inparticolare:a)fornisceailavoratoriunadeguatodispo-sitivodiprotezionedellevierespiratorieealtri dispositivi di protezione individualitali da garantire le condizioni previstedall’articolo251,comma1, letterab);b)provvedeall’affissionedicartelliperse-gnalare che si prevede il superamento delvalore limitediesposizione;c) adotta lemisurenecessarieper impedi-re la dispersione della polvere al di fuoridei localio luoghidi lavoro;d) consulta i lavoratori o i loro rappresen-tanti di cui all’articolo 46 sulle misure daadottareprimadiprocedereatali attività.

ARTICOLO 256Lavorididemolizioneorimozionedell’amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozionedell’amiantopossono essere effettuati so-lo da imprese rispondenti ai requisiti dicuiall’articolo30,comma4,deldecretole-gislativo5 febbraio 1997,n. 22.2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio dilavori di demolizione o di rimozionedell’amianto o di materiali contenentiamiantoda edifici, strutture, apparecchi eimpianti, nonché dai mezzi di trasporto,predisponeunpianodi lavoro.3. Ilpianodicuialcomma2prevede lemi-sure necessarie per garantire la sicurezzaelasalutedeilavoratorisul luogodilavoroe laprotezionedell’ambienteesterno.4.Ilpiano,inparticolare,prevedeecontie-neinformazioni sui seguentipunti:a) rimozione dell’amianto o dei materialicontenentiamiantoprimadell’applicazio-ne delle tecniche di demolizione, a menoche tale rimozione non possa costituireper i lavoratori un rischio maggiore diquellorappresentatodalfattochel’amian-too imateriali contenenti amiantovenga-nolasciati sulposto;b) fornituraai lavoratoridi idoneidisposi-tividiprotezione individuale;c) verifica dell’assenza di rischi dovutiall’esposizione all’amianto sul luogodi la-voro, al termine dei lavori di demolizioneodi rimozionedell’amianto;d) adeguate misure per la protezione e ladecontaminazionedelpersonaleincarica-todei lavori;e) adeguate misure per la protezione deiterzi e per la raccolta e lo smaltimentodeimateriali;

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Art. 254. Obblighi deldatore. Valore limiteVieneindicatoilvalore

limitediesposizioneperl’amianto:0,1fibrepercentimetrocubodiaria,misuratocomemediaponderatanell’arcodiottoore.Seilvaloreèsuperato,ildatoredeveindividuarelecauseeadottarelemisureperovviareallasituazione.Sel’esposizionenonpuòessereridottaaltrimenti, ilavoratoridevonoindossareunDpiconspecifichecaratteristiche

Art. 255. Obblighi deldatore. OperazioniparticolariSonoindicatelemisure

daadottarenelcasodioperazionilavorativeparticolariincui,nonostantel’adozionedimisuretecnichepreventiveperlimitarelaconcentrazionediamiantonell’aria,èprevedibilechequestasuperiilvalorelimite

Art. 256. Obblighi deldatore. Demolizione orimozione dell’amiantoIlavorididemolizionee

dirimozionedell’amiantopossonoessereeffettuatisolodaimpreseiscritteall’Albonazionalegestoriambientalinellacategoriacorrispondente.Primadiinziare,ildatorepredisponeunpianodilavoro,chedeveprevederelemisurenecessariepergarantirelasicurezzaelasalutedeilavoratorielaprotezionedell’ambienteesterno

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f) adozione, nel caso in cui sia previsto ilsuperamentodeivalorilimitedicuiall’arti-colo254,dellemisuredicuiall’articolo255,adattandolealleparticolariesigenzedella-vorospecifico;g)naturadeilavorieloroduratapresumibile;h) luogoove i lavoriverrannoeffettuati;i) tecnichelavorativeadottateperlarimo-zionedell’amianto;l) caratteristiche delle attrezzature o di-spositivichesiintendonoutilizzareperat-tuarequantoprevistodallaletterad)ede).5.Copiadelpianodilavoroèinviataall’or-gano di vigilanza, almeno 30 giorni primadell’iniziodei lavori.6. L’invio della documentazione di cui alcomma 5 sostituisce gli adempimenti dicuiall’articolo50.7.Ildatoredilavoroprovvedeaffinchéilavo-ratorio i lororappresentantiabbianoacces-soalladocumentazionedicuialcomma4.

ARTICOLO 257Informazionedeilavoratori

1.Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 36, il datore di lavoro fornisce ai la-voratori,primacheessi sianoadibitiadat-tività comportanti esposizione ad amian-to,nonchéailororappresentanti, informa-zionisu:a) irischiper lasalutedovutiall’esposizio-neallapolvereprovenientedall’amiantoodaimaterialicontenentiamianto;b) le specifiche norme igieniche da osser-vare, ivi compresa la necessità di non fu-mare;c) lemodalità di pulitura e di uso degli in-dumentiprotettiviedeidispositividipro-tezioneindividuale;d) le misure di precauzione particolari daprenderenelridurrealminimol’esposizione;e)l’esistenzadelvalorelimitedicuiall’arti-colo 254 e la necessità del monitoraggioambientale.2.Oltreaquantoprevistoalcomma1,qualo-ra dai risultati delle misurazioni della con-centrazione di amianto nell’aria emerganovalori superiori al valore limite fissatodall’articolo254,ildatoredilavoroinformailpiùprestopossibile i lavoratori interessatieilororappresentantidelsuperamentoedel-lecausedellostessoeliconsultasullemisu-redaadottareo,nelcasoincuiragionidiur-genzanonrendanopossibilelaconsultazio-ne preventiva, il datore di lavoro informatempestivamente i lavoratori interessati e ilororappresentantidellemisureadottate.

ARTICOLO 258Formazionedeilavoratori

1.Fermorestandoquantoprevistodall’ar-ticolo 37, il datore di lavoro assicura chetutti i lavoratori esposti o potenzialmenteesposti a polveri contenenti amianto rice-vanounaformazionesufficienteeadegua-ta,a intervalli regolari.2.Il contenutodella formazionedevees-sere facilmentecomprensibileper i lavo-ratoriedeveconsentire lorodi acquisirele conoscenze e le competenze necessa-rie inmateriadiprevenzioneedi sicurez-za, in particolare per quanto riguarda:a) leproprietàdell’amiantoe i suoi effet-ti sulla salute, incluso l’effetto sinergicodel tabagismo;b) i tipidi prodotti omateriali cheposso-no contenere amianto;c) le operazioni che possono comporta-re un’esposizione all’amianto e l’impor-tanza dei controlli preventivi per ridur-re alminimo tale esposizione;d) le procedure di lavoro sicure, i con-trolli e le attrezzature di protezione;e) la funzione, lascelta, laselezione, i limi-ti e la corretta utilizzazionedei dispositi-vi di protezionedelle vie respiratorie;f) le procedure di emergenza;g) le procedure di decontaminazione;h) l’eliminazione dei rifiuti;i) lanecessitàdella sorveglianzamedica.3.Possonoessereaddetti alla rimozione,smaltimento dell’amianto e alla bonificadellearee interessate i lavoratori cheab-biano frequentato i corsi di formazioneprofessionale di cui all’articolo 10, com-ma 2, lettera h), della legge 27 marzo1992, n. 257.

ARTICOLO 259Sorveglianzasanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manu-tenzione,rimozionedell’amiantoodeima-teriali contenenti amianto, smaltimento etrattamentodei relativi rifiuti, nonchébo-nificadelleareeinteressatecuiall’articolo246,primadiessereadibitiallosvolgimen-todeisuddetti lavorieperiodicamente,al-menounavoltaognitreanni,oconperiodi-cità fissata dal medico competente, sonosottoposti a un controllo sanitario volto averificarelapossibilitàdi indossaredispo-sitivi di protezione respiratoria durante illavoro.

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Art. 257-258. Obblighidel datore.Informazione eformazione deilavoratoriDefinitigliobblighidi

informazioneeformazionedeilavoratori.Leinformazionisuirischiperlasalute,lenormeigienicheeleprecauzionidaseguiredevonoessereforniteprimadell’inziodell’attivitàeaintervalliregolari.

Art. 259. Obblighi deldatore. Sorveglianzasanitaria.Lasorveglianza

sanitariaprevistaèmirataallaverificadellapossibilitàdiindossareiDpidellevierespiratorie.L’obbligodiesprimereungiudiziodiidoneitànonèindicatonésonopresentirichiamiintalsensoall’articolo41.Noncambianoicriteriperselezionareilavoratoridasottoporreacontrollosanitarionélaperiodicitàdeicontrolli (almenounavoltaognitreanni),malavariazionestabilitadalmedicocompetentenonnecessitadimotivazione.Nonèpiùprevistasorveglianzasanitariaalmomentodellacessazionedell’attivitàchecomportaesposizione(coincidenteonoconlacessazionedelrapportodilavoro).Soloilavoratorichesonostatiiscrittialmenounavoltanelregistrodegliespostisonosottopostiavisitamedicaalmomentodellacessazionedelrapportodilavoro

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2. I lavoratori chedurante la loro attività so-no stati iscritti ancheuna sola volta nel regi-strodegli esposti di cui all’articolo 243, com-ma1,sonosottopostiaunavisitamedicaall’at-todella cessazionedel rapportodi lavoro; intaleoccasioneilmedicocompetentedevefor-nire al lavoratore le indicazioni relative alleprescrizioni mediche da osservare e all’op-portunità di sottoporsi a successivi accerta-mentisanitari.3.Gliaccertamentisanitaridevonocompren-derealmenol’anamnesiindividuale, l’esameclinico generale e in particolare del torace,nonchéesamidellafunzionerespiratoria.4. Ilmedicocompetente,sullabasedell’evo-luzionedelleconoscenzescientificheedellostatodi salutedel lavoratore, valuta l’oppor-tunitàdieffettuarealtriesamiquali lacitolo-giadell’espettorato, l’esameradiograficodeltoraceolatomodensitometria.

ARTICOLO260Registrodiesposizioneecartellesanitarieedirischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cuiall’articolo 246, che nonostante lemisure dicontenimento della dispersione di fibrenell’ambienteel’usodiidoneiDpi,nellavalu-tazionedell’esposizioneaccertachel’esposi-zione è stata superiore a quella previstadall’articolo251,comma1,letterab),equalorasisianotrovatinellecondizionidicuiall’arti-colo240,liiscrivenelregistrodicuiall’artico-lo243,comma1eneinviacopiaagliorganidivigilanzaeall’Ispesl.L’iscrizionenelregistrodeveintendersicometemporaneadovendo-siperseguirel’obiettivodellanonpermanen-te condizione di esposizione superiore aquanto indicatoall’articolo251, comma1, let-terab).2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisceagli organi di vigilanza e all’Ispesl copia deidocumentidicuialcommal.3. Il datore di lavoro, in caso di cessazionedel rapporto di lavoro, trasmette all’Ispesllacartellasanitariaedirischiodellavorato-re interessato, unitamente alle annotazio-ni individuali contenute nel registro di cuialcomma1.4. L’Ispesl provvede a conservare i docu-mentidicuialcomma3perunperiododiqua-rantaannidallacessazionedell’esposizione.

ARTICOLO261Mesoteliomi

1.Neicasiaccertatidimesotelioma,trovanoapplicazione le disposizioni contenutenell’articolo244,comma3.

CapoIVSanzioni

ARTICOLO262Sanzioniperildatoredilavoroeildirigente

1.Ildatoredilavoroeildirigentesonopuniti:a) con l’arresto da quattro a ottomesi o conl’ammendada4.000a12.000europerlaviola-zione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225,226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235,236,comma3, 237, 238, comma1, 239,comma2,240,commi1e2,241,242,commi1,2e5,lette-rab),250,commi1,2e4,251,253,comma1,254,255,256,commida1a4,257,258,259,commi1,2e3,260,comma1;b) con l’arresto daquattro a ottomesi o conl’ammendada2.000a4.000europerlaviola-zionedegli articoli 223, comma1, 227, commi1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4,240,comma3,248,comma1,e252;c) conl’arrestofinoatremesioconl’ammen-dada1.000a3.000europer laviolazionede-gliarticoli250,comma3,e256,commi5e7;d) con la sanzione amministrativa pecunia-riada3.000a18.000europerlaviolazionede-gliarticoli243,commi3,4,5,6e8,253,comma3,e260,commi2e3.

ARTICOLO263Sanzioniperilpreposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell’attivitàallaqualeè tenuto inosservanzadegliobbli-ghigeneralidicuiall’articolo19:a) con l’arresto sino a due mesi o con l’am-menda da 400 a 1.200 euro per la violazionedegliarticoli225,226,228,commi1,3,4e5,235,236,comma3,237,238,comma1,240,commi1e2,241,e242,commi1e2;b) conl’arrestofinoaunmeseoconl’ammen-da da 200 a 800 euro per la violazione degliarticoli229,commi1,2,3e5,e239,commi1e4.

ARTICOLO264Sanzioniperilmedicocompetente

1.Ilmedicocompetenteèpunito:a) con l’arresto fino a due mesi o con l’am-mendada1.000a4.500europerlaviolazionedegliarticoli 229, comma3,primoperiodo, ecomma6,230,e242,comma4;b) conl’arrestofinoaunmeseoconl’ammen-dada200a800europerlaviolazionedell’ar-ticolo243,comma2.

ARTICOLO265Sanzioniperilavoratori

1. I lavoratori sono puniti con l’arresto fi-no a quindici giorni o con l’ammenda da100a400europer laviolazionedell’artico-lo 240, comma2.

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Art. 260-261. Obblighidel datore. Registro diesposizione e cartellesanitariePerilavoratoriesposti

adamianto,l’obbligodiiscrizionenelregistrodiesposizioneadagenticancerogenièlimitataaicasiincuieventinonprevedibilioincidentihannocomportatoun’esposizioneanomala(cioèaunaconcentrazionedifibrenell’ariainspiratasuperiorea1/10delvalorelimite).Surichiesta,ildatoredilavorofornisceagliorganidivigilanzaeall’Ispeslcopiadelregistroe,quandocessailrapportodilavoro,trasmetteall’Ispesllacartellasanitariaedirischiodellavoratore.Saràdaapprofondireilsignificatodell’affermazione«l’iscrizionenelregistrodeveintendersicometemporanea».

Art. 262-265. SanzioniFissatelesanzioniper

datoredilavoro,dirigente,preposto,medicocompetenteelavoratore.Neicasidiviolazionedelledisposizionisullavalutazionedelrischio,peridatoridilavorosonoprevistil’arrestodaquattroaottomesiol’ammendada4milaa12milaeuro.Èprevistol’arrestofinoa15giorniol’ammendada100a400europerilavoratorichenonsiproteggonoononabbandonanoil luogodilavoroincasodiincidenticonesposizionianomaleadagenticancerogeni

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TITOLO XEsposizioneadagentibiologici

Capo IARTICOLO 266Campodiapplicazione

1.Lenormedelpresente titolo siapplica-noa tutte le attività lavorativenelle qua-li vi è rischio di esposizione ad agentibiologici.2. Restanofermeledisposizioniparticola-ri di recepimento delle norme comunita-rie sull’impiego confinato di microrgani-smi geneticamentemodificati e sull’emis-sione deliberata nell’ambiente di organi-smigeneticamentemodificati.

ARTICOLO 267Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s’intendeper:a) agente biologico: qualsiasi microrgani-smo anche se geneticamente modificato,coltura cellulare ed endoparassita umanochepotrebbeprovocareinfezioni, allergieointossicazioni;b)microrganismo: qualsiasi entitàmicro-biologica, cellulare omeno, in grado di ri-prodursio trasferirematerialegenetico;c)colturacellulare:ilrisultatodellacresci-ta in vitro di cellule derivate da organismipluricellulari.

ARTICOLO 268Classificazionedegliagentibiologici

1.Gli agenti biologici sono ripartiti nei se-guenti quattro gruppi a seconda del ri-schiodi infezione:a)agentebiologicodelgruppo1:unagentechepresenta pocheprobabilità di causaremalattie insoggettiumani;b) agente biologicodel gruppo2: un agen-te che può causare malattie in soggettiumaniecostituireunrischioperilavorato-ri; è poco probabile che si propaghi nella

comunità;sonodinormadisponibilieffica-cimisureprofilatticheoterapeutiche;c) agente biologico del gruppo 3: un agen-techepuòcausaremalattiegraviinsogget-tiumaniecostituisceunserio rischioper ilavoratori; l’agente biologico può propa-garsinellacomunità,madinormasonodi-sponibiliefficacimisureprofilatticheote-rapeutiche;d)agentebiologicodelgruppo4:unagen-te biologico che può provocare malattiegravi in soggetti umani e costituisce unseriorischioperi lavoratoriepuòpresen-tare un elevato rischio di propagazionenella comunità; non sono disponibili, dinorma, efficaci misure profilattiche o te-rapeutiche.2.Nelcaso in cui l’agentebiologicoogget-to di classificazione non può essere attri-buito in modo inequivocabile a uno fra idue gruppi sopraindicati, esso va classifi-catonelgruppodirischiopiùelevatotraleduepossibilità.3. L’allegato XLVI riporta l’elenco degliagentibiologiciclassificatineigruppi2,3e4.

ARTICOLO 269Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercita-re attività che comportano uso di agentibiologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’or-ganodivigilanza territorialmentecompe-tente le seguenti informazioni, almeno 30giorniprimadell’iniziodei lavori:a) il nomee l’indirizzodell’aziendae il suotitolare;b) il documento di cui all’ articolo 271,comma5.2. Il datoredi lavorocheè statoautorizza-to all’esercizio di attività che comportal’utilizzazione di un agente biologico delgruppo 4 è tenuto alla comunicazione dicuialcomma1.3.Ildatoredilavoroinviaunanuovacomu-nicazioneogniqualvolta si verificanonel-lelavorazionimutamentichecomportanouna variazione significativa del rischio

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Tutele differenziate sulla basedella «minaccia» biologica

Art. 266. Esposizionead agenti biologiciIlcampodiapplicazione

deltitoloèestesoatutteleattivitàlavorativenellequalipossaesistereunrischiodiesposizioneadagentibiologici.Contaleformulasonoricompresseesposizionilegateausodeliberatoelavorazioniconpresenzapotenzialenegliambientidilavoro.Ilrischioèindividuatointerminidiesposizioneeintalsensoleattivitàlavorativeconpotenzialeesposizionesononumerose

Art 267. DefinizioniVieneriportatala

definizionediagentebiologico,mutuatadaldecreto626/94,infunzionedellecapacitàditaleagenteaprodurreuneffetto(esempio:leallergie)

Art. 268. Classificazionedegli agenti biologiciLecaratteristichedi

questaclassificazionesonodefiniteinbaseainfettività,patogenicità,trasmissibilitàeneutralizzabilità.Èpresenteilprincipiodicautela:incasodidubbionell’identificazionedellaclassedirischiosidevesceglieresempreilgruppodirischiopiùelevato

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per la salute sul postodi lavoro, o, comun-que,ogniqualvoltasi intendeutilizzareunnuovo agente classificato dal datore di la-voro inviaprovvisoria.4. Il rappresentanteper lasicurezzahaac-cessoalle informazionidicuial comma1.5.Oveleattivitàdicuialcomma1compor-tano la presenza dimicrorganismi geneti-camentemodificati, ai quali si applicano ilivelli di contenimento 2, 3 e 4 individuatiall’allegato IV del decreto legislativo 12aprile 2001, n. 206, il documento di cui alcomma 1, lettera b), è sostituito da copiadelladocumentazioneprevistaperisingo-li casidi speciedalpredettodecreto.6. I laboratori che forniscono un serviziodiagnosticosono tenuti allacomunicazio-ne di cui al comma 1 anche per quanto ri-guardagliagentibiologicidelgruppo4.

ARTICOLO 270Autorizzazione

1. Il datoredi lavoroche intendeutilizza-re, nell’esercizio della propria attività,un agente biologico del gruppo 4 devemunirsi di autorizzazione del ministerodella Salute.2.La richiestadi autorizzazione ècorre-data da:a) le informazioni di cui all’articolo 269,comma1;b) l’elencodegli agenti chesi intendeuti-lizzare.3.L’autorizzazioneèrilasciatadai compe-tentiufficidelministerodellaSalutesenti-to il parere dell’Istituto superiore di sani-tà.Essahaladuratadi5anniedèrinnovabi-le. L’accertamento del venir meno di unadelle condizioni previste per l’autorizza-zionenecomporta larevoca.4. Ildatoredi lavoro inpossessodell’auto-rizzazionedi cui al comma1 informa ilmi-nistero della Salute di ogni nuovo agentebiologico del gruppo 4 utilizzato, nonchédi ogni avvenuta cessazionedi impiego diunagentebiologicodelgruppo4.5. I laboratori che forniscono un serviziodiagnostico sono esentati dagli adempi-mentidicui alcomma4.6. Il ministero della Salute comunicaall’organo di vigilanza competente perterritorio le autorizzazioni concesse e levariazioni sopravvenutenell’utilizzazio-nediagentibiologicidelgruppo4. Ilmini-sterodella Salute istituiscee aggiornaun

elenco di tutti gli agenti biologici delgruppo 4 dei quali è stata comunicatal’utilizzazione sulla base delle previsionidi cui ai commi 1 e 4.

Capo IIObblighideldatoredilavoro

ARTICOLO 271Valutazionedelrischio

1. Il datoredi lavoro, nella valutazionedelrischiodicuiall’articolo 17, comma1, tieneconto di tutte le informazioni disponibilirelativeallecaratteristichedell’agentebio-logicoedellemodalità lavorative,e inpar-ticolare:a) della classificazione degli agenti biolo-gici che presentano o possonopresentareunpericoloperlasaluteumanaqualerisul-tante dall’allegato XLVI o, in assenza, diquella effettuata dal datore di lavoro stes-so sulla base delle conoscenze disponibilie seguendo i criteri di cui all’articolo 268,commi1e2;b) dell’informazione sulle malattie chepossonoesserecontratte;c) deipotenziali effetti allergicie tossici;d) della conoscenzadiunapatologiadellaqualeèaffettoun lavoratore, cheèdapor-reincorrelazionedirettaall’attivitàlavora-tivasvolta;e) delle eventuali ulteriori situazioni resenote dall’autorità sanitaria competentechepossono influiresul rischio;f) del sinergismo dei diversi gruppi diagentibiologiciutilizzati.2. Il datore di lavoro applica i principi dibuona prassi microbiologica, e adotta, inrelazioneai rischi accertati, lemisurepro-tettivee preventivedi cui al presente tito-lo, adattandole alle particolarità delle si-tuazioni lavorative.3. Il datore di lavoro effettua nuovamentelavalutazionedicuialcomma1inoccasio-ne di modifiche dell’attività lavorativa si-gnificativeai finidellasicurezzaedellasa-lute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi treannidall’ultimavalutazioneeffettuata.4.Nelle attività, quali quelle riportate a ti-tolo esemplificativo nell’allegato XLIV,che,purnoncomportandoladeliberatain-tenzione di operare con agenti biologici,possonoimplicare il rischiodiesposizionidei lavoratoriagli stessi, ildatoredi lavoropuòprescinderedall’applicazionedelledi-sposizionidicui agli articoli 273, 274, com-

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Articolo 269.ComunicazioneLeattivitàcomprendenti

l’usodiagentibiologicidiclasse2e/o3sonoregolatedasistemiautorizzativiAlcomma3siprevedela

reiterazionedellecomunicazioniogniqualvoltasiverifichinomutamentineiprocessilavorativichepossanomodificareilrischiodiesposizioneperilavoratoriAlcomma4sievidenzia

ilruolodeirappresentantideilavoratorichehannoaccessoalleinformazionidelcomma1

Articolo 270.AutorizzazionePrevistespecifiche

modalitàautorizzativeperidatoridi lavorocheintendonofareunusodeliberatodegliagentibiologicidiclasse4

Articolo 271. Valutazionedel rischioIldatoredilavoroha

l’obbligodiacquisiretutteleinformazioninecessarieperl’individuazionedirischiderivantidall’esposizioneagliagentibiologicichesonoutilizzatiochepossonoesserepresentinellaattivitàlavorativa.Taliinformazionidevonoessereacquisitepergliagentibiologicicoinvoltisecondolemodalitàprevistealleletteredaaaf.Sifaparticolareriferimentoallapossibilitàchealcunilavoratoripossonoevidenziareunasensibilitàspecificaadalcuniagentibiologici

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mi1e2, 275, comma3,e 279,qualora i risul-tati della valutazione dimostrino che l’at-tuazionedi talimisurenonènecessaria.5. Ildocumentodi cui all’articolo 17è inte-gratodai seguentidati:a) le fasi del procedimento lavorativo checomportano il rischio di esposizione adagentibiologici;b) ilnumerodei lavoratoriaddetti alle fasidicui alla letteraa);c) le generalità del responsabile del servi-ziodiprevenzioneeprotezionedai rischi;d) imetodieleprocedurelavorativeadot-tate,nonchélemisurepreventiveeprotet-tiveapplicate;e) ilprogrammadiemergenzaperlaprote-zionedei lavoratoricontroirischidiespo-sizione aun agentebiologicodel gruppo 3o del gruppo 4, nel caso di un difetto nelcontenimentofisico.6.Il rappresentanteperlasicurezzaècon-sultatoprimadell’effettuazionedellavalu-tazionedicuialcomma1edhaaccessoan-cheaidatidicuial comma5.

ARTICOLO 272Misuretecniche,organizzative,procedurali

1.Intutteleattivitàperlequalilavalutazio-ne di cui all’articolo 271 evidenzia rischiperlasalutedeilavoratori ildatoredilavo-ro attua misure tecniche, organizzative eprocedurali, per evitare ogni esposizionedegli stessiadagentibiologici.2. Inparticolare, il datoredi lavoro:a) evita l’utilizzazione di agenti biologicinocivi,seiltipodiattivitàlavorativalocon-sente;b) limita al minimo i lavoratori esposti, opotenzialmenteesposti, al rischiodiagen-tibiologici;c) progettaadeguatamenteiprocessi lavo-rativi;d) adotta misure collettive di protezioneovvero misure di protezione individualiqualoranonsiapossibileevitarealtrimen-ti l’esposizione;e) adottamisure igienicheperprevenireeridurre al minimo la propagazione acci-dentale di un agente biologico fuori dalluogodi lavoro;f) usa il segnale di rischio biologico, rap-presentatonell’allegatoXLV,ealtrisegna-lidiavvertimentoappropriati;g) elabora idonee procedure per preleva-re,manipolareetrattarecampionidiorigi-neumanaeanimale;

h) definisce procedure di emergenza peraffrontare incidenti;i) verifica la presenza di agenti biologicisul luogo di lavoro al di fuori del conteni-mentofisicoprimario, senecessarioo tec-nicamenterealizzabile;l) predispone imezzi necessari per la rac-colta,l’immagazzinamentoelosmaltimen-todeirifiutiincondizionidisicurezza,me-diante l’impiego di contenitori adeguati eidentificabili eventualmente dopo idoneotrattamentodeirifiuti stessi;m) concorda procedure per la manipola-zioneeiltrasportoincondizionidisicurez-za di agenti biologici all’interno del luogodi lavoro.

ARTICOLO 273Misureigieniche

1.Intutteleattivitànellequali lavalutazio-ne di cui all’articolo 271 evidenzia rischiperlasalutedeilavoratori,ildatoredilavo-roassicurache:a) i lavoratoridisponganodeiservizi sani-tari adeguati provvisti di docce con acquacaldaefredda,nonché,sedelcaso,dilavag-giocularieantisetticiper lapelle;b) i lavoratoriabbianoindotazione indu-menti protettivi o altri indumenti ido-nei, da riporre in posti separati dagli abi-ti civili;c) idispositividiprotezioneindividualesi-ano controllati, disinfettati e puliti dopoogni utilizzazione, provvedendo altresì afarriparareosostituirequellidifettosipri-madell’utilizzazionesuccessiva;d) gli indumenti di lavoro e protettivi chepossonoesserecontaminatidaagentibio-logicivenganotoltiquandoillavoratorela-scia lazonadi lavoro,conservati separata-mente dagli altri indumenti, disinfettati,pulitie, senecessario,distrutti.2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio diesposizione è vietato assumere cibi e be-vande,fumare,conservarecibidestinatialconsumo umano, usare pipette a bocca eapplicarecosmetici.

ARTICOLO 274Misurespecificheperstrutturesanitarieeveterinarie

1. Il datoredi lavoro, nelle strutture sanita-rie e veterinarie, in sede di valutazione deirischi, presta particolare attenzione allapossibile presenza di agenti biologicinell’organismodeipazientiodeglianimali

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Art. 271 (segue)Vengonorichiamatii

principidibuonaprassimicrobiologica:aquestopropositosirammentachelineeguidasonoemanateanchedaorganismiinternazionaliVienerichiamato

l’obbligodiaggiornamentodellavalutazionedelrischioperqualunquemodificadelleattivitàAlcomma6,infine,si

richiamal’obbligodiconsultazioneperilrappresentanteperlasicurezzaprimadellavalutazione.Ilrappresentantehaaccessoaidati

Art. 272. Misuretecniche, organizzative,proceduraliSecondoilprincipiodi

cautelaildatoredilavorodeveevitarel’utilizzodiagentibiologicinociviselalavorazionelopermetteelimitareilnumerodegliesposti

Art. 273. MisureigienicheTralemisureigieniche:

separazionedegliindumentiprotettividagliabiticivili,disinfezionedegliindumentidalavoroedisponibilitàdidoccee,sedelcaso,dilavaggiocularieantisetticiadisponibilitàimmediatasulluogodilavoro.Gliindumentidilavoroqualoracontaminatidevonoseguireilpercorsodeirifiutidasanificare.Èvietatomangiareneilocaliovesimanipolanosostanzebiologicheediusarecosmetici

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eneirelativicampionieresiduiealrischiochetalepresenzacomporta inrelazionealtipodiattività svolta.2. In relazione ai risultati della valutazio-ne, il datore di lavoro definisce e provve-de a che siano applicate procedure checonsentonodimanipolare,decontamina-reedeliminaresenzarischiper l’operato-re e per la comunità, i materiali e i rifiuticontaminati.3. Nei servizi di isolamento che ospitanopazienti o animali che sono, o potrebberoessere,contaminatidaagentibiologicidelgruppo3odelgruppo4,lemisurediconte-nimento da attuare per ridurre al minimoilrischiodi infezionesonoindicatenell’al-legatoXLVII.

ARTICOLO 275Misurespecificheperilaboratorieglistabulari

1.Fattosalvoquantospecificatamentepre-vistoall’allegatoXLVI,punto6,neilabora-tori comportanti l’uso di agenti biologicidei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didatticio diagnostici, e nei locali destinati ad ani-mali da laboratorio deliberatamente con-taminati con tali agenti, il datoredi lavoroadotta idonee misure di contenimento inconformitàall’allegatoXLVII.2. Il datore di lavoro assicura che l’uso diagentibiologici siaeseguito:a) inareedilavorocorrispondentialmenoal secondo livello di contenimento, sel’agenteappartienealgruppo2;b) in aree di lavoro corrispondenti alme-no al terzo livello di contenimento, sel’agenteappartienealgruppo3;c) inareedilavorocorrispondentialmenoalquartolivellodicontenimento,sel’agen-teappartienealgruppo4.3.Nei laboratoricomportanti l’usodima-teriali con possibile contaminazione daagenti biologici patogeni per l’uomo enei locali destinati ad animali da esperi-mento, possibili portatori di tali agenti, ildatoredi lavoroadottamisurecorrispon-denti almeno aquelle del secondo livellodi contenimento.4.Neiluoghidicuiaicommi1e3incuisi fausodi agenti biologicinonancoraclassifi-cati, ma il cui uso può far sorgere un ri-schio grave per la salute dei lavoratori, ildatore di lavoro adottamisure corrispon-denti almeno a quelle del terzo livello dicontenimento.5.Per i luoghidi lavorodi cui ai commi3 e

4, ilministero della Salute, sentito l’Istitu-tosuperioredi sanità, può individuaremi-suredicontenimentopiùelevate.

ARTICOLO 276Misurespecificheperiprocessi industriali

1.Fattosalvoquantospecificatamentepre-visto all’allegato XLVII, punto 6, nei pro-cessiindustrialicomportantil’usodiagen-ti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore dilavoro adotta misure opportunamentescelte tra quelle elencatenell’allegatoXL-VIII,tenendoanchecontodeicriteridicuiall’articolo275.2. Nel caso di agenti biologici non ancoraclassificati, il cuiusopuò far sorgereunri-schio grave per la salute dei lavoratori, ildatore di lavoro adottamisure corrispon-denti almeno a quelle del terzo livello dicontenimento.

ARTICOLO 277Misurediemergenza

1. Se si verificano incidenti che possonoprovocare la dispersionenell’ambiente diunagentebiologicoappartenenteai grup-pi2,3o4, i lavoratoridevonoabbandonareimmediatamente la zona interessata, cuipossono accedere soltanto quelli addettiainecessariinterventi,conl’obbligodiusa-regli idoneimezzidiprotezione.2. Il datore di lavoro informa al più prestol’organodivigilanzaterritorialmentecom-petente,nonchéilavoratorieilrappresen-tante per la sicurezza, dell’evento, dellecausechelohannodeterminatoedellemi-sure che intende adottare, o che ha giàadottato,perporrerimedioallasituazionecreatasi.3. I lavoratori segnalano immediatamentealdatoredilavorooaldirigenteoalprepo-sto, qualsiasi infortunioo incidente relati-voall’usodiagentibiologici.

ARTICOLO 278Informazionieformazione

1. Nelle attività per le quali la valutazionedicuiall’articolo271evidenziarischiper lasalutedeilavoratori, ildatoredilavorofor-nisce ai lavoratori, sulla base delle cono-scenzedisponibili, informazionieistruzio-ni, inparticolareperquantoriguarda:a) i rischi per la salute dovuti agli agentibiologiciutilizzati;b) le precauzioni da prendere per evitarel’esposizione;

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Art. 274. Strutturesanitarie e veterinarieL’assistenzasanitariaèil

compartoconilpiùaltorischiodiesposizioneadagentibiologici.Inbaseallavalutazionedelrischioc’èobbligodiadottareconseguentimisuredimanipolazione,decontaminazioneedeliminazionedimaterialierifiuticontaminati

Art. 275. LaboratoriLemisuredi

contenimentochedevonoesseremesseinattoperlaboratoricomportantil’usodiagentidelgruppo2,3,4afinidiricerca,didatticiodiagnosticieperstabularidestinatiadanimalideliberatamentecontaminaticontaliagentisonoprevistenell’allegatoXLVIIinfunzionedell’agenteutilizzato.Sesitratta,peresempio,diagenticontrassegnaticon(**)o(*)inquantoagentinonveicolatinormalmenteinaria,lemisuredicontenimentodeipunti12e13potrannoessereevitate(filtrazioneariaecabinedibiosicurezza)

Art. 276. IndustrieLemisuredisicurezza

sonoindicatenell’allegatoXLVIII

Art. 277. EmergenzeIncasodiincidenti

vannoinformatil’organodivigilanza,i lavoratorieilrappresentantedeilavoratori.Èprevistol’obbligoperilavoratoridisegnalarealdatoredilavoroqualsiasiinfortuniooincidenterelativoall’usodiagentibiologici

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c) lemisure igienichedaosservare;d) la funzione degli indumenti di lavoro eprotettiviedeidispositividiprotezionein-dividualee il lorocorretto impiego;e) leproceduredaseguireperlamanipola-zionediagentibiologicidelgruppo4;f) il modo di prevenire il verificarsi di in-fortunie lemisuredaadottareper ridurnealminimoleconseguenze.2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratoriuna formazioneadeguata inparticolare inordineaquanto indicatoalcomma1.3.L’informazionee laformazionedicuiaicommi 1 e 2 sono fornite prima che i lavo-ratori sianoadibiti alle attività inquestio-ne,eripetute,confrequenzaalmenoquin-quennale, e comunque ogni qualvolta siverificanonelle lavorazionicambiamentiche influiscono sulla natura e sul gradodei rischi.4.Nelluogodilavorosonoappostiinposi-zionebenvisibilecartellisucuisonoripor-tate le procedure da seguire in caso di in-fortunioo incidente.

Capo IIISorveglianzasanitaria

ARTICOLO 279Prevenzioneecontrollo

1. I lavoratori addetti alle attività per lequalilavalutazionedeirischihaevidenzia-to un rischio per la salute sono sottopostiallasorveglianzasanitaria.2. Il datore di lavoro, su conforme pareredel medico competente, adotta misureprotettive particolari per quei lavoratoriperiquali,anchepermotivisanitariindivi-duali, si richiedonomisurespeciali dipro-tezione, fra lequali:a) lamessaadisposizionedivaccinieffica-ciperquei lavoratori chenonsonogià im-muniall’agentebiologicopresentenellala-vorazione,dasomministrareacuradelme-dicocompetente;b) l’allontanamento temporaneo del la-voratore secondo leproceduredell’arti-colo 42.3. Ove gli accertamenti sanitari abbianoevidenziato, nei lavoratori esposti in mo-doanalogoaunostessoagente, l’esistenzadi anomalia imputabile a tale esposizione,ilmedicocompetentene informaildatoredi lavoro.4. A seguito dell’informazione di cui alcomma 3 il datore di lavoro effettua una

nuovavalutazionedelrischioinconformi-tàall’articolo271.5.Ilmedicocompetentefornisceailavora-tori adeguate informazioni sul controllosanitario cui sono sottoposti e sulla ne-cessità di sottoporsi ad accertamenti sa-nitari anche dopo la cessazione dell’atti-vità che comporta rischio di esposizionea particolari agenti biologici individuatinell’allegatoXLVI nonché sui vantaggi einconvenienti della vaccinazione e dellanonvaccinazione.

ARTICOLO 280Registridegliespostiedeglieventiaccidentali

1. I lavoratori addetti ad attività compor-tanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4sonoiscrittiinunregistroincuisonoripor-tati, per ciascuno di essi, l’attività svolta,l’agente utilizzato e gli eventuali casi diesposizioneindividuale.2. Ildatoredi lavoro istituisceeaggiorna ilregistrodicuialcomma1enecurala tenu-tatramiteilmedicocompetente.Ilrespon-sabiledel servizio di prevenzioneeprote-zione e il rappresentante per la sicurezzahannoaccessoadettoregistro.3. Ildatoredi lavoro:a) consegna copia del registro di cui alcomma 1 all’Istituto superiore di sanità,all’Istituto superiore per la prevenzione esicurezzasullavoroeall’organodivigilan-za competente per territorio, comunican-do a essi ogni tre anni e comunque ogniqualvolta questi ne fanno richiesta, le va-riazioni intervenute;b) comunica all’Istituto superiore per laprevenzione e sicurezza sul lavoro eall’organo di vigilanza competente perterritorio lacessazionedelrapportodi la-voro, dei lavoratori di cui al comma 1 for-nendo al contempo l’aggiornamento deidaticheli riguardanoeconsegnaalmede-simo Istituto le relative cartelle sanitarieedi rischio;c) in caso di cessazione di attività del-l’azienda, consegna all’Istituto superioredi sanità e all’organo di vigilanza compe-tente per territorio copia del registro dicui al comma 1 e all’Istituto superiore perla prevenzione e sicurezza sul lavoro co-piadelmedesimoregistrononchélecartel-lesanitarieedi rischio;d) in caso di assunzione di lavoratori chehanno esercitato attività che comportanorischiodiesposizioneallostessoagenteri-

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Art. 278. FormazioneVengonoelencatii

contenutidirilievodell’informazionedadareailavoratori, inrelazioneperesempioall’usodeidispositividiprotezioneealleproceduredaseguireincasodiincidenteIlavoratoridevono

essereformatisuidiversiaspettilegatiallamanipolazionidiagentibiologici(adesempiorischidainalazione,dainiezioniolesioni,smaltimentomaterialiinfettieccetera)

Art. 279. Prevenzione econtrolloIldatoredilavoroha

l’obbligodisottoporreasorveglianzasanitariailavoratori,ovelavalutazionedelrischioabbiaevidenziatorischiperlasalute.Ildatoredilavorohal’obbligodiattuarelemisurecautelativeelemisureprotettiveparticolariperilavoratoricheneabbianobisogno(vaccinazioni,allontanamentotemporaneoeccetera)aseguitodiindicazionedapartedelmedicocompetente.Tragliobblighiperilmedicocompetentec’èquellodiinformareilavoratorisulcontrollosanitariocuisonosottoposti

Art. 280. I registri/1Èprevistol’obbligodi

istituireunregistrodeilavoratoriaddettiall’usodiagentidigruppo3e4.Taledisposizioneprevedel’attivazionediunsistemainformativointernoedesterno

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chiedeall’Ispeslcopiadelleannotazioniin-dividuali contenute nel registro di cui alcomma1, nonchécopiadella cartella sani-tariaedi rischio;e) tramite il medico competente comuni-caailavoratoriinteressatilerelativeanno-tazioni individuali contenute nel registrodicuialcomma1enellacartellasanitariaedi rischio, e al rappresentante per la sicu-rezza i dati collettivi anonimi contenutinelregistrodicui alcomma1.4. Le annotazioni individuali contenutenel registro di cui al comma 1 e le cartellesanitarie e di rischio sono conservate daldatoredi lavoro finoarisoluzionedel rap-portodi lavoroedall’Ispesl finoadiecian-ni dalla cessazione di ogni attività cheespone ad agenti biologici. Nel caso diagentiperiqualiènotochepossonoprovo-care infezioni consistenti o latenti o chedannoluogoamalattieconrecrudescenzaperiodica per lungo tempo o che possonoaveregravisequelealungoterminetalepe-riodoèdiquarantaanni.5.Ladocumentazionedi cui ai precedenticommi è custodita e trasmessa con salva-guardiadelsegretoprofessionale.6.Imodellielemodalitàditenutadelregi-strodicuialcomma1edellecartellesanita-rieedirischiosonodeterminaticondecre-to delministro della Salute e del Lavoro edella previdenza sociale sentita la Com-missioneconsultivapermanente.7.L’Ispesl trasmetteannualmentealmini-sterodellaSalutedatidisintesirelativiallerisultanzedel registrodicui alcomma1.

ARTICOLO 281Registrodeicasidimalattiaedidecesso

1. Presso l’Ispesl è tenuto un registro deicasi di malattia ovvero di decesso dovutiall’esposizioneadagentibiologici.2. I medici, nonché le strutture sanitarie,pubblicheoprivate, che refertano i casi dimalattia, ovvero di decesso di cui al com-ma 1, trasmettonoall’Ispesl copia della re-lativadocumentazioneclinica.3. Con decreto dei ministri della Salute edelLavoroedellaprevidenzasociale, sen-titalacommissioneconsultiva,sonodeter-minati il modello e le modalità di tenutadel registro di cui al comma 1, nonché lemodalitàditrasmissionedelladocumenta-zionedicuial comma2.4. Il ministero della Salute fornisce allacommissioneCe,surichiesta, informazio-

ni su l’utilizzazione dei dati del registro dicuialcomma1.

Capo IVSanzioni

ARTICOLO 282Sanzioniacaricodeidatoridilavoroedeidirigenti

1. Ildatoredilavoroeidirigentisonopuniti:a) con l’arresto da quattro a otto mesi ocon l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro perlaviolazionedegliarticoli269,commi1,2e3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273,comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277,comma2; 278, comma1, 2 e4; 279, commi 1,2, 280,commi 1e2;b) con la sanzione amministrativa pecu-niariadaeuro3.000aeuro18.000perlavio-lazionedell’articolo280,commi3e4.

ARTICOLO 283Sanzioniacaricodeipreposti

1. Ilprepostoèpunitonei limitidell’attivi-tà alla quale è tenuto in osservanza degliobblighigeneralidicui all’articolo 19:a) con l’arresto da quattro a otto mesi ocon l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro perla violazione degli articoli: 271, comma 2;272;273,comma1;274,commi2e3;275;276;278,commi1e4; 279,commi1e2.

ARTICOLO 284Sanzioniacaricodelmedicocompetente

1. Ilmedico competente è punito con l’ar-resto fino a duemesi o con l’ammenda daeuro 1.000 a euro 4.000 per la violazionedell’articolo279,comma3.

ARTICOLO 285Sanzioniacaricodeilavoratori

1. I lavoratori sonopuniti:a) con l’arresto fino a unmese o con l’am-mendadaeuro 150 a euro600per la viola-zionedell’articolo277, comma3;b) conl’arrestofinoaquindicigiornioconl’ammenda da euro 103 a euro 309 per laviolazionedell’articolo277, comma1.

ARTICOLO 286Sanzioniconcernentiildivietodiassunzioneinluoghiesposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cuiall’articolo 273, comma 2, è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da100a500euro.

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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 281. I registri/2Pressol’Ispeslviene

istituitounregistrodeicasidimalattiaodecessodovutiall’esposizioneadagentibiologici.Talesistemahatral’altrolafunzionedisegnalare"eventisentinella"

Art. 282. Sanzioni/1Sonosanzionatituttigli

obblighiprevistidaltitoloXperdatoreedirigenti(dallacomunicazioneallavalutazionedeirischi)

Art. 283. Sanzioni/2Sonointrodottesanzioni

periprepostineilimitidelleproprieattività

Art. 284. Sanzioni/3Ancheilmedico

competenteèpunitoperinadempienzaall’obbligodiinformareildatoredilavorosuirischisanitaricuisonoespostiilavoratori

Art. 285. Sanzioni/4Scattanosanzioniperil

lavoratorecheviolal’obbligodiabbandonareimmediatamentelazonainteressataaincidentieaquellodisegnalareinfortunirelativiadagentibiologici

Art. 286. Sanzioni/5Èsanzionatochiunque

violiildivietodiassumerecibiebevande,fumare,conservarecibidestinatialconsumoumano,usarepipetteaboccaeapplicarecosmeticinelleareedilavoroincuic’èrischiodiesposizioneadagentibiologici

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TITOLO XIProtezionedaatmosfereesplosive

Capo IDisposizionigenerali

ARTICOLO 287Campodiapplicazione

1. Il presente titolo prescrive le misu-re per la tutela della sicurezza e dellasalutedei lavoratori chepossonoesse-reesposti al rischiodiatmosfereesplo-sive come definite all’articolo 288.2. Il presente titolo si applica anchenei lavori in sotterraneo ove è presen-teun’areaconatmosfereesplosive,op-pureèprevedibile, sullabasedi indagi-ni geologiche, che tale area si possaformare nell’ambiente.3. Il presente titolo non si applica:a) alle aree utilizzate direttamenteper le cure mediche dei pazienti, nelcorso di esse;b) all’uso di apparecchi a gas di cui aldecretodelpresidentedellaRepubbli-ca 15 novembre 1996, n. 661;c) alla produzione, alla manipolazio-ne, all’uso, allo stoccaggioe al traspor-to di esplosivi o di sostanze chimica-mente instabili;d) alle industrie estrattive a cui si ap-plica il decreto legislativo 25 novem-bre 1996, n. 624;e) all’impiego di mezzi di trasportoterrestre, marittimo, fluviale e aereoper i quali si applicano lepertinenti di-sposizioni di accordi internazionalitra i quali il Regolamento per il tra-sporto delle sostanze pericolose sulReno (Adnr), l’Accordo europeo rela-tivoal trasporto internazionaledimer-ci pericolose per vie navigabili inter-ne (Adn), l’Organizzazioneper l’Avia-

zionecivile internazionale (Icao), l’Or-ganizzazionemarittima internaziona-le (Imo),nonchè lanormativacomuni-taria che incorpora i predetti accordi.Il presente titolo si applica invece aiveicoli destinati a essere utilizzati inatmosfera potenzialmente esplosiva.

ARTICOLO 288Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intendeper: "atmosfera esplosiva" una miscelacon l’aria, a condizioni atmosferiche, disostanze infiammabili allo stato di gas,vapori, nebbie opolveri.

Capo IIObblighideldatoredilavoro

ARTICOLO 289Prevenzioneeprotezionecontroleesplosioni

1.Ai fini della prevenzione e della pro-tezione contro le esplosioni, sulla basedellavalutazionedei rischi edeiprinci-pi generali di tutela di cui all’articolo15, il datore di lavoro adotta le misuretecniche e organizzative adeguate allanaturadell’attività; in particolare il da-tore di lavoro previene la formazionedi atmosfere esplosive.2.Se lanaturadell’attivitànonconsentediprevenire la formazionedi atmosfereesplosive, il datore di lavoro deve:a) evitare l’accensione di atmosfereesplosive;b) attenuare gli effetti pregiudizievolidi un’esplosione in modo da garantirela salute e la sicurezza dei lavoratori.3.Senecessario, lemisuredi cui ai com-mi 1 e 2 sono combinate e integrate conaltre contro la propagazione delleesplosioni e sono riesaminate periodi-camente e, in ogni caso, ogniqualvoltasi verifichino cambiamenti rilevanti.

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Art. 287. AmbitoSiriprendeilTitolo

VIII-bisdelDlgs626/94.Lemisure(salveleareeindicatedalcomma3)vannoapplicateancheneilavoriinsotterraneoconpresenzadiareeconatmosferaesplosiva(odovesipossonoformare)

Art. 288. DefinizioniRispettoalladirettiva

99/92/Ceèomessoilriferimentoallapropagazionedellacombustioneall’interovolumedimiscelapericolosa

Art. 289. PrevenzioneÈnecessario:prevenire

laformazionedelleatmosferepotenzialmenteesplosive(controllandolafuoriuscitadisostanzeinfiammabilidallesorgentidiemissione);evitarel’accensionedellemisceleinfiammabili,nelcasoincuinonsiapossibileeliminarelaformazionedelleatmosfereesplosive(eliminandolepotenzialisorgentidiinnesco,ointerponendobarrieretraquesteelamiscela);attenuareglieffettidiun’esplosione(consistemidiestinzioneodicontenimentodell’energiadell’esplosione)elimitandolapropagazionedeglieffetti

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Documento a verifica continuaper salvaguardare dalle esplosioni

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ARTICOLO 290Valutazionedeirischidiesplosione

1. Nell’assolvere gli obblighi stabilitidall’articolo 17, comma 1, il datore di lavo-ro valuta i rischi specifici derivanti da at-mosfereesplosive, tenendocontoalmenodeiseguentielementi:a) probabilitàeduratadellapresenzadiat-mosfereesplosive;b) probabilità che le fonti di accensione,comprese le scariche elettrostatiche, sia-nopresentiedivenganoattiveedefficaci;c) caratteristiche dell’impianto, sostan-ze utilizzate, processi e loro possibili in-terazioni;d) entitàdeglieffettiprevedibili.2. I rischi di esplosionesonovalutati com-plessivamente.3.Nella valutazionedei rischi di esplosio-ne vanno presi in considerazione i luoghiche sonoopossonoessere in collegamen-to, tramite aperture, con quelli in cui pos-sonoformarsiatmosfereesplosive.

ARTICOLO 291Obblighigenerali

1.Al finedi salvaguardare la sicurezzae lasalute dei lavoratori, e secondo i principifondamentali della valutazione dei rischie quelli di cui all’articolo 289, il datore dilavoro prende i provvedimenti necessariaffinché:a) dove possono svilupparsi atmosfereesplosive inquantità taledamettere inpe-ricololasicurezzaelasalutedei lavoratoriodialtri,gli ambientidi lavorosianostrut-turati inmododapermetteredisvolgere illavoro incondizionidi sicurezza;b) negli ambienti di lavoro in cui possonosvilupparsi atmosfereesplosive inquanti-tà taledamettere inpericolo lasicurezzaela salute dei lavoratori, sia garantito unadeguato controllo durante la presenzadei lavoratori, in funzionedella valutazio-nedel rischio,mediante l’utilizzodimezzitecniciadeguati.

ARTICOLO 292Coordinamento

1.Fermo restandoquantoprevisto dalTi-tolo IVper i cantieri temporanei emobili,qualoranello stesso luogodi lavorooperi-

nolavoratoridipiùimprese,ciascundato-redi lavoroèresponsabileper lequestionisoggetteal suocontrollo.2.Fermorestandolaresponsabilitàindivi-duale di ciascundatore di lavoro e quantoprevistodall’articolo26, ildatoredi lavorocheè responsabile del luogodi lavoro, co-ordina l’attuazione di tutte le misure ri-guardantilasaluteelasicurezzadeilavora-toriespecificaneldocumentosullaprote-zionecontroleesplosioni,dicuiall’artico-lo 294, l’obiettivo, le misure e le modalitàdiattuazionedidettocoordinamento.

ARTICOLO 293Areeincuipossonoformarsiatmosfereesplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, anorma dell’allegato XLIX, le aree in cuipossonoformarsiatmosfereesplosive.2. Il datore di lavoro assicura che per learee di cui al comma 1 siano applicate leprescrizioniminimedicuiall’allegatoL.3.Senecessario, learee incuipossonofor-marsi atmosfere esplosive in quantità talidamettereinpericololasicurezzaelasalu-te dei lavoratori sono segnalate nei puntidiaccessoanormadell’allegatoLI.

ARTICOLO 294Documentosullaprotezionecontroleesplosioni

1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal-l’articolo 290 il datore di lavoro provvedeaelaborareea tenereaggiornatoundocu-mento, denominato: «documento sullaprotezionecontro leesplosioni».2. Il documentodi cuial comma1, inparti-colare,deveprecisare:a) cheirischidiesplosionesonostati indi-viduatievalutati;b) che saranno prese misure adeguateper raggiungere gli obiettivi del presen-te titolo;c) qualisonoiluoghichesonostaticlassifi-catinellezonedicuiall’allegatoXLIX;d) quali sono i luoghi in cui si applicano leprescrizioniminimedicuiall’allegatoL;e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro,compresiidispositividiallarme,sonocon-cepiti, impiegati emantenuti in efficienzatenendoneldebitoconto la sicurezza;f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati

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Art. 290. I rischiLavalutazionedeirischi

ècondottaalfinediidentificarelaprobabilitàchesimanifestinocontemporaneamenteatmosfereesplosiveefontidi innescoestimareidanniconseguentiallapossibileesplosione

Art. 291. ObblighiNeiluoghidilavoroin

cuipossonoformarsiatmosfereesplosive,devonoessereprevistemisuretecnichepersvolgereleattivitàinsicurezza

Art. 292. CoordinamentoFermorestandole

disposizionipercantieritemporaneiemobili,inpresenzadipiùimpreseilcoordinamentodellasicurezzaspettaaldatoreresponsabiledelluogodilavoro

Art. 293. Aree a rischioLeareeincuipossono

formarsiatmosfereesplosivedevonoessereevidenziateaifinidell’attuazionedellemisureminimediprevenzionesecondoledefinizioniriportatenell’allegatoXLIXcheprevedeseidifferentitipidizonepericolose

Art. 294. Il documentoIldocumentosulla

protezionecontroleesplosionicontiene,tral’altro,icriteriadottatipereffettuarel’analisieilprocessodivalutazioneconl’individuazionedeiluoghidilavorocoinvolti

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adottati gli accorgimenti per l’impiego si-curodiattrezzaturedi lavoro.3. Il documentodi cui al comma 1devees-sere compilato prima dell’inizio del lavo-roedessererivedutoqualorai luoghidi la-voro, le attrezzature o l’organizzazionedel lavoro abbiano subito modifiche, am-pliamentio trasformazioni rilevanti.4. Il documento di cui al comma 1 è parteintegrante del documento di valutazionedeirischidicuiall’articolo 17, comma1.

ARTICOLO 295Terminiperl’adeguamento

1. Leattrezzaturedautilizzarenelleareeincuipossonoformarsi atmosfereesplo-sive, già utilizzate o a disposizionedell’impresa o dello stabilimento per laprimavoltaprimadel30giugno2003,de-vono soddisfare, a decorrere da tale da-ta, i requisiti minimi di cui all’allegato L,parte A, fatte salve le altre disposizioniche le disciplinano.2.Leattrezzaturedautilizzarenelle areeincuipossonoformarsi atmosfereesplo-sive, che sonoadisposizione dell’impre-saodello stabilimentoper laprimavoltadopo il 30giugno 2003, devono soddisfa-

re i requisiti minimi di cui all’allegato L,partiAeB.3. I luoghi di lavoro che comprendonoaree in cui possono formarsi atmosfereesplosivedevonosoddisfareleprescrizio-niminimestabilitedalpresente titolo.

ARTICOLO 296Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinchéle installazioni elettrichenelle aree clas-sificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensidell’allegato XLIX siano sottoposte alleverifiche di cui ai capi III e IV del decre-to del presidente della Repubblica 22 ot-tobre 2001, n. 462.

Capo IISanzioni

ARTICOLO 297Sanzioniacaricodeidatoridilavoroedeidirigenti

1.Ildatoredilavoroeidirigentisonopuni-ti con l’arrestoda trea seimesiocon l’am-menda da 2.000 À a 10.000 À per la viola-zione degli articoli 289, comma 2, 291, 292,comma2, 293, commi1e2,e296.

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Art. 295. L’adeguamentoL’impiegodiattrezzature

dilavoronelleareesoggettealrischiodiformazionediatmosfereesplosiverichiedemisureminime di tipo tecnico,organizzativoe/oproce-duraleperevitarepoten-ziali fonti di accensione.È necessario distingueretraleattrezzaturegiàuti-lizzate prima del 30 giu-gno 2003 (prescrizioniminimedisicurezzacon-tenute nella parte Adell’allegato L) e quellemesse in esercizio dopoper cui va rispettata an-che la parte B dello stes-so allegato. Fin dall’entra-tainvigoredelprovvedimentoiluoghidilavoroincuipossonoformarsiatmosfereesplosivedevonoessereadeguatialTitoloXI,essendotrascorsoiltermineperl’adeguamentodelDlgs233/03

Art. 296. VerificheLeinstallazionielettriche

all’internodellezonepericolose(classificatecome0,1,20o21)presentineiluoghidilavorodevonoesseredenunciate,omologateesottoposteaverificaperiodica(Dpr462/01)

Art. 297. SanzioniIncasodimancata

applicazionedellemisurediprevenzioneedell’assenzadiverificheperiodichesugliimpianti,scatterannosanzioniacaricodidatoredilavoroedirigenti.Lamancatavalutazionedelrischioèsanzionataall’articolo55,comma1,letteraa)

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TITOLO XIIDisposizioniinmateriapenaleediprocedurapenale

ARTICOLO 298Principiodispecialità

1.Quandounostesso fattoèpunitodaunadisposizione prevista dal titolo I del pre-sente decreto e da una o più disposizioniprevistenegli altri titoli delmedesimode-creto,si applica ladisposizionespeciale.

ARTICOLO 299Eserciziodifattodipoteridirettivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai sog-getti di cui all’articolo 2, comma 1, lettereb),d)ede)gravanoaltresìsucolui ilquale,pur sprovvisto di regolare investitura,eserciti inconcretoipoterigiuridiciriferi-tiaciascunodeisoggetti ividefiniti.

ARTICOLO 300Modifichealdecretolegislativo8giugno2001,n.231

1.L’articolo25-septiesdeldecretolegislati-vo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal se-guente:«Articolo 25-septies (Omicidio colposo olesioni gravi o gravissime commesse conviolazionedellenormesullatuteladellasa-luteesicurezzasul lavoro) - 1. In relazioneal delitto di cui all’articolo 589 del Codicepenale,commessoconviolazionedell’arti-colo55,comma2,deldecretolegislativoat-tuativodelladelegadi cui alla legge 123del2007inmateriadi saluteesicurezzasul la-voro,siapplicaunasanzionepecuniaria inmisurapari a 1.000quote.Nel casodi con-dannaperildelittodicuialprecedentepe-riodo si applicano le sanzioni interdittivedicuiall’articolo9,comma2,perunadura-tanon inferiore a tremesi enonsuperioreaunanno.2.Salvoquantoprevistodalcomma1,inre-lazione al delitto di cui all’articolo 589 del

Codice penale, commesso con violazionedellenormesulla tuteladellasaluteesicu-rezza sul lavoro, si applica una sanzionepecuniaria in misura non inferiore a 250quoteenonsuperiore a 500quote.Nel ca-sodicondannaperildelittodicuialprece-dente periodo si applicano le sanzioni in-terdittive di cui all’articolo 9, comma 2,per una durata non inferiore a tre mesi enonsuperioreaunanno.3. In relazione al delitto di cui all’articolo590,terzocomma,delCodicepenale,com-messoconviolazionedellenormesullatu-tela della salute e sicurezza sul lavoro, siapplicaunasanzionepecuniaria inmisuranonsuperiorea250quote.Nelcasodicon-dannaperildelittodicuialprecedentepe-riodo si applicano le sanzioni interdittivedicuiall’articolo9,comma2,perunadura-tanonsuperioreaseimesi».

ARTICOLO 301Applicabilitàdelledisposizionidicuiagliarticoli20eseguentideldecretolegislativo19dicembre1994,n.758

1.Allecontravvenzioni inmateriadi igie-ne, salute e sicurezza sul lavoro previstedal presente decreto nonché da altre di-sposizioniaventi forzadilegge,perlequa-lisiaprevista lapenaalternativadell’arre-stoodell’ammenda,siapplicanoledispo-sizioni inmateriadiprescrizioneedestin-zione del reato di cui agli articoli 20 e se-guenti del decreto legislativo 19 dicem-bre 1994, n. 758.

ARTICOLO 302Definizionedellecontravvenzionipuniteconlasolapenadell’arresto

1.Per le contravvenzioni previstedal pre-sente decreto e punite con la sola penadell’arresto il giudice applica, in luogodell’arresto,lapenadell’ammendainmisu-ra comunque non inferiore a 8.000 euro enon superiore a 24.000 euro, se entro laconclusione del giudizio di primo grado,

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L’omicidio colposo e le lesioni graviaprono la strada al decreto 231

Art. 298. SpecialitàQualoraunostessofatto

èpunitosiadaunadisposizionedelTitoloIedaunaopiùnormedeglialtrititolidelTestounicosiapplicaladisposizionespeciale

Art. 299. Poteri direttiviAssumele

responsabilitàpropriedeldatoredilavoro,deldirigenteedelprepostoanchecoluichedifatto«pursesprovvistodiregolareinvestitura»haesercitatoipoteridell’articolo2,comma1,letterab),d)ede)

Art. 300. La «231»Perireatirelativialle

normeantinfortunistiche,siapplicalaresponsabilitàamministrativadellesocietà.Peromicidiocolposoèprevistaunasanzionepecuniariaparia1.000quote(1.549.000dieuro),piùsanzioniinterdittivedatremesiaunanno(tracui,larevocadellelicenzeeildivietodicontrattareconlaPa)

Art. 301. PrescrizionePerlecontravvenzioni

puniteinalternativaconarrestooammendaconfermatoilmeccanismochepermettedieliminarel’illecitoconilpagamentodiunquartodelmassimodell’ammenda

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risultano eliminate tutte le irregolarità, lefontidi rischioe leeventuali conseguenzedannosedel reato.2. La sostituzione di cui al comma 1 non èinognicasoconsentita:a)quandolaviolazioneabbiaavutouncon-tributocausalenelverificarsidiuninfortu-niosul lavoro;b) quando il fatto è stato commesso dasoggetto che abbia già riportato condan-na definitiva per la violazione di normerelative alla prevenzione degli infortunisul lavoro, ovvero per i reati di cui agliarticoli 589e590delCodicepenale, limi-tatamente all’ipotesi di violazione dellenormerelativeallaprevenzionedegli in-fortuni sul lavoro.3.Nell’ipotesi prevista al comma1, il reatosi estingue decorsi tre anni dal passaggioingiudicatodella sentenzasenza che l’im-putato abbia commesso ulteriori reati in

materiadisaluteesicurezzasullavoro,ov-veroquellidegliarticoli589e590delCodi-cepenale, limitatamente all’ipotesi di vio-lazione delle norme relative alla preven-zione degli infortuni sul lavoro. In questocaso si estingue ogni effetto penale dellacondanna.

ARTICOLO 303Circostanzaattenuante

1. La pena per i reati previsti dal presentedecreto e puniti con la pena dell’arresto,anche in via alternativa, è ridotta finoaunterzoperilcontravventoreche,entroiter-mini di cui all’articolo 491 del Codice diprocedura penale, si adopera concreta-mente per la rimozione delle irregolaritàriscontratedagliorganidivigilanzaedelleeventualiconseguenzedannosedel reato.2.Lariduzionedicuial comma1nonsiap-plicaneicasididefinizionedelreatoaisen-sidell’articolo302.

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Art. 302. L’arresto

Nelcasodicontravvenzionipunitesoloconl’arrestoèprevistalasostituzionedell’arrestoconun’ammendada8milaa24milaeuroseentrolachiusuradelgiudiziodiprimogrado,risultanoeliminatetutteleirregolarità,lefontidirischioeleeventualiconseguenzedannosedelreatoIlbeneficioè

circoscrittoallasostituzionedellapenadetentivaconquellapecuniarianeisolicasineiqualilaviolazionenonabbiaavutocomeconseguenzauninfortuniosullavoro,ovveroiltrasgressoreèrecidivoperquantoriguardalaviolazionedinormeinmateriadisicurezzadellavoro.Ilreatosiestinguesedopotreannidiosservazionesiassicureràlabuonacondotta

Art. 303. L’attenuante

Èintrodottaunanormapremialeche,adeccezionedelleipotesiprevistedall’articolo302,riconosceunoscontofinoaunterzoperireatiprevistidalTestounicoepuniticonlapenadell’arresto,ancheinviaalternativa,qualorailcontravventore,entroiterminidicuiall’articolo491delCodicediprocedurapenaleabbiasanatoleviolazionicommesse

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TITOLO XIIINormetransitorieefinali

ARTICOLO 304Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previstodall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo306, comma2, dalladatadi entrata invi-goredelpresentedecreto legislativoso-no abrogati:a) ildecretodelpresidentedellaRepub-blica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto delpresidente della Repubblica 7 gennaio1956n. 164, il decretodelpresidentedel-la Repubblica 19marzo 1956, n. 303, fat-ta eccezione per l’articolo 64, il decretolegislativo15agosto 1991,n. 277, il decre-to legislativo 19 settembre 1994, n. 626,il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493, il decreto legislativo 14 agosto1996,n. 494, ildecreto legislativo 19ago-sto 2005, n. 187;b) l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del de-creto legge4 luglio 2006n. 223, converti-to con modificazioni dalla legge 5 ago-sto 2006n. 248;c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3agosto 2007, n. 123;d) ogni altra disposizione legislativa eregolamentarenellamateriadisciplina-ta dal decreto legislativo medesimo in-compatibili con lo stesso.2. Con uno o più decreti integrativi at-tuativi della delega prevista dall’artico-lo 1, comma 6 della legge 3 agosto 2007,n. 123, si provvede all’armonizzazionedelle disposizioni del presente decretocon quelle contenute in leggi o regola-menti che dispongono rinvii a normedel decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazio-ni, ovvero ad altre disposizioni abroga-te dal comma 1.3.Fino all’emanazione dei decreti legi-

slatividi cui al comma2, laddovedispo-sizionidi leggeoregolamentari dispon-ganounrinvio anormedeldecreto legi-slativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-cessive modificazioni, ovvero ad altredisposizioni abrogate dal comma 1, talirinvii si intendono riferiti alle corri-spondenti norme del presente decretolegislativo.

ARTICOLO 305Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall’arti-colo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione delpresente decreto, ivi compreso quantodisposto dagli articoli 5 e 6, non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a cari-co della finanza pubblica.Leamministrazionicompetentiprovve-dono agli adempimenti derivanti dalpresente decreto attraverso una diver-sa allocazione delle ordinarie risorse,umane, strumentali ed economiche, al-lo stato indotazione allemedesimeam-ministrazioni.

ARTICOLO 306Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decre-to del presidente della Repubblica 19marzo1956,n. 302costituisconointegra-zione di quelle contenute nel presentedecreto legislativo.2. Le disposizioni di cui agli articoli 17,comma 1, lettera a) e 28, nonché le altredisposizioni in tema di valutazione deirischi che a esse rinviano, ivi compresele relative disposizioni sanzionatorie,previste dal presente decreto, diventa-no efficaci decorsi novanta giorni dalladata di pubblicazione del presente de-creto nella «Gazzetta Ufficiale»; fino atale data continuano a trovare applica-zione le disposizioni previgenti.3. Le disposizioni di cui al Titolo VIII,CapoIVentranoinvigorealladata fissa-

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Una dilazione di novanta giorniper le novità sulla valutazione rischi

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Art. 304. Abrogazioni

Sonoabrogatinumerosiprovvedimentitraiqualisisegnalano:ilDlgs626/94,ilDpr547/55,ilDpr303/1956(fattaeccezioneperl’articolo64inmateriadipoteriispettivi), lenormeinmateriadiediliziadelDpr164/56edelDlgs494/94,gliarticoli2,3,5,6,7dellalegge123/2007eognialtradisposizioneincompatibileconlenuovedisposizionidelTestoUnico.Nell’attesadiunoopiù

decretidiarmonizzazionedellamateria(chegiàdovevaavvenireproprioconilTestounico)ognidisposizionedileggeoregolamentochefacciariferimentoaiprovvedimentiabrogatidalcomma1èdaritenersiriferitaallenormedelTestounico

Art. 305. Copertura

L’articolo305nonconsenteallapubblicheamministrazioniunaumentodellaspesaperdareattuazionealledisposizionideldecreto,salvoquantodispostodall’articolo11perleattivitàpromozionaliedegliarticoli5e6delTestoUnico

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ta dal primo commadell’articolo 13, pa-ragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce; ledisposizionidicui alCapoVdelmedesi-mo Titolo VIII entrano in vigore il 26aprile 2010.4.Condecreto delministro del Lavoroe della previdenza sociale, di concertocon i ministri della Salute e dello Svi-luppo economico, sentita la commis-sione consultiva permanente di cuiall’articolo6, si dà attuazioneallediret-tive inmateria di sicurezza e salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro del-l’Unione europea per le parti in cui lestesse modificano modalità esecutivee caratteristiche di ordine tecnico pre-viste dagli allegati al presente decretononché da altre direttive già recepitenell’ordinamento nazionale.

2 - FINE

La prima parte è stata pubblicata

sul Sole 24 Ore di ieri.

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GUIDA ALLA LETTURA A CURA DILucioArmagni(artt.167-179);MarcoBellinazzo(artt.161-166;206-220);AldoBottini(artt.62-87);MarinaDellaFoglia(artt.221-265);MarioGallo(artt.5-14;36-54;298-306);ValentinaMaglione(artt.161-166;206-220);LudovicaMalagutiAlberti(artt.266-286);GiovanniMonti(artt.287-297);EmanuelaNespoli(artt.62-87);OmarNicolini(artt.180-205);MarcoPeruzzi(artt.161-166;206-220);AndreaPinna(artt.287-297);PieraPorta(artt.221-265);PierguidoSoprani(artt.1-4;15-35;55-61;88-104;157-160)eMarcoVigone(artt.105-156)

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Art. 306. L’efficaciaUnodegliaspettipiù

controversidellanuovadisciplinaèladecorrenzadell’efficaciadellenuovedisposizioni.Illegislatoredelegatohautilizzatounmeccanismoascaglionicheapparefarraginosoechecomecongegnatopotrebbegenerarecontenziosi.Infatti,ilcomma2prevedecheledisposizioniriguardantilavalutazionedeirischiel’elaborazionedelrelativodocumento,nonchélealtredisposizioniintemadivalutazionecheaessarinvianoelerelativesanzionientranoinvigoredecorsi90giornidallapubblicazionein«GazzettaUfficiale»delTestoUnico.Soloperladisciplinasulleradiazioniotticheartificiali(TitoloVIII-capoV)èprevistountempolungo:il26aprile2010.Lealtrenorme,invece,entrerannoinvigoresecondoilterminedivacatiolegisordinaria,ossia15giornidallapubblicazionesulla«Gazzetta»Ledisposizioniin

materiadiprotezionedaicampielettromagnetici(TitoloVIII-capoIV)introdottedalDlgs257/07entranoinvigoreil30aprile2008(comeprevistodall’articolo13,paragrafo1delladirettiva2004/40/Ce).Sitrattaditempistrettiseconfrontaticonlamoledeinuoviadempimentieconiproblemitecnicicheinevitabilmentecomportano