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Diritto materiale e processuale dell’Unione europea Corso di aggiornamento anno 2016 Lezione 7 Milano, 11 maggio 2016 La competenza del giudice comunitario in materia contrattuale ed extracontrattuale Prof.ssa Francesca Clara Villata 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 Email: [email protected] 00198 ROMA Via Guido D’Arezzo, 18 Tel. +39 06 89262900 Fax +39 06 89262921 Email: [email protected] 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 0979500 Fax +39 049 0979521 Email: [email protected] 30135 VENEZIA Santa Croce, 251 Tel. +39 041 2440266 Fax +39 041 2448469 Email: [email protected] D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 Email: [email protected]

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Diritto materiale e processuale dell’Unione europea Corso di aggiornamento anno 2016

Lezione 7Milano, 11 maggio 2016

La competenza del giudice comunitario in materia contrattuale

ed extracontrattuale

Prof.ssa Francesca Clara Villata

20122 MILANO

Galleria San Carlo, 6

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

Email: [email protected]

00198 ROMA

Via Guido D’Arezzo, 18

Tel. +39 06 89262900

Fax +39 06 89262921

Email: [email protected]

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3

Tel. +39 049 0979500

Fax +39 049 0979521

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30135 VENEZIA

Santa Croce, 251

Tel. +39 041 2440266

Fax +39 041 2448469

Email: [email protected]

D-80539 MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10

Tel. +49 (0)89 9901 6090

Fax +49 (0)89 9901 60999

Email: [email protected]

La competenza del giudice comunitario in materia contrattuale

ed extracontrattuale

Prof. Avv. Francesca C. [email protected]

Ordinario di Diritto internazionale privato

CBAMilano, 11 maggio 2016

Indice

I- Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

II- Responsabilità contrattuale (ambito di applicazione, giurisdizione, diritto applicabile)

III- Responsabilità extracontrattuale (Nozione, legittimazione, presupposti, giurisdizione, rapporto con la giurisdizione statale, rapporto con gli altri ricorsi, contenuto del ricorso, prescrizione)

I- Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale (TFUE)

Responsabilità contrattuale

• Art. 340 (1) La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

• Art. 272 La Corte di giustizia UE è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'UE o per conto di questa.

Responsabilità extracontrattuale

• Art. 340 (2) In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.(3) In deroga al c. 2, la BCE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

• Art. 268 La Corte di giustizia UE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 340 (2) e (3).

I- Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

«allorché, tenuto conto del contenuto del ricorso (…)

proposto contro la Comunità, per poter accertare la

legittimità o l’illegittimità del comportamento

addebitato alle istituzioni, risulta indispensabile

l’interpretazione di uno o più contratti conclusi tra le

parti in causa,

la controversia [riveste natura contrattuale e pertanto] esula dalla

competenza degli organi giurisdizionali comunitari»

II- Responsabilità contrattuale: ambito di applicazione

Contratto di diritto pubblico/privato

UE/Istituzione/Organooppure

Soggetto che agisce «per conto di»

Stato (membro/non)Organizzazione internazionaleprivati (=> Trib)

II- Responsabilità contrattuale: giurisdizione

Clausola di proroga della giurisdizione esclusiva (salvo ≠ volontà parti; possibile modifica tacita)

• Forma scritta ad probationem• Validità sostanziale (irrilevanza della lex contractus e della lex fori, verifica

d’ufficio da parte di CG/T)• Ambito oggettivo della clausola cognizione CG (Interpretazione restrittiva)

Funzione arbitrale (?) ma in quanto giudice europeo

Poteri della Corte (sospensione dell’esecuzione, provvedimenti provvisori, spese processuali)

Efficacia esecutiva delle decisioni negli SM (sola verifica autenticità) MA esecuzione provvedimenti coercitivi su beni UE necessaria autorizzazione preventiva CG

II- Responsabilità contrattuale: diritto applicabile

Reg. Roma IOptio legis + criteri oggettivi

Diritto degli SM + giurisprudenza nazionale

Raccolte di lex mercatoria di fonte dottrinale (?)

Limite: portata ed efficacia del diritto UE

Es. legittimo affidamento ok ma tenendo conto dell’interesse comunitario

III- Responsabilità extracontrattuale: Nozione

Carta dei diritti fondamentali

• Art. 41.3 Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli SM.

Art. 340 (2) (3) Elementi testuali:

• Riferibilità condotta a istituzione/suo agente• Necessario collegamento del danno con l’esercizio

delle funzioni• Obbligo risarcimento in capo a UE/BCE• Principi generali comuni ai diritti degli SM

III- Responsabilità extracontrattuale: ambito di applicazione

SÌ: Cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia

NO: PESC, salvo forse decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche/giuridiche

III- Responsabilità extracontrattuale: legittimati

Legittimati attivi

• Persone fisiche/giuridiche (cittadine UE/non)

• SM/non• Cessionari

Legittimati passivi

• Istituzioni (incluso Consiglio europeo, CG,T, Corte dei conti)

• BCE• Anche per condotte di loro

organi e organismi (BEI, Mediatore, CES) o agenti per atti nell’esercizio delle proprie funzioni (incluse banche centrali nazionali in SEBC)

• Non x diritto primario

III- Responsabilità extracontrattuale: presupposti

(1) Illiceità

comportamento

(2) Nesso di

causalità comportamento/da

nno

(3) Danno effettivo

Responsabilità

III- Responsabilità extracontrattuale: presupposti - (1) Illiceità comportamento

Comportamenti attivi/omissivi

• Margine di discrezionalità di cui gode l’istituzione• Altri fattori (complessità situazione, difficoltà dei testi

normativi, limiti temporali, chiarezza e precisione della norma, intenzionalità o inescusabilità dell’errore di diritto

Violazione sufficiente caratterizzata…

• Tutte le norme del diritto UE, primario/derivato• Principi generali del diritto• Diritti fondamentali• NON criteri di riparto delle competenze tra istituzioni

…di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli

III- Responsabilità extracontrattuale: presupposti - (2) nesso di causalità

• Solo danni che siano conseguenza sufficientemente diretta

• Confronto tra situazione generata per l’interessato da condotta illecita dell’istituzione e situazione che si sarebbe creata se istituzione avesse agito conformemente a diritto

• Rilievo della condotta del ricorrente

Rapporto diretto di

causa-effetto tra condotta e

danno lamentato

III- Responsabilità extracontrattuale: presupposti - (3) danno effettivo

Certo e reale (o perlomeno

imminente e prevedibile con

una certa sicurezza)

Danno emergente e

lucro cessante, danno morale

Qualsiasi forma di risarcimento

conforme ai principi generali comuni ai diritti

degli SM (quantificabile

in termini monetari, in

natura, ingiunzione di fare/non fare)

Interessi compensativi +

Interessi di mora

III- Responsabilità extracontrattuale da atto lecito?

T (Masdar, 2006)

Gestione affari altrui (?)

CG (Masdar, 2008)p° comune a ordinamenti SM: perdita nel patrimonio

di un soggetto, cui segua incremento in quello di un altro senza fondamento giuridico

(legislativo/convenzionale) determina diritto a restituzione da parte del soggetto che si è arricchito

ok Arricchimento senza causa

Non prevista dal TFUE

T: sì CG (Fiamm, 2008) non per atti normativi

III- Responsabilità extracontrattuale: responsabilità personale agenti

Art. 340(4) TFUE La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Art. 22 stat. funzionari: rivalsa solo quando colpa grave, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle funzionai

III- Responsabilità extracontrattuale: giurisdizione Giurisdizione esclusiva CG (T in I grado)

– NON azioni promosse da funzionari vs Istituzione di appartenenza– NON azioni promosse da UE vs SM ( giudici nazionali)/non (

meccanismi soluzione controversie) né vs privati ( giudici nazionali)

Riparto con giurisdizione SM secondo criterio dell’imputabilità dell’atto– Misure statali illegittime in esecuzione di atti UE legittimi

• Giudice nazionale

– Misure statali legittime in esecuzione di atti UE illegittimi• Giudice nazionale/CG

– Misure statali illegittime in esecuzione di atti UE illegittimi• Concorso di responsabilità, secondo principi di responsabilità parziale e

sussidiarietà• Giudice nazionale/CG [previo esaurimento ricorsi interni/principio della

competenza efficiente, salvo inidoneità ricorsi interni]

Autonomia rispetto a ricorso in annullamento/carenza e Rinvio pregiudiziale

III- Responsabilità extracontrattuale: contenuto del ricorso

Oggetto della controversia ed esposizione sommaria dei motivi in modo sufficientemente chiaro e preciso(41 stat. CG, 120 reg. proc. CG, 44.1 reg. proc. T)

Elementi che consentano di definire• Comportamento addebitato• Ragioni su cui si fonda nesso di

causalità• Danno, carattere e entità

III- Responsabilità extracontrattuale: prescrizione

• Art. 46 stat. CG: 5 anni dal fatto che dà origine all’azione di risarcimento Dal verificarsi di tutte le condizioni (1-3) per risarcimento, spec.

danno, salvo tardiva conoscenza incolpevole del fatto che ha causato danno

– Atti a portata generale: effettivo materializzarsi del danno– Atti a portata individuale: notifica del provvedimento– Se danno continuato: termine da calcolare separatamente per

ciascuno dei gg. in cui danno si produce

Non rilevabile d’ufficio, rinunciabile Interruzione del termine

In caso di presentazione ricorso x r.d. a CG o preventiva istanza all’istituzione di rimuovere atto illegittimo/agire

NON in caso di azione di annullamento/in carenzaNON in caso di azione x r.d. avanti al giudice nazionaleNON in caso di azione x r.d. avanti a CG da parte di altri

Grazie per la Vostra attenzione!

fcv