la composizione della crisi da sovraindebitamento” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato...
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“ LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO”
MATERA
01 OTTOBRE 2020
A cura del Dott. Tommaso Nigro 1
A cura del Dott. Tommaso Nigro2
AGENDA
1.- STRUTTURA DELLA NORMA
2.- ELEMENTO OGGETTIVO
3.- ELEMENTO SOGGETTIVO
4.- LIMITI ALL’ACCESSO
5.- L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
6.- IL PIANO DEL CONSUMATORE
7.- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
A cura del Dott. Tommaso Nigro3
FONTI NORMATIVE
Capo I della Legge n° 3 del 2012
Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione
articoli da 1 a 5
Capo II della Legge n° 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”
articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto - Legge n° 179 del 2012,
convertito in Legge n° 221 del 2012)
Legge delega 19 ottobre 2017 n° 155 art. 9 e D. Lgs. n° 14 del 12 Gennaio 2019
A cura del Dott. Tommaso Nigro4
ELEMENTI DI NOVITA’
❖ - la definizione della figura del consumatore quale beneficiario di una apposita
procedura (piano del consumatore);
❖ - l’introduzione di una terza procedura, la liquidazione del patrimonio;
❖ - l’introduzione, al termine della liquidazione e a determinate condizioni, della
procedura di esdebitazione, sia pure soltanto per le persone fisiche;
❖ - la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di
determinate condizioni;
❖ - la riduzione della soglia della maggioranza qualificata dei consensi
necessari al raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi dal
70% al 60% con l’introduzione della regola in base alla quale la mancanza
del voto vale quale voto favorevole (c.d. silenzio assenso);
❖ - il carattere vincolante della proposta (approvata a maggioranza ed) omologata
per tutti i creditori, inclusi i dissenzienti.
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LA STRUTTURA DELLA NORMA
SEZIONE I
Procedura di
composizione
della crisi
SEZIONE II
Liquidazione
del patrimonio
SEZIONE III
Disposizioni
Comuni
• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)
• 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)
• 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)
• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano
(artt. 13 – 14)
• Artt. 14 ter – 14 terdecies
• Artt. 15 ter – 16
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Art. 6
Finalità e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle non soggette né
assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é
consentito al concludere un nell'ambito della
procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le
medesime finalità, il può anche proporre un fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacita' di adempierle regolarmente;
b) per il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
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2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e
14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), in
stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
secondo le disposizioni della presente sezione.
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Art. 8
Contenuto dell'accordo
o
del piano del consumatore
prevede la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. ….. omissis…
4. La con continuazione dell'attività d'impresa e il
possono prevedere una fino ad un anno dall'omologazione per
il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
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Art. 9
Deposito della proposta
1. La é depositata presso il tribunale
. Il deposita la proposta di piano
presso il tribunale del luogo . … omissis….
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con
l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi
degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione
della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3.
degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la
conformità all'originale.
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3-bis. Alla proposta di
che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal
consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore
sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
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Par. 2. Accordo di composizione della crisi
∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙
Art. 10
Procedimento
1.Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,
8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo …
omissis….
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
Art. 12
Omologazione dell'accordo
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Par. 3. Piano del consumatore
∙ 12-bis ∙ 12-ter
Art. 12-bis
Procedimento di omologazione
del piano del consumatore
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e
9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente
con decreto l'udienza, disponendo … omissis….
Art. 12-ter
Effetti dell'omologazione del piano del consumatore
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Par. 4. Esecuzione e cessazione
degli effetti dell'accordo di composizione
della crisi e del piano del consumatore
∙ 13 ∙ 14 ∙ 14-bis
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
o del piano del consumatore
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Art. 14-bis
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano del consumatore
Sezione II - Liquidazione del patrimonio
Art. 14-terLiquidazione dei beni
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi
beni…..
Art. 14-quaterConversione della procedura di composizione in liquidazione
Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il
contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del
patrimonio nell'ipotesi di …..
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2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui
alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai
creditori garantiti.
Art. 14-terdeciesEsdebitazione
Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:…..
L'esdebitazione e' esclusa:…..
15A cura del Dott. Tommaso Nigro
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Il consumatore potrà
accedere
alternativamente:
All’accordo da
sovraindebitamento
(art. 7, comma 1-
bis)
Alla liquidazione
dei beni con
possibile
“esdebitazione”
(art 14-ter)
Al piano del
consumatore (art.
6, comma1,
secondo periodo,
D.L. n. 3/2012)
Il soggetto non fallibile
(diverso dal
consumatore) può
accedere
alternativamente:
All’accordo da
sovraindebitamento
Alla liquidazione
dei
beni con possibile
esdebitazione
PRIME CONCLUSIONI
Differenze tra istituti Legge 3/2012
“proposta di accordo di composizione della crisi” e “piano del consumatore”
eliminazione dei debiti non onorati attraverso un piano di ristrutturazione del debito
“liquidazione del patrimonio”
istituto giuridico designato, con impatto più invasivo sul patrimonio del debitore che chiede
non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l’accordo od il piano, ma attraverso
l’integrale liquidazione del proprio patrimonio
Similitudini e differenze con la norma fallimentare
“fallimento” alternativa al “concordato preventivo”
“liquidazione del patrimonio” alternativa all’accordo od al piano del consumatore.
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Riepilogando
Accordo di
composizione
della crisi
Piano del consumatore
Liquidazione del patromonio
• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)
• 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)
• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano
(artt. 13 – 14)
• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)
• 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)
• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano
(artt. 13 – 14)
• Artt. 14 ter – 14 terdecies
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PRESUPPOSTO OGGETTIVO – IL CONCETTO
DI SOVRAINDEBITAMENTO
Concetto introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 “la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
ovvero:
situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti
prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da
soddisfare (scadute o di imminente scadenza) (cd. squilibrio finanziario-patrimoniale o
stato di illiquidità), che causa
(i) una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte
(cd. insolvenza temporanea o reversibile)
oppure
(ii) la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insolvenza irreversibile)
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Da un punto di vista squisitamente aziendalistico, per verificarsi la
condizione prevista dalla legge, dall’attivo patrimoniale devono essere
sottratte le attività non prontamente liquidabili e confrontarle
con i debiti già scaduti o con scadenza a breve termine o
comunque che scadranno prima dell’epoca ragionevolmente
prevedibile di liquidazione delle attività
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Sovraindebitamento è anche quando il totale delle attività supera le passività ma, operata la
stratificazione tra attività a breve e a medio lungo termine, le prime non consentono di
estinguere le passività scadute o di imminente scadenza.
Ipotesi classica :
la revoca del beneficio del termine nel piano di rimborso dei mutui a seguito di difficoltà ad
adempiere la rata determina una situazione di sovra indebitamento atteso che il rimborso del
debito diviene impossibile in unica soluzione e questo anche in presenza di un valore
dell’attivo ( consistenza immobiliare) superiore al passivo scaduto.
ATTIVITA’
PASSIVITA’
Conseguenza
E’ inammissibile un piano che preveda la falcidia dei debiti in presenza di una accertata
capacità del debitore di estinguere a rate i debiti scaduti o di prossima scadenza risolvendosi
in un abuso dello strumento
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Riforma Legge Delega e riflessioniArt. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate;
b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore
agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
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IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – I SOGGETTI
CHE POSSONO AVERE ACCESSO
Il debitore nel diritto romano
Secondo le XII Tavole, il creditore aveva diritto di tenere presso di sé, avvinto in catene, il
debitore inadempiente per sessanta giorni (stabilendosi anche il peso delle catene e la
quantità di farro che doveva essergli somministrata); decorso tale termine senza che il
debito fosse stato pagato, egli poteva esporlo in tre mercati consecutivi nel comizio presso
il pretore, pubblicamente dichiarando la somma dovutagli, al fine d’indurre qualcuno ad
adempiere all’obbligazione e così liberare il debitore; se, all’esito, il debito non era stato
estinto, il creditore era libero di uccidere il debitore o di venderlo trans Tiberim (i.e. in
territorio nemico); se i creditori erano più d’uno, erano facoltizzati a spartirsi il corpo del
debitore insolvente; solo successivamente il rigore della legislazione venne attenuato,
prevedendosi peraltro che il debitore restasse in uno stato di prigionia di fatto, a
disposizione del creditore, finché, mediante il lavoro, non avesse estinto il suo debito.
La prigione per debiti, in Italia, venne meno soltanto con il codice Zanardelli del 1889.
Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da
sovraindebitamento è il “debitore”
All’interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del
“consumatore”, il quale viene definito dal comma 2, lett. b) dell’art. 6, l. 3/2012, come
“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
La categoria dei soggetti che possono accedere alla procedura può essere così
raffigurata:
• Il consumatore
• L’ imprenditore commerciale sotto-soglia
• L’Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000,00
24A cura del Dott. Tommaso Nigro
• L’Imprenditore cessato da oltre un anno
• L’ Imprenditore agricolo
• I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi
• Le società tra professionisti
• Start-up innovative
Il sovraindebitamento può riguardare
25A cura del Dott. Tommaso Nigro
Focus :
La figura di imprenditore agricolo - dubbi
art. 7, comma 2 bis : migliore specificazione o criterio esclusivo ?
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in
stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione
della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.
In ogni caso accede alla procedura di liquidazione per conversione.
A favore:
Tribunale di Lucca 14 novembre 2016
Tribunale di Ravenna 15 febbraio 2016
26A cura del Dott. Tommaso Nigro
A cura del Dott. Tommaso Nigro 27
IL CONSUMATORE
Il consumatore è colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente
per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale
qualsivoglia.
La norma in questione riproduce l’art.3, comma 1, lett. a), del codice del consumo che
assimila il “consumatore” all’ “utente”
La norma consente, pertanto, di connotare la figura del “consumatore” in senso
“positivo”, perché potrà essere solo una persona fisica, ed in “negativo” perché le
obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o
professionali.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 28
Trib. Milano 16/05/2015
La verifica del requisito di cui all’articolo 6 deve essere effettuata interpretando in
senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle
obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici
procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del
procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovra
indebitamento e dalla soggezione al solo controllo del tribunale e non alla approvazione
dell’accordo dalla maggioranza dei creditori.
Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2016 n. 1869
la nozione di consumatore per essa abilitato al piano non ha riguardo in sé e per sé ad
una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, che devono
considerarsi con detto piano compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano
dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di
professionista o imprenditore
A cura del Dott. Tommaso Nigro 29
IN CONCLUSIONE
DEBITI DI NATURA MISTA
L’istante su cui gravano attualmente debiti sia di fonte consumistica sia afferenti ad
attività imprenditoriale, stante la composizione del debito complessivo, può solamente
proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, previsto
dall’art. 7 comma 1 del testo di legge e non, invece, il piano del consumatore, che può
essere invece presentato anche quando sia stata prima o ancora sia attualmente
assunta la qualità imprenditoriale o professionale, purché i debiti residui, salvo
quelli dell’art. 7, non siano ricollegabili oggi a tali qualità.
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Question time:
Il caso può essere riferito anche ad un imprenditore sopra soglia
che abbia contratto debiti di sola fonte consumistica ?
Può, quindi, l’imprenditore fallibile accedere al piano del consumatore
in ipotesi di presenza di soli debiti di accertata fonte consumistica?
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LIMITI ALL’ACCESSO
L’art. 7, comma 2, L. n. 3/2012 prevede che sia inammissibile la proposta quando il
debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge stessa;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale.
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Question time:
In che momento occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi?
Una volta predisposto e presentato il piano?
Ovvero – qualora il soggetto non si avvalga di un organismo di composizione della crisi -
già al momento dell’istanza di nomina del professionista?
A cura del Dott. Tommaso Nigro 33
Di per sé, l’interessato dovrebbe documentare sin da subito la propria legittimazione attiva,
al fine di non attivare inutilmente il tribunale per la nomina di un professionista (che fa le
veci dell’Organismo di composizione della crisi)
Tribunale Milano 13 ottobre 2015 - Est. D'Aquino.
Tuttavia la prassi non richiede di norma tale onere, il cui adempimento viene
differito al momento della presentazione del piano vero e proprio.
Nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 la
pronuncia di inammissibilità per mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 7 della stessa
legge, non richiede, in mancanza di espresso riferimento da parte del legislatore, la
preventiva instaurazione del contraddittorio con il debitore.
Trib. Firenze 07/05/2015, in www.osservatorio-oci.org, Ms 00027
A cura del Dott. Tommaso Nigro 34
Requisiti di cui al punto b)
La fattispecie prevede un requisito di meritevolezza (non avere attivato nel quinquennio
precedente analoga procedura di sovraindebitamento), la cui mancanza impedisce di
accedervi nuovamente.
Tribunale di Asti 02.05.2016
La norma di cui all’art. 7 comma 2 lettera b) L. 3/2012 sanziona con l’inammissibilità
l’avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovra indebitamento
( indipendentemente dal relativo esito)
Tribunale di Cagliari 11.05.2016
La preclusione può dipendere solo dall’avere avuto effettivo accesso a una delle tre
procedure. Se invece il debitore non ha mai beneficiato di alcuna di esse, perché non vi è
stato ammesso, non sarebbe ragionevole impedirgli di chiedere la valutazione dei diversi
presupposti per accedere a un’altra procedura come quella dell’accordo con i creditori.
➢Classi di creditori
➢Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da
omologa se prevista continuità)
➢Falcidia creditori prelatizi diversi dal Fisco
ed impignorabili (limiti del valore dei beni
oggetti di garanzia attestato da OCC)
➢ Indicazioni eventuali garanzie e modalità
liquidazione beni
➢Affidamento patrimonio a gestore della
liquidazione (professionista nominato dal giudice
➢Cessione di crediti futuri
➢Previsione scadenze e modalità pagamenti
➢Regolare/integrale pagamento titolari di
crediti impignorabili
➢ Integrale pagamento tributi UE, IVA e
ritenute fiscali (possibile solo dilazione)
➢Ricostruzione posizione fiscale e indicazione
contenziosi fiscali pendenti
A cura del Dott. Tommaso Nigro
L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITIart. 7 comma 1
soddisfazione creditori in base a un PIANOcon i seguenti contenuti:
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MINIMI - OBBLIGATORI FACOLTATIVI
A cura del Dott. Tommaso Nigro 36
CONTENUTI MINIMI OBBLIGATORI
➢ Scadenze e modalità di pagamento dei creditori,
I creditori prelatizi non sono destinatari della proposta di accordo, a meno che non
rinuncino alla prelazione, per cui vanno pagati in misura integrale.
➢Regolare pagamento (id est: integralmente e alla scadenza) dei crediti impignorabili
ex art. 545 c.p.c.; ai creditori titolari di crediti impignorabili non può essere proposta
né la moratoria, né la parziale esdebitazione, in quanto essi vanno pagati alle
scadenze pattuite e nella misura integrale;
➢Pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea,
dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate; a tali creditori non può essere
proposta la remissione parziale del debito, ma solo la dilazione.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 37
CONTENUTI FACOLTATIVI
➢ Articolazione della debitoria in classi
La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, la cui formazione non
è soggetta ai vincoli posti nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare dalla
omogeneità dei relativi interessi economici e posizione giuridica
Infatti, nelle procedure di composizione della crisi non è previsto che il Giudice
verifichi la legittimità dei criteri di formazione delle classi, come invece è
previsto nel concordato preventivo, oltre al fatto che non è prevista l’approvazione
da parte della maggioranza delle classi.
Per cui non pare precluso che i creditori siano liberamente suddivisibili in classi, anche
disomogenee tra loro, nei limiti, però, dell’abuso dello strumento
A cura del Dott. Tommaso Nigro 38
Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 7, co. 1, l.
n. 3 del 2012, la previsione della suddivisione dei creditori in classi si pone, differentemente
che nel concordato preventivo, esclusivamente come modalità organizzativa delle risorse e
non anche di formazione del consenso dei creditori, così come si evince dall’art. 11, co. 2,
della menzionata legge, che, differentemente da quanto previsto dall’art. 177 l.f., richiede, ai
fini dell’omologazione dell’accordo, il raggiungimento della sola maggioranza del sessanta
per cento dei creditori aventi diritto al voto e non anche che il raggiungimento di tale
maggioranza nel maggior numero di classi.
Ne consegue che è ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti che, pur prevedendo la suddivisione dei creditori in classi,
presenta classi non omogenee.
Trib. Vallo della Lucania 03/04/2014, in www.osservatorio-oci.org, Ms.
00015.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 39
➢ Moratoria dei creditori privilegiati
La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del
consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per
il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Problematica della ulteriore dilazione con interessi
➢ Declassamento dei privilegiati e rispetto delle cause legittime di prelazione
Fonte Linee guida pag 31
“ 3. deve essere rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire il
vincolo della graduazione dei crediti, per cui i creditori di grado inferiore possono essere
pagati solo se quelli di grado superiore sono stati integralmente pagati.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 40
Segue linee guida pag. 31
Da ciò consegue che i creditori chirografari possono essere pagati solo se i
prelatizi sono stati integralmente soddisfatti, tenendo conto delle masse mobiliari e
immobiliari e della collocazione sussidiaria, tranne il caso della degradazione a
chirografo dei prelatizi incapienti sulla base di apposita attestazione da parte dell’O.C.C.
In caso di risorse esterne (cd. surplus o nuova finanza), cioè quando le somme
destinate al pagamento dei creditori non provengono dal patrimonio del debitore, bensì
da quello di un soggetto terzo, non vi è alcun vincolo circa la destinazione ai
creditori del debitore delle risorse esterne: in tali ipotesi, il vincolo di graduazione
viene rispettato in relazione alla destinazione ai creditori delle risorse provenienti dal
patrimonio del debitore (risorse interne), mentre non vi è alcun vincolo circa la
destinazione ai creditori del debitore delle risorse esterne.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 41
Criticità
Art. 7
Presupposti di ammissibilità
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei
debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare
pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e
modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali
garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione
dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,
all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può
prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. ….
A cura del Dott. Tommaso Nigro 42
Art. 160
Presupposti per l'ammissione alla proceduraI. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un
piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura,
le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura
non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui
quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).
A cura del Dott. Tommaso Nigro 43
Question time:
E’ necessario rispettare l’ordine della cause di prelazione o è possibile un
trattamento differenziato ?
E’ possibile il pagamento dei creditori chirografari in caso di incapienza dei
privilegiati nel caso di risorse interne all’azienda ?
Va rispettata la par condicio creditorum ?
A favore
Tribunale di Asti 02 maggio 2016
Contra
Tribunale di Ascoli Piceno 04 aprile 2014
Tribunale di Napoli 21.10.2015
E’ necessario il rispetto della cosiddetta causa concreta del concordato, ovvero deve
esservi un minimo di percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari o è
possibile un piano senza pagamento ( o con percentuale irrisoria ) di questi ultimi ?
A favore
Tribunale di Asti 18 novembre 2014
A cura del Dott. Tommaso Nigro 44
Corte Costituzionale - Sentenza n° 245 del 29 novembre 2019-12-02 p.q.m.
“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 1 terzo periodo della legge
27 gennaio 2012 n° 3, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”.
Art. 7
Presupposti di ammissibilità
“…In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il
piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 45
Definisce gli istituti di cui alla Legge 3/2012: “strumenti di chiara matrice concorsuale,
strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato d.l. n. 179 del 2012, in chiave
concordataria o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli
affini istituti contenuti nella legge fallimentare” e rileva che “L’accordo con i
creditori è strutturato ribadendo, nei suoi tratti essenziali, la struttura del
concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare”
“ 7.2 entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano
imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le
pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali: risultano, infatti,
pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il
blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art.
168, comma 1, della legge fallimentare e art. 10, comma 2, lettera c, della legge n. 3 del
2012); impongono, sin dall’ammissione e sino all’omologazione, un parziale
spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 della legge fallimentare e art.
10, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012), nonché la cristallizzazione degli accessori
(ex artt. 55, cosi come richiamato dall’art. 169, comma 1, della legge fallimentare e 9,
comma 3-quater, L.3/2012
A cura del Dott. Tommaso Nigro 46
Infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di
ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della
decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione”
Ed ancora “Sia l’accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato,
inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come
effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere
all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile
alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non
solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori,
allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede
di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di
prelazione. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione
sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure
esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione
anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di
godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione”.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 47
IL PIANO DEL CONSUMATORE
L’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 definisce
il consumatore come il debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Valgono le medesime regole e problematiche relative all’accordo stante il richiamo dell’art.
7 comma 1 bis
A cura del Dott. Tommaso Nigro 48
Il consumatore sovraindebitatoha facoltà di proporre alternativamente ad un accordo di composizione
della crisi un…
PIANO di composizione della crisi«con l’ausilio degli OCC»
contenente
i medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per
l’accordo di composizione della crisi
ma con le seguenti significative differenze
A cura del Dott. Tommaso Nigro 49
Non è prevista votazione dei creditori ma direttamente omologa del
Giudice (previo eventuale cram down)
Alla proposta deve essere allegata un relazione particolareggiata
dell’OCC
Produce i medesimi «effetti» protettivi previsti per l’Accordo e in più la
possibilità di sospendere le procedure esecutive che pregiudichino la
fattibilità del Piano
Può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei
creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui
insiste la prelazione)
Il giudizio di meritevolezza è affidato al Tribunale
A cura del Dott. Tommaso Nigro 50
MANCATO INTERPELLO DEI CREDITORI
La proposta del consumatore non è sottoposta
all' approvazione dei creditori; alla volontà di questi
ultimi è sostituita la valutazione discrezionale del Giudice
che scrutina la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori
e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta
in ipotesi di contestazioni al riguardo.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 51
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’OCC
La valutazione del Giudice è supportata da una relazione particolareggiata
dell'O.C.C., o del Gestore redatta ai sensi dell’art. 9, comma 3 - bis, legge n. 3/2012, che
deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal
consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori;
e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del
piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
L'O.C.C. verifica, come nell’accordo, la veridicità dei dati contenuti nella proposta e
nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano la probabile convenienza rispetto
all’ alternativa liquidatoria.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 52
La relazione deve prevedere tutti i dati utili per consentire la valutazione da
parte del Giudice sulla “meritevolezza” e l’assenza di colpa del debitore
consumatore e compendiare tutte le informazioni raccolte e relative alle scelte
fatte dal consumatore (ad es. l’oggetto dei suoi acquisti, l’entità dei propri
guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva
“permettersi” tale spesa o l’ha effettuata in modo del tutto irresponsabile etc.).
Snodo cruciale dell’intera procedura poiché la possibilità di ottenere o meno
l’omologa ai sensi dell’art. 12 - bis, legge n. 3/2012, dipenderà, in prevalente
misura, da come saranno interpretati dall’organo giudiziario i dati forniti.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 53
EFFETTI PROTETTIVI
Divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore come sopra individuati, di
iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione
(art. 12-ter, co. 1)
blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore
all’omologa sui beni oggetto del piano (e quindi, dovrebbe ritenersi estesa anche sui beni
eventualmente messi a disposizione da terzi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n.
3/2012)23.
non è prevista la sospensione generalizzata delle azioni esecutive di cui all’art. 10,
comma 2, legge n. 3/2012 ma solo quando il G.D. ritenga che dalla prosecuzione possa
essere pregiudicata la fattibilità del piano. - art. 12 - bis, comma 2, legge n. 3/2012
MORATORIA
È prevista la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (ex art. 8, comma 4, legge n.
3/2012).
A cura del Dott. Tommaso Nigro 54
FUNZIONI DEL TRIBUNALE
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e
, fissa immediatamente con
decreto l'udienza, …….
3. Verificata la e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei
crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta
ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice,
, omologa il piano…..
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del
piano, il giudice
A cura del Dott. Tommaso Nigro 55
ASSENZA DI ATTI DI FRODE
Il Giudice provvede immediatamente a verificare
Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti
individuati nell’art. 14-bis (ovvero aver dolosamente o con colpa grave
aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti).
A cura del Dott. Tommaso Nigro 56
“3. il giudizio di inammissibilità deve essere espresso anche in relazione al requisito
della “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”.
A questo proposito va osservato, come risulta sia dalle scritture contabili che dalla
stessa relazione dell’occ, che il R. ha venduto alla R.M. srl (che è costituita dal
coniuge del ricorrente, che detiene l’80% del capitale sociale e ne è il
rappresentante legale, e S.A., madre del ricorrente, e che ha sede presso lo stesso
indirizzo (Larino, largo (omissis)) in cui ha sede l’impresa individuale del R. M.)
attrezzature agricole (di cui si fa menzione nell’allegato n. 4) per un importo di
euro 25.103,00, importo di cui si ignora la destinazione.
Lo stesso R. M. ha locato i suoi terreni alla medesima R. M. srl in forza di un
contratto di locazione che, sebbene stipulato prima del pignoramento, è stato solo
successivamente registrato, e dunque sembrerebbe essere inopponibile alla
procedura.
È evidente che tali atti sono revocabili ai sensi dell’art. 2901, ricorrendone
palesemente tutti i presupposti.”
Tribunale di Larino 24 maggio 2016
A cura del Dott. Tommaso Nigro 57
FATTIBILITÀ DEL PIANO
Il richiamo va a tutto quanto statuito in tema di concordato preventivo attraverso in
giudizio di ragionevolezza delle ipotesi poste a base del piano.
Occorre, in buona sostanza, verificare se le capacità di reddito esposte a sostegno del
piano possano essere ragionevolmente mantenute e capaci di estinguere i debiti
nella misura prospettata; o anche, in ipotesi di liquidazione dei beni, che gli stessi
possano essere alienati a quel determinato valore e nei tempi prospettati; o ancora che
l’apporto del terzo sia concretamente attuabile.
Un caso
Il piano è fattibile perché " l'importo mensile offerto costituisce circa il 21% del reddito
netto percepito, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il
sostentamento del nucleo familiare ": peraltro, la durata della procedura da stimarsi in circa
8 anni a partire dall'omologa va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata,
tenuto conto dell'età della debitrice e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile
pubblicate dall’ISTAT, in circa 19 anni…”
Tribunale di Pistoia 27.12.2013
A cura del Dott. Tommaso Nigro 58
Question time:
Esiste un tempo massimo di ragionevolezza nel piano del consumatore ?
Ad esempio il limite dei tre/cinque anni previsto per i piani relativi ad aziende nel
concordato preventivo è applicabile anche al piano del consumatore?
A mio avviso occorre coordinare lo sforzo del debitore -costretto a fare i conti con il suo
“minimo vitale” e quindi con il tempo dettato dal corrispondente surplus disponibile - , con
gli interessi dei creditori tenendo conto anche delle previsioni della ragionevole durata del
processo di cui alla legge 89/2001 che viene limitata a 6 anni
Difforme
Tribunale di Napoli 21 ottobre 2015 Pagamento del credito ipotecario previsto in 213
rate , ovvero 17 anni
Tribunale di Pistoia 27 dicembre 2013 pagamento del debito previsto in 90 rate mensili
da euro 300,00, ovvero c.a. 8 anni
A cura del Dott. Tommaso Nigro 59
Cassazione ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019
“È ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5 / 7 anni a
patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre
soluzioni alternative eventualmente praticabili”. Il piano del consumatore
prevedeva un arco temporale fissato in circa 12 anni.
Principi accolti:
la Legge 3/2012 non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure,
né indicazioni diverse si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa,
non si può escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un
piano del consumatore, anche di durata superiore a 5-7 anni, piuttosto che per
mezzo della vendita forzata dei beni del debitore,
interpretazione restrittiva rischia “non solo di minare la ratio dello strumento”..
“ma mal si adegua anche al mutamento europeo della cultura giuridica, più aperta
a concedere al debitore una seconda chance”,
è eccentrico ipotizzare un divieto sostanziale di dilazione del debito in nome
della ragionevole durata del processo.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 60
MERITEVOLEZZA
Ricorre quando è escluso che il consumatore:
a)abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
ovvero oppure ossia Non è impensabile che,in certi casi difficili,
quest’ambiguità possa anche dar luogo a
lunghe cavillazioni giuridiche
b) abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Alternativa ipotesi o mera specificazione ?
screening di meritevolezza condotto su due livelli,
genesi dell’obbligazione contratta,
fase funzionale del rapporto e quindi le modalità con cui il credito è stato impiegato.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 61
Mancata tipizzazione
Verifica sulla meritevolezza del consumatore rimessa ad una valutazione
eccessivamente discrezionale del giudice
In senso contrario
l’eventuale scelta di procedere alla individuazione analitica e dettagliata delle
condotte non meritevoli avrebbe esposto il legislatore alla censura della inidoneità
della casistica tipizzata in sede normativa ad esaurire le ipotesi suscettibili di
verificarsi nella realtà e di adattarsi alle mutevoli fattispecie concrete con la
conseguente preclusione per il giudice di procedere ad una interpretazione
estensiva del dettato normativo.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 62
Giurisprudenza di merito
Interventi giurisprudenziali che condizionano l’omologa del piano del
consumatore ad un severo sindacato di meritevolezza
Tribunale di Ravenna Decreto del 17.12.2014
Il ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di
finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione rateale
i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano in Italia la sola
proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca,
configura la causa ostativa all’omologazione di cui all’art. 12 bis L. 3/2012 e ss.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 63
Giurisprudenza di merito
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Decreto del 14.2.2017
Al fine di escludere che la situazione di sovra indebitamento sia addebitabile a
colpa del debitore, il giudice deve verificare che se lo stesso abbia contratto
obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della sua
famiglia.
(Nel caso di specie, l’accesso al beneficio è stato negato a causa dell’assunzione
di un mutuo la cui rata assorbiva oltre l’85% della unica fonte di reddito).
A cura del Dott. Tommaso Nigro 64
Tribunale di Treviso Decreto del 25-01-2017
Va ribadito, in sede di reclamo ex artt. 12-bis, 5° comma, L. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c., il giudizio
espresso dal giudice unico di non meritevolezza dell'approvazione di un piano per la composizione di
una crisi da sovraindebitamento, con conseguente diniego della sua omologazione, laddove trovi
conferma la circostanza che la decisione se assumere o meno l'obbligazione che ha originato
l'indebitamento sia stata assunta dalla debitrice senza la dovuta prudenza e cautela, ossia
senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare
obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative
ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.
In sostanza, infatti, l'autonomia negoziale del soggetto deve essere esercitata in modo prudente ed
accorto, ossia in modo che non sia giuridicamente riprovevole e cioè esente da colpa (nello specifico la
colpa dell'istante, da cui era conseguito il rigetto della sua istanza di omologazione del piano proposto,
era consistita nell'aver optato per la conservazione per sé sola, pur in presenza di altri eredi, della
disponibilità di un immobile pervenutole per quota in successione, accumulando così, come
successivamente accertato in sede di divisione, un ingente debito da conguaglio nei confronti dei
coeredi e ciò pur nella consapevolezza che l'adempimento di tale debito sarebbe risultato
probabilmente per lei impossibile alla luce delle risorse disponibili e delle ragionevoli sue
aspettative).
A cura del Dott. Tommaso Nigro 65
Tribunale di Udine Decreto del 04.01.2017
Nell'ipotesi in cui il consumatore abbia fatto ricorso al credito di terzi in modo
sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali (nella specie,
il reddito mensile era impegnato in misura ben superiore a un terzo dal
rimborso delle rate del finanziamento), non può essere ritenuto sussistente il
requisito della meritevolezza (che pur può essere compatibile di per sé con una
sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, purché essa non sia causata
da una condotta colposa del debitore)
A cura del Dott. Tommaso Nigro 66
Nella consapevolezza della difficoltà di trovare debitori in crisi davvero incolpevoli ha
allargato le maglie delle clausole generali ammettendo al beneficio esdebitatorio
anche consumatori che di meritevole avevano ben poco valorizzando in modo pressoché
assoluto la verifica della maggiore convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.
Aderendo alle prime pronunce, il sindacato sulla meritevolezza deve essere svolto in
modo molto attento avendo riguardo alle capacità reddituali attuali ed attese del
consumatore, alla consistenza patrimoniale, alle spese correnti al momento dell’assunzione
dei debiti in modo tale che il provvedimento di omologa possa essere reso soltanto quando
dal contesto fattuale di riferimento la condizione di sovraindebitamento fosse
imprevedibile ex ante.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 67
Esempio
In presenza di sovra indebitamento causato dall’acquisto di obbligazioni della banca
della quale era correntista e che oggi subisca gli effetti del bail in, il consumatore
dovrebbe essere ritenuto meritevole in considerazione della sua mancata competenza in
prodotti finanziari
Ristretta casistica di eventi fortuiti che possono escludere la colpevolezza del
consumatore: infortunio cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia
necessitante cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili
al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad
incassare i propri crediti , il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di
procedimenti inflattivi…
Tribunale di Pistoia, decreto 28.2.2014
A cura del Dott. Tommaso Nigro 68
“l’assenza delle condizioni di meritevolezza ex art. 12 bis, comma 3, l. 3/2012, per palese
negligenza da parte della debitrice, che al momento della stipula del finanziamento da essa
reclamante concesso, non poteva non essere consapevole della sua difficoltà economica
e finanziaria”.
Tribunale di Pistoia, decreto 28.2.2014
Conflitto tra la disciplina del sovraindebitamento e la disciplina del credito al
consumo:
la prima severa nella valutazione della “meritevolezza” del debitore con riguardo alla natura
non colposa del sovraindebitamento;
l’altra, generica e indeterminata sul piano dei rimedi con riguardo alla negligente
valutazione, da parte del creditore, del c.d. merito di credito del richiedente il
finanziamento.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 69
Coordinamento tra norme e conseguenze:
Eventuale accertamento concessione del credito avvenuta all’esito di completa istruttoria
non ritenuta sufficiente per escludere la responsabilità del consumatore.
L’indagine sul merito creditizio non può esonerare il consumatore da una personale
valutazione di adeguatezza del contratto di credito rispetto alla sua condizione ed egli
è tenuto a dimostrare di aver ponderato in modo responsabile l’assunzione delle
obbligazioni restitutorie e che il sovra indebitamento sia stata la conseguenza di eventi non
prevedibili ex ante.
Tribunale Cagliari Ordinanza, 11-05-2016
La procedura del piano del consumatore presuppone che il consumatore sia "meritevole",
concetto che comprende, tra l'altro, il non aver fatto ricorso alla procedura di
indebitamento senza usare la normale diligenza.
Il principio è valido anche laddove l'indebitamento sia stato determinato (rectius
facilitato) dalla condotta poco professionale dell'intermediario che non ha
correttamente verificato il merito creditizio.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 70
In tema, poi, di colposo indebitamento si sta facendo strada una tesi che si fonda sul
rapporto tra ludopatia e indebitamento.
Il piano del consumatore disciplinato dall’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 può essere
omologato anche quando il debitore, sebbene potenzialmente immeritevole in quanto
dedito alla frequentazione di case da gioco, abbia posto in essere una condotta virtuosa
per il superamento della patologia del gioco d’azzardo.
Trib. Catania 17/02/2015, in www.osservatorio-oci.org, Ms. 00024.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 71
In conclusione
- per poter attestare l’esistenza del requisito della diligenza, il Gestore dovrà dichiarare che
coesistono le quattro condizioni previste dall’articolo12-bis,commi 1 e 3,e cioè:
1. L’assenza di atti in frode ai creditori,
2. Al momento di contrarre l’obbligazione, il debitore deve aver valutato positivamente
la rimborsabilità del nuovo debito
3. Al momento di contrarre il debito, il sovra indebitato doveva avere una situazione
patrimoniale adeguata, che gli consentiva oggettivamente di farvi fronte.
4. Il sovra indebitamento deve essere stato causato da un fatto imprevedibile e
sopraggiunto che ha alterato le condizioni iniziali esistenti all’epoca dell’assunzione
dell’obbligazione, poiché in caso contrario, è assai arduo ipotizzare il difetto
dell’elemento colposo all’atto dell’insorgenza del debito
A cura del Dott. Tommaso Nigro 72
OMOLOGAZIONE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI
All’udienza di omologazione i creditori possono formulare contestazione per
esplicito riferimento di legge in ordine all’effettivo ammontare dei crediti.
Anche nell’ambito della procedura del piano del consumatore, la legge consente
espressamente al singolo creditore (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare
il piano sotto il profilo della convenienza, stabilendo che l’omologazione del piano è
concessa se il Giudice ritenga che il creditore possa essere soddisfatto dall’esecuzione
dello stesso in misura non inferiore a quanto realizzabile in ipotesi dell’alternativa
liquidatoria (di tutti i beni) disciplinata dalla medesima legge n. 3/2012 (art. 12-bis,
comma 4).
E’ quindi previsto il meccanismo del cram down poiché, anche in presenza di
contestazioni da parte di creditori o altri interessati circa la convenienza del piano, il
Giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere
soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui sopra.
A cura del Dott. Tommaso Nigro 73
Casistica giurisprudenziale
▪ Il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa
liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi
lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché in tale caso
si otterrebbe un importo complessivo di Euro 25.889,00 (calcolato in
media) inferiore rispetto all'importo offerto dalla L. ai propri creditori;
Tribunale di Pistoia 27.12.2013
A cura del Dott. Tommaso Nigro 74
▪ Il proposto Piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura
parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene
immobile, determinato, come già detto, in € 125.000,00 e il pagamento nella
misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per
essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che
otterrebbe in caso di liquidazione (sul presupposto che l’art, 7 L. 3/2012 consente
la possibilità di una soddisfazione equivalente al valore di mercato del bene).
Inoltre, la valutazione sulla convenienza del Piano deve far riferimento anche ai
costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione
coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di
realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giuziali.
Tribunale di Napoli 21.10.2015
A cura del Dott. Tommaso Nigro 75
Question time:
Il vero problema resta quello della prospettiva di tutela, se prevalente quella del
consumatore o quella del creditore, atteso che il sacrificio temporale resta un
importante limite per il creditore potendosi anche ritenere migliore l’alternativa
liquidatoria nel breve anche se ad un valore inferiore.
La liquidazione del
patrimonio
76
Struttura bifasica
Fase preparatoria a cura
del debitore e
dell’O.C.C.
articolo 14 ter e rimandi
Fase di liquidazione pura
affidata anche ad organo
diverso
da articolo 14 quinquies
77A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-quinquiesDecreto di apertura della liquidazione
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter,verificata
l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la
procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da
individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
78A cura del Dott. Tommaso Nigro
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in
cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad
utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura
del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e,
in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al
deposito della domanda.
79A cura del Dott. Tommaso Nigro
Focus: quali requisiti deve soddisfare ?
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter,verificata
l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la
procedura di liquidazione.
Domanda inammissibile in difetto dei presupposti di cui all'art. 14 ter, quando non è stata
depositata la documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, o se non sono stati
depositati l'inventario dei beni del debitore o la relazione particolareggiata dell'O.C.C.
La domanda è altresì inammissibile - prevede espressamente l'art. 14 ter, quinto comma - se la
documentazione prodotta non consente in ogni caso di ricostruire compiutamente la
situazione economica e patrimoniale del debitore
Termine di grazia? Applicazione analogica dell’art. 9, terzo comma ter, con concessione da
parte del giudice di un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni
alla proposta e produrre nuovi documenti
80A cura del Dott. Tommaso Nigro
Giudizio di meritevolezza richiesto non ai fini dell’apertura ma solo in relazione alla
successiva domanda di esdebtazione.
Nuovo codice della crisi
Art. 269
Domanda del debitore
1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una
valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore.
81A cura del Dott. Tommaso Nigro
Atti di frode
Il perché dell’esclusione: posto che la liquidazione del patrimonio non determina l’immediata
esdebitazione.
Similitudine con il fallimento: irragionevolezza di sistema
Ove siano riscontrati atti volontariamente depauperativi, in grado di rendere inaffidabile la
ricostruzione del patrimonio operata dall’OCC, è evidente che il patrimonio posto a
disposizione dei creditori possa essere diverso da quello rappresentato, con evidente
impossibilità di aprire una seria liquidazione.
Potere-dovere del Giudice di rigettare la domanda.
Rimedio: Azioni di reintegra e di revocatoria
82A cura del Dott. Tommaso Nigro
Con il decreto di apertura il giudice:
a) nomina un liquidatore (professionista con i requisiti di cui all'art. 28 l. fall.)
b) dispone una misura inibitoria sotto pena di nullità, i cui effetti durano fino al provvedimento
di "omologazione" (rectius: provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 novies,
non essendo prevista omologazione alcuna);
c) con riferimento alla domanda e al decreto, stabilisce idonea forma di pubblicità, ivi compresa
(se il debitore svolge attività d'impresa) l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore se il patrimonio comprenda beni
immobili o mobili registrati;
e) con provvedimento che è titolo esecutivo, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte
del patrimonio di liquidazione (salvo non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore ad utilizzarne alcuni);
f) il giudice fissa altresì i limiti entro i quali il debitore può trattenere, per il mantenimento suo e
della sua famiglia, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi,
pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività.
83A cura del Dott. Tommaso Nigro
IL LIQUIDATORE
E
LE ATTIVITA’
DI INVENTARIAZIONE
84A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-sexiesInventario ed elenco dei creditori
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione
di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e
comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di
posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di
partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento
che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile
informazione.
85A cura del Dott. Tommaso Nigro
Il liquidatore e le attività propedeutiche
e sovrapposte a quelle dell’O.C.C.
Il liquidatore, dopo l’accettazione della carica, verifica l'elenco dei creditori e l'attendibilità della
documentazione, riscontra l'inventario dei beni e invia ai creditori e ai titolari dei diritti reali e
personali le modalità di partecipazione alla liquidazione e la data entro cui vanno presentate le
domande.
Attività successive
Esegue la pubblicità disposta dal Giudice Delegato nel decreto ed amministra i beni che
compongono il patrimonio di liquidazione, con presa in consegna degli stessi in occasione
dell’inventario ed obbligo di conservazione.
Attuandosi, così, un vero e proprio spossessamento del debitore per l’intera durata della
procedura similmente a quanto accade nel fallimento
86A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 87 Legge fall.
(Inventario)
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo
le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il
comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,
processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli
amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere
nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o
omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno
degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
87A cura del Dott. Tommaso Nigro
Criticità
Sigilli
Modalità di redazione 769 c.p.c.
Cancelliere
Necessità della dichiarazione finale
87 bis : beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente
riconoscibili – rinuncia all’acquisizione
Applicazione analogica soprattutto in presenza di società
88A cura del Dott. Tommaso Nigro
IL LIQUIDATORE
E
LO STATO PASSIVO
89A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-septiesDomanda di partecipazione alla liquidazione
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni
mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della
domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione
di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
90A cura del Dott. Tommaso Nigro
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione alla liquidazione si propone con ricorso, cui sono allegati i
documenti che comprovano i diritti fatti valere.
In applicazione analogica dell'art. 93 l. fall. (per cui il ricorso può essere sottoscritto dalla parte
personalmente) non vi è obbligo di difesa tecnica
Sanzione di inammissibilità - non riproposto 4° comma art. 93 L.Fall.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1),
2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito è considerato chirografario.
91A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-octiesFormazione del passivo
1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto
di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di
proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-
sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle
parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di
quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo
comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti
al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si
applica l'articolo 10, comma 6.
92A cura del Dott. Tommaso Nigro
Esame e formazione stato passivo
Il liquidatore esamina le domande di partecipazione al realizzo della liquidazione (che si
propongono con ricorso) e predispone un progetto di stato passivo, comunicandolo ai
creditori e assegnando un termine di 15 giorni per comunicare eventuali osservazioni (con le
stesse modalità del ricorso).
Elemento di novità
La verifica del passivo affidata al liquidatore dall'art. 14 octies, l. 3/2012
93A cura del Dott. Tommaso Nigro
In assenza di contestazioni, il liquidatore approva lo stato passivo, dandone comunicazione
alle parti. Se le osservazioni sono fondate, forma un nuovo progetto (comunicandolo ex art. 14
octies, primo comma).
Nell'ipotesi di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice, che
provvede alla definitiva formazione del passivo.
In questo caso, nell'ambito del procedimento (contenzioso) di accertamento del passivo cui
partecipano il debitore, i creditori (e i titolari di diritti sui beni) vi è l'obbligo di assistenza
tecnica
Non è prevista udienza, il decreto è soggetto a reclamo al collegio e a ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost. stante il rinvio all'art. 10, sesto comma
Nessuna disposizione positiva per le domande tardive di credito: interpretazione estensiva
potendosi ritenere applicabili le regole proprie della procedura fallimentare
94A cura del Dott. Tommaso Nigro
Non è prevista la possibilità di chiedere al Tribunale la sospensione della liquidazione dei beni
oggetto della domanda, ragion per cui, per avere una tutela giurisdizionale effettiva, potrà
invocarsi quanto previsto dall’art. 14 novies, comma 2, ultima parte, “in ogni caso, quando
ricorrano gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere gli atti di esecuzione del
programma di liquidazione”.
95A cura del Dott. Tommaso Nigro
IL LIQUIDATORE
E
LA LIQUIDAZIONE
DEI BENI
96A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-noviesLiquidazione
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di
liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del
giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di
liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i
frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di
contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della
domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con
adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa
degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando
97A cura del Dott. Tommaso Nigro
ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della
procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può
subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di
liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la
cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei
quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e
trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima
del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone,
con decreto, la chiusura della procedura.
98A cura del Dott. Tommaso Nigro
Programma di liquidazione
Entro 30 giorni dall'inventario il liquidatore elabora un programma di liquidazione, che
viene comunicato al debitore e ai creditori e depositato in cancelleria.
Documento di pianificazione delle attività finalizzate alla realizzazione dell'attivo, analogo a
quello che viene predisposto dal curatore ai sensi dell'art. 104 ter l. fall.
Contenuto minimo del programma: non contemplato, ma deve assicurare la ragionevole durata
del programma di liquidazione.
Non deve essere sottoposto al vaglio dei creditori (cfr. art. 104 ter, quarto comma, l. fall.)
Non è soggetto ad un atto formale di approvazione: potere di controllo da parte del Tribunale
di legittimità e di conformità al principio di ragionevole durata della procedura, stante l’obbligo
di deposito del programma presso la cancelleria del Tribunale e la possibilità di sospensione
della liquidazione del giudice nella fase attuativa del programma
99A cura del Dott. Tommaso Nigro
La procedura di liquidazione
Disposizione che ricalca quella dell’art. 107 L.F., purtuttavia non esplicitamente richiamata: la
liquidazione dei crediti e dei beni mobili e immobili, salvo quelli di modesto valore, è posta in
essere mediante procedure competitive (e con adeguate forme di pubblicità) ed
è preceduta da una stima effettuata da operatori esperti,.
prezzo ipoteticamente realizzabile più vicino all’alternativa della esecuzione individuale (rispetto a
quello della vendita volontaria), ma si manifestano comunque significative differenze.
non si impone alcuna necessità di ribasso ex art. 571 c.p.c., né la procedura competitiva
immaginata deve essere conforme allo schema tipico delle procedure esecutive, potendosi
discostarsene anche con riferimento ai ribassi da applicare
100A cura del Dott. Tommaso Nigro
non è previsto il tempo minimo di pubblicità di 45 giorni e la perizia dei beni ( pur necessaria)
ben potrebbe essere improntato a stime “deformalizzate” o “sintetiche”, potendo immaginare che
il procedimento possa prescindere dalle regole di cui al c.p.
Opportunità che la pubblicità relativa ai beni posti in vendita sia effettuata sul portale del
Ministero della giustizia nell'area denominata "portale delle vendite pubbliche" (questo è, infatti,
lo strumento individuato dal legislatore per offrire informazione sulle vendite forzate in corso nel
territorio nazionale [T Mantova 16.2.2018].
Se alla data dell’apertura della liquidazione, pendono procedure esecutive, il liquidatore può
subentrarvi sostituendosi al creditore procedente; nel caso il liquidatore fosse di diverso avviso,
dovrà rivolgere istanza al Giudice per far dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione.
Nel silenzio della Legge, diversamente da ciò che avviene in ambito fallimentare, si ritiene che
l’esecuzione promossa dal creditore fondiario non possa essere interrotta.
101A cura del Dott. Tommaso Nigro
Poteri di sospensione in analogia all’art. 108 L.Fall.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli
atti di esecuzione del programma di liquidazione.
Si deve ritenere che si faccia riferimento ad irregolarità formali della procedura di vendita, non
convenienza del prezzo o possibilità di miglior liquidazione
Convalida della vendita in analogia all’art. 107 5° comma
Eseguite le vendite, il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi
del programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della
trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché ogni altro
vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione, e dichiara la
cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
102A cura del Dott. Tommaso Nigro
Art. 14-deciesAzioni del liquidatore
1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità
dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento
dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può
altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
Art. 14-undeciesBeni e crediti sopravvenuti
1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui
all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra
l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
103A cura del Dott. Tommaso Nigro
Amministrazione dei beni
Potere del liquidatore di amministrare i beni
I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione
costituiscono oggetto della stessa (dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione), con
correlata necessità di integrare l'inventario (art. 14 undecies).
Esercita, senza autorizzazione del GD ( disapplicato l’art. 25 L.Fall, ma si veda nuovo art. 274
C.Crisi ), ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni
compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con l'amministrazione nonché le
azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione;
È stato osservato in dottrina come, sebbene la disciplina di cui alla l. 3/2012 non contenga una
disciplina specifica, non vi è dubbio che il liquidatore, ove ne ricorrano i presupposti, possa
esperire l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
104A cura del Dott. Tommaso Nigro
Riparto dell’attivo
Manca, nell'impianto della l. 3/2012, qualsiasi riferimento ad una fase autonoma di
ripartizione dell'attivo
Procedura comunque concorsuale - art. 6, comma 1 “procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dal presente capo”
Tale procedura ha forma e sostanza di esecuzione forzata collettiva, volta al soddisfacimento
dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio, secondo il principio della par condicio
creditorum.
Inoltre, anche la tutela legale del patrimonio del debitore, prevista dalla normativa affinché sia
evitata la lesione della par condicio creditorum, ne è la conferma.
105A cura del Dott. Tommaso Nigro
Attività di controllo da parte del giudice nell'operato del liquidatore, attività che può essere
riconducibile all'art. 14 novies, commi 2 e 3, l. 3/2012.
Modalità di ripartizione dell'attivo devono rispettare la graduazione dei crediti, con la
prededuzione limitata prevista dal citato art. 14 duodecies, l. 3/2012 in riferimento ai crediti
sorti in occasione o in funzione della liquidazione (salvo si tratti di beni oggetto di pegno o
ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti). I crediti sorti in funzione del piano ex artt. 7
e 8 l. cit. sono prededucibili nella successiva procedura liquidatoria prevista dalla stessa legge . I
creditori con titolo o causa posteriori rispetto alla pubblicità della domanda e del decreto non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione (o - come ricordato - dei
procedimenti di accordo del debitore e di piano del consumatore) sono prededucibili, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti
106A cura del Dott. Tommaso Nigro
Legittimazione processuale
A differenza del fallimento, l’apertura del procedimento di liquidazione non determina il venir
meno della legittimazione processuale del debitore, né l’interruzione dei giudizi pendenti.
Ora, l’art. 14 decies, senza che sia prevista alcuna preventiva autorizzazione da parte del
Giudice, attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la
disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con
l’amministrazione dei beni del debitore, nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi
nella liquidazione.
Ma se perdura la legittimazione processuale del debitore, la norma appena evidenziata non può
che essere qualificata come ipotesi di legittimazione straordinaria a carattere surrogatorio, con la
conseguenza che il giudizio introdotto dal liquidatore dovrà svolgersi con la partecipazione
necessaria del debitore.
Se invece tali giudizi erano già pendenti, il liquidatore potrà intervenire volontariamente.
107A cura del Dott. Tommaso Nigro
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo e prima del riparto, il liquidatore presenta al
Giudice il conto della gestione, unitamente alla richiesta di liquidazione del proprio compenso.
Successivamente il liquidatore presenta il riparto finale a cui farà seguire l’esecuzione dei
pagamenti.
Ancora successivamente, il liquidatore chiederà al Giudice di dichiarare la chiusura della
procedura.
L’art. 14 novies, precisa che la liquidazione si chiude con decreto del Giudice dopo la
completa esecuzione del programma ma comunque non prima di quattro anni dal deposito
della domanda.
108A cura del Dott. Tommaso Nigro
Dalla pronuncia del decreto riprende il corso degli interessi sui crediti chirografari insoddisfatti;
salvi gli effetti dell’esdebitazione.
Alla conclusione della procedura, il liquidatore deve provvedere alla distruzione dei dati
personali acquisiti a seguito dell’accesso alle banche dati tramite autorizzazione del giudice
(anagrafe tributaria, etc.); inoltre, entro i 15 giorni successivi a tale distruzione, ne dà
comunicazione al debitore a mezzo PEC o raccomandata A.R. .
Qualora il Giudice lo richieda, il liquidatore dovrà predisporre la relazione necessaria ai fini
della concessione del beneficio della esdebitazione.
109A cura del Dott. Tommaso Nigro
A cura del Dott. Tommaso Nigro 110
IN CONCLUSIONE
A cura del Dott. Tommaso Nigro 111
Attenzione al separato trattamento
dei diversi istituti
STRUTTURA
DELLA NORMA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
ELEMENTO
OGGETTIVO
Il concetto di sovraindebitamento
attenzione alla stratificazione delle
attività e delle passività
Particolare attenzione al concetto
di consumatore ed alla natura
mista dei debiti
A cura del Dott. Tommaso Nigro 112
ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE
Votazione dei creditori
Classi , ma rispetto delle cause
legittime di prelazione ?
Previsto un pagamento minimo
dei chirografari ?
LIMITI ALL’ACCESSOMomento della verifica
e preclusioni per
precedente utilizzo
A cura del Dott. Tommaso Nigro 113
Assenza atti di frode
FattibilitàPIANO DEL
CONSUMATORE
Giudizio affidato
al magistrato
Meritevolezza
cram down
IL NUOVO CODICE
DELLA CRISI
114A cura del Dott. Tommaso Nigro
115
Sezione III - Concordato minore
ART. 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83
Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ART. 67-68-69-70-71-72-73
Sezione I - Disposizioni di carattere generale
ART. 65 – ART.66
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi
Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
A cura del Dott. Tommaso Nigro
116
Titolo V - Liquidazione giudiziale
Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato
ART. 268-269-270-271-272-273-274-275-276-277
A cura del Dott. Tommaso Nigro
A cura del Dott. Tommaso Nigro 117
GRAZIE
A cura del Dott. Tommaso Nigro 118
Eboli (SA) Salerno Milano (MI)
Via San Berardino, 12 Corso Garibaldi, 194 Corso Italia, 8
84025 84123 20122
Dott. Tommaso Nigro