la composizione della crisi da sovraindebitamento” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato...

118
“ LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” MATERA 01 OTTOBRE 2020 A cura del Dott. Tommaso Nigro 1

Upload: others

Post on 19-Apr-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

“ LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO”

MATERA

01 OTTOBRE 2020

A cura del Dott. Tommaso Nigro 1

Page 2: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro2

AGENDA

1.- STRUTTURA DELLA NORMA

2.- ELEMENTO OGGETTIVO

3.- ELEMENTO SOGGETTIVO

4.- LIMITI ALL’ACCESSO

5.- L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

6.- IL PIANO DEL CONSUMATORE

7.- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Page 3: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro3

FONTI NORMATIVE

Capo I della Legge n° 3 del 2012

Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione

articoli da 1 a 5

Capo II della Legge n° 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di

estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”

articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto - Legge n° 179 del 2012,

convertito in Legge n° 221 del 2012)

Legge delega 19 ottobre 2017 n° 155 art. 9 e D. Lgs. n° 14 del 12 Gennaio 2019

Page 4: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro4

ELEMENTI DI NOVITA’

❖ - la definizione della figura del consumatore quale beneficiario di una apposita

procedura (piano del consumatore);

❖ - l’introduzione di una terza procedura, la liquidazione del patrimonio;

❖ - l’introduzione, al termine della liquidazione e a determinate condizioni, della

procedura di esdebitazione, sia pure soltanto per le persone fisiche;

❖ - la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di

determinate condizioni;

❖ - la riduzione della soglia della maggioranza qualificata dei consensi

necessari al raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi dal

70% al 60% con l’introduzione della regola in base alla quale la mancanza

del voto vale quale voto favorevole (c.d. silenzio assenso);

❖ - il carattere vincolante della proposta (approvata a maggioranza ed) omologata

per tutti i creditori, inclusi i dissenzienti.

Page 5: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro5

LA STRUTTURA DELLA NORMA

SEZIONE I

Procedura di

composizione

della crisi

SEZIONE II

Liquidazione

del patrimonio

SEZIONE III

Disposizioni

Comuni

• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)

• 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)

• 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano

(artt. 13 – 14)

• Artt. 14 ter – 14 terdecies

• Artt. 15 ter – 16

Page 6: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 6

Art. 6

Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle non soggette né

assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é

consentito al concludere un nell'ambito della

procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le

medesime finalità, il può anche proporre un fondato sulle

previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per la situazione di perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la

definitiva incapacita' di adempierle regolarmente;

b) per il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta.

Page 7: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 7

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e

14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua

situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), in

stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un

secondo le disposizioni della presente sezione.

Page 8: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 8

Art. 8

Contenuto dell'accordo

o

del piano del consumatore

prevede la

ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi

forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. ….. omissis…

4. La con continuazione dell'attività d'impresa e il

possono prevedere una fino ad un anno dall'omologazione per

il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la

liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Page 9: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 9

Art. 9

Deposito della proposta

1. La é depositata presso il tribunale

. Il deposita la proposta di piano

presso il tribunale del luogo . … omissis….

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con

l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di

disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi

degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle

spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione

della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3.

degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la

conformità all'originale.

Page 10: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 10

3-bis. Alla proposta di

che deve

contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore

nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni

assunte;

c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal

consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano

rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per

apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore

sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a

meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto

previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Page 11: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro11

Par. 2. Accordo di composizione della crisi

∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙

Art. 10

Procedimento

1.Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,

8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo …

omissis….

Art. 11

Raggiungimento dell'accordo

Art. 12

Omologazione dell'accordo

Page 12: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro12

Par. 3. Piano del consumatore

∙ 12-bis ∙ 12-ter

Art. 12-bis

Procedimento di omologazione

del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e

9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente

con decreto l'udienza, disponendo … omissis….

Art. 12-ter

Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

Page 13: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro13

Par. 4. Esecuzione e cessazione

degli effetti dell'accordo di composizione

della crisi e del piano del consumatore

∙ 13 ∙ 14 ∙ 14-bis

Art. 13

Esecuzione dell'accordo

o del piano del consumatore

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Art. 14-bis

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione

del piano del consumatore

Page 14: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Sezione II - Liquidazione del patrimonio

Art. 14-terLiquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di

sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui

all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi

beni…..

Art. 14-quaterConversione della procedura di composizione in liquidazione

Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il

contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di

composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del

patrimonio nell'ipotesi di …..

14A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 15: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui

alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di

quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai

creditori garantiti.

Art. 14-terdeciesEsdebitazione

Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei

confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:…..

L'esdebitazione e' esclusa:…..

15A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 16: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 16

Il consumatore potrà

accedere

alternativamente:

All’accordo da

sovraindebitamento

(art. 7, comma 1-

bis)

Alla liquidazione

dei beni con

possibile

“esdebitazione”

(art 14-ter)

Al piano del

consumatore (art.

6, comma1,

secondo periodo,

D.L. n. 3/2012)

Il soggetto non fallibile

(diverso dal

consumatore) può

accedere

alternativamente:

All’accordo da

sovraindebitamento

Alla liquidazione

dei

beni con possibile

esdebitazione

PRIME CONCLUSIONI

Page 17: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Differenze tra istituti Legge 3/2012

“proposta di accordo di composizione della crisi” e “piano del consumatore”

eliminazione dei debiti non onorati attraverso un piano di ristrutturazione del debito

“liquidazione del patrimonio”

istituto giuridico designato, con impatto più invasivo sul patrimonio del debitore che chiede

non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l’accordo od il piano, ma attraverso

l’integrale liquidazione del proprio patrimonio

Similitudini e differenze con la norma fallimentare

“fallimento” alternativa al “concordato preventivo”

“liquidazione del patrimonio” alternativa all’accordo od al piano del consumatore.

17A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 18: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 18

Riepilogando

Accordo di

composizione

della crisi

Piano del consumatore

Liquidazione del patromonio

• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)

• 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)

• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano

(artt. 13 – 14)

• 1 Disposizioni generali (artt. 6 – 9)

• 3 Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

• 4 Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano

(artt. 13 – 14)

• Artt. 14 ter – 14 terdecies

Page 19: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 19

PRESUPPOSTO OGGETTIVO – IL CONCETTO

DI SOVRAINDEBITAMENTO

Concetto introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 “la situazione di

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le

proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

ovvero:

situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti

prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da

soddisfare (scadute o di imminente scadenza) (cd. squilibrio finanziario-patrimoniale o

stato di illiquidità), che causa

(i) una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte

(cd. insolvenza temporanea o reversibile)

oppure

(ii) la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insolvenza irreversibile)

Page 20: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 20

Da un punto di vista squisitamente aziendalistico, per verificarsi la

condizione prevista dalla legge, dall’attivo patrimoniale devono essere

sottratte le attività non prontamente liquidabili e confrontarle

con i debiti già scaduti o con scadenza a breve termine o

comunque che scadranno prima dell’epoca ragionevolmente

prevedibile di liquidazione delle attività

Page 21: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 21

Sovraindebitamento è anche quando il totale delle attività supera le passività ma, operata la

stratificazione tra attività a breve e a medio lungo termine, le prime non consentono di

estinguere le passività scadute o di imminente scadenza.

Ipotesi classica :

la revoca del beneficio del termine nel piano di rimborso dei mutui a seguito di difficoltà ad

adempiere la rata determina una situazione di sovra indebitamento atteso che il rimborso del

debito diviene impossibile in unica soluzione e questo anche in presenza di un valore

dell’attivo ( consistenza immobiliare) superiore al passivo scaduto.

ATTIVITA’

PASSIVITA’

Conseguenza

E’ inammissibile un piano che preveda la falcidia dei debiti in presenza di una accertata

capacità del debitore di estinguere a rate i debiti scaduti o di prossima scadenza risolvendosi

in un abuso dello strumento

Page 22: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 22

Riforma Legge Delega e riflessioniArt. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende

probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente

alle obbligazioni pianificate;

b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore

non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del

consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore

agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di

ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a

liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste

dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Page 23: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 23

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – I SOGGETTI

CHE POSSONO AVERE ACCESSO

Il debitore nel diritto romano

Secondo le XII Tavole, il creditore aveva diritto di tenere presso di sé, avvinto in catene, il

debitore inadempiente per sessanta giorni (stabilendosi anche il peso delle catene e la

quantità di farro che doveva essergli somministrata); decorso tale termine senza che il

debito fosse stato pagato, egli poteva esporlo in tre mercati consecutivi nel comizio presso

il pretore, pubblicamente dichiarando la somma dovutagli, al fine d’indurre qualcuno ad

adempiere all’obbligazione e così liberare il debitore; se, all’esito, il debito non era stato

estinto, il creditore era libero di uccidere il debitore o di venderlo trans Tiberim (i.e. in

territorio nemico); se i creditori erano più d’uno, erano facoltizzati a spartirsi il corpo del

debitore insolvente; solo successivamente il rigore della legislazione venne attenuato,

prevedendosi peraltro che il debitore restasse in uno stato di prigionia di fatto, a

disposizione del creditore, finché, mediante il lavoro, non avesse estinto il suo debito.

La prigione per debiti, in Italia, venne meno soltanto con il codice Zanardelli del 1889.

Page 24: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da

sovraindebitamento è il “debitore”

All’interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del

“consumatore”, il quale viene definito dal comma 2, lett. b) dell’art. 6, l. 3/2012, come

“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi

estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

La categoria dei soggetti che possono accedere alla procedura può essere così

raffigurata:

• Il consumatore

• L’ imprenditore commerciale sotto-soglia

• L’Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000,00

24A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 25: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

• L’Imprenditore cessato da oltre un anno

• L’ Imprenditore agricolo

• I Professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi

• Le società tra professionisti

• Start-up innovative

Il sovraindebitamento può riguardare

25A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 26: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Focus :

La figura di imprenditore agricolo - dubbi

art. 7, comma 2 bis : migliore specificazione o criterio esclusivo ?

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in

stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione

della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

In ogni caso accede alla procedura di liquidazione per conversione.

A favore:

Tribunale di Lucca 14 novembre 2016

Tribunale di Ravenna 15 febbraio 2016

26A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 27: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 27

IL CONSUMATORE

Il consumatore è colui che, in quanto persona fisica, ha contratto debiti esclusivamente

per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale

qualsivoglia.

La norma in questione riproduce l’art.3, comma 1, lett. a), del codice del consumo che

assimila il “consumatore” all’ “utente”

La norma consente, pertanto, di connotare la figura del “consumatore” in senso

“positivo”, perché potrà essere solo una persona fisica, ed in “negativo” perché le

obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o

professionali.

Page 28: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 28

Trib. Milano 16/05/2015

La verifica del requisito di cui all’articolo 6 deve essere effettuata interpretando in

senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo delle

obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero giustificarsi i benefici

procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata dalla maggiore semplicità del

procedimento rispetto a quello degli accordi di composizione della crisi da sovra

indebitamento e dalla soggezione al solo controllo del tribunale e non alla approvazione

dell’accordo dalla maggioranza dei creditori.

Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2016 n. 1869

la nozione di consumatore per essa abilitato al piano non ha riguardo in sé e per sé ad

una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, che devono

considerarsi con detto piano compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano

dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di

professionista o imprenditore

Page 29: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 29

IN CONCLUSIONE

DEBITI DI NATURA MISTA

L’istante su cui gravano attualmente debiti sia di fonte consumistica sia afferenti ad

attività imprenditoriale, stante la composizione del debito complessivo, può solamente

proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, previsto

dall’art. 7 comma 1 del testo di legge e non, invece, il piano del consumatore, che può

essere invece presentato anche quando sia stata prima o ancora sia attualmente

assunta la qualità imprenditoriale o professionale, purché i debiti residui, salvo

quelli dell’art. 7, non siano ricollegabili oggi a tali qualità.

Page 30: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 30

Question time:

Il caso può essere riferito anche ad un imprenditore sopra soglia

che abbia contratto debiti di sola fonte consumistica ?

Può, quindi, l’imprenditore fallibile accedere al piano del consumatore

in ipotesi di presenza di soli debiti di accertata fonte consumistica?

Page 31: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 31

LIMITI ALL’ACCESSO

L’art. 7, comma 2, L. n. 3/2012 prevede che sia inammissibile la proposta quando il

debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge stessa;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua

situazione economica e patrimoniale.

Page 32: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 32

Question time:

In che momento occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi?

Una volta predisposto e presentato il piano?

Ovvero – qualora il soggetto non si avvalga di un organismo di composizione della crisi -

già al momento dell’istanza di nomina del professionista?

Page 33: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 33

Di per sé, l’interessato dovrebbe documentare sin da subito la propria legittimazione attiva,

al fine di non attivare inutilmente il tribunale per la nomina di un professionista (che fa le

veci dell’Organismo di composizione della crisi)

Tribunale Milano 13 ottobre 2015 - Est. D'Aquino.

Tuttavia la prassi non richiede di norma tale onere, il cui adempimento viene

differito al momento della presentazione del piano vero e proprio.

Nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 la

pronuncia di inammissibilità per mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 7 della stessa

legge, non richiede, in mancanza di espresso riferimento da parte del legislatore, la

preventiva instaurazione del contraddittorio con il debitore.

Trib. Firenze 07/05/2015, in www.osservatorio-oci.org, Ms 00027

Page 34: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 34

Requisiti di cui al punto b)

La fattispecie prevede un requisito di meritevolezza (non avere attivato nel quinquennio

precedente analoga procedura di sovraindebitamento), la cui mancanza impedisce di

accedervi nuovamente.

Tribunale di Asti 02.05.2016

La norma di cui all’art. 7 comma 2 lettera b) L. 3/2012 sanziona con l’inammissibilità

l’avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovra indebitamento

( indipendentemente dal relativo esito)

Tribunale di Cagliari 11.05.2016

La preclusione può dipendere solo dall’avere avuto effettivo accesso a una delle tre

procedure. Se invece il debitore non ha mai beneficiato di alcuna di esse, perché non vi è

stato ammesso, non sarebbe ragionevole impedirgli di chiedere la valutazione dei diversi

presupposti per accedere a un’altra procedura come quella dell’accordo con i creditori.

Page 35: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

➢Classi di creditori

➢Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da

omologa se prevista continuità)

➢Falcidia creditori prelatizi diversi dal Fisco

ed impignorabili (limiti del valore dei beni

oggetti di garanzia attestato da OCC)

➢ Indicazioni eventuali garanzie e modalità

liquidazione beni

➢Affidamento patrimonio a gestore della

liquidazione (professionista nominato dal giudice

➢Cessione di crediti futuri

➢Previsione scadenze e modalità pagamenti

➢Regolare/integrale pagamento titolari di

crediti impignorabili

➢ Integrale pagamento tributi UE, IVA e

ritenute fiscali (possibile solo dilazione)

➢Ricostruzione posizione fiscale e indicazione

contenziosi fiscali pendenti

A cura del Dott. Tommaso Nigro

L’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITIart. 7 comma 1

soddisfazione creditori in base a un PIANOcon i seguenti contenuti:

35

MINIMI - OBBLIGATORI FACOLTATIVI

Page 36: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 36

CONTENUTI MINIMI OBBLIGATORI

➢ Scadenze e modalità di pagamento dei creditori,

I creditori prelatizi non sono destinatari della proposta di accordo, a meno che non

rinuncino alla prelazione, per cui vanno pagati in misura integrale.

➢Regolare pagamento (id est: integralmente e alla scadenza) dei crediti impignorabili

ex art. 545 c.p.c.; ai creditori titolari di crediti impignorabili non può essere proposta

né la moratoria, né la parziale esdebitazione, in quanto essi vanno pagati alle

scadenze pattuite e nella misura integrale;

➢Pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea,

dell’I.V.A. e delle ritenute operate e non versate; a tali creditori non può essere

proposta la remissione parziale del debito, ma solo la dilazione.

Page 37: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 37

CONTENUTI FACOLTATIVI

➢ Articolazione della debitoria in classi

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, la cui formazione non

è soggetta ai vincoli posti nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare dalla

omogeneità dei relativi interessi economici e posizione giuridica

Infatti, nelle procedure di composizione della crisi non è previsto che il Giudice

verifichi la legittimità dei criteri di formazione delle classi, come invece è

previsto nel concordato preventivo, oltre al fatto che non è prevista l’approvazione

da parte della maggioranza delle classi.

Per cui non pare precluso che i creditori siano liberamente suddivisibili in classi, anche

disomogenee tra loro, nei limiti, però, dell’abuso dello strumento

Page 38: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 38

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 7, co. 1, l.

n. 3 del 2012, la previsione della suddivisione dei creditori in classi si pone, differentemente

che nel concordato preventivo, esclusivamente come modalità organizzativa delle risorse e

non anche di formazione del consenso dei creditori, così come si evince dall’art. 11, co. 2,

della menzionata legge, che, differentemente da quanto previsto dall’art. 177 l.f., richiede, ai

fini dell’omologazione dell’accordo, il raggiungimento della sola maggioranza del sessanta

per cento dei creditori aventi diritto al voto e non anche che il raggiungimento di tale

maggioranza nel maggior numero di classi.

Ne consegue che è ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di

soddisfazione dei crediti che, pur prevedendo la suddivisione dei creditori in classi,

presenta classi non omogenee.

Trib. Vallo della Lucania 03/04/2014, in www.osservatorio-oci.org, Ms.

00015.

Page 39: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 39

➢ Moratoria dei creditori privilegiati

La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del

consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per

il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la

liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Problematica della ulteriore dilazione con interessi

➢ Declassamento dei privilegiati e rispetto delle cause legittime di prelazione

Fonte Linee guida pag 31

“ 3. deve essere rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire il

vincolo della graduazione dei crediti, per cui i creditori di grado inferiore possono essere

pagati solo se quelli di grado superiore sono stati integralmente pagati.

Page 40: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 40

Segue linee guida pag. 31

Da ciò consegue che i creditori chirografari possono essere pagati solo se i

prelatizi sono stati integralmente soddisfatti, tenendo conto delle masse mobiliari e

immobiliari e della collocazione sussidiaria, tranne il caso della degradazione a

chirografo dei prelatizi incapienti sulla base di apposita attestazione da parte dell’O.C.C.

In caso di risorse esterne (cd. surplus o nuova finanza), cioè quando le somme

destinate al pagamento dei creditori non provengono dal patrimonio del debitore, bensì

da quello di un soggetto terzo, non vi è alcun vincolo circa la destinazione ai

creditori del debitore delle risorse esterne: in tali ipotesi, il vincolo di graduazione

viene rispettato in relazione alla destinazione ai creditori delle risorse provenienti dal

patrimonio del debitore (risorse interne), mentre non vi è alcun vincolo circa la

destinazione ai creditori del debitore delle risorse esterne.

Page 41: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 41

Criticità

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli

organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del

tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei

debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare

pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di

procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e

modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali

garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione

dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca

possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al

valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di

prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,

all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può

prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. ….

Page 42: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 42

Art. 160

Presupposti per l'ammissione alla proceduraI. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un

piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei

beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di

debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono

costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura,

le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici

omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non

vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura

non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui

quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in

possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).

Page 43: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 43

Question time:

E’ necessario rispettare l’ordine della cause di prelazione o è possibile un

trattamento differenziato ?

E’ possibile il pagamento dei creditori chirografari in caso di incapienza dei

privilegiati nel caso di risorse interne all’azienda ?

Va rispettata la par condicio creditorum ?

A favore

Tribunale di Asti 02 maggio 2016

Contra

Tribunale di Ascoli Piceno 04 aprile 2014

Tribunale di Napoli 21.10.2015

E’ necessario il rispetto della cosiddetta causa concreta del concordato, ovvero deve

esservi un minimo di percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari o è

possibile un piano senza pagamento ( o con percentuale irrisoria ) di questi ultimi ?

A favore

Tribunale di Asti 18 novembre 2014

Page 44: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 44

Corte Costituzionale - Sentenza n° 245 del 29 novembre 2019-12-02 p.q.m.

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 1 terzo periodo della legge

27 gennaio 2012 n° 3, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

“…In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione

europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il

piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Page 45: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 45

Definisce gli istituti di cui alla Legge 3/2012: “strumenti di chiara matrice concorsuale,

strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato d.l. n. 179 del 2012, in chiave

concordataria o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli

affini istituti contenuti nella legge fallimentare” e rileva che “L’accordo con i

creditori è strutturato ribadendo, nei suoi tratti essenziali, la struttura del

concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare”

“ 7.2 entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano

imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le

pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali: risultano, infatti,

pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il

blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art.

168, comma 1, della legge fallimentare e art. 10, comma 2, lettera c, della legge n. 3 del

2012); impongono, sin dall’ammissione e sino all’omologazione, un parziale

spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 della legge fallimentare e art.

10, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012), nonché la cristallizzazione degli accessori

(ex artt. 55, cosi come richiamato dall’art. 169, comma 1, della legge fallimentare e 9,

comma 3-quater, L.3/2012

Page 46: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 46

Infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di

ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della

decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione”

Ed ancora “Sia l’accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato,

inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come

effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere

all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile

alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non

solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori,

allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede

di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di

prelazione. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione

sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure

esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione

anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di

godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione”.

Page 47: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 47

IL PIANO DEL CONSUMATORE

L’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 definisce

il consumatore come il debitore persona fisica che ha

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei

all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Valgono le medesime regole e problematiche relative all’accordo stante il richiamo dell’art.

7 comma 1 bis

Page 48: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 48

Il consumatore sovraindebitatoha facoltà di proporre alternativamente ad un accordo di composizione

della crisi un…

PIANO di composizione della crisi«con l’ausilio degli OCC»

contenente

i medesimi contenuti («minimi» e «facoltativi») richiesti per

l’accordo di composizione della crisi

ma con le seguenti significative differenze

Page 49: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 49

Non è prevista votazione dei creditori ma direttamente omologa del

Giudice (previo eventuale cram down)

Alla proposta deve essere allegata un relazione particolareggiata

dell’OCC

Produce i medesimi «effetti» protettivi previsti per l’Accordo e in più la

possibilità di sospendere le procedure esecutive che pregiudichino la

fattibilità del Piano

Può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei

creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui

insiste la prelazione)

Il giudizio di meritevolezza è affidato al Tribunale

Page 50: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 50

MANCATO INTERPELLO DEI CREDITORI

La proposta del consumatore non è sottoposta

all' approvazione dei creditori; alla volontà di questi

ultimi è sostituita la valutazione discrezionale del Giudice

che scrutina la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori

e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta

in ipotesi di contestazioni al riguardo.

Page 51: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 51

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’OCC

La valutazione del Giudice è supportata da una relazione particolareggiata

dell'O.C.C., o del Gestore redatta ai sensi dell’art. 9, comma 3 - bis, legge n. 3/2012, che

deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal

consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le

obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai

creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal

consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del

piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

L'O.C.C. verifica, come nell’accordo, la veridicità dei dati contenuti nella proposta e

nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano la probabile convenienza rispetto

all’ alternativa liquidatoria.

Page 52: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 52

La relazione deve prevedere tutti i dati utili per consentire la valutazione da

parte del Giudice sulla “meritevolezza” e l’assenza di colpa del debitore

consumatore e compendiare tutte le informazioni raccolte e relative alle scelte

fatte dal consumatore (ad es. l’oggetto dei suoi acquisti, l’entità dei propri

guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva

“permettersi” tale spesa o l’ha effettuata in modo del tutto irresponsabile etc.).

Snodo cruciale dell’intera procedura poiché la possibilità di ottenere o meno

l’omologa ai sensi dell’art. 12 - bis, legge n. 3/2012, dipenderà, in prevalente

misura, da come saranno interpretati dall’organo giudiziario i dati forniti.

Page 53: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 53

EFFETTI PROTETTIVI

Divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore come sopra individuati, di

iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione

(art. 12-ter, co. 1)

blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore

all’omologa sui beni oggetto del piano (e quindi, dovrebbe ritenersi estesa anche sui beni

eventualmente messi a disposizione da terzi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n.

3/2012)23.

non è prevista la sospensione generalizzata delle azioni esecutive di cui all’art. 10,

comma 2, legge n. 3/2012 ma solo quando il G.D. ritenga che dalla prosecuzione possa

essere pregiudicata la fattibilità del piano. - art. 12 - bis, comma 2, legge n. 3/2012

MORATORIA

È prevista la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione

dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (ex art. 8, comma 4, legge n.

3/2012).

Page 54: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 54

FUNZIONI DEL TRIBUNALE

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e

, fissa immediatamente con

decreto l'udienza, …….

3. Verificata la e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei

crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta

ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice,

, omologa il piano…..

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del

piano, il giudice

Page 55: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 55

ASSENZA DI ATTI DI FRODE

Il Giudice provvede immediatamente a verificare

Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti

individuati nell’art. 14-bis (ovvero aver dolosamente o con colpa grave

aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante

dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti).

Page 56: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 56

“3. il giudizio di inammissibilità deve essere espresso anche in relazione al requisito

della “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”.

A questo proposito va osservato, come risulta sia dalle scritture contabili che dalla

stessa relazione dell’occ, che il R. ha venduto alla R.M. srl (che è costituita dal

coniuge del ricorrente, che detiene l’80% del capitale sociale e ne è il

rappresentante legale, e S.A., madre del ricorrente, e che ha sede presso lo stesso

indirizzo (Larino, largo (omissis)) in cui ha sede l’impresa individuale del R. M.)

attrezzature agricole (di cui si fa menzione nell’allegato n. 4) per un importo di

euro 25.103,00, importo di cui si ignora la destinazione.

Lo stesso R. M. ha locato i suoi terreni alla medesima R. M. srl in forza di un

contratto di locazione che, sebbene stipulato prima del pignoramento, è stato solo

successivamente registrato, e dunque sembrerebbe essere inopponibile alla

procedura.

È evidente che tali atti sono revocabili ai sensi dell’art. 2901, ricorrendone

palesemente tutti i presupposti.”

Tribunale di Larino 24 maggio 2016

Page 57: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 57

FATTIBILITÀ DEL PIANO

Il richiamo va a tutto quanto statuito in tema di concordato preventivo attraverso in

giudizio di ragionevolezza delle ipotesi poste a base del piano.

Occorre, in buona sostanza, verificare se le capacità di reddito esposte a sostegno del

piano possano essere ragionevolmente mantenute e capaci di estinguere i debiti

nella misura prospettata; o anche, in ipotesi di liquidazione dei beni, che gli stessi

possano essere alienati a quel determinato valore e nei tempi prospettati; o ancora che

l’apporto del terzo sia concretamente attuabile.

Un caso

Il piano è fattibile perché " l'importo mensile offerto costituisce circa il 21% del reddito

netto percepito, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il

sostentamento del nucleo familiare ": peraltro, la durata della procedura da stimarsi in circa

8 anni a partire dall'omologa va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata,

tenuto conto dell'età della debitrice e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile

pubblicate dall’ISTAT, in circa 19 anni…”

Tribunale di Pistoia 27.12.2013

Page 58: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 58

Question time:

Esiste un tempo massimo di ragionevolezza nel piano del consumatore ?

Ad esempio il limite dei tre/cinque anni previsto per i piani relativi ad aziende nel

concordato preventivo è applicabile anche al piano del consumatore?

A mio avviso occorre coordinare lo sforzo del debitore -costretto a fare i conti con il suo

“minimo vitale” e quindi con il tempo dettato dal corrispondente surplus disponibile - , con

gli interessi dei creditori tenendo conto anche delle previsioni della ragionevole durata del

processo di cui alla legge 89/2001 che viene limitata a 6 anni

Difforme

Tribunale di Napoli 21 ottobre 2015 Pagamento del credito ipotecario previsto in 213

rate , ovvero 17 anni

Tribunale di Pistoia 27 dicembre 2013 pagamento del debito previsto in 90 rate mensili

da euro 300,00, ovvero c.a. 8 anni

Page 59: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 59

Cassazione ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019

“È ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5 / 7 anni a

patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre

soluzioni alternative eventualmente praticabili”. Il piano del consumatore

prevedeva un arco temporale fissato in circa 12 anni.

Principi accolti:

la Legge 3/2012 non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure,

né indicazioni diverse si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa,

non si può escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un

piano del consumatore, anche di durata superiore a 5-7 anni, piuttosto che per

mezzo della vendita forzata dei beni del debitore,

interpretazione restrittiva rischia “non solo di minare la ratio dello strumento”..

“ma mal si adegua anche al mutamento europeo della cultura giuridica, più aperta

a concedere al debitore una seconda chance”,

è eccentrico ipotizzare un divieto sostanziale di dilazione del debito in nome

della ragionevole durata del processo.

Page 60: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 60

MERITEVOLEZZA

Ricorre quando è escluso che il consumatore:

a)abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

ovvero oppure ossia Non è impensabile che,in certi casi difficili,

quest’ambiguità possa anche dar luogo a

lunghe cavillazioni giuridiche

b) abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al

credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Alternativa ipotesi o mera specificazione ?

screening di meritevolezza condotto su due livelli,

genesi dell’obbligazione contratta,

fase funzionale del rapporto e quindi le modalità con cui il credito è stato impiegato.

Page 61: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 61

Mancata tipizzazione

Verifica sulla meritevolezza del consumatore rimessa ad una valutazione

eccessivamente discrezionale del giudice

In senso contrario

l’eventuale scelta di procedere alla individuazione analitica e dettagliata delle

condotte non meritevoli avrebbe esposto il legislatore alla censura della inidoneità

della casistica tipizzata in sede normativa ad esaurire le ipotesi suscettibili di

verificarsi nella realtà e di adattarsi alle mutevoli fattispecie concrete con la

conseguente preclusione per il giudice di procedere ad una interpretazione

estensiva del dettato normativo.

Page 62: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 62

Giurisprudenza di merito

Interventi giurisprudenziali che condizionano l’omologa del piano del

consumatore ad un severo sindacato di meritevolezza

Tribunale di Ravenna Decreto del 17.12.2014

Il ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di

finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione rateale

i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano in Italia la sola

proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca,

configura la causa ostativa all’omologazione di cui all’art. 12 bis L. 3/2012 e ss.

Page 63: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 63

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Decreto del 14.2.2017

Al fine di escludere che la situazione di sovra indebitamento sia addebitabile a

colpa del debitore, il giudice deve verificare che se lo stesso abbia contratto

obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della sua

famiglia.

(Nel caso di specie, l’accesso al beneficio è stato negato a causa dell’assunzione

di un mutuo la cui rata assorbiva oltre l’85% della unica fonte di reddito).

Page 64: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 64

Tribunale di Treviso Decreto del 25-01-2017

Va ribadito, in sede di reclamo ex artt. 12-bis, 5° comma, L. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c., il giudizio

espresso dal giudice unico di non meritevolezza dell'approvazione di un piano per la composizione di

una crisi da sovraindebitamento, con conseguente diniego della sua omologazione, laddove trovi

conferma la circostanza che la decisione se assumere o meno l'obbligazione che ha originato

l'indebitamento sia stata assunta dalla debitrice senza la dovuta prudenza e cautela, ossia

senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare

obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative

ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

In sostanza, infatti, l'autonomia negoziale del soggetto deve essere esercitata in modo prudente ed

accorto, ossia in modo che non sia giuridicamente riprovevole e cioè esente da colpa (nello specifico la

colpa dell'istante, da cui era conseguito il rigetto della sua istanza di omologazione del piano proposto,

era consistita nell'aver optato per la conservazione per sé sola, pur in presenza di altri eredi, della

disponibilità di un immobile pervenutole per quota in successione, accumulando così, come

successivamente accertato in sede di divisione, un ingente debito da conguaglio nei confronti dei

coeredi e ciò pur nella consapevolezza che l'adempimento di tale debito sarebbe risultato

probabilmente per lei impossibile alla luce delle risorse disponibili e delle ragionevoli sue

aspettative).

Page 65: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 65

Tribunale di Udine Decreto del 04.01.2017

Nell'ipotesi in cui il consumatore abbia fatto ricorso al credito di terzi in modo

sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali (nella specie,

il reddito mensile era impegnato in misura ben superiore a un terzo dal

rimborso delle rate del finanziamento), non può essere ritenuto sussistente il

requisito della meritevolezza (che pur può essere compatibile di per sé con una

sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, purché essa non sia causata

da una condotta colposa del debitore)

Page 66: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 66

Nella consapevolezza della difficoltà di trovare debitori in crisi davvero incolpevoli ha

allargato le maglie delle clausole generali ammettendo al beneficio esdebitatorio

anche consumatori che di meritevole avevano ben poco valorizzando in modo pressoché

assoluto la verifica della maggiore convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.

Aderendo alle prime pronunce, il sindacato sulla meritevolezza deve essere svolto in

modo molto attento avendo riguardo alle capacità reddituali attuali ed attese del

consumatore, alla consistenza patrimoniale, alle spese correnti al momento dell’assunzione

dei debiti in modo tale che il provvedimento di omologa possa essere reso soltanto quando

dal contesto fattuale di riferimento la condizione di sovraindebitamento fosse

imprevedibile ex ante.

Page 67: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 67

Esempio

In presenza di sovra indebitamento causato dall’acquisto di obbligazioni della banca

della quale era correntista e che oggi subisca gli effetti del bail in, il consumatore

dovrebbe essere ritenuto meritevole in considerazione della sua mancata competenza in

prodotti finanziari

Ristretta casistica di eventi fortuiti che possono escludere la colpevolezza del

consumatore: infortunio cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia

necessitante cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili

al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad

incassare i propri crediti , il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di

procedimenti inflattivi…

Tribunale di Pistoia, decreto 28.2.2014

Page 68: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 68

“l’assenza delle condizioni di meritevolezza ex art. 12 bis, comma 3, l. 3/2012, per palese

negligenza da parte della debitrice, che al momento della stipula del finanziamento da essa

reclamante concesso, non poteva non essere consapevole della sua difficoltà economica

e finanziaria”.

Tribunale di Pistoia, decreto 28.2.2014

Conflitto tra la disciplina del sovraindebitamento e la disciplina del credito al

consumo:

la prima severa nella valutazione della “meritevolezza” del debitore con riguardo alla natura

non colposa del sovraindebitamento;

l’altra, generica e indeterminata sul piano dei rimedi con riguardo alla negligente

valutazione, da parte del creditore, del c.d. merito di credito del richiedente il

finanziamento.

Page 69: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 69

Coordinamento tra norme e conseguenze:

Eventuale accertamento concessione del credito avvenuta all’esito di completa istruttoria

non ritenuta sufficiente per escludere la responsabilità del consumatore.

L’indagine sul merito creditizio non può esonerare il consumatore da una personale

valutazione di adeguatezza del contratto di credito rispetto alla sua condizione ed egli

è tenuto a dimostrare di aver ponderato in modo responsabile l’assunzione delle

obbligazioni restitutorie e che il sovra indebitamento sia stata la conseguenza di eventi non

prevedibili ex ante.

Tribunale Cagliari Ordinanza, 11-05-2016

La procedura del piano del consumatore presuppone che il consumatore sia "meritevole",

concetto che comprende, tra l'altro, il non aver fatto ricorso alla procedura di

indebitamento senza usare la normale diligenza.

Il principio è valido anche laddove l'indebitamento sia stato determinato (rectius

facilitato) dalla condotta poco professionale dell'intermediario che non ha

correttamente verificato il merito creditizio.

Page 70: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 70

In tema, poi, di colposo indebitamento si sta facendo strada una tesi che si fonda sul

rapporto tra ludopatia e indebitamento.

Il piano del consumatore disciplinato dall’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 può essere

omologato anche quando il debitore, sebbene potenzialmente immeritevole in quanto

dedito alla frequentazione di case da gioco, abbia posto in essere una condotta virtuosa

per il superamento della patologia del gioco d’azzardo.

Trib. Catania 17/02/2015, in www.osservatorio-oci.org, Ms. 00024.

Page 71: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 71

In conclusione

- per poter attestare l’esistenza del requisito della diligenza, il Gestore dovrà dichiarare che

coesistono le quattro condizioni previste dall’articolo12-bis,commi 1 e 3,e cioè:

1. L’assenza di atti in frode ai creditori,

2. Al momento di contrarre l’obbligazione, il debitore deve aver valutato positivamente

la rimborsabilità del nuovo debito

3. Al momento di contrarre il debito, il sovra indebitato doveva avere una situazione

patrimoniale adeguata, che gli consentiva oggettivamente di farvi fronte.

4. Il sovra indebitamento deve essere stato causato da un fatto imprevedibile e

sopraggiunto che ha alterato le condizioni iniziali esistenti all’epoca dell’assunzione

dell’obbligazione, poiché in caso contrario, è assai arduo ipotizzare il difetto

dell’elemento colposo all’atto dell’insorgenza del debito

Page 72: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 72

OMOLOGAZIONE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI

All’udienza di omologazione i creditori possono formulare contestazione per

esplicito riferimento di legge in ordine all’effettivo ammontare dei crediti.

Anche nell’ambito della procedura del piano del consumatore, la legge consente

espressamente al singolo creditore (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare

il piano sotto il profilo della convenienza, stabilendo che l’omologazione del piano è

concessa se il Giudice ritenga che il creditore possa essere soddisfatto dall’esecuzione

dello stesso in misura non inferiore a quanto realizzabile in ipotesi dell’alternativa

liquidatoria (di tutti i beni) disciplinata dalla medesima legge n. 3/2012 (art. 12-bis,

comma 4).

E’ quindi previsto il meccanismo del cram down poiché, anche in presenza di

contestazioni da parte di creditori o altri interessati circa la convenienza del piano, il

Giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere

soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui sopra.

Page 73: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 73

Casistica giurisprudenziale

▪ Il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa

liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi

lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché in tale caso

si otterrebbe un importo complessivo di Euro 25.889,00 (calcolato in

media) inferiore rispetto all'importo offerto dalla L. ai propri creditori;

Tribunale di Pistoia 27.12.2013

Page 74: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 74

▪ Il proposto Piano del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura

parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene

immobile, determinato, come già detto, in € 125.000,00 e il pagamento nella

misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per

essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che

otterrebbe in caso di liquidazione (sul presupposto che l’art, 7 L. 3/2012 consente

la possibilità di una soddisfazione equivalente al valore di mercato del bene).

Inoltre, la valutazione sulla convenienza del Piano deve far riferimento anche ai

costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione

coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di

realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giuziali.

Tribunale di Napoli 21.10.2015

Page 75: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 75

Question time:

Il vero problema resta quello della prospettiva di tutela, se prevalente quella del

consumatore o quella del creditore, atteso che il sacrificio temporale resta un

importante limite per il creditore potendosi anche ritenere migliore l’alternativa

liquidatoria nel breve anche se ad un valore inferiore.

Page 76: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

La liquidazione del

patrimonio

76

Page 77: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Struttura bifasica

Fase preparatoria a cura

del debitore e

dell’O.C.C.

articolo 14 ter e rimandi

Fase di liquidazione pura

affidata anche ad organo

diverso

da articolo 14 quinquies

77A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 78: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-quinquiesDecreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter,verificata

l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la

procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da

individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa

definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni

cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di

liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

78A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 79: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in

cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la

trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad

utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura

del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e,

in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al

deposito della domanda.

79A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 80: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Focus: quali requisiti deve soddisfare ?

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter,verificata

l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la

procedura di liquidazione.

Domanda inammissibile in difetto dei presupposti di cui all'art. 14 ter, quando non è stata

depositata la documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, o se non sono stati

depositati l'inventario dei beni del debitore o la relazione particolareggiata dell'O.C.C.

La domanda è altresì inammissibile - prevede espressamente l'art. 14 ter, quinto comma - se la

documentazione prodotta non consente in ogni caso di ricostruire compiutamente la

situazione economica e patrimoniale del debitore

Termine di grazia? Applicazione analogica dell’art. 9, terzo comma ter, con concessione da

parte del giudice di un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni

alla proposta e produrre nuovi documenti

80A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 81: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Giudizio di meritevolezza richiesto non ai fini dell’apertura ma solo in relazione alla

successiva domanda di esdebtazione.

Nuovo codice della crisi

Art. 269

Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una

valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a

corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del debitore.

81A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 82: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Atti di frode

Il perché dell’esclusione: posto che la liquidazione del patrimonio non determina l’immediata

esdebitazione.

Similitudine con il fallimento: irragionevolezza di sistema

Ove siano riscontrati atti volontariamente depauperativi, in grado di rendere inaffidabile la

ricostruzione del patrimonio operata dall’OCC, è evidente che il patrimonio posto a

disposizione dei creditori possa essere diverso da quello rappresentato, con evidente

impossibilità di aprire una seria liquidazione.

Potere-dovere del Giudice di rigettare la domanda.

Rimedio: Azioni di reintegra e di revocatoria

82A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 83: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Con il decreto di apertura il giudice:

a) nomina un liquidatore (professionista con i requisiti di cui all'art. 28 l. fall.)

b) dispone una misura inibitoria sotto pena di nullità, i cui effetti durano fino al provvedimento

di "omologazione" (rectius: provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 novies,

non essendo prevista omologazione alcuna);

c) con riferimento alla domanda e al decreto, stabilisce idonea forma di pubblicità, ivi compresa

(se il debitore svolge attività d'impresa) l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore se il patrimonio comprenda beni

immobili o mobili registrati;

e) con provvedimento che è titolo esecutivo, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte

del patrimonio di liquidazione (salvo non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di

autorizzare il debitore ad utilizzarne alcuni);

f) il giudice fissa altresì i limiti entro i quali il debitore può trattenere, per il mantenimento suo e

della sua famiglia, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi,

pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività.

83A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 84: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

IL LIQUIDATORE

E

LE ATTIVITA’

DI INVENTARIAZIONE

84A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 85: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-sexiesInventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione

di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e

comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,

su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di

posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di

partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento

che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive

comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile

informazione.

85A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 86: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Il liquidatore e le attività propedeutiche

e sovrapposte a quelle dell’O.C.C.

Il liquidatore, dopo l’accettazione della carica, verifica l'elenco dei creditori e l'attendibilità della

documentazione, riscontra l'inventario dei beni e invia ai creditori e ai titolari dei diritti reali e

personali le modalità di partecipazione alla liquidazione e la data entro cui vanno presentate le

domande.

Attività successive

Esegue la pubblicità disposta dal Giudice Delegato nel decreto ed amministra i beni che

compongono il patrimonio di liquidazione, con presa in consegna degli stessi in occasione

dell’inventario ed obbligo di conservazione.

Attuandosi, così, un vero e proprio spossessamento del debitore per l’intera durata della

procedura similmente a quanto accade nel fallimento

86A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 87: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 87 Legge fall.

(Inventario)

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo

le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il

comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,

processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli

amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere

nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o

omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno

degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

87A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 88: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Criticità

Sigilli

Modalità di redazione 769 c.p.c.

Cancelliere

Necessità della dichiarazione finale

87 bis : beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente

riconoscibili – rinuncia all’acquisizione

Applicazione analogica soprattutto in presenza di società

88A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 89: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

IL LIQUIDATORE

E

LO STATO PASSIVO

89A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 90: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-septiesDomanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni

mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la

descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della

domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione

di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

90A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 91: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla liquidazione si propone con ricorso, cui sono allegati i

documenti che comprovano i diritti fatti valere.

In applicazione analogica dell'art. 93 l. fall. (per cui il ricorso può essere sottoscritto dalla parte

personalmente) non vi è obbligo di difesa tecnica

Sanzione di inammissibilità - non riproposto 4° comma art. 93 L.Fall.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1),

2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il

credito è considerato chirografario.

91A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 92: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-octiesFormazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto

di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di

proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di

quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-

sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle

parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di

quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo

comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti

al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si

applica l'articolo 10, comma 6.

92A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 93: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Esame e formazione stato passivo

Il liquidatore esamina le domande di partecipazione al realizzo della liquidazione (che si

propongono con ricorso) e predispone un progetto di stato passivo, comunicandolo ai

creditori e assegnando un termine di 15 giorni per comunicare eventuali osservazioni (con le

stesse modalità del ricorso).

Elemento di novità

La verifica del passivo affidata al liquidatore dall'art. 14 octies, l. 3/2012

93A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 94: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

In assenza di contestazioni, il liquidatore approva lo stato passivo, dandone comunicazione

alle parti. Se le osservazioni sono fondate, forma un nuovo progetto (comunicandolo ex art. 14

octies, primo comma).

Nell'ipotesi di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice, che

provvede alla definitiva formazione del passivo.

In questo caso, nell'ambito del procedimento (contenzioso) di accertamento del passivo cui

partecipano il debitore, i creditori (e i titolari di diritti sui beni) vi è l'obbligo di assistenza

tecnica

Non è prevista udienza, il decreto è soggetto a reclamo al collegio e a ricorso per cassazione

ex art. 111 Cost. stante il rinvio all'art. 10, sesto comma

Nessuna disposizione positiva per le domande tardive di credito: interpretazione estensiva

potendosi ritenere applicabili le regole proprie della procedura fallimentare

94A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 95: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Non è prevista la possibilità di chiedere al Tribunale la sospensione della liquidazione dei beni

oggetto della domanda, ragion per cui, per avere una tutela giurisdizionale effettiva, potrà

invocarsi quanto previsto dall’art. 14 novies, comma 2, ultima parte, “in ogni caso, quando

ricorrano gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere gli atti di esecuzione del

programma di liquidazione”.

95A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 96: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

IL LIQUIDATORE

E

LA LIQUIDAZIONE

DEI BENI

96A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 97: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-noviesLiquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di

liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del

giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di

liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i

frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di

contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della

domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del

programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure

competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,

salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con

adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli

interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa

degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando

97A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 98: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato

gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della

procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può

subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di

liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del

pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi

compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la

cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei

quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e

trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della

giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima

del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone,

con decreto, la chiusura della procedura.

98A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 99: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Programma di liquidazione

Entro 30 giorni dall'inventario il liquidatore elabora un programma di liquidazione, che

viene comunicato al debitore e ai creditori e depositato in cancelleria.

Documento di pianificazione delle attività finalizzate alla realizzazione dell'attivo, analogo a

quello che viene predisposto dal curatore ai sensi dell'art. 104 ter l. fall.

Contenuto minimo del programma: non contemplato, ma deve assicurare la ragionevole durata

del programma di liquidazione.

Non deve essere sottoposto al vaglio dei creditori (cfr. art. 104 ter, quarto comma, l. fall.)

Non è soggetto ad un atto formale di approvazione: potere di controllo da parte del Tribunale

di legittimità e di conformità al principio di ragionevole durata della procedura, stante l’obbligo

di deposito del programma presso la cancelleria del Tribunale e la possibilità di sospensione

della liquidazione del giudice nella fase attuativa del programma

99A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 100: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

La procedura di liquidazione

Disposizione che ricalca quella dell’art. 107 L.F., purtuttavia non esplicitamente richiamata: la

liquidazione dei crediti e dei beni mobili e immobili, salvo quelli di modesto valore, è posta in

essere mediante procedure competitive (e con adeguate forme di pubblicità) ed

è preceduta da una stima effettuata da operatori esperti,.

prezzo ipoteticamente realizzabile più vicino all’alternativa della esecuzione individuale (rispetto a

quello della vendita volontaria), ma si manifestano comunque significative differenze.

non si impone alcuna necessità di ribasso ex art. 571 c.p.c., né la procedura competitiva

immaginata deve essere conforme allo schema tipico delle procedure esecutive, potendosi

discostarsene anche con riferimento ai ribassi da applicare

100A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 101: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

non è previsto il tempo minimo di pubblicità di 45 giorni e la perizia dei beni ( pur necessaria)

ben potrebbe essere improntato a stime “deformalizzate” o “sintetiche”, potendo immaginare che

il procedimento possa prescindere dalle regole di cui al c.p.

Opportunità che la pubblicità relativa ai beni posti in vendita sia effettuata sul portale del

Ministero della giustizia nell'area denominata "portale delle vendite pubbliche" (questo è, infatti,

lo strumento individuato dal legislatore per offrire informazione sulle vendite forzate in corso nel

territorio nazionale [T Mantova 16.2.2018].

Se alla data dell’apertura della liquidazione, pendono procedure esecutive, il liquidatore può

subentrarvi sostituendosi al creditore procedente; nel caso il liquidatore fosse di diverso avviso,

dovrà rivolgere istanza al Giudice per far dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione.

Nel silenzio della Legge, diversamente da ciò che avviene in ambito fallimentare, si ritiene che

l’esecuzione promossa dal creditore fondiario non possa essere interrotta.

101A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 102: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Poteri di sospensione in analogia all’art. 108 L.Fall.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli

atti di esecuzione del programma di liquidazione.

Si deve ritenere che si faccia riferimento ad irregolarità formali della procedura di vendita, non

convenienza del prezzo o possibilità di miglior liquidazione

Convalida della vendita in analogia all’art. 107 5° comma

Eseguite le vendite, il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi

del programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della

trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché ogni altro

vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione, e dichiara la

cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

102A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 103: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Art. 14-deciesAzioni del liquidatore

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità

dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento

dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può

altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undeciesBeni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui

all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto

e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra

l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

103A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 104: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Amministrazione dei beni

Potere del liquidatore di amministrare i beni

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione

costituiscono oggetto della stessa (dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione), con

correlata necessità di integrare l'inventario (art. 14 undecies).

Esercita, senza autorizzazione del GD ( disapplicato l’art. 25 L.Fall, ma si veda nuovo art. 274

C.Crisi ), ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni

compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con l'amministrazione nonché le

azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione;

È stato osservato in dottrina come, sebbene la disciplina di cui alla l. 3/2012 non contenga una

disciplina specifica, non vi è dubbio che il liquidatore, ove ne ricorrano i presupposti, possa

esperire l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

104A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 105: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Riparto dell’attivo

Manca, nell'impianto della l. 3/2012, qualsiasi riferimento ad una fase autonoma di

ripartizione dell'attivo

Procedura comunque concorsuale - art. 6, comma 1 “procedure concorsuali diverse da quelle

regolate dal presente capo”

Tale procedura ha forma e sostanza di esecuzione forzata collettiva, volta al soddisfacimento

dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio, secondo il principio della par condicio

creditorum.

Inoltre, anche la tutela legale del patrimonio del debitore, prevista dalla normativa affinché sia

evitata la lesione della par condicio creditorum, ne è la conferma.

105A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 106: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Attività di controllo da parte del giudice nell'operato del liquidatore, attività che può essere

riconducibile all'art. 14 novies, commi 2 e 3, l. 3/2012.

Modalità di ripartizione dell'attivo devono rispettare la graduazione dei crediti, con la

prededuzione limitata prevista dal citato art. 14 duodecies, l. 3/2012 in riferimento ai crediti

sorti in occasione o in funzione della liquidazione (salvo si tratti di beni oggetto di pegno o

ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti). I crediti sorti in funzione del piano ex artt. 7

e 8 l. cit. sono prededucibili nella successiva procedura liquidatoria prevista dalla stessa legge . I

creditori con titolo o causa posteriori rispetto alla pubblicità della domanda e del decreto non

possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione (o - come ricordato - dei

procedimenti di accordo del debitore e di piano del consumatore) sono prededucibili, con

esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte

destinata ai creditori garantiti

106A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 107: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Legittimazione processuale

A differenza del fallimento, l’apertura del procedimento di liquidazione non determina il venir

meno della legittimazione processuale del debitore, né l’interruzione dei giudizi pendenti.

Ora, l’art. 14 decies, senza che sia prevista alcuna preventiva autorizzazione da parte del

Giudice, attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la

disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con

l’amministrazione dei beni del debitore, nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi

nella liquidazione.

Ma se perdura la legittimazione processuale del debitore, la norma appena evidenziata non può

che essere qualificata come ipotesi di legittimazione straordinaria a carattere surrogatorio, con la

conseguenza che il giudizio introdotto dal liquidatore dovrà svolgersi con la partecipazione

necessaria del debitore.

Se invece tali giudizi erano già pendenti, il liquidatore potrà intervenire volontariamente.

107A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 108: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo e prima del riparto, il liquidatore presenta al

Giudice il conto della gestione, unitamente alla richiesta di liquidazione del proprio compenso.

Successivamente il liquidatore presenta il riparto finale a cui farà seguire l’esecuzione dei

pagamenti.

Ancora successivamente, il liquidatore chiederà al Giudice di dichiarare la chiusura della

procedura.

L’art. 14 novies, precisa che la liquidazione si chiude con decreto del Giudice dopo la

completa esecuzione del programma ma comunque non prima di quattro anni dal deposito

della domanda.

108A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 109: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

Dalla pronuncia del decreto riprende il corso degli interessi sui crediti chirografari insoddisfatti;

salvi gli effetti dell’esdebitazione.

Alla conclusione della procedura, il liquidatore deve provvedere alla distruzione dei dati

personali acquisiti a seguito dell’accesso alle banche dati tramite autorizzazione del giudice

(anagrafe tributaria, etc.); inoltre, entro i 15 giorni successivi a tale distruzione, ne dà

comunicazione al debitore a mezzo PEC o raccomandata A.R. .

Qualora il Giudice lo richieda, il liquidatore dovrà predisporre la relazione necessaria ai fini

della concessione del beneficio della esdebitazione.

109A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 110: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 110

IN CONCLUSIONE

Page 111: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 111

Attenzione al separato trattamento

dei diversi istituti

STRUTTURA

DELLA NORMA

ELEMENTO

SOGGETTIVO

ELEMENTO

OGGETTIVO

Il concetto di sovraindebitamento

attenzione alla stratificazione delle

attività e delle passività

Particolare attenzione al concetto

di consumatore ed alla natura

mista dei debiti

Page 112: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 112

ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE

Votazione dei creditori

Classi , ma rispetto delle cause

legittime di prelazione ?

Previsto un pagamento minimo

dei chirografari ?

LIMITI ALL’ACCESSOMomento della verifica

e preclusioni per

precedente utilizzo

Page 113: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 113

Assenza atti di frode

FattibilitàPIANO DEL

CONSUMATORE

Giudizio affidato

al magistrato

Meritevolezza

cram down

Page 114: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

IL NUOVO CODICE

DELLA CRISI

114A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 115: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

115

Sezione III - Concordato minore

ART. 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83

Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore

ART. 67-68-69-70-71-72-73

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

ART. 65 – ART.66

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 116: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

116

Titolo V - Liquidazione giudiziale

Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato

ART. 268-269-270-271-272-273-274-275-276-277

A cura del Dott. Tommaso Nigro

Page 117: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 117

GRAZIE

Page 118: LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” · 2020. 10. 14. · a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenzadel debitore,

A cura del Dott. Tommaso Nigro 118

Eboli (SA) Salerno Milano (MI)

Via San Berardino, 12 Corso Garibaldi, 194 Corso Italia, 8

84025 84123 20122

Dott. Tommaso Nigro

[email protected]

[email protected]