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Proff. P. Tronci e R. Tempone La Costituzione Italiana (prima parte) Le forme di Stato Con l’espressione “forme di Stato” si indica il modo in cui lo Stato risulta strutturato, con particolare riferimento alle relazioni tra gli elementi costitutivi del medesimo, popolo, territorio, potere sovrano. Con l’espressione “forme di Governo” indichiamo il modo in cui le varie funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate tra gli organi costituzionali, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica. La struttura di uno Stato, pur articolandosi sempre sui tre elementi costitutivi innanzi indicati, può assumere forme diverse: 1 – STATO UNITARIO 1 – è quello costituito da un solo popolo su un unico territorio e sotto un unico potere sovrano. 2 – STATO FEDERALE 2 – anche detto uno “Stato di Stati”. È uno “Stato composto”, ossia un’unione durevole di più Stati, che possiede tutti gli elementi costitutivi che sono propri dello Stato unitario (popolo, territorio, potere sovrano): ha un proprio popolo ed un proprio territorio che sono la risultante dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre gli Stati federati esercitano la sovranità secondo quanto prescritto nella Costituzione federale. 3 – STATO ASSOLUTO 3 – sua caratteristica fondamentale è la concentrazione della sovranità (potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale) nella persona del Re 4 o del Monarca. Lo Stato nazionale 5 nasce come Stato assoluto.

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Page 1: La Costituzione Italiana - alberghieromontecatini.gov.it · La Costituzione italiana non contiene una formulazione esplicita di questo principio anche se ad esso fa riferimento indiretto

Proff. P. Tronci e R. Tempone

La Costituzione Italiana (prima parte)

Le forme di Stato

Con l’espressione “forme di Stato” si indica il modo in cui lo Stato risulta strutturato, con particolare riferimento alle relazioni tra gli elementi costitutivi del medesimo, popolo, territorio, potere sovrano. Con l’espressione “forme di Governo” indichiamo il modo in cui le varie funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate tra gli organi costituzionali, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica.

La struttura di uno Stato, pur articolandosi sempre sui tre elementi costitutivi innanzi indicati, può assumere forme diverse:

1 – STATO UNITARIO 1 – è quello costituito da un solo popolo su un unico territorio e sotto un unico potere sovrano.

2 – STATO FEDERALE 2 – anche detto uno “Stato di Stati”. È uno “Stato composto”, ossia un’unione durevole di più Stati, che possiede tutti gli elementi costitutivi che sono propri dello Stato unitario (popolo, territorio, potere sovrano): ha un proprio popolo ed un proprio territorio che sono la risultante dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre gli Stati federati esercitano la sovranità secondo quanto prescritto nella Costituzione federale.

3 – STATO ASSOLUTO 3 – sua caratteristica fondamentale è la concentrazione della sovranità (potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale) nella persona del Re 4 o del Monarca. Lo Stato nazionale 5 nasce come Stato assoluto.

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4 – STATO PATRIMONIALE 6 – è una forma di Stato assoluto in cui il Sovrano dispone del Regno a titolo di proprietà privata e fonda i suoi rapporti su un modello di tipo privatistico.

5 – STATO DI POLIZIA 7 – è una forma evolutiva, temperata dello Stato assoluto, per cui il Sovrano, pur esercitando sempre il potere assoluto, nel contempo deve assicurare un certo benessere ai sudditi, per cui diviene un “Sovrano illuminato”.

6 – STATO DI DIRITTO 8 – segue al tramonto dello Stato assoluto, per cui i “sudditi” divengono “cittadini” titolari di diritti, viene introdotto il “principio di legalità”, quindi anche il Sovrano è soggetto alla legge, si riconosce una Carta costituzionale 9 oltre al principio della “Separazione dei poteri” 10.

7 – STATO SOCIALE 11 – è la forma evolutiva dello Stato liberale. Viene riconosciuto un pacchetto di diritti sociali nel caso il cittadino dovesse trovarsi in situazioni di bisogno (sanità, istruzione, occupazione, previdenza, etc…), al fine di rimuovere le disuguaglianze tra i consociati.

8 – STATO SOCIALISTA 12 – prevede il trasferimento in capo allo Stato dei mezzi di produzione, per cui si configura come una forma di Stato antitetica ai principi del liberismo economico.

1 L’Italia, secondo la Costituzione Repubblicana, è uno stato unitario, perché l’art. 5 recita che la

Repubblica è una ed indivisibile, pur se, con la riforma del titolo V ha perso molta della sua identità

originaria; difatti, secondo alcuni, è più esatto ora definirlo Stato Regionale.

2 Es: Stati Uniti (Costituzione del 1787); Svizzera (1848).

3 Es.: la forma di Stato presente in Europa tra il XVII ed il XVIII secolo. Il Sovrano/Re/Monarca

risulta legibus solutus, sciolto da vincoli giuridici, anche se inizia a svilupparsi già tra il ‘400 ed il

‘500.

4 Princeps legibus solutus est, secondo cui la legittimazione del potere sarebbe di origine divina.

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5 I primi Stati nazionali furono la Francia, la Spagna e l’Inghilterra; verso la fine del XVI secolo

l’Europa era divisa in Stati nazionali. Il nazionalismo fu la soluzione politica intermedia tra il Sacro

Romano Impero ed il potere feudale.

6 Si ritrova nel periodo successivo alla caduta dell’Impero romano.

7 Polizia non inteso come corpo militare, ma come cura dei consociati. Esempio ne è il

c.d. dispotismo illuminato (Prussia di Federico II, l’Austria di Maria Teresa, la Russia di Caterina

II).

8 Es.: la forma di Stato dominante in Europa e negli Stati Uniti nell’Ottocento.

9 Lo Stato di diritto è quindi uno Stato costituzionale. Lo Stato di diritto è anche uno Stato

liberale, vale a dire che riconosce le libertà individuali come l’iniziativa economica ed il diritto di

proprietà.

10 Principio teorizzato da Aristotele, Locke e Montesquieu; i tre poteri dello Stato (legislativo,

esecutivo, giurisdizionale) devono essere detenuti da tre organi distinti. Le prime Costituzioni che si

ispirarono al principio della separazione dei poteri furono quella degli Stati Uniti del 1787 e

quella francese del 1791.

11 Es. Inghilterra alla fine del XIX sec.; welfare state; New Deal. Lo Stato sociale è uno stato

interventista che non si limita soltanto a riconoscere diritti di libertà ai cittadini, ma promuove ed

assicura almeno un minimo di benessere in vari ambiti della vita.

12 Es.: Russia a seguito della Rivoluzione d’ottobre del 1917. Cina, Corea del Nord, Vietnam,

Cuba.

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Stato di diritto: si parla di Stato di Diritto quando anche

lo Stato stesso deve rispettare le leggi.

Fondamento di questa forma di Stato è la salvaguardia della

supremazia del diritto (e quindi della legge) e delle connesse

libertà dell’uomo. Il diritto, come per primo intuì Tocqueville, è

il principale strumento di autoregolazione di una società

pluricentrica, pluralistica e iperconflittuale.

Lo stesso Aristotele sottolineava come sia “più giusto governi la

legge che non qualsiasi cittadino” come i detentori del potere

“dovrebbero essere nominati solo quali guardiani e servitori

della legge”. Aristotele condanna lo Stato in cui “governano gli

uomini e non la legge” e in cui “tutto è determinato dal voto

della maggioranza e non dalla legge”. “Quando il governo non

sta alla legge – afferma l’illustre filosofo e scienziato greco – non

esiste uno Stato libero, perché la legge dovrebbe essere al di

sopra di tutto”.

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Uno Stato liberale è uno Stato di diritto, organismo politico che

fonda la sua legittimità non sul potere arbitrario del sovrano ma

sul ‘governo delle leggi’; in particolare una Costituzione – una

legge superiore in grado di limitare la legislazione corrente –

tutela i diritti fondamentali dei cittadini e definisce la

distribuzione dei poteri fra i vari apparati di governo. In

quest’ottica si parla di Stato costituzionale di diritto.

Non si è liberi in uno Stato in cui non esistono

leggi, la legge rappresenta la massima garanzia della libertà.

PILASTRO CENTRALE di un sano ‘governo delle leggi’ è la libertà individuale,

la libertà di disporre della propria vita e dei propri beni, in pratica il ‘patrimonio

liberale’ al quale ogni Costituzione di uno Stato di diritto non può assolutamente

rinunciare.

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In questo contesto la legalità – l’essere conforme alla legge e a

quanto è da essa prescritto – è uno dei caratteri essenziali dello

Stato di diritto. Inoltre, come sottolinea Aristotele

nella Retorica, “è molto importante che le leggi ben redatte

regolino direttamente tutto ciò che sia possibile, e lascino il

minimo spazio alla discrezionalità dei giudici [poiché] la

decisione del legislatore non è particolare ma prevedibile e

generale”. Con l’avvento del costituzionalismo moderno si

afferma, in particolare, il principio che ogni attività delle

pubbliche autorità debba trovare fondamento in una legge. La

Costituzione italiana non contiene una formulazione esplicita di

questo principio anche se ad esso fa riferimento indiretto in

diversi articoli, ad esempio l’art. 23 Cost: “Nessuna prestazione

personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla

legge”

La libertà creata dall’uguaglianza di fronte alla legge condurrà

infine, in epoca moderna, alla realizzazione di uno Stato di

diritto (liberale) i cui pilastri fondamentali sono: la separazione

dei poteri, il principio di legalità, una Costituzione scritta e una

sana giurisdizione ordinaria e amministrativa.

In definitiva, onore e leggi fondamentali mantengono vivo il contrasto

costruttivo tra i diversi corpi che compongono la società e pongono un

freno all’abuso del potere, dando così vita, in un’ottica liberale, a

quell’equilibrio armonico fondato sulla sana contrapposizione dei punti

di vista, e quindi su un’opposizione costruttiva delle parti in cui il corpo

politico si divide.

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Caratteristiche della Costituzione

La Costituzione della Repubblica Italiana, è la legge

fondamentale su cui si basa lo Stato italiano ed è entrata in

vigore il 1°gennaio 1948.

Questa legge sta al vertice della gerarchia delle fonti

nell’ordinamento giuridico del nostro paese. La Costituzione ha

una serie di caratteristiche che la rendono unica nel suo genere,

anche rispetto alle costituzioni di altri paesi, ovvero essa è:

votata, lunga, scritta, rigida, compromissoria, democratica, laica

e programmatica. Vedremo a breve cosa significano tutte queste

caratteristiche a livello pratico.

Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che

per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che

sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri

dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di

redigere la nuova carta costituzionale.

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Suddivisione dei membri dell’Assemblea Costituente

Democrazia Cristiana 207 Mov. Indip. Sicilia 4

Partito Socialista 115 Concentr. Dem Repub. 2

Partito Comunista 104 Partito Sardo d'Azione 2

Unione Dem. Naz, 41 Movim. Unionista It. 1

Uomo Qualunque 30 Part. Cristiano Sociale 1

Partito Repubblicano 23 Part. Democr. Lavoro 1

Blocco Naz. Libertà 16 Part. Contadini Italiani 1

Partito d'Azione 7 Fr. Dem. Progres. Rep. 1

Tra i tanti nomi spiccavano: Benedetto Croce, Francesco Saverio Nitti,

Vittorio Emanuele Orlando, Luigi Einaudi, Arturo Labriola, che erano stati fra i

protagonisti dell’Italia prefascista, ed i più giovani Aldo Bozzi, Gaetano Martino.

E poi Giuseppe Dossetti, Umberto Terracini, Pietro Camandrei, Giorgio la Pira,

Palmiro Togliatti

La struttura della Costituzione Italiana

Come già accennato, la Costituzione Italiana è nata con una

serie di precise caratteristiche che la determinano come diversa

dalle costituzioni di qualsiasi altro paese. Essa è infatti:

votata, poiché rappresenta un patto tra i rappresentati del

popolo italiano e, soprattutto, perché è stato il popolo

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italiano a votarla in via indiretta (a differenza dallo Statuto

Albertino, concesso dal sovrano);

lunga, poiché sono esplicitati e descritti i principi, i diritti e i

doveri dei cittadini dettagliatamente. Oltre a questo sono

specificati anche i meccanismi che regolano la vita del

paese;

scritta, ovvero tutto ciò che serve è messo per iscritto e

non ci sono rimandi a norme accettate per consuetudine o

tramandate oralmente;

rigida, il che significa che tutte le disposizioni aventi forza

di legge che sono in contrasto con la Costituzione vengono

rimosse con un procedimento ad opera della Corte

costituzionale e prendono il nome di leggi anticostituzionali

o incostituzionali. Essa può essere modificata solamente

attraverso una complessa procedura formale;

compromissoria, poiché risultato della collaborazione tra

tutte le forze politiche uscite dalla seconda guerra

mondiale (Partito Comunista, Partito Socialista e

Democrazia Cristiana). Si tratta del gesto finale per liberarsi

dal Fascismo;

democratica, grazie al fatto che il concetto di sovranità

popolare trova ampia espressione nel testo e sia i sindacati

che i partiti politici hanno un ruolo importante;

laica, ovvero senza una religione ufficiale (anche se manca

nella Carta costituzionale una chiara ed esplicita dicitura);

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programmatica, ovvero rappresenta un programma e i

conseguenti obiettivi che qualsiasi forza politica al potere

deve impegnarsi a mettere in atto.

Parlando della struttura della Costituzione essa è composta da

139 articoli (di cui cinque sono stati abrogati) e i relativi commi

più le 18 disposizioni transitorie e finali. Essi sono divisi in

quattro sezioni:

1) Principi fondamentali della Costituzione ( dall’art.1

all’art. 12) : essi espongono lo spirito della

Costituzione e comprendono alcuni dei principi

supremi che sono sottintesi nel resto del testo. Alcuni

dei Principi fondamentali si trovano anche nella parte

prima e nella parte seconda, come ad esempio il

principio di indipendenza della magistratura. Questi

principi non possono essere oggetto di modifiche

attraverso il processo di revisione costituzionale, così

come previsto dagli articoli 138 e 139 del documento

stesso;

2) Parte prima: “Diritti e Doveri dei cittadini” (dall’art. 13

all’art. 54): si tratta di 42 articoli che sanciscono i

diritti e i doveri dei cittadini della Repubblica Italiana.

Tra le libertà individuali troviamo principi come il

domicilio inviolabile, la corrispondenza libera e

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segreta e la libertà come valore sacro e inviolabile

anch’esso. Tra le libertà collettive troviamo il diritto a

riunirsi in luoghi pubblici, privati e aperti al pubblico,

quello di associarsi liberamente e che ognuno è libero

di esprimere il proprio pensiero e il proprio credo

tramite parola, scritto o qualunque altro mezzo di

comunicazione;

3) Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica”

(dall’art. 55 all’art. 139): nella seconda parte della

Costituzione si descrive l’ordinamento dello stato,

ovvero le caratteristiche del suo garante (Presidente

della Repubblica), il potere legislativo, il potere

esecutivo e il potere giudiziario oltre agli enti locali e

agli istituti di garanzia della Costituzione stessa;

4) Disposizioni transitorie e finali: inserite allo scopo di

gestire il passaggio dall’ordinamento precedente a

quello attuale. Hanno carattere di eccezionalità,

ovvero non sono atte a ripetersi una volta raggiunto il

loro scopo. Un esempio di disposizione transitoria

finale è il divieto di riorganizzazione del disciolto

Partito Nazionale Fascista e la deroga alle norme

costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti

politici dei suoi dirigenti.

Il testo completo della Costituzione Italiana si apre con un breve

preambolo immediatamente seguito dai Principi Fondamentali.

Il preambolo recita: “IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO -

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella

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seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della

Repubblica Italiana; - Vista la XVIII disposizione finale della

Costituzione; - PROMULGA - La Costituzione della Repubblica

Italiana nel seguente testo”.

Si tratta di un’introduzione di natura tecnico-esplicativa che non

ha alcuna valenza politica, a differenza di altre proposte

precedentemente fatte e rifiutate dall’assemblea come ad

esempio: “In nome di Dio il popolo italiano si dà la seguente

Costituzione” (Giorgio La Pira) o “Il popolo italiano consacra alla

memoria dei fratelli caduti, per restituire all’Italia libertà e

onore, la presente Costituzione” (Piero Calamandrei).

La Costituzione e lo Statuto Albertino

La Costituzione Repubblicana entrata in vigore il 1 gennaio 1948

si sostituisce alla precedente costituzione del Regno di

Sardegna, nota come “Statuto Albertino” o “Statuto

Fondamentale della Monarchia di Savoia del 04 marzo 1848”.

Tale importante documento è rimasto in vigore dal marzo 1848

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e fino al biennio 1944- 1946, nel momento in cui l’Italia con un

referendum sceglie la forma di governo repubblicana,

abbandonando la forma governativa monarchica.

Lo Statuto Albertino è il primo documento simile a una

costituzione che decretò a partire dal 1848 i vari diritti e doveri

del popolo.

Venne redatto da una commissione nominata dal re Carlo

Alberto ed entrò in vigore il 04 marzo 1848 (dopo i moti

insurrezionali). Nel 1861 con l’unificazione del territorio italiano

e la nascita del Regno d’Italia tale documento fu esteso a tutta

l’Italia, come un dono che il sovrano faceva ai suoi sudditi.

Durante il Fascismo Mussolini cambiò alcune leggi dello statuto

e instaurò in Italia la dittatura che mantenne fino allo scoppio

della seconda guerra mondiale.

Vediamo quali erano i caratteri di tale carta costituzionale:

era redatta in lingua francese: dal momento che si ispirava

alle costituzioni francesi del periodo;

era un documento ottriato ovvero concesso dal sovrano

Carlo Alberto;

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era un documento flessibile perché può essere facilmente

modificata dal re con una legge ordinaria;

era breve non perché fosse un documento corto (si

componeva ben di 84 articoli, 22 dei quali dedicati al

sovrano) ma perché si limitava a indicare i principi generali

in materia di libertà individuali e in materia di

organizzazione costituzionale senza alcuna specificazione;

sanciva come forma di governo la monarchia (in particolare

il Regno di Sardegna era una monarchia costituzionale);

assegnava il potere esecutivo, giudiziario e legislativo al re;

concedeva il diritto di voto solo a una ristretta cerchia di

individui (cittadini di sesso maschile, dotati di una certa

cultura e di un determinato patrimonio);

si impegnava a garantire l’uguaglianza formale dei sudditi;

prevedeva come bandiera nazionale un vessillo con

coccarda azzurra;

garantiva la libertà di stampa ma con alcune limitazioni.

NB: fu preferito il termine “Statuto” a quello di “Costituzione” in

quanto il primo termine si riferisce proprio a una concessione effettuata

dal sovrano.

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Principi Fondamentali della Costituzione Italiana

La parte iniziale della Costituzione riporta gli articoli che riguardano i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica Italiana. Gli articoli 1-12 costituiscono un nucleo di valori intangibili posti a fondamento della nostra democrazia e dell’azione dei poteri dello Stato. Il loro valore si dice essere “precettivo” poiché sono norme suscettibili di applicazione diretta anche quando manchi, nel caso concreto, una esauriente disciplina ordinaria di dettaglio. Ecco quali sono i principi fondamentali:

1. Democraticità – art. 1, 1° comma 2. Sovranità popolare – art. 1, 2° comma 3. Inviolabilità dei diritti – art. 2 4. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3 5. Diritto al lavoro – art. 4 6. Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5 7. Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6 8. Libertà religiosa – art. 8 9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico – art.9 10. Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10 11. Ripudio della guerra come strumento di offesa – art. 11 12. Struttura della bandiera italiana – art. 12

La carta di identità della nostra Repubblica in 12 articoli: Come abbiamo visto, gli articoli che fanno parte dei Principi sono 12 e ognuno di loro tratta di un tema differente che va a gettare le basi della Costituzione e dello Stato italiano.

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Questi articoli potrebbero essere visti come la carta d’identità della nostra Repubblica.

Articolo 1 : Democrazia e Sovranità popolare Il primo articolo della Costituzione definisce la forma di Stato e il tipo di governo che vige in Italia, cioè la Repubblica democratica, e inquadra il lavoro come il mezzo che garantisce l’uguaglianza dei cittadini e il loro sviluppo personale. Il popolo esercita la propria sovranità (potere di fare le leggi) eleggendo i suoi rappresentanti in Parlamento e può appellarsi a istituti di democrazia diretta, come il referendum, per far valere la propria sovranità, da esercitare nei limiti e nei modi previsti dalla Costituzione stessa. Pertanto la democrazia italiana è prevalentemente rappresentativa o indiretta con istituti di democrazia diretta (Referendum abrogativo e costituzionale). La forma di Governo dell’Italia è la Repubblica parlamentare in quanto il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica e controlla il Governo attraverso il rapporto di fiducia.

Articolo 2: Riconoscimento dei Diritti inviolabili – principio pluralista– principio solidarista – Il verbo “riconosce” utilizzato nell’articolo 2 sancisce l’originarietà dei diritti inviolabili, che in quanto connaturati alla natura umana preesistono allo Sato e sono assoluti, irrinunciabili, inalienabili e indisponibili. Questi vengono riconosciuti al cittadino sia come singolo, sia come membro di una collettività, quindi nell’ambito di formazioni sociali (cfr. art.2 Cost) nelle quali si esprime e si svolge la crescita della persona. Sono considerate formazioni sociali: la famiglia, la scuola, i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose ecc. Questo articolo afferma, quindi, anche il principio pluralista, inteso sia come diritto di scegliere liberamente una formazione sociale (religiosa, politica, ideologica) a cui aderire, sia come diritto ad ottenere tutela nell’ambito dell’aggregazione sociale prescelta.

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Infine l’ultima parte dell’art. 2 Cost. afferma il principio solidarista, cioè, una serie di prestazioni e comportamenti il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale, viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi, come il dovere di difendere la patria, di votare e l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche (V. artt. 48, 52 e 53 Cost.)

Articolo 3 : Principio di uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale Il principio di uguaglianza è il principio cardine della nostra Costituzione che condiziona e pervade l’intero ordinamento giuridico. L’articolo 3, primo comma, sancisce l’uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, cioè il divieto di discriminazioni fondate sulla distinzione di razza, religione, sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Divieto che deve essere osservato sia dal legislatore ordinario sia da chi deve eseguire ed applicare le leggi. Mentre il secondo comma dell’art.3 Cost., stabilisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini (cioè la mancanza di distinzioni basate sui titoli nobiliari) e il principio di uguaglianza sostanziale, intesa come obbligo di intervento attivo da parte dello Stato per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (costituiti da un insieme di fattori individuali o sociali) che pongono alcuni soggetti in situazioni di svantaggio, non consentendo il pieno sviluppo della persona umana. Per questo motivo la Repubblica deve intervenire con provvedimenti mirati nei confronti dei meno abbienti e dei più deboli, per garantire a tutti i cittadini, in maniera concreta, la pari dignità sociale ossia la possibilità di inserirsi attivamente nel contesto socio - economico del Paese. A questo proposito è stato autorevolmente affermato che l’attuazione dell’uguaglianza sostanziale costituisce una deroga al principio di uguaglianza formale, nel senso che le leggi sono uguali per tutti ma, i più svantaggiati, bisognosi o deboli possono avere un trattamento differente rispetto agli altri (es. case popolari, buoni libro ecc.). In altri termini il legislatore deve trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse, ma non compiendo scelte del tutto

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discrezionali, ma seguendo un criterio di ragionevolezza e giustizia sociale che giustifichi la disparità di trattamento fra i cittadini e possa dare compiuta attuazione agli obblighi di uno Stato sociale e democratico.

Articolo 4: Principio lavorista, il lavoro come diritto e come dovere Nell’articolo 4, primo comma, della Costituzione si afferma che lo Stato deve garantire a tutti il diritto di lavorare, creando le condizioni migliori per permettere ad ogni cittadino di poter esercitare questo diritto. In altre parole, lo Stato deve attuare una politica economica volta a favorire lo sviluppo economico e la stabilità dell’occupazione. L’effettività del diritto al lavoro si articola mediante una serie di norme che disciplinano l’accesso al lavoro, lo svolgimento del rapporto e la sua cessazione. Inoltre sono previste una serie di misure a tutela dei lavoratori che si trovino in condizioni particolari, come i minori e le lavoratrici madri o a favore di coloro che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro (es. reddito di Cittadinanza). Il primo comma dell’art.4 Cost. è, quindi, incentrato sull’importanza del lavoro come presupposto del pieno sviluppo della propria personalità e di ogni altro diritto costituzionalmente garantito, in altre parole è il presupposto per garantire la dignità sociale sancita nell’articolo precedente.. Il Comma 2 invece si riferisce al lavoro in un’ottica diversa, qualificandolo anche come dovere sociale che impone a coloro che abbiano la possibilità, di adoperarsi, secondo le proprie attitudini e inclinazioni, per dare il loro contributo alla collettività e “concorrere al progresso materiale o spirituale della società” (cfr. art.4 Cost.). La norma si riferisce a qualsiasi attività che si dimostri socialmente utile, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica ed economica, purché sia in grado di incidere in modo significativo nello sviluppo socio – economico del nostro Stato sociale.

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Articolo 5: Riconoscimento delle autonomie locali e del principio del decentramento amministrativo Nell’articolo 5 si ribadisce che la Repubblica è solo una e non si può dividere. Viene riconosciuta però l’autonomia degli Enti locali, che hanno il potere di emanare proprie norme e di amministrare in modo diretto e specifico le diverse parti del territorio, attuando cosi anche il principio del “decentramento amministrativo” (Cfr. art.5 Cost) che prevede, infatti, il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ad altri Enti pubblici.

Articolo 6: Tutela delle minoranze linguistiche Questo articolo è legato al periodo storico in cui la Costituzione è stata redatta: durante il Fascismo non erano contemplate le lingue straniere e bisognava italianizzare tutte le parole provenienti dall’estero. Con questo articolo, si è voluto superare il periodo di italianizzazione del Fascismo, evitando discriminazioni su base linguistica e tutelando le minoranze linguistiche presenti in Italia.

Articolo 7 e 8 : Laicità dello Stato e pluralismo religioso La Repubblica Italiana è laica e non ha una religione di stato ufficiale. L’art. 7 Cost definisce lo Stato e la Chiesa Cattolica indipendenti e sovrani, entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di reciproca interferenza e i loro rapporti sono regolati secondo i modelli delle relazioni internazionali tra Stati. Il Concordato del 1929, che regola appunto i rapporti reciproci, è stato successivamente modificato da un nuovo Accordo stipulato nel 1984, in vigore dal 1985. Da allora l’insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche non è più obbligatorio.

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Trova in tal modo piena attuazione l’articolo 8 Cost. che afferma il sistema del pluralismo religioso. Viene, quindi, garantito il diritto di poter professare qualsiasi credo senza discriminazione, né sostanziale né davanti alla legge.

Articolo 9: Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico della Nazione Con questo articolo, la Costituzione sancisce la libertà culturale assoluta e si fa promotrice, attraverso mezzi differenti, della cultura, dell’ambiente e del patrimonio artistico. Ciò significa che lo Stato non può limitare la cultura e non può impedire di fare ricerca o di compiere attività culturali, anzi deve tutelare il patrimonio culturale già esistente e deve sfruttare tutti i mezzi per promuoverne la valorizzazione. Il secondo comma dell’art.9 fa riferimento al concetto di “Paesaggio” che ha subito nel tempo una profonda evoluzione. Quando l’assemblea costituente ha redatto la Costituzione il termine “paesaggio” indicava unicamente le bellezze naturali, la cui tutela era affidata ad una legge del 1939. Oggi la nozione di “paesaggio” ha acquistato un significato più ampio ed indica tutto l’ambiente naturale così come modificato dall’intervento dell’uomo, quindi il complesso dei beni culturali e paesaggistici della Nazione. Attualmente il complesso di questi beni, che costituiscono il nostro rilevante patrimonio culturale è tutelato dal Codice Urbani (d.lgs. 42/2004) e ss modifiche e dall’UNESCO.

Articolo 10: Riconoscimento di collaborazioni internazionali (Principio internazionalista) Con l’articolo 10 della Costituzione, l’Italia esprime la volontà di impegnarsi a rispettare le norme generali del diritto internazionale; Il secondo comma estende i valori fondamentali del nostro ordinamento,

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come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia anche agli stranieri. Il trattamento giuridico dello straniero deve essere disciplinato dalla legge ordinaria, in modo conforme a eventuali trattati internazionali. Nel terzo comma dell’articolo 10 si ribadisce l’universalità delle libertà democratiche fondamentali, e ciò spiega il riconoscimento del diritto d’asilo, per coloro che non hanno la possibilità di goderne nei loro Paesi di origine. Grazie al diritto di asilo lo straniero a cui è riconosciuto lo status di rifugiato politico può rimanere in Italia per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine. Infine l’ultimo comma dell’art. 10, come forma di solidarietà di carattere umanitario, vieta l’estradizione dello straniero per i reati politici, cioè quei reati commessi per opporsi ad un regime dittatoriale (ss. reati di opinione)

Articolo 11: Principio del ripudio della guerra come strumento di offesa L’articolo 11 dichiara che “ L’Italia ripudia la guerra” , ossia non utilizzerà mai lo strumento della guerra di aggressione come mezzo di offensiva verso l’indipendenza o l’integrità di un altro Paese, o come mezzo di “risoluzione delle controversie internazionali” Ciò tuttavia non impedisce all’Italia di difendersi in caso attacco militare. L’ultima parte della norma afferma che l’Italia accetta eventuali limitazioni della sua sovranità per promuovere e aderire ad organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace tra le Nazioni. Questa parte dell’articolo fu pensata e scritta per consentire l’adesione del nostro Paese all’ONU, che richiedeva come condizione che l’Italia si dichiarasse “amante della pace”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’adesione dell’Italia all’Unione Europea rientra tra le limitazioni di sovranità previste dall’articolo 11 Cost. e in base a questa interpretazione ha considerato legittimo un parziale trasferimento, agli organi dell’UE, della funzioni legislative e amministrative, con il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e in condizione di parità con gli altri Stati membri.

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Articolo 12: Struttura della bandiera italiana Tra i principi fondamentali c’è quello che definisce in che modo è strutturata la bandiera dell’Italia: il tricolore diviso in tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso. La bandiera è un segno di identificazione dello Stato. La prima bandiera tricolore fu utilizzata dai soldati italiani che combatterono al fianco di Napoleone durante la sua prima campagna in Italia (1796) Il verde era il colore delle divise della Legione Lombardia e il bianco e il rosso costituivano i colori del Comune di Milano. Nel 1861, con la proclamazione del Regno di Italia, il tricolore fu adottato come bandiera italiana, scelta confermata anche nel 1946 con l’eliminazione al suo interno dello stemma sabaudo. Le tre bande uguali rappresentano i tre cardini degli stati democratici: cioè libertà, uguaglianza e fraternità. Dal 1998 è obbligo esporre la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea all’esterno di tutti gli edifici pubblici.