la direttiva 2006/32/ce e la direttiva 2002/91/ce · 2015. 5. 27. · d. lgs 19 agosto 2005, n. 192...
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www.fire-italia.org La direttiva 2006/32/CE e la direttiva 2002/91/CE
Francesco Belcastro, FIRE
Competenze e crescita, fra formazione e certificazi one
20 novembre 2009, Sirmione (BS)
La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia èun’associazione tecnico-scientifica che promuove per statutol’efficienza energetica in tutte le sue forme.
Oltre alle attività rivolte a più di 500 soci, la FIRE opera suincarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire lenomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensidella Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica
La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia èun’associazione tecnico-scientifica che promuove per statutol’efficienza energetica in tutte le sue forme.
Oltre alle attività rivolte a più di 500 soci, la FIRE opera suincarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire lenomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensidella Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica
Cos’è la FIRE
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La Federazione collabora con le Istituzioni, la PubblicaAmministrazione e varie Associazioni per diffondere l’usoefficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore egli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato eper promuovere buone pratiche.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la PubblicaAmministrazione e varie Associazioni per diffondere l’usoefficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore egli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato eper promuovere buone pratiche.
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20 novembre
Sessione IVInvestire nell’efficienza energetica
Perché formazione e certificazione?
Introduzione
Direttiva 2002/91/CE
Mancanza linee guida
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Direttiva 2006/32/CE
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Secondo la Legge 10/91, art.30 (abrogato con l’art.6 del D.Lgs. 192/05):
L’attestato di Certificazione deve essere portato aconoscenza dell’acquirente o del locatario in fase diCOMPRAVENDITA o LOCAZIONE
Il proprietario o il locatario può richiedere l’attestato
Ante Direttiva 2002/91/CE: la Legge 10/91
Introduzione
Direttiva 2002/91/CE
Mancanza linee guida
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Direttiva 2006/32/CE
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Il proprietario o il locatario può richiedere l’attestatodi Certificazione al Comune ove è ubicato l’edificio.
Le spese relative alla Certificazione sono a caricodel soggetto che ne fa richiesta.
L’attestato dura 5 anni.
Purtroppo ciò che doveva essere fatto entro 90 gg. con l’emanazione diun decreto attuativo che definisse le modalità con cui operare nonvenne mai fatto
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Formazione
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Obiettivo della Direttiva: la promozione del miglioramento dellaprestazione energetica degli edifici nella Comunità tenendoconto delle condizioni climatiche locali; miglioramento dellatrasparenza del mercato immobiliare.
A tal fine, si ha definizione di: migliori livelli prestazionali,tenendo conto del rapporto costo/benefici, che favoriscano losviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energeticanell’edilizia. La direttiva prevede l’adozione da parte di ogni
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendi mento energetico nell’edilizia
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nell’edilizia. La direttiva prevede l’adozione da parte di ogniStato membro di:
Una metodologia per il calcolo integrato dell’energia del sistemaedificio/impianto (art. 3);
L’applicazione dei requisiti minimi in materia di rendimento energeticoper gli edifici di nuova costruzione e per quelli di grande metraturasottoposti a importanti ristrutturazioni (artt. 4-5-6);
La certificazione energetica degli edifici (art. 7);
L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento e laverifica del loro rendimento con potenza frigorifera > 12 kW (artt.8-9).
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La certificazione energetica degli edifici secondo la Direttiva:
L’attestato di certificazione energetica è sicuramente unostrumento che consente al proprietario di fare unacorretta valutazione “costo/qualità energetica”,dell’edificio o immobile che sta acquistando, nuovo odusato che sia.
L’attestato di Certificazione deve essere messo adisposizione del proprietario o del futuro acquirente in
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendi mento energetico nell’edilizia
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Direttiva 2006/32/CE
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disposizione del proprietario o del futuro acquirente infase di COSTRUZIONE, COMPRAVENDITA oLOCAZIONE.
L’attestato di Certificazione deve consentire aiconsumatori di valutare e raffrontare il rendimentoenergetico dell’edificio.
L’attestato è corredato da raccomandazioni per ilmiglioramento del rendimento energetico in termini dicosti-benefici.
L’attestato dura 10 anni.
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Danimarca e AustriaPolonia e Olanda
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendi mento energetico nell’edilizia
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Germania e Francia (Lione)
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Direttiva 2002/91/CEart. 10
Esperti indipendenti
“Gli Stati membri si assicurano che la certificazione el’elaborazione delle raccomandazioni che la
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendi mento energetico nell’edilizia
Introduzione
Direttiva 2002/91/CE
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Direttiva 2006/32/CE
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l’elaborazione delle raccomandazioni che lacorredano, nonchè l’ispezione delle caldaie e deisistemi di condizionamento d’aria venganoeffettuate in maniera indipendente da espertiqualificati e/o riconosciuti, qualora operino comeimprenditori individuali o impiegati di enti pubblici odi organismi privati “
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Domanda 17 – La direttivaeuropea sulla certificazioneenergetica degli edifici(2002/91/EC) prescrive che lacertificazione sia fatta da espertiindipendenti accreditati. Ne è aconoscenza?
Indagine FIRE: P.A. e aziende
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Domanda 17 bis - La direttivaindividua la figura di unesperto terzo per talecertificazione; ritiene che lacosa possa interessare laSua azienda/ente?
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Legge regionale n°39/03 “norme per il risparmio energetico negliedifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti eclimalteranti”:
Recepita dai Comuni entro un anno dalla sua data diemanazioneLa legge si prefigge di ridurre i consumi e migliorarel’efficienza del parco edilizio lombardo di prossimacostruzione e ristrutturazione.
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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Sotto quest’ottica nasce il Regolamento Edilizio del Comune diCarugate che fissa:
Nuove regole per l’involucroL’aspetto economicoSchema standard di certificazione energetica
Il Regolamento Edilizio introduce tre criteri noti da tempo mascarsamente applicati:
il risparmio energeticol’utilizzo di fonti di energia rinnovabilil’impiego di tecnologie bioclimatiche.
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Fabbisogno di calore espresso inkWh/m2anno: indica il calore daimmettere nell’ambiente permantenere le condizioni ditemperatura prefissate
Esempio della targhetta energetica
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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Direttiva 2002/91/CE
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Direttiva 2006/32/CE
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www.fire-italia.org Energia primaria degli usi termiciespressa in kWh/m2anno: indical’energia da fornire all’impianto persoddisfare il fabbisogno di calore; talevalore è strettamente legato alrendimento dell’impianto
Esempio della targhetta energeticaD. Lgs. 115/08
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Alcuni degli interventi proposti sono prescrittivi, quindi resiobbligatori (è questa la vera innovazione portata dal R.E.),altri solo suggeriti, quindi facoltativi. Tra gli obbligatori:
Diritto al sole: nelle nuove costruzioni si deve tenereconto di distanze sufficienti a garantire un correttosoleggiamento delle superfici esposte
Riduzione degli effetti del Radon: garantire unaventilazione costante su ogni lato del fabbricato
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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ventilazione costante su ogni lato del fabbricato
Impiego di dispositivi di controllo/regolazione deiconsumi negli impianti elettrici per illuminazione
Installazione di sistemi di regolazione locali per ilcontrollo della temperatura ambiente (nella stagionefredda compresa fra 18°C e 22°C)
Caldaie a condensazione: che consentono di produrrecalore con un consumo di combustibile ridotto
Collettori solari per la produzione di acqua calda
Utilizzo vetri doppi
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Tavolo Energia & Ambiente
Avviato dalla provincia diMilano in concerto con:
27 Comunidell’hinterland milanese
Il Comune di Milano
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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Il Comune di Milano
L’ARPA Lombardia
Il politecnico di Milano
Il CTI
Obiettivo la creazione delleLinee Guida contenenti unaserie di norme per lariduzione dei consumi.
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Linee Guida elaborate in forma di schede (29) suddivise in 4 areetematiche:
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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Ogni scheda corrisponde ad “un articolo” da inserire all’interno delRegolamento Edilizio.
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Applicabilità
Riferimenti
legislativi e
normativiDescrizione
sintetica
Area tematicaTITOLO
In mancanza del recepimento: Regione Lombardia
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Note e osservazioni
Articolo
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Ha introdotto il sistema di Certificazione CasaClima (rilasciatadall’Ufficio Aria e Rumore dell’agenzia per l’ambiente di Bolzano)che, dopo un’analisi del bilancio energetico dell’edificio, ne individuagli aspetti positivi e negativi, e fornisce anche informazioni sullepossibilità di intervento migliorativo.
Si sistema si basa sul:
Costruire in modo sostenibile per ridurre i costi di
In mancanza del recepimento: Provincia di Bolzano
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Costruire in modo sostenibile per ridurre i costi diriscaldamento
Il Certificato CasaClima
La targhetta CasaClima
Presupposti per il conferimento della targhetta
Gara per la migliore CasaClima
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Per Per il conferimento del contrassegno CasaClimapiú
devono essere soddisfatti i sei criteri:
1. Fabbisogno termico per il riscaldamento inferiore ai50 kWh/m2 all’anno
2. Nessun utilizzo di fonti energetiche di origine fossile
3. Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/o
In mancanza del recepimento: Provincia di Bolzano
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3. Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/ocontenenti fibre nocive
4. Nessun utilizzo di pavimenti, finestre e porte in PVC
5. Nessun utilizzo per gli ambienti chiusi di impregnantichimici per il legno, di colori e vernici contenentisolventi
6. Nessun utilizzo di legno tropicale
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In mancanza del recepimento: Provincia di Bolzano
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Esso rappresenta il primo verosistema di certificazione istituitoin Italia, antecedentemente alD.Lgs. 192/05, che tiene peròconto della qualità dell'involucroedilizio e non considera il tipo diimpianto termico.
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Il D.Lgs. 192/05, che recepisce la Direttiva 2002/91/CE:
Fissa più elevati livelli di isolamento termico degli edifici
Promuove l’utilizzo di impianti e apparecchiature a maggiorrendimento
Prevede una certificazione energetica obbligatoria per i nuoviedifici e per edifici oltre i 1000 m2 e volontaria in tutti gli altricasi
D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Efficienza energetica d egli edifici” e S.M.I.
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Direttiva 2006/32/CE
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casi
Razionalizza i controlli sugli impianti termici al fine di favorireuna più estesa applicazione della normativa sul territorio
Rafforza le garanzie in merito alla conformità al progetto delleopere realizzate
All’art. 6 del Decreto di parla di Certificazione energetica degliedifici: tempi e modi d’applicazione dell’obbligatorietà dellacertificazione energetica e dell’attestato di qualificazioneenergetico
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Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005:un decreto del Ministro delle attività produttive, volto apredisporre le «linee guida nazionali per la certificazioneenergetica degli edifici, prevedendo anche metodisemplificati che minimizzino gli oneri»;
Linee guida valide fino a quando ciascuna regione oprovincia autonoma non avrà emanato un proprioprovvedimento legislativo di recepimento della stessadirettiva
D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 “Efficienza energetica d egli edifici” e S.M.I.
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Direttiva 2006/32/CE
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direttiva
In tal senso alcune regioni e province autonome (Bolzano,Trento, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, EmiliaRomagna) hanno operato e stanno operando proponendociascuno un proprio sistema di certificazione
Questo sta causando confusione: sono emerse diverseinterpretazioni ed impostazioni, diversi sistemi diclassificazione degli edifici , diverse procedure operative ediverse metodologie di calcolo
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Direttiva 2006/32/CE
La Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consig liodel 5 aprile 2006 concernente “l'efficienza degli usi finalidell'energia e i servizi energetici ….”:
si prefigge non solo di promuovere l'offerta di servizi energetici ma anche di incentivarne maggiormente la domanda:
Tramite la creazione di fondi che sovvenzionino l’attuazione deiprogrammi e che promuovano lo sviluppo di un mercato dei servizienergetici.
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energetici.Nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2000 si comprendonola promozione di servizi energetici attraverso una strategiacomunitaria tra i settori prioritari di azione per migliorare l'efficienzaenergetica.La promozione del mercato dei servizi energetici può essererealizzata con una varietà di mezzi, compresi quelli non finanziari.I servizi energetici, i programmi per il miglioramento dell'efficienzaenergetica e le altre misure di miglioramento poste in essere perraggiungere gli obiettivi di risparmio energetico possono esseresostenuti e/o attuati mediante accordi volontari tra i soggettiinteressati e organi del settore pubblico designati dagli Stati membri.
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La Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consig liodel 5 aprile 2006 concernente “l'efficienza degli usi finalidell'energia e i servizi energetici ….”:
Gli Stati membri dovrebbero adottare obiettivi nazionali indicativi dipromozione dell'efficienza negli usi finali dell'energia e garantire lacrescita costante e la sostenibilità del mercato dei servizi energetici,contribuendo in tal modo all'attuazione della strategia di Lisbona.
Direttiva 2006/32/CE
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contribuendo in tal modo all'attuazione della strategia di Lisbona.
I distributori di energia , i gestori del sistema di distribuzione e lesocietà di vendita al dettaglio di energia possono migliorarel'efficienza energetica nella Comunità se i servizi energetici da essicommercializzati sono caratterizzati da un uso finale efficientedell'energia. La massimizzazione dei profitti diventa quindi semprepiù funzione della vendita di servizi energetici ad una clientela la piùampia possibile anziché funzione della vendita della massimaquantità possibile di energia al singolo cliente.
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ALLEGATO VI
Elenco di misure ammissibili di efficienza energetic a per gli appalti pubblici
Fatta salva la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, gli Stati membriassicurano che il settore pubblico rispetti almeno due degli obblighi menzionati nel seguenteelenco nel contesto del ruolo esemplare del settore pubblico di cui all’articolo 5:
a)a) obbligoobbligo didi ricorrerericorrere agliagli strumentistrumenti finanziarifinanziari perper ii risparmirisparmi energeticienergetici, compresi i contratti direndimento energetico, che prevedono un risparmio energetico misurabile e predeterminato(anche qualora le pubbliche amministrazioni abbiano esternalizzato delle competenze);
b)b) obbligoobbligo didi acquistareacquistare attrezzatureattrezzature ee veicoliveicoli sullasulla basebase didi elenchielenchi didi specifichespecifiche didi efficienzaefficienza
Direttiva 2006/32/CE
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b)b) obbligoobbligo didi acquistareacquistare attrezzatureattrezzature ee veicoliveicoli sullasulla basebase didi elenchielenchi didi specifichespecifiche didi efficienzaefficienzaenergeticaenergetica di diverse categorie di attrezzature e di veicoli. Tali elenchi dovranno essereelaborati dalle autorità o agenzie di cui all’articolo 4, paragrafo 4, avvalendosi, all’occorrenza, diun’analisi del costo minimo del ciclo di vita o di metodi comparabili per garantire un buonrapporto costo/efficacia;
c)c) obbligoobbligo didi acquistareacquistare attrezzatureattrezzature concon ridottoridotto consumoconsumo energeticoenergetico in tutte le modalità, compresala modalità stand-by, avvalendosi, all’occorrenza, di un’analisi del costo minimo del ciclo di vitao di metodi comparabili per garantire un buon rapporto costo/efficacia;
d)d) obbligoobbligo didi sostituiresostituire oo adeguareadeguare lele attrezzatureattrezzature ee ii veicoliveicoli esistentiesistenti concon lele attrezzatureattrezzature didi cuicui allealleletterelettere b)b) ee cc);
e)e) obbligoobbligo didi utilizzareutilizzare diagnosidiagnosi energeticheenergetiche e di attuare le risultanti raccomandazioni ai fini di unbuon rapporto costo/efficacia;
f)f) obbligoobbligo didi acquistareacquistare oo didi daredare inin affittoaffitto edificiedifici oo partiparti didi edificiedifici aa bassobasso consumoconsumo energeticoenergetico oobbligoobbligo didi sostituiresostituire oo adeguareadeguare edificiedifici oo partiparti didi edificiedifici acquistatiacquistati oo presipresi inin affittoaffitto, allo scopo direnderli più efficaci sotto il profilo energetico. 23
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Direttiva 2006/32/CE art. 8
Disponibilità di sistemi di qualificazione, accredi tamento e certificazione
“Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, diobiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano,
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Direttiva 2002/91/CE
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obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano,laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemiappropriati di qualificazione, accreditamento e/ocertificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosienergetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienzaenergetica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punti i)[garantire l'offerta al cliente finale e la promozione di servizienergetici competitivi sotto il profilo dei prezzi;]e ii) [garantirela disponibilità al cliente finale e la promozione di diagnosienergetiche competitive sotto il profilo dei prezzi e effettuateautonomamente e/o di misure di miglioramento dell'efficienzaenergetica,]” 24
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Indagine FIRE: P.A. e aziende
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D.Lgs.115/08, recepimento Direttiva 2006/32/CE
La Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5aprile 2006 concernente “l'efficienza degli usi finali dell'energia e iservizi energetici ….” viene recepita in Italia dal Decreto Legislativon.115 del 30 Maggio del 2008 “Attuazione della Direttiva2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finalidell’energia e i servizi energetici …. “ pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.154 del 3 Luglio del 2008.
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Esso introduce una serie di importanti novità e ricadute notevoli nelsettore dell’energia.
L’obiettivoobiettivo (Art.1, comma 1, lettere a) e b)) èè ilil miglioramentomiglioramentodell’approvvigionamentodell’approvvigionamento energeticoenergetico ee lala riduzioneriduzione delledelle emissioniemissioniclimalternaticlimalternati attraversoattraverso unauna serieserie didi misuremisure voltevolte aa promuoverepromuoverel’efficienzal’efficienza energeticaenergetica neglinegli usiusi finalifinali, eliminando le attuali barrierenormative e legislative e favorendo lo sviluppo di un mercato diservizi energetici.
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Punti salienti del D.Lgs. 115/08
Alcuni punti salienti dedicati alla P.A. possono sintetizzarsi in:
nuovonuovo ruoloruolo dell’ENEAdell’ENEA aa cuicui vieneviene assegnatoassegnato ilil compitocompito didi AgenziaAgenzia perperl’Energial’Energia, con funzioni di supporto al MSE, di monitoraggio, dirafforzamento dell’azione del Legislatore; oltre che di supportosupporto eeconsulenzaconsulenza perper lala PP..AA.;sono adottateadottate misuremisure didi armonizzazionearmonizzazione ee distribuzionedistribuzione delledelle funzionifunzionifrafra StatoStato ee RegioniRegioni relativamente all’efficienza energetica;sono previste una serie di semplificazionisemplificazioni amministrativeamministrative ededautorizzativeautorizzative nelnel settoresettore edilizioedilizio ee delledelle fontefonte rinnovabilirinnovabili;
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autorizzativeautorizzative nelnel settoresettore edilizioedilizio ee delledelle fontefonte rinnovabilirinnovabili;si assegna un ruolo importante al settore pubblico, che è chiamato adutilizzareutilizzare alal megliomeglio gligli strumentistrumenti tecnici,tecnici, economicieconomici ee finanziarifinanziari perperrealizzarerealizzare interventiinterventi didi miglioramentomiglioramento dell’efficienzadell’efficienza e per promuoverepromuovereazioniazioni sulsul territorioterritorio (e.g. effettuazione di diagnosi energetiche, ricorso acontratti di rendimento energetico, green procurement, finanziamentotramite terzi, etc);viene introdotto un fondofondo didi garanziagaranzia dada 2525 MM€€ perper interventiinterventi didi FTTFTT;vengono definiti il contrattocontratto servizioservizio energiaenergia ed il contratto servizioenergia plus introdotto dal DPR 412/93, e sisi specificaspecifica l’importanzal’importanza perper ililsettoresettore pubblicopubblico didi individuareindividuare unauna contropartecontroparte (l’energy manager dovepresente);sono definiti i critericriteri perper ii soggettisoggetti abilitatiabilitati allaalla certificazionecertificazione energeticadegli edifici.
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La società di servizi energetici (ESPCo):art. 2 comma aa) soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta diservizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'usodell'energia;
L’esperto in gestione dell’energia (EGE): art. 2 comma z) soggettoche ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie pergestire l'uso dell'energia in modo efficiente
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La società di servizi energetici (ESCo):Art. 2 comma i) persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario . Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
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Art. 16Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Per quanto concerne il tema della qualificazione dei fornitori e deiservizi energetici, con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE ea seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI,verranno definite:
una procedura di certificazionecertificazione volontariavolontaria perper lele ESCOESCO e per gli
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una procedura di certificazionecertificazione volontariavolontaria perper lele ESCOESCO e per gliespertiesperti inin gestionegestione dell'energiadell'energia (Art. 16, comma 1),una procedura di certificazionecertificazione perper ilil sistemasistema didi gestionegestioneenergiaenergia e delle diagnosidiagnosi energeticheenergetiche (Art. 16, comma 2).
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Art. 18.Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1.“… l’Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità disistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati aindividuare eventuali misure di miglioramento dell’efficienzaenergetica …”
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3.“La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalentead una diagnosi energetica … “
6. “Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, inmateria di diagnosi energetiche e certificazione energetica degliedifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e finoalla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l’allegatoIII al presente decreto legislativo. …”
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Allegato III(previsto dall’articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Relativamente ai softwaresoftware utilizzatiutilizzati perper lala certificazionecertificazione energeticaenergetica deglidegli edificiedifici, èprevisto che il CTI elabori uno strumento di riferimento e che i programmi incommercio presentino uno scostamento massimo dei risultati del 5% rispetto
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commercio presentino uno scostamento massimo dei risultati del 5% rispettoad esso.
Sono infine indicati i requisitirequisiti deidei tecnicitecnici abilitatiabilitati alal rilasciorilascio delladella certificazionecertificazioneenergeticaenergetica deglidegli edificiedifici. A tale proposito è previsto che essi siano iscrittiiscritti adad ununordineordine professionaleprofessionale ed abilitatiabilitati allaalla progettazioneprogettazione didi edificiedifici eded impiantiimpianti,ovvero individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, eabilitatiabilitati dalledalle predettepredette amministrazioniamministrazioni aa seguitoseguito didi specificispecifici corsicorsi didiformazioneformazione perper lala certificazionecertificazione energeticaenergetica deglidegli edificiedifici concon superamentosuperamento didiesamiesami finalefinale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni eprovince autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
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Indagine FIRE: energy manager
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Ritiene che una certificazione ufficiale possa rafforzare la
sua posizione?
Si 89%
No 11%
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FIRE si è attivata, partecipando in prima persona o attraversosuoi associati ai lavori degli enti di normazione, a livello italiano(UNI/CEI) ed europeo (CEN/CENELEC), e con gli organismi diaccreditamento (SINCERT) e di certificazione, e nell’ambito delprogetto Europeo EUROCONTRACT.
È allo studio da parte del gruppo di lavoro congiuntoUNI/CEI/GGE una norma nazionale che definisce i requisiti
Perché formazione e certificazione?
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UNI/CEI/GGE una norma nazionale che definisce i requisitiminimi delle società di servizi energetici , per consentirnel’accreditamento tramite verifica di conformità ai requisiti ecertificazione, in base un regolamento tecnico in sviluppo pressoSINCERT.
Tra i requisiti inclusi, allo stato attuale, nella bozza di normativavi è quello di disporre di personale “esperto in gestionedell’energia (EGE) ” qualificato e certificato.
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Per rispondere alle richieste di mercato ed alle indicazioni della direttiva2006/32/CE (articolo 8) la FIRE ha avviato un percorso volto allacertificazione volontaria delle competenze della figura del “tecnicoesperto in gestione dell’energia”.(All’art.16 del D.Lgs. 115/08: “…..con uno o più decreti del MSE èapprovata, a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI,una procedura di certificazione volontaria……..”)Il percorso, che tiene conto delle proposte di normativa europea e
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Il percorso, che tiene conto delle proposte di normativa europea enazionale in fase di esame presso CEN-CENELEC e UNI-CEI, prevede:
La definizione di una Specifica tecnica in attesa della normativa UNI in corso di elaborazione.
L’accreditamento di un’apposita struttura FIRE, il SECEM, presso il SINCERT.
L’attivazione del Registro degli EGE certificati SECEM.
L’adeguamento successivo della Specifica tecnica al momento dell’emanazione della norma UNI.
La definizione di una Specifica tecnica in attesa della normativa UNI in corso di elaborazione.
L’accreditamento di un’apposita struttura FIRE, il SECEM, presso il SINCERT.
L’attivazione del Registro degli EGE certificati SECEM.
L’adeguamento successivo della Specifica tecnica al momento dell’emanazione della norma UNI.
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La specifica tecnica definisce:
I compiti e gli organismi interessati alle funzioni dell’EGE
I requisiti minimi di accesso alla valutazione: tit olo di studio + anni esperienza
La procedura di valutazione per titoli ed esamiLe conoscenze richieste (materie di esame)
I compiti e gli organismi interessati alle funzioni dell’EGE
I requisiti minimi di accesso alla valutazione: tit olo di studio + anni esperienza
La procedura di valutazione per titoli ed esamiLe conoscenze richieste (materie di esame)
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Le conoscenze richieste (materie di esame)Le specializzazioni (industriale, civile)La durata e le modalità di rinnovoIl Registro degli esperti certificati
Le conoscenze richieste (materie di esame)Le specializzazioni (industriale, civile)La durata e le modalità di rinnovoIl Registro degli esperti certificati
SECEMSistema Europeo per la Certificazione in Energy Management
www.secem.eu
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La formazione on-lineLa parte di formazione on-line è articolata in10 moduli didattici della durata indicativa di100 ore ed offre la base delle conoscenzenecessarie per poter assimilare piùagevolmente i contenuti presentati nel corso in
Corso e-Quem blendedFormazione on-siteSi struttura in 5 giornate formative ed unesame finale per il rilascio dell’attestato disuperamento. Le tematiche affrontateriprendono con approfondimenti ed esempi icontenuti dei moduli on-line, completandolo.
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L’energy manager: la formazione
Master EFER (Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili)
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agevolmente i contenuti presentati nel corso inpresenza.
MASTER ERM (Energy Risk Management)
Il Master universitario di 2° livello incollaborazione con l’Università di MilanoBicocca, l’Università di Bergamo, l’Universitàdi Chieti-Pescara, l’Università di Roma LaSapienza e l’ENEA, volto a formare degliesperti che coniughino le conoscenzeenergetiche con quelle di gestione del rischio.
Master universitario di 2° livelloorganizzato con la Facoltà di Ingegneriadell’Università la Sapienza di Roma. LaFIRE si occupa del modulo sull’efficienzaenergetica.
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Programma corso diagnosi e studi di fattibilitàPalazzo delle Stelline, Milano - 17–18 dicembre 2009
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Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’EnergiaFederazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
Via Via AnguillareseAnguillarese, 301 , 301 –– 00123 00123 -- RomaRoma
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