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LA GESTIONE DEL SITO WEB DI ISTITUTO

PROF. GIANFRANCO D’AVERSA

Ai sensi della Direttiva del Ministero per la p.a. e l’innovazione n.8 del 26.11.2009

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1. Premessa Le linee guida emanate in applicazione della Direttiva del Ministero per la p.a. e l’innovazione n.8 del 26.11.2009, ritenendo fondamentale fissare i criteri di aggiornamento, usabilità ed accessibilità dei siti internet della p.a., differenziano - sostanzialmente - due ambiti professionali coinvolti nella realiz-zazione e gestione di un sito web: uno legato alle competenze tecnologiche, per il quale si individuano i ruoli di Responsabile dei Si-

stemi Informativi e dell’Accessibilità Informatica, il Webmaster, che gestisce ed amministra il sito web ed è responsabile dell’analisi e sviluppo delle applicazioni basate sul web, agendo da coordina-tore e supervisore delle attività di coloro che operano per il sito;

l’altro legato alle competenze editoriali, per il quale si individuano i ruoli di Redattore Web, Respon-sabile Ufficio Stampa, Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti (RPP), chia-mato a ricevere le richieste di pubblicazione, assicurarsi che gli atti da pubblicare siano conformi alla normativa vigente, procedere alla pubblicazione o all’invio degli atti per la pubblicazione con-servando il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche.

2. Caratteristiche del processo di pubblicazione I documenti devono essere in formato elettronico. Il formato deve garantire l’immodificabilità del contenuto. I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del responsabile del

procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione. Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l’accessibilità, occorre fornire le indicazioni

per l’accesso alle informazioni. I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa. L’albo online deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli

atti. Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine cronologico. La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni: L’ente che ha pubblicato l’atto. La data di pubblicazione. La scadenza. La descrizione. La lista degli allegati consultabili. 3. La pubblicità legale La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai prov-vedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pub-blicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effet-tuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

PROF. GIANFRANCO D’AVERSA ICT TEACHER | APPLE DISTINGUISHED EDUCATOR | GOOGLE CERTIFIED TEACHER 71122 FOGGIA - Via Mons. Fortunato Maria Farina, 7 Tel: +39 0881.639.545 | Fax: +39 0881.325.188 | Mob. +39 334.35.91.586 www.gianfrancodaversa.com - [email protected] - [email protected]

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4. Cosa dice l’Art.32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma car-tacea) 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informati-ci da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica am-ministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazio-ni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibili-tà per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quoti-diani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. L’art. 14, c.7, dpr 275/1999 I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito del-la decisione sul reclamo. 6. Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti Bando Determina aggiudicazione definitiva

Ogni atto dovrà contenere le seguenti informazioni: Struttura proponente Oggetto della determina a contrarre Importo aggiudicazione Aggiudicatario Eventuale base d’asta Procedura di scelta del contraente Numero offerenti che hanno partecipato alla gara Tempi Importo somme liquidate Eventuali modifiche contrattuali Decisioni di ritiro e recesso contratti

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7. La tutela della Privacy In generale, il Codice della Privacy garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di pubblicità ed informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei minori da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata. Pertanto, l’editore o chiunque operi sul web deve astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di pubblico interesse. È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: occorre astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generali-tà dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”. Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasional-mente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interes-se oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano sem-plicemente figli di personaggi pubblici. In tutti i casi è sempre necessario chiedere ed ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la di-chiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportuni-tà da parte dell'editore, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, l'editore, qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore secondo i principi e i limiti stabiliti dalla legge.

8. Invio dei file per la pubblicazione: criteri e modalità Il "Responsabile del procedimento di pubblicazione" (RPP), dopo aver raccolto gli atti ed essersi assicu-rato che il contenuto da pubblicare è conforme alle vigenti normative, invierà la documentazione all’indirizzo e-mail del Webmaster e, per conoscenza, a quello istituzionale [email protected]. I documenti provenienti dalla suite MS Office (.doc, .xls, .ppt, .pub, ecc.) o da altri applicativi, dovran-

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no essere preventivamente convertiti ed inviati in PDF, formato standard multipiattaforma; per l’invio di più documenti, dovrà essere creata ed inviata una sola cartella (.rar o .zip). Le immagini dovranno essere inviate con risoluzione pari a 72 dpi e con dimensioni non superiori ai 1000 x 1000 pixel (le foto HR provenienti da fotocamere digitali o Smartphone di ultima generazione potranno essere ridimensionate con Apps gratuite e di facile utilizzo disponibili in Google Chrome).

I video dovranno essere caricati sul canale YouTube dedicato all’Istituto dal Responsabile del procedi-mento di pubblicazione che, successivamente, provvederà a comunicare il link di collegamento al We-bmaster per il loro inserimento nel Sito di Istituto.

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WEBMASTER RESPONSABILE

GESTIONE SITO (RG)

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE (RPP)

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS)

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI (DSGA)

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE (RPP)

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP) Il "Responsabile del procedimento di pubblicazione" (RPP) è una figura introdotta dalla Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che assicura una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni online e dei pro-cessi redazionali dell'Amministrazione. Nel nostro caso i suoi compiti principali sono: ricevere le richieste di pubblicazione da parte dei docenti, assicurarsi che gli atti da pubblicare siano conformi alla normativa vigente, procedere all’invio degli atti per la pubblicazione al Webmaster (e per conoscenza al Dirigente Scolastico), conservare il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche. Webmaster - Responsabile Gestione Sito (RG) Il Webmaster cura esclusivamente l’aspetto grafico e funzionale del sito, implementa i suoi contenuti con la pubblicazione degli atti prove-nienti dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (RPP), provvedendo ad aggiornarlo periodicamente secondo le necessità. Il Webmaster non può essere ritenuto in alcun modo responsabi-le della pubblicazione di atti non rispondenti alle vigenti normative.

DIAGRAMMA DI FLUSSO