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Stefano Semplici La nuova Costituzione: non basta dire NO mondodomani.org

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Stefano Semplici

La nuova Costituzione:non basta dire NO

mondodomani.org

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© Copyright Stefano Semplici 2016per le illustrazioni: © Copyright Romina Aymino 2016

Disponibile all’indirizzo http://mondodomani.org/costituzione/

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non com-merciale – Non opere derivate 4.0 Internazionalehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.itLa licenza consente di copiare e condividere con qualsiasi mezzo questo testo, purchéesso non sia modificato, ne siano indicati gli autori, la distribuzione non avvenga perscopi commerciali e sia fornito un link alla licenza.

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Indice

5 Premessa

I. Alcune luci, troppe ombre

8 Contenimento dei costi delle istituzioni?È vero, ma si può fare (anche di più) senza scrivere una bruttaCostituzione

10 Più semplicità e trasparenza?Provare a leggere per giudicare

13 Il Senato delle istituzioni territoriali è un Senato migliore?Troppi compromessi non fanno una buona soluzione

17 Democrazia impantanata o democrazia decidente?Il bicameralismo perfetto non ha fermato un leader autorevole.E l’equilibrio dei poteri non è un optional

19 Contrappesi e garanzie più che sufficienti?Non con questa legge elettorale

22 Meno conflittualità fra Stato e Regioni?Tolta la parola, la “ concorrenza ” resta

25 Una riforma perfettibile è meglio di nessuna riforma?Una Costituzione che si cambia a colpi di maggioranza e siaggiusta cammin facendo è una Costituzione più debole

27 In conclusione...

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II. Più semplicità, più efficienza, più equità. Con un’ altrariforma è possibile

29 Cinque priorità

32 Come potrebbe essere il nuovo Senato

34 Come si potrebbero fare le leggi

36 Come si potrebbero distinguere le competenze di Stato eRegioni

40 In conclusione...

44 Appendice: la seconda parte della Costituzione potrebbeessere così?

81 In sintesi: le cose più importanti che vorrei...

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Premessa

Il Governo e il Parlamento hanno riscritto o modificato più di metàdegli articoli della seconda parte della Costituzione per raggiungereobiettivi ampiamente condivisi:

— ridurre i costi della politica;— semplificare e velocizzare il procedimento legislativo;— non avere più due rami del Parlamento che fanno le stesse cose

nello stesso modo;— dare a chi governa più potere di “ decidere” , per poi rispondere

agli elettori dei risultati ottenuti;— rafforzare gli strumenti di controllo e garanzia e offrire ai cittadi-

ni maggiori opportunità di partecipazione;— rendere meno conflittuale e più efficiente il rapporto fra lo Stato

e le Regioni.

Non è sufficiente però fare qualcosa per fare bene. E ci vuole moltaattenzione soprattutto quando quel che si cerca di realizzare è volutoda tutti e tutti hanno fallito, perché è in questo caso che è più facileguardare con indulgenza ad errori ai quali si spera di poter rimediarein seguito, a lacune e contraddizioni che, per quanto evidenti, posso-no non bastare a farci preferire di restare con l’abito vecchio piutto-sto che indossare il nuovo. Perché – si dice – ci si muove almeno “ nel-la giusta direzione” . Anche l’indulgenza, tuttavia, ha i suoi limiti.

Mi sono posto alcune domande. Ho letto il testo della leggecostituzionale approvata dal Parlamento e ho tentato di dare alcunerisposte, mettendo in ordine spunti e osservazioni intorno ai quali si

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è già sviluppata una copiosa letteratura. E ringrazio in particolare,per l’aiuto che mi ha dato in questo percorso, Paolo Carnevale: dallenostre chiacchierate ho imparato molto e mi sono rafforzato nellaconvinzione che lo sforzo di “ pensare” insieme la Costituzione, par-tendo da competenze e sensibilità diverse, è importante e ci aiuta arispettarla e difenderla. Non c’è dunque particolare originalità in quelche segue, ma solo il desiderio di mettere sul tavolo le questioni cru-ciali intorno alle quali il paese si sta, purtroppo, dividendo. Non pos-siamo lasciare solo ai professori di diritto costituzionale la responsa-bilità di una riflessione che non si accontenti di una battaglia a colpidi slogan e dobbiamo portare questo atteggiamento nelle nostre case,nei luoghi di lavoro, nei gruppi e nelle comunità ai quali appartenia-mo. Gli stessi disegni che accompagnano queste pagine, cercando disintetizzare in un’immagine e magari in un sorriso che aiuti il con-fronto alcuni dei dubbi discussi nel testo, sono nati in famiglia e rin-grazio per questo contributo mia nuora Romina. Non bastano buonipropositi e la determinazione di un leader per costruire istituzioni so-lide e giuste. La prima parte della Costituzione invita tutti i cittadini a«concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazio-nale», non ad essere semplici spettatori della politica fatta da altri. Losforzo di capire è la premessa necessaria della partecipazione.

La riforma voluta da Governo e Parlamento non mi convince,anche se vedo e comprendo le motivazioni di chi riconosce in essa iltentativo di un passo in avanti e concederà dunque, magari senzatroppo entusiasmo, il suo “ sì ” . Sui piatti della mia bilancia i limiti pe-sano di più e mi comporterò di conseguenza. Ben sapendo che findalle prime battute della campagna per il referendum sono state ri-lanciate richieste (come quella della modifica della legge elettorale) eavanzate ipotesi (è stato lo stesso Presidente del Consiglio a dichiara-re la sua disponibilità a firmare «una qualsiasi proposta di legge» cheintroduca il limite del doppio mandato per chi guida il Governo) che

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potrebbero avere un impatto significativo su alcuni dei punti affron-tati. O perfino aprire scenari del tutto imprevedibili rispetto a quellicon i quali ci confrontiamo nel mese di giugno del 2016. Ogni novità,se ci sarà, dovrà essere valutata senza pregiudizi.

Sono in ogni caso consapevole che il “ no ” , qui come in tantealtre situazioni della vita, può evitare errori ma non costruisce nulla.Per questo il testo si divide in due parti. Prima vengono le domande ele risposte sulla riforma che c’è e sarà sottoposta a referendum. Adesse seguono i segnavia di un’alternativa possibile. Sono cinque pun-ti, che, in caso di vittoria del “ no ” e grazie proprio al lavoro che è sta-to fatto e al dibattito che si è sviluppato, si potrebbero trasformare fa-cilmente in un articolato di legge, che si farebbe in tempo ad appro-vare prima della fine della legislatura. E che la stessa vittoria del “ sì ”non escluderebbe, se ci fosse comunque la volontà sincera di proce-dere verso soluzioni più “ inclusive” , almeno limitatamente alle que-stioni che corrispondono alle perplessità più diffuse sulle soluzioniadottate.

Ho infine provato ad immaginare, rimanendo ai temi all’ordi-ne del giorno, la riforma che vorrei. Non è evidentemente la “ mia ”proposta, perché questo sarebbe un atto di intollerabile quanto inuti-le presunzione. Si è trattato semplicemente di un esercizio per misu-rare la distanza fra ciò a cui darei volentieri il mio consenso e ciò sucui mi dovrò concretamente esprimere. Il resto, a partire dalla sottoli-neatura dei miei errori e delle mie ingenuità, lo lascio agli addetti ailavori.

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I. Alcune luci, troppe ombre

Contenimento dei costi delle istituzioni?È vero, ma si può fare (anche di più) senza scrivereuna brutta Costituzione

I nuovi senatori non saranno pagati. E questa novità viene continua-mente sottolineata come uno dei grandi pregi della riforma, tanto da

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essere stata inserita nel titolo della legge sulla quale gli italiani si do-vranno esprimere: il contenimento dei costi di funzionamento delleistituzioni è indicato come uno dei risultati raggiunti, insieme al su-peramento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numerodei parlamentari, alla soppressione del Consiglio nazionale dell’eco-nomia e del lavoro e alla revisione del titolo V della seconda partedella Costituzione.

Quanto vale questo risparmio? Poco più di 1 euro l’anno perogni italiano, se si considera la vera e propria “ indennità ” e immagi-nando che ai senatori che continueranno a venire a Roma non si chie-da di farlo a proprie spese. Servirà meno personale, perché i senatorisaranno solo 100 e si immagina che non avranno in fondo troppo la-voro da fare. Si ridurranno anche altre spese (comprese, progressiva-mente, quelle per il trattamento dei senatori cessati dal mandato) epotremmo così arrivare a quattro, forse perfino cinque euro l’anno.80 euro al mese in busta paga – per citare un altro tema del qualemolto si è discusso e si continua a discutere – sono una cifra impor-tante. Quella della quale stiamo parlando non può essere un argo-mento decisivo per una riforma della Costituzione, fermo restando ilconsenso di principio ad ogni sforzo per ridurre i costi della politica.

Questi costi, certamente, diminuiscono e altri risparmi potreb-bero arrivare dalla decisione di vincolare gli emolumenti di Presiden-te, componenti della Giunta regionale e consiglieri regionali a quellidei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, così come dal divietodi corrispondere rimborsi o analoghi trasferimenti monetari ai gruppipolitici dei Consigli regionali. Ma non c’era bisogno per questo dicambiare la Costituzione. Ai cittadini deve essere detto chiaramenteche gli “ stipendi ” di parlamentari e consiglieri regionali sono meno diuna briciola del totale della spesa pubblica e della montagna delletasse che pagano ogni anno e che già con la Costituzione vigente sipotrebbero ridurre. Le Costituzioni, in ogni caso, non si fanno e non

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si cambiano semplicemente per risparmiare (anche se ogni risparmioè benvenuto), ma per far funzionare meglio il sistema, rafforzare lademocrazia e salvaguardare in modo più efficace i diritti fondamen-tali.

Più semplicità e trasparenza?Provare a leggere per giudicare

Mi limito a tre esempi, tratti dal testo della legge di revisione dellaCostituzione approvato dal Parlamento.

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Il nuovo articolo 57

[… ] I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e diBolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri compo-nenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei ri-spettivi territori [… ] La durata del mandato dei senatori coincide con quel-la degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in con-formità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occa-sione del rinnovo dei medesimi organi [… ].

Non sappiamo come saranno scelti i 95 nuovi senatori (dei cento checomporrebbero l’organo) e dovrà essere una legge (della quale, conogni probabilità, non ci sarà prima del referendum neppure una boz-za) a tentare di chiarire quel che nella Costituzione è oscuro e incom-prensibile. Non sappiamo come saranno scelti i sindaci che divente-ranno senatori. Non sappiamo cosa possa significare l’espressione«con metodo proporzionale» nel caso delle molte Regioni che dovran-no eleggere due senatori, uno dei quali sindaco. Si possono accettaresimili indeterminatezze e confusioni nella Costituzione?

Il nuovo articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [… ]per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sestocomma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma[… ].

Sono solo 8 delle 76 righe che, nel testo pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale, compongono il nuovo articolo 70 della Costituzione, che neltesto attuale si ferma alle prime 9 parole. Il bicameralismo perfetto,che tutti vogliono superare, è qualcosa che tutti comprendono. Perfi-no per professori e “ professoroni ” è invece arduo capire come funzio-nerà il nuovo Senato. È vero che nel momento in cui si introduce unadifferenza di funzioni fra le due Camere le precisazioni (come quelle

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citate) e anche qualche complicazione sono inevitabili. I diversi pro-cedimenti legislativi previsti diventano però un groviglio di norme epossibilità: procedimento bicamerale come l’attuale per una serie dileggi; procedimento monocamerale incardinato presso la sola Came-ra dei deputati, con la possibilità per il Senato, su richiesta di un ter-zo dei senatori, di esaminare il testo ricevuto e proporre modifiche altesto approvato dalla Camera, che su di esse si pronuncia in via defi-nitiva; procedimento monocamerale con obbligo di esame da partedel Senato, le cui proposte di modifica approvate a maggioranza as-soluta possono essere respinte dalla Camera dei deputati solo coneguale maggioranza; procedimento monocamerale, con esame daparte del Senato previsto sempre ma in tempi più stretti (quindicigiorni dalla data di trasmissione), in materia di bilancio. Senza poidire di altre varianti significative come quella del procedimento “ adata certa ” per i provvedimenti che il Governo considera essenzialiper l’attuazione del suo programma. Se questa è semplificazione…

Dalle Disposizioni finali

[… ] Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale nonsi applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome diTrento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di in-tese con le medesime Regioni e Province autonome [… ].

Il nuovo Titolo V, al quale si riferisce questo comma, è, insieme alnuovo Senato, il cuore della riforma. Nel Titolo V sono regolati i rap-porti fra il centro (lo Stato) e la periferia (Regioni, Comuni ed altreautonomie territoriali), ma anche il modo in cui vengono garantiti aicittadini, sull’intero territorio nazionale, diritti fondamentali comel’istruzione e l’assistenza sanitaria. I cittadini sanno che su materie diquesta importanza avremo, non si sa fino a quando, due Costituzionidiverse, una per le Regioni “ normali ” e una per quelle a statuto “ spe-ciale” ? Cosa accadrà se risultassero difficili o addirittura impossibili

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da raggiungere le «intese» con queste ultime (Friuli-Venezia Giulia,Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta), che vengonoconsiderate premessa indispensabile affinché la stessa Costituzionevalga per tutti gli italiani? Questo è uno dei tanti misteri, ma certonon il meno importante, che si chiede ai cittadini di accettare comeun lieve danno collaterale di una riforma epocale. Si è deciso non so-lo di non affrontare alla radice il problema delle Regioni a statutospeciale, ma di renderle addirittura ancora più “ speciali ” .

Il Senato delle istituzioni territoriali è un Senato migliore?Troppi compromessi non fanno una buona soluzione

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Il nuovo testo costituzionale nasce da un paradosso, che diventa unasfida ambiziosa. Si prende atto del fallimento della riforma realizzatanel 2001, che aveva riequilibrato il rapporto fra lo Stato e le Regionia vantaggio delle seconde. Lo Stato torna più forte e materie impor-tanti come la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionalidell’energia e le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasportosono riportate sotto la sua competenza esclusiva. La bocciatura delleRegioni assume addirittura in alcuni articoli il carattere della diffi-denza preventiva, se non di una sorta di vera e propria sanzione mo-rale per quanto accaduto nel recente passato: il controllo sugli stipen-di di Presidenti, componenti della Giunta e consiglieri realizzato pervia costituzionale; il divieto, inserito addirittura nelle Disposizioni fi-nali, di versare «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» ai grup-pi politici presenti nei Consigli regionali. In compenso, alle istituzioniterritoriali si offre il nuovo Senato, così come veniva richiesto daquanti ritenevano da tempo che si dovesse completare in questo mo-do il disegno di espansione dell’autonomia delle Regioni. Ma lo si fanel contesto di un intervento che tale autonomia va al contrario a ri-durre in modo significativo. Insomma: meno poteri alle Regioni, maalcuni consiglieri regionali e alcuni sindaci senatori. È proprio daquesto punto di vista che il nuovo Senato appare concepito in modomaldestro, per stratificazione di compromessi anziché sulla base diuna prospettiva semplice, chiara e coerente:

— Il meccanismo di selezione dei senatori porterà con ogni probabi-lità ad una scelta basata su criteri di appartenenza politica. I se-natori della Lombardia e della Campania, per citare le due dele-gazioni che dovrebbero essere più numerose, eletti «con metodoproporzionale», rappresenteranno probabilmente i rispettivi parti-ti e si costituirà così un Senato simile alla Camera per dinamichee rapporti politici. E si parla infatti, per entrambe le Camere, diregolamenti che «garantiscono i diritti delle minoranze parlamen-

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tari», pur limitando alla sola Camera dei deputati l’obbligo di do-tarsi di uno «statuto delle opposizioni». Con buona pace dellarappresentanza dei territori. È un problema di non facile soluzio-ne, ma del quale occorre avere consapevolezza.

— Si offre la ribalta nazionale ad una classe politica – quella regio-nale – che appare a torto o a ragione tra le più segnate da episodidi corruzione e scandali di vario tipo, dotandola di immunità par-lamentare. Anche per questo motivo una scelta chiara per l’elezio-ne diretta sarebbe stata di gran lunga preferibile. La decisione diaffidare sempre ai Consigli regionali e a quelli delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano l’elezione dei sindaci-senatori,di per sé discutibile, produrrà cortocircuiti operativi che a moltiappaiono pressoché insormontabili. C’è infine l’evidente incon-gruenza della presenza, in un Senato rappresentativo delle istitu-zioni territoriali, dei senatori nominati dal Capo dello Stato peraver «illustrato la Patria» (e non le loro Regioni) con «altissimimeriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Cosac’entra?

— La funzione legislativa è assegnata ordinariamente alla Cameradei deputati, salvo che per alcune materie. Restano vincolate alleprocedure del bicameralismo perfetto anche le leggi di revisionedella Costituzione, per le quali si ritiene dunque di poter affidareun sostanziale potere di veto ad una assemblea i cui membri, co-me si dichiara esplicitamente, non sono più rappresentanti dellaNazione. E questo appare particolarmente grave. In compenso, inquesto ambito non sono incluse le leggi relative alla clausola disupremazia con la quale lo Stato, su proposta del Governo, puòintervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusivaquando lo richieda «la tutela dell’unità giuridica o economica del-la Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». Nel casoforse più importante per la garanzia dell’autonomia regionale il

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Senato non ha una parola pari a quella della Camera, anche se ècomunque una parola più forte di quella prevista per le altre leggi.

— Il nuovo articolo 70, banco di prova della parola d’ordine dellasemplificazione, prevede come abbiamo visto un cesto ricchissimodi procedimenti legislativi diversi. La scommessa è che non ci sa-ranno «questioni di competenza» o che saranno ridotte al mini-mo. La nuova Costituzione prevede che su tali questioni decidanoi Presidenti delle Camere, «d’intesa tra loro». E se non riuscisseroa mettersi d’accordo? Non è dato sapere chi sia, in questo caso, il“ terzo ” che decide. È solo un esempio. Quanto più complesse e in-garbugliate diventano le procedure, tanto più cresce il rischio cheil bicameralismo differenziato non riesca a garantire, alla provadei fatti, tutto ciò che promette.

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Democrazia impantanata o democrazia decidente?Il bicameralismo perfetto non ha fermato un leader autorevole.E l’ equilibrio dei poteri non è un optional

Uno degli argomenti più utilizzati a sostegno della riforma è quellodella semplificazione e velocizzazione del processo decisionale: fini-sce il ping-pong delle leggi da una Camera all’altra, individuato comeuna delle cause principali dell’inefficienza e delle lentezze del nostrosistema politico-costituzionale.

Concentrando la funzione legislativa nella Camera dei deputa-ti si otterrà certamente il risultato di una maggiore rapidità del proce-dimento. Non bisogna però dimenticare che i problemi scaricati sullaCostituzione sono stati spesso problemi della politica. Anche nell’at-tuale sistema non è mancata la capacità di “ fare in fretta ” , quando lo

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si voleva davvero: la legge n. 124 del 2008 (il cosiddetto “ lodo Alfa-no ” ), per esempio, venne approvata dalle due Camere in poco più diventi giorni. Proprio l’azione del Presidente Renzi è la prova regina diquesta affermazione. Il bicameralismo perfetto non gli ha impedito direalizzare in due anni una serie di riforme davvero impressionante.La sua determinazione, il suo carisma, la sua capacità di controllo delsuo partito e dunque della maggioranza parlamentare sono l’esempiodi una garanzia di rapidità nell’azione di governo ben più efficace,verificabile e giudicabile dall’opinione pubblica delle oscure procedu-re previste per il nuovo Senato.

Si deve semmai riconoscere che la maggiore rapidità sarà assi-curata in larga misura dal premio di maggioranza che la nuova leggeelettorale (il cosiddetto Italicum) assegnerà alla forza politica cheavrà vinto le elezioni e che avrà espresso Presidente del Consiglio eGoverno. È considerando l’effetto combinato delle due riforme chemolti individuano nel riequilibrio del rapporto fra gli organi costitu-zionali il vero obiettivo di questi interventi. E nasce qui il timore cheil risultato finale possa essere il dominio del Governo sul Parlamento.Il Presidente Renzi ha dimostrato che anche senza cambiare la Costi-tuzione è possibile fare le riforme e farle in fretta, se si può contaresu un grande leader. Con la nuova Costituzione e la nuova legge elet-torale si è costretti a sperare che chi ottiene il potere sappia autolimi-tarsi, perché gli attuali limiti imposti da norme, procedure e contrap-pesi istituzionali non bastano in un quadro così profondamente muta-to. E altri sarebbero stati probabilmente necessari.

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Contrappesi e garanzie più che sufficienti?Non con questa legge elettorale

È vero che il referendum è sulla riforma della Costituzione e non sul-la legge elettorale e che la seconda può essere cambiata in qualsiasimomento con una legge ordinaria, ma è impossibile tenere separatele due cose. Il Presidente del Consiglio le ha volute non a caso insie-me, perché espressione di un’unica e coerente idea di democrazia.Parlando a Milano il 31 maggio, egli ha ribadito con parole inequivo-cabili questo legame: «Il referendum cosa dice? Dice che dobbiamoscegliere fra avere un sistema in cui chi vince governa e gli altri fan-no opposizione preparandosi a governare la volta dopo oppure se sifanno le grandi ammucchiate tutti insieme». È evidente che questacertezza riposa sull’Italicum e non sui nuovi articoli della seconda

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parte della Costituzione, che produrrebbero un effetto ben diverso sesi votasse con il proporzionale puro. Ma è lo stesso Matteo Renzi adirci che il referendum, di fatto, è sull’intero pacchetto.

Il sistema che si vuole realizzare sarebbe dunque caratterizza-to dai seguenti elementi fondamentali:

— La Camera dei deputati, che dà la fiducia al Governo e nella qua-le si concentra la funzione legislativa, sarebbe formata sulla basedi un premio di maggioranza assicurato in ogni caso al vincitore:340 deputati su 630 (circa il 54%).

— Si introduce, implicitamente, una sorta di elezione diretta delPresidente del Consiglio, poiché il premio viene dato (al primo oal secondo turno) al partito il cui leader viene automaticamentenominato dal Capo dello Stato. Non è difficile immaginare chequesto leader possa avere un ruolo decisivo nella compilazionedelle liste e in particolare nell’indicazione dei capilista, cioè di co-loro che risulteranno automaticamente eletti in ogni circoscrizio-ne e che saranno probabilmente animati da un certo spirito di fe-deltà.

— Grazie al premio di maggioranza, il percorso parlamentare di ap-provazione dei provvedimenti legislativi promossi dal Governo,con poche eccezioni, sarà sempre in discesa. E il Governo conti-nuerà a disporre di strumenti come la posizione della questionedi fiducia congiunta alla presentazione dei cosiddetti maxi-emen-damenti, sui quali la riforma poteva intervenire anziché tacere to-talmente. Resta poi intatta la possibilità che il Parlamento “ dele-ghi ” al Governo, sulla base di alcuni principi e indicazioni genera-li, la responsabilità di definire le norme destinate a regolare ma-terie anche importanti.

— L’adozione dei decreti-legge, spesso accusati di essere espressionedi “ prepotenza ” governativa nella produzione legislativa, vieneadesso sottoposta ad alcuni significativi vincoli. Ma si tratta, a

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ben vedere, di limiti già esistenti e richiamati nella giurispruden-za della Corte costituzionale. Il Governo, inoltre, potrà ottenererisultati analoghi utilizzando la corsia preferenziale riservata aiprovvedimenti che considera essenziali e il cui numero è poten-zialmente illimitato (il cosiddetto “ voto a data certa ” ).

Il Parlamento può trasformarsi, per gran parte della sua attività easpettando di sapere cosa conterrà e come verrà applicato lo «statutodelle opposizioni», nel semplice luogo di ratifica delle decisioni go-vernative? Chi non vede questo rischio o ritiene che questo sia neces-sario per rendere la nostra democrazia più moderna ed efficiente puòvotare tranquillamente “ sì ” . La prospettiva “ presidenziale” che in que-sto modo, di fatto, si introduce, è senz’altro un’opzione legittima epraticabile. Non sono pochi, tuttavia, coloro che ritengono che sareb-be di conseguenza opportuno introdurre almeno alcune delle garan-zie e contrappesi che sono tipici appunto dei sistemi presidenziali, apartire dal limite temporale alla possibilità che un potere molto gran-de resti troppo a lungo nelle stesse mani (come ho ricordato all’ini-zio, è stato proprio Matteo Renzi a dichiararsi favorevole ad una leg-ge che introduca questo principio) e da una maggiore autonomia eindipendenza dell’organo titolare del potere legislativo.

I sostenitori della riforma negano comunque il rischio di unaumento esagerato dei poteri del Governo e richiamano l’importanzadegli organi di garanzia già esistenti, a partire dal Presidente dellaRepubblica e dalla Corte costituzionale. E aggiungono il potenzia-mento degli strumenti di democrazia diretta, con l’introduzione fral’altro del referendum propositivo e di indirizzo. Sui primi, nonostan-te l’innalzamento del quorum richiesto per l’elezione del Presidentedella Repubblica, pesa comunque come un macigno il premio di mag-gioranza potenzialmente abnorme assegnato al partito che vince leelezioni. Per i secondi, con la positiva eccezione di un quorum calco-lato sul numero dei partecipanti alle ultime elezioni per la Camera

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dei Deputati e non più sul numero totale degli elettori nel caso di unarichiesta di referendum abrogativo che raggiunga le ottocentomilafirme, la nuova Costituzione si limita a indicazioni che assomiglianoa promesse più che a obblighi precisi.

Meno conflittualità fra Stato e Regioni?Tolta la parola, la “ concorrenza” resta

La riforma, come già ricordato, torna a modificare il Titolo V della se-conda parte della Costituzione, dedicato ai rapporti fra centro e peri-feria. Una correzione resa necessaria, fra l’altro, dal fatto che l’inter-vento del 2001 ha generato non pochi problemi nella definizione de-

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gli ambiti di competenza fra lo Stato e le Regioni, provocando unaforte conflittualità e molto lavoro per la Corte costituzionale.

Le soluzioni proposte per ridimensionare il problema del con-tenzioso Stato-Regioni, in un contesto caratterizzato in senso sicura-mente meno “ federalista ” e più “ centralista ” , sono due: da un lato, ilSenato rappresentativo delle Regioni, al quale viene affidata una fun-zione di intermediazione; dall’altro, l’eliminazione della competenzacosiddetta concorrente. Di cosa si tratta? Come dice il termine stesso,quella concorrente è una competenza condivisa fra lo Stato e le Re-gioni, i quali appunto concorrono nella disciplina di alcune materieappositamente individuate, occupandosi l’uno (lo Stato) dei principifondamentali e le altre (le Regioni) di tutto il resto. L’incertezza tracosa sia principio fondamentale e cosa non lo sia e quindi fra ciò chespetti fare allo Stato-legislatore e alle Regioni-legislatrici è stata al-l’origine dei continui conflitti di questi anni, con gravi ricadute sulbuon funzionamento del sistema.

Ma è vero che la competenza concorrente sparisce dal testo?No. Essa si ripresenta piuttosto sotto mentite spoglie, perché vi sonouna serie di materie – tutela della salute, politiche sociali, sicurezzaalimentare, istruzione, attività culturali e turismo, ecc. – che vengonoattribuite allo Stato, il quale però si deve limitare a dettare le «dispo-sizioni generali e comuni», lasciando che sia il legislatore regionale acompletare il lavoro. È evidente che in questo modo le occasioni dicontrasto rischiano di ripresentarsi. Certo, si dirà che è qui che entrain gioco il Senato. Ma è proprio questo il punto: questi sono tutti am-biti devoluti alla potestà legislativa “ dominante” della Camera dei de-putati e non riservati alla competenza paritaria delle due Camere. IlSenato potrà sì intervenire, ma la Camera potrà ignorare il “ consi-glio ” .

L’equivoco delle «disposizioni generali e comuni» appare poiparticolarmente grave quando in gioco ci sono diritti come l’istruzio-

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ne e l’assistenza sanitaria. Quasi ogni giorno arrivano nuove statisti-che e si moltiplicano le storie che ci parlano di un’Italia nella quale siscavano solchi sempre più profondi fra i cittadini ricchi e quelli pove-ri, ma anche fra chi ha avuto la sorte di nascere e vivere in qualcheregione del Nord anziché del Sud. Queste differenze non possono “ fa-re la differenza ” . La nuova Costituzione inserisce la responsabilitàdello Stato per le disposizioni generali e comuni per la tutela della sa-lute accanto a quella per la «determinazione dei livelli essenziali del-le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». L’obiettivo, in que-sti casi, non può mai essere quello della garanzia del minimo indi-spensabile, perché è così che si finisce per intendere il riferimento ailivelli essenziali. Deve essere quello della sostanziale parità di tratta-mento di tutti i cittadini, in modo «necessariamente unitario ed uni-forme in tutto il territorio nazionale». Sono queste le parole utilizzatein una sentenza della Corte Costituzionale del 2009 per spiegare il si-gnificato dell’articolo 33, nella prima parte della Costituzione: è perridurre le disuguaglianze e offrire a tutti le stesse opportunità che «laRepubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuolestatali per tutti gli ordini e gradi». L’unità della nazione che vale perle infrastrutture strategiche e l’ordinamento delle professioni deve va-lere, almeno come obiettivo, per scuole e ospedali. Ma questo, pur-troppo, la nuova Costituzione non lo dice.

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Una riforma perfettibile è meglio di nessuna riforma?Una Costituzione che si cambia a colpi di maggioranza e siaggiusta cammin facendo è una Costituzione più debole

A detta dei suoi stessi fautori, questa riforma è perfettibile e apre pro-blemi intorno ai quali si sono già accese le dispute interpretative de-gli addetti ai lavori. Essa tuttavia va approvata, perché non si può an-dare incontro ad un ennesimo stop di quel processo di ammoderna-mento delle istituzioni che stiamo aspettando da decenni e che ri-

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schierebbe, con la vittoria del “ no ” , di essere ancora una volta e irre-sponsabilmente rinviato a data da destinarsi. C’è perfino chi parlaapertamente della necessità di votare sì “ turandosi il naso ” .

Nessuno, ovviamente, pensa che la dignità e l’efficacia di unaCostituzione dipendano dalla sua immutabilità. Le regole che essastabilisce sono pensate per una comunità che vive nella storia e chedunque si trasforma, si trova di fronte a problemi nuovi che devonoessere affrontati con strumenti diversi e più adeguati. In questa dina-mica evolutiva, è del tutto normale che proprio nello sforzo di attua-zione dei principi si possa raggiungere il limite oltre il quale l’eserci-zio di interpretazione diventa esigenza di modifica delle regole stes-se. E questo processo deve essere necessariamente pensato in unaprospettiva aperta: la disponibilità al cambiamento, in questo senso,è una forma di fedeltà alla Costituzione.

Alla Legge che proprio per questo chiamiamo fondamentale,tuttavia, noi chiediamo anche di garantire la certezza e la stabilitàdegli argini della competizione democratica in una società pluralista.Quanto più questi argini appariranno affidati al gioco imprevedibiledi maggioranze variabili, tanto più essi risulteranno fragili. E una Co-stituzione che viene cambiata continuamente, perché l’importante ècominciare e “ poi si vedrà ” , finisce per assomigliare troppo ad unalegge come tutte le altre ed è dunque una Costituzione più debole. Ilimiti che vengono riconosciuti perfino da coloro che hanno voluto evotato questo testo non sono un male inevitabile, ma la prova dellacattiva qualità del lavoro di chi lo ha scritto. E non è vero che non sipaga per questo un prezzo. Oggi si prende atto dei molti errori dellariforma del 2001 e si interviene in modo pesante. Ma intanto sonopassati quindici anni.

Non è vero neppure che confusione e approssimazione si pos-sono più facilmente perdonare quando si parla dell’ordinamento edel modo di funzionamento delle istituzioni e non dei principi fonda-

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mentali: i diritti della prima parte della Costituzione rischiano di ri-dursi ad esercizio retorico se vengono sganciati dal riferimento aglistrumenti e ai poteri dai quali dipendono concretamente il loro ri-spetto, la loro protezione, la loro realizzazione. Per questo era ed èimportante fare bene adesso e lasciare che il prossimo Parlamentopossa occuparsi di altro. Se si vuole davvero, c’è ancora il tempo perfarlo. La responsabilità di chi era consapevole dei difetti e ha preferi-to andare avanti comunque non può diventare anche l’imposizione diun senso unico alla volontà dei cittadini. E chi lo ricorda non è un di-sfattista, un nemico del progresso e del bene della Nazione.

In conclusione …

Il bicameralismo perfetto era uno spreco insopportabile? Si volevanorisparmi e velocità nelle decisioni? Per raggiungere questi obiettivi siè sostituito il Senato con una assemblea della quale è davvero arduocapire come sarà eletta e come funzionerà, si è rinunciato ad affron-tare davvero il problema del rapporto fra lo Stato e le Regioni e, so-prattutto, si è rafforzato notevolmente il potere di chi governa, limi-tandosi ad alcuni ritocchi sugli strumenti di controllo e garanzia.Questa riforma, nata con le migliori intenzioni, è un’occasione perdu-ta e può rendere più difficile rimediare domani agli errori commessioggi. Ed è sbagliata nei modi, oltre che nel contenuto. Nel recentepassato abbiamo già visto riforme della Costituzione che erano solodi una risicata maggioranza e non di tutti. Non hanno prodotto buonirisultati. In questo caso abbiamo addirittura l’annuncio che il Presi-dente del Consiglio si dimetterà, se il popolo non gli darà ragione. Eil referendum sulla Costituzione si trasforma così in un referendum

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sulla sua persona. Seguono, da una parte e dall’altra, veleni e insultianziché la pazienza dell’ascolto e dei buoni argomenti. Con il risulta-to che proprio ciò che ci dovrebbe unire rischia di scavare solchi chesarà difficile colmare.

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II. Più semplicità, più efficienza, più equità.Con un ’ altra riforma è possibile

Cinque priorità

Una Costituzione che solo alcuni addetti ai lavori sono in grado dileggere, per cominciare subito ad accapigliarsi sul significato di paro-le, frasi ed articoli, non può essere una buona Costituzione. Gli stessiobiettivi che la riforma si propone (superamento del bicameralismoperfetto, un procedimento legislativo più rapido, un rapporto piùchiaro e meno conflittuale fra Stato e Regioni e naturalmente ancheuna riduzione dei costi della politica) si possono raggiungere in mo-do più semplice ed efficace. Alcune soluzioni sono già state conside-rate e rifiutate dal Governo e dalla sua maggioranza. Altre circolanoin sedi accademiche e istituzionali. Tutte, evidentemente, sono espo-ste a critiche, obiezioni tecniche, resistenze politiche. Intervenendosolo sulle parti sulle quali si è concentrata l’azione di Governo e Par-lamento, queste sono probabilmente le questioni che meritano mag-giore attenzione:

1) Le modalità di elezione dei senatori, affidate dalla riformaad un groviglio di parole confuso e incoerente. Occorre superare que-ste ambiguità e contraddizioni continuando a garantire il collega-mento con le istituzioni territoriali e non perdendo di vista l’obiettivodei risparmi, che potrebbero essere addirittura maggiori accettando

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di “ pagare” i senatori per fare questo lavoro e riducendo contestual-mente a 500 i membri della Camera dei deputati.

2) Le procedure per l’esame da parte del Senato delle leggiapprovate dalla Camera, che hanno trasformato l’articolo 70 nell’op-posto della semplificazione promessa. Gli stessi firmatari di un mani-festo importante a favore delle “ ragioni del sì ” riconoscono di fattol’esistenza del problema e rispondono così: «La questione della com-plicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poichénon appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni ca-so, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riformaprevede la prevalenza della Camera politica». Davvero non si potevafare di meglio?

3) Il ruolo degli istituti e strumenti di garanzia, decisivi nelmomento in cui si modifica il rapporto fra Parlamento e Governo avantaggio del secondo e della sua maggioranza.

4) L’ambiguità del superamento della legislazione “ concorren-te” , che rimane nell’attribuzione allo Stato delle «disposizioni genera-li e comuni» e alle Regioni di tutto il resto anche in materie delicatecome l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Non sarebbe invece necessa-rio chiarire in modo inequivocabile, almeno in questi casi, che la re-sponsabilità della Repubblica è quella di puntare a garantire a tutti icittadini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, non i livel-li essenziali (cioè minimi) dei diritti fondamentali, ma il livello più al-to possibile e comunque il livello appropriato?

5) Il nodo delle Regioni a statuto speciale. Forme e condizioniparticolari di autonomia, che sono in alcune circostanze opportune oaddirittura necessarie, anche nel rispetto degli obblighi internaziona-li, non potrebbero essere garantite applicando quanto già previstodall’art. 116 della Costituzione e senza postulare l’esistenza di Regio-ni (e conseguentemente cittadini) appunto “ speciali ” ?

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Proporre questi cinque punti non significa essere affetti da in-guaribile “ benaltrismo ” , cioè dalla smania di perfezione per la qualesi disprezza un progresso almeno parziale e si finisce per restare im-mobili al punto di partenza. È vero il contrario. Una riforma della Co-stituzione così importante fissa delle coordinate che non potranno co-munque essere cambiate subito e scelte sbagliate implicano di conse-guenza non un autentico progresso, bensì l’impossibilità di avviarloper molto altro tempo.

Lasciando che siano gli elettori a giudicare il testo votato dalParlamento, è possibile provare a scriverne un altro per gli articolidai quali dipendono le questioni che ho appena elencato. Con alcuneulteriori modifiche nella seconda parte della Costituzione si potrebbearrivare ad un testo complessivamente più chiaro e coerente. È unasorta di esercizio di educazione civica che ho svolto conservandogran parte del lavoro che è stato fatto e puntando agli stessi obiettivi.Si tratta ovviamente di un tentativo che, pur avendo la forma di unarticolato, si propone tutt’al più come un canovaccio, che potrebbeforse fornire qualche spunto a chi ha la competenza e soprattutto laresponsabilità politica richieste per riscrivere la Costituzione. Il risul-tato, fra l’altro, è stato un testo molto più breve. Se la riforma saràapprovata dagli elettori il Titolo I (Il Parlamento) e il Titolo V (Le Re-gioni, le Città metropolitane e i Comuni), che sono stati oggetto degliinterventi più importanti, si comporranno complessivamente di pocomeno di 6000 parole. Nel mio esperimento ne ho usate circa 750 inmeno. Riducendo il numero delle parole non si ha ovviamente la ga-ranzia di una Costituzione migliore. Ma anche questo può aiutare araggiungere l’obiettivo della semplificazione.

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Come potrebbe essere il nuovo Senato

L’articolo 57 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questomodo:

Il Senato della Repubblica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 59, è elet-to a suffragio universale e diretto su base regionale. Le modalità sono rego-late con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

Il Senato della Repubblica concorre all’esercizio della funzione legislativasecondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Esercita funzioni di raccor-do fra lo Stato e le istituzioni territoriali e concorre alle decisioni dirette al-la formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politichedell’Unione europea, valutandone in particolare l’impatto sui territori.Esprime pareri sull’operato del Governo e, nei casi previsti dalla legge, sullenomine di sua competenza.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni han-no compiuto i quaranta anni di età.

In ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano i senatorivengono eletti contemporaneamente al Consiglio regionale o della Provin-cia autonoma, con procedura distinta ed esclusione della possibilità di can-didarsi per entrambe le cariche. I senatori elettivi sono membri ex officio econ diritto di voto dei rispettivi Consigli e la durata del loro mandato coin-cide con quella di questi organi, dai quali non ricevono nessun tipo di emo-lumento o rimborso. Non possono ricoprire la carica di Presidente o compo-nente della Giunta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori infe-riore a due: ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne hadue.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delladisposizione del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione,

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quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interie dei più alti resti.

Questo testo:

— riduce il numero dei parlamentari e dunque i costi della politica ecollegandosi ad una riduzione anche del numero dei deputati(art. 56), oltre che dei senatori, può ridurli più di quanto abbianofatto Governo e Parlamento; le Regioni potrebbero dare un ulte-riore contributo a questo contenimento dei costi decidendo diconsiderare il numero dei senatori, membri ex officio del Consi-glio, all’interno del numero totale dei consiglieri attualmente pre-visto, che dunque non aumenterebbe, mentre diminuirebbe quel-lo dei consiglieri pagati dalle Regioni;

— garantisce la funzione di raccordo fra lo Stato e le istituzioni ter-ritoriali, ma a partire dall’idea che i senatori restano in primo luo-go parlamentari e che poteri importanti come quello di cambiarela Costituzione non possono non essere collegati alla responsabi-lità di rappresentare la Nazione;

— consente ai cittadini di scegliere i loro senatori, anziché far affon-dare questo diritto in un pantano di parole incomprensibili;

— può essere collegato ad altre modifiche che rafforzerebbero lafunzione di garanzia del Senato, che non vota più la fiducia alGoverno: l’indicazione delle leggi sulla libertà e il pluralismodell’informazione e dei mezzi di comunicazione fra quelle per lequali il procedimento legislativo resta bicamerale (art. 70); lapossibilità anche per il Senato e non solo per la Camera di dispor-re inchieste su materie di pubblico interesse (art. 82).

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Come si potrebbero fare le leggi

L’articolo 70 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questomodo:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nei se-guenti casi: leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; lalegge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficiodi deputato o di senatore; leggi che regolano i referendum previsti in Costi-tuzione; leggi sull’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di go-verno e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane ele disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge chestabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazionedell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politichedell’Unione europea e leggi di cui all’articolo 80, secondo comma; leggisull’ordinamento della comunicazione, i mezzi di informazione e l’editoria;leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela del-le minoranze linguistiche; leggi di cui all’articolo 114, terzo comma, all’arti-colo 116, terzo comma, all’articolo 117, terzo e quinto comma, all’articolo119, secondo e quarto comma, all’articolo 120, all’articolo 122, primo com-ma e all’articolo 132, secondo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, con la partecipa-zione del Senato della Repubblica nei modi di seguito precisati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediata-mente trasmesso al Senato della Repubblica, che nei trenta giorni successivipuò deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei de-putati si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all’articolo81, quarto comma, il termine entro il quale il Senato della Repubblica puòproporre modifiche alla Camera dei deputati è ridotto a quindici giorni.

Una Commissione bicamerale, composta di tre rappresentanti della Cameradei deputati e due rappresentanti del Senato della Repubblica, decide sulle

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eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettiviregolamenti.

Il Senato della Repubblica può svolgere attività conoscitive, nonché formu-lare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Questo testo:

— supera il bicameralismo perfetto, con effetti analoghi, dal puntodi vista dei tempi del procedimento legislativo, a quelli resi possi-bili dal testo di Governo e Parlamento;

— consente, rispetto a quanto previsto dalla riforma, una radicalesemplificazione del rapporto fra Camera e Senato, stabilendo allostesso tempo che uno spazio di riflessione a disposizione del se-condo per valutare le leggi votate dal primo sia la norma e nonqualcosa che, in molti casi, deve essere chiesto entro pochi giorni:uno sguardo diverso su provvedimenti importanti aiuta a ridurregli errori ed è utile, nel momento in cui il ping-pong delle leggida una Camera all’altra non è più possibile;

— si può collegare, senza imporre rallentamenti e nuovi lacci e lac-ciuoli all’azione di governo, ad altri interventi finalizzati a rende-re più incisivi gli strumenti di controllo e garanzia, come la ridu-zione a 4 anni della durata delle legislature, il rafforzamento dialcune maggioranze speciali (come quella prevista per l’elezionedel Presidente della Repubblica) e l’introduzione di meccanismiche spingano verso un consenso più ampio intorno a scelte e re-gole che devono essere “ di tutti ” (per esempio lo statuto delle op-posizioni della Camera dei deputati), una maggiore chiarezza suireferendum e le proposte di legge di iniziativa popolare (per lequali potrebbero essere fissati tempi certi per la discussione e ladeliberazione conclusiva), un limite alla permanenza della stessapersona alla guida del Governo, la previsione di una maggioranzadei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, anziché la sem-

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plice maggioranza assoluta, per l’approvazione delle leggi di revi-sione della Costituzione.

Come si potrebbero distinguere le competenze di Stato eRegioni

L’articolo 117 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questomodo:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto del-la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unioneeuropea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Statocon l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini diStati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione;b) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;c) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa lo-cale; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;d) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustiziaamministrativa;e) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; sistemavalutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bi-lanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributa-rio; perequazione delle risorse finanziarie;g) tutela e promozione della concorrenza; opere dell’ingegno; libera circola-zione delle persone e delle cose;h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezionedei deputati italiani al Parlamento europeo;

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i) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-mentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle for-me associative dei Comuni;l) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli entipubblici nazionali; norme necessarie ad assicurare su tutto il territorio na-zionale la sostanziale uniformità dei procedimenti amministrativi e della di-sciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-che;m) cittadinanza, stato civile e anagrafi;n) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastruttu-re strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazio-nale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazio-nale e internazionale;o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; com-mercio con l’estero;p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativostatistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture epiattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale;q) ordinamento delle professioni e della comunicazione; libertà e plurali-smo dell’informazione; disposizioni generali sull’editoria;r) ordinamento sportivo;s) determinazione dei livelli appropriati delle prestazioni concernenti i dirit-ti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto ilterritorio nazionale; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;t) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integra-tiva; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizionigenerali e comuni sulla formazione professionale;u) tutela della salute; sicurezza alimentare; ambiente ed eco-sistema;v) norme generali sull’istruzione, al fine di garantire una offerta formativaomogenea e la sostanziale parità di trattamento in tutto il territorio nazio-nale; ordinamento scolastico; istruzione universitaria; programmazionestrategica della ricerca scientifica e tecnologica; diritto allo studio;z) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, la tutela e la va-lorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, le attività culturali e il turi-smo.

Con leggi dello Stato, approvate da entrambe le Camere, vengono stabilitele modalità e le forme di autonomia attraverso le quali le Regioni partecipa-

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no alla realizzazione delle politiche attive del lavoro, programmano e orga-nizzano l’assistenza sanitaria, partecipano alla programmazione e organiz-zazione dei servizi scolastici sul territorio e gestiscono gli strumenti del di-ritto allo studio. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può interve-nire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedala tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di:a) pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e relativadotazione infrastrutturale, nei limiti delle disposizioni generali e comunistabilite con legge dello Stato sul governo del territorio;b) programmazione e organizzazione dei servizi sociali;c) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambitoregionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;d) regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale,delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispettodegli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;e) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, attività culturalie turismo, nei limiti delle disposizioni generali e comuni stabilite con leggedello Stato;f) tutela delle minoranze linguistiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo70, comma 1;g) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione delloStato.

Nelle materie di loro competenza, nelle forme disciplinate da leggi delloStato, le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione e attua-zione degli atti dell’Unione europea e possono concludere accordi e intesecon enti territoriali interni ad altro Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispetti-ve competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare al-le Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di propria competenza le-gislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regola-mentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimentodelle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità de-gli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Questo testo:

— può essere collegato al superamento della distinzione fra Regioniordinarie e Regioni “ speciali ” , garantendo comunque il rispettodelle forme di autonomia che sono il portato della storia e di par-ticolari condizioni (art. 116), ma senza perpetuare asimmetrienon più giustificabili. Nelle Disposizioni finali del testo che saràsottoposto a referendum si ipotizza addirittura, come ho già sot-tolineato, che le disposizioni sul Titolo V non si applichino alleRegioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento eBolzano «fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di inte-se con le medesime Regioni e Province autonome». E si proseguecosì: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti spe-ciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, adesclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’artico-lo 117, terzo comma, della Costituzione nel testo vigente fino alladata di entrata in vigore della presente legge costituzionale [… ]».Perfino per i professori di diritto costituzionale è difficile capireche cosa tutto questo voglia dire;

— punta a superare, almeno in materie come l’assistenza sanitaria, ilrischio che la limitazione della competenza legislativa esclusivadello Stato alle disposizioni generali e comuni riproponga l’equi-voco della legislazione concorrente. Quando in gioco ci sono i di-ritti fondamentali il sistema delle autonomie che funziona è quel-lo che evita il contenzioso fra Stato e Regioni (perché c’è chiarez-za sulle rispettive competenze) ed evita che la sorte di nascere e

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vivere in una regione anziché in un’altra scavi fra i cittadini il sol-co di differenze inaccettabili;

— realizza indubbiamente un riequilibrio dei poteri fra Stato e Re-gioni a vantaggio del primo, ma rifiutando l’idea che le Regionisiano istituzioni tendenzialmente inaffidabili e da trattare comesorvegliati speciali. Non c’è bisogno, per esempio, di costituziona-lizzare tetti agli stipendi di Presidenti, componenti della Giunta econsiglieri, come previsto nel testo approvato dal Parlamento(art. 122). Le Regioni possono e devono darsi autonomamente ta-li limiti, pena il venir meno della legittimità e opportunità dellaloro autonomia.

Si può evidentemente fare meglio. Invito però tutti a leggere il testodi questi articoli così come è stato modificato da Governo e Parla-mento (per quanto riguarda il Senato, il nuovo articolo 57 va vistoinsieme al nuovo articolo 55), applicando i tre criteri con i quali Vi-truvio suggeriva di valutare ogni edificio: la solidità, l’utilità e la bel-lezza, che in questo caso corrispondono alla previsione che non citroveremo costretti troppo presto a riformare ancora una volta la ri-forma per porre rimedio ai suoi limiti, al funzionamento quanto piùsemplice ed efficace delle istituzioni e ad una scrittura degna, per sti-le e chiarezza, di una Costituzione. E poi a decidere se valga o no lapena di provare a scrivere insieme qualcosa di diverso.

In conclusione …

Il referendum sulla riforma della Costituzione voluta dal Governo eapprovata dal Parlamento rischia di trasformarsi in uno squarcio pro-

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fondo, in un conflitto che produrrà l’effetto opposto a quello che sichiede appunto alle Costituzioni: unire i cittadini intorno ai principifondamentali della comunità politica alla quale appartengono. Dueposizioni appaiono francamente non condivisibili. Da una parte quel-la di chi, per criticare il nuovo testo, parla di un vero e proprio atten-tato alla democrazia, usando un vocabolario e toni che dovrebberoessere riservati a ben altre situazioni (anche se è chiaro che si stannoconfrontando idee diverse di partecipazione, rappresentanza, rappor-to fra i poteri). Dall’altra l’atteggiamento, perfettamente simmetricoal primo, di quanti caricano la riforma e conseguentemente il referen-dum di un significato epocale, come se questo fosse il cambiamentocon il quale sta o cade la possibilità per gli italiani di tornare a guar-dare al futuro con fiducia, per i giovani di trovare lavoro, per i malatidi ricevere l’assistenza della quale hanno bisogno. Chi si oppone, diconseguenza, viene liquidato come un nostalgico difensore di paludie inciuci, che non vuole e non fa il bene del paese e rischia di farlosprofondare nell’instabilità e in una crisi senza vie d’uscita. Se questesono le premesse, sarà molto difficile, dopo il referendum, riavvicina-re vincitori e vinti.

Io vedo le cose in una prospettiva diversa. Non ritengo che inquesta riforma sia tutto da buttare o, viceversa, che sia sufficiente ap-plicarla così com’è per rendere le nostre istituzioni moderne, efficien-ti e giuste. Considero senz’altro superato il bicameralismo perfetto,ma non mi illudo che l’Italia e la sua economia torneranno a correresolo perché il Governo riceverà la fiducia unicamente dalla Cameradei deputati. Molti di coloro (temo pochissimi) che hanno già fatto lafatica di leggere il testo della riforma anziché limitarsi a seguire slo-gan ad effetto vogliono in realtà le stesse cose: un Parlamento piùsnello; un procedimento legislativo più rapido ed efficiente, con unachiara definizione dei ruoli di chi governa e di chi fa opposizione; unrapporto meno conflittuale fra Stato e Regioni, con più servizi e più

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diritti per tutti i cittadini. Alcuni ritengono che i limiti evidenti del te-sto, riconosciuti perfino da chi l’ha scritto, non siano sufficienti a giu-stificare, ancora una volta, il ritorno alla casella di partenza nell’infi-nito gioco dell’oca delle riforme. Altri – e io sono fra questi – sono in-vece arrivati alla conclusione che tali limiti sono troppi e troppo im-portanti (soprattutto se letti insieme agli effetti della nuova leggeelettorale) perché si possa dire “ sì ” e che proprio la bocciatura di que-sta riforma potrebbe aiutare il paese ad avere finalmente una Costitu-zione migliore. Questa divaricazione non può che generare un dibat-tito anche vivace, ma non deve diventare l’innesco di una guerra direligione.

È davvero impossibile utilizzare i mesi che abbiamo davantinon solo per spiegare le ragioni del proprio voto ma anche per co-struire “ dal basso ” una soluzione più condivisa? Il Parlamento non èriuscito a farlo e questa è un’ulteriore e grave responsabilità di tuttele forze politiche. Perché non ci provano i cittadini? Si arriverebbecomunque a dire “ sì ” o “ no ” in un clima di maggiore rispetto. Stiamoparlando della Costituzione e dunque questo è già un risultato chemerita uno sforzo sincero.

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Appendice: la seconda parte della Costituzionepotrebbe essere così?

Testo risultante dalla legge di riformache sarà sottoposta a referendum (laCostituzione come sarà se vincerannoi “ sì ” ).

E se invece fosse così?

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1-12Restano identici al testo vigente.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1-12Identici.

PARTE I. DIRITTI E DOVERI DEI CIT-TADINI

Art. 13-54Cambia solo il terzo comma dell’art. 48:non è più prevista la circoscrizione Este-ro per l’elezione del Senato della Repub-blica.

PARTE I. DIRITTI E DOVERI DEI CIT-TADINI

Art. 13-54Oltre al terzo comma dell'art. 48, vienemodificato l'art. 51. Il secondo periododel primo comma è sostituito dal seguen-te: «La Repubblica promuove con apposi-ti provvedimenti le pari opportunità e leleggi elettorali promuovono l'equilibrionella rappresentanza tra donne e uomi-ni».

PARTE II. ORDINAMENTO DELLA RE-PUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55Il Parlamento si compone della Camera

PARTE II. ORDINAMENTO DELLA RE-PUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55Il Parlamento si compone della Camera

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dei deputati e del Senato della Repubbli-ca.Le leggi che stabiliscono le modalità dielezione delle Camere promuovonol’equilibrio tra donne e uomini nella rap-presentanza.Ciascun membro della Camera dei depu-tati rappresenta la Nazione.La Camera dei deputati è titolare delrapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico,la funzione legislativa e quella di con-trollo dell’operato del Governo.Il Senato della Repubblica rappresenta leistituzioni territoriali ed esercita funzionidi raccordo tra lo Stato e gli altri enti co-stitutivi della Repubblica. Concorre al-l’esercizio della funzione legislativa neicasi e secondo le modalità stabiliti dallaCostituzione, nonché all’esercizio dellefunzioni di raccordo tra lo Stato, gli altrienti costitutivi della Repubblica e l’Unio-ne europea. Partecipa alle decisioni di-rette alla formazione e all’attuazione de-gli atti normativi e delle politiche del-l’Unione europea. Valuta le politichepubbliche e l’attività delle pubbliche am-ministrazioni e verifica l’impatto dellepolitiche dell’Unione europea sui territo-ri. Concorre ad esprimere pareri sullenomine di competenza del Governo neicasi previsti dalla legge e a verificare l’at-tuazione delle leggi dello Stato.Il Parlamento si riunisce in seduta comu-ne dei membri delle due Camere nei solicasi stabiliti dalla Costituzione.

dei deputati e del Senato della Repubbli-ca.Il Parlamento si riunisce in seduta comu-ne nei soli casi stabiliti dalla Costituzio-ne.

Art. 56La Camera dei deputati è eletta a suffra-gio universale e diretto.Il numero dei deputati è di seicentotren-ta, dodici dei quali eletti nella circoscri-zione Estero.Sono eleggibili a deputati tutti gli eletto-

Art. 56La Camera dei deputati è eletta a suffra-gio universale e diretto.La Camera dei deputati è titolare delrapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico,la funzione legislativa e quella di con-

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ri che nel giorno delle elezioni hannocompiuto i venticinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscri-zioni, fatto salvo il numero dei seggi as-segnati alla circoscrizione Estero, si effet-tua dividendo il numero degli abitantidella Repubblica, quale risulta dall’ulti-mo censimento generale della popolazio-ne, per seicentodiciotto e distribuendo iseggi in proporzione alla popolazione diogni circoscrizione, sulla base dei quo-zienti interi e dei più alti resti.

trollo dell’operato del Governo.Il numero dei deputati è di cinquecento,dodici dei quali eletti nella circoscrizioneEstero.Sono eleggibili a deputati tutti gli eletto-ri che nel giorno delle elezioni hannocompiuto i venticinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscri-zioni, fatto salvo il numero dei seggi as-segnati alla circoscrizione Estero, si effet-tua dividendo il numero degli abitantidella Repubblica, quale risulta dall’ulti-mo censimento generale della popolazio-ne, per quattrocentoottantotto e distri-buendo i seggi in proporzione alla popo-lazione di ogni circoscrizione, sulla basedei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57Il Senato della Repubblica è compostoda novantacinque senatori rappresentati-vi delle istituzioni territoriali e da cinquesenatori che possono essere nominati dalPresidente della Repubblica.I Consigli regionali e i Consigli delle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoeleggono, con metodo proporzionale, isenatori tra i propri componenti e, nellamisura di uno per ciascuno, tra i sindacidei Comuni dei rispettivi territori.Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a due; ciascuna del-le Province autonome di Trento e di Bol-zano ne ha due.La ripartizione dei seggi tra le Regioni sieffettua, previa applicazione delle dispo-sizioni del precedente comma, in propor-zione alla loro popolazione, quale risultadall’ultimo censimento generale, sullabase dei quozienti interi e dei più alti re-sti.La durata del mandato dei senatori coin-cide con quella degli organi delle istitu-zioni territoriali dai quali sono stati elet-

Art. 57Il Senato della Repubblica, fatto salvoquanto previsto all’articolo 59, è eletto asuffragio universale e diretto su base re-gionale. Le modalità sono regolate conlegge dello Stato, ai sensi dell’articolo70, primo comma.Il Senato della Repubblica concorreall’esercizio della funzione legislativa se-condo le modalità stabilite dalla Costitu-zione. Esercita funzioni di raccordo fralo Stato e le istituzioni territoriali e con-corre alle decisioni dirette alla formazio-ne e all’attuazione degli atti normativi edelle politiche dell’Unione europea, valu-tandone in particolare l’impatto sui terri-tori. Esprime pareri sull’operato del Go-verno e, nei casi previsti dalla legge, sul-le nomine di sua competenza.Il numero dei senatori elettivi è di cento.Sono eleggibili a senatori tutti gli elettoriche nel giorno delle elezioni hanno com-piuto i quaranta anni di età.In ogni Regione e nelle Province autono-me di Trento e Bolzano i senatori vengo-no eletti contemporaneamente al Consi-

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ti, in conformità alle scelte espresse daglielettori per i candidati consiglieri in oc-casione del rinnovo dei medesimi organi,secondo le modalità stabilite dalla leggedi cui al sesto comma.Con legge approvata da entrambe le Ca-mere sono regolate le modalità di attri-buzione dei seggi e di elezione dei mem-bri del Senato della Repubblica tra i con-siglieri e i sindaci, nonché quelle per laloro sostituzione, in caso di cessazionedalla carica elettiva regionale o locale. Iseggi sono attribuiti in ragione dei votiespressi e della composizione di ciascunConsiglio.

glio regionale o della Provincia autono-ma, con procedura distinta ed esclusionedella possibilità di candidarsi per en-trambe le cariche. I senatori elettivi sonomembri ex officio e con diritto di voto deirispettivi Consigli e la durata del loromandato coincide con quella di questiorgani, dai quali non ricevono nessun ti-po di emolumento o rimborso. Non pos-sono ricoprire la carica di Presidente ocomponente della Giunta. Nessuna Re-gione può avere un numero di senatoriinferiore a due: ciascuna delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano ne hadue.La ripartizione dei seggi tra le Regioni sieffettua, previa applicazione della dispo-sizione del precedente comma, in pro-porzione alla loro popolazione, quale ri-sulta dall’ultimo censimento generale,sulla base dei quozienti interi e dei piùalti resti.

Art. 58Abrogato.

Art. 58Abrogato.

Art. 59È senatore di diritto e a vita, salvo rinun-zia, chi è stato Presidente della Repubbli-ca.Il Presidente della Repubblica può nomi-nare senatori cittadini che hanno illu-strato la Patria per altissimi meriti nelcampo sociale, scientifico, artistico e let-terario. Tali senatori durano in caricasette anni e non possono essere nuova-mente nominati.

Art. 59È senatore di diritto e a vita, salvo rinun-zia, chi è stato Presidente della Repubbli-ca.Il Presidente della Repubblica può nomi-nare senatori a vita cinque cittadini chehanno illustrato la Patria per altissimimeriti nel campo sociale, scientifico, arti-stico e letterario.

Art. 60La Camera dei deputati è eletta per cin-que anni.La durata della Camera dei deputati nonpuò essere prorogata se non per legge esoltanto in caso di guerra.

Art. 60La Camera dei deputati è eletta per quat-tro anni.La sua durata non può essere prorogatase non per legge e soltanto in caso diguerra.

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Art. 61L’elezione della nuova Camera dei depu-tati ha luogo entro settanta giorni dallafine della precedente. La prima riunioneha luogo non oltre il ventesimo giornodall’elezione.Finché non sia riunita la nuova Cameradei deputati sono prorogati i poteri dellaprecedente.

Art. 61L’elezione della nuova Camera dei depu-tati ha luogo entro settanta giorni dallafine della precedente. La prima riunioneha luogo non oltre il ventesimo giornodall’elezione.Finché non sia riunita la nuova Camerasono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62Le Camere si riuniscono di diritto il pri-mo giorno non festivo di febbraio e di ot-tobre.Ciascuna Camera può essere convocatain via straordinaria per iniziativa del suoPresidente o del Presidente della Repub-blica o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 62Ciascuna Camera può essere convocatain via straordinaria per iniziativa del suoPresidente o del Presidente della Repub-blica o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 63Ciascuna Camera elegge fra i suoi com-ponenti il Presidente e l’Ufficio di presi-denza.Il regolamento stabilisce in quali casil’elezione o la nomina alle cariche negliorgani del Senato della Repubblica pos-sono essere limitate in ragione dell’eser-cizio di funzioni di governo regionali olocali.Quando il Parlamento si riunisce in sedu-ta comune, il Presidente e l’Ufficio dipresidenza sono quelli della Camera deideputati.

Art. 63Ciascuna Camera elegge fra i suoi com-ponenti il Presidente e l’Ufficio di presi-denza.Quando il Parlamento si riunisce in sedu-ta comune, il Presidente e l’Ufficio dipresidenza sono quelli della Camera deideputati.

Art. 64Ciascuna Camera adotta il proprio rego-lamento a maggioranza assoluta dei suoicomponenti.I regolamenti delle Camere garantisconoi diritti delle minoranze parlamentari. Ilregolamento della Camera dei deputatidisciplina lo statuto delle opposizioni.Le sedute sono pubbliche: tuttavia cia-scuna delle due Camere e il Parlamento

Art. 64Ciascuna Camera adotta il proprio rego-lamento a maggioranza assoluta dei suoicomponenti.Del regolamento della Camera dei depu-tati fa parte lo statuto delle opposizioni,che può essere sottoposto a giudizio dilegittimità da parte della Corte costitu-zionale, su ricorso motivato presentatoda almeno un quarto dei componenti

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a Camere riunite possono deliberare diadunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Camera edel Parlamento non sono valide se non èpresente la maggioranza dei loro compo-nenti, e se non sono adottate a maggio-ranza dei presenti, salvo che la Costitu-zione prescriva una maggioranza specia-le.I membri del Governo hanno diritto, e serichiesti obbligo, di assistere alle sedutedelle Camere. Devono essere sentiti ognivolta che lo richiedono.I membri del Parlamento hanno il doveredi partecipare alle sedute dell’Assembleae ai lavori delle Commissioni.

della Camera, quando sia stato approva-to con una maggioranza inferiore ai trequinti.Le sedute sono pubbliche: tuttavia cia-scuna delle due Camere e il Parlamentoa Camere riunite possono deliberare diadunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Camera edel Parlamento non sono valide se non èpresente la maggioranza dei loro compo-nenti e se non sono adottate a maggio-ranza dei presenti, salvo che la Costitu-zione prescriva una maggioranza specia-le.I membri del Governo, anche se non fan-no parte delle Camere, hanno diritto, ese richiesti obbligo, di assistere alle sedu-te. Devono essere sentiti ogni volta chelo richiedono.

Art. 65La legge determina i casi di ineleggibilitàe di incompatibilità con l’ufficio di depu-tato o di senatore.Nessuno può appartenere contempora-neamente alle due Camere.

Art. 65La legge determina i casi di ineleggibilitàe di incompatibilità con l’ufficio di depu-tato o di senatore.Nessuno può appartenere contempora-neamente alle due Camere o ad una del-le due Camere e al Parlamento europeo.

Art. 66Ciascuna Camera giudica dei titoli diammissione dei suoi componenti e dellecause sopraggiunte di ineleggibilità e diincompatibilità.Il Senato della Repubblica prende attodella cessazione dalla carica elettiva re-gionale o locale e della conseguente de-cadenza da senatore.

Art. 66Ciascuna Camera giudica dei titoli diammissione dei suoi componenti e dellecause sopraggiunte di ineleggibilità e diincompatibilità.

Art. 67I membri del Parlamento esercitano leloro funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 67Ogni membro del Parlamento rappresen-ta la Nazione ed esercita le sue funzionisenza vincolo di mandato.

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Art. 68I membri del Parlamento non possonoessere chiamati a rispondere delle opi-nioni espresse e dei voti dati nell’eserci-zio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera allaquale appartiene, nessun membro delParlamento può essere sottoposto a per-quisizione personale o domiciliare, népuò essere arrestato o altrimenti privatodella libertà personale, o mantenuto indetenzione, salvo che in esecuzione diuna sentenza irrevocabile di condanna,ovvero se sia colto nell’atto di commette-re un delitto per il quale è previsto l’arre-sto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta persottoporre i membri del Parlamento adintercettazioni, in qualsiasi forma, diconversazioni o comunicazioni e a se-questro di corrispondenza.

Art. 68I membri del Parlamento non possonoessere chiamati a rispondere delle opi-nioni espresse e dei voti dati nell’eserci-zio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera allaquale appartiene, nessun membro delParlamento può essere sottoposto a per-quisizione personale o domiciliare, népuò essere arrestato o altrimenti privatodella libertà personale, o mantenuto indetenzione, salvo che in esecuzione diuna sentenza irrevocabile di condanna,ovvero se sia colto nell’atto di commette-re un delitto per il quale è previsto l’arre-sto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta persottoporre i membri del Parlamento adintercettazioni, in qualsiasi forma, diconversazioni o comunicazioni e a se-questro di corrispondenza.

Art. 69I membri della Camera dei deputati rice-vono un’indennità stabilita dalla legge.

Art. 69I membri del Parlamento ricevono un’in-dennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70La funzione legislativa è esercitata collet-tivamente dalle due Camere per le leggidi revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali, e soltanto per le leg-gi di attuazione delle disposizioni costi-tuzionali concernenti la tutela delle mi-noranze linguistiche, i referendum popo-lari, le altre forme di consultazione dicui all’articolo 71, per le leggi che deter-minano l’ordinamento, la legislazioneelettorale, gli organi di governo, le fun-zioni fondamentali dei Comuni e delleCittà metropolitane e le disposizioni diprincipio sulle forme associative dei Co-muni, per la legge che stabilisce le nor-

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70La funzione legislativa è esercitata collet-tivamente dalle due Camere nei seguenticasi: leggi di revisione della Costituzionee altre leggi costituzionali; leggi elettora-li della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica; la legge che determinai casi di ineleggibilità e di incompatibi-lità con l’ufficio di deputato o di senato-re; leggi che regolano i referendum previ-sti in Costituzione; leggi sull’ordinamen-to, la legislazione elettorale, gli organi digoverno e le funzioni fondamentali deiComuni e delle Città metropolitane e ledisposizioni di principio sulle forme as-sociative dei Comuni; la legge che stabi-

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me generali, le forme e i termini dellapartecipazione dell’Italia alla formazionee all’attuazione della normativa e dellepolitiche dell’Unione europea, per quellache determina i casi di ineleggibilità e diincompatibilità con l’ufficio di senatoredi cui all’articolo 65, primo comma, eper le leggi di cui agli articoli 57, sestocomma, 80, secondo periodo, 114, terzocomma, 116, terzo comma, 117, quintoe nono comma, 119, sesto comma, 120,secondo comma, 122, primo comma, e132, secondo comma. Le stesse leggi,ciascuna con oggetto proprio, possonoessere abrogate, modificate o derogatesolo in forma espressa e da leggi appro-vate a norma del presente comma.Le altre leggi sono approvate dalla Ca-mera dei deputati.Ogni disegno di legge approvato dallaCamera dei deputati è immediatamentetrasmesso al Senato della Repubblicache, entro dieci giorni, su richiesta di unterzo dei suoi componenti, può disporredi esaminarlo. Nei trenta giorni successi-vi il Senato della Repubblica può delibe-rare proposte di modificazione del testo,sulle quali la Camera dei deputati si pro-nuncia in via definitiva. Qualora il Sena-to della Repubblica non disponga di pro-cedere all’esame o sia inutilmente decor-so il termine per deliberare, ovveroquando la Camera dei deputati si siapronunciata in via definitiva, la leggepuò essere promulgata.L’esame del Senato della Repubblica perle leggi che danno attuazione all’articolo117, quarto comma, è disposto nel ter-mine di dieci giorni dalla data di trasmis-sione. Per i medesimi disegni di legge, laCamera dei deputati può non conformar-si alle modificazioni proposte dal Senatodella Repubblica a maggioranza assoluta

lisce le norme generali, le forme e i ter-mini della partecipazione dell’Italia allaformazione e all’attuazione della norma-tiva e delle politiche dell’Unione europeae leggi di cui all’articolo 80, secondocomma; leggi sull’ordinamento della co-municazione, i mezzi di informazione el’editoria; leggi di attuazione delle dispo-sizioni costituzionali concernenti la tute-la delle minoranze linguistiche; leggi dicui all’articolo 114, terzo comma, all’arti-colo 116, terzo comma, all’articolo 117,terzo e quinto comma, all’articolo 119,secondo e quarto comma, all’articolo120, all’articolo 122, primo comma eall’articolo 132, secondo comma.Le altre leggi sono approvate dalla Ca-mera dei deputati, con la partecipazionedel Senato della Repubblica nei modi diseguito precisati.Ogni disegno di legge approvato dallaCamera dei deputati è immediatamentetrasmesso al Senato della Repubblica,che nei trenta giorni successivi può deli-berare proposte di modifica del testo,sulle quali la Camera dei deputati si pro-nuncia in via definitiva. Per i disegni dilegge di cui all’articolo 81, quarto com-ma, il termine entro il quale il Senatodella Repubblica può proporre modifichealla Camera dei deputati è ridotto aquindici giorni.Una Commissione bicamerale, compostadi tre rappresentanti della Camera deideputati e due rappresentanti del Senatodella Repubblica, decide sulle eventualiquestioni di competenza, sollevate se-condo le norme dei rispettivi regolamen-ti.Il Senato della Repubblica può svolgereattività conoscitive, nonché formulareosservazioni su atti o documenti all’esa-me della Camera dei deputati.

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dei suoi componenti, solo pronunciando-si nella votazione finale a maggioranzaassoluta dei propri componenti.I disegni di legge di cui all’articolo 81,quarto comma, approvati dalla Cameradei deputati, sono esaminati dal Senatodella Repubblica, che può deliberare pro-poste di modificazione entro quindicigiorni dalla data della trasmissione.I Presidenti delle Camere decidono, d’in-tesa tra loro, le eventuali questioni dicompetenza, sollevate secondo le normedei rispettivi regolamenti.Il Senato della Repubblica può, secondoquanto previsto dal proprio regolamen-to, svolgere attività conoscitive, nonchéformulare osservazioni su atti o docu-menti all’esame della Camera dei depu-tati.

Art. 71L’iniziativa delle leggi appartiene al Go-verno, a ciascun membro delle Camereed agli organi ed enti ai quali sia conferi-ta da legge costituzionale.Il Senato della Repubblica può, con deli-berazione adottata a maggioranza asso-luta dei suoi componenti, richiedere allaCamera dei deputati di procedere all’esa-me di un disegno di legge. In tal caso, laCamera dei deputati procede all’esame esi pronuncia entro il termine di sei mesidalla data della deliberazione del Senatodella Repubblica.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi,mediante la proposta, da parte di alme-no centocinquantamila elettori, di unprogetto redatto in articoli. La discussio-ne e la deliberazione conclusiva sulleproposte di legge di iniziativa popolaresono garantite nei tempi, nelle forme enei limiti stabiliti dai regolamenti parla-mentari.Al fine di favorire la partecipazione dei

Art. 71L’iniziativa delle leggi appartiene al Go-verno, a ciascun membro delle Camereed agli organi ed enti ai quali sia conferi-ta da legge costituzionale.Il Senato della Repubblica può, con deli-berazione adottata a maggioranza asso-luta dei suoi componenti, richiedere allaCamera dei deputati di procedere all’esa-me di un disegno di legge. In tal caso, laCamera dei deputati deve pronunciarsientro il termine di sei mesi dalla datadella deliberazione del Senato della Re-pubblica.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi,mediante la proposta, da parte di alme-no cinquantamila elettori, di un progettoredatto in articoli. La discussione e la de-liberazione conclusiva sulle proposte dilegge di iniziativa popolare sono garanti-te entro dodici mesi dalla loro presenta-zione. Tale termine è prolungato a di-ciotto mesi nel caso di proposte di revi-sione costituzionale.

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cittadini alla determinazione delle politi-che pubbliche, la legge costituzionalestabilisce condizioni ed effetti di referen-dum popolari propositivi e d’indirizzo,nonché di altre forme di consultazione,anche delle formazioni sociali. Con leggeapprovata da entrambe le Camere sonodisposte le modalità di attuazione.

Art. 72Ogni disegno di legge di cui all’articolo70, primo comma, presentato ad una Ca-mera, è, secondo le norme del suo rego-lamento, esaminato da una Commissionee poi dalla Camera stessa, che l’approvaarticolo per articolo e con votazione fina-le.Ogni altro disegno di legge è presentatoalla Camera dei deputati e, secondo lenorme del suo regolamento, esaminatoda una Commissione e poi dalla Camerastessa, che l’approva articolo per articoloe con votazione finale.I regolamenti stabiliscono procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei qualiè dichiarata l’urgenza.Possono altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione dei dise-gni di legge sono deferiti a Commissioni,anche permanenti, che, alla Camera deideputati, sono composte in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi par-lamentari. Anche in tali casi, fino al mo-mento della sua approvazione definitiva,il disegno di legge è rimesso alla Came-ra, se il Governo o un decimo dei compo-nenti della Camera o un quinto dellaCommissione richiedono che sia discussoe votato dalla Camera stessa oppure chesia sottoposto alla sua approvazione fi-nale con sole dichiarazioni di voto. I re-golamenti determinano le forme di pub-blicità dei lavori delle Commissioni.La procedura normale di esame e di ap-

Art. 72Ogni disegno di legge presentato ad unadelle due Camere nei casi di cui all’arti-colo 70, primo comma o alla Camera deideputati in tutti gli altri casi è, secondole norme del regolamento di ciascunaCamera, esaminato da una Commissionee poi dall’Assemblea, che l’approva arti-colo per articolo e con votazione finale.I regolamenti stabiliscono procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei qualiè dichiarata l’urgenza.I regolamenti possono altresì stabilire inquali casi e forme l’esame e l’approvazio-ne dei disegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti, che allaCamera dei deputati sono composte inmodo da rispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari. Anche in tali casi,fino al momento della sua approvazionedefinitiva, un decimo dei componentidella Camera o un quinto dei componen-ti della Commissione possono comunquerichiedere che il disegno di legge vengarimesso all’Assemblea. I regolamenti de-terminano le forme di pubblicità dei la-vori delle Commissioni.La procedura normale di esame e di ap-provazione è sempre adottata per i dise-gni di legge costituzionale ed in materiaelettorale, per quelli di delegazione legi-slativa, per quelli di conversione in leggedi decreti, per quelli di autorizzazione aratificare trattati internazionali e perquelli di approvazione di bilanci e con-

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provazione diretta da parte della Cameraè sempre adottata per i disegni di leggein materia costituzionale ed elettorale,per quelli di delegazione legislativa, perquelli di conversione in legge di decreti,per quelli di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali e per quelli di ap-provazione di bilanci e consuntivi.Il regolamento del Senato della Repub-blica disciplina le modalità di esame deidisegni di legge trasmessi dalla Cameradei deputati ai sensi dell’articolo 70.Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primocomma, e, in ogni caso, le leggi in mate-ria elettorale, le leggi di autorizzazionealla ratifica dei trattati internazionali e leleggi di cui agli articoli 79 e 81, sestocomma, il Governo può chiedere alla Ca-mera dei deputati di deliberare, entrocinque giorni dalla richiesta, che un dise-gno di legge indicato come essenzialeper l’attuazione del programma di gover-no sia iscritto con priorità all’ordine delgiorno e sottoposto alla pronuncia in viadefinitiva della Camera dei deputati en-tro il termine di settanta giorni dalla de-liberazione. In tali casi, i termini di cuiall’articolo 70, terzo comma, sono ridottidella metà. Il termine può essere differi-to di non oltre quindici giorni, in relazio-ne ai tempi di esame da parte della Com-missione nonché alla complessità del di-segno di legge. Il regolamento della Ca-mera dei deputati stabilisce le modalità ei limiti del procedimento, anche con rife-rimento all’omogeneità del disegno dilegge.

suntivi.Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primocomma, e, in ogni caso, le leggi in mate-ria elettorale, le leggi di autorizzazionealla ratifica dei trattati internazionali e leleggi di cui agli articoli 79 e 81, sestocomma, il Governo, non più di tre volteper ogni anno a partire dalla data delconferimento della fiducia, può chiederealla Camera dei deputati di deliberare,entro cinque giorni dalla richiesta, cheun disegno di legge indicato come essen-ziale per l’attuazione del suo programmasia iscritto con priorità all’ordine delgiorno e sottoposto alla pronuncia in viadefinitiva della Camera dei deputati en-tro settanta giorni dalla data della deli-berazione. In tali casi, i termini di cuiall’articolo 70, terzo comma, sono ridottidella metà.

Art. 73Le leggi sono promulgate dal Presidentedella Repubblica entro un mese dall’ap-provazione.Le leggi che disciplinano l’elezione deimembri della Camera dei deputati e del

Art. 73Le leggi sono promulgate dal Presidentedella Repubblica entro un mese dall’ap-provazione.Se la Camera dei deputati, a maggioran-za assoluta dei suoi componenti, ne di-

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Senato della Repubblica possono esseresottoposte, prima della loro promulga-zione, al giudizio preventivo di legitti-mità costituzionale da parte della Cortecostituzionale, su ricorso motivato pre-sentato da almeno un quarto dei compo-nenti della Camera dei deputati o da al-meno un terzo dei componenti del Sena-to della Repubblica entro dieci giornidall’approvazione della legge, prima deiquali la legge non può essere promulga-ta. La Corte costituzionale si pronunciaentro il termine di trenta giorni e, finoad allora, resta sospeso il termine per lapromulgazione della legge. In caso di di-chiarazione di illegittimità costituziona-le, la legge non può essere promulgata.Se la Camera dei deputati, a maggioran-za assoluta dei suoi componenti, ne di-chiara l’urgenza, la legge è promulgatanel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo lapromulgazione ed entrano in vigore ilquindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stessestabiliscano un termine diverso.

chiara l’urgenza, la legge è promulgatanel termine da essa stabilito.Le leggi che disciplinano l’elezione deimembri della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica possono esseresottoposte, prima della loro promulga-zione, al giudizio preventivo di legitti-mità costituzionale da parte della Cortecostituzionale, su ricorso motivato pre-sentato da almeno un quarto dei compo-nenti della Camera dei deputati o da al-meno un terzo dei componenti del Sena-to della Repubblica entro dieci giornidall’approvazione della legge, prima deiquali la legge non può essere promulga-ta. La Corte costituzionale si pronunciaentro il termine di trenta giorni e, finoad allora, resta sospeso il termine per lapromulgazione della legge. In caso di di-chiarazione di illegittimità costituziona-le, la legge non può essere promulgata.Le leggi sono pubblicate subito dopo lapromulgazione ed entrano in vigore ilquindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stessestabiliscano un termine diverso.

Art. 74Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere una nuo-va deliberazione.Qualora la richiesta riguardi la legge diconversione di un decreto adottato anorma dell’articolo 77, il termine per laconversione in legge è differito di trentagiorni.Se la legge è nuovamente approvata,questa deve essere promulgata.

Art. 74Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere una nuo-va deliberazione.Se le Camere approvano nuovamente lalegge, questa deve essere promulgata.

Art. 75È indetto referendum popolare per deli-berare l’abrogazione, totale o parziale, diuna legge o di un atto avente forza di

Art. 75È indetto referendum popolare per deli-berare l’abrogazione, totale o parziale, diuna legge o di un atto avente valore di

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legge, quando lo richiedono cinquecen-tomila elettori o cinque Consigli regiona-li.Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referen-dum tutti gli elettori.La proposta soggetta a referendum è ap-provata se ha partecipato alla votazionela maggioranza degli aventi diritto o, seavanzata da ottocentomila elettori, lamaggioranza dei votanti alle ultime ele-zioni della Camera dei deputati, e se èraggiunta la maggioranza dei voti valida-mente espressi.La legge determina le modalità di attua-zione del referendum.

legge, quando lo richiedono settecento-mila elettori o cinque Consigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e diindulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referen-dum tutti gli elettori.La proposta soggetta a referendum è ap-provata se ha partecipato alla votazionela maggioranza dei votanti alle ultimeelezioni della Camera dei deputati e se èraggiunta la maggioranza dei voti valida-mente espressi.La legge determina le modalità di attua-zione del referendum.

Art. 76L’esercizio della funzione legislativa nonpuò essere delegato al Governo se noncon determinazione di principi e criteridirettivi e soltanto per tempo limitato eper oggetti definiti.

Art. 76L’esercizio della funzione legislativa nonpuò essere delegato al Governo se noncon determinazione di principi e criteridirettivi e soltanto per tempo limitato eper oggetti definiti.

Art. 77Il Governo non può, senza delegazionedisposta con legge, emanare decreti cheabbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessitàe di urgenza, il Governo adotta, sotto lasua responsabilità, provvedimenti prov-visori con forza di legge, deve il giornostesso presentarli per la conversione allaCamera dei deputati, anche quando lafunzione legislativa è esercitata colletti-vamente dalle due Camere. La Cameradei deputati, anche se sciolta, è apposita-mente convocata e si riunisce entro cin-que giorni.I decreti perdono efficacia fin dall’inizio,se non sono convertiti in legge entro ses-

Art. 77Il Governo non può, senza delegazionedisposta con legge, emanare decreti cheabbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessitàe urgenza, il Governo adotta, sotto lasua responsabilità, provvedimenti prov-visori con forza di legge, deve il giornostesso presentarli per la conversione allaCamera dei deputati, anche quando lafunzione legislativa è esercitata colletti-vamente dalle due Camere. La Cameradei deputati, anche se sciolta, è apposita-mente convocata e si riunisce entro cin-que giorni. La trasmissione al Senatodella Repubblica del relativo disegno dilegge di conversione deve avvenire entro

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santa giorni dalla loro pubblicazione o,nei casi in cui il Presidente della Repub-blica abbia chiesto, a norma dell’articolo74, una nuova deliberazione, entro no-vanta giorni dalla loro pubblicazione. Lalegge può tuttavia regolare i rapportigiuridici sorti sulla base dei decreti nonconvertiti.Il Governo non può, mediante provvedi-menti provvisori con forza di legge: di-sciplinare le materie indicate nell’artico-lo 72, quinto comma, con esclusione, perla materia elettorale, della disciplinadell’organizzazione del procedimentoelettorale e dello svolgimento delle ele-zioni; reiterare disposizioni adottate condecreti non convertiti in legge e regolarei rapporti giuridici sorti sulla base deimedesimi; ripristinare l’efficacia di nor-me di legge o di atti aventi forza di leggeche la Corte costituzionale ha dichiaratoillegittimi per vizi non attinenti al proce-dimento.I decreti recano misure di immediata ap-plicazione e di contenuto specifico, omo-geneo e corrispondente al titolo.L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo equarto comma, dei disegni di legge diconversione dei decreti è disposto dalSenato della Repubblica entro trentagiorni dalla loro presentazione alla Ca-mera dei deputati. Le proposte di modifi-cazione possono essere deliberate entrodieci giorni dalla data di trasmissionedel disegno di legge di conversione, chedeve avvenire non oltre quaranta giornidalla presentazione.Nel corso dell’esame dei disegni di leggedi conversione dei decreti non possonoessere approvate disposizioni estraneeall’oggetto o alle finalità del decreto.

quaranta giorni dalla presentazione e ilSenato della Repubblica trasmette allaCamera dei deputati entro il terminemassimo di dieci giorni le sue eventualiproposte di modifica.I decreti perdono efficacia fin dall’inizio,se non sono convertiti in legge entro ses-santa giorni dalla loro pubblicazione o,nei casi in cui il Presidente della Repub-blica abbia chiesto, a norma dell’articolo74, una nuova deliberazione, entro no-vanta giorni dalla loro pubblicazione. Ladiscussione sul disegno di legge di con-versione si riapre in questo caso alla Ca-mera dei deputati. I tempi per l’esame daparte delle due Camere sono dimezzatirispetto a quelli previsti al comma prece-dente. La legge può regolare i rapportigiuridici sorti sulla base dei decreti nonconvertiti.Il Governo non può, mediante provvedi-menti provvisori con forza di legge: di-sciplinare le materie indicate nell’artico-lo 72, quarto comma, con esclusione, perla materia elettorale, della disciplinadell’organizzazione del procedimentoelettorale e dello svolgimento delle ele-zioni; reiterare disposizioni adottate condecreti non convertiti in legge e regolarei rapporti giuridici sorti sulla base deimedesimi; ripristinare l’efficacia di nor-me di legge o di atti aventi forza di leggeche la Corte costituzionale ha dichiaratoillegittimi per vizi non attinenti al proce-dimento.I decreti recano misure di immediata ap-plicazione e di contenuto specifico, omo-geneo e corrispondente al titolo.

Art. 78La Camera dei deputati delibera a mag-

Art. 78Le Camere deliberano lo stato di guerra

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gioranza assoluta lo stato di guerra econferisce al Governo i poteri necessari.

e conferiscono al Governo i poteri neces-sari.

Art. 79L’amnistia e l’indulto sono concessi conlegge deliberata a maggioranza dei dueterzi dei componenti della Camera deideputati, in ogni suo articolo e nella vo-tazione finale.La legge che concede l’amnistia o l’indul-to stabilisce il termine per la loro appli-cazione.In ogni caso l’amnistia e l’indulto nonpossono applicarsi ai reati commessi suc-cessivamente alla presentazione del dise-gno di legge.

Art. 79L’amnistia e l’indulto sono concessi conlegge deliberata a maggioranza dei dueterzi dei componenti della Camera deideputati, in ogni suo articolo e nella vo-tazione finale.La legge che concede l’amnistia o l’indul-to stabilisce il termine per la loro appli-cazione.In ogni caso l’amnistia e l’indulto nonpossono applicarsi ai reati commessi suc-cessivamente alla presentazione del dise-gno di legge.

Art. 80La Camera dei deputati autorizza conlegge la ratifica dei trattati internazionaliche sono di natura politica, o prevedonoarbitrati o regolamenti giudiziari, o im-portano variazioni del territorio od onerialle finanze o modificazioni di leggi. Leleggi che autorizzano la ratifica dei trat-tati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea sono approvate daentrambe le Camere.

Art. 80La Camera dei deputati autorizza conlegge la ratifica dei trattati internazionaliche sono di natura politica, o prevedonoarbitrati o regolamenti giudiziari, o im-portano variazioni del territorio od onerialle finanze o modificazioni di leggi.Le leggi che autorizzano la ratifica deitrattati relativi all’appartenenza dell’Ita-lia all’Unione europea sono approvate daentrambe le Camere.

Art. 81Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entra-te e le spese del proprio bilancio, tenen-do conto delle fasi avverse e delle fasi fa-vorevoli del ciclo economico.Il ricorso all’indebitamento è consentitosolo al fine di considerare gli effetti delciclo economico e, previa autorizzazionedella Camera dei deputati adottata amaggioranza assoluta dei suoi compo-nenti, al verificarsi di eventi eccezionali.Ogni legge che importi nuovi o maggiorioneri provvede ai mezzi per farvi fronte.La Camera dei deputati ogni anno appro-va con legge il bilancio e il rendiconto

Art. 81Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entra-te e le spese del proprio bilancio, tenen-do conto delle fasi avverse e delle fasi fa-vorevoli del ciclo economico.Il ricorso all’indebitamento è consentitosolo al fine di considerare gli effetti delciclo economico e, previa autorizzazionedella Camera dei deputati adottata amaggioranza assoluta dei suoi compo-nenti, al verificarsi di eventi eccezionali.Ogni legge che importi nuovi o maggiorioneri provvede ai mezzi per farvi fronte.La Camera dei deputati ogni anno appro-va con legge il bilancio e il rendiconto

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consuntivo presentati dal Governo.L’esercizio provvisorio del bilancio nonpuò essere concesso se non per legge eper periodi non superiori complessiva-mente a quattro mesi.Il contenuto della legge di bilancio, lenorme fondamentali e i criteri volti adassicurare l’equilibrio tra le entrate e lespese dei bilanci e la sostenibilità del de-bito del complesso delle pubbliche am-ministrazioni sono stabiliti con legge ap-provata a maggioranza assoluta dei com-ponenti della Camera dei deputati, nelrispetto dei princìpi definiti con legge co-stituzionale.

consuntivo presentati dal Governo.L’esercizio provvisorio del bilancio nonpuò essere concesso se non per legge eper periodi non superiori complessiva-mente a quattro mesi.Il contenuto della legge di bilancio, lenorme fondamentali e i criteri volti adassicurare l’equilibrio tra le entrate e lespese dei bilanci e la sostenibilità del de-bito del complesso delle pubbliche am-ministrazioni sono stabiliti con legge ap-provata a maggioranza assoluta dei com-ponenti della Camera dei deputati, nelrispetto dei princìpi definiti con legge co-stituzionale.

Art. 82La Camera dei deputati può disporre in-chieste su materie di pubblico interesse.Il Senato della Repubblica può disporreinchieste su materie di pubblico interesseconcernenti le autonomie territoriali.A tale scopo ciascuna Camera nominafra i propri componenti una Commissio-ne. Alla Camera dei deputati la Commis-sione è formata in modo da rispecchiarela proporzione dei vari gruppi. La Com-missione d’inchiesta procede alle indagi-ni e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell’autorità giudizia-ria.

Art. 82Ciascuna Camera può disporre inchiestesu materie di pubblico interesse. Sono ri-servate al Senato della Repubblica le in-chieste su materie di pubblico interesseconcernenti le autonomie territoriali.A tale scopo, ciascuna Camera nominafra i propri componenti una Commissio-ne. Alla Camera dei deputati la Commis-sione è formata in modo da rispecchiarela proporzione dei vari gruppi. La Com-missione d’inchiesta procede alle indagi-ni e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell’autorità giudizia-ria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83Il Presidente della Repubblica è elettodal Parlamento in seduta comune deisuoi membri.L’elezione del Presidente della Repubbli-ca ha luogo per scrutinio segreto a mag-gioranza di due terzi della assemblea.Dal quarto scrutinio è sufficiente la mag-gioranza dei tre quinti della assemblea.Dal settimo scrutinio è sufficiente la

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83Il Presidente della Repubblica è elettodal Parlamento in seduta comune.L’elezione del Presidente della Repubbli-ca ha luogo per scrutinio segreto a mag-gioranza di due terzi della assemblea.Dal quarto scrutinio è sufficiente la mag-gioranza dei tre quinti della assemblea.

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maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 84Può essere eletto Presidente della Repub-blica ogni cittadino che abbia compiutocinquanta anni di età e goda dei diritticivili e politici.L’ufficio di Presidente della Repubblica èincompatibile con qualsiasi altra carica.L’assegno e la dotazione del Presidentesono determinati per legge.

Art. 84Può essere eletto Presidente della Repub-blica ogni cittadino che abbia compiutocinquanta anni di età e goda dei diritticivili e politici.L’ufficio di Presidente della Repubblica èincompatibile con qualsiasi altra carica.L’assegno e la dotazione del Presidentesono determinati per legge.

Art. 85Il Presidente della Repubblica è elettoper sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine,il Presidente della Camera dei deputaticonvoca in seduta comune il Parlamento,per eleggere il nuovo Presidente dellaRepubblica. Quando il Presidente dellaCamera esercita le funzioni del Presiden-te della Repubblica nel caso in cui questinon possa adempierle, il Presidente delSenato convoca e presiede il Parlamentoin seduta comune.Se la Camera dei deputati è sciolta omanca meno di tre mesi alla sua cessa-zione, l’elezione ha luogo entro quindicigiorni dalla riunione della Camera nuo-va. Nel frattempo sono prorogati i poteridel Presidente in carica.

Art. 85Il Presidente della Repubblica è elettoper sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine,il Presidente della Camera dei deputaticonvoca in seduta comune il Parlamento,per eleggere il nuovo Presidente dellaRepubblica. Quando il Presidente dellaCamera esercita le funzioni del Presiden-te della Repubblica nel caso in cui questinon possa adempierle, il Presidente delSenato convoca e presiede il Parlamentoin seduta comune.Se la Camera dei deputati è sciolta omancano meno di tre mesi alla sua ces-sazione, l’elezione ha luogo entro quindi-ci giorni dalla riunione della nuova Ca-mera. Nel frattempo sono prorogati i po-teri del Presidente in carica.

Art. 86Le funzioni del Presidente della Repub-blica, in ogni caso che egli non possaadempierle, sono esercitate dal Presiden-te della Camera dei deputati.In caso di impedimento permanente o dimorte o di dimissioni del Presidente del-la Repubblica, il Presidente del Senatoindice la elezione del nuovo Presidentedella Repubblica entro quindici giorni,salvo il maggior termine previsto se laCamera dei deputati è sciolta o manca

Art. 86Le funzioni del Presidente della Repub-blica, in ogni caso che egli non possaadempierle, sono esercitate dal Presiden-te della Camera dei deputati.In caso di impedimento permanente o dimorte o di dimissioni del Presidente del-la Repubblica, il Presidente del Senatoindice la elezione del nuovo Presidentedella Repubblica entro quindici giorni,salvo il maggior termine previsto se laCamera dei deputati è sciolta o mancano

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meno di tre mesi alla sua cessazione. meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87Il Presidente della Repubblica è il Capodello Stato e rappresenta l’unità naziona-le.Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni della nuova Cameradei deputati e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Cameredei disegni di legge di iniziativa del Go-verno.Promulga le leggi ed emana i decretiaventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casiprevisti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, ifunzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplo-matici, ratifica i trattati internazionali,previa, quando occorra, l’autorizzazionedella Camera dei deputati. Ratifica i trat-tati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea, previa autorizzazio-ne di entrambe le Camere.Ha il comando delle Forze armate, pre-siede il Consiglio supremo di difesa co-stituito secondo la legge, dichiara lo sta-to di guerra deliberato dalla Camera deideputati.Presiede il Consiglio superiore della ma-gistratura.Può concedere grazia e commutare le pe-ne.Conferisce le onorificenze della Repub-blica.

Art. 87Il Presidente della Repubblica è il Capodello Stato e rappresenta l’unità naziona-le.Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni della nuova Cameradei deputati e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Cameredei disegni di legge di iniziativa del Go-verno.Promulga le leggi ed emana i decretiaventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casiprevisti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, ifunzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplo-matici, ratifica i trattati internazionali,previa, quando occorra, l’autorizzazionedella Camera dei deputati. Ratifica i trat-tati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea, previa autorizzazio-ne di entrambe le Camere.Ha il comando delle Forze armate, pre-siede il Consiglio supremo di difesa co-stituito secondo la legge, dichiara lo sta-to di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della ma-gistratura.Può concedere grazia e commutare le pe-ne.Conferisce le onorificenze della Repub-blica.

Art. 88Il Presidente della Repubblica può, senti-to il suo Presidente, sciogliere la Cameradei deputati.Non può esercitare tale facoltà negli ulti-mi sei mesi del suo mandato, salvo cheessi coincidano in tutto o in parte con gli

Art. 88Il Presidente della Repubblica può, senti-to il suo Presidente, sciogliere la Cameradei deputati.Non può esercitare tale facoltà negli ulti-mi sei mesi del suo mandato, salvo cheessi coincidano in tutto o in parte con gli

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ultimi sei mesi della legislatura. ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89Nessun atto del Presidente della Repub-blica è valido se non è controfirmato daiministri proponenti, che ne assumono laresponsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e glialtri indicati dalla legge sono controfir-mati anche dal Presidente del Consigliodei ministri.

Art. 89Nessun atto del Presidente della Repub-blica è valido se non è controfirmato daiministri proponenti, che ne assumono laresponsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e glialtri indicati dalla legge sono controfir-mati anche dal Presidente del Consigliodei ministri.

Art. 90Il Presidente della Repubblica non è re-sponsabile degli atti compiuti nell’eserci-zio delle sue funzioni, tranne che per al-to tradimento o per attentato alla Costi-tuzione.In tali casi è messo in stato di accusa dalParlamento in seduta comune, a maggio-ranza assoluta dei suoi membri.

Art. 90Il Presidente della Repubblica non è re-sponsabile degli atti compiuti nell’eserci-zio delle sue funzioni, tranne che per al-to tradimento o per attentato alla Costi-tuzione.In tali casi è messo in stato di accusa dalParlamento in seduta comune, a maggio-ranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91Il Presidente della Repubblica, prima diassumere le sue funzioni, presta giura-mento di fedeltà alla Repubblica e di os-servanza della Costituzione dinanzi alParlamento in seduta comune.

Art. 91Il Presidente della Repubblica, prima diassumere le sue funzioni, presta giura-mento di fedeltà alla Repubblica e di os-servanza della Costituzione dinanzi alParlamento in seduta comune.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92Il Governo della Repubblica è compostodel Presidente del Consiglio e dei mini-stri, che costituiscono insieme il Consi-glio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei ministri e,su proposta di questo, i ministri.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92Il Governo della Repubblica è compostodel Presidente del Consiglio e dei mini-stri, che costituiscono insieme il Consi-glio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina ilPresidente del Consiglio dei ministri e,su proposta di questo, i ministri.Non può essere nominato Presidente delConsiglio chi abbia già ricoperto la cari-ca, anche in legislature non consecutive,

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per un periodo complessivamente supe-riore a sei anni.

Art. 93Il Presidente del Consiglio dei ministri ei ministri, prima di assumere le funzioni,prestano giuramento nelle mani del Pre-sidente della Repubblica.

Art. 93Il Presidente del Consiglio dei ministri ei ministri, prima di assumere le funzioni,prestano giuramento nelle mani del Pre-sidente della Repubblica.

Art. 94Il Governo deve avere la fiducia dellaCamera dei deputati.La fiducia è accordata o revocata me-diante mozione motivata e votata per ap-pello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione ilGoverno si presenta alla Camera dei de-putati per ottenerne la fiducia.Il voto contrario della Camera dei depu-tati su una proposta del Governo non im-porta obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firma-ta da almeno un quarto dei componentidella Camera dei deputati e non può es-sere messa in discussione prima di tregiorni dalla sua presentazione.

Art. 94Il Governo deve avere la fiducia dellaCamera dei deputati.La fiducia è accordata o revocata me-diante mozione motivata e votata per ap-pello nominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione ilGoverno si presenta alla Camera dei de-putati per ottenerne la fiducia.Il voto contrario della Camera dei depu-tati su una proposta del Governo non im-porta obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firma-ta da almeno un quarto dei componentidella Camera dei deputati e non può es-sere messa in discussione prima di tregiorni dalla sua presentazione.

Art. 95Il Presidente del Consiglio dei ministridirige la politica generale del Governo ene è responsabile. Mantiene l’unità di in-dirizzo politico ed amministrativo, pro-movendo e coordinando l’attività dei mi-nistri.I ministri sono responsabili collegialmen-te degli atti del Consiglio dei ministri, eindividualmente degli atti dei loro dica-steri.La legge provvede all’ordinamento dellaPresidenza del Consiglio e determina ilnumero, le attribuzioni e l’organizzazio-ne dei ministeri.

Art. 95Il Presidente del Consiglio dei ministridirige la politica generale del Governo ene è responsabile. Mantiene l’unità di in-dirizzo politico ed amministrativo, pro-movendo e coordinando l’attività dei mi-nistri.I ministri sono responsabili collegialmen-te degli atti del Consiglio dei ministri, eindividualmente degli atti dei loro dica-steri.La legge provvede all’ordinamento dellaPresidenza del Consiglio e determina ilnumero, le attribuzioni e l’organizzazio-ne dei ministeri.

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Art. 96Il Presidente del Consiglio dei ministried i ministri, anche se cessati dalla cari-ca, sono sottoposti, per i reati commessinell’esercizio delle loro funzioni, alla giu-risdizione ordinaria, previa autorizzazio-ne della Camera dei deputati, secondo lenorme stabilite con legge costituzionale.

Art. 96Il Presidente del Consiglio dei ministried i ministri, anche se cessati dalla cari-ca, sono sottoposti, per i reati commessinell’esercizio delle loro funzioni, alla giu-risdizione ordinaria, previa autorizzazio-ne della Camera dei deputati, secondo lenorme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97Le pubbliche amministrazioni, in coeren-za con l’ordinamento dell’Unione euro-pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci ela sostenibilità del debito pubblico.I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che sianoassicurati il buon andamento, l’imparzia-lità e la trasparenza dell’amministrazio-ne.Nell’ordinamento degli uffici sono deter-minate le sfere di competenza, le attribu-zioni e le responsabilità proprie dei fun-zionari.Agli impieghi nelle pubbliche ammini-strazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97Le pubbliche amministrazioni, in coeren-za con l’ordinamento dell’Unione euro-pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci ela sostenibilità del debito pubblico.I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che sianoassicurati il buon andamento, l’imparzia-lità e la trasparenza dell’amministrazio-ne.Nell’ordinamento degli uffici sono deter-minate le sfere di competenza, le attribu-zioni e le responsabilità proprie dei fun-zionari.Agli impieghi nelle pubbliche ammini-strazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98I pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, nonpossono conseguire promozioni se nonper anzianità.Si possono con legge stabilire limitazionial diritto d’iscriversi ai partiti politici peri magistrati, i militari di carriera in servi-zio attivo, i funzionari ed agenti di poli-zia, i rappresentanti diplomatici e conso-lari all’estero.

Art. 98I pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, nonpossono conseguire promozioni se nonper anzianità.Si possono con legge stabilire limitazionial diritto d’iscriversi ai partiti politici peri magistrati, i militari di carriera in servi-zio attivo, i funzionari ed agenti di poli-zia, i rappresentanti diplomatici e conso-lari all’estero.

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Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99Abrogato (è l’articolo che istituiva ilCNEL, Consiglio Nazionale dell’econo-mia e del lavoro).

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99Abrogato.

Art. 100Il Consiglio di Stato è organo di consu-lenza giuridico-amministrativa e di tute-la della giustizia nell’amministrazione.La Corte dei conti esercita il controllopreventivo di legittimità sugli atti delGoverno, e anche quello successivo sullagestione del bilancio dello Stato. Parteci-pa, nei casi e nelle forme stabilite dallalegge, al controllo sulla gestione finan-ziaria degli enti a cui lo Stato contribui-sce in via ordinaria. Riferisce direttamen-te alle Camere sul risultato del riscontroeseguito.La legge assicura l’indipendenza dei dueistituti e dei loro componenti di fronte alGoverno.

Art. 100Il Consiglio di Stato è organo di consu-lenza giuridico-amministrativa e di tute-la della giustizia nell’amministrazione.La Corte dei conti esercita il controllopreventivo di legittimità sugli atti delGoverno, e anche quello successivo sullagestione del bilancio dello Stato. Parteci-pa, nei casi e nelle forme stabilite dallalegge, al controllo sulla gestione finan-ziaria degli enti a cui lo Stato contribui-sce in via ordinaria. Riferisce direttamen-te alle Camere sul risultato del riscontroeseguito.La legge assicura l’indipendenza dei dueistituti e dei loro componenti di fronte alGoverno.

Titolo IV. La magistratura

Art. 101-113Senza modifiche rispetto al testo vigen-te.

Titolo IV. La magistratura

Art. 101-113Senza modifiche rispetto al testo vigen-te.

Titolo V. Le Regioni, le Città metropoli-tane e i Comuni

Art. 114La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Città metropolitane, dalle Regioni edallo Stato.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni sono enti autonomi con propri sta-tuti, poteri e funzioni secondo i principifissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La

Titolo V. Le Regioni, le Città metropoli-tane e i Comuni

Art. 114La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Città metropolitane, dalle Regioni edallo Stato.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni sono enti autonomi con propri sta-tuti, poteri e funzioni secondo i principifissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La

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legge dello Stato disciplina il suo ordina-mento.

legge dello Stato disciplina il suo ordina-mento.

Art. 115Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 115Abrogato.

Art. 116Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, laSicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol ela valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongo-no di forme e condizioni particolari diautonomia, secondo i rispettivi statutispeciali adottati con legge costituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirolè costituita dalle Province autonome diTrento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolaridi autonomia, concernenti le materie dicui all’articolo 117, secondo comma, let-tere l), limitatamente all’organizzazionedella giustizia di pace, m), limitatamentealle disposizioni generali e comuni per lepolitiche sociali, n), o), limitatamente al-le politiche attive del lavoro e all’istru-zione e formazione professionale, q), li-mitatamente al commercio con l’estero,s) e u), limitatamente al governo del ter-ritorio, possono essere attribuite ad altreRegioni, con legge dello Stato, anche surichiesta delle stesse, sentiti gli enti loca-li, nel rispetto dei princìpi di cui all’arti-colo 119, purché la Regione sia in condi-zione di equilibrio tra le entrate e le spe-se del proprio bilancio. La legge è appro-vata da entrambe le Camere, sulla basedi intesa tra lo Stato e la Regione interes-sata.

Art. 116Sono costituite le seguenti Regioni: Pie-monte; Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südti-rol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Ligu-ria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campa-nia; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;Sardegna.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirolè costituita dalla Province autonome diTrento e Bolzano.Alle Regioni interessate sono attribuite leforme di autonomia che discendono daobblighi internazionali dello Stato. A tut-te le Regioni, per le materie di cui all’ar-ticolo 117, secondo comma, lettere o), li-mitatamene al commercio con l’estero,s), limitatamente alle politiche sociali, t),limitatamente alla previdenza sociale ealla formazione professionale, u), limita-tamente all’ambiente ed eco-sistema, ez), possono essere attribuite, fermo re-stando quanto stabilito all’articolo 117,terzo comma, forme e condizioni parti-colari di autonomia con legge dello Sta-to, anche su richiesta delle stesse e senti-ti gli enti locali, nel rispetto dei principidi cui all’articolo 119. La legge è appro-vata da entrambe le Camere, sulla basedi un’intesa fra lo Stato e la Regione in-teressata.

Art. 117La potestà legislativa è esercitata dalloStato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivan-ti dall’ordinamento dell’Unione europea

Art. 117La potestà legislativa è esercitata dalloStato e dalle Regioni nel rispetto dellaCostituzione, nonché dei vincoli derivan-ti dall’ordinamento dell’Unione europea

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e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelleseguenti materie:a) politica estera e rapporti internaziona-li dello Stato; rapporti dello Stato conl’Unione europea; diritto di asilo e condi-zione giuridica dei cittadini di Stati nonappartenenti all’Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confes-sioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza delloStato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari e assicurativi; tutela e promo-zione della concorrenza; sistema valuta-rio; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubbli-ci; coordinamento della finanza pubblicae del sistema tributario; perequazionedelle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elet-torali; referendum statali; elezione delParlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione ammi-nistrativa dello Stato e degli enti pubbli-ci nazionali; norme sul procedimentoamministrativo e sulla disciplina giuridi-ca del lavoro alle dipendenze delle am-ministrazioni pubbliche tese ad assicu-rarne l’uniformità sul territorio naziona-le;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclu-sione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; or-dinamento civile e penale; giustizia am-ministrativa;m) determinazione dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civi-li e sociali che devono essere garantiti sututto il territorio nazionale; disposizionigenerali e comuni per la tutela della sa-

e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelleseguenti materie:a) politica estera e rapporti internaziona-li dello Stato; rapporti dello Stato conl’Unione Europea; diritto di asilo e condi-zione giuridica dei cittadini di Stati nonappartenenti all’Unione europea; immi-grazione;b) difesa e Forze armate; sicurezza delloStato; armi, munizioni ed esplosivi;c) ordine pubblico e sicurezza, ad esclu-sione della polizia amministrativa locale;sistema nazionale e coordinamento dellaprotezione civile;d) giurisdizione e norme processuali; or-dinamento civile e penale; giustizia am-ministrativa;e) rapporti tra la Repubblica e le confes-sioni religiose;f) moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari e assicurativi; sistema valuta-rio; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubbli-ci; coordinamento della finanza pubblicae del sistema tributario; perequazionedelle risorse finanziarie;g) tutela e promozione della concorren-za; opere dell’ingegno; libera circolazio-ne delle persone e delle cose;h) organi dello Stato e relative leggi elet-torali; referendum statali; elezione deideputati italiani al Parlamento europeo;i) ordinamento, legislazione elettorale,organi di governo e funzioni fondamen-tali di Comuni e Città metropolitane; di-sposizioni di principio sulle forme asso-ciative dei Comuni;l) ordinamento e organizzazione ammi-nistrativa dello Stato e degli enti pubbli-ci nazionali; norme necessarie ad assicu-rare su tutto il territorio nazionale la so-stanziale uniformità dei procedimenti

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lute, per le politiche sociali e per la sicu-rezza alimentare;n) disposizioni generali e comuni sul-l’istruzione; ordinamento scolastico;istruzione universitaria e programmazio-ne strategica della ricerca scientifica etecnologica;o) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa;tutela e sicurezza del lavoro; politicheattive del lavoro; disposizioni generali ecomuni sull’istruzione e formazione pro-fessionale;p) ordinamento, legislazione elettorale,organi di governo e funzioni fondamen-tali di Comuni e Città metropolitane; di-sposizioni di principio sulle forme asso-ciative dei Comuni;q) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale; commer-cio con l’estero;r) pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo stati-stico e informatico dei dati, dei processie delle relative infrastrutture e piattafor-me informatiche dell’amministrazionestatale, regionale e locale; opere dell’in-gegno;s) tutela e valorizzazione dei beni cultu-rali e paesaggistici; ambiente ed ecosiste-ma; ordinamento sportivo; disposizionigenerali e comuni sulle attività culturalie sul turismo;t) ordinamento delle professioni e dellacomunicazione;u) disposizioni generali e comuni sul go-verno del territorio; sistema nazionale ecoordinamento della protezione civile;v) produzione, trasporto e distribuzionenazionali dell’energia;z) infrastrutture strategiche e grandi retidi trasporto e di navigazione di interessenazionale e relative norme di sicurezza;

amministrativi e della disciplina giuridi-ca del lavoro alle dipendenze delle am-ministrazioni pubbliche;m) cittadinanza, stato civile e anagrafi;n) produzione, trasporto e distribuzionenazionali dell’energia; infrastrutturestrategiche e grandi reti di trasporto e dinavigazione di interesse nazionale e rela-tive norme di sicurezza; porti e aeroporticivili, di interesse nazionale e internazio-nale;o) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale; commer-cio con l’estero;p) pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo stati-stico e informatico dei dati, dei processie delle relative infrastrutture e piattafor-me informatiche dell’amministrazionestatale, regionale e locale;q) ordinamento delle professioni e dellacomunicazione; libertà e pluralismo del-l’informazione; disposizioni generali sul-l’editoria;r) ordinamento sportivo;s) determinazione dei livelli appropriatidelle prestazioni concernenti i diritti civi-li e sociali che devono essere garantiti inmodo uniforme su tutto il territorio na-zionale; disposizioni generali e comuniper le politiche sociali;t) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa;tutela e sicurezza del lavoro; politicheattive del lavoro; disposizioni generali ecomuni sulla formazione professionale;u) tutela della salute; sicurezza alimen-tare; ambiente ed eco-sistema;v) norme generali sull’istruzione, al finedi garantire una offerta formativa omo-genea e la sostanziale parità di tratta-mento in tutto il territorio nazionale; or-dinamento scolastico; istruzione univer-

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porti e aeroporti civili, di interesse nazio-nale e internazionale.Spetta alle Regioni la potestà legislativain materia di rappresentanza delle mino-ranze linguistiche, di pianificazione delterritorio regionale e mobilità al suo in-terno, di dotazione infrastrutturale, diprogrammazione e organizzazione deiservizi sanitari e sociali, di promozionedello sviluppo economico locale e orga-nizzazione in ambito regionale dei servi-zi alle imprese e della formazione profes-sionale; salva l’autonomia delle istituzio-ni scolastiche, in materia di servizi scola-stici, di promozione del diritto allo stu-dio, anche universitario; in materia di di-sciplina, per quanto di interesse regiona-le, delle attività culturali, della promo-zione dei beni ambientali, culturali epaesaggistici, di valorizzazione e orga-nizzazione regionale del turismo, di re-golazione, sulla base di apposite inteseconcluse in ambito regionale, delle rela-zioni finanziarie tra gli enti territorialidella Regione per il rispetto degli obietti-vi programmatici regionali e locali di fi-nanza pubblica, nonché in ogni materianon espressamente riservata alla compe-tenza esclusiva dello Stato.Su proposta del Governo, la legge delloStato può intervenire in materie non ri-servate alla legislazione esclusiva quan-do lo richieda la tutela dell’unità giuridi-ca o economica della Repubblica, ovverola tutela dell’interesse nazionale.Le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, nelle materie di lorocompetenza, partecipano alle decisionidirette alla formazione degli atti norma-tivi dell’Unione europea e provvedonoall’attuazione e all’esecuzione degli ac-cordi internazionali e degli atti dell’Unio-ne europea, nel rispetto delle norme di

sitaria; programmazione strategica dellaricerca scientifica e tecnologica; dirittoallo studio;z) disposizioni generali e comuni sul go-verno del territorio, la tutela e la valoriz-zazione dei beni culturali e paesaggistici,le attività culturali e il turismo.Con leggi dello Stato, approvate da en-trambe le Camere, vengono stabilite lemodalità e le forme di autonomia attra-verso le quali le Regioni partecipano allarealizzazione delle politiche attive del la-voro, programmano e organizzano l’assi-stenza sanitaria, partecipano alla pro-grammazione e organizzazione dei servi-zi scolastici sul territorio e gestiscono glistrumenti del diritto allo studio. Su pro-posta del Governo, la legge dello Statopuò intervenire in materie non riservatealla legislazione esclusiva quando lo ri-chieda la tutela dell’unità giuridica oeconomica della Repubblica.Spetta alle Regioni la potestà legislativain materia di:a) pianificazione del territorio regionale,mobilità al suo interno e relativa dota-zione infrastrutturale, nei limiti delle di-sposizioni generali e comuni stabilite conlegge dello Stato sul governo del territo-rio;b) programmazione e organizzazione deiservizi sociali;c) promozione dello sviluppo economicolocale e organizzazione in ambito regio-nale dei servizi alle imprese e della for-mazione professionale;d) regolazione, sulla base di apposite in-tese concluse in ambito regionale, dellerelazioni finanziarie tra gli enti territo-riali della Regione per il rispetto degliobiettivi programmatici regionali e localidi finanza pubblica;e) tutela e valorizzazione dei beni cultu-

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procedura stabilite con legge dello Stato,che disciplina le modalità di esercizio delpotere sostitutivo in caso di inadempien-za.La potestà regolamentare spetta allo Sta-to e alle Regioni secondo le rispettivecompetenze legislative. È fatta salva lafacoltà dello Stato di delegare alle Regio-ni l’esercizio di tale potestà nelle materiedi competenza legislativa esclusiva. I Co-muni e le Città metropolitane hanno po-testà regolamentare in ordine alla disci-plina dell’organizzazione e dello svolgi-mento delle funzioni loro attribuite, nelrispetto della legge statale o regionale.Le leggi regionali rimuovono ogni osta-colo che impedisce la piena parità degliuomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono laparità di accesso tra donne e uomini allecariche elettive.La legge regionale ratifica le intese dellaRegione con altre Regioni per il miglioreesercizio delle proprie funzioni, anchecon individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Re-gione può concludere accordi con Stati eintese con enti territoriali interni ad altroStato, nei casi e con le forme disciplinatida leggi dello Stato.

rali e paesaggistici, attività culturali e tu-rismo, nei limiti delle disposizioni gene-rali e comuni stabilite con legge delloStato;f) tutela delle minoranze linguistiche,fatto salvo quanto previsto all’articolo70, comma 1;g) ogni altra materia non espressamenteriservata alla legislazione dello Stato.Nelle materie di loro competenza, nelleforme disciplinate da leggi dello Stato, leRegioni partecipano alle decisioni diret-te alla formazione e attuazione degli attidell’Unione europea e possono conclude-re accordi e intese con enti territoriali in-terni ad altro Stato.La potestà regolamentare spetta allo Sta-to e alle Regioni secondo le rispettivecompetenze legislative. È fatta salva lafacoltà dello Stato di delegare alle Regio-ni l’esercizio di tale potestà nelle materiedi propria competenza legislativa esclusi-va. I Comuni e le Città metropolitanehanno potestà regolamentare in ordinealla disciplina dell’organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loro attribui-te, nel rispetto della legge statale o re-gionale.Le leggi regionali rimuovono ogni osta-colo che impedisce la piena parità degliuomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica.

Art. 118Le funzioni amministrative sono attribui-te ai Comuni salvo che, per assicurarnel’esercizio unitario, siano conferite aCittà metropolitane, Regioni e Stato, sul-la base dei principi di sussidiarietà, diffe-renziazione ed adeguatezza.Le funzioni amministrative sono esercita-te in modo da assicurare la semplifica-zione e la trasparenza dell’azione ammi-nistrativa, secondo criteri di efficienza e

Art. 118Le funzioni amministrative sono attribui-te ai Comuni salvo che, per assicurarnel’esercizio unitario, siano conferite aCittà metropolitane, Regioni e Stato, sul-la base dei principi di sussidiarietà, diffe-renziazione ed adeguatezza.I Comuni e le Città metropolitane sonotitolari di funzioni amministrative pro-prie e di quelle conferite con legge stata-le o regionale, secondo le rispettive com-

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di responsabilità degli amministratori.I Comuni e le Città metropolitane sonotitolari di funzioni amministrative pro-prie e di quelle conferite con legge stata-le o regionale, secondo le rispettive com-petenze.La legge statale disciplina forme di coor-dinamento fra Stato e Regioni nelle ma-terie di cui alle lettere b) e h) del secon-do comma dell’articolo 117, e disciplinainoltre forme di intesa e coordinamentoin materia di tutela dei beni culturali epaesaggistici.Stato, Regioni, Città metropolitane e Co-muni favoriscono l’autonoma iniziativadei cittadini, singoli e associati, per losvolgimento di attività di interesse gene-rale, sulla base del principio di sussidia-rietà.

petenze. Le funzioni amministrative so-no esercitate in modo da assicurare lasemplicità e la trasparenza dell’azioneamministrativa, secondo criteri di effi-cienza e di responsabilità degli ammini-stratori.Stato, Regioni, Città metropolitane e Co-muni, sempre sulla base del principio disussidiarietà, favoriscono l’autonoma ini-ziativa dei cittadini, singoli e associati,per lo svolgimento di attività di interessegenerale.

Art. 119I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno autonomia finanziaria di en-trata e di spesa, nel rispetto dell’equili-brio dei rispettivi bilanci. Concorrono adassicurare l’osservanza dei vincoli econo-mici e finanziari derivanti dall’ordina-mento dell’Unione europea.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno risorse autonome. Stabili-scono e applicano tributi ed entrate pro-pri e dispongono di compartecipazioni algettito di tributi erariali riferibile al loroterritorio, in armonia con la Costituzionee secondo quanto disposto dalla leggedello Stato ai fini del coordinamento del-la finanza pubblica e del sistema tributa-rio.La legge dello Stato istituisce un fondoperequativo, senza vincoli di destinazio-ne, per i territori con minore capacità fi-scale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui aicommi precedenti assicurano il finanzia-

Art. 119I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno autonomia finanziaria di en-trata e di spesa, nel rispetto dell’equili-brio dei rispettivi bilanci. Concorrono adassicurare l’osservanza dei vincoli econo-mici e finanziari derivanti dall’ordina-mento dell’Unione europea.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno risorse autonome e stabili-scono e applicano tributi ed entrate pro-pri. Con leggi dello Stato vengono dispo-ste la compartecipazione degli enti terri-toriali al gettito di tributi erariali riferibi-le al loro territorio e l’istituzione di unfondo perequativo, senza vincoli di desti-nazione, per i territori con minore capa-cità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui alcomma precedente assicurano il finan-ziamento integrale delle funzioni pubbli-che dei Comuni, delle Città metropolita-ne e delle Regioni. Con legge dello Statosono definiti indicatori di riferimento di

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mento integrale delle funzioni pubblichedei Comuni, delle Città metropolitane edelle Regioni. Con legge dello Stato sonodefiniti indicatori di riferimento di costoe di fabbisogno che promuovono condi-zioni di efficienza nell’esercizio delle me-desime funzioni.Per promuovere lo sviluppo economico,la coesione e la solidarietà sociale, per ri-muovere gli squilibri economici e sociali,per favorire l’effettivo esercizio dei dirittidella persona, o per provvedere a scopidiversi dal normale esercizio delle lorofunzioni, lo Stato destina risorse aggiun-tive ed effettua interventi speciali in fa-vore di determinati Comuni, Città metro-politane e regioni.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno un proprio patrimonio, attri-buito secondo i principi generali deter-minati dalla legge dello Stato. Possonoricorrere all’indebitamento solo per fi-nanziare spese di investimento, con lacontestuale definizione di piani di am-mortamento e a condizione che per ilcomplesso degli enti di ciascuna Regionesia rispettato l’equilibrio di bilancio. Èesclusa ogni garanzia dello Stato sui pre-stiti dagli stessi contratti.

costo e di fabbisogno che promuovonocondizioni di efficienza nell’esercizio del-le medesime funzioni. Lo Stato può de-stinare risorse aggiuntive a determinatiComuni, Città metropolitane e Regioniper rimuovere gli squilibri economici esociali che compromettono l’esercizio deidiritti fondamentali della persona e perpromuovere lo sviluppo economico, lacoesione e la solidarietà sociale.I Comuni, le Città metropolitane e le Re-gioni hanno un proprio patrimonio, attri-buito secondo i principi generali deter-minati dalla legge dello Stato. Possonoricorrere all’indebitamento solo per fi-nanziare spese di investimento, con lacontestuale definizione di piani di am-mortamento e a condizione che per ilcomplesso degli enti di ciascuna Regionesia rispettato l’equilibrio di bilancio. Èesclusa ogni garanzia dello Stato sui pre-stiti dagli stessi contratti.

Art. 120La Regione non può istituire dazi di im-portazione o esportazione o transito trale Regioni, né adottare provvedimentiche ostacolino in qualsiasi modo la libe-ra circolazione delle persone e delle cosetra le Regioni, né limitare l’esercizio deldiritto al lavoro in qualunque parte delterritorio nazionale.Il Governo, acquisito, salvi i casi di moti-vata urgenza, il parere del Senato dellaRepubblica, che deve essere reso entroquindici giorni dalla richiesta, può sosti-tuirsi a organi delle Regioni, delle Città

Art. 120Il Governo, acquisito, salvi i casi di moti-vata urgenza, il parere del Senato dellaRepubblica, che deve essere reso entroquindici giorni dalla richiesta, può sosti-tuirsi a organi delle Regioni, delle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,delle Città metropolitane e dei Comuninel caso di mancato rispetto di norme etrattati internazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolo grave perl’incolumità e la sicurezza pubblica, ov-vero quando lo richiedono la tuteladell’unità giuridica e dell’unità economi-

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metropolitane, delle Province autonomedi Trento e di Bolzano e dei Comuni nelcaso di mancato rispetto di norme e trat-tati internazionali o della normativa co-munitaria oppure di pericolo grave perl’incolumità e la sicurezza pubblica, ov-vero quando lo richiedono la tutela del-l’unità giuridica e dell’unità economica ein particolare la tutela dei livelli essen-ziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali, prescindendo dai confiniterritoriali dei governi locali. La leggedefinisce le procedure atte a garantireche i poteri sostitutivi siano esercitati nelrispetto del principio di sussidiarietà edel principio di leale collaborazione estabilisce i casi di esclusione dei titolaridi organi di governo regionali e localidall’esercizio delle rispettive funzioniquando è stato accertato lo stato di gra-ve dissesto finanziario dell’ente.

ca e in particolare la tutela dei livelli ap-propriati delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali. La legge definisce leprocedure atte a garantire che i poterisostitutivi siano esercitati nel rispetto delprincipio di sussidiarietà e del principiodi leale collaborazione e stabilisce i casidi esclusione dei titolari di organi di go-verno regionali e locali dall’esercizio del-le rispettive funzioni quando è stato ac-certato lo stato di grave dissesto finan-ziario dell’ente.

Art. 121Sono organi della Regione: il Consiglioregionale, la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestàlegislative attribuite alla Regione e le al-tre funzioni conferitegli dalla Costituzio-ne e dalle leggi. Può fare proposte di leg-ge alla Camera dei deputati.La Giunta regionale è l’organo esecutivodelle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta laRegione; dirige la politica della Giunta ene è responsabile; promulga le leggi edemana i regolamenti regionali; dirige lefunzioni amministrative delegate dalloStato alla Regione, conformandosi alleistruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 121Sono organi della Regione: il Consiglioregionale, la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestàlegislative attribuite alla Regione e le al-tre funzioni conferitegli dalla Costituzio-ne e dalle leggi. Può fare proposte di leg-ge alle Camere.La Giunta regionale è l’organo esecutivodelle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta laRegione; dirige la politica della Giunta ene è responsabile; promulga le leggi edemana i regolamenti regionali; dirige lefunzioni amministrative delegate dalloStato alla Regione, conformandosi alleistruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122Il sistema di elezione e i casi di ineleggi-bilità e di incompatibilità del Presidentee degli altri componenti della Giunta re-

Art. 122Il sistema di elezione e i casi di ineleggi-bilità e di incompatibilità del Presidentee degli altri componenti della Giunta re-

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gionale nonché dei consiglieri regionalisono disciplinati con legge della Regionenei limiti dei principi fondamentali stabi-liti con legge della Repubblica, che stabi-lisce anche la durata degli organi elettivie i relativi emolumenti nel limite dell’im-porto di quelli attribuiti ai sindaci deiComuni capoluogo di Regione. La leggedella Repubblica stabilisce altresì i prin-cipi fondamentali per promuovere l’equi-librio tra donne e uomini nella rappre-sentanza.Nessuno può appartenere contempora-neamente a un Consiglio o a una Giuntaregionale e alla Camera dei Deputati, adun altro Consiglio o ad altra Giunta re-gionale, ovvero al Parlamento europeo.Il Consiglio elegge tra i suoi componentiun Presidente e un ufficio di presidenza.I consiglieri regionali non possono esserechiamati a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio del-le loro funzioni.Il Presidente della Giunta regionale, sal-vo che lo statuto regionale disponga di-versamente, è eletto a suffragio universa-le e diretto. Il Presidente eletto nomina erevoca i componenti della Giunta.

gionale nonché dei consiglieri regionalisono disciplinati con legge della Regionenei limiti dei principi fondamentali stabi-liti con legge della Repubblica, che stabi-lisce anche la durata degli organi eletti-vi.Nessuno può appartenere contempora-neamente a un Consiglio o a una Giuntaregionale e alla Camera dei Deputati, adun altro Consiglio o ad altra Giunta re-gionale, ovvero al Parlamento europeo.Il Consiglio elegge tra i suoi componentiun Presidente e un ufficio di presidenza.I consiglieri regionali non possono esserechiamati a rispondere delle opinioniespresse e dei voti dati nell’esercizio del-le loro funzioni.Il Presidente della Giunta regionale, sal-vo che lo statuto regionale disponga di-versamente, è eletto a suffragio universa-le e diretto. Il Presidente eletto nomina erevoca i componenti della Giunta.

Art. 123Ciascuna Regione ha uno statuto che, inarmonia con la Costituzione, ne determi-na la forma di governo e i principi fonda-mentali di organizzazione e funziona-mento. Lo statuto regola l’esercizio deldiritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministratividella Regione e la pubblicazione delleleggi e dei regolamenti regionali.Lo statuto è approvato e modificato dalConsiglio regionale con legge approvataa maggioranza assoluta dei suoi compo-nenti, con due deliberazioni successiveadottate ad intervallo non minore di due

Art. 123Ciascuna Regione ha uno statuto che, inarmonia con la Costituzione, ne determi-na la forma di governo e i principi fonda-mentali di organizzazione e funziona-mento. Lo statuto regola l’esercizio deldiritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministratividella Regione e la pubblicazione delleleggi e dei regolamenti regionali.Lo statuto è approvato e modificato dalConsiglio regionale con legge approvataa maggioranza assoluta dei suoi compo-nenti, con due deliberazioni successiveadottate ad intervallo non minore di due

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mesi. Per tale legge non è richiesta l’ap-posizione del visto da parte del Commis-sario del Governo. Il Governo della Re-pubblica può promuovere la questione dilegittimità costituzionale sugli statuti re-gionali dinanzi alla Corte costituzionaleentro trenta giorni dalla loro pubblica-zione.Lo statuto è sottoposto a referendum po-polare qualora entro tre mesi dalla suapubblicazione ne faccia richiesta un cin-quantesimo degli elettori della Regione oun quinto dei componenti il Consiglio re-gionale. Lo statuto sottoposto a referen-dum non è promulgato se non è approva-to dalla maggioranza dei voti validi.In ogni Regione, lo statuto disciplina ilConsiglio delle autonomie locali, qualeorgano di consultazione fra la Regione egli enti locali.

mesi. Per tale legge non è richiesta l’ap-posizione del visto da parte del Commis-sario del Governo. Il Governo della Re-pubblica può promuovere la questione dilegittimità costituzionale sugli statuti re-gionali dinanzi alla Corte costituzionaleentro trenta giorni dalla loro pubblica-zione.Lo statuto è sottoposto a referendum po-polare qualora entro tre mesi dalla suapubblicazione ne faccia richiesta un cin-quantesimo degli elettori della Regione oun quinto dei componenti il Consiglio re-gionale. Lo statuto sottoposto a referen-dum non è promulgato se non è approva-to dalla maggioranza dei voti validi.In ogni Regione, lo statuto disciplina ilConsiglio delle autonomie locali, qualeorgano di consultazione fra la Regione egli enti locali.

Art. 124Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 124Abrogato.

Art. 125Nella Regione sono istituiti organi di giu-stizia amministrativa di primo grado, se-condo l’ordinamento stabilito da leggedella Repubblica. Possono istituirsi sezio-ni con sede diversa dal capoluogo dellaRegione.

Art. 125Nella Regione sono istituiti organi di giu-stizia amministrativa di primo grado, se-condo l’ordinamento stabilito da leggedella Repubblica. Possono istituirsi sezio-ni con sede diversa dal capoluogo dellaRegione.

Art. 126Con decreto motivato del Presidente del-la Repubblica sono disposti lo sciogli-mento del Consiglio regionale e la rimo-zione del Presidente della Giunta che ab-biano compiuto atti contrari alla Costitu-zione o gravi violazioni di legge. Lo scio-glimento e la rimozione possono altresìessere disposti per ragioni di sicurezzanazionale. Il decreto è adottato previoparere del Senato della Repubblica.Il Consiglio regionale può esprimere la

Art. 126Con decreto motivato del Presidente del-la Repubblica sono disposti lo sciogli-mento del Consiglio regionale e la rimo-zione del Presidente della Giunta che ab-biano compiuto atti contrari alla Costitu-zione o gravi violazioni di legge. Lo scio-glimento e la rimozione possono altresìessere disposti per ragioni di sicurezzanazionale. Il decreto è adottato previoparere del Senato della Repubblica.Il Consiglio regionale può esprimere la

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sfiducia nei confronti del Presidente del-la Giunta mediante mozione motivata,sottoscritta da almeno un quinto dei suoicomponenti e approvata per appello no-minale a maggioranza assoluta dei com-ponenti. La mozione non può esseremessa in discussione prima di tre giornidalla presentazione.L’approvazione della mozione di sfiducianei confronti del Presidente della Giuntaeletto a suffragio universale e diretto,nonché la rimozione, l’impedimento per-manente, la morte o le dimissioni volon-tarie dello stesso comportano le dimis-sioni della Giunta e lo scioglimento delConsiglio. In ogni caso i medesimi effetticonseguono alle dimissioni contestualidella maggioranza dei componenti ilConsiglio.

sfiducia nei confronti del Presidente del-la Giunta mediante mozione motivata,sottoscritta da almeno un quinto dei suoicomponenti e approvata per appello no-minale a maggioranza assoluta dei com-ponenti. La mozione non può esseremessa in discussione prima di tre giornidalla presentazione.L’approvazione della mozione di sfiducianei confronti del Presidente della Giuntaeletto a suffragio universale e diretto,nonché la rimozione, l’impedimento per-manente, la morte o le dimissioni volon-tarie dello stesso comportano le dimis-sioni della Giunta e lo scioglimento delConsiglio. In ogni caso i medesimi effetticonseguono alle dimissioni contestualidella maggioranza dei componenti ilConsiglio.

Art. 127Il Governo, quando ritenga che una leg-ge regionale ecceda la competenza dellaRegione, può promuovere la questione dilegittimità costituzionale dinanzi allaCorte costituzionale entro sessanta gior-ni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una leg-ge o un atto avente valore di legge delloStato o di un’altra Regione leda la suasfera di competenza, può promuovere laquestione di legittimità costituzionale di-nanzi alla Corte costituzionale entro ses-santa giorni dalla pubblicazione dellalegge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 127Il Governo, quando ritenga che una leg-ge regionale leda la competenza delloStato, può promuovere la questione dilegittimità costituzionale dinanzi allaCorte costituzionale entro sessanta gior-ni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una leg-ge o un atto avente valore di legge delloStato o di un’altra Regione leda la suasfera di competenza, può promuovere laquestione di legittimità costituzionale di-nanzi alla Corte costituzionale entro ses-santa giorni dalla pubblicazione dellalegge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 128Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 128Abrogato.

Art. 129Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 129Abrogato.

Art. 130Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 130Abrogato.

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Art. 131Sono costituite le seguenti Regioni: Pie-monte; Valle d’Aosta; Lombardia, Trenti-no-Alto Adige; Veneto; Friuli-VeneziaGiulia; Liguria; Emilia-Romagna; Tosca-na; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Mo-lise; Campania; Puglia; Basilicata; Cala-bria; Sicilia; Sardegna.

Art. 131Abrogato.

Art. 132Si può, con legge costituzionale, sentiti iConsigli regionali, disporre la fusione diregioni esistenti o la creazione di nuoveRegioni con un minimo di un milione diabitanti, quando ne facciano richiestatanti Consigli comunali che rappresenti-no almeno un terzo delle popolazioni in-teressate e la proposta sia approvata conreferendum dalla maggioranza delle po-polazioni stesse.Si può, con l’approvazione della maggio-ranza delle popolazioni del Comune odei Comuni interessati espressa median-te referendum e con legge della Repubbli-ca, sentiti i Consigli regionali, consentireche Comuni che ne facciano richiesta sia-no staccati da una Regione ed aggregatiad un’altra.

Art. 132Si può, con legge costituzionale, sentiti iConsigli regionali, disporre la fusione diregioni esistenti o la creazione di nuoveRegioni con un minimo di due milioni diabitanti, quando ne facciano richiestatanti Consigli comunali che rappresenti-no almeno un terzo delle popolazioni in-teressate e la proposta sia approvata conreferendum dalla maggioranza delle po-polazioni stesse.Si può, con l’approvazione della maggio-ranza delle popolazioni del Comune odei Comuni interessati espressa median-te referendum e con legge della Repubbli-ca, sentiti i Consigli regionali, consentireche Comuni che ne facciano richiesta sia-no staccati da una Regione ed aggregatiad un’altra.La Regione, sentite le popolazioni inte-ressate, può con sue leggi istituire nelproprio territorio nuovi Comuni e modi-ficare le loro circoscrizioni e denomina-zioni.

Art. 133La Regione, sentite le popolazioni inte-ressate, può con sue leggi istituire nelproprio territorio nuovi Comuni e modi-ficare le loro circoscrizioni e denomina-zioni.

Art. 133Abrogato.

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Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge, dello Stato e delleRegioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteridello Stato e su quelli tra lo Stato e leRegioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presiden-te della Repubblica, a norma della Costi-tuzione.La Corte costituzionale giudica altresìdella legittimità costituzionale delle leg-gi che disciplinano l’elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica, ai sensi dell’articolo73, secondo comma.

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge, dello Stato e delleRegioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteridello Stato e su quelli tra lo Stato e leRegioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presiden-te della Repubblica, a norma della Costi-tuzione;sulla legittimità costituzionale delle leggiche disciplinano l’elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica, ai sensi dell’articolo73, terzo comma.

Art. 135La Corte costituzionale è composta daquindici giudici, dei quali un terzo nomi-nati dal Presidente della Repubblica, unterzo dalle supreme magistrature ordina-ria ed amministrative, tre dalla Cameradei deputati e due dal Senato della Re-pubblica.I giudici della Corte costituzionale sonoscelti fra i magistrati anche a riposo dellegiurisdizioni superiori ordinaria ed am-ministrative, i professori ordinari di uni-versità in materie giuridiche e gli avvoca-ti dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte costituzionale sononominati per nove anni, decorrenti perciascuno di essi dal giorno del giuramen-to, e non possono essere nuovamente

Art. 135La Corte costituzionale è composta daquindici giudici, dei quali un terzo nomi-nati dal Presidente della Repubblica, unterzo dalle supreme magistrature ordina-ria ed amministrative, tre dalla Cameradei deputati e due dal Senato della Re-pubblica.I giudici della Corte costituzionale sonoscelti fra i magistrati anche a riposo dellegiurisdizioni superiori ordinaria ed am-ministrative, i professori ordinari di uni-versità in materie giuridiche e gli avvoca-ti dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte costituzionale sononominati per nove anni, decorrenti perciascuno di essi dal giorno del giuramen-to, e non possono essere nuovamente

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nominati.Alla scadenza del termine il giudice co-stituzionale cessa dalla carica e dall’eser-cizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge, ilPresidente, che rimane in carica per untriennio, ed è rieleggibile, fermi in ognicaso i termini di scadenza dall’ufficio digiudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompa-tibile con quello di membro del Parla-mento, di un Consiglio regionale, conl’esercizio della professione di avvocato econ ogni carica ed ufficio indicati dallalegge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidentedella Repubblica intervengono, oltre igiudici ordinari della Corte, sedici mem-bri tratti a sorte da un elenco di cittadiniaventi i requisiti per l’eleggibilità a depu-tato, che il Parlamento compila ogni no-ve anni mediante elezione con le stessemodalità stabilite per la nomina dei giu-dici ordinari.

nominati.Alla scadenza del termine il giudice co-stituzionale cessa dalla carica e dall’eser-cizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge, ilPresidente, che rimane in carica per untriennio, ed è rieleggibile, fermi in ognicaso i termini di scadenza dall’ufficio digiudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompa-tibile con quello di membro del Parla-mento, di un Consiglio regionale, conl’esercizio della professione di avvocato econ ogni carica ed ufficio indicati dallalegge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidentedella Repubblica intervengono, oltre igiudici ordinari della Corte, sedici mem-bri tratti a sorte da un elenco di cittadiniaventi i requisiti per l’eleggibilità a sena-tore, che il Parlamento compila ogni no-ve anni mediante elezione con le stessemodalità stabilite per la nomina dei giu-dici ordinari.

Art. 136Quando la Corte dichiara l’illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o diun atto avente forza di legge, la normacessa di avere efficacia dal giorno succes-sivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata alle Camere ed ai Consigliregionali interessati, affinché, ove lo ri-tengano necessario, provvedano nelleforme costituzionali.

Art. 136Quando la Corte dichiara l’illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o diun atto avente forza di legge, la normacessa di avere efficacia dal giorno succes-sivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata alle Camere ed ai Consigliregionali interessati, affinché, ove lo ri-tengano necessario, provvedano nelleforme costituzionali.

Art. 137Una legge costituzionale stabilisce lecondizioni, le forme, i termini di propo-nibilità dei giudizi di legittimità costitu-zionale, e le garanzie d’indipendenza deigiudici della Corte.

Art. 137Una legge costituzionale stabilisce lecondizioni, le forme, i termini di propo-nibilità dei giudizi di legittimità costitu-zionale, e le garanzie d’indipendenza deigiudici della Corte.

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Con legge ordinaria sono stabilite le al-tre norme necessarie per la costituzionee il funzionamento della Corte.Contro le decisioni della Corte costitu-zionale non è ammessa alcuna impugna-zione.

Con legge ordinaria sono stabilite le al-tre norme necessarie per la costituzionee il funzionamento della Corte.Contro le decisioni della Corte costitu-zionale non è ammessa alcuna impugna-zione.

Sezione II. Revisione della Costituzio-ne. Leggi costituzionali

Art. 138Le leggi di revisione della Costituzione ele altre leggi costituzionali sono adottateda ciascuna Camera con due successivedeliberazioni ad intervallo non minore ditre mesi, e sono approvate a maggioran-za assoluta dei componenti di ciascunaCamera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referen-dum popolare quando, entro tre mesidalla loro pubblicazione, ne facciano do-manda un quinto dei membri di una Ca-mera o cinquecentomila elettori o cinqueConsigli regionali. La legge sottoposta areferendum non è promulgata se non èapprovata dalla maggioranza dei voti va-lidi.Non si fa luogo a referendum se la leggeè stata approvata nella seconda votazio-ne da ciascuna delle Camere a maggio-ranza di due terzi dei suoi componenti.

Sezione II. Revisione della Costituzio-ne. Leggi costituzionali

Art. 138Le leggi di revisione della Costituzione ele altre leggi costituzionali sono adottateda ciascuna Camera con due successivedeliberazioni ad intervallo non minore ditre mesi. Per le leggi di revisione dellaCostituzione si richiede la maggioranzadei tre quinti dei componenti di ciascunaCamera; per le altre leggi costituzionalisi richiede la maggioranza assoluta.Le leggi stesse sono sottoposte a referen-dum popolare quando, entro tre mesidalla loro pubblicazione, ne facciano do-manda un quinto dei membri di una Ca-mera o settecentomila elettori o cinqueConsigli regionali. La legge sottoposta areferendum non è promulgata se non èapprovata dalla maggioranza dei voti va-lidi.Non si fa luogo a referendum se la leggeè stata approvata nella seconda votazio-ne da ciascuna delle Camere a maggio-ranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139La forma repubblicana non può essereoggetto di revisione costituzionale.

Art. 139La forma repubblicana non può essereoggetto di revisione costituzionale.

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In sintesi: le cose più importanti che vorrei …

Sul Senato

— L’elezione dei senatori da parte dei cittadini, senza confusi giri diparole e senza mettere in questione la scelta di lasciare solo allaCamera il voto di fiducia (art. 57).

— Il riconoscimento del ruolo dei senatori, in quanto parlamentari,come rappresentanti della Nazione (art. 67), che esercitano que-sto ruolo attraverso la specifica funzione di raccordo con le istitu-zioni territoriali, coerentemente con l’idea che la Repubblica è co-stituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni edallo Stato (art. 114). In quanto rappresentanti della Nazione,che continuano a condividere la funzione legislativa in terminiparitari con i membri della Camera dei deputati per leggi impor-tanti come quelle di revisione della Costituzione, i senatori rice-vono dal Senato una indennità stabilita dalla legge (art. 69), men-tre non ricevono alcun emolumento o rimborso dalle Regioni.

— Una più forte funzione di controllo e garanzia, prevedendo fral’altro che rimangano bicamerali su base paritaria le leggi e iprovvedimenti che riguardano l’ordinamento della comunicazio-ne, i mezzi di informazione e l’editoria (art. 70) e la responsabi-lità di deliberare lo stato di guerra (art. 78). Anche il Senato, co-me la Camera, deve poter disporre inchieste su materie di pubbli-co interesse (art. 82).

Sul procedimento legislativo

— La chiara definizione, con limitate eccezioni, di due percorsi fon-damentali, superando la frammentazione e la confusione del te-sto approvato dal Parlamento: uno per le leggi per le quali la fun-

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zione legislativa è esercitata collettivamente e uno per quelle cheprevedono invece una funzione di controllo non vincolante daparte del Senato (art. 70).

Sugli strumenti di garanzia e l’ equilibrio fra rappresentanza egovernabilità

— Un mandato di 4 anni anziché 5 per la Camera dei deputati: è be-ne che il giudizio degli elettori sia più frequente quando si raffor-za il potere del Governo e della sua maggioranza (art. 60).

— La possibilità di sottoporre lo statuto delle opposizioni della Ca-mera dei deputati a giudizio di legittimità da parte della Corte co-stituzionale, su richiesta di almeno un quarto dei componenti del-la Camera, quando esso sia stato approvato con una maggioranzainferiore ai tre quinti (art. 64).

— La previsione di tempi certi per la discussione e la deliberazioneconclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare, per lequali lasciare l’indicazione del numero di cinquantamila firme perla presentazione della proposta (art. 71).

— Un limite preciso (tre volte in un anno) alla possibilità del Gover-no di chiedere che un disegno di legge indicato come essenzialeper l’attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all’or-dine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva dellaCamera dei deputati entro settanta giorni (art. 72).

— Un’unica procedura per i referendum abrogativi, con un quorumpari alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni per la Ca-mera dei deputati (art. 75), rinunciando all’idea dei referendumpropositivi o di indirizzo.

— Il mantenimento della maggioranza dei tre quinti dell’assembleaper l’elezione del Presidente della Repubblica anche dopo il sestoscrutinio, per sottolineare l’importanza della scelta di un Presi-dente che possa davvero essere “ di tutti ” (art. 83).

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— Un limite preciso alla permanenza della stessa persona alla guidadel Governo (art. 92). Si tratta di uno strumento tipico dei siste-mi presidenziali, ma importante anche quando vengono accen-tuati gli elementi di “ personalizzazione” della leadership all’inter-no di un sistema parlamentare.

— La previsione di una maggioranza dei tre quinti dei componentidelle Camere per l’approvazione delle leggi di revisione della Co-stituzione (art. 138).

Sul rapporto fra Stato e Regioni

— L’eliminazione delle Regioni a statuto speciale, ferma restando lapossibilità di attribuire alle Regioni, con legge dello Stato, formee condizioni particolari di autonomia (art. 116).

— La chiara indicazione della responsabilità dello Stato per la ga-ranzia dei livelli appropriati (il massimo possibile di uguaglianza)e non semplicemente essenziali (il minimo indispensabile) delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117).

— L’indicazione che l’autonomia delle Regioni in ambiti cruciali co-me la partecipazione alla realizzazione delle politiche attive dellavoro, la programmazione e organizzazione dell’assistenza sani-taria, la partecipazione alla programmazione e organizzazionedei servizi scolastici sul territorio e la gestione degli strumenti deldiritto allo studio deve essere garantita secondo modalità e formestabilite con legge dello Stato, in modo da assicurare la sostanzia-le uniformità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio na-zionale (art. 117).

— Un limite di due milioni di abitanti per la creazione di nuove Re-gioni, anche come indicazione implicita della necessità di ripensa-re il loro assetto nella direzione di una maggiore integrazione an-ziché di una ulteriore frammentazione (art. 132).

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— L’eliminazione di alcune previsioni inappropriate o norme ormaiinutili: a) la possibilità per le Regioni di concludere accordi e in-tese con altri Stati e non solo con enti territoriali interni ad altriStati (art. 117); b) il divieto per le Regioni di istituire dazi di im-portazione o esportazione o transito tra le Regioni, adottare prov-vedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazionedelle persone e delle cose tra le Regioni, limitare l’esercizio deldiritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art.120).

— La rinuncia all’idea di costituzionalizzare tetti agli stipendi delPresidente, degli altri componenti della Giunta regionale e deiconsiglieri (art. 122). Tali tetti, così come il divieto di versare«rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» ai gruppi politicipresenti nei Consigli regionali, inserito addirittura nelle Disposi-zioni finali del testo della legge che sarà sottoposta a referendum,suggeriscono una sorta di diffidenza preventiva nei confronti del-le Regioni, che dovrebbero essere spinte con strumenti diversi adarsi autonomamente tali limiti, pena il venir meno della stessalegittimità e opportunità della loro autonomia.

Sui costi della politica

— Una Camera composta di 500 deputati anziché 630 (art. 56).Questo consentirebbe di corrispondere un’indennità ai senatori, acarico del Senato, aumentando comunque i risparmi rispetto aquanto reso possibile con il testo approvato dal Parlamento. Ulte-riori risparmi per i cittadini si conseguirebbero se le Regioni deci-dessero di considerare il numero dei senatori, membri ex officiodei Consigli, all’interno del numero totale dei consiglieri attual-mente previsto, che dunque non aumenterebbe, mentre diminui-rebbe quello dei consiglieri pagati dalle Regioni.