la nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti e le sanzioni

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La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti e le sanzioni Avv. Vito Rubino DiGSpES, Università degli Studi del Piemonte Orientale [email protected]

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Page 1: La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti e le sanzioni

La nuova disciplina della responsabilità in materia di

etichettatura degli alimenti e le sanzioni

Avv. Vito Rubino

DiGSpES, Università degli Studi del Piemonte Orientale [email protected]

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La disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti, non prevista nella direttiva 2000/13 CE, costituisce una delle principali NOVITA’ del regolamento U.E. 1169/2011.

Si tratta, in verità, di una disposizione che segue una tendenza generale del Legislatore U.E. a regolare anche questo aspetto per garantire l’eliminazione dell’effetto distorsivo potenziale derivante dalla frammentazioni delle legislazioni nazionali al

riguardo.

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- direttiva 2001/95 CE sulla sicurezza generale dei prodotti (art. 3 > la responsabilità del prodotto è del PRODUTTORE); - regolamento 767/2009 CE sui mangimi (art. 12, responsabilità: il responsabile dell’etichetta è chi per primo immette il mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato); - regolamento 1223/09 CE sui prodotti cosmetici : (art. 4 > responsabile il fabbricante)

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Nell’intervento si cercherà di dare risposta a queste domande: 1- Che significato ha l’introduzione di una disciplina sulla responsabilità nel reg. 1169/2011? 2- Quali sono i soggetti responsabili e di cosa? 3- La nuova disciplina osta all’applicazione della corresponsabilità negli illeciti amministrativi in materia di etichettatura ai sensi della l. 689/81?

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1° concetto di responsabilità nel

reg. 1169/2011 UE

Che significa?

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Il ricorso alla versione inglese del regolamento consente di chiarire il concetto in modo più efficace di quella italiana:

Art. 8 Reg. 1169/2011 UE > Responsibilities

Non si parla di liability.

La “responsibility” può certamente influenzare la “liability”, ma sta a monte di questa, non a valle.

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1° DISTINZIONE FRA “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”

La “Responsibility” è la suddivisione dei ruoli all’interno della filiera. Attiene alla posizione soggettiva di ciascun OSA. La “Liability” è la conseguenza della violazione delle regole che competono a ciascun OSA in base alla sua posizione nella filiera. La liability si determina in base alla disciplina NAZIONALE applicabile al rapporto: RESPONSABILITÀ CIVILE nei contratti di VENDITA ex art. 1490 e ss. C.C./Cod. Consumo; (privatistica) nei contratti di TERZIARIZZAZIONE PRODUTTIVA ex l. 192/1998; nei contratti di APPALTO ex art. 1667 e ss. c.c.; RESPONSABILITÀ PENALE ex art. 5 L. 283/62; (pubblicistica) ex art. 440 e ss. c.p.; ex art. 515 e ss. c.p.; RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ex l. 689/81 e ss. modifiche ed integrazioni; (pubblicistica)

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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”

Le domande:

1° Come viene strutturata la filiera delle responsabilità dall’articolo 8 del regolamento?

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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”

Il regolamento 1169/2011 UE: Considerando nr. 21

Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori nel settore alimentare in relazione alle informazioni sugli alimenti è opportuno chiarire la responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all’art. 17 del reg. CE 178/2002.

N.B.: chiarire/ clarify/ clarifier = si tratta di un “chiarimento” su principi già desumibili dalla legislazione precedente (art. 17 reg. 178/02 CE)

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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Articolo 8 co 1-4 Responsabilità 1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti (…)

Chi è il responsabile?

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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

1) NOME O RAGIONE SOCIALE CON CUI E’ COMMERCIALIZZATO IL PRODOTTO...

Art. 9: the name or business name and address of the food business operator referred to in Article 8(1); Esempio: Indicazione contestuale della società italiana, spagnola e francese. Quale è la responsabile?

Versione inglese:

under whose name or business name the food is marketed

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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

1) NOME O RAGIONE SOCIALE CON CUI E’ COMMERCIALIZZATO IL PRODOTTO...

Unico criterio distintivo possibile: -Tracciabilità documentale per verificare quale soggetto ha “immesso sul mercato” quel determinato prodotto (fatturazioni).

Versione inglese:

under whose name or business name the food is marketed

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3° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

CIRCOLARE MISE 2014

RILEVANZA DEL MARCHIO PER DETERMINARE IL RESPONSABILE

L’art. 9 non condiziona l’art. 8, ma avviene l’opposto. Il soggetto responsabile è chi presenta il prodotto sul mercato con il proprio NOME o BRAND AZIENDALE.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Il problema delle HOLDING: -SOCIETA’ PRODUTTRICI - SOCIETA’ CHE COMMERCIALIZZA. CHI E’ IL SOGGETTO CON IL

CUI NOME IL PRODOTTO VIENE COMMERCIALIZZATO?

> TITOLARITA’ DEL MARCHIO; EFFETTIVA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ ATTRAVERSO CONTRATTUALISTICA INTERNA (committenza); TRACCIABILITA’ FISCALE.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Il marchio NON PUO’ SOSTITUIRE UNA ANALISI DELLA FILIERA…

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

La questione dei rami d’azienda

Reparti all’interno della GDO che vengono gestiti da soggetti esterni; Insiemi di cooperative che gestiscono imprese comuni Marchi collettivi con pluralità di soggetti aderenti (e.g. consorzi)

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Articolo 8 co 1-4 Responsabilità

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

IL PROBLEMA DEI TERZISTI:

Prodotto da… nello stabilimento di… per conto di…. Chi risponde? Di cosa?

Fattispecie di concorso o fattispecie autonoma?

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

2° la GDO ha il divieto di commercializzazione di prodotti che presentino VIZI ESTRINSECI (conoscano o presumano) (e.g. omessa indicazione di elementi obbligatori, manifesta erroneità/ingannevolezza delle indicazioni dell’etichetta etc.);

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTOCONTROLLO CHE PREVEDA CONTROLLI A CAMPIONE SULLE REFERENZE PRESENTI IN SCAFFALE PER RICERCARE LE NON CONFORMITA’. E.G. “OGM FREE”; VEGAN; DICHIARATA ASSENZA DI ALLERGENI ETC.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Si può ritenere superata in toto la giurisprudenza “LIDL” in merito alla estensione delle responsabilità? ART. 8 CO. 5 REG 1169/11 UE: “Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Tesi novativa: L’indicazione “fatti salvi i paragrafi da 2 a 4” sta a significare la volontà del legislatore di DELIMITARE la responsabilità degli operatori diversi dal produttore/committente, creando una GERARCHIA DELLE RESPONSABILITA’. Ergo: la GDO oggi risponderebbe esclusivamente degli errori evidenti (estrinseci) o comunque individuabili (e.g. mancato inserimento allergene in un prodotto che manifestamente lo contiene etc.)

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

ART. 8 CO. 5 REG 1169/11 UE: “Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Alternativa: Considerando nr. 21 2° parte: Per evitare la frammentazione delle norme relative alla

responsabilità degli operatori nel settore alimentare in relazione alle informazioni sugli alimenti è opportuno chiarire la responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all’art. 17 del reg. CE 178/2002.

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2° L’IMPATTO DEL NUOVO ART. 8 SULLE REGOLE INTERNE IN MATERIA DI “RESPONSIBILITY” E “LIABILITY”

I precedenti giurisprudenziali: Causa C-315/05 Lidl c. Comune di Arcole: Alla catena di supermercati veniva contestata una norma in materia di etichettatura per avere gli agenti accertatori constatato che un determinato alcolico veniva venduto dichiarando in etichetta un volume maggiore rispetto alla realtà. La Lidl si difendeva sostenendo che non esistesse alcuna normativa che la obbligasse ad una verifica della corrispondenza fra dichiarato e contenuto in prodotti non a marchio proprio, preconfezionati, venduti nei propri punti vendita. Invocava, al riguardo, il principio della responsabilità del produttore, come principio generale della legislazione U.E., e l’esistenza di un principio di colpevolezza nel nostro ordinamento che esonerava i meri distributori dal controllo dei prodotti venduti.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

In ogni caso la GDO vede oggi precisato un obbligo di controllo che determina un autonomo titolo di responsabilità colposa omissiva. Art. 5 l. 689/81 > Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Apparato sanzionatorio attuale D.lgs. 109/92. Illeciti di CONDOTTA, non di EVENTO (non è necessario che il consumatore subisca un danno, potendosi sanzionare la creazione di una etichetta errata tal quale >> ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA. NON E’ UN “TENTATIVO”). Si può avere concorso di persone anche con CONDOTTE DIVERSE, purché causalmente efficienti alla realizzazione dell’illecito descritto dalla norma

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Nell’ambito del concorso di persone nella medesima violazione possiamo avere: >> contributo causale comune alla realizzazione della condotta illecita E.G. GDO committente che realizza il lay-out dell’etichetta a proprio marchio errata; >> cooperazione colposa (mancato controllo) > 113 cp

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Cooperazione colposa mediante condotta omissiva (art. 40 cpv – Cass. Pen. Sez. IV, 17 Gennaio 1984, n. 5748). Per il rispetto del principio di legalità/tassatività occorre tuttavia che la norma sanzionatoria sia tale da consentire l’individuazione di una posizione di garanzia ed il conseguente obbligo di attivarsi.

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Art. 2 d.lgs. 109/92 “L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da (…)” Obbligo di realizzazione o di controllo? Illecito di condotta…

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

Art. 3 d.lgs. 109/92 I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni (…)” Obbligo di realizzazione o di controllo? Interpretazione analogica o estensiva??

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2° LA RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11.

INTERMEDIARI Olive generiche> Olive italiane > Olive “nostrane” (in Toscana). È possibile sanzionare anche gli operatori B2B che abbiano modificato l’etichetta di modo da distorcerne il significato? 1) rende sanzionabili anche i passaggi B2B quando possano incidere sul consumatore finale; 2) obbliga gli operatori B2B a non effettuare modifiche che possano prevedibilmente interferire

con le dinamiche di comprensione e di scelta dei consumatori.

4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

Articolo 8 co 1-4 Responsabilità

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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.

Oltre al co. 4 dell’art. 8 il reg. 1169/2011 UE detta ulteriori regole applicabili agli operatori nell’ambito dei passaggi di filiera: CO. 6: Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

= OBBLIGO DI DISCOVERY NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI O.S.A.

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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.

CO. 7: Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare (…) assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.

CO. 7: alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE ETICHETTATI A MARCHIO DELL’OSA GROSSISTA/DISTRIBUTORE; PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI PREVIO FRAZIONAMENTO Strumenti: Documenti di accompagnamento PEC Altre forme di comunicazione ricettizie

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5° ALTRE REGOLE APPLICABILI NELLE OPERAZIONI B2B.

CO. 7: b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?

# > APPLICABILITA’ SANZIONI D.LVO 109/92 CIRCOLARE MISE 2015

-Visione monistica = riprende la direttiva 2000/13 CE -Visione dualistica= non abroga la norma interna ma ne supera alcuni aspetti;

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Esigenza di una nuova disciplina sanzionatoria: Per avere indicazioni sulla “autonomia” della fattispecie ex art. 8 co. 3 Per avere sanzioni utilizzabili nei confronti dei soggetti che modificano le info nei rapporti B2B (attualmente non previste dall’art. 2 del d.lgs. 109/92)

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria? # > APPLICABILITA’ altre SANZIONI Art. 515 c.p. FRODE IN COMMERCIO (necessario accertamento DOLO); Art. 516 c.p. VENDITA DI PRODOTTI NON GENUINI COME GENUINI (nozione di “genuinità formale”)

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?

# > BASE GIURIDICA E COMPETENZA GIURISDIZIONALE -ART. 22bis l. 689/81 competenza generale del GdP. Competenza del Tribunale per sanzioni attinenti l’igiene degli alimenti e delle bevande (cfr. lett. E) o sanzioni superiori nel massimo edittale ad euro 15.493,00

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?

Cass. CIV. = l’etichettatura degli alimenti è normativa a prevalente carattere commerciale (cfr. sent. Corte Cost. 401/92). Poiché l’art. 22bis lett. E) L. 689/81 è NORMA ECCEZIONALE DI STRETTA INTERPRETAZIONE >> Competenza Generale del GdP, tranne che per le violazioni dell’art. 2 di competenza del Trib. (per superamento limiti massimi).

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?

Però…

Reg. 852/04 CE, definizione di “igiene” = le MISURE e le CONDIZIONI NECESSARIE per CONTROLLARE I PERICOLI E GARANTIRE L’IDONEITA’ AL CONSUMO UMANO DI UN PRODOTTO ALIMENTARE tenendo conto dell’uso previsto.

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

In sostanza il Legislatore U.E. ha voluto abbracciare una nozione ampia di igiene, che includa ogni elemento capace di incidere sulla salute umana. Considerando nr. 1 reg. 1169/11: Considerando nr. 2 reg. 1169/11: Considerando nr. 3 reg. 1169/11:

(…) l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori (…)

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini,

Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

In altre parole: La nuova disciplina potrebbe comportare uno “splittaggio” delle competenze in relazione alle violazioni in concreto rilevate attraverso la corretta interpretazione del concetto di “igiene” contenuto nell’art. 22bis l. 689/81 ed un MUTAMENTO DI IMPOSTAZIONE GIURISPRUDENZIALE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

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6° QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO

Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?

MOMENTO CONSUMATIVO ARTICOLO 7 REG. 1169/2011 L’ingannevolezza si valuta al momento della “immissione al consumo” o al momento della “progettazione dell’etichetta”? >> Diversità del LOCUS COMMISSI DELICTI e della relativa COMPETENZA SANZIONATORIA.

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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

AA. VV., (2015) Le informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento (UE) 1169/2011, Aracne Editrice (Roma); D. Pisanello, (2015), La responsabilità per la conformità della fornitura di informazioni sugli alimernti: ovvero ancora a la recherche de l’anneau, DCSCI, p. 203-238; V. Rubino, (2012). Dall’etichettatura alle informazioni sugli alimenti: tutela del consumatore e responsabilità degli operatori nel nuovo regolamento 1169/2011 dell’Unione europea. Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, p. 61-79, ISSN: 2239-7302; V. Rubino, (2012). La responsabilità degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regolamento (Ue) n. 1169/2011, Rivista di Diritto Agrario, p. 668-679, ISSN: 0391-8696

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Avv. Vito Rubino Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali Università degli Studi del Piemonte Orientale

[email protected]