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La politica di concorrenza dell’Unione europea XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001 Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

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La politica di concorrenza dell’Unione europea

XXXI Relazione sulla politica di concorrenza

2001

Commissione europeaDirezione generale della Concorrenza

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Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002

ISBN 92-894-3538-0

© Comunità europee, 2002Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

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Nel 2001 vi è stata un’intensa attività in tutti e trei settori della politica di concorrenza; antitrust,controllo delle concentrazioni e aiuti di Stato.Alcuni dei casi sui quali la Commissione ha presodecisioni hanno suscitato un notevole interesse daparte del pubblico, sia a causa degli importi parti-colarmente elevati delle ammende e degli aiuti, oa causa delle dimensioni delle concentrazioni chealla fine non sono state autorizzate, sia per ilmodo in cui sono stati risolti alcuni importanticasi di antitrust nel settore dello sport (trasferi-menti di calciatori, Formula 1). Per quantoriguarda le concentrazioni, l’attività ha conti-nuato ad essere considerevole e solo una piccolapercentuale delle concentrazioni notificate hadato luogo ad una decisione di divieto. La Com-missione ha adottato un libro verde sulla revi-sione del regolamento sulle concentrazioni perpromuovere un dibattito sul modo in cui ilsistema attuale di controllo delle concentrazioninell’UE potrebbe essere migliorato.

Importanti progressi sono stati realizzati nel set-tore della politica in materia di aiuti di Stato. IlConsiglio europeo di Stoccolma ha chiesto a tuttigli Stati membri di adoperarsi per ridurre gli aiutidi Stato e per convogliare gli aiuti verso obiettiviorizzontali di interesse comune. La maggiore tra-sparenza ottenuta grazie al nuovo registro orepertorio degli aiuti di Stato e al quadro di valu-tazione renderà possibile monitorare i progressirealizzati dagli Stati membri. Tra le decisioni piùimportanti e pionieristiche vi sono le proposte perporre fine alla concessione delle garanzie delloStato per le banche pubbliche in Germania,l’avvio di un’ampia indagine sugli effetti degliaiuti concessi sotto forma di misure fiscali e ledecisioni sui costi non recuperabili (

strandedcosts

) nel settore dell’elettricità.

Alla luce di tali sviluppi, è particolarmenteimportante per me, in qualità di commissarioresponsabile per la concorrenza, spiegare i van-taggi della politica di concorrenza e i lavori rea-lizzati dalla Commissione europea in tale settore.

La presente relazione annuale rappresenta unabuona opportunità per esaminare in modo criticociò che abbiamo realizzato, per trarre conclusioniper le nostre azioni future e per verificare se leazioni sono state conformi al nostro obiettivo.

Il nostro obiettivo consiste nel far sì che la con-correnza possa funzionare senza distorsioni alfine di garantire una maggiore scelta ai consuma-tori, innovazioni tecnologiche e concorrenzabasata sui prezzi. L’obiettivo è raggiunto se leimprese competono anziché colludere e se nonabusano del loro potere di mercato. Quando c’èuna concorrenza effettiva, i produttori tentano diattirare i clienti proponendo un prezzo più basso,una qualità più alta o un servizio migliore rispettoai concorrenti. In altri termini, promuovendo laconcorrenza, ci impegniamo ad agire a beneficiodei cittadini europei. Gli esempi illustrati nellapresente relazione permetteranno di verificare setale obiettivo sia stato raggiunto.

La relazione traccerà un quadro di come laCommissione europea ha assolto il suo compitodi monitorare il funzionamento corretto dellaconcorrenza nel mercato interno. Vorrei oraconcentrarmi su due punti in cui sono stati conse-guiti progressi cruciali nel 2001: la lotta contro icartelli e la cooperazione internazionale e multi-laterale (anche nell’ambito dell’allargamento).

Cartelli

L’importo record delle ammende

Uno dei fatti più notevoli del 2001 è indubbia-mente l’attività senza precedenti svolta nelsettore dei cartelli. Con dieci decisioni nega-tive prese nei confronti di 56 imprese e unimporto globale di ammende inflitte superiore a1 800 milioni di euro, di cui circa la metà per isoli casi «vitamine», e con l’ammenda indivi-duale più elevata mai imposta, nel caso della«carta autocopiante», il 2001 sarà certamente

PREFAZIONE DI MARIO MONTI

Membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza

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ricordato come un anno importante nella storiadella lotta della Commissione europea contro icartelli.

Dal momento in cui ho assunto le mie funzioni,nel settembre 1999, ho avuto l’occasione, a piùriprese, di dichiarare chiaramente e pubblica-mente la mia convinzione che i cartelli rappresen-tano un vero e proprio cancro per un’economia dimercato aperta e moderna. A differenza di altreforme di comportamenti restrittivi della concor-renza, essi hanno l’unico obiettivo di ridurre o eli-minare la concorrenza, senza produrre alcuneffetto benefico per l’economia e non possonoquindi mai beneficiare di un bilancio economicofavorevole. I loro effetti sono unicamente nega-tivi: riducono la scelta per i consumatori, rinca-rano i costi e diminuiscono la competitivitàdell’industria, ritardano i necessari adeguamentidelle imprese e ostacolano l’innovazione.

Questo è il prezzo da pagare per un’economiaguidata dai cartelli. Ed è un prezzo alto per l’eco-nomia europea. Come dimostrano le decisioniprese quest’anno, i cartelli sono numerosi eriguardano svariati settori, dai servizi bancari aiprodotti industriali, dal trasporto aereo ai prodotticorrenti di consumo. Essi coinvolgono siaimprese di modeste dimensioni che le maggioriimprese mondiali e riguardano sia i mercati localiche quelli mondiali.

Maggiore impegno nell’applicazione del diritto della concorrenza

Ho assunto le mie funzioni di commissario per laconcorrenza, determinato a potenziare l’azionedella Commissione in questo settore. Sono infatticonvinto che una politica contro i cartelli possaessere efficace soprattutto e prima di tutto se è ingrado di dissuadere i dirigenti delle impresedall’assumere comportamenti collusivi. Taleopera di dissuasione risulta efficace se le probabi-lità di ricevere sanzioni sono reali e se l’importodi queste è sufficientemente elevato rispetto aiprofitti che si prevedono di realizzare mediante ilcartello.

Tale priorità si è tradotta, da due anni, inun’azione ben mirata e incisiva nel trattamentodei casi. Abbiamo potenziato considerevolmentele risorse umane e materiali della nostra unitàspecializzata nel trattamento dei casi di cartello econtinueremo a farlo nel 2002. Abbiamo reindi-rizzato le priorità delle altre unità operative anti-trust della direzione generale della Concorrenza

verso la lotta contro i cartelli, per far convergerel’impegno, sia sull’individuazione dei cartelli, siasulle attività volte a perseguirli e ad applicare san-zioni nei loro confronti. Abbiamo intensificato icontatti con i colleghi delle autorità competentiper la concorrenza negli Stati membri, ma anchecon i colleghi di altre autorità e soprattutto delleautorità americane e canadesi, per poter megliofar fronte a pratiche che tendono a diventare glo-bali. Abbiamo elaborato strumenti più rapidi edefficaci per la gestione dei casi di cartello.

Sono lieto dei notevoli successi registrati nel2001, che rappresentano i primi frutti diquest’azione, ma ritengo che essi costituiscanosolo una tappa.

La credibilità di una politica contro i cartelli, lasua forza di dissuasione e la sua efficacia sicostruiscono nella durata. I dirigenti delleimprese che si dedicano a tali pratiche devonorendersi conto che non avranno tregua, chesaranno scoperti e sanzionati. In una parola,dovranno capire che partecipare ad un cartello èpiù rischioso che vantaggioso e che la loro unicapossibilità per ridurre le conseguenze finanziariedei loro atti è porvi fine e denunciarle, appellan-dosi al programma speciale di riduzione dellesanzioni previsto in caso di collaborazione.

Allargamento e concorrenza

Il 2001 è stato un anno importante anche per inegoziati di adesione nel settore della concor-renza. Tali negoziati sono stati temporaneamentechiusi, all’inizio di dicembre, con l’Estonia, laLettonia, la Lituania e la Slovenia, mentre prose-guono con la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca,l’Ungheria, Malta, la Slovacchia, la Polonia e laRomania. Anche per i paesi candidati con cui inegoziati sul capitolo della concorrenza sonostati temporaneamente chiusi, continua ad essereeffettuato un monitoraggio. La chiusura tempora-nea dei negoziati con quattro paesi candidati nel2001 è dovuta agli importanti progressi da essirealizzati nell’adozione ed attuazione dell’

acquis

comunitario in materia di concorrenza.

Nei prossimi mesi la Commissione continuerà adassistere i paesi candidati nel loro processo di tra-sformazione nel settore della concorrenza. In taleottica, vorrei sottolineare il problema degli aiutidi Stato incompatibili nei paesi candidati, segna-tamente quelli finalizzati ad attirare investimentiesteri diretti. Infatti, la mancanza di una buona

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disciplina in materia di aiuti di Stato sembraessere la principale difficoltà per quei paesi can-didati in cui i negoziati sul capitolo della concor-renza non sono stati ancora temporaneamentechiusi. Dal momento che abbiamo bisogno dipreservare l’integrità del mercato interno,l’Unione europea non può permettere che, dopol’adesione, nei paesi candidati siano in vigoreaiuti di Stato incompatibili. È un punto di impor-tanza cruciale, anche per gli investitori che ambi-scono alla certezza del diritto. Pertanto, laCommissione sta attivamente aiutando i paesicandidati a convertire gli aiuti di Stato incompati-bili in misure di aiuto ammissibili prima dell’ade-sione.

Inoltre, per potersi integrare appieno nell’Unionei paesi candidati hanno bisogno di una «culturadella concorrenza» in cui le imprese imparino arispettare le regole e i consumatori diventinoconsapevoli dei vantaggi che derivano dallaconcorrenza. Ciò è particolarmente importantedal momento che la consapevolezza dell’impor-tanza del ruolo della politica di concorrenza per-mette di migliorare l’applicazione delle regole inmateria. Le imprese e i privati possono contribu-ire notevolmente all’applicazione delle regolesegnalando i casi di concorrenza ai tribunali com-petenti e denunciandoli alle autorità responsabilidella concorrenza. Mi auguro che ciò possa veri-ficarsi sempre di più anche nei paesi candidati percontribuire a garantire una sana concorrenza suimercati e completare così la transizione di talipaesi ad economie di mercato correttamente fun-zionanti.

Com’è noto, le proposte di modernizzazionedella Commissione nel settore dell’antitrust sonodestinate proprio a promuovere tale «culturadella concorrenza». La nostra riforma è finaliz-zata a rendere l’applicazione delle norme anti-trust ancora più efficace, grazie all’applicabilitàdiretta di tutti gli elementi delle nostre normeantitrust da parte dei tribunali e delle autoritànazionali. Inoltre, viene dedicata una particolareattenzione al rafforzamento della rete che collegala Commissione e le autorità nazionali dellaconcorrenza per quel che riguarda l’applicazionedella legge. Tutto ciò è naturalmente di grandeimportanza anche per i paesi candidati. Le datepotenziali per l’adesione dei nuovi Stati membri el’applicazione della riforma antitrust coincidonosostanzialmente. Non appena tali paesi divente-ranno Stati membri le autorità antitrust degliattuali paesi candidati diventeranno parte inte-grante della rete più decentrata e più attiva

responsabile dell’applicazione della legislazionenel settore. In tale prospettiva, l’attuale fase preli-minare all’adesione è particolarmente impor-tante. I progressi già realizzati e i contatti regolaristabiliti tra la Commissione e le autorità dellaconcorrenza dei paesi candidati ci permettono diavere fiducia nel futuro.

Cooperazione internazionale e multilaterale

In un’epoca di globalizzazione internazionale lacooperazione non deve essere limitata ai paesicandidati. Dobbiamo trovare il modo di collegarea livello globale non solo le autorità responsabilidella concorrenza, ma anche il modo stesso diconcepire la politica della concorrenza. Nel 2001,sono stati realizzati progressi su due forme dicooperazione multilaterale, un’iniziativa nellaquale la Commissione ha avuto un ruolo di primopiano.

OMC: commercio e politica di concorrenza

Una delle sedi più importanti in questo contesto èl’Organizzazione mondiale per il commercio(OMC). Fin dal 1996 abbiamo promosso l’idea diun accordo multilaterale sul commercio e laconcorrenza. La IV conferenza ministerialedell’OMC, svoltasi a Doha (Qatar) dal 9 al14 novembre, ha adottato una dichiarazionesull’«interazione tra il commercio e la politica diconcorrenza». La dichiarazione rappresenta unosviluppo significativo del nostro impegno perl’instaurazione di norme multilaterali di concor-renza in tale sede, in quanto riconosce per laprima volta che l’OMC ha buone ragioni pernegoziare e concludere un accordo multilateralesul commercio e la concorrenza. Fino a pocotempo fa, il principio stesso di un tale accordoall’interno dell’OMC era una questione moltocontroversa. Il fatto di riconoscere che tale qua-dro debba essere istituito e che esso è importanteper il commercio e lo sviluppo internazionalecontribuirà all’introduzione e a un’applicazionepiù efficace dei regimi di concorrenza nazionali avantaggio dei consumatori di tutto il mondo. Inol-tre, anche se coloro che hanno proposto regole diconcorrenza multilaterali dovranno attendere laquinta conferenza ministeriale per entrare nellafase formale dei negoziati sull’accordo multilate-rale, vi è ora un chiaro impegno ad avviare talinegoziati ad una determinata data e la questionerientrerà nel cosiddetto «pacchetto unico» («sin-

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gle undertaking»). Ai fini pratici siamo ormaientrati in una «fase preparatoria» nel corso dellaquale potremo realizzare molte attività utili perchiarire, con i nostri partner dei paesi in via di svi-luppo e dei paesi sviluppati, gli elementi chesaranno necessari per l’accordo. Inoltre, le propo-ste dell’Unione europea sugli elementi fonda-mentali di tale accordo sono state ampiamenteaccettate a Doha. La dichiarazione è incentratasugli elementi che l’Unione europea ha indicatocome quelli da chiarire per primi (principi fonda-mentali della politica di concorrenza, come la tra-sparenza, la non discriminazione e l’equità pro-cedurale, l’impegno a mettere fuori legge icartelli hardcore, le modalità per la cooperazionevolontaria tra autorità antitrust). Infine, la dichia-razione permette di prevedere un’assistenza tec-nica e una costituzione di capacità più mirate,consentendo alle economie emergenti e in via disviluppo di comprendere ed apprezzare megliol’importanza di queste questioni.

Rete internazionale di concorrenza (RIC)

A seguito di un approfondito dibattito iniziato nel2000, in ottobre è stato dato l’avvio, su una basepiù informale, alla Rete internazionale di concor-renza (RIC). Per la prima volta le autorità respon-sabili della concorrenza hanno preso un’inizia-tiva autonoma a livello mondiale che consenteloro di condividere esperienze e scambi di idee suproblemi di concorrenza che nascono per viadella crescente globalizzazione dell’economiamondiale. La RIC sarà una rete informale, incen-trata su progetti precisi, costituita su base consen-suale da autorità antitrust di paesi sviluppati e invia di sviluppo. Si occuperà dell’applicazione deldiritto di concorrenza e di questioni politiche dicomune interesse e formulerà proposte finaliz-zate a una convergenza procedurale e sostanziale,grazie ad un programma e a una struttura incen-

trati sui risultati. Incoraggerà inoltre la divulga-zione di esperienze e buone pratiche antitrust,promuoverà il ruolo di difesa delle autoritàgaranti della concorrenza e cercherà di agevolarela cooperazione internazionale. Concentrerà ipropri sforzi sui problemi antitrust internazionali,problemi la cui soluzione è difficile ma nonimpossibile. In un primo tempo, la RIC affronteràdue importanti problemi del settore: il controllodelle concentrazioni in un contesto multigiurisdi-zionale e il ruolo di difesa della concorrenza chepuò essere svolto dalle autorità antitrust. Il pro-gramma sarà successivamente ampliato al fine diincludere punti che sono particolarmente rile-vanti per le economie di transizione e le econo-mie dei paesi in via di sviluppo.

Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitu-dine nei confronti del Parlamento europeo e delComitato economico e sociale che hannoentrambi sostenuto la politica della Commissionein materia di concorrenza. Nel 2001 hannoappoggiato le nostre proposte per la modernizza-zione della procedura antitrust, che spero sarannoapprovate definitivamente dal Consiglio nel2002. I commenti dei rappresentanti dei cittadinieuropei e degli interessi economici e socialidell’UE sono estremamente importanti per lanostra politica. Il loro appoggio e le loro critichecostruttive contribuiscono al nostro lavoro.

La relazione annuale costituisce, in genere, perme una buona occasione di avere, con entrambele istituzioni, un ampio dibattito su tutta una seriedi questioni d’attualità nel settore della politica diconcorrenza. Sono dibattiti utili in quanto non silimitano ad una valutazione dell’attività passatadella Commissione, ma affrontano anche il pro-blema degli sviluppi futuri della nostra politica.Sono lieto di poter proseguire tale scambio diidee sulla base della presente relazione.

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XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001

(pubblicata in connessione con la

Relazione generalesull’attività dell’Unione europea, 2001

)

SEC(2002) 462 def.

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Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Riquadro 1: La concorrenza e i consumatori — Principali decisioni della Commissione nel 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

I — Antitrust — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE; monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. Modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE 152. Revisione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende 163. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi

di trasferimento di tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Riquadro 2: Nuova comunicazione de minimis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174. Revisione delle regole di procedura: nuovo mandato del consigliere auditore . . . . . . . 19

B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. Articolo 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. Articoli 82 e 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Riquadro 3: Politica di concorrenza nel settore dei rifiuti di imballaggi . . . . . . . . . . . .

26

C — Sviluppi delle politiche settoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. Energia: liberalizzazione nel settore dell’elettricità e del gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. Servizi postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. Trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385. Settore dei media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. Distribuzione di autoveicoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Riquadro 4: Via libera per Covisint, la piattaforma per gli scambi B2B nel settore automobilistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467. Servizi finanziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478. Società dell’informazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519. Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Riquadro 5: Trasferimenti di calciatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5310. Settore farmaceutico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

D — Statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

II — Controllo delle concentrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

A — Politica generale e nuovi sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611. Introduzione — Sviluppi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612. Mercati nazionali e concorrenza potenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Riquadro 6: I casi nel settore della carta e la posizione dominante collettiva . . . . . . .

663. Controllo delle concentrazioni nel XXI secolo — Libro verde sulla revisione

del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Riquadro 7: Restrizioni accessorie — Adeguamento della politica della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

704. Sviluppi nell’applicazione del concetto di «failing firm defence» . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Riquadro 8: Schneider/Legrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

715. Rimedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726. Rinvii agli Stati membri a norma dell’articolo 9 — Nuovi sviluppi . . . . . . . . . . . . . . . 787. Cooperazione internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Riquadro 9: GE/Honeywell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

B — Statistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

III — Aiuti di stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

A — Politica generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831. Trasparenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Riquadro 10: Capitale di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

853. Aiuti di Stato e politica fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874. Costi non recuperabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875. Servizio pubblico di radiodiffusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

INDICE

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6. Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887. Allargamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Riquadro 11: Banche pubbliche tedesche (Anstaltslast e Gewährträgerhaftung) . . . . .

89

B — Il concetto di aiuto di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911. Origine delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912. Vantaggio arrecato a un’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923. Criterio di specificità o selettività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

C — Esame della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune . . . . . . . . . . . . . . . . . 941. Aiuti orizzontali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942. Aiuti regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983. Aiuti settoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

D — Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111. Avvio del procedimento formale d’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112. Aiuti esistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133. Recupero degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134. Mancata attuazione di decisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

E — Statistiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

IV — Servizi d’interesse generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171. Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172. Sviluppi recenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173. Antitrust (compresa la liberalizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

V — Attività internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A — Allargamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231. Preparazione e negoziati di adesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232. Progressi nell’ambito dell’allineamento delle regole di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . 1233. Disposizioni di applicazione nel quadro degli accordi europei

e della decisione relativa all’unione doganale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244. Proroga della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a),

nel quadro degli accordi europei e adozione delle carte degli aiuti regionali . . . . . . . . 1255. Assistenza tecnica ai paesi candidati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266. Balcani occidentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

B — Cooperazione bilaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261. Stati Uniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262. Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273. Altri paesi dell’OCSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274. Paesi mediterranei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285. America latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286. Federazione russa e Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

C — Cooperazione multilaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291. OMC: scambi internazionali e politica di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292. OCSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Riquadro 12: Scambi internazionali e concorrenza: dalla relazione Van Miert a Doha

1313. Unctad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324. Rete internazionale di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

VI — Prospettive per il 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351. Intese restrittive e abusi di posizione dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352. Concentrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363. Aiuti di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364. Attività internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Allegato — Casi analizzati nella relazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

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1.

L’applicazione delle regole di concorrenza èuna delle principali funzioni della Commissione ericopre un ruolo essenziale per il funzionamentoeconomico del mercato unico. Con la completaintroduzione dell’euro a partire dal 1

o

gennaio2002 e l’allargamento dell’Unione europea suscala senza precedenti, la prospettiva di unamodernizzazione delle norme in materia di inteserestrittive e abusi di posizioni dominanti, concen-trazioni e aiuti di Stato è necessaria per consentirealla Commissione di adeguare la sua azione alrapido mutamento dell’ambiente economico. Taleprocesso le permetterà di concentrarsi sui com-portamenti dei partecipanti al mercato che rappre-sentano le minacce più gravi per «un’economia dimercato aperta e in libera concorrenza», secondo iprincipi sanciti dal trattato.

2.

Nel 2001 una serie di decisioni relative a car-telli ha posto in rilievo gli sforzi della Commis-sione intesi a porre fine alle pratiche delle impreseche producono manifesti effetti negativi sulla con-correnza in un’ampia serie di settori. Tali decisionidimostrano l’impatto diretto della politica diconcorrenza sul benessere dei consumatori, comerisulta dalle decisioni di quest’anno destinateall’industria automobilistica. Inoltre, l’apertura deimercati nei quali non si è ancora del tutto affer-mato un ambiente concorrenziale, insieme allagaranzia della parità di condizioni e alla salvaguar-dia dei servizi di interesse generale, sono rimasti incima all’ordine del giorno della Commissione.

3.

L’azione della Commissione nel campo delleconcentrazioni si svolge in un contesto di globa-lizzazione e di crescente complessità dei casi. Gliaspetti connessi alla notificazione delle opera-zioni presso molteplici autorità competenti neicasi di concentrazioni a livello mondiale compor-tano una sempre più intensa cooperazione interna-zionale in diverse sedi, quali la rete internazionaledi autorità garanti della concorrenza, e nel quadrodi accordi bilaterali. Al fine di garantire che ilsistema europeo di controllo delle concentrazionidisponga di strumenti adeguati a rispondere allesfide poste da tali concentrazioni internazionali edall’allargamento dell’Unione europea, la Com-missione intende effettuare una revisione com-pleta del regolamento sulle concentrazioni. Neldicembre 2001 è stato pubblicato un documentodi consultazione (libro verde), che esamina le que-stioni giurisdizionali, procedurali e sostanziali.

4.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nel 2001sono stati introdotti notevoli miglioramenti in ter-mini di trasparenza, con l’adozione del quadro di

valutazione degli aiuti di Stato e l’apertura alpubblico di un repertorio degli aiuti di Statoconsultabile on line. La Commissione ha prose-guito la sua attività di aggiornamento e moderniz-zazione del controllo degli aiuti di Stato conl’adozione di nuove regole sugli aiuti di Stato agliinvestimenti in capitale di rischio e con l’avvio ditre importanti revisioni delle politiche in materiadi aiuti all’occupazione, di aiuti alla ricerca e svi-luppo e di aiuti regionali destinati ai grandi pro-getti di investimento. Per quanto riguarda l’attivitàesecutiva e di controllo, è stata prestata particolareattenzione alla definitiva entrata in vigore dei dueregolamenti di esenzione per categoria relativi agliaiuti a favore delle piccole e medie imprese e agliaiuti destinati alla formazione, nonché del regola-mento sugli aiuti

de minimis

.

5.

Con l’adozione delle posizioni comuni sulcapitolo concorrenza il 12 dicembre 2001, si èconclusa una prima fase delle attività del pro-cesso di allargamento riguardanti gli aiuti diStato. Il consiglio di associazione ha deciso dichiudere provvisoriamente il capitolo concor-renza per quattro paesi candidati.

6.

La Commissione deve prestare particolareattenzione agli aspetti dell’imminente allarga-mento riguardanti la concorrenza e collaborarecon i paesi candidati al fine di accertare che lestesse regole siano applicate con uguale efficacianell’intera Unione allargata.

7.

Nel 2001 si sono registrati complessivamente1 036 nuovi casi, dei quali 284 attinenti agli arti-coli 81, 82 e 86, 335 alle concentrazioni e 417 agliaiuti di Stato (escluse le denunce). Nel 2000 ilnumero complessivo di nuovi casi ammontava a1 211, di cui 297 relativi agli articoli 81, 82 e 86,345 alle concentrazioni e 569 agli aiuti diStato (

1

). La diminuzione del numero comples-sivo di nuovi casi rappresenta quindi una tendenzagenerale dovuta alla lieve flessione dei casi atti-nenti agli articoli 81, 82 e 86, alla prima diminu-zione dei casi riguardanti le concentrazioni osser-vata nell’arco di diversi anni e al calo significativodei casi relativi agli aiuti di Stato.

8.

La lieve riduzione dei casi attinenti agli arti-coli 81, 82 e 86 conferma che gli effetti prodottisulle notificazioni negli ultimi due anni dall’ado-zione delle linee direttrici sugli accordi orizzon-

¥1∂

La cifra riferita agli aiuti di Stato nel 2000 è stata corretta dopo lapubblicazione della Relazione sulla politica di concorrenza 2000.

INTRODUZIONE

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tali e sulle restrizioni verticali (drastica tendenzaalla diminuzione a partire dal 1999) continuanoad essere apprezzabili. Il numero di denunce, chenegli anni precedenti aveva registrato ampie flut-tuazioni, quest’anno è rimasto pressoché stabile(116 nel 2001 contro 112 nel 2000).

9.

I casi chiusi sono stati complessivamente1 204, di cui 378 relativi agli articoli 81, 82 e 86,346 alle concentrazioni e 480 agli aiuti di Stato(escluse le denunce). Nel 2000 erano stati chiusi1 230 casi, di cui 400 attinenti agli articoli 81, 82e 86, 355 alle concentrazioni e 475 agli aiuti diStato (

1

). Sebbene la lieve diminuzione dei casichiusi relativi agli articoli 81, 82 e 86 sia ricondu-cibile alla maggiore attenzione prestata ai casi dicartelli (impegnativi in termini di risorse), ilnumero di casi chiusi (378) supera di gran lungaquello dei nuovi casi (284) e riduce ulteriormenteil numero dei casi pendenti.

10.

Il modesto rallentamento dei casi di concen-trazioni e di alleanze esaminati dalla Commis-sione nel 2001 sembra riflettere il declinogenerale delle condizioni economiche nel mondoindustrializzato e una mutata percezionedell’esito positivo delle recenti concentrazioni edalleanze da parte della comunità imprenditoriale.Per la prima volta dal 1993 il numero di concen-

trazioni notificate alla Commissione è diminuito,da 345 nel 2000 a 335 nel 2001, pur rimanendoben superiore alla cifra del 1999. Durante l’annosono state adottate 340 decisioni formali rispettoa 345 nel 2000. Sebbene nel 2001 si sia interrottala tendenza all’aumento del numero globale diconcentrazioni notificate, la complessità dei casicontinua ad aumentare ed i mercati sono semprepiù concentrati. In particolare, il numero di casiche comportano l’avvio di indagini approfonditeè cresciuto più rapidamente rispetto al numerocomplessivo dei casi (decisioni adottate nellaseconda fase della procedura: aumento del 17 %rispetto al 2000 e del 100 % rispetto al 1999).

11.

Nel settore degli aiuti di Stato, il numero dinotificazioni si è ridotto di circa il 30 % e i nuovicasi di aiuti non notificati sono diminuiti di circail 45 % rispetto al 2000, mentre le richieste di rie-same di aiuti sono quasi quintuplicate. Il numerodi procedimenti iniziati è tuttavia rimasto stabile(66 nel 2001 contro 67 nel 2000). Si è registratoun lieve aumento delle decisioni finali negative(31 nel 2001 contro 26 nel 2000). Nel complesso,è aumentato anche il numero di casi pendenti (da584 nel 2000 a 621 nel 2001), a causa delle nume-rose denunce (

2

).

¥1∂

La cifra riferita ai casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86 nel 2000 èstata corretta dopo la pubblicazione della Relazione sulla politicadi concorrenza 2000.

¥2∂

Le cifre riferite al 2000 sono state corrette dopo la pubblicazionedella Relazione sulla politica di concorrenza 2000.

Riquadro 1: La concorrenza e i consumatori — Principali decisioni della Commissione nel 2001

Il commissario Monti ha più volte sottolineato la grande importanza che la Commissione attribuisce agliaspetti del diritto e della politica di concorrenza che toccano i consumatori. La politica in materia di aiutidi Stato, il controllo delle concentrazioni e l’applicazione delle norme antitrust hanno ciascuna il proprioruolo da svolgere nel garantire che i consumatori beneficino dei vantaggi derivanti dall’applicazione delleregole di concorrenza dell’Unione.

In particolare, esaminando l’andamento del 2001, diverse decisioni a norma degli articoli 81, 82 e 86 illu-strano con chiarezza il modo in cui la tutela di una concorrenza effettiva intervenga a favore degli inte-ressi dei consumatori. Qualsiasi profitto supplementare generato dagli operatori di mercato attraverso unalimitazione del gioco della concorrenza, per esempio tramite i cartelli, è da ultimo pagato dal consuma-tore, che, in presenza di una concorrenza effettiva, beneficerebbe di prezzi inferiori, migliore qualità deiservizi e più ampia scelta.

British Midland/Lufthansa/SAS

Il 1

o

marzo 2000 British Midland International, Lufthansa e SAS hanno notificato un accordo di jointventure, in base al quale le parti intendono coordinare i loro servizi in arrivo e in partenza dall’aeroportolondinese di Heathrow e dall’aeroporto internazionale di Manchester

.

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INTRODUZIONE

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La Commissione ha riconosciuto che, in termini di incremento di efficienza e di concorrenza, l’effetto gene-rale dell’accordo è positivo, in quanto permette la riorganizzazione e l’estensione delle attuali reti delle parti.Tuttavia, la joint venture prevede il diritto esclusivo di Lufthansa di gestire voli su quasi tutte le rotte traLondra e Francoforte. Il mercato dei collegamenti Londra-Francoforte è uno dei più attivi in Europa. LaCommissione ha concluso che la rinuncia di British Midland ad operare sulla rotta Londra-Francoforterestringe in misura significativa la concorrenza su tale mercato. La Commissione temeva che l’accordopotesse persino portare all’eliminazione della concorrenza. Sarebbero rimaste attive soltanto BritishAirways e Lufthansa, la quale, insieme a British Midland, sarebbe stata in una posizione di gran lungamigliore per quanto riguarda l’accesso agli slot su entrambi i lati del mercato. Per contro, gli sforzi di BritishAirways intesi ad aumentare la frequenza dei suoi voli sono già ostacolati dalla carenza di slot a Francoforte.

Al fine di sciogliere le riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, le partihanno proposto un impegno volto a rendere disponibili slot presso l’aeroporto di Francoforte, in modo daconsentire ad un concorrente nuovo o esistente, in particolare British Airways, di aumentare la frequenzadei voli sulla stessa rotta e competere in condizioni di parità con Lufthansa. Nel frattempo, BritishAirways ha chiesto e ottenuto alcuni di tali slot.

I consumatori beneficeranno quindi di una più ampia scelta di servizi di trasporto aerei verso un maggiornumero di destinazioni, di migliori connessioni, comodità di orari e viaggi senza interruzioni.

SAS/Maersk

Il 18 luglio la Commissione ha deciso di infliggere ammende alle compagnie aeree scandinave SAS eMaersk Air, rispettivamente di 39,375 milioni di euro e di 13,125 milioni di euro, per aver posto in essereun accordo segreto di ripartizione del mercato.

La Commissione ha riscontrato che Maersk Air si era ritirata dalla rotta Copenaghen-Stoccolma. Ciò haportato alla monopolizzazione di tale rotta da parte di SAS, a pregiudizio di oltre un milione di passeggeriche si servono di tale collegamento ogni anno. È altresì emerso che SAS aveva interrotto l’attività sullarotta Copenaghen-Venezia e Maersk Air aveva iniziato a gestire i voli su tale rotta e, infine, che SAS si eraritirata dalla rotta Billund-Francorte, lasciando che Maersk Air rimanesse l’unico vettore. Inoltre, le partiavevano anche concordato una clausola generale di non concorrenza applicabile alle attività future sullerotte internazionali in arrivo e in partenza dalla Danimarca e sulle rotte nazionali in Danimarca.

In conseguenza della decisione, è stata ripristinata la concorrenza tra SAS e Maersk Air, le due principalicompagnie aeree attive sulle rotte in arrivo e in partenza dalla Danimarca. Il nuovo ingresso effettivo sullerotte precedentemente oggetto dell’accordo di ripartizione del mercato è stato annunciato, per esempio, daSAS riguardo a cinque voli giornalieri andata e ritorno tra Billund e Copenaghen. Le pressioni concorren-ziali sulle tariffe delle compagnie aeree sono state ripristinate, in quanto il comportamento delle parti inmateria di prezzi è nuovamente condizionato dalla possibilità reale di un nuovo ingresso dell’altra parte.

Industria automobilistica

Nel settore automobilistico la Commissione ha censurato le pratiche di alcuni produttori che impedivanoai consumatori di acquistare autoveicoli nel paese di loro scelta.

Il 29 giugno la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto un’ammenda di30,96 milioni di euro a Volkswagen, per aver fissato i prezzi di rivendita del nuovo modello VW Passat inGermania. Nel periodo 1996-1997 Volkswagen aveva inviato lettere circolari ai suoi concessionari tede-schi chiedendo loro di non vendere tale modello al di sotto del prezzo di listino consigliato. Si tratta dellaprima decisione in merito alla fissazione dei prezzi di rivendita nel settore automobilistico. La fissazionedei prezzi di rivendita costituisce una restrizione molto grave della concorrenza e produce effetti direttisui prezzi al consumatore.

Il 10 ottobre la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto un’ammenda di71,825 milioni di euro a DaimlerChrysler per diverse infrazioni all’articolo 81 del trattato CE. Una diqueste consisteva nell’ostacolare il commercio parallelo in Germania, impedendo agli acquirenti di altriStati membri di acquistare autoveicoli presso i concessionari tedeschi. Un’altra infrazione riguardava unaccordo di fissazione dei prezzi in Belgio, volto a ridurre la concessione di sconti ai consumatori.

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Nel 2001 si sono verificati importanti sviluppi riguardo alla revisione del regolamento di esenzione percategoria applicabile agli accordi per la distribuzione di autoveicoli, che sarà ultimata nel 2002. Per iparticolari si rimanda al punto I.C.6.1 della presente relazione.

Commissioni bancarie per il cambio delle valute della zona dell’euro

Poco dopo la creazione dell’euro, la Commissione ha ricevuto denunce da consumatori, secondo i qualialcune banche avevano fissato collettivamente le commissioni per il cambio delle banconote della zonadell’euro. La Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso varie banche e ha trasmessorichieste di informazioni a gran parte delle banche nella zona dell’euro. Ha quindi avviato procedimentinei confronti di numerose banche in sette Stati membri.

Diverse banche hanno reagito presentando alla Commissione proposte unilaterali, intese a ridurre sostan-zialmente le spese addebitate e ad abolirle del tutto entro ottobre 2001, almeno per le operazioni diacquisto effettuate dai correntisti, fatto che ha rappresentato un chiaro beneficio per i consumatori primadel passaggio all’euro.

Tenendo conto delle circostanze eccezionali della scomparsa del mercato interessato, e del vantaggioimmediato per i consumatori derivante da tali proposte, la Commissione ha deciso di chiudere il procedi-mento nei confronti della maggior parte delle banche. Il 12 dicembre ha inflitto ammende a cinque banchetedesche, per un totale di 100,8 milioni di euro, per aver concluso un accordo sull’applicazione di unacommissione di circa il 3 % per le operazioni di acquisto e di vendita di banconote della zona dell’euro.

Concentrazioni

Anche le decisioni in materia di concentrazioni esercitano un impatto sulla vita quotidiana dei consuma-tori.

Nel caso

Nordea/Postgirot,

la Commissione ha autorizzato, subordinatamente ad alcune condizioni,l’acquisizione da parte del gruppo bancario scandinavo Nordea del controllo esclusivo dell’impresasvedese Postgirot Bank AB. Postgirot è una controllata al cento per cento dell’impresa pubblica PostenAB, l’operatore postale svedese. Possiede e gestisce un sistema interno di pagamenti tramite postagiro,che utilizza per fornire servizi di pagamento a distanza all’utenza privata e aziendale. Postgirot fornisceanche servizi bancari alle famiglie e alle imprese, compresi i servizi di raccolta di depositi, di erogazionedi prestiti, di effettuazione di pagamenti internazionali, di finanziamento all’esportazione nonché ilservizio di carte di pagamento. Nella sua versione originaria, l’accordo aveva sollevato alcune perplessitàsotto il profilo della concorrenza, in quanto Nordea avrebbe acquisito il controllo sia di Postgirot che diBankgirot, i due principali sistemi bancari di pagamento usati dalle famiglie svedesi per il pagamentodelle bollette elettriche, telefoniche e di altro genere. Un grado d’influenza così elevato avrebbe potutodeterminare incrementi dei prezzi che avrebbero colpito direttamente i consumatori nelle loro esigenzequotidiane di servizi bancari. Tuttavia, Nordea si è impegnata a ridurre al 10 % la sua partecipazione inBankgirot, una quota che non le consentirà di continuare ad esercitare un’influenza decisiva sull’impresa,e a ritirarsi da Privatgirot, impresa che fornisce servizi tecnici relativi al postagiro in concorrenza conPostgirot. Accogliendo tali impegni e subordinando l’autorizzazione della concentrazione al loro adempi-mento, la Commissione ha assicurato che l’entità di nuova creazione continuerà ad essere esposta allaconcorrenza, a beneficio del consumatore finale.

Anche il caso

Unilever

, riguardante la cessione di marchi di prodotti alimentari affermati (cfr. punto II.5.3,paragrafo 309) e due casi concernenti il settore della distribuzione di benzina e di prodotti petroliferi(

BP/E.ON

e

Shell/DEA

, cfr. punto II.6, paragrafi 317-318) possono rivestire particolare interesse per iconsumatori.

Aiuti di Stato

Infine, il controllo degli aiuti di Stato svolge un ruolo importante nel garantire che il denaro dei contri-buenti sia utilizzato in modo efficace e contribuisca a mantenere un sano ambiente economico in cui leimprese efficienti possano creare opportunità di occupazione sostenibile per i cittadini europei. Nelle suedecisioni in materia di aiuti di Stato, la Commissione tiene conto degli aspetti connessi al corretto funzio-namento dei servizi di interesse generale.

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15

A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo

1. Modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

12.

Il 27 settembre 2000 la Commissione haadottato una proposta di nuovo regolamentod’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattatoCE (

1

). Quando entrerà in vigore, il nuovo regola-mento sostituirà il regolamento n. 17 del 1962.L’elemento principale della riforma è la transi-zione da un sistema in base al quale la Commis-sione gode della competenza esclusiva perl’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 (com-petenza esclusiva ad adottare decisioni di esen-zione) ad un sistema di eccezione legale diretta-mente applicabile, in base al quale gli accordi chenon violano l’articolo 81, paragrafo 1, o chesoddisfano le condizioni di cui all’articolo 81,paragrafo 3, sono automaticamente consideratileciti e gli accordi che violano l’articolo 81, para-grafo 1, e non soddisfano le condizioni di cuiall’articolo 81, paragrafo 3, sono automatica-mente considerati nulli. La riforma prevedel’abolizione del sistema di notificazione e di auto-rizzazione previsto dal regolamento n. 17, unamaggiore responsabilità delle autorità nazionaligaranti della concorrenza e degli organi giudiziarinazionali per l’applicazione degli articoli 81 e 82del trattato CE e chiare disposizioni intese a sal-vaguardare l’applicazione coerente di detti arti-coli in tutta l’Unione europea, tra cui l’istituzionedi una rete di autorità europee garanti della con-correnza. Il regolamento proposto mira anche arafforzare i poteri d’indagine della Commissione(per esempio il diritto di ispezionare locali diversida quelli delle imprese). Con questa proposta, laCommissione persegue l’obiettivo di risponderecon maggiore efficacia alle violazioni degli arti-coli 81 e 82, garantendo così una concorrenzaeffettiva in Europa (

2

).

13.

Il 29 marzo 2001 il Comitato economico esociale ha adottato un parere in merito alla propo-sta di regolamento (

3

). In tale parere, il Comitato

«appoggia con convinzione la riforma del sistemadi applicazione delle regole di concorrenza» e«apprezza il chiaro e coraggioso linguaggio nor-mativo» usato nella proposta della Commissione,che considera essenziale per la riforma. Tuttavia,tenuto conto della complessità dell’argomento eal fine di preservare l’integrità e la coerenza delsistema e il primato del diritto comunitario, non-ché di garantire un efficace decentramento assi-curando al tempo stesso la massima certezza deldiritto, il Comitato ha anche esortato la Commis-sione ad adottare, prima o dopo l’entrata in vigoredel nuovo regolamento, «misure di accompagna-mento» che precisino alcuni concetti essenzialidel diritto comunitario della concorrenza, qualil’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

14.

Il 20 giugno 2001 la commissione per i pro-blemi economici e monetari del Parlamento euro-peo ha adottato la relazione finale concernente laproposta della Commissione (

4

). Nella relazione,la commissione «ha riconosciuto che l’attualesistema che disciplina la politica europea dellaconcorrenza è troppo burocratico, complicato einefficace» e l’allargamento dell’Unione europeapuò solo aggravare la situazione. La commis-sione ha pertanto accolto con favore l’opportunainiziativa della Commissione «di procedereadesso, prima dell’allargamento della Comunità,ad una riforma radicale delle regole di concor-renza». Tuttavia, al fine di realizzare nella praticagli obiettivi stabiliti per la riforma, la commis-sione parlamentare ha invitato la Commissione amodificare alcuni punti della sua proposta e hasuggerito precisazioni su alcuni elementi essen-ziali del progetto di riforma. Gran parte delle pro-poste sono state approvate dal Parlamento euro-peo con l’adozione, con 409 voti contro 54, delsuo parere sulla proposta di regolamento in data6 settembre 2001 (

5

). Gli emendamenti propostidal Parlamento europeo mirano tra l’altro a sop-primere il sistema di registrazione di taluni tipi diaccordi (articolo 4, paragrafo 2), ad armonizzareil regime delle sanzioni (articolo 5), a garantire la

¥1∂

COM(2000) 582 (GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 284).

¥2∂

Per una descrizione più approfondita della proposta della Com-missione, cfr. punto I.A.3 della XXX Relazione sulla politica diconcorrenza (2000), SEC(2001) 694. Per maggiori particolari inmerito al libro bianco sulla modernizzazione del 1999, cfr. puntoI.A.2 della XXIX Relazione sulla politica di concorrenza (1999),SEC(2000) 720.

¥3∂

GU C 155 del 29.5.2001, pag. 73.

¥4∂

L

a relazione della commissione per i problemi economici emonetari e i pareri della commissione per l’industria, il commer-cio esterno, la ricerca e l’energia e della commissione giuridica eper il mercato interno (

A5-0229/2001

) non sono ancora stati pub-blicati nella Gazzetta ufficiale, ma si possono consultare all’indi-rizzo: (http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=-EN&PUBREF=//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN).

¥5∂

L

a risoluzione legislativa del Parlamento europeo (R5-0444/2001)non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma si puòconsultare all’indirizzo: (http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN).

I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE; MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

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16

proporzionalità dei rimedi a livello di comporta-mento e di natura strutturale (articolo 7, para-grafo 1) e a definire meglio l’interesse pubbliconel contesto dell’adozione di decisioni dellaCommissione a norma dell’articolo 10.

15.

In data 14-15 maggio 2001 e 5 dicembre2001, rispettivamente sotto la presidenza svedesee belga, il Consiglio (Industria) ha tenuto undibattito sui punti sostanziali della proposta dellaCommissione. Sebbene sia stato raggiunto unaccordo preliminare su alcuni aspetti del regola-mento proposto, il Consiglio ha concluso che ènecessario proseguire le discussioni in seno algruppo di lavoro del Consiglio sui principi e sullemodalità della riforma progettata. Al fine di indi-rizzare gli ulteriori progressi del gruppo di lavoro,il Consiglio ha discusso in particolare i principigenerali riguardanti il funzionamento della rete diautorità garanti della concorrenza e ha invitato laCommissione a definire tali principi in una dichia-razione comune. Il Consiglio ha inoltre sotto-scritto l’obiettivo dell’articolo 3 della propostadella Commissione, volto a garantire l’applica-zione uniforme delle regole di concorrenza agliaccordi che possono pregiudicare gli scambi traStati membri, ma ha esortato il gruppo di lavoroad approfondire l’esame dell’effetto di tale dispo-sizione sulle norme nazionali specifiche.

2. Revisione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende

16.

Basandosi sulla filosofia generale dell’impe-gno di modernizzazione per rifocalizzare la suaazione sulle violazioni più gravi del diritto comu-nitario, nel 2001 la Commissione ha adottato unnuovo progetto di norme mirate ad individuaremeglio e ad eliminare le intese segrete volte allafissazione dei prezzi e di altro genere. La comuni-cazione sulla non imposizione o sulla riduzionedelle ammende è stata riesaminata, dopo cinqueanni di applicazione, nell’ottica di rafforzarnel’efficacia e di valorizzare al massimo la capacitàdella Commissione di individuare e perseguire icartelli. Il progetto di nuova comunicazione, pub-blicato il 21 luglio 2001 (

1

), esamina la questionein modo più preciso e prepara il terreno per l’ado-

zione, nel 2002, di una nuova comunicazionerelativa all’immunità dalle ammende e alla ridu-zione dell’importo delle ammende.

3. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia

17.

Il 20 dicembre la Commissione ha adottatouna relazione (

2

) per valutare il funzionamentodel regolamento (CE) n. 240/96 (

3

), riguardantel’esenzione per categoria di accordi di trasferi-mento di tecnologia (in appresso, «il RECTT»).La relazione espone un’analisi critica dell’appli-cazione e dell’impostazione politica del RECTT.Sottolinea, in particolare, la necessità di adattareil RECTT in modo da garantire la coerenza con inuovi regolamenti della Commissione relativiall’esenzione per categorie di accordi di distribu-zione (

4

) e di accordi di R&S e di specializza-zione (

5

), i quali seguono un’impostazione piùimprontata a considerazioni economiche.

18.

La relazione rileva che il RECTT applica cri-teri riguardanti più la forma dell’accordo che glieffetti reali sul mercato. Esso presenta infattiquattro difetti principali:

— in primo luogo, il RECTT è troppo prescrit-tivo e sembra funzionare come una camiciadi forza, che può scoraggiare operazioni piùefficienti ed ostacolare la diffusione di nuovetecnologie;

— in secondo luogo, il RECTT si applica solo adeterminati accordi di licenza di brevetto e diknow-how. Il campo d’applicazione limitatodel RECTT sembra sempre più inadeguato arispondere alla complessità dei moderniaccordi di concessione di licenze (per esem-pio, accordi di pool, licenze di softwarecoperti da copyright);

¥1∂

Progetto di comunicazione della Commissione relativa alla revi-sione della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sullariduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 205del 21.7.2001, pag. 18).

¥2∂

R

elazione valutativa della Commissione sull’applicazione delregolamento (CE) n. 240/96 riguardante l’esenzione per categoriadi trasferimenti di tecnologia, COM(2001) 786 def. del 20 dicem-bre 2001. La relazione è anche disponibile su Internet al seguenteindirizzo: (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/).

¥3∂

Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, relativoall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE acategorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31 del9.12.1996, pag. 2).

¥4∂

Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2790/1999(GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

¥5∂

Regolamenti di esenzione per categoria (CE) n. 2658/2000 e(CE) n. 2659/2000 (GU L 304 del 5.12.2000, rispettivamentepag. 3 e pag. 7).

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I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSIDI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;

MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

17

— in terzo luogo, diverse restrizioni sono attual-mente presunte illegittime o sono esclusedall’esenzione per categoria senza una validagiustificazione economica laddove le partimancano di potere di mercato e sono in unarelazione verticale. Ciò riguarda in particolarele restrizioni che vanno oltre il campo d’appli-cazione dei diritti di proprietà intellettuale(DPI) oggetto di licenza (per esempio, obbli-ghi di non concorrenza, subordinazione);

— in quarto luogo, concentrandosi sugli aspettiformali dell’accordo, il RECTT estende ilbeneficio dell’esenzione per categoria a situa-zioni nelle quali non sempre si può presumereche le condizioni di cui all’articolo 81, para-grafo 3, siano soddisfatte, o perché le particontraenti sono concorrenti oppure perchédetengono una forte posizione di mercato.

19.

La relazione invita a presentare osservazioniin merito a diverse questioni:

— il campo di applicazione del RECTT, in cuirientrano solo i brevetti e il know-how,dev’essere esteso in modo da comprendereanche i copyright, i diritti su disegni emodelli ed i marchi registrati? La questioneriveste particolare importanza per diversi set-tori, tra cui l’industria del software, la qualedipende da una serie di licenze di copyrightper la fabbricazione e la distribuzione;

— il RECTT va applicato anche agli accordi diconcessione di licenze tra più di due imprese,quali i pool multilaterali? Tali accordi stannodiventando sempre più importanti per ilmondo industriale, data la crescente comples-sità delle nuove tecnologie. Al riguardo, sipuò osservare che le licenze comprendentipiù parti possono rafforzare l’efficienza edavere effetti favorevoli sulla concorrenza,soprattutto quando il pool riunisce soltanto iDPI essenziali. Tuttavia, gli accordi di licenzacomprendenti più parti possono anche eserci-tare gravi effetti negativi sulla concorrenza, inparticolare quando un accordo riguarda tec-nologie sostitutive o prevede che i parteci-

panti al pool si concedano reciprocamentelicenze per tecnologie attuali e future al costominimo e su base esclusiva;

— un’impostazione più mite nei riguardi degliaccordi di concessione di licenze tra non con-correnti. È in genere riconosciuto che se leparti di un accordo sono in relazione verti-cale, ossia non sono concorrenti, le licenzeesclusive sono atte a migliorare l’efficienza ead esercitare effetti favorevoli sulla concor-renza. Per esempio, se il titolare dei DPI nonha i mezzi per procedere alla fabbricazione oalla distribuzione dei prodotti oggetto dilicenza, ai fini dell’efficienza è più opportunoche conceda la licenza a qualcuno che pos-siede tali mezzi;

— un’impostazione più prudente nei riguardidegli accordi di concessione di licenza traconcorrenti. Se le parti si trovano in relazioneorizzontale, ossia se la licenza impedisce laconcorrenza che avrebbe luogo tra il licen-ziante e il licenziatario in assenza dellalicenza stessa, gli accordi di licenza possonofar sorgere vari problemi sotto il profilo dellaconcorrenza. Da un lato, spesso le licenzeesclusive portano alla ripartizione dei mer-cati tramite l’assegnazione di territori o diclienti, in particolare in caso di reciprocitàdella licenza oppure quando l’esclusività siestende anche ai prodotti concorrenti nonoggetto della licenza. Le quote di produzionestabilite in accordi di licenza tra concorrentipossono sfociare facilmente in una restri-zione diretta della produzione. D’altrocanto, in determinate condizioni, special-mente nel caso di concessione della licenza aun’impresa comune o di mancanza di reci-procità nella concessione della licenza,l’esclusività può determinare una perdita diconcorrenza fra marche, ma anche un poten-ziamento dell’efficienza. Per valutare se glieffetti negativi sulla concorrenza possanoessere controbilanciati dal potenziamentodell’efficienza, è necessario esaminare ilpotere di mercato delle parti e la struttura deimercati interessati dall’accordo.

Riquadro 2: Nuova comunicazione

de minimis

Il 20 dicembre la Commissione ha adottato una nuova comunicazione relativa agli accordi di importanzaminore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1,

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18

del trattato CE («

de minimis

») (

1

). La nuova comunicazione sostituisce la comunicazione precedente del1997 (

2

). Definendo in modo più preciso e completo quando gli accordi tra imprese non sono vietati daltrattato, la comunicazione riduce gli oneri in materia di conformità a carico delle imprese, in particolareper le piccole imprese. Nel contempo, la Commissione avrà maggiori possibilità di evitare l’esame deicasi che non destano preoccupazione sotto il profilo della concorrenza e potrà quindi concentrarsi suquelli più importanti.

La nuova comunicazione è improntata a considerazioni economiche e presenta le seguenti caratteristicheprincipali:

1) fissa soglie «

de minimis

» più elevate: quota di mercato del 10 % per gli accordi tra imprese concorrentie del 15 % per gli accordi tra imprese non concorrenti.

La comunicazione precedente fissava le soglie «

de minimis

» rispettivamente alla quota di mercato del5 % e del 10 %. In genere è lecito attendersi che non sorgano problemi sotto il profilo della concor-renza quando le imprese non detengono un livello minimo di potere di mercato. Le nuove soglietengono conto di questo fattore e al tempo stesso rimangono abbastanza basse da poter essere applicatea prescindere dalla struttura generale del mercato (

3

). La differenza tra le due soglie tiene conto, comein precedenza, del fatto che gli accordi tra imprese concorrenti in genere producono più facilmenteeffetti negativi sulla concorrenza rispetto agli accordi tra imprese non concorrenti;

2) specifica per la prima volta una soglia basata sulla quota di mercato per le reti di accordi che esercitanoeffetti cumulati negativi sulla concorrenza.

La comunicazione

de minimis

precedente non si applicava agli accordi posti in essere su un mercato incui «la concorrenza [fosse] limitata dall’effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite dapiù produttori o distributori». Ciò significava che, in pratica, le imprese attive in settori quali quellodella birra e della benzina di norma non potevano beneficiare della comunicazione

de minimis

. Lanuova comunicazione introduce una soglia «

de minimis

» specifica, basata su una quota di mercato del5 %, per i mercati sui quali operano tali reti parallele di accordi analoghi;

3) contiene lo stesso elenco di restrizioni gravi previsto dai regolamenti di esenzione per categorie diaccordi orizzontali e verticali.

La nuova comunicazione definisce in modo più chiaro e coerente le restrizioni gravi (quali la fissa-zione dei prezzi e la ripartizione dei mercati), che di norma sono sempre vietate e non possono benefi-ciare della comunicazione

de minimis

. Per gli accordi tra imprese non concorrenti, la nuovacomunicazione incorpora le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 2790/1999per categorie di accordi verticali (

4

). Per gli accordi tra concorrenti, la nuova comunicazione incorporale restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 2658/2000 per categorie di accordi dispecializzazione (

5

);

4) gli accordi tra piccole e medie imprese sono in genere «

de minimis

».

La nuova comunicazione afferma che gli accordi fra piccole e medie imprese (PMI) sono raramente dinatura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri. Pertanto, gli accordi tra PMInon ricadono, di norma, nel campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1.

(

1

)

GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13. La nuova comunicazione è anche disponibile su Internet al seguente indirizzo:(http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/).

(

2

)

GU C 372 del 9.12.1997, pag. 13.

(

3

)

Ciò non significa che gli accordi tra imprese che superano le soglie fissate nella comunicazione determinino una restrizione signifi-cativa della concorrenza. Tali accordi possono comunque produrre un effetto soltanto trascurabile sulla concorrenza nel mercatocomune, ma ciò si può valutare solo caso per caso. Tale valutazione è particolarmente importante per gli accordi non contemplati dairegolamenti di esenzione per categoria della Commissione.

(

4

)

Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2790/1999 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

(

5

)

Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2658/2000 della Commissione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3).

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MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

19

4. Revisione delle regole di procedura: nuovo mandato del consigliere auditore

20.

Il 23 maggio 2001 la Commissione ha adot-tato una decisione relativa al mandato del consi-gliere auditore per taluni procedimenti in materiadi concorrenza (

1

). Questo nuovo «mandato delconsigliere auditore», che sostituisce il mandatoprecedente del 1994 (

2

), fa seguito alla decisionedella Commissione dello scorso anno di miglio-rarne la funzione. Mira a consolidare l’indipen-denza e l’autorità del consigliere auditore, a raf-forzarne il ruolo nei procedimenti comunitarirelativi al controllo delle concentrazioni e delleintese restrittive e a migliorare l’obiettività e laqualità dei procedimenti della Commissione inmateria di concorrenza e delle conseguenti deci-sioni.

21.

Il diritto ad essere sentiti delle parti interes-sate e dei soggetti terzi è un principio consolidatodel diritto comunitario. Tale principio è sancitodalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, in quanto incluso nel diritto di ogni indi-viduo «a che le questioni che lo riguardano sianotrattate in modo imparziale, equo ed entro un ter-mine ragionevole». La tutela di questo diritto neiprocedimenti della Commissione in materia diconcorrenza è una responsabilità specifica delconsigliere auditore.

22.

La funzione di consigliere auditore è statacreata nel 1982. In principio, il consigliere audi-tore si limitava sostanzialmente ad organizzare,presiedere e condurre le audizioni nei procedi-menti a norma degli articoli 81 e 82 — cioè,contro le intese restrittive e gli abusi di posizionedominante — e più tardi anche nei procedimentirelativi alle concentrazioni. Il consigliere audi-tore garantiva inoltre che nell’elaborazione deiprogetti di decisione della Commissione in mate-ria di concorrenza si prendessero in considera-zione tutti gli elementi di fatto pertinenti, siafavorevoli, sia sfavorevoli agli interessati.Nell’espletare questa funzione, il consigliereauditore contribuiva all’obiettività dell’audizionestessa e dell’eventuale decisione successiva.Questa funzione è stata oggetto di revisione eallargamento nel 1994, al fine di garantire

un’adeguata tutela dei diritti delle parti, in parti-colare per quanto riguarda la riservatezza deidocumenti e dei segreti industriali e l’accesso aifascicoli della Commissione relativi al caso.

23.

Il nuovo mandato, adottato dalla Commis-sione il 23 maggio 2001, conferma questi aspettiessenziali della funzione di consigliere auditore.Inoltre, esso ne rafforza il ruolo e adegua e conso-lida il mandato alla luce degli sviluppi del dirittodella concorrenza.

24.

In particolare, è stata incrementata la traspa-renza riguardo alla nomina dei consiglieri audi-tori tramite la pubblicazione nella Gazzetta uffi-ciale, mentre l’interruzione delle funzioni, lacessazione dalle funzioni ed il trasferimentodevono essere disposti con decisione motivatadella Commissione, anch’essa pubblicata nellaGazzetta ufficiale. L’aspetto di rilievo è chel’indipendenza del consigliere auditore dalla DGConcorrenza è stata rafforzata in quanto il consi-gliere auditore dipende ora amministrativamentedal commissario specificamente responsabiledella concorrenza (il commissario per la concor-renza) e riferisce direttamente a quest’ultimoanziché al direttore generale della concorrenza,come avveniva in precedenza.

25.

La funzione del consigliere auditore è altresìrafforzata nell’ambito del processo decisionale. Idirettori competenti della DG Concorrenzahanno l’obbligo di tenere informato il consigliereauditore sugli sviluppi del procedimento fino allafase dell’elaborazione del progetto di decisioneda sottoporre al commissario competente. Ilconsigliere auditore può presentare osservazionial commissario in merito a qualsiasi aspetto deiprocedimenti svolti dalla Commissione in mate-ria di concorrenza. Più specificamente, la rela-zione finale del consigliere auditore, preparata inbase al progetto di decisione da presentare alcomitato consultivo, deve ora essere sistematica-mente allegata al progetto di decisione trasmessoalla Commissione, in modo da garantire chequest’ultima disponga di tutte le informazionirilevanti sul procedimento e sul rispetto del dirittoal contraddittorio. Tale relazione può esseremodificata alla luce delle eventuali modificheapportate al progetto di decisione prima della suaadozione. Al fine di aumentare la trasparenza delprocedimento, la relazione finale deve ancheessere trasmessa ai destinatari della decisionecontestualmente alla decisione stessa, agli Statimembri e pubblicata nella Gazzetta ufficialeinsieme alla decisione.

¥1∂

Decisione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consi-glieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza(GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

¥2∂

Decisione del 12 dicembre 1994 relativa al mandato dei consi-glieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzialla Commissione (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67).

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20

26.

Il nuovo mandato amplia inoltre il ruolo delconsigliere auditore per quanto riguarda gli impe-gni proposti dalle parti in riferimento a procedi-menti avviati dalla Commissione in materia dicontrollo delle concentrazioni o di intese restrit-tive e abusi di posizione dominante. Il consigliereauditore può riferire in merito all’oggettività dieventuali inchieste riguardanti gli effetti prodottisulla concorrenza dagli impegni proposti.

27.

Il nuovo mandato definisce anche i poteri delconsigliere auditore in relazione al riconosci-mento o alla negazione della riservatezza quandole informazioni sono divulgate mediante pubbli-cazione nella Gazzetta ufficiale. Ciò si applica inparticolare alle versioni pubblicate delle deci-sioni della Commissione in materia di concentra-zioni o di intese restrittive e abusi di posizionedominante.

28.

L’importanza attribuita dalle imprese agliaspetti procedurali è stata evidenziata in recentiricorsi proposti al Tribunale di primo grado, sfo-ciati nell’adozione di ordinanze del presidente indata 20 dicembre 2001 (

1

).

29.

Rispettivamente in data 30 e 16 ottobre, laCommissione ha nominato consiglieri auditori ilsignor S. Durande e la signora K. Williams.

B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

1. Articolo 81

1.1. Cartelli

1.1.1. Un anno record per le decisioni contro i cartelli

30.

Nel 2001 la priorità attribuita all’esame deicartelli ha comportato un notevole incremento delnumero di casi trattati. La Commissione haadottato 10 decisioni formali di divieto nei casi«Elettrodi di grafite», «Gluconato di sodio»,«SAS/Maersk», «Vitamine», «Banche tede-sche», «Acido citrico», «Produttori di birrabelgi», «Produttori di birra lussemburghesi»«Fosfato di zinco» e «Carta autocopiante» e ha

archiviato mediante «transazioni» 5 casi di car-telli nel settore bancario connessi all’introdu-zione dell’euro (

2

). La Commissione ha altresìadottato comunicazioni degli addebiti in vari altricasi, segnatamente «Cartongesso» e «GFU» (

3

).

31.

Gli accordi segreti di cartello figurano fra lerestrizioni di concorrenza di maggior gravità.Essi comportano aumenti dei prezzi e riduconole possibilità di scelta offerte ai consumatori.Hanno inoltre un impatto negativo sull’insiemedell’industria europea e provocano un rincaro delcosto dei servizi, delle merci e delle materieprime per le imprese europee che si rifornisconopresso i partecipanti ai cartelli. A più lungo ter-mine tali pratiche pregiudicano la competitivitàglobale dell’industria europea.

32.

Per questi motivi, l’individuazione, il tratta-mento e la condanna degli accordi segreti di car-tello costituiscono elementi centrali della politicadi concorrenza attuata dalla Commissione findall’inizio. L’istituzione di un’unità specifica(unità Cartelli) nel 1998 ha confermato la prioritàche la Commissione intende attribuire alla lottacontro i cartelli, sebbene a tale attività possanopartecipare anche altre unità. Inoltre, l’entrata invigore del futuro regolamento del Consiglio,inteso a sostituire il regolamento n. 17 relativoalle procedure antitrust, fa del controllo dei mer-cati e della lotta contro le pratiche anticoncorren-ziali occulte che vi vengono attuate il fulcro dellapolitica comunitaria in materia di concorrenza. Èin questa prospettiva che da vari anni è stato postol’accento sul rafforzamento sostanziale deglistrumenti e su una profonda riorganizzazione deimetodi di lavoro della direzione generale, finaliz-zati alla lotta contro i cartelli.

33.

L’individuazione, il trattamento e la condannadegli accordi segreti di cartello rappresentanouna sfida continua per le autorità garanti dellaconcorrenza. La crescente globalizzazione degliscambi obbliga ad esaminare accordi segreti chesi estendono al di là dei confini europei e che tal-volta sono conclusi fuori del territorio del SEE.La diffusione generalizzata delle nuove tecnolo-gie dell’informazione e della comunicazione ren-dono più difficile l’accesso agli elementi di provadi questi accordi. Infine, l’intensificazione dellalotta contro i cartelli, in Europa e al di là delle sue

¥1∂

C

ause T-219/01 R,

Commerzbank AG

, e T-216/01R,

ReisebankAG

, nonché causa T-213/01 R,

Österreichische Postparkasse AG

.

¥2∂

Cfr. successivo punto 1.1.2.

¥3∂

Comunicati stampa Memo/01/149 del 24 aprile 2001 e IP/01/830del 13 giugno 2001.

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MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

21

frontiere, induce a sofisticare in maniera semprepiù accurata le pratiche attuate.

34. La riforma del regolamento n. 17, attual-mente in discussione in seno al Consiglio, rivesteun’importanza fondamentale per consentire allaCommissione di raccogliere questa sfida e di con-tinuare ad incrementare la propria efficacia nellalotta contro le pratiche occulte. In particolare, lariforma dei poteri d’indagine e segnatamente lapossibilità di effettuare ispezioni presso il domi-cilio privato delle persone fisiche è un elementoindispensabile per adeguare la lotta contro car-telli a pratiche sempre più sofisticate.

35. Al contempo, e per gli stessi motivi, la Com-missione è impegnata nella revisione dei propriorientamenti sulla non imposizione o sulla ridu-zione delle ammende.

36. La Commissione europea ha adottato per laprima volta un programma sulla non imposizioneo sulla riduzione delle ammende nel 1996 (1) alfine di rafforzare l’efficacia sia dell’individua-zione che del trattamento di casi di cartello. Taleprogramma è considerato una potente arma inve-stigativa a favore delle imprese che cooperanocon la Commissione. Esso riconosce le difficoltàincontrate per ottenere prove decisive su intesesegrete in un ambiente sempre più sofisticato.

37. Dopo 5 anni di applicazione è possibile affer-mare che il programma svolge un ruolo impor-tante per quanto riguarda l’attuazione delleregole di concorrenza contro i cartelli ed è statoinvocato dalle imprese in molti dei casi avviatidal luglio 1996. Finora la comunicazione sullanon imposizione o sulla riduzione delle ammendenei casi d’intesa tra imprese è stata applicata in16 decisioni definitive della Commissione:«Extra di lega» (2), «British sugar» (3), «Tubipreisolati» (4), «Traghetti greci» (5), «Tubi diacciaio inossidabile senza saldature» (6),«Lisina» (7), «SAS Maersk Air» (8), «Elettrodi digrafite» (9), «Gluconato di sodio» (10), «Vita-

mine» (11), «Produttori di birra belgi » (12), «Pro-duttori di birra lussemburghesi » (13), «Acidocitrico» (14), «Banche tedesche» (15), «Fosfato dizinco» (16) e «Carta autocopiante» (17).

38. Tuttavia, dall’esperienza maturata finoraemerge che la comunicazione potrebbe rivelarsipiù efficace se si aumentassero la trasparenza e lacertezza delle condizioni alle quali è possibileconcedere una riduzione delle ammende. L’effi-cacia sarebbe rafforzata anche attraverso unamaggiore coerenza fra il livello di riduzione delleammende ed il valore del contributo offerto daun’impresa ai fini dell’accertamento dell’infra-zione.

39. Per questi motivi, dopo cinque anni di attua-zione, la Commissione ha deciso di rivedere lapropria comunicazione sulla non imposizione osulla riduzione delle ammende nei casi d’intesatra imprese con l’intento di rafforzarne l’efficaciae potenziare la propria capacità di individuare etrattare con successo i cartelli. Un nuovo progettodi comunicazione, pubblicato il 21 luglio (18), si èoccupato di questi problemi da diversi punti divista e ha preparato la strada per l’adozione nel2002 di una nuova comunicazione sulla nonimposizione o sulla riduzione delle ammende neicasi d’intesa tra imprese.

1.1.2. Decisioni in materia di cartelli nel 2001

Elettrodi di grafite (19)

40. Il 18 luglio la Commissione ha inflittoammende per un importo totale di 218,8 milionidi euro a SGL Carbon AG (Germania), a UCARInternational (Stati Uniti) e ad altre sei società,per avere fissato i prezzi ed essersi ripartite ilmercato degli elettrodi di grafite. A seguito diun’indagine approfondita iniziata nel 1997, laCommissione ha riscontrato che queste società

¥1∂ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.¥2∂ GU L 100 dell’1.4.1998.¥3∂ GU L 76 del 22.3.1999.¥4∂ GU L 24 del 30.1.1999.¥5∂ GU L 109 del 27.4.1999.¥6∂ Non pubblicata.¥7∂ GU L 152 del 7.6.2001.¥8∂ Casi COMP/D2/37.444 e COMP/D2/37.386 (GU L 265 del

5.10.2001).¥9∂ Caso COMP/36.490; comunicato stampa IP/01/1010 del 18 lu-

glio 2001.¥10∂ Caso COMP/36.756; comunicato stampa IP/01/1355 del 20 otto-

bre 2001.

¥11∂ Caso COMP/37.512; comunicato stampa IP/01/1625 del 21 no-vembre 2001.

¥12∂ Caso COMP/37.614; comunicato stampa IP/01/1739.¥13∂ Caso COMP/37.800; comunicato stampa IP/01/1740 del 5 di-

cembre 2001.¥14∂ Caso COMP/36.604; comunicato stampa IP/01/1743 del 5 di-

cembre 2001¥15∂ Caso COMP/37.919; comunicato stampa IP/01/1796 dell’11 di-

cembre 2001.¥16∂ Caso COMP/37.027; comunicato stampa IP/01/1797 dell’11 di-

cembre 2001.¥17∂ Caso COMP/36.212; comunicato stampa IP/01/1892 del 20 di-

cembre 2001.¥18∂ GU C 205 del 21.7.2001, pag. 18.¥19∂ Caso COMP/36.490; comunicato stampa IP/01/1010 del 18 lu-

glio 2001.

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hanno partecipato ad un cartello di portata mon-diale per quasi tutti gli anni 90. La Commissioneha qualificato il comportamento delle societàcome una violazione «molto grave» delle regoledi concorrenza comunitarie.

41. Gli elettrodi di grafite sono colonne di gra-fite, ottenute mediante stampi in ceramica, utiliz-zate prevalentemente nella produzione di acciaionei forni elettrici ad arco, definiti anche «miniac-ciaierie».

42. In relazione alla comunicazione sulla nonimposizione o sulla riduzione delle ammende, èimportante notare che è la prima volta che laCommissione ha concesso una riduzione sostan-ziale dell’ammenda (70 %). Showa Denko habeneficiato di questa riduzione, essendo stata laprima società a cooperare e a fornire alla Com-missione prove inconfutabili dell’esistenza delcartello.

SAS/Maersk (1)

43. Sempre il 18 luglio, la Commissione hadeciso di infliggere ammende per un importo di39,375 milioni di euro e 13,125 milioni di euro aScandinavian airlines SAS e a Maersk Air peravere stipulato un accordo segreto di ripartizionedel mercato. L’accordo in questione conferiva aSAS il monopolio dei voli Copenaghen-Stoc-colma a danno di oltre un milione di passeggeriche viaggiano su quella rotta ogni anno e ripartivaaltre rotte da e per la Danimarca (2).

44. SAS e Maersk Air avevano notificato unaccordo di cooperazione, che riguardava in parti-colare operazioni di «code-sharing» e i pro-grammi di raccolta punti-premio (frequent flyerprogrammes). Nel corso dell’indagine prelimi-nare è emerso che, in coincidenza dell’entrata invigore dell’accordo di cooperazione, Maersk Airsi era ritirata dalla rotta Copenaghen-Stoccolma,sulla quale sino a quel momento era stata in con-correnza con SAS. È altresì emerso che, contem-poraneamente, SAS aveva cessato l’attività sullarotta Copenaghen-Venezia e Maersk Air avevainiziato a operare su tale rotta. È risultato infineche SAS si era ritirata dalla rotta Billund-Franco-forte, in modo che Maersk Air rimanesse l’unica

compagnia aerea presente su tale rotta, sullaquale, fino ad allora, le due compagnie erano con-correnti.

45. Questi subentri e ritiri, che non erano statinotificati, formavano parte di un più ampioaccordo di ripartizione del mercato compren-dente una clausola generale di non concorrenzasulle future attività delle parti sulle rotte interna-zionali da e per la Danimarca e sulle rotte internedanesi.

46. La ripartizione del mercato era stata indivi-duata grazie a ispezioni in loco, effettuate nel giu-gno 2000 in stretta cooperazione con le autoritànazionali garanti della concorrenza in Svezia eDanimarca.

47. A seguito della decisione, la concorrenza fraSAS e Maersk Air, le due grandi compagnie aereeoperative per e dalla Danimarca, è stata ripristi-nata a vantaggio dei consumatori.

Gluconato di sodio (3)

48. Il 2 ottobre 2001 la Commissione ha inflittoun’ammenda complessiva di 57,53 milioni dieuro ad Archer Daniels Midland Company Inc.,Akzo Nobel N.V, Avebe B.A., Fujisawa Pharma-ceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG eRoquette Frères S.A. per avere fissato il prezzo eripartito il mercato del gluconato di sodio. LaCommissione ha classificato il comportamentodelle società come una violazione «molto grave»delle regole di concorrenza comunitarie.

49. A seguito di un’indagine iniziata nel 1997, laCommissione ha accertato che le società hannopartecipato fra il 1987 e il 1995 ad un cartello diportata mondiale. Gli accordi del cartello eranostati attuati attraverso un controllo minuziosodelle vendite, lo svolgimento di riunioni regolaribilaterali e multilaterali e l’applicazione di unregime di compensazione. La Commissione haraccolto prove su 25 riunioni del cartello tenutesinel periodo considerato.

50. Il gluconato di sodio è un prodotto chimicoutilizzato per la pulitura dei metalli e del vetro,con applicazioni quali il lavaggio di bottiglie, lapulizia di attrezzi e la sverniciatura, nonché comeadditivo negli alimenti e in altre applicazioni chi-miche.

¥1∂ Casi COMP/D2/37.444 e COMP/D2/37.386 (GU L 265 del5.10.2001).

¥2∂ Il 3 ottobre 2001 SAS ha presentato ricorso contro la decisionedinanzi al Tribunale di primo grado (T-241/01), contestandol’importo dell’ammenda.

¥3∂ Caso COMP/36.756; comunicato stampa IP/01/1355 del 20 otto-bre 2001.

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51. La Commissione ha concesso per la primavolta una riduzione così rilevante nell’ammendaa norma della sezione B della comunicazionesulla non imposizione o sulla riduzione delleammende. Fujisawa ha ottenuto una riduzionedell’80 %, poiché è stata la prima impresa afornire prove decisive dell’esistenza del car-tello, prima che la Commissione avesse avviatoqualsiasi indagine prevista dalla decisione. LaCommissione non ha concesso a Fujisawaun’immunità totale, come avrebbe potuto fareconformemente alla sezione B della comunica-zione sulla riduzione o sulla non imposizionedelle ammende, poiché Fujisawa ha cominciato acollaborare solo dopo avere ricevuto dalla Com-missione la richiesta di informazioni. Si è quinditenuto conto di questa riluttanza a presentarsispontaneamente e prima dell’avvio dell’inda-gine.

Vitamine (1)

52. Il 21 novembre la Commissione ha adottatouna decisione a norma dell’articolo 81 del trattatoCE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, dopoavere riscontrato che 13 produttori di vitamine A,E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, acido folico, betacarotene e carotenoidi avevano partecipato a car-telli per ciascun dei prodotti in questione, com-mettendo in totale dodici infrazioni distinte.

53. La Commissione ha inflitto ammende per untotale di 855,23 milioni di euro ad otto imprese,per avere fissato i prezzi di otto diversi prodotti eper avere assegnato quote di vendita per ognunodi essi. Alle infrazioni relative alle vitamine B1,B6, H e all’acido folico si è applicata la prescri-zione per le ammende comminate nei casi di con-correnza (2), e la Commissione non ha perciòinflitto ammende alle società per la loro parteci-pazione ai cartelli in questione. Ogni cartello hacostituito un’infrazione molto grave delle regoledi concorrenza comunitarie e giustifica pertanto illivello generalmente elevato delle ammendeinflitte.

54. Un’evidente caratteristica di tutte le infra-zioni è stato il ruolo centrale svolto praticamentein tutti i cartelli da Hoffmann-La Roche e BASF,

i due principali produttori di vitamine, mentre glialtri operatori erano coinvolti solo per un numerolimitato di prodotti vitaminici.

55. I partecipanti a ciascuno dei cartelli hannofissato i prezzi di diversi prodotti vitaminici, asse-gnato quote di vendita, concordato ed applicatoaumenti di prezzi e hanno annunciato gli aumentidi prezzo conformemente ai loro accordi. Hannoinoltre stabilito un meccanismo per controllare efar rispettare i loro accordi, nonché partecipato ariunioni regolari ai fini dell’attuazione dei loropiani. Il modus operandi dei diversi cartelli eraessenzialmente lo stesso. Data la continuità e lasimilarità del metodo, la Commissione ha rite-nuto opportuno trattare in un unico procedimentoe in un’unica decisione l’insieme degli accordirelativi alle diverse vitamine.

Acido citrico (3)

56. Il 5 dicembre la Commissione ha deciso diinfliggere ammende per un importo totale di135,22 milioni di euro a cinque imprese produt-trici di acido citrico.

57. L’indagine della Commissione ha consentitodi stabilire che i cinque produttori avevano parte-cipato, fra il 1991 e il 1995, ad un cartello su scalamondiale per fissare i prezzi e ripartire il mercatodell’acido citrico. L’accordo in questione costitu-isce un’infrazione molto grave dell’articolo 81del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordoSEE, il che giustifica l’elevato importo delleammende.

Produttori di birra belgi (4)

58. Il 5 dicembre 2001 la Commissione hainflitto ammende per un importo totale di91,655 milioni di euro a cinque imprese per averepartecipato a due distinti cartelli segreti relativi almercato della birra belga.

59. Al primo cartello hanno partecipato Inter-brew, da un lato, e Alken-Maes e Danone (a queltempo impresa madre di Alken-Maes) dall’altro.Interbrew e Alken-Maes/Danone, rispettiva-mente il primo e il secondo produttore sulmercato, hanno stipulato un patto generale dinon aggressione, concordato l’assegnazione dei

¥1∂ Caso COMP/37.512; comunicato stampa IP/01/1625 del 21 no-vembre 2001.

¥2∂ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecu-zione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza dellaComunità economica europea.

¥3∂ Caso COMP/36.604; comunicato stampa IP/01/1743 del 21 no-vembre 2001.

¥4∂ Caso COMP/37.614; comunicato stampa IP/01/1739 del 5 di-cembre 2001

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clienti del settore alberghiero e della ristorazione(«horeca»), — definito anche mercato «on-trade», ossia della birra da consumarsi sul posto— la fissazione dei prezzi per il settore delle ven-dite al dettaglio (o «off-trade»), la limitazionedegli investimenti e la pubblicità nel settorealberghiero e della ristorazione, una nuova strut-tura tariffaria («horeca» e dettaglio) e instauratoun sistema di scambio di informazioni dettagliatecon cadenza mensile in merito ai volumi di ven-dita («horeca» e dettaglio). Il cartello è durato dal1993 al 1998. I dirigenti ed altri alti funzionaridelle società coinvolte si sono incontrati conregolarità per mettere a punto gli accordi e proce-dere al loro controllo. La Commissione ha consi-derato l’infrazione «molto grave». Ai fini dellafissazione dell’importo dell’ammenda, la Com-missione ha anche tenuto conto del fatto che giàin passato Danone aveva commesso infrazionisimili dell’articolo 81 (1).

60. Il secondo cartello riguardava la birra ven-duta con il marchio del distributore in Belgio. Sitratta di birra che i supermercati acquistano daibirrifici, ma vendono con marchio proprio. Nelperiodo compreso tra ottobre 1997 e luglio 1998,Interbrew, Alken-Maes, Haacht e Martens si sonoincontrate quattro volte per discutere in generaledel mercato della birra con marca privata in Bel-gio e dei loro prezzi e clienti in particolare.Durante questi incontri, i quattro produttori dibirra si sono scambiati informazioni commer-ciali. Questo cartello è stato considerato comeun’infrazione «grave».

Produttori di birra lussemburghesi (2)

61. Il 5 dicembre la Commissione ha inflittoammende per un importo totale di 448 000 euro atre produttori di birra lussemburghesi, BrasserieBofferding, Brasserie Battin e Brasserie de Wiltz,per avere partecipato ad un accordo di riparti-zione del mercato in Lussemburgo nel settorealberghiero e della ristorazione («horeca») o «on-trade». Un quarto produttore di birra, Brasseriede Luxembourg, controllata da Interbrew, ha evi-tato l’imposizione dell’ammenda, perché ha for-nito alla Commissione informazioni sul cartello eha soddisfatto tutte le altre condizioni di cui allasezione B della comunicazione sulla non imposi-zione o sulla riduzione delle ammende.

62. I produttori di birra avevano concordato periscritto di rispettare i propri accordi di acquistoesclusivi, ossia acquisti di birra vincolati, con iclienti del settore alberghiero e della ristorazioneed avevano definito misure per limitare l’accessodei produttori di birra esteri a tale settore nel Lus-semburgo. L’accordo è stato in vigore dal 1985fino al 2000. È stato considerato un’infrazione«grave».

Fosfato di zinco (3)

63. L’11 dicembre la Commissione ha inflittoammende per un importo totale di 11,95 milionidi euro a sei imprese produttrici, o ex produttori,di fosfato di zinco. L’indagine svolta dalla Com-missione ha consentito di appurare che i sei pro-duttori coinvolti avevano partecipato, fra il 1994e il 1998, ad un accordo che si era estesoall’intero Spazio economico europeo e che haconsentito loro di fissare i prezzi e di ripartire il90 % del mercato del fosfato di zinco che essidetenevano. Il fosfato di zinco è un pigmentominerale anticorrosivo utilizzato nella produ-zione di vernici industriali. Questo accordo costi-tuiva per propria natura un’infrazione moltograve dell’articolo 81 del trattato CE e dell’arti-colo 53 dell’accordo SEE.

Composizioni amichevoli riguardanti le commissioni bancarie per il cambio delle valute della zona euro e caso delle banche tedesche (4)

64. Subito dopo la creazione dell’euro, il 1o gen-naio 1999 la Commissione (DG Mercato interno)ha ricevuto denunce in merito al fatto che le com-missioni per il cambio delle banconote e dellemonete della zona euro erano rimaste elevate. LaCommissione ha effettuato numerose ispezioni«a sorpresa» in varie banche e ha inviato richiestedi informazioni alla maggior parte delle banchedella zona euro. Essa ha raccolto prove che dimo-stravano che alcuni gruppi nazionali di bancheavevano agito in collusione con il proposito dimantenere le spese per i cambi delle valute a certilivelli onde rendere minime le perdite causatedall’introduzione dell’euro. Per questo motivo,nel 2000 la Commissione ha avviato procedi-menti contro diverse banche e cambiavalute in

¥1∂ Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 (vetro piano) edecisione della Commissione del 15 maggio 1974 (vetro piano).

¥2∂ Caso COMP/37.800, comunicato stampa IP/01/1740 del 5 di-cembre 2001.

¥3∂ Caso COMP/37.027; comunicato stampa IP/01/1797 dell’11 di-cembre 2001.

¥4∂ Caso COMP/37.919; comunicato stampa IP/01/1796 dell’11 di-cembre 2001.

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sette Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia,Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo).

65. Tuttavia, numerose banche hanno presol’iniziativa di presentare proposte unilaterali allaCommissione affermando che: (i) avrebberoridotto considerevolmente le spese addebitate peril cambio delle banconote in valuta, e (ii) avreb-bero abolito tutte queste commissioni a partiredall’ottobre 2001 al più tardi, almeno per le ope-razioni d’acquisto effettuate dai correntisti.

66. Tenendo conto della circostanza eccezionaledella scomparsa del mercato in questione e degliimmediati vantaggi per la clientela derivanti dalleproposte presentate, comportanti una rinuncia alpresunto comportamento collusivo, la Commis-sione ha deciso di porre fine ai procedimenti con-tro oltre cinquanta banche in Belgio, Finlandia,Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo ed alcune banchein Germania (1).

67. Il 12 dicembre la Commissione ha inflittoammende a cinque banche tedesche, per unimporto totale di 100,8 milioni di euro, per avereconcluso un accordo sull’applicazione di unacommissione di circa il 3 % per le operazioni diacquisto e di vendita di banconote nella zona euronel periodo transitorio di tre anni a partire dal1o gennaio 1999.

68. Il caso austriaco sarà esaminato nel contestodi un cartello di più ampia portata nel settore ban-cario austriaco, su cui la Commissione sta attual-mente indagando.

Carta autocopiante (2)

69. Il 20 dicembre la Commissione ha deciso diinfliggere ammende per un importo totale di313,69 milioni di euro a 10 imprese produttrici dicarta autocopiante.

70. L’indagine della Commissione ha permessodi stabilire che i produttori interessati avevanopartecipato, fra il 1992 e il 1995, ad un accordosegreto di dimensione europea inteso a miglio-rare la loro redditività mediante aumenti collettividei prezzi. L’accordo in questione costituisceper propria natura un’infrazione molto gravedell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53dell’accordo SEE, il che giustifica l’elevato

importo delle ammende, in particolare quella di184,27 milioni di euro inflitta a Arjo WigginsAppleton, maggior fabbricante di carta autoco-piante e istigatore del cartello. Sappi ha benefi-ciato di un’immunità totale per la partecipazioneal cartello, in quanto è stata la prima società acooperare con la Commissione e a fornire provedeterminanti dell’esistenza dell’intesa.

Sentenza della Corte nel caso «British sugar»

71. Con decisione del 14 ottobre 1998, la Com-missione aveva inflitto ammende ai produttori dizucchero British Sugar e Tate&Lyle e ai distribu-tori di zucchero Napier Brown e James Budgettper violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, deltrattato CE mediante il coordinamento della loropolitica dei prezzi sul mercato dello zucchero cri-stallizzato bianco nel Regno Unito (3).

72. A seguito del ricorso presentato da tutte e trele parti, il Tribunale di primo grado, con sentenzadel 12 luglio 2001 (4), ha confermato appieno ladecisione della Commissione, ma ha concessouna riduzione dell’ammenda a Tate&Lyle. Il Tri-bunale non ha accolto nessuno degli argomentisostenuti dalle parti per dimostrare che non erastata commessa alcuna infrazione e che il lorocomportamento non aveva potuto incidere sulcommercio fra gli Stati membri.

73. Per quanto riguarda le ammende inflitte, ilTribunale ha accolto le conclusioni della Com-missione in merito alla classificazione dell’infra-zione come grave, alla sua durata, alla naturaintenzionale, nonché alla valutazione delle circo-stanze aggravanti e attenuanti. Riguardoall’applicazione di un trattamento favorevole, ilTribunale non ha contestato i principi dell’attualecomunicazione della Commissione sulla nonimposizione o sulla riduzione delle ammende (5).Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la Commis-sione abbia erroneamente qualificato la coopera-zione di Tate&Lyle come non permanente e com-pleta ai sensi della sezione B, lettera d), dellacomunicazione. Ha pertanto esercitato il propriopotere di giurisdizione illimitata (6) e ha rivalu-tato nel merito la cooperazione di Tate&Lyle,

¥1∂ Comunicato stampa IP/01/1159 del 31 luglio 2001.¥2∂ Caso COMP/36.212; comunicato stampa IP/01/1892 del 20 di-

cembre 2001.

¥3∂ Per una descrizione esaustiva della decisione, cfr. XXXVIIIRelazione sulla politica di concorrenza 1998, pagg. 150-152.

¥4∂ Cause riunite T-202/98, T-204/98, T-207/98 Tate&Lyle, BritishSugar, Napier Brown/Commissione.

¥5∂ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.¥6∂ Cfr. articolo 229 del trattato CE e articolo 17 del regolamento

n. 17 del 1962.

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portando la riduzione dell’ammenda dal 50 % al60 %.

74. Nel frattempo, avverso la sentenza del Tribu-nale di primo grado British Sugar ha presentatoricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comu-nità europee (1).

2. Articoli 82 e 86

2.1. Articolo 82 — Imprese in posizione dominante

75. L’articolo 82 vieta alle imprese che deten-gono una posizione dominante su un determinatomercato l’abuso di tale posizione a pregiudizio diterzi. Tali abusi possono consistere, per esempio,nella limitazione della produzione, nell’imposi-zione di prezzi eccessivi, discriminatori o preda-tori, nella vendita obbligata di più prodotti, o inaltre pratiche commerciali non basate sul princi-pio dell’efficienza economica. Tali pratiche siripercuotono in modo negativo sulla concor-renza; sono adottate da imprese il cui potere dimercato consente loro di sottrarsi alle pressioniconcorrenziali ed eliminare i concorrenti senzasubire danni significativi, o di ostacolare in modosensibile l’accesso al mercato da parte di nuoviconcorrenti.

76. Nel 2001, la Commissione ha inflittoammende in 4 casi di violazione dell’articolo 82.Negli altri casi esaminati, è stato possibile acco-gliere gli impegni o le modifiche degli accordiproposti dalle imprese interessate, che hannoposto fine alle pratiche abusive. I casi esaminatinon erano circoscritti a settori specifici e riguar-dano, tra l’altro, il settore postale e l’industriaautomobilistica.

Deutsche Post AG I (2)

77. Il 20 marzo la Commissione ha adottato unadecisione in un procedimento a norma dell’arti-colo 82 riguardante il settore postale, riscon-trando che l’operatore postale tedesco, DeutschePost AG, aveva abusato della sua posizione domi-nante sul mercato dei servizi commerciali di inol-tro pacchi concedendo sconti di fedeltà e prati-cando prezzi predatori. A Deutsche Post è statainflitta un’ammenda di 24 milioni di euro(cfr. punto I.C.2.2).

Deutsche Post AG II (3)

78. Il 25 luglio è stata adottata un’altra decisionenel settore postale, anche in questo caso destinataa Deutsche Post AG (cfr. punto I.C.2.2).

Duales System Deutschland (DSD) (4)

79. Il 20 aprile la Commissione ha deciso cheDSD, l’impresa che ha creato il marchio «Il puntoverde», aveva abusato della sua posizione domi-nante sul mercato dell’organizzazione del ritiro edel riciclaggio degli imballaggi di vendita usati inGermania. DSD è l’unica impresa che gestisce unservizio completo di ritiro e riciclaggio di imbal-laggi su tutto il territorio tedesco. La Commis-sione ha sollevato obiezioni in merito a unadisposizione del contratto per l’utilizzo del mar-chio stipulato tra DSD e i suoi clienti, che obbli-gava questi ultimi a versare un corrispettivo fis-sato in funzione del volume degli imballaggirecanti il marchio «Il punto verde», anziché delvolume degli imballaggi oggetto del servizio diritiro e riciclaggio effettivamente prestato daDSD. Questa disposizione contrattuale costitui-sce un’infrazione all’articolo 82, in quantoimpone ai consumatori il pagamento di servizinon effettivamente prestati ed impedisce aiconcorrenti di entrare sul mercato.

¥1∂ Causa C-359/01 P.

¥2∂ Caso COMP/C1/35.141.¥3∂ Caso COMP/C1/36.915.¥4∂ Caso COMP/34.493; comunicato stampa IP/01/584.

Riquadro 3: Politica di concorrenza nel settore dei rifiuti di imballaggi

Nell’applicare la legislazione ambientale della Comunità europea, gli Stati membri fissano obiettivi per ilrecupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi, in conformità del principio «chi inquina paga». Le leggie i regolamenti nazionali di ogni paese stabiliscono il quadro normativo per il settore, il quale istituiscequindi vari sistemi di raccolta e riciclaggio di imballaggi di vendita. Nei cosiddetti sistemi completi, quali

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MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

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quelli esaminati di recente dalla Commissione, esistono relazioni contrattuali tra il gestore del sistema e iproduttori/distributori di prodotti imballati, le imprese che effettuano la raccolta e le imprese garanti/diriciclaggio.

In linea generale, la Commissione cerca di agire nell’interesse dei consumatori. L’obiettivo dellaCommissione è di garantire che i nuovi mercati creati in questo settore siano aperti alla concorrenza e dimantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente. Al tempo stesso, i servizi sono prestati al migliorprezzo possibile. Nel 2001 la Commissione ha adottato diverse decisioni formali e trasmesso lettereamministrative [due decisioni nel caso Duales System Deutschland (1), una decisione nel caso EcoEmballages (2), lettere amministrative nei casi Pro Europe (3), Returpack-PET (4), Returpack Alumi-nium (5) e Returglas (6)], nelle quali ha indicato i principi fondamentali di concorrenza che tali sistemidevono rispettare, i quali possono essere riassunti come segue:

a) scelta per le imprese: la Commissione ritiene che le imprese tenute a recuperare e riciclare rifiutidovrebbero poter scegliere tra diversi sistemi o altre soluzioni conformi. L’obiettivo è di garantire lorola libertà di non stipulare contratti con il sistema dominante o di farlo solo per una quota parziale deiloro imballaggi. Tenendo conto della fortissima posizione di mercato dei sistemi già esistenti, perpromuovere la concorrenza è di somma importanza garantire un accesso illimitato al mercato aiprestatori di servizi alternativi. Lo scopo è anche di favorire lo sviluppo di nuovi tipi di attività nelsettore del recupero degli imballaggi e quindi di eliminare gli ostacoli all’autogestione e ad altre solu-zioni individuali conformi. La Commissione non accetta quindi comportamenti di mercato abusivi,volti a consolidare la posizione dominante dell’operatore esistente;

b) assenza di accordi di esclusiva ingiustificati: quando valuta le restrizioni della concorrenza nel settoredel recupero dei rifiuti di imballaggi, la Commissione esamina segnatamente la portata e la durata deicontratti. La Commissione è in genere critica nei confronti di tutti i tipi di accordi esclusivi privi di unasolida e convincente giustificazione economica;

c) accesso illimitato alle infrastrutture di raccolta: una delle caratteristiche del mercato della raccolta ecernita dei rifiuti di imballaggi presso le abitazioni private è che la duplicazione delle infrastrutture diraccolta esistenti nella pratica è spesso molto difficile. Sarebbe disagevole per le famiglie utilizzarevari contenitori di diversi sistemi di raccolta per lo stesso materiale e tale soluzione non sarebbe validasotto il profilo economico. La Commissione ritiene pertanto che la condivisione delle attrezzature diraccolta da parte delle imprese addette rappresenti una condizione essenziale per garantire il giocodella concorrenza nella pratica;

d) libera commercializzazione di materie prime secondarie: anche la commercializzazione di materieprime secondarie da parte delle imprese di raccolta dev’essere il più possibile libera e al tempo stessooccorre garantire che i materiali trovino opportuni canali di trasformazione. Il materiale da imbal-laggio oggetto di raccolta e cernita può infatti essere riutilizzato come materia prima secondaria pervari nuovi prodotti.

La Commissione applicherà i principi sopra illustrati anche ai casi in corso di esame e futuri. Il consuma-tore beneficerà direttamente dell’applicazione di questi principi di politica di concorrenza, in quanto siprevede che la concorrenza sui mercati rilevanti del recupero di rifiuti di imballaggi favorirà una diminu-zione dei prezzi, da ultimo pagati dal consumatore finale, per i prodotti smaltiti tramite i sistemi di recu-pero.

(1) Caso COMP/D3/34.493, decisione del 20 aprile 2001 (GU L 166 del 26.6.2001, pag. 1); decisione del 17 settembre 2001 (GU L 319del 4.12.2001, pag. 1).

(2) Caso COMP/D3/34.950, decisione del 15 giugno 2001 (GU L 233 del 31.8.2001, pag. 37).(3) Caso COMP/D3/38.051.(4) Casi COMP/D3/35.656 e COMP/D3/37.224.(5) Caso COMP/D3/35.658.(6) Caso COMP/D3/35.669.

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Michelin (1)

80. Il 20 giugno la Commissione ha deciso diinfliggere un’ammenda di 19,76 milioni di euroal produttore francese di pneumatici Michelin peravere abusato della sua posizione dominante sulmercato francese dei pneumatici di ricambio,ricostruiti e nuovi, per veicoli pesanti. L’indaginedella Commissione ha rivelato che, tra il 1990 e il1998, Michelin ha gestito un complesso sistemadi sconti, premi e convenzioni commerciali,avente l’effetto di vincolare i rivenditori a Miche-lin per le forniture e quindi di escludere artificio-samente i concorrenti dal mercato. La pesanteammenda tiene conto della gravità e della duratadell’infrazione e del carattere recidivo dellastessa, in quanto l’impresa era già stata condan-nata per comportamenti illeciti analoghi.

IMS Health (2)

81. Il 3 luglio la Commissione ha adottatomisure transitorie nei confronti di IMS Health(Stati Uniti), il numero uno mondiale nella rac-colta di dati sulle vendite e le prescrizioni di far-maci, ingiungendole di concedere una licenza perl’utilizzo della sua «struttura a 1 860 elementi»,che suddivide la Germania in 1 860 zone di ven-dita o «caselle». La Commissione ha ritenuto cheil rifiuto di IMS di concedere una licenza perl’uso della struttura — divenuta, secondo la Com-missione, norma nazionale nell’industria farma-ceutica tedesca — costituisse un evidente abusodi posizione dominante. Tale rifiuto impediva ainuovi concorrenti potenziali di entrare sul mer-cato dei dati sulle vendite di farmaci e poteva cau-sare danni gravi e irreparabili agli attuali concor-renti di IMS: NDC Health (Stati Uniti) e AzyXGeopharma Services (Belgio). Il 26 ottobre ilpresidente del Tribunale di primo grado, cui IMSaveva presentato un’istanza di provvedimentod’urgenza, ha sospeso l’esecuzione della deci-sione della Commissione fino alla pronuncia defi-nitiva nell’ambito del contenzioso d’annulla-mento (3). NDC Health ha presentato ricorso

contro l’ordinanza del presidente del Tribunale diprimo grado in data 12 dicembre.

De Post/La Poste (Belgio) (4)

82. Il 5 dicembre la Commissione ha accertatomediante decisione che l’operatore postale belgaDe Post/La Poste aveva abusato della sua posi-zione dominante praticando una tariffa preferen-ziale per il servizio di posta generale, subordinataall’accettazione di un contratto supplementareche copriva un nuovo servizio postale «business-to-business» («B2B») e ha inflitto all’impresaun’ammenda di 2,5 milioni di euro (Cfr. puntoI.C.2.2).

2.2. Articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 82 — Imprese pubbliche/ imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, posizione dominante

83. Ai sensi dell’articolo 86, le regole di concor-renza si applicano anche alle imprese pubbliche ealle imprese cui gli Stati membri riconosconodiritti speciali o esclusivi; gli Stati membri nonpossono emanare né mantenere in vigore, neiconfronti di tali imprese, alcuna misura contrariaalle norme di concorrenza.

La Poste (Francia) (5)

84. Il 23 ottobre la Commissione ha adottato unadecisione sulle modalità di controllo delle rela-zioni tra l’impresa francese La Poste e le impresedi smistamento specializzate nel condizionare epreparare gli invii postali. La Commissione hariscontrato un conflitto d’interesse nelle relazionitra La Poste e le imprese private di smistamento,in quanto La Poste è concorrente di tali imprese eloro partner obbligato a causa del monopoliopostale. A parere della Commissione, taleconflitto d’interesse incoraggia La Poste ad abu-sare della sua posizione dominante. Poiché lanormativa francese non prevede controlli suffi-cientemente efficaci e indipendenti per neutraliz-zare il conflitto d’interesse, la Commissione hastabilito che lo Stato francese contravviene alcombinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1e dell’articolo 82 del trattato.

¥1∂ Caso COMP/36.041; comunicato stampa IP/01/873.¥2∂ Caso COMP/38.044, IMS Health/NDC, decisione del 3 luglio

2001 (GU L 59 del 28.2.2002).¥3∂ Causa T-184/01 R. Il presidente ha stabilito che il carattere abu-

sivo del comportamento di IMS non si poteva considerare inequi-vocabile ai sensi delle attuali regole di concorrenza, che IMSrischiava di subire danni gravi e irreparabili se fosse statacostretta a concedere una licenza ai suoi concorrenti e che l’equi-librio di interessi in questo caso interveniva a favore dellasospensione della decisione.

¥4∂ Caso COMP/C1/37.859 (GU L 61 del 2.3.2002).¥5∂ Caso COMP/C1/37.133.

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C — Sviluppi delle politiche settoriali

1. Energia: liberalizzazione nel settore dell’elettricità e del gas

85. Nel 2001 si sono verificati importanti svi-luppi per il settore europeo dell’energia (elettri-cità e gas), nel quale è in atto un processo di libe-ralizzazione. È proseguita la ristrutturazione delsettore. I consumatori hanno cominciato a benefi-ciare della liberalizzazione su più larga scala emolti si sono avvalsi delle nuove possibilità dicambiare fornitore. È stata proposta una nuovalegislazione per accelerare il processo di libera-lizzazione. Sono state inoltre adottate diversemisure accessorie al fine di garantire che la libe-ralizzazione diventi una realtà economica.

86. Il processo di liberalizzazione richiede che ipartecipanti al mercato si adeguino alla nuovarealtà economica. Secondo la Commissione, laliberalizzazione impone alle società che operanonel settore dell’energia di diventare più efficienti(razionalizzazione) e di migliorare i serviziofferti ai consumatori. Nel contempo, crea nuoveopportunità di mercato per tali imprese: esse pos-sono accrescere la dimensione geografica delleloro attività e trasformarsi in multinazionali epossono entrare in nuovi mercati del prodotto eoffrire servizi differenziati. Il 2001 ha eviden-ziato che il processo di ristrutturazione del settoreeuropeo dell’energia è in corso e determinaun’intensificazione delle attività di concentra-zione, nell’ambito delle quali le economie discala e di scopo rappresentano i principali incen-tivi. Gli esempi più salienti del 2001 sono stati lapolitica di acquisizioni perseguita da EDF in Spa-gna, Italia e Regno Unito e l’acquisizione di unapartecipazione di maggioranza nell’impresatedesca di erogazione di gas Ruhrgas da partedella società elettrica tedesca EON. Entro i limitidelle sue competenze ad esaminare questi casi anorma del regolamento sulle concentrazioni (1),la Commissione garantisce che tali fusioni noncomportino la creazione o il rafforzamento di unaposizione dominante sui mercati dell’energia.

87. L’obiettivo fondamentale della politica diliberalizzazione — sotto il profilo della concor-renza — è di offrire ai consumatori una più ampia

scelta di fornitori, che a loro volta siano in con-correnza reciproca a livello di prezzi e di servizi.I consumatori — in particolare nei paesi chehanno optato per una maggiore apertura del mer-cato rispetto ai requisiti minimi fissati dalle diret-tive europee sull’energia elettrica e il gas —beneficiano già oggi del processo di liberalizza-zione. Pertanto, a livello comunitario i prezzidell’elettricità (esclusa l’IVA e le impostesull’energia) applicati ai grandi utenti industrialisono diminuiti in seguito all’avvio della politicadi liberalizzazione, naturalmente con alcune dif-ferenze tra gli Stati membri. Sembra inoltreemergere una tendenza verso la convergenza deiprezzi tra Stati membri (2). Per quanto riguarda ilsettore del gas, la situazione è un po’ diversa,considerato che il gas è in larga misura importatosulla base di contratti a lungo termine e che iprezzi nell’Europa continentale previsti da talicontratti in genere dipendono dal prezzo delpetrolio. L’aumento del prezzo del petrolio loscorso anno ha quindi provocato un incrementodei prezzi del gas. Nel medio e lungo periodo, siprevede tuttavia che anche nell’Europa continen-tale si svilupperanno delle vere e proprie borseper gli scambi di gas, il che determinerà maggioreliquidità e contratti a breve termine. In tal modo,i partecipanti al mercato disporranno di un nuovoprezzo di riferimento, che potrebbe sostituire ladipendenza dal prezzo del petrolio e quindi age-volare la negoziazione dei prezzi.

1.1. Proposta della Commissione sul completamento dei mercati europei dell’elettricità e del gas

88. Dal punto di vista legislativo, lo sviluppo piùimportante nel 2001 è stata la proposta dellaCommissione di una nuova direttiva per il com-pletamento dei mercati interni dell’energia elet-trica e del gas naturale (3). La proposta, presen-tata al Consiglio e al Parlamento europeo nelmarzo 2001, in seguito a un’audizione pubblicadei partecipanti al mercato nell’autunno 2000, ècostituita da elementi di natura quantitativa e qua-litativa.

89. Per quanto riguarda gli «elementi quantita-tivi», la proposta prevede un’apertura del mercatoper tutti i consumatori industriali e commerciali

¥1∂ L’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Ruhrgasda parte di EON è esaminata dal Bundeskartellamt tedesco.

¥2∂ Documento di lavoro della Commissione: Relazione sull’attua-zione delle direttive sul gas e l’elettricità, SEC(2001) 1957 del3 dicembre 2001, pag. 23.

¥3∂ COM(2001) 125 def. del 13 marzo 2001.

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di energia elettrica entro il 2003, per tutti i consu-matori industriali e commerciali di gas entro il2004 e per tutti gli altri utenti — compresi i pri-vati — entro il 2005. Nell’elaborare la sua propo-sta, la Commissione ha tenuto conto del fatto chel’applicazione delle direttive esistenti da partedegli Stati membri ha prodotto livelli diversi diapertura dei mercati. Inoltre, nel 2001 la Com-missione ha avviato procedimenti di infrazionecontro la Francia e la Germania per la mancataattuazione o l’attuazione incompleta della diret-tiva sul gas, e contro il Belgio per non aver prov-veduto alla piena applicazione della direttivasull’elettricità.

90. Purtroppo, i consumatori dei paesi che hannooptato per una lenta apertura del mercato subi-scono uno svantaggio concorrenziale rispetto aquelli dei paesi che hanno preferito procedere auna rapida liberalizzazione. Analogamente, leimprese del settore energetico in questi ultimipaesi sono esposte alla concorrenza per tutta laloro clientela, mentre quelle dei primi paesi bene-ficiano ancora di una clientela protetta e ne trag-gono un indebito vantaggio concorrenziale. Que-ste distorsioni della concorrenza si possonoridurre o eliminare soltanto se tutti gli Stati mem-bri raggiungono lo stesso grado di apertura delmercato.

91. Per quanto riguarda gli «elementi qualita-tivi», la proposta prevede, in primo luogo, il raf-forzamento delle norme in materia di separazionecontabile. Poiché numerose imprese nei settoridell’elettricità e del gas sono verticalmente inte-grate, cioè attive nella trasmissione e nella forni-tura (oltre alle attività di generazione di energiaelettrica o di stoccaggio del gas), sussiste ilrischio che l’attività di trasmissione di un gruppointegrato conceda un trattamento favorevoleall’attività di fornitura del gruppo, a scapito deiterzi che chiedono l’accesso alla rete. Al fine dirisolvere la questione, la Commissione proponedi imporre alle imprese verticalmente integrate laseparazione giuridica dei rispettivi comparti diattività. La proposta prevede anche alcune misuredi accompagnamento al fine di garantire che nonvi siano scambi indebiti di informazioni tra leattività separate del gruppo. È stato inoltre propo-sto di estendere le norme rafforzate in materia diseparazione alle grandi imprese di distribuzione.

92. In secondo luogo, la Commissione proponedi rendere obbligatoria per gli Stati membri l’isti-tuzione di autorità indipendenti di regolamenta-zione a livello nazionale e l’adozione di un

sistema regolamentato di accesso dei terzi allarete (rispetto a un sistema di accesso negoziato,che costituisce una possibilità alternativa nel qua-dro delle direttive esistenti). Con il sistema rego-lamentato, l’accesso viene concesso in base atariffe approvate da un’autorità pubblica. Il van-taggio di questo sistema è che in genere comportaminori costi di transazione per i terzi e le tariffesono soggette al controllo — ex ante — dell’auto-rità nazionale di regolamentazione.

93. La proposta della Commissione relativa alcompletamento dei mercati dell’energia è stataaccolta con grande favore dalla maggioranzadegli Stati membri in occasione del Consiglio diStoccolma di marzo 2001. Tuttavia, alcuni Statimembri, come la Francia, hanno espresso per-plessità riguardo alla scadenza finale per la pienaapertura del mercato. Altri, come la Germania,che hanno optato a favore di un sistema diaccesso dei terzi negoziato e contro l’istituzionedi un’autorità nazionale di regolamentazione,hanno espresso perplessità riguardo agli «ele-menti qualitativi». Nondimeno, i negoziati rela-tivi alla proposta di direttiva sono stati avviati inseno ai gruppi di lavoro del Consiglio e si sonocompiuti progressi significativi durante il 2001.Si auspica quindi la conclusione dei negoziati nel2002.

94. Nel giugno 2001 la Commissione ha ram-mentato agli Stati membri la loro responsabilitàdi provvedere ad eliminare quanto prima il livellodisuguale di liberalizzazione del mercato (1) e harichiamato l’attenzione sul fatto che le impresenon devono trarre indebito vantaggio dal diversogrado di apertura dei mercati. Infine, qualora gliStati membri non potessero o non fossero dispostiad adottare la proposta della Commissione per ilcompletamento dei mercati dell’energia, la Com-missione ha annunciato che potrebbe avvalersidegli strumenti previsti all’articolo 86, paragrafo3, del trattato CE. Tale articolo permette allaCommissione di adottare — a talune condizioni— decisioni e direttive rivolte agli Stati membri,senza necessità di approvazione da parte deglistessi.

95. Di pari passo con le proposte legislative, sisono compiuti lavori e si sono svolte discussionicon i gruppi internazionali delle parti interessate(amministrazioni nazionali, autorità di regola-mentazione, consumatori, produttori). Tali gruppi

¥1∂ Comunicato stampa IP/01/872 del 20 giugno 2001.

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(il forum di Firenze per l’elettricità e il forum diMadrid per il gas) si sono riuniti su iniziativa econ la partecipazione attiva della Commissione.Si sono quindi esaminate alcune questioni tecni-che e normative, nel tentativo di procedere aun’armonizzazione che favorisca gli scambi tran-sfrontalieri e garantisca la parità di condizioni alivello europeo ed una concorrenza non falsatasui mercati del gas e dell’energia elettrica.

1.2. Interazione tra la politica di concorrenza e le regole del mercato interno

96. L’attuazione della politica di concorrenzagarantisce, in particolare, che gli ostacoli statalieliminati dalla direttiva sull’elettricità e il gas nonsiano sostituiti da comportamenti anticoncorren-ziali degli operatori di mercato aventi il mede-simo effetto. Sono necessarie tre condizioni dibase per instaurare e mantenere una concorrenzaeffettiva sui mercati del gas e dell’energia elet-trica: la libertà sul versante dell’offerta, la libertàsul versante della domanda, il libero accesso allereti. Libero ovviamente non significa «gratuito»,ma «privo di restrizioni artificiose».

97. In particolare, le seguenti caratteristichecontribuiscono a creare un ambiente sfavorevoleallo sviluppo della concorrenza sui mercati euro-pei del gas e dell’energia elettrica: innanzitutto, ilfatto che le reti sono e rimarranno monopoli natu-rali. La Commissione cerca di favorire un effet-tivo accesso dei terzi alle reti a condizioni nondiscriminatorie e non abusive. Nel settoredell’elettricità, si presta particolare attenzioneall’accesso alle infrastrutture congestionate diinterconnessione tra diversi Stati membri, essen-ziali per gli scambi transfrontalieri. L’accesso atali infrastrutture di interconnessione è al tempostesso cruciale in diversi paesi che presentanouna struttura dell’offerta di tipo monopolistico,nei quali una concorrenza effettiva può quindiessere introdotta soltanto tramite le importazioni.La Commissione è intervenuta nel progetto disistema di attribuzione della capacità di trasmis-sione per l’infrastruttura di interconnessione tra ilRegno Unito e la Francia e sta attualmente esami-nando e controllando la situazione presso altrefrontiere interne, per esempio l’infrastruttura diinterconnessione di elettricità tra Spagna e Fran-cia e le infrastrutture di interconnessione verso iPaesi Bassi. Si è inoltre occupata della costru-zione e dell’uso di una nuova infrastruttura di

interconnessione tra Norvegia e Germania (1).L’accesso alla rete è un aspetto importante anchenel settore del gas. Nel 2001 la Commissione haesaminato un caso riguardante il rifiuto congiuntodi un gruppo di società europee del gas di conce-dere a un produttore di gas norvegese l’accesso aigasdotti dell’Europa continentale. Ha risolto ilcaso con una delle imprese europee interessate,dopo che quest’ultima ha proposto impegnimiranti a rendere più effettivo il regime diaccesso dei terzi (2).

98. In secondo luogo, la demarcazione verticaleè e rimarrà una caratteristica generale dell’indu-stria energetica, in particolare sul mercato delgas, a causa dell’esistenza di una consolidatacatena di fornitura verticale, in cui ciascunaimpresa ha una posizione e una funzione ben defi-nite.

99. In terzo luogo, i produttori hanno semprecooperato nella commercializzazione su questimercati e lo fanno tuttora, il che si traduce inuna concorrenza meno vivace sul versantedell’offerta. Un esempio di tale tipo di coopera-zione è stato riscontrato nel settore del gas irlan-dese (Corrib) (3) e norvegese (GFU) (4), nonchénel settore dell’elettricità francese (EDF/CNR),ma sembra che accordi analoghi esistano anche inaltri paesi.

100. Alcuni altri fattori (demarcazione orizzon-tale, restrizioni d’uso) che limitano la concor-renza si riscontrano principalmente sui mercatidel gas.

1.3. Politica della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore dell’energia

101. Nel 2001 è stata prestata particolare atten-zione ai seguenti aspetti:

— l’analisi di casi riguardanti i costi nonrecuperabili (metodologia e decisioni). Cfr.punto III.A.4;

¥1∂ Cfr. comunicazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, delregolamento n. 17 del Consiglio relativa al casoCOMP/E3/37.921, Viking Cable (GU C 247 del 5.9.2001,pag. 11); nel frattempo le parti che hanno effettuato la notificahanno deciso di abbandonare il progetto Viking Cable.

¥2∂ Comunicato stampa IP/01/1641 — La Commissione risolve ilcaso Marathon con la Thyssengas.

¥3∂ Comunicato stampa IP/01/578 — Enterprise Oil, Statoil e Mara-thon commercializzeranno il gas Irish Corrib separatamente.

¥4∂ Comunicato stampa IP/01/830 — La Commissione si oppone allevendite collettive di gas ad opera del GFU in Norvegia.

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— la valutazione di un numero crescente diregimi di promozione delle energie rinnova-bili. Cfr. punto III.C.1.3;

— la Commissione ha tra l’altro analizzatoregimi basati su aiuti al funzionamento,come la Prime d’encouragement écologiquein Lussemburgo, regimi basati sui mercatidei certificati verdi, come le nuove leggiregionali in materia di elettricità in Belgio,nonché regimi più complessi comprendentiuna combinazione di vari metodi d’incenti-vazione, come il sistema britannico degliobblighi rinnovabili;

— la valutazione degli aiuti di Stato miranti agarantire un certo livello di sicurezza diapprovvigionamento di elettricità. La diret-tiva 96/92/CE (1) autorizza gli Stati membriad accordare la priorità alle fonti interne dienergia combustibile primaria, in misura nonsuperiore a una soglia fissa, basata sul rispet-tivo consumo annuo di energia, affinché pos-sano garantire un certo livello di sicurezza diapprovvigionamento.

1.4. Altri sviluppi nel settore dell’energia: carburante per motori

102. Quando la Commissione e le autorità nazio-nali garanti della concorrenza si sono riunite il29 settembre 2000 per discutere la politica diconcorrenza nel settore del carburante permotori (2), una delle conclusioni è stata che inuovi concorrenti e gli operatori indipendentisono essenziali per mantenere e/o intensificare lepressioni concorrenziali sui mercati europei delcarburante. Durante il 2001 la DG Concorrenzaha condotto un’indagine approfondita per valu-tare le condizioni di concorrenza tra gli operatoriindipendenti non integrati nel settore.

103. Gli operatori indipendenti hanno identifi-cato diversi fattori che rendono talvolta difficol-tosa la loro situazione. Tali fattori sono legati alcomportamento delle imprese verticalmente inte-grate e ad alcuni ostacoli di natura amministra-tiva. Gli operatori indipendenti hanno affermatoche alcune difficoltà sono dovute al comporta-

mento delle imprese verticalmente integrate,quale l’imposizione di prezzi discriminatori epredatori, il rifiuto della fornitura, la scarsa dispo-nibilità a concedere accesso alle infrastrutturelogistiche e i contratti di fornitura esclusiva alungo termine tra imprese integrate nel settore delcarburante per motori e stazioni di rifornimento.Sebbene questo tipo di comportamento possaricadere nel campo d’applicazione degli articoli81 e 82 del trattato CE qualora siano soddisfatti icriteri per l’applicazione di dette disposizioni,l’indagine non ha fornito prove conclusive diun’infrazione alle regole di concorrenzadell’Unione. Infine, gli operatori indipendentihanno segnalato vari ostacoli amministrativi, checreano notevoli difficoltà. Tra i principali ostacolinazionali indicati figurano le legislazioni nazio-nali d’attuazione della direttiva 98/93/CE sullescorte di sicurezza, alcune norme fiscali, i requi-siti ambientali, le misure volte a migliorare la tra-sparenza dei prezzi e i metodi di assegnazione deipunti di vendita al dettaglio. L’indagine ha dimo-strato che la situazione degli operatori indipen-denti varia in misura sensibile tra gli Stati membriconsiderati. I risultati dell’indagine sono statipresentati ed esaminati in occasione di unaseconda riunione tra la Commissione e le autoritànazionali garanti della concorrenza svoltasi il16 novembre 2001.

2. Servizi postali

104. Il settore postale è in pieno sviluppo, in par-ticolare in vista dell’ulteriore apertura del mer-cato e della trasformazione indotta dalla cosid-detta «eEconomy». La Commissione ha adottatodiverse decisioni importanti in questo settore, alfine di evitare una nuova monopolizzazione deimercati liberalizzati da parte degli operatoridominanti.

2.1. Proposta della Commissione per un’ulteriore apertura del mercato

105. Il 15 ottobre 2001 il Consiglio ha approvatouna posizione comune degli Stati membri inmerito a un testo volto a modificare la direttivapostale in vigore.

106. Le principali modifiche introdotte dal testoapprovato dal Consiglio sono le seguenti:

— un’ulteriore apertura del mercato, con pro-gressiva riduzione dell’area riservata a par-

¥1∂ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercatointerno dell’energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

¥2∂ Cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punti 119-121.Cfr. anche comunicati stampa MEMO/00/55 del 20 settembre2000, IP/00/1090 del 29 settembre 2000 e IP/00/1391 del 30 no-vembre 2000.

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tire dal 1o gennaio 2003 e dal 1o gennaio2006 (1);

— la possibilità, mediante proposta della Com-missione e previa approvazione del Parla-mento europeo e del Consiglio, di comple-tare il mercato interno dei servizi postali nel2009 (2);

— la liberalizzazione della posta transfronta-liera in uscita, eccetto per gli Stati membrinei quali tale servizio deve rientrare nell’areariservata al fine di garantire la prestazione delservizio universale;

— il divieto di compensazione interna dei costidei servizi universali esclusi dall’area riser-vata con le entrate dei servizi dell’area riser-vata, a meno che ciò non sia strettamentenecessario per assolvere specifici obblighi diservizio universale imposti nell’area compe-titiva;

— il rispetto dei principi di trasparenza e nondiscriminazione nel caso in cui i fornitori delservizio universale applichino tariffe spe-ciali.

107. Il testo approvato dal Consiglio noncontiene una definizione di «servizi speciali» (3).Il testo modificato, sebbene preveda una minoreapertura del mercato dei servizi postali rispetto aquella prevista in origine dalla Commissione, sipuò considerare un passo importante verso la rea-lizzazione del mercato interno dei servizi postali.Il testo deve ancora essere approvato dal Parla-mento europeo.

2.2. Casi individuali

Deutsche Post AG I (4)

108. Il 20 marzo la Commissione ha conclusol’indagine relativa a Deutsche Post AG (DPAG) eha adottato una decisione nella quale constata cheDPAG ha abusato della sua posizione dominanteconcedendo sconti di fedeltà e praticando prezzipredatori sul mercato dei servizi commerciali diinoltro pacchi. È stata inflitta un’ammenda di24 milioni di euro in considerazione dell’effettodi preclusione prodotto dal regime di sconti difedeltà di lunga durata istituito da DPAG. Nonsono state comminate ammende in relazione aiprezzi predatori, in quanto i principi del costoeconomico usati per individuare l’esistenza di taliprezzi all’epoca non erano ancora sufficiente-mente sviluppati. Si tratta della prima decisionein materia di abuso di posizione dominante adot-tata dalla Commissione nel settore dei servizipostali.

109. In seguito a una denuncia presentata daUnited Parcel Service nel 1994, nella quale siaffermava che DPAG utilizzava le entrate gene-rate dalle attività di monopolio dei servizi di inol-tro lettere per finanziare le vendite sottocosto nelsettore concorrenziale dei servizi commerciali diinoltro pacchi, la decisione della Commissioneafferma che ogni servizio prestato in regime diconcorrenza dal beneficiario di un monopoliodeve coprire almeno i costi addizionali o incre-mentali sostenuti per la diversificazione nei set-tori aperti alla concorrenza. Una copertura delcosto inferiore a tale livello dev’essere conside-rata alla stregua di prezzi predatori. L’indagine harivelato che DPAG, per un periodo di cinque anni,ha offerto servizi di inoltro pacchi per la venditaper corrispondenza a prezzi inferiori ai costiincrementali.

110. DPAG si è inoltre impegnata a costituireun’impresa indipendente («Newco») per la pre-stazione dei servizi commerciali di inoltro pac-chi, la quale sarà libera di produrre in propriooppure di acquistare le prestazioni o i beni neces-sari per lo svolgimento della sua attività sia daDPAG (a prezzo di mercato) sia da terzi. DPAG siè altresì impegnata ad offrire ai concorrenti diNewco tutte le prestazioni o beni eventualmenteforniti a Newco agli stessi prezzi e alle stessecondizioni.

¥1∂ In particolare, a partire dal 2003 l’area non riservata compren-derà le lettere di peso superiore a 100 grammi; questo limite dipeso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte latariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella primacategoria di peso della categoria più rapida. A partire dal 2006l’area non riservata comprenderà le lettere di peso superiore a50 grammi; questo limite di peso non si applica se il prezzo è pario superiore a tre volte la tariffa pubblica per un invio di corri-spondenza nella prima categoria di peso della categoria piùrapida.

¥2∂ Nel 2006 la Commissione completerà uno studio di valutazione,per ciascuno Stato membro, dell’impatto sul servizio universaledel completamento del mercato interno dei servizi postali nel2009. Alla luce di tale studio, la Commissione presenterà unarelazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata dauna proposta che, se del caso, confermerà la data del 2009 per lapiena realizzazione del mercato interno dei servizi postali,oppure stabilirà eventuali altri provvedimenti in base alle conclu-sioni dello studio.

¥3∂ La proposta originaria della Commissione comprendeva unadefinizione di servizi speciali. Sebbene la maggioranza delledelegazioni nazionali convenisse sulla necessità di definire i ser-vizi speciali nella nuova direttiva, non è stato possibile raggiun-gere un accordo in seno al Consiglio su una definizione specifica. ¥4∂ Caso COMP/35.141 (GU L 125 del 5.5.2001).

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Deutsche Post AG II (1)

111. A seguito di una denuncia presentatadall’impresa britannica The Post Office, il25 luglio la Commissione ha adottato una deci-sione con cui constata che Deutsche Post AG (2)(«DPAG») ha abusato della sua posizione domi-nante sul mercato tedesco dei servizi postali inquanto ha intercettato, gravato di soprattasse eritardato la corrispondenza internazionale inentrata, considerata a torto come posta internaoggetto della cosiddetta reimpostazione A-B-A.La Commissione ha inoltre deciso che il com-portamento abusivo di DPAG giustificaval’imposizione di un’ammenda; tuttavia, datal’incertezza del diritto esistente all’epocadell’infrazione, ha deciso di comminareall’impresa solo un’ammenda «simbolica» di1 000 euro.

112. La Commissione ha concluso che DPAG haabusato della sua posizione dominante sul mer-cato tedesco della distribuzione della corrispon-denza internazionale — violando in tal modol’articolo 82 del trattato CE — in quattro modi: i)ha operato una discriminazione tra diversi clienti,ii) ha rifiutato di prestare il proprio servizio didistribuzione, iii) ha praticato un prezzo ecces-sivo per il servizio offerto e iv) ha limitato lo svi-luppo del mercato tedesco della distribuzionedella posta internazionale e del mercato britan-nico della corrispondenza internazionale desti-nata in Germania. Nel corso del procedimento,DPAG si è impegnata ad astenersi dall’intercet-tare, gravare di soprattasse o ritardare gli invii dicorrispondenza internazionale del tipo oggettodel presente caso.

De Post/La Poste (Belgio) (3)

113. Il 5 dicembre la Commissione ha constatatomediante decisione che l’operatore postale belgaDe Post/La Poste aveva abusato della sua posi-zione dominante praticando una tariffa preferen-ziale per il servizio di posta generale, subordinataall’accettazione di un contratto supplementareche copriva un nuovo servizio postale «business-to-business» («B2B»). Questo nuovo servizio èin concorrenza con il servizio «B2B» di «scam-bio di documenti» fornito in Belgio da Hays,un’impresa privata con sede nel Regno Unito.

Dato che La Poste ha sfruttato risorse finanziariedel monopolio di cui gode nel settore della corri-spondenza generale per estendere la sua posi-zione dominante al mercato separato e distintodei servizi «B2B», la Commissione le ha inflittoun’ammenda di 2,5 milioni di euro.

114. In aprile 2000, Hays plc. («Hays»), un ope-ratore privato di servizi postali con sede nelRegno Unito, aveva presentato una denuncia allaCommissione, nella quale asseriva che La Postetentava di eliminare la rete di scambio di docu-menti da essa gestita in Belgio fin dal 1982. Haysnon poteva competere con la riduzione delletariffe offerta da La Poste nel settore oggetto dimonopolio e di conseguenza stava perdendo granparte dei suoi clienti tradizionali in Belgio, ossiale compagnie di assicurazione.

3. Telecomunicazioni

3.1. Linee direttrici per l’analisi del mercato e le modalità di determinazione del potere di mercato

115. A seguito di un’iniziativa comune deicommissari Mario Monti ed Erkki Liikanen, il25 marzo la Commissione ha adottato le «Lineedirettrici per l’analisi del mercato e le modalità dideterminazione del notevole potere di mer-cato» (4) in vista dell’adozione formale della pro-posta di direttiva che istituisce un quadro norma-tivo per le reti e i servizi di comunicazioneelettronica. Il progetto di linee direttrici sarà unostrumento di ausilio per il Consiglio e il Parla-mento europeo per l’approvazione della nuovadefinizione di potere di mercato proposta nelladirettiva quadro (articolo 13).

116. Le linee direttrici si basano sulla giuris-prudenza del Tribunale di primo grado e dellaCorte di giustizia in materia di concorrenza esulla prassi decisionale propria della Commis-sione nella definizione di mercato rilevante enell’applicazione della nozione di posizionedominante individuale e collettiva, in particolareper quanto attiene ai mercati delle comunicazionielettroniche.

117. Il progetto è stato discusso inizialmente aBruxelles il 29 marzo, durante un incontro cui

¥1∂ Caso COMP/36.915 (GU L 331 del 15.12.2001).¥2∂ Comunicato stampa IP/01/1068 del 25 luglio 2001.¥3∂ Caso COMP/37.859; comunicato stampa IP/01/1738 del 5 di-

cembre 2001 (GU L 61 del 2.3.2002). ¥4∂ COM(2001) 175 def. del 28 marzo 2001.

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hanno partecipato le autorità nazionali di regola-mentazione e le autorità nazionali competenti inmateria di concorrenza. Nel quadro di unaconsultazione pubblica avviata dalla Commis-sione, gli operatori interessati hanno altresì avutol’opportunità di esprimersi e di prendere posi-zione, in occasione di una riunione pubblica svol-tasi a Bruxelles il 18 giugno. Da entrambi glieventi è emerso che le autorità e gli operatori inte-ressati condividono, in sostanza, l’impostazionedella Commissione.

118. La Commissione adotterà la versione defi-nitiva delle linee direttrici nel momento in cui ilParlamento europeo e il Consiglio avranno adot-tato la nuova direttiva «quadro».

3.2. Adozione della settima relazione sull’attuazione delle direttive

119. Il 28 novembre la Commissione ha adottatola settima relazione che esamina lo stato di attua-zione da parte degli Stati membri dell’Unioneeuropea dell’attuale quadro normativo di riferi-mento in materia di telecomunicazioni. Laconclusione principale della relazione è che il set-tore dei servizi di telecomunicazione è dinamicoe che la liberalizzazione ad opera delle autoritànazionali di regolamentazione sta procedendo.La concorrenza tra operatori sta portando a unacomplessiva diminuzione dei prezzi. Il prezzodelle chiamate interurbane degli operatori storiciha registrato una flessione dell’11 % rispetto alloscorso anno e del 45 % rispetto al 1998 per chia-mate in Europa della durata di tre minuti, mentreper le chiamate di dieci minuti la riduzione è statadel 14 % rispetto all’anno scorso e del 47 %rispetto al 1998. Nel mese di giugno 2001 lapenetrazione media di Internet nelle famigliedell’UE era di circa il 36 %. D’altro canto, per-mangono diversi ostacoli di tipo normativo chedevono essere eliminati in tempi rapidi al fine digarantire una crescita costante nei mercati delletelecomunicazioni. Le questioni principali sonol’accesso disaggregato alla rete locale, tempi difornitura eccessivi e mancanza di un orienta-mento ai costi per i prezzi delle linee affittate, inparticolare per le velocità di trasmissione desti-nate ai servizi a banda larga e al commercio elet-tronico, persistenza di distorsioni tariffarie ecompressione dei margini di prezzo in taluni casie, infine, il pieno funzionamento dei sistemi diselezione e di preselezione del vettore.

3.3. Controllo dell’attuazione delle direttive

120. La Commissione ha continuato a vigilaresull’attuazione effettiva delle direttive di libera-lizzazione negli Stati membri, nonché sull’elabo-razione del quadro di regolamentazione entrato invigore il 1o gennaio in Grecia, in seguito allatotale liberalizzazione dei mercati.

121. Nonostante i progressi sostanziali realizzatidagli Stati membri, erano ancora in corso 21 pro-cedimenti d’infrazione nei confronti degli Statimembri che non avevano recepito in modocorretto le direttive di liberalizzazione basatesull’articolo 86, paragrafo 3, del trattato o chenon avevano notificato le misure di recepimento.La Commissione ha portato avanti in particolareil procedimento d’infrazione intrapreso contro ilLussemburgo riguardo alla concessione di dirittidi passaggio, che si è concluso in febbraio con unricorso alla Corte di giustizia. È contestata al Lus-semburgo la mancata definizione di regole chiareche garantiscano il trattamento non discriminato-rio degli operatori in materia di diritti di passag-gio.

122. Il 16 ottobre la Corte di giustizia si è pro-nunciata a favore della Commissione nei procedi-menti da essa avviati nei confronti del Portogalloe della Grecia. Nella sentenza relativa al Porto-gallo, la Corte di giustizia ha confermato che iservizi di richiamata («call back») non erano ser-vizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva90/388/CEE e che il governo portoghese aveva atorto riservato tali servizi all’operatore storicofino alla liberalizzazione del settore delle teleco-municazioni (1). Nella sentenza relativa alla Gre-cia (2), la Corte ha confermato che ai sensi delladirettiva citata in precedenza l’accesso al mercatodelle forniture di servizi di telecomunicazionimobili può essere limitato solo per mancanza difrequenze disponibili. Qualora tale accesso siasubordinato al rilascio di un’autorizzazione, loStato membro deve vigilare affinché le procedureper il rilascio delle licenze siano trasparenti epubbliche, nonché rispondenti a criteri oggettivi esenza effetti discriminatori.

123. Il 6 dicembre la Corte di giustizia ha pro-nunciato una sentenza (3) relativa ad una contro-versia tra la Commissione e la Francia riguardo alsistema di finanziamento del servizio universale

¥1∂ Causa C-429/99.¥2∂ Cause riunite C-396/99 e C-397/99.¥3∂ Causa C-146/00.

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in vigore in detto Stato membro a partire dal1997. La Commissione aveva presentato ricorsoalla Corte nel mese di aprile 2000. La Corte si èpronunciata totalmente a favore della Commis-sione, ritenendo che il sistema francese nonrispettasse i principi di proporzionalità, oggetti-vità e trasparenza previsti dalle direttive e consta-tando altresì che la Francia era venuta meno agliobblighi ad essa incombenti in materia di riequi-librio delle tariffe.

124. Sempre in merito alla questione del riequi-librio del canone d’abbonamento telefonico,secondo quanto prescritto dalla direttiva96/19/CE, la Commissione ha portato avanti ilprocedimento d’infrazione intrapreso contro laSpagna inviando nel mese di luglio un pareremotivato complementare. Tale parere motivatopone in particolare l’accento sull’incoerenza trale tariffe d’accesso disaggregato alla rete locale,fissate nel dicembre 2000, e il regime di applica-zione dei massimali tariffari modificato nel mag-gio 2001, che comporta un rischio di contrazionedel margine tra prezzo e costo fino al 2003, tale dacompromettere i risultati della disaggregazione.Il 21 dicembre la Commissione ha adito la Cortedi giustizia (1).

3.4. Inchiesta settoriale sulla disaggregazione dell’anello locale

125. Nel luglio 2000 la Commissione ha propo-sto un nuovo regolamento relativo all’accessodisaggregato alla rete locale, rapidamente appro-vato (2) dal Parlamento e dal Consiglio ed entratoin vigore il 2 gennaio (3). Nel contempo, la DGConcorrenza ha lanciato la prima fase diun’inchiesta settoriale in materia e ha trasmessolettere agli operatori storici al fine di verificare lecondizioni di accesso all’anello locale e lo svi-luppo di servizi a larga banda sugli anelli locali ditali operatori. Le telecomunicazioni a larga bandautilizzano le stesse linee dell’utenza finale perveicolare maggiori quantità di informazioni connuove tecniche e consentire la fornitura di servizidi accesso a Internet ad alta velocità.

126. L’inchiesta è proseguita nel 2001, conl’invio di questionari ai nuovi operatori inluglio. Lo scopo della seconda fase dell’inchie-sta è di valutare la situazione della concorrenzasull’anello locale sei mesi dopo l’entrata invigore del nuovo regolamento, nonché i poten-ziali abusi di posizione dominante da parte deglioperatori storici, in violazione dell’articolo 82del trattato CE. La seconda fase dovrebbeconsentire alla Commissione di effettuare, neiprimi mesi del 2002, una valutazione completadella situazione nei 15 Stati membri per quantoriguarda la disaggregazione dell’anello locale e iproblemi incontrati dai nuovi operatori per otte-nere l’accesso a condizioni eque e concorrenziali.

3.5. Inchiesta settoriale sulle linee affittate

127. La prima fase dell’inchiesta sulle linee affit-tate è consistita nella raccolta e nell’analisi di daticomparativi di mercato per tutti gli Stati membri.In settembre 2000 la Commissione ha presentatoi risultati iniziali dell’inchiesta in occasione diun’audizione pubblica organizzata a Bruxelles.Sono stati identificati diversi problemi sotto ilprofilo della concorrenza e la Commissione hadeciso di affrontare quelli di chiara dimensionecomunitaria e natura transfrontaliera e di rinviarel’esame degli altri casi alle autorità nazionali.

128. In novembre 2000 la Commissione haaperto cinque casi ex officio (4) al fine di esami-nare in modo approfondito la fornitura di lineeaffittate internazionali in regime di concorrenzain cinque Stati membri: Belgio, Grecia, Italia,Portogallo e Spagna. L’indagine è svolta in strettacollaborazione con le autorità nazionali garantidella concorrenza e con le autorità nazionali diregolamentazione delle telecomunicazioni didetti Stati membri.

129. Poiché i risultati iniziali dell’indagine set-toriale erano di natura comparativa e non aggior-nati, nel 2001 la Commissione ha trasmessorichieste formali di informazioni alle autoritànazionali dei cinque Stati membri succitati e haesaminato i fattori rilevanti specifici in ciascunpaese in occasione di riunioni bilaterali con taliautorità. La cooperazione in corso con le autoritànazionali in sostanza consiste in un attento esamedel comportamento concorrenziale degli operatori

¥1∂ Causa C-500/01.¥2∂ Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 336 del 31.12.2000).¥3∂ Per «disaggregazione» dell’anello locale (o «ultimo miglio», cioè

il circuito fisico tra i locali del cliente e la centrale di commuta-zione locale dell’operatore di telecomunicazioni) s’intende laconcessione dell’accesso alla rete locale dell’operatore storico adoperatori alternativi al fine di introdurre una concorrenza effet-tiva su questo segmento delle reti di telecomunicazione, princi-palmente gestite da ex monopoli. La duplicazione a livellonazionale di tali reti è di norma impossibile.

¥4∂ Casi COMP/38.001, Linee affittate in Spagna; COMP/38.002,Linee affittate in Portogallo; COMP/38.003, Linee affittate in Ita-lia; COMP/38.004, Linee affittate in Grecia e COMP/38.005,Linee affittate in Belgio.

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storici nazionali in materia di offerta di linee affit-tate. Allo stadio attuale, la Commissione sta veri-ficando informazioni secondo cui i prezzi dellelinee affittate dei cinque operatori storici interes-sati sarebbero stati ridotti e sta esaminando altrifattori rilevanti, ossia il livello, l’equità e la traspa-renza degli sconti, gli accordi sul livello del servi-zio e i parametri relativi alla qualità del servizio.

3.6. Inchiesta settoriale sui servizi di roaming

130. L’inchiesta settoriale è stata lanciata in gen-naio 2000 per verificare il problema dei prezzi deiservizi di roaming, che non sono trasparenti per iconsumatori, sono rigidi e fissati a un livello nonorientato ai costi, tramite la raccolta di dati com-parativi sui prezzi e sui livelli dei costi per tutti glioperatori di telefonia mobile dell’Unione euro-pea (1). È emerso che i mercati, sia all’ingrosso,sia al dettaglio, rimangono prevalentemente nazio-nali. L’inchiesta ha rilevato quote di concentra-zione superiori al 90 % per i due operatori tradi-zionali nella maggior parte dei mercati nazionalidei servizi di roaming all’ingrosso e una diffusamancanza di pressioni concorrenziali, in partico-lare all’ingrosso, in tutta l’Unione europea.

131. L’11 luglio, a seguito dell’inchiesta setto-riale, gli ispettori della Commissione e i funzio-nari delle autorità nazionali garanti della concor-renza hanno intrapreso ispezioni simultaneesenza preavviso presso i locali di nove operatorieuropei di telefonia mobile situati nel RegnoUnito e in Germania (2). I dati raccolti sonoattualmente oggetto di analisi per determinare sesussistano elementi sufficienti a sostegno di unaconstatazione formale di infrazione alle normeantitrust. Inoltre, è in atto un coordinamento conle autorità nazionali responsabili della concor-renza e delle telecomunicazioni, inteso a pro-muovere un’azione favorevole alla concorrenza alivello nazionale.

3.7. Casi individuali esaminati a norma degli articoli 81 e 82

3.7.1. Identrus

132. Il 31 luglio la Commissione ha autorizzatouna serie di accordi tra alcune grandi banche,

europee e non, finalizzati alla costituzione di unarete mondiale («Identrus») di autenticazione difirme elettroniche e di altri aspetti delle opera-zioni di commercio elettronico (3). La Commis-sione ha concluso che il sistema Identrus nonintroduce restrizioni sensibili della concorrenza.In particolare, non comporta rischi di preclu-sione, sarà soggetto al controllo concorrenzialedei sistemi alternativi e le parti sono libere diaderire ad altri sistemi analoghi. La decisionedi autorizzazione della Commissione illustral’importanza da essa attribuita allo sviluppo dimercati in concorrenza nel campo del commercioelettronico.

3.7.2. Intelsat

133. Il 1o giugno la Commissione ha rilasciatoun’attestazione negativa sotto forma di letteraamministrativa per la trasformazione di Intel-sat, un’organizzazione intergovernativa, inun’impresa commerciale. Intelsat era stata costi-tuita come cooperativa pubblica, incaricata difornire comunicazioni via satellite in tutto ilmondo, nel periodo precedente la liberalizza-zione delle telecomunicazioni. Con lo sviluppodei mercati delle telecomunicazioni e l’ingressosul mercato di altri operatori satellitari, la strut-tura di Intelsat è diventata inadeguata a livello siacommerciale che concorrenziale. L’indagine el’analisi della Commissione hanno rivelato che laristrutturazione non dà luogo a restrizioni sensi-bili della concorrenza, in quanto Intelsat intendelanciare un’OPI (offerta pubblica iniziale) entrodue anni dalla privatizzazione. Questa constata-zione è coerente con le conclusioni cui è perve-nuta la Commissione in precedenti casi riguar-danti altre organizzazioni intergovernative nelsettore delle comunicazioni via satellite: l’orga-nizzazione satellitare marittima Inmarsat (4) el’organizzazione satellitare europea Eutelsat (5).

3.7.3. Wanadoo

134. Il 19 dicembre la Commissione ha inviatouna comunicazione degli addebiti a WanadooInteractive, una controllata di France Télécomincaricata di fornire accesso a Internet (6). Allostadio attuale, la Commissione ritiene che, per isuoi servizi di accesso a Internet ad alta velocità

¥1∂ Il roaming si verifica quando un utente di telefonia mobile fa oriceve chiamate mentre si trova in un’area coperta da una retediversa da quella cui è abbonato.

¥2∂ Comunicato stampa Memo/01/262 dell’11 luglio 2001.

¥3∂ Caso COMP/37.462 (GU L 249 del 19.9.2001).¥4∂ Comunicato stampa IP/98/923 del 22 ottobre 1998.¥5∂ Comunicato stampa IP/00/1360 del 27 novembre 2000.¥6∂ Comunicato stampa IP/01/1899 del 21 dicembre 2001

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tramite la tecnologia ADSL, l’impresa applichiprezzi inferiori ai costi incrementali (e ancheinferiori ai costi variabili), fatto che può configu-rare un abuso di posizione dominante. Questopossibile abuso ha avuto luogo durante tutto il2001, in un periodo critico per il decollo dei ser-vizi di accesso a banda larga destinati al mercatodell’utenza residenziale in Francia, a pregiudiziodei concorrenti di Wanadoo.

4. Trasporti

4.1. Trasporti aerei

135. Durante il 2001 la Commissione ha esami-nato diverse alleanze tra compagnie aeree. Ingenerale, la Commissione ritiene che tali alleanzeapportino benefici ai viaggiatori, estendendo lereti e migliorando l’efficienza. Tuttavia, le alle-anze possono anche restringere la concorrenza susingole rotte e sono spesso necessari rimedi atti acontrobilanciare tale limitazione.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (1)

136. Il 1o marzo 2000 British Midland Interna-tional, Lufthansa e SAS hanno notificato unaccordo di joint venture, in base al quale le partiintendono coordinare i loro servizi nel SEE inarrivo e in partenza dall’aeroporto londinese diHeathrow e dall’aeroporto internazionale diManchester. La Commissione ha esaminatol’accordo in stretta collaborazione con le autoritàgaranti della concorrenza del Regno Unito. Il12 giugno 2001, in seguito alla proposta didiversi impegni, la Commissione ha comunicatoalle parti che il loro accordo di joint venture eraammesso a beneficiare di un’esenzione per unperiodo di sei anni, ai sensi dell’articolo 5, para-grafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

137. L’accordo prevede il diritto esclusivo diLufthansa di gestire voli su quasi tutte le rotte traLondra e Manchester, da un lato, e gli aeroportitedeschi dall’altro lato. Analogamente, SAS godedel diritto esclusivo per i collegamenti tra Lon-dra/Manchester e i paesi scandinavi. Questarestrizione è risultata problematica per il mercatodei collegamenti Londra-Francoforte, il quale,con 2,1 milioni di passeggeri O&D (point of ori-

gin/point of destination) nel 1999, è uno dei piùattivi in Europa. La Commissione ha conclusoche la rinuncia di British Midland ad operaresulla rotta Londra-Francoforte restringe inmisura significativa la concorrenza sul mercatosia dei viaggiatori non sensibili al fattore tempo(vacanze) sia dei clienti sensibili a tale fattore(affari).

138. Nella sua analisi a norma dell’articolo 81,paragrafo 3, la Commissione è giunta alla conclu-sione che, in termini di incremento di efficienza edi concorrenza, l’effetto generale dell’accordo èpositivo. Esso consente la riorganizzazione el’estensione delle attuali reti delle parti, permettea Lufthansa e SAS di essere in concorrenza neltraffico interno del Regno Unito e nel traffico trail Regno Unito e l’Irlanda, nonché di trasportarepasseggeri da qualsiasi punto della rete STARalle destinazioni regionali nel Regno Unito.Aumenterà inoltre il grado di concorrenza tra lereti. In virtù dell’accordo, British Midland puòoffrire nuovi servizi di collegamento tra Londra eBarcellona, Lisbona, Madrid, Milano, Roma.

139. Al fine di sciogliere le riserve espresse dallaCommissione sotto il profilo della concorrenza,le parti hanno proposto vari impegni, in partico-lare di mettere a disposizione degli slot per unnuovo concorrente presso l’aeroporto di Franco-forte, che consentano la gestione di quattro fre-quenze quotidiane. La Commissione ha effet-tuato una prova di mercato per accertare che glislot fossero effettivamente acquisiti da concor-renti.

140. La Commissione ha inoltre esaminato lacooperazione tra Austrian Airlines e Lufthansa. Il14 dicembre 2001 ha pubblicato una comunica-zione a norma dell’articolo 16 del regolamento(CEE) n. 3975/87 (2), annunciando la sua inten-zione di concedere un’esenzione per l’accordo dicooperazione alla luce dei rimedi proposti dalleparti.

141. La Commissione ha altresì proseguito leindagini relative alle alleanze transatlantiche Luf-thansa/United e KLM/Northwest. Ha ancheavviato una nuova indagine in relazione alla pro-gettata alleanza transatlantica BA/AA, operandoin stretta cooperazione con l’Office of Fair Tra-ding del Regno Unito. Le decisioni relative a tuttequeste alleanze sono attese per il 2002.

¥1∂ Caso COMP/37.812, comunicazione del 14 marzo 2001 (GUC 83 del 14.3.2001). ¥2∂ GU C 356 del 14.12.2001, pag. 5.

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4.1.2. SAS/Maersk Air (1)

142. Cfr. punto I.B.1.1.

4.1.3. Consultazioni della IATA sulle tariffe per il trasporto merci

143. Le conferenze della IATA sulle tariffe per iltrasporto merci sono le sedi in cui i vettori aerei siriuniscono per concordare tali tariffe.

144. Il sistema ha beneficiato di un’esenzione percategoria fino al giugno 1997 ai sensi del regola-mento (CEE) n. 1617/93 (2) della Commissione,che consentiva alle compagnie aeree europee diconcordare le tariffe per il trasporto merciall’interno del SEE. L’esenzione per categoria èstata revocata dal regolamento (CE) n. 1523/96della Commissione, del 24 luglio 1996. Il motivoprincipale per cui la Commissione ha deciso direvocare l’esenzione è che le tariffe fissate dalleconferenze risultano molto più elevate di quelle dimercato e il sistema non sembra più indispensa-bile per assicurare il funzionamento dell’«inter-lining» (3) all’interno del SEE.

145. In seguito alla revoca dell’esenzione percategoria, la IATA ha notificato il sistema e hapresentato domanda di esenzione individuale (4).Il principale argomento della IATA a favore delleconferenze tariffarie è che agevolano l’«interli-ning» per il trasporto di merci. Le tariffe per il tra-sporto merci fissate dalle conferenze sono infattiapplicate all’ingrosso per calcolare il compensodi ogni vettore partecipante all’«interlining».

146. In una comunicazione degli addebiti tra-smessa alla IATA nel maggio 2001, la Commis-sione ha espresso il parere preliminare che le con-ferenze tariffarie della IATA per il trasporto merciricadono nel campo d’applicazione dell’articolo81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella sua analisia norma dell’articolo 81, paragrafo 3, la Commis-sione ha riconosciuto che tali conferenze tariffa-rie facilitano il funzionamento di ampi servizi di«interlining» nel SEE. Ha tuttavia rilevato che laIATA non è finora riuscita a dimostrare che que-sto sistema restrittivo della concorrenza siaancora indispensabile per offrire ai consumatori

efficienti servizi di «interlining» all’interno delSEE.

147. In seguito alla comunicazione degli adde-biti, la IATA ha accettato di porre fine alla fissa-zione in comune delle tariffe per il trasportomerci nel SEE. In sostanza, entro l’inizio del2002, tariffe per il trasporto merci fissate indivi-dualmente da ciascun vettore sostituiranno quellefissate in comune dalle conferenze tariffarie.

148. La Commissione ha quindi deciso di chiu-dere il caso. La Commissione ha inoltre inviatoalla IATA una lettera amministrativa riguardantediverse altre soluzioni amministrative e tecnichenel settore del trasporto merci, che facilitanol’«interlining» e si differenziano dalla fissazionedi tariffe per le merci.

4.1.4. Conferenze della IATA sulle tariffe per il trasporto passeggeri

149. Le compagnie aeree nella Comunità benefi-ciano di un’esenzione per categoria che consenteloro di tenere consultazioni tariffarie per il tra-sporto passeggeri di linea, purché riguardino ilservizio di «interlining» [regolamento (CEE)n. 1617/93 della Commissione]. L’«interlining»ha luogo quando un passeggero viene trasportatoper una parte o per la totalità del tragitto da unacompagnia aerea diversa da quella presso cui haeffettuato la prenotazione.

150. Nella pratica, l’esenzione per le consulta-zioni sulle tariffe per i passeggeri si applica alleattività di una sola organizzazione: l’Associa-zione internazionale per il trasporto aereo(IATA). La IATA organizza conferenze tariffarieper il trasporto passeggeri che si tengono diversevolte l’anno al fine di stabilire le tariffe di «inter-lining» per tutte le regioni del mondo. Tutte lecompagnie di bandiera nel SEE e diverse compa-gnie aeree regionali partecipano alla conferenzatariffaria riguardante l’Europa. Ogni compagniaaerea aderente alle conferenze tariffarie per il tra-sporto passeggeri può effettuare l’«interlining»con tutti gli altri membri alla tariffa fissatanell’ambito di tali conferenze. Le tariffe, sia perla classe business sia per la classe economica,sono concordate per tutte le coppie di città nelSEE di anno in anno. Per alcune coppie di cittàsono anche stabilite tariffe APEX e altre tariffescontate. Tali tariffe vengono applicate insieme aun sistema di ponderazione, l’accordo multilate-rale di ripartizione («Multilateral Prorate Agree-ment»), al fine di determinare l’importo che una

¥1∂ Decisione della Commissione del 18 luglio 2001 relativa alcaso COMP/37.444 SAS Maersk Air (GU L 265 del 5.10.2001).

¥2∂ GU L 155 del 26.6.1993.¥3∂ L’«interlining» ha luogo quando la merce viene trasportata per

una parte o per la totalità del tragitto da una compagnia aereadiversa da quella con cui il cliente ha stipulato il contratto.

¥4∂ Caso COMP/36.563.

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compagnia aerea percepisce per il trasporto di unpasseggero in «interlining» su ogni tratto speci-fico del viaggio.

151. Nel febbraio 2001 la DG Concorrenza hapubblicato un documento di consultazione cheinvita a presentare osservazioni in meritoall’opportunità che le conferenze della IATAsulle tariffe per i passeggeri continuino a benefi-ciare dell’esenzione. Nel giugno 2001 la Com-missione ha rinnovato l’attuale esenzione percategoria applicabile alle conferenze tariffarieper il trasporto passeggeri per un anno, durante ilquale valuterà l’indirizzo da seguire in futuro. Leconferenze tariffarie costituiscono un’evidenterestrizione della concorrenza, in quanto preve-dono la fissazione dei prezzi, ma garantisconoanche un vantaggio per i consumatori, in quantoconsentono di acquistare un unico biglietto pertragitti che richiedono il servizio di più compa-gnie aeree. Il documento di consultazione partedall’ipotesi che l’«interlining» apporti vantaggisia economici sia per il consumatore e chiede sele restrizioni della concorrenza risultanti dalleconferenze tariffarie per il trasporto passeggerisiano necessarie per garantire tali vantaggi.

4.2. Trasporto marittimo

152. Nel 2001 si sono verificati importanti svi-luppi nella politica di concorrenza relativa al tra-sporto marittimo di linea, sia nell’Unione euro-pea sia a livello internazionale.

4.2.1. Modifica del TACA

153. Il 29 novembre 2001 la Commissione hapubblicato una comunicazione nella qualedichiara la sua intenzione di concedere un’esen-zione per gli aspetti del «Trans-Atlantic Confe-rence Agreement» riveduto («il TACA riveduto»)riguardanti il segmento marittimo e invita i terziinteressati a trasmettere le proprie osservazionientro trenta giorni. La comunicazione fa seguitoalla decisione della Commissione dell’agosto1999, nella quale non aveva sollevato obiezioni inmerito agli aspetti dell’accordo riguardanti il seg-mento terrestre, ma aveva espresso seri dubbiriguardo agli aspetti relativi al segmento marit-timo.

154. Nel periodo successivo all’agosto 1999,l’indagine della Commissione è stata sostanzial-mente mirata ad accertare che le disposizionirelative allo scambio di informazioni tra i membri

della conferenza non pregiudicassero la riserva-tezza dei contratti di servizi individuali conclusitra singoli vettori e spedizionieri. Secondo laCommissione, l’ampia e diffusa disponibilità ditali contratti costituisce un elemento cruciale pergarantire che i membri del TACA riveduto riman-gano esposti ad una concorrenza effettiva. Nelvalutare se ciò sia vero, la Commissione ha tenutodebito conto delle conclusioni della commissionefederale marittima degli Stati Uniti, esposte nellarelazione sull’impatto della legge statunitense«Ocean Shipping Reform Act», secondo cui lemerci attualmente trasportate in base alla tariffafissata dalla conferenza non rappresentano più del10 % circa della totalità delle merci trasportate daimembri del TACA riveduto. Il restante 90 % è tra-sportato nel quadro di contratti di servizio.

155. In risposta alle preoccupazioni dellaCommissione, i membri del TACA hanno appor-tato modifiche sostanziali alle disposizionidell’accordo riguardanti lo scambio di informa-zioni e hanno assunto determinati impegni. Inattesa di ricevere le osservazioni dei terzi interes-sati, la Commissione ha espresso il parere preli-minare che le modifiche e gli impegni, associati aprove evidenti di una effettiva concorrenzainterna ed esterna, siano sufficienti a risolvere iseri dubbi sollevati nell’agosto 1999.

156. Il caso TACA riveduto è anche servito aporre in risalto la questione della gestione dicapacità. L’accordo prevede una disposizionegenerale mutuata dall’articolo 3, lettera d, delregolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, checonsente alle conferenze marittime di regolare lacapacità di trasporto offerta da ciascun membro.Il TACA riveduto si è avvalso di questa possibilitàdurante la bassa stagione di Natale e Capodanno2000/2001. Il programma di gestione della capa-cità, applicato per un periodo di cinque settimanee notificato alla Commissione, ha offerto aquest’ultima la possibilità di chiarire il proprioparere in merito al campo d’applicazionedell’articolo 3, lettera d). La Commissione haritenuto, tra l’altro, che un programma di gestionedi capacità di una conferenza marittima nonpossa essere usato come strumento inteso a creareartificiosamente un’alta stagione e che un ritiro dicapacità non possa essere associato ad un incre-mento di tariffa della conferenza. I membri delTACA riveduto si sono impegnati a rispettarequesti orientamenti.

157. Il campo d’applicazione dell’articolo 3, let-tera d), è stato messo in discussione anche in un

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caso riguardante la Far Eastern Freight Confe-rence (FEFC). Nell’ottobre 2001, i membri dellaFEFC hanno deciso di istituire un regime coordi-nato di ritiro di navi della durata di sei mesi. Ilregime intendeva rispondere agli effetti congiuntidel drastico calo della domanda di scambiEuropa-Estremo Oriente e dell’introduzione diquote significative di nuova capacità. In una let-tera di monito trasmessa alle parti, la Commis-sione ha espresso il parere che il programmaFEFC non rientri nel campo d’applicazionedell’articolo 3, lettera d), secondo l’interpreta-zione data a tale disposizione nelle decisioni dellaCommissione relative ai casi TAA (1) e EATA (2).In particolare, secondo la Commissione, il pro-gramma non ha l’obiettivo ammesso di rispon-dere ad una fluttuazione a breve termine delladomanda, né può beneficiare di un’esenzioneindividuale, in quanto gli eventuali vantaggi pergli utenti dei trasporti sarebbero annullatidall’impatto negativo del programma sui costi acarico degli utenti stessi. In risposta alla lettera dimonito, i membri della FEFC hanno immediata-mente posto fine al regime di ritiro coordinato.

4.2.2. Consorzi

158. Nel 2001 la Commissione ha autorizzatodue accordi relativi a consorzi (3), confermandoche gli accordi operativi di questo tipo in generecontribuiscono ad un’organizzazione più razio-nale dei servizi di trasporto marittimo e nel con-tempo apportano vantaggi significativi per gliutenti dei trasporti.

4.2.3. Rapporto dell’OCSE sul trasporto marittimo di linea

159. A livello internazionale, l’evento più signi-ficativo dell’anno è stato senza dubbio la pubbli-cazione di un progetto di rapporto dell’OCSEsulla politica di concorrenza in materia di tra-sporto marittimo di linea. Il rapporto, discusso inoccasione del seminario dell’OCSE di dicembre2001, solleva dubbi in merito a se sia giustificatomantenere l’immunità o la deroga alla normativaantitrust per le attività collettive di fissazione dei

prezzi delle compagnie di trasporto marittimo eraccomanda ai paesi membri di procedere allarevisione dell’attuale legislazione in materia. LaCommissione accoglie con favore il rapportoquale contributo sostanziale al dibattito e intendeapprofondire le riflessioni sulle sue conseguenzeper la legislazione dell’Unione europea in mate-ria di trasporto marittimo di linea.

4.2.4. P&O/Stena

160. Nel settore delle rotte brevi, l’elemento dispicco del 2001 è stato la decisione della Com-missione di rinnovare l’esenzione per l’impresacomune costituita da P&O e Stena Line per i ser-vizi di traghetto sulla Manica. L’esenzione origi-naria era stata concessa il 26 gennaio 1999 per unperiodo triennale e il 22 dicembre 2000 le partihanno presentato domanda di rinnovo. L’inda-gine della Commissione ha riscontrato, tra l’altro,che le caratteristiche del mercato erano tali dalasciar supporre che i principali operatori fosseroin concorrenza reciproca e che gli incrementi deiprezzi introdotti erano riconducibili a circostanzediverse dall’esistenza dell’impresa comune. LaCommissione ha quindi concluso che non sussi-stevano motivi per opporsi ad un’ulteriore esen-zione automatica per un periodo di sei anni, cioèil normale periodo previsto dal regolamentoapplicabile ai trasporti marittimi. L’impresacomune beneficerà quindi dell’esenzione fino al7 marzo 2007.

4.3. Trasporti ferroviari

161. In febbraio il Consiglio e il Parlamentohanno infine adottato le tre direttive comprese nelcosiddetto pacchetto ferroviario (4). Il pacchettoestende fino al 2008 i diritti di accesso a tutti i tipidi trasporto ferroviario internazionale di mercioperativi su una specifica Rete TERF (rete ferro-viaria transeuropea di trasporto merci) e su tuttala rete dell’Unione europea dopo tale data. Il pac-chetto prevede inoltre licenze comunitarie per glioperatori ferroviari; norme dettagliate sui canoni

¥1∂ Decisione della Commissione del 19 ottobre 1994 relativa alcaso IV/34.446, Trans-Atlantic Agreement, (GU L 376 del31.12.1994).

¥2∂ Decisione della Commissione del 30 aprile 1999 relativa alcaso IV/34.250, Europe-Asia Trades Agreement (GU L 193 del26.7.1999).

¥3∂ Casi COMP/37.982, Consorzio Grand Alliance/Americana eCOMP/38.021, Consorzio Europa-Caraibi.

¥4∂ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE delConsiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE delConsiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità diinfrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzodell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza(GU L 75 del 15.3.2001).

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per l’utilizzo delle infrastrutture, l’assegnazionedi capacità e la certificazione di sicurezza; l’isti-tuzione di un organismo di regolamentazionenazionale indipendente, incaricato della supervi-sione delle procedure di fissazione dei corrispet-tivi per l’utilizzo delle infrastrutture e di assegna-zione di capacità e di decidere sui reclami.

162. In giugno la Commissione ha avviato unprocedimento formale nei confronti di Ferroviedello Stato (FS) in un caso riguardante l’accessoal mercato (1). Nella comunicazione degli adde-biti, la Commissione ha considerato che il ripe-tuto e durevole rifiuto di FS di concederel’accesso a GVG, un piccolo operatore ferrovia-rio tedesco, costituisca un abuso di posizionedominante.

163. In ottobre la Commissione ha ammonitoDeutsche Bahn (DB) riguardo a una discrimina-zione operata nei confronti di un operatore pri-vato (2). In quest’altro caso riguardante GVG, laCommissione ha constatato nella comunicazionedegli addebiti che DB ha abusato della sua posi-zione dominante in tre modi: in primo luogo, haapplicato tariffe discriminatorie per il servizio ditrazione; in secondo luogo, si è successivamenterifiutata di fornire del tutto tale servizio; in terzoluogo, ha imposto una condizione con cui obbligaGVG a servirsi del personale di DB.

164. La Commissione ha nel frattempo annun-ciato nel libro bianco La politica europea dei tra-sporti fino al 2010: il momento delle scelte (3) lasua intenzione di presentare ulteriori propostelegislative intese a liberalizzare l’accesso al mer-cato con l’apertura ai servizi di trasporto mercinazionali e di cabotaggio, completando così ilmercato interno nel settore dei trasporti ferroviari.

5. Settore dei media

5.1. Trasmissione radiotelevisiva di manifestazioni sportive

5.1.1. Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva

165. L’accesso ai mercati della radiodiffusione,in particolare quelli della televisione a paga-

mento e della televisione pagata a consumo(«pay-per-view»), dipende in misura rilevantedall’accesso ai diritti sui programmi di maggiorrichiamo e alla tecnologia. Nello scorso anno èstata esaminata, sulla scorta di vari casi, la possi-bilità che la titolarità dei diritti di trasmissione diavvenimenti sportivi possa provocare una chiu-sura dei mercati della radiodiffusione. Ad esem-pio, nella decisione relativa al regolamentoUEFA in materia di trasmissione radiotelevi-siva (4), si è concluso che, grazie alle modificheintrodotte quanto alla limitazione delle fasce ora-rie in cui era vietato alle emittenti trasmettere par-tite di calcio con una determinata origine, il rego-lamento contestato non poteva più avere uneffetto apprezzabile sui mercati della radiodiffu-sione. Il regolamento UEFA in materia di diffu-sione di avvenimenti sportivi presentato in unprimo tempo alla Commissione era estrema-mente complesso e con un campo di applicazionemolto ampio. La trasmissione televisiva di partitedi calcio era vietata per l’intero fine settimana. Aseguito dell’intervento della Commissione,l’UEFA ha modificato le proprie regole e ha fis-sato limiti rigorosi al numero di ore bloccato.Secondo il nuovo regolamento UEFA, a partiredalla stagione 2000-2001 le associazioni nazio-nali hanno ora la facoltà di stabilire un periodo didue ore e mezza, il sabato o la domenica, in cui èfatto divieto, sul territorio di loro competenza, didiffondere avvenimenti sportivi nella fascia ora-ria in cui si disputano i principali incontri nazio-nali. Analogamente, la separazione del ruolocommerciale e del ruolo di regolamentazionedella FIA e, più in particolare, la riduzione delladurata dei contratti per la trasmissione radiotele-visiva del campionato di Formula Uno, permettedi impedire che tali contratti creino distorsioni suimercati nazionali della radiodiffusione in chiaroe della televisione a pagamento (5). Il settore saràoggetto di sorveglianza, soprattutto per quantoriguarda gli sviluppi dei mercati a valle.

5.1.2. UEFA Champions League

166. La Commissione ha altresì avviato un’inda-gine che riguarda le modalità piuttosto che i ter-mini di cessione dei diritti televisivi. Essa hainviato all’UEFA una comunicazione degli adde-biti riguardo alla cessione collettiva dei dirittitelevisivi per le ultime fasi dell’UEFA Cham-

¥1∂ Caso COMP/37.685.¥2∂ Comunicato stampa IP/01/1415 del 15 ottobre 2001.¥3∂ COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001.

¥4∂ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 12.¥5∂ Comunicato stampa IP/01/1523 del 30 ottobre 2001.

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pions League. La cessione collettiva di tali dirittieffettuata su una base esclusiva rischia di limitarela disponibilità dei diritti stessi, limitando per-tanto al tempo stesso la trasmissione radiotelevi-siva di avvenimenti calcistici sui mercati a valle:la vendita esclusiva di questi diritti può determi-nare una distorsione della concorrenza su talimercati interessati.

5.2. Altri settori

5.2.1. Società incaricate della riscossione dei diritti d’autore

167. La gestione dei diritti d’autore e affini èsempre stata effettuata da parte di societànazionali incaricate della loro riscossione, chedetenevano posizioni di monopolio sui mercatinazionali. La comparsa di Internet modifica lasituazione, in quanto un servizio accessibile tra-mite Internet è disponibile in teoria in qualsiasiparte del mondo. Le società di riscossione deidiritti hanno pertanto proceduto a valutare le pos-sibili modalità di gestione in questo contestocaratterizzato dall’assenza di frontiere. In agostola Commissione ha pubblicato una comunica-zione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, su unaccordo tra società di riscossione dei diritti inmerito alla gestione dei diritti di diffusione simul-tanea attraverso gli strumenti tradizionali e Inter-net. Detto accordo non mira ad alterare la posi-zione di monopolio detenuta da ciascuna societàdi riscossione dei diritti rispetto al proprio reper-torio nazionale, ma è inteso ad introdurre concor-renza tra le società stesse per l’offerta a valle diuna licenza globale agli utenti.

5.2.2. CD/DVD

168. Sono stati esaminati problemi relativi adaccordi verticali in merito alla distribuzione e allafissazione dei prezzi dei compact disc, settore incui la Commissione ha riscontrato prove attinential mantenimento, in certa misura, di prezzi al det-taglio fissi. A questa pratica è stato posto termineimmediatamente a seguito dell’indagine condottadalla Commissione.

169. La Commissione ha altresì iniziato ad ana-lizzare un caso potenzialmente importante per iconsumatori, che potrebbe associare al contemporestrizioni verticali e orizzontali: si tratta delsistema di codifica regionale dei DVD. Nel casodi specie, la Commissione sta esaminandol’accordo orizzontale relativo alla tecnica dei

DVD, ivi compreso il sistema di codifica regio-nale, nonché gli accordi verticali relativi al rila-scio di licenze di tecnologia e know-how perl’impiego di tale tecnica.

6. Distribuzione di autoveicoli

170. Per quanto riguarda il settore della distribu-zione di autoveicoli, nel 2001 l’attività dellaCommissione si è concentrata sui seguentiaspetti:

— proseguimento della valutazione del regola-mento (CE) n. 1475/95 (1), in seguito allarelazione di valutazione adottata dalla Com-missione il 15 novembre 2000 (2);

— l’avvio di una fase di riflessione in meritoall’eventuale adozione di una normativa spe-cifica in materia di distribuzione di autovei-coli, destinata ad essere applicata dopo lascadenza del regolamento (CE) n. 1475/95nel mese di settembre 2002;

— il controllo dell’applicazione del regola-mento (CE) n. 1475/95 con l’adozione, interalia, di due decisioni d’infrazione conammende.

6.1. Preparazione di una nuova normativa specifica in materia di distribuzione di autoveicoli

171. Il regolamento (CE) n. 1475/95 contemplafino al 30 settembre 2002, data di scadenza delregolamento stesso, l’esenzione dal divieto di cuiall’articolo 81, paragrafo 1, per gli accordi per ladistribuzione selettiva ed esclusiva degli autovei-coli (veicoli a motore con più di tre ruote)conclusi tra i costruttori e i concessionari ai qualiè assegnato un territorio esclusivo di vendita. Iconcessionari in questione possono vendere gliautoveicoli a clienti finali o a loro intermediari,nonché ad altri distributori autorizzati dal costrut-tore.

¥1∂ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno1995, relativo all’applicazione dell’articolo 85 (nuovo articolo81), paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi per la distri-buzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza allaclientela (GU L 145 del 29.6.1995).

¥2∂ Relazione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95relativa all’applicazione dell’articolo 85 (nuovo articolo 81),paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi per la distribu-zione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clien-tela, COM(2000) 743 def. del 15 novembre 2000. Cfr. ancheRelazione sulla politica di concorrenza 2000, punti da 112 a 115.

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172. Va ricordato che la relazione di valutazioneconcludeva che il regolamento di esenzione hapermesso di conseguire solo in parte gli obiettiviattesi. Inoltre, alcuni dei presupposti sui quali sibasava si rivelavano discutibili.

173. Prima di decidere in merito alla normativache consenta di risolvere al meglio i problemi inmateria di distribuzione di autoveicoli, indivi-duati nella relazione di valutazione del regola-mento d’esenzione, la Commissione ha avviatouno studio inteso a rilevare e a misurare l’impattoeconomico, su tutte le parti interessate, di cinqueeventuali scenari legislativi (1). Lo studio in que-stione è esclusivamente uno strumento di consul-tazione e non comporta alcuna raccomandazionerelativa alla futura normativa.

174. Lo studio d’impatto economico analizza,per ciascuno scenario, gli effetti sulla concor-renza inter-marca e intra-marca, sulla creazionedi barriere all’integrazione del mercato interno esulla concorrenza nel mercato del servizio di assi-stenza alla clientela. Tali effetti sono stati analiz-zati al fine di individuare l’impatto sui costruttori,sulla rispettiva rete ufficiale di distribuzione, suiprestatori autorizzati dei servizi di assistenza allaclientela, sui riparatori indipendenti, sui consu-matori, nonché sui fabbricanti di pezzi di ricam-bio e di sistemi di diagnostica.

175. Oltre ai cinque scenari legislativi, variaspetti specifici, considerati quali variabili appli-cabili a ogni scenario, sono stati analizzati siaseparatamente che nel contesto di ogni singoloscenario adeguato (ad esempio le vendite multi-marca e il collegamento tra la vendita e i servizi diassistenza alla clientela).

176. Al contempo è stato anche assegnato l’inca-rico per uno studio sulle aspettative dei consuma-tori, al fine di determinarne la loro posizionerispetto all’attuale sistema di distribuzione diautoveicoli e alle possibili alternative per ilfuturo (2). Questi due studi completano la proce-dura di valutazione della Commissione sul rego-

lamento di esenzione e si aggiungono ad altri duestudi elaborati nel 2000, uno relativo ai legamiesistenti tra la vendita di autoveicoli nuovi e i ser-vizi di assistenza alla clientela e uno riguardantele differenze di prezzo nell’ambito della Comu-nità (3). Tutti gli studi menzionati costituisconovalidi elementi d’informazione per la definizionedella futura normativa in materia di distribuzionedi autoveicoli.

177. La Commissione procederà ad esaminare leconclusioni degli studi commissionati e all’iniziodel 2002 presenterà una proposta relativa alfuturo regime in materia di distribuzione di auto-veicoli, destinato ad essere applicato dopo ilmese di settembre 2002 (4).

6.2. Valutazione generale dell’applicazione del regolamento di esenzione in merito ai prezzi degli autoveicoli nuovi

178. Ogni anno la Commissione procede ad unavalutazione delle differenze dei prezzi al nettodelle imposte delle autovetture nuove nell’ambitodella Comunità (5). Il confronto viene effettuatodue volte all’anno, a maggio e a novembre, sullabase dei prezzi di vendita raccomandati daicostruttori per ogni Stato membro dell’Unioneeuropea.

179. Dai dati al 1o maggio 2001 emerge che, ana-logamente a quanto rilevato nel novembre 2000 enonostante il continuo deprezzamento della lirasterlina nei confronti dell’euro, i prezzi eranosempre più elevati nel Regno Unito rispetto aquelli praticati nella zona euro, anche se eranodiminuiti o rimasti stabili. I paesi più costosi dellazona euro sono tuttora la Germania e l’Austria.La Commissione ha nuovamente constatato chela differenza media di prezzo nella zona euro ènettamente superiore al 20 % nei segmenti degliautoveicoli più economici (da A a D), che com-prendono quelli da B a D per i quali l’elevatonumero di modelli lascerebbe normalmente sup-

¥1∂ I riferimenti dello studio in questione si possono consultare sulsito Internet della direzione generale della Concorrenza: (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution). L’ela-borazione dello studio è stata affidata alla società di consulenzaAndersen in seguito a un bando di gara pubblico. Il testo inoggetto può essere consultato all’indirizzo Internet menzionato inprecedenza.

¥2∂ «Customer Preferences for existing and potential Sales and Ser-vicing Alternatives in Automotive Distribution», dr. Lademann& Partner, disponibile all’indirizzo (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution).

¥3∂ I due studi si possono consultare sul sito Internet della direzionegenerale della Concorrenza: (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). «The Natural Link between Sales and Service»(Autopolis), «Car Price Differentials in the European Union: AnEconomic Analysis» (Hans Degryse e Frank Verboven — K.U.Leuven e CEPR). Cfr. anche Relazione sulla politica di concor-renza 2000, paragrafo 113.

¥4∂ Tra le fonti è opportuno menzionare lo studio commissionatodall’Associazione europea dei costruttori d’automobili (ACEA),anch’esso relativo agli effetti economici dei sistemi di distribu-zione alternativi.

¥5∂ Questo confronto è richiesto dall’articolo 11 del regolamento diesenzione.

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porre una forte concorrenza. La Grecia, la Finlan-dia, la Spagna, i Paesi Bassi e la Danimarca sonoi paesi i cui mercati registrano generalmente iprezzi più bassi al netto delle imposte per gliautoveicoli nuovi (1).

180. Queste differenze di prezzo sono nettamentesuperiori ai limiti fissati nella comunicazione rela-tiva al regolamento (CEE) n. 123/85 (2), vale adire il 12 % (3). Detta comunicazione è tuttora invigore e definisce alcune questioni relative alregolamento (CE) n. 1475/95, segnatamente inmerito alle differenze di prezzo. Qualora talilimiti vengano superati, la Commissione ha lafacoltà di revocare il beneficio dell’esenzione, seessa constata che le differenze di prezzo sonodovute a impegni esentati in base al regolamento(CE) n. 1475/95 (4).

181. Queste rilevanti differenze di prezzo spie-gano perché numerosi consumatori continuino adacquistare l’automobile in altri paesi della Comu-nità, non senza incontrare certi ostacoli, comeattesta il numero costante di consumatori che pre-sentano reclami alla Commissione, nella maggiorparte dei casi per i termini di consegna eccessiva-mente lunghi.

6.3. Applicazione del regolamento di esenzione nel 2001

182. Nel 2001 la Commissione ha adottato duedecisioni per casi di infrazione e ha inflittoammende a due costruttori di autoveicoli,Volkswagen e DaimlerChrysler. La Commis-sione ha altresì approvato il nuovo sistema didistribuzione di Porsche.

6.3.1. Volkswagen (5)

183. La Commissione ha adottato una decisionecon cui ha inflitto un’ammenda di 30,96 milionidi euro a Volkswagen per avere fissato il prezzo dirivendita in Germania del nuovo modello VW

Passat. Nel 1996 e nel 1997 Volkswagen avevainviato lettere circolari ai propri concessionaritedeschi chiedendo di non vendere il modello inquestione al di sotto del prezzo di listino consi-gliato. Diversamente dalla precedente decisioneadottata nei confronti di Volkswagen, la presentenon riguarda misure intese ad ostacolare le ven-dite transfrontaliere. L’imposizione del prezzo dirivendita costituisce tuttavia una grave restri-zione. Si tratta della prima decisione che san-ziona la fissazione del prezzo di rivendita nel set-tore automobilistico.

6.3.2. DaimlerChrysler (6)

184. A seguito delle denunce presentate da partedi consumatori, la Commissione ha avviato unaprocedura di propria iniziativa nei confronti diDaimlerChrysler. Il 10 ottobre la Commissione haadottato una decisione con cui ha inflittoun’ammenda di 71,825 milioni di euro a Daimler-Chrysler per numerose infrazioni dell’articolo 81del trattato CE. La prima violazione consistenelle misure adottate per ostacolare il commercioparallelo in Germania concordate fra Daimler-Chrysler e i membri della sua rete di distribuzionetedesca. L’applicazione dell’articolo 81 allerestrizioni concordate tra DaimlerChrysler e isuoi agenti tedeschi è giustificata dal fatto chedetti agenti sostengono un notevole rischio com-merciale nell’ambito della loro attività (7). Laseconda violazione consiste nella limitazionedelle vendite a società di leasing indipendenti inGermania e Spagna. Infine, DaimlerChrysler hapartecipato ad un accordo per la fissazione deiprezzi in Belgio, al fine di ridurre gli sconti con-cessi ai consumatori.

6.3.3. Sistema di distribuzione di Porsche

185. A seguito della notifica da parte di Porschedi nuovi accordi di distribuzione (8), la Commis-sione è giunta alla conclusione che gli accordi

¥1∂ Cfr. comunicati stampa della Commissione IP/01/227 del 19 feb-braio 2001 e IP/01/1051 del 23 luglio 2001

¥2∂ Comunicazione della Commissione concernente il regolamento(CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all’applicazionedell’articolo 85 (nuovo articolo 81), paragrafo 3 del trattato acategorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servi-zio di assistenza alla clientela, capitolo II.1 (GU C 17 del18.1.1985).

¥3∂ La differenza può tuttavia essere superiore al 12 % di sei puntidurante un periodo inferiore a un anno o per un volume trascura-bile di veicoli.

¥4∂ Cfr. articolo 8 e considerando 31 del regolamento.¥5∂ Caso COMP/36.693, Volkswagen, decisione della Commissione

del 29 giugno 2001 (GU L 262 del 2.10.2001).

¥6∂ Caso COMP/36.264, DaimlerChrysler; comunicato stampaIP/01/1394 del 10 ottobre 2001.

¥7∂ In base alle linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291del 13.10.2000, pag. 1), l’unico criterio rilevante per valutare sel’articolo 81, paragrafo 1, sia applicabile all’attività degli agenticommerciali è il rischio che l’agente deve sostenere per la venditadi merci o servizi che rientrano nell’ambito della sua attività. Nelcaso in esame, gli sconti concessi dagli agenti erano decurtatidalla loro commissione, gli agenti erano responsabili del tra-sporto; acquistavano anche i veicoli dimostrativi — una conside-revole percentuale del totale dei veicoli venduti — e finanziavanole scorte dei pezzi di ricambio. Il contratto li obbligava a fornireservizi di garanzia (senza rimborso totale) e di assistenza a pro-prio rischio.

¥8∂ Caso COMP/37.886, Porsche.

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possono essere esentati ai sensi del regolamento(CE) n. 1475/95, purché Porsche apporti talunemodifiche, in particolare affinché, ai fini della fis-sazione degli obiettivi di vendita, si tenga contodi tutte le vendite, indipendentemente dal luogo

di residenza dell’acquirente, e i distributori Por-sche siano autorizzati ad effettuare vendite online qualora i consumatori intendano acquistarevia Internet. Il fascicolo è stato quindi chiuso conuna lettera amministrativa di archiviazione.

Riquadro 4: Via libera per Covisint, la piattaforma per gli scambi B2B (1) nel settore automobilistico

Introduzione

Nell’agosto 2001 la Commissione ha concesso l’autorizzazione regolamentare (2) alla creazione di Covi-sint, un’impresa comune per la gestione di una piattaforma per gli scambi business-to-business (B2B) chele era stata notificata agli inizi dell’anno. Covisint è stata fondata dai maggiori costruttori automobilisticiFord, DaimlerChrysler, General Motors, Renault e Nissan. Un sesto costruttore, PSA Peugeot Citroën, siè associato al progetto successivamente.

Covisint è una piattaforma di scambi elettronica destinata ad essere utilizzata per l’approvvigionamentodei componenti per l’industria automobilistica, per la cooperazione nello sviluppo dei prodotti e per lagestione della catena di approvvigionamento; essa dovrebbe in tal modo permettere di ridurre i costi ed’incrementare l’efficienza della catena di approvvigionamento. Si tratta di una borsa «dal lato degliacquisti» gestita dagli acquirenti, diversamente da altre borse o piattaforme quali SupplyOn, costituite daifornitori di componenti. I costruttori che intendono fare acquisti attraverso la piattaforma di scambio(compresi i soci di Covisint) rappresentano circa il 63 % della produzione mondiale di autoveicoli. Anchela maggior parte dei principali fornitori di componenti dell’industria automobilistica ha annunciatol’intenzione di utilizzare la piattaforma.

Problemi eventuali per la concorrenza

Le piattaforme di scambi B2B come Covisint stanno avendo una grande diffusione. Esse possono influen-zare notevolmente il modo di operare delle imprese in determinati settori e, in linea generale, c’è da atten-dersi che abbiano un effetto positivo sulla concorrenza. Esse dovrebbero aumentare la trasparenza,contribuendo in tal modo a creare maggiori legami tra gli operatori e ad integrare i mercati. Inoltre potreb-bero incrementare l’efficienza del mercato riducendo i costi legati alla ricerca e al reperimento di infor-mazioni e migliorando la gestione delle scorte, il che dovrebbe in ultima analisi tradursi in una riduzionedei prezzi per il consumatore finale.

In determinate circostanze è tuttavia possibile che gli effetti negativi per la concorrenza arrivino a contro-bilanciare i vantaggi della maggior efficienza del mercato.

Scambio di informazioni

Una preoccupazione sotto il profilo della concorrenza riguarda la possibilità per gli utenti di scambiarsi odi ottenere informazioni importanti attinenti al mercato, relative ad esempio ai prezzi e alle quantità. Talecapacità dipenderà di solito dalla progettazione del sistema, in particolare per quanto riguarda l’accessoreciproco ai rispettivi dati.

(1) Caso COMP/38.064; comunicato stampa IP/01/1155 del 31 luglio 2001 (GU C 49 del 15.2.2001).(2) Anche tutte le autorità garanti della concorrenza che hanno esaminato Covisint hanno concesso la loro approvazione. Dopo nego-

ziati con i rappresentanti di Covisint, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha autorizzato l’operazione sulla basedelle informazioni disponibili, sebbene si sia riservata il diritto di riaprire la procedura in caso dovessero sorgere problemi. Anche ilBundeskartellamt tedesco e le autorità austriache hanno autorizzato il progetto. Le autorità giapponesi non hanno sollevato obiezionicontro il progetto.

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I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSIDI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;

MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

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6.4. Ordinanza della Corte di giustizia nella causa Asia Motor France SA (1)

186. Asia Motor France ed altre società ad essacollegate importavano veicoli giapponesi inFrancia a fini di rivendita. Nel 1985 e nel 1988tali società avevano presentato una denuncia allaCommissione relativa ad una presunta intesa fracinque importatori di vetture giapponesi (Toyota,Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan) che avreb-bero sottoscritto, da un lato, un accordo con ilgoverno francese al fine di limitare la venditadelle vetture giapponesi al 3 % delle venditetotali annuali di automobili e si sarebbero accor-date, dall’altro, per distribuire questa quota del3 % in modo da escludere qualsiasi altra marcagiapponese diversa dalle loro (2). Le denuncesono state respinte dalla Commissione.

187. L’ordinanza della Corte del 20 settembre,favorevole alla Commissione, pone definitiva-mente termine a questo caso. La Commissioneaveva il diritto di rigettare la denuncia, dato che iproblemi ivi denunciati derivavano direttamentedalla politica seguita dalle autorità pubbliche enon da un accordo concluso fra imprese.

7. Servizi finanziari

188. L’applicazione della politica di concor-renza al settore dei servizi finanziari perseguel’obiettivo generale di realizzare mercati finan-ziari europei più competitivi ed efficienti. Il rag-giungimento di tale obiettivo contribuisce albenessere dei consumatori e ad un’economiaeuropea dinamica, basata sulla conoscenza e ingrado di realizzare una maggiore crescita econo-mica.

189. La globalizzazione, i progressi tecnologici,l’introduzione dell’euro e la liberalizzazione deimercati in corso esercitano un’influenza sullaprogressiva integrazione del sistema finanziario

Acquisti o vendite in comune

Analogamente a quanto avviene nel mondo degli scambi tradizionale («brick-and-mortar world»), puòavvenire che gli utenti si raggruppino al fine di restringere la concorrenza nel confronti delle loro contro-parti. Questo fenomeno è trattato in modo approfondito nelle linee direttrici sulle restrizioni orizzontali.

Indagine e analisi

Il progetto Covisint non costituisce un’operazione di concentrazione, in quanto le imprese che hanno datovita alla piattaforma di scambi non eserciteranno il controllo congiunto o esclusivo sulla nuova società.Covisint è stata pertanto la prima grande piattaforma di scambi B2B ad essere esaminata alla lucedell’articolo 81 del trattato CE, anziché del regolamento sulle concentrazioni. La novità di Covisintconsiste nel fatto che potrebbe servire potenzialmente come guida per il trattamento di altri progettianaloghi.

Dopo avere esaminato gli accordi notificati e le risposte fornite alle richieste di informazioni, la Commis-sione ha concluso che nel contesto attuale il progetto notificato non determina restrizioni della concor-renza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 e ha inviato alle parti una lettera amministrativa diarchiviazione. In particolare, gli accordi contengono clausole adeguate per eliminare i possibili timorisotto il profilo della concorrenza del tipo di quelli esaminati in precedenza (1). Tali timori riguardano ilraggruppamento degli acquisti (fra costruttori automobilistici o relativi a prodotti specifici destinatiall’industria automobilistica), ma anche lo scambio di informazioni riservate. Gli accordi offronoun’adeguata protezione dei dati attraverso l’uso di firewall e norme di sicurezza. La Commissione osservaaltresì che Covisint è aperta a tutte le imprese del settore senza discriminazioni ed opera sulla base distandard accessibili a tutti e consente sia ai soci fondatori che ad altri utenti di partecipare anche ad altrepiattaforme di scambi B2B.

(1) Comunicazione tipo «Carlsberg» (GU C 49 del 15.2.2001).

¥1∂ Causa C-1/01 P, ordinanza della Corte (seconda sezione) del20 settembre 2001.

¥2∂ Caso COMP/33.014, Asia Motor.

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dell’Unione europea. L’introduzione delle ban-conote e delle monete in euro il 1o gennaio 2002migliorerà la trasparenza e rinsalderà le forzed’integrazione nell’Unione. L’integrazione deter-mina un’intensificazione della concorrenza sualcuni mercati. Aumenta inoltre la necessità dirafforzare la vigilanza sull’applicazione e l’ese-cuzione della politica di concorrenza, al fine diassicurare che i mercati finanziari rimanganoaperti e concorrenziali. Sussiste il rischio che leimprese tentino di proteggersi dalla maggioreconcorrenza concludendo accordi anticoncorren-ziali o, se si trovano in posizione dominante, eser-citando il loro potere di mercato in modo da osta-colare lo sviluppo di strutture commerciali nuovee innovative.

190. Nel 2001 si sono compiuti notevoli pro-gressi nell’applicazione e nel chiarimento dellapolitica di concorrenza in materia di sistemi dipagamento. Essi rivestono particolare impor-tanza in vista dell’imminente creazione diun’unica zona di pagamento nell’Unione euro-pea. Nel settore delle infrastrutture finanziarie, lapolitica ha l’obiettivo di promuovere la concor-renza e sprigionare così le forze di mercato favo-revoli alla realizzazione di infrastrutture più effi-cienti. La Commissione ha cominciato a prendereiniziative intese a garantire la piena osservanzadella politica di concorrenza nelle cosiddette ope-razioni «back office» delle transazioni di valorimobiliari. L’efficienza di tali operazioni, che nelsettore sono dette di compensazione e regola-mento, ha importanti implicazioni per l’effi-cienza globale dei mercati europei dei capitali.

7.1. Concorrenza nel settore dei sistemi di compensazione e regolamento

191. Il 15 febbraio 2001 il comitato di saggi sullaregolamentazione dei mercati dei valori mobi-liari, presieduto dal signor Lamfalussy, ha pub-blicato la sua relazione finale. Il mandato erastato definito dai ministri dell’Economia e delleFinanze dell’Unione europea il 17 luglio 2000 alfine di realizzare un mercato finanziario europeorealmente integrato.

192. Nella relazione, il comitato di saggi men-ziona specificamente i sistemi di compensa-zione e regolamento e considera necessario pro-cedere a un’ulteriore ristrutturazione del settorenell’Unione europea. Il processo di consolida-mento è in larga misura in mano al settore privato.Tuttavia, secondo il comitato, ciò non significa

che non siano in gioco anche questioni di politicapubblica. In particolare, la politica pubblicadovrebbe concentrarsi sulle questioni relative allaconcorrenza e sull’eliminazione degli ostacoli eintoppi che rendono difficile il consolidamento. Ilcomitato chiaramente considera le tematicheconcernenti la concorrenza, quali l’accessoaperto e non discriminatorio e gli accordi diesclusiva, tra le più importanti questioni di poli-tica pubblica.

193. Il comitato propone di affidare alla Com-missione il compito di esaminare la situazione delsettore dei sistemi di compensazione e regola-mento al fine di garantire la piena osservanzadella politica di concorrenza comunitaria in que-sto settore cruciale. In questo contesto, e dalmomento che aveva già iniziato ad esaminare ilsettore, la Commissione ha ampliato l’analisiavviando un’approfondita indagine formale exofficio. È la prima volta che nel campo dell’anti-trust viene intrapreso un esame su così larga scaladel settore dei sistemi di compensazione e regola-mento.

194. La Commissione aveva già individuatodiversi possibili problemi sotto il profilo dellaconcorrenza nel campo dei sistemi di compensa-zione e regolamento.

— In primo luogo, alcuni partecipanti al mer-cato hanno affermato che alcuni sistemi diregolamento potrebbero praticare prezzidiscriminatori e applicare condizioni dissi-mili per operazioni equivalenti.

— In secondo luogo, potrebbero esistereaccordi di esclusiva tra borse valori e sistemidi compensazione e regolamento che limi-tano la concorrenza nell’ambito dei servizi dicompensazione e regolamento.

— In terzo luogo, i partecipanti al mercatohanno posto in rilievo il possibile rischio chevengano imposti prezzi eccessivi per i servizidi compensazione e regolamento nel caso incui il sistema di compensazione e/o regola-mento appartenga alla piattaforma di contrat-tazione e le transazioni che abbiano luogosulla piattaforma debbano essere compen-sate e/o regolate nell’ambito del sistemastesso (il cosiddetto «silos verticale»).

195. Lo scopo dell’indagine ex officio è distabilire se i suddetti possibili problemi per laconcorrenza siano effettivi e, in tal caso, se pos-sano essere risolti applicando il diritto della con-

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correnza dell’Unione europea. I destinataridell’indagine sono i partecipanti al mercato,comprese le banche, le piattaforme di contratta-zione e i sistemi di compensazione e regola-mento.

7.1.1. Eurex (1)

196. Nel dicembre 2001 la Commissione haarchiviato mediante lettera amministrativa lanotificazione, effettuata da Deutsche Börse AG eSWX Swiss Exchange («le società madri»), rela-tiva alla costituzione dell’impresa comune Eurex:una borsa telematica transfrontaliera specializ-zata nella negoziazione di strumenti finanziariderivati, quali opzioni e futures (2).

197. La Commissione ha ritenuto che Eurex siaun’impresa comune a pieno titolo, sottoposta alcontrollo congiunto delle imprese madri, e costi-tuisca quindi una concentrazione, che tuttavianon ha dimensione comunitaria. Ai sensidell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento(CEE) n. 4064/89, il regolamento n. 17 non èapplicabile alle concentrazioni, fuorché per leimprese comuni che non hanno dimensionecomunitaria ed hanno per oggetto o per effetto ilcoordinamento del comportamento concorren-ziale di imprese che restano indipendenti. Dinorma, le autorità nazionali garanti della concor-renza accertano se sussista o meno un rischio dicoordinamento nell’ambito dell’analisi dellaconcentrazione. In questo caso, tale analisi non èstata effettuata perché l’operazione non era sog-getta all’obbligo di notificazione e pertanto non èstata notificata alle autorità nazionali competenti.

198. La Commissione ha quindi esaminato, allaluce dell’articolo 81, paragrafo 1, se sussista unrischio di coordinamento del comportamentodelle imprese madri derivante dalla concentra-zione di una parte delle loro attività. Le impresemadri sono attive in diversi mercati contigui aquelli della negoziazione e della compensazionedi strumenti derivati in cui opera Eurex, qualiquelli dei servizi di quotazione e negoziazione divalori mobiliari (azioni e obbligazioni) e di war-rant, della fornitura di sistemi telematici perborse e della vendita di informazioni di mercato.

199. Nell’agosto 2000 la Commissione ha pub-blicato una comunicazione nella quale ha annun-

ciato la sua intenzione di adottare una decisionefavorevole in questo caso e invitato i terzi interes-sati a presentare le loro osservazioni in propo-sito (3). L’esito dell’analisi della Commissione èche non sussiste un rischio apprezzabile di coor-dinamento del comportamento delle impresemadri su tali mercati contigui.

7.2. Sistemi di pagamento

200. Il 9 agosto 2001 la Commissione ha adot-tato la prima decisione formale a norma dell’arti-colo 81 del trattato CE in relazione alle carte dipagamento internazionali nel caso Visa Interna-tional (4). La decisione chiarisce la politica dellaCommissione riguardo a diverse questioni atti-nenti al settore. Essa constata che alcune disposi-zioni del sistema di pagamento tramite carta diVisa International, notificato alla Commissioneai fini dell’autorizzazione, non rientrano nelcampo di applicazione del divieto di cui all’arti-colo 81 e copre tutti i tipi di carte Visa internazio-nali (carte di credito con linea di credito rotativa,carte di debito ad addebito differito o diretto). Ladecisione si riferisce esclusivamente alle cinqueclausole delle norme di Visa Internationaldescritte qui di seguito:

a) la regola di non discriminazione, che vietaagli esercenti di addebitare ai clienti una com-missione supplementare per l’uso delle carteVisa.

Pur ritenendo che tale regola limiti la libertàdegli esercenti di determinare i propri prezzi,la Commissione ha concluso che non si puòconsiderare che questa restrizione eserciti uneffetto negativo apprezzabile sulla concor-renza. Dalle indagini di mercato condotte inSvezia e nei Paesi Bassi — dove la regola èstata abolita dalle autorità nazionali garantidella concorrenza — è emerso che la soppres-sione di tale regola non ha prodotto effettisignificativi sulle commissioni a carico degliesercenti;

b) le nuove regole sull’emissione transfronta-liera di carte e sulla stipulazione di conven-zioni transfrontaliere per l’affiliazione diesercenti, che ora consentono ai membri diVisa di svolgere attività di emissione di cartee di affiliazione di (tutte le categorie di) eser-centi in altri Stati membri, senza la previa

¥1∂ Caso COMP/D1/37.557.¥2∂ Comunicato stampa IP/02/4 del 3 gennaio 2002.

¥3∂ GU C 231 dell’11.8.2000, pag. 2.¥4∂ Caso COMP/29.373 (GU L 293 del 10.11.2001, pag. 24).

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costituzione di una controllata o una succur-sale nello Stato membro in questione;

c) il principio della territorialità nella conces-sione delle licenze, secondo il quale, in lineadi principio, per svolgere attività di emissionee di affiliazione le banche necessitano di unalicenza per ogni Stato membro.

Poiché le banche possono ottenere licenze dimarchio aggiuntive per tutti gli Stati membriin cui siano autorizzate a svolgere attivitàbancarie, questo principio non è consideratocostituire una sensibile restrizione della con-correnza;

d) il divieto di affiliare esercenti senza avereemesso carte, che impone alle banche diemettere un certo numero di carte prima dipoter avviare l’attività di affiliazione.

Si ritiene che questa regola promuova lo svi-luppo del sistema attraverso l’aumento dellecarte in circolazione, che rende il sistemastesso più attraente per gli esercenti;

e) la regola che impone l’obbligo di onoraretutte le carte, secondo la quale gli esercentidevono accettare tutte le carte valide recanti ilsimbolo Visa (di norma una carta di credito ouna carta di debito ad addebito differito) oElectron (di norma una carta di debito adaddebito diretto), a prescindere dall’identitàdell’emittente, dalla natura dell’operazione edal tipo di carta utilizzata.

Poiché lo sviluppo di un sistema di paga-mento dipende dal fatto che gli emittenti pos-sano fare affidamento sull’accettazione delleloro carte da parte degli esercenti che hannostipulato convenzioni con altri acquirenti, siritiene che la regola promuova lo sviluppodel sistema di pagamento Visa, in quantogarantisce l’accettazione universale dellecarte Visa.

201. Le carte Visa sono, per loro natura, unmezzo di pagamento transfrontaliero. La deci-sione conclude che le clausole delle disposizionidi Visa International, che si applicano almeno intutto il mercato comune, hanno un effetto almenopotenziale sugli scambi intracomunitari.

202. Oltre alla decisione summenzionata, laCommissione ha pubblicato in agosto una comu-nicazione nella quale ha invitato i terzi interessatia presentare osservazioni in merito alla sua inten-zione di adottare una posizione favorevole neiriguardi della cosiddetta commissione inter-bancaria multilaterale intraregionale (MIF) di

Visa (1). La Commissione aveva in origine tra-smesso a Visa una comunicazione degli addebiti,ma Visa ha poi proposto modifiche che preve-dono la riduzione del livello della commissione,l’introduzione di parametri di riferimento ogget-tivi per fissare il livello della commissione e latrasparenza per gli esercenti riguardo al livellodelle commissioni e alle relative percentuali dellecategorie di costi compresi nella MIF.

7.3. Pool per l’assicurazione dei rischi nucleari

203. In gennaio 2001 la Commissione ha chiuso,con lettera amministrativa di attestazione nega-tiva, tre notificazioni di pool per l’assicurazione ela riassicurazione dei rischi nucleari, cioè i poolsvedese, italiano e spagnolo (2). La Commissioneha ritenuto che gli accordi interessassero trediversi mercati rilevanti: quello dell’assicura-zione di proprietà immobiliari da rischi nucleari,quello della riassicurazione dei rischi nucleari equello dell’assicurazione della responsabilitàcivile da rischi nucleari. I primi due sono mercatidi dimensione mondiale, come risulta dagliesempi di prestazione di servizi transfrontalieri, esu tali mercati la quota di ciascun pool in que-stione era ben inferiore al 5 %, il che ha indotto laCommissione a concludere che l’effetto degliaccordi di pool sulla concorrenza in tali mercati ètrascurabile. I mercati dell’assicurazione dellaresponsabilità civile da rischi nucleari, invece,sono ancora nazionali, a causa della grande diver-sità tra le disposizioni legislative nazionali nelsettore e della necessaria presenza a livello localedi servizi di liquidazione delle richieste di risarci-mento. Ciascun pool in questione deteneva ilmonopolio sul mercato nazionale dell’assicura-zione della responsabilità civile da rischi nucle-ari. Nondimeno, la Commissione ha conclusoche, senza gli accordi di pool, non sarebbero stateofferte polizze di assicurazione con un’adeguatacopertura dei rischi e che pertanto gli accordi nonlimitano la concorrenza in tale mercato.

7.4. Convergenza tra attività bancarie e assicurative

204. Il termine bancassicurazione (o «Allfinanz»in tedesco) si riferisce alla crescente convergenza

¥1∂ Caso COMP/29.373 (GU C 226 dell’11.8.2001, pag. 21).¥2∂ Casi COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen; COMP/34.985,

Pool Italiano Rischi Atomici e COMP/34.558, Aseguradores Rie-sgos Nucleares.

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tra attività bancarie e assicurative. Nelle opera-zioni finanziarie al dettaglio, la convergenza sibasa su presunte sinergie di distribuzione, cioèsulla possibilità di vendite incrociate di prodottiassicurativi ai clienti delle banche e di prodottibancari ai titolari di polizze assicurative. Il feno-meno riguarda in particolare la Germania, dovenorme di recente introduzione favoriscono specifi-camente i regimi pensionistici privati, aprendo cosìun vasto — e potenzialmente molto redditizio —nuovo settore di attività per le banche e le società diassicurazione. Ciò si è tradotto in un aumento degliaccordi di bancassicurazione, sotto forma diaccordi di cooperazione e di concentrazioni.

205. Dal punto di vista dell’analisi sotto il pro-filo della concorrenza, gli accordi di coopera-zione o le concentrazioni tra banche e società diassicurazione tendono a sollevare pochi pro-blemi, in quanto di norma, prima di concluderetali accordi, le imprese di un settore non opera-vano sul mercato in cui sono attive le impresedell’altro settore e viceversa. Per quanto riguardale concentrazioni nell’ambito della bancassicu-razione, cfr. il caso M.2431, Allianz/Dresdner,esaminato nella parte II, capitolo II, Controllodelle concentrazioni, della XXXI Relazione sullapolitica di concorrenza (non ancora pubblicata).

206. Per quanto riguarda gli accordi di coopera-zione nelle attività di bancassicurazione, innovembre 2001 la Commissione, dopo aver pub-blicato una comunicazione agli interessati (cosid-detta tipo Carlsberg), ha autorizzato mediante let-tera amministrativa la costituzione di un’impresacomune tra AMB, controllata di Generali e quartooperatore tedesco nel settore delle assicurazioni,e Commerzbank, la quarta banca tedesca inordine di dimensioni, destinata a distribuire i pro-dotti bancari e assicurativi al dettaglio delle dueimprese madri. I motivi principali per l’autorizza-zione sono: a) le sovrapposizioni sul mercatosono minime, b) il cumulo delle cariche di verticenelle imprese non solleva problemi di concor-renza e c) le parti dovranno affrontare la forteconcorrenza di altri fornitori di servizi di bancas-sicurazione, tra cui i gruppi Allianz/Dresdner eMünchener Rück/Ergo.

8. Società dell’informazione

8.1. Comunicazione degli addebiti a Microsoft

207. Il 30 agosto la Commissione ha trasmessouna comunicazione degli addebiti alla società di

software statunitense Microsoft Corp. («Micro-soft») (1) riguardante diverse infrazioni all’arti-colo 82. La comunicazione degli addebiti ampliaed integra una precedente comunicazione, tra-smessa alla società nell’agosto 2000 a seguito diuna denuncia presentata dall’impresa statuni-tense Sun Microsystems Inc (2).

208. Secondo la comunicazione degli addebitidel 2001, Microsoft viola le regole di concor-renza comunitarie esercitando la sua posizionedominante sui mercati dei sistemi operativi perpersonal computer e dei sistemi operativi per ser-ver di fascia bassa. La Commissione ritiene cheMicrosoft abbia negato alle società di softwareconcorrenti «informazioni relative all’interfac-cia», cioè le informazioni necessarie per consen-tire l’interoperatività del software dei concorrenticon il software «Windows» di Microsoft per PC eserver. Microsoft ha anche attuato una politica dicomunicazione discriminatoria e selettiva delleinformazioni relative all’interfaccia.

209. A parere della Commissione, Microsoft siavvale quindi di una strategia abusiva, in quantonega al software per server dei concorrenti la pos-sibilità di competere con il software Windowssulla base dei propri meriti tecnici. Infatti, dato ildiffuso impiego di Windows nelle reti informati-che, l’interoperatività con tale software esercitaun’importante influenza sulle decisioni deiconsumatori in materia di acquisti.

210. La Commissione ritiene inoltre che Micro-soft abusi della sua posizione dominante nellaconcessione di licenze per Windows 2000. Poi-ché la licenza di Microsoft comprende un pac-chetto completo, i clienti devono sostenere ilcosto dell’intero pacchetto anche nel caso in cuipreferiscano servirsi di alcuni prodotti per serverdi società concorrenti. In tal modo, i clienti cheutilizzano già Windows e che desiderano acqui-stare prodotti concorrenti, sono costretti a soste-nere doppi costi di licenza. Questa politica hal’effetto di indurre i consumatori a scegliere i pro-dotti per server di Microsoft, limitandone le pos-sibilità di scelta e precludendo la concorrenza.

211. Infine, per quanto riguarda il Media Playerdi Microsoft (un programma software «strea-ming» che consente la rapida trasmissione via

¥1∂ Caso COMP/37.792, comunicato stampa IP/01/1232 del 30 ago-sto 2001.

¥2∂ Caso COMP/37.245, attualmente in esame congiuntamente alcaso COMP/37.792, con il numero di registrazione COMP/37.792.

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Internet e la riproduzione su PC di file audio evideo), la Commissione è del parere che abbinareil Media Player al sistema operativo per PC Win-dows provochi una distorsione della concorrenzatra programmi, basata sulle loro caratteristicheproprie. Data la tendenza dei consumatori ad uti-lizzare la configurazione preinstallata, tale abbi-namento esclude le altre società che fornisconosoftware «streaming».

212. La Commissione prende atto del fatto che laCorte d’appello degli Stati Uniti ha statuito, indata 28 giugno 2001, che Microsoft viola l’arti-colo 2 dello Sherman Act facendo ricorso a stru-menti anticoncorrenziali per mantenere il mono-polio sul mercato dei sistemi operativi. LaCommissione segue da vicino l’evoluzione diquesto caso e rileva che il Department of Justicestatunitense e alcuni Stati si sono accordati su unaproposta di sentenza definitiva che chiude il caso,mentre in altri Stati la controversia prosegue.Sebbene l’esito del caso negli Stati Uniti possariguardare alcune delle pratiche esaminate dallaCommissione, i casi negli Stati Uniti enell’Unione europea non vertono sugli stessi fattie sono quindi complementari.

8.2. Società dell’informazione e Internet

213. La creazione delle condizioni di un ambienteaperto e concorrenziale, che favorisca lo sviluppodi Internet e del commercio elettronico, rimane unobiettivo primario della Commissione. Le regoledi concorrenza esistenti sono chiaramente in gradodi rispondere alle peculiarità di Internet, conside-rato il loro livello di astrattezza. Esse presentanoinfatti una straordinaria adattabilità all’evoluzionedelle circostanze economiche, comprese quellerisultanti dal cambiamento sostanziale delle moda-lità di conduzione degli affari nell’economiabasata su Internet.

214. Sono stati individuati problemi di concor-renza in relazione alle infrastrutture di teleco-municazione usate per il traffico Internet. Taliproblemi hanno riguardato diversi mercati,segnatamente quelli dell’accesso a Internet alarga banda (alta capacità) e a banda stretta (bassacapacità), nonché i mercati della connettività diInternet.

215. La mancanza di concorrenza sui mercatilocali dell’accesso a Internet in tutti gli Statimembri, in particolare per l’accesso a largabanda, è stata ancora una volta individuata come

notevole ostacolo allo sviluppo di Internet e deiservizi via Internet in Europa. La Commissioneha già adottato importanti provvedimenti strate-gici in questo campo, quali il regolamento rela-tivo all’accesso disaggregato alla rete locale el’inchiesta settoriale sull’anello locale (1), ed èora pronta a prendere in considerazione nuoveiniziative. La Commissione ha continuato ad esa-minare le pressioni concorrenziali che potrebberoessere esercitate da piattaforme alternative diaccesso a larga banda, compreso l’accessomobile senza cavo. Tuttavia, sebbene l’accessomobile senza cavo possa porre un vincolo con-correnziale all’attuale predominio della tecnolo-gia basata sull’anello locale, è altrettanto impor-tante vigilare sul comportamento di mercatodegli operatori dominanti nel settore della telefo-nia mobile.

216. Sono emersi problemi anche nell’ambitodella «Internet Governance», in particolare perquanto riguarda i nomi di dominio. I casi che laCommissione sta esaminando a norma dell’arti-colo 82 riguardano denunce presentate nei con-fronti di registri di nomi di dominio di primolivello. Le regole di concorrenza europee senzadubbio si applicano anche al sistema dei nomi didominio (Domain Name System – DNS). Ingenerale, la Commissione considera essenzialeevitare la registrazione speculativa, discriminato-ria e abusiva di nomi di dominio, al fine di assicu-rare che Internet sia un ambiente aperto e concor-renziale.

9. Sport

217. Nella sua relazione sullo sport presentata alConsiglio di Helsinki (2), la Commissione haindicato la propria posizione sulle vie da seguireper conciliare le diverse funzioni dello sport. IlConsiglio dell’Unione europea, nella dichiara-zione allegata alle conclusioni del Consiglio diNizza (3) ha sottolineato la necessità che laComunità tenga conto, in tutte le sue azioni,«delle funzioni sociali, educative e culturali dellosport, che ne costituiscono la specificità, al fine di

¥1∂ Cfr. punto I.C.3.4.¥2∂ Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica

della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del manteni-mento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario,COM(1999) 644 def. del 10 dicembre 1999.

¥3∂ Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport ealle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell’attua-zione delle politiche comuni.

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I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSIDI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;

MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

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rispettare e di promuovere l’etica e le solidarietànecessarie a preservarne il ruolo sociale».

218. La dichiarazione consacra l’importanza cheil Consiglio attribuisce all’autonomia delle asso-ciazioni sportive e al loro diritto ad organizzarsiautonomamente per mezzo di adeguate struttureassociative. Le associazioni sportive hanno lamissione di organizzare e di promuovere lerispettive discipline, segnatamente per quantoconcerne le regole specificamente sportive e laformazione delle squadre nazionali. Questa mis-sione deve ovviamente realizzarsi nel rispettodelle normative nazionali e comunitarie.

219. Il Consiglio, in particolare, ha sottolineatoil ruolo centrale svolto dalle federazioni sportivenella solidarietà necessaria tra lo sport dilettanti-stico e lo sport di alto livello, indicando i principiche le devono guidare: accesso di un vasto pub-blico alle manifestazioni sportive, sostegno allepratiche dilettantistiche, non discriminazione,parità di opportunità, formazione, tutela dellasalute, lotta contro il doping.

220. Nel 2001 la Commissione ha avuto l’oppor-tunità di applicare in quattro casi di concorrenza iprincipi stabiliti dal Consiglio nella sua dichiara-zione.

Riquadro 5: Trasferimenti di calciatori

Il 5 marzo 2001 i commissari Monti, Reding e Diamantopoulou, e i presidenti di FIFA e UEFA hannoconcluso le discussioni sui trasferimenti internazionali dei calciatori. FIFA e UEFA si sono impegnate adadottare nuove regole per i trasferimenti nel rispetto di una serie di principi (1), di cui tre principali intesia promuovere la formazione dei giovani giocatori e a garantire la stabilità delle squadre, l’integrità, laregolarità e il buon svolgimento delle partite, nel contesto delle specificità del calcio, al fine di preservarel’interesse dei tifosi e degli spettatori per questo sport.

a) Il primo tema di discussione è stato un sistema di indennizzi della formazione. La Commissione hasempre sostenuto l’idea della concessione di indennizzi della formazione per coprire i costi di forma-zione, anche alla fine del contratto. Un giovane calciatore, vale a dire di età inferiore a 23 anni, èconsiderato in formazione fino all’età di 21 anni. Se quest’ultimo si trasferisce in un’altra squadra, èlegittimo che la squadra che ne ha curato la formazione voglia percepire indennizzi che coprano ilcosto della formazione sostenuto. È indubbio che la difficoltà sta nel calcolare il livello di questocosto. La Commissione ha accettato di andare oltre il costo di formazione reale del calciatore conside-rato, tenendo tuttavia conto delle prestazioni del centro di formazione. Allorché un giovane calciatoregiocherà successivamente in diverse squadre, la squadra di origine che ne ha curato la formazione rice-verà una parte dell’indennizzo per la formazione che viene corrisposta.

b) Il secondo tema oggetto di discussione ha riguardato i contratti, segnatamente la questione dellalimitazione della loro durata, con l’obiettivo di evitare l’elusione della giurisprudenza Bosman (causaC-415/93 Bosman, Racc. 1995, pag. I-4921). I contratti sono stati limitati ad una durata massima dicinque anni e minima di un anno, per evitare trasferimenti in corso di stagione che alterano la concor-renza. Questi ultimi devono essere limitati a casi eccezionali, quali infortuni o mancanza di intesa fra ilgiocatore e il suo allenatore, e così via. Per quanto attiene alla rottura dei contratti, la Commissioneincoraggia un sistema equilibrato che consenta il recesso unilaterale. In precedenza, affinché un calcia-tore potesse essere trasferito nel corso di un contratto, la FIFA imponeva l’accordo di entrambe lesocietà. Oggi un giocatore può essere trasferito in assenza di questo duplice accordo, contro il paga-mento di un’indennità compensativa, che può essere prevista direttamente nel contratto del giocatore odeve essere giustificata dalla società calcistica. In caso di importi eccessivi è possibile ricorreredinanzi ai tribunali. Inoltre, i dirigenti delle società e delle federazioni hanno sottolineato che unasquadra si costruisce in diversi anni e che l’abbandono da parte di un giocatore dopo solo uno o dueanni pregiudica in parte questa costruzione. Per limitare queste rotture di contratto pericolose, è statoprevisto un meccanismo di sanzioni sportive, che possono arrivare a quattro mesi di sospensione allafine del primo o del secondo anno; queste sanzioni non possono più essere inflitte al termine del terzoanno. Questo sistema limita quindi i recessi dai contratti nei primi due anni, ma li favorisce a partiredal terzo. Si è così raggiunto un equilibrio fra gli interessi dei vari attori. È stata introdotta altresì unacerta flessibilità al fine di rispettare le regole della «giusta causa sportiva».

(1) Comunicato stampa della Commissione IP/01/314 del 6 marzo 2001.

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9.1. Formula Uno

221. I fascicoli relativi alla Formula Uno sonomolto importanti sia in termini finanziari ed eco-nomici sia in termini di organizzazione sportivanell’ambito di un’associazione internazionale.Nel 1999 la Commissione ha ritenuto che laFederazione internazionale dell’automobilismo(FIA) si trovasse in una situazione di conflittod’interessi fra il suo ruolo di regolatore dellosport, da un lato, e le sue attività di organizza-zione dei campionati automobilistici, dall’altro.Questa situazione favoriva le serie di competi-zioni organizzate dalla FIA e più in particolare laFormula Uno. La Commissione ha quindirimesso in discussione le condizioni contenutenei contratti fra FOA, la società che gestisce inparticolare i diritti televisivi della Formula Uno, ei gestori delle trasmissioni, perché consentivanodi escludere la trasmissione di manifestazioniautomobilistiche che avrebbero potuto concor-rere con la Formula Uno.

222. La Commissione ha infine trovato una solu-zione a questi problemi d’intesa con FIA e FOA.In base a questa soluzione, pubblicata nella Gaz-zetta ufficiale nel giugno 2001, la FIA si ritira dalsettore degli affari per salvaguardare la sua indi-pendenza e imparzialità in qualità di regolatore.Essa ha così rinunciato ai suoi diritti televisivi o liha trasferiti ai titolari. La FIA, inoltre, ha appor-tato importanti modifiche alle regole in vigore,stabilendo criteri ben definiti per la concessionedi licenze FIA agli eventi sportivi e ai rispettivipartecipanti. Per quanto riguarda le attività com-merciali, la FOA ha eliminato le clausole anticon-correnziali dai suoi accordi con i circuiti e i canalitelevisivi ed ha abbandonato anche la promo-zione dei rally.

223. Questa nuova situazione avrà conseguenzepositive per lo sport automobilistico in Europa. Ilmiglioramento del sistema di regolamentazionedella FIA contribuirà al rispetto delle misure disicurezza necessarie, senza pregiudicare gli inte-ressi commerciali degli organizzatori indipen-denti dalla FIA. È così venuto meno l’interessedella FIA a favorire le serie che portano il suo

nome e la federazione trarrà in futuro gli stessiutili da tutte le serie. La libertà di operare, la mag-giore trasparenza e l’assicurazione del rispetto dinorme di sicurezza elevate creano un ambientefavorevole allo sviluppo continuo dello sportautomobilistico e costituiscono un modello diorganizzazione sportiva.

9.2. UEFA

224. Il regolamento UEFA in materia di trasmis-sione radiotelevisiva di avvenimenti sportivi,quale inizialmente presentato alla Commissione,era molto complesso e aveva un campo di appli-cazione molto ampio. La trasmissione delle par-tite di calcio era vietata per l’intero fine setti-mana. La Commissione ha cercato di trovare unequilibrio fra l’interesse sportivo e le regole diconcorrenza. Ai sensi del nuovo regolamentoUEFA, a partire dalla stagione 2000-2001 leassociazioni nazionali hanno d’ora in poi lafacoltà di stabilire un periodo di due ore e mezzo,il sabato o la domenica, in cui è fatto divieto, sulterritorio di loro competenza, di diffondere avve-nimenti sportivi nella fascia oraria in cui si dispu-tano i principali incontri nazionali.

9.3. Le sovvenzioni alle società di calcio professioniste francesi

225. Il fascicolo in questione è trattato ai sensidegli articoli 87 e seguenti del trattato, relativiagli aiuti di Stato. Le autorità francesi desidera-vano che la Commissione prendesse posizione suun aspetto nuovo, quello degli aiuti di Stato inmateria di sport per il finanziamento dei centri diformazione di giovani calciatori. La Commis-sione ha accolto la concessione di tali sovven-zioni, tenendo conto del loro obiettivo educativoe d’integrazione e del loro debole impatto sullaconcorrenza fra le grandi società.

226. Nel corso del 2002 la Commissione conti-nuerà a dare applicazione ai principi definiti nelladichiarazione di Nizza, nell’esame di due casiche si trovano attualmente alla fine della faseistruttoria: il regolamento FIFA che disciplina

c) Infine sono previsti organi arbitrali paritetici, composti dai rappresentanti dei giocatori e delle società.Un tribunale arbitrale del calcio, organo di ricorso, con una sezione a composizione paritetica, deci-derà sui conflitti relativi ai trasferimenti internazionali. Questi nuovi organi arbitrali hanno il compitodi trattare rapidamente i fascicoli loro trasmessi, il che non impedisce ai giocatori di adire le vie legali,se lo desiderano, diritto che le regole FIFA impedivano.

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l’attività degli agenti dei calciatori e la regolaUEFA relativa alla proprietà o al controllo econo-mico, da parte di uno stesso operatore, di diversesquadre sportive che partecipano alle stesse gare.La Commissione sta inoltre esaminando diversifascicoli relativi alla vendita in comune dei dirittidi trasmissione di eventi sportivi, in esclusiva aduna sola emittente per territorio, per un periodoesteso sull’arco di vari anni.

10. Settore farmaceutico

227. Dal punto di vista strategico, l’attività anti-trust della Commissione nel settore farmaceuticoha visto due sviluppi nel corso del 2001, chemeritano di essere menzionati. In entrambi i casi,la Commissione è stata invitata a tenere contodell’importanza fondamentale delle attività diricerca e sviluppo in questo settore.

228. In primo luogo, la Commissione ha adottatoprovvedimenti intesi a salvaguardare il commer-cio parallelo nel settore farmaceutico. Da un lato,ha presentato ricorso contro la sentenza pronun-ciata dal Tribunale di primo grado il 26 ottobre2000 in una causa concernente un prodotto diBayer per la cura di malattie cardiovascolaridenominato Adalat (1) e, dall’altro lato, ha adot-tato una decisione di divieto nei confronti delsistema di duplice fissazione dei prezzi di GlaxoWellcome per circa ottanta specialità farmaceuti-che vendute in Spagna.

229. In secondo luogo, i servizi della Commis-sione hanno esaminato e autorizzato due impresecomuni costituite da società farmaceutiche ai finidello sviluppo, della fabbricazione e della venditadi alcuni nuovi farmaci, alla luce delle recentilinee direttrici della Commissione in materia direstrizioni orizzontali della concorrenza (2).

10.1. Commercio parallelo: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. All’inizio del gennaio 2001 la Commis-sione ha proposto ricorso (3) contro la sentenza

con la quale il Tribunale di primo grado ha annul-lato la sua decisione di vietare un accordo traBayer e i grossisti farmaceutici in Spagna e inFrancia che prevedeva un divieto di esportazionedel farmaco Adalat (4). Le questioni sottopostealla Corte di giustizia europea sono: i) in qualicondizioni si può ritenere che i grossisti si accor-dino con il fornitore su una determinata restri-zione della concorrenza e ii) in quali circostanzesi può ritenere che tale restrizione costituisca undivieto di esportazione.

231. Tali questioni, a prima vista di rilevanzastrettamente giuridica, sono essenziali per la sal-vaguardia della politica della Commissione inmateria di restrizioni verticali di portata territo-riale in questo e in altri settori. Secondo la Com-missione, il Tribunale di primo grado si è disco-stato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,fornendo un’interpretazione troppo restrittivadelle nozioni di «accordo» e di «divieto di espor-tazione» (5). Tale interpretazione — se non saràrespinta dalla Corte di giustizia — consentirebbealle imprese di definire politiche volte a contra-stare il commercio parallelo senza che il lorocomportamento rientri nel campo d’applicazionedell’articolo 81 del trattato CE. Ciò potrebbe asua volta determinare la fine della politica dellaCommissione intesa a salvaguardare il commer-cio parallelo nel settore farmaceutico e in altrisettori, basata sulla valutazione qualitativa deipresunti meriti alla base del comportamentodell’industria.

10.1.2. GlaxoWellcome (6)

232. La Commissione ha effettuato una valuta-zione qualitativa di questo genere nella decisionedestinata a GlaxoSmithKline (GSK), che vieta unsistema di duplice fissazione dei prezzi in forzadel quale GlaxoWellcome (GW) ha intesoimporre ai grossisti spagnoli prezzi più elevati peri farmaci destinati all’esportazione rispetto aquelli praticati per i farmaci destinati al consumoin Spagna.

233. Nella decisione, la Commissione non si sof-ferma sulla questione se esista o meno un

¥1∂ Causa T-41/96 Bayer/Commissione, Racc. 2000, pag. II-3383.¥2∂ Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato CE

agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001).¥3∂ Cause C-2/01 e 3/01P. Il Bundesverband Arzneimittel-Importeure

ha proposto un ricorso separato contro la sentenza del Tribunale diprimo grado. La Corte di giustizia ha riunito i due ricorsi.

¥4∂ Caso COMP/34.279; decisione della Commissione del 10 gen-naio 1996 (GU L 201 del 9.8.1996, pag. 1); comunicato stampaIP/96/19 del 10 gennaio 1996.

¥5∂ Per una sintesi dei motivi e dei principali argomenti di ricorsodella Commissione, cfr. (GU C 79 del 10.3.2001, pag. 15).

¥6∂ Caso COMP/36.957; decisione della Commissione dell’8 maggio2001 (GU L 302 del 17.11.2001); comunicato stampa IP/01/661dell’8 maggio 2001.

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«accordo» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1,semplicemente perché vi sono elementi a riprovadel fatto che la maggioranza dei grossisti haaderito al sistema di fissazione dei prezzi di GW,previsto dalle nuove condizioni di vendita. Nelcontesto dell’articolo 81, paragrafo 1, la Com-missione riconosce che il settore farmaceutico èrigidamente regolamentato, in quanto le autoritànazionali spesso intervengono nella determina-zione dei prezzi di vendita e tutte prevedonoregimi di rimborso che rendono i pazienti pocosensibili al fattore prezzo. È altresì evidente chela mancanza di armonizzazione tra le legislazioninazionali si traduce in un certo divario nei livellidei prezzi tra gli Stati membri. Tuttavia, laCommissione è del parere — conforme alla giuri-sprudenza consolidata — che la mancanza diarmonizzazione non conferisca alle imprese far-maceutiche il diritto di consolidare tali divariapplicando, nei paesi in cui il livello dei prezzi èpiù basso, prezzi maggiorati quando i farmacivengono esportati verso paesi dai livelli di prezzopiù elevati. Secondo la Commissione, tali sistemidi duplice fissazione dei prezzi perpetuano illeci-tamente la compartimentazione dei mercati subase nazionale.

234. La Commissione ha peraltro esaminatoapprofonditamente la tesi di GW secondo cui iconsumatori traggono vantaggio dalla segmenta-zione dei mercati nazionali e che quindi il suosistema di duplice fissazione dei prezzi può bene-ficiare dell’esenzione di cui all’articolo 81, para-grafo 3. In realtà è il primo caso in cui un’impresafarmaceutica invita la Commissione ad effettuareuna valutazione del genere. In sostanza, GWadduce due argomenti, entrambi confutati dallaCommissione.

235. GW sostiene innanzitutto che il commercioparallelo determina una riduzione dei suoi ricavi,che riduce i fondi destinati dall’impresa alla R&S(circa il 15 % dei costi) e di conseguenza indebo-lisce la sua capacità di sviluppare farmaci innova-tivi. In proposito, la Commissione osserva, tral’altro, che l’eventuale perdita di introiti potrebbedel pari essere compensata da un taglio dellespese di GW destinate al marketing (il restante85 % dei costi). Sarebbe questa infatti l’alterna-tiva più plausibile, in quanto l’industria farma-ceutica è un settore in cui gli investimenti in atti-vità di R&S sono tra i più cospicui nell’interaeconomia e nel quale l’innovazione — più delprezzo — rappresenta il principale parametro diconcorrenza. GW sostiene inoltre che il commer-

cio parallelo provoca ritardi nell’immissione sulmercato dei medicinali nei paesi in cui vigonoprezzi bassi. La Commissione non considera con-vincenti le prove addotte al riguardo.

236. GW ha nel frattempo chiesto l’annulla-mento della decisione della Commissione (1).

237. Tutte le questioni sollevate nei casi Adalat eGlaxo sono presenti anche in vari altri casi dinotificazioni in corso di esame. Diverse impresefarmaceutiche, compresa Merck, chiedono allaCommissione un’attestazione negativa, o almenoun’esenzione, per i loro sistemi di quote di forni-tura. Tali sistemi — apparentemente imposti aigrossisti a livello unilaterale — limitano i quanti-tativi di farmaci forniti ai grossisti in funzionedelle loro vendite nazionali passate. Le impresefarmaceutiche adducono come principale giusti-ficazione la necessità di pianificare la produzionee la distribuzione. Esistono numerose denunce divecchia data presentate dai grossisti contro talisistemi. In seguito all’adozione della decisioneGlaxo, i servizi della Commissione hanno comin-ciato ad approfondire l’esame di detti sistemi diquote di fornitura.

10.2. Imprese comuni

238. La Commissione riconosce l’importanzadelle attività di ricerca e sviluppo nel settore far-maceutico. Nel corso del 2001 i suoi servizihanno trasmesso lettere amministrative di confor-mità in due casi di notificazione di impresecomuni costituite da imprese farmaceutiche a finidi cooperazione per lo sviluppo, la produzione ela vendita di nuovi medicinali. I due casi hannosollevato questioni nel quadro delle linee diret-trici della Commissione relative alle restrizioniorizzontali della concorrenza.

10.2.1. Pfizer/EISAI (2)

239. Il primo caso riguarda la cooperazione diPfizer (Stati Uniti) con EISAI (Giappone) ai finidell’immissione sul mercato di un prodotto per lacura del morbo di Alzheimer. Pfizer intendevarinunciare al suo prodotto, in fase avanzata di svi-luppo, a favore di quello di EISAI, che avrebbesvolto gran parte delle attività di R&S e quella diproduzione. Pfizer avrebbe utilizzato la sua retedi distribuzione mondiale per curare la maggior

¥1∂ Causa C-168/01 P, sub judice.¥2∂ Caso COMP/36.932.

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MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

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parte delle attività di commercializzazione.Quando le due parti hanno notificato la coopera-zione, il loro prodotto (noto con il marchio Ari-cept) era già stato immesso sul mercato, mentrepraticamente nessuna delle imprese comuni diR&S concorrenti era riuscita ad immettere sulmercato un prodotto analogo. L’elevata quota dimercato di Aricept indicava che il prodotto si tro-vava in posizione dominante in molti Stati mem-bri.

240. La Commissione ha considerato il fattoche Pfizer rinunciasse all’attività di R&S comeuna riduzione della concorrenza ai sensidell’articolo 81, paragrafo 1. Se per la commer-cializzazione EISAI avesse scelto di allearsi conun potente partner, che non disponeva di un pro-prio prodotto in fase avanzata di sviluppo, la con-correnza sul mercato sarebbe stata maggiore.Tuttavia, alla luce degli evidenti vantaggi per iconsumatori, i servizi della Commissione hannoriscontrato motivi sufficienti per concedereun’esenzione. Le quote di mercato elevate nonhanno deposto a sfavore delle parti perché eranoimputabili al cosiddetto «vantaggio del promo-tore». La durata dell’esenzione è comunque limi-tata a sette anni a decorrere dall’immissione sulmercato del medicinale, in quanto le parti nonhanno dimostrato la necessità di un periodo piùlungo per ottenere un rendimento sufficiente deicapitali relativamente modesti da esse investiti (1).

10.2.2. Pfizer/Aventis (2)

241. Il secondo caso ha riguardato la coopera-zione di Pfizer (Stati Uniti) con un’altra impor-tante impresa farmaceutica (Aventis) e una pic-cola società di ricerca con sede negli Stati Uniti,denominata Inhale. Lo scopo era di sviluppare,fabbricare e vendere un prodotto a base di insu-lina per l’inalazione su un mercato che finora ha

compreso solo l’insulina iniettabile. Pfizer nonera presente sul mercato dell’insulina (inietta-bile) e Aventis era soltanto il terzo operatore, aduna certa distanza dai due produttori leader(Novo Nordisk e Eli Lilly) nella maggioranzadegli Stati membri.

242. Per questo motivo, la Commissione ha rite-nuto che l’impresa comune (in realtà un insiemedi imprese comuni distinte) non sollevasse pro-blemi sotto il profilo della concorrenza ai sensidell’articolo 81, paragrafo 1. Tuttavia, un obbligodi non concorrenza (30 anni più altri 5 per orga-nizzare gli aspetti pratici dello scioglimento dellacooperazione) è stato considerato troppo lungoper poter essere classificato come restrizioneaccessoria. Le parti si sono impegnate a ridurretale periodo a 20 anni (più 3 anni dopo la finedella cooperazione). I servizi della Commissionehanno accettato la clausola di non concorrenzaalla luce della posizione di mercato piuttostomodesta delle parti interessate e dell’assenza diun significativo effetto di preclusione derivantedagli accordi di distribuzione esclusiva tra leparti. In queste circostanze, i servizi della Com-missione non hanno ritenuto necessario determi-nare con assoluta precisione la durata del periodooccorrente per recuperare i cospicui investimentieffettuati dalle parti.

243. Va rilevato che in entrambi i casi la coope-razione si estende alla commercializzazione,sotto forma di promozione in comune dello stessomarchio o di vendita con marchi diversi. Nelprimo caso infatti (promozione in comune), due opiù imprese utilizzano le proprie forze di venditaper commercializzare il prodotto con un unicomarchio, mentre nel secondo (cosiddetto«comarketing») ciascuna impresa vende il pro-dotto con il proprio marchio. Alcuni paesi vietanola promozione in comune, in quanto il copromo-tore non dispone dell’autorizzazione a commer-cializzare il medicinale in questione. In tali paesile imprese optano quindi per la tecnica di«comarketing».

¥1∂ Cfr. Linee direttrici sugli accordi orizzontali, paragrafo 73(GU C 3 del 6.1.2001).

¥2∂ Caso COMP/37.590.

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D — Statistiche

Grafico 1 Nuovi casi

0

100

200

300

400

500

600

1996

206

159

447

82

1997

221

177

101

499

1998

216

192

101

509

1999

162

149

77

388

2000

101

112

84

297

2001

94

116

74

284

Notifiche Denunce Procedimenti avviati su iniziativa della Commissione

Grafico 2 Pratiche concluse

1996

367

21

1997

490

27

1998

539

42

1999

514

68

2000 2001

362

38

324

54

0

100

200

300

400

500

600

700

Procedure informali Decisioni formali

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I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSIDI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;

MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

59

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 4001 280 1 262

1 204

1 013935

840

Grafico 3 Andamento del totale dei casi pendenti alla fine dell’anno

1996

447499 517 509

581

388 400 378

284

582

297

388

1997 1998 1999 2000 2001Apertura di procedimento

Chiusura di procedimento

Casi pendenti al 31 dicembre dell’anno

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A — Politica generale e nuovi sviluppi

1. Introduzione — Sviluppi generali

244. Dopo sette anni di rapida crescita delle atti-vità di concentrazione, nel 2001 il numero dinotificazioni ha registrato una lieve flessione:335 casi rispetto a 345 nel 2000.

245. La Commissione ha adottato 339 decisionifinali, delle quali 20 in seguito ad indagini appro-fondite (5 decisioni di divieto, 5 di autorizzazionesenza condizioni e 10 di autorizzazione subordi-nata a condizioni) e 13 di autorizzazione subordi-nata a condizioni al termine dell’indagine iniziale(fase 1 della procedura). La Commissione haautorizzato 312 casi nella prima fase d’indagine.In 140 decisioni di autorizzazione adottate nellaprima fase (45 %) è stata applicata la procedurasemplificata introdotta nel settembre 2000. LaCommissione ha inoltre adottato 7 decisioni dirinvio ai sensi dell’articolo 9 del regolamentosulle concentrazioni e ha avviato indagini appro-fondite in 22 casi, delle quali tre erano ancora incorso alla fine dell’anno (1).

246. Le attività di concentrazione nei settoridelle telecomunicazioni e dei media, particolar-mente colpiti dalla flessione dei corsi azionari,si sono quasi arrestate nel 2001. Mentre nel2000 erano state presentate 65 notificazioni inquesti settori, quest’anno il numero dei casi si èridotto a 4, con un drastico calo da 13 a 1 tra ilquarto trimestre del 2000 e il primo trimestredel 2001.

247. Le forme più frequenti di fusioni e acquisi-zioni esaminate dalla Commissione coinvolge-vano due (o più) imprese dell’Unione europea.Nel 2001 il numero di operazioni tra impresedell’Unione europea e imprese di paesi terzi èdiminuito rispetto al 2000, mentre il numero dioperazioni a livello nazionale tra imprese aventisede nello stesso paese è aumentato.

248. Nonostante il lieve calo del numero totale dinotificazioni, sono state adottate ben cinque deci-sioni di divieto (2), il numero più elevato di divietifinora registrato in un solo anno. Inoltre, cinquenotificazioni sono state ritirate dalle parti nellaseconda fase della procedura (in parte a causadelle riserve espresse dalla Commissione sotto ilprofilo della concorrenza e in parte per altrimotivi). Tutte e cinque le decisioni di divietosono state adottate in ragione della creazione(quattro casi) o del rafforzamento (un caso) diuna posizione dominante individuale. L’esame diuna potenziale posizione dominante collettiva èstato al centro di cinque casi oggetto di indaginiapprofondite nel corso dell’anno. Nel casoMAN/Auwärter (3) e in due casi analizzati con-giuntamente, UPM Kymmene/Haindl (4) e Nor-ske Skog/Parenco/Walsum (5), le indagini appro-fondite hanno portato all’autorizzazione delleoperazioni subordinata a condizioni. In altri duecasi esaminati in parallelo, BP/E.ON (6) eShell/DEA (7), la Commissione ha autorizzato leoperazioni subordinatamente al rispetto di alcuniimpegni proposti dalle parti per risolvere il pro-blema di una posizione dominante collettiva sulmercato dell’etilene nella rete di gasdotti«ARG+», che collega i Paesi Bassi, il Belgio e laGermania.

249. Nonostante l’aumento del numero delledecisioni di divieto, la percentuale delle concen-trazioni notificate non autorizzate rimane mode-sta, situandosi intorno all’1 % o al 2 % se si inclu-dono le notificazioni ritirate nella seconda fasedella procedura. Non è emersa una tendenzasistematica all’aumento o alla diminuzione delrischio cui è esposta la parte che notifica un’ope-razione di concentrazione in relazione al ritironella seconda fase o a una decisione di divieto,come risulta dalla tabella sotto riportata.

¥1∂ Casi COMP/M.2495, Haniel/Fels; COMP/M.2547, Bayer/Aven-tis Crop Science; COMP/M.2568, Haniel/Ytong.

2000 2001

Nazionali 74 85

Intracomunitarie 144 138

UE-paesi terzi 102 82

Paesi terzi-paesi terzi 31 36

¥2∂ Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle con-centrazioni.

¥3∂ Caso COMP/M.2201 del 26 giugno 2001.¥4∂ Caso COMP/M.2498 del 21 novembre 2001.¥5∂ Caso COMP/M.2499 del 21 novembre 2001.¥6∂ Caso COMP/M.2533 del 6 settembre 2001.¥7∂ Caso COMP/M.2389 del 23 agosto 2001.

II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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Divieti e ritiri di notificazioni nella seconda fase della procedura, 1991-2001

2. Mercati nazionali e concorrenza potenziale

250. Circa la metà dei divieti adottati quest’annoe dei ritiri nella seconda fase della procedurahanno riguardato concentrazioni tra impreseaventi sede nello stesso paese. Nella maggioranzadi questi casi, sono emersi problemi di concor-renza in diversi paesi, non solo in quelli in cuierano stabilite le parti. Nondimeno, i divieti diconcentrazioni «nazionali» tendono a suscitare lecritiche più forti e insistenti pressioni delleimprese interessate sui politici nazionali, come siè visto in seguito alle decisioni di divieto adottatequest’anno nei casi General Electric/Honey-well (1) e Schneider/Legrand (2) e al ritiro nellaseconda fase della procedura del progetto diconcentrazione SEB/Föreningssparbanken (3).Dal 1990, 12 divieti su 18 hanno riguardato con-centrazioni «nazionali». I 12 divieti di operazioni«nazionali» hanno interessato imprese aventisede nei seguenti paesi: Germania (3), Stati Uniti(2), Paesi Bassi (2 casi, entrambi a seguito di unrinvio a norma dell’articolo 22 da parte dei PaesiBassi) e Regno Unito, Sud Africa (4), Finlandia(rinvio a norma dell’articolo 22), Svezia, Francia(un caso ciascuno). La distribuzione geograficadelle concentrazioni nazionali vietate sembrariflettere la dimensione relativa dei rispettivipaesi, senza differenze apprezzabili tra paesi o

gruppi di paesi. In particolare, i dati non confer-mano che il regime di controllo delle concentra-zioni della Commissione comporti alcuna pregiu-diziale sfavorevole ai piccoli Stati membri. Si puòrilevare che sette divieti di concentrazioni nazio-nali hanno interessato imprese aventi sede ingrandi economie (D, UK, F, USA), due hannoriguardato piccoli paesi (SF, S), mentre la posi-zione dei Paesi Bassi e del Sud Africa dipendedall’unità di misura applicata (popolazione, PIL,superficie ecc.). Oltre ai mercati nazionali dellesingole imprese, gran parte delle concentrazioninazionali vietate sollevava problemi di concor-renza anche in altri paesi del SEE.

251. Dato il modesto numero complessivo deidivieti, le possibilità di trarre conclusioni signifi-cative sotto il profilo statistico dalla distribuzionedei divieti nei diversi paesi e nel tempo sono limi-tate. Tenendo conto di questa avvertenza, latabella sotto riportata indica il numero di impresedestinatarie di una decisione di divieto, insieme alnumero di parti interessate (cioè due o più peroperazione) in ciascun paese in cui le impresehanno ricevuto una decisione di divieto. Tra ipaesi del SEE, le imprese svedesi, norvegesi,danesi, francesi, finlandesi e tedesche hanno rice-vuto una percentuale di divieti superiore allamedia, mentre per le imprese italiane e britanni-che i divieti sono stati meno numerosi. Anche leimprese statunitensi sono state esposte a unrischio di divieto inferiore alla media. Tuttavia,nel complesso la distribuzione del numero rela-tivo di divieti nei diversi paesi non si discosta, dalpunto di vista statistico, da una distribuzione nor-male (casuale).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totale

Notificazioni 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Divieti 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Ritiri nella seconda fase 1 1 4 5 6 3 20

Rischio normativo (%) 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0

¥1∂ Caso COMP/M.2220 del 3 luglio 2001.¥2∂ Caso COMP/M.2282 del 10 ottobre 2001.¥3∂ Caso COMP/M.2380, notificazione ritirata.¥4∂ Caso COMP/M.619, Gencor/Lonrho: sebbene Lonrho sia

un’impresa di diritto del Regno Unito, le sue principali attivitàsono ubicate in Sud Africa.

A D DK F I NL S FIN UK N CAN Ch.Is. SAF US

Destinatarie di una decisione di divieto (articolo 22 escluso) 1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

N. di parti 119 1007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Imprese interessate (%) 0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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252. Le concentrazioni orizzontali tra impreseattive sugli stessi mercati geografici e del pro-dotto possono creare problemi di concorrenza, inquanto aumentano le quote di mercato e determi-nano l’eliminazione di un concorrente diretto.Quest’analisi è indipendente dalla dimensionedel mercato, in quanto l’obiettivo fondamentaledel controllo delle concentrazioni di proteggere iconsumatori contro gli effetti del potere monopo-listico (prezzi più elevati, qualità inferiore, minoreproduzione, minore innovazione) si applica uni-versalmente, a prescindere dal fatto che i consu-matori interessati si trovino in un paese di piccoleo grandi dimensioni. Nel 2001 le operazioni vie-tate Schneider/Legrand (1), SCA/Metsä Tissue (2)e CVC/Lenzing (3), nonché il progetto svedese diconcentrazione bancaria ritirato SEB/Förenings-sparbanken (4), rientrano in questa categoria.Tutte e tre le concentrazioni avrebbero conferitoalle parti quote di mercato eccezionalmenteelevate sui mercati geografico e del prodottorilevanti. Mentre nei casi Schneider/Legrand,SCA/Metsä Tissue e SEB/Föreningssparbanken imercati geografici rilevanti erano di dimensionenazionale, la concentrazione CVC/Lenzing avrebbecreato posizioni dominanti a livello europeo.

2.1. Definizione dei mercati geografici rilevanti e concorrenza potenziale

253. Un elemento centrale nell’analisi sotto ilprofilo della concorrenza è la definizione del mer-cato geografico rilevante. Lo scopo della defini-zione del mercato geografico (e del prodotto) rile-vante è di individuare i concorrenti in grado diinfluenzare il comportamento delle imprese inte-ressate a una determinata operazione. Il metodo èstabilito nel regolamento sulle concentrazioni erappresenta la prassi consolidata di gran partedelle autorità garanti della concorrenza nelmondo. Per definire il mercato rilevante sotto ilprofilo geografico si fa ricorso all’analisi dellasituazione sia dal lato della domanda sia daquello dell’offerta. Nel 2001 la Commissione haanalizzato le definizioni del mercato adottatenelle sue decisioni in materia di concentrazioninegli ultimi cinque anni. Su 1 295 decisioni, in184 casi (14,2 %) i mercati sono stati definiti diambito nazionale, mentre in 187 casi (14,4 %)

sono risultati più ampi. Nei rimanenti 924 casi(71,4 %) non è stato necessario stabilire l’entitàdei mercati geografici, in quanto, anche conside-rando eventuali definizioni alternative, non sareb-bero emersi problemi sotto il profilo della concor-renza a livello del SEE, regionale o nazionale. Ilmercato geografico è stato quindi definito didimensione nazionale solo in una minoranza deicasi.

254. In ogni caso, la definizione del mercato èsolo l’inizio dell’analisi della concentrazione,non la fine. Anche nei casi in cui, per motivi spe-cifici riconducibili al settore, vengono definitimercati geografici ristretti, per esempio nazio-nali, l’esistenza di concorrenti potenziali haindotto in passato la Commissione ad accettarequote di mercato nazionali relativamente elevate.

255. Un esempio significativo è la decisione diquest’anno relativa al caso SCA/Metsä Tissue (5).La notificazione riguardava un progetto d’acqui-sizione, da parte di SCA Mölnlycke Holding BV,controllata da Svenska Cellulosa AB (Svezia),dell’impresa finlandese concorrente Metsä Tis-sue Corp. Entrambe le imprese sono attive nellaproduzione di prodotti in carta velina, quali cartaigienica, asciugatutto da cucina, fazzoletti e tova-glioli, in diversi paesi del SEE. La Commissioneha definito i mercati geografici rilevanti di dimen-sioni nazionali, in quanto l’indagine di mercatoha rivelato che i fornitori potevano applicareprezzi diversi ai clienti (supermercati) di paesidiversi (discriminazioni di prezzo) e i costi di tra-sporto erano elevati. Tuttavia, nella sua valuta-zione la Commissione non ha esaminato ognimercato nazionale separatamente, ma ha tenutoconto di tutte le importazioni effettive e poten-ziali in ciascuno dei paesi in questione. Per esem-pio, l’analisi sotto il profilo della concorrenza delmercato svedese ha comportato l’individuazionedi tutti gli stabilimenti, a prescindere dal paese incui fossero ubicati, in grado di fornire ai super-mercati svedesi prodotti in carta velina a costicompetitivi, del numero di concorrenti credibiliche sarebbero rimasti in seguito alla concentra-zione, della loro capacità di produzione e deimarchi di loro proprietà. Tenendo conto di tutti iconcorrenti effettivi e potenziali per i prodotti incarta velina, la Commissione ha concluso che lequote di mercato su alcuni mercati nazionali, lequali, se considerate singolarmente, sarebbero

¥1∂ Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.¥2∂ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001.¥3∂ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.¥4∂ Caso COMP/M.2380, notificazione ritirata.

¥5∂ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001 (GU L 57 del27.2.2002).

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parse elevate, in questo caso specifico non avreb-bero creato problemi di concorrenza. Per contro,l’indagine ha rivelato che non esistevano concor-renti potenziali con una capacità di produzionesufficiente a contrastare le altissime quote di mer-cato delle parti (fino al 90 %) in Svezia, Norve-gia, Danimarca e Finlandia, motivo per cui laCommissione ha infine vietato l’operazione. InFinlandia, i problemi di concorrenza erano prin-cipalmente dovuti all’eliminazione di un concor-rente potenziale.

256. L’apertura del mercato a nuovi concorrentiè di vitale importanza in questa analisi. Le elevatebarriere all’ingresso continuano ad essere un ele-mento importante per individuare i problemi diconcorrenza creati da alcune operazioni. Nel casoCVC/Lenzing (1), per esempio, la Commissioneha constatato la presenza di elevate barriereall’ingresso nel mercato del SEE — sebbene gliostacoli agli scambi commerciali non siano rile-vanti — a causa degli investimenti ad alta inten-sità di capitale necessari, di ostacoli di natura cul-turale e riguardanti la percezione della qualità el’aspetto logistico delle forniture. D’altro canto,l’assenza di ostacoli normativi o della necessitàdi una distribuzione a livello locale e l’esistenzadi concorrenti credibili in grado di esercitare suf-ficienti pressioni concorrenziali fanno aumentarel’entità delle quote di mercato che risultanoaccettabili a livello nazionale. I paesi di piccoledimensioni tendono ad essere «avvantaggiati» inquesto ambito e la Commissione ha ammesso diregola quote di mercato più elevate nelle piccoleeconomie rispetto ai mercati di grandi dimen-sioni. Tra le operazioni autorizzate dalla Com-missione, in quanto esisteva una concorrenzapotenziale o perché l’eliminazione degli ostacolinormativi aveva determinato un allargamento deimercati geografici, figurano i casi Philips/AgilentHealth Care Solutions (2), Pirelli/BICC (3) eGerling/NCM (4). Queste operazioni hanno datoluogo a quote di mercato nazionali comprese trail 40 % e oltre il 60 % in alcuni paesi.

257. Per contro, l’eliminazione, attraverso unafusione o acquisizione, di un concorrente poten-ziale che impediva a un’impresa di acquisire unaposizione dominante può suscitare problemi diconcorrenza, anche in assenza di sovrapposizioni

dirette tra le attività attuali delle imprese. Diverseindagini condotte nella seconda fase della proce-dura nel 2001 si sono incentrate sull’elimina-zione di concorrenti potenziali.

258. Nel caso EdF/EnBW (5) la Commissione haautorizzato, subordinatamente ad alcune condi-zioni, l’acquisizione del controllo congiuntodell’impresa elettrica tedesca Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) da parte di Electricitéde France (EdF) e Zweckverband Oberschwäbi-sche Elektrizitätswerke (OEW), un’associazionedi nove distretti della Germania sudoccidentale.

259. L’indagine ha rivelato che EdF gode di unaposizione dominante in Francia per quantoriguarda la fornitura ai clienti idonei, con unaquota di mercato di circa il 90 %. Oltre a EdF, inFrancia sono attivi altri tre produttori di energiaelettrica: CNR, Société Nationale d’ElectricitéThermique (SNET) e Harpen AG, che appartieneal gruppo RWE. Queste tre imprese, tuttavia, rap-presentano solo una quota marginale della gene-razione di energia elettrica e forniscono elettricitàsoprattutto a EdF. EnBW, considerata uno dei piùprobabili concorrenti potenziali sul mercato fran-cese, si troverebbe in una posizione strategicaparticolarmente favorevole per accedere al mer-cato della fornitura ai clienti idonei. Il bacino difornitura di EnBW è la parte sudoccidentale dellaGermania e ha un lungo confine in comune con laFrancia. Due dei quattro dispositivi di intercon-nessione franco-tedeschi sono ubicati nel bacinodi fornitura di EnBW. Con l’acquisizione diEnBW, EDF aumenterebbe anche il suo poten-ziale di ritorsione in Germania e sarebbe quindimeno esposta alla concorrenza in Francia. Irimedi accolti in questo caso sono esaminati alparagrafo 300 infra.

260. I problemi di concorrenza emersi nel casoGrupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Can-tábrico (6), anch’esso autorizzato subordinata-mente ad alcune condizioni, erano di natura ana-loga. L’operazione prevedeva l’acquisizione delcontrollo congiunto dell’impresa elettrica spa-gnola Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidro-cantábrico) da parte del gruppo spagnolo GrupoVillar Mir e di Energie Baden-Württemberg(EnBW), un’impresa tedesca controllata daElectricité de France (EdF) e da un’altra impresa.

¥1∂ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.¥2∂ Caso COMP/M.2256 del 2 marzo 2001.¥3∂ Caso COMP/M.1882 del 19 luglio 2000.¥4∂ Caso COMP/M.2602 dell’11 dicembre 2001.

¥5∂ Caso COMP/M.1853 del 7 febbraio 2001.¥6∂ Caso COMP/M.2434 del 26 settembre 2001.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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261. La Commissione temeva che l’operazionerafforzasse la posizione dominante collettiva sulmercato spagnolo all’ingrosso dell’energia elet-trica detenuta da Endesa e Iberdrola. In seguitoall’operazione, EdF avrebbe avuto pochi incen-tivi ad aumentare la già scarsa capacità commer-ciale del dispositivo di interconnessione franco-spagnolo, il che avrebbe creato un ostacoloall’importazione di elettricità in Spagna, isolandoil mercato spagnolo dagli altri mercati continen-tali dell’energia elettrica, a pregiudizio dei consu-matori. Per risolvere questi problemi, EdF el’operatore della rete elettrica francese, RTE, sisono impegnati ad aumentare sensibilmente lacapacità commerciale (da 1 100 MW a circa4 000 MW) del dispositivo di interconnessionetra Francia e Spagna, creando così condizionifavorevoli ad un maggiore volume di scambi dielettricità da e verso la Spagna, a beneficio deiconsumatori spagnoli.

262. L’eliminazione di concorrenti potenziali èstata all’origine delle preoccupazioni in tema diconcorrenza anche nel caso Südzucker/SaintLouis (1), un’operazione autorizzata subordinata-mente ad alcune condizioni in seguito allaseconda fase d’indagine. L’indagine della Com-missione ha rivelato che l’operazione avrebberafforzato la posizione dominante già detenuta daSüdzucker sui mercati dello zucchero industrialee al dettaglio nella Germania meridionale e inBelgio, in quanto Saint Louis cesserà di esisterequale concorrente potenziale indipendente e cre-dibile di Südzucker in queste aree geografiche.L’importanza di salvaguardare la concorrenzapotenziale è ancora maggiore nel caso di mercatirigidamente regolamentati, come quello dellozucchero, sui quali la concorrenza è scarsa e iclienti dipendono strettamente da pochi fornitori.

2.2. Definizione dei mercati rilevanti del prodotto

263. L’analisi dinamica della concorrenza po-tenziale non si applica solo alla definizione deimercati geografici, ma anche a quella dei mercatidel prodotto, come evidenziato quest’anno nelladecisione relativa al caso Tetra Laval/Sidel (2).

264. La Commissione ha condotto un’indagineapprofondita riguardo a questo progetto di con-

centrazione nel settore degli imballaggi tra TetraLaval (Tetra), il leader mondiale degli imballaggiin cartone e delle attrezzature per l’imballaggio incartone, e Sidel, il leader mondiale delle attrezza-ture per l’imballaggio in plastica PET. La concen-trazione, mediante offerta pubblica d’acquistoalla Borsa di Parigi, è stata notificata alla Com-missione il 18 maggio 2001. Alla luce dei risultatidell’indagine, il 30 ottobre 2001 la Commissioneha deciso di vietare l’operazione. I motivi allabase della decisione della Commissione sono, inbreve, che l’operazione avrebbe creato una strut-tura di mercato tale da: (a) consentire a Tetra dirafforzare la sua posizione dominante nel settoredegli imballaggi in cartone eliminando il mag-giore concorrente su un mercato vicino, quellodelle attrezzature per l’imballaggio in plasticaPET; (b) consentire a Tetra di far leva sulla suaposizione dominante nel settore degli imballaggiin cartone al fine di acquisire una posizione domi-nante nel settore delle attrezzature per l’imballag-gio in PET. Di conseguenza, l’operazione avrebbeaumentato la concentrazione del settore degliimballaggi, creato ostacoli all’entrata e ridotto laconcorrenza a pregiudizio dei consumatori.

265. Tetra è il leader mondiale incontrastato nelsettore degli imballaggi in cartone. Come riscon-trato in precedenti decisioni della Commissione econfermato dalla Corte di giustizia (causa C-333/94 TetraPak/Commissione), Tetra detieneposizioni dominanti sui mercati delle macchineper l’imballaggio in cartone asettico e dei relativiimballaggi, con una quota di mercato nel SEEdell’80 %. Sidel è il principale produttore diattrezzature per l’imballaggio in plastica PET, inparticolare macchine a iniezione e soffiaggio,usate per produrre le bottiglie di PET vuote, conuna quota di mercato nella regione del 60 %.Entrambi i settori sono altamente concentrati ed iconcorrenti detengono quote di mercato nonsuperiori al 15 %.

266. Considerata la forte posizione delle partinei rispettivi settori, l’indagine della Commis-sione si è incentrata sull’interazione tra imbal-laggi di cartone e imballaggi in PET. I contenitoridi cartone, in particolare di cartone asettico, sonotradizionalmente usati per i prodotti sensibili allaluce o all’ossigeno, quali il latte e i suoi derivatiliquidi, i succhi di frutta, le bevande alla frutta e lebevande pronte a base di tè e caffè (i «prodottisensibili»). Gli imballaggi asettici sono usati peri prodotti a lunga scadenza, che non richiedono ladistribuzione in frigorifero. I contenitori in PET

¥1∂ Caso COMP/M.2530 del 20 dicembre 2001.¥2∂ Caso COMP/M.2416 del 30 ottobre 2001.

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sono bottiglie di plastica trasparente ottenuta daresine. Le bottiglie di PET sono tradizionalmenteusate per l’acqua minerale e le bevande gasate.Nel 2000, gli imballaggi in PET sono stati usatiper appena l’1 % del latte e dei succhi di frutta nelSEE.

267. Data la diversa destinazione tradizionaledei due materiali da imballaggio, secondo le partii due mercati andrebbero considerati comemercati distinti e non collegati ai fini del dirittodella concorrenza. L’indagine approfondita dellaCommissione ha dimostrato che, alla luce deirisultati dell’analisi per la definizione del mercatobasata sul test SSNIP (1), i due mercati costitui-scono attualmente mercati rilevanti del prodottodistinti.

268. La Commissione ha tuttavia ritenuto cheuna definizione statica e limitata del mercato nonriflettesse in modo adeguato le condizioni dinami-che del mercato stesso, in particolare l’interazionetra i due materiali da imballaggio. In seguito aindagine approfondita, la Commissione ha con-statato che i due mercati, che appartengono allostesso settore industriale — quello degli imbal-laggi per prodotti alimentari liquidi — sono mer-cati vicini strettamente collegati e l’interazione traloro crescerà rapidamente nei prossimi anni.

269. La Commissione ha ritenuto che, nei pros-simi anni, le imprese produttrici di attrezzatureper l’imballaggio in PET, segnatamente Sidel,insieme alle imprese di imballaggio (trasforma-zione) indipendenti, eserciteranno pressioni con-correnziali al fine di indurre un passaggio daicontenitori di cartone agli imballaggi in PET. Inparticolare, la strategia di Sidel mirava a contri-

buire in modo significativo alla rapida crescita delPET nel settore dell’imballaggio asettico di suc-chi di frutta, latte e derivati liquidi del latte che,secondo Sidel ed altri partecipanti al mercato,stava erodendo la posizione di forza degli imbal-laggi in cartone tuttora predominanti in questosegmento di mercato.

270. La concentrazione avrebbe eliminato Sidelquale concorrente su un mercato molto vicino ingrado di esercitare pressioni concorrenziali sullaposizione dominante di Tetra nel settore degliimballaggi in cartone. La Commissione haconcluso che, consentendo a Tetra di operare suentrambi i mercati degli imballaggi, la concentra-zione avrebbe rafforzato la posizione dominantedell’impresa, determinato un incremento deiprezzi degli imballaggi in cartone e ridottol’innovazione. Considerata l’attesa rapida cre-scita futura del PET, si sarebbe eliminata unamaggiore concorrenza potenziale.

271. In conclusione, la definizione del mercatosia sotto il profilo geografico che su quello delprodotto non si traduce in nessun caso in un’ana-lisi statica della semplice somma delle quote dimercato, ma costituisce il punto di partenza perun’esauriente analisi delle specifiche dinamichedi mercato presenti in un determinato settore. Perquanto riguarda la questione dei «piccoli paesi»,ciò significa che, sebbene sia vero che le concen-trazioni determinano più facilmente quote dimercato elevate sui mercati nazionali di piccoledimensioni, tali operazioni non sollevano neces-sariamente problemi di concorrenza. Non emer-gono differenze apprezzabili nell’impatto delregime di controllo delle concentrazioni dellaCommissione sulle imprese aventi sede nell’unao nell’altra area geografica, come confermanoanche i dati statistici sulle concentrazioni vietatesopra riportati.

¥1∂ «Small significant non-transitory increase in prices» (piccolo masignificativo incremento non transitorio dei prezzi).

Riquadro 6: I casi nel settore della carta e la posizione dominante collettiva

UPM-Kymmene/Haindl (1) e Norske Skog/Parenco/Walsum (2)

Il 20 giugno 2000 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di acquisizione, da partedell’impresa finlandese UPM-Kymmene, attiva nel settore della pasta di legno e della carta, dell’impresatedesca concorrente Haindl e di una seconda concentrazione riguardante la rivendita di due delle sei

(1) Caso COMP/M. 2498 del 21 novembre 2001.(2) Caso COMP/M. 2499 del 21 novembre 2001.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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cartiere di Haindl al fabbricante di carta norvegese Norske Skog. I mercati analizzati nell’ambitodell’indagine sono i mercati della carta da giornale e della carta per riviste con pasta di legno (il «mercatodella carta»). L’indagine della Commissione è stata primariamente intesa a stabilire se le due operazionifossero atte a creare una posizione dominante collettiva sui mercati della carta e della carta da giornale.Queste operazioni figurano tra i primi casi in cui la Commissione ha esaminato la potenziale creazione diuna posizione dominante collettiva da parte di quattro imprese.

L’industria della carta da stampa in generale è caratterizzata da una concorrenza a lungo termine a livellodi (nuova) capacità e da una concorrenza a breve termine a livello di prezzi in presenza di limitazioni dicapacità. I due mercati esaminati presentano caratteristiche analoghe, che si possono riassumere comesegue: i) prodotti relativamente omogenei, sebbene esistano alcune varianti nell’ambito delle diversequalità di carta; ii) fluttuazioni delle quote di mercato dei maggiori fornitori su entrambi i mercati, piùpronunciate per la carta da giornale; iii) grado di trasparenza elevato in relazione a capacità, consegne eprezzi medi, ma mancanza di trasparenza per quanto riguarda le decisioni in materia di investimenti primache diventino irreversibili; iv) domanda anelastica e ciclica; v) alcune incertezze riguardo al grado disimmetria dei costi, in particolare sul mercato della carta da giornale; vi) alto livello di contatti su unapluralità di mercati e collegamenti in tutto il settore della pasta di legno e della carta; vii) limitato poterecontrattuale degli acquirenti; viii) tecnologie aggiornate facilmente disponibili; ix) aspetti tipici di unsettore caratterizzato da costi non recuperabili (cioè elevate barriere all’ingresso).

Sul mercato della carta da giornale, la Commissione si è concentrata sulle quattro imprese principali(UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 e Holmen), che insieme avrebberoraggiunto quote pari a circa il 70 % in termini di fatturato e l’80 % in termini di capacità. Sul mercatodella carta, a concentrazioni avvenute, i tre fornitori principali (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso e M-Real/Myllykoski) avrebbero rappresentato circa il 70 % del mercato sia in termini di capacità che divendite. Le operazioni avrebbero eliminato dal mercato un concorrente significativo, Haindl, che presen-tava una struttura dei costi leggermente diversa dagli altri fornitori principali, soprattutto sul mercatodella carta da giornale, dovuta al fatto che utilizzava una percentuale molto più significativa di carta rici-clata come materia prima. Sul mercato della carta per riviste con pasta di legno, Haindl è stata particolar-mente attiva negli ultimi cinque anni, in quanto all’origine di gran parte dell’aumento totale di capacità.

La concentrazione avrebbe determinato un mercato relativamente più trasparente e meno incerto, a causadella riduzione rispettivamente da cinque a quattro concorrenti sul mercato della carta da giornale e daquattro a tre sul mercato della carta per riviste con pasta di legno. Tuttavia, diverse caratteristiche esclude-vano la creazione di una posizione dominante collettiva: la scarsa stabilità delle quote di mercato, lamancanza di trasparenza riguardo ai progetti di espansione di capacità prima dell’annuncio di un impegnoirreversibile e la mancanza di simmetria nelle strutture dei costi.

In un primo tempo la Commissione ha esaminato se le imprese avrebbero potuto coordinare il lorocomportamento tramite i due meccanismi seguenti: in primo luogo, tramite il coordinamento degli inve-stimenti in nuova capacità, inteso a limitare la capacità sul mercato ed elevare così il livello dei prezzimedi nel lungo periodo; in secondo luogo, tramite il coordinamento dei periodi di arresto della produ-zione per sostenere i prezzi a breve termine in caso di rallentamento della domanda (non è necessario uncoordinamento a breve termine in una fase di domanda elevata).

La Commissione ha concluso che il suddetto meccanismo di coordinamento degli investimenti nonavrebbe favorito il coordinamento tacito sui mercati della carta da giornale e della carta per riviste conpasta di legno (1). Ha ritenuto invece che il coordinamento tacito dei periodi di arresto avrebbe potutocostituire un meccanismo di coordinamento atto a favorire la creazione di una posizione dominante

(1) Un ragionamento analogo è stato applicato in un altro caso autorizzato in seguito ad indagine approfondita, caso COMP/M.2201,MAN/Auwärter del 26 giugno 2001, che ha sollevato questioni di posizione dominante collettiva. L’effetto dell’operazione interes-serà principalmente il mercato degli autobus urbani in Germania. MAN/Auwärter e l’altro principale operatore sul mercato degliautobus urbani in Germania, EvoBus di DaimlerChrysler, copriranno ciascuno poco meno della metà del mercato. In seguito adattento esame del caso, tuttavia, la Commissione ha concluso che non sussisteva alcun rischio che le due imprese potessero coordi-nare tacitamente le loro attività. In primo luogo, la Commissione ha riscontrato che un eventuale ripartizione tacita del mercato traEvoBus e MAN/Auwärter era improbabile, in quanto non esisteva alcun meccanismo di coordinamento efficace. In secondo luogo,la presenza di differenze significative tra EvoBus e MAN/Auwärter, quali le diverse strutture dei costi, aumentano le probabilità chele imprese decidano di farsi concorrenza anziché adottare pratiche collusive. La Commissione ha quindi concluso che il mercatodegli autobus tedesco rimarrà competitivo anche in seguito all’acquisizione.

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3. Controllo delle concentrazioni nel XXI secolo — Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

272. L’Unione europea dovrà misurarsi con lenuove sfide rappresentate dalle concentrazioni suscala mondiale, dall’ulteriore integrazione deimercati, dall’introduzione dell’euro e, forse esoprattutto, dall’allargamento dell’Unione euro-pea a 25 o più Stati membri. Al fine di garantireche il sistema europeo di controllo delle concen-trazioni sia idoneo a rispondere a questi nuovisviluppi, l’11 dicembre 2001 la Commissione haadottato un libro verde sulla revisione del regola-mento sulle concentrazioni. Il libro verde haaperto un periodo di consultazione che offre atutte le parti interessate la possibilità di trasmet-tere osservazioni entro la fine di marzo 2002. LaCommissione intende proporre un regolamentosulle concentrazioni modificato nella secondametà del 2002, dopo aver ricevuto e analizzatotali osservazioni.

273. Il libro verde affronta questioni giurisdi-zionali, sostanziali e procedurali. Le principalimodifiche proposte sono descritte qui diseguito.

3.1. Questioni giurisdizionali

274. Le disposizioni del regolamento sulle con-centrazioni conferiscono alla Commissione lacompetenza esclusiva per le concentrazioni didimensione comunitaria. La Commissione havalutato il funzionamento di tali disposizioni,cioè le soglie di fatturato di cui all’articolo 1, e haconcluso che l’articolo 1, paragrafo 3, non hapermesso di raggiungere l’obiettivo prefissato.All’epoca dell’adozione, nel 1997, le soglie difatturato previste da questa disposizione eranostate stabilite nell’intento di attribuire alla Com-missione la competenza per i casi riguardanti treo più Stati membri, per evitare le cosiddette noti-ficazioni multiple. Tuttavia, in seguito all’ultimarevisione del regolamento sulle concentrazioni,soltanto il 20 % circa dei casi soggetti a notificain tre o più Stati membri ha effettivamenteraggiunto tali soglie. La Commissione proponequindi di modificare l’articolo 1, paragrafo 3, e diintrodurre una competenza comunitaria automa-tica per i casi soggetti all’obbligo di notificazionemultipla a tre o più Stati membri. Le soglie difatturato attualmente previste all’articolo 1, para-grafo 3, sarebbero soppresse. Questa soluzione èproposta al fine di attribuire alla Commissione, inquanto autorità che è nella migliore posizione per

collettiva dei quattro (o tre) fornitori principali sul mercato della carta da giornale (o della carta per rivistecon pasta di legno). L’incidenza di un tale comportamento sui prezzi risultava dalle numerose dichiara-zioni dei dirigenti di diverse grandi imprese cartarie, i quali affermavano pubblicamente in vari modi diessere disposti a prevedere periodi di arresto della produzione qualora ciò fosse risultato necessario permantenere l’equilibrio tra domanda e offerta.

Tuttavia, in questo caso specifico, è verosimile che tale coordinamento avrebbe potuto essere indebo-lito dal comportamento degli operatori marginali. Infatti, la Commissione ha ritenuto che i rimanentioperatori marginali, quali SCA, Abitibi, Palm e Burgo, avrebbero potuto svolgere un ruolo attivo suirispettivi mercati e rendere insostenibile il coordinamento tacito. Questi operatori avrebbero potutofar fallire il coordinamento effettuando investimenti qualora gli oligopolisti avessero tentato di aste-nersi dal farlo per ottenere prezzi più elevati, nonché aumentando la produzione qualora gli oligopo-listi avessero tentato di chiudere temporaneamente i propri impianti (arresto della produzione).Queste imprese marginali, alcune delle quali facevano capo a grandi gruppi che disponevano di note-voli risorse e competenze su altri mercati della pasta di legno e della carta, avrebbero avuto i mezziper approfittare del coordinamento tacito tra operatori principali al fine di accrescere le loro quote dimercato.

Conclusione

Pur accertando la presenza di diverse caratteristiche che avrebbero aumentato le probabilità di costitu-zione di posizioni dominanti collettive rispettivamente da parte di quattro e tre imprese, la Commissioneha riscontrato anche vari altri fattori che avrebbero permesso, a suo avviso, di controbilanciare nelcomplesso tali rischi. Le due operazioni sono quindi state entrambe autorizzate.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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assolvere tale compito, la competenza ad esami-nare le operazioni che producono effetti in tre opiù Stati membri e per rafforzare la parità dicondizioni nel controllo europeo delle concentra-zioni. La modifica dovrebbe entrare in vigoreprima dell’allargamento della Comunità nel2004.

275. Gli articoli 9 e 22 riguardano i meccanismidi rinvio previsti dal regolamento sulle concen-trazioni per adeguare un sistema di controllodelle concentrazioni basato in generale sullesoglie di fatturato e permettere che il caso sia esa-minato dall’autorità che si trova in posizionemigliore a trattarlo. La Commissione propone disemplificare i criteri di rinvio, migliorando così latrasparenza e agevolando un’adeguata riparti-zione dei compiti tra la Commissione e gli Statimembri. La principale modifica concernente glistrumenti di rinvio riguarda l’articolo 9, para-grafo 2. Il libro verde propone di sopprimerel’obbligo di dimostrare che l’operazione minac-cia di creare o rafforzare una posizione domi-nante su un determinato mercato dello Statomembro interessato. Sarà invece sufficiente chelo Stato membro presenti una dichiarazione moti-vata relativa agli effetti dell’operazione sulla con-correnza in tale mercato. Inoltre, lo Stato membronon dovrebbe più essere tenuto a stabilire se ilmercato in questione costituisca o meno una partesostanziale del mercato comune.

3.2. Questioni sostanziali

276. Poiché le pratiche commerciali si sono evo-lute dall’epoca dell’entrata in vigore del regola-mento sulle concentrazioni, è diventato oppor-tuno esaminare se sia necessario ammodernare ilconcetto di concentrazione al fine di tenere ade-guatamente conto di tale evoluzione.

277. Il concetto di concentrazione comprendel’acquisizione da parte di una o più imprese delcontrollo de iure o de facto di una o più imprese,compresa la costituzione di imprese comuni. Leoperazioni che comportano l’acquisizione di par-tecipazioni di minoranza senza un potere di con-trollo non rientrano quindi nel campo d’applica-zione del regolamento. Quest’ultimo non siapplica, d’altra parte, alle alleanze strategiche,consistenti di regola in accordi di cooperazione dinatura contrattuale, ma che spesso comprendonoanche importanti elementi di carattere strutturaleche vincolano il comportamento commercialedelle parti. Esistono vari esempi di questi accordi

nei settori del trasporto aereo e delle telecomuni-cazioni. Le alleanze strategiche sono attualmenteesaminate a norma degli articoli 81 e 82 del trat-tato. Il libro verde descrive la difficoltà di trac-ciare una distinzione assicurando una sufficientecertezza del diritto e conclude che gli articoli 81e 82 sembrano rimanere lo strumento più adattoper la valutazione di tali operazioni. Non sonopertanto proposte modifiche al riguardo.

278. Il libro verde propone di apportare alcunemodifiche all’attuale normativa in materia di ope-razioni multiple. Si tratta di operazioni giuridica-mente distinte ma per vari aspetti collegate e che,se esaminate separatamente, potrebbero non rag-giungere le soglie di fatturato previste dal regola-mento sulle concentrazioni. La questione è se talioperazioni non debbano essere considerate comeun’unica concentrazione, la quale di conseguenzaraggiungerebbe le soglie di cui al regolamento esarebbe quindi di competenza della Commis-sione. Il libro verde propone di modificare leattuali disposizioni in materia di operazioni mul-tiple al fine di assicurare un’applicazione più coe-rente ed efficace del sistema di controllo delleconcentrazioni.

279. Il criterio sostanziale in base al quale valu-tare le operazioni di concentrazione ai sensi delregolamento in materia è quello della posizionedominante. Il libro verde avvia un dibattito suimeriti di tale criterio sostanziale, quale definitonel regolamento sulle concentrazioni, rispetto alcriterio della «diminuzione sostanziale della con-correnza» utilizzato in altre giurisdizioni, comequelle degli Stati Uniti, del Canada e dell’Austra-lia. Il libro verde invita ad esaminare il pro e ilcontro di entrambi i criteri, nonché il ruolo daattribuire ai vantaggi in termini di efficienza nellavalutazione di una concentrazione. Va tuttaviarilevato che non si prevede di giungere a conclu-sioni definitive sulla questione nell’arco di tempodisponibile per l’attuale processo di revisione delregolamento sulle concentrazioni.

3.3. Questioni procedurali

280. Il libro verde ha anche lo scopo di lanciareun dibattito sulle possibili modalità di ulterioresemplificazione delle procedure per i casi che nonsollevano problemi sotto il profilo della concor-renza. Oltre a discutere tali misure in generale, sisviluppa anche un’analisi specifica della possibi-lità di introdurre modifiche in relazione ad alcunitipi di operazioni in capitale di rischio.

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281. Infine, per quanto concerne la procedura, laproposta più importante del libro verde riguarda lariorganizzazione dei termini per la presentazione ela discussione degli impegni nella prima e nellaseconda fase d’indagine della Commissione. Sipropone di introdurre una disposizione di sospen-sione dei termini, applicabile su richiesta delleparti, al fine di concedere più tempo a tutti gli inte-ressati per esaminare i rimedi proposti dalle parti.

3.4. Gruppo di lavoro comune con le autorità nazionali garanti della concorrenza

282. Nell’elaborare il libro verde sulla revisionedel regolamento sulle concentrazioni, adottatol’11 dicembre 2001, la Commissione ha vagliatoi pareri di varie categorie di parti interessate alcontrollo delle concentrazioni (comunità impren-ditoriale, Stati membri ecc.).

283. Oltre a diverse riunioni informali con varirappresentanti del mondo imprenditoriale, laCommissione ha presieduto cinque sessioni digruppi di lavoro composti da rappresentanti dei15 ministeri competenti e/o autorità nazionaligaranti della concorrenza. Le discussioni si sonotenute presso la DG Concorrenza e hanno riguar-dato, tra l’altro, le questioni giurisdizionali, leprocedure in materia di rimedi, nonché questionisostanziali (i test della concorrenza) e procedu-rali. Gli Stati membri hanno anche avuto la possi-bilità di trasmettere osservazioni sul progettoormai ultimato del libro verde.

284. La Commissione intende proseguire lediscussioni sulla possibile riforma del regola-mento sulle concentrazioni nello stesso modopartecipativo e aperto e invita tutte le parti inte-ressate a trasmettere contributi motivati in rispo-sta al libro verde.

Riquadro 7: Restrizioni accessorie — Adeguamento della politica della Commissione

La Commissione europea ha adottato una comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e neces-sarie alle operazioni di concentrazione (le cosiddette «restrizioni accessorie») (1), che sostituisce unacomunicazione precedente del 1990. Le restrizioni accessorie sono disposizioni contrattuali direttamenteconnesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, che le imprese di frequente concor-dano nell’ambito di un’operazione di concentrazione. Esempi comuni di «restrizioni accessorie» sono leclausole di non concorrenza, gli accordi di licenza e gli obblighi di acquisto e fornitura.

La nuova politica annuncia un importante cambiamento nel settore del controllo delle concentrazioni. LaCommissione non valuterà più le «restrizioni accessorie» concordate dalle parti nelle sue decisioni rela-tive alle operazioni di concentrazione, ponendo fine a una prassi seguita per undici anni. Secondo la poli-tica precedente, tali clausole avrebbero beneficiato automaticamente della decisione di autorizzazionepurché la Commissione le ritenesse direttamente collegate e necessarie all’operazione. Invece, sarannoora le imprese e i loro legali a valutare se tali restrizioni possano rientrare nel campo d’applicazione delladecisione relativa alla concentrazione, beneficiare di un’esenzione per categoria o ricadere nel campod’applicazione dell’articolo 81. La comunicazione fornisce indicazioni alla comunità giuridica e impren-ditoriale, basate sulla passata esperienza della Commissione e sulla prassi da essa seguita in questocampo. Essa è altresì in linea con l’attuale processo di ammodernamento della politica di concorrenzadell’Unione europea.

La nuova impostazione è inoltre in linea con la procedura semplificata applicata dalla Commissione adalcune categorie di concentrazioni a partire da settembre 2000. Infatti, nei casi ammessi a beneficiaredella procedura semplificata, la Commissione ha già smesso di valutare le restrizioni accessorie.

Va rilevato che la Commissione non ha mai avuto l’obbligo giuridico di valutare e pronunciarsiformalmente sulle «restrizioni accessorie» nelle sue decisioni a norma del regolamento sulle concen-trazioni. Qualsiasi valutazione in proposito nelle passate decisioni relative a concentrazioni ha avutosolo valore dichiarativo, senza produrre alcun effetto giuridico vincolante sulle parti o sulle giurisdi-zioni nazionali.

(1) GU C 188 del 4.7.2001, pag. 5.

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4. Sviluppi nell’applicazione del concetto di «failing firm defence»

285. La Commissione ha applicato l’eccezionedella «failing firm defence» (impresa in statod’insolvenza) nella sua decisione di autorizzare ilprogetto di acquisizione, da parte di BASF, delledue controllate belghe di Sisas SpA (Pantochimed Eurodiol) (1), entrambe oggetto di procedurafallimentare ai sensi del diritto belga.

286. Prima del 2000, la Commissione in un solocaso aveva basato una decisione di autorizzazionesul concetto di «failing firm defence» (anche detta«concentrazione di salvataggio»). Si tratta delcaso Kali+Salz (2), che ha stabilito tre criteri perl’applicazione di detta eccezione. Tali criteri sonoi seguenti: a) l’impresa acquistata sarebbe statacostretta ad uscire dal mercato dopo poco tempose non fosse stata rilevata da un’altra impresa;b) non esisteva alcuna alternativa all’acquisizioneche avesse effetti meno restrittivi sulla concor-renza; c) l’impresa acquirente sarebbe comunqueentrata in possesso della quota di mercatodell’impresa acquistata ove quest’ultima fossestata costretta ad uscire dal mercato. Quest’impo-stazione è stata ampiamente confermata dallaCorte di giustizia nella sua successiva sentenza (3).

287. Soltanto il terzo criterio non sarebbe statosoddisfatto nel caso BASF, in quanto, diversa-mente dal caso Kali+Salz, che riguardava la con-centrazione di un duopolio risultante in un mono-polio, sui mercati interessati dall’operazioneerano attive anche altre imprese, per esempioLyondell Chemical e ISP. Data la presenza diquesti altri fornitori, sarebbe stato irragionevoleconcludere che, in seguito all’uscita dal mercatodi Eurodiol, BASF ne avrebbe assorbita la totalitàdella quota di mercato.

288. La Commissione ha tuttavia confrontato lasituazione di mercato nell’ipotesi che BASF rile-vasse le attività rispetto all’alternativa inevitabileche dette attività uscissero definitivamente dalmercato e ha concluso che tale uscita avrebbedeterminato una carenza di capacità su un mer-cato già caratterizzato da una grave limitazionedella produzione, che non sarebbe stata compen-sata a breve termine dai concorrenti. In assenzadella concentrazione, le condizioni di mercatosarebbero state di gran lunga peggiori per i consu-matori. Inoltre, gli aspetti economici del caso noninducevano a ritenere che BASF potesse appli-care un forte aumento dei prezzi in seguito allaconcentrazione. Alla luce delle circostanze parti-colari ed eccezionali del caso, la Commissione haquindi compiuto alcuni cauti passi avanti nellosviluppo dei criteri estremamente restrittivi perl’applicazione dell’eccezione dell’impresa instato d’insolvenza, stabiliti nell’ambito dei pro-cedimenti Kali+Salz.

Le clausole che non possono essere considerate «accessorie» non sono di per sé illegali. Semplicementenon rientrano automaticamente nel campo d’applicazione di una decisione della Commissione relativa auna concentrazione. Nondimeno, possono essere giustificate ai sensi dell’articolo 81 del trattato o rica-dere nel campo d’applicazione di un regolamento di esenzione per categoria.

¥1∂ Cfr. caso COMP/M.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim dell’11 lu-glio 2001.

¥2∂ Decisione 94/449/CE della Commissione relativa al caso IV/M.308,Kali+Salz/MDK/Treuhand (GU L 186 del 21.7.1994, pag. 38).

¥3∂ Cause riunite C-68/94 e C-30/95, Repubblica francese/Commis-sione e SCPA/Commissione, Racc. 1998, pag. I-1375, cfr. in parti-colare paragrafi 112-116.

Riquadro 8: Schneider/Legrand (1)

In seguito a un’indagine approfondita, in ottobre 2001 la Commissione ha vietato la concentrazione traSchneider Electric e Legrand, i due principali produttori francesi di apparecchiature elettriche. La concen-trazione avrebbe notevolmente indebolito il regolare funzionamento del mercato in diversi paesi, in parti-colare in Francia, dove la rivalità tra le due imprese era il principale motore della concorrenza.

(1) Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.

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5. Rimedi

289. Il 2001 è stato un anno di consolidamento edi sviluppo della politica della Commissione inmateria di rimedi o misure correttive e della rela-tiva prassi nei casi di concentrazione. La comuni-cazione della Commissione (1) concernente lemisure correttive è stata adottata nel dicembre2000 (la «comunicazione sui rimedi»). Essa for-nisce orientamenti in merito agli impegni e ai tipie alle forme di rimedi considerati adeguati a risol-vere i problemi di concorrenza.

290. La Commissione ha dato un forte impulsoal suo obiettivo di sviluppare l’uniformità di trat-tamento e le migliori prassi per la gestione deirimedi con la decisione, presa nell’aprile 2001, diistituire un’unità di monitoraggio in seno alla taskforce deputata al controllo delle operazioni diconcentrazione tra imprese, incaricata di fornireconsulenza in merito all’idoneità e all’applica-zione dei rimedi nei casi di concentrazione(«Unità di monitoraggio»). Tale unità di esecu-zione assolve diverse funzioni. A livello quoti-diano, il suo ruolo più importante è di servire dacentro interno competente per le questioni speci-fiche sollevate nei casi di concentrazione cherichiedono misure correttive. I membri dell’unitàdi monitoraggio collaborano inoltre con i funzio-nari incaricati dell’istruzione dei casi di concen-

Gli effetti della concentrazione sulla concorrenza riguardavano primariamente le apparecchiature elet-triche per bassa tensione, cioè tutti i sistemi usati per la distribuzione di elettricità e il controllo di circuitielettrici nelle abitazioni, negli uffici o negli stabilimenti industriali. Tali apparecchiature comprendononumerosi tipi di prodotti, tra cui quadri elettrici di distribuzione, prese e interruttori e canali portacavi.

Erano presenti notevoli sovrapposizioni tra le attività di Schneider e Legrand sui mercati dei quadri elet-trici per bassa tensione (quadri di distribuzione e quadri elettrici terminali, insieme ai rispettivi compo-nenti, per i quali la quota di mercato congiunta sarebbe stata compresa tra il 40 % e il 70 % a seconda delpaese), degli accessori per cablaggio (in particolare, prese e interruttori e dispositivi di fissaggio e colle-gamento, per i quali le quote di mercato congiunte variavano tra il 40 % e il 90 %) e di alcuni prodotti peruso industriale (pulsanti industriali e trasformatori per bassa tensione) o per applicazioni più specifiche(per esempio l’illuminazione d’emergenza).

In Francia, la concentrazione creava problemi di particolare gravità praticamente per l’intera gamma diprodotti interessati e nella maggioranza dei casi avrebbe rafforzato una posizione dominante. Schneider eLegrand sono di gran lunga i maggiori operatori sul mercato francese e l’indagine della Commissione hadimostrato chiaramente che le prospettive di una notevole intensificazione dell’attività dei concorrentiesteri nel breve e medio termine erano scarse. L’operazione avrebbe inoltre creato posizioni dominanti inDanimarca, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito.

Nel tentativo di porre rimedio a tali problemi di concorrenza, Schneider ha proposto alla Commissioneuna prima serie di impegni in data 14 settembre 2001, termine ultimo per la loro presentazione. In seguitoall’indagine di mercato condotta dalla Commissione, è tuttavia risultato evidente che gli impegni nonerano tali da garantire il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.

In seguito alla scadenza del termine, la Commissione può accettare impegni «dell’ultimo minuto»soltanto se è possibile accertare immediatamente e senza alcun possibile dubbio che tali impegni sianoatti a ripristinare le condizioni di concorrenza. Schneider ha proposto nuovi impegni il 24 settembre, iquali tuttavia lasciavano sussistere seri dubbi in merito alla capacità concorrenziale delle entità da cedere,segnatamente con riguardo all’accesso alla distribuzione in Francia e ai rischi economici associati allaseparazione effettiva di tali entità dal resto del gruppo di appartenenza. Inoltre, le proposte di Schneidernon fornivano una soluzione efficace per diversi mercati geografici e/o mercati del prodotto sui qualierano stati individuati problemi di concorrenza. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto fare altroche vietare l’operazione.

Il 13 dicembre 2001 Schneider ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione al Tribunaledi primo grado.

¥1∂ Comunicazione della Commissione concernente le misure corret-tive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE)n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 dellaCommissione (GU C 68 del 2.3.2001, pag. 3).

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trazione nei quali possa essere necessaria l’appli-cazione di misure correttive o semplicemente sene discuta la possibilità, nell’ottica di intervenirequanto prima possibile. In tali casi, l’unità ha ilcompito di garantire che i principi generali defi-niti nella comunicazione sui rimedi siano appli-cati in modo il più possibile uniforme e nelcontempo si prendano in considerazione gli ele-menti specifici di ciascun caso.

291. L’unità di monitoraggio intende inoltre ela-borare orientamenti sulle migliori prassi, basatisull’esperienza maturata in precedenti casi diconcentrazione, in modo da individuare gliaspetti che hanno dato o meno buoni risultati.

292. Un esempio della maggiore chiarezza intro-dotta dalla comunicazione sui rimedi è il fatto chele decisioni comprendono ora chiare indicazioniin merito a quali elementi degli impegni costitui-scono condizioni e quali costituiscono obbli-ghi (1). Gli articoli 2 e 3 della decisione relativa alcaso The Post Office/TPG/SPPL (2) forniscono unbuon esempio di tali indicazioni. L’inosservanzadi condizioni comporta conseguenze giuridichediverse rispetto all’inadempimento di obblighi.Operando una netta distinzione tra condizioni eobblighi nelle decisioni di autorizzazione subor-dinate a impegni, la Commissione intende garan-tire che non sussista alcun dubbio in merito alleconseguenze derivanti dalla mancata conformitàalle diverse parti degli impegni.

293. Un altro esempio dell’impatto della comu-nicazione sui rimedi è il fatto che soltanto inuno (3) dei casi di autorizzazione subordinata acondizioni nel 2001 si è fatto ricorso alla nominadi fiduciari. Inoltre, anche i mandati che defini-scono il ruolo e le competenze dei fiduciari sonostati notevolmente sviluppati nel corso dell’anno.Nella prima metà del 2002 la Commissioneintende lanciare una consultazione per l’elabora-zione di un testo standard per gli impegni didismissione e per il mandato dei fiduciari.L’introduzione di tali strumenti è mirata ad assi-stere le parti interessate di un’operazione notifi-cata e la Commissione nella definizione e nego-ziazione delle misure correttive. Nel far ciò siintende assicurare la coerenza di impostazionenei vari casi e al tempo stesso mantenere la flessi-bilità necessaria per adattare gli impegni alle cir-costanze specifiche dei singoli casi.

5.1. Rimedi — Sviluppi statistici

294. Nel 2001 sono state adottate 13 decisioni diautorizzazione subordinata ad impegni in seguitoalla prima fase d’indagine (4). Inoltre, 10 casisono stati autorizzati subordinatamente ad impe-gni in seguito alla seconda fase d’indagine (5). Indue di questi [Metso/Svedala (6) e Bomba-dier/Adtranz (7)], erano stati proposti impegnianche nella prima fase, i quali tuttavia non sonostati considerati atti ad eliminare i seri dubbi dellaCommissione cosicché è stata avviata la secondafase d’indagine. Cinque altre operazioni sonostate autorizzate senza condizioni in seguito allaseconda fase d’indagine (8). Va rilevato che nelcaso MAN/Auwärter le parti avevano presentatoimpegni nella prima fase, i quali sono poi risultatisuperflui in quanto la Commissione ha deciso, altermine dell’indagine approfondita, che non sus-sistevano motivi per giungere a una conclusionenegativa riguardo agli effetti dell’operazione.

295. Dei cinque accordi vietati nel 2001, in duecasi [SCA/Metsä Tissue (9) e CVC/Lenzing (10)]sono stati presentati impegni nella seconda faseche erano già stati respinti nella prima fase inquanto insufficienti; in altri due casi [Schnei-der/Legrand (11) e Tetra Laval/Sidel (12)] sonostati presentati impegni diversi nelle due fasi e in

¥1∂ Cfr. parte II, paragrafo 12 della comunicazione.¥2∂ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.¥3∂ Caso COMP/M.2431, Allianz/Dresdner del 19 luglio 2001.

¥4∂ Casi COMP/M.2602, Gerling/NCM dell’11 dicembre 2001;COMP/JV.56, Hutchison/ECT del 29 novembre 2001;COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot dell’8 novembre 2001;COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia del20 settembre 2001; COMP/M.2337, Nestlé/Ralston Purina del27 luglio 2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner del 19 luglio2001; COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV del 26 giugno 2001;COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II) dell’11 maggio2001; COMP/M.2268, Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits,dell’8 maggio 2001; COMP/M.2286, Buhrmann/Samas OfficeSupplies dell’11 aprile 2001; COMP/M.2277, Degussa/Laportedel 12 marzo 2001; COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JVdel 30 gennaio 2001; COMP/M.2041, United Airlines/USAirways del 12 gennaio 2001.

¥5∂ Casi COMP/M.2389, Shell/DEA del 20 dicembre 2001;COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis del 20 dicembre 2001;COMP/M.2533, BP/E.ON del 20 dicembre 2001; COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi del 30 ottobre 2001; COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica Del Cantabricodel 26 settembre 2001; COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT del3 luglio 2001; COMP/M.2139, Bombadier/Adtranz del 3 aprile2001; COMP/M.1915, The Post Office/TPG/SPPL del 13 marzo2001; COMP/M.1853, EDF/ENBW del 7 febbraio 2001;COMP/M.2033, Metso/Svedala, del 24 gennaio 2001.

¥6∂ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.¥7∂ Caso COMP/M.2139 del 3 aprile 2001.¥8∂ Casi COMP/M.2201, MAN/Auwärter del 20 giugno 2001;

COMP/M.2314, BASF/Pantochim/Eurodiol dell’11 luglio 2001;COMP/M.2333, De Beers/LVMH del 25 luglio 2001;COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl del 21 novembre 2001;COMP/M.2499, Norske Skog/Parenco/Walsum 21 novembre 2001.

¥9∂ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001.¥10∂ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.¥11∂ Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.¥12∂ Caso COMP/M.2416 del 30 ottobre 2001.

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un caso [GE/Honeywell (1)] non sono stati pre-sentati rimedi nella prima fase. Questi ultimi trecasi sono esaminati in altra sede nel presentecapitolo.

5.2. Tipo di rimedi accettati nel 2001

296. Un principio fondamentale enunciato nellacomunicazione sui rimedi è che, se emergonoproblemi di concorrenza, «il mezzo più efficaceper ripristinare tale concorrenza, a parte l’ipotesidi un divieto opposto all’operazione, è creare lecondizioni per la costituzione di un nuovo sog-getto concorrenziale o per il rafforzamento diconcorrenti già esistenti, mediante la cessione diattività» (2). Conformemente a tale principio, iproblemi di concorrenza emersi nei casi di con-centrazione esaminati nel 2001 sono stati in granparte risolti mediante dismissioni. Per esempio,dei 13 casi autorizzati nella prima fase subordina-tamente a condizioni, sette hanno comportato lacessione di una o più attività (3), mentre in unaltro la cessione ha riguardato gli slot di atterrag-gio [United Airlines/US Airways (4)]. Anche nellaseconda fase, il tipo di rimedio più frequente è statala cessione di una o più attività. Infatti, nei casiMetso/Svedala (5) e The Post Office/TPG/SPPL (6),i problemi di concorrenza sono stati interamenterisolti dalle dismissioni che le parti si sonoimpegnate a realizzare. Nel caso Bomba-dier/Adtranz (7), le parti si sono impegnate acedere le loro attività Regioshuttle e Variotram,mediante la concessione di licenze esclusive nontrasferibili.

297. In quattro casi di autorizzazione nella primafase e in altri quattro casi di autorizzazione nellaseconda fase, le parti si sono impegnate a cederele partecipazioni da esse detenute in altreimprese, al fine di eliminare il controllo ol’influenza esercitata sulle stesse, che avrebbe

creato problemi di concorrenza (8). Per esempio,in Allianz/Dresdner, le obiezioni sollevate dallaCommissione in merito al probabile controllo defacto di Münchener Rück, un importante concor-rente, sono state risolte dall’impegno delle partidi ridurre la loro partecipazione in tale impresa al20,5 % entro la fine del 2003 e di non esercitare iloro diritti di voto nelle riunioni generali annualidi Münchener Rück in misura superiore a talequota. Analogamente, nel caso Nordbanken/Postgirot, il gruppo bancario svedese Nordeaavrebbe acquisito il controllo esclusivo di uno deidue principali sistemi di pagamento e si è quindiimpegnato a ridurre la sua partecipazionenell’altro sistema, Bankgirot, al 10 % e a rinun-ciare di conseguenza ai suoi diritti di azionista.

298. La maggior parte dei rimedi sotto forma didismissioni adottati nel 2001 hanno comportatoun impegno a completare la cessione entro undeterminato periodo, a decorrere dalla data delladecisione. Due casi hanno previsto una soluzioneda attuarsi in via preliminare (9). Nel caso ThePost Office/TPG/SPPL (10), le parti si sono impe-gnate a non realizzare l’operazione prima di avertrovato un acquirente per l’attività oggetto di ces-sione, approvato dalla Commissione, in quantoquest’ultima ha considerato che l’efficacia delrimedio dipendeva in ampia misura dall’identitàdell’acquirente (11).

299. Il caso Nestlé/Ralston Purina (12) è statol’altro esempio nel 2001 di previa accettazionedell’acquirente da parte della Commissione. Perla prima volta, questo impegno è stato associato aun rimedio alternativo, anche detto in modoinformale «gioielli della corona» (13). La possibi-lità di accettare rimedi alternativi è prevista dallacomunicazione sui rimedi (14) ed è una forma diimpegno che la Commissione si attende di vedereadottata più sovente in futuro. In questo caso, laprima soluzione prevedeva la concessione di una

¥1∂ Caso COMP/M.2220 del 3 luglio 2001.¥2∂ Punto III.1, paragrafo 13.¥3∂ Casi COMP/M.2602, Gerling/NCM dell’11 dicembre 2001;

COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia del20 settembre 2001; COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV del26 giugno 2001; COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II)dell’11 maggio 2001; COMP/M.2286, Buhrmann/Samas OfficeSupplies dell’11 aprile 2001; COMP/M.2277, Degussa/Laportedel 12 marzo 2001; COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JVdel 30 gennaio 2001.

¥4∂ Il progetto di concentrazione tra queste due imprese è stato suc-cessivamente ritirato a causa delle obiezioni sollevate in meritoall’operazione negli Stati Uniti.

¥5∂ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.¥6∂ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.¥7∂ Caso COMP/M.2139 del 3 aprile 2001.

¥8∂ Prima fase: casi COMP/JV.56, Hutchison/ECT del 29 novembre2001; COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot dell’8 novembre2001; COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia del20 settembre 2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner del19 luglio 2001. Seconda fase: casi COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis del 20 dicembre 2001; COMP/M.2533, BP/E.ON del20 dicembre 2001; COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi del30 ottobre 2001; COMP/M.1853, EDF/ENBW del 7 febbraio 2001.

¥9∂ Cfr. punto III.1, paragrafo 20 della comunicazione.¥10∂ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.¥11∂ Per l’esame dell’attuazione degli impegni cfr. anche 5.3 infra.¥12∂ Caso COMP/M.2337 del 27 luglio 2001.¥13∂ Disposizioni di questo tipo sono state adottate in casi precedenti,

per esempio: IV/M.1453, AXA/GRE dell’8 aprile 1999 e COMP/M.1813, Industri Kapital (Nordkem)/Dyno del 12 luglio 2000.

¥14∂ Paragrafi 22 e 23.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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licenza per il marchio Friskies di Nestlé in Spa-gna. Se tale impegno non fosse stato attuato entrola data prescritta (1), o entro la data di chiusuradell’operazione notificata, le parti non avrebberopiù potuto avvalersi della possibilità di concedereuna licenza per i marchi di Nestlé e avrebberodovuto optare per la soluzione alternativa. Talealternativa prevedeva la cessione della partecipa-zione del 50 % nell’impresa comune spagnolacon Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), unrimedio che si può considerare un «gioiello dellacorona», in quanto comporta un pacchetto di ces-sione di maggiore entità e più facile da vendererispetto alla licenza per il marchio Friskies diNestlé.

300. Sebbene la maggioranza dei rimedi accoltidalla Commissione sia conforme al principio chei rimedi semplici e di natura strutturale costitui-scano la soluzione ideale, la Commissione haaccolto anche rimedi più complessi di unasemplice cessione. Per esempio, nel casoEdF/EnBW (2), autorizzato in seguito ad indagineapprofondita, il pacchetto di rimedi approvatocomprendeva tre elementi, due dei quali relativa-mente consueti (3) mentre il terzo aveva carattereinnovativo. Questo terzo elemento degli impegniassunti da EdF mirava a risolvere i problemi diconcorrenza emersi in relazione ai clienti cosid-detti «idonei» in Francia, cioè i clienti liberi discegliere il loro fornitore di energia elettrica. Pereliminare tali problemi, EdF si è impegnata aconcedere ai concorrenti l’accesso a capacità digenerazione situate in Francia, sotto forma dicentrali elettriche virtuali (5 000 MW) e diaccordi paralleli di garanzia («back to back»)nell’ambito degli esistenti accordi di acquisto dicogenerazione, per un massimo di 1 000 MW. Alriguardo, va rilevato che la cessione di centralielettriche non poteva costituire una soluzioneadeguata, per motivi economici in generale (eramolto improbabile che i nuovi concorrenti avreb-bero corso il rischio di acquistare tali centrali) eper motivi giuridici nel caso specifico delle cen-

trali nucleari. Secondo le condizioni dell’impe-gno, i contratti per le centrali elettriche virtualisaranno assegnati mediante un’asta pubblicaaperta e non discriminatoria, cui potranno parte-cipare sia imprese di generazione che impreseoperative nel settore degli scambi di elettricità.Gli accordi di accesso alle capacità di genera-zione rimarranno in vigore per un periodo quin-quennale e potranno essere denunciati soltanto inbase a una richiesta motivata presentata da EdF.Si prevede che in tale periodo il mercato dell’elet-tricità in Francia potrà essersi evoluto a tal puntoda consentire la creazione di sufficienti fontialternative di approvvigionamento.

301. Le lezioni che si possono trarre da questoesempio sono forse limitate, a causa delle circo-stanze molto specifiche del caso EdF/EnBW. Non-dimeno, questo caso dimostra che la Commissioneè disposta ad accogliere rimedi inconsueti qualorale circostanze lo esigano e purché disponga di unperiodo sufficiente per esaminare l’efficacia degliimpegni proposti. Ciò di norma avviene nel conte-sto della seconda fase della procedura.

302. È emersa una differenza significativa neltipo di rimedi approvati dalla Commissione nellaprima fase d’indagine nel 2001 rispetto al 2000.La differenza è dovuta al fatto che nel 2001 laCommissione non ha accolto rimedi durante laprima fase che prevedessero impegni intesi a for-nire ai concorrenti o ai clienti l’accesso alle reti didistribuzione o a brevetti potenzialmente esclu-sivi. Impegni di questo tipo erano stati accolti nel2000 in sei casi (4). Nel caso Vivendi/Canal+/Seagram la Commissione ha approvato un pac-chetto di impegni comprendente l’accesso deiconcorrenti ai film e alla musica on line di Uni-versal, senza privilegiare le società controllate daUniversal, cioè Canal+ e Vizzavi. Altri esempisono i casi BASF/Shell/Progetto Nicole (licenzadi brevetto); Vodafone Airtouch/Mannesmann(accesso alle tariffe e ai servizi di roamingall’ingrosso) e BSkyB/Kirch Pay TV (accesso aiservizi di televisione a pagamento e al sistema diaccesso condizionato di Kirch).

303. Sebbene, come detto sopra, nel 2001 laCommissione non abbia accolto nel corso della

¥1∂ La data precisa è considerata un’informazione commerciale riser-vata.

¥2∂ Caso COMP/M.1853 del 7 febbraio 2001.¥3∂ In primo luogo, EdF si è impegnata a rinunciare all’esercizio dei

suoi diritti di voto in seno a CNR, un produttore di energia elet-trica attivo in Francia, e a ritirare il proprio rappresentante dalconsiglio d’amministrazione di CNR; inoltre, EdF non parteci-perà più alla determinazione della politica commerciale né delcomportamento di mercato di CNR. Questo impegno consentirà aCNR di diventare una forza concorrenziale attiva nel settoredell’elettricità in Francia. In secondo luogo, EnBW cederà la suapartecipazione del 24 % in WATT, il che ripristinerà in Svizzeralo status quo ante.

¥4∂ Casi COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram del 13 ottobre 2000;COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/Canal+ del 20 luglio 2000;COMP/M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann del 12 aprile 2000;COMP/M.1751, Shell/BASF/JV, Project Nicole del 29 marzo 2000;COMP/M.1838, BT/ESAT del 27 marzo 2000; COMP/JV.37,BSkyB/Kirch Pay TV del 21 marzo 2000.

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prima fase d’indagine rimedi intesi a fornirel’accesso alle reti di distribuzione o a brevettipotenzialmente esclusivi, impegni di questo tiposono stati accolti invece nella seconda fase in cin-que casi (1). Il fatto che la Commissione abbiacontinuato ad accogliere tale tipo di impegninella seconda fase d’indagine, dopo averli rifiu-tati nella prima, si può ascrivere ad una maggiorecautela della Commissione in seguito alla pubbli-cazione della comunicazione sui rimedi. Ne èindice anche il fatto che quest’anno il numero dicasi in cui sono stati previsti impegni nella primafase è diminuito rispetto al 2000 (13 decisionicontro 27 nel 2000) e al tempo stesso è stataaperta la seconda fase d’indagine in un numeromaggiore di casi rispetto agli anni precedenti(22 nel 2001 rispetto a 12 nel 1998, 19 nel 1999 e20 nel 2000).

5.3. Attuazione degli impegni

304. L’analisi sopra esposta è incentrata suinuovi rimedi approvati dalla Commissione nelcorso dell’anno. Tuttavia, questo è solo unaspetto della questione. È altrettanto importanteesaminare l’attuazione degli impegni approvatidalla Commissione, in quanto una misura corret-tiva elimina i problemi di concorrenza individuatisoltanto se viene pienamente ed adeguatamenteattuata.

305. Diverse imprese interessate a casi autoriz-zati subordinatamente a condizioni nel 2001hanno già compiuto notevoli progressi verso lapiena attuazione degli impegni assunti. Tali pro-gressi sono particolarmente rilevanti nei casi incui i rimedi prevedono cessioni.

306. Un esempio in cui è stato trovato un acqui-rente per una cessione in tempi estremamentebrevi è il caso The Post Office/TPG/SPPL (2), nelquale le parti si erano impegnate a proporre unacquirente in via preliminare. La decisione è stataadottata il 13 marzo 2001 e meno di tre mesi dopoun accordo di cessione e acquisto stipulato conSwiss Post International è stato presentato allaCommissione per l’approvazione, concessa indata 14 giugno 2001; la cessione è stata successi-

vamente completata (3) e, conformemente agliimpegni assunti in tale caso, The Post Office,TPG e SPPL hanno quindi potuto procedereall’operazione notificata.

307. Nel caso Metso/Svedala (4), la Commis-sione ha adottato una decisione di autorizzazionesubordinata a condizioni il 24 gennaio 2001 e insettembre 2001 ha potuto approvare il grupposvedese Sandvik AB quale acquirente del pac-chetto di cessione. Sebbene la soluzione non siastata proposta in tempi particolarmente brevi, si ètrattato di un caso interessante, in quanto ha com-portato la cooperazione con le autorità garantidella concorrenza degli Stati Uniti non solonell’ambito dell’indagine della Commissione,ma anche durante la procedura relativa ai rimedi,successiva all’adozione della decisione dellaCommissione. Il motivo per cui la cooperazione ècontinuata è che, a causa della diversa program-mazione temporale seguita negli Stati Uniti, laFTC ha protratto la sua indagine fino a ottobre2001, quando è stata in grado di rendere definitivala sua decisione di autorizzazione. Negli StatiUniti, la cessione delle varie attività di frantuma-zione di rocce a Sandvik AB ha rappresentato unasoluzione preliminare per gran parte dei problemidi concorrenza individuati.

308. Durante il 2001 si sono anche compiuti pro-gressi significativi riguardo a numerose misurecorrettive decise nel 2000. Per esempio, la ces-sione degli impianti e delle attività relative alpolipropilene, cui le parti si erano impegnate nelcaso Shell/BASF/JV (progetto Nicole) (5), è statacompletata nella prima metà del 2001, così comele cessioni sui mercati del polietilene, nei qualierano stati individuati problemi di concorrenzanel caso Dow Chemical/Union Carbide (6).

309. Un altro esempio è fornito dall’esito posi-tivo della vendita del portafoglio di marchi e atti-vità che Unilever si era impegnata a cedere al finedi ottenere l’autorizzazione per l’acquisto diBestfoods nel settembre 2000. I marchi da cedereerano Bachelors, McDonnell’s, Oxo e Vesta(minestre) nel Regno Unito e in Irlanda, Royco,Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Lie-big/Liebox, Oxo, Aardapel Anders, Rijke Sau-

¥1∂ Casi COMP/M.2389, Shell/DEA del 20 dicembre 2001;COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis del 20 dicembre 2001;COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica DelCantabrico del 26 settembre 2001; COMP/JV.55, Hutchi-son/RCPM/ECT del 3 luglio 2001; COMP/M.1853, EDF/ENBWdel 7 febbraio 2001.

¥2∂ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.

¥3∂ Come in quasi tutti i casi che prevedono una cessione, il comple-tamento della cessione non equivale all’adempimento degliimpegni, in quanto alcuni elementi di questi ultimi riguardano ilcomportamento del venditore a cessione avvenuta.

¥4∂ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.¥5∂ Caso COMP/M.1751 del 29 marzo 2000.¥6∂ Caso COMP/M.1671 del 3 maggio 2000.

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zen, Raguletto e Lesieur (principalmente mine-stre, salse umide e contorni essiccati) nell’Europacontinentale, Casa de Mateus (marmellate) inPortogallo e BlåBand, Touch of Taste e Isomitta(brodi) nei paesi nordici. La cessione è stata effet-tuata in un’unica tranche a Campbell Soup Com-pany, nell’ambito di un’operazione che da solaraggiungeva le soglie per essere considerata didimensione comunitaria e che è quindi stata a suavolta notificata alla Commissione (1). La cessionenotificata è stata autorizzata in aprile 2001.

310. Tuttavia, i progressi non sono stati uniformiin relazione a tutti gli impegni proposti alla Com-missione al fine di ottenere decisioni di autorizza-zione.

311. Per esempio, riguardo ai rimedi propostidalle parti nel caso TotalFina/Elf Aquitaine (2),nel settembre 2000 la Commissione avevarespinto il primo pacchetto di acquirenti propostoda TotalFina, in quanto comprendeva imprese chenon avevano incentivi ad esercitare una concor-renza effettiva sul mercato delle vendite dicarburante sulle autostrade francesi. Uno degliacquirenti proposti, Le Mirabellier, ha successi-vamente presentato ricorso al Tribunale di primogrado contro la decisione. Il Tribunale non èancora pervenuto a una pronuncia definitiva sulricorso, ma ha respinto l’istanza di provvedi-mento d’urgenza di Le Mirabellier (3). In seguitoal rifiuto di questa prima proposta di acquirentiper le stazioni di rifornimento, TotalFina ha pro-posto un secondo gruppo di acquirenti, che è statoapprovato dalla Commissione nel maggio 2001.

312. Un aspetto distinto del pacchetto di impe-gni approvato nel caso TotalFina/Elf Aqui-taine (4) riguardava la vendita dell’attività rela-tiva al gas di petrolio liquefatto («GPL») ElfAntargaz. La cessione è stata portata a terminenel 2001 (5), quando la Commissione ha autoriz-zato l’acquisto di tale attività da parte di PAI,controllata da BNP Paribas, e della società statu-nitense UGI. PAI e UGI erano già state approvatedalla Commissione nel contesto degli impegni,tuttavia, gli acquirenti hanno prima dovuto per-suadere la Commissione che questo rimedio, che

associava un acquirente finanziario e un’impresastatunitense specializzata nella distribuzione enella vendita di energia elettrica, gas naturale eGPL, rappresentava una soluzione strutturalepermanente ai problemi individuati sul mercatodella vendita di GPL in Francia. Le condizionialle quali la Commissione ha approvato laconcentrazione TotalFina/Elf Aquitaine sono orapienamente soddisfatte.

313. La Commissione ha anche riscontratoesempi del modo in cui il calendario di attuazioneproposto dalle parti possa non essere rispettato acausa del comportamento di terzi. Per esempio,nel caso Carrefour/Promodes (6), Carrefour si eraimpegnata a cedere la sua partecipazione in Coraentro un determinato periodo. Nonostante glisforzi concreti di Carrefour, non è stato possibilecedere tale partecipazione entro il periodo pre-scritto. Tuttavia, anziché annullare la decisione,la Commissione è stata in grado di concedere unaproroga dei termini e la cessione è stata successi-vamente conclusa a favore di un investitore finan-ziario. Il fatto che la cessione della partecipa-zione non sia avvenuta entro il termine prescrittoha evidenziato il ruolo fondamentale che possonosvolgere i fiduciari in queste situazioni,assicurando che la posizione concorrenzialedell’impresa interessata non venga danneggiatanel periodo transitorio tra la realizzazionedell’operazione originaria e la cessione della par-tecipazione. Questa esperienza ha contribuito inmodo significativo alla preparazione di un testostandard per i mandati dei fiduciari da parte dellaCommissione.

314. Inoltre, poiché il caso Carrefour/Promodesha alla fine comportato una cessione a un investi-tore finanziario, la Commissione ha dovuto esa-minare con cura le condizioni alle quali l’investi-tore finanziario poteva essere considerato unacquirente idoneo. Mentre si debbono prenderein considerazione le circostanze specifiche diogni singolo caso per stabilire se un investitorefinanziario sia un acquirente idoneo, alcuni fat-tori possono essere causa di difficoltà. Per esem-pio, è essenziale che l’acquirente sia indipen-dente dalla parte cedente: pertanto quest’ultimanon deve avere debiti significativi nei confrontidell’acquirente, né tanto meno l’acquirente deveavere debiti o obblighi significativi nei confrontidella parte cedente. Inoltre, la Commissione deve

¥1∂ Cfr. caso COMP/M.2350, Campbell/ECBB (Unilever) del2 aprile 2001.

¥2∂ Caso COMP/M.1628 del 9 febbraio 2000.¥3∂ Causa T-342/00, Petrolessence SA Societe de Gestion de Restau-

ration Routiere/Commissione delle Comunità europee.¥4∂ Caso COMP/M.1628 del 9 febbraio 2000.¥5∂ Cfr. caso COMP/M.2375, PAI+UGI/Elf Antargaz del 21 marzo

2001. ¥6∂ Caso COMP/M.1684 del 25 gennaio 2000.

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valutare se l’investitore finanziario sia in pos-sesso dell’esperienza commerciale necessaria permantenere in essere e sviluppare l’azienda cedutacome forza concorrenziale attiva. Ciò rivesteparticolare importanza nel caso in cui l’acqui-rente rilevi una partecipazione di maggioranzanell’attività ceduta.

5.4. Cooperazione internazionale in materia di rimedi

315. L’importanza del coordinamento dellaCommissione con le autorità competenti degliStati Uniti e di altri paesi è esaminata in un altrocapitolo della presente relazione. Tuttavia, èimportante rilevare che le discussioni che hannoluogo tra la Commissione ed altre autorità nonriguardano esclusivamente le questioni sostan-ziali, ma anche le misure correttive richieste. Nel2001 tale coordinamento ha avuto luogo in rela-zione a diversi casi.

316. Nel caso Metso/Svedala (1), la FederalTrade Commission («FTC») degli Stati Uniti hacondotto un’indagine parallela che, a causa deidiversi calendari adottati nelle due giurisdizioni,è proseguita in seguito alla conclusione dell’inda-gine della Commissione. In questo caso, gliimpegni proposti alla Commissione dalle partihanno in gran parte risolto anche i problemi indi-viduati negli Stati Uniti.

6. Rinvii agli Stati membri a norma dell’articolo 9 — Nuovi sviluppi

317. Nel contesto della revisione del regola-mento sulle concentrazioni viene proposto dimodificare il meccanismo di rinvio previstoall’articolo 9. Nondimeno, anche la politicadella Commissione riguardo all’applicazionedell’articolo 9 ha segnato quest’anno una svolta,in quanto due operazioni, BP/E.ON (2) eShell/DEA (3), riguardanti il settore dei prodottipetroliferi, sono state in parte rinviate al Bunde-skartellamt. La Commissione ha nel contempoavviato un’indagine approfondita in merito agliaspetti delle due operazioni concernenti il settorepetrolchimico, alla luce dei problemi individuatisul mercato dell’etilene. L’analisi del settorepetrolchimico è stata quindi separata dall’analisi

del mercato a valle dei prodotti petroliferi in Ger-mania e l’analisi globale di quest’ultimo settore èstata rinviata al Bundeskartellamt.

318. Per la prima volta l’analisi di un intero set-tore all’interno di uno Stato membro è stata cosìrinviata a un’autorità nazionale, anche se taleautorità non aveva stabilito che l’operazioneminacciava di instaurare o rafforzare una posi-zione dominante in tutti i mercati del settore (iprodotti petroliferi a valle) in Germania. Questadecisione è stata adottata in considerazione delfatto che l’operazione inciderà su diversi altrimercati dei prodotti petroliferi non indicati nellarichiesta di rinvio (per esempio, oli di base, addi-tivi, vaselina e residui paraffinosi), o per i quali ilBundeskartellamt, nella sua valutazione prelimi-nare, non aveva individuato problemi di concor-renza derivanti dall’operazione. Tali mercati pre-sentano un nesso essenziale con la valutazionedei mercati dei prodotti petroliferi e dei lubrifi-canti specificamente menzionati nella richiesta,in quanto fanno tutti parte della catena di prodottiottenuti dal processo di raffinazione e di conse-guenza le questioni dell’accesso alle raffinerie ealle infrastrutture interessano anche tali mercati.La separazione di detti mercati avrebbe indebita-mente frammentato la valutazione del caso perquanto riguarda i prodotti petroliferi. Per evitaretale frammentazione, la Commissione ha decisodi rinviare la parte dell’operazione riguardante iprodotti petroliferi nel suo insieme.

319. Nel caso Govia/Connex South Central (4),la Commissione ha considerato soddisfatte lecondizioni previste all’articolo 9, paragrafo 2,lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.A tal fine ha dovuto accertare che il mercato inte-ressato non costituisse una parte sostanziale delmercato comune. Le autorità del Regno Unitohanno presentato la loro richiesta in ragione delfatto che l’operazione incide sulla concorrenza suitinerari ferroviari specifici, in particolare nellazona London-Gatwick-Brighton, sui qualidarebbe luogo a sovrapposizioni tra le attività diSouth Central e di Thameslink, l’attuale società diesercizio dei trasporti ferroviari delle parti. È statoil primo caso in assoluto di rinvio a uno Statomembro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, let-tera b), del regolamento sulle concentrazioni.

320. In due decisioni a norma dell’articolo 9, laCommissione ha rinviato i casi alle autorità

¥1∂ Caso COMP/M.2033 24 gennaio 2001.¥2∂ Caso COMP/M.2533 del 6 settembre 2001.¥3∂ Caso COMP/M.2389 del 23 agosto 2001. ¥4∂ Caso COMP/M.2446 del 20 luglio 2001.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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nazionali e le decisioni definitive di queste ultimesono state successivamente impugnate dinanzi aitribunali nazionali. Ai sensi del regolamento sulleconcentrazioni, le autorità nazionali possonoprendere soltanto le misure strettamente necessa-rie per ripristinare una concorrenza effettiva suimercati interessati. In ogni caso, le decisioniadottate dagli Stati membri in relazione ai casi adessi rinviati possono essere impugnate ai sensidel diritto nazionale ed europeo. Quest’annosono stati presentati ricorsi ai tribunali nazionaliin due casi.

321. Il primo è il caso Interbrew/Bass (1), rin-viato al Regno Unito nel 2000. In seguito aun’indagine approfondita condotta dalla com-missione britannica per la concorrenza, il 3 gen-naio 2001 il segretario di Stato per il Commercioe l’industria ha deciso di imporre una misura cor-rettiva che prevedeva la cessione dell’intera atti-vità Bass Brewers, vietando di fatto l’operazione.Il 2 febbraio 2001 Interbrew ha chiesto il riesamedella misura, asserendo che era irragionevole,sproporzionata e fondata su procedure non eque.Il 23 maggio la Corte suprema di Londra harespinto la principale eccezione opposta da Inter-brew, ma ha ammesso la mancanza di equità delleprocedure seguite dalla commissione per la con-correnza, in quanto non era stata offerta a Inter-brew un’equa possibilità di esaminare alcuniaspetti critici attinenti alla valutazione di un rime-dio alternativo di minore entità. In seguito adulteriori esami e consultazioni, le autorità delRegno Unito hanno deciso di imporre a Interbrewla cessione di Bass Brewers o di Carling Brewersad un acquirente approvato dal direttore generalecompetente (Director general of Fair Trading), alfine di porre rimedio agli effetti negativi dellaconcentrazione Interbrew/Bass Brewers.

322. Il secondo caso ha riguardato gli aspettirelativi alla fornitura di energia elettrica dellaconcentrazione ENEL/FT/Wind/Infostrada (2),rinviati all’autorità italiana garante della concor-renza. In seguito a un’indagine approfondita,l’autorità competente ha approvato il progetto diconcentrazione subordinatamente a diversecondizioni imposte all’Enel. La decisione è statasuccessivamente impugnata dall’ENEL (3) e dalCodacons, l’associazione italiana per la tutela dei

consumatori, che ha anch’essa presentato ricorsocontro la decisione dell’autorità garante della con-correnza. In una sentenza comune relativa adentrambi i ricorsi, pubblicata il 14 novembre 2001,il tribunale competente (il TAR) ha concluso chel’ENEL non era impresa dominante sul mercatodella fornitura di energia elettrica e ha ancheannullato la decisione dell’autorità italiana garantedella concorrenza per la parte relativa ai rimedi.

7. Cooperazione internazionale

323. La Commissione sta sviluppando la coope-razione bilaterale con i paesi terzi in materia diconcorrenza, in particolare riguardo ai casi diconcentrazione. È attiva anche sul piano multila-terale e quest’anno ha concentrato i suoi sforzisulla creazione di una rete internazionale di auto-rità garanti della concorrenza.

324. I problemi pratici e giuridici associati alcontrollo delle concentrazioni su scala mondialehanno reso indispensabile la cooperazione traautorità garanti della concorrenza nell’applica-zione delle rispettive norme.

7.1. Cooperazione con le autorità degli Stati Uniti

325. La cooperazione tra Unione europea e StatiUniti è condotta in base ai due accordi di coope-razione in materia di concorrenza conclusi nelcorso dell’ultimo decennio con gli Stati Uniti. Inrealtà, la cooperazione nell’ambito dell’applica-zione del diritto della concorrenza è diventata unaspecie di modello per la cooperazione transatlan-tica in generale.

326. L’esperienza della cooperazione quotidianaha dimostrato l’efficacia di questo approccio, inparticolare nei casi di concentrazione, in quantoriduce notevolmente il rischio di decisioni contra-stanti o incoerenti. Tuttavia, la Commissione e leautorità degli Stati Uniti talvolta non sonod’accordo sul merito di una particolare opera-zione, anche se interessa mercati globali.Quest’anno si è manifestata una divergenza dipareri di alto profilo tra le autorità statunitensie la Commissione riguardo alla decisione diquest’ultima di vietare la concentrazioneGE/Honeywell (4). Sia GE che Honeywell hanno

¥1∂ Caso COMP/M.2044 del 22 agosto 2000.¥2∂ Caso COMP/M.2216 del 19 gennaio 2001.¥3∂ Il ricorso è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale

del Lazio (TAR).

¥4∂ Cfr. riquadro nel presente capitolo per la trattazione del casoCOMP/M.2220, General Electric/Honeywell del 3 luglio 2001.

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presentato ricorso contro la decisione di divietoin settembre 2001.

327. Una volta constatato che siffatte differenzed’impostazione sono state molto rare, va osser-vato che vi sono grandi vantaggi nel garantire ilmassimo della convergenza tra Unione europea eStati Uniti in materia di controllo delle concentra-zioni. Per questo motivo l’attività del gruppo dilavoro sulle concentrazioni transatlantiche è stata

orientata verso l’individuazione dei settori in cuiè possibile raggiungere una maggiore conver-genza. Il dialogo e la cooperazione tra la Com-missione e le autorità antitrust degli Stati Unitihanno già apportato un contributo sostanzialealla tendenza verso la convergenza; esaminandoi casi in cui le impostazioni adottate possonoessere state leggermente diverse, la Commis-sione mira a ridurre il rischio di inutili diver-genze in futuro.

Riquadro 9: GE/Honeywell

Il 3 luglio 2001 la Commissione europea ha dichiarato il progetto di fusione tra le imprese statunitensiGeneral Electric («GE») e Honeywell incompatibile con il mercato comune.

La concentrazione interessava due categorie di settori industriali: quello dei prodotti aerospaziali (motoriper aerei, sistemi elettronici per uso aeronautico e non, motorini di avviamento) e quello dei sistemi indu-striali (piccole turbine a gas marine).

La Commissione ha esaminato gli effetti orizzontali e preclusivi della concentrazione derivanti daiprodotti e servizi complementari che l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata in grado dioffrire ad una clientela comune. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione avrebbepermesso a tale entità di esercitare il proprio potere di mercato al fine di precludere la concorrenza suimercati in questione.

Posizione dominante di GE

Un fattore incisivo nella valutazione della Commissione è stato il trasferimento della posizione dominantedi GE nel settore dei motori per aerei commerciali e regionali di grandi dimensioni, della sua forza finan-ziaria e della sua integrazione verticale nelle attività di acquisto, finanziamento e leasing di aerei, allaposizione di Honeywell di leader dei mercati dei motori per aerei aziendali e dei sistemi elettronici peruso aeronautico e non.

GE si può considerare un’impresa alquanto singolare. Oltre ad essere un gruppo industriale di primopiano, è anche un’importante organizzazione finanziaria, grazie alla sua controllata GE Capital, chefornisce alle unità industriali di GE enormi risorse finanziarie. Infatti, l’analisi dell’operazione effettuatadalla Commissione ha confermato che un’importante base finanziaria e la capacità di assorbire il falli-mento di prodotti in un settore caratterizzato da investimenti a lungo termine e mercati finanziari imper-fetti rivestono importanza critica.

GE è inoltre verticalmente integrata nelle attività di acquisto, finanziamento e leasing di aerei attraversol’impresa GE Capital Aviation Services («GECAS»), il maggiore acquirente di aerei nuovi nonché proprie-tario della più grande flotta di aerei in funzione e della maggiore quota di ordinazioni od opzioni su aerei.Diversamente da qualsiasi altra impresa di leasing indipendente, la politica di GECAS è di scegliere solomotori GE quando acquista nuovi aerei. GE, attraverso GECAS, ha l’incentivo e la capacità di migliorarela posizione di mercato dei suoi motori tramite vari strumenti. Come cliente, che si tratti o meno di uncliente scelto per il lancio di un nuovo prodotto («launch customer»), GECAS può influenzare la scelta diapparecchiature per aerei da parte dei fabbricanti della cellula ed indurli a mantenere GE come fornitoreesclusivo. GECAS ha inoltre contribuito a rafforzare la posizione di GE nei confronti delle compagnieaeree, persuadendo quelle orientate verso possibili alternative a scegliere aerei azionati da motori GE.

Grazie alla combinazione della forza finanziaria derivante da GE Capital e dell’integrazione verticaleattraverso GECAS, GE è riuscita a raggiungere la posizione più elevata e più sostenibile sui mercati degliaerei commerciali e regionali di grandi dimensioni, ad aumentare la distanza dai concorrenti e ad assicu-rarsi posizioni esclusive in quanto fornitore di motori per una serie di piattaforme di cellule, a pregiudiziodei concorrenti.

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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

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Considerata la natura del mercato dei motori per aerei, caratterizzato da elevate barriere all’ingresso eall’espansione, la posizione di fornitore tradizionale di numerose compagnie aeree, l’incentivo ad avva-lersi della forza finanziaria di GE Capital con i clienti, la capacità di fare leva sull’integrazione verticaleattraverso GECAS, il limitato contropotere negoziale dei clienti e la posizione relativamente debole deiconcorrenti, GE è stata considerata in grado di adottare comportamenti indipendenti dai concorrenti, daiclienti e infine dai consumatori e quindi un’impresa dominante sui mercati dei motori per aerei commer-ciali e regionali di grandi dimensioni.

Effetti della concentrazione

La concentrazione progettata avrebbe determinato l’instaurazione di posizioni dominanti su diversimercati, in conseguenza della combinazione della posizione leader di Honeywell su tali mercati e dellaforza finanziaria e dell’integrazione verticale di GE nel settore dell’acquisto, finanziamento, leasing diaerei e dei servizi di assistenza.

Inoltre, considerate le posizioni dominanti delle parti e/o di leader dei rispettivi mercati, nonché l’ampiaserie di prodotti complementari che avrebbero potuto offrire, tali effetti sarebbero stati ulteriormenteaggravati dalla capacità finanziaria e tecnica e dall’incentivo economico dell’entità risultante dallaconcentrazione ad adottare pratiche esclusive, quali le offerte di pacchetti a prezzi strategici, compresiprezzi predatori, al fine di escludere gradualmente i concorrenti da mercati o segmenti di mercati speci-fici. Ciò sarebbe avvenuto, tra l’altro, in conseguenza della capacità dell’entità risultante dalla concentra-zione di finanziare internamente gli sconti sui prodotti costitutivi del pacchetto offerto.

I fabbricanti di sistemi elettronici per uso aeronautico e non aeronautico concorrenti sarebbero quindistati privati dei flussi di entrate future, generate dalla vendita di apparecchiature e parti di ricambio origi-nali. Le risorse finanziarie future generate internamente sono essenziali in questo settore, in quanto indi-spensabili per finanziare le spese destinate allo sviluppo di nuovi prodotti, promuovere l’innovazione epermettere l’eventuale sorpasso dei concorrenti. Se dovessero essere gradualmente marginalizzati, inconseguenza della concentrazione tra Honeywell e GE, i concorrenti di Honeywell verrebbero privati diuna fonte vitale di entrate e la loro capacità di investire nel futuro e di sviluppare la prossima generazionedi sistemi aeronautici sarebbe notevolmente ridotta o addirittura eliminata, a pregiudizio dell’innova-zione, della concorrenza e quindi del benessere dei consumatori.

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B — Statistiche

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Grafico 4Numero di decisioni finali adottate ogni anno a partire dal 1995e numero di notificazioni

19961995

109 110125 131

142

172

238 235

270

292

345 345 340 335

1997 1998 1999 2000 2001

Decisioni finali [regolamento (CEE) n. 4064/89]

Notificazioni [regolamento (CEE) n. 4064/89]

Decisioni finali (articolo 66, trattato CECA)

77

10

10

9

13 9

Grafico 5Suddivisione delle operazioni per tipologia (1993-2001)

OPA9 %

Impresa comune/controllo congiunto

45 %

Acquisizionedella maggioranza

40 %

Altre6 %

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A — Politica generale

328. Il nono censimento degli aiuti di Statonell’Unione europea, pubblicato dalla Commis-sione in luglio (1), copre il periodo 1997-1999.Nel corso di tale periodo, i quindici Stati membrihanno speso in media 90 miliardi di euro in aiutidi Stato a favore del settore manifatturiero,dell’agricoltura, della pesca, del settore del car-bone, dei trasporti e dei servizi finanziari. Puressendo considerevole, tale cifra rappresentanondimeno una diminuzione di quasi il 12 %rispetto al periodo precedente 1995-1997. Nelperiodo 1997-1999 gli aiuti di Stato a favore diobiettivi regionali sono stati del 17 % rispetto altotale, mentre quelli per obiettivi orizzontalihanno costituito il 10 %.

329. Particolarmente degna di nota è la riduzionedegli aiuti al settore manifatturiero, che sonoscesi al di sotto del livello degli aiuti destinati alsettore dei trasporti. Dal nono censimento risultache gli aiuti erogati a favore del settore manifattu-riero nei quindici Stati membri sono ammontatiin media a un totale annuo di 27,6 miliardi dieuro, rispetto a 35,8 miliardi di euro nel periodo1995-1997.

330. La necessità di ridurre ulteriormente illivello generale degli aiuti e di riorientare gli aiutiverso obiettivi orizzontali di interesse comunita-rio è stata evidenziata dal Consiglio europeo diStoccolma in marzo 2001, con l’impegno per gliStati membri di attenersi all’attuale livello degliaiuti di Stato espressi in percentuale del PIL conorizzonte 2003, tenendo conto dell’esigenza diconvogliare aiuti verso obiettivi orizzontali diinteresse comune, inclusi gli obiettivi di coe-sione. Ciò è stato confermato in una risoluzionedel Consiglio dei ministri dell’Industria, del6 dicembre 2001, che invita gli Stati membri «a

proseguire gli sforzi di riduzione dei livelli diaiuti in termini percentuali del PIL, a ridurre prio-ritariamente, con l’obiettivo di eliminarli, gli aiutiche provocano i maggiori effetti di distorsione e ariorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali,compreso quello della coesione e, se del caso,verso le piccole e medie imprese (PMI)», a svi-luppare ulteriormente il ricorso alle valutazioni«ex ante» e «ex post» dei regimi di aiuti e amigliorare la trasparenza e la qualità dei resocontialla Commissione, segnatamente grazie a moda-lità di controllo e di sorveglianza nazionali e, sepossibile, alla fornitura di statistiche pertinenti.

331. Per quanto le compete, la Commissione èinvitata a sviluppare, insieme agli Stati membri,strumenti statistici e indicatori di efficacia e diefficienza degli aiuti, a rafforzare la valutazionedell’impatto degli aiuti sulla concorrenza, a inco-raggiare scambi di esperienze ed esercizi concer-tati di valutazione, nonché a proseguire gli sforzidiretti a semplificare, modernizzare e chiarire leregole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato.La Commissione è inoltre invitata a presentarenel 2002 una prima valutazione dei progressi rea-lizzati.

1. Trasparenza

332. Il 22 marzo 2001 la Commissione ha pre-sentato il nuovo repertorio pubblico degli aiuti diStato. Il repertorio fornisce informazioni sui casidi aiuti di Stato esaminati dalla Commissione.Sarà aggiornato a brevi intervalli e quindi permet-terà al pubblico di avere prontamente accesso alledecisioni più recenti sugli aiuti di Stato. Ilrepertorio, che può essere consultato sullapagina iniziale del sito Internet della DGConcorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html), si articola in due parti. Laprima parte presenta informazioni aggregate sututti i casi che formano oggetto di esame prelimi-nare registrati dopo il 1o gennaio 2000. Laseconda parte consente agli utenti di effettuaresemplici ricerche a fini informativi in merito atutte le decisioni adottate dalla Commissione inmateria di aiuti di Stato inerenti ai casi registratidopo il 1o gennaio 2000. Il repertorio permetteagli utenti di accedere alle informazioni secondoi seguenti criteri: numero del caso, strumento diaiuto (sovvenzione, prestito agevolato, garanzia,sgravio fiscale ecc.), tipo di caso (applicazioneindividuale o regime di aiuto), tipo di decisione(avvio di procedimento formale, decisioni finali¥1∂ COM(2001) 403.

1995-1997 1997-1999

Aiuti di Stato totali(miliardi di euro) 102 90

Aiuti di Stato al settore manifatturiero(miliardi di euro) 35,8 27,6

Aiuti di Stato espressiin percentuale del valore aggiunto nel settore manifatturiero 2,6 1,9

III — AIUTI DI STATO

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ecc.), base giuridica, Stato membro (regione/pro-vincia), obiettivo dell’aiuto e settore interessato.

333. Il repertorio, che consente collegamenti aicomunicati stampa e alle decisioni della Com-missione pubblicate nella Gazzetta ufficialeoppure inviate direttamente agli Stati membri,riunisce l’impressionante volume di informa-zioni sulle decisioni della Commissione in mate-ria di aiuti di Stato già disponibile su Internet.

334. A ciò ha fatto seguito in luglio la secondaimportante iniziativa riguardante la trasparenza,con la pubblicazione della prima edizione delquadro di valutazione degli aiuti di Stato. Ilquadro di valutazione è costituito da cinque parti.La prima parte indica la spesa in aiuti di Statonell’Unione ed in ciascuno Stato membro,espressa come percentuale del PIL. Gli aiutinell’Unione vengono inoltre suddivisi a secondadei principali scopi perseguiti: raggiungimento diobiettivi orizzontali quali la ricerca e lo sviluppo,le piccole e medie imprese o la formazione; soste-gno all’agricoltura e alla pesca; assistenza al set-tore dei trasporti; aiuti ad altri settori specifici,quali il settore minerario, quello della costru-zione navale o il settore siderurgico; sostegno alleregioni meno sviluppate. La seconda parte offrespunti di discussione per un forum degli Statimembri che fornirà informazioni sulla politicadegli aiuti e sui livelli di trasparenza nei vari Stati,fungendo da catalizzatore per il dibattito in mate-ria. La terza parte illustra il grado in cui gli Statimembri riescono a rispettare le regole sugli aiutidi Stato, in modo da individuare i problemi edindicare dove potrebbero essere necessari deimiglioramenti. Sono inoltre fornite informazionisul recupero degli aiuti di Stato concessi illegal-mente. Onde individuare gli ambiti in cuipotrebbe essere auspicabile in futuro un’azionedella Commissione nel contesto degli aiuti diStato, la quarta parte del quadro di valutazioneriporta gli aiuti concessi dagli Stati membri perdiversi obiettivi e settori specifici. Gli Stati mem-bri vengono incoraggiati a discutere determinatimodelli e tendenze di spesa e a valutarne glieffetti sul funzionamento del mercato interno. Laparte finale del quadro di valutazione mira adavviare una discussione sul rapporto tra la situa-zione degli aiuti esistente negli Stati membridopo il controllo da parte della Commissione, ilfunzionamento del mercato interno ed il successodel processo di riforma economica. In questomodo, il quadro di valutazione affronta tematicheche vanno al di là delle semplici questioni diconcorrenza.

335. In futuro, il quadro di valutazione sarà pub-blicato ad intervalli semestrali e verrà sviluppatoin maniera graduale per rispondere alle esigenzedei vari gruppi di utilizzatori. Si baserà su unaserie di indicatori principali che evidenzierannole modifiche a lungo termine della politica e deimodelli di spesa in aiuti di Stato. Questi indica-tori principali saranno accompagnati in ciascunquadro di valutazione da una serie di altri indica-tori, relativi ad argomenti specifici che verrannoanalizzati in maggiore dettaglio. Il quadro divalutazione enfatizzerà inoltre l’importanza dialtri documenti della Commissione, in partico-lare le proposte per gli indirizzi di massima dipolitica economica, gli indicatori strutturali e ilbenchmarking della politica delle imprese.

2. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato

336. Come annunciato nella precedente rela-zione annuale, la Commissione ha intrapreso unesercizio di riforma a lungo termine, mirata asemplificare le procedure in materia di aiuti diStato per i casi non problematici e a concentrarele risorse sulle distorsioni più gravi della concor-renza, con l’intento di garantire che le necessariemodifiche siano introdotte prima dell’allarga-mento.

337. L’entrata in vigore dei primi tre regola-menti, approvati in linea di principio all’inizio didicembre 2000 sulla base del regolamento di abi-litazione (CE) n. 994/98, rappresenta già unimportante passo avanti nel processo di moder-nizzazione. Si tratta di due regolamenti di esen-zione relativi agli aiuti a favore delle piccole emedie imprese e agli aiuti destinati alla forma-zione e di un regolamento che codifica l’applica-zione della regola de minimis (1).

338. Il regolamento relativo agli aiuti de minimiscodifica l’applicazione di tale regola, stabilita inprecedenza in una comunicazione della Commis-sione del 6 marzo 1996, e quindi rafforza la cer-tezza del diritto. Secondo la regola de minimis, gliaiuti non eccedenti un massimale di 100 000 eurosu un periodo di tre anni non sono consideratiaiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 1, del trattato e pertanto non sono sog-getti all’obbligo di notificazione.

¥1∂ GU L 10 del 13.1.2001, cfr. anche XXX Relazione sulla politicadi concorrenza 2000, punti 293-295.

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III — AIUTI DI STATO

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339. Le esenzioni per categoria consentono agliStati membri di erogare gli aiuti immediata-mente, senza necessità di notificazione preven-tiva e autorizzazione da parte della Commissione,purché le condizioni stabilite nel regolamento diesenzione siano soddisfatte. Non solo la Com-missione, ma anche le amministrazioni nazionali,regionali e locali degli Stati membri trarrannobenefici dai regolamenti di esenzione per catego-ria, in quanto la procedura per la concessione diaiuti prevede minori oneri amministrativi e puòessere molto più rapida. Tuttavia, la semplifica-zione delle procedure non è sinonimo di unminore controllo o di un ammorbidimento delleregole in materia di aiuti di Stato. Diverse dispo-sizioni del regolamento garantiscono che gli Statimembri informino la Commissione attraversoschede riassuntive e relazioni annuali, il checonsente di vigilare sull’applicazione delle esen-zioni per categoria. Inoltre, poiché i regolamentisono direttamente applicabili negli Stati membri,le imprese possono ricorrere ai tribunali nazionaliqualora ritengano che i loro concorrenti abbianopercepito aiuti che non rispettano tutte le condi-zioni del regolamento di esenzione pertinente.

340. In base alle informazioni riassuntive tra-smesse dagli Stati membri, è possibile effettuareuna prima valutazione dell’applicazione dei rego-lamenti di esenzione per categoria da parte degliStati membri. Alla fine di dicembre, la Commis-sione aveva ricevuto 106 formulari a norma delregolamento relativo agli aiuti a favore delle PMIe 47 formulari a norma del regolamento relativoagli aiuti destinati alla formazione. Una grandemaggioranza dei formulari riguardava regimi diaiuto, anziché aiuti a titolo individuale. Questanotevole applicazione dei regolamenti di esen-zione ha ridotto il numero di casi notificati, con286 notifiche pervenute tra febbraio e novem-bre 2001, rispetto a 400 nello stesso periodonel 2000. Il ricorso ai regolamenti di esenzione

per categoria varia in misura considerevole dauno Stato membro all’altro. All’inizio di dicem-bre, l’Italia aveva trasmesso 56 formulari, la Ger-mania 54 e la Spagna 20. Questi paesi sono digran lunga i maggiori utilizzatori dei regolamentidi esenzione per categoria. All’estremità opposta,Francia, Portogallo, Finlandia e Lussemburgonon hanno ancora trasmesso alcun formulario.

341. La Commissione sta preparando un terzoregolamento di esenzione relativo agli aiutiall’occupazione. Il 2 ottobre 2001 ha adottato unprogetto di regolamento, in merito al quale haconsultato gli Stati membri in seno al comitatoconsultivo in materia aiuti di Stato il 7 dicembre.Il progetto di regolamento propone di esentaredall’obbligo di notificazione, a talune condizioni,gli aiuti destinati alla creazione di nuovi posti dilavoro, gli aiuti per l’assunzione di categorie dilavoratori svantaggiati e gli aiuti a sostegno deicosti aggiuntivi derivanti dall’assunzione di disa-bili. Le norme in materia di aiuti destinati allacreazione di posti di lavoro sono in linea conquelle previste dal regolamento di esenzione rela-tivo agli aiuti a favore delle PMI per la creazionedi posti di lavoro connessa a un progetto d’inve-stimento.

342. Il 13 novembre 2001 la Commissione hadeciso di prorogare fino al 31 dicembre 2002 lavalidità della disciplina multisettoriale degli aiutiregionali destinati ai grandi progetti d’investi-mento, della disciplina degli aiuti all’industriadelle fibre sintetiche e della disciplina comunita-ria degli aiuti di Stato all’industria automobili-stica (1). Qualora la nuova disciplina multisetto-riale entri in vigore prima del 31 dicembre 2002,essa sostituirà le tre discipline prorogate a decor-rere dalla data della sua entrata in vigore.

¥1∂ GU C 368 del 22.12.2001, pag. 10.

Riquadro 10: Capitale di rischio

Nel 2001 un importante sviluppo nel campo degli aiuti di Stato, che dimostra che può essere necessarioadattare le regole in materia di aiuti di Stato alle nuove situazioni di mercato, è stata l’adozione di unanuova comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (1), accompagnatadalla valutazione da essa operata di diversi provvedimenti volti a promuovere l’offerta di capitale dirischio in vari Stati membri.

(1) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

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La comunicazione è stata elaborata in risposta a diversi fattori, segnatamente la preoccupazione dipromuovere i mercati dei capitali di rischio nella Comunità e la difficoltà di valutare talune misure,proposte dagli Stati membri a tal fine, ai sensi delle attuali regole in materia di aiuti di Stato, in particolarein assenza di un legame diretto tra la concessione dell’aiuto e un insieme specifico di costi ammissibili diinvestimento o di ricerca e sviluppo. A seconda della struttura del provvedimento relativo al capitale dirischio, i beneficiari degli aiuti di Stato possono essere operatori economici situati ad uno o più «livelli»diversi: gli investitori (ai quali viene consentito di effettuare investimenti in capitale di rischio a condi-zioni più favorevoli) e/o le imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. La comunicazione defi-nisce alcuni criteri in base ai quali la Commissione valuterà i provvedimenti e fornisce un elenco nonesaustivo delle misure di aiuto che possono soddisfare tali criteri.

Applicando la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio per la prima volta, la Commis-sione ha approvato il regime di aiuti «Regional Venture Capital Funds» (fondi regionali in capitale dirischio) (1) del Regno Unito, che non prevede un nesso con costi ammissibili specifici, e ha autorizzatoaiuti di Stato per una misura secondo la quale la partecipazione in un’impresa può avere natura di capitalenecessario per le spese aziendali quotidiane (capitale d’esercizio). Lo scopo del regime del Regno Unito èdi sopperire alla carente disponibilità di finanziamenti a livello regionale per investimenti azionari inpiccole e medie imprese. La Commissione ha riconosciuto il fallimento del mercato in questo segmento,in quanto non vengono superate le soglie fissate nella comunicazione sul capitale di rischio. La stessalinea di ragionamento è stata applicata al regime di aiuti francese «régime cadre: fonds de capital investis-sement» (regime quadro: fondo di capitale d’investimento» (2). Nel valutare queste notificazioni, laCommissione ha applicato il punto VIII della comunicazione e ha concluso che gli aiuti concessi agliinvestitori privati e alle PMI sono compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato. Per quantoriguarda i fondi costituiti nel quadro di queste misure, la Commissione ha concluso che non configuranoimprese beneficiarie di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tra gli altri casi in cui èstata applicata la comunicazione nel 2001 figurano il regime spagnolo «Linea de apoyo a la capitalizaciónde empresa de base tecnológica» (linea di sostegno agli investimenti nel capitale di imprese tecnolo-giche) (3) e un altro regime del Regno Unito destinato a colmare il divario nell’offerta di capitale dirischio d’importo modesto alle PMI situate nelle zone minerarie dell’Inghilterra (4).

Oltre ad adottare e applicare la nuova comunicazione, la Commissione ha continuato a seguire la prassi diautorizzare i provvedimenti a favore della partecipazione in imprese sotto forma di capitale di rischioconformi ad altre norme in materia di aiuti di Stato (5). L’autorizzazione presuppone di regola, in tal caso,l’esistenza di un nesso con un progetto d’investimento concreto, che permetta di considerare le misurecome aiuti all’investimento iniziale (6), o con i costi ammissibili in relazione ai progetti di R&S. I casi inquestione hanno riguardato un prestito a favore di investimenti in capitale azionario di avviamento, valu-tato come compatibile con il regolamento di esenzione relativo alle PMI (7), una «cooperazione tacita»,cioè una partecipazione al capitale azionario senza funzioni di gestione, per attività di R&S precompeti-tive, valutata compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (8). Unaltro esempio è la decisione della Commissione relativa a un regime di aiuti tedesco (9), che ha l’obiettivodi aumentare il capitale azionario destinato ad attività di R&S precompetitive e ad investimenti innovativi.La Commissione ha distinto in tal caso i beneficiari in tre gruppi: banche pubbliche, investitori privati epiccole imprese in cui sono effettuati gli investimenti e ha deciso che il regime o non configura aiuti aisensi dell’articolo 87 del trattato CE oppure che gli aiuti previsti sono compatibili con il mercato comuneai sensi del regolamento di esenzione relativo alle PMI o della disciplina per gli aiuti alla R&S. È interes-sante rilevare che la decisione della Commissione tiene conto del relativo sottosviluppo del mercato deicapitali di rischio («mercato nascente») in Germania, rispetto al mercato statunitense dei capitali dirischio per le fasi di avviamento e sviluppo.

(1) Caso C 56/2000, decisione della Commissione del 6 giugno 2001 (GU L 263 del 3.10.2001).(2) Caso N 448/2000, decisione della Commissione del 25 luglio 2001 (GU C 318 del 13.11.2001).(3) Caso N 630/2001, decisione della Commissione dell’11 dicembre 2001 (GU C 32 del 5.2.2002).(4) Caso N 722/2000, decisione della Commissione del 20 dicembre 2001 (non ancora pubblicata).(5) Cfr. punto II.3 della comunicazione: «Il presente documento non intende in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli

aiuti di Stato che soddisfano i criteri degli altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione».(6) Per la definizione di investimento iniziale, cfr. per esempio il punto 4.4. degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regio-

nale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).(7) Caso N 465/2000, decisione della Commissione del 3 luglio 2001 (GU C 328 del 23.11.2001).(8) Caso NN 94/2000, decisione della Commissione del 23 maggio 2001 (GU C 219 del 4.8.2001).(9) Caso N 551/2000, decisione della Commissione del 28 febbraio 2001 (GU C 117 del 21.4.2001).

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III — AIUTI DI STATO

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3. Aiuti di Stato e politica fiscale

343. Il controllo degli aiuti di Stato sotto formafiscale rimane una priorità per la Commissione. Inquesto contesto, e conformemente agli impegnisottoscritti nella sua comunicazione per l’applica-zione delle regole di concorrenza in materia diaiuti di Stato alle misure rientranti nella fiscalitàdiretta delle imprese (1), la Commissione ha invi-tato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 1,del trattato CE, quattro Stati membri a modificareo a sopprimere regimi di aiuti esistenti e haavviato il procedimento d’indagine formale neiconfronti di altre undici misure adottate in ottoStati membri.

344. La maggior parte delle misure di cui trattasicostituiscono regimi fiscali derogatori riservati ataluni tipi di attività (servizi finanziari, attività offshore) o ad alcuni tipi di imprese che rispondono adeterminati criteri sotto il profilo del fatturato,dell’internazionalizzazione o della nazionalità. Iprocedimenti avviati dalla Commissione consenti-ranno di determinare se il criterio di specificitàdelle misure in questione è giustificato e se taliregimi conferiscono un vantaggio ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 1, del trattato CE, segnatamentenel contesto dell’esercizio da parte dell’ammini-strazione fiscale di pratiche discrezionali.

345. Nel settore della fiscalità indiretta, la Com-missione ha deciso di avviare il procedimento dicui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, controriduzioni delle aliquote di accisa concesse da treStati membri a favore dell’olio combustibiledenso utilizzato nella produzione di allumina. Taliriduzioni delle aliquote di accisa erano state auto-rizzate dal Consiglio (decisione 2001/224/CE del12 marzo 2001) (2), in applicazione delle disposi-zioni della direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre1992, relativa all’armonizzazione delle strutturedelle accise sugli oli minerali. Tuttavia, come pre-cisa il quinto considerando della decisione delConsiglio 2001/224, «la presente decisione nonpregiudica l’esito di eventuali procedimenti inmateria di distorsioni di funzionamento del mer-cato unico, che potrebbero essere in particolareintentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.Essa non dispensa gli Stati membri, a normadell’articolo 88 del trattato, dall’obbligo di comu-nicare alla Commissione gli aiuti di Stato che pos-sono essere istituiti». La Commissione ricorda

che, in generale, le decisioni di autorizzazione allariduzione delle aliquote di accisa, adottate sullabase delle disposizioni del trattato in materiafiscale, non pregiudicano l’applicazione delleregole del trattato in materia di concorrenza.

4. Costi non recuperabili

346. Prima della liberalizzazione del mercatoeuropeo dell’energia elettrica, il recupero degliinvestimenti da parte delle imprese del settore siotteneva mediante la fissazione di tariffe adeguateda parte dello Stato. In tali circostanze, molteimprese investivano in impianti di generazione dienergia elettrica relativamente costosi o in con-tratti a lungo termine con l’obbligo di assorbiredeterminati quantitativi («take or pay contract»).Il calo dei prezzi dell’elettricità successivo allaliberalizzazione del settore può compromettere ilrecupero di tali investimenti o costi contrattuali alungo termine e quindi dare luogo ai cosiddetticosti incagliati («stranded costs»). Tali costi sonoin genere designati come costi non recuperabili.

347. Diversamente dai precedenti processi diliberalizzazione, la liberalizzazione del settoredell’energia elettrica non avviene in concomi-tanza di un’accelerazione tecnologica né di unaforte espansione della domanda. Al contrario, ilmercato dell’elettricità è sempre più soggetto arestrizioni esterne che tendono ad accrescere icosti di produzione, quali la tutela dell’ambienteo la sicurezza degli approvvigionamenti.

348. In queste circostanze, alcune imprese pos-sono essere tentate di far sostenere ai loro clientivincolati l’intero onere dei costi non recuperabili,minacciando così l’efficienza economico-finan-ziaria di altre imprese. Può quindi risultare neces-sario definire un meccanismo di compensazionedei costi non recuperabili.

349. Tale meccanismo di compensazione devegarantire il delicato equilibrio tra, da un lato, lanecessità di non indebolire le imprese del settoredell’energia elettrica a un punto tale da impedireloro di garantire un’adeguata distribuzionedell’elettricità, vitale per l’economia dell’Unione,e, dall’altro lato, la necessità di non impedirel’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, fattoche ostacolerebbe il processo di liberalizzazione ei relativi vantaggi per i consumatori.

350. Secondo la Commissione, qualora tali mec-canismi di compensazione equilibrati configurino

¥1∂ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.¥2∂ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

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aiuti di Stato, possono essere considerati compati-bili con il trattato CE ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 3, lettera c), in quanto agevolano la transi-zione del settore dell’energia elettrica verso unmercato liberalizzato e quindi favoriscono lo svi-luppo economico del settore, garantendo al tempostesso che la compensazione sia limitata e propor-zionata e non alteri le condizioni degli scambi inmisura contraria al comune interesse.

351. Il 26 luglio 2001 la Commissione ha adot-tato un Metodo per l’analisi degli aiuti di Statoconnessi a taluni costi non recuperabili, che defi-nisce i criteri che intende seguire per valutare seun meccanismo di compensazione dei costi nonrecuperabili che configuri aiuti di Stato possaessere autorizzato ai sensi del trattato CE (1).

352. Il principio fondamentale del metodo è chele compensazioni devono essere limitate neltempo e negli effetti prodotti. Non devono supe-rare l’importo dei costi effettivamente sostenutidalle imprese, direttamente causati dalla libera-lizzazione e fonte di perdite. Per esempio, nonsono ammesse compensazioni per un impiantodivenuto meno redditizio in seguito all’aperturadel mercato, ma rimasto comunque redditizio. Lecompensazioni devono essere specificate a priorie prevedere inoltre un meccanismo di adegua-mento ex post che tenga conto dell’evoluzionereale del mercato rispetto alla liberalizzazione e,in particolare, dell’evoluzione effettiva dei prezzidi mercato dell’energia elettrica.

353. In conformità di detto metodo, il 26 luglio2001 la Commissione ha autorizzato per la primavolta tre casi individuali di aiuti riguardanti costinon recuperabili in Austria, Spagna e nei PaesiBassi (2).

5. Servizio pubblico di radiodiffusione

5.1. Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (3)

354. Il 17 ottobre 2001 la Commissione europeaha adottato una comunicazione che illustra le

modalità d’applicazione delle norme in materiadi aiuti di Stato al finanziamento del servizio pub-blico di radiodiffusione. La comunicazione pre-cisa che gli Stati membri sono in linea di princi-pio liberi di definire il contenuto e la portata delservizio pubblico e le modalità del suo finanzia-mento e della sua organizzazione. Tuttavia, laCommissione invita a garantire la trasparenza sutali aspetti, al fine di valutare la proporzionalitàdel finanziamento pubblico e di controllare even-tuali pratiche abusive. Gli Stati membri devonoadottare una definizione precisa della funzione diservizio pubblico, affidarla formalmente a uno opiù operatori mediante atto ufficiale e avvalersi diun’autorità competente incaricata di verificarnel’adempimento. La Commissione interverrà neicasi in cui l’aiuto determini distorsioni dellaconcorrenza che non possano essere giustificatedalla necessità di prestare il servizio pubblico.

6. Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva

6.1. Riesame dei regimi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale

355. A seguito della decisione del 1998 sulregime francese di aiuti automatici alla produ-zione cinematografica, la Commissione sta riesa-minando i regimi adottati da altri Stati membri,alla luce degli stessi criteri di valutazione. LaCommissione ha già esaminato e approvato iregimi di alcuni Stati membri e sta ultimando lediscussioni con gli altri per ottenere che adeguinoi propri regimi alla normativa comunitaria. Laconclusione di tale riesame porterà certezza deldiritto nel settore.

6.2. Comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive

356. Il 26 settembre 2001 la Commissione haadottato una comunicazione che illustra e chiari-sce gli orientamenti seguiti nell’applicazionedelle norme in materia di aiuti di Stato agli aiuticoncessi dagli Stati membri a sostegno della pro-duzione cinematografica nazionale. La comuni-cazione precisa che gli Stati membri sono in lineadi principio liberi di finanziare la produzionecinematografica nazionale e che a tal fine pos-

¥1∂ Disponibile in tutte le lingue nelle pagine della DG Concorrenzanel sito Internet Europa.

¥2∂ Cfr. parte II, XXXI Relazione sulla politica di concorrenza (nonancora pubblicata).

¥3∂ GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

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III — AIUTI DI STATO

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sono scegliere le modalità che ritengono piùappropriate. Tuttavia, la Commissione chiedeagli Stati membri di rispettare alcune condizionispecifiche per evitare che gli aiuti producanoeffetti indesiderati e contrari al funzionamentodel mercato comune. La Commissione nonintende modificare gli attuali criteri di valuta-zione della compatibilità, a meno che essi sidimostrino inidonei ad evitare un’indebita distor-sione della concorrenza all’interno della Comu-nità. Nella comunicazione, la Commissioneindica che le distorsioni della concorrenza deter-minate dagli aiuti in questo settore derivano piùda requisiti di territorialità (per esempio, condi-zioni che impongono ai produttori di spendereuna determinata quota del bilancio del film sulterritorio nazionale) che dal livello degli aiuti.Nella sua decisione del 1998 sul regime di aiutifrancese, la Commissione ha ritenuto che gli Statimembri debbano essere incoraggiati a ridurre lepreferenze nazionali riguardo al luogo di spesaper una parte significativa dei costi. Al riguardo,la Commissione annuncia nella comunicazioneche intende riesaminare il livello massimo di ter-ritorializzazione ammissibile, alla luce dei risul-tati della revisione dei regimi di sostegno attual-mente in corso.

7. Allargamento

357. Il 2001 è stato un anno importante per lapreparazione dell’allargamento in relazione agliaiuti di Stato. Nel febbraio 2001, la DG Concor-renza ha deciso di costituire una task force«Allargamento e aiuti di Stato», incaricata divalutare la situazione del controllo degli aiuti diStato nei dodici paesi candidati. Per ciascunpaese candidato è stata effettuata una valutazionedel quadro giuridico per il controllo degli aiuti diStato, della capacità amministrativa destinata a

tale scopo e del livello di esecuzione concretaraggiunto. Il risultato della valutazione ha fornitouna base per l’elaborazione della parte relativaagli aiuti di Stato del progetto di posizionecomune per ciascun paese candidato, compresauna posizione sulla chiusura provvisoria del capi-tolo concorrenza.

358. Con l’adozione da parte del Consiglio delleposizioni comuni dell’Unione europea sul capi-tolo concorrenza, presentate alle conferenze diadesione in data 11 e 12 dicembre 2001, si èconclusa la prima fase delle attività della taskforce. Le rispettive conferenze di adesione hannodeciso di chiudere provvisoriamente il capitoloconcorrenza con quattro paesi candidati (Estonia,Lettonia, Lituania e Slovenia). Riguardo agli altriotto paesi candidati, le posizioni comuni conclu-dono che, nonostante i progressi compiuti nelcampo degli aiuti di Stato, non è ancora possibileprocedere alla chiusura provvisoria del capitolo.

359. In una fase successiva, la task force «Allar-gamento e aiuti di Stato» della DG Concorrenzasvolgerà un secondo turno di valutazioni dellivello di esecuzione negli otto paesi candidaticon i quali il capitolo concorrenza non è ancorastato chiuso. In questo contesto, seguirà in parti-colare i problemi connessi agli aiuti di Statoindividuati nelle posizioni comuni (questioniimportanti quali la conversione di aiuti fiscaliincompatibili, la preparazione delle carte degliaiuti regionali, i programmi di ristrutturazionedell’industria siderurgica ecc.). La task forcecontinuerà inoltre a seguire da vicino la situa-zione degli aiuti di Stato nei quattro paesi con iquali è stato chiuso il capitolo concorrenza.Infine, il controllo dei repertori degli aiuti di Statoe dei censimenti annuali degli aiuti di Stato pre-parati dai paesi candidati continuerà ad essere uncompito importante.

Riquadro 11: Banche pubbliche tedesche (Anstaltslast e Gewährträgerhaftung)

Come annunciato nella relazione dello scorso anno, la Commissione ha proseguito l’esame della compa-tibilità con le norme in materia di aiuti di Stato del sistema tedesco di garanzie dello Stato per gli enticreditizi di diritto pubblico («Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung»).

Contesto giuridico ed economico

Anstaltslast si può tradurre in «obbligo di mantenimento». Significa che i proprietari pubblici (peresempio lo Stato federale, i Länder, i comuni) dell’ente creditizio sono responsabili di garantire la baseeconomica e le funzioni dell’ente per l’intera durata della sua esistenza. Tale obbligo è stato riconosciuto

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per la prima volta nel 1897 come principio generale del diritto da una corte suprema tedesca. Gewährträ-gerhaftung si può tradurre in «obbligo di garanzia». Prevede che il garante soddisfi tutte le obbligazionidell’ente creditizio che non possano essere coperte dall’attivo. L’obbligo è stato esplicitamente introdottoin diverse leggi dei Länder nel periodo 1931/32, in sostituzione della precedente responsabilità diretta deicomuni.

Tali garanzie permettono alle banche di diritto pubblico, che esercitano una forte concorrenza sui mercatifinanziari europei, di ottenere finanziamenti a costi significativamente ridotti. Gli enti creditizi di dirittopubblico beneficiari di queste garanzie in Germania comprendono le 12 Landesbanken, circa 550 casse dirisparmio di dimensioni assai variabili e 11 istituti di credito speciale che erogano finanziamenti per fina-lità di politica pubblica; tali enti, considerati nel loro insieme, rappresentano più o meno un terzo delmercato bancario tedesco e contano circa 320 000 dipendenti.

Entrambe le garanzie non sono limitate né nel tempo né nell’importo. Gli enti creditizi non sono inoltretenuti a versare alcun corrispettivo per le garanzie.

Valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato e raccomandazione

L’8 maggio 2001, in seguito a intensi contatti tra i servizi della Commissione e le autorità tedesche, laCommissione ha adottato una raccomandazione formale con la quale propone al governo tedesco oppor-tune misure intese a sopprimere tali garanzie di Stato o a renderle compatibili con le norme in materia diaiuti di Stato previste dal trattato CE.

La raccomandazione spiega che il regime di garanzie dev’essere considerato come un aiuto di Stato aisensi del trattato: le misure si basano su risorse statali e favoriscono talune categorie di imprese, falsano laconcorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, poiché il sistema esisteva già all’epocadell’entrata in vigore del trattato CE nel 1958, tali misure costituiscono aiuti «esistenti», per i quali laCommissione può solo imporre modifiche future, ma non retroattive.

Secondo la raccomandazione della Commissione, la compatibilità con le norme comunitarie dev’essereraggiunta entro il 31 marzo 2002. Tuttavia, la raccomandazione prevede esplicitamente che la Commis-sione può decidere di concedere una proroga qualora lo ritenga oggettivamente necessario e giustificatoper consentire a determinate banche pubbliche di adeguarsi alla nuova situazione. La Commissione èconsapevole della necessità di tutelare gli attuali creditori, che hanno fornito fondi ad enti creditizi didiritto pubblico in base al regime di garanzie.

Soluzione

Il 18 luglio 2001 il governo tedesco ha accolto la raccomandazione formale adottata dalla Commissionein data 8 maggio 2001. Tale accettazione si basa sull’intesa raggiunta il 17 luglio 2001 tra il commissarioper la concorrenza Mario Monti e il ministro delle Finanze tedesco Caio Koch-Weser, capo di una delega-zione costituita dai ministri delle Finanze di tre Länder e dal presidente dell’associazione delle banche edelle casse di risparmio tedesche.

Accogliendo la raccomandazione, il governo tedesco conferma la necessità di modificare l’attuale regimedi garanzie, che configura aiuti di Stato ai sensi del trattato. Tale accettazione dà luogo a un obbligo per ilgoverno tedesco di conformare il regime di garanzie alle norme in materia di aiuti di Stato stabilite daltrattato.

L’intesa del 17 luglio 2001 prevede un periodo transitorio di quattro anni, dal 19 luglio 2001 al18 luglio 2005. Durante tale periodo, le due garanzie esistenti possono rimanere in vigore. In seguito,sulla base del cosiddetto «modello piattaforma», una garanzia (Anstaltslast) sarà sostituita da un normalerapporto commerciale di proprietà basato sui principi di un’economia di mercato, che non comporterà piùalcun obbligo per lo Stato di fornire sostegno alla banca. L’altra garanzia (Gewährträgerhaftung) saràabolita.

Tuttavia, al fine di tutelare i creditori, per la Gewährträgerhaftung è prevista una clausola che assicura ilmantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) anche in seguito al 18 luglio 2005, secondo i criteriseguenti:

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III — AIUTI DI STATO

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B — Il concetto di aiuto di Stato

360. Secondo la definizione di cui all’articolo 87,paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibilicon il mercato comune gli aiuti che sono concessidallo Stato o mediante risorse statali che conferi-scono un vantaggio economico a favore di taluneimprese o talune produzioni falsando così laconcorrenza e che incidono sugli scambi tra gliStati membri. La forma in cui viene concesso unaiuto (abbuoni di interesse, sgravi fiscali, prestiti,garanzie, fornitura di prodotti o servizi a condi-zioni preferenziali o conferimenti di capitale acondizioni inaccettabili per un investitore pri-vato) è irrilevante.

1. Origine delle risorse

361. La prima delle condizioni da soddisfare è chel’aiuto sia concesso da uno Stato membro omediante risorse statali. La precedente giurispru-

denza della Corte ha stabilito che entrambe lenozioni di «Stato» e di «risorse» in questo contestodevono essere interpretate in modo estensivo. Tut-tavia, la sentenza della Corte del 13 marzo 2001nella causa PreussenElektra ha definito i limiti delconcetto di risorse statali. La causa vertevasull’obbligo imposto alle imprese di fornitura dienergia elettrica in Germania di pagare un prezzopiù elevato per l’elettricità prodotta da fonti di ener-gia rinnovabili. A seguito di una controversia inGermania è stato chiesto alla Corte di giustizia dipronunciarsi in via pregiudiziale per stabilire se unsistema di questo tipo costituisca un aiuto di Statoai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

362. Nella sentenza la Corte ha stabilito che lamisura in questione costituiva un incontestabilevantaggio per i produttori di energia elettrica dafonti di energia rinnovabili, poiché assicuraprezzi minimi superiori a quelli che essi avreb-bero realizzato in assenza dell’obbligo. Tuttavia,perché una misura sia considerata aiuto di Stato,

— per le obbligazioni in essere al 18 luglio 2001, la Gewährträgerhaftung potrà essere mantenuta senzalimiti fino alla loro scadenza;

— per le obbligazioni sorte tra il 19 luglio 2001 e il 18 luglio 2005, la Gewährträgerhaftung sarà mante-nuta solo per i crediti in scadenza prima della fine del 2015. Per quelli che giungono a scadenza dopotale data, la Gewährträgerhaftung sarà invece soppressa.

Secondo la decisione della Commissione dell’8 maggio 2001, le autorità tedesche dovevano presentarealla Commissione, entro il 30 settembre 2001, le misure concrete che intendevano adottare per rendere ilregime di garanzie compatibile con le disposizioni del trattato. Le autorità tedesche si sono impegnate apresentare entro la fine del 2001 le necessarie misure giuridiche ai competenti organi legislativi federali odei Länder e ad adottarle entro la fine del 2002. In caso di mancato rispetto del termine prescritto, da partedello Stato federale o di un Land, gli elementi delle garanzie che configurano aiuti di Stato saranno consi-derati come nuovi aiuti a partire dal 2003 per le banche soggette alla legislazione del Land in questione odello Stato federale. L’elemento di aiuto potrà quindi essere recuperato presso tali banche a decorreredal 2003.

Sebbene l’intesa del 17 luglio 2001 si riferisca solo alle Landesbanken e alle casse di risparmio, l’accetta-zione delle opportune misure si applica anche agli 11 istituti di credito speciale che erogano finanziamentiper finalità di politica pubblica. Un’intesa distinta per tali enti specifici è stata raggiunta all’iniziodel 2002. L’intesa stabilisce le condizioni di neutralità sotto il profilo della concorrenza alle quali gli isti-tuti di credito speciale potranno operare in futuro, durante il periodo di mantenimento delle garanzie diStato. In particolare, essi dovranno di norma appoggiarsi a banche commerciali per veicolare i loro finan-ziamenti speciali, con pochissime eccezioni.

Il contenuto di entrambe le intese sarà integrato in una nuova decisione della Commissione giuridica-mente vincolante, che modifica la raccomandazione dell’8 maggio 2001. La decisione dovrebbe essereadottata entro la fine di marzo 2002.

Entrambe le intese contribuiscono a creare la futura parità di condizioni tra le banche del settore privato equelle del settore pubblico. Gli accordi transitori, nel loro insieme, consentiranno agli istituti finanziariinteressati di ristrutturare in modo adeguato le loro attività e la loro organizzazione in vista del nuovocontesto giuridico ed economico.

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non è sufficiente che il vantaggio sia conferitodallo Stato, ma è necessario che sia concessodirettamente o indirettamente mediante risorsestatali. In considerazione degli elementi del caso,la Corte ha stabilito che il sistema dei prezzidell’energia elettrica in Germania, che obbligavaad un’impresa privata di fornitura di energia elet-trica ad acquistare l’energia elettrica prodotta dafonti di energia rinnovabili a un prezzo superioreal valore economico di tale tipo di energia, nonimplicava l’uso di risorse statali e pertanto nonpoteva essere qualificato come aiuto.

363. Applicando il ragionamento seguito dallaCorte di giustizia delle Comunità europee nellacausa PreussenElektra, la Commissione ha dichia-rato che una misura, applicabile in Belgio nellaregione fiamminga non rientrava nell’ambitodell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (1).La Commissione ha constatato che una misura inbase alla quale i distributori di elettricità devonoacquistare annualmente una determinata quantitàdi certificati verdi non implica il ricorso a risorsestatali (2). La Commissione ha altresì deciso cheil rilascio di certificati da parte delle autorità sta-tali al fine di provare che l’elettricità verde corri-sponde alla definizione prevista dalla legge noncomporta l’utilizzo di risorse statali (3). Nono-stante tale valutazione, la Commissione ha esa-minato la misura anche dal punto di vista degliaiuti di Stato concludendo che soddisfa i criterifissati negli orientamenti sugli aiuti di Stato per latutela dell’ambiente (cfr. infra).

2. Vantaggio arrecato a un’impresa

364. Per costituire un aiuto di Stato una misuradeve inoltre conferire un vantaggio diretto o indi-retto al beneficiario. La questione di stabilire se lacompensazione dei costi sostenuti per l’assolvi-mento degli obblighi del servizio pubblico possaessere considerata un vantaggio è trattata in uncapitolo specifico della presente relazione atti-nente ai servizi d’interesse economico generale.La Commissione ha anche affrontato la questionedel vantaggio nel campo della gestione dei rifiuti.Il 31 gennaio 2001, nel caso N 484/2000, la Com-

missione europea ha deciso di non sollevare obie-zioni contro il sistema olandese di smaltimentodei rifiuti per gli elementi in PVC per facciate,poiché le modalità previste non conferiscono unvantaggio alle imprese partecipanti (produttori edimportatori da un lato, imprese di riciclaggio,dall’altro) e pertanto non costituiscono aiuti diStato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, deltrattato CE. Il sistema prevede che le imprese chevendono elementi in PVC per facciate si assu-mono la responsabilità del riciclaggio di tali ele-menti in base al principio «chi inquina paga». Ilsistema si fonda su un accordo volontario fradiverse organizzazioni attive nella catena di pro-duzione, consumo e riciclaggio del PVC.L’accordo prevede che i produttori e importatoridi elementi in PVC per facciate paghino unimporto fisso per le impalcature e gli elementi inPVC per facciate commercializzati nei PaesiBassi. Tali risorse sono utilizzate per coprire icosti della raccolta e del riciclaggio degli ele-menti per facciate, compreso il trasporto. LaCommissione ha adottato decisioni analogheriguardo ai sistemi olandesi per la carta e il car-tone da macero e per la rottamazione di automo-bili (casi NN 87/2000 e C 11/2001). L’ultimosistema è stato approvato solo dopo avere otte-nuto prove decisive dell’assenza di sovracompen-sazioni a favore delle imprese di rottamazione.

365. A volte, per stabilire se una particolaremisura statale conferisca un vantaggio occorreconsiderare se un investitore privato che opera inun mercato libero parteciperebbe alla transazionein questione (4). Il 6 giugno 2001, nel caso C36/2001, la Commissione europea ha deciso diavviare il procedimento formale d’indagine peraccertare se una misura adottata dalle autoritàdella regione vallona del Belgio riguardante ilgruppo Beaulieu, uno dei principali produttori ditappeti in Europa, con sede nella regione fiam-minga, costituisca un aiuto di Stato. Nel corsodelle indagini effettuate per il caso Verlipack, laCommissione era infatti venuta a conoscenza diuna potenziale concessione di aiuti di Stato algruppo Beaulieu. Si trattava di una misura adot-tata di recente dalla regione vallona e la Commis-sione ha quindi chiesto al governo centrale belgadi fornire informazioni al fine di esaminare lamisura in questione alla luce delle norme in¥1∂ Caso N 550/2000, decisione della Commissione del 25 luglio

2001 (GU C 330 del 24.11.2001).¥2∂ Per lo stesso tipo di ragionamento cfr. caso N 678/2001, deci-

sione della Commissione del 28 novembre 2001 (GU C 30 del2.2.2002) e caso N 504/2000, decisione della Commissione del28 novembre 2001 (GU C 30 del 2.2.2002).

¥3∂ Cfr. altresì caso NN 30/B/2000, decisione della Commissione del28 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

¥4∂ Cfr. il documento della Commissione sull’applicazione degliarticoli 92 e 93 alle imprese pubbliche, Bollettino CE 9-1984,disponibile anche sulle pagine della DG Concorrenza al sito webEuropa.

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vigore. Dalle informazioni trasmesse la Commis-sione ha appreso che nel dicembre 1998 il gruppoBeaulieu aveva saldato un debito di 113 712 000BEF nei confronti della regione vallona trasferen-dole 9 704 azioni della Holding Verlipack II, ilcui valore nominale era di 100 milioni di BEF, mail cui valore reale doveva essere considerevol-mente inferiore, data la situazione patrimonialedella società all’epoca. La Commissione ha per-tanto dubitato che un investitore privato avrebbeaccettato la transazione.

3. Criterio di specificità o selettività

366. Per rientrare nell’ambito di applicazionedell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, unamisura deve non solo essere statale, ma ancheselettiva, cioè alterare l’equilibrio fra l’impresabeneficiaria e i suoi concorrenti. Questo carattereselettivo distingue gli aiuti di Stato dalle misuregenerali di sostegno economico, che si applicanoindistintamente a tutte le imprese e a tutti i settoridell’economia in uno Stato membro. Purché nonfavoriscano un settore specifico dell’attività eco-nomica, tali misure di portata generale derivanodal potere degli Stati membri di definire la propriapolitica economica. Di conseguenza, le misureche producono effetti trasversali a più settori,applicabili indistintamente su tutto il territoriodello Stato membro e intese a favorire l’interaeconomia, non costituiscono aiuti di Stato ai sensidell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

367. Nella causa Adria-Wien Pipeline, la cortecostituzionale austriaca (Verfassungsgerichtshof)ha proposto alla Corte una domanda di pronun-cia pregiudiziale in merito all’interpretazionedell’articolo 87, chiedendo se le misure legisla-tive di uno Stato membro che prevedono una ridu-zione delle imposte sull’energia applicate al gasnaturale e all’energia elettrica, ma che concedonotale riduzione solo alle imprese che dimostrinoche il fulcro della loro attività consiste nella pro-duzione di beni materiali, siano da considerarsiaiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 1. La Corte ha concluso che il criterioapplicato dalla normativa nazionale, benchéobiettivo, non è giustificato né dalla natura nédalla struttura generale della normativa in que-stione e quindi la misura controversa non puòsfuggire alla qualificazione di aiuto di Stato.

368. Per contro, la Commissione ha constatatomediante decisione che la legge italiana che miraa far emergere dall’economia sommersa le

imprese irregolari e i lavoratori non regolarmentedichiarati è una misura generale ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 1, del trattato (1). La misurache prevede agevolazioni fiscali e riduzioni deglioneri sociali si applica sull’intero territorio ita-liano e a tutte le imprese di qualsiasi settore cheutilizzano lavoratori irregolari e non rispettano,in tutto o in parte, gli obblighi della legge in mate-ria fiscale e di contributi sociali. La Commissioneha constatato che non vi è alcuna discriminazionesistematica né nel dispositivo, con la designa-zione di beneficiari specifici, né nella sua applica-zione, con l’attribuzione alle autorità pubblichedi poteri discrezionali.

369. La Commissione ha deciso che anche lemisure belghe volte a concedere riduzioni deicontributi sociali a carico del datore di lavoro incaso di aggiustamenti dell’orario di lavoro inseno all’impresa sono da considerarsi come unamisura generale (2). Il dispositivo si applica auto-maticamente a tutte le imprese in Belgio e a tutti ilavoratori del settore privato e delle imprese pub-bliche autonome e le autorità pubbliche nonhanno alcun potere discrezionale per l’applica-zione di tale dispositivo che non contiene, né difatto né di diritto, alcun elemento di specificitàsettoriale, regionale o di altro tipo.

370. Nella decisione relativa all’imposta sul muta-mento climatico nel Regno Unito (3) (cfr. infra«Aiuti per la tutela dell’ambiente») la Commis-sione ha deciso che un’esenzione fiscale concessaagli impianti per la produzione combinata di ener-gia termica ed energia elettrica non è selettiva e per-tanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensidell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

371. Il sistema tedesco che impone alle impresedi accantonare riserve finanziarie per il finanzia-mento di futuri obblighi giuridici ha dato adito aduna denuncia in relazione all’applicazione delsistema agli impianti nucleari e alle riserveriguardanti la gestione dei rifiuti e lo smantella-mento (4). La Commissione ha constatato che ilcodice di commercio tedesco impone a tutte leimprese di costituire riserve per le passivitàcontingenti. Queste norme si applicano a tutte le

¥1∂ Caso N 674/2001, decisione della Commissione del 13 novembre2001 (non ancora pubblicata).

¥2∂ Caso N 232/2001, decisione della Commissione del 3 luglio 2001(GU C 268 del 22.9.2001).

¥3∂ Caso C 18/2001 (ex N 123/2000), decisione della Commissionedel 28 marzo 2001 (GU C 185 del 30.6.2001).

¥4∂ Caso NN 137/2001, decisione della Commissione del l’11 di-cembre 2001 (non ancora pubblicata).

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imprese uniformemente e non possono esserelimitate dal potere discrezionale dello Stato. Taliregolamentazioni rientrano pertanto nella catego-ria delle misure generali e non delle norme sugliaiuti di Stato del trattato CE. Nella fattispecie, laCommissione ha dichiarato che le disposizionisono giustificate dalla natura o struttura generaledel sistema fiscale tedesco.

372. Nella decisione che ha avviato l’indagineformale sulle imprese che svolgono attività diassicurazione interne nell’isola di Åland (casoC 55/2001), la Commissione ha ritenuto che ilcriterio di specificità potrebbe essere riunito, poi-ché al beneficio della riduzione dell’aliquotadell’imposta sulle società sono ammesse soltantole imprese attive in operazioni di assicurazioneinterne, che rappresentano solo un segmentodelle attività assicurative generali.

373. Anche nella sua valutazione preliminare delregime olandese per le attività finanziarie interna-zionali (caso C 51/2001 dell’11 luglio 2001), cheprevede la concessione di benefici fiscali con-nessi ad un’attività internazionale, la Commis-sione ha riscontrato la presenza di aspetti di spe-cificità, perché il beneficio arrecato dalla misura èlimitato ai gruppi di imprese presenti in almeno4 paesi stranieri o 2 continenti. I gruppi diimprese che svolgono attività internazionali, mache non soddisfano i criteri summenzionati nonpossono beneficiare della misura.

374. La specificità può derivare anche dallanazionalità dell’impresa. Cfr. i procedimentiCentri di coordinamento delle imprese stranierein Germania (caso C 47/2001), Imprese ammessead agevolazioni fiscali a Gibilterra (casi C 52/2001e C 53/2001).

4. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

375. In una causa (1) relativa ad aiuti in favoredegli autotrasportatori della Regione Friuli-Vene-zia Giulia, il Tribunale di primo grado ha confer-mato la propria giurisprudenza in merito a duecondizioni per l’applicazione dell’articolo 87,paragrafo 1, e segnatamente che la misura deveincidere sugli scambi tra gli Stati membri e pro-durre una distorsione della concorrenza. Il Tribu-

nale di primo grado ha sottolineato che le duecondizioni sono da considerarsi, in generale,indissolubilmente connesse. In particolare, allor-ché l’aiuto rafforza la posizione di un’impresa neiconfronti di altre imprese concorrenti negliscambi intracomunitari, si deve assumere cheesso alteri gli scambi stessi.

376. Nel caso di specie, il Tribunale ha ricordatoin primo luogo che, secondo una giurisprudenzaconsolidata, anche un aiuto di entità relativa-mente esigua può incidere sugli scambi fra Statimembri in settori caratterizzati da una forteconcorrenza, quali il settore dei trasporti. Insecondo luogo, ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 87, paragrafo 1, è sufficiente che l’aiutominacci di falsare la concorrenza e sia idoneo aincidere sugli scambi tra gli Stati membri. In que-sto caso pertanto non spettava alla Commissionedimostrare che l’aiuto in questione aveva incisosulla capacità concorrenziale di alcuni autotra-sportatori. Il Tribunale di primo grado ha inoltresottolineato che il carattere essenzialmente localedell’attività svolta dalla maggior parte dei benefi-ciari non rappresentava un criterio che consentissedi escludere ripercussioni sugli scambi intracomu-nitari, successivamente all’apertura parziale delmercato del cabotaggio alla concorrenza. L’aiutoha rafforzato la posizione finanziaria del settoredel trasporto su strada e favorito pertanto l’attivitàpotenziale degli autotrasportatori del Friuli-Vene-zia Giulia nei confronti dei concorrenti.

C — Esame della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune

1. Aiuti orizzontali

1.1. Ricerca e sviluppo

377. Ai fini del sostegno alle attività di ricerca esviluppo svolte nel settore delle memorie flashnon volatili, la Commissione ha dichiarato unprogetto di aiuti italiano compatibile con il mer-cato comune, applicando la disciplina comunita-ria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (2).La Commissione, sulla base di una perizia scien-tifica, ha contrastato che il beneficiario dell’aiuto,ST Microelectronics, aveva intrapreso attività di

¥1∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 aprile 2001, regioneautonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, causa T-288/97,Racc. 2001, pag. II-1169.

¥2∂ Caso N 32/2000, decisione della Commissione dell’11 aprile 2001,(GU C 199 del 14.7.2001).

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ricerca scientifica. Per quanto riguarda la proget-tazione di nuovi processi produttivi, la Commis-sione ha considerato questa parte del progettocome attività di sviluppo precompetitiva.

378. La Commissione ha sempre considerato cheun anticipo concesso dallo Stato, benché rimborsa-bile in caso di successo del progetto, costituisca unaiuto di Stato. Pertanto, la notifica presentata dalRegno Unito in merito al versamento di un anti-cipo ad un progetto di ricerca e sviluppo di Rolls-Royce è stata esaminata alla luce della disciplinacomunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e svi-luppo. La Commissione ha ritenuto che il progettodi ricerca e sviluppo potesse in parte considerarsicome non più vicino al mercato dello sviluppo pre-competitivo. Sulla base di una perizia scientifica,ha accertato che il livello del rischio tecnologicofosse tale da richiedere un sostegno statale e hapertanto riconosciuto che l’aiuto in questioneaveva un effetto di incentivazione. Poiché sonostati soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dalladisciplina comunitaria per gli aiuti di Stato allaricerca e sviluppo, la Commissione ha dichiaratol’aiuto compatibile con il trattato CE.

379. Nel settore della litografia, che svolge unruolo chiave per la definizione della struttura pre-cisa dei circuiti integrati, la Commissione haapprovato numerosi progetti di ricerca e svi-luppo (1).

1.2. Occupazione, formazione e condizioni di lavoro

380. Nell’ambito di un’attiva politica in materiadi mercato del lavoro, la Danimarca ha notificatoun regime di rotazione nei posti di lavoro (2) inbase al quale un datore di lavoro o un dipendentepossono ricevere una sovvenzione che copreparte dei costi salariali qualora il dipendente par-tecipi a corsi di istruzione o di formazione nelcontesto di un regime di rotazione professionale.In altri termini, un disoccupato che percepisceindennità di disoccupazione viene assunto per

svolgere le funzioni del dipendente temporanea-mente assente a causa della partecipazione ai corsidi formazione. Al termine della formazione ildipendente, tornato presso lo stesso datore dilavoro, svolge altre mansioni, mentre la personaneoassunta può rimanere a lavorare. La Commis-sione ha ritenuto che il regime in questione nonfavorisse determinate imprese o la produzione ditaluni prodotti. Pertanto, l’articolo 87, para-grafo 1, del trattato CE non trova applicazione. Ilregime deve essere esaminato alla luce di una pre-cedente decisione della Commissione relativa adun’indennità di occupazione che copre parte dellostipendio dei neoassunti (3). Entrambi i regimidimostrano la possibilità di combinare forma-zione ed occupazione attraverso una misura dipolitica nazionale a favore del mercato del lavoro.

381. Per incoraggiare i datori di lavoro a miglio-rare le condizioni e l’ambiente di lavoro in misuramaggiore di quanto imposto dai requisiti di legge,la Danimarca ha notificato un regime in base alquale un’impresa operante nel settore del tra-sporto terrestre, anche su strada, (in contrapposi-zione al trasporto in mare aperto, via mare e pervia aerea) può ricevere una sovvenzione per com-pensare l’imposta sull’ambiente di lavoro ecoprire i costi legati alla procedura di certifica-zione (4). La Commissione ha accolto la tesisecondo cui la distinzione operata fra le impresedi trasporto su strada e le altre può essere giustifi-cata dalla natura o dall’economia del sistema.Inoltre, l’ente di certificazione non ha la possibi-lità di favorire nessuna impresa, né la produzionedi taluni prodotti. La Commissione ha pertantoritenuto che la misura non rientra nell’ambito diapplicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, deltrattato CE. In relazione all’esenzione dalle ispe-zioni a carico delle imprese che presentano parti-colari problemi ambientali, la Commissione hadeciso che non ne deriva una perdita sotto il pro-filo delle entrate o un aumento dei costi per loStato. Pertanto, anche questa misura non rientranel campo di applicazione dell’articolo 87, para-grafo 1, del trattato CE.

1.3. Ambiente

382. La Commissione ha applicato in varie occa-sioni la nuova disciplina degli aiuti di Stato per la

¥1∂ Caso N 430/2001, decisione della Commissione del 30 ottobre2001, (non ancora pubblicata), caso N 433/2001, decisione dellaCommissione del 30 ottobre 2001 (non ancora pubblicata),caso N 801/2000, decisione della Commissione del 18 luglio2001 (GU C 333 del 28.11.2001). Nelle prime due decisioni laCommissione ha espressamente dichiarato che gli aiuti a favoredi progetti avrebbero potuto essere anche concessi ai sensidell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, in quanto potevanoessere considerati progetti importanti di interesse comune euro-peo conformemente alla disposizione.

¥2∂ Caso N 236/2001, decisione della Commissione del 25 luglio 2001(GU C 268 del 22.9.2001).

¥3∂ Caso N 357/96 (GU C 67 del 4.3.1997) modificato nelcaso N 142/99 (GU C 151 del 29.5.1999).

¥4∂ Caso N 246/2001, decisione della Commissione del 19 settembre2001 (non ancora pubblicata).

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tutela dell’ambiente, adottata nel dicembre 2000e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 feb-braio 2001 (1). Sulla base del protocollo di Kyotoalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sulcambiamento climatico del dicembre 1997,numerosi Stati membri hanno cercato di ridurre leemissioni dei gas ad effetto serra attraversol’imposizione di tasse sull’energia dannosa perl’ambiente. Il Regno Unito, per esempio, haintrodotto un’imposta sul mutamento climaticoin relazione all’uso dell’energia per fini nondomestici. È prevista una riduzione o un’esen-zione totale dal pagamento di detta imposta perdieci anni a favore di vari beneficiari.

383. La notifica del Regno Unito sulla ridu-zione/esenzione dall’imposta sul mutamento cli-matico (2) ha sollevato una serie di questioni inmerito agli aiuti di Stato, una delle quali (esen-zione per i combustibili a doppio uso) ha portatoall’apertura di una procedura formale di indagine.

384. In un caso relativo ai Paesi Bassi, definito«elettricità verde» (3) e riguardante i fornitori dienergia elettrica che hanno stipulato contratti conun generatore da fonti ecologiche, quali energiaeolica, energia idroelettrica fino a 10 MW, ener-gia mareomotrice, energia del moto ondoso ecc.,la Commissione ha accolto la tesi secondo cuil’esenzione è giustificata dalla natura o dall’eco-nomia del sistema fiscale. Poiché la produzionedi energia elettrica verde non contribuisce alleemissioni di CO2 a ciclo lungo, è logico chel’imposta sul CO2 non venga applicata. Pertanto,questa esenzione fiscale esula dal campo di appli-cazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattatoCE. Nondimeno, la Commissione ha portatoavanti l’esame delle misure britanniche ed olan-desi applicando la disciplina degli aiuti di Statoper la tutela dell’ambiente.

385. La compatibilità dell’imposta britannica èstata esaminata, per la prima volta, con riferi-mento al concetto di «aiuto al funzionamentosotto forma di sgravio o esenzione fiscale e basatosulla conclusione di accordi fra lo Stato membroe i beneficiari dell’aiuto» (4). Il caso olandesesulla compatibilità dell’elettricità verde è stato

valutato invece sulla base delle norme applicabilialle imposte esistenti. Poiché erano soddisfattetutte le condizioni definite nella disciplina degliaiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, la Com-missione non ha sollevato obiezioni contro questitipi di esenzione.

386. La seconda notifica del Regno Unito di par-ticolare interesse in questo settore riguardaun’esenzione fiscale totale dall’imposta sulmutamento climatico a favore del gas naturalenell’Irlanda del Nord per un periodo di cinqueanni (5). La Commissione ha riconosciuto la spe-cifica situazione del mercato del gas naturalenell’Irlanda del Nord, caratterizzato da un’indu-stria recente (dal 1996), prezzi più elevati del 40-70 % rispetto al resto del Regno Unito, mancanzadi infrastrutture per il gas, quota marginale delconsumo di gas rispetto al consumo totale dienergia (2,4 %), ammettendo che un’imposta sulmutamento climatico a carico del gas aggiunge-rebbe ulteriori ostacoli a questo mercato già pre-cario, ma preferibile, per motivi ecologici, e rico-noscendo che, se si incoraggiassero le imprese adutilizzare il gas al posto di carbone, petrolio oenergia elettrica, si potrebbe favorire una signifi-cativa riduzione delle emissioni di CO2 data laquota relativamente esigua del consumo di gasnel consumo energetico totale. La Commissioneha inoltre accolto la tesi del Regno Unito secondocui lo sviluppo di infrastrutture per il gas può pro-gredire solo se esiste un mercato commerciale perquesto prodotto. Approvando condizioni atte afavorire lo sviluppo di una siffatta domanda, ladecisione della Commissione sostiene indiretta-mente anche lo sviluppo di un’infrastruttura per ilgas nell’Irlanda del Nord.

387. Una misura belga, applicata solo nellaregione fiamminga, introduce certificati verdi peri produttori di energia verde. Sebbene la Com-missione abbia riscontrato che il rilascio dei cer-tificati verdi da parte delle autorità fiamminghenon implichi il ricorso a risorse statali (cfr. supra«Origine delle risorse»), ha portato avantil’esame della misura notificata alla luce delladisciplina degli aiuti di Stato per la tuteladell’ambiente e l’ha dichiarata compatibile con ilmercato comune (6). La stessa impostazione èstata seguita anche per le misure adottate dal¥1∂ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

¥2∂ Caso C 18/2001 (ex N 123/2000), decisione della Commissionedel 28 marzo 2001 (GU C 185 del 30.6.2001).

¥3∂ Caso NN 30/B/2000, decisione della Commissione del 28 no-vembre 2001 (non ancora pubblicata).

¥4∂ Su questo punto cfr. altresì caso N 840/A/2000, decisione dellaCommissione del 6 giugno 2001 e rettifica, decisione della Com-missione del 17 ottobre 2001 (GU C 358 del 15.12.2001).

¥5∂ Caso N 660/A/2000, decisione della Commissione del 18 luglio2001 (GU C 263 del 19.9.2001).

¥6∂ Caso N 550/2000, decisione della Commissione del 25 luglio 2001(GU C 330 del 24.11.2001).

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Regno Unito che prevedono l’obbligo per i forni-tori di energia elettrica in Scozia, Inghilterra eGalles di garantire che una quota dell’elettricitàfornita ai clienti in Gran Bretagna provenga dafonti di energia rinnovabili (1). La misure britan-niche prevedono inoltre che i fornitori che nondispongono di una quantità sufficiente di certifi-cati verdi contribuiscano a un fondo, istituito egestito dallo Stato, le cui entrate saranno distribu-ite ai fornitori. La Commissione ha ritenuto che ilmeccanismo di ridistribuzione costituisca unaiuto di Stato. Poiché le norme che regolano talemeccanismo sono conformi alla disciplina degliaiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, la Com-missione le ha peraltro dichiarate compatibili conil trattato.

388. La misura notificata dal Regno Unito, inmerito ad un regime di negoziazione dei permessidi emissione, finalizzato alla riduzione delleemissioni di gas ad effetto serra, è stata conside-rata compatibile con la disciplina degli aiuti diStato per la tutela dell’ambiente (2). Il regime inquestione consente ai destinatari, titolari di per-messi di emissione di meccanismi differenti, dicommerciarli fra loro e con altri partecipanti. Ipermessi di emissione sono distribuiti ai parteci-panti gratuitamente. La notifica riveste interesseanche perché la Gran Bretagna, oltre al regime dinegoziazione, prevede la concessione di sovven-zioni a favore delle imprese in cambio di ridu-zioni assolute delle emissioni per le quali essepropongono offerte in un sistema d’asta. Il RegnoUnito ha affermato che tali sovvenzioni sononecessarie come incentivo e la Commissione leha dichiarate compatibili con la disciplina degliaiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, poichénon esiste a livello di Unione europea un regimeobbligatorio di questo tipo.

1.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

389. Nel 1999 la Commissione ha propostoopportune misure a tutti gli Stati membri relativeagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salva-taggio e la ristrutturazione di imprese in diffi-coltà. Tali misure sono state accettate da tutti gliStati. Una delle misure proposte consistevanell’adeguare l’attuale regime di aiuti al salvatag-

gio e alla ristrutturazione, che esiste in taluni Statimembri, ai nuovi orientamenti. Nel 2000 la Com-missione ha dovuto avviare un dialogo bilateralecon diversi Stati membri al fine di emendare i lororegimi di aiuti esistenti. Per quanto riguarda laGermania (3), lo Stato membro con la maggiorparte di tali regimi, nel 2001 i servizi della Com-missione hanno preso nota del fatto che i regimidi aiuti in questione erano stati adeguati ai nuoviorientamenti.

390. Il 28 marzo 2001, nel caso C 41/99, la Com-missione europea ha concluso le indagini relativead uno dei casi più vasti e più complessi di aiuti diStato nella Germania orientale. Nel marzo 1996la Commissione aveva approvato la concessionedi un aiuto alla holding Lintra e alle sue otto con-trollate. Successivamente, il programma inteso aprivatizzare il gruppo non ha potuto essere realiz-zato. La Commissione ha ora concluso chel’aiuto di 623 milioni di DEM è stato comunqueconcesso in conformità del piano di ristruttura-zione del gruppo e della decisione della Commis-sione che autorizzava l’aiuto in questione. Tutta-via, un importo di 35 milioni di DEM è statoutilizzato per finalità non conformi alla decisionee deve essere restituito dai beneficiari, la holdingLintra e le controllate. Gli aiuti di Stato concessia diverse controllate di Lintra sono stati esaminatiin procedure separate.

391. L’8 maggio 2001, nel caso C 1/2000, laCommissione europea ha autorizzato un prestitosubordinato dell’ente statale Kreditanstalt fürWiederaufbau («KfW») di 76,7 milioni di euro(150 milioni di DEM) e una garanzia federaledell’80 % per un prestito di 63,9 milioni di euro(125 milioni di DEM) a favore dell’impresa dicostruzioni tedesca Philipp Holzmann AG. LaCommissione ha concluso che le misure diristrutturazione erano atte a ripristinare la redditi-vità a lungo termine dell’impresa e ad evitare dicommettere gli errori del passato. In quel conte-sto la Commissione ha tenuto conto delle modifi-

¥1∂ Caso N 504/2000, decisione della Commissione del 28 novembre2001 (non ancora pubblicata).

¥2∂ Caso N 416/2001, decisione della Commissione del 28 novembre2001 (non ancora pubblicata).

¥3∂ Casi E 4/2001 (ex N 297/2001, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90),E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93), E 8/2001, E 9/2001(ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91),E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/2001 (ex N 155/88), E 14/2001(ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93),E 17/2001 (ex N 413/91), E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001(ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001(ex N 901/96), E 23/2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001(ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001(ex N 75/95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96),E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95), E 29/2001(ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001(ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97), E 33/2001 (ex NN 74/95,ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94).

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che apportate al piano originario e ha autorizzatouna linea di credito per un anno, dell’importo di125 milioni di DEM (63,9 milioni di euro), apertadalla Kreditanstalt für Wiederaufbau alla finedel 2000.

392. Il 3 luglio 2001, nel caso C 33/98, la Com-missione europea ha adottato una decisione par-zialmente negativa in merito ad un aiuto concessoa Babcock Wilcox España («BWE»). Nell’aprile1998 la Commissione aveva avviato un’indagineformale ai sensi delle norme del trattato CE inmateria di aiuti di Stato in relazione a dueaumenti di capitale, entrambi dell’importo di60,1 milioni di euro (10 000 milioni di ESP) cheSociedad Estatal de Participaciones Industriales(SEPI) aveva effettuato nel 1994 e 1997 a favoredella sua controllata BWE. Nel luglio 1999 laCommissione ha deciso di estendere il procedi-mento al fine di includere nell’indagine un nuovoaumento di capitale di 246,4 milioni di euro(41 000 milioni di ESP) notificato dalle autoritàspagnole. Infine, nel luglio 2000 la Commissioneha esteso nuovamente il procedimento peresaminare un aiuto complessivo di 463,5 milionidi euro (77 110 milioni di ESP) propostonell’ambito di accordi di privatizzazione fra SEPIe Babcock Borsig AG. La Commissione hadeciso di vietare l’aiuto di 21,44 milioni di euroche le autorità spagnole intendevano concedereall’impresa per futuri investimenti di partecipa-zione in imprese comuni attraverso le qualiavrebbe acquisito in futuro nuovi ordinativi. LaCommissione ha ritenuto che, contrariamente adaltri investimenti sovvenzionati compresi nelpiano industriale, questo esborso fosse moltovicino al mercato e facesse parte della politicacommerciale della società e che pertanto il soste-gno statale potesse falsare gravemente la concor-renza in una misura contraria al mercato comune.

393. Il 30 ottobre 2001, a seguito di un’appro-fondita indagine iniziata nel giugno 2000, laCommissione ha adottato una decisione finalenegativa nel caso C 36/2000, in merito ad un aiutoa favore di Graf von Henneberg GmbH, impresatedesca che fabbrica piatti e vasellame di porcel-lana, situata in Turingia. La Commissione haordinato il recupero di circa 71,3 milioni di euro(139,4 milioni di DEM), importo considerato unaiuto incompatibile e illecito. In linea con la suaprassi, la Commissione ha statuito che l’attualesocietà Graf von Henneberg è responsabile insolido per il predecessore ai fini del recuperodell’aiuto incompatibile.

2. Aiuti regionali

394. La Commissione ha concluso il procedi-mento d’indagine formale relativo alla Investition-szulagengesetz 1999 a favore dei nuovi Ländertedeschi, compreso Berlino (1). La legge in que-stione rappresenta il regime di aiuti regionali piùimportante per le imprese della Germania orien-tale. È stato possibile adottare una decisione posi-tiva a seguito di numerosi emendamenti apportatialla legge tedesca nel corso del procedimentod’indagine. La Germania ha accolto, in partico-lare, la distinzione fra investimento iniziale, chepuò beneficiare dell’aiuto agli investimenti, e inve-stimento di sostituzione, definito come aiuto alfunzionamento. Di conseguenza, per gli investi-menti di sostituzione sono state aggiunte le condi-zioni specifiche applicabili agli aiuti al funziona-mento (massima intensità dell’aiuto del 5 %,soppressione di ogni aiuto al funzionamento dopoil 31 dicembre 2004). Inoltre, la legge tedesca èstata modificata al fine di rispettare la portata geo-grafica e l’importo massimo dell’intensità d’aiutostabilita nelle decisioni della Commissione sullacarta tedesca degli aiuti a finalità regionale (inten-sità massime che oscillano fra il 10 % e il 27,5 %,a seconda che l’aiuto sia destinato ad una PMI e/oad una regione Interreg III confinante con laRepubblica ceca o la Polonia). A questo proposito,il bacino occupazionale di Berlino deve essere esa-minato separatamente: tale zona, che consistedella città di Berlino e periferia (parte del LandBrandeburgo), è considerata regione ai sensidell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattatoCE, diversamente dai Länder della Germaniaorientale che hanno statuto di regioni ai sensidell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Pertanto,l’intensità per il bacino occupazionale di Berlinoraggiunge soltanto il 20 % equivalente sovven-zione netta (ESN) per gli aiuti agli investimenti edè esclusa la possibilità di erogare aiuti al funziona-mento.

395. Il principale regime di aiuti regionali per leFiandre (2) è stato approvato dalla Commissionesenza che fosse necessario avviare il procedi-mento d’indagine formale. Si tratta del «Regimedi aiuti per le grandi e medie imprese situate inzone ammesse ad aiuti regionali ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

¥1∂ Casi C 72/98 (ex N 702/97), N 671/99, E 5/98, decisione dellaCommissione del 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicata).

¥2∂ Caso N 715/2000, decisione della Commissione del 21 dicembre2000, lettera allo Stato membro del 7 febbraio 2001 (GU C 244dell’1.9.2001).

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III — AIUTI DI STATO

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(legge di espansione economica del 30 dicembre1970)» con l’obiettivo principale di incoraggiaregli investimenti delle imprese. Nell’ambito di taleregime la Commissione ha approvato il leasing diun edifico come costo d’investimento ammissi-bile, ossia come costo di capitale fisso anzichécome spese correnti di un’impresa, a condizioneche sia soddisfatta ciascuna delle seguenti condi-zioni: i contratti di leasing sono inclusi come atti-vità fissa nel bilancio del beneficiario dell’aiuto;il beneficiario del leasing procede all’ammorta-mento dell’attività ottenuta in leasing; la duratadel contratto di leasing è di almeno cinque anni; ilcontratto di leasing non copre le spese correnti(ad esempio costi di manutenzione, assicura-zione, e così via).

396. Nell’ambito del regime britannico di aiutiselettivi regionali (1) la Commissione ha accet-tato ancora una volta il leasing di un edificiocome costo di capitale fisso. Le condizioni darispettare sono le seguenti: il leasing deve durareper un periodo non inferiore a otto anni e riguar-dare solo l’edificio, esclusi i costi operativisecondari quali canoni vari, servizi comuni, assi-curazione, riparazioni, allacciamenti, e così via.Per calcolare il valore del leasing, i pagamenti delcanone di locazione per almeno otto anni sonoscontati al fine di ottenere il valore attuale nettodell’impegno di locazione.

397. Una notifica italiana (2) ha dato avvio ad uninteressante dibattito sulla definizione di investi-mento iniziale. Il regime fiscale non fa riferi-mento esplicito agli investimenti iniziali, di cui aipunti 4.4 e 4.6 degli orientamenti in materia diaiuti di Stato a finalità regionale. Esso tuttaviapropone una definizione tecnica di investimentoammissibile all’aiuto che coincide con gli investi-menti netti, calcolati come differenza fra gli inve-stimenti lordi di un’impresa in nuovi beni stru-mentali in un periodo di riferimento (cherappresenta l’aumento della capacità di produ-zione dell’impresa) e l’importo di tutti i beni stru-mentali venduti o smantellati e degli ammorta-menti dell’impresa nello stesso periodo diriferimento (che rappresenta la diminuzione dellacapacità di produzione dell’impresa). Al finequindi di determinare gli investimenti, il regimeprevede di dedurre dagli investimenti lordi totaligli investimenti di sostituzione realizzati al fine di

reintegrare la capacità di produzione dell’impresa,diminuita per effetto delle cessioni, delle cancella-zioni e degli ammortamenti di tutti i beni strumen-tali in un determinato periodo. Sulla base di questadefinizione, la Commissione ha riconosciuto chegli investimenti ammissibili all’aiuto corrispon-dono agli investimenti iniziali ai sensi degli orienta-menti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

398. Per contro, la Commissione ha statuito chela definizione (investimento in attivi fissi mate-riali nuovi) contenuta in alcune leggi fiscali spa-gnole (3) non permette di considerare le misure incausa quali aiuti all’investimento ai sensi degliorientamenti, poiché le spese possono finanziareinvestimenti di sostituzione, da qualificarsi comeaiuti al funzionamento.

399. La Commissione ha dovuto avviare in settecasi il procedimento d’indagine formale controuna serie di regimi di aiuti fiscali spagnoli nonnotificati (4). La tesi secondo cui le esenzioni pos-sono essere giustificate dalla natura e dall’econo-mia del sistema fiscale non è stata accolta dallaCommissione. In tre casi (5) la Commissione harespinto l’argomento secondo cui il regimefiscale in esame doveva considerarsi come aiutoesistente. La Commissione ha constatato che siera in presenza di un nuovo aiuto, in quanto iregimi contenevano modifiche sostanziali oppurenon erano legati in alcun modo ai regimi fiscaliesistenti prima dell’adesione della Spagnaall’UE. In tre casi [relativi alla riduzionedell’importo dell’imposta dovuta fino al 45 %degli investimenti effettuati (6)], la Commissioneha definito l’aiuto in parte come aiuto all’investi-mento e in parte come aiuto al funzionamento, ein quattro casi [riguardanti abbuoni d’imposta,ossia riduzioni scalari della base imponibile perquattro esercizi fiscali consecutivi (7)] come aiutial funzionamento. In nessuno dei casi la Com-missione ha considerato l’aiuto compatibile conil trattato ed ha chiesto alla Spagna di recuperaregli aiuti illegali.

¥1∂ Caso N 731/2000, decisione della Commissione del 25 aprile 2001(GU C 211 del 28.7.2001).

¥2∂ Caso N 646/A/2000, decisione della Commissione del 13 marzo2001 (GU C 149 del 19.5.2001).

¥3∂ Casi C 48/99, C 53/99 e C 54/99, cfr. infra.¥4∂ Caso C 48/99, decisione della Commissione dell’11 luglio 2001

(non ancora pubblicata), caso C 49/99, decisione della Commis-sione dell’11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 50/99,decisione della Commissione dell’11 luglio 2001 (non ancorapubblicata), caso C 51/99, decisione della Commissionedell’11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 52/99, deci-sione della Commissione dell’11 luglio 2001 (non ancora pubbli-cata), caso C 53/99, decisione della Commissione dell’11 luglio2001 (non ancora pubblicata), caso C 54/99, decisione dellaCommissione dell’11 luglio 2001 (non ancora pubblicata).

¥5∂ Casi C 48/99, C 53/99, C 54/99, cfr. supra.¥6∂ Casi C 48/99, C 53/99, C 54/99, cfr. supra.¥7∂ Casi C 49/99, C 50/99, C 51/99, C 52/99, cfr. supra.

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400. Nel 1998 la Commissione ha propostoopportune misure a tutti gli Stati membri in rela-zione agli orientamenti in materia di aiuti di Statoa finalità regionale. Nel 1999 e nel 2000 la Com-missione aveva dovuto avviare un dialogo bilate-rale con numerosi Stati al fine di emendare iregimi nazionali di aiuti regionali esistentitenendo conto dell’esatta formulazione e delsignificato degli orientamenti in materia di aiutidi Stato a finalità regionale. Per quanto riguardal’Italia (1) e la Germania (2), si è potuti giungerequest’anno alla chiusura di un buon numero ditali fascicoli di cooperazione amministrativa conl’invio di una lettera da parte dei servizi dellaCommissione attestante che il regime di aiutiregionali era stato adeguato agli orientamenti inmateria di aiuti di Stato a finalità regionale.

401. La Commissione ha inoltre adottato unaserie di decisioni nell’ambito della disciplinamultisettoriale per i grandi progetti di investi-mento (3). L’8 maggio 2001, nel caso N 783/2000,la Commissione ha deciso di non sollevare obie-zioni in relazione ad una proposta di aiutidell’importo di 119 080 000 euro a favore diWacker Chemie GmbH Nünchritz, per l’allarga-mento e la modernizzazione dell’ex impianto diproduzione di silicio Hüls AG. La Commissioneha concluso che l’intensità proposta, pari al26,77 % equivalente sovvenzione lorda (ESL), èinferiore all’intensità degli aiuti massima ammis-sibile ai sensi della disciplina multisettoriale perquesto progetto particolare. Nel valutare la com-patibilità dell’aiuto, la Commissione ha tenutoconto della situazione del mercato, del numero diposti di lavoro creati direttamente dal progetto edegli effetti positivi degli investimenti sulle eco-nomie delle regioni assistite (4). Il 18 luglio 2001,nel caso N 184/2000, la Commissione europea haapprovato un aiuto agli investimenti per unimporto di 27,6 milioni di euro a favore di Karto-group a Leuna, Sassonia-Anhalt. L’investimentoriguarda la costruzione di un impianto per laproduzione di carta igienica e di salviette dacucina. I costi totali dell’investimento ammon-tano a 85 milioni di euro (166 milioni di DEM),mentre l’aiuto approvato rappresenta il 35 % deicosti ammissibili. Il progetto di investimento crea

154 posti di lavoro permanenti in un’area cheregistra un elevato tasso di disoccupazione. LaCommissione ha approvato l’aiuto dopo averneaccertata la compatibilità con la disciplina multi-settoriale degli aiuti di Stato a finalità regionaledestinati ai grandi progetti di investimento.

3. Aiuti settoriali

3.1. Settori soggetti a regole particolari

3.1.1. Costruzioni navali

402. In conformità con l’articolo 3, paragrafo 1,del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio,che stabilisce nuove norme in materia di aiuti allacostruzione navale (5), dall’inizio del 2001 non èstata autorizzata la concessione di alcun nuovoaiuto al funzionamento al settore della costru-zione navale.

403. In linea con la sua posizione del 29 novem-bre, la Commissione ha attuato la duplice strate-gia volta a difendere l’industria comunitaria dellecostruzioni navali dalle presunte sovvenzioniconcesse dalla Corea alla propria industriacantieristica. Da un lato, la Commissione hacondotto indagini nel quadro del regolamentosugli ostacoli agli scambi (6) e si è apprestata adavviare un’azione nei confronti della Coreadinanzi all’Organizzazione mondiale del com-mercio e, dall’altro, ha proposto un regolamentorelativo ad un meccanismo difensivo temporaneoper la costruzione navale (7).

404. Il meccanismo difensivo temporaneo pro-posto consiste in una misura eccezionale intesa asostenere l’azione della Commissione neiconfronti della Corea nel quadro dell’accordosulle sovvenzioni e sulle misure compensativedell’OMC. Tale meccanismo non sarà applicato,finché la Commissione non avrà avviato l’azionenei confronti della Corea dinanzi all’OMC e ces-serà di avere efficacia qualora la Commissione ela Corea raggiungano un accordo in materia.In ogni caso, la sua scadenza è fissata al31 dicembre 2002.

405. Il Consiglio «Industria» del 5 dicembre nonha potuto trovare un accordo per adottare il mec-

¥1∂ Casi N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93,N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/a/97, N 288/96, C 27/89.

¥2∂ Casi N 711/95, N 618/96.¥3∂ GU C 107 del 7.4.1997, pag. 1.¥4∂ Il tetto massimo degli aiuti regionali nell’area assistita è pari al

35 % al lordo per le grandi imprese.

¥5∂ GU L 202 del 18.7.1998, pag.1.¥6∂ Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 349 del

31.12.1994, pag.71).¥7∂ COM(2001) 401 def. (GU C 340 E del 30.10.2001, pag. 208).

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canismo difensivo temporaneo. La Commissionenon ha pertanto ancora avviato la proceduraOMC nei confronti della Corea; intende tuttaviaaggiornare le sue indagini nel quadro del regola-mento sugli ostacoli agli scambi nel corso delprimo semestre del 2002.

406. Il 25 luglio 2001 la Commissione ha adot-tato una decisione con cui ha dichiarato incom-patibile con il mercato comune l’aiuto di Statonon notificato concesso agli investitori chehanno finanziato la costruzione del bastimento«Le Levant» (1). La nave è stata finanziata dainvestitori privati che ne sono tuttora i proprie-tari, ed è gestita dalla società CIL, destinata apropria volta a diventarne il futuro proprietariodefinitivo. Gli investitori sono stati autorizzati adetrarre i costi di investimento dai loro redditiimponibili in conformità di un regime fiscalespeciale (legge Pons). Per progetti di questo tipola Commissione deve verificare che si trattieffettivamente di un progetto di sviluppo. Inquesto caso, la Commissione ha ritenuto che lanave non contribuisse in modo significativo allosviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon. Poichél’aiuto illegale è già stato concesso, si deve pro-cedere al recupero. La Commissione ritiene chespetta agli investitori, in quanto beneficiaridiretti e attuali proprietari della nave, rimbor-sare l’aiuto.

407. La Commissione ha deciso di estendereun’indagine formale condotta sulla ristruttura-zione dei cantieri navali spagnoli a tutte le opera-zioni che hanno portato alla creazione del gruppocantieristico IZAR (2). La Commissione dubitache il prezzo pagato dal gruppo pubblico di can-tieristica navale militare Bazan (che ha poimutato la propria denominazione in IZAR), peralcuni cantieri ceduti dal gruppo pubblico di can-tieristica civile Astilleros Españoles (AESA) edalla holding pubblica Sociedad Estatal de Parti-cipationes Industriales (SEPI), potesse essereconsiderato un’operazione effettuata alle condi-zioni di mercato e ritiene che possa costituire per-tanto un aiuto a favore del nuovo gruppo IZAR.La Commissione dubita che tale aiuto sia compa-tibile con le norme in materia di aiuti alla costru-zione navale e ha deciso di estendere la procedurad’indagine già avviata riguardo a un’operazionecon la quale AESA ha venduto a SEPI due can-tieri navali e una fabbrica di motori.

3.1.2. Siderurgia

408. Il sesto codice degli aiuti alla siderurgia,che resta applicabile fino alla scadenza del trat-tato CECA, nel luglio 2002, prevede la possibilitàdi concedere aiuti soltanto in un numero limitatodi casi. Si tratta, nella fattispecie, degli aiuti allaricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tuteladell’ambiente e degli aiuti per scopi socialidestinati a finanziare la chiusura di impianti side-rurgici.

409. La Commissione ha approvato l’erogazionedi aiuti per la tutela dell’ambiente alle seguentiimprese siderurgiche (acciaio CECA): VoestAlpine Linz (1,6 milioni di euro), Voest AlpineDonawitz (2,6 milioni di euro), Böhler Edelstahl(348 830 euro) e varie imprese spagnole. LaCommissione ha adottato una decisione negativanei confronti dell’aiuto a favore di BRE.M.AWarmwalzwerk (622 564 euro), poiché nonerano stati dedotti i risparmi derivanti dall’inve-stimento, secondo quanto previsto dall’allegatoal codice sugli aiuti alla siderurgia.

410. La Commissione ha approvato aiuti allaricerca e allo sviluppo a favore di Corus TechnologyBV (166 661 euro), Sidmar NV (505 620 euro),Stahlwerke Bremen (290 828 euro) e CogneAcciai Speciali (2,58 milioni di euro) e ha adot-tato una decisione negativa nei confronti degliaiuti a favore di Eko Stahl (399 004 euro) rite-nendo che tale impresa avrebbe avuto la sola fun-zione di «terreno di prova» per altri partecipanti aun progetto di ricerca e sviluppo.

411. La Commissione ha altresì adottato due deci-sioni finali in relazione alle imprese Georgsma-rienhuette Holding GmbH e Groeditzer Stahl-werke GmbH, riscontrando che nel contratto digestione e nella cessione di beni patrimoniali nonera insito alcun aiuto.

3.1.3. Carbone

412. Attualmente sono quattro gli Stati membriproduttori di carbone nell’Unione europea; seb-bene, a causa delle condizioni geologiche sfavo-revoli, la maggior parte delle miniere nell’Unioneeuropea non sia competitiva con il carboneimportato, gli Stati membri interessati hannoscelto di sostenere l’industria carbonifera princi-palmente in base a considerazioni di caratteresociale e regionale. Gli aiuti di Stato sono disci-

¥1∂ Caso C 74/99.¥2∂ Caso C 40/2000, decisione del 28 novembre 2001.

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plinati dalla decisione n. 3632/93/CECA (1), cheha stabilito i termini e le condizioni per la loroconcessione. Gli Stati membri notificano gli aiutisu base annua. La Commissione vaglia con atten-zione le domande e decide se concedere l’autoriz-zazione. Questa disciplina rimarrà in vigore finoalla scadenza del trattato CECA.

413. Con decisione del 25 luglio 2001, la Com-missione ha adottato una proposta di regolamentodel Consiglio sugli aiuti di Stato all’industria car-bonifera (2) per disciplinare la questione degliaiuti di Stato da concedere dopo il 23 luglio 2002.

414. Nel 2001 la Commissione ha autorizzatoregimi di aiuti di Stato che consentono allaGermania (3), alla Francia (4), alla Spagna (5) e alRegno Unito (6) di erogare i necessari finanzia-menti pubblici al settore del carbone per il 2001.Questi aiuti coprono la differenza tra i costi diproduzione e il prezzo del carbone sul mercatointernazionale, nonché una compensazione per ilpagamento degli oneri sociali.

3.1.4. Industria automobilistica

415. Il 13 novembre 2001 la Commissione hadeciso di prorogare la validità della disciplinacomunitaria degli aiuti all’industria automobili-stica (GU C 279 del 15.9.1997). Tutti gli Statimembri hanno approvato la proroga che è validaper un anno, ossia fino al 31 dicembre 2002, salvoche la nuova disciplina multisettoriale degli aiutia finalità regionale a favore dei grandi progettid’investimento, che sostituisce la disciplina set-toriale specifica per l’industria automobilistica,entri in vigore prima di tale data.

416. Il 17 gennaio 2001 la Commissione haautorizzato la concessione a Nissan Motor Manu-facturing Ltd (7) di un aiuto agli investimenti afinalità regionale di 40 milioni di GBP. L’aiuto èdestinato alla trasformazione dello stabilimentoautomobilistico di Sunderland (Regno Unito) per

il nuovo modello della «Micra». I dubbi inizial-mente nutriti dalla Commissione, che avevanoportato all’avvio di un procedimento formaled’indagine nel settembre 2000, non sono staticonfermati.

417. Il 6 giugno la Commissione ha deciso diadottare una decisione finale negativa nei con-fronti dell’aiuto alla ricerca e allo sviluppo che leautorità italiane proponevano di concedereall’impresa IVECO SpA, una controllata delgruppo Fiat che progetta, fabbrica e vende essen-zialmente veicoli commerciali leggeri, autobus emotori diesel. L’aiuto previsto, di un valore nomi-nale di 16 milioni di euro, riguardava un progettodi investimento di 111 milioni di euro per il rin-novo e l’espansione della gamma di furgoni leg-geri IVECO.

418. La Commissione ha concluso che l’aiutoprevisto non era necessario a IVECO per lo svi-luppo della nuova gamma di furgoni leggeri. Seb-bene il progetto portasse a un miglioramento delprodotto rispetto al modello precedente, il carat-tere innovativo dell’investimento era limitato aciò che è comune nell’industria automobilisticanel contesto dello sviluppo e del lancio di nuovimodelli.

419. In conformità delle norme che disciplinanogli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, gliaiuti possono essere concessi se servono adincentivare le imprese ad intraprendere attività diricerca e sviluppo supplementari, che si aggiun-gano a quelle da esse normalmente svolte nelquadro delle loro attività correnti. Se si dovesseconsiderare lo sviluppo di un nuovo modello o diuna nuova gamma di modelli un’attività di ricercache giustifica l’erogazione di aiuti, qualunquecostruttore automobilistico potrebbe chiedereaiuti alla ricerca e allo sviluppo per ogni nuovomodello che introduce sul mercato. La sovven-zione pubblica costituirebbe quindi semplice-mente un aiuto al funzionamento e non raggiun-gerebbe lo scopo di indurre le imprese a svolgereattività di ricerca che altrimenti non avrebberointrapreso.

420. Il 23 ottobre 2001 la Commissione ha auto-rizzato un conferimento di capitale effettuato nel1999 a favore della società automobilisticaspagnola Santana Motor, constatando che ilprovvedimento non costituiva aiuto di Stato. LaCommissione ha anche parzialmente approvatol’erogazione di un aiuto agli investimenti a San-

¥1∂ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.¥2∂ COM(2001) 423 def. (GU C 340 E del 30.10.2001, pag. 202).¥3∂ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, caso N 1/2001

(GU L 127 del 9.5.2001, pag. 55).¥4∂ Decisione della Commissione del 23 maggio 2001, caso N 3/2001

(GU L 239 del 7.9.2001, pag. 35).¥5∂ Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2001, caso N 2/2001

(non ancora pubblicata).¥6∂ Decisione della Commissione dell’8 maggio 2001, caso N 4/2001

(GU L 241 dell’11.9.2001, pag. 10).Decisione della Commissione del 25 luglio 2001, caso N 6/2001(GU L 305 del 22.11.2001, pag. 27).Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001, casi N 7/2001e N 8/2001 (non ancora pubblicata).

¥7∂ Caso C 51/2000.

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III — AIUTI DI STATO

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tana in relazione al suo piano strategico relativo alperiodo 1998-2006.

421. In caso di conferimenti di capitale che com-portano risorse pubbliche effettuati a favore delleimprese, la Commissione deve garantire che ilprovvedimento non contenga alcun elemento diaiuto di Stato. A tale scopo, la Commissioneconduce un’indagine approfondita per stabilire sele prospettive di redditività e di crescita perl’impresa giustifichino il conferimento di capitaledal punto di vista di un investitore operante ineconomia di mercato. In questo caso, la Commis-sione ha ritenuto che le prospettive di redditivitàdi Santana fossero sufficientemente positive dagiustificare l’apporto di capitale. La Commis-sione ha pertanto deciso che tale conferimentonon costituiva un aiuto.

422. Per quanto riguarda l’aiuto regionale agliinvestimenti, la Commissione lo ha ritenuto com-patibile con il mercato comune in quanto nonsupera i limiti oltre i quali si rende necessarioprocedere a una valutazione più approfondita inbase alle specifiche norme che disciplinano gliaiuti al settore automobilistico. L’importo mas-simo dell’aiuto che poteva essere concesso è statofissato a 8,68 milioni di euro.

423. Il 28 febbraio 2001, la Commissione haautorizzato, al termine del procedimento formaled’indagine, un aiuto regionale agli investimentiper un importo di 78 miliardi di ITL (40 milionidi euro) per la produzione del nuovo modellodella «Punto» nello stabilimento Fiat di Melfi(Italia meridionale). La Commissione ha esami-nato la mobilità geografica del progetto e ha con-cluso che lo stabilimento del gruppo Fiat a Tychy,in Polonia, avrebbe rappresentato un’alternativavalida. Al fine di valutare la proporzionalitàdell’aiuto è stata effettuata una «analisi costi-benefici», nel cui ambito sono stati confrontati icosti di realizzazione del progetto a Melfi conquelli del sito alternativo. Tenuto conto chel’intensità di aiuto era inferiore sia al massimaledi aiuto a finalità regionale che allo svantaggioregionale individuato dall’analisi costi-benefici,corrispondente ai costi supplementari da soste-nere per l’ubicazione della produzione a Melfianziché a Tychy in Polonia, la Commissione haconcluso che le disposizioni della disciplinacomunitaria degli aiuti di Stato all’industria auto-mobilistica erano state rispettate e che la propostadi aiuto è compatibile con il trattato.

424. Il 20 dicembre 2001, dopo aver concluso ilprocedimento formale d’indagine, la Commis-sione ha deciso che la Germania deve ridurrel’aiuto regionale agli investimenti a favore di Dai-mlerChrysler per la costruzione di un nuovo sta-bilimento di produzione di motori per autoveicolia Kölleda (Turingia), un’area ammissibile aisensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), deltrattato CE.

425. Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto,la Germania ha affermato che l’investimentopoteva essere effettuato in un sito alternativo inUngheria (a Nyergesujfalu). Sulla base dei docu-menti ricevuti, la Commissione ha concluso che ilsito ungherese costituiva un’alternativa commer-ciale credibile. Per quanto riguarda la proporzio-nalità dell’aiuto, dalla valutazione dell’analisicosti-benefici è emerso un rapporto svantaggioregionale/intensità dell’aiuto di Kölleda pari al31,93 %, che è inferiore a quanto inizialmenteindicato dalla Germania. Dato il considerevoleaumento della capacità produttiva, l’intensità diaiuto ammissibile è stata ulteriormente ridotta diun punto percentuale e portata a 30,93 %. Ne èconseguito che la Commissione ha potuto autoriz-zare solo un aiuto per un importo pari al 30,93 %dell’investimento ammissibile di 185 milioni dieuro (valore attuale netto), che corrisponde a57,22 milioni di euro (valore attuale netto). Irestanti 6,58 milioni di euro di aiuto notificatosono stati ritenuti incompatibili con il mercatocomune.

426. Il 18 luglio 2001, al termine del procedi-mento formale d’indagine, la Commissione hadeciso di ridurre l’aiuto regionale agli investi-menti a favore di Volkswagen per la costruzionedi uno stabilimento di produzione di una nuovavettura a Dresda. Lo stabilimento di assemblag-gio del nuovo modello e il centro di depositointermedio dovevano essere ubicati a Dresda e ilnuovo impianto per la costruzione della scocca eil reparto verniciatura nella vicina Mosel,entrambe aree assistite ai sensi dell’articolo 87,paragrafo 3, lettera a).

427. Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto,la Commissione, sulla base dei documenti perve-nuti durante il procedimento, ha concluso che laproduzione nella Repubblica ceca (a Praga eKvasiny) era stata ritenuta dalla società un’alter-nativa commerciale credibile. La Commissioneha basato la sua valutazione della proporzionalitàdell’aiuto su due distinte analisi costi-benefici:una relativa ai siti di Dresda e Praga, l’altra ai siti

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di Mosel e Kvasiny. Per quanto riguarda l’investi-mento di Mosel, l’intensità di aiuto prevista erainferiore sia all’intensità dello svantaggio regio-nale sia al massimale di aiuto regionale. La Com-missione ha pertanto autorizzato l’aiuto previstoper Mosel per un importo di 65 milioni di DEM.Per quanto attiene all’investimento di Dresda,l’intensità di aiuto prevista dalla Germania erasuperiore all’intensità dello svantaggio regionale,per cui la Commissione ha autorizzato un aiutoper un importo di 80 milioni di DEM, mentrel’aiuto eccedente tale importo, pari a 25,7 milionidi DEM, è stato ritenuto incompatibile con ilmercato comune.

3.1.5. Trasporti

Trasporti ferroviari

428. Da qualche anno la Commissione persegueuna politica volta a riequilibrare i modi di tra-sporto e a promuovere modi che siano più rispet-tosi dell’ambiente, con l’obiettivo di pervenire aun sistema di trasporti sostenibile. Nel suorecente libro bianco su una politica comune deitrasporti, la Commissione ha rammentato che iltrasporto ferroviario è il settore strategico dalquale dipende il successo degli sforzi di riequili-brio tra modi di trasporto. La Commissionecontinuerà pertanto ad adottare un approcciofavorevole nei confronti degli aiuti nel settore fer-roviario, per quanto riguarda i servizi ferroviari e,in particolare, gli investimenti in infrastruttureferroviarie che, a causa degli elevati costi di inve-stimento, non sono economicamente efficacisenza un cofinanziamento pubblico.

429. Il 13 febbraio 2001 la Commissione, inlinea con la sua politica comune dei trasporti, hadeciso di non sollevare obiezioni alla decisionedel Regno Unito di concedere sovvenzioni pub-bliche ad alcuni progetti, il cui scopo era dimo-strare a un pubblico più vasto che la ferrovia puòcostituire un modo di trasporto efficace e redditi-zio nonché un’alternativa, in particolare, al tra-sporto su strada (caso N 687/2000, Soluzioniinnovative nella logistica ferroviaria) (1). Inoltre,il 19 settembre 2001 la Commissione ha autoriz-zato un aiuto di importo elevato a favore delgestore delle infrastrutture nel Regno Unito percontribuire a finanziare un programma di investi-mento per il radicale rinnovo delle principali

infrastrutture ferroviarie in Gran Bretagna (casoN 500/2001, Sussidi alle reti ferroviarie nelRegno Unito) (2).

Trasporti marittimi

430. Nel corso del 2001 la Commissione haautorizzato diversi regimi di aiuti a favoredell’occupazione di marittimi comunitari. Questemisure di aiuto, che contribuiscono a ridurre icosti salariali delle imprese marittime, mirano aconsentire loro di far fronte alla concorrenzainternazionale, senza dover rinunciare in largaparte a battere la bandiera del proprio paese pas-sando a quelle di Stati che offrono regimi fiscali esociali meno onerosi per l’armatore. Contribui-scono inoltre a salvaguardare l’occupazione deimarittimi comunitari, al fine di preservare le com-petenze nella nautica e di mantenere un elevatolivello di sicurezza nel settore.

431. L’8 febbraio la Commissione ha autorizzatola Francia a prorogare dopo il 2001 il regime dirimborso dei contributi sociali padronali a caricodelle imprese marittime, che la Commissioneaveva autorizzato nel 1999 per una durata di treanni. Tale regime consiste nel rimborsare alleimprese che impiegano personale navigante e lecui navi sono sottoposte alla concorrenza interna-zionale i contributi sociali relativi ai rischi di vec-chiaia, malattia e infortunio sul lavoro versatinell’anno precedente agli organismi competenti.

432. Il 30 aprile la Commissione ha autorizzatola Francia a completare il suo dispositivo di aiutia favore dell’occupazione di marittimi comuni-tari consentendo il rimborso alle imprese marit-time anche degli assegni familiari e dei contributiversati per l’assicurazione contro la disoccupa-zione.

433. Il 6 marzo la Commissione ha autorizzato laFinlandia a rimborsare agli armatori i contributisociali a carico dei datori di lavoro versati a titolodel fondo pensionistico della gente di mare,dell’assicurazione contro la disoccupazione,dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assi-curazione sulla vita e dell’assicurazione relativaal tempo libero. Le misure di aiuto si applicano atutte le navi registrate come navi mercantili inter-nazionali, ivi compresi, a determinate condizioni,

¥1∂ Decisione della Commissione del 13 febbraio 2001.¥2∂ Decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (GU C 333

del 28.11.2001, pag. 7).

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i rimorchiatori e gli spintori. In questi due casi, lemisure si applicano solo alle navi d’alto mare.

434. Il 28 febbraio la Commissione ha deciso diavviare il procedimento ex articolo 88, para-grafo 2, del trattato per valutare le misure di aiutolegate alla compensazione dei costi derivantidagli obblighi di servizio pubblico garantiti daSNCM (1). Questa decisione è stata adottata allaluce dei nuovi elementi di informazione comuni-cati alla Commissione nel quadro della procedurad’esame avviata nel 1998 nei confronti degli aiutiche la società Corsica Marittima, controllata diSNCM, avrebbe ricevuto dallo Stato francese peril trasporto di passeggeri tra la Francia e l’Italiasulle rotte tra Genova e Bastia e tra Livorno eBastia (2).

435. Il 30 ottobre 2001 la Commissione hadeciso di chiudere congiuntamente i due procedi-menti e ha stabilito che, nella misura in cui le sov-venzioni concesse a SNCM non hanno superato icosti che tale società ha sostenuto per prestare ilservizio pubblico del collegamento marittimocon la Corsica, come definito dalle pubblicheautorità, si può concludere che la sua controllataCorsica Marittima non ha beneficiato di sovven-zioni interne incrociate. L’esame svolto dallaCommissione ha inoltre permesso di accertareche gli importi pagati da Corsica Marittima perl’affitto di navi corrispondono alle condizioniprevalenti sul mercato. La Commissione hapertanto chiesto alla Francia di informarla, primadella data in cui entrerà in vigore il nuovocontratto di concessione del servizio pubblico peri collegamenti marittimi con la Corsica, dellemisure che saranno adottate ai fini dell’adegua-mento strutturale di SNCM alle nuove condizionidel mercato, quali risultano dall’applicazionedell’articolo 4 del regolamento (CEE)n. 3577/92.

436. Il 20 giugno la Commissione ha chiuso ilprocedimento avviato nell’agosto 1999 neiconfronti degli aiuti corrisposti dal 1990 alla finedel 2000 dall’Italia alla società Tirrenia diNavigazione, ritenendo che tali aiuti potevanobeneficiare della deroga di cui all’articolo 86,paragrafo 2, del trattato a favore delle impreseincaricate della gestione di servizi di interesseeconomico generale. La Commissione ha infatticonstatato che l’aiuto concesso dall’Italia costitu-

iva una compensazione necessaria e proporzio-nata rispetto alla missione di servizio pubblicoassegnata a Tirrenia di Navigazione: garantiredurante tutto l’anno un livello sufficiente di ser-vizi regolari verso e da determinati porti dellaSicilia e della Sardegna.

437. Al fine di tener conto delle mutate condi-zioni del mercato del cabotaggio conseguenti allasua liberalizzazione al 1o gennaio 1999 e delrecente arrivo di nuovi operatori, la Commissioneha deciso che le compensazioni versate a Tirreniadi Navigazione a partire dal 1o gennaio 2001 silimiteranno a coprire i costi supplementari deri-vanti dal disavanzo registrato nella prestazione diservizi corrispondenti agli impegni sottoscrittidall’Italia per il periodo 2000-2004, che preve-dono infatti una riduzione dell’offerta di serviziodell’impresa per lasciare più spazio agli altri ope-ratori sulle linee commercialmente redditizie.

438. Il 25 luglio la Commissione ha autorizzatogli aiuti corrisposti dalla Spagna alla compagniamarittima Trasmediterranea per liquidare il con-tratto di servizio pubblico concluso con lo Statonel 1978. La Commissione ha altresì autorizzatogli aiuti destinati a compensare i costi derivantidagli obblighi di servizio pubblico assuntidall’impresa nel 1998 all’interno dell’arcipelagodelle Canarie.

439. La Commissione ha considerato che gliaiuti derivanti dalla liquidazione del contratto diservizio pubblico concluso nel 1978 tra Trasme-diterranea e lo Stato spagnolo costituivano aiutiesistenti. Detti aiuti erano legati a diritti e obbli-ghi sorti durante il periodo coperto dal contratto ecorrispondevano al saldo delle compensazionidovute a Trasmediterranea per i servizi di cabo-taggio marittimo che la compagnia aveva prestatotra il 1978 e il 1997 nel quadro di tale contratto.

440. Il 18 luglio la Commissione ha deciso dichiudere i procedimenti di cui all’articolo 88,paragrafo 2, del trattato che aveva avviato edesteso rispettivamente il 3 settembre 1993, il23 giugno 1996 e il 21 gennaio 1999 neiconfronti degli aiuti accordati al settore portualeitaliano (3) tra il 1992 e il 1998. Nel 1991 ilgoverno italiano ha intrapreso una profondariforma strutturale del settore, in occasione dellaquale sono stati accordati rilevanti aiuti per sman-tellare il sistema esistente e consentire l’apertura

¥1∂ Caso C 14/2001 (GU C 117 del 21.4.2001).¥2∂ Caso C 78/98 (GU C 62 del 4.3.1999). ¥3∂ Casi C 27/93 e C 81/98 (GU C L 312 del 29.11.2001, pag. 5).

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del settore alla concorrenza. Nella sua decisionefinale, la Commissione è pervenuta alla conclu-sione che gli aiuti per un importo di 120 milionidi euro erogati dall’Italia a favore delle imprese,delle compagnie e dei gruppi portuali, sottoforma di sovvenzioni destinate a cancellare idebiti e a ripianare le perdite registrate dalleimprese, dalle compagnie e dai gruppi portuali,erano incompatibili con il mercato comune edevono essere recuperati dallo Stato italiano. LaCommissione ha concluso anche che, per contro,non costituivano aiuti ai sensi dell’articolo 87 deltrattato gli importi erogati dall’Italia per la corre-sponsione del trattamento di fine rapporto e deicontributi per il prepensionamento dei lavoratoriportuali soci delle compagnie e gruppi portuali.Non costituiscono altresì aiuti ai sensi dell’arti-colo 87 del trattato le misure relative alla «Cassaintegrazione guadagni straordinaria», all’inden-nità una tantum a favore dei lavoratori inidonei ealla «Casa di soggiorno di Dovadola» adottatedall’Italia per salvaguardare il trattamento assi-curativo e previdenziale spettante ai lavoratoriportuali.

441. Il 20 dicembre 2001 la Commissione haapprovato l’estensione del regime britannico disovvenzioni per le infrastrutture di trasportomerci al trasporto marittimo costiero e a cortoraggio, nonché al progetto del porto di Rosyth (1),che ha rappresentato la prima applicazione dellenorme in materia di aiuti di Stato alle infrastrut-ture portuali. La Commissione considera dinorma che il finanziamento da parte dello Stato diinfrastrutture aperte a tutti i potenziali utenti inmodo non discriminatorio e gestite dallo Statonon rientri in genere nell’articolo 87, paragrafo 1,del trattato CE. Dalla sentenza del Tribunale diprimo grado «Aéroports de Paris/Commissionedelle comunità europee» (2) si può evincere che lagestione e la fornitura di infrastrutture puòcostituire un’attività economica ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 1, del trattato. Il sostegno for-nito dallo Stato al gestore dell’infrastruttura,scelto con procedura aperta e non discriminatoriaper la costruzione, la manutenzione ecc. delleinfrastrutture di trasporto, rappresenta tuttavia unprezzo di mercato e non comporta di normal’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, deltrattato CE. Il regime di sovvenzioni per le infra-strutture di trasporto merci e il progetto del porto

di Rosyth sono stati autorizzati ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Navigazione interna

442. Il libro bianco sulla politica europea dei tra-sporti fino al 2010 (3) definisce gli orientamentigenerali e le priorità della politica comunitaria inmateria di trasporti. Esso prevede, quale prioritàd’azione, il riequilibrio fra i modi di trasporto,che dovrà essere perseguito favorendo in par-ticolare i modi di trasporto più rispettosidell’ambiente e disponendo di capacità non sfrut-tate quali la navigazione interna. La navigazioneinterna è un modo di trasporto sicuro, pulito edefficace in termini di consumo di energia edispone di notevoli capacità residue. Le attivitàvolte ad orientare il trasporto di merci su stradaverso la navigazione interna rivestono quindi uninteresse comune ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 3, lettera c), del trattato CE. Analogamente,il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consigliomira a incoraggiare gli Stati membri ad adottaretalune misure a favore della navigazioneinterna (4).

443. Gli aiuti assegnati al settore della naviga-zione interna nel 2001 sono costituiti da regimidestinati a incoraggiare, come in Francia (5),l’adeguamento della flotta fluviale alle esigenzedel mercato o a favorire, come nei Paesi Bassi (6),la realizzazione, l’estensione e la messa in servi-zio di collegamenti di particolari siti industrialialle vie navigabili a vantaggio del trasferimentomodale verso il trasporto fluviale. In quest’ultimocaso, la Commissione ritiene che si tratti di uncofinanziamento pubblico di infrastrutture per lequali non esiste un mercato concorrenziale, percui è giustificato un intervento dello Stato inquanto risponde a un’esigenza di coordinamentodei trasporti, in conformità dell’articolo 73 deltrattato CE.

444. Inoltre, la Commissione ha autorizzatol’erogazione di aiuti di Stato per la costruzione diinfrastrutture di movimentazione merci (terminaldi trasbordo) lungo le vie navigabili interne fiam-

¥1∂ Caso N 649/2001.¥2∂ Causa T-128/98 Aéroports de Paris/Commissione delle Comunità

europee, Racc. 2000, pag. II-3929.

¥3∂ COM(2001) 370.¥4∂ Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999,

relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flottecomunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere iltrasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999).

¥5∂ Decisione del 2 ottobre 2001, caso N 299/2001 (GU C 342 del5.12.2001).

¥6∂ Decisione del 31 gennaio 2001, caso N 597/2000 (GU C 102 del31.3.2001).

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minghe, il cui scopo è rendere le idrovie internepiù accessibili e accrescere l’uso di questo mododi trasporto (1). Nella sua decisione la Commis-sione sottolinea in particolare che per garantirel’efficienza del trasporto sulle vie navigabiliinterne sono necessari cospicui investimenti ininfrastrutture e che tali investimenti non potreb-bero essere economicamente efficaci senza uncofinanziamento pubblico.

Trasporti aerei

445. Il 2001 è caratterizzato da un «prima» e un«dopo 11 settembre» in seguito alle pesanti riper-cussioni che gli attentati terroristici compiutinegli Stati Uniti hanno avuto sull’industria deitrasporti aerei. In materia di aiuti all’aviazionecivile e agli aeroporti, la Commissione europeaha proseguito una politica basata sugli orienta-menti generali del 1994 (2).

446. Per far fronte a questi eventi eccezionali, laCommissione ha proceduto con rapidità a chia-rire tale politica (3). La Commissione ha peraltroriconosciuto che taluni aiuti potevano essere giu-stificati quale reazione ad avvenimenti di carat-tere straordinario. In tale contesto ha fatto riferi-mento agli aiuti motivati dalla mancanza diofferte adeguate di copertura assicurativa, ad aiutivolti a compensare le perdite subite dalle compa-gnie aeree per i quattro giorni di chiusura dellospazio aereo americano e i costi elevati sostenutiin seguito a tali eventi per le misure di sicurezza.Tutte queste misure di aiuto adottate dagli Statimembri dovevano essere oggetto di notifica daparte degli Stati membri ed essere esaminate aisensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), deltrattato. Nel 2001 sono già stati autorizzati dallaCommissione diversi aiuti di Stato «assicura-zioni».

447. Per consentire agli aerei di decollare e agliaeroporti di funzionare, gli Stati membri hannonotificato alla Commissione l’intenzione di isti-tuire un regime di garanzie pubbliche per lecompagnie private di assicurazione contro i rischiterroristici. La Commissione ha autorizzato,

subordinatamente all’osservanza di vari cri-teri (4), gli aiuti alle compagnie aeree e ai presta-tori privati di servizi di assicurazione contro irischi terroristici per i seguenti Stati membri:

— Regno Unito: decisione del 23 ottobre2001 (5);

— Portogallo e Lussemburgo: decisione del28 novembre (6);

— Belgio e Svezia: decisione dell’11 dicem-bre (7);

— Germania, Austria, Danimarca, Spagna eFrancia: decisione del 20 dicembre (8).

448. Successivamente la Commissione haseguito la sua politica consolidata in materia diaiuti al settore dell’aviazione e ha iniziato a esa-minare casi di finanziamenti agli aeroporti.

449. Il 18 luglio 2001 la Commissione ha decisoche gli aiuti per la formazione concessi dalleautorità belghe a favore della compagnia aereaSabena (9) erano compatibili con il trattato CE inconformità della disciplina applicabile in materiadi aiuti destinati alla formazione (10).

450. Il 18 luglio 2001, a seguito della sentenzadel Tribunale di primo grado del 12 dicembre2000, che aveva annullato la decisione97/789/CE sugli aiuti accordati alla società Alita-lia, la Commissione ha adottato una nuova deci-sione che corregge gli errori di valutazione e ildifetto di motivazione rilevato dal Tribunale edichiara compatibile con il mercato comunel’aiuto concesso alla compagnia aerea Alita-lia (11) sotto forma di un conferimento di capitaleper un importo complessivo di 2 750 miliardi diITL, da corrispondere in tre rate.

451. La Commissione ha inoltre autorizzato dueaiuti al salvataggio di due compagnie aereeappartenenti entrambe in parte al gruppo Swissairin fallimento. Il 17 ottobre la Commissione nonha sollevato obiezioni nei confronti di un aiuto al

¥1∂ Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2001, casoN 550/2001, Partenariato pubblico-privato per la costruzione diinfrastrutture di movimentazione merci, (non ancora pubblicata).

¥2∂ Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’arti-colo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settoredell’aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

¥3∂ Comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2001sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull’industriadei trasporti aerei – COM(2001)574 def.

¥4∂ Comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2001sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull’industriadei trasporti aerei, quale adottata dal gruppo ad hoc del Consigliodell’Unione europea.

¥5∂ Caso NN 90/2001.¥6∂ Casi NN 140/2001 e NN 144/2001.¥7∂ Casi NN 139/2001 e NN 141/2001 (GU C 24 del 26.1.2002).¥8∂ Casi NN 153/2001 (Austria), NN 157/2001 (Francia), NN 146 e

161/2001 (Danimarca), NN 143/2001 (Spagna), NN 162/2001(Germania).

¥9∂ GU L 249 del 19.9.2001.¥10∂ GU C 343 dell’11.11.1998.¥11∂ GU L 271 del 12.10.2001.

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salvataggio di 125 milioni di euro accordato allacompagnia aerea Sabena (1). Il 20 dicembre laCommissione non ha sollevato obiezioni neiconfronti di una misura di aiuto al salvataggio di120 milioni di euro erogati sotto forma di garan-zia di crediti dal Land Renania settentrionale-Vestfalia (RFT) alla società tedesca LTU.

452. Nel settore degli aeroporti, una decisione hariguardato un esonero dall’obbligo di pagamentodelle imposte a carico delle imprese, che è statoconsiderato aiuto di Stato; in altri due casi, lemisure in questione non sono state considerateaiuti di Stato.

453. Il 3 luglio 2001 la Commissione ha decisoche l’esenzione dall’imposta olandese sullesocietà concessa allo Schipol Group olandese,ossia la società che possiede e gestisce l’aero-porto Schipol di Amsterdam nonché altri aero-porti nei Paesi Bassi, costituisce un aiuto di Statoe che pertanto deve essere abolita a partire dal1o gennaio 2002 (2).

454. Il 13 marzo 2001 la Commissione ha decisoche il finanziamento pubblico da parte dellaRegione Piemonte (Italia), dei miglioramenti edell’ulteriore sviluppo delle infrastrutture degliaeroporti di Torino, Cuneo e Biella non potevaessere considerato un aiuto di Stato. Si è ritenutoche l’ubicazione degli aeroporti in questione e laloro importanza prevalentemente locale perquanto riguarda l’impatto economico e concor-renziale giustificassero ampiamente questa con-clusione (3).

455. Il 5 ottobre 2001 è stata adottata la deci-sione relativa al ricorso presentato contro AerRianta, la compagnia aerea pubblica irlandeseche possiede e gestisce gli aeroporti di Dublino,Cork e Shannon. La decisione constata che, conla modifica dello statuto fiscale speciale di AerRianta a partire dal 1o gennaio 1999, l’esenzionefiscale esistente in precedenza non aveva piùalcuna rilevanza. Inoltre, il trasferimento delleinfrastrutture aeroportuali dallo Stato irlandesead Aer Rianta a un valore ritenuto inferiore aquello di mercato non configurava un aiuto diStato, né lo era il fatto che Aer Rianta fosse il con-

cessionario dei negozi in esenzione doganale edel parcheggio a più piani (4).

3.1.6. Agricoltura

456. Il 6 giugno 2001 la Commissione europeaha adottato nuovi orientamenti comunitari per gliaiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodottiagricoli (5). Il nuovo testo chiarisce la politicadella Commissione in relazione alla pubblicitàdei prodotti di qualità, dei prodotti di origineregionale e dei sistemi di rintracciabilità.

457. Per quanto riguarda l’origine regionale deiprodotti, è ora possibile promuoverla a condi-zione che vengano rispettate le norme in materiadi libera circolazione delle merci. I nuovi orienta-menti consentiranno l’erogazione di sovvenzioniper campagne pubblicitarie in cui l’origine di unprodotto costituisce il messaggio principale, seesse vengono realizzate al di fuori dello Statomembro o della regione di produzione. Lo scopodovrebbe essere quello di far conoscere ai consu-matori prodotti a loro poco noti. Qualora la pub-blicità sia rivolta ai consumatori dello Statomembro o della regione di produzione, possonoanche essere fornite informazioni sull’origine,ma in questi casi il riferimento all’origine deverimanere secondario rispetto alle informazionisulla qualità del prodotto.

458. Possono essere concessi aiuti anche per lapubblicità di prodotti di qualità se tali prodottisono chiaramente di qualità superiore o recanouna denominazione di origine protetta. Il fatto divantare la superiorità di prodotti che in realtà silimitano a rispettare i requisiti normativi applica-bili alla commercializzazione di tutti i prodottianaloghi può trarre in inganno il consumatore.Gli aiuti di Stato per la pubblicità saranno possi-bili solo se non vengono violate le regole del mer-cato interno.

459. Nel caso dei prodotti recanti una denomina-zione d’origine protetta (denominazione d’ori-gine protetta: DOP, indicazione geografica pro-tetta: IGP, specialità tradizionale garantita: STG)registrata dall’Unione europea, la Commissionenon si oppone in genere agli aiuti alla pubblicitàche comprenda un riferimento all’origine del pro-dotto interessato, a condizione che esso corri-sponda esattamente a quelli registrati.¥1∂ C(2001)3137 def., (non ancora pubblicato).

¥2∂ Questa decisione non è ancora stata pubblicata nella Gazzettaufficiale, ma è disponibile sul sito della DG Concorrenza con ilnumero E 45/2000. Cfr. anche comunicato stampa IP/01/934.

¥3∂ Questa decisione non è ancora stata pubblicata nella Gazzettaufficiale, ma è disponibile sul sito della DG Concorrenza con ilnumero N 58/2000.

¥4∂ Questa decisione non è (ancora) disponibile sul sito della DGConcorrenza.

¥5∂ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

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460. In seguito all’introduzione dell’etichetta-tura obbligatoria delle carni bovine, le nuovedisposizioni stabiliscono altresì il modo in cui lapubblicità dei sistemi di rintracciabilità puòessere sovvenzionata. Gli aiuti di Stato per lapubblicità di singole aziende continuano a esserevietati ed è previsto un aiuto massimo del 50 % odel 75 % per taluni prodotti di PMI di regionisvantaggiate.

461. I nuovi orientamenti aboliscono i due testiesistenti dal 1986 e dal 1987. Questo consolida-mento, nonché chiarimento, dovrebbe contribuirealla continua semplificazione e a un aumentodella trasparenza delle norme comunitarie inmateria di aiuti di Stato. I nuovi orientamenti siapplicheranno ai nuovi aiuti di Stato, compresiquelli notificati ancora oggetto di esame, a partiredal 1o gennaio 2002.

462. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel set-tore agricolo, la questione principale del 2001 èstata senza dubbio legata alle conseguenze della«crisi dell’ESB». Le norme in materia di aiuti diStato impediscono di regola agli Stati membri diversare agli agricoltori aiuti al reddito, in quantoin tal modo potrebbero produrre una distorsionedella concorrenza e interferire con il funziona-mento delle organizzazioni di mercato comunita-rie. Solo in caso di situazioni eccezionali tali aiutipossono essere concessi per compensare i dannicausati da questo tipo di situazioni.

463. La crisi persistente nel mercato dellecarni bovine, causata dal panico suscitato daun’epidemia di ESB alla fine dell’anno scorso,è stata riconosciuta dalla Commissione qualeevento eccezionale in conformità dell’articolo87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Adessere considerato eccezionale non è stato ilcrollo delle vendite o del fatturato di per sé. LaCommissione ha ritenuto il crollo delle venditeuna conseguenza di una rara ed eccezionalecombinazione di eventi che ha causato perditedi reddito degli agricoltori: la chiusura dei mer-cati di esportazione alle carni bovine comunita-rie e l’entità della reazione negativa dei consu-matori europei, preceduta e accompagnata dauna serie di eventi quali i primi casi di ESBregistrati, ad esempio, in Germania, Italia eSpagna, il divieto a livello comunitario dellacommercializzazione di qualsiasi tipo di farinadi carne e di ossa per l’alimentazione degli ani-mali e la gestione talvolta controversa dellacrisi a livello nazionale.

464. La Commissione ha pertanto autorizzato gliStati membri ad erogare aiuti al reddito per unimporto totale di 460 milioni di euro agli alleva-tori di bovini che tra novembre 2000 e giugno2001 avevano subito perdite dovute alla crisi diESB, nonché altri aiuti di Stato connessi all’ESB(per i costi da sostenere per effettuare i testdell’ESB, per compensare i mattatoi del valoredegli animali distrutti, per ripopolare le aziendecolpite dall’ESB, per i costi di stoccaggio, tra-sporto e smaltimento delle proteine animali lavo-rate e degli alimenti per animali).

465. Nel complesso la Commissione ha ricevuto379 notifiche di progetti di misure di aiuto diStato da concedere al settore agricolo e agroindu-striale. La Commissione ha altresì intrapresol’esame di 39 misure di aiuto, che non erano statenotificate ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,del trattato CE. La Commissione non ha sollevatoobiezioni nei confronti di 212 misure. Molte diqueste misure sono state approvate dopo che gliStati membri interessati le avevano modificate osi erano impegnati a modificarle per renderle con-formi alle norme comunitarie in materia di aiutidi Stato. Il procedimento di cui all’articolo 88,paragrafo 2, del trattato CE è stato avviato neiconfronti di 15 casi in cui le misure interessatesollevavano seri dubbi di incompatibilità con ilmercato comune. La Commissione ha chiuso ilprocedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2,del trattato CE riguardo a 5 casi e in 2 di essi haadottato una decisione finale negativa. In tutti icasi in cui è stata adottata una decisione negativae gli aiuti di Stato erano già stati concessi dagliStati membri interessati, la Commissione hachiesto il recupero degli aiuti versati.

3.1.7. Pesca

466. Il settore della pesca, per le sue caratteristi-che sociali ed economiche, è sempre oggetto diun intervento pubblico rilevante, sia a livellocomunitario che nazionale.

467. La Commissione ha esaminato la compati-bilità dei regimi nazionali per la concessione diaiuti nel settore alla luce delle nuove linee diret-trici per l’esame degli aiuti nazionali nel settoredella pesca e dell’acquacoltura (1).

¥1∂ GU C 19 del 20.1.2001.

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468. Le nuove linee direttrici, applicabili a par-tire dal 1o gennaio 2001, apportano maggioriprecisazioni riguardo ad alcuni aspetti. Esse sta-biliscono che gli orientamenti comunitari inmateria di aiuti di Stato a finalità regionale non siapplicano al settore della pesca e che gli elementidei regimi di aiuti regionali che riguardano talesettore saranno esaminati sulla base delle lineedirettrici «pesca». Forniscono, inoltre, maggioriparticolari per la valutazione degli aiuti alla for-mazione, ai servizi di consulenza e alla pescasperimentale, nonché una migliore definizionedelle condizioni di concessione di aiuti al salva-taggio e alla ristrutturazione delle imprese in dif-ficoltà (riferimento alla presentazione alla Com-missione di un piano destinato a ridurre lacapacità della flotta). Analogamente, conten-gono maggiori particolari e condizioni in materiadi aiuti destinati a migliorare la gestione e il con-trollo delle attività di pesca e nel caso di acquistodi imbarcazioni usate. Per quanto riguarda i casiparticolari, vengono stabiliti elementi più parti-colareggiati in materia di aiuti al reddito (lemisure collegate a circostanze straordinariedovranno essere esaminate caso per caso e perl’arresto temporaneo delle attività si rinviaall’applicazione del rispettivo punto delle lineedirettrici), il punto relativo ai crediti di gestione èstato eliminato e sono stati aggiunti punti speci-fici riguardanti gli aiuti destinati a rimediare aidanni causati dalle catastrofi naturali o da altrieventi eccezionali, i premi assicurativi, le regioniultraperiferiche e gli aiuti all’occupazione. Lenuove linee direttrici contengono inoltre dueallegati, per un maggiore controllo dei regimiapprovati: il primo riguarda le informazioni dafornire al momento delle notifiche dei regimi diaiuto; il secondo precisa le informazioni chedevono comparire nella relazione annuale da tra-smettere alla Commissione, riguardante tutti iregimi di aiuti esistenti o aiuti individualiconcessi al di fuori di un regime di aiuti appro-vato e non assoggettati, nell’ambito di una deci-sione condizionale, a obblighi specifici di pre-sentare una relazione.

469. È opportuno sottolineare il numero elevatodi regimi notificati alla Commissione soprattuttonel corso del secondo semestre del 2001, inseguito alla notifica di tutte le misure di aiutinazionali di cofinanziamento adottate nel quadrodello strumento finanziario di orientamento dellapesca e nel contesto dell’elaborazione dellemisure di attuazione del nuovo quadro comunita-rio di sostegno.

3.2. Settori specifici non soggetti a regole particolari

3.2.1. Settore finanziario

470. Il 25 luglio 2001, nel caso NN 53/2001[Bankgesellschaft Berlin (BGB)], la Commis-sione europea ha approvato un aiuto al salvatag-gio necessario per riportare i fondi propri dellabanca al livello del coefficiente di solvibilità del9,7 % precedente la crisi, il che ha comportato laconcessione di un aiuto di Stato di circa 2 miliardidi euro. Nel 2000 la BGB aveva subito perditerilevanti, soprattutto in seguito ad operazionirovinose nel settore immobiliare. L’approvazionedi questo aiuto al salvataggio si basa sull’impe-gno assunto dalle autorità tedesche di presentareun piano di ristrutturazione entro 6 mesi ed èlimitata a questo periodo o al lasso di tempo di cuila Commissione necessita per adottare una deci-sione in merito al piano di ristrutturazione.Nell’ambito di questo secondo esame, la Com-missione valuterà con attenzione l’importodell’aiuto necessario e chiederà eventualmentecompensazioni per rimediare all’effetto di distor-sione della concorrenza.

471. L’11 dicembre 2001 la Commissione hadeciso che le misure fiscali a favore delle bancheintrodotte dalla legge italiana n. 461/98 del23 dicembre 1998 e dal relativo decreto leggen. 153/99 del 17 maggio 1999, sono incompatibilicon le norme in materia di aiuti di Stato del trattatoCE. Le misure in questione offrono un vantaggioconcorrenziale discriminatorio alle banche chepartecipano alle operazioni oggetto di agevola-zioni. L’Italia deve ora recuperare gli importi chele banche, che hanno beneficiato di esenzionifiscali, hanno evitato di pagare. L’indagine dellaCommissione in merito agli aiuti di Stato concessialle fondazioni bancarie (in quanto distinte dallestesse banche) prosegue. Occorre ancora definirelo status di tali misure. La Commissione ha altresìesaminato se lo speciale trattamento fiscale potevaessere considerato un aiuto alla ristrutturazione:non sono tuttavia presenti le condizioni per appli-care gli orientamenti comunitari sugli aiuti diStato al salvataggio e alla ristrutturazione delleimprese in difficoltà. L’aiuto non è stato notificatoalla Commissione per i singoli casi di applica-zione. Le banche che beneficiano dell’aiuto nonsono in difficoltà, né l’aiuto è inteso a ripristinarel’efficienza economico-finanziaria a lungo ter-mine delle imprese. Infine, gli orientamenti preve-dono la necessità di adottare misure in grado di

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III — AIUTI DI STATO

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mitigare, per quanto possibile, le ripercussioninegative dell’aiuto sui concorrenti (solitamentetali misure assumono la forma di una diminuzionedella presenza sul mercato dell’impresa dopo lasua ristrutturazione). Tale situazione non vieneprospettata nel presente caso.

3.2.2. Servizi

472. Il 13 novembre 2001, conformemente allaprocedura di cui all’articolo 88, paragrafo 1, deltrattato CE e all’articolo 18 del regolamento (CE)n. 659/1999, la Commissione europea ha pro-posto alla Repubblica francese opportunemisure nel caso E 46/2001, consistenti nell’abo-lire l’esenzione dall’imposta sulle convenzionid’assicurazione malattia accordata alle mutue eagli enti di previdenza. In cambio, le autoritàfrancesi potranno accordare l’esenzione anchecome contropartita dell’adempimento di un ser-vizio di interesse economico generale, vigilandoa che l’aiuto risultante dall’esenzione non superii costi relativi agli obblighi assunti a tale titolo.

473. Il 13 novembre 2001 la Commissioneeuropea ha avviato il procedimento formaled’indagine nei confronti di varie misure ad hocaccordate all’ente pubblico portoghese di radio-diffusione RTP, in quanto nutriva dubbi sul fattoche la compensazione di 83,6 milioni di euroaccordata dallo Stato portoghese per i costi di ser-vizio pubblico rimborsabili di RTP per il periodo1992-1998 fosse eccessiva. L’avvio del procedi-mento fa seguito a tre denunce che l’ente privatoportoghese di radiodiffusione SIC ha presentatoalla Commissione nel 1993, 1996 e 1997. Il7 novembre 1996 la Commissione aveva giàadottato una decisione sulla prima e su parte dellaseconda denuncia, che è stata annullata dal Tribu-nale di primo grado (1).

3.2.3. Eventi eccezionali

474. La Commissione ha autorizzato un progettodi aiuti della regione Valle d’Aosta volto a com-pensare i danni causati dalle inondazioni e dallefrane dovuti alle piogge torrenziali che hannocolpito la regione nell’ottobre 2000 (2). Il regime

prevede la compensazione dei costi fissi sostenutidalle imprese che hanno sospeso la loro attività acausa delle piogge e a condizione che l’impresaabbia ripreso nuovamente l’attività. L’aiutoconsiste in una sovvenzione che copre fino al95 % dei costi fissi sostenuti dalle imprese nelperiodo compreso tra l’interruzione dell’attivitàdovuta all’evento e la sua ripresa, periodo chenon può essere superiore a sei mesi. Le sommeeventualmente da percepire a titolo di indennitàdi assicurazione devono essere detratte da taliaiuti. La durata del progetto è di un anno e la dota-zione finanziaria prevista dalle autorità italiane èdi 516 456 euro. Questo regime è stato ritenutocompatibile con il trattato CE in applicazionedell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quantoè destinato a rimediare ai danni arrecati da cala-mità naturali. A questo proposito, la Commis-sione ha ritenuto che gli eventi contemplati dalregime in questione costituiscono calamità natu-rali ai sensi di detta disposizione. Inoltre, la Com-missione ha sottolineato che gli aiuti non dareb-bero luogo in alcun caso a compensazioneeccessiva e che, tenuto conto della dotazionefinanziaria e del numero di beneficiari previsti, gliimporti da versare a ciascuna impresa sarebberoprobabilmente modesti.

D — Procedure

475. In seguito all’adozione e all’entrata invigore del regolamento (CE) n. 659/1999 delConsiglio, molte delle precise norme procedu-rali che disciplinano l’esame degli aiuti di Statosono state codificate e consolidate in un unicotesto legislativo. Sebbene alcuni dei casi decisidalla Corte di giustizia riguardino ancoradecisioni adottate dalla Commissione primadell’entrata in vigore del regolamento, altri pos-sono fornire un utile orientamento per l’inter-pretazione e l’applicazione delle disposizionidel regolamento.

1. Avvio del procedimento formale d’indagine

476. In due sentenze del 2001 la Corte ha sottoli-neato che la Commissione non dispone di poterediscrezionale per decidere se avviare o meno ilprocedimento formale d’indagine di cui all’arti-colo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Corteevidenzia in particolare che i motivi di opportu-nità amministrativa, per la Commissione o per lo

¥1∂ Causa T-46/97 del 10 maggio 2000.¥2∂ Caso N 429/2001, decisione della Commissione del 17 ottobre

2001 (GU C 5 dell’8.1.2002). Il 29 novembre 2000 la Commis-sione aveva già approvato un regime di aiuti a favore della piani-ficazione d’urgenza di catastrofi naturali in Val d’Aosta (casoN 433/2000). Quest’ultimo costituisce infatti il quadro di riferi-mento di detto regime riguardante le piogge torrenziali.

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Stato membro, non possono giustificare il man-cato avvio del procedimento nei casi in cui laCommissione nutre, o dovrebbe nutrire, seridubbi sulla compatibilità di una misura con ilmercato comune.

477. Nella sentenza Prayon-Rupel del 15 marzo2001 (1) la Corte ha fornito ulteriori chiarimentiin merito alle circostanze in cui la Commissionedeve avviare il procedimento formale d’indagine.Tale procedimento risponde a un duplice scopo:mira a tutelare i diritti dei terzi potenzialmenteinteressati e a consentire alla Commissione diessere completamente informata su tutti i dati fat-tuali del caso prima di adottare la sua decisione. Ilprocedimento formale d’indagine è pertanto indi-spensabile se la Commissione incontra gravi dif-ficoltà nello stabilire se un aiuto sia compatibilecon il mercato comune. La nozione di gravi diffi-coltà riveste natura obiettiva. Ne consegue che ilcontrollo di legalità effettuato dal Tribunale diprimo grado sull’esistenza di gravi difficoltà vaoltre la ricerca del manifesto errore di valuta-zione. La Corte valuta se il prendere in considera-zione le informazioni di cui disponeva o potevadisporre la Commissione alla data della decisioneimpugnata avrebbe dato luogo a seri dubbi. Aquesto proposito, la Corte sottolinea che gli indizidi gravi difficoltà possono anche essere dedottidalla durata e dalle particolari circostanze delprocedimento preliminare. Nella fattispecie, laCorte ha concluso che gli otto mesi trascorsi tra lanotifica e la decisione, in relazione alle reiteraterichieste di informazioni e alla riluttanza delloStato membro di fornire informazioni, costitui-vano un’indicazione di gravi difficoltà. Tenendoconto di tutti questi elementi, la Corte ha ritenutoche la Commissione aveva un’insufficiente cono-scenza dei fatti quando ha adottato la sua deci-sione di non sollevare obiezioni all’aiuto e chepertanto avrebbe dovuto avviare un procedi-mento formale d’indagine al fine di raccoglieremaggiori informazioni e superare le gravi diffi-coltà di valutazione.

478. La Corte ha applicato lo stesso ragiona-mento annullando la decisione della Commis-sione di non sollevare obiezioni riguardo a unaiuto concesso dalla Repubblica francese ai pro-duttori di vini liquorosi e di acquaviti (2). Dato

che nella causa in questione le denunce rice-vute dalla Commissione contenevano proveconcrete di un legame tra il progetto di aiuto eun regime di tassazione che poteva violare altredisposizioni del trattato, la Commissione haavuto gravi difficoltà a determinare se il pro-getto di aiuto fosse compatibile con il mercatocomune. In tali circostanze, avrebbe dovutoessere avviato il procedimento di cui all’arti-colo 88, paragrafo 2.

479. In un ricorso di annullamento presentatodall’Austria contro la decisione della Commis-sione di avviare un procedimento formaled’indagine riguardo a un aiuto concesso a Sie-mens Bauelemente OHG, l’Austria ha sostenutoche nel caso di specie il periodo di due mesi fis-sato nella sentenza Lorenz, entro cui la Com-missione è tenuta a concludere l’esame prelimi-nare dell’aiuto, era già scaduto e che quando laCommissione ha avviato il procedimento l’aiutoera diventato un aiuto esistente. La Commis-sione non aveva pertanto più il diritto di avviareil procedimento formale d’indagine. La Corte haconfermato la giurisprudenza Lorenz sottoline-ando che l’aiuto notificato diventa aiuto esi-stente se sono soddisfatte due condizioni neces-sarie, ma sufficienti: il termine di due mesi dopola notificazione completa deve essere scaduto elo Stato membro deve previamente notificarealla Commissione che intende dare attuazioneall’aiuto previsto. La Corte ha respinto l’argo-mentazione della Commissione secondo cui,dopo aver ricevuto la notifica di tale intenzione,essa poteva ancora disporre di un diritto di obie-zione. La Corte ha chiarito tuttavia che all’epocain cui si sono svolti i fatti non era stata ancoraadottata alcuna norma procedurale sulla basedell’articolo 89 del trattato CE. Nel frattempo,le disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6,del regolamento (CE) n. 659/1999 hanno resonon più applicabile tale norma giurispruden-ziale, in quanto conferiscono alla Commissioneun esplicito diritto di obiezione entro un periododi 15 giorni lavorativi dalla ricezione della noti-fica preventiva dello Stato membro. Pur noninfluendo pertanto direttamente sulle attualinorme procedurali, la sentenza ribadisce ilfermo atteggiamento della Corte nei confrontidel rispetto dei limiti di tempo imposti allaCommissione. In linea con la posizione generaleassunta dalla Corte, il procedimento dovrebbeessere avviato in tempi brevi quando la Com-missione nutre dubbi riguardo alla compatibilitàdell’aiuto.

¥1∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2001, Sociétéchimique Prayon-Rupel/Commissione, causa T-73/98, Racc.2001, pag. II-867.

¥2∂ Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2001, Repubblicaportoghese/Commissione, causa C-204/97, Racc. 2001, pag. I-3175.

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III — AIUTI DI STATO

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2. Aiuti esistenti

480. La Corte è stata chiamata a pronunziarsisulla questione di distinguere gli aiuti nuovi dagliaiuti esistenti (1). La causa riguardava una deci-sione della Commissione che era già stata par-zialmente annullata dalla precedente sentenzaAlzetta Mauro del 15 giugno 2000 (2). Nellanuova causa la Corte ha ribadito che un regime diaiuti istituito in un mercato inizialmente chiusoalla concorrenza deve essere considerato, almomento della liberalizzazione di tale mercato,come un regime di aiuti esistenti, nei limiti incui esso non rientrava, al momento della suaistituzione, nell’ambito di applicazione dell’arti-colo 87, paragrafo 1, del trattato, applicabile sol-tanto nei settori aperti alla concorrenza. Il Tribu-nale di primo grado ha respinto l’argomentazionesecondo cui solo gli aiuti concessi dopo la com-pleta liberalizzazione possono essere qualificaticome aiuti nuovi e ha ribadito che in materia diaiuti di Stato, perché un aiuto sia idoneo a inci-dere sugli scambi tra gli Stati membri è suffi-ciente che il mercato in questione sia aperto,anche parzialmente, alla concorrenza. È impor-tante sottolineare che, pur ribadendo che gli aiuticoncessi prima della liberalizzazione costitui-scono aiuti esistenti, il Tribunale di primo gradoha evidenziato di essere giunto a questa conclu-sione in mancanza di precise norme di attuazionedell’articolo 88 del trattato che escludessero laqualificazione di tali aiuti come aiuti esistentidopo la data fissata per la liberalizzazione. Tutta-via, il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consi-glio, all’articolo 1, lettera b), punto (v), contieneinvece un’esplicita disposizione secondo cui«qualora alcune misure diventino aiuti in seguitoalla liberalizzazione di un’attività da parte deldiritto comunitario, dette misure non sono consi-derate aiuti esistenti dopo la data fissata per laliberalizzazione». Una situazione simile a quelladella causa T-288/97, ma creatasi dopo l’entratain vigore del regolamento, non può più esserepertanto trattata come aiuto esistente.

481. Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, deltrattato, la Commissione ha diritto ad avviare unprocedimento solo nei riguardi degli aiuti nuovi.Qualora gli aiuti siano qualificati come aiuti esi-

stenti, la Commissione è tenuta a presentareinnanzitutto una proposta di opportune misureallo Stato membro interessato. Tale classifica-zione non riveste un’importanza solo procedu-rale. Nei casi in cui gli aiuti siano stati erogatiillegittimamente e successivamente riconosciutiincompatibili con il mercato comune, la Com-missione è normalmente tenuta a ordinarne ilrecupero ai sensi dell’articolo 14 del regolamento(CE) n. 659/1999 del Consiglio. Il recupero tutta-via non può essere ordinato nel caso degli aiutiesistenti.

482. La Corte ha esaminato la situazione proce-durale in cui la Commissione aveva qualificato unaiuto come aiuto nuovo e aveva avviato il proce-dimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, men-tre lo Stato membro interessato aveva sostenutoche si trattava di un aiuto esistente (3). La Corteha ritenuto che la scelta procedurale operata dallaCommissione, insieme al suo invito alle autoritàitaliane di sospendere il pagamento, comportavauna qualificazione dell’aiuto, anche se provvi-soria, come aiuto nuovo e produceva effetti giu-ridici. L’avvio del procedimento formaled’indagine implicava che la Commissione nonintendeva esaminare l’aiuto nell’ambitodell’esame permanente dei regimi di aiuto esi-stenti di cui all’articolo 88, paragrafo 1, del trat-tato CE e che dal suo punto di vista l’aiuto erastato attuato illegittimamente. Una tale decisionemodifica la situazione giuridica della misuraconsiderata, nonché delle imprese che ne benefi-ciano, poiché dopo la sua adozione esiste quanto-meno un notevole dubbio sulla legittimità di talemisura, che deve indurre lo Stato membro asospenderne l’erogazione. Una tale decisionepotrebbe altresì essere fatta valere dinanzi ad ungiudice nazionale chiamato a trarre tutte le conse-guenze derivanti dalla violazione dell’articolo88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato CE. Perquesti motivi la Corte ha dichiarato ricevibile ilricorso proposto dal governo italiano control’avvio del procedimento.

3. Recupero degli aiuti

483. Secondo quanto stabilito all’articolo 14 delregolamento di procedura, la Commissioneordina il recupero di tutti gli aiuti concessi in vio-¥1∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 aprile 2001, regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, causa T-288/97,(non ancora pubblicata).

¥2∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000,Alzetta e altri/Commissione, cause riunite da T-298/97 a T-23/98,Racc. 2000, pag. II-2319.

¥3∂ Sentenza della Corte del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione,causa C-400/99 (non ancora pubblicata).

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lazione dell’obbligo di notificazione e incompati-bili con il mercato comune. L’articolo 14 prevedeinoltre che gli Stati membri provvedano al recu-pero immediatamente e in conformità della pro-cedura contemplata dalle loro leggi nazionali, acondizione che esse consentano di dare esecu-zione immediata ed effettiva alla decisione dellaCommissione.

484. Nel corso di quest’anno la Commissione haordinato il recupero in 20 casi. Alla fine dell’annovi erano 67 casi di recupero non ancora chiusi,che vengono attentamente controllati dalla Com-missione, che vigila per garantire il pieno rispettoda parte degli Stati membri dei principi di cuiall’articolo 14. Nel corso dell’anno in esame, ilmancato rispetto di tali principi da parte delleautorità tedesche nel caso Lautex GmbH (1) haindotto la Commissione a portare il caso dinanzialla Corte di giustizia il 25 luglio per la mancataattuazione dell’ordine di recupero, sulla basedell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

4. Mancata attuazione di decisioni

485. Quando gli Stati membri si rifiutano di dareattuazione a una decisione di recupero, è diven-tata prassi comune della Commissione presentarericorso alla Corte di giustizia. Nel 2001 la Cortedi giustizia si è pronunciata in merito a due ricorsiper mancata attuazione di una decisione dellaCommissione. La prima causa riguardava il recu-pero dell’aiuto concesso all’impresa «NouvelleFilature Lainière de Roubaix». Nel novembre1998 (2) la Commissione aveva adottato una deci-sione secondo cui l’aiuto concesso a questaimpresa era incompatibile con il mercato comunee doveva essere recuperato dalle autorità francesi.A seguito di questa decisione sono stati presentatidue ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia. Nelgennaio 1999 il governo francese ha chiestol’annullamento (3) della decisione. Non avendoefficacia sospensiva, i ricorsi di annullamentonon influiscono sull’obbligo dello Stato membrodi attuare la decisione di recupero. Poiché non haavuto luogo alcun recupero, nel luglio 1999 (4) laCommissione ha proposto ricorso per la mancataattuazione dell’ordine di recupero nel periodo

imposto. Il 22 marzo la Corte ha respinto ilricorso di annullamento (5) e lo stesso giorno si èpronunciata in merito al ricorso per la mancataattuazione dell’ordine di recupero (6). La Corteha sottolineato che secondo una giurisprudenzacostante il solo mezzo di difesa che uno Statomembro può opporre a un ricorso per inadempi-mento è quello dell’impossibilità assoluta di darecorrettamente esecuzione alla decisione. Qualorauno Stato membro, al momento dell’esecuzionedi siffatta decisione, incontri difficoltà imprevisteed imprevedibili, deve sottoporre questi problemialla valutazione della Commissione, proponendoopportune modifiche della decisione in que-stione. In questo caso, la Commissione e lo Statomembro interessato, in ossequio al principio dicui all’articolo 10 del trattato CE che imponeobblighi di leale collaborazione, devono collabo-rare in buona fede onde superare le difficoltà,osservando scrupolosamente le disposizioni inmateria di aiuti di Stato. Poiché il governo fran-cese non aveva segnalato alla Commissione diffi-coltà impreviste o imprevedibili, la Corte ha con-cluso che la Francia non aveva adempiuto agliobblighi che le incombono ai sensi del trattato. Il3 luglio 2001 la Corte ha ribadito questi principiin una sentenza che dichiara che le autorità bel-ghe non avevano adottato le misure necessarieper recuperare gli aiuti previsti nell’ambitodell’operazione Maribel bis/ter (7).

486. Se uno Stato membro non dà esecuzione aduna sentenza della Corte, la Commissione può, aisensi dell’articolo 228, avviare ulteriori procedi-menti nei confronti degli Stati membri interessati,che possono portare in definitiva all’imposizionedi una penalità. Il 18 luglio 2001, e per la primavolta in un caso relativo a un recupero di aiuti diStato, la Commissione ha deciso di indirizzareall’Italia un parere motivato specificando i puntisui quali l’Italia non si era conformata alla sen-tenza pronunciata dalla Corte nella causa Com-missione/Repubblica italiana (8).

¥1∂ Decisione della Commissione del 20 luglio 1999 (GU L 42 del15.2.2000).

¥2∂ Decisione della Commissione 1999/378/CE del 4 novembre 1998(GU L 145 del 10.6.1999, pag. 18).

¥3∂ Causa C-17/99.¥4∂ Causa C-261/99.

¥5∂ Sentenza della Corte del 22 marzo 2001, Repubblica fran-cese/Commissione, causa C-17/99 (non ancora pubblicata).

¥6∂ Sentenza della Corte del 22 marzo 2001, Commissione/Repub-blica francese, causa C-261/99 (non ancora pubblicata).

¥7∂ Sentenza della Corte del 3 luglio 2001, Commissione/Regno delBelgio, causa C-378/98 (non ancora pubblicata).

¥8∂ Causa C-280/95, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1998,pag. I-0259. In tale sentenza, l’Italia era già stata condannata perla mancata attuazione dell’ordine di recupero nella decisionedella Commissione del 9 giugno 1993 relativa a un aiuto di Stato(credito d’imposta a favore degli autotrasportatori professionisti)(GU L 233 del 16.9.1993).

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III — AIUTI DI STATO

115

E — Statistiche

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Aiuti notificati Aiuti non notificati Aiuti esistenti Denunce

Grafico 6Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1996-2001

1996

644

1997

656

1998

444

1999

569

2000

663

2001

5693 1

5

294

152

91

550

140

515

97

342

98

469

86

473

4946

322

10

200

19961997

19981999

20002001

300

400

500

600

700

800

474 502

460

460475

451

Grafico 7Andamento del numero di decisioni adottate della Commissione(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone)nel periodo 1996-2001

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0 100 200 300 400 500

Grafico 8Numero di decisioni per Stato membro (nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone)

Regno Unito

FinlandiaPortogallo

AustriaPaesi Bassi

ItaliaIrlandaFranciaSpagnaGrecia

GermaniaDanimarca

Belgio

Unione europea

Lussemburgo

Svezia31

71520

38

397

3973

12130

1124

451

3

2

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1. Principi generali

487. Le regole di concorrenza della Comunitàeuropea sono in linea di principio pienamenteapplicabili alle imprese cui lo Stato ha affidato larealizzazione di servizi d’interesse economicogenerale. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 86, para-grafo 2, del trattato CE, l’applicazione dellenorme del trattato stesso, e in particolare delleregole di concorrenza, non può ostare all’adempi-mento, in linea di diritto o di fatto, della specificamissione affidata a tali imprese. Lo sviluppo degliscambi non deve essere comunque compromessoin misura contraria agli interessi della Comunità.Pertanto, in base al principio di proporzionalità dicui all’articolo 86, paragrafo 2, le norme del trat-tato CE devono essere applicate nei limiti neces-sari per consentire all’impresa interessata diadempiere alla specifica missione ad essa affidatadallo Stato.

488. L’importanza dei servizi d’interesse econo-mico generale è stata sottolineata in particolaredall’articolo 16, inserito nel trattato CE con iltrattato di Amsterdam, che recita: «Fatti salvi gliarticoli 73, 86 e 87, in considerazione dell’impor-tanza dei servizi d’interesse economico generalenell’ambito dei valori comuni dell’Unione, non-ché del loro ruolo nella promozione della coe-sione sociale e territoriale, la Comunità e gli Statimembri, secondo le rispettive competenze enell’ambito del campo di applicazione del pre-sente trattato, provvedono affinché tali servizifunzionino in base a principi e condizioni checonsentano loro di assolvere i loro compiti».

489. Da parte sua, la Commissione ha presentatoin modo dettagliato la sua posizione in materianelle sue due comunicazioni su «i servizi d’inte-resse generale in Europa» emanate rispettiva-mente nel 1996 (1) e nel 2000 (2). La Commis-sione vi illustra in particolare i criteri diapplicazione delle norme del trattato relative allaconcorrenza e al mercato interno e dimostra sullabase di esempi concreti che la corretta applica-zione di tali criteri non nuoce al buon funziona-mento dei servizi d’interesse economico gene-rale.

2. Sviluppi recenti

2.1. La richiesta del Consiglio europeo di Nizza

490. Il Consiglio europeo di Nizza del 7, 8, e9 dicembre 2000, nel prendere atto con soddisfa-zione della comunicazione della Commissionedel 2000, ha chiesto anche alla Commissione dipresentare una relazione sul funzionamento deiservizi d’interesse generale al Consiglio europeodi Laeken del 14 e 15 dicembre 2001. In taleoccasione il Consiglio europeo chiede in partico-lare alla Commissione di esaminare gli strumentiatti a garantire maggiore prevedibilità e certezzagiuridica nell’applicazione del diritto dellaconcorrenza relativo ai servizi d’interesse gene-rale. Il Consiglio europeo ha approvato altresìuna dichiarazione del Consiglio «Mercatointerno» del 28 settembre 2000, che esprime duespecifiche preoccupazioni:

— da un lato, la necessità di precisare megliol’articolazione tra le modalità di finanzia-mento dei servizi d’interesse economicogenerale e l’applicazione delle norme comu-nitarie in materia di aiuti di Stato;

— dall’altro lato, la richiesta di una valutazioneperiodica dei servizi d’interesse generale,segnatamente in termini di qualità del servi-zio, di accessibilità, di sicurezza e di prezzi.

2.2. La relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken

491. La Commissione ha adottato la sua rela-zione il 17 ottobre 2001 (3). In essa la Commis-sione ribadisce l’importanza che attribuisce aiservizi d’interesse generale quale elementochiave del modello europeo di società e il fattoche il diritto comunitario non osta in alcun modoall’istituzione e al funzionamento di efficaci ser-vizi d’interesse generale.

492. Pertanto, il diritto comunitario in materia diaiuti di Stato consente agli Stati membri di accor-dare alle imprese incaricate della gestione dei ser-vizi d’interesse economico generale gli aiutifinanziari necessari per compensare i costi sup-plementari generati dall’adempimento della mis-sione particolare loro affidata e per permettere atali imprese di garantire il rispetto degli obblighi¥1∂ GU C 281 del 26.9.1996.

¥2∂ Documento COM(2000) 580 def. del 20 settembre 2000, pubbli-cato anche nella (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4). Cfr. anche laXXX Relazione sulla politica di concorrenza 2000 della Com-missione, riquadro 3 dopo il punto I.C.2.7. ¥3∂ COM(2001) 598 del 17 ottobre 2001.

IV — SERVIZI D’INTERESSE GENERALE

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di servizio pubblico ad esse imposti in condizionidi equilibrio economico. Per contro, il dirittocomunitario osta invece a che gli importi concessidallo Stato superino quanto è necessario peradempiere la missione di servizio pubblico e pos-sano essere utilizzati da un’impresa incaricatadella gestione dei servizi d’interesse economicogenerale come sussidi incrociati per sovvenzio-nare attività aperte alla concorrenza.

493. Al fine di accrescere la prevedibilità e lacertezza giuridica in materia, la Commissione haadottato una strategia in due fasi:

— durante la prima fase nel 2002 la Commis-sione, in stretta consultazione con gli Statimembri, intende istituire un quadro comuni-tario per gli aiuti di Stato concessi alleimprese incaricate della fornitura di servizid’interesse economico generale. Tale quadropermetterà agli Stati membri e alle impresedi essere informati delle condizioni alle qualila Commissione può autorizzare gli aiuti diStato alle imprese incaricate della gestionedei servizi d’interesse economico generale;

— nella seconda fase, la Commissione valuteràl’esperienza acquisita con l’applicazione ditale quadro, nell’intento di adottare, se daquesta giustificato, un regolamento di esen-zione dall’obbligo di previa notifica perdeterminati aiuti nell’ambito dei servizid’interesse economico generale.

494. La Commissione ha inoltre stabilito duemisure per accrescere la trasparenza nel settoredei servizi d’interesse economico generale:

— da un lato, la Commissione aggiungerà nellasua relazione annuale sulla politica di con-correnza un capitolo specificamente dedicatoai servizi d’interesse economico, che tratteràdelle modalità con cui le norme sulla concor-renza sono state applicate a tali servizi;

— dall’altro lato, in futuro la Commissione evi-denzierà, nel repertorio degli aiuti di Stato, icasi relativi ai servizi d’interesse generale, inmodo da agevolare l’accesso alla casisticaricorrente.

495. È opportuno infine rilevare la sentenza Fer-ring (1), pronunziata il 22 novembre 2001 dallaCorte di giustizia. In questo caso particolare, la

Corte ha considerato che una compensazioneconcessa ad alcune imprese incaricate di fornireun servizio d’interesse economico generale noncostituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo87, paragrafo 1, del trattato. Se la Corte di giusti-zia dovesse confermare questa giurisprudenza, laCommissione ne trarrebbe sicuramente tutte leconseguenze del caso.

496. Nella relazione al Consiglio europeo diLaeken, la Commissione ha inoltre precisato lasua posizione riguardo alle modalità di selezionedelle imprese incaricate della gestione dei servizid’interesse economico generale. Quando unoStato membro decide di affidare la prestazione diquesti servizi a terzi, deve rispettare le disposi-zioni comunitarie in vigore. Un contratto con cuiun’autorità pubblica incarica un terzo dellagestione di un servizio d’interesse generale, e chesoddisfa le condizioni previste dalle direttivecomunitarie sugli appalti pubblici (2), costituisceun «appalto pubblico» ai sensi di tali direttive edeve essere aggiudicato conformemente alledisposizioni ivi prescritte.

497. Inoltre, conformemente alla giurisprudenzadella Corte di giustizia (3), l’aggiudicazione dicontratti non disciplinati dalle direttive sugliappalti pubblici deve comunque rispettare lenorme e i principi pertinenti del trattato, vale adire le regole sulla libera prestazione di servizi esulla libertà di stabilimento, nonché i principidella trasparenza, della parità di trattamento,della proporzionalità e del reciproco riconosci-mento.

498. La Commissione ritiene che l’applicazionedi tali principi non può che presentare vantaggiper gli utenti e per gli operatori economici. LaCommissione esaminerà l’eventuale necessità dimisure supplementari per chiarire ulteriormentetali norme.

499. La relazione della Commissione è stataaccolta con favore dal Consiglio «Mercato interno,consumatori e turismo» del 26 novembre 2001. IlConsiglio incoraggia in particolare la Commis-sione a definire nel prossimo futuro orientamentiche precisino segnatamente a quali condizioni lemisure di compensazione di un servizio pubblicoesulano dalle norme in materia di aiuti di Stato. IlConsiglio invita altresì la Commissione, alla luce

¥1∂ Causa C-53/00.¥2∂ Direttive 92/50, 93/77, 93/36, e 93/38.¥3∂ Sentenza del 7 dicembre 2000 Telaustria. Causa C-324/98.

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IV — SERVIZI D’INTERESSE GENERALE

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e sulla base dell’esperienza acquisita nell’appli-cazione di tali orientamenti, a elaborare quantoprima, in stretta collaborazione con gli Statimembri, una proposta per un regolamento diesenzione di taluni aiuti in materia di servizid’interesse economico generale dall’obbligo dipreventiva notifica, tenendo conto delle peculia-rità settoriali. Il Consiglio invita infine la Com-missione a riferirgli in merito all’elaborazione diun simile regolamento in vista del Consiglioeuropeo di Copenaghen.

500. Il Consiglio europeo dei giorni 14 e 15 di-cembre 2001 ha preso «atto con soddisfazionedelle conclusioni del Consiglio nonché della rela-zione comune del Consiglio e della Commissionesui servizi d’interesse generale, che saranno valu-tati a livello comunitario per quanto riguarda laloro efficacia e i loro effetti sulla concorrenza. IlConsiglio europeo incoraggia la Commissione astabilire un quadro orientativo per gli aiuti diStato alle imprese incaricate di missioni relativeai servizi d’interesse generale».

501. Nel 2002 la Commissione si impegnerà arealizzare gli obiettivi annunciati nella sua rela-zione al Consiglio europeo, alla luce dell’evolu-zione della giurisprudenza della Corte di giusti-zia.

3. Antitrust(compresa la liberalizzazione)

502. Nel settore antitrust, nel 2001 la Commis-sione ha trattato vari casi e questioni legislativeriguardanti i servizi d’interesse generale, attenen-dosi ai principi del diritto e della politica fissatinella comunicazione della Commissione sui ser-vizi d’interesse generale in Europa del 20 settem-bre 2000. Il continuo sviluppo della giurispru-denza e della normativa ha quindi contribuito adaccrescere la prevedibilità e la certezza giuridicain questo settore.

503. Le regole di concorrenza comunitarie non siapplicano nei casi in cui l’attività in questione è dinatura non economica e/o può essere escluso uneffetto sugli scambi tra gli Stati membri. L’appli-cazione di questo principio ha permesso allaCommissione, nel 2001, di chiudere vari casi (1).

504. In altri casi, le regole di concorrenza comu-nitarie hanno potuto essere pienamente applicate,in quanto il porre fine alla condotta anticoncor-renziale dell’impresa incaricata di un serviziod’interesse economico generale non poteva mani-festamente ostacolare l’adempimento della mis-sione particolare incombente a tale impresa aisensi dell’articolo 86, paragrafo 2 (2). Nel settorepostale, diverse decisioni della Commissione (3)hanno dimostrato che gli abusi di una posizionedominante detenuta da un’impresa cui lo Stato haaffidato un servizio d’interesse economico gene-rale, di norma non possono essere giustificati aisensi dell’articolo 86, paragrafo 2. A questo pro-posito, riveste una particolare importanza la deci-sione adottata nel caso Deutsche Post AG I(DPAG), in cui la Commissione ha consideratoche la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2non era applicabile, in quanto la soppressionedegli sconti di fedeltà concordati da DPAG con isuoi contraenti privilegiati e l’aumento dei suoiprezzi fino a coprire almeno i costi specifici dellaprestazione dei servizi di inoltro pacchi per levendite per corrispondenza non avrebbero osta-colato la prestazione del servizio d’interesse eco-nomico generale che DPAG deve fornire («carrierof last resort»).

3.1. Sviluppi in sede di Corte di giustizia

505. Nella sua sentenza del 17 maggio (4), laCorte di giustizia delle Comunità europee(CGCE) doveva valutare se una normativa ita-liana che conferiva a un’impresa la gestione, atitolo esclusivo, di un servizio postale universalefosse compatibile con il combinato dispostodell’articolo 86, paragrafo 1, e dell’articolo 82, inquanto subordinava il diritto di qualsiasi altrooperatore economico di fornire un servizio di cor-riere espresso, non rientrante nel servizio univer-sale, alla condizione di pagare all’impresa incari-cata del servizio universale un diritto postaleequivalente alla tassa di affrancatura normal-mente dovuta. La Corte di giustizia ha affermato

¥1∂ Quali il caso COMP/D-3/38213 Ryanair/ENAV e Italia, sulla basedel fatto che l’ENAV (l’ente responsabile del controllo del trafficoaereo in Italia) non esercitava un’attività economica.

¥2∂ Analogamente, nella decisione della Commissione del 23 ottobre2001 La Poste (Francia)/SNELPD (caso COMP/C1/37133) l’arti-colo 86, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), l’articolo10, paragrafo 2 e gli articoli 81 e 82 hanno potuto essere piena-mente applicati contro uno Stato membro, in quanto il fatto diporre fine alla situazione anticoncorrenziale creata dallo Statomembro nel quadro di un’impresa incaricata di fornire servizid’interesse economico generale non poteva ostacolare la presta-zione degli specifici compiti affidati all’impresa.

¥3∂ Per i casi Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/laPoste(Belgio) cfr. punto I.C.2.2.

¥4∂ Causa C-340/99, TNT Traco, ai punti 51-63.

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che tale normativa, poiché creava una situazionein cui l’impresa titolare di diritti esclusivi eranecessariamente indotta ad abusare della propriaposizione dominante, ricevendo un pagamentoper i servizi che essa stessa non aveva fornito, eravietata dal combinato disposto dell’articolo 86,paragrafo 1 e dell’articolo 82 in quanto potevaessere pregiudizievole al commercio tra Statimembri. Tuttavia, la Corte di giustizia ha altresìritenuto che questa limitazione della concor-renza, consistente nel fatto che le imprese ope-ranti al di fuori del servizio universale eranoobbligate a contribuire alla redditività del forni-tore del servizio universale, poteva essere giusti-ficata ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 (1) se ilcontributo finanziario era limitato all’importostrettamente necessario per compensare le even-tuali perdite causate dalla gestione del serviziopostale universale all’impresa di esso incari-cata (2).

506. Nel settore della sanità, il 25 ottobre (3) laCorte di giustizia si è pronunciata in via pregiudi-ziale. È stata chiamata a valutare la compatibilitàcon il combinato disposto dell’articolo 86 edell’articolo 82 di una disposizione tedesca inbase alla quale l’autorizzazione di fornire servizidi trasporto di malati deve essere negata alleimprese, qualora la concessione di tale autorizza-zione possa avere effetti negativi sul funziona-mento e sulla redditività del servizio di soccorsomedico d’urgenza, la cui gestione è stata affidataper determinate aree geografiche ad organizza-zioni sanitarie che offrono contemporaneamenteun servizio di trasporto di malati. La Corte di giu-stizia ha ritenuto innanzitutto che le organizza-zioni sanitarie devono essere qualificate impreseai sensi del diritto comunitario della concorrenza,in quanto la fornitura di un servizio di trasportod’urgenza e di trasporto di malati costituisceun’attività economica. La Corte di giustizia ha

poi ribadito che spettava al giudice nazionaleverificare innanzitutto se le organizzazioni sani-tarie detenevano una posizione dominante sulmercato del trasporto d’urgenza e se tale mercatocostituiva una parte sostanziale del mercatocomune. In secondo luogo, toccava al giudicenazionale accertare se la normativa tedesca inci-deva sul commercio tra gli Stati membri, ossia seesisteva una probabilità sufficiente che essapotesse impedire effettivamente ad operatori sta-biliti in Stati membri diversi dalla Germania siadi effettuare servizi di trasporto in ambulanza inquesto paese, sia anche di stabilirvisi. Date talipremesse, la Corte di giustizia ha ritenuto che lanormativa tedesca avrebbe avuto l’effetto diestendere la posizione dominante delle organiz-zazioni sanitarie del mercato del trasportod’urgenza al mercato simile, ma distinto, del tra-sporto di malati, costituendo una violazione delcombinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1e dell’articolo 82 in mancanza di un’oggettivagiustificazione. Tuttavia, la Corte di giustizia hainfine concluso che la normativa tedescariguardava un servizio d’interesse economicogenerale e poteva essere giustificata alla lucedell’articolo 86, paragrafo 2, a condizione chetutti i requisiti previsti da tale disposizione fos-sero soddisfatti e che non ostasse al rilascio aimprese indipendenti di un’autorizzazione a for-nire i servizi di trasporto di malati, nel caso in cuifosse dimostrato che le organizzazioni sanitarieincaricate non fossero manifestamente in gradodi soddisfare la domanda nel settore di taliservizi.

3.2. Liberalizzazione attraverso misure legislative

507. Le conclusioni del Consiglio europeo diLisbona del marzo 2000 chiedevano alla Com-missione, al Consiglio e agli Stati membri,nell’ambito delle rispettive competenze, di elabo-rare, entro la fine del 2000, una strategia per lasoppressione degli ostacoli ai servizi e di accele-rare la liberalizzazione in settori quali gas, ener-gia elettrica, servizi postali e trasporti. Ne èconseguito che nel corso del 2001 la Commis-sione ha continuato a promuovere l’apertura deimercati e la concorrenza formulando propostelegislative e controllando l’attuazione della nor-mativa esistente dell’Unione europea. Questaattività ha riguardato settori nei quali vengonoprestati servizi d’interesse economico generale,

¥1∂ I fatti ai quali la sentenza si riferisce sono antecedenti alla datafissata per l’attuazione della direttiva 97/67/CE (ossia febbraio1999). L’articolo 9, paragrafo 4, di detta direttiva precisa chesolo le imprese che operano al di fuori del servizio universalepossono essere obbligate a contribuire al fondo del servizio uni-versale.

¥2∂ Inoltre, la Corte di giustizia ha ritenuto che in tale contestol’impresa incaricata del servizio universale, allorché fornisceessa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in taleservizio universale, fosse a propria volta tenuta al pagamento diun contributo finanziario al servizio universale. Infine, la Corte digiustizia ha deciso che l’impresa incaricata del servizio univer-sale doveva fare in modo da non far sopportare tutto o parte deicosti della sua attività di servizio di corriere espresso alla sua atti-vità di servizio universale, aumentando indebitamente le even-tuali perdite di quest’ultimo.

¥3∂ Causa C-475/99, Ambulanz Glöckner.

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IV — SERVIZI D’INTERESSE GENERALE

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tenendo conto del principio di proporzionalità edelle peculiarità di ogni settore esaminato.

508. Nel settore dell’energia, la Commissione haproposto una nuova direttiva (1) che prevedel’apertura completa del mercato dell’energia elet-trica e del gas naturale in tre fasi tra il 2003 e il2005. La proposta di direttiva mira altresì a salva-guardare un elevato livello dei servizi d’interesseeconomico generale, obbligando gli Stati membria garantire all’utenza domestica il diritto alla for-nitura di elettricità a condizioni ragionevoli, non-ché a conseguire vari obiettivi fondamentali,quali la tutela della clientela vulnerabile, alcunegaranzie di base per i clienti finali (una serieminima di condizioni per i contratti, la traspa-renza delle informazioni e la disponibilità di mec-canismi poco onerosi e trasparenti di soluzionedelle controversie) e la sicurezza dell’approvvi-gionamento.

509. Nel settore postale, la Commissione ha pro-seguito gli sforzi volti a preparare il terreno perun’ulteriore apertura del mercato. La nuova pro-posta della Commissione del 21 marzo 2001,inter alia, sottolinea che ogni Stato membro defi-nisce le proprie norme in materia di servizio uni-versale. Nella posizione comune approvata dalConsiglio il 15 ottobre 2001, sono state apportatediverse modifiche al testo. Per i servizi d’inte-resse economico generale rivestono una partico-lare importanza, in primo luogo, l’obiettivo diliberalizzazione della posta transfrontaliera inuscita, fatta eccezione per quegli Stati membri incui la sua inclusione nei servizi riservati è neces-saria al fine di garantire la fornitura del serviziouniversale, e, in secondo luogo, il divieto del tra-sferimento di sovvenzioni ad elementi del servi-zio universale non compresi nell’area riservata apartire da entrate ricavate da servizi compresinell’area riservata, salvo nella misura in cui siadimostrato che tali trasferimenti sono stretta-

mente necessari per il soddisfacimento di speci-fici obblighi del servizio universale impostinell’area competitiva.

510. Nel settore delle telecomunicazioni, il6 dicembre il Consiglio ha raggiunto un accordopolitico su una serie di direttive («il pacchettotelecom») che sostituiranno l’attuale quadro nor-mativo comunitario per le telecomunicazioni. Laprincipale novità rispetto al quadro attuale è cheesso è neutrale dal punto di vista tecnologico edissocia i servizi di vettoriamento (carrier) dallafornitura di contenuti. Esso pone fine alla distin-zione tra la regolamentazione delle reti di teleco-municazione e le reti di trasmissione radiotelevi-siva. Introduce inoltre le definizioni dei mercati edegli operatori dominanti, in base al diritto dellaconcorrenza, al fine di applicare la normativa set-toriale specifica. Per garantire un’applicazionecoerente di tali principi, alla Commissione è attri-buito il diritto di controllare e vietare interpreta-zioni nazionali non compatibili con il dirittocomunitario.

511. L’attività della Commissione si è concen-trata sul controllo dell’attuazione delle direttiveesistenti sulla liberalizzazione e sul prosegui-mento delle inchieste settoriali relative alla disag-gregazione dell’anello locale, al settore dellelinee affittate e ai servizi di roaming. Con la sen-tenza del 6 dicembre 2001 pronunciata nellacausa C-146/00 Commissione/Repubblica fran-cese, la Corte di giustizia ha chiarito alcune que-stioni relative al finanziamento del servizio uni-versale e al calcolo del costo netto di questoservizio nel quadro delle direttive «telecomunica-zioni». La Corte ha ritenuto pienamente fondatetutte le censure mosse dalla Commissione,constatando che il dispositivo francese per ilfinanziamento del servizio universale non rispet-tava i principi di proporzionalità, di obiettività edi trasparenza previsti dalle direttive, e che laFrancia aveva inoltre violato i propri obblighi inmateria di riequilibrio delle tariffe.

¥1∂ COM(2001) 125 def. del 13 marzo 2001. Per maggiori informa-zioni cfr. paragrafo 88.

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A — Allargamento

1. Preparazione e negoziati di adesione

512. Nel 2001 l’Unione europea ha portatoavanti i negoziati di adesione con riferimento alcapitolo della concorrenza. Nel marzo 2001 sonostati ufficialmente aperti i negoziati nel campodella concorrenza con la Bulgaria. Per quantoriguarda la Turchia, i negoziati di adesione nonsono ancora cominciati, ma i preparativi perl’esame analitico della compatibilità delle normeturche in materia di concorrenza con l’acquiscomunitario sono a buon punto.

513. Nel valutare se i paesi candidati avesserocompletato tutti i preparativi necessari per con-sentire alla Commissione di proporre agli Statimembri la chiusura provvisoria dei negoziati intema di concorrenza, la Commissione ha esami-nato in particolare se i paesi candidati avesseroraggiunto risultati soddisfacenti riguardo a i) ilquadro legislativo in materia di antitrust e aiuti diStato; ii) la capacità amministrativa nel settoredella concorrenza; iii) il livello di applicazionedelle norme di concorrenza. Il metodo di valuta-zione di questi parametri è illustrato nei dettaglinella relazione periodica della Commissione con-cernente i negoziati di adesione sul capitolo con-correnza, presentata al gruppo «Allargamento»del Consiglio nel gennaio 2001. Tale relazioneillustra anche lo stato attuale dei negoziati conCipro, con la Repubblica ceca, l’Estonia,l’Ungheria, la Polonia e la Slovenia. Nel luglio2001, la Commissione ha presentato al gruppo«Allargamento» del Consiglio una versioneaggiornata della relazione, ampliata al fine dicomprendere lo stato attuale dei negoziati con laBulgaria, la Lettonia, la Lituania, Malta, laRomania e la Slovacchia. Il gruppo «Allarga-mento» ha accolto con favore entrambe le rela-zioni.

514. Per quanto riguarda il calendario dei nego-ziati per l’allargamento, in data 15 e 16 giugno2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha confer-mato la «tabella di marcia» proposto dalla Com-missione nel documento sulla strategia perl’allargamento dell’8 novembre 2000. Tale docu-mento prevedeva che nella seconda metà del2001 l’Unione accordasse la priorità alla defini-zione di posizioni comuni, comprese posizionisulle richieste di misure transitorie, in relazione adiversi capitoli, tra cui quello relativo alla politica

di concorrenza. In conformità con la «tabella dimarcia», la Commissione ha presentato al Consi-glio, alla fine di ottobre 2001, progetti modificatidi posizioni comuni sul capitolo concorrenza. Iprogetti di posizioni comuni riguardavano tutti idodici paesi candidati con cui erano in corso inegoziati sul capitolo concorrenza. Lo scopo eradi consentire al Consiglio di valutare se sussistes-sero le condizioni per la chiusura provvisoria ditale capitolo.

515. Nel novembre 2001, in seguito alla racco-mandazione della Commissione, il Consiglio hadeciso di chiudere provvisoriamente i negoziatisulla concorrenza con l’Estonia, la Lettonia, laLituania e la Slovenia. Per tutti gli altri paesi can-didati, il Consiglio ha accolto la proposta dellaCommissione di proseguire i negoziati in mate-ria. Il Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre2001, ha ribadito che l’Unione europea è decisa aconcludere entro la fine del 2002 i negoziati diadesione con i paesi candidati che sono pronti,affinché questi ultimi possano partecipare alleelezioni per il Parlamento europeo del 2004 inqualità di membri. Inoltre, il Consiglio europeo diLaeken si dichiara d’accordo «con la relazionedella Commissione, la quale ritiene che, se vienemantenuto il ritmo attuale delle negoziazioni edelle riforme nei paesi candidati, potrebberoessere pronti Cipro, l’Estonia, la Lettonia, laLituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca,la Repubblica slovacca, la Slovenia e l’Unghe-ria».

2. Progressi nell’ambito dell’allineamento delle regole di concorrenza

516. La Commissione riferisce ad intervalliregolari sui progressi compiuti da ciascun paesecandidato all’adesione. La quarta relazione perciascuno dei dieci paesi dell’Europa centrale eorientale (PECO), per Cipro, per Malta e per laTurchia, adottata dalla Commissione europea nelnovembre 2001, valuta i progressi compiuti inseguito alle relazioni precedenti, presentate dallaCommissione nel 2000.

517. I risultati nel settore antitrust e del controllodelle concentrazioni in generale sono stati consi-derati soddisfacenti, sia a livello legislativo, siaper quanto riguarda la creazione della necessariacapacità amministrativa. La sfida principale perle autorità garanti della concorrenza dei paesicandidati rimane la necessità di accordare la prio-

V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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rità all’applicazione delle norme antitrust in rela-zione a quei comportamenti anticoncorrenzialiche costituiscono i più gravi ostacoli al correttofunzionamento dei mercati, quali i cartelli, leacquisizioni monopolistiche e le pratiche esclu-sive da parte di imprese dominanti. L’ulteriorerafforzamento del livello di applicazione dellenorme antitrust nei paesi candidati dovrebbe, ingenerale, prevedere anche una politica di san-zioni con un maggiore effetto deterrente.

518. Rispetto al settore antitrust, l’introduzionedi un controllo efficace degli aiuti di Stato neipaesi candidati si è rivelata molto più contro-versa, lenta e delicata sotto il profilo politico. Tut-tavia, i negoziati di adesione hanno contribuito adaccelerare la creazione di quadri giuridici e pro-cedurali per la disciplina degli aiuti di Stato.

519. Nel 2001 tutti i paesi candidati con cuierano in corso negoziati di adesione avevano isti-tuito autorità nazionali preposte al controllo degliaiuti di Stato. La Turchia si è impegnata a farloentro il 1o gennaio 2003. La Commissione ha sot-tolineato che tali autorità devono provvedere a uncontrollo efficace degli aiuti di Stato, in essere enuovi, concessi da tutte le autorità competenti inmateria. Le autorità preposte al controllo devonoricevere notificazione preventiva di ogni nuovamisura di aiuto e devono poter reperire tutte leinformazioni necessarie all’esame degli aiuti diStato presso tutte le autorità competenti a conce-dere aiuti. Inoltre, devono avere la facoltà di for-mulare pareri indipendenti riguardo alla compati-bilità di ogni nuova misura di aiuto con gliaccordi europei, prima dell’effettiva concessione.Tuttavia, non tutte le autorità preposte al con-trollo sembrano aver ricevuto in modo sistema-tico informazioni complete sui nuovi aiuti, chepermettano loro di assolvere appieno i propridoveri.

520. Per garantire la necessaria trasparenza, lamaggioranza dei paesi candidati ha compilatoregistri completi degli aiuti in essere, che ven-gono regolarmente aggiornati. Inoltre, la Com-missione ha continuato a collaborare con le auto-rità di vigilanza dei paesi candidati al fine digarantire che le loro relazioni annuali sugli aiutidi Stato si conformino alla metodologia usatadalla Commissione per il censimento degli aiutidi Stato.

521. La Commissione ha continuato a richia-mare l’attenzione di diversi paesi candidati sullanecessità di rendere compatibili con l’acquis

comunitario i loro regimi di aiuti fiscali, spessousati per attrarre gli investimenti esteri, nonché lemisure di aiuto a favore delle cosiddette zoneeconomiche speciali, con un buon anticiporispetto alla data di adesione. La Commissione haanche sottolineato la necessità di garantire la tra-sparenza e la rigorosa applicazione dell’acquisnei casi di ristrutturazione.

3. Disposizioni di applicazione nel quadro degli accordi europei e della decisione relativa all’unione doganale

522. Nell’ottica di completare il quadro giuri-dico degli accordi europei per le relazioni inmateria di concorrenza tra la Comunità e i dieciPECO associati, sono stati preparati due insiemidi disposizioni di applicazione. Il primo riguardale regole di concorrenza relative alle imprese(antitrust) ed il secondo le regole applicabili agliaiuti di Stato.

523. Le disposizioni di applicazione delle regoledi concorrenza relative alle imprese erano giàstate adottate negli anni precedenti per la Repub-blica ceca (1), la Polonia (2), la Repubblicaslovacca (3), l’Ungheria (4), la Bulgaria (5), laRomania (6), l’Estonia (7), la Lituania (8) e laSlovenia (9). Nel 2001 il consiglio di associa-zione ha adottato tali disposizioni di applicazioneper la Lettonia (10). Il testo delle disposizioni èsostanzialmente uguale per tutti i paesi associati.Esse stabiliscono essenzialmente norme proce-durali, per esempio le regole riguardanti lacompetenza a trattare i casi, le procedure per lanotificazione dei casi alla controparte, la consul-tazione, i principi di cortesia («comity») e lo

¥1∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Repubblicaceca del 30 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996).

¥2∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Polonia del16 luglio 1996 (GU L 208 del 17.8.1996).

¥3∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Slovacchiadel 15 agosto 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).

¥4∂ Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione UE-Ungheria del6 novembre 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).

¥5∂ Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del7 ottobre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998).

¥6∂ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Romania del16 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999).

¥7∂ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Estonia del28 aprile 1999 (GU L 144 del 9.6.1999).

¥8∂ Decisione n. 4/99 del consiglio di associazione UE-Lituania del26 maggio 1999 (GU L 156 del 23.6.1999).

¥9∂ Decisione n. 4/2000 del consiglio di associazione UE-Sloveniadel 21 dicembre 2000 (GU L 130 del 12.5.2001).

¥10∂ Decisione n. 5/2001 del consiglio di associazione UE-Lettoniadel 25 aprile 2001 (GU L 183 del 6.7.2001).

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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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scambio di informazioni. Per quanto riguardaalcuni problemi costituzionali concernentil’attuazione delle disposizioni di applicazione inUngheria, si sono compiuti progressi nell’otticadi risolvere le difficoltà ancora presenti. La Com-missione ha presentato al Consiglio una propostadi modifica delle disposizioni di applicazione perl’Ungheria. Previa definizione del relativo testo,il consiglio di associazione UE-Turchia potràanch’esso adottare le disposizioni di applica-zione, come previsto dalla decisione sull’unionedoganale del 1995, sia per le regole di concor-renza relative alle imprese, sia per le regole appli-cabili al controllo degli aiuti di Stato.

524. Nel 2001 si sono compiuti importanti pro-gressi riguardo all’adozione delle disposizioni diapplicazione relative agli aiuti di Stato. NellaRepubblica ceca tali disposizioni sono in vigoredal 1998 (1). Nel 2001 il consiglio di associazioneha adottato tali disposizioni di applicazioneanche per la Lituania (2), la Lettonia (3), la Roma-nia (4), la Slovenia (5), la Polonia (6), la Bulga-ria (7) e la Slovacchia (8). Le disposizioni diapplicazione costituiscono un sistema a due pila-stri per il controllo degli aiuti di Stato. Da partedella Comunità, la Commissione valuta la com-patibilità degli aiuti concessi dagli Stati membridell’Unione europea sulla base delle regolecomunitarie applicabili agli aiuti di Stato. Daparte dei paesi associati, le autorità nazionalicompetenti controllano ed esaminano gli aiutipubblici in essere e nuovi, in base ai criteri risul-tanti dall’applicazione delle regole comunitariein materia di aiuti di Stato. Le disposizioni diapplicazione comprendono procedure per la con-sultazione e la soluzione dei problemi, normesulla trasparenza (i paesi associati devono compi-lare e mantenere aggiornato un registro deiregimi di aiuti e degli aiuti concessi a titolo indi-viduale), nonché norme sullo scambio di infor-mazioni. In seguito ai lavori preparatori in seno al

Consiglio, un progetto di disposizioni di applica-zione relative agli aiuti di Stato è pronto perl’approvazione da parte del consiglio di associa-zione con l’Estonia all’inizio del 2002.

4. Proroga della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel quadro degli accordi europei e adozione delle carte degli aiuti regionali

525. Gli accordi europei stabiliscono che gliaiuti di Stato concessi dai paesi associati sonovalutati tenendo conto del fatto che, per un peri-odo di cinque anni, tali paesi vanno assimilati alleregioni comunitarie di cui all’articolo 87, para-grafo 3, lettera a), del trattato che istituisce laComunità europea. Nel 2000 i consigli di asso-ciazione hanno deciso di prorogare il suddettoperiodo per altri cinque anni per la Bulgaria (9), laRomania (10), la Lituania (11) e l’Estonia (12). Nel2001, sono state adottate decisioni analoghe daiconsigli di associazione con la Repubblicaceca (13), la Lettonia (14), la Polonia (15), la Slo-vacchia (16) e la Slovenia (17).

526. La decisione del consiglio di associazionedi prorogare la deroga di cui all’articolo 87, para-grafo 3, lettera a), di norma prevede anche che ilpaese associato presenti dati sul PIL pro capite allivello statistico adeguato. Tali dati sono usatidall’autorità preposta al controllo degli aiuti diStato del paese associato e dalla Commissioneper redigere la carta degli aiuti di Stato a finalitàregionale per il paese in questione, in base agliorientamenti comunitari in materia. La carta degliaiuti regionali individua le regioni ammesse abeneficiare di aiuti regionali nonché le intensitàmassime degli aiuti per ciascuna di tali regioni.Su proposta dei paesi associati, la Commissione

¥1∂ Decisione n. 1/98 del consiglio di associazione UE-Repubblicaceca del 24 giugno 1998 (GU L 195 dell’11.7.1998).

¥2∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Lituaniadel 22 febbraio 2001 (GU 98 del 7.4.2001).

¥3∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Lettonia de20 marzo 2001 (GU L 163 del 20.6.2001).

¥4∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Romaniadel 10 aprile 2001 (GU 138 del 22.5.2001).

¥5∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Sloveniadel 3 maggio 2001 (GU 163 del 20.6.2001).

¥6∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Polonia del23 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).

¥7∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Bulgariadel 23 maggio 2001 (GU L 216 del 10.8.2001).

¥8∂ Decisione n. 6/2001 del consiglio di associazione UE-Slovacchiadel 22 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

¥9∂ Decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgariadel 28 febbraio 2000 (GU L 144 del 17.6.2000).

¥10∂ Decisione n. 2/2000 del consiglio di associazione UE-Romaniadel 17 luglio 2000 (GU L 230 del 12.9.2000).

¥11∂ Decisione n. 2/2000 del consiglio di associazione UE-Lituaniadel 24 luglio 2000 (GU L 199 del 5.10.2000).

¥12∂ Decisione n. 3/2000 del consiglio di associazione UE-Estonia del1o dicembre 2000 (GU L 21 del 23.1.2001).

¥13∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Repubblicaceca dell’8 marzo 2001 (GU L 100 dell’11.4.2001).

¥14∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Lettoniadel 20 marzo 2001 (GU L 156 del 13.6.2001).

¥15∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Polonia del7 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).

¥16∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Slovacchiadel 18 maggio 2001 (GU L 217 dell’11.8.2001).

¥17∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Sloveniadel 25 luglio 2001 (non ancora pubblicata).

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ha preparato progetti degli aiuti regionali da pre-sentare al Consiglio, in vista della loro adozioneda parte dei comitati di associazione con laRepubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Litua-nia, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia.

5. Assistenza tecnica ai paesi candidati

527. In considerazione delle lacune ancora pre-senti, l’assistenza tecnica nel settore della con-correnza rimane uno strumento essenziale perpreparare i paesi candidati all’adesione. Sono incorso iniziative specifiche nel quadro dei pro-grammi Phare. Nell’ambito dell’accordo relativoal rafforzamento istituzionale («gemellaggio»),gli esperti degli Stati membri dell’Unione forni-scono ora anche una consulenza a lungo terminealle autorità dei PECO competenti in materia diconcorrenza e di aiuti di Stato. Inoltre, nel marzo2001 sono stati organizzati seminari di forma-zione comuni per i funzionari delle autorità com-petenti per la concorrenza dei paesi candidati.Tali seminari comuni si incentrano sulla spiega-zione del nuovo acquis in materia di concorrenzaai paesi candidati, nonché sull’introduzione eapplicazione delle regole di concorrenza.

528. La Commissione europea persegue unapolitica anticipativa volta a favorire un’ulterioreintensificazione dei contatti con le autoritàgaranti della concorrenza dei paesi candidati. Indata 17-19 giugno 2001 si è svolta a Lubiana,Slovenia, la settima conferenza annuale delleautorità competenti in materia di concorrenza deipaesi candidati e della Commissione europea. Ledelegazioni erano composte da funzionari di altolivello delle rispettive autorità competenti per laconcorrenza e gli aiuti di Stato, compreso il com-missario Monti. La conferenza annuale costitui-sce una sede per lo scambio di pareri e di espe-rienze. Serve inoltre a stabilire e rafforzarecontatti professionali tra i funzionari responsabiliper la concorrenza. Quest’anno la conferenza si èconcentrata sulla valutazione delle prassi diattuazione dei paesi candidati e sulla necessità diun’applicazione efficace delle regole in materiadi concorrenza e di aiuti di Stato.

6. Balcani occidentali

529. A Santa Maria da Feira, nel giugno 2000, ilConsiglio europeo ha riconosciuto che i paesi deiBalcani occidentali sono candidati potenziali

all’adesione all’Unione europea. L’Unione si èimpegnata a sostenere il processo di stabilizza-zione ed associazione nella regione, segnata-mente attraverso l’assistenza tecnica. Nel 2001 laCommissione ha avviato un processo di discus-sioni con le autorità garanti della concorrenzarecentemente istituite nei paesi dei Balcani occi-dentali, in vista dei lavori da svolgere nel quadrodelle disposizioni in materia di concorrenza pre-viste dagli accordi di stabilizzazione e associa-zione in corso di definizione con tali paesi (1). LaCommissione ha inoltre partecipato attivamenteall’iniziativa regionale «portabandiera» (Regio-nal Flagship Initiative) dell’OCSE sulla politicadi concorrenza nei paesi dei Balcani occidentali,lanciata a Lubiana nel luglio 2001.

B — Cooperazione bilaterale

1. Stati Uniti

530. Ogni anno la Commissione riferisce alConsiglio e al Parlamento europeo in merito allesue attività di cooperazione con gli Stati Uniti nelquadro dell’accordo di cooperazione del 1991 (2)e dell’accordo sui principi di cortesia attiva(«positive comity») del 1998 (3). L’ultima rela-zione ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2000al 31 dicembre 2000 (4). La relazione per il 2001sarà pubblicata nel corso del 2002.

531. Durante il 2001 la Commissione ha prose-guito la sua stretta cooperazione con la divisioneantitrust del DoJ (Department of Justice) e conl’FTC (Federal Trade Commission) statunitensiin relazione a un numero sempre più cospicuo dicasi. La tendenza alla globalizzazione dei mercatiè proseguita a ritmo sostenuto durante tuttol’anno, come risulta chiaramente dal numero

¥1∂ Nel 2001 sono stati siglati due accordi di stabilizzazione e asso-ciazione. L’accordo di stabilizzazione e associazione tra leComunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’exRepubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, è stato siglato il9 aprile 2001 a Lussemburgo. L’accordo di stabilizzazione eassociazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, dauna parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, è stato siglato il29 ottobre 2001 a Lussemburgo.

¥2∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Unitid’America in merito all’applicazione delle loro regole di concor-renza (GU L 95 del 27.4.1995, modificato in GU L 131 del15.6.1995).

¥3∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Unitid’America in merito all’utilizzazione dei principi della «comitasgentium» attiva nell’applicazione del loro diritto della concor-renza (GU L 173 del 18.6.1998).

¥4∂ COM(2002) 45 del 29 gennaio 2002.

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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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record di operazioni transnazionali e dalla loroconsiderevole entità: nel 2001 si è registrato unincremento straordinario del numero di opera-zioni notificate nel contempo alla Commissione ealle agenzie competenti degli Stati Uniti. LaCommissione e le agenzie degli Stati Uniti hannoesaminato contemporaneamente un elevatonumero di operazioni in tutti i settori dell’anti-trust. Le discussioni tra le autorità competentisulle due sponde dell’Atlantico tendono a con-centrarsi su questioni quali la definizione deimercati, il probabile impatto concorrenziale diun’operazione su tali mercati e l’efficacia deglieventuali rimedi proposti.

532. Le indagini relative ad operazioni diconcentrazione che hanno comportato una strettacooperazione transatlantica hanno riguardato icasi GE/Honeywell, Metso/Svedala e CVC/Len-zing (1). La Commissione ha inoltre cooperatocon le sue controparti statunitensi nell’ambito divarie indagini concernenti operazioni diversedalle concentrazioni, per esempio quelle con-dotte dalla Commissione e dall’FTC in meritoalla creazione dell’impresa comune business-to-business Covisint tra fabbricanti di pezzi diricambio automobilistici. La cooperazione UE-USA in merito a casi specifici è esaminata inmodo più approfondito nel capitolo della pre-sente relazione relativo al controllo delle concen-trazioni e nella settima relazione al Consiglio e alParlamento europeo per il 2001, che sarà pubbli-cata nel corso del 2002.

533. Nel 2001 vi sono stati numerosi contattibilaterali tra la Commissione e le autorità compe-tenti degli Stati Uniti. A marzo il commissarioMario Monti ha effettuato una visita a Washin-gton e ha colto l’occasione per incontrare, interalia, i principali membri dell’amministrazione. Il24 settembre il commissario Monti ha incontratoa Washington in occasione della riunione bilate-rale annuale UE-USA i capi di nuova nominadelle agenzie antitrust statunitensi, ossia il sosti-tuto procuratore generale Charles James del DoJe il presidente dell’FTC Timothy Muris. La riu-nione ha coinciso con il 10o anniversariodell’accordo bilaterale UE-USA in merito allapolitica di concorrenza. Nel corso dell’anno sisono inoltre tenute riunioni tra la Commissione ealtre agenzie statunitensi, per esempio il diparti-mento dei trasporti statunitense (che ha alcune

responsabilità in merito alla gestione delle que-stioni di politica di concorrenza nel rispettivo set-tore).

534. In occasione della riunione del 24 settem-bre si è proceduto a un riorientamento del man-dato del gruppo di lavoro comune per le concen-trazioni UE-USA. Il lavoro continuerà e saràintensificato. I temi da affrontare devono essereulteriormente definiti e rifletteranno vari aspettirisultanti dalle questioni ancora da approfondiresollevate in casi recenti nell’ambito della valuta-zione di operazioni di concentrazione.

2. Canada

535. La cooperazione bilaterale con il Canada èbasata sull’accordo di cooperazione in materiadi concorrenza entrato in vigore nel giugno1999 (2). Ogni anno la Commissione riferisce alConsiglio e al Parlamento europeo in merito allesue attività di cooperazione con il Canada.L’ultima relazione ha riguardato il periodo dal1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 (3). Larelazione per il 2001 sarà pubblicata nel corso del2002.

536. I casi esaminati dalle autorità garanti dellaconcorrenza europee e canadesi sono sempre piùnumerosi. I contatti tra la Commissione e la suacontroparte canadese, l’ufficio per la concorrenza(Competition Bureau), sono stati frequenti e pro-ficui. Sono state discusse sia questioni inerenti acasi specifici, sia questioni più generali di politicadi concorrenza. Nel mese di febbraio 2001 a Bru-xelles e nel mese di settembre 2001 a Ottawa sisono svolte due riunioni bilaterali, secondoquanto previsto dall’accordo di cooperazione,alle quali hanno partecipato i capi delle rispettiveautorità garanti della concorrenza.

3. Altri paesi dell’OCSE

537. Durante il 2001 la Commissione ha coope-rato con le autorità garanti della concorrenza didiversi altri paesi aderenti all’OCSE, segnata-mente l’Australia, la Nuova Zelanda e la Corea. Icontatti hanno riguardato sia questioni concer-nenti casi specifici, sia aspetti più generali di poli-

¥1∂ GE/Honeywell cfr. paragrafo 326 e riquadro 9; Metso/Svedalacfr. paragrafi 307 e 316; CVC/Lenzing cfr. paragrafo 256.

¥2∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada inmerito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (GUL 175 del 10.7.1999).

¥3∂ COM(2002) 45 del 29 gennaio 2002.

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tica di concorrenza. La Commissione ha conti-nuato ad adoperarsi per concludere un accordo dicooperazione bilaterale con il Giappone.

538. Nel corso dell’anno la Commissione haaltresì proseguito la stretta cooperazione conl’autorità di vigilanza EFTA, organo responsabiledell’applicazione dell’accordo sullo Spazio eco-nomico europeo.

4. Paesi mediterranei

539. Gli accordi euromediterranei in vigore sonoquelli conclusi tra l’Unione europea e il Marocco (1),la Tunisia (2) e Israele (3). Il Marocco, la Tunisiae Israele dispongono di una legge sulla concor-renza che facilita i colloqui su un meccanismo dicooperazione con la Commissione nel quadrodegli impegni previsti all’articolo 36 di ciascunodei tre accordi in questione. Per quanto riguardagli altri accordi euromediterranei, quello siglatocon la Giordania (4) non è ancora in vigore. Ilparlamento giordano ha respinto il progetto dilegge sulla concorrenza presentato dal governo.L’accordo con l’Egitto (5) è stato siglato nel 2000e le autorità egiziane stanno esaminando un pro-getto di legge sulla concorrenza. L’accordo tem-poraneo con l’Autorità palestinese di libera-zione (6) non è ancora stato oggetto di unnegoziato finale. La Commissione ha seguito davicino la situazione nel quadro del ravvicina-mento dei partner mediterranei verso una coope-razione orizzontale della politica di concorrenza.

540. Sono state svolte riunioni di negoziato conl’Algeria, il Libano e la Siria, nella prospettivadel rilancio della politica mediterranea. Il capi-tolo relativo alla concorrenza dei prossimiaccordi dovrebbe consentire di ravvicinare lepolitiche di concorrenza esistenti o future diquesti paesi alla politica comunitaria. La Com-missione offre ai nuovi partner la possibilità dirafforzare la cooperazione tecnica e istituzio-nale. L’Algeria dispone già di una legge sullaconcorrenza e dell’autorità incaricata di appli-carla, mentre il Libano e la Siria ne sono ancoraprive.

5. America latina

541. Il meccanismo di cooperazione (7) tra lerispettive autorità garanti della concorrenza pre-visto nell’accordo tra l’Unione europea e il Mes-sico (8), ormai in vigore, ha consentito lo scambiodi informazioni, il coordinamento di talune atti-vità e la definizione di una disposizione sulla coo-perazione tecnica.

542. Si sono svolte quattro riunioni di negoziatotra l’Unione europea, il Mercosur e il Cile per laliberalizzazione degli scambi. L’obiettivo èinstaurare meccanismi di cooperazione tra lerispettive autorità garanti della concorrenza.L’applicazione delle regole di concorrenza garan-tirà la certezza giuridica e la trasparenza di tratta-mento nei confronti delle imprese operanti suirispettivi mercati. Il quadro delle regole di con-correnza nei paesi del Mercosur si è evoluto inmodo favorevole, l’Argentina ha completato ilsuo sistema normativo e istituzionale con lacreazione del segretariato e ora deve procederealla creazione del Tribunale della concorrenza.L’Uruguay ha istituito il servizio della concor-renza incaricato delle disposizioni di applica-zione degli articoli in materia di concorrenza. IlParaguay dispone ora di un progetto di legge sullaconcorrenza estremamente completo. In Brasile èin fase di esame una nuova proposta di legge perintegrare i servizi della concorrenza. In talecontesto la Commissione ha ricevuto regolar-mente informazioni sulla politica di concorrenzadel Mercosur.

543. Per quanto riguarda la Comunità andina, laCommissione e il segretariato generale del CAN(Comunità andina delle nazioni) hanno firmato ilprotocollo finanziario del progetto di coopera-zione tecnica in materia di concorrenza. Euroaidè incaricata della procedura necessaria per lascelta del consulente cui sarà affidata la gestionedel programma.

544. Nel corso dell’anno sono proseguite le atti-vità di informazione dirette sulla dottrina comu-nitaria, anche attraverso il «Boletín Latinoameri-cano de Competencia».

¥1∂ GU L 70 del 18.3.2000, articoli da 36 a 41.¥2∂ GU L 97 del 30.3.1997, articoli da 36 a 41.¥3∂ GU L 147 del 21.6.2000, articoli da 36 a 38.¥4∂ Articoli da 53 a 58 COM(1997) 554 def.¥5∂ Articoli da 35 a 39 COM(2001) 184 def.¥6∂ GU L 187 del 16.7.1997, articoli 33 e 34.

¥7∂ GU L 245 del 29.9.2000 e GU L 157 del 30.6.2000.¥8∂ GU L 276 del 28.10.2000.

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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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6. Federazione russa e Ucraina

545. Nel corso di quest’anno la cooperazionecon la Federazione russa nel settore della concor-renza ha registrato progressi rilevanti grazie a unaserie di riunioni ad alto livello, durante le qualisono state trattate tutte le questioni di interessecomune inerenti alla concorrenza, che spazianodalla cooperazione in materia di casi specifici inparticolari indagini sulle concentrazioni, alloscambio di esperienze nel settore della politica diliberalizzazione e alla discussione delle prospet-tive della politica di controllo degli aiuti di Statonella Federazione russa.

546. Inoltre, si è svolto un numero considerevoledi riunioni di lavoro volte a portare avanti le atti-vità previste dall’accordo di partenariato e di coo-perazione. È stato organizzato un seminario peraccrescere la comprensione della politica euro-pea in materia di aiuti di Stato nel settore siderur-gico.

547. Con l’Ucraina la Commissione ha organiz-zato un breve programma di studio per migliorarela comprensione del diritto e delle prassi comuni-tarie in materia di concorrenza per i membri dellacommissione ucraina della concorrenza.

C — Cooperazione multilaterale

548. Nel 2001 si sono verificati due eventi dirilievo in relazione alle iniziative della Commis-sione nel quadro dell’Organizzazione mondialedel commercio (OMC) e per quanto riguarda lanuova rete internazionale della concorrenza.

1. OMC: scambi internazionali e politica di concorrenza

1.1. La concorrenza nell’Agenda di sviluppo di Doha

549. Dopo un lungo processo di preparazione,dal 9 al 14 novembre si è svolta a Doha (Qatar)la quarta riunione ministeriale dell’Organizza-zione mondiale del commercio. La dichiarazioneapprovata a Doha dai membri dell’OMC (1)affronta, fra l’altro, la questione «Interazione tra

scambi internazionali e politica di concorrenza».I passaggi salienti della dichiarazione (2) (para-grafi da 23 a 25) testimoniano il riconoscimento,per la prima volta, da parte di tutti i membridell’OMC nessuno escluso, del fatto che un qua-dro multilaterale è oggi indispensabile per accre-scere il contributo della politica di concorrenzaagli scambi internazionali e allo sviluppo. ADoha è stato manifestato un ampio consenso sullanecessità per i membri dell’OMC di negoziare econcludere un accordo multilaterale sugli scambie la concorrenza. Si è convenuto inoltre di avviarela fase formale dei negoziati subito dopo la quintariunione ministeriale dell’OMC, che si terrà nel2003 in Messico, e di integrare il risultato delnegoziato sulla concorrenza, quale elementoessenziale, nella valutazione del bilancio com-plessivo dei negoziati (paragrafo 47). Le moda-lità di negoziato saranno decise in occasione ditale riunione.

550. In linea con le sue aspirazioni in materia disviluppo, la dichiarazione sottolinea altresì lanecessità di intensificare gli sforzi volti a fornireassistenza tecnica e a rafforzare le capacità deipaesi in via di sviluppo e meno sviluppati in que-sto settore. È ovvio che tali paesi necessitano conurgenza di tutta l’assistenza che i paesi sviluppatipossono fornire al fine di accrescere la loro capa-cità di valutare le implicazioni che una più strettacooperazione multilaterale in questo settore puòavere per le politiche da essi perseguite e i loroobiettivi di sviluppo, nonché per il loro sviluppoumano e istituzionale. Per rispondere a tali esi-genze, la Commissione lavorerà insieme a tutte lepertinenti organizzazioni intergovernative, fra cuil’Unctad, e attraverso gli opportuni canali regio-nali e bilaterali, per fornire un’assistenza raffor-zata, coordinata e dotata di risorse adeguate.

551. Infine, la dichiarazione precisa che sidovrebbe sfruttare il periodo che precede laquinta riunione interministeriale, e quindi ilnegoziato, per chiarire con i nostri partner delprocesso di Ginevra i vari elementi che costitui-ranno il futuro quadro multilaterale e che conmolta probabilità saranno inclusi in un mandatodi negoziato. La dichiarazione contiene un elencoindicativo di tali questioni principali insieme aglielementi che l’Unione europea ha più volte evi-denziato, quali pilastri del previsto quadro multi-laterale in materia di concorrenza, segnatamente

¥1∂ Nota anche come «Agenda di sviluppo di Doha» per la posizionecentrale che la dimensione dello «sviluppo» occuperà nei futurilavori dell’OMC.

¥2∂ Disponibile in linea sul sito web dell’Organizzazione mondialedel commercio: (www.wto.org).

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alcuni fondamentali principi commerciali e diconcorrenza, fra cui la trasparenza, la non discri-minazione e l’equità procedurale; l’impegno acombattere i cartelli perniciosi; le modalità dellacooperazione volontaria tra agenzie garanti dellaconcorrenza; infine, il sostegno del graduale raf-forzamento delle istituzioni competenti in mate-ria di concorrenza nei paesi in via di sviluppoattraverso il rafforzamento delle loro capacità.

1.2. Una prima valutazione della dichiarazione approvata a Doha

552. La Commissione ritiene estremamente sod-disfacente il risultato delle discussioni di Dohasugli scambi internazionali e la concorrenza,nonché la formulazione dei relativi passaggi delladichiarazione ministeriale per i seguenti motivi:

— primo, i membri dell’OMC che hanno ade-rito al pacchetto di proposte concordato aDoha (compresi alcuni scettici sul ruolodell’OMC nel settore della concorrenza,quali alcuni paesi in via di sviluppo, in parti-colare l’India, nonché Hong Kong) ricono-scono per la prima volta che negoziare econcludere un accordo multilaterale sugliscambi e la concorrenza può comportare van-taggi per loro e per il sistema commercialemultilaterale. Fino a poco tempo fa l’ideadell’esistenza di un tale accordo eraoggetto di controversia. Il riconoscimentodell’importanza di stabilire questo tipo diquadro e della sua rilevanza per gli scambiinternazionali e lo sviluppo contribuiràall’introduzione e a una più efficace applica-zione di regimi di concorrenza interni eapporterà notevoli vantaggi per i consuma-tori di tutto il mondo;

— secondo, sebbene alla quinta riunione mini-steriale dell’OMC del 2003 sarà necessarioadottare un’ulteriore decisione sulle moda-lità della fase formale e finale dei negoziatiper questo accordo multilaterale, attualmenteesiste un impegno unanime e chiaro a dareavvio ai negoziati in una data che sia certa, inmodo che le nuove «regole del commercio edi concorrenza» costituiscano una parte inte-grante del cosiddetto «impegno unico» risul-tante dal processo di negoziato avviato aDoha che dovrà terminare entro e non oltreil 1o gennaio 2005. Per quanto riguardal’Unione europea e gli altri membri chehanno proposto di negoziare tali regole in

seno all’OMC, ora stiamo attraversando unafase cruciale in cui abbiamo la ferma inten-zione di chiarire con i nostri partner dei paesiin via di sviluppo e di quelli sviluppati glielementi che i membri dell’OMC devonoincludere in questo accordo multilaterale edefinire insieme a loro un programma dinegoziato preciso e completo che vengaapprovato nel 2003 dalla quinta riunioneministeriale dell’OMC;

— terzo, le nostre proposte relative agli ele-menti chiave del futuro accordo multilateralesugli scambi internazionali e la concorrenzasono state ampiamente accettate. L’Unioneeuropea è stata la prima ad avanzare proposteconcrete di ampia portata, per cui accogliecon particolare favore il fatto che la dichiara-zione di Doha sia incentrata proprio su queglielementi che abbiamo sottolineato nellenostre proposte e li individui come aspettiche i membri dell’OMC dovranno affrontaree chiarire in via prioritaria;

— infine, mentre il gruppo di lavoro di Ginevrarivolgerà ora la sua attenzione al lavoro con-creto da compiere in merito a questi elementiprima del negoziato, la dichiarazione ponel’accento su un’assistenza tecnica e un raf-forzamento delle capacità più mirati per aiu-tare i paesi emergenti e in via di sviluppo acomprendere e valutare in modo più ade-guato l’importanza di tali questioni anche perla crescita delle loro stesse economie. In que-sto processo l’Unctad, altre istituzioni inter-nazionali, nonché accordi regionali e bilate-rali apporteranno di certo il rispettivocontributo e avranno un ruolo importante dasvolgere, per far sì che tutti siano pronti adavviare i negoziati formali dopo la prossimariunione ministeriale.

2. OCSE

553. Gli eventi principali della riunione di mag-gio sono stati le tavole rotonde sui programmi diformazione delle autorità garanti della concor-renza per i loro funzionari, nonché quelle sullatrasparenza dei prezzi. Per quanto riguardaquest’ultimo aspetto, la Comunità europea haesaminato i vantaggi delle misure sulla traspa-renza dei prezzi stabilite a livello governativo(per esempio in taluni mercati dei servizi pub-blici, nel mercato automobilistico) al fine di con-seguire l’integrazione dei mercati e favorire la

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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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concorrenza e l’ingresso di nuovi operatori, non-ché gli effetti anticoncorrenziali degli accordivolontari privati sulla trasparenza dei prezzi o dipratiche analoghe tra fornitori. Altre delegazionihanno affrontato temi differenti concentrandosisui vantaggi e sugli svantaggi della trasparenzadei prezzi per il consumatore. Dalle discussionisvolte è emerso che in alcuni casi la trasparenzadei prezzi può costituire un vantaggio per ilconsumatore, ma può altresì avere gravi effettianticoncorrenziali, a seconda della struttura delmercato e del tipo di modalità della trasparenzadei prezzi (livello di aggregazione delle informa-zioni che vengono scambiate, tempi dello scam-bio di dati, frequenza degli scambi, e così via).

554. La Commissione ha partecipato e contribu-ito alla prima conferenza dell’OCSE sulla poli-tica della concorrenza nei paesi dell’Europasudorientale, che si è svolta in giugno a Liu-bliana, all’indomani della settima conferenzaannuale con i paesi candidati all’adesione.

555. Durante la seduta del comitato per il dirittoe la politica della concorrenza svoltasi in ottobre,l’OCSE ha organizzato il primo forum globalesulla concorrenza cui hanno partecipato rappre-sentanti di oltre 50 paesi. Il commissario Montiha preso parte all’evento e nel suo discorso diapertura ha chiesto alle autorità garanti della con-correnza di tutto il mondo di rafforzare la lorocooperazione e di istituire meccanismi di gover-nance nel settore della politica internazionale diconcorrenza. I temi affrontati nel corso del forumhanno riguardato il ruolo della politica di concor-renza nella riforma economica, gli strumenti dicooperazione, le intese non giustificabili e la coo-perazione in materia di fusioni transfrontaliere.Nel corso della riunione del comitato per il dirittoe la politica della concorrenza la Commissione hainoltre partecipato alla tavola rotonda dedicataalla regolamentazione dei prezzi di accesso alleinfrastrutture di rete, segnatamente in materia ditelecomunicazioni, ma anche in materia di gas edi energia elettrica, nonché a quella dedicata ai

Riquadro 12: Scambi internazionali e concorrenza: dalla relazione Van Miert a Doha

Gli sforzi per inserire la concorrenza nel programma di lavoro dell’OMC sono iniziati nel 1996 quando,sulla base della relazione Van Miert (1), la Commissione ha proposto al Consiglio (2) che l’Organizza-zione mondiale del commercio istituisse un gruppo di lavoro incaricato di svolgere i lavori preparatori aifini dello sviluppo di un quadro internazionale di regole in materia di concorrenza. Questa iniziativa,approvata dal Consiglio e sostenuta da vari altri membri dell’OMC, ha consentito l’adozione da partedella conferenza ministeriale dell’OMC svoltasi a Singapore l’11 dicembre 1996 della decisione di «isti-tuire un gruppo di lavoro per studiare i problemi relativi ai rapporti tra gli scambi e la politica in materiadi concorrenza e di pratiche anticoncorrenziali, per identificare tutti i settori che dovrebbero essere esami-nati in sede di OMC».

All’epoca la Commissione ha sostenuto che le discussioni avrebbero dovuto concentrarsi sull’impegnoche tutti i membri dell’OMC dovevano assumere al fine di dotarsi di strutture attive nazionali in materiadi concorrenza, sull’individuazione e l’adozione di principi di concorrenza comuni a livello internazio-nale (pratiche più nocive), sull’istituzione di strumenti per la cooperazione tra le autorità preposte allaconcorrenza e sull’adeguamento al settore della concorrenza delle regole dell’OMC per la composizionedelle controversie (3).

Dopo la seconda riunione ministeriale dell’OMC svoltasi a Singapore e la successiva istituzione delgruppo di lavoro dell’OMC sugli scambi e la concorrenza a Ginevra, la Commissione ha svolto un ruolodi primo piano negli sforzi compiuti per convincere i partner commerciali dell’OMC degli aspetti positividi un accordo multilaterale in materia di concorrenza. Le discussioni che hanno avuto luogo a Ginevrasono state particolarmente utili per chiarire la posizione della Commissione e l’interesse che tale accordoriveste per i paesi in via di sviluppo.

(1) Relazione redatta da un gruppo di esperti indipendenti presieduto da Karel Van Miert e intitolata «La politica di concorrenza nelnuovo ordine commerciale: rafforzamento della cooperazione e delle regole a livello internazionale».

(2) Comunicazione della Commissione del 18 giugno 1996, COM(96) 284 def.(3) XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punti 235-236.

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mezzi d’indagine diversi dai programmi diimmunità o riduzione delle sanzioni per leimprese che collaborano (in particolare le ispe-zioni «a sorpresa»).

3. UNCTAD

556. La Commissione ha partecipato alla riu-nione dell’Unctad del 2-4 luglio dedicata allacooperazione internazionale tra le autoritàgaranti della concorrenza, in occasione dellaquale il commissario Mario Monti ha annunciatoprogetti concreti di assistenza tecnica a favore deipaesi in via di sviluppo: un progetto di assistenzatecnica in materia di concorrenza per il Comesa(mercato comune dell’Africa australe e orien-tale), un progetto di seminario per i funzionariresponsabili della concorrenza nei paesi in via disviluppo e un progetto di studio comune conl’Unctad sull’importanza di una politica di con-correnza per i paesi poveri. Il commissario Montiha promosso la concorrenza per i paesi in via disviluppo e ha esortato a compiere uno sforzo inmateria di sviluppo della cooperazione interna-zionale.

4. Rete internazionale di concorrenza

557. La International Bar Association ha orga-nizzato dal 2 al 4 febbraio a Ditchley Park nelRegno Unito una riunione cui ha partecipato unnumero elevato di autorità garanti della concor-renza e di esperti per discutere sulla raccomanda-zione del comitato americano ICPAC (1) di istitu-ire una rete internazionale di autorità garanti dellaconcorrenza. A seguito della riunione di Ditchleyè stato costituito un gruppo direttivo incaricato disovraintendere all’avvio di questo progetto. Talegruppo, nel cui ambito la Commissione ha parte-cipato attivamente, si è riunito una prima volta aBerlino in maggio e quindi a Parigi in ottobre inmargine alla seduta del comitato per il diritto e lapolitica della concorrenza dell’OCSE.

558. In seguito ai dibattiti svolti e agli sforzi pra-tici compiuti in tale contesto, giovedì 25 ottobre èstata pubblicamente annunciata a New York,negli Stati Uniti, la creazione di una rete interna-zionale di concorrenza. È la prima volta che unnumero così elevato di autorità garanti della

concorrenza intraprende un’iniziativa autonomavolta a consentire loro di condividere le espe-rienze e di scambiarsi opinioni sulle questioniinerenti alla concorrenza che nascono dalla cre-scente globalizzazione dell’economia mondiale.La rete internazionale delle autorità garanti dellaconcorrenza sarà una rete informale, orientata aiprogetti e basata sul consenso, formata dalleagenzie garanti della concorrenza dei paesi svi-luppati e di quelli in via di sviluppo, che affron-terà le questioni di comune interesse relative allapolitica antitrust e al rispetto delle norme in mate-ria e formulerà proposte per una convergenzaprocedurale e sostanziale attraverso un pro-gramma e una struttura orientati ai risultati. Essaincoraggerà la divulgazione delle esperienze edelle prassi migliori in materia di antitrust, pro-muoverà il ruolo di difesa delle autorità garantidella concorrenza e si impegnerà per favorire lacooperazione internazionale. La rete concentrerài suoi sforzi sulle questioni antitrust internazio-nali più difficili ma per le quali è possibile trovareuna soluzione. La rete si concentrerà inizialmentesu due importanti questioni in materia di anti-trust: il processo di controllo delle operazioni diconcentrazione nel contesto multigiurisdizionalee il ruolo di difesa della concorrenza delle auto-rità garanti della concorrenza. Questo pro-gramma sarà successivamente ampliato al finedi includere questioni di particolare importanzaper le economie in fase di transizione e di svi-luppo.

559. Qualsiasi autorità garante della concor-renza nazionale o regionale responsabiledell’applicazione delle norme antitrust puòdiventare membro della rete internazionale. Larete si adopererà inoltre per ottenere consulenza econtributi da parte del settore privato e varie orga-nizzazioni non governative, e coopererà a strettocontatto con i seguenti tipi di organismi: organiz-zazioni internazionali, quali l’OCSE, l’OMC el’Unctad, le associazioni dell’industria e dei con-sumatori, esperti del diritto antitrust e/o economi-sti e membri della comunità accademica. La retein questione cercherà in particolare di ottenereinformazioni da questi consulenti non governa-tivi, che non fanno parte della rete, ma che forni-ranno sostegno in termini di individuazione deiprogetti. La rete internazionale di autorità garantidella concorrenza può inoltre chiedere che certiconsulenti non governativi partecipino a gruppidi lavoro per determinati progetti e forniscanodocumenti o partecipino ad audizioni connesse aprogetti della rete.¥1∂ International Competition Policy Advisory Committee.

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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

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560. Per quanto riguarda la sua organizzazione, larete internazionale di autorità garanti della concor-renza è concepita come una struttura virtuale senzaun segretariato permanente, con un’organizza-zione flessibile basata sui propri progetti, guidatada un gruppo direttivo che individuerà i progetti eformulerà piani di lavoro da sottoporre all’appro-vazione della rete nel suo complesso. L’autoritàche ospiterà la conferenza annuale si assumerà perun anno l’onere dei costi logistici e di segretariatorelativi alla sua organizzazione. Le conferenzedella rete internazionale di autorità garanti dellaconcorrenza si svolgeranno su base annuale. Allaconferenza parteciperanno i capi delle agenzie

garanti della concorrenza per lanciare nuovi pro-getti ed esaminare i progressi e le raccomandazionidei progetti in corso. Le conferenze fornirannol’occasione per un dialogo strutturato, concentran-dosi su un numero limitato di progetti, selezionaticon sufficiente anticipo dalla rete internazionale diautorità garanti della concorrenza, al fine diconsentire una partecipazione significativa daparte di tutti i membri. La prima conferenza uffi-ciale della rete sarà ospitata dall’autorità garantedella concorrenza italiana ed è fissata per ottobre2002. Successivamente, si terrà una conferenzaannuale nei seguenti paesi: Messico (2003); Corea(2004); Germania (2005); Sud Africa (2006).

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1. Intese restrittive e abusi di posizione dominante

1.1. Attività legislativa e regolamentare

Proposta di nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

561. A seguito del dibattito in seno al Consiglio(Industria) il 5 dicembre 2001, la presidenzabelga ha concluso che il nuovo regolamento diapplicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CEdev’essere adottato nel 2002, al fine di garantirnela piena applicabilità prima del prossimo allarga-mento dell’Unione europea. Di conseguenza, ilavori in merito alla proposta della Commissionedi un nuovo regolamento procederanno in seno alConsiglio sotto la presidenza spagnola e, senecessario, sotto la presidenza danese. Parallela-mente alle discussioni sulla proposta di regola-mento in seno al gruppo di lavoro del Consiglio,e su richiesta del Parlamento europeo, del Consi-glio e del Comitato economico e sociale, nel 2002la Commissione presenterà progetti di diversecomunicazioni volte a chiarire i principi essen-ziali del nuovo regolamento.

Revisione del regolamento di esenzione per categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

562. In seguito alle discussioni sulla relazione(cfr. punti 17 e seguenti) con i rappresentantidell’industria, le associazioni dei consumatori edaltre parti interessate, nella prima metà del 2002la Commissione proporrà nuove regole di concor-renza per l’applicazione dell’articolo 81 agliaccordi di licenza.

«Linee direttrici per l’analisi del mercato» e «Raccomandazione sui mercati rilevanti per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» — Adozione di un testo consolidato per la direttiva della Commissione relativa alla concorrenza sui mercati delle comunicazioni elettroniche

563. In seguito all’adozione delle proposte didirettive che istituiscono il nuovo quadro norma-tivo per le reti e i servizi di comunicazione elet-tronica all’inizio del 2002, la Commissione, inconformità dell’articolo 15 della direttiva quadro,pubblicherà le «Linee direttrici per l’analisi delmercato e le modalità di determinazione del note-

vole potere di mercato» e una «Raccomanda-zione sui mercati rilevanti». Entrambi i testiintendono fornire alle autorità di regolamenta-zione nazionali i necessari orientamenti perl’applicazione dei principi di concorrenza basatisul diritto, introdotti dal nuovo quadro normativo.

564. La Commissione adotterà inoltre una diret-tiva consolidata relativa alla concorrenza sui mer-cati delle comunicazioni elettroniche, che sosti-tuirà la direttiva 90/388/CEE e le successivemodifiche.

Proposta di una normativa per la distribuzione di autoveicoli

565. Il regolamento (CE) n. 1475/95 relativoall’esenzione per categorie di accordi per ladistribuzione di autoveicoli scade il 30 settembre2002. Nei primi mesi del 2002 la Commissioneadotterà una proposta di normativa da applicarealla distribuzione di autoveicoli, basata sulla rela-zione di valutazione del novembre 2000 esull’audizione tenuta in data 14-15 febbraio 2001con tutte le parti interessate, sui quattro studicommissionati dalla Commissione (1) e su tutte leinformazioni e gli studi di cui dispone in materia.

566. La proposta sarà pubblicata nella Gazzettaufficiale al fine di offrire a tutte le parti interessatela possibilità di presentare osservazioni. Dopoaver ricevuto osservazioni scritte e orali da tuttele parti interessate e dal comitato consultivo, edopo averne informato le altre istituzioni, la pro-posta sarà completata e presentata alla Commis-sione per l’adozione. La Commissione dovrebbeadottare la futura normativa nell’estate del 2002,cioè prima della scadenza dell’attuale regola-mento di esenzione alla fine di settembre 2002.

1.2. Attività esecutive

567. In seguito alla pubblicazione a fini diconsultazione, nel luglio 2001, di un progetto dicomunicazione sulla non imposizione o sullariduzione delle ammende, destinata a sostituirel’attuale «comunicazione sulla non imposizioneo sulla riduzione delle ammende nei casi diintesa tra imprese», adottata nel 1996, la Com-

¥1∂ 2000: differenze di prezzi tra Stati membri; legame tra vendite eservizi di assistenza; 2001: impatto dei possibili scenari legisla-tivi futuri per la distribuzione di autoveicoli su tutte le parti inte-ressate; preferenze dei consumatori per i servizi alternativiesistenti e potenziali di vendita e assistenza nel settore delladistribuzione di autoveicoli.

VI — PROSPETTIVE PER IL 2002

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missione ha condotto un attento esame delleosservazioni ricevute ed intende adottare unacomunicazione aggiornata e modificata nelcorso del 2002.

568. L’accesso al fascicolo è una delle princi-pali garanzie procedurali per la tutela del dirittodi difesa. Per tenere conto dell’esperienza matu-rata finora nel contesto della comunicazionedella Commissione relativa alle norme di proce-dura interna per l’esame delle domande diaccesso al fascicolo, nonché per adeguare lacomunicazione alla giurisprudenza recente delTribunale di primo grado, nel 2001 è stataavviata una revisione della comunicazione. Lacomunicazione modificata dovrebbe essereadottata dalla Commissione nel secondo seme-stre del 2002.

2. Concentrazioni

569. Per garantire che il sistema europeo di con-trollo delle concentrazioni sia adeguato a rispon-dere alle sfide future, in particolare l’imminenteallargamento dell’Unione europea, l’11 dicembre2001 la Commissione ha adottato un libro verdesulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89del Consiglio. Il libro verde apre un periodo diconsultazione che offre a tutte le parti interessatela possibilità di presentare osservazioni in meritoalle questioni giurisdizionali, sostanziali e proce-durali esposte nel documento. Il periodo di con-sultazione si concluderà alla fine di marzo 2002,dopodiché la Commissione intende proporre unregolamento sulle concentrazioni modificato. Laproposta dovrebbe essere presentata nellaseconda metà del 2002.

570. La scadenza del trattato che istituisce laComunità europea del carbone e dell’acciaio(«CECA») il 23 luglio 2002 si ripercuoterà anchesulla sfera di competenza della Commissione.Dopo la scadenza del trattato CECA, le concen-trazioni saranno esaminate ai sensi del trattatoCE, in particolare a norma del regolamento(CEE) n. 4064/89 del Consiglio, oppure, se nonraggiungono le soglie previste dal regolamentosulle concentrazioni, a norma della legislazionenazionale applicabile. In tal modo, avrà fine lacompetenza esclusiva della Commissione a trat-tare i casi relativi a concentrazioni nel settore delcarbone e dell’acciaio. Con la scadenza del trat-tato CECA, verrà meno anche la possibilità cheuna concentrazione ricada nel campo di applica-zione di due diversi trattati, come è avvenuto in

quattro (1) degli undici casi esaminati ai sensi deltrattato CECA nel 2001. Insieme alle modifichein esame nell’ambito della revisione del regola-mento sulle concentrazioni, tale evoluzionedovrebbe contribuire a garantire che il sistemaeuropeo di controllo delle concentrazioni fun-zioni nel modo più efficiente ed efficace possibilee che le concentrazioni nel settore del carbone edell’acciaio siano esaminate al livello più ade-guato.

571. Da ultimo, ma non in ordine di importanza,si intensificherà la cooperazione con le autoritàstatunitensi preposte al controllo delle concentra-zioni nell’ottica di raggiungere una maggioreconvergenza delle procedure e delle analisi dimerito nell’applicazione della legislazione inmateria di controllo delle concentrazioni al cre-scente numero di casi di competenza siadell’Unione europea che degli Stati Uniti. A talfine, le attività del gruppo di lavoro UE-USAsulle concentrazioni e dei cinque sottogruppi spe-cializzati, recentemente istituiti dalle autoritàinteressate (Commissione europea, Federal TradeCommission e Department of Justice degli StatiUniti), continueranno ad essere una priorità nel2002.

3. Aiuti di Stato

572. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commis-sione proseguirà ed intensificherà gli sforzi direvisione delle regole e delle procedure, al fine diassicurare un rapido e semplice trattamento deicasi che non sollevano difficoltà e di concentrarele risorse su quelli che presentano i più gravirischi potenziali dal punto di vista della politicadi concorrenza. Nondimeno, l’obiettivo è digarantire che anche tali casi siano trattati inconformità di procedure e norme trasparenti eprevedibili. Tuttavia, ciò non equivale a unammorbidimento della posizione tradizionaledella Commissione, riconosciuta anche da tuttigli Stati membri, secondo cui i livelli generalidegli aiuti in percentuale del PIL rimangonotroppo elevati ed è necessario eliminare le formedi aiuti individuali che provocano i maggiori

¥1∂ Casi COMP/ECSC.1359, Balli/Klockner dell’1 ottobre 2001 eCOMP/M.2481 del 31 settembre 2001; COMP/ECSC.1356,BHP/Billiton del 14 giugno 2001 e COMP/M.2413 del 14 giugno2001; COMP/ECSC.1352, Endesa/CDF/SNET del 18 aprile 2001e COMP/M.2281 del 17 aprile 2001; COMP/ECSC.1351, Usi-nor/Arbed/Aceralia del 23 novembre 2001 e COMP/M.2382 del19 luglio 2001.

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VI — PROSPETTIVE PER IL 2002

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effetti di distorsione e riorientare gli aiuti verso lemisure orizzontali a sostegno degli obiettivi eco-nomici generali della Comunità, compreso quellodella coesione. Saranno quindi proseguiti glisforzi volti ad assicurare un rapido ed efficacerecupero degli aiuti illegali, nonché il controllo ela supervisione efficace dell’esecuzione delledecisioni da parte degli Stati membri. Si cercheràinoltre di migliorare ulteriormente la trasparenzamediante la progressiva compilazione del reper-torio e del quadro di valutazione degli aiuti diStato.

573. Per quanto riguarda le tematiche orizzontalie la politica di coesione, la Commissionedovrebbe completare la revisione della disciplinaper gli aiuti alla ricerca e sviluppo, il nuovo qua-dro giuridico per gli aiuti all’occupazione e larevisione della disciplina multisettoriale degliaiuti regionali destinati ai grandi progetti d’inve-stimento. In linea con gli impegni assunti nellasua relazione al Consiglio europeo di Laeken, laCommissione darà priorità al chiarimentodell’applicazione delle regole in materia di aiutidi Stato ai servizi di interesse economico gene-rale, alla luce degli sviluppi della giurisprudenzadella Corte di giustizia (1).

4. Attività internazionali

574. In ambito internazionale, la Commissionecontinuerà a perseguire la sua duplice politicaintesa a rafforzare la cooperazione bilaterale conle controparti estere e al tempo stesso ad esplo-rare nuove possibilità di espandere la coopera-zione multilaterale. Per quanto riguarda la coope-razione bilaterale, la Commissione continuerà acollaborare con gli Stati Uniti e il Canada nelquadro degli accordi esistenti. È prevista laconclusione di un accordo analogo con il Giap-

pone. La cooperazione in materia di concorrenzasarà sviluppata anche con i paesi del Mediterra-neo, in quanto la Commissione attribuisce altapriorità a questa regione. La crescente influenzadei paesi asiatici sulla politica di concorrenzainternazionale comporterà un maggiore livello dicooperazione e di assistenza tecnica anche in taleregione (in particolare con la Cina, la Corea el’India). La Commissione dovrà inoltre instau-rare un’adeguata cooperazione con i principalipaesi con i quali gli accordi di associazione sonogià entrati in vigore o sono in corso di perfeziona-mento, come la Russia, l’Ucraina, il Messico, ilMercosur e il Cile.

575. Per quanto riguarda le iniziative multilate-rali, la Commissione continuerà a partecipareattivamente a tutti i forum internazionali in cuisi discuta la politica di concorrenza, in partico-lare nell’ambito dell’OCSE, dell’OMC edell’Unctad. La Commissione sta inoltre con-tribuendo alla definizione di un nuovo concettodi «governance», partecipando alla «rete inter-nazionale di autorità garanti della concor-renza», le cui attività si concentrano sul miglio-ramento della cooperazione tra le autoritàcompetenti di tutto il mondo, al fine di raffor-zare la convergenza delle politiche in materia diconcorrenza.

576. In base al calendario per l’adesione stabilitodal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno2001, i negoziati di adesione dovrebbero essereultimati con alcuni paesi candidati e proseguirecon altri. Un processo di controllo rafforzato siapplicherà ai paesi candidati con i quali sono statichiusi i negoziati di adesione relativi alla concor-renza. Sulla base dei progressi già realizzati, sicontinueranno a sviluppare le relazioni con laTurchia nel settore della concorrenza.

577. Si presterà particolare attenzione allo svi-luppo dell’assistenza tecnica a favore dei paesicandidati e dei paesi in via di sviluppo.¥1∂ COM(2001) 598 del 17 ottobre 2001.

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ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

1. Articoli 81, 82 e 86

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

Acido citrico IP/01/1743 del 5.12.2001 56 e segg.

Banche tedesche IP/01/1796 dell’11.12.2001 64 e segg.

British Midland/Lufthansa/SAS GU C 83 del 14.3.2001 Riquadro 1, 136 e segg.

Carta autocopiante IP/01/1892 del 20.12.2001 69 e segg.

Conferenze della IATA sulle tariffe per il trasporto passeggeri GU L 177 del 30.6.2001 149 e segg.

Consultazioni della IATA sulle tariffe per il trasporto merci IP/01/694 del 15.5.2001IP/01/1433 del 19.10.2001 143 e segg.

Covisint IP/01/1155 del 31.7.2001GU C 49 del 15.2.2001 Riquadro 4

DaimlerChrysler IP/01/1394 del 10.10.2001 184

De Post/la Poste (Belgio) GU L 61 del 2.3.2002 82, 113 e segg.

Deutsche Post AG I GU L 125 del 5.5.2001 77, 108 e segg.

Deutsche Post AG II GU L 331 del 15.12.2001 78, 111 e segg.

Duales System Deutschland (DSD) GU L 166 del 21.6.2001 79, riquadro 3

Elettrodi di grafite IP/01/1010 del 18.7.2001 40 e segg.

Eurex IP/02/4 del 3.1.2002 196 e segg.

Formula Uno (FIA & FOA) GU C 169 del 13.6.2001IP/01/1523 del 30.10.2001 221 e segg.

Fosfato di zinco IP/01/1797 dell’11.12.2001 63

GlaxoWellcome GU L 302 del 17.11.2001 232 e segg.

Gluconato di sodio IP/01/1355 del 20.10.2001 48 e segg.

Identrus GU L 249 del 19.9.2001 132

IMS Health GU L 59 del 28.2.2002 81

Intelsat GU C 9 del 12.1.2001 133

La Poste (Francia) IP/01/1476 del 23.10.2001 84

Michelin IP/01/873 del 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232 del 30.8.2001 207 e segg.

P&O/Stena IP/01/806 del 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239 e 240

Produttori di birra belgi IP/01/1739 del 5.12.2001 58

Produttori di birra lussemburghesi IP/01/1740 del 5.12.2001 61 e segg.

Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva GU L 171 del 26.6.2001 165 e 224

SAS/Maersk GU L 265 del 5.10.2001 Riquadro 1, 43 e segg.

Sistema di distribuzione di Porsche 185

TACA — Trans-Atlantic Conference Agreement IP/01/1713 del 3.12.2001 153 e segg.

UEFA Champions League IP/01/1043 del 20.7.2001 166

Visa International GU L 293 del 10.11.2001 200 e segg.

Vitamine IP/01/1625 del 21.11.2001 52 e segg.

Volkswagen GU L 262 del 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899 del 21.12.2001 134

2. Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/984 dell’11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247 del 6.9.2001IP/01/1893 del 21.12.2001 317

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140

Carrefour/Promodes GU C 164 del 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436 del 17.10.2001 256

EdF/EnBW GU L 59 del 28.2.2002 258, 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79 del 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298 dell’1.3.2001IP/01/842 del 14.6.2001IP/01/855 del 18.6.2001IP/01/939 del 3.7.2001 326, riquadro 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048 del 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroelétrica del Cantábrico IP/01/1320 del 26.9.2001 260

Interbrew/Bass GU C 293 del 14.10.2000IP/01/940 del 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103 del 24.1.2001 307, 316

Nestlé/Ralston Purina GU C 239 del 25.8.2001IP/01/1136 del 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552 dell’8.11.2001 297, riquadro 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053 del 23.7.2001IP/01/1629 del 21.11.2001 Riquadro 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063 del 26.9.2000IP/01/147 del 31.1.2001GU L 57 del 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481 del 30.3.2001IP/01/1393 del 10.10.2001IP/02/173 del 31.1.2002 Riquadro 8

Shell/DEA IP/01/1222 del 23.8.2001IP/01/1893 del 21.12.2001 317

Südzucker/Saint Louis IP/01/1223 del 23.8.2001IP/01/1891 del 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 del 5.7.2001IP/01/1393 del 10.10.2001IP/02/173 del 31.1.2002 263 e segg.

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317 del 15.11.2000IP/01/364 del 13.3.2001 298 e 306

TotalFina/Elf Aquitaine GU L 143 del 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076 del 29.9.2000IP/01/494 del 3.4.2001

309,Riquadro 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053 del 23.7.2001IP/01/1629 del 21.11.2001 Riquadro 6

3. Aiuti di Stato

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

Aer Rianta Non ancora pubblicato 455

Aiuti ai trasportatori francesi per via navigabile GU C 342 del 5.12.2001 443

Aiuti al settore agricolo a seguito delle inondazioni del mese di ottobre 2000 (Valle d’Aosta) Non ancora pubblicato 474

Aiuti al trasporto fluviale — IWW Paesi Bassi GU C 102 del 31.3.2001 443

Aiuti alla capitalizzazione di imprese a base tecnologica GU C 32 del 5.2.2002 Riquadro 10

Aiuti alle imprese colpite dalle piogge del mese di ottobre 2000 GU C 5 dell’8.1.2002 474

Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile a favore di talune nuove imprese nelle province di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya Non ancora pubblicato 399

Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di talune nuove imprese della provincia di Álava Non ancora pubblicato 399

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ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

141

Aiuti fiscali sotto forma di sgravio del 50 % dell’importo dell’imposta sulle società per le nuove imprese create nella comunità autonoma di Navarra Non ancora pubblicato 399

Aiuti fiscali sotto forma di un credito fiscale del 45 %nella provincia di Álava Non ancora pubblicato 398 e 399

Aiuti fiscali sotto forma di una riduzione della base imponibile di talune nuove imprese della provincia di Guipúzcoa Non ancora pubblicato 399

Aiuti sotto forma di un credito fiscale del 45 % nella provincia di Vizcaya Non ancora pubblicato 398 e 399

Aiuti sotto forma di un credito fiscale del 45 % nella provincia di Guipúzcoa Non ancora pubblicato 398 e 399

Aiuto a finalità regionale a favore delle Fiandre (legge di espansione economica) GU C 244 dell’11.9.2001 395

Aliquota zero per l’elettricità verde GU C 30 del 2.2.2002 363 e 384

Assistenza selettiva regionale GU C 211 del 28.7.2001 396

Attività finanziarie internazionali Non ancora pubblicato 373

Aumento di capitale — Verlipack Non ancora pubblicato 365

Babcock Wilcox España Non ancora pubblicato 392

Bankgesellschaft Berlin (BGB) Non ancora pubblicato 470

Böhler Edelstahl GU C 226 dell’11.8.2001 409

Capitale di rischio per piccole imprese nel settore della tecnologia GU C 117 del 21.4.2001 Riquadro 10

Centrali per l’energia nucleare Non ancora pubblicato 371

Centri di controllo/Coordinamento di imprese estere Non ancora pubblicato 374

Certificati energia verde GU C 330 del 24.11.2001 363 e 387

Cogne Acciai Speciali R&S Non ancora pubblicato 410

Corus Technology, acciaio CECA GU C 347 dell’8.12.2001 410

Costruzione di infrastrutture di movimentazione merci GU C 24 del 26.1.2002 444

Costruzione navale GU L 327 del 12.12.2001 406

Crediti all’imprenditoria GU C 328 del 23.11.2001 Riquadro 10

Crediti d’imposta a favore del Mezzogiorno GU C 149 del 19.5.2001 397

Daimler/Chrysler Kölleda (DE) Non ancora pubblicato 424

Disposizioni fiscali applicabili alle mutue e agli enti previdenziali in Francia Non ancora pubblicato 472

Eko Stahl Non ancora pubblicato 410

Esenzione dall’imposta olandese sulle società concessa allo Schipol Group Non ancora pubblicato 453

Esenzione dall’imposta sul mutamento climatico — Regno Unito — Irlanda del Nord GU C 263 del 19.9.2001 386

Extatic — Litografia GU C 5 dell’8.1.2002 379

Fiat Melfi (IT) GU L 177 del 30.6.2001 423

FLUOR — Litografia GU C 5 dell’8.1.2002 379

Fondo di capitali d’investimento GU C 318 del 13.11.2001 Riquadro 10

Fondo per bacini d’imprese Non ancora pubblicato Riquadro 10

Francia: aiuto all’industria carbonifera GU L 239 del 7.9.2001 414

Futour 2000 GU C 219 del 4.8.2001 Riquadro 10

Germania: aiuto all’industria carbonifera GU C 127 del 9.5.2001 414

Graf von Henneberg GmbH Non ancora pubblicato 393

Imposta sul mutamento climatico — Regno Unito GU C 185 del 30.6.2001 370 e 383

Imprese ammesse ad agevolazioni fiscali a Gibilterra Non ancora pubblicato 374

Imprese con attività di assicurazione interne delle isole Åland Non ancora pubblicato 372

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142

Imprese esentate a Gibilterra Non ancora pubblicato 374

Indennità fiscale a favore degli investimenti Non ancora pubblicato 394

IVECO (IT) GU L 292 del 9.11.2001 417

Kartogroup GU C 5 del 9.1.2001 401

Landesbanken (Germania) Non ancora pubblicato Riquadro 11

Lautex GmbH GU L 42 del 15.2.2000 484

Lintra Beteiligungsholding Non ancora pubblicato 390

Litografia EUV GU C 333 del 28.11.2001 379

Memorie flash ad alto livello d’integrazione GU C 199 del 14.7.2001 377

Misure a favore dei grandi consumatori di energia GU C 358 del 15.12.2001 385

Modifica degli aiuti a favore di Philipp Holzmann AG Non ancora pubblicato 391

Nissan Micra GU L 140 del 24.5.2001 416

Programma per calamità naturali GU C 71 del 3.3.2001 474

Promozione del sistema aeroportuale in Piemonte Non ancora pubblicato 454

Raccolta e trasformazione di elementi in PVC per facciate GU C 358 del 15.12.2001 364

Regime commerciale finalizzato alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra Non ancora pubblicato 388

Regional Venture Capital Funds GU L 263 del 3.10.2001 Riquadro 10

Regno Unito: aiuti all’industria carbonifera GU L 241 dell’11.9.2001GU L 305 del 22.11.2001GU L 35 del 6.2.2002 414

Regolarizzazione dell’economia sommersa GU C 30 del 2.2.2002 368

Riduzione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro in caso di applicazione di un orario di lavoro settimanale di 38 ore e di riduzione dell’orario di lavoro GU C 268 del 22.9.2001 369

Ristrutturazione di cantieri navali pubblici GU C 21 del 24.1.2002 407

Rotazione nei posti di lavoro GU C 268 del 22.9.2001 380

Santana Motor Non ancora pubblicato 420

Sidmar Non ancora pubblicato 410

Sistemi di riciclaggio nel settore della rottamazione di automobili Non ancora pubblicato 364

Sistemi di riciclaggio per la carta e il cartone da macero Non ancora pubblicato 364

Société nationale maritime Corse-Méditérannée GU C 117 del 21.4.2001 434

Soluzioni innovative nella logistica ferroviaria Non ancora pubblicato 429

Sovvenzioni a favore di imprese in possesso di certificati di qualità delle condizioni di lavoro GU C 5 del 9.1.2001 381

Sovvenzioni in conto capitale per le energie rinnovabili GU C 30 del 2.2.2002 363 e 387

Spagna: aiuti all’industria carbonifera Non ancora pubblicato 414

Stahlwerke Bremen GU C 244 dell’1.9.2001 410

Sussidi alle reti ferroviarie destinati alle grandi infrastrutture gestite in concessione GU C 333 del 28.11.2001 429

Sussidi per le infrastrutture di trasporto merci GU C 45 del 19.2.2002 441

Tutela dell’ambiente GU C 30 del 2.2.2002 363

Voest Alpine Donawitz GU C 318 del 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, CECA GU C 333 del 28.11.2001 409

VW Dresden (D) GU L 48 del 20.2.2002 426

Wacker Chemie GmbH GU C 211 del 28.7.2001 401

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Commissione europea

La politica di concorrenza dell’Unione europea — 2001

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2002 — 142 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-3538-0

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