la relazione ex art. 33 legge fallimentare università cattolica di piacenza 26 maggio 2007 dott....

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La relazione ex La relazione ex art. 33 legge art. 33 legge fallimentare fallimentare Università Cattolica di Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini dott. Paolo Stella Monfredini

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Page 1: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

La relazione ex art. 33 La relazione ex art. 33 legge fallimentarelegge fallimentare

Università Cattolica di Piacenza Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 200726 maggio 2007

dott. Paolo Stella Monfredinidott. Paolo Stella Monfredini

Page 2: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

L’entrata in vigore delle nuove L’entrata in vigore delle nuove normenorme il D. lgs. 9.1.06 n. 5, è entrato in vigore il il D. lgs. 9.1.06 n. 5, è entrato in vigore il

16.7.06 con la sola eccezione degli articoli 16.7.06 con la sola eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in 45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure pendenti); pendenti);

i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono regolati dalla “vecchia” legge fallimentare;regolati dalla “vecchia” legge fallimentare;

i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali il i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali il relativo ricorso è stato depositato prima relativo ricorso è stato depositato prima della data del 16.7.06, sono regolati dalla della data del 16.7.06, sono regolati dalla “vecchia” legge fallimentare; “vecchia” legge fallimentare;

i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i relativi ricorsi sono stati depositati dal relativi ricorsi sono stati depositati dal 16.7.06, sono regolati dalle nuove norme16.7.06, sono regolati dalle nuove norme

Page 3: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

Il “vecchio” articolo 33 LFIl “vecchio” articolo 33 LF

Il curatore entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, Il curatore entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sul tenore della vita privata di lui e della dell’impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale. quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve esporre suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Nei primi cinque eventualmente, di estranei alla società. Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un’esposizione sommaria della sua delegato un’esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi. giustificativi.

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CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CURATORECURATORE

Entro un meseEntro un mese dalla dichiarazione di dalla dichiarazione di fallimento il curatore deve presentare una fallimento il curatore deve presentare una relazione contenente:relazione contenente:

cause e circostanze del fallimento;cause e circostanze del fallimento; diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio

d’impresa;d’impresa; tenore di vita privata del fallito e della sua tenore di vita privata del fallito e della sua

famiglia;famiglia; responsabilità del fallito e di altri;responsabilità del fallito e di altri; altre notizie che possono interessare anche altre notizie che possono interessare anche

ai fini dell’istruttoria penale;ai fini dell’istruttoria penale; atti del fallito già impugnati dai creditori;atti del fallito già impugnati dai creditori; atti che il curatore intende impugnare.atti che il curatore intende impugnare.

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CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CURATORECURATORE

Nel caso si tratti di società:Nel caso si tratti di società: cause e circostanze del fallimento;cause e circostanze del fallimento; diligenza spiegata dagli amministratori della società diligenza spiegata dagli amministratori della società

nell’esercizio d’impresa;nell’esercizio d’impresa; tenore di vita privata degli amministratori e dei soci tenore di vita privata degli amministratori e dei soci

illimitatamente responsabili e della loro famiglia;illimitatamente responsabili e della loro famiglia; responsabilità della società, degli amministratori, responsabilità della società, degli amministratori,

dei sindaci, dei soci illimitatamente responsabili e di dei sindaci, dei soci illimitatamente responsabili e di altri estranei alla società;altri estranei alla società;

altre notizie che possono interessare anche ai fini altre notizie che possono interessare anche ai fini dell’istruttoria penale;dell’istruttoria penale;

atti della società o dei soci illimitatamente atti della società o dei soci illimitatamente responsabili già impugnati dai creditori;responsabili già impugnati dai creditori;

atti che il curatore intende impugnare. atti che il curatore intende impugnare.

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FUNZIONE E RILEVANZA DELLA FUNZIONE E RILEVANZA DELLA

RELAZIONERELAZIONE

Ha lo scopo di fornire al GD una visione globale Ha lo scopo di fornire al GD una visione globale della situazione, nella quale saranno coinvolti tutti della situazione, nella quale saranno coinvolti tutti gli organi del fallimento;gli organi del fallimento;

È un documento base dell’intera procedura e su di È un documento base dell’intera procedura e su di esso il GD, esso il GD, dominusdominus del processo, elaborerà la del processo, elaborerà la strategia e la direzione da seguire strategia e la direzione da seguire

E’ lo strumento di esercizio del potere di direzione e E’ lo strumento di esercizio del potere di direzione e vigilanza spettante al giudice delegato;vigilanza spettante al giudice delegato;

Da’ impulso all’attività del pubblico ministero, ai fini Da’ impulso all’attività del pubblico ministero, ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale.dell’eventuale esercizio dell’azione penale.

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FUNZIONE “PATRIMONIALE” DELLA FUNZIONE “PATRIMONIALE” DELLA RELAZIONERELAZIONE

Il curatore informa il GD su come intende Il curatore informa il GD su come intende recuperare i beni usciti in violazione della recuperare i beni usciti in violazione della par par condicio creditorum;condicio creditorum;

Pianificazione di azioni revocatorie, azioni di Pianificazione di azioni revocatorie, azioni di responsabilità, altre azioni giudiziarie;responsabilità, altre azioni giudiziarie;

In sostanza il curatore dovrebbe ricostruire l’attivo e In sostanza il curatore dovrebbe ricostruire l’attivo e il passivo alla data dell’ultimo bilancio o situazione il passivo alla data dell’ultimo bilancio o situazione patrimoniale predisposta dall’imprenditore e patrimoniale predisposta dall’imprenditore e confrontarla con la situazione patrimoniale e confrontarla con la situazione patrimoniale e l’inventario redatti alla data del fallimento, per l’inventario redatti alla data del fallimento, per accertare operazioni di distrazione, sia in sede accertare operazioni di distrazione, sia in sede civile, sia per appurare la commissione del reato di civile, sia per appurare la commissione del reato di bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L..F.). bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L..F.). L’operazione presuppone ovviamente la presenza L’operazione presuppone ovviamente la presenza di una contabilità ricostruibile. di una contabilità ricostruibile.

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 1 -DELLA REPUBBLICA – 1 -

Il curatore ha l’obbligo – in quanto pubblico Il curatore ha l’obbligo – in quanto pubblico ufficiale - di trasmettere copia della relazione ufficiale - di trasmettere copia della relazione al procuratore della Repubblica (talvolta al procuratore della Repubblica (talvolta accompagnandola con un atto separato che accompagnandola con un atto separato che può assumere la veste di esposto o di querela).può assumere la veste di esposto o di querela).

Quindi la relazione dovrà indicare se: Quindi la relazione dovrà indicare se: a.a. Il fallito ha consumato una notevole parte del Il fallito ha consumato una notevole parte del

proprio patrimonio anche extra-aziendale in proprio patrimonio anche extra-aziendale in operazioni di pura sorte o manifestamente operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti per l’accertamento del reato di imprudenti per l’accertamento del reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 2);bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 2);

b.b. Il fallito “ha compiuto operazioni di grave Il fallito “ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento” (vendita imprudenza per ritardare il fallimento” (vendita di beni a prezzi notevolmente inferiori a quelli di beni a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato per l’accertamento del reato di di mercato per l’accertamento del reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 3);bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 3);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 2 -DELLA REPUBBLICA – 2 -

c.c. Il fallito non ha tenuto i libri e le altre scritture Il fallito non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta per maniera irregolare o incompleta per l’accertamento del reato di bancarotta semplice l’accertamento del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2);documentale (art. 217, comma 2);

d.d. Il fallito ha fatto ricorso abusivo al credito, Il fallito ha fatto ricorso abusivo al credito, anche di fornitura commerciale, dissimulando anche di fornitura commerciale, dissimulando al finanziatore, o al fornitore lo stato di dissesto al finanziatore, o al fornitore lo stato di dissesto (art. 218);(art. 218);

e.e. Il fallito ha alterato il patrimonio aziendale con Il fallito ha alterato il patrimonio aziendale con la sottrazione di beni dall’attivo o la sottrazione di beni dall’attivo o l’aggravamento del passivo, per l’accertamento l’aggravamento del passivo, per l’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 comma 1 n. 1);(art. 216 comma 1 n. 1);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 3 -DELLA REPUBBLICA – 3 -

f.f. Il fallito ha sottratto, distrutto o falsificato, i libri Il fallito ha sottratto, distrutto o falsificato, i libri o le altre scritture contabili o le ha tenute in o le altre scritture contabili o le ha tenute in modo da non consentire la ricostruzione del modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio il movimento degli affari per patrimonio il movimento degli affari per l’accertamento del reato di bancarotta l’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2);n. 2);

g.g. Il fallito ha eseguito pagamenti o simulato titoli Il fallito ha eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione in favore di alcuni creditori, ai fini di prelazione in favore di alcuni creditori, ai fini dell’accertamento del reato di bancarotta dell’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3);fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 4 -DELLA REPUBBLICA – 4 -

In una società di capitali, la relazione dovrà indicare In una società di capitali, la relazione dovrà indicare anche se:anche se:

h.h. amministratori, direttori generali, liquidatori o sindaci amministratori, direttori generali, liquidatori o sindaci hanno esposto nei bilanci o in altre comunicazioni hanno esposto nei bilanci o in altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico, fatti materiali non veri o dirette ai soci e al pubblico, fatti materiali non veri o omesso informazioni la cui comunicazione è omesso informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria per il reato di false patrimoniale e finanziaria per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.);comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.);

i.i. I revisori, nelle relazioni o in altre comunicazioni, I revisori, nelle relazioni o in altre comunicazioni, abbiano attestato il falso o occultato informazioni abbiano attestato il falso o occultato informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ai fini della verifica del finanziaria della società, ai fini della verifica del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle soc. di revisione ( art. 2624 c.c.);delle soc. di revisione ( art. 2624 c.c.);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 5 -DELLA REPUBBLICA – 5 -

j.j. gli amministratori abbiano ripartito utili o gli amministratori abbiano ripartito utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o abbiano o destinati per legge a riserva, o abbiano distribuito riserve, ai fini dell’accertamento del distribuito riserve, ai fini dell’accertamento del reato di illegale ripartizione degli utili e delle reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);riserve (art. 2627 c.c.);

k.k. Gli amministratori abbiano effettuato riduzioni Gli amministratori abbiano effettuato riduzioni di capitale sociale o fusioni o scissioni con di capitale sociale o fusioni o scissioni con danno ai creditori per l’accertamento del reato danno ai creditori per l’accertamento del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);2629 c.c.);

l.l. Amministratori, direttori generali o liquidatori, Amministratori, direttori generali o liquidatori, con interesse in conflitto con quello della con interesse in conflitto con quello della società, abbiano compiuto atti recanti danno società, abbiano compiuto atti recanti danno patrimoniale alla società (reato di infedeltà patrimoniale alla società (reato di infedeltà patrimoniale art. 2634c.c.).patrimoniale art. 2634c.c.).

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Effetti civilistici in tema di Effetti civilistici in tema di provaprova Il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue Il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue

funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 L.F.); funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 L.F.); L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste

formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.); l’atto è formato (art. 2699 c.c.);

Alla relazione ex art. 33 l.f. può essere attribuita la Alla relazione ex art. 33 l.f. può essere attribuita la qualifica di atto pubblico? L’orientamento della qualifica di atto pubblico? L’orientamento della giurisprudenza è consolidato da 50 anni nel sostenere giurisprudenza è consolidato da 50 anni nel sostenere che: l’attestazione del curatore di fatti avvenuti in sua che: l’attestazione del curatore di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell’esercizio delle sue funzioni presenza o da lui compiuti nell’esercizio delle sue funzioni fa fede sino a querela di falso, rientrando nell’attività di fa fede sino a querela di falso, rientrando nell’attività di documentazione del pubblico ufficiale; il riferimento di fatti documentazione del pubblico ufficiale; il riferimento di fatti conosciuti dal curatore nell’esplicazione dei suoi compiti conosciuti dal curatore nell’esplicazione dei suoi compiti ha valore presuntivo della veridicità di tali fatti, può essere ha valore presuntivo della veridicità di tali fatti, può essere fonte di convincimento per il giudice, ma è suscettibile di fonte di convincimento per il giudice, ma è suscettibile di prova contraria; le deduzioni ed in genere le prova contraria; le deduzioni ed in genere le considerazioni del curatore esorbitano invece dal campo considerazioni del curatore esorbitano invece dal campo delle prove (Cassazione 24.4.1955 n. 2471). delle prove (Cassazione 24.4.1955 n. 2471).

Page 14: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

TERMINE DI DEPOSITO DELLA TERMINE DI DEPOSITO DELLA

RELAZIONERELAZIONE

Il termine di 30 giorni non è perentorio (art. Il termine di 30 giorni non è perentorio (art. 152, comma 2, c.p.c.) bensì ordinatario e non 152, comma 2, c.p.c.) bensì ordinatario e non sono previste sanzioni o altre conseguenze in sono previste sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardato deposito (spesso giustificato caso di ritardato deposito (spesso giustificato dalla mole dei documenti da analizzare per dalla mole dei documenti da analizzare per redigere una relazione così impegnativa); redigere una relazione così impegnativa);

ll curatore può presentare al GD istanza di ll curatore può presentare al GD istanza di proroga dei termini di deposito della relazione; proroga dei termini di deposito della relazione;

Spesso si attende l’esito della verifica di stato Spesso si attende l’esito della verifica di stato passivo per verificare l’insinuazione di passivo per verificare l’insinuazione di particolari creditori. particolari creditori.

Page 15: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

CONOSCIBILITA’ DELLA RELAZIONE DA CONOSCIBILITA’ DELLA RELAZIONE DA PARTE DEI TERZIPARTE DEI TERZI

La Corte di Cassazione (sentenza del 30 La Corte di Cassazione (sentenza del 30 dicembre 1998, n. 12890) ha affermato che dicembre 1998, n. 12890) ha affermato che vista le esigenze di riservatezza della vista le esigenze di riservatezza della procedura concorsuale, i creditori ed i procedura concorsuale, i creditori ed i soggetti coinvolti nella procedura non soggetti coinvolti nella procedura non possono liberamente accedere al fascicolo possono liberamente accedere al fascicolo fallimentare, ma devono presentare fallimentare, ma devono presentare specifica richiesta formulata in modo da specifica richiesta formulata in modo da identificare l’istante e gli atti che identificare l’istante e gli atti che s’intendono visionare. La richiesta è s’intendono visionare. La richiesta è sottoposta a preventiva verifica da parte sottoposta a preventiva verifica da parte del GD.del GD.

Page 16: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

LE RELAZIONI PERIODICHELE RELAZIONI PERIODICHE

L’art. 33 impone al curatore di presentare al GD L’art. 33 impone al curatore di presentare al GD entro i primi 5 giorni di ogni mese una “esposizione entro i primi 5 giorni di ogni mese una “esposizione sommaria” della sua amministrazionesommaria” della sua amministrazione

La relazione periodica è uno strumento La relazione periodica è uno strumento d’informazione dell’attività della curatela, una sorta d’informazione dell’attività della curatela, una sorta di continuazione e di aggiornamento della prima di continuazione e di aggiornamento della prima relazionerelazione

Rappresenta la relazione con la quale il curatore Rappresenta la relazione con la quale il curatore aggiorna il GD sull’andamento della procedura; aggiorna il GD sull’andamento della procedura;

Nella prassi si è spesso assistito ad un Nella prassi si è spesso assistito ad un declassamento della relazione periodica quale declassamento della relazione periodica quale semplice prospetto contabile meramente finanziario semplice prospetto contabile meramente finanziario e con aumento della periodicità del deposito (a e con aumento della periodicità del deposito (a seconda del Tribunale le relazioni periodiche sono seconda del Tribunale le relazioni periodiche sono depositate con periodicità bimestrale, trimestrale, depositate con periodicità bimestrale, trimestrale, semestrale; ecc). semestrale; ecc).

Page 17: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

La riforma della legge La riforma della legge fallimentare fallimentare

Le modifiche introdotte Le modifiche introdotte all’articolo 33 in materia di all’articolo 33 in materia di relazioni dal decreto legislativo 9 relazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (G.U. n. 12 gennaio 2006, n. 5 (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006, s.o.) del 16 gennaio 2006, s.o.)

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Il “nuovo” articolo 33 LF - 1 -Il “nuovo” articolo 33 LF - 1 -

Il curatore entro Il curatore entro sessanta giornisessanta giorni dalla dichiarazione dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale. interessare anche ai fini dell’istruttoria penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Page 19: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

Il “nuovo” articolo 33 LF - 2 -Il “nuovo” articolo 33 LF - 2 -

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare operazioni scritte.componenti possono formulare operazioni scritte.

Page 20: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

Il “nuovo” articolo 33 LF - 3 -Il “nuovo” articolo 33 LF - 3 -

Altra copia del rapporto è trasmessa, Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.osservazioni nella cancelleria del tribunale.

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CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CONTENUTI DELLA RELAZIONE DEL CURATORECURATORE

Entro sessanta giorniEntro sessanta giorni dalla dichiarazione di dalla dichiarazione di

fallimento il curatore deve presentare una fallimento il curatore deve presentare una

relazione il cui contenuto è analogo arelazione il cui contenuto è analogo a

quello del vecchio art. 33, anche se ilquello del vecchio art. 33, anche se il

legislatore ha tolto ogni riferimento al legislatore ha tolto ogni riferimento al

tenore di vita del fallito e della sua famiglia tenore di vita del fallito e della sua famiglia

e ha sostituito la parola sindaci con organie ha sostituito la parola sindaci con organi

di controllo in armonia col nuovo diritto di controllo in armonia col nuovo diritto

societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

Page 22: La relazione ex art. 33 legge fallimentare Università Cattolica di Piacenza 26 maggio 2007 dott. Paolo Stella Monfredini

FUNZIONE E RILEVANZA DELLA FUNZIONE E RILEVANZA DELLA RELAZIONERELAZIONE

La relazione ex art. 33LF “cede il passo” al nuovo La relazione ex art. 33LF “cede il passo” al nuovo programma di liquidazione, ex art.104 ter che programma di liquidazione, ex art.104 ter che assume il ruolo di indirizzo della procedura assume il ruolo di indirizzo della procedura (predisposto dal curatore e sottoposto per (predisposto dal curatore e sottoposto per l’approvazione al giudice delegato, previo parere l’approvazione al giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori) che ha un favorevole del comitato dei creditori) che ha un taglio operativo e programmaticotaglio operativo e programmatico

La “nuova” relazione che mantiene una funzione La “nuova” relazione che mantiene una funzione informativa rivolta al passato, non è soggetta ad informativa rivolta al passato, non è soggetta ad approvazione da parte degli organi della procedura, approvazione da parte degli organi della procedura, può (tranne le parti secretate) essere consultata dal può (tranne le parti secretate) essere consultata dal comitato dei creditori e da chiunque sia portatore di comitato dei creditori e da chiunque sia portatore di un interesse effettivo ed attuale ed è volta a un interesse effettivo ed attuale ed è volta a raccogliere e vagliare fatti e comportamenti passati.raccogliere e vagliare fatti e comportamenti passati.

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Relazione art. 33 e Relazione art. 33 e programma di liquidazione - 1programma di liquidazione - 1 Il programma di liquidazione si interseca con la relazione Il programma di liquidazione si interseca con la relazione

ex art. 33 LF (basta pensare alle azioni risarcitorie, ex art. 33 LF (basta pensare alle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare richieste dalla recuperatorie o revocatorie da esercitare richieste dalla lettera c II° c. art. 104 ter, informazioni già oggetto della lettera c II° c. art. 104 ter, informazioni già oggetto della relazione; all’eventuale esercizio dell’azione di relazione; all’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori o sindaci, al recupero responsabilità verso amministratori o sindaci, al recupero dei crediti e alle revocatorie ordinarie e fallimentari e più dei crediti e alle revocatorie ordinarie e fallimentari e più in generale alla descrizione dell’attivo disponibile e dei in generale alla descrizione dell’attivo disponibile e dei vincoli su di esso esistenti quali iscrizioni ipotecarie e vincoli su di esso esistenti quali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni sugli immobili anteriori alla dichiarazione di trascrizioni sugli immobili anteriori alla dichiarazione di fallimento). I due documenti richiederebbero un intervento fallimento). I due documenti richiederebbero un intervento di coordinamento da parte del legislatore; di coordinamento da parte del legislatore;

I tempi delle due relazioni possono essere lontani o assai I tempi delle due relazioni possono essere lontani o assai ravvicinati: la relazione ex art. 33 deve essere depositata ravvicinati: la relazione ex art. 33 deve essere depositata entro 60 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza entro 60 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza di fallimento; il programma di liquidazione entro 60 giorni di fallimento; il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario. I termini sono comunque dalla redazione dell’inventario. I termini sono comunque ordinatori. ordinatori.

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Relazione art. 33 e Relazione art. 33 e programma di liquidazione - 2programma di liquidazione - 2 La relazione ex art. 33 è opera esclusiva La relazione ex art. 33 è opera esclusiva

del curatore; del curatore; Non è soggetta ad alcuna approvazione da Non è soggetta ad alcuna approvazione da

parte di altri organi della procedura; parte di altri organi della procedura; Può essere consultata da chiunque Può essere consultata da chiunque

dimostri di essere portatore di un interesse dimostri di essere portatore di un interesse effettivo ed attuale (ad eccezione delle effettivo ed attuale (ad eccezione delle parti secretate); parti secretate);

È rivolta prevalentemente al passato È rivolta prevalentemente al passato laddove il programma di liquidazione è laddove il programma di liquidazione è rivolto alla programmazione dell’attività rivolto alla programmazione dell’attività futura del curatore. futura del curatore.

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FUNZIONE “PATRIMONIALE” e FUNZIONE “PATRIMONIALE” e “PENALE” DELLA RELAZIONE“PENALE” DELLA RELAZIONE

La relazione deve assicurare al GD una La relazione deve assicurare al GD una prima informazione sulle problematiche del prima informazione sulle problematiche del fallimento e svolge una funzione fallimento e svolge una funzione prodromica all’esposto o alla querela che il prodromica all’esposto o alla querela che il curatore , a seconda dei casi, presenterà al curatore , a seconda dei casi, presenterà al Procuratore della Repubblica.Procuratore della Repubblica.

La relazione esplica una funzione La relazione esplica una funzione “patrimoniale” e una “penale” suscettibili di “patrimoniale” e una “penale” suscettibili di integrazione, nel primo caso attraverso il integrazione, nel primo caso attraverso il programma di liquidazione, nel secondo programma di liquidazione, nel secondo attraverso successive presentazioni alla attraverso successive presentazioni alla Procura di integrazioni documentali. Procura di integrazioni documentali.

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FUNZIONE “PATRIMONIALE” DELLA FUNZIONE “PATRIMONIALE” DELLA RELAZIONERELAZIONE

Il curatore informa il GD su come intende Il curatore informa il GD su come intende recuperare i beni usciti in violazione della recuperare i beni usciti in violazione della par par condicio creditorum;condicio creditorum;

Pianificazione di azioni revocatorie, azioni di Pianificazione di azioni revocatorie, azioni di responsabilità, altre azioni giudiziarie;responsabilità, altre azioni giudiziarie;

In sostanza il curatore dovrebbe ricostruire l’attivo e In sostanza il curatore dovrebbe ricostruire l’attivo e il passivo alla data dell’ultimo bilancio o situazione il passivo alla data dell’ultimo bilancio o situazione patrimoniale predisposta dall’imprenditore e patrimoniale predisposta dall’imprenditore e confrontarla con la situazione patrimoniale e confrontarla con la situazione patrimoniale e l’inventario redatti alla data del fallimento, per l’inventario redatti alla data del fallimento, per accertare operazioni di distrazione, sia in sede accertare operazioni di distrazione, sia in sede civile, sia per appurare la commissione del reato di civile, sia per appurare la commissione del reato di bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L..F.). bancarotta fraudolenta (ex art. 216 L..F.). L’operazione presuppone ovviamente la presenza L’operazione presuppone ovviamente la presenza di una contabilità ricostruibile. di una contabilità ricostruibile.

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 1 -DELLA REPUBBLICA – 1 -

Il curatore ha l’obbligo – in quanto pubblico Il curatore ha l’obbligo – in quanto pubblico ufficiale - di trasmettere copia della relazione al ufficiale - di trasmettere copia della relazione al procuratore della Repubblica (talvolta procuratore della Repubblica (talvolta accompagnandola con un atto separato che può accompagnandola con un atto separato che può assumere la veste di esposto o di querela).assumere la veste di esposto o di querela).

Quindi la relazione dovrà indicare se: Quindi la relazione dovrà indicare se: a.a. Il fallito ha consumato una notevole parte del Il fallito ha consumato una notevole parte del

proprio patrimonio anche extra-aziendale in proprio patrimonio anche extra-aziendale in operazioni di pura sorte o manifestamente operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti per l’accertamento del reato di imprudenti per l’accertamento del reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 2);bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 2);

b.b. Il fallito “ha compiuto operazioni di grave Il fallito “ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento” (vendita di imprudenza per ritardare il fallimento” (vendita di beni a prezzi notevolmente inferiori a quelli di beni a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato per l’accertamento del reato di mercato per l’accertamento del reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 3);bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 3);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 2 -DELLA REPUBBLICA – 2 -

c.c. Il fallito non ha tenuto i libri e le altre scritture Il fallito non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta per maniera irregolare o incompleta per l’accertamento del reato di bancarotta semplice l’accertamento del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2);documentale (art. 217, comma 2);

d.d. Il fallito ha fatto ricorso abusivo al credito, Il fallito ha fatto ricorso abusivo al credito, anche di fornitura commerciale, dissimulando anche di fornitura commerciale, dissimulando al finanziatore, o al fornitore lo stato di dissesto al finanziatore, o al fornitore lo stato di dissesto (art. 218);(art. 218);

e.e. Il fallito ha alterato il patrimonio aziendale con Il fallito ha alterato il patrimonio aziendale con la sottrazione di beni dall’attivo o la sottrazione di beni dall’attivo o l’aggravamento del passivo, per l’accertamento l’aggravamento del passivo, per l’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 comma 1 n. 1);(art. 216 comma 1 n. 1);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 3 -DELLA REPUBBLICA – 3 -

f.f. Il fallito ha sottratto, distrutto o falsificato, i libri Il fallito ha sottratto, distrutto o falsificato, i libri o le altre scritture contabili o le ha tenute in o le altre scritture contabili o le ha tenute in modo da non consentire la ricostruzione del modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio il movimento degli affari per patrimonio il movimento degli affari per l’accertamento del reato di bancarotta l’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2);n. 2);

g.g. Il fallito ha eseguito pagamenti o simulato titoli Il fallito ha eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione in favore di alcuni creditori, ai fini di prelazione in favore di alcuni creditori, ai fini dell’accertamento del reato di bancarotta dell’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3);fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 4 -DELLA REPUBBLICA – 4 -

In una società di capitali, la relazione dovrà indicare In una società di capitali, la relazione dovrà indicare anche se:anche se:

h.h. amministratori, direttori generali, liquidatori o sindaci amministratori, direttori generali, liquidatori o sindaci hanno esposto nei bilanci o in altre comunicazioni hanno esposto nei bilanci o in altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico, fatti materiali non veri o dirette ai soci e al pubblico, fatti materiali non veri o omesso informazioni la cui comunicazione è omesso informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria per il reato di false patrimoniale e finanziaria per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.);comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.);

i.i. I revisori, nelle relazioni o in altre comunicazioni, I revisori, nelle relazioni o in altre comunicazioni, abbiano attestato il falso o occultato informazioni abbiano attestato il falso o occultato informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ai fini della verifica del finanziaria della società, ai fini della verifica del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle soc. di revisione ( art. 2624 c.c.);delle soc. di revisione ( art. 2624 c.c.);

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FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E FUNZIONE “PENALE” DELLA RELAZIONE E SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE SUA TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – 5 -DELLA REPUBBLICA – 5 -

j.j. gli amministratori abbiano ripartito utili o gli amministratori abbiano ripartito utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o abbiano o destinati per legge a riserva, o abbiano distribuito riserve, ai fini dell’accertamento del distribuito riserve, ai fini dell’accertamento del reato di illegale ripartizione degli utili e delle reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);riserve (art. 2627 c.c.);

k.k. Gli amministratori abbiano effettuato riduzioni Gli amministratori abbiano effettuato riduzioni di capitale sociale o fusioni o scissioni con di capitale sociale o fusioni o scissioni con danno ai creditori per l’accertamento del reato danno ai creditori per l’accertamento del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);2629 c.c.);

l.l. Amministratori, direttori generali o liquidatori, Amministratori, direttori generali o liquidatori, con interesse in conflitto con quello della con interesse in conflitto con quello della società, abbiano compiuto atti recanti danno società, abbiano compiuto atti recanti danno patrimoniale alla società (reato di infedeltà patrimoniale alla società (reato di infedeltà patrimoniale art. 2634c.c.).patrimoniale art. 2634c.c.).

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TERMINE DI DEPOSITO DELLA TERMINE DI DEPOSITO DELLA RELAZIONERELAZIONE

Il termine di 60 giorni (raddoppiati rispetto Il termine di 60 giorni (raddoppiati rispetto alla vecchia disciplina) continua a non alla vecchia disciplina) continua a non essere perentorio (art. 152, comma 2, essere perentorio (art. 152, comma 2, c.d.c.) ma bensì ordinatorio; non vi sono c.d.c.) ma bensì ordinatorio; non vi sono sanzioni o altre conseguenze in caso di sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardato deposito; ritardato deposito;

Anche con la nuova disciplina, il curatore Anche con la nuova disciplina, il curatore può presentare al GD istanza di proroga può presentare al GD istanza di proroga dei termini di deposito esponendone i dei termini di deposito esponendone i

motivi. motivi.

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CONOSCIBILITA’ DELLA RELAZIONE CONOSCIBILITA’ DELLA RELAZIONE DA PARTE DEI TERZIDA PARTE DEI TERZI

Il nuovo art. 90 accorda al comitato dei Il nuovo art. 90 accorda al comitato dei creditori, a ciascuno dei componenti ed al creditori, a ciascuno dei componenti ed al fallito il diritto di prendere visione “di fallito il diritto di prendere visione “di qualunque atto o documento contenuti nel qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo” della procedura;fascicolo” della procedura;

Gli altri creditori ed i terzi hanno il diritto di Gli altri creditori ed i terzi hanno il diritto di chiedere al GD l’autorizzazione a prendere chiedere al GD l’autorizzazione a prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti in relazione ai quali dimostrino documenti in relazione ai quali dimostrino di avere un interesse “specifico ed attuale” di avere un interesse “specifico ed attuale” (sono ovviamente escluse le parti (sono ovviamente escluse le parti secretate). La valutazione dovrà essere secretate). La valutazione dovrà essere eseguita dal GD di volta in volta. eseguita dal GD di volta in volta.

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LE RELAZIONI PERIODICHE – 1 -LE RELAZIONI PERIODICHE – 1 -

L’ultimo comma del nuovo art. 33 impone al L’ultimo comma del nuovo art. 33 impone al curatore di redigere ogni 6 mesi successivi alla curatore di redigere ogni 6 mesi successivi alla presentazione della relazione, un rapporto presentazione della relazione, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con l’indicazione di riepilogativo delle attività svolte, con l’indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnate dal conto delle gestione;relazione, accompagnate dal conto delle gestione;

Una copia del rapporto, corredata degli estratti Una copia del rapporto, corredata degli estratti conto bancari relativi al periodo, è trasmessa al conto bancari relativi al periodo, è trasmessa al comitato dei creditori, per consentire al comitato comitato dei creditori, per consentire al comitato stesso e a ciascun membro di formulare eventuali stesso e a ciascun membro di formulare eventuali osservazioni scritte. Un’altra copia è trasmessa osservazioni scritte. Un’altra copia è trasmessa telematicamente al registro delle imprese telematicamente al registro delle imprese unitamente con le eventuali osservazioni effettuate unitamente con le eventuali osservazioni effettuate dal comitato dei creditori, nei 15 giorni successivi dal comitato dei creditori, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. osservazioni nella cancelleria del tribunale.

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LE RELAZIONI PERIODICHE – 2 -LE RELAZIONI PERIODICHE – 2 -

La relazione periodica non è più un mero prospetto contabile di La relazione periodica non è più un mero prospetto contabile di entrate ed uscite, ma uno strumento dinamico d’informazione entrate ed uscite, ma uno strumento dinamico d’informazione dell’attività della curatela;dell’attività della curatela;

Dal testo della norma sembrerebbe che il deposito in cancelleria Dal testo della norma sembrerebbe che il deposito in cancelleria debba avvenire solo per le eventuali osservazioni del comitato debba avvenire solo per le eventuali osservazioni del comitato dei creditori e non anche per la relazione periodica. In sostanza, dei creditori e non anche per la relazione periodica. In sostanza, secondo tale interpretazione, il GD non sarebbe periodicamente secondo tale interpretazione, il GD non sarebbe periodicamente informato dell’andamento della procedura, ma soltanto alla fine informato dell’andamento della procedura, ma soltanto alla fine come chiarisce il nuovo art. 116 LF per il quale il curatore, come chiarisce il nuovo art. 116 LF per il quale il curatore, compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al GD nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al GD l’esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di l’esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura. D’altro canto non si può sottacere che gestione della procedura. D’altro canto non si può sottacere che l’articolo risulta essere ancora intitolato: relazione al giudice. l’articolo risulta essere ancora intitolato: relazione al giudice.

La prassi che si sta sviluppando in vari Tribunali privilegia il La prassi che si sta sviluppando in vari Tribunali privilegia il deposito in cancelleria della relazione periodica predisposta dal deposito in cancelleria della relazione periodica predisposta dal curatore, al fine di poter aggiornare il GD sull’andamento della curatore, al fine di poter aggiornare il GD sull’andamento della procedura (nonostante il GD con la riforma abbia perso la procedura (nonostante il GD con la riforma abbia perso la direzione della procedura). direzione della procedura).