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La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali.

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Page 1: La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali

La responsabilità civile penale disciplinare erariale e

dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti

concettuali e interconnessioni procedimentali.

Page 2: La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali

I PRINCIPI DI GARANZIA

art.111 Cost.

Giusto processo e ragionevole durata

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La ragionevole durata del processo come ragionevole durata della fase istruttoria

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Un’unica prova e Giudici diversi:

Il rispetto dei diversi ambiti di giurisdizione esclude il pericolo di contrasti

Page 5: La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali

L’art. 28 della CostituzioneI funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti

in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei

cittadini.

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Le diverse responsabilita’.Elementi caratterizzanti:

• Bene o valore tutelato

• Elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa)

• Titolarità dell’azione

• Procedimento

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Principi generali comuni alle diverse tipologie di responsabilità

Garanzia del contraddittorio (giusto processo)

Economia dei mezzi istruttori e di giudizio

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Le diverse tipologie di responsabilità: la responsabilità civile

• l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.

• Il danno va risarcito nei limiti degli artt 1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente e lucro cessante così come apprezzato dal Giudice civile

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continua: le scriminanti

• Legittima difesa art.2044 c.c.

• Stato di necessità art.2045 c.c.

• Incolpevole incapacità di intendere e di volere art.2046 c.c.

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Responsabilità da “vigilanza ed idonea organizzazione dell’attività”

• Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace• Art.2048 c.c. danno cagionato da minori,

soggetti a tutela, allievi e apprendisti.• Art. 2049 c.c. danno cagionato da domestici e

apprendisti.• Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di

attività pericolose• Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da

cose in custodia, da animali o da rovina di edificio

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continua: la responsabilità civile: responsabilità da inadempimento

contrattuale• Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente

la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

• Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.

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La responsabile penale:

La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, all’atto o in costanza di applicazione della pena, siano esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e volontà. Artt.39-43 c.p.

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continua: la responsabilità penale

Casi di non punibilità artt.45-54 c.p.:Caso fortuito o forza maggiore

Costringimento fisico

Consenso dell’avente diritto

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Legittima difesa stato di necessità

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La responsabilità disciplinare: è propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia

dell’osservanza del codice di comportamento

le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative previste in materia di pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative (vale a dire inderogabili contrattualmente e inserite di diritto laddove non previste)

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Continua: la responsabilità disciplinare

Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile spetta ai contratti collettivi definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le previsioni specifiche della legge (artt. 55 quater, quinquies, sexies, septies) .

I contratti non possono istituire procedure di impugnazione.

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Continua: la responsabilità disciplinare

I contratti possono prevedere procedure di

conciliazione non obbligatoria (non nei casi di licenziamento) da concludersi in tempi brevi (30 giorni) e prima dell’irrogazione della sanzione, che, anche in caso di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista.

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La responsabilità dirigenziale

E’ una responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e

all’efficiente organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale

La sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente

diminuzione di indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di minor valore

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La responsabilità amministrativa:è la responsabilità a cui è chiamato chi opera per fini

pubblici con pubbliche risorse

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La responsabilità amministrativa sussiste solo a fronte diDANNO ERARIALE commesso con DOLO O COLPA GRAVE da soggetti che si trovino in “RAPPORTO DI SERVIZIO” con una Pubblica Amministrazione.

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Il danno erariale consiste in qualsiasi ingiustificata minore entrata pubblica, in qualsiasi ingiustificata maggiore spesa

pubblica, in qualsiasi ingiustificata diminuzione

patrimoniale o ingiustificato inutilizzo di beni o risorse

pubbliche

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Corte di CassazioneOrdinanza 20701/2013

Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche il danno riferito

esclusivamente alle risorse finanziarie derivanti dal bilancio U.E.

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Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la responsabilità amministrativa

• DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel caso in

cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di una sentenza civile penale o amministrativa a causa del comportamento illecito di un dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi sul dipendente responsabile nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

La rivalsa in sede di giustizia erariale non è, quindi, automatica

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Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE

Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e successive modifiche :

L’azione per danno all’immagine può essere esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la P.A. (es.peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.)

Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di accertate false attestazioni o certificazioni a giustificazione dell’assenza dal lavoro.

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Ancora: art.1 sexies L.20/1994 introdotto dalla legge anticorruzione

Nei danni all’immagine conseguenti alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione il valore del danno si presume pari al doppio del valore patrimoniale o dell’utilità percepita dal dipendente e il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato di attenuazione della garanzia del credito

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Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: risarcimento del danno da

interesse legittimo

Quando la violazione dell’interesse legittimo dipende da un comportamento connotato dai presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa, il risarcimento pagato dall’Amministrazione a seguito della sentenza del TAR può essere fatto ricadere sul dipendente gravemente colpevole

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26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo

codificazione del danno da lite temeraria

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I procedimenti

Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di parte

Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione

Penale e contabile (Corte dei Conti) ad istanza del PM

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Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio

Risarcimento determinato in sede civile o amministrativa TAR eventualmente ridotto in sede contabile in ragione di:

• apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività

• esercizio del potere riduttivo

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Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio

Condanna in sede civile penale o amministrativa potrebbe dar luogo a pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei Conti in mancanza dei presupposti richiesti per il risarcimento

Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe introdurre un automatismo in relazione all’azione disciplinare

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La prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è

verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto

tale profilo va tenuto presente, che qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o

ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la

denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).