la responsabilita’ del coordinatore nelle professioni sanitarie: (avv. giannantonio barbieri)

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LA RESPONSABILITA’ DEL LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri) (avv. Giannantonio Barbieri) [email protected] [email protected] FERRARA, 14 OTTOBRE 2011 FERRARA, 14 OTTOBRE 2011 1 COLLEGIO IPASVI DI FERRARA

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LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri) [email protected] FERRARA, 14 OTTOBRE 2011. COLLEGIO IPASVI DI FERRARA. 1. 1. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

LA RESPONSABILITA’ DEL LA RESPONSABILITA’ DEL

COORDINATORE NELLE COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri)(avv. Giannantonio Barbieri)

[email protected]@iol.it

FERRARA, 14 OTTOBRE 2011FERRARA, 14 OTTOBRE 2011

11

COLLEGIO IPASVI DI

FERRARA

Page 2: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Il mercato dei servizi sanitari, come Il mercato dei servizi sanitari, come risulta tracciato dal d.lgs. 30 risulta tracciato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, se da un lato dicembre 1992, n. 502, se da un lato è teso a garantire i livelli essenziali è teso a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria (obbligo dello di assistenza sanitaria (obbligo dello Stato consacrato dall'art. 117 Cost.) Stato consacrato dall'art. 117 Cost.) dall’altro deve deve trovare un dall’altro deve deve trovare un equilibrio con le necessità equilibrio con le necessità derivanti dai limiti oggettivi delle derivanti dai limiti oggettivi delle risorse organizzative e risorse organizzative e finanziariefinanziarie..

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 16/03/2011, n. 2356T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 16/03/2011, n. 2356

2avv. Giannantonio Barbieri

Page 3: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

cc) assicurare che tutte le strutture ) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi; utilizzatori dei servizi;

3avv. Giannantonio Barbieri

Page 4: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

dd) garantire che tutte le ) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di adeguate condizioni di organizzazione interna, con organizzazione interna, con specifico riferimento alla specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del qualificazione professionale del personale effettivamente personale effettivamente impiegatoimpiegato

D.lgs. 502/92. art. 8 quaterD.lgs. 502/92. art. 8 quater4avv. Giannantonio Barbieri

Page 5: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Il settore della sanità è investito da Il settore della sanità è investito da due fenomeni che caratterizzano le due fenomeni che caratterizzano le moderne società complesse: moderne società complesse: ll’evoluzione della tecnica e ’evoluzione della tecnica e ricerca scientificaricerca scientifica e e la tendenza a la tendenza a sfruttarne i risultati in termini di sfruttarne i risultati in termini di profittoprofitto. Si realizza così la . Si realizza così la

gestione capitalistica gestione capitalistica

dell’innovazione tecnologicadell’innovazione tecnologicafonte: antonio leprefonte: antonio lepre5avv. Giannantonio Barbieri

Page 6: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

ConseguenzeConseguenze::1) inarrestabile sviluppo di 1) inarrestabile sviluppo di

tecnologie sofisticate;2) espansione della ricerca e della

sperimentazione in campi inesplorati sino a poco tempo fa, non solo per la inadeguatezza di mezzi e di conoscenze ma anche perché la coscienza sociale, religiosa e giuridica riteneva che certi confini non si potessero superare.

6avv. Giannantonio Barbieri

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7avv. Giannantonio Barbieri

Si parla di:Si parla di:

““commercializzazione/commercializzazione/imprenditorializzazione”imprenditorializzazione”

dell’attività sanitaria anche per le dell’attività sanitaria anche per le notevoli risorse economiche notevoli risorse economiche necessarie per il suo necessarie per il suo funzionamento e per l’erogazione funzionamento e per l’erogazione dei servizi richiesti dei servizi richiesti

Page 8: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

IL CONTRATTO DI IL CONTRATTO DI SPEDALITA’ SPEDALITA’ (MUTUATO DALL’ESPERIENZA FRANCESE)(MUTUATO DALL’ESPERIENZA FRANCESE)

Comprende, oltre alle prestazioni Comprende, oltre alle prestazioni sanitarie in senso stretto , una serie di sanitarie in senso stretto , una serie di altre prestazioni: altre prestazioni:

- alloggio e ristorazionealloggio e ristorazione;;

- disponibilità di attrezzature disponibilità di attrezzature adeguateadeguate; ;

- sicurezza degli impianti;sicurezza degli impianti;- organizzazione dei turni di organizzazione dei turni di

assistenza;assistenza;- custodia dei pazienti; custodia dei pazienti; - servizi infermieristici;servizi infermieristici;- altroaltro

8avv. Giannantonio Barbieri

Page 9: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Costituiscono la Costituiscono la

““buona organizzazione”buona organizzazione”

Quale conseguenza?Quale conseguenza?

9avv. Giannantonio Barbieri

Page 10: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

L’ente è responsabile ex art. 1218 L’ente è responsabile ex art. 1218 codice civile non solo dei danni codice civile non solo dei danni riferibili alla condotta dei propri riferibili alla condotta dei propri

sanitari, ma anche dei sanitari, ma anche dei danni danni riconducibili a carenze riconducibili a carenze organizzativeorganizzative formando formando

l’efficienza dell’organizzazione l’efficienza dell’organizzazione oggetto di un vero e proprio obbligo oggetto di un vero e proprio obbligo strumentale ex art. 1175 cod. civ. strumentale ex art. 1175 cod. civ.

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1218. 1218. Responsabilità del debitore.Responsabilità del debitore.Il debitore che non esegue Il debitore che non esegue

esattamente la prestazione esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento dovuta è tenuto al risarcimento del danno del danno , se non prova che , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui prestazione derivante da causa a lui non imputabilenon imputabile

11avv. Giannantonio Barbieri

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1175. 1175. Comportamento secondo Comportamento secondo correttezza.correttezza.

Il debitore e il creditore devono Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole comportarsi secondo le regole della correttezzadella correttezza

12avv. Giannantonio Barbieri

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La responsabilità deve essere scrutinata valutando la condotta in un preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la parte del danno che dovrà gravare sui sanitari.

CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16

maggio 2007

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. L'esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile alla mole di rischio incombente a causa delle "anomale" condizioni di lavoro in cui i sanitari si trovarono ad esercitare la professione - nel caso di specifico presso una sezione di cardiologia. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007

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Altresì, in sede di giudizio di responsabilità, potere riduttivo dell'addebito è attribuito anche ai turni gravosi di lavoro.

CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007

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FATTO

In sede civile e penale è stata affermata la negligenza degli odierni convenuti, medici responsabili della XX Cardiologia dell'XXa, i quali avevano omesso di disporre alcuni accertamenti strumentali che avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente la gravissima patologia, poi rivelatasi letale, di S. G.,

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paziente ricoverato in data 29 dicembre 1995 e poi deceduto in data 2 gennaio 1996, presso quella struttura sanitaria, per "collasso cardiocircolatorio acuto in soggetto con emopericardio acuto da dissezione aortica". I suddetti sanitari, in solido con l'A.U.S.L. n. X di Agrigento, sono stati condannati al risarcimento del danno in favore dei familiari del predetto Sig. S

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Con invito a dedurre del 28 aprile 2006, è stato contestato agli odierni convenuti il danno all'erario per € 637.430,00, pari alle somme complessivamente pagate dall'A.U.S.L. alla famiglia del Sig. S. a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e fiscali, così come risultanti dai pagamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria

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Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta degli odierni convenuti deve essere scrutinata tenendo in debita considerazione il contesto ambientale in cui gli stessi svolsero la loro attività. Al riguardo parte attrice ha evocato sia la situazione di eccezionalità in cui versava la suddetta sezione di Cardiologia, sia l'imprevedibile e contingente situazione generale aggravata nel periodo in esame dall'assenza (giustificata) del dott. B. G., addetto all'Ecocardiografo

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Tale giustificata assenza, osserva il PM., non solo finì con l'aggravare il carico dei lavoro degli odierni convenuti, ma assunse un ben più pregnante rilievo nella considerazione che, nella circostanza, non fu effettuato un ecocardiogramma, cui era addetto il medico assentatosi, che avrebbe potuto consentire una tempestiva corretta diagnosi

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Tenuto conto delle croniche carenze organizzative e di personale, delle prolungate condizioni di stress psico-fisico alle quali erano sottoposti i dott. N. e C., aggravatesi vieppiù nel periodo in esame, parte attrice, sussistendo tutti gli elementi per affermarne la responsabilità,

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ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, perché rispondano del danno complessivo da addebitare nella misura di € 60.000,00, da ripartire in parti eguali (€ 30.00,00 ciascuno), pari al 10% circa delle somme complessivamente pagate dall'Azienda Sanitaria, assumendo che il restante 90% debba ritenersi imputabile "alla particolare situazione ambientale, alle generali condizioni organizzative, nonché alle imprevedibili circostanze sfavorevoli".

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Con memoria depositata in data 26 febbraio 2007, il convenuto N. C. L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea osservando che: nessuna colpa, può essergli ascritta in quanto, così come risulta dalla lettura delle sentenze penali e civili, l'unico medico in grado di eseguire ed interpretare l'ecocardiografo era il dott. B., assente in quel periodo;

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le gravissime condizioni ambientali, le generali carenze organizzative e le imprevedibili circostanze sfavorevoli non possono certamente ascriversi al medesimo; l'ospedale di X aveva stipulato pochi anni prima una polizza assicurativa, ma il premio della polizza fu pagato in ritardo e ciò dimostra la cattiva situazione ambientale in cui gli stessi si trovarono ad operare

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Ne consegue,secondo la tesi difensiva riassunta, che la responsabilità per la morte del paziente deve essere attribuita per intero all'Azienda Sanitaria, per non aver dotato la XX Cardiologia di X degli strumenti diagnostici necessari per intervenire efficacemente in casi come quello in esame

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Quanto mai eloquente appare, infatti, il libello introduttivo del giudizio allorché mette in luce le gravissime condizioni di stress psico-fisico in cui versavano i due medici, condizioni acuite anche dall'assenza del dott. B., assente in quel periodo per un grave lutto che lo aveva colpito.

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In tale fattispecie, non può certamente gravare in toto sugli odierni convenuti la responsabilità per la mancanza di formazione del personale e per l'organizzazione del servizio, finalizzata a garantire un uso dell'ecoardiografo senza soluzione di continuità

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AREA DELLA RESPONABILITA’La responsabilità può essere definita

come l’obbligo o il dovere di svolgere attività ti o di conseguire risultati.

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Comprende un responsabilità personale, intesa come l’affidabilità della persona nell’assumersi gli obblighi legati al suo ruolo

E una responsabilità organizzativa: è l’obbligo di rispondere a una autorità del proprio lavoro e dei propri risultati,

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L’attività di coordinamento si estrinseca in a attività si programmazione, gestione e valutazione.

Il coordinatore programma, coordina e controlla …. il miglior utilizzo delle risorse umane e/o delle apparecchiature nell’ambito dell’articolazione organizzativa in relazione agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, …..

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CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO OPERATO e l’attribuzione, anche al fine di valorizzarne l’autonomia e la responsabilità , di una specifica indennità di coordinamento

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Occorre distinguere tra Occorre distinguere tra responsabilità professionali, per le responsabilità professionali, per le quali è necessario risalire alla quali è necessario risalire alla specificità delle competenze, specificità delle competenze, e e responsabilità gestionaliresponsabilità gestionali, , connesse all’esercizio delle funzioni connesse all’esercizio delle funzioni di programmazione/organizzazione di programmazione/organizzazione dell’attività del gruppodell’attività del gruppo

32avv. Giannantonio Barbieri

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Chi ha funzioni di direzione e Chi ha funzioni di direzione e organizzazioneorganizzazione è titolare di un è titolare di un potere/dovere di fornire potere/dovere di fornire preventivamente tutte le indicazioni preventivamente tutte le indicazioni di carattere programmatico e le di carattere programmatico e le direttive di carattere tecnico direttive di carattere tecnico organizzativo necessarie per un organizzativo necessarie per un efficiente svolgimento dell’attività efficiente svolgimento dell’attività all’interno del gruppo di lavoro all’interno del gruppo di lavoro (equipe)(equipe)

33avv. Giannantonio Barbieri

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Responsabilità dirigenziale?È una forma di responsabilità del

tutto separata da quella civile, penale, amministrativa, disciplinare.

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La caratteristica della responsabilità di gestione a cui il soggetto è tenuto, è che non risponde per la correttezza formale del suo comportamento, ma del risultato sostanziale della sua attività.

L’obiettivo è quello di perseguire la strada dell’efficienza dell’attività, in aggiunta al rispetto formale delle regole che alla stessa presiedono

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La responsabilità manageriale non si fonda tanto sulla violazione doloso o colposa dei doveri d’ufficio, ma piuttosto sulla inidoneità e sulla incapacità del professionista a conseguire risultati adeguati, in senso formale e sostanziale, ai compiti loro affidati, con conseguenti negative implicazioni sul buon andamento dell’attività dell’organizzazione

E’ una responsabilità per risultati …..

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PROBLEMAse è vero che il capitale se è vero che il capitale

impiegato dal professionista è il impiegato dal professionista è il capitale intellettuale, può capitale intellettuale, può succedere (?) che qualche scelta, succedere (?) che qualche scelta, coerente con il proprio status coerente con il proprio status professionale, coerente dal professionale, coerente dal punto di vista etico e punto di vista etico e deontologico, molto deontologico, molto professionale, si riveli “non professionale, si riveli “non aziendalistica” ……aziendalistica” ……

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1) la linea decisionale di gestione-amministrazione

2) la linea decisionale clinico-assistenziale

Vanno sempre d’accordo?Ma devono andare d’accordo?

Devono essere affiancate?O sovrapposte ?

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“… insorgono a carico dell’ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico (sic!, n.d.r.) e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze

Cass. 14 luglio 2004, n. 13066

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Svolgimento del processo

(omissis) e (omissis) in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio (omissis) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (omissis) il Dott. (omissis) e la Dott.ssa (omissis)

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Esponevano che (omissis) alla sua prima gravidanza, per accordo intervenuto con il proprio ginecologo, Dott. (omissis) si era ricoverata presso la clinica della (omissis) per fine gestazione.

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Dopo essere stata visitata per due volte dal Dott. (omissis) era stata trasferita in sala parto e con l'assistenza di un altro sanitario, la Dott.ssa (omissis), aveva dato alla luce il neonato, previa applicazione della ventosa.

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Le condizioni del neonato si erano presentate subito precarie, tanto che era stato ricoverato al Policlinico (omissis) dove era stata emessa una diagnosi di "asfissia perinatale, convulsioni". Poichè in conseguenza di questa situazione il bambino aveva subito gravi danni chiedevano la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento

43avv. Giannantonio Barbieri

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Il Tribunale di Roma condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni liquidati in lire 2.968.000.000, oltre interessi.

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45

Successivamente, è stato affermato che la responsabilità della casa di cura è generalmente "responsabilità per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura assume, …

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direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esercizio dell'intervento richiesto", individuando dunque nel contratto e nell'art. 1218 c.c. il titolo della responsabilità (Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).

46avv. Giannantonio Barbieri

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Quest'ultima decisione, poi, richiamando il rischio d'impresa che ai assume la casa di cura, precisa che in questo rischio "è compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228".

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4848

La struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione, quale danno conseguente alla violazione dell’obbligo accessorio connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all’esatto adempimento della prestazione sanitaria

Chindemi D., La responsabilità della strutta sanitaria, in Sanità pubblica e privata, Maggioli, 2006/ 2 pag.28 e segg.

Page 49: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

49

Gli enti ospedalieri, sia pubblici che Gli enti ospedalieri, sia pubblici che privati, sono stati trasformati in privati, sono stati trasformati in aziende, strutturate secondo le aziende, strutturate secondo le regole della moderna impresa, e regole della moderna impresa, e soggetti anche al rischio d’impresa soggetti anche al rischio d’impresa che consiste nella conseguente che consiste nella conseguente responsabilità per la cattiva, responsabilità per la cattiva, insufficiente e inidonea gestione insufficiente e inidonea gestione dell’azienda dell’azienda

ChindemiChindemi 49avv. Giannantonio Barbieri

Page 50: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

In altri termini la struttura, quale In altri termini la struttura, quale debitore della prestazione complessa debitore della prestazione complessa di «assistenza sanitaria », deve di «assistenza sanitaria », deve ritenersi tenuta a mettere a ritenersi tenuta a mettere a disposizione il proprio apparato disposizione il proprio apparato strutturale organizzativo e strutturale organizzativo e tecnologico in funzione della cura tecnologico in funzione della cura del pazientedel paziente..

50avv. Giannantonio Barbieri

Page 51: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

51

Le obbligazioni a carico della Le obbligazioni a carico della struttura sanitaria:struttura sanitaria:

Prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-Prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;operatoria;

Prestazioni di tipo organizzativo relative alla Prestazioni di tipo organizzativo relative alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazionee dei macchinari in dotazione;;

Vigilanza e custodia dei pazienti;Vigilanza e custodia dei pazienti; Prestazioni di natura alberghieraPrestazioni di natura alberghiera

51avv. Giannantonio Barbieri

Page 52: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

52

In Francia è stata accertata la In Francia è stata accertata la responsabilità di una struttura responsabilità di una struttura sanitaria per il cattivo sanitaria per il cattivo funzionamento del servizio di posta funzionamento del servizio di posta interna per il ritardo con il quale è interna per il ritardo con il quale è stato comunicato ad una paziente in stato comunicato ad una paziente in stato interessante che il nascituro stato interessante che il nascituro era affatto dalla sindrome di Down, era affatto dalla sindrome di Down, non consentendo così all’interessata non consentendo così all’interessata di poter ricorrere all’interruzione di poter ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza.volontaria della gravidanza.

Tribunale di Versailles,8 luglio 1993 Tribunale di Versailles,8 luglio 1993 52avv. Giannantonio Barbieri

Page 53: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

In relazione al personale In relazione al personale sanitario la giurisprudenza sanitario la giurisprudenza ritiene che l’obbligazione della ritiene che l’obbligazione della struttura sia adempiuta struttura sia adempiuta correttamente quando vengono correttamente quando vengono rispettati due criteri basilari:rispettati due criteri basilari:

53avv. Giannantonio Barbieri

Page 54: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

A) un criterio A) un criterio qualitativoqualitativo, in , in base al quale il personale, base al quale il personale, per titoli e per capacità in per titoli e per capacità in concreto, sia in grado di concreto, sia in grado di adempiere al proprio adempiere al proprio incarico; incarico;

54avv. Giannantonio Barbieri

Page 55: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

B) un criterio B) un criterio quantitativo, quantitativo, in base al quale la struttura, in base al quale la struttura, deve non solo organizzare la deve non solo organizzare la concertazione tra sanitari, concertazione tra sanitari, ma anche avere un numero ma anche avere un numero sufficiente di personale, che sufficiente di personale, che deve essere presente al deve essere presente al momento opportuno momento opportuno

55avv. Giannantonio Barbieri

Page 56: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

56

Quali allora i requisiti minimi Quali allora i requisiti minimi didi

“ “buona organizzazionebuona organizzazione”? ”?

avv. Giannantonio Barbieri

[email protected]

Page 57: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

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Personale medico, sanitario, e Personale medico, sanitario, e ausiliario qualificato, sufficiente e ausiliario qualificato, sufficiente e presente;presente;

= deve essere sempre presente un = deve essere sempre presente un medico di guardia e sufficiente medico di guardia e sufficiente personale infermieristico qualificato personale infermieristico qualificato non sono formalmente, ma anche non sono formalmente, ma anche professionalmente nel senso che professionalmente nel senso che deve essere in grado di svolgere con deve essere in grado di svolgere con perizia le funzioni attribuite . Deve perizia le funzioni attribuite . Deve essere anche facilemente reperibile essere anche facilemente reperibile un anestesista per le emergenzeun anestesista per le emergenze

57avv. Giannantonio Barbieri

Page 58: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Coordinamento tra i diversi servizi;Coordinamento tra i diversi servizi;

= è necessario che anche la = è necessario che anche la dislocazione logistica dei vari servizi dislocazione logistica dei vari servizi sia effettuata tenendo conto del sia effettuata tenendo conto del principio di efficienza dell’intervento principio di efficienza dell’intervento sanitario e in modo tale da sanitario e in modo tale da fronteggiare efficientemente le fronteggiare efficientemente le urgenze . urgenze .

58avv. Giannantonio Barbieri

Page 59: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Si devono quindi evitare la Si devono quindi evitare la dislocazione lontana tra loro di dislocazione lontana tra loro di servizi specialistici idonei a servizi specialistici idonei a fronteggiare le urgenze rilevate dal fronteggiare le urgenze rilevate dal medico di guardia, consentendo il medico di guardia, consentendo il rapido intervento dei sanitari o il rapido intervento dei sanitari o il rapido trasporto dei pazienti in tali rapido trasporto dei pazienti in tali reparti. reparti.

59avv. Giannantonio Barbieri

Page 60: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Locali idonei per ampiezza e sotto il Locali idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico;profilo igienico;

= l’ente ospedaliero è responsabile = l’ente ospedaliero è responsabile delle infezioni nosocomiali dovute a delle infezioni nosocomiali dovute a microbi presenti nei locali .microbi presenti nei locali .

Esiste quindi un obbligo di Esiste quindi un obbligo di sterilizzazione della sala operatoria , sterilizzazione della sala operatoria , di adozione di adeguati sistemi di adozione di adeguati sistemi di di sicurezza e di vigilanza sicurezza e di vigilanza

60avv. Giannantonio Barbieri

Page 61: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Cass.6707/1987Cass.6707/1987

61avv. Giannantonio Barbieri

il casoil caso

Page 62: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Il 9 aprile 1979, Carrara Maria Il 9 aprile 1979, Carrara Maria Teresa in Aste partoriva un bambino Teresa in Aste partoriva un bambino nell'Ospedale S. Spirito di nell'Ospedale S. Spirito di Ventimiglia. Due giorni dopo, Ventimiglia. Due giorni dopo, l'infante, Aste Andrea Emanuele, era l'infante, Aste Andrea Emanuele, era sottratto da ignoti dal "nido" sottratto da ignoti dal "nido" dell'ospedale e di lui non si rinveniva dell'ospedale e di lui non si rinveniva più traccia nonostante le ricerche più traccia nonostante le ricerche svolte dalla polizia.svolte dalla polizia.

62avv. Giannantonio Barbieri

Page 63: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Con citazione notificata il 20 maggio Con citazione notificata il 20 maggio 1980, i genitori del piccolo, Aste Karl 1980, i genitori del piccolo, Aste Karl Torbjorn e Carrara Maria Teresa, Torbjorn e Carrara Maria Teresa, convenivano davanti al Tribunale di convenivano davanti al Tribunale di San Remo, l'ente Ospedaliero S. San Remo, l'ente Ospedaliero S. Spirito, di Ventimiglia, e, Spirito, di Ventimiglia, e, attribuendo il rapimento del figlio attribuendo il rapimento del figlio alla deficiente sorveglianza del alla deficiente sorveglianza del "nido" del reparto "nido" del reparto

63avv. Giannantonio Barbieri

Page 64: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

"tra la persona ricoverata in un "tra la persona ricoverata in un ospedale e l'ospedale stesso si ospedale e l'ospedale stesso si instaura un rapporto obbligatorio, instaura un rapporto obbligatorio, avente, ad oggetto la cura del avente, ad oggetto la cura del ricoverato, e se costui, per età o ricoverato, e se costui, per età o invalidità o malattia, è incapace, invalidità o malattia, è incapace, anche la custodia dello stesso. anche la custodia dello stesso.

64avv. Giannantonio Barbieri

Page 65: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Ne deriva la conseguenza che tra Ne deriva la conseguenza che tra l'Ente l'Ente Ospedaliero S. Spirito e i genitori Ospedaliero S. Spirito e i genitori del piccolo Aste Andrea Emanuele, col del piccolo Aste Andrea Emanuele, col fatto stesso della nascita di costui fatto stesso della nascita di costui nell'ospedale, si costituì un particolare nell'ospedale, si costituì un particolare rapporto disciplinato dalla legge, in forza rapporto disciplinato dalla legge, in forza del quale l'ospedale del quale l'ospedale era tenuto a era tenuto a prestare al bambino le opportune cure prestare al bambino le opportune cure neonatali ed a custodirlo.neonatali ed a custodirlo. Si è in Si è in presenza quindi di una responsabilità presenza quindi di una responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 C.C.".C.C.". 65avv. Giannantonio Barbieri

Page 66: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

22) "In termini generali, non può ) "In termini generali, non può considerarsi ristretta al solo sanitario considerarsi ristretta al solo sanitario la vigilanza dei ricoverati, essendo la vigilanza dei ricoverati, essendo invece obbligatoria e necessaria anche invece obbligatoria e necessaria anche una sorveglianza atta a salvaguardare una sorveglianza atta a salvaguardare l'incolumità fisica dei ricoverati l'incolumità fisica dei ricoverati incapaci". In particolare per la sala incapaci". In particolare per la sala neonatale, in ogni ospedale ben neonatale, in ogni ospedale ben organizzato, le porte di accesso sono organizzato, le porte di accesso sono chiuse, in modo che non possa chiuse, in modo che non possa accedervi nessuno, tranne il personale accedervi nessuno, tranne il personale addetto, e all'interno del "nido" vi sono addetto, e all'interno del "nido" vi sono sempre delle infermiere vigilatrici sempre delle infermiere vigilatrici d'infanziad'infanzia

66avv. Giannantonio Barbieri

Page 67: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

. Ovviamente, queste cautele hanno . Ovviamente, queste cautele hanno una diretta finalità sanitaria"... "Ma allo una diretta finalità sanitaria"... "Ma allo stesso tempo, con tal sistema"..."si stesso tempo, con tal sistema"..."si realizzano indirettamente ma realizzano indirettamente ma efficacemente, anche quelle che efficacemente, anche quelle che l'appellata chiama strutture contro i l'appellata chiama strutture contro i rapimenti. E' vero anche che un piccolo rapimenti. E' vero anche che un piccolo ospedale, con un solo bambino nel ospedale, con un solo bambino nel "nido", non può essere in condizioni di "nido", non può essere in condizioni di tenervi sempre una infermiera tenervi sempre una infermiera vigilatrice d'infanzia.vigilatrice d'infanzia.

Ma in questo caso deve ricorrere ad Ma in questo caso deve ricorrere ad altre cautele, atte ad impedire a altre cautele, atte ad impedire a chiunque l'accesso alla sala neonatalechiunque l'accesso alla sala neonatale 67avv. Giannantonio Barbieri

Page 68: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

"Il fatto è risultato che il bambino, "Il fatto è risultato che il bambino, dopo la nascita, non fu posto nella dopo la nascita, non fu posto nella stessa stanza della madre, bensì nel stessa stanza della madre, bensì nel cosiddetto "nido", un ambiente cioé cosiddetto "nido", un ambiente cioé riservato ai neonati. La porta di riservato ai neonati. La porta di accesso a questo ambiente era priva accesso a questo ambiente era priva di serratura e di facile apertura. "La di serratura e di facile apertura. "La sala neonatale era sorvegliata a sala neonatale era sorvegliata a rotazione, dal personale, non rotazione, dal personale, non dall'interno, bensì dall'esterno, dall'interno, bensì dall'esterno, attraverso la vetrata di osservazione.attraverso la vetrata di osservazione.

68avv. Giannantonio Barbieri

Page 69: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

La porta del "nido" non rimaneva La porta del "nido" non rimaneva chiusa - proprio perché priva di chiusa - proprio perché priva di serratura - anche nelle ore di serratura - anche nelle ore di apertura dell'ospedale all'accesso apertura dell'ospedale all'accesso del pubblico per la visita ai del pubblico per la visita ai ricoverati da parte di parenti e ricoverati da parte di parenti e amici. La scomparsa del bambino amici. La scomparsa del bambino avvenne tra le ore 14,5 e le ore 15, avvenne tra le ore 14,5 e le ore 15, ossia durante l'"orario di apertura di ossia durante l'"orario di apertura di visitatori. Si è evidentemente in visitatori. Si è evidentemente in presenza di una situazione di quasi presenza di una situazione di quasi totale carenza di custodia del totale carenza di custodia del bambino".bambino".

69avv. Giannantonio Barbieri

Page 70: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

4) "Alla luce di queste 4) "Alla luce di queste considerazioni, l'inadempimento, considerazioni, l'inadempimento, dell'obbligo di custodia dell'obbligo di custodia indubbiamente vi fu e le spiegazioni indubbiamente vi fu e le spiegazioni fornite dall'ospedale non valgono a fornite dall'ospedale non valgono a far ritenere che fosse dovuto a causa far ritenere che fosse dovuto a causa ad esso non imputabile, tanto più ad esso non imputabile, tanto più che questa omissione di custodia che questa omissione di custodia trova la sua radice non già nella trova la sua radice non già nella negligenza del personale negligenza del personale dipendente, dipendente,

70avv. Giannantonio Barbieri

Page 71: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

bensì proprio bensì proprio nell'organizzazione stessa del nell'organizzazione stessa del reparto pediatrico, ossia nella reparto pediatrico, ossia nella regolamentazione interna regolamentazione interna dell'ospedale, che direttamente dell'ospedale, che direttamente ed immediatamente ad esso ed immediatamente ad esso imputabile.imputabile.

71avv. Giannantonio Barbieri

Page 72: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Apparecchiature moderne, Apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti;appropriate, idonee e funzionanti;

= anche la mancanza di = anche la mancanza di apparecchiature, ove queste siano apparecchiature, ove queste siano necessarie per le funzioni che necessarie per le funzioni che devono espletare, può costituire devono espletare, può costituire fonte di responsabilità sotto il profilo fonte di responsabilità sotto il profilo dell’insufficiente organizzazione. dell’insufficiente organizzazione.

72avv. Giannantonio Barbieri

Page 73: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

= così la mancanza degli usuali = così la mancanza degli usuali strumenti in dotazione nelle strumenti in dotazione nelle efficienti strutture sanitari , ad efficienti strutture sanitari , ad esempio un cardiografo o il servizio esempio un cardiografo o il servizio TAC, può essere imputato a titolo di TAC, può essere imputato a titolo di responsabilità agli ospedali e può responsabilità agli ospedali e può anche costituire fonte più grave di anche costituire fonte più grave di responsabilità nel caso in cui la responsabilità nel caso in cui la presenza di tali apparecchiature presenza di tali apparecchiature avrebbe consentito una diagnosi avrebbe consentito una diagnosi veloce ed evitato ulteriori veloce ed evitato ulteriori conseguenze dannose al pazienteconseguenze dannose al paziente

73avv. Giannantonio Barbieri

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= non è sufficiente la dotazione di = non è sufficiente la dotazione di apparecchiature idonee ma occorre apparecchiature idonee ma occorre anche che vengano mantenute in anche che vengano mantenute in buona efficienzabuona efficienza

74avv. Giannantonio Barbieri

Page 75: LA RESPONSABILITA’ DEL  COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  (avv. Giannantonio Barbieri)

Farmaci sicuri, efficaci e in corso di Farmaci sicuri, efficaci e in corso di validitàvalidità

Sangue sicuro Sangue sicuro

75avv. Giannantonio Barbieri

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““L’infermiere, ai diversi livelli di L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio opera o a cui afferisce il proprio assistito”assistito”

Art. 48 C.D. 2009Art. 48 C.D. 2009

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