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La riforma Fornero Milano, 5 e 12 settembre 2012

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La riforma Fornero

Milano, 5 e 12 settembre 2012

Dimissioni

Con il termine “dimissioni in bianco” si indica

una pratica, in realtà molto più diffusa di quanto correntemente si pensi e si dica, per la quale il datore di lavoro induce la lavoratrice/lavoratore a sottoscrivere le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro a prescindere dalla sua reale volontà, senza l’indicazione della data, spesso al momento dell’assunzione

Dimissioni

L’ISTAT con i rapporti annuali ha raccolto dati

numerici sull’incidenza delle c.d. “dimissioni in bianco” nei casi di interruzioni del lavoro per la nascita di un figlio: negli anni 2008-2009 800 mila lavoratrici madri hanno dichiarato di essere state indotte a dimettersi dal loro posto di lavoro a seguito della gravidanza.

Dimissioni

Il nuovo comma quarto dell’art. 55 del dlgs.151/2001 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ovvero le dimissioni (oggi equiparati), presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, dalla lavoratrice-madre ed esteso al lavoratore-padre, durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare,, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. La convalida è espressamente prevista quale condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dimissioni

• Per la generalità dei lavoratori la riforma Fornero ha previsto la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da effettuarsi presso la DTL, il CPI, ovvero presso le sedi sindacali.

• In alternativa la Legge 92 ha previsto la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata dal datore di lavoro al CPI.

Dimissioni

Dunque, nei casi di cessazione del rapporto di

lavoro per dimissioni, ovvero per risoluzione consensuale, il rapporto si intende risolto(perché si considera avverata la condizione sospensiva dell’efficacia):

Dimissioni

1) per inerzia della lavoratrice/lavoratore, qualora questi non proceda alla convalida nei modi previsti dai commi 17 e 18 (art. 4 L. 92/2012);

2) qualora la lavoratrice/lavoratore non aderisca entro sette giorni, dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi stabilite per la convalida (Direzione territoriale del lavoro, Centro per l’impiego, sedi individuate dai Contratti Collettivi Nazionali);

Dimissioni

3) qualora la lavoratrice/lavoratore non aderisca entro sette giorni, dalla ricezione, all’invito trasmesso dal datore di lavoro con comunicazione scritta a sottoscrivere la dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 21 Legge n. 264/1949 e successive modificazioni

4) qualora la lavoratrice/lavoratore non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale entro

sette giorni dalla ricezione dell’invito a convalidare.

Dimissioni

Infine, il comma 23 prevede a carico del

datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice/ lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00, il cui accertamento è di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

Sostegno alla genitorialità• Introduzione di un periodo di astensione obbligatoria per il padre entro i 5 mesi di vita del bambino della durata di 1 giorno

• Introduzione di un periodo di astensione facoltativa per il padre della durata di 2 giorni, entro lo stesso periodo di 5 mesi e in alternativa alla madre

• Introduzione della possibilità per la madre di utilizzare appositi voucher, in alternativa al congedo parentale, per servizi di baby sitting o per far fronte ai costi dei servizi pubblici o dei servizi privati accreditati, al termine del periodo di congedo per maternità.

Sostegno alla genitorialità

Problemi interpretativi:

• Disparità di onerosità: l’indennità del padre è a carico dell’Inps al 100%, quella della madre all’80%

• I limiti temporali sono asincroni: il padre può fruirne fino al 5 mese, la madre fino al 4

• Discrepanze di ordine temporale con riferimento ai voucher: il congedo parentale può essere chiesto fino all’8° anno di vita del bambino, il godimento del voucher fino all’11° mese e in alternativa al congedo (solo per la madre)

Diritto al lavoro per i disabili

La nuova legge interviene anche in materia

delle c.d. Assunzioni obbligatorie e modifica la legge n.68 del 1999, norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Diritto al lavoro per i disabili

L’art.3 della legge 68/99 stabilisce le quote da riservarsi ai lavoratori disabili, suddividendo in tre gruppi i datori di lavoro pubblici e privati obbligati alle assunzioni:

a) se occupano più di 50 dipendenti la quota èdel 7%;

b) se occupano da 36 a 50 dipendenti la quota èpari a 2 lavoratori disabili

c) se occupano da 15 a 36 dipendenti la quota èdi 1 lavoratore disabile.

Diritto al lavoro per i disabili

Con la riforma intervenuta è modificato il comma primo dell’art. 4 della legge 68/1999: “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”

Diritto al lavoro per i disabiliAi medesimi effetti non sono computati:

• i lavoratori disabili assunti obbligatoriamente

• i soci di cooperative di produzione e lavoro

• i dirigenti

• i lavoratori assunti con contratto d’inserimento

• i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione

• i lavoratori che svolgono attività all’estero

• i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

• i lavoratori a domicilio

• i lavoratori che aderiscono al programma di emersione

• i lavoratori con contratto a termine di durata pari o inferiore ai sei mesi.

Diritto al lavoro per i disabili

• Con riguardo all’esonero nel settore edile la nuova formulazione dell’art. 5 della legge 68/1999 precisa che si considera personale di cantiere “anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione” a prescindere dal loro inquadramento previdenziale.

• I Centri per l’Impiego devono mensilmente comunicare alla DTL il mancato rispetto delle quote di riserva o il ricorso agli esoneri ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti.

Gli ammortizzatori sociali

La riforma degli ammortizzatori sociali - intesi

come quell’insieme di strumenti e misure di tipo previdenziale volte a sostenere il reddito del lavoratore in caso di perdita o di sospensione dell’attività lavorativa -costituisce, nel disegno del legislatore, una parte fondamentale della riforma del mercato del lavoro.

Gli ammortizzatori sociali

Profili rilevanti:

• si supera la distinzione tra indennità di disoccupazione e di mobilità a favore di un trattamento unico uguale per tutti i lavoratori

• in secondo luogo le tutele nel rapporto vengono obbligatoriamente estese a tutte le imprese con più di 15 addetti attraverso la creazione (a fianco della Cassa Integrazione Guadagni) di un sistema di fondi misti pubblico/privato istituiti dalla contrattazione collettiva ma regolati nei minimi dettagli per legge. A tali fondi è affidato il compito di realizzare una tutela uguale a quella della Cassa integrazione guadagni per i settori e le imprese attualmente non coperti.

Gli ammortizzatori sociali

Si assiste alla prima concreta applicazione

della regola dell’obbligo di pareggio di bilancio: in più di un’occasione il legislatore stabilisce espressamente che le prestazioni sono concesse solo in presenza di copertura finanziaria.

La nuova assicurazione sociale per l’Impiego (ASPI)

• L’Aspi va a sostituire il trattamento ordinario di disoccupazione e l’indennità di mobilità.

• La sostituzione avviene in modo graduale. Il nuovo istituto è infatti destinato a operare dal 1° gennaio 2013, ma con trattamenti diversificati a seconda dell’età e dell’anno in cui vi si accede.

• L’Aspi raggiungerà il 1° gennaio 2016, la forma definitiva, consistente in un trattamento spettante per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55 anni e per 18 mesi ai lavoratori con piùdi 55 anni

La nuova assicurazione sociale per l’Impiego (ASPI)

• Solo per i lavoratori con più di 55 anni la legge dispone che la durata dell’indennità, che si èvisto poter arrivare sino a 18 mesi, è soggetta al limite “delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni”.

• Potranno verificarsi consistenti riduzioni della durata del trattamento e ciò soprattutto con riferimento a quei casi in cui il lavoratore ultracinquantacinquenne alterni periodi di disoccupazione con periodi di lavoro precario.

La nuova Aspi

Campo di applicazione:

• Si applica alla generalità dei settori produttivi e comprende tutti i lavoratori subordinati, con contratto a tempo indeterminato e a termine, inclusi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa

• Restano esclusi i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, cosìcome restano esclusi i lavoratori stranieri con permesso per lavoro stagionale e i dipendenti della pubblica amministrazione

La nuova Aspi

Requisiti assicurativi e contributivi

• Almeno due anni di assicurazione

• Almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione

La nuova Aspi

Involontarietà della disoccupazione

Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità:

• coloro che si siano dimessi;

• che abbiano cessato il lavoro per risoluzione consensuale salvo il caso in cui questa sia avvenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, legge n. 604/66 (modificato dal comma 40 dell’art. 1), cioèquando essa sia stata concordata presso la Direzione territoriale del lavoro nell’ambito della nuova procedura di conciliazione prevista per il caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La nuova Aspi

L’importo della prestazione subisce variazioni sotto due profili:

• cambia il parametro retributivo di riferimento, che è ora fissato nella retribuzione media degli ultimi 2 anni di lavoro (mentre il vecchio istituto dell’indennità di disoccupazione faceva riferimento agli ultimi 3 mesi);

• cambia la percentuale di calcolo, che a regime sarà del 75% della retribuzione.

La nuova Aspi

Importo:

• Per retribuzioni pari o inferiori a € 1.1180 al mese, l’indennità è pari al 75% della retribuzione;

• In caso di retribuzioni superiori a € 1.180,00 al mese è previsto un incremento, pari al 25% della retribuzione eccedente tale massimale;

• L’importo iniziale del trattamento si riduce del 15% dopo i primi 6 mesi e del 30% dopo il dodicesimo mese.

La nuova Aspi

Regole relative alla fruizione dell’indennità in caso di nuova occupazione:

• La legge prevede che in caso di nuova occupazione l’indennità sia sospesa d’ufficio (a tale fine rilevano le comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione effettuate dal datore di lavoro);

• La sospensione può durare fino a sei mesi.

• Ciò comporta che al termine dei rapporti di minore durata riprende a decorrere l’indennitàprecedentemente corrisposta.

La nuova Aspi

• Il comma 15 dell’art. 2 prevede espressamente che i contributi versati durante il lavoro svolto (mentre il trattamento Aspi era sospeso) possano essere fatti valere ai fini della liquidazione di un nuovo trattamento;

• Non è espressamente stabilito invece che cosa accada se iniziato il rapporto e richiesta la sospensione, il lavoratore si ritrovi disoccupato dopo il termine di 6 mesi (ipotesi possibile: nuova domanda)

La nuova Aspi

La disciplina relativa al caso in cui il lavoratore

svolga un’attività lavorativa in forma autonoma, ove questa dia un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, prevede una riduzione dell’indennità Aspi con un meccanismo di calcolo abbastanza complicato:

La nuova Aspi

• La decurtazione è infatti di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire durante l’anno (non sospensione).

• Questo importo, la cui determinazione è già di per sé incerta, deve poi essere rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività lavorativa e il termine del periodo di godimento dell’indennità.

La nuova Aspi• Fino al 2015, è consentito al lavoratore destinatario dell’indennità di richiedere la liquidazione di tutto l’importo non ancora percepito al fine di iniziare un’attività di lavoro autonomo o per avviare un’attività di autoimpresa o microimpresa o per associarsi in cooperativa.

• La previsione contenuta nel medesimo comma secondo la quale detta possibilità èconsentita nel limite massimo di 20 milioni per ciascun anno è strettamente connessa all’indicazione nella norma della copertura finanziaria.

La mini Aspi

• Beneficiari: lavoratori che hanno perso la precedente occupazione e che non hanno maturato i requisiti per il diritto all’indennitàdell’Aspi

• Requisiti: 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi

• Durata: numero di settimane pari alla metàdelle settimane coperte da contribuzione nell’ultimo anno

• Importo: corrispondente a quello dell’Aspi

Il finanziamento dell’Aspi e della Mini Aspi

• La contribuzione periodica, aliquota del 1,31% della retribuzione imponibile (anche per gli apprendisti)

• Il contributo addizionale per i rapporti a tempo determinato (anche il lavoro intermittente e la somministrazione), aliquota 1,4%

• Contributo una tantum in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalle dimissioni (cd. Contributo di licenziamento), anche per l’apprendistato ma non per i contratti a termine

Il finanziamento dell’Aspi e della Mini Aspi

Contributo una tantum:

E’ calcolato nella misura del 50% del trattamento mensile Aspi per ogni anno di anzianità aziendale (con un massimo di 3) maturato dal lavoratore.

L’importo è triplicato nel caso in cui si tratti di licenziamento collettivo senza accordo sindacale ed è escluso nei casi di fine lavori edili e di licenziamenti seguiti da nuova assunzione nei cambi di appalto.

Il finanziamento dell’Aspi e della Mini Aspi

Esempi del contributo una tantum:

• 15 giorni dell’indennità mensile Aspi in caso di anzianità aziendale di un anno;

• una mensilità Aspi in caso di anzianitàaziendale di due anni;

• una mensilità Aspi e mezza in caso di anzianitàaziendale di 3 o più anni (questo è il contributo massimo da pagare).

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto

• La Riforma Fornero ha confermato e reso definitivo il trattamento speciale, introdotto in via transitoria nel 2008 e successivamente prorogato;

• L’impianto di base di tale istituto si caratterizza per una prestazione commisurata al reddito percepito, riconosciuta solo a coloro che sono iscritti esclusivamente alla gestione separata.

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto

Requisiti per i lavoratori:

• 1)abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

• 2)abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente, un reddito lordo complessivo non superiore a € 20.000;

• 3) abbiano avuto un periodo di disoccupazione (documentato mediante l’iscrizione al centro per l’impiego) di almeno due mesi nell’anno precedente;

• 4) siano accreditati 4 mesi di contribuzione e assicurazione (3 fino al 2015), e 1 mese nell’anno di riferimento.

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto

L’importo della prestazione (stabilito nel 2009 in una somma pari al 30% del reddito dell’anno precedente con massimale di € 4.000), è ora calcolato:

• in percentuale sul minimale di reddito annuo

• moltiplicato per il numero delle mensilità di accredito perse rispetto a quelle accreditate nell’anno precedente

• nel quale però si devono comunque avere almeno due mesi di non lavoro (la percentuale èdel 7% fino a tutto il 2015).

Gli ammortizzatori sociali

• La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio dell'industria (escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore edile e dell'agricoltura (per eventi metereologici). L'ente competente in materia di CIGO è l'INPS.

• La cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) èconcessa nei casi di crisi di lunga durata e dall’esito incerto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

Gli ammortizzatori sociali

• Soppressione della CIGS, in caso di procedure concorsuali in cui non sia stata disposta la continuazione dell’attività a decorrere dal 1 gennaio 2016

• Estensione della CIGS a nuovi settori di attività dal 1 gennaio 2013

• Dal 2016 non potranno essere più concessi trattamenti di CIGS in deroga

I fondi di solidarietà bilaterali

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono stipulare accordi e contrattiaventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per assicurare la tutela del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

I fondi di solidarietà bilaterali

La costituzione

• è obbligatoria, per fornire una prestazione economica di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività nelle imprese con più di 15 dipendenti nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale

• è facoltativa, negli altri casi, per fornire una tutela integrativa all’Aspi, supportare i processi di agevolazione all’esodo, finanziare programmi di riqualificazione.

I fondi di solidarietà bilaterali

Infine, il legislatore ha previsto l’istituzione –

sempre presso l’Inps - di un fondo residuale, destinato ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti per i quali alla data del 31 dicembre 2013 non siano ancora operanti i fondi istituiti dalla contrattazione collettiva.

Politiche attive

Obiettivi:

• Forte valorizzazione dei servizi informativi;

• Progressiva integrazione fra le banche dati di Inps, Regioni, Province e CPI;

• Definizione di standard di servizio e di sistemi di monitoraggio dell’efficienza dei servizi irrogati;

• Potenziamento delle reti fra istruzione, lavoro e formazione.

Politiche attive

Livelli essenziali di prestazioni

La riforma Fornero interviene integrando la

disciplina contenuta nel D.Lgs 181/2000 individuando delle misure che sono rivolte esclusivamente ai soggetti che usufruiscono di prestazioni a sostegno del reddito distinguendo le fattispecie a seconda che sia o meno in corso un rapporto di lavoro.

Politiche attive

• Nel primo caso l’intervento è rivolto ai beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro che comportino la sospensione dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

• In favore di tali soggetti i servizi pubblici per l’Impiego devono prevedere un’offerta di formazione professionale della durata complessiva di almeno 2 settimane.

Politiche attive

• Nel secondo caso l’intervento è rivolto a soggetti che percepiscono trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione

• In favore di tali soggetti i servizi pubblici per l’Impiego devono adottare le seguenti misure:

Politiche attive- colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione

- azioni di orientamento collettive tra i 3 e i 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale

- formazione della durata complessiva non inferiore a 2 settimane fra i 6 e i 12 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione

- Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del sostegno al reddito

Politiche attive

Modifiche alle condizioni per la decadenza o la

sospensione dal sussidio di disoccupazione

1) Viene abrogata la lettera a) dell’art. 4, comma 1 d.lgs 181/2000 che prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivitàlavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Politiche attive

2) Viene soppressa la previsione contenuta nella lettera c) che limitava le fattispecie che causavano la perdita dello stato di disoccupazione

3)Viene abbassata da 8 a 6 mesi la durata del contratto di lavoro subordinato che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione

Politiche attive

Integrazione tra sistemi informativi in favore dell’occupazione e dei servizi erogati

Il comma 34 dell’art. 4 introduce un sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.

Il sistema di premialità dovrà essere definito con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e in coerenza con gli interventi di programmazionecofinanziati dai fondi.

Politiche attive

• L riforma Fornero prevede che entro il 30 giugno 2013 l’Inps predisponga e metta a disposizione dei servizi per l’impiego una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

• Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali, è fatto obbligo ai servizi di inserire nella base dati creata dall’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

Politiche attive

Semplificazione delle procedure per l’acquisizione dello stato di disoccupazione

La domanda di indennità nell’ambito dell’ASPl può

essere resa dall’interessato direttamente all’Inps, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35.

Politiche attive

Ricerca attiva di lavoro e offerta di lavoro congrua

Il comma 40 (Offerta di lavoro congrua) prevede che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo

Politiche attive

Nei casi specifici di indennità di mobilità o di indennità o

sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, il lavoratore decade dai trattamenti quando:

• a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposti dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente;

• b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.

Politiche attive

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi uno o

piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

• a) servizi per l'impiego e politiche attive (prima solo servizi per l'impiego);

• b) incentivi all'occupazione;

• c) apprendistato.

Politiche attive

Apprendimento permanente

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale (…);

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.