la sicurezza del lavoro nell'esecuzione di scavi
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LA SICUREZZA DEL LAVORO
NELL'ESECUZIONE DI SCAVI FONDAZIONI
SOTTERRANEI GALLERIE E NELLE
DEMOLIZIONI Applicazione del DLgs 81/2008
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La legislazione in materia di scavi e fondazioni è contenuta nel Titolo IV, capo
II, sezione III
Essa viene coordinata dal dettato generale Tit. I “ Principi Comuni” e del Tit.
IV capo I “Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri mobili e
temporanei”
Il Tit. IV del d.lgs.81/2008 sostituisce il
d.lgs. 494/96 ed il dpr 164/56
Tit. I - Principi Comuni
Nel caso il lavoro sia svolto da un’unica impresa, il DL dovrà prevedere all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi:
a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo a:
• Scelta di attrezzature
• Sostanze e preparati chimici
• Sistemazione dei luoghi di lavoro
Tit. I - Principi Comuni
b. I rischi particolari a cui sono esposti gruppi di lavoratori
c. Le misure di prevenzione e protezione ed i DPI adottati
d. Il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e. Le procedure di attuazione ed i ruoli nell’organizzazione aziendale della sicurezza
f. L’individuazione delle mansioni che richiedono una particolare formazione ed addestramento
In particolare il DL all’interno del DVR
dovrà
Prevedere un apposito capitolo in cui sono inserite le schede relative alle operazioni di scavo ed alle fasi di realizzazione della fondazione con le procedure da seguire in relazione alle valutazioni da effettuare secondo i criteri della scheda precedente.
In particolare il DL all’interno del DVR
dovrà
Tenere conto in modo specifico dei rischi derivanti da interferenze di lavorazioni diverse effettuate da lavoratori della propria impresa e regolamentare gli interventi in maniera da evitare il formarsi di situazioni di maggiore rischio
In particolare il DL all’interno del DVR
dovrà
Individuare chi: Fa Cosa Quando
Regolamentare le loro attività e azioni di coordinamento
Esempio: Tit. IV capo II sez. III art. 118, nei
lavori di splateamento e sbancamento
prevede che:
In relazione alle caratteristiche del terreno le pareti del fronte di attacco devono avere una inclinazione ed un tracciato tali da impedire il franamento. Se la parete ha h< m 1,50 è vietato lo scavo manuale per scalzamento alla base. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
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Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Continua esempio: capo II sez. III art. 118 –
120 , nei lavori di splateamento e
sbancamento prevede che:
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Continua esempio: in applicazione delle previsioni del
capo II sez. III art. 118 – 120, si dovranno prevedere
almeno le seguenti azioni di coordinamento
Nel corso dello scavo in terreni franosi nei quali è necessario puntellare le pareti non possono eseguirsi in contemporanea lavori di preparazione di casseforme o di getti di calcestruzzo in maniera che le lavorazioni vengano a sovrapporsi con pericolo di rimozione o spostamento intempestivo delle opere provvisorie di contenimento. In particolare per uno scavo del genere si dovrà prevedere l’uso di attrezzature meccaniche e progressivo puntellamento che procede per profondità massime di mt. 1 – 1,2. Si può prevedere anche l’utilizzo di attrezzature appositamente individuate e realizzate.
Tit. IV – Presenza di più imprese
Nel caso il lavoro sia svolto da più imprese anche non in contemporanea, il committente, già nella fase di progettazione dell’opera:
a. Nomina il Coordinatore per la Progettazione il quale redige il PSC ed il fascicolo dei lavori
b. Prima dell’affidamento dei lavori nomina il Coordinatore per l’Esecuzione il quale:
a. Verifica e controlla l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi l’applicazione delle norme loro pertinenti contenute nel PSC
b. Verifica l’idoneità dei POS e le proposte di modifica da parte delle imprese esecutrici
c. Organizza la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese e tra gli RLS
d. Segnale al committente (o in definitiva agli organi di vigilanza) le reiterate inosservanze da parte delle ditte esecutrici e sospende il lavoro in caso di pericolo grave ed immediato
Esempio Tit. IV Sez. II art. 119 – Nei lavori
di esecuzione di pozzi, scavi e cunicoli
prevede che:
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
Continua esempio Tit. IV Sez. II art. 119 –
Nei lavori di esecuzione di pozzi, scavi e
cunicoli prevede che:
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
Continua esempio Tit. IV Sez. II artt. 118 comma 5
e art.120 – Nei lavori di esecuzione di scavi in
genere prevede che:
E’ vietato avvicinarsi alla base della parete di attacco, alla zona superiore di pericolo
E’ vietato depositare materiali lungo il ciglio degli scavi. Ove necessario si deve provvedere alle puntellature
Continua esempio Tit. IV Sez. II art. 119 – Nei
lavori di esecuzione di pozzi, scavi e cunicoli il
DL prevede che:
5.Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
Scavo di pozzi: 1. Con asse di sostegno sostenuto dall’alto a
mezzo di traversine 2. Con anelli di sostegno poggiati ogni metro,
l’ultimo poggia sul terreno di fondo
Scavo di un pozzo col metodo 2 della figura
precedente e ponte superiore a 2 metri di
altezza dal piano di scavo
Esempio Tit. IV Sez. II artt. 121 – Nei lavori entro
pozzi, cunicoli, camini e fosse in genere il D L
prevede nel POS, anche in esecuzione del PSC,
che:
In rapporto alla natura geologica del terreno ed alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione o decompressione di gas, metanodotti e condutture del gas, non vi sia presenza di tossici, esplosivi o infiammabili nello scavo
La procedura di accertamento della presenza di gas deve essere razionalmente effettuata tramite rilevatori di gas che consentano la misura del gas di cui si teme la eventuale presenza e, fondamentalmente la misura della percentuale di 02 presente nello scavo (mai inferiore al 17% valore nromale 21%)
Esempio Tit. IV Sez. II artt. 121 – Nei lavori entro
pozzi, cunicoli, camini e fosse in genere il D L
prevede nel POS, anche in esecuzione del PSC,
che:
I lavoratori utilizzino i DPI necessari per l’accesso in zone ove è temibile la presenza di gas o di basso tenore di 02
I lavoratori indossino un idoneo sistema di salvataggio (imbracatura di sicurezza) in collegamento costante con personale di assistenza posto all’esterno in modo da sollevare prontamente il lavoratore colpito
In caso di presenza di gas infiammabili o esplosivi gli ambienti devono essere bonificati e ventilati, nonché controllati per evitare che la miscela pericolosa si formi nuovamente
I lavoratori devono essere sempre almeno in due durante il lavoro in sotterraneo
Esempio: Tit. IV capo II sez. VIII art.
150,151,152, nei lavori di demolizione il D
L provvede alla:
Redazione di un programma di demolizione da cui risulti la successione dei lavori. Il contenuto del programma fa parte del POS tenendo conto di quanto previsto nel PSC. In esso si prevede, tra l’altro che:
a. Prima dell’inizio dei lavori si proceda alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire ed al loro rafforzamento
b. La demolizione proceda con cautela ed ordine sotto la sorveglianza di un Preposto
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Esempio: Tit. IV capo II sez. VIII art. 150,151,152, nei lavori di
demolizione il D L provvede, nel caso di demolizioni manuali
di muri di altezza inferiore ai 2 metri e salvo diversa
previsione nel PSC o nel POS:
a. Ad utilizzare ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione
b. A vietare ed impedire ai lavoratori di
lavorare sui muri in demolizione
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Esempio: Tit. IV capo II sez. VIII art. 153,154 nei lavori di
demolizione il D L provvede a organizzare il lavoro di
evacuazione e convogliamento del materiale di demolizione
con specifica previsione nel POS:
Vietando il getto dall’alto, facendolo trasportare o convogliare in appositi canali la cui bocca inferiore non deve trovarsi ad un’altezza superiore ai 2 metri dal piano di riferimento
L’imboccatura superiore non deve permettere la caduta accidentale di
persone Gli elementi pesanti ed ingombranti devono essere convogliati a terra
con mezzi idonei Riduce il sollevamento di polvere irrorando di acqua le murature ed il
materiale di risulta Vieta il transito e la sosta nella zona di demolizione delimitandola
zona con evidenti e solidi sbarramenti Sotto i canali di scarico si consente l’accesso solo dopo che sia stato
sospeso lo scarico dall’alto
Esempio: Tit. IV capo II sez. VIII art. 155, nei lavori di
demolizione per rovesciamento per trazione o
spinta il D L provvede con apposita previsione nel
PSC e nel POS che:
Possono essere effettuate solo se si tratta di parti di
struttura aventi altezza dal terreno non superiore ai 5 mt.
L’operazione deve essere progettata in modo che la
sollecitazione sia esercitata solo su elementi di struttura
opportunamente scelti e rinforzati in modo da evitare crolli
intempestivi o di parti non previste
La trazione deve essere esercitata da distanza > di 1,5 h
della struttura da abbattere
Il rovesciamento per spinta tramite martinetti può essere
esercitato solo per altezze di strutture < ai 3 mt con
puntellatura della struttura per evitarne un ritorno elastico
I lavoratori devono essere opportunamente allontanati e de
ve essere previsto che la caduta di blocchi o strutture non
provochino danni o lesioni agli edifici vicini
Sicurezza e salute dei lavoratori nei
lavori in sotterraneo
Con l’entrata in vigore del TU 81/2008 il DPR 320 del 56 rimane in vigore
Esso costituisce, quindi, la norma speciale per la sicurezza del lavoro in sotterraneo che andrà integrata ed combinata non le disposizioni del TU
Il DPR costituisce, inoltre, procedura per la corretta valutazione dei rischi del lavoro nello scavo di strutture complesse, quali le gallerie, non specificamente previste al Tit. IV sez. III del TU
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Sicurezza del lavoro in sotterraneo
Non trova applicazione nei lavori:
Minerari
Nello scavo di pozzi idrici
Nei pozzi, cunicoli e sotterranei costituenti accessori o complementi di edifici
Nelle opere di fondazione
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Trova applicazione nei lavori in sotterraneo eseguiti al di fuori delle norme di esclusione
Per gallerie di lunghezza inferiore ai 50 mt si applicano le sole norme di cui al:
Capo II Sistemi di scavo e caratteristiche delle
armature
Capo VII Impiego degli esplosivi
Capo VIII Difesa contro le polveri
Capo X Scavi in terreni grisutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Le norme di cui al: Capo XI Servizi igienico assistenziali
Capo XII Servizi sanitari
Capo XIII Servizi di salvataggio (per cantieri con più di 150 lavoratori per turno e per quelli in cui vi sia comunque rischio di esplosione o incendio)
Si applicano anche ai lavori esterni connessi ai lavori in sotterraneo
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
La Direzione e sorveglianza dei lavori deve essere affidata a persone la cui competenza derivi da esperienza diretta dei lavori in sotterraneo
L’art 7 del DPT 320/56
La Notifica dei Lavori
Ai sensi dell’art. 7 in combinato disposto con l’art. 99 del TU è obbligatoria la Notifica dei lavori che assumerà, pertanto, la forma della notifica preliminare che comunque deve essere presentata indipendentemente dalla presenza di più imprese o dal numero di Uomini x Giorno di entità prevista
L’art. 99 all. XII del TU e l’art. 7 del DPR 320/56
La Notifica Preliminare e la Notifica dei Lavori
Il DPR 320/56
Disposizioni Organizzative Generali
Art. 8 Lavoratori di primo impiego in combinato con gli artt. 36 informazione, 37 formazione ed addestramento del TU:
I lavoratori, prima di essere adibiti al lavoro in sotterraneo devono essere adeguatamente formati ed addestrati nonché affiancati a lavoratori esperti
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Art. 9 – Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori o devono essere a portata visuale l’uno dell’altro.
Questo significa che , in sotterraneo, non è possibile mai la presenza di un unico lavoratore.
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Art. 10 - I lavoratori non possono permanere in sotterraneo oltre il proprio orario di servizio. Ogni eccezione deve essere giustificata da motivi di carattere eccezionale
Il DPR 320/56
Disposizioni Generali
Art. 11 – In prossimità dei posti di lavoro nelle gallerie posti a più di 300 mt. dall’imbocco od a più di trenta mt. di profondità devono essere installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il collegamento con l’esterno.
Art. 12 – qualunque lavoratore acceda in galleria per qualsiasi motivo deve indossare il casco di protezione ( integrazione dell’obbligo di utilizzo dei DPI come emerge dal DVR)
Vedi anche le disposizioni tecniche (ex DPR 547/55) di cui all’all. IV punto 3.)
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo Taglia e Copri
Spostamento sottoservizi
Per procedere allo scavo e alla realizzazione delle strutture sotterranee è necessario spostare le reti di servizio (acqua, luce, gas, telefono etc) poste sotto la strada.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo Taglia e Copri
Realizzazione parete di contenimento
Spostati i sottoservizi, inizia la costruzione; si inizia con l’inserimento nel terreno di micropali che, collegati tra loro, costituiscono le pareti laterali della galleria e sostengono il terreno circostante allo scavo. I lavori vengono eseguiti parallelamente allo spostamento dei sottoservizi, nella stessa area e con le stesse tempistiche.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo Taglia e Copri
Realizzazione della copertura
In appoggio alle pareti costruite con i micropali viene realizzata la copertura. Questo “solettone” di copertura permette il ripristino della superficie stradale e una maggiore protezione degli edifici da polveri e rumori. I lavori interessano la carreggiata centrale.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo Taglia e Copri
Scavo
Mentre in superficie l’area, liberata dal cantiere, può essere destinata alla sosta delle auto, in sotterraneo le ruspe, calate attraverso uno spazio non completato della copertura, scavano la galleria. Il cantiere occupa la carreggiata centrale in questo spazio. Per garantire stabilità e resistenza alle pareti viene realizzato un ulteriore solettone, a circa 6 metri di profondità per il tunnel, a circa 20 metri per le stazioni.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo Taglia e Copri
Struttura
Terminato lo scavo e realizzato il fondo, hanno inizio i lavori di finitura (dispositivi di sicurezza, impianti di illuminazione, binari, scale mobili, etc.).
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo a foro cieco
Spostamento sottoservizi
Per procedere allo scavo e alla realizzazione della galleria è necessario spostare solo le reti di servizio che interferiscono con lo scavo. I lavori interesseranno la metà carreggiata di via Nizza in prossimità delle abitazioni. I lavori interesseranno anche i passaggi pedonali.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo a foro cieco
Consolidamento del terreno
Per garantire l’assoluta sicurezza, il terreno interessato dallo scavo viene consolidato artificialmente dalla superficie con iniezioni di cemento, che andranno a formare la calotta di protezione direttamente alla profondità della futura galleria. I lavori interessano la carreggiata centrale e vedranno l’utilizzo di perforatrici e di silos per il contenimento del materiale da iniettare.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo a foro cieco
Scavo della galleria
Mentre in superficie l’area, liberata dal cantiere, può essere destinata a parcheggio, sotto si procedere con lo scavo di ruspe che entrano in sotterranea da due pozzi di collegamento con la superficie; i pozzi consentono l’uscita del materiale di scavo e il calaggio del materiale di rivestimento della galleria. Il cantiere interessa la carreggiata centrale.
Tecniche di costruzione di gallerie
Scavo a foro cieco
Completamento della galleria
Terminato lo scavo e realizzato il fondo della stazione, la galleria è pronta per la posa dei binari, degli impianti tecnologici, delle dotazioni di sicurezza e dei dispositivi di collegamento con il Posto di Comando e Controllo necessari al funzionamento del treno. In questo tratto di galleria sono previste due vie di corsa su cui correranno i treni.
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Il DM 11 marzo 1988 e la CMLP
n° 30843 del 24/09/88
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
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Il DM 11 marzo 1988 e la CMLP n°
30843 del 24/09/88
Il DM 11.3.88 prevede l’obbligatorietà dello studio geologico e geotecnico per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla norma stessa
In particolare
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove
Il comportamento dell’opera di sostegno, inteso come complesso struttura – terreno, deve essere esaminato tenendo conto della successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e di eventuali materiali di riporto interessati all’opera, delle falde idriche, del profilo della superficie topografica del terreno prima e dopo l’inserimento dell’opera
Deve essere effettuata la verifica di
stabilità del complesso opera -terreno
La verifica deve essere eseguita per scavi in trincea di profondità > 2 metri, nei quali sia prevista la permanenza di operai negli scavi che ricadano in prossimità dei manufatti esistenti.
Le ipotesi di calcolo delle azioni del terreno sull’armatura devono essere giustificate con considerazioni sulla deformabilità relativa del terreno e dell’armatura, sulla modalità esecutiva dell’armatura e dello scavo e sulle caratteristiche meccaniche del terreno e sul tempo di permanenza dello scavo
Fronti di scavo
Le specifiche indagini da svolgere devono riguardare: A. i rilievi topografici e lo studio geologico
esteso ad un area sufficientemente più ampia di quella direttamente interessa ai lavori
B. le indagini geotecniche saranno volte a riconoscere la costituzione del sottosuolo ed a determinare i valori della pressione dell’acqua interstiziale e nelle discontinuità. La profondità delle esplorazioni sarà stabilita in relazione a quella dello scavo, avendo cura di estendere l’indagine a monte del previsto ciglio ed al di sotto della quota di scavo