la trasformazione [modalità compatibilità]

74
LA TRASFORMAZIONE

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Page 1: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LATRASFORMAZIONE

Page 2: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Definizione:

• La trasformazione è una modifica della forma giuridica di una società.

Rimangono immutati però gli aspetti sostanziali:

• - attività; • - soggetto economico; • - rapporti con i terzi.

Page 3: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Nello svolgimento di una attività commerciale (articolo 2249 codice civile) la trasformazione avviene da un tipo a un altro delle seguenti società:

• società in nome collettivo;

• società in accomandita semplice;

• società a responsabilità limitata;

• società per azioni; • società in accomandita

per azioni.

Le ragioni delle

trasformazioni possono

essere ricondotte alle

seguenti:

• problematiche aziendali;

• responsabilità civilistica;

• disposizioni di legge;

• convenienza fiscale.

Page 4: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Da una sentenza della Cassazione (11.11.1975 n. 3790)

“La Trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione”.

Page 5: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE:

Motivazioni

Page 6: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Tipo ditrasformazione

Vantaggi Svantaggi

Da società di persone in società di capitali

Da società di capitaliin società di persone

Limitazione responsabilità dei soci Maggior accesso a capitali di rischio Limitazione del rischio di impresa Necessità di dotarsi di una struttura patrimoniale adeguata in caso di aumento delle dimensioni dell’attivitàIl fallimento della società non produceil fallimento dei sociSi adatta a strutture anche di grandidimensioni

Non è richiesto un capitale minimoFormalità ridotteNon è richiesto il deposito del bilan-cio civilisticoNon è previsto un organo di controllo(collegio sindacale)Costi amministrativi sicuramenteinferioriSi adatta a strutture di più modestedimensioni

Capitale minimo obbligatoriopiuttosto elevato nelle S.p.a. e Sapa(€ 120.000) (€ 10.000 nelle S.r.l.)Formalità civilistiche maggioriquali redazione e deposito bilanci,necessità di avere il Collegio sinda-cale per le S.p.a. e S.a.p.a. (ancheper le S.r.l. se superano determinatedimensioni)Costi di gestione superiori (si pensialla presenza del collegio sindaca-le)Formalità contabili più numeroseed impegnative

Difficoltà ad allargare la compaginesocialeI soci sono illimitatamente respon-sabili (ad esclusione dei soci acco-mandanti di s.a.s.)Il fallimento della società produceautomaticamente il fallimento ditutti i soci (esclusi gli accoman-danti di s.a.s.)

Page 7: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Tipo di trasformazione

Vantaggi Svantaggi

Da s.n.c. a s.a.s.

Da s.a.s. a s.n.c.

Da s.r.l. in s.p.a.

Possibilità di limitare la responsabilità per alcuni soci(accomandanti di s.a.s.).Il fallimento della s.a.s. non produce il fallimento dei soci accomandanti

Livellare la responsabilità di tutti i soci facendo diventare illimitatamente responsabili anche gli ex accomandanti delle s.a.s.Gli ex soci accomandanti della s.a.s. possono diventare amministratori della s.n.c.

Adeguamento struttura societaria in caso di sviluppo dell’attività.Possibilità di emettere prestiti obbligazionari.Possibilità di emettere azioni privilegiate.I soci rimangono limitatamente responsabili.

I soci accomandanti nonpossonoessere amministratori.

Il fallimento della società produce il fallimento di tutti i soci.

Capitale sociale richiesto piùelevato (minimo € 120.000)Obbligo del collegiosindacaleCosti di gestione più elevati

Page 8: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Tipo di trasformazione

Vantaggi Svantaggi

Da s.p.a. in s.r.l. Capitale sociale richiesto in-feriore a quello delle s.p.a.(per s.r.l. minimo e 10.000)Si può utilizzare in caso di perdite che riducono il capi-tale sotto il minimo richiestoper le s.p.a.Non è richiesto il collegiosindacale se la s.r.l. ha un ca-pitale sociale inferiore infe-riore al minimo richiesto per le s.p.a. e non supera limitidimensionali stabilitiCosti di gestione inferioriI soci continuano a mantene-re la responsabilità limitata

Le s.r.l. non possono emettere prestiti obbligazionari.Non è possibile emettere quote con diritti diversi.L’immagine della società è più modesta rispetto a quella di una s.p.a.

Page 9: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Tipo di trasformazione

Vantaggi Svantaggi

Da s.r.l. o s.p.a. ins.a.p.a.

Da s.a.p.a. in s.r.l. o s.p.a.

Creare un amministratore o un gruppo di amministratori stabili (che sono i soci acco-mandatari delle s.a.p.a.).Possibilità di emettere prestiti obbligazionari ( le s.r.l. sono comunque abilitate ad emettere titoli di debito – art. 2483 c.c.).Continuare a mantenere la responsabilità limitata per un gruppo di soci (accomandanti di s.a.p.a.).

Rendere tutti i soci limitatamente responsabili.Nella trasformazione in s.r.l. il capitale richiesto si riduce a € 10.000.Estensione della possibilità di essere amministratori anche a persone diverse dai soli soci accomandatari delle s.a.p.a.Si può utilizzare la trasformazione in s.r.l. quanto le perdite riducono il capitale sottoil minimo richiesto per le s.a.p.a.(€ 120.000)

I soci accomandatari delle s.a.p.a.diventano illimitatamente responsabili.Capitale minimo delle s.a.p.a. uguale a quello delle s.p.a. (€ 120.000)Gli amministratori delle s.a.p.a.possono essere solo i soci accomandatari.La trasformazione da s.r.l. in s.a.p.a. obbliga al collegio sindacale a maggiori costi di gestione.

Le s.r.l. non possono emettere pre-stiti obbligazionari e quote con diritti diversi.La trasformazione in s.r.l. comporta una più modesta immagine per la società.La trasformazione in s.p.a. non elimina il collegio sindacale e mantiene inalterati i costi di gestione.

Page 10: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA NORMATIVA CIVILISTICA

Page 11: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ARTICOLI

- ART. 2498

- ART. 2499

- ART. 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-

quater, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-

septies, 2500-octies e 2500-novies

Page 12: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2498

• Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Page 13: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2499

• Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Page 14: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500• La trasformazione in società per azioni, in accomandita per

azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico.

L’atto pubblico:

- deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di

costituzione del tipo adottato;

- è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato;- è soggetto

alle forme di pubblicità relative, nonchè alla pubblicità richiesta

per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La

trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari

sopra indicati.

Page 15: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-bis

• Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

Page 16: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-ter• Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di

società di persone in società di capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve:- essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo;- risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343, relativo a:- responsabilità dell'esperto per i danni causati alla società;- obbligo di controllo delle valutazioni da parte degli amministratori entro centottanta giorni dall'iscrizione della società e eventuale revisione delle valutazioni

Page 17: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-quater

• Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale allasua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo trai soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

Page 18: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-quinquies • La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Page 19: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-sexies • Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di

trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata,rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Page 20: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-septies• Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente

titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

Page 21: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-octies• I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le

associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni,dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

Page 22: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ART. 2500-novies

• In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Page 23: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

ADA Società

DiPersone

SocietàDi

Capitali

SocietàCooperative

Societàdi

PersoneSI SI SI

Societàdi

CapitaliSI SI SI

SocietàCooperative NO NO -

Page 24: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI

PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Page 25: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DA SOC.DI PERSONE A SOC. DI CAPITALI

•è esplicitamente disciplinata dal c.c.

•è necessario l’atto pubblico (notaio)

atto costitutivo conforme al nuovo tipo di società

adottato

•quorum deliberativo: art. 2252 c.c. : <<consenso di

tutti i soci se non è convenuto diversamente>>

•in caso di ammissione di quorum inferiore è

riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto di recesso per

giusta causa (art. 2285 c.c.)

Page 26: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Il socio uscente sarà liquidato sulla base di quanto previsto dall’art. 2289 c.c.:

- entro 6 mesi dal giorno in cui il socio “esce”

dalla società;

- sulla base della situazione patrimoniale della

società del giorno di uscita, tenuto conto

delle operazioni in corso;

Page 27: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Allegati all’atto costitutivo:

- perizia di stima del patrimonio richiesta

dall’art. 2498 ai sensi dell’art. 2343;

- statuto sociale;

- eventuali autorizzazioni per l’esercizio

particolari attività;

Page 28: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Versamento del 25% del capitale sociale

della società di persone che si trasforma in

società di capitali?

- secondo orientamento prevalente:non

necessario

- solo nel caso di trasformazione con

aumento di capitale sociale con

versamento in contanti

Page 29: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

PROCEDURA

ATTO DI TRASFORMAZIONE

TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

COMUNICAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE ALLA C.C.I.A.A., AGENZIA DELLE ENTRATE

Page 30: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA STIMA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

• obbligatoria per trasformazioni da società di persone a società di capitali

• deve garantire i creditori

• deve verificare che il patrimonio nettoesposto trovi reale capienza nel valore dei beni dell’attivo dedotto il passivo

CONTENUTO:

• situazione patrimoniale

completa e

analiticamente strutturata

(elencazione di tutti i

beni, descrizione, valore)

• indicazione dei criteri

seguiti

Page 31: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Obbligatoria anche quando il patrimonio presenta solo “beni liquidi” e non “beni in natura e crediti”?

•SI,in quanto art. 2500-ter parla di stima del “patrimonio sociale”; il rinvio all’art. 2343 riguarda le formalità e le procedure da seguire (istanza al tribunale per nomina perito, intervento amministratori e sindaci…).Per le s.r.l. si rinvia invece all’art. 2465c.c. che prevede minori obblighi procedurali (non necessario l’intervento del tribunale nella nomina del perito).

Page 32: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

VALORI DI PERIZIA DIVERSI DAI VALORI

CONTABILI

Page 33: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

SI EVIDENZIANO I SEGUENTI CASI:• VALORE DI STIMA

INFERIORE AL

VALORE CONTABILE:

SI DEVE RECEPIRE IL

MINORE VALORE

CORRENTE

•VALORE DI STIMA SUPERIORE AL

VALORE CONTABILE:

SI MANTIENE IL

VALORE CONTABILE

Page 34: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Occorre considerare il valore

dei singoli beni anche se il

netto patrimoniale della perizia

è superiore al netto contabile.

Page 35: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE

Page 36: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DA SOC. DI CAPITALI A SOC. DI PERSONE

Comporta modifica atto costitutivo:

volontà espressa con il “quorum” e le

formalità dell’assemblea

straordinaria.

Page 37: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

S.P.A. E S.A.P.A.:

•assemblea convocata con avviso

pubblicato sulla g.u. almeno 15 gg. prima

di quello fissato per l’adunanza;

•in alternativa: assemblea totalitaria;

•occorre l’intervento del notaio per redigere

l’atto;

Page 38: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Quorum:• 1a convocazione: più della metà del capitale sociale (50% + 1).

• 2a convocazione: 1/3 del capitale sociale e almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

• in ogni caso è necessario il consensounanime di tutti i soci che accettano di diventare illimitatamente responsabili.

Page 39: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

S.R.L.: • convocazione comunicata almeno 8 gg. prima

dell’adunanza

• assemblea straordinaria delibera col voto

favorevole di almeno 1/2 del capitale sociale

Page 40: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE:

IMPOSTAZIONI CONTABILI

Page 41: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Il semplice cambiamento di forma

giuridica non richiede particolari obblighi

contabili.

La contabilità può essere continuata sugli

stessi libri della società trasformanda

TUTTAVIA…

Page 42: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• È opportuno procedere alla chiusura in partita doppia della società trasformanda e

aprirne una nuova per la società

trasformata al fine di predisporre uno

Stato Patrimoniale e determinare il

risultato economico sino al giorno della

trasformazione.

Page 43: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• L’opportunità di redigere “un bilancio di confine” tra le due forme giuridiche

diviene necessità quando si passa da un

soggetto IRE ad uno IRES (o viceversa).

Page 44: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE:

RILEVAZIONI CONTABILI

Page 45: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Nel conto rettifiche di trasformazioneaffluisce:- annullamento poste attive (es.immobilizzazioni)- annullamento poste passive (es. f.do manutenzione)- adeguamento attività/passività a valori di periziaE’ un conto transitorio confluisce nel capitale netto di trasformazione

Page 46: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

• Il C.N. di trasformazione ha natura di

netto patrimoniale ed è costituito da:

- saldi dei conti del netto della

trasformanda

- saldo del conto “rettifiche di

trasformazione”

Page 47: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

IMMOBILIZ. 8.000RIMANENZE 2.000CREDITI 3.000CASSA 1.000

TOTALE 14.000

DEBITI 4.000F.DO AMM.TO 2.000C.S. 7.500UTILE 500

TOTALE 14.000

S.P. S.N.C.

S.P. SNC A VALORI DI PERIZIAIMMOBILIZ. 8.500RIMANENZE 2.000CREDITI 2.900CASSA 1.000

TOTALE 14.400

DEBITI 4.000F.DO AMM.TO C.N. DI TRASFORM. 10.400

TOTALE 14.400

Page 48: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

SCRITTURE SOCIETÀ TRASFORMANDAHP RECEPIMENTO VALORI PERIZIA

IMMOBILIZZAZIONI A RETTIF. DI TRASFORM. 2.500----------------------------------- ---------------------------------------RETTIF.DI TRASFORM. A CREDITI 100----------------------------------- ---------------------------------------DIVERSI A C.N. DI TRASFORMAZ. 10.400C.S. 7.500UTILE 500RETTIF. DI TRASF. 2.400----------------------------------- ---------------------------------------DIVERSI A DIVERSIDEBITI 4.000F.DO AMM.TO 2.000SOCIO A 5.200SOCIO B 5.200

IMMOBILIZ. 10.500RIMANENZE 2.000CREDITI 2.900CASSA 1.000

----------------------------------- --------------------------------------C.N. DI TRASFORM. 10.400 A DIVERSI

SOCIO A 5.200SOCIO B 5.200

Page 49: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

SCRITTURE APERTURA POST TRASFORMAZIONE

DIVERSI A DIVERSI

IMMOBILIZ. 10.500

RIMANEN 2.000

CREDITI 2.900

CASSA 1.000

DEBITI 4.000

F.DO AMM.TO 2.000

SOCI EX SNC

C/APPORTI 10.400

------------------------------------ --------------------------------

SOCI EX SNC C/APPORTI A C.S. 10.400

Page 50: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

SCRITTURE SOCIETÀ TRASFORMANDAHP NON RECEPIMENTO VALORI PERIZIA

RETTIF. DI TRASF. A CREDITI 100---------------------------------------- ----------------------------------------DIVERSI A DIVERSIC.S. 7.500UTILE 500

RETTIF. DI TRASF. 100C.N. DI TRASFOR. 7.900

---------------------------------------- ----------------------------------------DIVERSI A DIVERSIDEBITI 4.000 F.DO AMM.TO 2.000SOCIO A 3.950SOCIO B 3.950

IMMOBILIZ. 8.000RIMANENZE 2.000CREDITI 2.900CASSA 1.000

---------------------------------------- ----------------------------------------C.N. DI TRASF. 7.900 A DIVERSI

SOCIO A 3.950SOCIO B 3.950

Page 51: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

SCRITTURE APERTURA POST TRASFORMAZIONE

DIVERSI A DIVERSI

IMMOBILIZ. 8.000

RIMANENZE 2.000

CREDITI 2.900

CASSA 1.000

DEBITI 4.000

F.DO AMM.TO 2.000

SOCI EX SNC C/APPORTI 7.900

---------------------------------- -------------------------------------

SOCI EX SNC C/APPORTI A C.S. 7.900

Page 52: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE:

MOTIVAZIONI FISCALI

Page 53: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DIVIDENDI DISTRIBUITI DA

SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI

COMMERCIALI RESIDENTI

SOCIETA’ DI CAPITALI

(SOGGETTI IRES) ED ENTI COMMERCIALI

RESIDENTI

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E

SOCIETA’ DI PERSONE

(SOGGETTI IRE IMPRESE)

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Se derivano da partecipazioni

qualificateTassazione del 40%(Art. 47, 1 comma)

Se derivano da partecipazioninon

qualificateTassazione nella forma della ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%

Concorre alla formazione del reddito il 5% del

dividendo(Art. 89)

Concorre alla formazione del reddito il 40% del

dividendo(Art. 59)

Azioni o Quote pari o inferiori ai predetti limiti

Azioni o Quote che rappresentano diritti di

voto nell’assemblea ordinaria superiori al 20% (2% se società

quotata)

Azioni o Quote che rappresentano una partecipazione al

capitale o al patrimonio superiore al 25% (5% se

società quotata)

Page 54: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE:

DISCIPLINA FISCALE

Page 55: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

NORMATIVA

Page 56: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

NORMATIVADPR 917/86 – ARTICOLO 170

Comma 1La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Comma 2In caso di trasformazione:- DA società soggetta all’ Imposta sul reddito delle società A società non soggetta a tale imposta;- DA società non soggetta all’ Imposta sul reddito delle società A società soggetta a tale imposta;il reddito del periodo compreso tra:

- l’inizio del periodo d’imposta- la data in cui ha effetto la trasformazione

è determinato secondo le imposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

Page 57: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

NORMATIVADPR 917/86 – ARTICOLO 170

Comma 3Trasformazione:

DA una società NON soggetta all’imposta sul reddito delle società

A società soggetta a tale imposta

le riserve:

- costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a

norma dell’articolo 5 del T.u.i.r. ;

- iscritte in bilancio dopo la trasformazione con indicazione della loro

origine;

A) NON concorrono a formare il reddito dei soci in caso si distribuzione;

B) Se imputate a capitale sociale, la successiva delibera di riduzione del capitale esuberante non è considerata distribuzione di utili.

Page 58: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

NORMATIVADPR 917/86 – ARTICOLO 170

Comma 4Trasformazione:

DA una società soggetta all’imposta sul reddito delle società

A società NON soggetta a tale imposta

le riserve costituite prima della trasformazione sono imputate ai soci, a

norma dell’articolo 5:

A) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione

siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine.

B) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Tali riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile

alla distribuzione delle riserve delle società di capitali.

Page 59: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE FISCALE

La trasformazione della società è fiscalmente irrilevante sul reddito della stessa

TUTTAVIASocietà di Persone ⇒⇒⇒⇒ Trasferimento dei redditi Pro-Quota ai soci (e

conseguente imposizione in capo agli stessi), per il principio di trasparenza.

Società di Capitali ⇒⇒⇒⇒ Assolvimento in proprio dell’imposta sui redditi delle società, salvo opzione della tassazione per trasparenza.

Per entrambi i tipi di società si applica in ogni caso l’IRAP, con l’aliquota fissa del 4,25% calcolata su una base imponibile che, pur partendo dai principi base di calcolo dell’imposta sui redditi delle società, non tiene conto dei seguenti componenti:

- costi del personale;- proventi e oneri fiscali;- proventi e oenri straordinari.

Page 60: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DI CONSEGUENZA

- la trasformazione da Società di Persone a Società di Capitali ( e viceversa) determina una radicale modifica del sistema di tassazione

dell’imponibile.

- la trasformazione causa l’insorgenza di due distinti periodi di imposta, per ciascuno dei quali la società è soggetta all’imposizione confacente.

Page 61: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Page 62: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Le Società di Capitali possono optare per la Tassazione

“per Trasparenza”, ottenendo un trattamento del tutto simile a

quello delle Società di Persone.

La Tassazione per Trasparenza interviene per opzione del

contribuente, solo se esistono le condizioni indicate di seguito.

L’opzione è irrevocabile per 3 esercizi e deve essere comunicata

all’amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi.

Page 63: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

L’opzione per Trasparenza fiscale riguarda 2 tipi di Società di Capitali:

1

Tutte le Società di Capitali che abbiano

contemporaneamente le seguenti condizioni:

- tutti i soci a loro volta Società di Capitali

residenti in Italia (oppure, soci a loro volta

Società di Capitali non residenti in Italia,

purché non ci sia l’obbligo di effettuare

ritenute sugli utili distribuiti);

- partecipazione agli utili di ciascun socio non inferiore al 10% e non superore al 50%;

- i soci partecipanti non devono usufruire di un’aliquota IRES ridotta;

- la società che chiede la Tassazione per Trasparenza non deve aver optato per il

consolidato nazionale o mondiale.

2

Tutte le Società a responsabilità limitata

che abbiano contemporaneamente le

seguenti condizioni:

- tutti i soci esclusivamente persone

fisiche;

- numero dei soci non superiore a 10;

- ricavi non superiori al limite previsto per

l’applicazione degli studi di settore

(attualmente pari a € 5.164.569 in fase

di revisione a € 7,5 Milioni);

- partecipazione non posseduta dal socio come immobilizzazione finanziaria esente

da imposta.

Page 64: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI NELLE

SOCIETA’ DI CAPITALI

Page 65: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Titoli Percipiente Qualificazione Imposizione

Azioni o quote Persone fisiche private residenti

in Italia

Partecipazione al capitale non

superiore al 20% (2% per

quotate)

Ritenuta12,5% a titolo di imposta

Azioni di risparmio

Soggetti residenti all'estero

* Ritenuta12,5% a titolo di imposta

Azioni non di risparmio o

quote

Soggetti residenti all'estero

* Ritenuta27% a titolo di imposta

Qualsiasi Soggetti esenti da Ires

Qualsiasi Ritenuta27% a titolo di imposta

Qualsiasi Persone fisiche private residenti

in Italia

Partecipazione al capitale non

superiore al 20% (2% per

quotate)

Inclusione del 40% dell'ammontare percepito nell'imponibile del percipiente

Qualsiasi Imprenditori individuali e

società di persone

Qualsiasi Inclusione del 40% dell'ammontare percepito nel reddito di impresa del percipiente

Qualsiasi Società di capitali ed enti commerciali

Qualsiasi Inclusione del 5% dell'ammontare percepito nel reddito di impresa del percipiente

Page 66: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Sono quindi soggetti all’obbligo di dichiarare gli utili percepiti i seguenti soci:

- persone fisiche private che possiedono una partecipazione qualificata;

- persone fisiche che possiedono una partecipazione nell’ambito di un’impresa individuale;

- Società di Persone;

- Società di Capitali.

Page 67: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

DICHIARAZIONE DEI

REDDITI

Page 68: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE FRA DIVERSI TIPI DI SOCIETÀ DI CAPITALI / TRASFORMAZIONE FRA

DIVERSI TIPI DI SOCIETÀ DI PERSONE

⇒ Non è obbligatorio redigere un bilancio/dichiarazione alla data di trasformazione.

È comunque opportuno redigere un bilancio quando si modificano le responsabilità fra soci (passaggio da s.n.c. a s.a.s. o viceversa; passaggio da s.r.l./s.p.a. a s.a.p.a. o viceversa).

Page 69: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

Pertanto: - si realizza una CONTINUITÀ del periodo di imposta, sia contabile sia fiscale; - la società trasformata deve presentare una sola dichiarazione dei redditi nei termini ordinari, relativa all'intero esercizio, determinando un unico reddito che comprende i due sotto periodi (prima e dopo la trasformazione).

Eccezione: Quanto detto non vale in caso di adozione del regime di tassazione per trasparenza, qualora le condizioni cambino a seguito della trasformazione.

Eccezione: Quanto detto non vale in caso di adozione del regime di tassazione per trasparenza, qualora le condizioni cambino a seguito della trasformazione.

Di conseguenza:⇒ si applicano i criteri previsti per la trasformazione da società di capitali in società di persone e viceversa.

Esempio:- Periodo ante trasformazione: S.r.l. in regime di trasparenza; - Periodo post trasformazione: S.p.a. non ammessa al regime di trasparenza.

Page 70: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE E

VICEVERSA

⇒ Formazione di due periodi di imposta differenti:

•PERIODO 1 - dall'inizio dell'esercizio alla data di effetto della trasformazione

•PERIODO 2 - dalla data di effetto della trasformazione alla fine dell'esercizio.

In seguito si analizzano nello specifico le problematiche connesse a quest'ultima tipologia di trasformazione.

Page 71: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Divisione in periodi di imposta

Il reddito va ripartito per ciascuno dei due periodi di imposta (prima e dopo la trasformazione), per tener conto del diverso regime di determinazione delle imposte fra società di persone e di capitali.

Si presentano due dichiarazioni dei redditi: - per la società trasformanda, da presentarsi entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione (dall'anno prossimo ridotto al settimo mese); - per la società trasformata, da presentarsi nei termini ordinari.

Non vanno istituiti nuovi libri e registri contabili.

I due periodi di imposta sono soggetti alle normali regole sul reddito di impresa, per cui devono essere determinati tutti gli assestamenti ai fini della determinazione del reddito per competenza economica.

Page 72: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Riserve pregresse

Distribuzione di riserve costituite prima della trasformazione con utili già tassati in capo ai soci ⇒ non si procede a tassazione.

Condizioni: - le riserve devono risultare iscritte nel bilancio della società trasformata; - deve indicarsi che sono "ante tassazione".

La distribuzione non è tassata neppure se le riserve vengono imputate ad aumento di capitale sociale e successivamente vengono distribuite ai soci per riduzione di capitale esuberante.

Page 73: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Divisione in periodi di imposta

Vale quanto detto per il caso precedente a proposito della divisione dell'esercizio in due periodi fiscali.

Page 74: LA TRASFORMAZIONE [modalità compatibilità]

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Riserve pregresse

1) Riserve conferite originariamente dai soci (fondo sovrapprezzo azioni, versamenti dei soci in conto capitale)⇒ rimangono nel bilancio della trasformata e non sono mai tassate.

2) Riserve ante-trasformazione (escluse quelle indicate al punto precedente) iscritte separatamente in bilancio, con indicazione della provenienza⇒ sono tassate in capo ai soci nel periodo di imposta in cui alternativamente: - sono distribuite; - sono utilizzate per qualsiasi scopo, ad eccezione della copertura perdite.

3) Riserve ante-trasformazione (escluse quelle indicate al primo punto) non iscritte separatamente in bilancio⇒ la tassazione avviene nel periodo di imposta successivo alla trasformazione. Stesso trattamento qualora la società trasformata adotti il regime di contabilità semplificata.