la tutela dei domain names
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MODULO IV - Diritto dell’Informatica e delle Nuove TecnologieTRANSCRIPT
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina
A.A. 2014/15
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
Versione 2014 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA
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La tutela dei domain names
2
La tutela
dei
Domain Names
Modulo IV
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La tutela dei domain names
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• Premessa
• Struttura del domain name
• Top Level Domain (TLD)
• Second Level Domain (SLD)
• Nomi a dominio
internazionalizzati
• Fattispecie lesive dei Domain
Names
• ICANN
• La Registration Authority
italiana
• I Mantainers
• I Registrars
• La registrazione (sincrona)
Indice
• Sospensione e verifica del D.N.
assegnato
• La risoluzione delle dispute
• La liberalizzazione
• Le MAP dell’ICANN
• Le procedure italiane di
riassegnazione
• Confronto tra procedure di
riassegnazione
• Il caso Armani.it
• Casistica
• L’arbitrato
• La giustizia ordinaria
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Il World Wide Web, definisce una particolare struttura
architettonica composta da risorse, distribuite su
migliaia di macchine nel mondo, accessibili attraverso
un’applicazione di tipo client denominata browser
La veloce diffusione del web, pone il problema legato
alla memorizzazione delle stringhe numeriche (quelle di
cui è composto il numero IP) per il raggiungimento dei
nodi della rete presso i quali si vogliono reperire risorse.
Premessa
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L’indirizzo IP, costituisce
l’equivalente virtuale dell’indirizzo fisico
dell’individuo
Sequenza di quattro numeri decimali (per un totale di 32 bit)
separati da un punto
(es. 80.241.161.249)
Difficoltà di memorizzazione degli
indirizzi IP
Invenzione del sistema DNS
(Domain Name Sistem)
Premessa
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Esempi www.massimofarina.it
www.iacciarbitration.org
TLD SLD
Identifica la nazionalità ovvero
la tipologia del sito web
E’ di libera espressione
dell’utente: nome di fantasia
ovvero del nome reale di un
soggetto, fisico o giuridico, o
di una cosa.
Struttura del Domain Name D u e e l e m e n t i l e s s i c a l i
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Principali Domini di Primo Livello
Country Code (ccTLD) Generic (gTLD)
“.it “ = Italia “.com” = Enti commerciali
“.uk” = Gran Bretagna “.org” = Organizzazioni o Enti no profit
“.fr” = Francia “.net” = Networks
“.jp” = Giappone “.edu” = Enti educativi o scolastici
“.ch” = Svizzera “.biz” = E-business
“eu.” = Europa “.info” = Organizzazioni o Aziende private che forniscono informazioni via Internet
A partire dal gennaio 2012 fino ad aprile 2012, è stato possibile registrare in via
sperimentale dei gTLD personalizzati, senza alcuna limitazioni di lunghezza e di
caratteri (es. “.cocacola”, “.movie”, “.windows”)
Top Level Domain (TLD)
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A partire dal 11 luglio 2012 sono stati introdotti gli Internationalized Domain Names (IDN)
Second Level Domain (SLD) P a r . 3 . 1 - R e g o l a m e n t o d i a s s e g n a z i o n e ( v e r s . 7 . 1 )
• lunghezza minima 3 caratteri e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un
nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri
• caratteri ammessi:
• ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-)
• NON ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset indicati nelle “Linee
Guida tecniche” (vers. 2.1 del 4 novembre 2014)
• ciascuna componente di un nome a dominio:
• non può iniziare o terminare con il trattino (-)
• non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--“.
L i m i t i n e l l ’ a s s e g n a z i o n e d e i n o m i a d o m i n i o “ c c T L D . i t ”
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Cybersquatting Typosquatting
Nomi a dominio internazionalizzati Rego lamento d i assegnaz ione (vers . 7 .1 de l 3 novembre 2014)
IDN (Internationalized Domain Names)
Possibilità di introdurre caratteri non ASCII nel nome a
dominio (SLD)
Tutti i paesi dell’ UE possono registrare i domini .it nella
propria lingua di appartenenza (a partire dal 3 novembre 2014)
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La maggior parte delle controversie, che ruotano attorno all’uso di nomi a dominio, è generata dalla diffusione di
fenomeni come questi
Registrazione accaparramento di
nomi a dominio corrispondenti a
marchi o nomi altrui, effettuata da
chi non ne abbia il diritto a fini di
concorrenza sleale o per la
rivendita a prezzi maggiori dell’
effettivo costo.
Registrare di nomi a dominio
molto simili a marchi o nomi
altrui, differenziandosi per
minime difformità letterali
imputabili a errori di digitazione
(ad esempio microsofd.it
confondibile con microsoft.it).
Cybersquatting Typosquatting
Fattispecie lesive dei Domain Names Cybersquat t ing e Typosquat t ing
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AUTORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE ED IL COORDINAMENTO
ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
costituita nell’ottobre del 1998 ed ha la natura
giuridica di associazione no profit
svolge le sue funzioni a livello locale per mezzo delle singole Registration Authority (RA) nazionali
ICANN Assegnaz ione , sospens ione e revoca de i Domain Names
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La s t ru t tu ra
ICANN
Registration Autority nazionali
R.A. Italiana: Registro
(dal 2 agosto 2004)
ICANN
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Naming Authority Cessata il 12 luglio 2005
Registration Authority
Registro Commissione
Regole Produce le Regole e le
procedure in base alle quali si
assegnano i ccTLD “it”
La Registration Authority italiana
In origine
Oggi (dal 2 agosto 2004)
Effettua le assegnazioni
di ccTLD “it”
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La procedura di assegnazione può dirsi conclusa quando, pervenuta al Registro la
documentazione richiesta, e verificata la sua validità, l’indirizzo elettronico assegnato
viene caricato nel “Database dei Nomi Assegnati” (DBNA).
“organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti
secondo il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it”.
Le richieste di registrazione dei nomi di dominio pervengono al Registro per il tramite di ulteriori
soggetti intermediari denominati “Mantainers” (o MNT)
Definiti all’art. 1.3 del Regolamento di Assegnazione
e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD (RAG ) [versione 6.2, del 11 luglio 2012]
Dal 1 luglio 2010 non è più possibile stipulare contratti Maintainer, ossia
contratti che prevedono la registrazione dei nomi a dominio .it in modalità
asincrona.
I Mantainers
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• Dichiarazione scritta che il richiedente deve inviare al Registro in
allegato alla richiesta di assegnazione
• Redatta secondo i modelli e nel rispetto delle procedure predefinite
nelle Guideline tecniche. Le LAR non conformi a quanto sopra
specificato saranno respinte. (Forma vincolata a pena di irricevibilità)
Il Richiedente assume la responsabilità
civile e penale dell’uso del nome
assegnatogli
FUNZIONI Stabilire l’ordine cronologico delle
richieste di registrazione.
(“first come, first served”= “prior in
tempore potior in iure”= primo arrivato,
primo servito)
Let te ra d i Assunz ione d i Responsab i l i t à ( L .A .R. )
I Mantainers
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Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché
per il corretto mantenimento delle informazioni inserite nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA) del Registro stesso
utilizzando il sistema di registrazione con “modalità sincrona”
Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it è
erogato dal Registro tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito
al superamento di una procedura di accreditamento e disponendo di un’adeguata
infrastruttura tecnica, hanno un Contratto in vigore con il Registro.
Definiti al par. 2.2 del Regolamento di Assegnazione
e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD (RAG ) [versione 7.1, del 3 novembre 2014]
I Registrars
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Il sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it è
basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol). Tale sistema permette lo
svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio in
tempo reale.
- Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso
abbia indicato i propri dati identificativi, accettato le condizioni e le responsabilità
stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel “ccTLD .it”
- Tali indicazioni devono essere rilasciate al Registrar, solitamente mediante
compilazione di un form online.
- Il Registrar deve essere in grado di documentare per iscritto al Registro i fatti
inerenti la registrazione stessa.
- L’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it si basa sul principio “first come
first served”: la data e l’orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con
la data e l’orario di inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e
semanticamente corretta.
La registrazione (sincrona) Par. 4 de l Reg. d i Assegnaz ione
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Le operazioni di registrazione e mantenimento sono inoltrate al Registro dal
Registrar, il quale interfacciondosi con il sistema di registrazione sopra citato,
esegue tali operazioni per conto del Registrante o per conto proprio.
Nei casi previsti dal Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite
direttamente dal Registro, il quale provvederà a informare via e-mail il Registrar.
È il Registrar che si occupa di inserire il nome a dominio
registrato all’interno del DBNA
Le dichiarazioni del registrante, che prima si effettuavano attraverso la LAR, con l’eliminazione della procedura asincrona, oggi si
rilasciano attraverso la compilazione del form online presente nelle pagine web dei Registrars
Par. 4 de l Reg. d i Assegnaz ione
La registrazione (sincrona)
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Il Registro può sospendere:
STATUS
“serverTransferProhibited
/serverUpdateProhibited/
serverDeleteProhibited”
In qualunque momento, qualora il Registro ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte per la tutela dei diritti, il
nome a dominio può essere sottoposto a procedura di verifica. Inoltre possono essere eseguite verifiche a campione
Vincoli imposti dal Registro per inibire qualsiasi
operazione sul nome a dominio, in attesa che si
completi la procedura di verificazione. I dati nel
DBNA sono lasciati inalterati
Su richiesta dell’Autorità competente Su richiesta dell'assegnatario
Sospensione e verifica del D.N. assegnato Par. 6 de l Reg. d i Assegnaz ione
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FONTI Il Regolamento per la
Risoluzione delle dispute nel
country code Top Level
Domain “.it” (abbreviato:
Regolamento dispute )
[versione 2.1, del 3 novembre 2014]
Modalità di accreditamento dei
Prestatori del Servizio di
Risoluzione extragiudiziale delle
Dispute nell’ambito del ccTLD .it
[versione 1.0, del 18 gennaio 2007]
Linee guida per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD .it
[versione 3.1 del 3 novembre 2014]
La risoluzione delle dispute Le s t rade percor r ib i l i
PRINCIPALE PRINCIPALE
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La premessa del Regolamento dispute enuncia la possibilità
di risoluzione attraverso il ricorso ai seguenti rimedi
La risoluzione delle dispute Le s t rade percor r ib i l i
Arbitrato
Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione
Trattativa commerciale
Ricorso al Giudice Ordinario
si
aggiungono
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PRIMA DEL 15 DICEMBRE 1999 Le regole di Naming consentivano la registrazione di un
solo indirizzo internet per i soggetti economici provvisti di
partita IVA.
La persona fisica priva di partita IVA era negata qualunque
possibilita' di registrazione.
DOPO IL 15 DICEMBRE 1999 - LA LIBERALIZZAZIONE
I soggetti economici provvisti di partita IVA possono
registrare un numero illimitato di Domain Names
Le persone fisiche possono registrare un solo indirizzo.
La liberalizzazione I compor tament i l es iv i
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DAL 16 DICEMBRE 1999
La Registration Authority Italiana è sommersa da richieste di registrazione
di nuovi nomi a dominio.it
Dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000, è stato sospeso il servizio di registrazione domini “.it”, per consentire alla
Registration Authority Italiana di smaltire le numerose richieste di registrazioni commerciali pervenute dopo la liberalizzazione
Si diffonde il fenomeno del Cybesquatting:
qualcuno arriva a registrare fino a 500.000 domini “.it”
Gl i ef fe t t i…
La liberalizzazione
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Necessario trovare un modo, alternativo alla giustizia ordinaria (troppo lunga e dispendiosa) per tutelare i titolari di nomi
e marchi, oggetto di accaparramento da parte dei cybersquatters
Introduzione per i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org di
un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative
ai nomi a domino rapido ed efficace
(le c.d. MAP – Mandatory Administrative Proceedings)
Le so luz ion i con t ro i l cybersquat t i ng
La prima soluzione arriva dall’ICANN
[supportata dall'Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Industriale]
La liberalizzazione
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Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e
viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando
questi dimostri cumulativamente che:
a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in
confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti;
b)l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi
interessi in relazione al suddetto dominio;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede;
Le MAP dell’ICANN
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Anche l’Italia dal settembre 2000 decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP di ICANN (procedure di riassegnazione)
a) Regolate dalle Regole di
Naming;
b)Gestite dalla Naming
Authority Italiana per
mezzo di
c) Enti Conduttori Autorizzati
IN ORIGINE
a) Regolate dal Regolamento
dispute del Registro;
b)Gestite dal Registro per
mezzo di Prestatori del
Servizio di Risoluzione
delle Dispute” (PSRD)
OGGI
Le procedure italiane di riassegnazione
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Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene
quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi
dimostri cumulativamente che:
a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al
proprio nome e cognome ;
b) l’attuale assegnatario (resistente) non abbia alcun diritto o titolo
in relazione al nome a dominio contestato;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede
Par. 3 .6 Rego lamento r i so luz ione d ispu te ccTLD. i t
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Ricorrente prova:
1 - CONFUSIONE (marchio o nome e cognome)
2 - MALA FEDE dell’assegnatario
Il dominio viene trasferito al ricorrente
Se il resistente prova di avere diritto o titolo in relazione
al nome a dominio oggetto di opposizione
Il dominio NON viene trasferito al ricorrente
Par. 3 .6 Rego lamento r i so luz ione d ispu te ccTLD. i t
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Se il resistente prova: che prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha
usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;
che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Il dominio NON viene trasferito al ricorrente
Par. 3 .6 Rego lamento r i so luz ione d ispu te ccTLD. i t
Ricorrente prova:
L'attuale assegnatario (resistente) non ha alcun diritto o titolo in relazione
al nome a dominio
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IL PROCEDIMENTO È CARATTERIZZATO DA: RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ
Le fas i de l la p rocedura
1) Il Ricorrente sceglie il PSRD
potendo stabilire se la procedura verrà
gestita da un collegio di tre arbitri o da un
arbitro unico
2) Il PSRD riceve il ricorso via e-mail e in
formato cartaceo provvedendo all’invio
al resistente
3) Entro i 25 giorni successivi il
resistente può replicare
4) Decorso tale termine il PSRD
nomina l’arbitro (o collegio)
5) Entro i 15 giorni successivi il PSRD
decide
6) Entro 4 giorni dalla decisione il PSRD
comunica la decisione alle parti
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Il Resistente può, entro 15 giorni
dalla data in cui le è pervenuta la
decisione del collegio, comunicare al
Registro di aver iniziato un
procedimento giudiziario in relazione
al nome a dominio contestato
(per tale effetto si blocca l’esecuzione
della decisione e la riassegnazione del
nome a dominio)
CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE
Se il Resistente non avvia, entro 15
giorni, alcun procedimento
giudiziario in relazione al nome a
dominio contestato, il Registro revoca
la registrazione al precedente
assegnatario e riassegna il dominio al
vincitore
NOTA: il costo del procedimento è
sostenuto interamente dal Ricorrente e
deve essere versato in anticipo
I l r i co rso a l g iud ice o rd inar io
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Riep i logo…
Le procedure italiane di riassegnazione
Non hanno natura giurisdizionale (le parti possono liberamente
adire il giudice ordinario)
Non si pronunciano sul diritto del ricorrente al marchio o al nome
ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi
non ne avesse diritto.
Non possono disporre risarcimenti danni, né condannare il
resistente soccombente al rimborso, verso il ricorrente, delle
spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al
risarcimento delle spese di difesa sostenute dal resistente.
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Non è necessario che l’assegnatario del nome a dominio, per
poter confermare la propria titolarità sull’indirizzo assegnatogli,
abbia diritti o interessi legittimi in relazione al suddetto dominio
deve provare che prima di avere avuto notizia della contestazione, ha
usato, in buona fede, o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente, per offerta al pubblico di beni
e servizi
Deve provare di essere conosciuto, personalmente o come ente, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio
MA
OPPURE
Cond iz ion i per la r iassegnaz ione
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L’ARTICOLO 3.7 DELLE REGOLAMENTO DISPUTE ELENCA GLI INDICI PRESUNTIVI DI MALA FEDE, CHE SOSTANZIALMENTE RICALCANO QUANTO PREVISTO ANCHE DALLE
PROCEDURE MAP DELL’ICANN E ADR DELL’EURID
a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con
lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a
dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o
stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un
corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo
scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e
cognome del ricorrente
ECCONE ALCUNE
Fat t i spec ie s in tomat iche d i malafede
Le procedure italiane di riassegnazione
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L’esito del procedimento di riassegnazione è fondato sull’interpretazione
di regole contrattuali
PRECISAZIONE
non garantisce la conformità dello stesso al complesso delle norme
dell’ordinamento giuridico
DI CONSEGUENZA
può accadere che un nome a dominio perfettamente rispondente al
Regolamento di Assegnazione non sia altrettanto rispettoso delle
posizioni giuridiche soggettive riconosciute al singolo dall’ordinamento
giuridico
INFATTI
I n te rp re taz ione d i rego le con t ra t tua l i
Le procedure italiane di riassegnazione
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Legittimazione attiva
I legittimati attivi ad entrambe le procedure sono esclusivamente
coloro che hanno diritto alla registrazione di un ccTLD “.it” o di un
gTLD. Ciò rappresenta una necessaria conseguenza del fatto che a
conclusione della procedura di riassegnazione, non è possibile
chiedere la mera cancellazione del nome a dominio contestato ma
esclusivamente la registrazione in capo al ricorrente.
Procedure i t a l iane vs . MAP de l l ’ ICANN
Confronto tra procedure di riassegnazione
Diritti tutelabili
Le Regole italiane tutelano anche il diritto al nome delle persona
fisica; le MAP di ICANN soltanto il diritto al marchio.
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Onere della prova
Il Regolamento italiano prevede a carico di entrambe le parti la dimostrazione del proprio
diritto al nome di dominio. Le MAP prevedono per il resistente la semplice prova
dell’assenza del diritto al nome di dominio in capo al ricorrente.
Tempistica del procedimento
I termini previsti per la procedura italiana sono più lunghi: per le repliche del resistente sono
previsti 25 giorni di calendario a fronte dei 20 giorni stabiliti per le MAP; per la decisione
italiana 15 giorni correnti (aumentabili a 30 nel caso di richiesta di ulteriori difese dalle parti)
a fonte dei 14 giorni stabiliti per le decisioni ICANN.
Rapporto tra procedura di riassegnazione e giudizio ordinario
La procedura italiana non può essere intrapresa in pendenza di giudizio o di arbitrato sul
nome a dominio contestato, e si estingue nel caso di giudizio ordinario intrapreso durante il
suo corso; le MAP prevedono la scelta discrezionale circa la prosecuzione in presenza di un
procedimento ordinario già avviato o intrapreso nel suo corso.
Procedure i t a l iane vs . MAP de l l ’ ICANN
Confronto tra procedure di riassegnazione
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DECISIONE
Il Giudice ha dichiarato l’illegittimità dell’utilizzo di quel dominio da parte del Sig. Luca
Armani, il quale lo aveva registrato già dal 1997 per pubblicizzare il proprio timbrificio.
L’assegnatario aveva indubbiamente un titolo per la registrazione di quel dominio
coincidente con il proprio cognome; egli aveva, altresì, diritto a tenerlo in applicazione del
principio “first came, first served” eppure ciò che ha prevalso è stato l’articolo 1 della
(vecchia) Legge Marchi, comma 1 punto c) sulla base del quale il dominio “armani.it” è stato
assegnato al noto omonimo stilista. Una tale fattispecie, portata dinnanzi al collegio dei saggi
(oggi denominati esperti), avrebbe avuto certamente un esito opposto in quanto il
comportamento del primo assegnatario rispondeva esattamente a quanto contenuto nel
Regolamento di Assegnazione.
IL GIUDICE ORDINARIO POTREBBE CONCLUDERE CON ESITO DIFFORME, O ADDIRITTURA OPPOSTO, DA QUELLO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
CASO “ARMANI.IT” TRIBUNALE DI BERGAMO, SENTENZA 3 MARZO 2003,
GIORGIO ARMANI S.P.A. C/ ARMANI LUCA
Di f fo rm i tà t ra r iassegnaz ione e p roced imento g iud iz ia le
Il caso Armani.it
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La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto
italiano fondata nel 1897 a Torino, operante nel settore del
calcio professionistico, la cui prima squadra è una delle più
note squadre di calcio professionistico a livello mondiale.
La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi:
JUVENTUS (parola) e JUVE (parola)
I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque
inglobano esattamente i marchi della Ricorrente.
La combinazione con un termine di uso generico (CASINO, inteso nel suo significato
di “casa da gioco”) – e del suffisso “.COM” – (che solo identifica il tipo di dominio) –
non sono sufficienti ad escludere che i nomi a dominio in contestazione siano
verosimilmente associati ai marchi della Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico
sia indotto in confusione, sviato circa l’origine dei nomi a dominio in contestazione e
l’eventuale legame – od addirittura la coincidenza – fra il titolare di detti nomi a
dominio e la proprietaria dei marchi.
j uven tuscas ino .com / juvecas ino .com
Casistica
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asroma. i t
Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il
relativo marchio gode quindi della tutela ultramerceologica prevista
dalla legge sul marchio. Da oltre settant’anni identifica una delle
due squadre di calcio della capitale.
La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di 52.000.000
euro, il che la rende nota anche in ambito extrasportivo. E’ quindi del tutto impensabile che la
sua denominazione possa essere sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma.
Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il 23
gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l.
La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio
ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale della
società.
Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla
resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore: “Sono
l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito ASROMA.IT. La presente per
comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in
vendita”.
Casistica
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www.barb ie . i t
È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel
con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal
marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto
che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro).
Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l’esistenza, al momento della registrazione.
Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun
diritto.
La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza – verificabile su internet
– che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività
della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.:
philipmorris.it; toystories.it)
Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l’indirizzo
www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta
registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto.
La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati
nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.
Casistica
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www.brucespr ings teen .com
La rock star Bruce Springsteen perde la
procedura di
riassegnazione intentata contro un gruppo di
fan per ottenere l'uso del dominio.
Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti
del musicista, registrandolo.
Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a
mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a
dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il
fun club abbia tentato di vendere il nome.
Casistica
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L’art. 2 del Regolamento dispute prevede, infine, un ulteriore possibilità di tutela attraverso
il ricorso all’arbitrato irrituale. Il richiedente l’assegnazione di un Domain Name, con
apposita richiesta da inviare al Registro, può aderire ad una clausola compromissoria con la
quale espressamente si impegna a risolvere le eventuali controversie sul relativo nome a
dominio dinanzi ad un collegio arbitrale.
SI TRATTA DI UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DI NATURA CONTRATTUALE MA CHE, A DIFFERENZA DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE, CONFERISCE MAGGIORI POTERI
AL COLLEGIO DECIDENTE
Art. 2.5 del Regolamento dispute – “Poteri istruttori del collegio arbitrale”
“Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste”
Procedura s t rag iud iz ia le
L’arbitrato
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FONTI DELLA DECISIONE ARBITRALE
“Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli
compositori, sulla base del presente Regolamento dispute e delle
norme dell’Ordinamento italiano”
L’efficacia del lodo arbitrale è equiparata a quella della
magistratura ordinaria ed è inappellabile nel merito.
L’unico inconveniente dell’arbitrato è costituito dai costi
della procedura, assai elevati, soprattutto se raffrontati alle
spese della procedura di riassegnazione
Prec isaz ione
L’arbitrato
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IL DOMAIN NAME È TUTELATO DAL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ART. 22 D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o
simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno
distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche
non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
La giustizia ordinaria
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Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione
di nome a dominio aziendale concessa in violazione
dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su
domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui
trasferita da parte dell'autorità' di registrazione.
NOTA In tal caso, eccezionalmente, la domanda all’autorità giudiziaria
fa salva l’applicabilità della procedura di riassegnazione
Ar t . 118 , comma 6 , D .Lgs 10 febbra io 2005, n .30
La giustizia ordinaria
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RIMANE, INFINE, LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA, LA QUALE DIFFICILMENTE CONSENTE UNA REAZIONE RAPIDA, EFFICACE ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. I TEMPI PER OTTENERE UN RISULTATO UTILE POTREBBERO ESSERE TROPPO LUNGHI, SOPRATTUTTO SE RAFFRONTATI AL DANNO DI IMMAGINE, SUBITO DAL RICORRENTE, CHE AUMENTA PROPORZIONALMENTE AL PASSARE DEL TEMPO.
Va, inoltre, considerato che, spesso le attività di accaparramento di
Domain Name sono, appositamente, svolte da soggetti che agiscono in
ordinamenti giuridici diversi da quello in cui ha sede l’avente diritto al
dominio.
Dinanzi ad una tale situazione, i costi eccessivi per il radicamento del
giudizio all’estero, scoraggiano la scelta a favore di altri rimedi, quali la
trattativa commerciale o la procedura di riassegnazione, se ne sussistono i
presupposti.
La giustizia ordinaria
Grazie per l’attenzione Docente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/
[email protected] – [email protected]
A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
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