la tutela delle opere creative nel mondo digitale e le licenze open content

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Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu LA TUTELA DELLE OPERE CREATIVE NEL MONDO DIGITALE E LE LICENZE OPEN CONTENT Simone Aliprandi Ordine Avvocati Como, 13 febbraio 2015 – La tutela delle opere creative nel mondo digitale e le licenze open content

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LA TUTELA DELLE OPERE CREATIVENEL MONDO DIGITALE

E LE LICENZE OPEN CONTENT

Simone Aliprandi

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struttura del seminario

• Parte 1 – Introduzione

• Parte 2 – Il copyright nel mondo digitale

• Parte 3 – Le licenze open content

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testi di riferimento

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www.aliprandi.org/capire-copyright

www.aliprandi.org/manuale-cc

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PARTE PRIMAINTRODUZIONE

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un diritto non digitaleper un mondo digitale

ovvero... il ritardo fisiologico del diritto

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la rivoluzione digitale e la crisi del copyright

ovvero... ha senso un diritto di copiain un mondo senza copie?

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PARTE SECONDAIL COPYRIGHT NEL MONDO DIGITALE

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Opere digitali?

Articolo 1, Legge 633/1941Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

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Opere digitali?

Articolo 2, Legge 633/1941In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole [...];3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari [...];5) i disegni e le opere dell'architettura;6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];

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Opere digitali?

[continua] Articolo 2, Legge 633/19417) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore […];9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo […];10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

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Quali sono i diritti che entrano in gioco?E come impatta su di loro il digitale?

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Articolo 12, Legge 633/1941L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. [...]

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Articolo 13, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

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Articolo 14, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

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Articolo 15, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

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Articolo 16, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. [...]

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Articolo 17, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari. [...]

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Articolo 18, Legge 633/1941Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

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Articolo 18bis, Legge 633/19411. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. [...]

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una questione (anche) di convergenza tecnologica

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● Diritto di riproduzione (art. 13)

● Diritto di comunicazione al pubblico (art. 16)

● Diritto di distribuzione (art. 17)

● Diritti di noleggio e prestito (art. 18 bis)

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L'assetto dei diritti d'autoree la fruizione di opere su Internet

Diritto di messa a disposizione del pubblicodell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art. 16)

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Come ad esempio

● Il diritto del produttore fonografico (art. 72 e ss.)

● I diritti del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art. 78 bis e ter)

● I diritti di emissione radiofonica e televisiva (art. 79)

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Ma non ci sono solo i diritti d'autore in senso puro...Ci sono anche i diritti connessi

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I sistemi Digital Rights Management (DRM) sono misure di sicurezza incorporate nei computer, negli apparecchi elettronici e nei file digitali, consistenti nella possibilità di rendere protette, identificabili e tracciabili le opere dell'ingegno tutelate. Alla base del funzionamento dei DRM ci sono due elementi chiave: l'inserimento di metadati nel file, cioè dati nascosti leggibili solo attraverso specifici software; e la crittografia, cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto protetto solo disponendo di una chiave di cifratura. (fonte: Wikipedia)

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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM

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Articolo 102-quater, Legge 633/1941I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. [...]

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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM

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Articolo 174-ter, Legge 633/19411.Chiunque abusivamente utilizza,[...] duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito […] con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM

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Quando utilizziamo servizi online, dobbiamo tenere presenti anche i vincoli derivanti dai cosiddetti “termini d'uso”, con tutte le problematiche giuridiche connesse al caso.

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Vincoli di carattere contrattuale

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tuttavia, nonostante tutti queste barriere e vincoli...

quando la diffusione delle opere avvieneprincipalmente su Internet, l'enforcement dei

diritti d'autore e connessi non è affatto cosa semplice

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Il (discutibile) metodo AGCOM

screenshot tratto dal sito: www.ddaonline.it

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Articolo 70, comma 1-bis, Legge 633/1941È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

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Lo strano caso delle opere “degradate”

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PARTE TERZALE LICENZE OPEN CONTENT

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Che cos'è di preciso una licenza d'uso?

Una licenza d'uso è un documento che il titolaredei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera

per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo.

Questo documento, basandosi sul diritto d'autore emuovendosi quindi entro i suoi confini,

da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera;dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare

gli utilizzatori dell'opera.

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Sono contratti?

Non proprio / Non sempre

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Sono contratti?

Non proprio / Non sempre

Quindi la risposta esatta è... “dipende”

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L'open licensing: che cos'è?

Quando in una licenza d'uso le libertà concesseall'utilizzatore dell'opera prevalgono sullecondizioni imposte, si dice genericamente chesi tratta di una licenza open*.

* nb: ci sono varie sfumature e varie interpretazionidel concetto di “open”.

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Il senso dell'open licensing

Domanda 1) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente perché dovrei applicare una licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo al copyright?

Domanda 2) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente perché dovrei applicare una licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio, rinunciando a tutti i diritti?

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Le licenze Creative Commons: introduzione

● nate nel 2002

● arrivate ora alle versione 4.0

● a fine 2014 stimate più di 882 millioni di opere rilasciate con licenze CC(fonte: https://stateof.creativecommons.org)

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Le quattro clausole base delle licenze CC

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fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

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Le sei licenze CC

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Attribuzione

Attribuzione – Condividi allo stesso modo

Attribuzione – Non opere derivate

Attribuzione – Non commerciale

Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate

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Come si applicano le licenze CC?

● Il principio di base è che la licenza deve essere associata all'opera in modo chiaro e inequivocabile

● Per opere diffuse in rete, la prassi indicata è quella del link alla licenza

● Sul sito ufficiale CC c'è una procedura guidata per la scelta e l'applicazione della licenza(vedi https://creativecommons.org/choose/)

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